SODALIZI Forme dell'associazionismo urbano a Siena tra Otto e Novecento

June 12, 2018 | Author: Aurora Savelli | Category: Documents


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SODALIZI Forme dell’associazionismo urbano a Siena tra Otto e Novecento Aurora Savelli

NUOVI QUADERNI DI RICERCHE STORICHE

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Nuovi Quaderni di Ricerche Storiche Direttore Luigi Tomassini Comitato scientifico John Foot Luigi Mascilli Migliorini Maria Pia Paoli Guido Vannini Andrea Zagli Immagine di copertina: Labaro in seta della Societa` L’Unione nella Contrada dell’Istrice, attiva tra 1886 e 1915, rifondata nel 1920. Siena, Circolo Il Leone, Contrada Sovrana dell’Istrice (per gentile concessione)

# Copyright 2016 by Pacini Editore Srl ISBN 978-88-6995-132-9 Realizzazione editoriale e progetto grafico

Via A. Gherardesca 56121 Ospedaletto (Pisa) www.pacinieditore.it [email protected] Rapporti con l’Universita` Lisa Lorusso Responsabile di redazione Francesca Petrucci Fotolito e Stampa Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/ fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalita` di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail [email protected] e sito web www.aidro.org

INDICE

INDICE

INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LE CONTRADE NEL SECONDO OTTOCENTO: VERSO UN’IMMAGINE ‘MODERNA’ . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DALLE CONTRADE ALLE SOCIETA`: GLI ANNI SETTANTA DELL’OTTOCENTO. . . . . . . . . . . . . .

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BANCHETTI, BALLI E TOMBOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SOCIETA` E CONTRADE: LE INTERSEZIONI, LE TENSIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DAL ‘TARDO MUTUALISMO’ AL DOPOLAVORO . . . . . . . .

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IL SECONDO DOPOGUERRA: SOCIETA` VERSUS CONTRADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DALLE RACCOLTE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Societa` di Mutuo Soccorso di Castel-Montorio tra i nativi e abitanti della Contrada di Val di Montone (1883) Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda (1890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Ventaglio fra i nativi nella Contrada della Torre (1895) . . . . . . . . . . . . . . . . Societa` di Mutuo Soccorso del Rinoceronte fra i nativi ed abitanti della Contrada della Selva (1900). . . . . . . . Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Giardino in Siena (1902). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Societa` di Mutuo Soccorso Giovanni Dupre` in Siena (1906). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Societa` di Mutuo Soccorso Montaperto fra i nativi ed abitanti nel Rione dei Pispini (1922) e Societa` di Mutuo Soccorso Montaperto fra i componenti la Nobil Contrada del Nicchio (1923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Questo testo si confronta con la nascita e l’evoluzione di sodalizi operativi nei territori delle Contrade di Siena, e alle Contrade variamente collegati 1. Si tratta di una storia che ha una pe-

1 Sull’argomento, per una panoramica generale: D. Balestracci, Introduzione a Ci si vede in Societa`: interviste, a cura di S. Rossi, A. Mattioli, Siena, Nuovo corriere senese, 1978, pp. 11-39; Id., L’associazionismo contradaiolo, in R. Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio (a cura di), Storia di Siena. III. L’eta` contemporanea, Siena, Alsaba, 1997, pp. 111-122 e, dello stesso autore, Il mutuo soccorso in Contrada a cavallo di due secoli, in A. Orlandini (a cura di), Tra innovazione e conservazione. Salute e assistenza sociale a Siena nel Novecento, Atti del terzo convegno di storia senese del Novecento, Siena, Protagon, 2012, pp. 187-196. Si vedano inoltre: R. Barzanti, Un modo di vita, in Contrada della Tartuca, 100 anni di Castelsenio. Primo centenario della fondazione della Societa` Mutuo Soccorso Castelsenio: 1887-1897, Siena, Contrada della Tartuca, 1987, pp. 20-29; A. Falassi, Introduzione a M. Marzucchi, Dai nostri nonni a noi: dalla ‘‘Societa` delle Pubbliche Rappresentanze nella Contrada dell’Istrice’’ al ‘‘Leone’’: 1878-1978, Siena, Contrada Sovrana dell’Istrice, 1978, pp. 11-22; S. Michelotti, Dalla vita di rione alla vita di contrada, in A. Savelli (a cura di), Contradaioli di accesa passione. Il Comitato Amici del Palio nel secondo dopoguerra senese, Siena, Comitato Amici del Palio, 2005, pp. 37-55. La mostra organizzata dalla Commissione archivio della Contrada della Lupa nel marzo 2009 ha costituito un’occasione di approfondimento, mettendo a disposizione di un pubblico ampio materiali conservati negli archivi e nei musei di Contrada, come statuti e verbali dei sodalizi, foto, labari, e documentazione amministrativa: cfr. G. Petrangeli (a cura di), La conquista del tempo libero. Societa`, Contrade e territorio tra Ottocento e Novecento, ‘‘I Gemelli. Quaderni della Contrada della Lupa’’, n. 7 (dicembre 2009). Da ultimo, si vedano: Incontriamoci in Societa`. Storie e racconti sulla seconda casa dei contradaioli, Vol. I: Terzo di Camollı`a: Bruco, Drago, Giraffa, Istrice, Lupa, Oca, Siena, Betti Editrice, 2015. Soprattutto sul periodo della Grande Guerra si soffermano: M. Bianchi, S. Maggi, Dal mutuo soccorso alle attivita` dei ‘Comitati’ di assistenza e beneficenza a Siena negli anni della Grande Guerra, in La Contrada della Chiocciola e la Grande Guerra, Atti del convegno (Siena, 20 maggio 2016), Siena, Betti Editrice, 2016, pp. 31-50.

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riodizzazione ben definita: lo sviluppo di queste Societa` infatti conosce una prima intensa fase nascente nella seconda meta` del XIX secolo; si sviluppa con particolare rigoglio negli anni a cavallo del nuovo secolo; conosce, se non una battuta d’arresto, un freno, nel periodo fascista; per riprendere con vigore nel secondo dopoguerra, seppure con interessanti trasformazioni, perdurando fino ai giorni nostri. Tale periodizzazione corrisponde a quella di un piu ` generale fenomeno storico, ovvero quello della diffusione dell’associazionismo popolare. Diffusione che, come e` noto, in Italia fu piuttosto ritardata rispetto ad altre grandi nazioni europee, a causa di un minore sviluppo economico e sociale, ma anche e soprattutto per motivi politici, essendo la liberta` di associazione stabilita in Piemonte solo nel 1848 e nelle altre regioni italiane solo dopo l’unificazione nazionale, con l’estensione dello Statuto albertino a tutto il Regno 2.

2 La storia dell’associazionismo si inquadra nel problema piu ` ampio delle nuove forme di sociabilita` emerse dopo la rivoluzione francese e del loro ruolo nello strutturare la societa` civile dei nuovi Stati liberali e costituzionali. Come noto, su questo tema risultano fondamentali gli studi di Maurice Agulhon sulla sociabilite´ me´ridionale e sul passaggio dalle confraternite alle nuove forme associative. Per una presentazione e una riflessione metodologica sulle opere della storiografia francese si veda G. Gemelli, M. Malatesta, Forme di sociabilita` nella storiografia francese contemporanea, Milano, Feltrinelli, 1982. Per un confronto fra storici francesi ed italiani: M.T. Maiullari (a cura di), Storiografia italiana e francese a confronto sul fenomeno associativo durante XVIII e XIX secolo, Torino, Fondazione Einaudi, 1990. Fra gli studi apparsi in Italia si vedano in particolare: M. Meriggi, Associazionismo borghese tra ’700 e ’800. Sonderweg tedesco e caso francese, « Quaderni Storici », n. 71, XXIV (1989), pp. 589 e sgg.; M. Ridolfi, Associazionismo e forme di sociabilita` nella societa` italiana fra ’800 e ’900: alcune premesse di ricerca, in M. Ridolfi, F. Tarozzi (a cura di), Associazionismo e forme di socialita` in Emilia Romagna fra ’800 e ’900, monografico del « Bollettino del Museo del Risorgimento », XXXII-XXXIII (1987-1988) e inoltre gli interventi di M. Malatesta, A. Banti, S. Soldani, G. Pe´cout, M. Meriggi, in Sociabilita` e associazionismo in Italia: anatomia di una categoria debole, « Passato e Presente », n. 2, 1991, pp. 18 e sgg. Cfr. anche L. Tomassini, Le associazioni nella storia d’Italia. Tradizioni civiche, luoghi della cittadinanza e identita` nazionale (resoconto del convegno dallo stesso titolo tenuto a Roma il 7 giugno 1996), « Ricerche di storia politica », n. 11 (1996), pp. 160-165; e la rassegna di L. Cerasi, Identita` sociali e spazi delle associazioni. Gli studi sull’Italia liberale, « Memoria e Ricerca », 1997, n. 10, pp. 123-145.

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INTRODUZIONE

Fra la fine del XVIII e la meta` del XIX secolo, alla destrutturazione del sistema vincolistico e corporativo dei vecchi Stati preunitari 3 non aveva fatto seguito immediatamente un tessuto associativo libero, capace di strutturare la societa` civile e di dare rappresentanza a una serie di istanze che andavano dalla tutela di determinati interessi categoriali alla gestione di attivita` ricreative e culturali ma anche solidaristiche e assistenziali. Dopo l’unificazione, per reagire a questo relativo vuoto, si ebbe un impetuoso sviluppo dell’associazionismo popolare, in primo luogo attorno al nucleo fortemente organizzato e strutturato del mutuo soccorso 4, ma poi anche sul piano delle attivita`

3 Sul declino delle corporazioni, oltre al classico L. Dal Pane, Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX), Milano, ISPI, 1940, si veda G. Assereto, Lo scioglimento delle corporazioni, « Studi storici », 1988, n. 1, pp. 245 e sgg. Soprattutto sulle criticita` interne ha insistito Luigi Mascilli Migliorini, secondo cui a Napoli il quadro e` non di « una sorta di fortino assediato delle organizzazioni di mestiere che resiste fin quando e fin dove e` possibile; ma e` quello di forti tensioni interne alle Arti che, nel procedere di provvedimenti non sempre lineari [...] prova ad esplorare le possibili compatibilita` tra esigenze di rinnovamento e conservazione del quadro normativo tradizionale e cio ` facendo prepara le condizioni per una misura esterna, autonomamente voluta e imposta dal potere politico, di riadeguamento del sistema corporativo » (Il sistema delle arti. Corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento, Guida, Napoli, 1992, p. 141). Per una bibliografia e una discussione piu ` ampia sia consentito il rinvio ad A. Savelli, Contrade, corporazioni e confraternite in eta` moderna: le fonti del vivere associati, in M.P. Paoli (a cura di), Nel laboratorio della storia. Una guida alle fonti dell’eta` moderna, Roma, Carocci, 2013, pp. 169-203. Sulle forme associative europee si rinvia al website www.collective-action.info. Selezionando prima l’opzione datasets, quindi guilds, e` possibile visualizzare la banca dati sulle corporazioni italiane realizzata da Luca Mocarelli e Andrea Caracausi, relativa a 50 localita` e riprodotta nel cd-rom allegato a P. Massa, A. Moioli (a cura di), Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, Milano, Franco Angeli, 2004. Per ogni corporazione la scheda di rilevazione e` divisa in tre sezioni: 1. dati anagrafici (data di fondazione, di soppressione, eventuali divisioni e accorpamenti intervenuti ecc.); 2. rapporti interni, dalle prescrizioni tecniche alle norme sull’apprendistato, dagli impedimenti all’ammissione alla strutturazione interna dell’istituzione; 3. rapporti della corporazione con strutture analoghe e con il potere politico. Si segnala anche il progetto on line « Milano e le sue associazioni » e il volume L. Aiello, M. Bascape`, D. Zardin (a cura di), Milano e le sue associazioni. Cinque secoli di storia cittadina (XVI-XXI secolo), Milano, Scalpendi editore, 2014. 4 Sui modelli organizzativi del mutuo soccorso in Italia lo studio piu `

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culturali, ricreative e proto-sindacali, in un contesto in cui i legami con le precedenti strutture aggregative delle classi popolari appaiono piuttosto incerti e labili, difficilmente ricostruibili in quanto non rintracciabili lungo le linee di una continuita` organizzativa, ma solo rilevando assonanze, persistenze o ritorni di modelli, linguaggi, assetti statutari 5.

approfondito `e quello di D. Marucco, Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904), Milano, Franco Angeli, 1981; cfr. anche Ead., Iniziativa pubblica e associazionismo operaio. Lo stato liberale di fronte al mutuo soccorso, in M.T. Maiullari (a cura di), Storiografia francese ed italiana a confronto cit., pp. 77-91. Sugli aspetti politici fondamentale il lavoro di G. Manacorda, Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi. Dalle origini alla formazione del Partito socialista (1853-1892), Roma, Editori Riuniti, 1963; cfr. anche il volume di A. Cherubini, Beneficenza e solidarieta`. Assistenza pubblica e mutualismo operaio 1860-1900, Milano, Franco Angeli, 1991. Per una sintesi e un quadro degli studi si veda L. Tomassini, Il mutualismo nell’Italia liberale (1861-1922), in Ministero per i beni e le attivita` culturali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Le societa` di mutuo soccorso italiane e i loro archivi, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1998, pp. 15-53; Id., L’associazionismo operaio: aspetti e problemi della diffusione del mutualismo nell’Italia liberale, in S. Musso (a cura di), Tra fabbrica e societa`. Mondi operai nell’Italia del Novecento, « Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli », XXXIII (1997), pp. 3-41. Un repertorio delle fonti e della letteratura sul mutualismo e` in F. Lucania (a cura di), Il mutuo soccorso ha i titoli. Catalogo bibliografico, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2003. 5 Sull’eredita ` delle tradizioni e dei linguaggi corporativi nel movimento dei lavoratori, in generale cfr. l’opera di W. Sewell jr., Lavoro e rivoluzione in Francia. Il linguaggio operaio dall’ancien re´gime al 1848, Bologna, Il Mulino, 1987; sul passaggio dalle corporazioni alle successive organizzazioni e associazioni operaie e popolari non esiste uno studio d’insieme per l’Italia. Il tema e` trattato, per aree particolari, in D. Robotti, Dalle corporazioni alle societa` di mutuo soccorso: l’associazionismo professionale torinese nel XIX secolo e in L. Trezzi, L’eredita` corporativa nella cooperazione di produzione industriale e nel sindacato, ambedue in M.T. Maiullari (a cura di), Storiografia francese ed italiana a confronto

cit., rispettivamente alle pp. 93-106 e 137-159. Cfr. anche A. Guenzi, Arte, maestri e lavoranti. I calzolai di Modena dalla corporazione alla Societa` di Mutuo Soccorso (secoli XVII-XIX), « Quaderni Storici », n. 80, XXVII (1992), n. 2, pp. 399-414. Piu ` recenti: R. Allı`o, Assistenza e previdenza in Piemonte tra corporazioni e societa` di mutuo soccorso e L. Trezzi, Sopravvivenze corporative nel mutualismo artigiano ed operaio a Milano durante la prima meta` del XIX secolo, ambedue in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, Milano, Franco Angeli, 1999, rispettivamente alle pp. 613-627 e 628-642. Il tema e` ben presente anche in A. Pellegrino, Patria e lavoro. La Fratellanza Artigiana d’Italia fra

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INTRODUZIONE

Il caso senese e` particolarmente interessante da questo punto di vista, perche´ permette invece un confronto diretto fra la ‘vecchia’, ma tuttora esistente e vitale, organizzazione in Contrade, e il nuovo tessuto associazionistico che si viene configurando nella seconda meta` dell’Ottocento. Quest’ultimo presentava alcuni caratteri di novita` rilevanti. Fra le altre, una caratteristica fondamentale del tessuto associativo che caratterizzava gli Stati costituzionali e liberali, consisteva nel fatto che essendo basato su statuti scritti che comportavano precise configurazioni di diritti e doveri e un sistema di organizzazione interna che prevedeva la sovranita` dell’assemblea e l’elezione da parte dei soci delle cariche sociali, costituiva una tappa importante di formazione politica per le classi popolari 6. Certo, in Italia la diffusione dell’associazionismo popolare in tutto il periodo che va dall’Unita` al secondo dopoguerra e` estremamente diversificata a livello territoriale: presenta tassi altissimi, paragonabili a quelli delle nazioni a maggiore insediamento associativo del centro-nord Europa, in molte regioni del centro e nord dell’Italia; ha tassi bassissimi invece in tutto il Meridione, dove prevalgono ancora a lungo, per articolare la societa` civile, vincoli familistici o di prossimita`, legati a tradizioni antiche, quasi sempre minimamente o per nulla formalizzati, che esprimono atteggiamenti assai diversi da quelli propri della rete associativa istituzionalizzata per quanto riguarda il rapporto con il sistema politico e le forme di solidarieta` sociale 7. Anche da questo punto di vista il caso senese risulta interessante. Mentre nell’associazionismo popolare delle altre regioni il persistere di tradizioni solidaristiche comunitative e di vicinato nel nuovo associazionismo mutualista o ricreativo appare tenue, e riappare solo in forme infrequenti, non necessariamente sotto le forme di un vincolo territoriale per le iscrizioni, nell’associazionismo senese il rapporto fra le forme associative piu ` moderne e

identita` sociale e pedagogia nazionale (1861-1932), Firenze, Polistampa, 2012. 6 Cfr. S. Mastellone, Storia della Democrazia in Europa. Da Montesquieu a Kelsen, Torino, Utet, 1986, pp. 112 e sgg. 7 Come e ` noto Robert D. Putnam ha stabilito una connessione fra la ricchezza e il radicamento nel tempo di questo tessuto, e il peculiare rapporto fra societa` civile e istituzioni: La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano, Mondadori, 1997 (ed. or.: Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993).

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quelle tradizionali, le Contrade, del tutto legate, e anzi identificate proprio in base alla propria pertinenza territoriale, `e un rapporto di confronto aperto e complesso, con intrecci e scambi del tutto inediti e originali 8 (a conferma, ancora una volta, di quanto il mondo popolare presenti da una parte una grande varieta` di sodalizi, e dall’altra come questa varieta` fu strettamente legata a quella pluralita` di culture locali che e` tratto distintivo della societa` ottocentesca 9). In estrema sintesi, si potrebbe dire che le Contrade costituiscano un humus che favorisce la nascita di una pluralita` di forme associative, esperienze aggregative anche molto differenti fra loro 10 . In un gruppo di Contrade appare infatti attiva, dal secondo XIX secolo fino alla prima guerra mondiale, una tradizione mutualistica; in un altro, nuovi sodalizi nascono e si sviluppano unicamente per sostenere la Contrada nelle spese di palio attraverso attivita` ricreative (banchetti sociali, balli, tombole). Nel territorio di una Contrada possono peraltro coesistere esperienze societarie di tipologie differenti. Incontriamo poi sodalizi, poco o per niente formalizzati, il cui nome lascia intuire un’origine dovuta a scissioni dalla costola madre e un legame assai debole con la Contrada 11; su questi di-

8 Questo elemento e ` gia` stato sottolineato da S. Soldani, La mappa delle societa` di mutuo soccorso in Toscana fra l’Unita` e la fine del secolo, in M. Bigaran (a cura di), Istituzioni e borghesie locali nell’Italia liberale, Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 247-292: 262. 9 Cfr. F. Ramella, Aspetti della socialita ` operaia nell’Italia dell’Ottocento. Analisi di un caso, in M.T. Maiullari (a cura di), Storiografia italiana e francese a confronto cit., pp. 171-178: 171, che prende in esame il proliferare di « societa` del vino » nell’area di Biella. 10 Simonetta Soldani ha rilevato l’importanza, per l’irrobustimento del mutualismo, di vecchie o recenti societa` di mestiere, di confraternite sopravvissute alle soppressioni leopoldine, di congreghe femminili o giovanili, di contrada o di bottega, di accademie. Non tutto, osserva l’Autrice, confluisce nel mutuo soccorso; pero ` « senza quel ricco sostrato, senza quel patrimonio di esperienze e abitudini, e` difficile pensare che le Societa` di mutuo soccorso potessero mettere radici cosı` solide [...] » (La mappa delle societa` di mutuo soccorso in Toscana cit., pp. 256-257). 11 Si veda per esempio la descrizione della Societa ` Il Risorgimento in Siena (1892), in Contrada Sovrana dell’Istrice, L’archivio della Contrada Sovrana dell’Istrice, a cura di S. Ghezzi, con introduzione di S. Moscadelli, Siena, Contrada Sovrana dell’Istrice, 2006, p. 163: « Tale Societa`, di carattere prettamente festaiolo, non era direttamente collegata alla Contrada sebbene molti soci fossero istriciaioli, fra gli altri Icilio Federigo

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sponiamo di notizie frammentarie, e gli archivi di Contrada – cosı` come i periodici locali – offrono poche risposte sui loro scopi e sulle loro attivita`. Siamo comunque davanti ad un fenomeno macroscopico: quello di una vera e propria disseminazione e vivacita` associativa. Una vivacita` che interessava anche il mondo femminile. Difficile quantificare, globalmente, l’associazionismo femminile che ruotava intorno al mondo delle Contrade. Doveva comunque essere di una certa consistenza a leggere le considerazioni svolte dall’Associazione femminile di mutuo soccorso nel cinquantesimo anniversario della fondazione (1914). Per festeggiare la ricorrenza, l’Associazione pubblico ` un opuscolo celebrativo dove si lamentava il progressivo decadere del numero delle socie, numero di poco superiore a duecento nel 1911. Si imputava la crisi di presenze al fatto che erano nate molte altre associazioni femminili « aventi ciascuna una parte della missione che ha la nostra; quindi le forze si sono scisse e sperdute »; tra le prime cause del declino veniva ricordato che in quasi tutte le Contrade si fosse costituita una societa` fra le donne 12. Certo, il diffuso bisogno di associazionismo si esprime in forme molto diversificate, e ne andrebbe capito il motivo riflettendo non solo sui ceti dirigenti contradaioli 13 , ma anche sul

Joni ». All’ampia e densa introduzione di Stefano Moscadelli (pp. 15-39) e` opportuno rinviare per approfondire la dimensione archivistica della ricerca storica sul palio e sulle Contrade. 12 Sia consentito il rinvio (anche per bibliografia) ad A. Savelli, Una centralita` marginale. Donne nelle contrade di ieri e di oggi, in A. Savelli, L. Vigni (a cura di), Una citta` al femminile. Protagonismo e impegno di donne senesi dal Medioevo a oggi, Siena, La Nuova Immagine, 2012, pp. 149-183. Nello stesso volume si veda anche l’intervento di G. Rustici, Mutualismo e impegno politico: l’associazionismo femminile nell’Ottocento e all’inizio del Novecento (pp. 185-206). Sul mutualismo femminile cfr. anche F. Lucania (a cura di), Il mutuo soccorso ha i titoli cit., pp. 387398. 13 Dei quali, per l’eta ` contemporanea, manca un inquadramento complessivo. Trovo la questione affrontata in Contrada della Chiocciola, Alle radici della Quercia. Vicende storiche di una Societa` di Contrada (18751915), testo di M. Tuliani, Siena, Betti, 1996. Secondo Tuliani influı` non poco il profilo cattolico-conservatore del ceto dirigente della Contrada della Chiocciola, che poco avrebbe gradito la creazione nel territorio della Contrada di una societa` con fini assistenziali fuori del controllo dell’istituzione religiosa. La conversione della Societa` al mutualismo ai primi del Novecento sarebbe secondo Tuliani da ascrivere al diverso orienta-

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complesso delle ‘risorse’ e delle caratteristiche dei territori delle Contrade, cosı` come sul grado di politicizzazione dei rispettivi aderenti. Perche´ e` un fatto che il mutualismo affiliato alle Contrade 14 , alla fine del secolo XIX e poi nel nuovo secolo, ha un orientamento apertamente democratico 15 , prima di essere costretto in eta` fascista all’allineamento e alla selezione di un ceto dirigente gradito al partito dominante oppure alla cessazione delle attivita` 16. Di qualunque tipo siano, le Societa` sperimentano infatti durante il Ventennio le forme di un severo controllo e di un inquadramento nel Dopolavoro, per cominciare nell’immediato secondo dopoguerra un percorso nuovo, all’insegna di un progressivo sviluppo sia nel senso della diversificazione delle attivita` societarie e del profilo dei soci, sia per quanto riguarda l’ampliamento dei locali, sia nell’esercizio di una forma di ‘monopolio’ delle attivita` ricreative nel territorio di competenza.

mento del movimento cattolico, e alla sua apertura alle problematiche sociali (in particolare pp. 9 e 31). 14 D’obbligo, anche per una comprensione del contesto generale, il rinvio ad A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese (1860-1893), 2 voll., Siena, Accademia senese degli Intronati, 1967, I, in particolare cap. IV: Il mutualismo minore. 15 Ivi, p. 450. 16 Emblematica la vicenda della Societa ` l’Unione dell’Istrice, oggetto di diverse spedizioni punitive.

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LE CONTRADE NEL SECONDO OTTOCENTO

LE CONTRADE NEL SECONDO OTTOCENTO: VERSO UN’IMMAGINE ‘MODERNA’

Negli anni postunitari le Contrade non mancano mai nei momenti solenni della vita cittadina: si pensi alle celebrazioni in Duomo in occasione della morte di Vittorio Emanuele II e poi di papa Pio IX nel 1878; poi, nel 1879, all’inaugurazione del monumento ai caduti per la patria in Piazza Indipendenza. Le Contrade sono, fin dal Seicento, parte dei ritmi della vita senese, profondamente innestate nello spazio e nel tessuto sociale di una citta` che, nel 1861, contava poco piu ` di 22.000 abitanti. Con i loro paggi e le loro insegne rappresentavano la cittadinanza senese a fianco delle autorita` municipali, anche se questa funzione era oggetto di negoziazione e mai scontata. Nel 1887, per esempio, in occasione dei cerimoniali per la visita dei Reali a Siena, le Contrade rimproverarono al Comune di voler assumere lui solo il ruolo di mandatario della citta`, dimenticando come « le Contrade sono quelle le quali unitamente alla Rappresentanza Comunale » rappresentavano « per antichissima consuetudine l’intera citta` o popolazione di Siena » 1. Esse fungevano per il Comune da anello di congiunzione con i ceti popolari, attraverso comunicazioni inviate ai priori su temi quali l’assistenza sanitaria, il decoro urbano, le opere di beneficenza. Nell’Ottocento l’organizzazione delle Contrade non ci appare molto diversa da quella che esse avevano secoli prima; tant’e` che quando il Gonfaloniere della Comunita` di Siena, con circolare del 18 luglio 1851, richiese loro di trasmettere all’ufficio comunale copia degli statuti in originale o in copia legalizzata 2, quattro delle diciassette Contrade – Onda, Chiocciola, Oca, Lupa – pro-

1 F. Valacchi, Nel Campo in lotta ed al di fuori sorelle: il Magistrato delle Contrade 1894-1994, Siena, Cantagalli, 1994, p. 42. 2 Si veda Archivio Storico del Comune di Siena, Postunitario. Carteggio X.A., cat. XII, b. 11.

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dussero statuti addirittura secenteschi 3. Sulla base di questa normativa il priore rappresentava la contrada davanti ai poteri locali, ed era l’unico titolato a convocare il consiglio dei contradaioli; il capitano era invece responsabile per le corse dei palii del 2 luglio e 16 agosto. Giuseppe Valsecchi, nel volumetto Le Contrade di Siena. Notizie sommarie (1889), definiva il priore « capo supremo », sostituito in caso di assenza da un vicario; e annotava che poiche´ il capitano rappresentava la contrada in occasione delle corse, da qualche anno « notasi tra le Contrade una gara nell’affidarla ai cittadini piu ` ragguardevoli per natali e per censo » 4 . Le uniche cariche retribuite nell’organigramma delle Contrade erano quelle di correttore e custode, in servizio della chiesa; intorno alla chiesa della contrada si svolgeva un’attivita` religiosa ancora intensa nella prima meta` dell’Ottocento, scandita dalla festa titolare, dalla celebrazione delle Quarantore, da una liturgia che un diarista come Anton Francesco Bandini, priore della Contrada della Tartuca, descrive nel dettaglio 5. ` senz’altro condivisibile, come ha scritto Roberto Barzanti, E che la Contrada, secolare istituzione, non riuscisse a rispondere nel secondo Ottocento all’esigenza « di incardinare su nuovi fulcri un tessuto di relazioni che non poteva piu ` appagarsi del rapporto di vicinato puro e semplice e nemmeno piu ` esser tenuto insieme dalle pratiche devote, dalle cerimonie e dai riti che fiorivano all’ombra rispettata dell’Oratorio » 6 . Occorre pero ` tenere fortemente in conto un fatto nuovo, che connota gli anni a ridosso dell’Unita`: una parte del ceto dirigente cittadino di orientamento liberalprogressista reputava le Contrade istituzioni non piu ` adeguate ai tempi 7, portatrici di uno spirito di fazione che strideva

3 Rispettivamente del 1612 (Onda), 1663 (Chiocciola), 1675 (Oca), 1698 (Lupa). Mi sia consentito il rinvio, per un quadro generale, ad A. Savelli, Siena. Il popolo e le contrade (secc. XVI-XX), Firenze, Olschki, ‘‘Biblioteca storica toscana’’, 2008. 4 La prima edizione del volume e ` del 1889 (Siena, Stabilimento Tip. Nava); aggiornata dal figlio, una nuova edizione usciva nel 1928 (Siena, Tip. Turbanti), anche in lingua inglese. La citazione e` tratta dall’anastatica del 1981 (Bologna, Forni), p. 43. 5 Antonio Francesco Bandini, Notizie sulle contrade e sul Palio: 17851838, a cura di G.B. Barbarulli, con prefazione di R. Barzanti, [Siena], Contrada della Tartuca, 2009. 6 R. Barzanti, Un modo di vita cit., p. 21. 7 Cfr. quanto scrive « Il Libero cittadino » sui festeggiamenti patronali

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con la necessita` e l’impegno impellente di costruire la nazione. Emblematico della visione che si aveva delle Contrade ci appare l’intervento del dott. Carlo Livi, direttore del manicomio di Siena, quando alla fine degli anni Sessanta faceva appello alle Contrade perche´ inviassero al mare uno o due dei propri bambini scrofolosi sostenendo le spese della talassoterapia: « Meno spese, meno ceri, meno frasconerie; meno superstizioni e meno bestemmie; e piu ` carita`, piu ` senno, piu ` affetto e cura della famiglia » 8 . Altri, prendevano soprattutto di mira le violenze e le risse tra contradaioli: Il giornale nostro – si puo ` leggere ne « La Vita Nuova » (luglio 1869) – che ha per scopo l’educazione popolare non puo ` tacere davanti a questo triste spettacolo di popolani che per vane passioni corrono con tanta facilita` al coltello e che per odio di contrade rattristano la citta` con omicidi e ferimenti ed empiono di lutto le famiglie. Sono queste contrade una divisione barbara e causa di delitti [...] 9.

Solenni pacificazioni tra Contrade ormai da tempo protagoniste di scontri anche virulenti si svolsero nel 1847 (tra le Contrade di Chiocciola e Tartuca) 10 e poi nel 1879 (tra Oca e Torre) 11 , mentre si susseguirono tentativi comunali di ridurre fortemente

delle Contrade: « ... in occasione della festa del Santo Titolare una rappresentanza della Contrada stessa vestita del costume medievale e preceduta da tamburi e poche trombe scordate [...] girovaga per le vie della citta` e si porta al domicilio di chi elargisce le spese della festa religiosa facendogli all’uscio uno stamburı`o del diavolo ed impedendo la libera circolazione sulla via per lo agitare di due o piu ` delle bandiere della Contrada [...]. Durante questa buffonata si usa salire in casa dell’oblatore e gli si fa omaggio di un mazzo di fiori di carta colorata e di fil di ferro e di una composizione poetica in onore del Santo di cui ricorre la festa composizione nella quale meno che altro difetta il senso comune ». La citazione e` ripresa e discussa in F. Valacchi, Nel Campo in lotta ed al di fuori sorelle cit., pp. 28-29. 8 Citato in F. Vannozzi, La poverta ` malata nella Siena della seconda meta` del XIX secolo, in A. Orlandini (a cura di), Tra innovazione e conservazione cit., pp. 25-37: 37, nota 25. Nel 1868 era stato pubblicato il lavoro del Livi La scrofola e gli ospizi marini nel vol. 29 della rivista « La Scienza del Popolo » (ivi, nota 23). Livi vi osservava che nel territorio di alcune Contrade – Onda, Torre e Bruco - « la scrofola e la rachitide hanno preso oramai domicilio da un pezzo ». Si veda anche A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso cit., p. 39. 9 In L. Luchini, Siena dei bisnonni, Siena, Alsaba, 1986, pp. 134-137: 135.

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l’autonomia organizzativa delle Contrade. A tal proposito, a seguire il progetto compilato dal Sindaco Giovanni Palmieri Nuti nel 1879, le Contrade erano da porsi « sotto l’immediata dipendenza del Sindaco di Siena, Capo del Comune e successo in tutte le prerogative e attribuzioni del Capitano di Popolo ». Non solo: era proibita qualunque riunione fra Contrada e Contrada senza il permesso dell’autorita` comunale e anche fare consiglio. Solo dietro approvazione del Comune potevano essere nominati, confermati o rimossi i componenti della sedia direttiva o seggio di ogni Contrada, alienati oggetti d’arte, acquistati o venduti immobili, cosı` come l’assunzione di qualsiasi atto « che possa vulnerare il patrimonio, alterare il regime interno o compromettere il benes` in sere e il decoro della Contrada » 12. Questo progetto non ando porto, ma e` utile evocarlo per inquadrare il clima in cui deve essere collocato lo sviluppo dell’associazionismo ‘affiliato’ alle Contrade. In questa delicata fase di deficit di prestigio, le Contrade articolarono una serie di risposte. Maturo ` , intanto, l’esigenza di un coordinamento tra i priori, che risposero compattamente agli attacchi e alle critiche con un opuscolo fatto stampare nel 1873 13, ricordando il legame tra le Contrade e le medievali societates militum, e reclamando il rispetto dovuto alle eredi di tali nobili istituzioni, non senza difendere il popolo che partecipava alla vita delle Contrade: « [...] nella numerosa classe di chi vive col prodotto del giornaliero lavoro anco esercitandosi nei piu ` umili uffici sociali, se onesti e laboriosi, veggono vero popolo, onorata cittadinanza ». Si ricerco ` poi in un medioevo latamente inteso e sempre piu ` a` la page un rilancio e un rinnova-

10 Prose e poesie relative alla riconciliazione delle Contrade Tartuca e Chiocciola avvenuta il 7 novembre 1847, Siena, Tip. dell’Ancora, 1847. 11 Tra le due Contrade una precedente pacificazione si ebbe nel 1858; cfr. A. Savelli, Generosamente festosa: la Contrada della Torre nell’Istoria di Luigi Rosini tra Settecento e fine Ottocento, introduzione al secondo volume del manoscritto di Luigi Rosini, Istoria della Contrada della Torre, conservato presso l’Archivio della Contrada della Torre e edito da Koine ´ Nuove Edizioni – Contrada della Torre (2016). 12 F. Valacchi, Nel Campo in lotta ed al di fuori sorelle cit., pp. 159165. 13 Risposta dei rappresentanti le Contrade di Siena al giornale Il Libero Cittadino, approvato all’unanimita` con deliberazione del 25 aprile 1873, discusso ivi, p. 33.

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mento di immagine, comprensivo di una sempre piu ` decisa rivendicazione di legittimita` culturale, che poggiava sull’insistente richiamo alle compagnie militari viste come dirette antesignane delle Contrade. Tutto cio ` , in un momento in cui l’amministrazione comunale incentivava il ritorno delle facciate dei palazzi a moduli stilistici non posteriori alla prima meta` del secolo XVI 14 e promuoveva restauri eseguiti in nome della tradizione trecentesca 15. Attraverso un ‘discorso pubblico’ che ne rivendicava la filiazione dall’epoca piu ` gloriosa della citta`, quella della Citta`-Stato indipendente, le Contrade riuscirono a difendere un loro ruolo civico in una fase cruciale. Il rinnovo dei costumi del corteo che precedeva le corse dei palii espresse questo battagliero medievalismo, non esente da forti nostalgie e proiezioni verso il passato: « Di mezzo all’invadente corsa degli anni che tutte coinvolge le istituzioni sorte per opera dei nostri padri, e` bello vedere ancora gelosamente mantenute le secolari tradizioni delle Contrade... », scriveva Valsecchi 16. La Contrada del Bruco fece da apripista nel 1871 e quindici priori, nel 1875, sollecitarono l’amministrazione comunale a provvedere alle spese per il rinnovo dei costumi della parata che precedeva la corsa del palio 17; le operazioni si conclusero nel 1879, quando venne presentato un corteo in stile medievale. Fece parte di questo sforzo di rilancio anche la trasmissione, da parte del ceto dirigente contradaiolo, di un’immagine positiva del popolo delle Contrade, rappresentato come onesto, affidabile e operoso, e il favore con cui si guardo ` alla nascita di nuove Societa` in linea con lo spirito dei tempi. Ne scriveva lo stesso Valsecchi, presentando questo fenomeno come un elemento modernita` delle Contrade del secondo Ottocento: Ne´ e` da tacere di un altro carattere del tutto moderno, che le Contrade senesi sono andate da pochi anni acquistando mano a mano che si fa-

14 G. Barbarulli, Luciano Banchi: uno storico al governo di Siena nell’Ottocento, Siena, Pistolesi, 2002, p. 100. 15 Ivi, p. 95. 16 G. Valsecchi, Le Contrade di Siena cit., p. 43. 17 Su questi costumi cfr. M.A. Ceppari Ridolfi, M. Ciampolini, P. Turrini, Atlante storico iconografico, in (a cura dei medesimi), L’immagine del Palio. Storia cultura e rappresentazione del rito di Siena, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 2001, pp. 444-453.

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ceva strada l’idea della cooperazione e della solidarieta`, ben a ragione chiamate le caratteristiche del secolo. Sarebbe facile dimostrare come tale idea tenda a generalizzarsi dappertutto, dalla metropoli al piu ` oscuro paese rurale, e come alla individuale iniziativa vada sostituendosi, per forza de’ tempi e delle odierne teorie economiche, lo spirito di associazione. A me basta averla cosı` di volo accennata per dedurne che anche le Contrade, benche´ associazioni popolari di per loro stesse, costituite su basi del tutto diverse da quelle delle attuali, non seppero resistere a questa universale tendenza di solidarieta`, e in seno alla Contrada o accanto alla medesima sorsero ben presto altre associazioni sul modello delle moderne Societa`, aventi la maggior parte lo scopo di concorrere insieme alla Contrada alle spese occorrenti per le corse e render piu ` decorosi i pubblici spettacoli, altre scopo di beneficenza e di istruzione, o di mutuo soccorso 18.

Il passo di Valsecchi rende bene la complessita` del panorama societario senese (di cui il fondo Miscellanea senese presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena conserva molti

G. Valsecchi, Le Contrade di Siena cit., pp. 33-34. Ritengo utile segnalare, presso la Biblioteca Comunale di Siena, e limitatamente a cio ` che ha attinenza con le Contrade, il seguente materiale: per il Bruco, Statuto e Regolamento della Societa` di Beneficenza nella Nobil Contrada del Bruco, Siena, Tip. Carlo Nava, 1888 (H.13.N.10); per il Drago, Statuto e Regolamento della Societa` di Campo Regio fra i componenti la Contrada del Drago in Siena, Siena, Tip. Orlando Lunghetti, 1885 (F.14.N.3) e Statuto e Regolamento della Societa` di Campo Regio fra i Componenti la Contrada del Drago in Siena, Siena, Tip. Cooperativa, 1914 (F.29.N.38); per la Contrada dell’Istrice, Unione nella Contrada dell’Istrice. Festa sociale 22 settembre 1901, Siena, Tip. Carlo Nava, 1901 (E.38.N.3); per la Contrada del Nicchio, Societa` di Mutuo Soccorso Montaperto nel Rione dei Pispini di Siena. Statuto, SienaPoggibonsi, Tip. M. Cappelli, 1886 (H.12.N.17) e Statuto della Societa` fra gli appartenenti alla Nobil Contrada del Nicchio sotto il nome ‘‘La Bandiera’’, Siena, Alessandro Moschini, 1873 (H.16.N.28); per l’Oca, Statuto della Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda, Siena, Tip. dell’Ancora di G. Bargellini, 1880 (Bargagli-Petrucci 2149), Statuto dell’Associazione di Mutuo Soccorso ed istruzione in Fontebranda, Siena, All’insegna dell’Ancora, 1886 (H.12.N.16) e Societa` di M.S. ‘‘Trieste’’ fra i nativi della Contrada dell’Oca. Statuto Regolamento, Siena, Tip. Meini, 1929 (G.23.N.15); per la Contrada dell’Onda, Societa` di mutuo soccorso Giovanni Dupre` di Siena. Inaugurazione del Labaro sociale. XXIX Maggio MDCCCXCIV [Parole pronunciate dal Sig. Ferruccio Bruni e discorso inaugurale pronunciato dal Sig. Giuseppe Bonanno], Siena, Tip. Cooperativa, 1894 (E.35.N.7); per la Selva, Statuto-Regola18

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materiali 19), e anche, come gia` sopra si osservava, il suo trovare nella presenza delle Contrade un humus particolarmente favorevole.

mento [della Societa` di Mutuo Soccorso del Rinoceronte in Siena] modificato nell’Adunanza generale del 12 Settembre 1912, Siena, Tip. Dell’Ancora, 1913 (G.26.N.9) e Contrada della Selva, Societa` del Palio, Siena, Arti Grafiche S. Bernardino, s.d. (G.23.N.24); per la Contrada di Valdimontone, Statuto-Regolamento della Societa` di Mutuo Soccorso Castel Montorio in Siena, Siena, all’Insegna dell’Ancora, 1900 (G.17.N.19).

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DALLE CONTRADE ALLE SOCIETA`: GLI ANNI SETTANTA DELL’OTTOCENTO

Nel 1861 a Siena si era costituita la Societa` di Mutuo Soccorso fra gli operai 1, seguita nel 1863 anche dalla Societa` di Mutuo Soccorso fra le donne 2. Come osservava Arnaldo Cherubini, quando nacque la prima, il mutualismo a Siena era ancora sconosciuto; dopo vent’anni « non v’e` rione (‘‘contrada’’) che manchi del proprio sodalizio » 3; e i soci della Societa` fra gli operai erano per la maggior parte partecipi di altri sodalizi contradaioli 4. Una forma di disseminazione associativa che, secondo Cherubini, avrebbe inciso profondamente – e in negativo a suo avviso – sulla capacita` espansiva della Societa` di piu ` antica fondazione 5. In realta`, la presenza delle Contrade e il loro decisivo input servı` a far penetrare il mutualismo nella societa` senese, e a legittimarlo come nuovo modello di relazioni sociali, improntato all’esercizio

1 Statistica del Regno d’Italia, Societa ` di Mutuo Soccorso. Anno 1862. Per cura del Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio, Torino, Tipografia Letteraria, 1864, pp. 168-170. Lo statuto, approvato nel dicembre 1860, e` edito in A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese cit., II, pp. 33-40 (ivi, alle pagine seguenti, anche edizioni statutarie successive). Sulle rilevazioni statistiche delle societa` mutue si veda D. Marucco, Mutualismo e sistema politico cit., pp. 201222 (Appendice). 2 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Statistica delle Societa` di Mutuo Soccorso [anno 1873], Roma, Regia Tipografia, 1875, p. 76. Alla Societa` di Mutuo Soccorso fra le donne in Siena risultavano ascritte 516 socie piu ` una onoraria; a p. 78 viene indicata la Societa` mutua degli operai in Siena, con 1407 iscritti. Cfr. E. Jacona, L’Archivio dell’Associazione femminile di Mutuo Soccorso, « Bullettino senese di Storia patria », XCI (1984), pp. 212-230. 3 A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese cit., II, p. 422. 4 Ivi, p. 439. 5 Ivi, p. 431. Cosı ` a p. 441: « Perche´ fiorissero istituzioni solide e durature, occorreva una solidarieta` di classe, non certo lo spirito di rione ».

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di un sistema di diritti e di doveri, nonche´ di valori comportamentali virtuosi. Le Societa`, nei loro statuti, insistevano infatti sul profilo morale dei soci, non ammettendo chi incorreva in reati come vagabondaggio o truffa (alcune, significativamente, escludevano pero ` i reati politici), e non sussidiando malattie veneree o derivanti da « viziosa condotta ». Il socio veniva accompagnato dal labaro sociale fino all’ultima dimora, poiche´ l’azione della fratellanza non cessava colla morte del corpo, che viveva « colla grata memoria che di se´ lasciano i buoni fratelli » 6. Nel caso della Societa` di Mutuo Soccorso G. Dupre` tra i compiti del presidente figurava quello di reclamare la salma del socio defunto presso il policlinico, prima che il suo corpo venisse trasportato alle sale anatomiche. Questi elementi di novita` si innestavano peraltro nel tessuto associativo preesistente, da cui traevano alcuni valori di fondo: l’enfasi data alla nascita e alla residenza stabile nel rione, il patriottismo civico e, al contempo, l’adesione alla dimensione nazionale. Il multiforme associazionismo affiliato alle Contrade non pote´ non rappresentare anche un banco di prova del dinamismo delle Contrade stesse e della loro capacita` di risposta a quella difficolta` di ricollocamento che sopra abbiamo cercato di descrivere. Il mutualismo ‘collaterale’ alle Contrade inizio ` a svilupparsi nei primi anni Settanta. Non in tutte le Contrade furono, come abbiamo gia` scritto, presenti societa` mutue, intendendo con questa definizione l’obbligo giuridico del soccorso e dell’assistenza; vi prevalsero invece sodalizi finalizzati esclusivamente al supporto finanziario alla Contrada attraverso banchetti sociali o altre occasioni ricreative. L’attivita` ricreativa, peraltro, giocava un ruolo di tutto rilievo anche nelle societa` mutue affiliate alle Contrade: la Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Ventaglio « fra i nativi della Contrada della Torre », per esempio, si dedicava troppo alle tombole secondo la stampa locale, che reputava assai poco morale che si sussidiasse un socio quando era malato per poi sottrargli risorse quando era in buone condizioni di salute 7; e tra i materiali che nel prosieguo si pubblicano (tratti dalle raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) si trovano regolamenti per

Cfr. A. Pellegrino, Patria e lavoro cit., p. 73. Ivi, p. 428, nota 26, con citazione da « L’Eco del Popolo », settembre 1888. 6 7

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il ballo e per la tombola. In alcune Contrade la scelta mutualistica fu una scelta convinta, fin dai primordi; in altre appare conversione tardiva da parte di sodalizi che avevano operato in precedenza con altre finalita`; in altre ancora, il mutualismo si configura piuttosto come un pretesto, mostrando assai deboli radici. Il legame con il territorio e le Contrade e` ribadito in sodalizi di diverse tipologie. La Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Ventaglio, sopra citata, e` una delle prime a costituirsi, nel settembre 1872 8: e` una societa` mutua, che prevede l’assistenza ai soci malati, il riconoscimento del cronicismo, e « ricreazioni sociali »; il sodalizio aveva sostenuto anche le famiglie dei soci defunti per spese funerarie, come ricaviamo dalla statistica delle Societa` mutue del 1885 9. Lo statuto del 1895 – al momento non sono state rintracciate edizioni precedenti – stabilisce che la Societa` sia costituita « tra i nativi della Contrada della Torre »; occorre dunque una « fede di nascita » per essere ammessi (art. 17). Sono solo i nativi, come precisa l’art. 13, a poter rivestire cariche sociali, mentre ai « soci protettori » e` consentito solo prendere parte alle adunanze ed esprimere il voto. (Si noti qui come il lessico sia preso in prestito da quello in uso nelle Contrade, dove « protettori » erano coloro che contribuivano versando somme dalle cinque alle dieci lire l’anno, in cambio degli omaggi, in occasione della festa titolare, cosı` esecrati da una parte della stampa locale 10). I limiti di eta` sono piuttosto stretti: tra i 17 e i 40 anni (art. 13).

8 Se ne pubblica lo statuto, indicando anche la bibliografia, nel prosieguo; e` dallo statuto, art. 1, che e` possibile ricavare la data di nascita della Societa`. 9 Ministero di Agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica, Statistica delle Societa` di Mutuo Soccorso e delle istituzioni cooperative annesse alle medesime. Anno 1885, Roma, Tipografia Metastasio, 1888, pp. 304-305, n. 37: la Societa` di MS del Ventaglio fra i nativi della Torre ricavava 151 lire da interessi e redditi patrimoniali; 1255 da donazioni, legati, proventi diversi; 575 da tasse di ammissione e multe pagate da soci effettivi; 85 da tasse di ammissione e contributi di soci onorari, per un totale di 2066 lire di entrate. Le spese totali ammontavano a 1354 lire, di cui 292 per amministrazione, 651 tra ordinarie e straordinarie, 359 per malattia e 52 per spese funerarie. La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1885 era cosı` distribuita: 1328 mobili e diverse, 4589 di deposito presso casse di risparmio, banche popolari, ed altri istituti di credito e contanti, per un totale di 5917 lire. Non risultavano dunque passivita` e il patrimonio netto complessivo era pari a 5917.

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Il sodalizio appare molto attento al profilo dei soci: non erano ammessi condannati per vagabondaggio, per oziosita`, per furto, truffa, frode o per crimine, eccetto i reati politici (art. 14), un’esclusione, questa, che ci appare coerente al profilo della Contrada che emerge dagli studi piu ` recenti 11 e in linea con quanto dispone l’art. 12, secondo cui il diritto al sussidio non era sospeso ne´ per reati pecuniari ne´ per delitti politici. Non erano invece ammessi al sussidio i soci la cui malattia fosse causata « da viziosa condotta o da intemperanza » e da malattie veneree 12. Le adunanze erano convocate col mezzo di pubblici avvisi « nei luoghi piu ` centrali della Contrada della Torre », oltre che all’ingresso della sede sociale. Importante anche la sua attivita` ricreativa se, tra gli stipendiati, oltre ad un medico-chirurgo e ad un esattore delle tasse sociali, figuravano un venditore di cartelle per la tombola, un inserviente e otto inservienti per i trattenimenti 13. Pressoche´ coeva e` la Societa` della Stella. Nasce « nella Contrada dell’Onda » con la finalita` di « impartire l’istruzione gratuita ai figli del popolo », anche se – diversamente dal Ventaglio – non limita l’accesso agli abitanti o nativi della Contrada. La Stella si componeva infatti di soci contribuenti, benemeriti (« che si prestano gratuitamente all’insegnamento, o che in altro modo efficace abbiano contribuito allo sviluppo economico e morale della Societa` »), e onorari (distintisi per avere operato a vantaggio della Societa`). Nel 1896-1897 la Societa` aveva alunni distribuiti tra la prima, la seconda e la terza classe, di cui 89 « assidui » 14 . Non e` certamente un caso se l’unica copia al momento nota dello statuto

10 Cfr. L. Luchini, Palio XX secolo: una citta ` fra realta` e leggenda, Siena, Tip. Senese, [1986?], p. 40. Si veda supra, pp. 14-15, nota 7. 11 Sia consentito il rinvio ad A. Savelli, Generosamente festosa: la Contrada della Torre nell’‘‘Istoria’’ di Luigi Rosini cit. 12 Cfr. A. Pellegrino, Patria e lavoro cit., pp. 73-75, sull’interessante discussione, in seno alla Fratellanza Artigiana, circa le malattie veneree. Nel 1863 la Fratellanza era ricorsa ad un legale, che si era cosı` espresso: « ... in qualunque stadio si trovi la malattia sifilittica in un individuo e` sempre una prova della sua scostumatezza e per omaggio al sentimento di moralita` che informa lo Statuto e per l’assioma legale che non puossi distinguere cio ` che la legge non distingue [...] i malati di sifilide non hanno assolutamente diritto alla sovvenzione ». 13 TITOLO VI: Rappresentanze ed Uffici Sociali, art. 39. 14 S. Losi, 1-8-7-3 Stella!, « Malborghetto. Periodico della Contrada Capitana dell’Onda », XXXVIII (2010), n. 58, pp. 24-25 (on line nel sito della Contrada Capitana dell’Onda).

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societario e` conservata proprio nell’archivio della Contrada dell’Onda, nel cui territorio la Societa` proclama di operare e se, soprattutto, la prima sede societaria fu in locali di proprieta` della Contrada 15. La societa` mutua creata nel territorio della Contrada della Selva nel 1876 sotto il nome del Rinoceronte 16 riprendeva nella titolazione l’animale araldico della Contrada. Essa si proponeva l’assistenza in caso di malattia e l’organizzazione di « divertimenti decorosi »; interveniva anche a sostegno delle spese funerarie corrispondendo cinque lire alla famiglia del socio defunto 17. Secondo lo statuto del 1900, piu ` avanti edito, ammetteva come soci « contribuenti » nativi od abitanti da due anni nella Contrada della Selva, tra i 15 e i 35 anni. I « benemeriti » erano ammessi senza limite di eta`, purche´ pagassero annualmente lire 5; avevano pero ` solo voto consultivo, oltre alla possibilita` di intervenire agli « intrattenimenti ». ` una societa` mutua anche la Societa` Castelmontorio « tra i E nativi e abitanti della Contrada di Val di Montone », costituitasi nel 1879 18. Il labaro societario era un riferimento diretto all’araldica della Contrada di Valdimontone, presentando un castello sormontato da un montone 19 . La Societa` si proponeva sia l’assistenza ai soci in caso di malattia sia la creazione di un « fondo per coadiuvare la contrada in vincite del palio », e il nerbo del so-

15 M. Ascheri, La Dupre ` da Societa` per i soci a Societa` per la Contrada, in Contrada Capitana dell’Onda, Cento. 1890 GD 1990, l’anno della Dupre`, Siena, Pistolesi, 1991, pp. 10-30: 11-12. 16 Nel prosieguo viene trascritto lo statuto del 1900. 17 Ministero di Agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica, Statistica delle Societa` di Mutuo Soccorso e delle istituzioni cooperative annesse alle medesime. Anno 1885 cit., pp. 304-305, n. 29. Questo il modesto movimento economico della Societa` nel 1885: lire 342 da donazioni, legati, proventi diversi; lire 263 da tasse di ammissione e multe comminate (soci effettivi); 58 da tasse d’ammissione e contributi da parte di soci onorari, per un’entrata totale pari a 663 lire. Le spese riguardavano le seguenti voci: 241 lire di amministrazione, 20 lire per ordinarie e straordinarie, 105 per sussidi di malattia, 22 per spese funerarie, per un totale di 388 lire. Il patrimonio netto complessivo ammontava a 1416 lire. 18 Nel prosieguo bibliografia e trascrizione dello statuto del 1883, dove si indica il 1879 come data di fondazione. Sulla situazione economica complessiva della Societa` al 1885: ivi, pp. 304-305, n. 31. 19 Conservato nella Sede museale della Contrada, lo si veda riprodotto in www.valdimontone.it, voce « Castelmontorio », « Storia della Societa` » a cura di A. Giannetti.

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dalizio era costituito da « nativi abitanti e geniali della Contrada di Val di Montone » (art. 3), non senza una inconsueta apertura ai forestieri prevista dall’art. 9. Quella di geniale 20 – a conferma di quanto l’associazionismo nuovo si innesti in quello di piu ` antica data – e` una categoria che compare nel lessico contradaiolo fin dal XVII secolo: la troviamo, per quanto attiene gli statuti di contrada, gia` nella redazione di quelli della Chiocciola di meta` Seicento 21. I geniali erano coloro che non rispondevano a quelle che, nella percezione della comunita` di contrada, restarono nel tempo le condizioni principe dell’appartenenza contradaiola: abitare il territorio della contrada o esservi nati. Insieme ai possessori di stabili, i geniali erano per esempio soltanto le parti « coadiutrici » della Contrada secondo i capitoli dell’Istrice del 1734 22, poiche´ quelle « necessarie » erano gli abitatori; essi appartenevano alla contrada in virtu ` dell’apporto ad essa dato, in servizi o contributi finanziari. Attraverso la categoria di « geniale » potevano insomma attraversare le soglie delle Contrade, e delle Societa` ad esse affiliate che lo prevedevano, coloro che non erano ne´ abitatori ne´ nativi. Degli anni Settanta e` anche un’altra societa` mutua, la Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda 23 . Di una Societa` indirizzata al soccorso dei bisognosi si inizio ` a parlare, nel consiglio della Contrada dell’Oca, fin dal 1871, come documenta un passo dei verbali conservati nell’archivio della Contrada che vale la pena riprendere. Il 19 settembre 1871 il consiglio veniva informato che

20 Si veda la definizione di geniale nel dizionario etimologico di Ottorino Pianigiani: « [...] presa questa voce nel senso di inclinazione, appetito, e in genere di piacere [...]. Che seconda il genio delle persone, e quindi che da` piacere, sollazzo, divertimento, che infonde giocondita` ». Il dizionario e` edito nel 1907, 2 voll., Albrighi & Segati; nel 1926 compare un volume di Aggiunte, correzioni e variazioni (Ariani, Firenze). Traggo la voce dall’edizione on line dell’opera. 21 Sui quali rinvio ad A. Savelli, Siena. Il popolo e le contrade cit., in particolare cap. III, § 1c. Frontiere della comunita` di contrada. Cfr. Contrada della Chiocciola, Alle radici della Quercia cit., p. 24, dove si indica come geniale chi e` o e` stato protettore della contrada, o Signore della stessa, oppure ha contribuito in qualche maniera. 22 Editi in A. Savelli, Siena. Il popolo e le contrade cit., appendice IV. 23 Nel prosieguo bibliografia e trascrizione dello statuto del 1890. La prima redazione statutaria nota e` del 1880; non vi si riporta la data di costituzione della Societa`.

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[...] dai giovani abitanti in questa Contrada si era formata una Societa`, o Comitato di beneficenza [...] che lo scopo di questo Comitato si era quello di soccorrere le famiglie bisognose, ed i malati di questa Contrada, e quando i mezzi loro lo permettessero di inviare un fanciullo, o fanciulla scrofolosi ai Bagni di Mare nel nuovo stabilimento a Porto S. Stefano 24; che il detto Comitato aveva stabilito di fare a detto scopo una Fiera-lotteria di beneficenza, per la quale aveva gia` raccolto molti doni, trovato il locale nella Via Benincasa, e date tutte le disposizioni per eseguirla con tutto il decoro; che aveva avanzato una istanza a questo Sig.r Prefetto per ottenere il permesso onde eseguire detta Fiera nella prossima Domenica 24 corrente nella quale ricorre la Festa di Maria Santissima venerata nella nostra Chiesa; che il Sig.r Prefetto ha richiesto ai rappresentanti il Comitato che non avrebbe attesa quella domanda, se non era firmata da esso come Governatore, e come primo rappresentante la Contrada; e che egli non si e` creduto autorizzato ad approvarla colla sua firma senza prima interpellare il sentimento del Consiglio.

In tale adunanza si dette lettura dello statuto della neoistituita Societa`; i presenti, ventisei in tutto, decisero innanzitutto di approvare la costituzione del comitato e l’organizzazione della fiera. Passarono poi a discutere ogni articolo dello statuto, votando modifiche e integrazioni. Alla fine, si registro ` il voto favorevole e il plauso di tutto il consiglio, e l’impegno del governatore della Contrada dell’Oca ad appoggiare l’istanza presso le autorita` competenti 25. ` un documento significativo – anche se purtroppo il verbale E omette di riportare i contenuti dello statuto, i termini della di-

Cfr. supra, p. 15, nota 8. Devo la segnalazione del verbale a Giacomo Cancelli, archivista della Nobile Contrada dell’Oca. Il documento e` tratto da Archivio della Nobile Contrada dell’Oca, Deliberazioni 8 settembre 1850-23 febbraio 1882, adunanza del 19 settembre 1871. Secondo Cherubini (Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese cit., p. 427, nota 25) la Societa` sarebbe stata fondata nel 1870 come Societa` di beneficenza e si sarebbe trasformata nel 1873 in Societa` di mutuo soccorso per abitanti e nativi della Contrada dell’Oca. Una data diversa e` indicata ne « La Gazzetta di Siena » dell’8 dicembre 1895: si descrive il fraterno banchetto dei settanta soci della Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda per solennizzare il ventesimo anniversario della Societa`. L’articolo si trova in Archivio della Nobile Contrada dell’Oca, Archivi aggregati. Societa` di Mutuo Soccorso in Fontebranda, III: Amministrazione, 1: Gestione dipendente dalla eredita` della disciolta Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda. Questa data, 1875, coincide peraltro con quella indicata nell’inchiesta del 1904, di cui alla nota 28. 24 25

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scussione e le modifiche apportate – perche´ mostra non solo il possibile nucleo primigenio di quella che di lı` a poco sara` la Societa` mutua, ma anche la necessita` da parte di un sodalizio nuovo, che ambiva ad agire nel territorio della Contrada, di appoggiarsi al ‘vecchio’ (tanto da veder discutere le proprie regole in seno al consiglio della Contrada), di ricevere da questo legittimazione, come peraltro richiesto dalla stessa autorita` prefettizia. E non si trascuri di rilevare, in questo verbale, il riferimento « ai giovani abitanti » come alla parte piu ` dinamica e propositiva del rione, sicuramente desiderosa di portare linfa nuova e di rinnovare la Contrada, aprendola ad attivita` non tradizionali e d’impianto solidaristico, di cui si avvertiva tutta l’urgenza. La Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda erogava sussidi per malattia e spese funerarie, ma appariva soprattutto indirizzata all’istruzione e all’educazione morale dei suoi soci, tenendo aperta una scuola tutti i giorni salvo la domenica. Il sodalizio teneva molto al buon andamento della scuola, costantemente ispezionata, e affidava al corpo sociale la nomina del maestro o dei maestri. Negli statuti del 1880 la condizione per divenire socio era essere nato o abitare all’interno del territorio della Contrada, requisito che non viene modificato nelle redazioni successive del 1886 e del 1890. Art. 17. Per far parte della Societa`, bisogna farne domanda alla Commissione incaricata delle ammissioni, ed il petente deve dare a questa le piu ` esatte notizie sull’eta`, moralita`, domicilio e luogo di nascita. Deve altresı` presentare il certificato del Medico della Societa`, che comprovi il suo sano stato di salute. Coloro che non son nati in Fontebranda devono giustificare che vi sono domiciliati almeno da un anno. [...] Art. 21. Sono Soci Ordinari coloro che abitano o sono nati entro la periferia della Contrada dell’Oca, che hanno l’eta` non minore di 15 anni, non maggiore di 40, e che producono il certificato del Medico della Societa` che attesti della loro buona salute 26.

Per la Contrada del Bruco, e` ancora nei verbali del consiglio di Contrada che troviamo il primo riferimento ad un sodalizio con scopo mutualistico: nel corso dell’assemblea del 20 maggio 1877 un contradaiolo chiese il sostegno ad una sua proposta « tendente a formare una Societa` di Mutuo Soccorso tra gli abitanti della Con-

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Cito dagli statuti del 1890, piu ` avanti editi.

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trada del Bruco, dichiarando che se si fosse approvata avrebbe trovato un comitato di persone idonee per formare la Societa`... » 27. La Societa` di mutuo soccorso esistente nel rione di Camollı`a, territorio della Contrada dell’Istrice, e` documentata in un’inchiesta del 1904 28 : la Societa` prevedeva solo sussidi di malattia; la tassa di ammissione andava da 1 a 2 lire, l’ammontare del contributo annuo era pari a lire 7.80. Risultavano 42 soci effettivi, solo uomini. Si rilevava che la Societa` era stata fondata nel 1887 29, ma essa era attiva, presumibilmente, almeno dal 1874 30 . Su questa Societa` non abbiamo alcun tipo di documentazione, cosı` come su una Societa` Il Leone operativa nella Contrada della Pantera i cui soci nel settembre 1880 si riunirono in « fraterno banchetto » per festeggiare il quarto anniversario della fondazione 31.

27 Cit. in Nobil Contrada del Bruco, La Nobil Contrada del Bruco dagli antichi libri delle memorie e deliberazioni (dal 1730 al 1955), testo di G. Trapassi, Siena, Grafiche Bruno, 1998, cap. XII: La Societa`, p. 143. 28 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ispettorato generale di credito e della previdenza, Le Societa` di Mutuo Soccorso in Italia al 31 dicembre 1904 (studio statistico), Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1906, Parte II: Societa` non riconosciute giuridicamente. Scopi sociali, numero dei soci e movimento economico nel 1904, pp. 622-623, n. 47. 29 Nel 1904 le entrate comprendevano 347 lire di contributi da soci effettivi e 33 lire da soci non effettivi, donazioni etc.; risultavano spese per 142 lire in sussidi ai soci e alle loro famiglie, e per 215 lire di spese di amministrazione e altro. Il patrimonio sociale al 31 dicembre 1904 risultava di 475. Di questa Societa` non si parla in M. Marzucchi, Dai nostri

nonni a noi. Dalla « Societa` delle Pubbliche Rappresentanze nella Contrada dell’Istrice » al « Leone » cit.; ne´ sono conservati documenti nell’archivio della Contrada. Cfr. Contrada Sovrana dell’Istrice, L’archivio della Contrada Sovrana dell’Istrice cit., pp. 156-177. Ivi, p. 155, si veda la nota introduttiva alla sezione, che fornisce una sintetica cronologia delle Societa` attive nel territorio della Contrada senza menzionare quella in oggetto. Cfr. ora anche O. Pacchiani, Circolo Il Leone della Contrada Sovrana dell’Istrice, in Incontriamoci in Societa` cit., pp. 107-127. 30 Cfr. infra, p. 72, nota 3. Si veda anche anche L. Luchini, Siena dei bisnonni cit., p. 73, dove si parla di un asilo infantile aperto presso la chiesa della Contrada dai giovani istriciaioli nel 1871 per gli abitanti del rione. 31 « La Lupa. Gazzetta di Siena », 22 settembre 1880. L’articolo e ` stato proposto dagli archivisti della Contrada della Pantera in occasione della mostra del marzo 2009 (si veda p. 5, nota 1).

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Altre Societa`, come abbiamo gia` scritto, nacquero invece con il dichiarato scopo di sostenere finanziariamente e moralmente le Contrade. Il caso della Societa` della Giraffa e` per piu ` versi esemplare. La Societa` si costituı` in seguito al mancato « imborsamento » e alla conseguente esclusione della Contrada della Giraffa dal palio del luglio 1872. Occorre spiegare brevemente il meccanismo, per capire la situazione in cui versava la Contrada. La partecipazione delle diciassette Contrade ai palii del 2 luglio e 16 agosto era volontaria: dovevano dunque trasmettere all’amministrazione comunale, che gestiva l’organizzazione della festa, un estratto del verbale del consiglio che certificava la loro adesione. Correvano in tutto dieci Contrade, secondo un regolamento approvato nel 1721; fra le sette che non avevano preso parte alla corsa del luglio precedente ne erano estratte tre, sempre che avessero manifestato ufficialmente la loro volonta` di prendere parte al palio. Se questa volonta` non era stata espressa, la Contrada non veniva imborsata. Il caso e` di estremo interesse perche´ la costituzione di una Societa` e` qui in tutto funzionale al tentativo di superare la grave crisi interna alla Contrada della Giraffa. Il verbale del consiglio dell’8 luglio 1872 e` esplicito al riguardo: il priore apriva l’adunanza giustificando la mancata partecipazione al palio. Per tre volte – spiegava ai presenti – aveva cercato di convocare l’adunanza: nessuno era intervenuto, non vi erano i mezzi per sopperire alle spese del palio ne´ voleva rimetterci del proprio. Uno degli intervenuti, ascoltate queste parole, proponeva di costituire una « societa` » per restituire alla Contrada della Giraffa « quella vita e quella regolarita` necessaria per ben sussistere », attraverso il pagamento di una quota sociale di dieci centesimi alla settimana 1.

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Il verbale, tratto dall’archivio della Contrada della Giraffa, e` stato pre-

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La vita di questa Societa` si intensificava negli anni Ottanta; nel 1886 veniva approvato uno statuto secondo cui lo scopo del sodalizio era « il semplice ed onesto divertimento per mezzo di giochi leciti » (art. 2). L’art. 3 prevedeva che non le fosse vietato « offrire qualche trattenimento privato di ballo, di conversazione serale o diurne », il tutto per favorire la Contrada della Giraffa in occasione di pubblici spettacoli e feste (art. 4). Potevano essere ammessi non solo i nativi della Contrada, ma anche coloro che vi avevano la propria abitazione e, piu ` in generale, quanti avessero « sufficiente educazione » e « mezzi bastanti » per adempiere agli ` dunque attraverso una vita sociale piu obblighi societari 2. E ` attiva, piu ` in linea con i tempi, che l’associazionismo nuovo cercava di rivitalizzare quello tradizionale. La Societa` de La Chiocciola nacque qualche anno dopo, nel 1875. Portava lo stesso nome della Contrada, che dichiarava di voler rappresentare « con decoro tanto nelle Feste Sacre quanto nelle corse e Feste Pubbliche ». Ammetteva abitanti, nativi, e contribuenti della Contrada; merita sottolineare come avesse a capo gli stessi vertici chiocciolini, in una, piu ` che osmosi, identita` sia della base sia della filiera organizzativa. Nel 1876 questa Societa` contava 148 iscritti, e risultano una serie di elargizioni a beneficio della Contrada: lire 125 per il palio di luglio, lire 17 (circa) per la funzione della Quarantore e una cifra pari a lire 84 per la festa titolare dei santi Pietro e Paolo 3. Una Societa` in supporto alla Contrada della Lupa si costituiva nel 1877 4 « tra i Protettori, Abitanti e Geniali » di questa Contrada, con lo scopo di « supplire alle spese in occasione di vincita di

sentato alla mostra organizzata nel marzo 2009. Si veda anche: Contrada Imperiale della Giraffa, 1872-1972. Nella Contrada per la Contrada. 1º centenario della Societa` della Giraffa, Siena, Edizioni Periccioli, 1972 e ora F. Semboloni, A. Lorenzini, C. Lamoretti, Societa` della Giraffa dell’Imperiale Contrada della Giraffa, in Incontriamoci in Societa` cit., pp. 81-105. 2 Anche questi statuti sono stati presentati alla mostra del 2009. Mi e ` gradito ringraziare Franco Semboloni e Pierfrancesco Tanganelli per le informazioni fornite. 3 M. Tuliani, Alle radici della Quercia cit. 4 S. Michelotti, La Societa ` nella Contrada della Lupa attraverso gli statuti, e G. Petrangeli, Societa` Contrada Territorio: dalla ‘‘Romolo e Remo’’ a ‘‘La Lupa’’, ambedue in G. Petrangeli (a cura di), La conquista del tempo libero cit., rispettivamente pp. 87-96 e 97-134. In appendice gli statuti societari del 1877 (pp. 135-137). Cfr. ora anche A. Bruttini, L.

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uno, o due Palj che annualmente sogliono farsi in Piazza Vittorio Emanuele » (art. 1) Sullo scopo primario del sodalizio e` chiaro l’articolo 20: « Quando il Capitano o Rappresentante la Contrada domandi, in occasione delle carriere alla tonda, una somma alla Societa` in veduta di una vincita di Palio, il Presidente dovra` per mezzo d’inviti stampati invitare i Soci ad adunarsi per urgenza a tale uopo per deliberare il quantitativo della somma da darsi solamente in caso di vincita di palio e non altrimenti, che non potra` essere negata, essendo questo lo scopo principale della Societa` ». L’unica attivita` prevista era il banchetto sociale, cui poteva essere invitato il fantino vittorioso 5. Con analoghe finalita` prendeva origine e si sviluppava nella Contrada dell’Istrice la Societa` delle Rappresentanze nella Contrada dell’Istrice (1878) 6, seguita nella Contrada del Drago dalla Societa` di Camporegio per i pubblici spettacoli (1879), questa composta « di tutti coloro che appartengono alla Contrada del Drago » e con sede nei locali della Contrada 7. L’art. 6 dello statuto della Camporegio stabiliva che « lo scopo principale della Societa` era quello di occuparsi delle pubbliche feste e piu ` specialmente delle corse concorrendo con quei mezzi che il corpo sociale credera` opportuni a mezzo di deliberazione ». Il pranzo sociale, che si teneva in una domenica di ottobre, costituiva l’evento centrale della vita del sodalizio, e ad esso erano dedicati quattro articoli delle costituzioni 8. Lo statuto del 1885 era accompagnato anche da un regolamento per le feste da ballo, che affidava a deputati d’ispezione e ad un maestro di sala la direzione e l’attenta

Luchini, G. Petrangeli, Societa` Romolo e Remo della Contrada della Lupa, in Incontriamoci in Societa` cit., pp. 129-151. 5 Ivi, p. 136. 6 Sulla quale M. Marzucchi, Dai nostri nonni a noi cit., oltre a O. Pacchiani, Circolo Il Leone della Contrada Sovrana dell’Istrice cit. Ivi, a p. 108, e` riprodotta la copertina delle costituzioni del 1878. 7 Lo statuto e ` tratto dai verbali presso l’archivio della Contrada del Drago, adunanza del 14 settembre 1879 (documento presentato alla mostra del 2009 nella Contrada della Lupa). Sulla Societa` di Camporegio si veda ora, di G. Campanini, P. Corbini, M. Lonzi, A. Muzzi, Societa` Camporegio della Contrada del Drago, in Incontriamoci in Societa` cit., pp. 5579. Gli statuti del 1885 prevedevano: « Non saranno considerati per essere ammessi a soci gli abitanti gli abitanti ed i geniali che non constateranno di avere contribuito almeno per due anni alla Contrada del Drago ». Ringrazio sentitamente Walter Benocci per il suo aiuto. 8 Ivi, p. 58.

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sorveglianza (a partire dagli ingressi) dei trattenimenti; in una stanza a se´ poteva essere effettuato il gioco delle carte, in particolare « briscola, tresetti, tersilia, scopa, quadrigliati e domino ». Seguiva anche un Regolamento per il Giuoco della Tombola, effettuata ogni martedı`. In queste Societa` che nascevano tra contradaioli e con l’obiettivo principale di coniugare organizzazione del tempo libero e aiuto economico alla Contrada, il banchetto sociale era uno dei momenti piu ` significativi, durante il quale i soci corroboravano il senso dell’appartenenza al sodalizio e, piu ` in generale, alle Contrade e alla piccola patria. Si leggano, a tal proposito, le parole che il presidente della Societa` L’Unione nella Contrada dell’Istrice pronunciava nel banchetto del settembre 1901: [...] affrontiamo la lotta contro gl’insani intelletti che, inebriati da spirito di distruzione, tentano con ogni mezzo distruggere le nostre Contrade, memorie gloriose di un passato ancor piu ` glorioso. E non solo una molteplicita` di opinioni vuole sconvolgere le nostre menti, ma profana anche queste nostre memorie sacrosante, per trasportarle ciecamente nella irrompente fiumana che dovrebbe farci abbandonare, secondo taluni, quello che di piu ` nobile e generoso alberga nei nostri cuori, tentando sempre di farci rinnegare le tradizioni epiche delle nostre Contrade in questa nostra Siena gentile, obliando l’antico passato di lotta che fe` giganteggiare nei troni la sua potenza e il suo splendore, geniale ricordo del passato, conforto del presente, aspirazione delle generazioni future. Nostra meta, nostra aspirazione e` la venerazione di una tradizione gloriosa a cui dobbiamo la nostra grandezza, la nostra epopea. [...] e` un falso e un cieco abbaglio di volgarita` bassa e ignorante che ci vuol demolire e distruggere queste nostre antiche glorie, ed a cui noi dobbiamo opporci con tutta la vigoria delle nostre forze. Solo coll’imitare degnamente coloro che ci precedettero potremo noi mantenere ed accrescere le glorie della Contrada nostra [...].

` forte il senso di una battaglia culturale ancora viva ai primi E del secolo e che, come si evince da questo discorso, gli appuntamenti societari non eludevano, contribuendo semmai proprio a forgiare quelle armi culturali e sentimentali atte a combatterla, alimentando l’attaccamento alla citta` e l’adesione all’idea che le Contrade non fossero residuo di un passato da dimenticare ma testimonianza di « memorie gloriose » da coltivare. Una posizione culturale alla quale si accompagnava la considerazione (questa tutta pragmatica) che il Palio potesse rappresentare « la piu ` im-

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portante risorsa materiale » della citta`, come sostiene, durante lo svolgersi dello stesso banchetto, l’economo della Societa` 9: Per non trattare un tema che quasi tutti voi mi avete sentito trattare tante e tante volte in circostanza di festa simile a quella d’oggi, non vi dimostrero ` la utilita` diretta che porta l’Istituzione delle Contrade di Siena e di come esse debbono essere considerate nel loro giusto significato e nulla affatto come le considerano certi aristarchi in sessantaquattresimo che, prendendo a base anche lo scetticismo difronte alla storia, hanno il peccato originale di non essere o di dare ascolto a coloro che non sono figli della citta` della balsana (sic). I nostri spettacoli popolari, e` un fatto, destano tanta ammirazione nei cittadini e nei forestieri, ed il Palio nostro a cui, come curioso fenomeno, fanno atto di presenza per i primi coloro che ne vorrebbero l’abolizione, costituisce, se non la sola, certo la piu ` importante risorsa materiale della nostra citta`. Percio ` non vi tornera` discaro se, su questo proposito, vi comunico semplicemente una nota che dimostra quante persone, soltanto per l’interno della Piazza del Campo, ricevono una retribuzione in occasione del tradizionale Palio [...].

Municipalismo e patriottismo nell’associazionismo affiliato alle Contrade convivevano, e spesso compare, negli statuti delle societa` mutue, un articolo che esentava dalle tasse d’ammissione chi avesse combattuto per la patria. L’anelito risorgimentale e` forte, per esempio, negli statuti della Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda, che esonerava dalla tassa d’ammissione « tutti coloro che hanno preso parte alle guerre dell’Indipendenza italiana, sia come soldati regolari o come volontari » (anno 1880, art. 37). Nello statuto del 1886 si aggiungevano coloro « che per atti di coraggio, di valore e di magnanimita` si sono resi benemeriti al paese » (art. 36, confermato nella redazione successiva). Si noti come anche il volontariato garibaldino, oltre ai soldati regolari, venisse compreso nell’esenzione. Per quanto riguarda la Societa` del Ventaglio le tasse d’ammissione variavano a seconda dell’eta`; era dispensato dal pagamento della tassa settimanale (pari a 10 centesimi) il socio che militasse « per le guerre della libera` ed indipendenza nazionale, ed il mili-

9 Unione nella Contrada dell’Istrice. Festa sociale 22 settembre 1901, Siena, Tip. Carlo Nava, 1901.

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tare sotto le bandiere dello Stato... » (art. 11). Inoltre, in caso di iniziative in onore dei caduti delle patrie battaglie, la Societa` poteva essere presente colla propria bandiera senza delibera assembleare (art. 49).

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` E CONTRADE: LE INTERSEZIONI, LE TENSIONI SOCIETA

SOCIETA` E CONTRADE: LE INTERSEZIONI, LE TENSIONI

Negli anni Ottanta continua lo sviluppo di Societa` affiliate alle Contrade: si pensi alla Societa` di beneficenza della Nobil Contrada del Bruco 1, che quanto al profilo dei propri soci riproponeva la ‘triade’ nativi, abitanti e geniali della Contrada piu ` volte incontrata. Il sodalizio aveva scopi mutualistici, e si era fuso nel 1889 con una precedente Societa`, di cui non sono ben chiari i contorni. Ma si pensi anche a Societa` che, nel solco di esperienze precedenti, erano orientate a svolgere una attivita` ricreativa che oltre ad offrire ai soci un modo nuovo di vivere il tempo libero (attraverso balli, giochi, banchetti sociali e tombole), voleva soprattutto supportare le Contrade di riferimento, come la Societa` di Castelsenio per la Contrada della Tartuca, nata nel 1887 o 1888 2 o, ancora nel territorio della Contrada del Bruco, una Societa` delle Feste Popolari il cui inventario dei beni – conservato nell’archivio della Contrada e datato 1880/1890 3 – mostra quanto il sodalizio ruotasse intorno alla convivialita` di un centinaio di soci.

1 Siena, Nava, 1888. Edito in appendice a L. Galli, E. Tiravelli (a cura di), Dal Mutuo Soccorso all’Alba: storia della Societa` della Nobil Contrada del Bruco, 1877-1957, Siena, Nobil Contrada del Bruco, 1995, pp. 29-33. Cfr. anche Nobil Contrada del Bruco, La Nobil Contrada del Bruco dagli antichi libri delle memorie e deliberazioni cit., cap. XII: La Societa`. La Societa` appare attiva almeno dal 1882. Cfr. ora E. Tiravelli, Societa` della Nobil Contrada del Bruco, in Incontriamoci in Societa` cit., pp. 24-53. 2 Contrada della Tartuca, 100 anni di Castelsenio cit. Nel suo testo (Le nostre origini) Giovanni Gigli ipotizza che la data di fondazione sia piuttosto 1888. Cfr. anche la scheda redatta da G.B. Barbarulli: . 3 Documento conservato nell’archivio della Contrada del Bruco ed esposto in occasione della mostra del 2009.

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Il rapporto stretto con le Contrade trova conferma in quegli articoli che regolavano lo scioglimento delle Societa` o l’uso dei beni e dei locali sociali. La Societa` del Ventaglio prescriveva per esempio che non si potesse « trasportare ne´ imprestare a chicchessia oggetti di pertinenza della Societa`, pero ` da questa disposizione si eccettua la Contrada della Torre » (art. 52). La Societa` non si sarebbe potuta sciogliere spontaneamente e, in caso di forza maggiore, il fondo sociale doveva essere erogato per meta` in favore della Contrada della Torre e l’altra meta` in opere di beneficenza. Ed e` proprio nell’archivio della Contrada della Torre che troviamo documentazione sullo scioglimento della Societa`, con il verbale, datato 31 dicembre 1935, di consegna alla Contrada dei beni ed oggetti del sodalizio 4. La Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda, negli statuti del 1886, inseriva un articolo che prevedeva, in caso di cessazione della Societa`, non solo la costituzione di un fondo amministrato dalla Contrada dell’Oca, ma anche la distribuzione di sussidi a poveri ed impotenti al lavoro nativi della Contrada: Art. 99. Qualora la Societa` si sciogliesse, tutto il patrimonio sociale resultante dal capitale immobile e dal retratto del mobiliare e degli arredi, passera` come fondo fruttifero ed inalienabile all’amministrazione della nobil Contrada dell’Oca, dal cui Consiglio Direttivo sara` ogni anno, nell’ultima domenica di novembre, diviso il frutto in due sussidi eguali da darsi a due vecchi poveri ed impotenti al lavoro, nativi della contrada e di moralita` inappuntabile 5.

Anche la bandiera sociale doveva essere affidata alla Contrada; disposizioni che venivano confermate nello statuto successivo, del 1890.

4 Cfr. M. Bianchi, La Societa ` del Ventaglio fra i nativi e i geniali della Contrada della Torre. Un esempio di mutuo soccorso a Siena tra Ottocento e Novecento, in A. Orlandini (a cura di), Tra innovazione e conservazione cit., pp. 199-212: 207. 5 Secondo la precedente redazione statutaria del 1880 in caso di scioglimento il patrimonio sociale doveva essere erogato secondo quanto deciso nell’ultima adunanza (art. 93). Nello statuto del 1890 si aggiunge che a parita` di condizioni e moralita` dovevano sempre essere prescelti, come beneficiari dei sussidi, coloro che avevano fatto parte della Societa`.

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Di ugual tenore le prescrizioni della Castelmontorio, che affidava i beni sociali alla Contrada di Val di Montone, che ne diveniva « assoluta proprietaria » (statuto dell’anno 1886). Il caso della Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Giardino e` invece del tutto originale, perche´ a questa Societa`, almeno da una certa data in poi, afferivano gli abitanti di due Contrade. Infatti, secondo gli statuti del 1902 editi nel prosieguo, la Societa` accoglieva non solo i nativi ed abitanti del rione del Bruco, ma anche, sulla base di una deliberazione del 1899, i nativi ed abitanti del rione della Giraffa 6. Di conseguenza, le adunanze generali dovevano essere sempre convocate « col mezzo di pubbliche tabelle, poste nei luoghi piu ` frequentati dei rioni del Bruco e della Giraffa », oltre che all’ingresso della sede sociale (art. 75). Ancora a se stante il caso della Societa` di Mutuo Soccorso Montaperto nel rione dei Pispini 7, i cui soci effettivi erano « nativi ed abitanti nel rione de’ Pispini » (art. 5); in assenza di queste due condizioni, si poteva essere ascritti come « soci aggregati contribuenti », ma senza avere diritto ad alcun sussidio. Era, con tutta evidenza, una societa` a carattere territoriale, che nasceva e si sviluppava nel e per un rione specifico, sostenendo economicamente i soci malati. Il punto e` che la Societa` operava esattamente nel cuore territoriale della Contrada del Nicchio, ma del tutto autonoma da quest’ultima e senza apparenti intersezioni. Si leggano, a tal proposito, gli articoli 71 e 72 dello statuto del 1886: essi prescrivevano che in caso di scioglimento della Societa` il fondo cassa e i mobili esistenti venissero donati alle venti famiglie piu ` povere del rione, dando la preferenza a quelle che avevano avuto un congiunto appartenente alla Societa`. La bandiera e gli arredi societari dovevano invece essere donati al Comune. Colpiscono queste ultime disposizioni, perche´ rivelatrici di un senso di estraneita` alla Contrada e di non condivisione dei suoi fini, se non di vera e propria contrapposizione 8 . Statuti

6 Articolo 1: « Art. 1. Fin dal 1879, per iniziativa della Societa ` gia` del Giardino, e` sorta in Siena una Societa` di mutuo soccorso fra i nativi ed abitanti del rione del Bruco. La Societa` conservera` il nome della iniziatrice. Con deliberazione presa il 24 Ottobre 1899 possono far parte di detta Societa` anche i nativi ed abitanti del rione della Giraffa ». 7 Siena, Tipografia Cappelli, 1886. Nel prosieguo, oltre a bibliografia, l’edizione degli statuti del 1922 e del 1923. 8 Cfr. C. Ciampolini, Le societa ` prima della Pania, in Pania cinquantesimo 1947-1997, Siena, Grafiche Ticci, [1997], pp. 71-75.

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molto piu ` tardi, del 1922, ribadivano che non doveva essere la Contrada del Nicchio la beneficiaria, bensı` istituti cittadini di beneficenza; bandiera e arredi invece, dovevano essere consegnati a persona di fiducia eletta dai soci « dietro una dichiarazione rilasciata dal medesimo, di doverla riconsegnare ad altra Societa` avente lo stesso scopo e nome, che sorgesse nel Rione dei Pispini » (statuto approvato dall’assemblea generale dei soci del 21 giugno 1922). L’impressione e` che la Contrada del Nicchio fosse una sorta di convitato di pietra, interlocutore mai nominato ma comunque sempre presente come riferimento per questi soci che dibattevano sulle regole della Societa`. Di certo, quello dei rapporti del sodalizio con la Contrada e` un argomento spinoso e non risolto se, su questo specifico aspetto, assistiamo ad un totale ribaltamento di contenuti negli statuti approvati a solo un anno di distanza dai precedenti: fondo cassa e mobilia, in caso di scioglimento, dovevano essere trasferiti alla Nobil Contrada del Nicchio. Cambiava anche l’intitolazione della Societa`: non piu ` « Societa` di M.S. Montaperto fra i nativi ed abitanti nel rione dei Pispini », ma « Societa` di M.S. Montaperto fra i componenti la Nobil Contrada del Nicchio ». Si trattava, di fatto, di un nuovo sodalizio, che aveva dovuto trattare con il vecchio questo delicato passaggio, passaggio che innovava in tutto i rapporti con la Contrada. L’art. 14 si riferiva, a conferma di questo, ai « componenti della disciolta Societa` di Montaperti », che avevano ottenuto qualche riconoscimento, come essere dispensati dal limite di eta` per far parte del sodalizio o la possibilita` di ottenere il sussidio senza l’obbligo di almeno sei mesi di iscrizione (art. 21). La Societa` si costituiva tra i nativi e i domiciliati del rione, purche´ – e l’aggiunta del 1923 e` significativa – « componenti la nobil Contrada del Nicchio » (art. 1). E tra gli scopi leggiamo ora non solo lo sviluppo della mutualita` tra i soci e il loro benessere (art. 2, a e b), ma anche « sviluppare fra i nati e gli abitanti nel rione dei Pispini i legami tra essi e la nobil Contrada del Nicchio » (lettera c). L’inventario dell’archivio della Contrada racconta pero ` una storia differente, dato che non conserva alcun documento relativo alla Societa` Montaperto 9 . E ci conferma il fallimento di questa

9 Cfr. Inventario dell’Archivio Storico della Nobile Contrada del Nicchio, a cura di D. Balestracci, Siena, [Alsaba, 1984?], p. 15, che rileva do-

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‘conversione’ verso la Contrada e la separatezza delle due istituzioni anche l’intervista, seppure realizzata alla fine degli anni Settanta, ad un contradaiolo del Nicchio: della Societa` di Mutuo Soccorso Montaperto ricordava che « non era del Nicchio » 10 , che cioe` non apparteneva alla Contrada, sintetizzando come meglio non si potrebbe il paradosso di una Societa` che si identificava completamente con il cuore territoriale di una Contrada e che era al contempo programmaticamente ‘altra’ rispetto ad essa, con la quale – a differenza di tutte le altre Societa` che abbiamo incontrato nel nostro percorso – non intese stabilire, se non molto tardivamente, nessun tipo di intersezione. Sia chiaro, anche nelle Societa` mutue che nascevano, come abbiamo cercato di dimostrare, come gemmazione delle Contrade, i rapporti con le Contrade si incanalarono presto su un binario molto complesso, seppure fatto di scambi continui, dove entravano in gioco sia il bisogno di trovare una propria strada e identita` rispetto alle Contrade, sia il confronto non facile con le loro finalita` specifiche. Per quanto riguarda la Contrada della Torre, i rapporti con la Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Ventaglio non furono semplici fin dall’inizio dell’attivita` societaria (1872). Nel 1876 la Contrada rifiutava di contribuire con qualche dono a una fiera di beneficenza organizzata a vantaggio dello Stabilimento di Mendicita` e il segretario del Ventaglio, rammaricandosene, ricordava come il sodalizio fosse composto interamente da torraioli. Solo dietro insistenze, e dopo aver rammentato che il Ventaglio nel 1873 aveva donato alla Contrada una bandiera di seta, il segretario otteneva

cumentazione per le seguenti Societa`: Societa` dei Venti nella Nobil Contrada del Nicchio (inventario dei mobili, ruolo dei soci e ricevute senza indicazione di data); Societa` della Bandiera (1874-1883); Societa` del Palio (con documentazione a partire dal 1888). 10 Intervista in Ci si vede in Societa ` cit., p. 104. L’intervistatore chiede se prima della Pania, la Societa` della Contrada del Nicchio nata nel 1947, operassero nel territorio altre Societa`. Adige Bartalozzi risponde: « Sı`, c’era quando ero piccolo; si chiamava ‘‘Societa` di Montaperti’’ ma non era del Nicchio. [...] C’e` stata anche una societa` sportiva, l’Asap. Ma queste, ripeto, non avevano nessun collegamento con la Contrada anche se erano formate da nicchiaioli ». Fu l’ASAP, Associazione Sportiva Antonio Palmieri, ad entrare in possesso della mobilia della disciolta Societa` di Montaperto, come si legge in C. Ciampolini, Le societa` prima della Pania cit., p. 74.

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un modesto contributo 11. Nel 1891 e` la Contrada che vedeva respinta una domanda di prestito, cosı` come nel 1893, anno di vittoria di palio e quindi di necessita` finanziarie per l’allestimento della festa. In questa occasione il priore chiedeva un contributo specificando che alla Contrada della Torre mai era venuto meno « l’appoggio di quanti le portano sicuro affetto », e che non poteva dunque mancare « quello di cotesta filantropica Societa`, la quale, uscita dal seno della Contrada stessa, or sono due anni tra il plauso generale s’inscriveva nell’albo dei Protettori » 12 . Il consiglio del Ventaglio faceva presente che l’art. 47 dello statuto prevedeva « il non potersi prelevare alcuna somma dai capitali sociali, se non che a titolo di beneficenza e sempre con deliberazione della generale assemblea » 13 . E nel 1904 Il Ventaglio neghera` alla Torre la concessione di un locale in cui la Contrada avrebbe voluto esporre i costumi realizzati in occasione del rinnovo del corteo del palio 14. La Societa` La Chiocciola, dopo soli due anni dalla nascita, cambiava nome, assumendo quello di Societa` della Quercia e approvando uno statuto in cui si dichiarava che la Societa` era del tutto autonoma dalla Contrada, con « una propria direzione » degli affari e con suoi ufficiali. Il legame con la Contrada della Chiocciola non era pero ` affatto spezzato, semmai diversamente regolato: in caso di vincita di palio il capitano della Contrada poteva chiedere alla Societa` un contributo la cui entita` sarebbe stata decisa in assemblea; e ogni anno la Societa` si impegnava a versare nelle casse della Contrada 50 lire. La nuova fase, secondo Maurizio Tuliani, fu innescata non tanto da attrito tra le due istituzioni, quanto da bisogno di efficienza e « di avere riconosciuta una propria identita` ». Alla fine degli anni Settanta la Quercia aveva locali propri, continuava periodicamente a sostenere la Contrada e il suo baricentro era costituito dall’attivita` ricreativa: balli, tombole e banchetto sociale. Lo statuto del 1884 ribadiva peraltro il le-

M. Bianchi, La Societa` del Ventaglio cit., p. 200. Ivi, p. 202. Il corsivo e` mio. 13 L’articolo rimane invariato negli statuti del 1895 qui trascritti, ma reca il n. 48. Cfr. ivi, pp. 201-202: nel 1891 la Contrada della Torre chiedeva al Ventaglio un prestito, garantito da beni immobili della Contrada. 14 Cfr. La Societa ` Elefante 1923-2007, Siena, Contrada della Torre, [2007], pagine non numerate. 11 12

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game con la Contrada e l’affratellamento dei contradaioli come finalita` primaria della Societa` 15. Di fatto il nuovo associazionismo nasceva nel fertile humus del vecchio, da questo sospinto e legittimato, ma si trovava ben presto a fare i conti con la ricerca di un equilibrio con istituzioni secolari, seppure oggetto di critiche diffuse nell’ambiente cittadino. Come se, nonostante fossero ‘uscite dal seno delle Contrade stesse’ – per riprendere la felice espressione del priore della Contrada della Torre – queste Societa` fossero subito pervase da un dinamismo nuovo, sconosciuto al vecchio associazionismo contradaiolo, da urgenze e bisogni che innescavano un movimento centrifugo rispetto a quello. Cio ` e` vero non solo per le societa` mutue, ma anche per quelle dalle quali ci aspetteremmo una convivenza molto piu ` pacifica con le Contrade, dato che erano nate espressamente per sostenerle. Emblematico il caso della Societa` delle Pubbliche Rappresentanze dell’Istrice, nata come abbiamo visto nel 1878, che divenne « un’entita` autonoma sempre piu ` staccata dalla Contrada » 16, tanto che nel 1887 si aprı` un dibattito interno al sodalizio sull’opportunita` di concedere i locali all’Istrice. Ed e` molto significativo che, nella stessa Contrada, sia attiva dal 1886 un’altra Societa`, che aveva come scopo quello di « fare possibilmente convergere le menti e le forze dell’intero Rione in un punto solo », e di lavorare « con ogni mezzo in vantaggio della Contrada dell’Istrice, affinche´ questa faccia, per quanto e` possibile, bella figura per cio ` che riguarda le pubbliche corse ». La nuova Societa` si chiamava Unione nella Contrada dell’Istrice, e veniva evidentemente a dare alla Contrada quel supporto non piu ` assicurato dalla Societa` delle Pubbliche Rappresentanze 17. Di essa potevano

Contrada della Chiocciola, Alle radici della Quercia cit. M. Marzucchi, Dai nostri nonni a noi cit., p. 25. Cfr. anche l’intervista a Mauro Marzucchi in Ci si vede in Societa` cit., p. 82: poiche´ questa Societa` « diveniva sempre meno Societa` di contrada, scaturı` l’esigenza di crearne una che fosse veramente della Contrada: e` allora che nasce l’Unione ». Cfr. anche O. Pacchiani, Circolo Il Leone della Contrada Sovrana dell’Istrice cit. 17 L’archivio della Contrada dell’Istrice conserva documentazione sia della Societa` delle Pubbliche Rappresentanze (statuti, verbali del 1887, documentazione amministrativa) sia della Societa` L’Unione nella Contrada dell’Istrice: Contrada Sovrana dell’Istrice, L’archivio della Contrada Sovrana dell’Istrice cit., pp. 163-169. In particolare, relativamente a L’U15 16

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far parte tutti gli istriciaioli e i forestieri che avessero mostrato affetto verso la Contrada 18. Mostrano un rapporto non semplice con la Contrada, in questo caso la Contrada di Valdimontone, le modifiche statutarie intervenute per la Societa` di Mutuo Soccorso Castelmontorio. Se gli statuti del 1886 prescrivevano che in caso di scioglimento la Contrada fosse proprietaria assoluta dei beni sociali, le cose cambiano nello statuto del 1900 (art. 73): se la Societa` si fosse sciolta per volonta` propria il fondo sociale sarebbe andato alla Contrada, ma se lo scioglimento fosse avvenuto per cause indipendenti dai soci il fondo doveva essere ripartito tra i soci stessi. Gli statuti entrati in vigore nel 1908 registravano un cambiamento ulteriore su questo punto: quando la Societa` si fosse chiusa per volonta` dei soci il fondo sarebbe stato devoluto ad un istituto di beneficenza. Sono modifiche che testimoniano quanto complesso, e dinamico, fosse il rapporto tra Societa` e Contrade, in una dialettica che non risparmiava perfino quelle Societa` nate con il precipuo scopo di sostenere le Contrade stesse.

nione, quanto conservato abbraccia il periodo 1886-1933: statuto sociale (del 1923), verbali, domande di ammissione, documentazione amministrativa. Il labaro societario (riprodotto come immagine di copertina di questo volume) si trova descritto in Contrada Sovrana dell’Istrice, Inventario e catalogazione dei beni di interesse storico e artistico presenti nella Sede museale e nell’Oratorio, a cura di A. Amidei, P. Coradeschi, A. Marzi, Siena, Grafiche Nencini, 2005, p. 47. 18 M. Marzucchi, Dai nostri nonni a noi cit., pp. 28-29.

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DAL ‘TARDO MUTUALISMO’ AL DOPOLAVORO

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Preme comunque mettere in evidenza quanto forte si riveli l’attrazione per il modello e l’ideologia mutualistica almeno fino al primo decennio del secolo XX: le vicende legate alla Societa` costituita nel territorio della Contrada della Lupa sono al riguardo emblematiche. Una Societa` in supporto della Contrada si era costituita come abbiamo gia` scritto nel 1877. L’archivio della Contrada della Lupa conserva poi tracce documentarie di una Societa` mutua, la « Societa` di Mutuo Soccorso Romolo e Remo », che chiese a Giuseppe Garibaldi di assumerne la presidenza onoraria 1; in seguito, nel 1884, con una lettera su carta intestata « Societa` di Mutuo Soccorso Romolo e Remo » venne richiesto alla Contrada della Lupa l’affitto di un locale 2. Il nome della Societa` era tutt’altro che casuale, facendo riferimento al mito fondativo della citta` di Siena, la lupa romana con i gemelli, presente nell’emblema della Contrada stessa 3. A queste davvero esili testimonianze sul sodalizio dobbiamo aggiungere un altro documento presente nell’archivio della Contrada. Si tratta di una dichiarazione, datata 11 gennaio 1908, di volonta` di ricostituire la vecchia Societa` di Mutuo Soccorso Romolo e Remo secondo quanto deliberato in una riunione del 31

1 S. Michelotti, La Societa ` nella Contrada della Lupa cit., p. 89. Come sappiamo un gran numero di Societa` si potevano fregiare di analoga intitolazione e patrocinio: cfr. M. Ridolfi (a cura di), Giuseppe Garibaldi. Il radicalismo democratico e il mondo del lavoro, Roma, Ediesse, 2008. 2 G. Petrangeli, Societa ` Contrada Territorio cit., p. 102. 3 Come si legge nel sito ufficiale della Contrada, « Romolo e Remo » e ` anche il nome del periodico pubblicato dagli anni Settanta del Novecento. Sui periodici di Contrada si veda M. De Gregorio (a cura di), Caratteri di contrada. Numeri unici e giornali delle Contrade di Siena, Catalogo della mostra (Siena, 11 dicembre 1999-30 gennaio 2000), Siena, Protagon, 2001.

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dicembre 1907: in quell’occasione, era stato creato un consiglio direttivo, pronto a prendere in consegna i beni del sodalizio ormai disciolto che si trovavano in deposito presso la Contrada della Lupa 4. Opportunamente Giulio Petrangeli sottolinea quanto sia problematica la questione di autodefinizione di ‘societa` di mutuo soccorso’, arrivando ad ipotizzare « un utilizzo dell’appellativo di ‘Mutuo Soccorso’ in specifiche occasioni, quali ad esempio il cosiddetto pellegrinaggio a Caprera per rendere omaggio alla tomba di Giuseppe Garibaldi » 5 . Un mutualismo, insomma, in qualche modo a` la carte, ma allo stesso tempo ideale modello, democratico ed egualitario, di relazioni sociali, alimentato da un culto del tutto peculiare per Garibaldi, dato che proprio la Contrada della Lupa aveva vinto il palio del 15 agosto 1867 corso alla presenza del Generale. Non stupisce trovare nell’elenco dei beni del sodalizio ben dodici quadri raffiguranti Garibaldi 6. La didascalia che un contradaiolo della Tartuca e socio della Castelsenio appone su una foto dei soci della stessa, e` altrettanto illuminante della forza del modello mutualistico: « Societa` di Mutuo Soccorso Castelsenio nel giorno del Banchetto, li 14 giugno 1908. Anno 20º di vita » 7 . Difficile, per Giovanni Gigli che ha scritto la storia di questa Societa`, cercare di capire perche´ i verbali della Contrada non attestino la natura mutua della Castelsenio e perche´ cio ` accada solo nel 1931 8 , quando il mutuo-soc-

4 Il documento e ` riprodotto in S. Michelotti, La Societa` nella Contrada della Lupa cit., p. 90. 5 G. Petrangeli, Societa ` Contrada Territorio cit., p. 102. Nella Sede museale della Contrada della Lupa troviamo anche il labaro della Societa`, con una fascia recante la scritta « Pellegrinaggio a Caprera ». 6 Sul legame della Contrada della Lupa con Garibaldi si veda la scheda di Elisa Bruttini in http://www.ecomuseosiena.org/mappa/patrimonio-culturale-materiale/il-palio-di-garibaldi. Sulla presenza di Garibaldi a Siena nell’agosto del 1867: F. Iacometti, Giuseppe Garibaldi a Siena, « La Balzana », VI (1932), n. 3, pp. 75-82 e Qui sosto ` l’eroe: Garibaldi in terra di Siena, a cura di L. Oliveto, con nota introduttiva di T. Detti, Siena, Primamedia, 2007. Per un testo di Paolo Cesarini e` da segnalare anche Garibaldi a Siena: centenario garibaldino, edito in occasione della mostra (Siena, Palazzo Pubblico, 26 giugno-31 luglio 1982), [s.n.t.], senza paginazione. 7 In Contrada della Tartuca, 100 anni di Castelsenio cit., p. 9. 8 G. Gigli, Le nostre origini, ivi, pp. 8-18. Si veda anche G. Barbarulli, Notizie storiche sulla Contrada della Tartuca: dalle origini al XXI secolo, Siena, Il Leccio, 2005, p. 328.

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corso e` ormai in flessione. La stessa intervista a Giovanni Mazzini, presidente di Societa` proprio nel 1931, da` risposte eloquenti: alla domanda « quali erano le forme di assistenza ai soci malati », Mazzini rispondeva: « Per quanto ricordi io non mi sembra che Castelsenio si impegnasse ufficialmente con sovvenzioni fisse; c’era semmai molta solidarieta` rionale e nel caso una persona si ammalava non si mancava mai di fargli avere uova, medicine, pane » 9. Il mutualismo come modello e ideologia societaria aveva un tale potere evocativo da dover ricondurre a tale classificazione esperienze associative che ad esso poco dovevano, e da costituire nell’inevitabile operazione di ricerca e costruzione delle genealogie culturali, il riferimento prediletto. Se nei casi della Contrada della Lupa e anche della Contrada della Tartuca l’innesto mutualistico e` assai problematico e discutibile, in altre Societa` la conversione al mutualismo e` molto tarda, ` il caso della Societa` di Camporegio, nata come abe parziale. E biamo scritto nel 1879 per sostenere la Contrada del Drago per le corse e per le pubbliche feste; il sodalizio aveva una attivita` ricreativa piuttosto intensa, prevedendo, secondo gli statuti del 1886, trattenimenti durante il carnevale (art. 6), tombola ogni martedı` (art. 7), pranzo sociale la seconda domenica di ottobre (art. 8) 10. Lo Statuto e regolamento 11 del 1914 istituiva « una Societa` tra i componenti la Contrada del Drago sotto il titolo Societa` di M.S. di Campo-Regio » (art. 1) ma le finalita` prevalenti non erano quelle mutualistiche: l’articolo 4 recitava infatti che lo scopo del sodalizio era « coadiuvare la Contrada del Drago per le corse e per le pubbliche feste popolari » attraverso la corresponsione alla Contrada della quarta parte degli utili netti ricavati dalla tombola. Chiarisce il motivo della comparsa della sigla « Mutuo Soccorso » nell’intestato della Societa` l’art. 6: ci informa che nell’adunanza del 29 settembre 1892 era stato deliberato di corrispondere a tutti i soci un sussidio in denaro in caso di malattia. Allo statuto seguiva infatti, oltre ad un regolamento per le feste da ballo e uno per il gioco della tombola, anche un Regolamento per il sussidio agli ammalati, del quale interessa soprattutto

G. Gigli, Le nostre origini cit., p. 14. Statuto e regolamento della Societa` di Camporegio fra i componenti la Contrada del Drago in Siena, Siena, Tip. di Orlando Lunghetti, 1885. 11 Siena, Tipografia Cooperativa, 1914. 9

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mettere in evidenza l’art 7, con il quale la Societa` si riservava di interrompere il sussidio se fossero venuti a cessare i trattenimenti del martedı` e del giovedı` « e qualora il patrimonio della Societa` non permettesse di potere fare fronte a tale impegno ». Il mutualismo appare insomma del tutto in subordine rispetto alle finalita` principali del sodalizio. Anche la Societa` delle Pubbliche Rappresentanze nell’Istrice conobbe una conversione al mutualismo nel 1892, cambiando il proprio nome in Societa` di Mutuo Soccorso nella Contrada dell’Istrice; ma e` una conversione di cui non sappiamo molto 12, ne´ – soprattutto – sappiamo se si tratto ` di mutualismo effettivamente praticato oppure di una ‘etichetta’, un modo per rispondere alla crisi e alla presenza concorrenziale della Societa` L’Unione, che nei primi anni di vita arrivo ` a contare 200 iscritti. La Societa` della Quercia si aprı` al mutualismo addirittura a inizio secolo, nel 1906 13. Una scelta che avvio ` un progressivo allontanamento dalla Contrada della Chiocciola, culminante nel 1908 con la sospensione del banchetto annuale e con l’abolizione della quota versata alla Contrada, a beneficio del fondo sociale. Altrettanto significativo di questo allontanamento tra le due istituzioni e` che il presidente del sodalizio proponga l’apertura della Societa` a chi non era abitatore o nativo del rione 14 . Nei fatti, i mutualismo non sembrava agevolare affatto i rapporti con la Contrada di riferimento 15. Molto interessante il caso della Societa` di Mutuo Soccorso Giovanni Dupre` in Siena, affiliata alla Contrada dell’Onda. Questa Societa`, come specificato negli statuti del 1906 nel prosieguo trascritti, si era costituita nel 1890, anno in cui uno o piu ` precedenti sodalizi con finalita` ricreativa si erano (come ipotizza Mario Ascheri) uniti per convertirsi al mutualismo 16. Lo scopo precipuo

12 L’archivio della Contrada dell’Istrice conserva solo una lettera del 13 dicembre 1921: cfr. Contrada Sovrana dell’Istrice, L’archivio della Contrada Sovrana dell’Istrice cit., p. 163. 13 Contrada della Chiocciola, Alle radici della Quercia cit., p. 31. 14 Ivi, pp. 31-33. 15 L. Galli, E. Tiravelli (a cura di), Dal Mutuo Soccorso all’Alba cit., p. 18: secondo le Autrici la Contrada del Bruco si avvicino ` alla Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Giardino quando si ebbe una flessione in quest’ultima dello scopo primario mutualistico. 16 M. Ascheri, La Dupre ` da Societa` per i soci a Societa` per la Contrada cit., p. 16.

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della Societa` era il « soccorso reciproco dei suoi componenti nei tristi giorni della malattia mediante sussidio stabilito nella sua forma e misura in altra parte del presente Statuto ». Qui e` opportuno soffermarsi sulla motivazione, esplicitata, che da` origine al mutualismo: i verbali societari, alla data del 6 novembre 1890, registrano che la scelta era dovuta all’esigenza dei soci di riattivare la tombola sociale 17; un decreto prefettizio aveva infatti vietato il gioco della tombola nelle Societa` 18. Comunque sia il mutualismo origina uno stato di tensione con la Contrada ricordato in questi termini da Otello Rogani, divenuto socio della Dupre` nel 1928: I soci non dico che fossero antagonisti della Contrada ma probabilmente avevano timore di questa perche´ mentre loro racimolavano denari per dare sussidi a malati e a disoccupati [...] la Contrada i soldi voleva spenderli per il Palio. Mi ricordo che in alcuni giornali dell’epoca venivano scritti lunghi articoli contro la maniera in cui le Contrade spendevano i loro soldi. Io divenni socio nel 1928, avevo 26 anni. Facevo tra l’altro parte del Consiglio dell’Onda gia` dal 1923. [...] Volevamo portare la Societa` nella Contrada. Mi spiego. C’era una divisione quasi materiale, una specie di disaccordo, tra Societa` e Contrada, proprio per quella faccenda di spendere il denaro a cui accennavo prima. Il primo contributo alla Contrada, la Societa` Dupre` lo dette nel ’28 quando l’Onda vinse il Palio. Credo siano state mille lire, ma durante l’adunanza ci venne bocciata la delibera. Allora il maestro Radicchi era Presidente della Societa` e io ero segretario. Mi ricordo che in tutti i modi volevamo dare un contributo alla Contrada. Sospendemmo l’adunanza per una decina di minuti [...]. Tornammo in assemblea e comunicammo la nostra decisione. Nacque un putiferio lı` per lı`, ma poi prevalse il sentimento contradaiolo 19.

17 Ivi, p. 17: « Nella stessa storica seduta [6 novembre 1890], essendosi richiesto al presidente come riattivare la tombola sociale, chiarito che era possibile ottenere il permesso se ci si costituiva in Societa` di mutuo soccorso tra i nativi abitanti e protettori della Contrada, la proposta fu approvata all’unanimita` dai 14 soci presenti (esclusi i 7 del Consiglio) e alla Societa` fu assegnato il nome di Giovanni Dupre`, costituendosi una commissione per rinnovare conformemente lo statuto... ». 18 A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese cit., p. 439. Si tratta senz’altro di una questione da approfondire, che probabilmente contribuisce non poco a spiegare certe esperienze di mutualismo tardivo. 19 Ci si vede in Societa ` cit., pp. 116-118.

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Dove e` chiaro, da questa intervista, quanto la dialettica tra Contrada e Societa` fosse innescata dalla diversita` dei fini, ma anche fino a che punto pesassero i termini del dibattito pubblico sulle Contrade e la loro percezione (« Mi ricordo che in alcuni giornali dell’epoca venivano scritti lunghi articoli contro la maniera in cui le Contrade spendevano i loro soldi »). Negli statuti societari che stiamo prendendo in esame uno dei punti sempre ribadito e` quello della apoliticita` delle Societa`. Si prenda in esame, a titolo di esemplificazione, lo statuto della Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda (anno 1880): « La Societa` non ha scopo politico e non dipende da qualsiasi altra associazione » (art. 2). Nel 1886 si registrava un’aggiunta significativa: « La Societa` non ha scopo politico ne´ religioso, e come tale non puo ` intervenire ad assembramenti, dimostrazioni e riunioni che non abbiano scopo di mutua assistenza od istruzione e non dipende da qualsiasi altra associazione » (art. 1). Sulla stessa linea lo statuto della Societa` di Camporegio (anno 1885): « La Societa` non avendo scopo ne´ politico ne´ religioso, per massima non prendera` parte a nessuna commemorazione, salvo il caso che qualcuna di queste fosse indetta dalle autorita` locali e dietro deliberazione del Consiglio »; e quello della Societa` di Beneficenza nella Nobil Contrada del Bruco (del 1888): « La Societa` non ha scopo politico ne´ religioso, ma semplicemente la mutua assistenza, e non sono ammesse nel seno della medesima questioni di quel genere » (art. 2). Cosı` la Societa` Castelmontorio (1900), quando stabiliva che la sala della Societa` « non sara` mai concessa, ne´ per tenere conferenze, ne´ per comizi di qualunque colore politico siano » (art. 35). Opportunamente, circa la Societa` del Rinoceronte, e` stato sottolineato come pur non avendo scopo politico ne´ religioso la Societa` potesse prendere parte alle manifestazioni di carattere economico-sociale della vita cittadina. La Societa` non era e non voleva essere estranea alla vita della citta`, significativamente includendo nel sodalizio anche chi veniva accusato di reato politico 20. (Segnalo, a corroborare tale interpretazione, che nello statuto

20 P. Nardi, Le vicende di un secolo, in Contrada della Selva, Nel primo centenario della Societa` del Rinoceronte, Siena, Grafiche Pistolesi, 1976, pp. 18-19, a commento dello statuto del 1912, in particolare art. 1.

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precedente trascritto nel prosieguo e datato 1900, non compariva neppure una professione di apoliticita`). Una riflessione che puo ` essere estesa anche alle altre Societa` mutue e d’istruzione incontrate in questo percorso, Societa` che a vario titolo manifestarono un orientamento laico e democratico, « non tralasciando occasione di proclamarlo o di farlo notare », come rilevava Cherubini 21. Il 29 giugno 1880, alcune Societa` – Ventaglio, Romolo e Remo, Rinoceronte, Stella e Castelmontorio – aderirono al Comizio per il suffragio universale; il 30 settembre la Romolo e Remo decise anche di inviare a proprie spese a Roma due rappresentanti al Comizio. Nel novembre dello stesso anno, delegati delle Societa` Stella, Rinoceronte, Romolo e Remo, e Unione affiancarono il Circolo socialista senese nella commemorazione della battaglia di Mentana. Nel 1890 ancora la Romolo e Remo concedeva i suoi locali per una conferenza sull’unione tra repubblicani e socialisti, mentre la Societa` Il Giardino organizzava nel 1893 dibattiti sull’emancipazione femminile aprendo proprio quell’anno una « Sezione Donne » cui aderirono un centinaio di socie 22. L’anno prima molte Societa` erano accorse, nella data simbolica del 20 settembre, ad ascoltare il comizio repubblicano dell’onorevole Giovanni Bovio 23 . Interclassismo e professione di estraneita` dalla politica erano serviti per fare accettare i sodalizi, ma ben presto le loro componenti sociali prevalenti – artigiani, operai, piccoli commercianti – « sembrano acquisire un ruolo e

21 A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese cit., p. 450. Su questo importante punto si vedano anche le considerazioni di Simonetta Soldani: « Portatrici nella loro grande maggioranza di valori ‘risorgimentali’, schierate a sostegno dello Stato nazionale e della sua autonomia dal potere religioso, esse furono l’espressione di una ideologia necessariamente impregnata di sia pur caute idee di progresso e tesa a diffondere una morale attivistica e laica, o comunque fondata piu ` sulla valorizzazione delle massime del Vangelo che sull’obbedienza alla Chiesa. Fu questa la via maestra attraverso cui, col tempo, si radicarono ed entrarono a far parte del bagaglio culturale collettivo pratiche solidaristiche dotate di spiccata autonomia e dunque tendenzialmente conflittuali e potenzialmente alternative rispetto ad antichi e consolidati rapporti di sudditanza, informale e formalizzata, al clero e al padrone [...] » (La mappa delle societa` di mutuo soccorso in Toscana cit., p. 249). 22 A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese cit., pp. 447 e sgg. 23 Ivi, p. 451.

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un peso di tutto rilievo » 24. Ne´ sara` da trascurare come in esse alberghi forte il sentimento di attaccamento alle Contrade e alla piccola patria, pronto a manifestarsi nel 1893 davanti alla minacciata soppressione dell’Universita` di Siena, quando il Ventaglio si dichiaro ` pronta a ricorrere ad ogni mezzo pur di impedire che il provvedimento venisse messo in atto e la Societa` Il Rinoceronte definı` « tirannico » il governo 25. Il fascismo segno ` una battuta d’arresto per molte esperienze societarie, che si interruppero o si trasformarono profondamente. Gia` dai primi anni Venti il clima si fece pesante in citta`, con piu ` assalti alla Casa del Popolo 26. Nel luglio 1922 la Societa` Dupre` dovette smentire voci calunniose pervenute al direttorio del Fascio; intervenne anche il consiglio della Societa` per trattenere « i piu ` scalmanati che avessero avuto qualche intenzione di violenza verso il nostro sodalizio » 27; finche´, nel 1927, si decise di aderire al Dopolavoro e si aprı` la fase del commissariamento 28. Secondo Otello Rogani quello dell’Onda « era un popolo composto soprattutto da anarchici, da socialisti, da comunisti » 29, che inevitabilmente si allontanarono dalla Societa`. Nel 1936 fu il presidente del Dopolavoro, dopo l’espulsione di alcuni soci, a controllare le nuove nomine sociali e a traghettare il cambiamento del sodalizio in « Dopolavoro G. Dupre` fra i nativi della Contrada dell’Onda » 30. In altre Societa` le cose non andavano meglio. Nel 1925 il nuovo statuto della Societa` della Giraffa precisava come la Societa` si disinteressasse completamente di politica, e non partecipasse mai a manifestazioni politiche o religiose, andando incontro ad un commissariamento e allo scioglimento nel 1933 31; nel 1928 la

D. Balestracci, L’associazionismo contradaiolo cit., p. 116. A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese cit., p. 452. 26 Anche per bibliografia precedente si veda: G. Maccianti, Una storia violenta: Siena e la sua provincia dalla fine della Grande guerra alla marcia su Roma, 1919-1922, Siena, Il Leccio, 2014. 27 M. Ascheri, La Dupre ` da Societa` per i soci a Societa` per la Contrada cit., p. 30. 28 Ivi, in particolare p. 34. 29 Ivi, p. 48. 30 Ivi, p. 23. 31 Societa ` della Giraffa dell’Imperiale Contrada della Giraffa, in Incontriamoci in Societa` cit., p. 86. 24

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Societa` Il Giardino risulta ormai disciolta 32, cosı` come la Montaperto 33; nel 1929 nella Contrada del Drago cessava le attivita` la Societa` Camporegio, e contestualmente si costituiva una Societa` Pro Palio come sezione della Contrada 34. Quanto alla Castelmontorio, sappiamo che si sciolse nel 1930, ma il suo nome era ormai stato cambiato in Societa` « Gruppo Dopolavoro Castelmontorio » 35; un anno dopo avrebbe chiuso i battenti anche la Societa` Il Rinoceronte nella Contrada della Selva 36, mentre la Societa` Il Ventaglio trasferiva nel 1935 tutti i beni alla Contrada della Torre, dove era in piena attivita` il Circolo Rionale l’Elefante, dal 1940 Dopolavoro Italo Balbo 37. Nella Contrada dell’Istrice la Societa` L’Unione, nei primi anni Venti, subiva varie incursioni punitive da parte dei fascisti mentre, nel biennio 1924/1925, si apriva una grave crisi nei rapporti con la Contrada che – forse per motivi politici? – chiedeva che un proprio delegato potesse assistere alle riunioni della Societa`. Dopo una fase complicata, in cui L’Unione sembro ` sopravvivere a se stessa e si costituı` il Circolo Culturale Avanguardista e Sportivo « Il Leone », nel 1939 avvenne l’inquadramento nel dopolavoro 38. Nascevano anche Societa` con finalita` esclusivamente sportive, come la Societa` Alba nella Contrada del Bruco che nel 1927 assunse il nome « Circolo sportivo avanguardista Alba » 39 o la Societa` ASAP, nata lo stesso anno su iniziativa dei giovani del rione

32 Il 4 maggio il consiglio direttivo del Bruco ringraziava la Sezione donne della disciolta Societa` per avere offerto alla Contrada la bandiera « gia` appartenente alla Societa` suddetta »: L. Galli, E. Tiravelli (a cura di), Dal Mutuo Soccorso all’Alba cit., p. 19. 33 C. Ciampolini, Le societa ` prima della Pania cit., p. 74. 34 « La Pro Palio proclamava, anche nella denominazione, il totale disimpegno da qualsiasi attivita` in campo sociale, appannaggio esclusivo dello Stato e, configurandosi come sezione della Contrada, era rappresentata in prima persona dai dirigenti della Contrada. In tal modo erano abolite le elezioni... »: Societa` Camporegio della Contrada del Drago, in Incontriamoci in Societa` cit., p. 62. 35 Castelmontorio 1952-2002, Siena, Il Leccio, 2002, p. 15. 36 P. Nardi, Le vicende di un secolo cit., p. 22. 37 La Societa ` Elefante 1923-2007 cit. Italo Balbo era stato eletto capitano onorario della Contrada il 19 aprile 1934. 38 O. Pacchiani, Circolo Il Leone della Contrada Sovrana dell’Istrice cit. Cfr. anche M. Marzucchi, Dai nostri nonni a noi cit., pp. 40-41. 39 L. Galli, E. Tiravelli (a cura di), Dal Mutuo Soccorso all’Alba cit., p. 21.

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dei Pispini con il sostegno del priore della Contrada del Nicchio. L’ASAP aveva uno scopo « puramente sportivo ed educativo »: si proponeva di tenere uniti i giovani del rione nelle ore libere, « preparandoli cosı` alla fraternita` ed amore per la propria Contrada, Citta`, Nazione » 40. Assai complesso e` il caso delle Societa` che operavano nel territorio della Contrada dell’Oca, dove pure compare una titolazione ‘mutuo soccorso’ assai tarda. Accanto alla Societa` di mutuo soccorso ed istruzione di piu ` antica fondazione, dal dicembre 1919 fu attiva una nuova Societa`, costituita con rogito notarile e denominata « La Societa` di Mutuo Soccorso Trieste in Fontebranda tra i nativi del Quartiere di Fontebranda in Siena », « dal fatidico nome della Citta` redenta segno di tante generazioni Italiane » 41. Nel novembre 1920 la Societa` venne inaugurata: i giornali ne parlano come di « Societa` Trieste in Fontebranda », o anche di « Societa` di mutuo soccorso Trieste » 42. Mentre la Trieste appare negli anni Venti in pieno sviluppo (i soci nel 1921 sono gia` un’ottantina), quella di antica fondazione nel 1925 da` mandato ad un notaio di provvedere alla liquidazione. Non a caso, proprio quello stesso anno, la Societa` Trieste approva la proposta di darsi un regolamento in merito all’attivita` assistenziale, regolamento approvato nel 1927 43. Renato Masi e Fabio Landini ricordano, seppure non fornendo elementi precisi per una piena comprensione della situazione, un biennio – il 1925/1926 – contrassegnato dai piu ` aspri conflitti, conflitti che dagli organismi societari si trasferiscono nel cuore stesso della Contrada. « Fu allora che nacquero infatti le due fazioni dell’Oca bianca e dell’Oca nera, non conosco con precisione la vicenda, ma ricordo che in quel periodo nacque addirittura un’altra Societa`: la Trento, in contrapposizione, appunto, alla Trieste. Per far scomparire le fazioni occorse la vittoria di un Palio, quello del 1928. Dopo ci fu una riappacificazione e tutto torno ` alla norma-

In C. Ciampolini, Le societa` prima della Pania cit., p. 73. Dall’art. 1 dello statuto del 1919 cit. in G. Manganelli, Album di famiglia cit., p. 8. 42 Cfr. gli articoli da « L’Era nuova » e da « La Vedetta senese », riprodotti ivi, pp. 6-7 e anche Societa` Trieste della Nobile Contrada dell’Oca, in Incontriamoci in Societa`, p. 158. 43 Il regolamento viene approvato il 15 maggio 1927; rivisto e corretto solo nel 1929, entra in vigore l’1 gennaio 1930 (G. Manganelli, Album di famiglia cit., p. 20). 40

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lita` » 44. Possibile che abbiano pesato anche motivi politici e che la nascita di una Societa` mutua negli anni Venti sia soprattutto una risposta al finale burrascoso della Societa` di piu ` antica fondazione, che per diversi anni alcuni ex soci cercheranno di ricostituire. Dietro gli sviluppi solo apparentemente diversi di tutte queste esperienze societarie si leggono alcuni tratti comuni: l’incanalamento della partecipazione popolare verso l’attivita` sportiva, una attivita` dietro la quale peraltro continuavano ad esprimersi le irriducibili rivalita` contradaiole 45; la centralita` assunta dall’attivita` ricreativa 46; l’impoverimento degli orizzonti partecipativi e il decadimento della vita sociale, con la frequenza dei commissariamenti; una piu ` decisa volonta` di sorveglianza delle attivita` societarie da parte delle Contrade e anche, da parte dei soci, una tendenza a restringere i canali di accesso alle Societa`. In una seduta del 1923 la maggioranza dei soci della Dupre` approvava la proposta di chiudere per due anni le iscrizioni, nonostante l’opposizione di chi sosteneva il diritto di tutti i nativi della Contrada dell’Onda ad essere parte della Societa` 47. Particolarmente interessante risulta, per il discorso che stiamo qui svolgendo, un passo tratto dal libro dei verbali della Contrada dell’Onda del periodo 1936-1941 48. Lo statuto della Societa` – si dice – non fu portato a termine [...] a causa del mancato accordo con le varie tendenze sociali. Infatti fu stabilito di chiamare la societa` ‘‘Societa` G. Dupre` del popolo della Contrada Capitana dell’Onda’’ mentre poi nelle circolari rimesse ai nuovi soci stava scritto ‘‘Societa` G. Dupre ` (La Pergola) fra i nati della Contrada Capitana dell’Onda’’. Fu stabilito di ammettere per ora i nativi ed i Protettori della Contrada mentre invece sono state inviate le circolari ai nativi, fu detto di nominare nel Consiglio solo i nativi e poi ci risultano

Ci si vede in Societa` cit., p. 110. Da qui una circolare del podesta` ai priori, datata 2 marzo 1928, con cui veniva chiesto di togliere ogni carattere contradaiolo alle associazioni (cit. in C. Ciampolini, Le societa` prima della Pania cit., p. 73). Cfr. anche L. Luchini, Palio XX secolo cit., p. 61. 46 In La Societa ` Elefante 1923-2007 cit. si veda la descrizione del « veglionissimo » Una notte in crociera (gennaio 1938). 47 M. Ascheri, La Dupre ` da Societa` per i soci a Societa` per la Contrada cit., p. 21. 48 Archivio della Contrada Capitana dell’Onda, Processi verbali 19361951, c. 41. 44

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anche i non nativi, sia pure qualcheduno ottimo contradaiolo e meritevole di tanta fiducia, insomma si vede in questo modo di agire confusione di idee, modi di vedere particolari che annientano deliberati collettivi, agire poco riguardoso verso tutti.

Intorno al problema del nome da dare alla Societa` si confrontavano visioni differenti e conflittuali della stessa, dove, a ben guardare, il punto del contendere appare quello che si affaccia da sempre nella documentazione contradaiola: il grado di permeabilita` che si vuole dare al gruppo, con il controllo piu ` o meno stretto delle ammissioni e la definizione piu ` o meno precisa dei criteri di ingresso nella vita di contrada.

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IL SECONDO DOPOGUERRA: SOCIETA` VERSUS CONTRADA

Nell’esperienza della Societa` Romolo e Remo, che dopo una vita a fasi alterne si riorganizzava nel 1934 assumendo lo stesso nome della Contrada (Societa` La Lupa), iniziamo a vedere da una parte i termini di una dialettica particolarmente aspra tra Societa` e Contrade, dialettica destinata ad acuirsi negli anni che seguirono la seconda guerra mondiale, dall’altra l’affacciarsi in contrada di protagonisti nuovi, che cercavano di ottenere spazi autonomi riconosciuti. Nell’aprile 1938 il presidente della Societa` pose al priore della Lupa il problema dell’uso degli spazi da parte del Gruppo Giovani, nato come costola della Societa`, Gruppo il cui presidente « avrebbe dovuto non dimenticare di essere un membro del Consiglio della Societa` » e che aveva invece iniziato « nella sua vita indipendente, ad interessare singoli e collettivita` in una forma che poteva riuscire non gradita alla Societa` ». C’e` un passo di questa interessante lettera che vale la pena citare: La S.V. ed il Seggio, molte volte, hanno lamentato che i contradaioli si ricordano della Contrada solo nei giorni del Palio ma sia permesso al sottoscritto, nel caso, rilevare che anche la Contrada nulla fa perche´ la cosa sia diversa. Ed il Seggio, nel passato e recentemente, non ha manifestato alcun desiderio di avvicinarsi alla massa dei contradaioli 1.

` un brano che attesta come la dirigenza contradaiola venisse E percepita quale espressione di un notabilato urbano molto distante dalla base popolare della Contrada. Dopo gli anni della seconda guerra mondiale venne approvato un nuovo statuto (anno 1947): esso stabiliva una forma di stretto controllo da parte della

1 La lettera, su carta intestata « Societa ` ‘‘La Lupa’’. Aderente all’O.N.D. », reca la data 6 aprile 1938 (materiale documentario presente nell’archivio della Contrada della Lupa ed esposto in occasione della mostra del 2009, cosı` come quello citato nelle due note successive).

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Contrada della Lupa sulla Societa`. L’art. 3 prescriveva infatti che quest’ultima fosse « diretta, governata e amministrata dal Seggio della Contrada ». Molto chiaro negli intenti anche l’art. 6, non altro che un’estensione e una chiarificazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell’articolo gia` citato: « La Societa` essendo formata dalla Contrada della Lupa, e` da essa soltanto, attraverso il suo Seggio, esclusivamente rappresentata ed amministrata. Il Seggio, in legale adunanza, crea, interpreta, modifica, deroga od abroga le Costituzioni salvo ratifica dell’Assemblea della Contrada ». Nonostante il rapporto tra i due organismi dovesse, a questo punto, sembrare incanalato su binari molto precisi, e di completa subordinazione della Societa` alla Contrada, i conflitti non tardarono a sopraggiungere in merito ai lavori di adeguamento dei locali sociali. Si legga, a questo proposito, lo scambio epistolare tra il presidente di Societa` e il priore della Lupa. Il presidente manifestava per lettera la preoccupazione che il cambio del progetto potesse comportare maggiori oneri. La risposta del priore era di una insolita durezza: [...] e` strano che codesta Societa` voglia fare distinzione fra onere finanziario a carico di essa ed onere a carico del Seggio, se si considera che il bilancio della Societa` si inserisce, per statuto, in quello della Contrada. La vostra messa a punto, apparentemente nei confronti del Seggio, ma sostanzialmente nei mei personali confronti, e` dunque inutile e quanto mai inopportuna, mentre mi indurrebbe a seguire in avvenire con minore interesse le cose della Contrada, per non correre il rischio di urtare la eccessiva suscettibilita` di alcuno. E perche´, del resto, con semplicita`, e, aggiungo, con maggiore franchezza, non dirmi, a voce, quello che vi siete invece indugiati a scrivere? 2

Lo stato di tensione evidentemente rimase in essere se, in blocco, il consiglio direttivo della Societa` rassegno ` le sue dimissioni con lettera del 10 gennaio 1951 3.

2 La lettera e ` datata 8 maggio 1950; fa seguito a una comunicazione del consiglio direttivo della Societa` indirizzata al seggio della Lupa e datata 6 maggio. 3 Il consiglio si era « venuto a trovare ultimamente nella impossibilita ` assoluta di continuare ad esplicare il mandato conferitogli dal Seggio di cotesta Contrada sia per ostruzionismo sia per critiche all’operato [...] ».

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Significativo anche il caso del Bruco, dove nel 1950 si decise di abbandonare la denominazione « Nuova Alba » assunta nel 1925, per dimostrare come non vi dovesse essere piu ` alcuna separazione o formale distinzione tra organismo societario e Contrada. [...] detta Societa` verra` chiamata d’ora innanzi Societa` della Nobil Contrada del Bruco sostituendo la Societa` Sportiva Nuova Alba. Con tale cambiamento si e` voluto dimostrare che non esiste nessuna distinzione tra Societa` e Contrada, tutti i componenti dell’una e dell’altra, sono principalmente del Bruco e per questo motivo bisogna essere uniti [...] 4.

Eppure, nonostante la denominazione programmaticamente coesiva, Arziero Canne, intervistato negli anni Settanta sulla ricostituzione nel secondo dopoguerra della Societa` brucaiola, sostenne che rispetto alla Contrada questa manteneva « una certa distanza perche´ allora ritenevamo che la Societa` dovesse essere autonoma e dovesse avere una sua attivita` particolare, mentre la Contrada era per noi un’altra cosa » 5. Dello stesso periodo, e dello stesso tono, il confronto tra il presidente della Societa` Castelmontorio e il priore del Valdimontone. La Societa` si era appena ricostituita dopo anni di inattivita`. La Contrada non ne era stata troppo entusiasta, secondo alcuni testimoni, piu ` per indifferenza che per altro: « All’inizio la Contrada non era troppo entusiasta di questa iniziativa. I dirigenti di allora non erano troppo interessati ad una Societa`, non perche´ avessero qualcosa contro, ma piuttosto perche´ non sentivano l’esigenza che avevamo noi piu ` giovani di ritrovarci insieme ». In questo caso i soci avevano deciso di non cambiare il nome della Societa`, anche come forma di rispetto verso i vecchi soci e contradaioli 6. I documenti mostrano che la Contrada era tutt’altro che indifferente e che il priore seguiva invece molto attentamente l’evolversi della situazione. In una lettera al presidente formulava riserve e preoccupazioni circa il regolamento societario, derivanti

4 Nobil Contrada del Bruco, La Nobil Contrada del Bruco dagli antichi libri cit., p. 149. 5 Ci si vede in Societa ` cit., p. 49. 6 Tre briscole e un trentuno: ricordi di vita in Societa `, Siena, Grafiche, Pistolesi, 1982, p. 25 (testimonianza di Giorgio Fanetti).

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dall’aver potuto costatare « che la Societa`, nata al di fuori della Contrada, voleva vivere indipendentemente da essa » e dal fatto che mancava al priore un diretto controllo sulla sua amministrazione. Il priore si riservava il diritto, nel caso la Castelmontorio venisse meno ai suoi scopi apolitici, di impedire l’uso dell’insegna « essendo il montone rampante il simbolo esclusivo della Contrada riconosciutoci dall’Istituto di Araldica dello Stato » 7 . Inoltre preavvertiva che l’aver concesso l’uso dei vessilli della Contrada in determinate occasioni non poteva in alcun modo costituire un precedente « e che, diventando un abuso, sarei costretto a rifiutarne la concessione ». ` una lettera, questa, in cui sui motivi di soddisfazione per la E rinascita e la ricostituzione dell’organismo societario prevalevano di gran lunga cautele e sospetti che non sfuggivano affatto al presidente, il quale ne coglieva bene il passo piu ` difficile da digerire, quello in cui si faceva carico alla Societa` di voler vivere indipendentemente dalla Contrada « mentre proprio in seguito ad una assemblea della contrada stessa – puntualizzava il presidente – venne compiuto il primo atto della fondazione ». Da sottolineare l’ironia del finale della lettera, in cui, a proposito dell’uso delle bandiere, il presidente formulava l’auspicio che se ne potesse abusare « con una certa frequenza nel senso evidente di risveglio nella nostra amatissima Contrada » 8. Sono testimonianze illuminanti di come il ricostituirsi delle Societa` nell’immediato secondo dopoguerra nascesse sotto il segno di una dialettica tra Societa` e Contrade che aveva decisamente cambiato contenuti. La battuta d’arresto rappresentata dal fascismo non aveva indebolito la consapevolezza che accanto all’istituzione Contrada dovessero muoversi organismi piu ` snelli, capaci di offrire ai soci soprattutto occasioni di svago e di condivisione del tempo libero. Le testimonianze parlano all’unisono: la necessita` di ricostituire le Societa` traduceva soprattutto il deside-

7 Sulle concessioni araldiche cfr. M.A. Ceppari Ridolfi, M. Ciampolini, P. Turrini (a cura di), L’immagine del Palio cit., pp. 455 e 552, n. 234. 8 La lettera e ` del 27 novembre 1953. Il verbale del consiglio direttivo della Societa` del 12 settembre 1953 registra lo « scetticismo del Consiglio della Contrada nei confronti della Societa` e la poca benevola accoglienza che il Consiglio della Contrada mostra verso la Societa` ». Questi documenti, conservati nell’archivio della Contrada di Valdimontone, sono stati esposti alla mostra del 2009.

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rio di stare insieme e di tornare a rivivere dopo gli anni della guerra, la forza di legami rionali che non potevano essere appagati dal ritrovarsi poche volte l’anno in occasione delle assemblee della Contrada. Ma le Societa` del dopoguerra esprimevano una spinta sociale e generazionale che, per il suo stesso dinamismo, non poteva non scontrarsi con le dirigenze contradaiole. Alcuni intervistati parlano di una vera e propria contrapposizione tra Societa` e Contrada, di un percepirsi come un « noi » contrapposto a un « voi » 9, dove quel « voi » era da riferire ai notabili che, con un esiguo gruppo di coadiutori, si trovavano alla guida delle Contrade. All’interno di questo notabilato contradaiolo non mancavano personalita` che, come un bel saggio di Simonetta Michelotti ha mostrato, assicuravano una forma di continuita` nel nome della Contrada: si pensi a Guido Bargagli Petrucci, figlio dell’ex-podesta` di Siena, capitano della Contrada della Lupa fino alla meta` degli anni Cinquanta e al vicepodesta`, anch’egli lupaiolo, Gino Mazzeschi, a lungo priore. Per non parlare del conte Guido Chigi Saracini, priore della Contrada dell’Istrice (tra 1919 e 1937) e rettore del Magistrato delle Contrade dal 1927 al 1964; o di Luigi Socini Guelfi, podesta` di Siena e dal 1951 sia rettore che capitano della Contrada del Bruco 10. La Contrada sembrava essere lı`, osserva ancora Michelotti, « per smussare gli attriti causati dal cambiamento »: nell’Oca i simpatizzanti del passato regime furono protetti, perche´ « prima di tutto eravamo ocaioli e quindi i panni sporchi si lavavano in casa » 11. Per alcuni la Contrada rappresentava un piccolo mondo antico, un organismo sano che proteggeva dai mali del tempo, facendosi forte di un collaudato linguaggio coesivo e interclassista. « Se la politica divide, la contrada unisce », scriveva nel 1946 il giornalista e conduttore radiofonico Silvio Gigli 12. Giulio Pepi, giornalista e attivo contradaiolo, annotava con fastidio come la politica ostacolasse il normale corso della vita della sua Contrada, la Tartuca. In un corposo diario manoscritto, alla data 15 aprile 1948, scriveva: « Quasi nullo il concorso dei

S. Michelotti, Dalla vita di rione alla vita di contrada, p. 46. Ivi, pp. 38-39. Su Luigi Socini Guelfi si veda ora L. Andreini, V. Coli (a cura di), Luigi Socini Guelfi: un protagonista del Novecento senese, Monteriggioni, Il Leccio, 2016. 11 S. Michelotti, Dalla vita di rione alla vita di contrada cit., p. 39. 12 « Daccelo! », luglio 1946 (consultato nel fondo Giulio Pepi presso la Biblioteca Comunale di Siena, su cui piu ` ampiamente infra). 9

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contradaioli all’Assemblea Generale. Le votazioni di domenica con la ridda politica delle passioni morbose sconvolgono i cervelli e distraggono le attenzioni ». A quella del 24 aprile: « ... atmosfera ancora rovente ed elettrizzata per le recenti elezioni politiche atte purtroppo a dividere e mai a unire il popolo ». Lo sventolı`o delle bandiere rassicurava, sembrava poter immobilizzare la vita delle Contrade e dei rioni a rapporti sociali improntati a quel forte verticismo che ricorre nelle interviste raccolte da Michelotti e cosı` commentate dall’Autrice: Alcuni percepiscono gli anni immediatamente successivi al conflitto come anni che videro un marcato accentramento del potere decisionale nelle mani di coloro che disponevano anche dei mezzi economici: chi aveva disponibilita` finanziarie spendeva per la contrada e la gestiva, e coloro che non appartenevano alla classe dirigente erano soddisfatti di essere guidati nel nome della contrada, tributando rispetto e riconoscenza a chi svolgeva il ruolo di mecenate. Ed era con deferenza che i ragazzini interrompevano il gioco e gli schiamazzi nelle strade del rione al passaggio di personaggi di alto lignaggio della contrada [...] 13.

Eppure, queste testimonianze comunicano anche un fermento sociale al quale le dirigenze guardavano con preoccupazione, e che albergava soprattutto nelle nuove Societa`. Di tale fermento Giulio Pepi metteva in risalto soprattutto gli aspetti generazionali. Parlando dell’attivita` e dei membri della Societa` Castelsenio, alla data 1º dicembre 1947 scriveva: « Una commissione di giovani e` gia` stata formata in vista delle nuove elezioni per il Consiglio della Societa`; si avvicina il tanto discusso colpo di stato ai danni degli anziani... ». Al 24 gennaio 1948: « ... certo che i cosiddetti giovani non hanno perso invano il loro tempo; hanno in mano la situazione e vogliono far vedere che sanno lavorare » 14. Anche la stampa percepiva le nuove Societa` come risultato soprattutto dell’iniziativa dei giovani 15.

S. Michelotti, Dalla vita di rione alla vita di contrada cit., p. 43. I diari, depositati presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, sono vergati su cinque registri di grande formato. Inframesso al testo e` incollato dallo scrivente materiale composito: lettere, numeri unici delle Contrade, fotografie e ritagli di giornale, sonetti, etc. Il primo registro va dalla fine del 1945 al 5 ottobre 1947; il secondo dal 7 ottobre 1947 al 22 luglio 1949; il terzo dal 23 luglio 1949 al 31 luglio 1951; il quarto dall’1 agosto 1951 al 14 novembre 1952; il quinto dal 16 novembre 1952 al 19 agosto 1954. Il fondo, descritto in SIUSA, e` studiato in A. 13

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Confronto generazionale ma anche sociale, e in fin dei conti politico. Un prezioso documento conservato nell’archivio della Contrada della Torre e` molto chiaro in proposito. Lo trascriviamo perche´ lo reputiamo eloquente – nella sua concitazione, nel susseguirsi di domande poste al priore della Contrada, nella passione politica e civile che esprime – del livello di scontro tra il consiglio direttivo della Societa` Elefante, che abbiamo visto ad un certo punto inquadrata nel dopolavoro, e il priore della Torre Ing. Alessandro Scheggi. La lettera, un dattiloscritto, e` datata 24 maggio 1945 ed e` indirizzata al consiglio direttivo della Torre; ha in intestato « Societa` L’Elefante fra i nativi della Contrada della Torre » e come oggetto « chiarificazione di una proposizione espressa dal Priore della Contrada ». Noi vorremmo che si precisasse con maggiore chiarezza, per non dar luogo a degli equivoci, cosa si racchiude in quella proposizione espressa dal Priore della Contrada della ‘‘Torre’’ Sig. Ing. SCHEGGI – ‘‘Nella Societa` della Torre come in quella dell’elefante non si deve parlare di politica’’ – E questa proposizione, accettata da tutto il Consiglio della Contrada, come si estrinseca nella sua pratica applicazione? L’attivita` svolta dai popolani della Contrada della ‘‘Torre’’ dalla prima decade del 1º Giugno 1944 fino alla liberazione dalla canaglia naz[i]-fascista, di quale natura si qualifica? Si e` parlato e si e` fatta della politica? Certamente, sı`! Successivamente, in seno alla Societa` dell’Elefante, sono state raccolte delle somme a favore dei volontari combattenti per la liberazione dell’Italia del Nord; e ` stata fatta propaganda per i giovani ad arruolarsi volontari per la guerra contro il nazi-fascismo; e` stata fatta una attivita` di assistenza e di cooperazione; si svolge periodicamente delle conversazioni di cultura politica per rieducare il popolo alle forme democratiche e progressive contro ogni forma autoritaria e fascista. E’ evidente che qui non soltanto si parla ma si fa della politica. Ma la natura di questa politica e` sana, tipicamente popolare, contraria ad ogni indirizzo settario.

Bardini, Un archivio personale: il Fondo Giulio Pepi conservato presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, Tesi di laurea specialistica, Rel. Prof.ssa A. Moriani, Universita` di Siena, a.a. 2011-2012. 15 Sulla ricostituzione della Societa ` Castelmontorio « Il Campo di Siena » del 15 novembre 1952 scriveva: « I giovani della Contrada di Val di Montone hanno coronato domenica scorsa il loro sogno con la inaugurazione dei locali della risorta societa` di Castel Montorio » (in Castelmontorio 1952-2002 cit., p. 22).

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Cosa ne pensano quelli del Consiglio della ‘‘ TORRE ’’ e il Priore Sig. SCHEGGI? Approvano l’opera svolta fin qui dai dirigenti dell’‘‘ELEFANTE’’? Sı`?!! E allora non ha ragione di essere la proposizione: – ‘‘Nella Societa` dell’Elefante non si deve parlare di politica’’? Per noi, non sarebbe fuori luogo se quelli del Consiglio e il Priore della Contrada della ‘‘TORRE’’ precisassero con maggiore chiarezza quella proposizione. Tanto per non dar luogo a degli equivoci 16.

Le Societa` erano il luogo che consentiva di portare dentro la sfera pubblica ampi strati di cittadini e cittadine senesi, da rieducare all’esercizio della democrazia. Lo capirono le donne dell’UDI quando chiesero, il 15 maggio 1947, di potere organizzare una riunione nei locali della Societa` della Lupa per spiegare alle contradaiole le loro « azioni » e i loro « fini » (ma il consiglio della Societa` decise di trasferire la richiesta e la decisione al seggio della Contrada 17 ). Nel 1950 Circoli UDI erano attivi in almeno due Contrade, Oca e Onda 18 ; era dunque anche attraverso le Contrade che cercarono di passare parole d’ordine rivolte ad un mondo femminile che, tanto nelle campagne quanto nelle citta`, intraprendeva battaglie nuove per il proprio percorso di integrazione nella cittadinanza. Tanto politicizzato e dinamico, lo spazio delle nuove Societa`, che in una di esse si costituı` un Fronte Popolare. Accadde nella Societa` Nuova Alba nel Bruco nel 1948, anche se non mancava nel regolamento della Societa` un richiamo alla apoliticita` dell’organismo e l’affermazione che il precipuo fine societario era morale, economico, sportivo 19 . Il 20 marzo 1948 il settimanale

16 In Archivio della Contrada della Torre, V.F.3 (1931-1945). Ringrazio il provveditore all’archivio Francesco Fusi per il controllo archivistico. 17 Cfr. il primo verbale della ricostituita Societa ` la Lupa, 15 maggio 1947, presso l’archivio della Contrada della Lupa (esposto in occasione della mostra del 2009). 18 « Unita ` e Lavoro », 19 agosto 1950: Due nuovi circoli rionali dell’U.D.I. in Siena. 19 Cfr. anche lo Statuto regolamento della Societa ` Ricreativa del Nic` costituita in Siena, in Via dei Pispini una Societa` Apolitica chio: « Art. 1. E ricreativa fra i nativi ed abitanti della Nobil Contrada del Nicchio [...] ». Il documento e` riprodotto in Societa` la Pania, 1947: l’anno che nacque la Pania, Siena, Societa` La Pania, 2007, pp. 21-23.

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« Unita` e Lavoro » informava che il 9, nei locali della Nuova Alba, aveva avuto luogo « una grande assemblea rionale durante la quale si e` proceduto alla costituzione del Fronte Democratico Popolare del Bruco e adiacenze » 20. Un tentativo analogo, testimoniato dal diario di Pepi, fallı` nella Contrada della Tartuca 21. Il Fronte brucaiolo, come e` da immaginare, non passo ` sotto silenzio. Intervenne la dirigenza di Contrada con un impacciatissimo comunicato stampa 22; in seconda battuta anche il Magistrato delle Contrade deploro ` l’accaduto 23; la stessa Societa` dovette fare

20 Cfr. il diario di Giulio Pepi, secondo registro, 13 marzo 1948: « Tristissima sorpresa su ‘‘La Nazione’’ di oggi. Il fronte popolare (riunione di socialisti e comunisti per la prossime elezioni politiche) nel Bruco. La politica fa i primi passi per turbare la pace contradaiola! Sara` bene parare subito il colpo [...] ». Cfr. Vita delle Contrade. Il Fronte popolare del Bruco, « La Nazione italiana. Cronaca di Siena », 13 marzo 1948. 21 Cfr. il diario di Giulio Pepi, secondo registro, 18 marzo 1948: « Cio ` che temevo si e` realizzato. Il Fronte democratico popolare (social-comunista) ha richiesto la Sala delle Adunanze di Castelsenio per formare, anche nel nostro Rione, un comitato di agitazione elettorale come quello formato nel Bruco. La faccia tosta di questa gente e` quanto mai sintomatica. Sono venuti tutti inquadrati a dare il loro voto. Gente che mai si era fatta viva ha varcato la soglia della Societa` attirata dall’odore sanguigno della politica... ». 22 « Il Mattino dell’Italia Centrale. Cronaca di Siena », 20 marzo 1948: La Contrada del Bruco precisa. « In relazione al comunicato apparso sulla stampa per la costituzione del ‘Fronte Popolare del Bruco’ tengo a precisare che la Nobile Contrada del Bruco e` sempre stata ed e` estranea a qualsiasi ingerenza politica come tutte le Contrade di Siena, ed e` pronta a respingere qualsiasi ideologia politica che tentasse infiltrarsi e giovarsi dell’ardore contradaiolo delle nostre Contrade. D’altra parte non si puo ` impedire alle istituzioni di costituirsi nei propri rioni quando i fini e gli scopi di esse esulano da tutto cio ` che e` contrada, anche se queste usano il nome di ‘Bruco’, purche´ esso non sia preceduto dalla parola ‘Contrada’ ». 23 Cfr. il diario di Giulio Pepi, secondo registro, 27 marzo 1948: « Il Magistrato delle Contrade, con il suo solito ‘passo da lumaca’, ha preso visione del pericolo a proposito del Fronte Popolare del ‘Bruco’ e per evitare spiacevoli seguiti ha cercato di mettersi al coperto ». Segue ritaglio da « Il Mattino dell’Italia centrale. Cronaca di Siena », Una deliberazione del Magistrato delle Contrade, in cui il Rettore del Magistrato Guido Chigi Saracini invitava i senesi ad evitare con ogni cura che potesse essere attribuito alle Contrade, anche per equivoco, un atteggiamento politico di qualsiasi genere. La questione era stata discussa nella riunione del Magistrato del 18 marzo 1948; per il Bruco era presente il vicario, secondo cui « la costituzione del Fronte democratico popolare del Bruco avvenne quando il Seggio della Contrada era dimissionario [...] la riunione al-

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un passo indietro, aggiungendo al regolamento un articolo che vietava la concessione dei locali « a qualsiasi Partito Politico o altro Ente lo richiedessero [...] per riunioni e trattenimenti ». Ne fara` le spese l’UDI, che vedra` respinta nell’agosto di quell’anno la richiesta di utilizzo dei locali per organizzare un doposcuola a beneficio dei bambini piu ` bisognosi 24. Le nuove Societa` che cosı` accesamente si confrontavano con le dirigenze contradaiole, erano ben diverse da quelle da cui negli anni Settanta dell’Ottocento abbiamo preso le mosse: gli scopi di mutuo soccorso e di istruzione popolare erano venuti meno; l’organizzazione del tempo libero aveva acquisito, nell’ambito delle attivita`, una centralita` che era stata accentuata dal fascismo e dal dopolavoro. Questo, in particolare, e` un dato che spicca a fronte di un associazionismo toscano di segno differente come quello delle Case del popolo, teso all’acculturazione dei ceti popolari tramite bibliotechine circolanti, cineforum e dibattiti 25. E quando la politica provava ad affacciarsi nei locali sociali, trovava resistenze difficili da superare. Nell’autunno del 1947 falliva il tentativo del sindaco comunista Ilio Bocci di stabilire un legame diretto tra l’amministrazione e le Contrade, attraverso regolari assemblee rionali da tenersi nelle Societa` di contrada nelle quali discutere dei problemi della citta`, problemi che andavano dalla cronica mancanza di alloggi, alle carenti condizioni igieniche delle abitazioni, fino a toccare il carovita e quello che era uno dei problemi piu ` sentiti: la necessita` di ricostruzione dell’acquedotto. L’iniziativa venne bloccata dal vicesindaco della Democrazia Cristiana Arturo Viviani e da una campagna stampa volta a mettere in luce la strumentalita` dell’azione del sindaco e la necessita` di mantenere ‘apolitiche’ le contrade 26. Come per le Societa` precedenti affiliate alle Contrade, l’apoliticita` diveniva protezione ne-

l’uopo tenuta si svolse nei locali della Societa` ‘‘La Nuova Alba’’ che non ha alcun rapporto con la Contrada stessa » (Archivio del Magistrato delle Contrade, Deliberazioni 1947-1951, alla data indicata). 24 L. Galli, E. Tiravelli (a cura di), Dal Mutuo Soccorso all’Alba cit., p. 25. 25 Cfr. L. Tomassini, L’associazionismo popolare nel secondo dopoguerra, in Il tempo della Regione: La Toscana, Firenze, Giunti, 2005, pp. 72-114. Cfr. A. Fanelli, A casa del popolo. Antropologia e storia dell’associazionismo ricreativo, postfazione di F. Dei, Roma, Donzelli, 2014. 26 Cfr. A. Savelli, Un rito incompiuto: la nascita del Comitato Amici

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cessaria, sia dal vecchio associazionismo che sorvegliava attentamente le ricostituite Societa` sia da una conflittualita` interna al rione, quel rione che era il sostrato stesso della vita di contrada. Le Societa` del secondo dopoguerra portavano con se´, rispetto al passato, anche un altro importante elemento di novita`. Seppure nel rapporto cosı` teso con le Contrade, si trovavano ad esercitare una sorta di monopolio del tempo libero all’interno dei rioni. Prima del secondo dopoguerra il panorama societario ci e` apparso assai fluido, con Societa` anche di breve vita nate da una costola principale e piu ` Societa` ad operare su uno stesso territorio, tanto da rendere difficile stabilire filiazioni e primogeniture; mentre le nuove Societa` sono destinate a durare nel tempo e ad intraprendere significative operazioni di ristrutturazioni e acquisto di locali 27. Dietro la pluralita` delle esperienze associative intravista dal secondo Ottocento e` possibile ipotizzare la presenza di microterritori che si sentivano ‘periferia’ all’interno della Contrada, o non da questa completamente rappresentati, e che avevano sviluppano pratiche identitarie dando vita a realta` associative separate. La Contrada, dunque, aveva rappresentato un humus favorevole alla disseminazione associativa in piu ` direzioni: da una parte attivando esperienze societarie piu ` in linea con i tempi, fossero esse Societa` mutue o finalizzate unicamente a sostenere la Contrada, o anche sodalizi intenzionati a perseguire entrambi gli scopi; dall’altra sollecitando esperienze aggregative anch’esse di segno territoriale dietro le quali non sono da escludere tensioni con la Contrada stessa. Emblematico appare il caso della Contrada della Torre 28 . Negli anni Venti del Novecento, mentre Il Ventaglio si avviava a quel declino che portera` allo scioglimento del 1935, appaiono attivi diversi sodalizi riferibili a luoghi differenti del rione: nella via principale della Contrada, nel 1923, si costituiva la Societa` Elefante. Altri sodalizi, di cui rimangono tracce assai labili, operavano in luoghi piu ` marginali del territorio della Contrada: Il Fiasco rotto 29 , La Farfalla, il Circolo rionale Spadaforte. Come documentano anche le interviste raccolte da

del Palio tra iniziative, aspettative, tensioni, in A. Savelli (a cura di), Contradaioli di accesa passione cit., pp. 57-83: 80-81. 27 Si veda S. Michelotti, Dalla vita di rione alla vita di contrada cit. 28 Cfr. La Societa ` Elefante 1923-2007 cit. 29 Documentata fin dal 1896 (ivi).

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Alda Pianigiani Garosi, che raccontano di palii non ufficiali e feste parallele a iniziative della Contrada, il territorio della Contrada della Torre appare tutt’altro che una realta` compatta e priva di tendenze centrifughe 30. Il proliferare di Societa` nel territorio dell’Onda e` altrettanto visibile: oltre alla Societa` della Stella di cui sopra si e` scritto, sono documentate la Societa` dei Pubblici Spettacoli, la Societa` delle Feste Popolari, La Pergola, la Societa` dei Trenta, la XXIX maggio. Erano espressione di quali divisioni? Territoriali o piuttosto di tipo piu ` ideologico come sembra di intuire? 31 Per quanto riguarda altre Contrade, nella Chiocciola accanto alla Societa` della Quercia operano Il Leccio e la Societa` dei Quattordici 32. Nel territorio del Nicchio il panorama societario appare altrettanto affollato 33. Se di fluidita` possiamo parlare, in questo secondo dopoguerra, essa riguarda piuttosto il profilo dei soci. Alle Societa` di fatto afferivano persone di piu ` Contrade, tanto che troviamo negli statuti della Societa` del Palio della Selva un esplicito divieto di quella che doveva essere prassi comune: si poteva essere iscritti se nativi, abitanti e geniali « esclusione fatta di tutti quelli che sono notoriamente riconosciuti quali appartenenti ad altre Contrade » 34. Nello Cenni, rispondendo alla domanda se i soci della Castelsenio fossero tutti appartenenti alla Contrada della Tartuca risponde con decisione: « No. Erano regolarmente iscritti anche altri contradaioli (Onda, Torre, Oca) che abitavano nel rione e frequentavano la nostra Societa`; d’altra parte sono presenti anche nella foto del ventennale » 35.

30 A. Pianigiani Garosi, Quando la strada parlava: racconti a fil di voce su un rione di Siena dagli anni ’20 agli anni ’60, Siena, Il Leccio, 2001. 31 Contrada Capitana dell’Onda, Cento cit., in particolare p. 14. 32 Contrada della Chiocciola, Alle radici della Quercia cit., p. 30. Sulla Societa` dei Quattordici e su Il Leccio si leggano i ricordi di Umberto Peccianti, Ci si vede in Societa` cit., pp. 54 e 58: secondo Peccianti la prima era di ispirazione anticlericale e ogni 20 settembre, anniversario della breccia di Porta Pia, aveva in uso di inviare ai soci un fiasco di vino. Ivi anche p. 117. 33 C. Ciampolini, Le societa ` prima della Pania cit. 34 Contrada della Selva. Societa ` del Palio, Siena, Arti Grafiche S. Bernardino, s.d. 35 Intervista in Contrada della Tartuca, 100 anni di Castelsenio cit., p. 14. Si veda anche Pania cinquantesimo cit., p. 11.

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Opportunamente, allora, e` stato rilevato come sia errata la tendenza a identificare il socio con il contradaiolo: fino agli anni Sessanta del Novecento vi e` una distinzione che rispecchia l’identita` separata delle due istituzioni 36. Analogamente alle Societa`, anche le Contrade erano attraversate da appartenenze non esclusive, e occorrera` allora leggere in parallelo i due processi: da una parte la completa identificazione del socio con il contradaiolo, dall’altra il delinearsi di un modello rigido di appartenenza esclusiva dell’individuo alla Contrada, sancita dall’affermarsi di un rituale come il battesimo contradaiolo 37. ` solo negli anni Sessanta che avviene la completa identificaE zione fra soci e contradaioli, rafforzata negli anni Settanta dai nuovi compiti che lo spopolamento del centro storico affidava alle Societa` di Contrada, alle nuove sfide che il loro essere ‘immerse nella storia’ 38 poneva a istituzioni che dovevano mantenere come principale loro scopo quello di tenere unita una comunita` di contrada sempre piu ` dispersa nel territorio extraurbano e che sono oggi in tutto percepite come braccio operativo delle Contrade.

36 S. Michelotti, Dalla vita di rione alla vita di contrada cit., in particolare p. 46. 37 Tema sul quale sia concesso il rinvio ad A. Savelli, Siena. Il popolo e le contrade cit., cap. VII. 38 Per riprendere un interessante spunto di A. Falassi, Introduzione a M. Marzucchi, Dai nostri nonni a noi cit., p. 15. Nell’attuale crisi della citta` il tema del rapporto fra Contrade e mutualismo appare molto attuale. Si veda l’interessante iniziativa promossa dalla Nobil Contrada del Bruco, Mutuo Soccorso e Solidarieta` in Contrada. La solidarieta` del futuro con gli occhi del passato, Atti dell’incontro svoltosi nel museo della Nobil Contrada del Bruco il 29 ottobre 2013, pubblicato a cura dell’Archivio della Nobil Contrada del Bruco, Siena, 2013, dove per ‘mutuo soccorso’ si intende l’attivazione di iniziative solidaristiche all’interno di ogni Contrada.

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DALLE RACCOLTE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

DALLE RACCOLTE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

Si pubblicano nel prosieguo redazioni statutarie di Societa` mutue o a finalita` ricreative reperite presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e non presenti a Siena, ne´ presso la Biblioteca Comunale degli Intronati, fondo Miscellanea senese 1, ne´ presso gli archivi di Contrada. Si tratta di Societa` legate in vario modo alle Contrade, e operative nel loro territorio. Il materiale, proposto in ordine cronologico, e` il seguente: 1) Societa` di Mutuo Soccorso di Castel-Montorio tra i nativi e abitanti della Contrada di Val di Montone, Statuto e regolamenti della Societa`, Siena, Tip. di O. Lunghetti, 1883; 2) Statuto dell’Associazione di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda. Presidente onorario perpetuo Garibaldi Generale Giuseppe, Siena, Tip. All’Insegna dell’Ancora, 1890; 3) Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Ventaglio fra i nativi nella Contrada della Torre, Statuto e Regolamento, Siena, Tipografia Cooperativa, 1895; 4) Societa` di Mutuo Soccorso del Rinoceronte fra i nativi ed abitanti della Contrada della Selva, Statuto e regolamento, Siena, Tip. Cooperativa, 1900; 5) Societa` di Mutuo Soccorso (gia` del Giardino) in Siena, Statuto e regolamento, Siena, Tipografia Cooperativa, 1902; 6) Societa` di M.S. Giovanni Dupre` in Siena, Statuto e Regolamento, Siena, Prem. Tip. Cooperativa, 1906; 7) Societa` di M.S. Montaperto fra i nativi ed abitanti nel Rione dei Pispini. Siena, Statuto, Siena, Premiata Tip. Cooperativa, 1922; 8) Societa` di M.S. Montaperto fra i componenti la Nobil Contrada del Nicchio. Siena, Statuto, Siena, Premiata Tip. Cooperativa, 1923. La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che ha, in base ad un regolamento del 1869, diritto di stampa su tutto il territo-

1 Non si esclude, naturalmente, la presenza di questi materiali in fondi attualmente non catalogati.

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rio nazionale, conserva un’ampia raccolta di statuti societari. Quelli pubblicati entro l’anno 1900 compreso sono stati reperiti grazie al catalogo redatto da Fabrizio Dolci, che segnala, per la citta` di Siena, 79 voci, tra statuti, resoconti amministrativi, discorsi 2. Alcuni materiali sono contrassegnati da asterisco: si tratta di opuscoli danneggiati dall’alluvione del 1966. Tra questi, con il n. 32, si segnala: Societa` di M.S. esistente nel rione di Camollı`a, Statuto, Siena, s.t., 1872, che non e` stato possibile rintracciare 3. Questa Societa` e` documentata in un’inchiesta del 1904 4, col numero d’ordine 47, quale « Societa` di MS del rione di Camollı`a » fondata nel 1887 5. Fino a pochi anni fa questo fondo, per la parte relativa alla Toscana, era la base di una banca dati informatizzata che era possibile consultare presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 6 e che oggi e` purtroppo non piu ` fruibile: comprendeva

2 L’associazionismo operaio in Italia (1870-1900) nelle raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Catalogo a cura di F. Dolci, Firenze, Giunta regionale toscana - La nuova Italia, 1980, pp. 374-376. Il catalogo comprende quanto gia` in Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, Pubblicazioni di Societa` operaie italiane (1881-1885), Catalogo a cura di F. Dolci, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 1973. Cfr. anche Solidarieta`, volontariato, partecipazione popolare negli opuscoli « minori » della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 1870-1914, Catalogo a cura di F. Dolci, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale - Unione Regionale Toscana APAS, 1983; F. Dolci, La sezione Pubblicazioni minori della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, « Societa` e Storia », I (1978), pp. 167-171. Cfr. anche F. Lucania (a cura di), Il mutuo soccorso ha i titoli cit., pp. 593-595. 3 L’associazionismo operaio in Italia (1870-1900) cit., p. 375, collocazione 2179.19. Si tratta di una miscellanea (il 2179 indica il numero di scatola, il 19 il numero dell’opuscolo all’interno della scatola) andata completamente alluvionata e non recuperata. L’opuscolo e` descritto nel catalogo magliabechiano (si veda l’avvertenza al catalogo, p. IX); probabilmente la data di pubblicazione dello statuto, difficilmente leggibile nella scheda del catalogo, e` 1874 e non 1872. 4 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ispettorato generale di credito e della previdenza, Le Societa` di Mutuo Soccorso in Italia al 31 dicembre 1904 cit., Parte II cit., pp. 350-687, n. 47. 5 Ivi. Su questa Societa ` cfr. supra, p. 29, nota 29. 6 L. Tomassini, A. Sardelli, Associazionismo in Toscana fra Ottocento e Novecento. Banca dati: introduzione e guida all’immissione dei dati, Firenze, s.n.t., 1998; e A. Pellegrino, L’associazionismo in Toscana negli opuscoli della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Prime elaborazioni, Firenze, s.n.t., 1998.

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1821 opuscoli. Anna Pellegrino, in una prima rielaborazione di questi dati, osservava come la tipologia di associazionismo piu ` diffusa fosse quella del mutualismo e come il capoluogo regionale contasse da solo circa un quarto delle associazioni. Al secondo posto, per tasso associativo, Livorno, seguita da Siena, Lucca e Pisa. La stessa Autrice rilevava un’ampia diffusione societaria anche nei centri minori.

Da: A. Pellegrino, L’associazionismo in Toscana negli opuscoli della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Prime elaborazioni, p. 17.

Grazie alla cortesia di Luigi Tomassini, che di quella banca dati sull’associazionismo e` stato il Responsabile Scientifico, e` possibile fornire anche materiali posteriori al 1900. All’edizione, accompagnata da bibliografia, sono premesse alcune sintetiche considerazioni relative a ciascun testo. Si segnala che un fondo Materiali minori e` presente anche presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ma non e` ancora ordinato. Abbreviazioni: BCSi = Biblioteca Comunale di Siena BNCFi = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

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` DI MUTUO SOCCORSO DI CASTEL-MONTORIO SOCIETA

SOCIETA` DI MUTUO SOCCORSO DI CASTEL-MONTORIO (1883) 1

Gli statuti della Castelmontorio qui proposti sono i primi noti di questa Societa`; seguiranno nuove redazioni nel 1900 e poi nel 1909. Gli statuti editi nel 1883 sviluppano 66 articoli, cui seguono altri 6 articoli dedicati al rapporto con la Contrada, un Regolamento per le feste da ballo di 10 articoli, un Regolamento per la tombola in 16 articoli. Lo statuto del 1900 contiene in tutto 76 articoli; 79 quello del 1908, che comprende anche un Regolamento per il Giuoco (altri 11 articoli), un Regolamento per i trattenimenti del ballo e ricreazioni varie (32 articoli). Nello statuto del 1883 la Societa` si dice istituita « fino dal 1º Giugno 1879 » e si esplicitano due scopi: l’assistenza prestata ai soci in caso di malattia e la creazione di un fondo per sostenere finanziariamente la Contrada nelle vincite del palio. Negli statuti del 1900 rimarra` solo la finalita` assistenziale, e la denominazione prescelta sara` quella di Societa` di Mutuo Soccorso Castel Montorio, che si dice fondata l’1 gennaio 1898. Finalita` e titolazione sono ribadite negli statuti del 1908 (dove pero ` si legge una data di fondazione ancora diversa: 1890). Negli statuti del 1900 si indica l’entita` dei sussidi: una lira al giorno a cominciare dal quinto giorno di malattia per 15 giorni l’anno (art. 17), mentre nel 1908 il sussidio puo ` essere erogato dal terzo giorno per 30 giorni (art. 15). Nei primi statuti, invece, l’esigenza di costituire un fondo palio lascia necessariamente indeterminata, e legata alla disponibilita` del bilancio, la cifra desti-

1 BNCFi, Gruppi 75-13. In BCSi, con collocazione Misc.Sen.G.17.N.19, e` reperibile lo Statuto-Regolamento della Societa` di Mutuo Soccorso Castel Montorio in Siena, Siena, Tip. all’Insegna dell’Ancora, 1900 (anche in BNCFi, S-1348). Da segnalare, in Tre briscole e un trentuno cit., l’edizione di Societa` di M.S. Castelmontorio in Siena, Statuto-regolamento, Siena, Premiata Tip. Cooperativa, 1909 (indicato come « primo documento »).

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nata al sussidio (art. 4). I soci che si ammalavano per malattie veneree o in seguito a rissa non potevano accedere ai sussidi, secondo gli statuti del 1900 e del 1909, mentre i primi non contengono nessuna disposizione del genere, limitandosi a chiedere l’iscrizione ai ruoli da un anno, il pagamento regolare delle tasse e « buona condotta sociale » (art. 5). A chi e` aperta la Societa` e come cambia il reclutamento nel tempo? Lo statuto del 1883 e` il piu ` aperto, prevedendo che la Societa`, composta di nativi, abitanti e geniali della Contrada, possa accogliere anche i protettori della Contrada di Val di Montone e i forestieri (art. 9). Nella redazione del 1900 viene introdotto un limite di eta`: non si potra` essere ammessi dopo i quarant’anni (art. 3). Questo statuto ci appare piu ` restrittivo anche per la presenza di una commissione segreta che decideva in merito alle richieste di iscrizione prima che fossero sottoposte all’assemblea; la commissione aveva facolta`, per il bene morale della Societa`, di « annullare le dimande d’ammissione senza render conto del suo operato » (art. 7). Essa era nominata dal consiglio direttivo, restava in carica tre anni e poteva essere anche riconfermata (art. 8). Gli statuti del 1909 registrano una volonta` di maggiore controllo da parte del consiglio direttivo, laddove si stabilisce che tale commissione « puo ` anche esser cambiata volta per volta » (art. 7). Dalla Societa` erano esclusi i condannati per vagabondaggio, oziosita`, furto, truffa e frode secondo il regolamento del 1883; condanne che facevano scattare l’immediata cancellazione dai ruoli (art. 10). Non cosı` i crimini di tipo politico, come e` ribadito anche negli statuti successivi, cio ` che molto suggerisce circa l’orientamento politico dei soci. Fra i diritti dei soci defunti merita rilevare l’accompagnamento all’ultima dimora, assicurato dalla Societa` indipendentemente dalla religione professata: questa prerogativa era riconosciuta nello statuto del 1900 e in quello successivo (art. 33 e 32 rispettivamente). Il defunto aveva diritto a dodici manifesti affissi per la citta`, e doveva essere accompagnato con la bandiera societaria « di qualunque religione egli sia ». Un profilo dunque profondamente laico, quello della Castelmontorio, e intriso di valori risorgimentali, come si legge all’art. 30 dello statuto del 1883, che dispensa dal pagamento delle tasse fino al momento del congedo il socio « che militera` nelle guerre dell’Indipendenza Nazionale ed il militare sotto le bandiere dello Stato ». 76

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Sul legame con la Contrada e` chiaro, per lo statuto del 1883, l’art. 65: in caso di scioglimento della Societa` i beni societari dovevano essere trasferiti alla Contrada di Val di Montone, che ne sarebbe divenuta assoluta proprietaria. Il cuore dell’attivita` sociale appare, piu ` che il sostegno ai soci malati, l’organizzazione di feste da ballo e di tombole (si vedano i Regolamenti relativi) per disporre di una cifra congrua da trasferire alla Contrada in caso di vittoria. Ben sei articoli sono dedicati al rapporto con la Contrada e con il suo capitano (Della Contrada): un terzo del provento annuo era a disposizione della Contrada; il capitano sapeva su quale cifra poteva contare « onde regolarsi nel modo che piu ` gli sembrera` migliore » (art. 3). In caso di vittoria la Societa` poteva corrispondere fino a L. 500 « sempreche´ il medesimo dimostri per mezzo di documenti regolari come questa somma viene spesa » (art. 5); se fossero stati disponibili capitali residui si prevedeva anche una festa nei locali sociali per celebrare la vittoria. Negli statuti successivi questo legame con la Contrada non si interruppe affatto, ma si indebolı` sensibilmente a beneficio dell’attivita` mutualistica. Nello statuto del 1900 (art. 35) si rilevi che, a fronte di un divieto generalizzato di concessione della sala delle adunanze per conferenze e comizi di qualunque colore politico, si prevedeva quale unica eccezione « il banchetto da farsi la sera della prova generale quando corre la Contrada di Valdimontone ». Nelle disposizioni transitorie leggiamo che la Societa` era protettrice della Contrada e contribuiva per L. 5 annue; nessun impegno era previsto in caso di vittoria. In caso di scioglimento « per volonta` propria », il fondo sociale sarebbe andato « a benefizio della Contrada » (art. 73); per altre cause, il fondo sociale sarebbe stato ripartito tra tutti i soci. Negli statuti del 1909 la Societa` rimaneva protettrice della Contrada per la stessa cifra (art. 76), ma in nessun caso la Contrada ne avrebbe ereditato in caso di scioglimento il patrimonio sociale. L’attivita` ricreativa aveva una parte importante nella vita della Societa`: si notino, in particolare, i 16 articoli riservati alla tombola nello statuto del 1883. La tombola aveva luogo di domenica ed era minuziosamente regolata ad evitare contestazioni e disordini, fino a precisare che « cartelle lacere in modo da non conoscersi il numero marginale ed il timbro non saranno valide » (art. 15). Negli statuti del 1909 si precisavano i compiti del deputato d’ispezione e dell’inserviente nel caso di « trattenimenti »: il deputato assicurava l’ordine e il buon andamento della festa, con il 77

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potere anche di espellere in caso di cattivo contegno (art. 5 e 7). Doveva gestire con equilibrio questa prerogativa; diversamente, poteva essere denunziato al consiglio direttivo (art. 9). L’inserviente, stipendiato e non socio, controllava gli ingressi, assicurandosi di non far passare i non soci, i morosi ne´ , tantomeno, gli espulsi. Ai locali sociali poteva accedere anche la famiglia del socio: genitori, fratelli e sorelle (con relativi congiunti) e famigliari conviventi. Si noti anche il divieto d’ingresso, nel periodo di carnevale, « a tutte quelle maschere che sieno uomini vestiti da donna o donne vestite da uomo » (art. 30). Nel 1904 la Societa` aveva 30 soci effettivi; quell’anno risultavano entrate per 337 lire di contributi di soci, 97 lire pagate in sussidio ai soci e alle loro famiglie e 161 lire di spese di amministrazione e altro. Il patrimonio sociale al 31 dicembre 1904 risultava di 77 lire 2. La Societa` si sciolse nel 1930, anno in cui il suo nome risulta gia` cambiato in Societa` « Gruppo Dopolavoro Castelmontorio » 3. *** Societa` di Mutuo Soccorso di Castel-Montorio tra i nativi e abitanti della Contrada di Val di Montone, Statuto e regolamenti della Societa`, Siena, Tip. di O. Lunghetti, 1883 TITOLO I Della Societa` Art. 1. – La Societa` di Castel-Montorio, istituita fino dal 1º Giugno 1879, non avendo scopo politico ne´ religioso, si propone: (A) L’assistenza dei Soci in caso di malattia; (B) Creare un fondo per coadiuvare la contrada in vincite del palio. Art. 2. – La Societa` si compone dei nativi abitanti e geniali della Contrada di Val di Montone. Avra` pure dei Soci benemeriti, purche´ questi concorrano al miglioramento morale e materiale dell’associazione.

2 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ispettorato generale di credito e della previdenza, Le Societa` di Mutuo Soccorso in Italia al 31 dicembre 1904 cit., Parte II cit., pp. 350-687, numero d’ordine 44. 3 Castelmontorio 1952-2002 cit., p. 15.

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Art. 3. – L’emblema della Societa` e` costituito da un Castello sormontato da un Montone portante il motto: L’UNIONE FA LA FORZA. TITOLO II Dei sussidi Art. 4. – La Societa` secondo i limiti del proprio bilancio stanziera` una somma a titolo di sussidi. Questa somma verra` repartita a seconda del caso nella prima adunanza di ogni nuovo anno e descritta in apposito quaderno. Art. 5. – Il diritto di sussidio non sara` accordato che ai Soci ascritti nei Ruoli da un anno, purche´ si trovino in regola colla tassa mensile e meritino il sussidio per buona condotta sociale. Art. 6. – I Soci malati dovranno far pervenire il certificato medico ad uno dei Visitatori a tal uopo eletti, comprovante la loro malattia. Art. 7. – Il buono di sussidio viene rilasciato dal Visitatore dopo verificata personalmente la malattia del Socio. TITOLO III Dei Soci Art. 8. – Vengono ammessi a Soci coloro che ne faranno domanda purche´ si uniformino al disposto dell’Art. 2, Titolo 1. Le domande per essere ammessi, dovranno essere rivolte al Consiglio Direttivo per scritto o verbalmente a mezzo di un Socio, ed il Consiglio Direttivo decidera` sulla loro attendibilita`. Art. 9. – Potranno pure essere accolti a Soci i Protettori della Contrada di Val di Montone, i forestieri, e tutti coloro che per rendersi utili all’Associazione lo meritassero. Art. 10. – Non e` ammesso in Societa` chiunque sia stato condannato per vagabondaggio, oziosita`, o per un delitto di furto, truffa, frode, o per un crimine, esclusi i politici. I Soci che fossero per dette cause condannati, cesseranno di far parte della Societa`, senza divenire ad alcuna deliberazione della Generale Assemblea. Art. 11. – Qualunque sara` il titolo per il quale un Socio verra` eliminato non avra` il medesimo alcun diritto di reclamare la restituzione dei pagamenti gia` fatti, ne´ la porzione che a lui spetterebbe sul patrimonio sociale. Art. 12. – A chi e` ammesso a far parte della Societa`, viene rilasciata una lettera di nomina firmata dal Presidente e dal Segretario, ed un esemplare del presente Statuto. 79

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Art. 13. – Sono dichiarati Soci fondatori tutti quelli ascritti nella Societa` nell’anno 1883. Art. 14. – Ogni Socio malato ha diritto al sussidio che verra` stabilito come al precedente articolo N. 4. Questo diritto non si estende ai Soci benemeriti. Se il Socio si rende arretrato di tre mesi al pagamento delle contribuzioni mensili non ha diritto al reparto del sussidio. Restando moroso al pagamento di sei rate mensili verra` avvisato dal Consiglio per mettersi in pari entro quindici giorni, trascorsi i quali, se non avra` pagato per intero, od almeno in parte la morosita`, verra` dichiarato espulso. Art. 15. – I Soci espulsi per morosita` potranno venire riammessi trascorso un anno dalla data della loro espulsione, quando ne facciano formale domanda, e sempre come Soci nuovi. Art. 16. – I Soci chiamati al servizio militare, che ne diano avviso, saranno esonerati dal pagamento delle tasse sociali, finche´ durera` il loro servizio, e conserveranno l’anzianita` di Ruolo. Art. 17. – Godranno dello stesso benefizio quei Soci che per lo spazio da uno a tre anni, sieno obbligati ad allontanarsi dalla citta`, sempreche´ ne facciano una domanda circostanziata al Consiglio Direttivo. Spirato il termine loro accordato, dovranno sobbarcarsi di nuovo al pagamento delle tasse sociali. Art. 18. – La renunzia alla qualita` di Socio deve essere inviata al Consiglio Direttivo. Non saranno accolte le rinunzie di quei Soci che non si trovassero in piena regola con le loro contribuzioni; in tal caso essi subiranno le sorti dei morosi. Art. 19. – Ogni Socio senza distinzione ha lo stretto obbligo di osservare scrupolosamente il presente Statuto, tutte le altre disposizioni deliberate dalla Societa` e di rispettare il Corpo Sociale e gli Ufficiali incaricati di farne eseguire le deliberazioni. Art. 20. – Qualunque Socio che si rendesse colpevole di contravvenzione allo Statuto ed alle disposizioni sociali conformemente al precedente articolo puo ` essere punito con la sospensione, o con la perdita temporaria del diritto al sussidio, ed anche con la espulsione dalla Societa` a seconda dei casi. Art. 21. – Il Socio qualunque sia l’ufficio che ricopre che per simulazione di malattia, per sussidio indebitamente percetto, o in qualunque altro modo abbia recato un danno pecuniario alla Societa`, incorre per la prima volta nella sospensione di tutti i diritti di Socio, finche´ non abbia interamente rimessi i danni stessi; per la seconda volta oltre tale sospensione, incorre per la per80

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dita del sussidio per giorni 20 nella prima malattia che gli sopraggiunga; per la terza volta poi resta espulso dalla Societa`. Quando il Socio non abbia entro un mese rimessi i danni recati alla Societa` la decadenza sara` decretata anche nel caso di prima mancanza. Art. 22. – Le pene che sopra ad eccezione della espulsione, (che dovra` essere sempre deliberata dal corpo sociale) sono applicate a seconda della maggiore, o della minore gravita` dei casi, dal Consiglio Direttivo. Art. 23. – I nomi di coloro che furono espulsi dalla Societa` per le mancanze prescritte dai suddetti articoli 19, 20 e 21, dovranno rimanere costantemente affissi nella sala delle adunanze in un elenco speciale. Art. 24. – La Salma di ogni Socio defunto sara` accompagnata all’ultima dimora dai Soci guidati dalla propria bandiera, i quali saranno avvisati col mezzo piu ` sollecito. Art. 25. – Sara` proibito ad ogni appartenente alla Societa`, di aprire in nome di questa ogni o qualunque colletta o sottoscrizione a favore dei Soci. Art. 26. – Il Socio decaduto per morosita` non potra` essere rieletto che dopo un anno dalla sua decadenza, e non potra` prendere parte a qualsiasi trattenimento che puo ` dare la Societa` ancorche´ munito di regolare biglietto, e riammesso sara` considerato a tutti gli effetti come nuovo Socio. TITOLO IV Delle tasse Art. 27. – Le tasse pagabili del Socio attivo sono: d’ammissione, e settimanale. Dai Soci benemeriti, mensili o annuali. Art. 28. – La tassa di ammissione vien fissata in Lire una da pagarsi entro il termine di giorni quindici. La tassa settimanale di cent. 10 e per i Soci benemeriti vien fissata in Lire cinque e centesimi venti all’anno da pagarsi anche in rate mensili. Art. 29. – Il Socio non godra` di nessun diritto se non avra` pagato la prima tassa. Art. 30. – Il Socio che militera` nelle guerre dell’Indipendenza Nazionale ed il militare sotto le bandiere dello Stato e` dispensato dal pagamento delle tasse finche´ non sia licenziato col congedo illimitato od assoluto. Per altro durante questo tempo non godra` di nessun diritto. 81

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TITOLO V Rappresentanze ed uffici sociali Art. 31. – La Societa` e` amministrata da un Consiglio Direttivo, composto come appresso: PRESIDENTE DUE CONSIGLIERI ISPETTORE

SEGRETARIO-BILANCIERE SEGRETARIO-AGGIUNTO ECONOMO CASSIERE Art. 32. – Ha pure due Revisori amministrativi e tre Visitatori sanitari eletti dal Consiglio Direttivo. Art. 33. – Ha inoltre una Commissione eletta dal Consiglio Direttivo per il disimpegno del Giuoco delle Tombole. Art. 34. – Tutti gli altri uffici che si verificassero necessari verranno eletti dal Consiglio Direttivo, e rinnovati ogni anno. Art. 35. – Il Presidente, l’Ispettore, l’Economo ed il Cassiere stanno in carica tre anni. I Consiglieri, il Segretario-Bilanciere, ed il Segretario-Aggiunto restano in carica due anni. Art. 36. – Qualunque ufficiale che sorta di carica puo ` essere rieletto. Art. 37. – L’ufficiale che senza giustificazione manchi a quattro adunanze consecutive della medesima specie, e` ritenuto di` pure ritenuto dimissionario se nello spazio di un missionario. E anno si e` reso mancante a N. 8 adunanze anche non consecutive. Art. 38. – La Societa` ha pure i seguenti uffici a stipendio: [...] 4 Non potranno esser concessi uffici a stipendio a coloro che non sieno Soci, e ne decadono con la perdita di qualita` di Socio. Art. 39. – Gli stipendi e gli oneri inerenti agli uffici a stipendio saranno stabiliti dai relativi quaderni di oneri. Art. 40. – Il Consiglio Direttivo per mezzo del Presidente da` esecuzione a tutte le deliberazioni prese dalla Societa`. Art. 41. – Il Presidente rappresenta la Societa`, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e quelle tutte dell’assemblea. Forma parte di diritto di qualunque commissione. Avra` cura della scrupolosa osservanza dello Statuto sociale, delle deli-

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Questa parte non e` stampata nell’opuscolo.

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berazioni, del disimpegno delle attribuzioni degli Ufficiali della Societa`, nonche´ di tutto quanto concerne il benessere della medesima. Art. 42. – In caso di assenza, di impotenza, o di vacanza dell’ufficio di Presidente, ne fa le veci il primo Consigliere. In caso che questi fosse per qualche ragione giustificabile, impedito al disimpegno di supplire il Presidente, il secondo Consigliere assumera` il detto ufficio. Atrt. 43. – L’Ispettore ha l’incarico di far rispettare lo Statuto ed i Regolamenti sociali. Propone al Consiglio le pene da infliggersi ai Soci. Sollecita i morosi e comunica ai Soci la loro espulsione per qualunque causa. Sorveglia l’andamento generale dei salariati, e sara` di sua spettanza infliggere le meritate sospensioni, avendo cura del buon andamento della Societa`. Art. 44. – Il Segretario-Bilanciere assiste all’adunanze del Consiglio Direttivo ed a quelle generali dei Soci; ne compila gl’inviti, redige i verbali, e` incaricato della corrispondenza in generale e conservazione degli atti sociali. Spicchera` i mandati di entrata e di uscita controfirmati dal Presidente, e ne terra` apposito registro. Dovra` compilare i bilanci, consuntivo e preventivo, da presentarsi al Corpo Sociale, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Segretario-Aggiunto dipendendo dal Segretario-Bilanciere lo coadiuva in tutte le sopradescritte funzioni. Art. 45. – L’Economo e` incaricato di tenere in buona forma l’inventario e curare il mantenimento del mobiliare e quant’altro ` incaricato di fare le spese tutte della Soappartiene alla Societa`. E cieta`, purche´ non oltrepassino la somma stabilita nel Bilancio, al disopra di questa somma interpellera` il Consiglio per la debita approvazione. Art. 46. – Il Cassiere emette le ricevute delle tasse mensili, riceve le contribuzioni raccolte dall’Esattore che deve essere di sua fiducia e sotto la sua responsabilita`, tiene i registri e tutti gli atti concernenti la sua gestione e da` sfogo ai mandati di entrata e di uscita. Ogni tre mesi deve subire una revisione di cassa fatta dal Presidente, coll’aiuto dell’Ispettore, dell’Economo e dei Revisori; deve inoltre render conto della Cassa a qualunque richiesta che gli venga fatta dal Consiglio Direttivo. – Il Cassiere non puo ` ritenere in contanti che L. 50; il di piu ` deve essere prontamente investito nelle Casse di Risparmio di questa Citta` con quelle regole e norme che l’uso detta per tali operazioni. Non potra` fare alcun pagamento, ne´ ricevere alcuna somma dall’Esattore delle tasse so83

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ciali senza il relativo mandato, ad eccezione dei buoni di sussidio ai malati, che vengono pagati dall’Esattore, e che il Cassiere ricevera` come in contanti. Alla fine della sua gestione deve consegnare alla presenza del Consiglio Direttivo i registri, i valori e quant’altro al nuovo Cassiere, ritirandone analoga ricevuta. Art. 47. – I Revisori dovranno ogni tre mesi assistere alla verifica di cassa e dovranno occuparsi di esaminare e rivedere attentamente l’amministrazione. Art. 48. – I Visitatori hanno l’incarico, quando sono avvisati, di recarsi al domicilio del Socio malato, col ricevuto certificato medico, constatare l’esistenza della malattia accordando il devoluto sussidio.

TITOLO VI Delle adunanze Art. 49. – Gli affari della Societa` vengono amministrati o decisi in Adunanza Generale, dal Consiglio Direttivo e dalla Presidenza ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni o poteri che sono determinati dal presente Statuto. Art. 50. – Le adunanze dei Soci sono ordinarie e straordinarie. Le prime vengono convocate dal Consiglio Direttivo, le seconde ogni qualvolta sieno richieste per scritto almeno da 1/5 di Soci. Art. 51. – Le adunanze della Societa` sono valide quando intervengono 20 Soci, o meno in una seconda convocazione limitatamente agli affari posti all’ordine del giorno nella prima adunanza. La seconda convocazione si intende che deve aver luogo mezz’ora dopo l’ora fissata per la prima convocazione. Quando pero ` l’assemblea viene adunata per urgenza qualunque sia il numero degli intervenienti sara` valido per lo svolgimento dell’ordine del giorno purche´ non implichi una modificazione allo Statuto o ai Regolamenti. Sara` pero ` in facolta` del Presidente rimandarne la discussione alla prossima adunanza se dovrassi trattare di questioni finanziarie od altre cose gravi. Art. 52. – Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando intimate dal Presidente purche´ vi intervenga la meta` dei membri che lo compongono od anche meno in seconda convocazione. 84

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Art. 53. – Le deliberazioni nelle adunanze generali si fanno d’ordinario per alzata e seduta quando non si tratti di questioni personali, nel qual caso e` assolutamente necessario il voto segreto. Le elezioni si fanno mediante presentazione di schede segrete e si riterranno eletti quelli che riporteranno maggior numero di voti. Art. 54. – Le urne per le elezioni debbono essere sigillate da una commissione apposita eletta dal Presidente, la quale ricevera` le schede di ogni Socio scrivendo in apposito registro il nome e cognome di quelli che vengono a votare. Dopo 5 ore che l’urna e` aperta si procedera` alla rottura dei sigilli e allo spoglio delle schede e sara` cura della commissione elettorale di formulare un dettagliato resoconto da inviarsi al Consiglio Direttivo. Art. 55. – Le elezioni parziali saranno regolate colle norme d’uso e secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. Art. 56. – Nell’adunanze generali di ciascun trimestre verra` data lettura della situazione finanziaria della Societa`, dei nomi dei Soci defunti, di quelli morosi e decaduti. Art. 57. – Qualunque adunanza si apre colla lettura e approvazione del processo verbale della precedente adunanza, quindi si passa a trattare gli affari posti all’ordine del giorno. Art. 58. – Apertasi la discussione sull’ordine del giorno qualunque Socio puo ` domandare la parola. Ad ogni Socio nello stesso argomento non puo ` essere concessa la parola che per tre volte; quando venga domandata la chiusura della discussione appoggiata da cinque Soci il Presidente la porra` ai voti chiedendo all’assemblea di pronunziarsi sull’accoglimento o rigetto della medesima. Art. 59. – Chiunque si allontani nella discussione dall’argomento o si faccia lecito usare espressioni sconvenienti o indecorose, verra` richiamato all’ordine dal Presidente che gli potra` togliere la parola e farlo uscire anche dalla sala ed ancora punirlo in seduta stante secondo la gravita` del caso. Art. 60. – Le modificazioni allo Statuto che non sieno proposte dal Consiglio Direttivo dovranno essere presentate in iscritto ed in adunanza generale dai Soci e appoggiate da 1/3 dei presenti. Per la validita` delle modificazioni nello Statuto si richiedono 2/3 dei voti dei presenti. Art. 61. – Nel mese di Decembre di ciascun anno il Consiglio presenta al corpo sociale il preventivo per il nuovo anno e nel 85

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mese di Gennaio il resoconto generale ed economico della precedente gestione. Art. 62. – Le adunanze generali per la nomina alle cariche della Societa` per gli anni successivi si fanno nel mese di Decembre di ciascun anno rimettendo ad ogni Socio un Ruolo di Soci con la respettiva scheda almeno 8 giorni avanti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 63. – Lo stabilire il regolamento del presente Statuto e` nelle competenze del Consiglio Direttivo. Art. 64. – Lo scioglimento della Societa` non potra` avvenire per proposta dei Soci ma bensı` per forza maggiore. Art. 65. – In caso di scioglimento della Societa` i beni sociali dovranno essere consegnati alla Contrada di Val di Montone, la quale ne diverra` l’assoluta proprietaria. Art. 66. – Il presente Statuto approvato dall’assemblea generale dei Soci nell’adunanza generale del dı` 15 Aprile 1883, il quale ando ` in vigore il dı` della sua approvazione. Dalle Stanze della Societa`. IL PRESIDENTE

Il Segretario

Luigi Brogiotti

Alfredo Gori DELLA CONTRADA

Art. 1. – La Societa` di Castel-Montorio stabilisce un terzo del provento annuo a favore della Contrada di Val di Montone allo scopo di conseguire piu ` facilmente la vincita del Palio nella circostanza delle Carriere che si usano fare nei mesi di Luglio e di Agosto ogni anno nella Piazza Vittorio Emanuele di questa nostra Citta`. Art. 2. – La somma che la Societa` stabilisce verra` depositata all’Istituto di Credito del Monte dei Paschi. Il frutto di questo capitale viene ritirato dalla Societa`. Art. 3. – Il Capitano della Contrada avra` diritto di essere informato a quanto ascende la somma da disporsi in tale occasione onde regolarsi nel modo che piu ` gli sembrera` migliore. 86

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Art. 4. – Conseguita la vittoria il Capitano avra` diritto di ritirare il danaro prestabilito uniformandosi a quanto prescrive il seguente articolo. Art. 5. – La Societa` paghera` al Capitano della Contrada come nell’Art. 67 5 fino alla somma di L. 500, sempreche´ il medesimo dimostri per mezzo di documenti regolari come questa somma viene spesa. Art. 6. – Verificandosi un avanzo, sara` ritirato il rimanente del capitale per supplire alle spese di una festa da darsi nel nostro locale onde solennizzare la riportata vittoria. Ogni altra aggiunta o modificazione al presente Statuto che la pratica e la necessita` dettassero di fare, verra` proposta dal Consiglio Direttivo e approvata in assemblea generale. REGOLAMENTO PER LE FESTE DA BALLO Art. 1. – Nelle feste da ballo ciascun Socio ha diritto ad un biglietto da donna, purche´ esso ne sia ammesso a prendervi parte. Art. 2. – Alle medesime feste non sono ammesse, ancorche´ munite di biglietto, le maschere che non sieno riconosciute dal Deputato d’Ispezione e coloro che non fossero vestiti decentemente, od in istato di ubriachezza; sono espulsi pure a tenore dell’Art. e lettera dello Statuto sociale, i morosi e gli espulsi. Art. 3. – Gli uomini che prendono parte alle danze sono vivamente pregati di cedere la compagna, quando ad essi venga richiesta. Art. 4. – Il Maestro di sala, nominato dal Deputato d’Ispezione tra i Soci, prima di cominciare il trattenimento, dirigera` i balli; esso non puo ` assentarsi se non facendosi surrogare da un Socio di sua fiducia ed il medesimo ne assumera` la piena responsabilita`. Art. 5. – Nel tempo delle danze e durante il trattenimento il Deputato d’Ispezione, rappresentando la Societa`, e` indipendente da qualunque autorita`; il Presidente o chi ne fa le veci ne ha l’alta sorveglianza, e puo ` momentaneamente sospenderlo per gravissimi motivi. Art. 6. – Il Deputato d’Ispezione avra` all’occhiello un distintivo.

5 Trattasi dell’art. 1 della presente parte, che regola i rapporti della Societa` con la Contrada.

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Art. 7. – Ha facolta` di richiamare all’ordine ed anche espellere provvisoriamente dalle stanze della Societa`, chiunque mancasse ai doveri della civilta` e delle convenienze, facendone immediatamente rapporto al Presidente o a chi ne fa le veci. Art. 8. – Sara` obbligo del Deputato d’Ispezione di non permettere riunioni nella sua stanza, ne´ di permettere l’accesso alla medesima tranne che al Presidente agli Ufficiali della Societa` ed a chiunque per sporgere dei reclami. Art. 9. – Al termine della festa indirizzera` al Presidente un dettagliato rapporto sul modo in cui ha proceduto il trattenimento; cio ` entro tre giorni dalla data in cui avvenne il trattenimento stesso. Art. 10. – Nella stanza del Deputato d’Ispezione sara` costantemente tenuta affissa una consegna generale. Dalle Stanze della Societa`. V. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario

Alfonso Mazzini

Alfredo Gori

MEMBRI DELLA COMMISSIONE Giuseppe Francesconi Luigi Brogiotti Giorgio Casagli Angelo Ricci Cesare Toti REGOLAMENTO PER LA TOMBOLA Art. 1. – Questo giuoco e` privato in tutti i suoi termini conformandosi questa nostra Societa` alle vigenti leggi. Ha per solo scopo il divertimento fra i Soci e gli ammessi, ad utile della Societa` suddetta ed al fine di erogarlo al benessere della associazione ed a sollievo dei Soci medesimi. Art. 2. – L’utile che dovra` essere impiegato nelle massime suddette viene repartito a norma del nostro Statuto vigente e amministrato dal Consiglio Direttivo. Art. 3. – Ogni individuo puo ` essere ammissibile purche´ abbia compiuto l’eta` di anni 15 e riconosciuto, dalla Commissione a tal’uopo eletta, di buoni costumi e pronto a darne garanzia qualora gliene venga richiesta. 88

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Art. 4. – La domanda di ammissione alla Tombola deve esser diretta alla Commissione, indicando nome, cognome, professione e residenza. Art. 5. – L’ammissione viene palesata al mittente per mezzo di biglietto firmato dal Presidente capo della Commissione e timbrato e sara` valido per l’intiera famiglia quando questa se ne renda meritevole. Art. 6. – Gl’intervenienti dovranno essere decentemente vestiti. Art. 7. – Ogni ammesso e` tenuto al rispetto e obbedienza alle leggi vigenti giacche´ ogni Ufficiale e` incaricato di farle osservare e ognuno durante la conversazione dovra` stare in avvenente compostezza e silenzio. Art. 8. – Chiunque trasgredisse alle norme stabilite incorrera` nelle seguenti pene: (A) Monito (B) Sospensione dal Giuoco fino a 6 mesi, (C) Espulsione dal Giuoco. Art. 9. – Le pene suddette si applicano dalla Commissione, conforme ne richiede il caso, notando inoltre che la pena della lettera C e` indispensabile per quella persona che nel volgere del tempo cadra` in immoralita`, o gli verra` inflitta una pena dalle Autorita` Civili per infrangenti delitti. Non sara` piu ` ammissibile ogni persona punita dall’Art. 8 lettera C. Art. 10. – I rapporti riguardanti gl’inservienti, come il buon procedimento dell’esecuzione del Giuoco ecc. dovranno esser fatti al Deputato d’Ispezione e muniti della firma; il medesimo sara` tenuto a dare agl’intervenienti le meritate giustificazioni. Art. 11. – Il trattenimento [h]a luogo nella Societa` nei giorni di Domenica a quelle ore che verranno indicate in apposito avviso, la vendita delle cartelle viene aperta un’ora avanti la chiusura del giuoco, riservandosi di allontanarsi dall’ordinario, allorche´ qualche circostanza lo richieda ed in questo caso dovranno essere anticipatamente avvisati gli intervenienti. Art. 12. – La Commissione incaricata, all’ore indicate incomincera` l’imbossolamento dei numeri al pubblico dal N. 1 al 90 inclusive: quindi avvisera` per ben due volte della chiusura del Giuoco, ed all’ora stabilita dara` il bando definitivo. Art. 13. – Dovra` essere palesato agli accorrenti il numero delle cartelle vendute, dal quale incominciarono e dove terminarono la vendita e quindi i contanti designati per ciascun premio. Da detto incasso dovra` prelevarsi il ¼ a favore della Societa` e per le spese. Ogni resto assegnato ai premi. 89

SODALIZI

Veruno potra` fare osservazione all’assegnazione dei premi purche´ questi raggiungano i devoluti 3/4. Art. 14. – Al bando, sorto fra piu ` spettatori, di qualche premio, verra` sospeso il Giuoco finche´ non sia stata verificata la cartella del premio, quindi il banditore annunziera` la giustificazione della medesima, e se valida, dira` il numero marginale ed i numeri estratti formanti il premio. N.B. Ogni altra voce che venga non chiamando il respettivo premio, non dara` esito a quanto sopra. Art. 15. – Le cartelle lacere in modo da non conoscersi il numero marginale ed il timbro non saranno valide. Art. 16. – Fino a che il banditore non ha cominciato l’annunzio della giustificazione della cartella o cartelle premiate ne saranno accettate quante altre meritassero il premio ed ancorche´ non aventi l’ultimo numero estratto ma purche´ valide staranno tutte egualmente a parte del premio. N.B. Nella circostanza che sorgesse il bando di qualche premio allorche´ e` estratto dalla gabbia un numero, questo sara` bandito dopo la verificazione della cartella. Dalle Stanze della Societa`.

V. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario

Alfonso Mazzini

Alfredo Gori

MEMBRI DELLA COMMISSIONE Giuseppe Francesconi Luigi Brogiotti Giorgio Casagli Angelo Ricci Cesare Toti

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` DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE IN FONTEBRANDA SOCIETA

SOCIETA` DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE IN FONTEBRANDA (1890) 1

Questa Societa` mutua approvo ` tre redazioni statutarie nell’arco di pochi anni: 1880, 1886 e 1890. Nel 1890 comparve l’intitolazione a Giuseppe Garibaldi come presidente onorario perpetuo. La redazione del 1880, approvata nell’adunanza generale del 12 agosto 1879, contiene 97 articoli, gran parte dei quali – dall’art. 44 all’art. 82 – dedicata a disciplinare le mansioni del consiglio direttivo, le attribuzioni dei suoi membri e dei visitatori, questi ultimi addetti alla sorveglianza del servizio sanitario. Lo statuto del 1886 – approvato nel febbraio dello stesso anno – sviluppa 102 articoli: viene aggiunto un titolo (il X) riguardante il custode, depositario di tutti gli arredi societari e responsabile della cura del locale, sempre presente in caso di adunanza (anche se deve « attendere separatamente nelle stanze della Societa` ») e a disposizione del maestro della scuola. Lo statuto del 1890, approvato nelle adunanze generali del 17 giugno e 8 luglio di quell’anno, e`

1 In BNCFi, S-1348. Due redazioni precedenti sono possedute sia dalla Biblioteca Comunale di Siena sia dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Societa` di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda. Statuto, Siena, Tip. Dell’Ancora, 1880, in BCSi, Bargagli-Petrucci 2149 e in BNCFi, 2052-25; Statuto dell’Associazione di Mutuo Soccorso ed istruzione in Fontebranda, Siena, All’insegna dell’Ancora, 1886, in BCSi, Misc.Sen.H.12.N16 e BNCFi S-1195. Le redazioni del 1880 e del 1886 sono segnalate anche in Nobile Contrada dell’Oca, Inventario dell’Archivio, a cura di G. Petreni, Siena, Alsaba, 2000, p. 84; si tratta di materiale posseduto in fotocopia. Cfr. anche Societa` di M.S. ‘‘Trieste’’ fra i nativi della Contrada dell’Oca. Statuto Regolamento, Siena, Tip. Meini, 1929 in BCSi, Misc.Sen.G.23.N.15 (non segnalato nell’inventario dell’archivio della Contrada). Sulla data di fondazione della Societa` di Mutuo Soccorso cfr. supra, p. 27, nota 25. Sulle esperienze societarie legate alla Contrada si veda: Ci si vede in Societa` cit., pp. 107-113 (intervista a Fabio Landini e Renato Masi); G. Manganelli, Album di famiglia cit.; di autori vari, Societa` Trieste della Nobile Contrada dell’Oca, in Incontriamoci in Societa` cit., pp. 153-175.

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articolato in 110 articoli; rispetto alla redazione precedente viene introdotto il medico sociale, cui spetta la direzione del sistema sanitario. Non variarono nelle tre redazioni gli scopi primari del sodalizio, orientato all’istruzione, educazione morale e assistenza reciproca dei soci in caso di malattia. Tutto il Titolo II era riservato all’istruzione dei soci e dei loro figli: ogni giorno della settimana, salvo la domenica, era aperta una scuola serale, nella quale si insegnavano lettura, calligrafia, aritmetica e sistema metrico decimale, nozioni di storia e geografia, nozioni di scienze naturali. Maestro o maestri venivano nominati dal corpo sociale su proposta del consiglio direttivo; spettava al consiglio direttivo anche la nomina di una commissione di dodici soci che avevano il compito di ispezionare ogni sera le scuole « per assicurarsi del buon andamento delle medesime » (art. 5). Nello statuto del 1886 si indicava anche la durata dell’anno scolastico: dal 3 novembre al 31 marzo, con esami pubblici finali prima della chiusura della scuola e in premio ai promossi libretti delle Casse postali di risparmio (art. 12, invariato nel 1890). La scuola era aperta ai soci di qualunque eta`, ai figli dei soci e a tutti coloro che abitavano « nel rione di Fontebranda », purche´ avessero raggiunto l’eta` di sette anni non avessero superato i quindici (cosı` nel 1880); oltre i quindici anni non potevano essere ammessi alla frequenza se non previa iscrizione ai ruoli (aggiunta del 1886). Soci « ordinari » erano i nati e gli abitanti da almeno un anno « entro la periferia della Contrada », tra i 15 e i 40 anni (1880, art. 17 e art. 21). Le disposizioni relative al profilo dei soci restarono invariate nel 1886 e nel 1890, anche per la parte che disciplinava le esclusioni: la Societa` non accettava i condannati per oziosita`, vagabondaggio, truffa, frode, furto « o per qualsiasi altro delitto infamante o per crimine », ivi inclusi – diversamente da quanto abbiamo visto in atto in altri sodalizi – i reati politici. La Societa` non aveva scopo politico; nel 1886 si aggiunse il divieto di partecipare a riunioni e assembramenti che non avessero lo scopo di mutua assistenza od istruzione. Lo statuto del 1890 prevedeva che, in caso di commemorazioni straordinarie, previa autorizzazione del consiglio direttivo, la Societa` potesse intervenire (art. 2). L’anelito risorgimentale e patriottico e` espresso dall’articolo che nelle tre redazioni esentava dalla tassa d’ammissione « tutti 92

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coloro che hanno preso parte alle guerre dell’Indipendenza italiana, sia come soldati regolari o come volontari » (art. 37). Nello statuto del 1886 si aggiungono coloro « che per atti di coraggio, di valore e di magnanimita` si sono resi benemeriti al paese » (art. 36, confermato nella redazione successiva). Si noti come anche il volontariato garibaldino, oltre ai soldati regolari, venisse compreso nell’esenzione. Nel corso degli anni cambio ` la normativa che disciplinava il passaggio dei beni societari in caso di scioglimento della Societa`. Nel 1880 lo statuto disponeva che il patrimonio sociale si collocasse secondo quanto deciso nell’ultima adunanza (art. 93). Nel 1886, l’art. 107 stabiliva invece che tutto il patrimonio dovesse passare alla Nobile Contrada dell’Oca, con l’obbligo di erogazione di sussidi « a due vecchi poveri ed impotenti al lavoro, nativi della Contrada e di moralita` inappuntabile ». Anche la bandiera sociale – vedi art. 108 – passava alla Contrada. La normativa sul trasferimento dei beni del sodalizio in caso di suo scioglimento venne confermata con lo statuto del 1890. L’approvazione di tre statuti a breve distanza di anni ebbe motivazioni soprattutto economiche: cambio ` infatti l’entita` dei sussidi e delle tasse, cosı` come mostra la tabella a seguire.

1880

1886

1890

Sussidio

50 cent. al giorno per non piu` di 50 giorni l’anno (pagabile dopo 18 mesi dall’iscrizione)

L. 1 al giorno per non piu` di 50 giorni (pagabile dopo 12 mesi dall’iscrizione)

L. 1 al giorno per non piu` di 50 giorni (pagabile dopo 12 mesi dall’iscrizione)

Tassa d’ammissione

L. 1

L. 1

L. 1 dai 15 ai 20 anni; L. 2 dai 20 ai 30; L. 3 dai 30 anni

Tassa d’iscrizione

50 cent.

Tassa settimanale

10 cent.

10 cent.

10 cent.

Chi perde il sussidio

I morosi per 10 settimane perdono 5 giorni; poi, ogni 5 settimane di mora fanno perdere il sussidio per altri 5 giorni

Come nel 1880, ma Come nel 1886 con una aggiunta significativa: al sussidio viene tolto cio` che serve a portare il socio in pari colle tasse settimanali

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Sulla situazione patrimoniale della Societa` si veda anche la Statistica delle Societa` di Mutuo Soccorso (anno 1885) 2. Nel 1904 la Societa` risultava avere 124 soci effettivi. Le entrate del 1904 comprendevano: 500 lire da contributi di soci effettivi e 100 lire da contributi di soci non effettivi, donazioni etc. Sempre nel 1904 erano state spese 685 lire in sussidi ai soci e alle loro famiglie e 435 in spese di amministrazione e altro. Il patrimonio sociale al 31 dicembre 1904 risultava di 1.469 lire 3. La Societa` ebbe un finale burrascoso, e ad oggi non del tutto chiaro. Nel novembre 1922 perveniva alla Contrada dell’Oca una lettera con cui il segretario della Societa` dichiarava la volonta` del sodalizio di fondersi con la « Societa` di Mutuo Soccorso Trieste in Fontebranda tra i nativi del Quartiere di Fontebranda in Siena », inaugurata nel 1920, « onde riunire in un unico sodalizio tutte le energie fontebrandine » e auspicava che iniziassero quanto prima le trattative per « formare una forte e piu ` fiorente Societa` di M.S. in Fontebranda » (lettera del 27 novembre 1922 4). Cinque anni dopo, una lettera del governatore della Contrada dell’Oca, rendeva conto di una situazione ancora non definita: la Societa`, scriveva il governatore, era « morta di fatto » da vari anni per essere venuta meno ai suoi scopi e per il disinteresse dei soci. Era stato dato mandato ad un notaio di provvedere alla liquidazione dei suoi beni ma alcuni soci si opponevano e tentavano di far rivivere la Societa` « col fermo proposito di dividersi il Capitale sociale che fra danaro e mobilio assurge all’importo di Lire ottomila ». Il governatore si dichiarava pronto a far valere i diritti della Contrada su tali beni. Nel marzo 1928 il prefetto, data anche la gravita` dei contrasti che avevano « degenerato in vie di fatto », nominava un commissario straordinario per la definitiva sistemazione della Societa`. Tra i

2 Ministero di Agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica, Statistica delle Societa` di Mutuo Soccorso e delle istituzioni cooperative annesse alle medesime. Anno 1885 cit., pp. 304-305, n. 32. 3 Le Societa ` di Mutuo Soccorso in Italia al 31 dicembre 1904 cit., Parte II cit., n. 39. 4 Questa lettera e ` riprodotta in Societa` Trieste della Nobile Contrada dell’Oca, in Incontriamoci in Societa` cit., p. 158. Gli altri documenti citati sono tratti dall’archivio della Nobile Contrada dell’Oca, Societa` di mutuo soccorso in Fontebranda, carteggio e amministrazione. Cfr. Nobile Contrada dell’Oca, Inventario dell’Archivio cit., p. 84.

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beni che il commissario consegnava nell’aprile al governatore dell’Oca vi erano tre libretti di risparmio (per un valore di circa 7140 lire) e del mobilio di poco valore e in cattivo stato. Era invece in buone condizioni « una gabbia con 90 ghiandine e cartellone di legno per tombola e relativi accessori », segno che anche in questa Societa` si giocava a tombola. Nell’elenco troviamo anche « uno scaffale a quattro sportelli per archivio contenenti stampati vecchi »: difficile che con questa espressione, « stampati vecchi », si indichi l’archivio del sodalizio di cui, un mese prima, il governatore aveva sollecitato la consegna.

*** Statuto dell’Associazione di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Fontebranda. Presidente onorario perpetuo Garibaldi Generale Giuseppe, Siena, Tip. All’Insegna dell’Ancora, 1890 TITOLO I Della Societa` ` costituita in Siena una Societa` di mutuo soccorso ed Art. 1. E istruzione denominata: A SSOCIAZIONE di M UTUO S OCCORSO ED I STRUZIONE IN FONTEBRANDA. Art. 2. Lo scopo di questa Societa` e`: a) L’istruzione ed educazione dei Soci e figli dei Soci; b) L’assistenza reciproca dei medesimi in caso di malattia. La Societa` non ha scopo politico ne´ religioso; e come tale non puo ` intervenire ad assembramenti, dimostrazioni e riunioni che non abbiano scopo di mutua assistenza od istruzione; e non dipende da qualsiasi altra associazione. In caso pero ` di Commemorazioni straordinarie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, o del Presidente autorizzato a cio ` dal Consiglio medesimo, puo ` la Societa` essere invitata ad intervenire alla dimostrazione in rappresentanza. Art. 3. La Societa` e` rappresentata da un Consiglio Direttivo, composto di: Un Presidente, Due Consiglieri, Un Economo, Un Ispettore, Un Ragioniere, Un Cassiere, Un Segretario Capo, Un Segretario Aiuto. 95

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Art. 4. La Societa` ha inoltre Un Medico, Due Visitatori ed una Commissione di due membri incaricati delle ammissioni dei Soci, dei quali nessuno fa parte del Consiglio Direttivo. Art. 5. La Societa` in legale adunanza crea, interpreta, modifica, deroga ed abroga lo statuto ed i regolamenti e provvede agli affari della maggiore importanza. TITOLO II Della istruzione ed educazione morale dei Soci e figli dei Soci Art. 6. La Societa` provvede allo sviluppo dell’istruzione morale dei Soci e figli dei Soci col tenere aperta una Scuola Serale nelle Stanze della sua residenza tutti i giorni della settimana eccettuata la Domenica. Art. 7. In questa Scuola viene insegnato: Lettura – Calligrafia – Aritmetica e sistema metrico decimale – Nozioni elementari di Storia e Geografia – Nozioni di Scienze Naturali. Vi si potranno fare altresı` delle letture istruttive e morali tutte le volte che qualche socio o scolare ne abbia il desiderio e la volonta`. Art. 8. L’insegnamento e la direzione della Scuola viene affidata ad uno o piu ` maestri secondo il numero degli Scolari. Art. 9. Il Maestro o Maestri, vengono nominati dal Corpo Sociale, dietro proposta del Consiglio Direttivo della Societa`, il quale avra` cura di proporre colui che avra` maggiori titoli fra i concorrenti. Art. 10. A questa Scuola potranno intervenire tutti i Soci qualunque sia la loro eta`, i figli dei Soci e di tutti coloro che abitano nel rione di Fontebranda, purche´ abbiano raggiunta l’eta` di anni 7, e non superata l’eta` di anni 15. S’intende pero ` che, tutti coloro i quali avendo superata l’eta` di anni 15 non fanno parte della Societa`, non possono essere ammessi alla Scuola se non previa inscrizione a Soci, rientrando cosı` nelle disposizioni del paragrafo precedente. Art. 11. Onde essere ammessi alla Scuola, dovranno tutti indistintamente farsi inscrivere nella nota degli alunni, al principio dell’anno scolastico, dalla Commissione incaricata a tal uopo dal Consiglio Direttivo. Le inscrizioni avranno luogo dal 1º al 30 Novembre di ogni anno. Art. 12. Il Consiglio Direttivo, al principio di ogni anno scolastico nominera` una Commissione composta di dieci individui scelti fra i Soci, la quale avra` l’incarico di ispezionare ogni sera a 96

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turno la Scuola per assicurarsi del buon andamento della medesima. Il Segretario scegliera` ogni mese due dei detti Commissari, i quali ogni sera, in unione all’Ispettore, visiteranno la Scuola. Le lezioni ogni anno avranno principio il 3 Novembre e termineranno il 31 Marzo. Avanti la chiusura della Scuola avranno luogo gli Esami pubblici, onde far conoscere il profitto dei singoli alunni i quali, a seconda del loro merito, saranno promossi alla Classe superiore e riceveranno in premio dei Libretti delle Casse Postali di Risparmio, in quella cifra che la Commissione esaminatrice credera` e giudichera` meritevole. TITOLO III Dei sussidi Art. 13. Il Socio ammalato, o impedito ad attendere temporaneamente alle proprie occupazioni, ha diritto ad un sussidio che decorre dal giorno stesso in cui il Socio ha dato regolare avviso della sua malattia ai Visitatori, a cui dovra` esibire un certificato di malattia rilasciatogli dal Medico della Societa`. Art. 14. Il sussidio viene fissato a Lire Una al giorno. Art. 15. Ogni Socio ammalato ha diritto al sussidio, di che negli articoli precedenti, per un tempo non maggiore di giorni 50 in ogni anno civile, purche´ sia decorso un anno dalla sua iscrizione di Socio al Ruolo della Societa`. Art. 16. Non ha diritto al sussidio quel Socio la cui malattia sia cagionata da viziosa condotta o da lesioni riportate in rissa. TITOLO IV Dei Soci, loro diritti e doveri Art. 17. Per far parte della Societa`, bisogna farne domanda alla Commissione incaricata delle ammissioni, ed il petente deve dare a questa le piu ` esatte notizie sull’eta`, moralita`, domicilio e luogo di nascita. Deve altresı` presentare il certificato del Medico della Societa`, che comprovi il suo sano stato di salute. Coloro che non son nati in Fontebranda devono giustificare che vi sono domiciliati almeno da un anno. Art. 18. Quando la Commissione incaricata delle ammissioni dei Soci, creda che nel petente concorrano tutti i requisiti voluti dallo Statuto, lo dichiara ammesso e ne da` partecipazione al Segretario ed al Cassiere, perche´ venga immediatamente iscritto nei ruoli della Societa` e sottoposto al pagamento delle tasse. 97

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Art. 19. L’ammissione dei Soci deve essere partecipata alla Societa` nella prima adunanza generale che avra` luogo dopo la loro avvenuta iscrizione. Art. 20. I Soci sono di tre categorie: a) Ordinari; b) Straordinari; c) Benemeriti. Art. 21. Sono Soci Ordinari coloro che abitano o sono nati entro la periferia della Contrada dell’Oca, che hanno l’eta` non minore di 15 anni, non maggiore di 40, e che producono il certificato del Medico della Societa` che attesti della loro buona salute. Tutti quei soci i quali hanno l’eta` minore di anni 18 non possono avere il diritto al voto deliberativo, ma pero ` godono tutti gli altri diritti spettanti ai Soci. Art. 22. Sono Soci Straordinari tutti coloro, che, non avendo i requisiti voluti dal precedente articolo, dichiarano di renunziare a qualsiasi sussidio, e dietro tale dichiarazione vengono accettati come Soci dalla Commissione incaricata delle ammissioni dei medesimi. Art. 23. Sono Soci Benemeriti tutti coloro che per segnalati servigi e benefici resi alla Societa`, vengono come tali dichiarati dal Corpo Sociale in Adunanza Generale. Art. 24. Non puo ` essere ammesso come Socio quell’individuo che sia stato condannato per oziosita` e vagabondaggio, per truffa, per frode, furto e per qualsiasi altro delitto infamante o crimine. Art. 25. Sono nuovamente ammessi Soci Ordinari coloro che furono cassati per morosita` nel pagamento delle tasse sociali, purche´ abbiano i requisiti voluti dall’art. 21 e si assoggettino nuovamente a pagare la tassa d’ammissione a seconda della loro eta`. Ogni Socio pero ` tanto Ordinario che Straordinario, che per la terza volta e` stato radiato dal Ruolo per morosita`, qualunque sia la sua eta`, non potra` piu ` essere riammesso a far parte della Societa`. Art. 26. Il Socio decaduto o renunziante non puo ` accampare nessun diritto sul patrimonio della Societa`. Art. 27. Ogni Socio, senza distinzione, ha l’obbligo di osservare lealmente il presente Statuto, tutte le altre deliberazioni e disposizioni della Societa` e di rispettare tutti gli Ufficiali della medesima nel disimpegno delle loro attribuzioni. Art. 28. Chiunque trasgredisce alle leggi sociali puo ` essere punito colla sospensione, se Socio Straordinario, colla perdita temporanea del diritto al sussidio, se Ordinario, e nei casi piu ` gravi puo ` espellersi assolutamente dalla Societa`. 98

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Art. 29. Il Socio Ordinario che per simulazione di malattia percipa indebitamente il sussidio, o in qualsiasi altro modo arrechi danno pecuniario alla Societa`, incorre per la prima volta nella sospensione da tutti i diritti, finche´ non abbia rifuso interamente il danno arrecato; nella recidivita` viene espulso dalla medesima. Anche nel caso di prima mancanza, viene espulso dalla Societa` quel Socio che non abbia, entro due mesi, rifuso il danno arrecato. Art. 30. Egualmente viene espulso dalla Societa` quel Socio che manca di rispetto alla medesima ed a’ suoi Ufficiali nel disimpegno delle proprie attribuzioni. Art. 31. I nomi di coloro che vengono espulsi dalla Societa` restano affissi per un anno nella sala delle Adunanze. Art. 32. Le pene tutte contemplate nei precedenti articoli, per essere applicate, hanno bisogno peraltro di una deliberazione del Corpo Sociale. TITOLO V Delle Tasse Art. 33. Le Tasse sociali sono di due specie: 1º. Tassa d’ammissione a seconda dell’eta` del Socio; 2º. Tassa settimanale. Art. 34. La Tassa d’ammissione, tanto per i Soci Ordinari che Straordinari e` indistintamente fissata in Lire Una dai 15 ai 20 anni, in Lire Due dai 20 ai 30 anni e in Lire Tre dai 30 anni in oltre. Art. 35. La Tassa settimanale e` indistintamente fissata a centesimi dieci la settimana. Art. 36. Sono esenti dalla tassa d’ammissione tutti coloro che hanno preso parte alle guerre dell’Indipendenza italiana, sia come soldati regolari o come volontari. Tutti coloro infine che per atti di coraggio, di valore e di magnanimita` si sono resi benemeriti al paese. Art. 37. Ogni Socio pero ` , tanto all’epoca della sua iscrizione nei ruoli della Societa`, quanto posteriormente, puo ` obbligarsi a pagare una tassa settimanale maggiore ai dieci centesimi. Art. 38. I Soci che assentansi da Siena o per il servizio militare o per altre ragioni, sono esonerati dal pagamento delle Tasse sociali finche´, i primi non sieno licenziati in congedo illimitato o 99

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assoluto; e gli altri finche´ non si sieno ristabiliti definitivamente in citta`, dovendone dare pero ` avviso prima della loro partenza e al ritorno, al Presidente della Societa`. In questo tempo pero ` , ove si tratti di Soci Ordinari, non hanno diritto al sussidio in caso di malattia. Art. 39. Un Socio moroso per 10 settimane perde il diritto al sussidio per cinque giorni, se ammala dentro l’anno in cui comincio ` la mora, successivamente, ogni 5 settimane di mora, fan perdere il sussidio per altri 5 giorni. Quando il Socio e` in pari colle tasse settimanali al 31 Dicembre cessa ogni mora per l’anno successivo. Al Socio moroso a meno di dieci settimane, sebbene gli venga somministrato il sussidio, gli verra` giornalmente tolto da questo tanto da poter fare in modo che a sussidio terminato il Socio sia perfettamente in pari colle tasse settimanali, autorizzando alla ritenzione medesima il Cassiere della Societa`, nell’atto che gli verra` presentato il buono di sussidio. Il Socio moroso per sei mesi di seguito, o piu ` , resta sospeso da tutti i diritti finche´ non siasi posto in pari, meno quello del voto nelle Adunanze sociali, salvo il disposto del paragrafo precedente. La mora di un anno fa perdere assolutamente la qualita` di Socio. Agli effetti della decadenza, il pagamento delle tasse arretrate se non raggiunge il quinto di quelle scadute, si ritiene come non avvenuto. Art. 40. Affinche ´ non avvenga che il Socio moroso percipa indebitamente il sussidio, ogni anno il Consiglio Direttivo nomina due Commissari o Revisori. Questi, nel Martedı` di ciascuna settimana vanno dal Cassiere; e con un timbro portante la Lettera M contrassegnano le partite dei Soci morosi al pagamento delle Tasse sociali per dieci settimane. Art. 41. Resta in facolta` della Societa` di deliberare l’aumento delle Tasse settimanali, o la creazione di tasse straordinarie, in quella misura e per quel tempo che secondo i casi sara` creduto piu ` opportuno. Art. 42. Contro il Socio che si rendera` moroso al pagamento dell’aumento delle tasse settimanali o delle tasse straordinarie deliberate dal Corpo sociale, se al 31 Dicembre non si sara` posto in pari, sara` applicato il disposto dell’articolo 39, paragrafo 3º. 100

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TITOLO VI Del Consiglio Direttivo Art. 43. Il Consiglio Direttivo rappresenta la Societa` e ne ha l’alta sorveglianza, tiene l’amministrazione e cura gl’interessi della medesima. Art. 44. Esso deve, per le deliberazioni e spese straordinarie, ricorrere all’approvazione della Societa`. Art. 45. Al termine della sua gestione deve fare un rendimento di conti ed un rapporto del suo operato. Art. 46. Il Consiglio Direttivo e` in seduta legale quando sono presenti cinque membri. La seconda convocazione e` valida qualunque sia il numero dei presenti. Art. 47. Quando il Consiglio Direttivo si trova nella dura necessita` di dovere, per il buon andamento e decoro della Societa`, sospendere od espellere qualche Socio che avesse dato luogo a gravi lagnanze, e` tenuto a procedere secondo le norme dello Statuto. Art. 48. Quando uno o piu ` membri del Consiglio Direttivo abbiano dato le loro dimissioni, vengono rieletti al piu ` presto possibile, nelle norme indicate dall’art. 54. Art. 49. Appena il Consiglio Direttivo incomincia a funzionare, nomina una Commissione di due Soci incaricata delle ammissioni; e due Visitatori dei Soci malati. Art. 50. Tanto i Commissari per le elezioni, quanto i Visitatori non stanno in carica piu ` di un anno; ma possono pero ` essere nuovamente eletti quando cosı` piaccia al nuovo Consiglio Direttivo. Art. 51. Possono essere eletti alle diverse cariche del Consiglio Direttivo, a Commissari e a Visitatori, tanto i Soci Ordinari che gli Straordinari purche´ abbiano raggiunta l’eta` di anni 18 compiuti. Art. 52. Il Presidente, il Segretario, il Cassiere e il Ragioniere stanno in carica due anni; degli altri membri del Consiglio Direttivo se ne rinnuovano tre per ogni anno, i quali pero ` possono esser rieletti. Art. 53. Nel caso che uno o due membri del Consiglio Direttivo, di quelli da rinnuovarsi per sorteggio ogni anno, siano rimasti in carica per tre anni di seguito, dopo questo periodo di tempo scadono pure essi di ufficio, ma possono essere rieletti. 101

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Le elezioni hanno luogo ogni anno nel mese di Dicembre, ed il nuovo Consiglio entra in ufficio al principio del nuovo anno. Art. 54. Le elezioni si fanno per scheda segreta a maggioranza relativa; le schede sono raccolte da una Commissione eletta a tal uopo dal Consiglio Direttivo. Art. 55. I Soci eletti a comporre il Consiglio Direttivo, entro otto giorni dalla partecipazione di nomina, devono dichiarare se accettano o rinunziano l’ufficio al quale sono stati eletti; decorso questo periodo di tempo, senza che abbiano adempiuto a tale formalita`, si ritengono come rinunzianti. TITOLO VII Attribuzioni dei membri del Consiglio Direttivo Del Presidente Art. 56. Il Presidente e` il capo ed il rappresentante legale della Societa`, di cui egli ha il potere supremo nei limiti delle disposizioni sociali. Art. 57. a) Egli da` esecuzione a qualunque deliberato del corpo sociale o del Consiglio Direttivo. b) Convoca, presiede, dirige, proroga e scioglie le adunanze. c) Cura l’esatto adempimento dello Statuto Sociale. d) Sorveglia all’economia ed alla regolare amministrazione della Societa`. e) Firma i processi verbali. f) Pone il visto ai mandati di pagamento e di entrata, e g) Veglia perche´ ognuno adempia esattamente ai propri obblighi. Art. 58. In caso di urgenza prende tutti quei provvedimenti che stima opportuni al buon andamento della Societa`, dandone conto al Consiglio Direttivo e quindi alla Societa` nella prossima prima adunanza. Art. 59. A cura del Presidente, entro la prima quindicina di Dicembre di ogni anno, viene intimata un’Adunanza Generale per nominare due Revisori i quali esaminano il bilancio consuntivo ed i registri dell’amministrazione. Questi Revisori devono render conto del loro operato in Adunanza Generale non piu ` tardi della fine di Gennaio, onde il Corpo Sociale possa portare il suo giudizio sull’operato del Consiglio Direttivo dell’anno decorso. 102

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Dei Consiglieri Art. 60. I Consiglieri sono i sorvegliatori dell’intiera Societa`; e ne curano il buon andamento ed il rigoglioso sviluppo ed incremento. Art. 61. Coadiuvano il Presidente nel disbrigo degli affari e nella direzione amministrativa. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, il Consigliere piu ` anziano lo sostituisce in ogni sua attribuzione; e in mancanza di questo lo puo ` sostituire l’altro Consigliere.

Dell’Ispettore ` obbligo dell’Ispettore di vigilare affinche´ sia esatArt. 62. E tamente osservato lo Statuto, piu ` specialmente in quelle parti che riflettono i doveri e i diritti dei Soci ed impiegati della Societa`. Deve inoltre occuparsi che nei locali della Societa` non avvengano mai inconvenienti di sorta, ed in unione ai Deputati d’ispezione alla scuola deve vigilare sulla medesima, affinche´ le lezioni vengano date seralmente nelle ore stabilite dal Regolamento, e compiere le altre attribuzioni riflettenti la istruzione, la disciplina ecc. che dal nostro Statuto sono a lui affidate. Infine provvede a tutto cio ` che riguarda l’ordine e il buon andamento della Societa`. Art. 63. L’Ispettore, riconosciuta la necessita`, propone al Consiglio Direttivo tutti quei provvedimenti che crede opportuni e la sospensione de’ Soci e degli impiegati della Societa`.

Del Ragioniere Art. 64. a) Il Ragioniere tiene l’amministrazione della Societa`. b) Rimette ogni tre mesi al Consiglio Direttivo la situazione economica. c) Spicca i mandati di pagamento e di entrata dietro ordine dell’Economo. d) Redige insieme al Cassiere ed all’Economo il bilancio preventivo e consuntivo per quindi rimetterlo all’approvazione del Consiglio Direttivo. 103

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Dell’Economo Art. 65. L’Economo provvede alla conservazione del mobiliare sociale, si occupa di provvedere tutto cio ` che occorre alla Societa` e di vendere quanto alla medesima puo ` essere inutile ed inservibile. Art. 66. A cura dell’Economo vien tenuto un registro in cui esiste un esatto inventario di tutto quanto e` di proprieta` sociale, iscrivendovi di mano in mano tutti gli oggetti nuovi che si vanno acquistando, con la data di acquisto e relativo prezzo, facendo ad ogni oggetto speciale annotazione in margine, quando cessa di esistere o sia dichiarato inservibile. Una nota conforme a detto registro e firmata dall’Economo e` consegnata al Segretario ed altre simili al Cassiere ed al Custode. Art. 67. L’Economo spicca volta per volta gli ordini tanto di Entrata quanto di Uscita al Ragioniere, ed alla fine di ogni mese rimette un ordine complessivo d’incasso dal provento delle Tasse sociali e di quant’altro puo ` essere di cespiti di Entrata; ed un ordine pure complessivo di rimborso al Cassiere per sussidi pagati ai Soci malati onde possa compilare il rendiconto trimestrale. Del Cassiere Art. 68. Il Cassiere e` il depositario responsabile del numerario della Societa`, ed e` incaricato della esazione dei pagamenti. Puo ` affidare a persona di sua fiducia la esazione delle Tasse Sociali; ma sempre sotto la sua responsabilita` e ad ogni suo rischio e pericolo. Art. 69. Paga e riscuote solo col mandato del Ragioniere, vidimato dal Presidente, e munito del timbro dell’Associazione, conservando le relative quietanze. Quando si tratta di pagare i buoni dei Soci ammalati, esamina se sono in pari con le Tasse sociali; e in caso di morosita` si attiene alle disposizioni dell’art. 39. Art. 70. Deve ogni mese rendere avvertito il Consiglio Direttivo quali sono i Soci morosi, affinche´ questo possa devenire all’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, contro i morosi. Art. 71. Deve inviare al Ragioniere la nota dei morosi, ogni tre mesi, i quali effettivamente per morosita` perdono il diritto di Soci. 104

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Deve altresı` rimettere all’Economo la nota degli incassi mensili; e per tasse sociali e per retratto di altri cespiti, come pure la nota dei sussidi pagati, acciocche´ questi possa farne col Ragioniere regolare ordine di incasso e di rimborso al Cassiere medesimo. Art. 72. Il Cassiere ha altresı` il dovere di redigere il rendiconto annuo della sua gestione. Del Segretario Art. 72. a) Il Segretario ha l’incarico di tenere in regola i registri spettanti alla Societa` ed il protocollo degli atti. b) Di redigere, firmare e conservare i processi verbali sı` dell’Adunanze Generali che del Consiglio Direttivo. c) Di tenere l’archivio e il ruolo dei Soci in perfetta regola. d) Di tenere la corrispondenza. e) Di eseguire tutto cio ` che dal Presidente gli venga ordinato. Del Vice-Segretario Art. 74. Il Vice-Segretario coadiuva in tutte le sue attribuzioni il Segretario, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Art. 75. Ogni lettera o atto spedito dalla Segreteria, dev’essere contrassegnato col timbro della Societa`. TITOLO VIII Del Servizio Sanitario Art. 76. Il Servizio Sanitario e` posto sotto la direzione del Medico e la sorveglianza dei Visitatori. Del Medico Art. 77. La Societa` ha inoltre un Medico al quale e` affidata la direzione del Servizio Sanitario. Art. 78. Il Medico e` in dovere di fare ad ogni Socio Ordinario ammalato tre visite ogni volta che il bisogno lo richieda. Art. 79. Il Medico, chiamato da un Socio Ordinario ammalato, si portera` all’abitazione del medesimo; e constatato che questo e` affetto da una malattia che non sia una di quelle contemplate dall’art. 16 del nostro Statuto, potra` rilasciargli un buono di sussidio 105

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a carico del Cassiere della Societa` per un tempo non maggiore di giorni 4, da rinnuovarsi perdurando la malattia di 4 in 4 giorni; e non potra` rilasciare detti buoni se non presente il Socio ammalato. Art. 80. Il Medico ricevuto avviso dalla Commissione incaricata delle ammissioni dei Soci, che uno o piu ` individui, aventi i requisiti voluti dall’art. 17 del nostro Statuto, domandano di voler far parte della Societa`, dovra` rilasciare ai medesimi un Certificato il quale dichiari se questi sono o no di sana costituzione fisica. Art. 81. Ogni qual volta che il Medico avesse necessita` di assentarsi da Siena, dovra` renderne consapevole il Consiglio Direttivo indicandogli chi ne fara` le sue veci. Art. 82. Al Medico della Societa` verra` assegnata una gratificazione annua nella misura che il Corpo Sociale credera` piu ` conveniente.

Dei Visitatori Art. 83. La Societa` ha due Visitatori che vengono nominati dal Consiglio Direttivo, ai quali viene affidata la sorveglianza del Servizio Sanitario. Art. 84. Dei due Visitatori eletti, il piu ` anziano di eta`, avra` la denominazione di primo Visitatore; questo corrisponde col Presidente a tal ramo di servizio. Art. 85. I Visitatori, veduta la fede del Medico della Societa`, che constata essere un membro della medesima affetto da malattia che non sia una di quelle contemplate dall’art. 16 del nostro Statuto, si porteranno all’abitazione del medesimo; e dopo essersi accertati del fatto, faranno il visto sul Buono di Sussidio rilasciato dal Medico stesso. Art. 86. I Visitatori avendo la sorveglianza dei malati, a tale effetto non potranno vidimare i buoni di sussidio se non presente il socio ammalato. Art. 87. Di qualunque inconveniente accada, relativamente al Servizio Sanitario, ne faranno rapporto al Presidente della Societa`. Art. 88. I Buoni di Sussidio rilasciati dal Medico della Societa` e vidimati dai Visitatori sono pagati ad un membro della famiglia cui appartiene il malato o ad altro individuo di sua fiducia. 106

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TITOLO IX Delle Adunanze del Corpo Sociale Art. 89. Le Adunanze del Corpo Sociale sono ordinarie e straordinarie. Art. 90. Le ordinarie sono tenute ogni tre mesi, le straordinarie ogni volta lo creda opportuno il Presidente. Art. 91. Viene egualmente tenuta adunanza straordinaria ogni qualvolta ne vien fatta domanda in iscritto da 15 Soci, indicando l’oggetto per il quale tale adunanza viene domandata. Art. 92. Le adunanze della Societa` sono valide, in prima convocazione, quando intervengano dodici Soci votanti, non compresi i membri del Consiglio Direttivo; ma quando il numero e` minore del suddetto, dopo passata mezz’ora dal tempo indicato negli avvisi, si passa in seconda convocazione; e l’adunanza e` valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 93. Nel caso che si tratti dello scioglimento della Societa`, si richiede l’intervento di un terzo dei Soci iscritti, od anche meno se in seconda convocazione. Art. 94. Le deliberazioni sono prese a pluralita` di voti per alzata e seduta, o a voto segreto come piu ` piacera` al Presidente. Sono sempre prese a voto segreto, quando si tratta di persona o di erogazione di danaro, e ne venga fatta richiesta da un quinto dei Soci presenti all’Adunanza. Art. 95. Le modificazioni dello Statuto che non sono proposte dal Consiglio Direttivo, devono essere presentate in iscritto, ed in adunanza generale appoggiate da un terzo dei presenti, poste all’ordine del giorno e discusse nell’adunanza successiva. Per la validita` delle deliberazioni che modificano lo Statuto, si richiedono due terzi di voti favorevoli dei presenti. TITOLO X Del Custode Art. 96. La Societa` ha un Custode, depositario di tutti gli arredi, a cui e` dovuto il mantenimento di questi e la cura del Locale. Art. 97. Al Custode della Societa` viene assegnato uno stipendio mensile, nella misura che il Corpo Sociale credera` piu ` conveniente. Paga come tutti gli altri Soci la tassa settimanale, gode di tutti i diritti del Socio Ordinario. 107

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Art. 98. Esso e` a disposizione del Consiglio Direttivo in cio ` che concerne e riguarda l’andamento della Societa`, cioe` a dire: porta gl’inviti alle Adunanze del Consiglio Direttivo e del Corpo Sociale; quando occorre, recapita al proprio indirizzo tutto quanto, lettere o plichi diretti alla Societa`, o dalla Segreteria viene altrove mandato, ottempera a qualunque ordine che gli viene impartito dai membri del Consiglio Direttivo. Art. 99. Nelle Adunanze del Consiglio Direttivo esso deve attendere separatamente nelle stanze della Societa` fino al termine dell’Adunanza, ed essere presente a qualunque chiamata da parte degli adunati. Art. 100. Nel tempo della Scuola Serale esso dovra` trovarsi sempre a disposizione del Maestro; e percio ` non puo ` assentarsi senza il consenso del medesimo. Art. 101. In ogni rappresentanza e` obbligato a trovarsi presente per portare il Vessillo della Societa`, qualora non vi siano altri che si prendano tale incarico. Art. 102. Nelle adunanze Generali raccoglie i voti dei Soci, e si tien pronto a qualunque ordine gli venga momentaneamente impartito. TITOLO XI Disposizioni generali Art. 103. Resta assolutamente vietato di cedere il locale condotto dalla Societa` (anche temporaneamente) a qualsiasi persona ed associazione. Art. 104. La Societa` non cessa di esistere finche´ non e` minore di venti il numero dei Soci. Art. 105. Il presente Statuto e` la sanzione dei principi fondamentali cui si regge e governa la nostra Societa`. Art. 106. Lo Statuto ed il Regolamento vengono stampati e distribuiti gratuitamente ai Soci. Art. 107. Qualora la Societa` si sciogliesse, tutto il patrimonio sociale resultante dal capitale immobile e dal retratto del mobiliare e degli arredi, passera` come fondo fruttifero ed inalienabile, all’amministrazione della Nobile Contrada dell’Oca, dal cui Consiglio Direttivo sara` ogni anno, nell’ultima Domenica di Novembre, diviso il frutto in due sussidi eguali da darsi a due vecchi poveri ed impotenti al lavoro, nativi della Contrada e di moralita` inappuntabile. 108

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A parita` di condizioni e di moralita` saranno sempre preferiti coloro che avranno appartenuto alla nostra Societa`. Art. 108. La bandiera Sociale, in caso di scioglimento della Societa`, passera` essa pure in proprieta` della Contrada alla quale spettera` di conservarla. Art. 109. In caso di morte di un socio Ordinario, purche´ non sia morto nel periodo di morosita`, la Societa` concorrera` con un ultimo sussidio di Dieci Lire a sollevare le condizioni della famiglia del Socio defunto. Art. 110. Il presente Statuto va in vigore col primo Novembre 1890. Discusso ed approvato dal Corpo Sociale nelle Adunanze Generali del 17 Giugno ed 8 Luglio 1890.

IL PRESIDENTE Augusto Bocci

Il Segretario Capo Altero Bicci

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SOCIETA` DI MUTUO SOCCORSO GIA` DEL VENTAGLIO FRA I NATIVI NELLA CONTRADA DELLA TORRE (1895) 1

Questa Societa`, una delle prime mutue affiliate alle Contrade a costituirsi, nel settembre 1872, e` stata recentemente studiata da Massimo Bianchi, al cui lavoro si rinvia per ogni approfondimento. Preme rilevare come questo statuto sia, al momento, l’unico noto del sodalizio: sviluppa 54 articoli; altri 40 articoli compongono il Regolamento. La Societa` si proponeva l’assistenza ai soci malati e « ricreazioni sociali a vantaggio del fondo sociale » (art. 1). In precedenza aveva sussidiato anche le famiglie dei soci defunti 2 . Si costituı` « tra i nativi della Contrada della Torre » tra i 17 e i 40 anni: solo i nativi, come precisa l’art. 13, potevano rivestire cariche sociali, mentre ai « soci protettori » (coloro che si impegnavano a pagare una tassa di L. 5 l’anno) era consentito solo prendere parte alle adunanze ed esprimere il voto. La convocazione avveniva attraverso pubblici avvisi « nei luoghi piu ` centrali della Contrada della Torre », oltre che all’ingresso della sede sociale (art. 29 del Regolamento). Il sodalizio appare molto attento al profilo dei soci: per essere ammessi occorreva presentare domanda scritta alla Commissione per le ammissioni, corredata dalle fedi di nascita e di moralita`, oltre che dai 50 centesimi della tassa d’iscrizione (art. 17). La

1 In BNCFi, S-1348. Questo statuto, ora in fotocopia presso l’archivio della Contrada della Torre, e` stato studiato da M. Bianchi, La Societa` del Ventaglio fra i nativi e i geniali della Contrada della Torre cit. Del medesimo, si veda anche la scheda in http://www.ecomuseosiena.org/mappa/ patrimonio-culturale-materiale/la-societa-del-ventaglio. 2 Ministero di Agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica, Statistica delle Societa` di Mutuo Soccorso e delle istituzioni cooperative annesse alle medesime. Anno 1885 cit., pp. 304-305, n. 37.

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Commissione era composta di sette soci (art. 33). Non erano ammessi condannati per vagabondaggio, per oziosita`, per furto, truffa, frode o per crimine, esclusi i reati politici (art. 14) – un’esclusione, questa, che ci appare coerente al profilo della Contrada che emerge dagli studi piu ` recenti 3. Se si incorreva in tali condanne era immediata la cancellazione dai ruoli, e per essere riammessi occorreva dimostrare che, espiata la pena, per tre anni consecutivi non erano state riportate condanne (art. 15); e comunque tali soci non erano eleggibili alle cariche sociali. Il socio era tenuto ad un comportamento rispettoso; incorrevano, per esempio, nella riprensione del consiglio direttivo « coloro i quali per moto improvviso d’animo o per irreflessione bestemmiassero in tempo di discussione... » (art. 20). Come avveniva anche in altre Societa` le tasse d’ammissione variavano a seconda dell’eta`; era dispensato dal pagamento della tassa settimanale (pari a 10 centesimi) il socio che militasse « per le guerre della liberta` ed indipendenza nazionale, ed il militare sotto le bandiere dello Stato... » (art. 11). Inoltre, in caso di iniziative in onore dei caduti delle patrie battaglie, la Societa` poteva essere presente colla propria bandiera senza delibera assembleare (art. 49). Importante era l’attivita` ricreativa del sodalizio se, tra gli stipendiati, oltre ad un medico-chirurgo e ad un esattore delle tasse sociali, figuravano un venditore di cartelle per la tombola, un inserviente e otto inservienti per i trattenimenti 4. Le feste da ballo si svolgevano nel locale sociale, ma solo se erano state approvate in assemblea generale (art. 53). Un gran veglione venne promosso nel 1903, con una lotteria e divertimenti il cui ricavato era destinato al fondo cronici; mentre nel 1922, celebrandosi il cinquantesimo anniversario della fondazione, il programma dei festeggiamenti fu ricco e articolato 5. Soprattutto, per il Ventaglio dovevano essere importanti le tombole se la Societa` era accusata dalla stampa locale di dedicarsi troppo a questa attivita`, da una parte sussidiando il socio quando era malato e dall’altra sottraendogli risorse quando era in buona salute 6.

3 Sia consentito il rinvio ad A. Savelli, Generosamente festosa: la Contrada della Torre nell’‘‘Istoria’’ di Luigi Rosini cit. 4 TITOLO VI: Rappresentanze ed Uffici Sociali, art. 39. 5 M. Bianchi, La Societa ` del Ventaglio fra i nativi e i geniali della Contrada della Torre cit., pp. 204-205.

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La Societa` era iscritta nell’albo dei protettori della Contrada, di quanti cioe` si impegnavano al versamento regolare di una quota, e il priore della Contrada la qualificava come « uscita dal seno della Contrada stessa » 7. Del resto, la stessa Societa`, in un sonetto del 1885, si dice sorta « sotto l’egida della nativa Torre » 8. Il rapporto tra la Societa` e la Contrada fu dunque incanalato su un binario di scambio: lo statuto prescriveva per esempio che non si potesse « trasportare ne´ imprestare a chicchessia oggetti di pertinenza della Societa`, pero ` da questa disposizione si eccettua la Contrada della Torre » (art. 52). Ed e` significativo di questo legame cio ` che si disponeva in caso di scioglimento della Societa`: il fondo sociale doveva essere erogato per meta` in favore della Contrada della Torre e per meta` in opere di beneficenza (art. 3). Come emerge dallo studio di Bianchi, la Societa` appare comunque gelosa della propria autonomia: attivita` mutualistica e sostegno alla Contrada, specie in occasione di vincita di palii, non sempre apparivano conciliabili 9. Secondo una rilevazione statistica, nel 1904 la Societa` aveva ben 222 soci effettivi, solo uomini. Le entrate del 1904 comprendevano lire 1427 di contributi di soci effettivi e 120 lire di contributi di soci non effettivi, donazioni etc.; per interessi e altri redditi patrimoniali risultavano 355 lire. Sempre nel 1904 erano state spese 1104 lire come sussidi ai soci e alle loro famiglie e 219 di spese di amministrazione e altro. Il patrimonio sociale al 31 dicembre 1904 risultava di 13.419 lire 10. Il sodalizio chiuse l’attivita` il 31 dicembre 1935; i beni furono consegnati alla Contrada della Torre, non senza qualche nota polemica (osserva Bianchi) da parte della commissione liquidatrice che, nel verbale di consegna del materiale, scrisse che la Societa` veniva « sepolta per colpa di gente egoistica » 11 . Nel verbale di consegna non compare l’archivio societario, e pochissimo infatti e`

6 A. Cherubini, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese cit., II, p. 428, nota 26, con citazione da « L’Eco del Popolo », settembre 1888. 7 M. Bianchi, La Societa ` del Ventaglio cit., p. 202. 8 Ivi, p. 201. 9 Ivi. 10 Le Societa ` di Mutuo Soccorso in Italia al 31 dicembre 1904 cit., Parte II cit., n. 40. 11 M. Bianchi, La Societa ` del Ventaglio cit., pp. 207-208.

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il materiale che l’archivio della Contrada della Torre conserva in merito a questa Societa`: carteggio intercorso con la Contrada nel periodo 1876-1935 e documentazione relativa allo scioglimento 12. *** Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Ventaglio fra i nativi nella Contrada della Torre, Statuto e Regolamento, Siena, Tipografia Cooperativa, 1895 TITOLO I Della Societa` ` istituita fino dal mese di Settembre 1872 ad iniziaArt. 1. E tiva della gia` Societa` del Ventaglio la Societa` di Mutuo Soccorso fra i nativi della Contrada della Torre. Essa si propone: a) L’assistenza dei Soci in caso di malattia. b) Ricreazioni sociali a vantaggio del fondo sociale. c) La Societa` non ha scopo ne´ religioso ne´ politico. Art. 2. Coloro che fanno doni alla Societa` e ne promuovono l’incremento, sono dichiarati benefattori, e la Societa` a seconda dei casi delibera in qual modo debba manifestare la sua gratitudine. Art. 3. La Societa` non potra` mai sciogliersi spontaneamente ed in caso di forza maggiore il fondo sociale sara` erogato per meta` in favore della Contrada della Torre, e l’altra meta` in opere di beneficenza. Art. 4. La Societa` ogni tre anni nella prima domenica di Settembre, solennizza l’anniversario della sua fondazione. Non potra` peraltro in detta circostanza prelevarsi alcuna somma dalla cassa sociale, se non per destinarsi esclusivamente e sempre con deliberazione della Generale Assemblea, allo sviluppo ed incremento della Societa`, ed in sovvenzioni ai soci malati.

12 Cfr. Contrada della Torre, Inventario dell’Archivio Storico della Contrada della Torre cit., p. 34. Il museo della Contrada conserva il labaro societario, oltre ai bussolotti utilizzati per le votazioni e la cassetta per le elemosine (in legno dipinto con lo stemma societario).

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TITOLO II Sussidi Ordinari Art. 5. Il socio malato impedito di attendere temporaneamente alle proprie occupazioni, ha diritto ad un sussidio che decorre dal giorno stesso in cui il socio avra` presentato al Bilanciere della Societa`, per il visto, il Certificato del Medico-Chirurgo sociale, o chiunque altro sia, costatante la malattia che lo affligge. Art. 6. Il sussidio che sopra, e` fissato a lire 1,20 al giorno per tutti i soci attivi. Art. 7. Ogni socio malato ha diritto al sussidio di che all’Art. precedente per giorni novanta di ogni anno civile, dopo trascorso un anno dalla sua iscrizione in societa`. Il sussidio viene retribuito anche in caso di assenza, pero ` decorre dal giorno precedente a quello in cui sia pervenuto alla societa` il certificato di malattia del medico chirurgo, vidimato dal Sindaco del comune ove il socio si trova. Quei Soci, i quali dietro certificato del Medico della Societa` che denoti la stretta necessita` di recarsi ai bagni per evitare delle conseguenze funeste derivate da malattia, avranno diritto ad otto giorni di sussidio. Quel Socio, la cui malattia sia cagionata da viziosa condotta o da intemperanza, non ha diritto al sussidio; in ogni caso le malattie veneree non danno diritto al sussidio. Art. 8. In caso di morte del socio sussidiato, la famiglia del medesimo ricevera` un sussidio straordinario di L. 10. Art. 9. I soci affetti da malattia cronica, riconosciuti tali dal Medico della Societa` e dal Consiglio Direttivo, avranno diritto ad un sussidio giornaliero di Centesimi Venticinque per ciascuno. Ogni socio ammesso al cronicismo non ha diritto ad alcun altro sussidio eccezion fatta per gli straordinari. Art. 10. L’ammissione di un socio al sussidio di cronicismo potra` essere dal Consiglio Direttivo Economico in unione dei Visitatori deliberata in qualunque epoca dell’anno. Per altro il totale del sussidio ricevuto dal socio entro l’anno in corso, tanto ordinario quanto di cronicismo, non potra` mai in nessun caso oltrepassare le L. 108. Art. 11. Il diritto al sussidio tanto per malattia, quanto per cronicismo puo ` essere sospeso secondo i casi preveduti dall’Art. seguente. Il sussidio poi al cronicismo decorre dal mese immedia115

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tamente susseguente al giorno in cui e` stata fatta domanda dal cronico o d’ufficio del Visitatore per esservi ammesso. Art. 12. Il diritto al sussidio non resta sospeso ne´ per i reati puniti con pena pecuniaria ne´ per i delitti politici, nei casi piu ` gravi che richiedono la pena afflittiva e` applicabile il disposto dell’Art. 14. TITOLO III Dei Soci Art. 13. I Soci si dividono: In soci attivi e protettori. I soci attivi devono essere nativi della Contrada della Torre, e devono avere l’eta` dai 17 anni compiti fino al 40º compito. Sono poi ammessi come soci protettori tutti coloro che pagheranno un’annua tassa volontaria non inferiore alle L. 5 da pagarsi al 31 Decembre di ogni anno. Questi soci potranno intervenire alle adunanze generali ed avranno voto deliberativo, ma non potranno essere eletti a cariche sociali, sono esenti dalle tasse di iscrizione e di ammissione. Art. 14. Non e` ammesso in societa` chiunque sia stato condannato per vagabondaggio, oziosita` o per un delitto di furto, truffa, frode o per un crimine esclusi i politici. I soci che fossero per dette cause condannati, cesseranno di far parte della Societa` senza divenire ad alcuna deliberazione della Generale Assemblea. Il socio decaduto non puo ` accampare alcun diritto sul Patrimonio sociale. Art. 15. Saranno peraltro ammessi previa l’escogitazione del voto del consiglio Direttivo e della Commissione per l’ammissione, a nuovi soci, tutti coloro che avendo l’eta` e le qualita` prescritte dagli art. precedenti faranno constatare al consiglio Direttivo mediante fedina criminale che nell’ultimo triennio dal termine della espiazione della pena e sue sequele non hanno riportato alcuna condanna. Questi pero ` a tutti gli effetti devono essere considerati come nuovi soci. Questi soci pero ` non sono eligibili ad alcuna carica sociale. Art. 16. Chiunque sia stato rigettato dall’Ammissione nella Societa` per due volte, non puo ` essere nuovamente proposto se non che dopo decorso un anno a datare dall’epoca nella quale fu ultimamente rigettato. 116

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Art. 17. Chiunque voglia appartenere alla Societa` come Socio attivo dovra` avanzare domanda in iscritto alla Commissione per le ammissioni, corredata delle fedi di nascita e di moralita`; piu ` centesimi 50 per tassa d’iscrizione. Riscontrati i documenti in regola, la commissione fara` eseguire nelle stanze sociali la visita medica, e quindi deliberera` sulla sua ammissione. Di questa deliberazione ne verra` redatto apposito verbale motivato, il quale sara` sottoposto alla approvazione definitiva del Consiglio Direttivo. Per altro non potra` obbligarsi il Consiglio a fare adunanza fino a che non vi sieno cinque domande o piu `. Art. 18. Il socio defunto sara` accompagnato all’ultima dimora dai soci i quali saranno invitati per mezzo di avviso a stampa affisso nei luoghi piu ` frequentati della Citta`. Art. 19. Ogni qual volta si verifichi la morte di un socio, a qualunque ruolo appartenga purche´ sia trascorso un anno dalla data di lui in Societa`, dovra` prelevarsi dai fondi sociali la spesa per la cassa; in tale circostanza non potra` esser promossa alcuna sottoscrizione in nome della Societa`.

TITOLO IV Delle pene Art. 20. Le pene stabilite dal presente Statuto sono: 1º L’espulsione dalla Societa`. 2º La perdita temporanea del diritto al sussidio. 3º La sospensione al diritto al sussidio. 4º La riprensione del Consiglio Direttivo. § 1º. Sono puniti con l’espulsione dalla Societa`: Coloro che si rendono colpevoli di danno dato tostoche´ sia venuto a notizia del Consiglio Direttivo purche´ non abbiano rimesso il danno entro venti giorni. § 2º. Coloro i quali simulino una malattia o indebitamente percepiscano il sussidio perderanno per la prima volta 10 giorni di sussidio, se per la seconda volta saranno immediatamente espulsi. § 3º. Coloro che offendono gli ufficiali od i soci, ammessoche´ quest’offesa non meriti pena piu ` lieve. L’espulsione dalla Societa` deve essere sempre decisa ed applicata dal corpo sociale, le altre pene dal Consiglio Direttivo. 117

SODALIZI

I nomi di coloro che furono puniti con la suesposta pena dovranno rimanere costantemente per anni cinque affissi nella sala delle adunanze in un speciale elenco. I soci espulsi, fuorche´ quelli di danno dato, possono essere riammessi dopo un triennio in societa` dietro parere della Commissione per l’ammissione dei soci purche´ abbiano i requisiti voluti dal presente statuto. § 4. Sono puniti con perdita temporanea al sussidio: Coloro i quali non osservassero una disposizione presa, sia dal Consiglio Direttivo, come dall’Assemblea Generale, i quali per la prima volta indebitamente percepissero il sussidio, o simulassero una malattia sono sospesi dal sussidio per un tempo da stabilirsi dal Regolamento sociale, non maggiore pero ` di giorni dieci, purche´ abbiano rimessi i danni arrecati alla Societa`. § 5. Sono puniti con la riprensione del Consiglio Direttivo: Coloro i quali per moto improvviso d’animo o per abitudine o per irreflessione bestemmiassero in tempo di discussione purche´ questo fatto non si ripeta piu ` di due volte poiche´ allora rientrerebbe nelle pene sanzionate al precedente articolo secondo la gravita` del caso. Sono puniti con la medesima pena coloro i quali commettono una di quelle colpe lievi che non sono prevedute dagli articoli precedenti e che possono essere imprevedute attualmente ma che pero ` sono tali da meritare una pena leggiera e cio ` da stabilirsi dal Consiglio Direttivo. § 6. La pena poi che contempla l’espulsione di tutti quelli che guastassero l’ordine e la moralita` nei trattenimenti sociali e` applicabile tanto ai soci come a tutti coloro che intervengono ai privati divertimenti della Societa`; questa pena puo ` essere temporanea ed assoluta a seconda la gravita` dei casi e sara` inflitta dal Consiglio Direttivo. Art. 21. Ogni socio renunzia ad ogni appello in giudizio presso i tribunali per qualunque vertenza colla Societa`. TITOLO V Delle tasse Art. 22. Le tasse pagabili dal socio attivo sono: d’iscrizione, d’ammissione e settimanali; dai soci protettori annuali. Art. 23. Tutti coloro che desiderano di essere ammessi nella Societa` in qualita` di soci attivi, oltre a presentare tutti i docu118

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menti voluti dallo Statuto, devono unire alla loro domanda la somma di Cent. 50 come tassa d’iscrizione, la qual somma verra` restituita nel caso che il postulante venisse rigettato dalla ammissione. Art. 24. La tassa d’ammissione varia a seconda dell’eta`, ed e` fissata nel modo seguente: in L. 3 dall’eta` di anni 17 compiti ai 25 inclusive; in L. 5 dall’eta` di anni 26 ai 30 inclusive; in L. 8 dall’eta` di anni 31 ai 35 inclusive; e in L. 12 dai 36 anni ai 40 inclusive. Art. 25. La tassa di ammissione potra` essere pagata o per intiero nell’atto dell’iscrizione o a rate settimanali, purche´ sia pagata entro sei mesi dalla data di ammissione in Societa`. Art. 26. La tassa settimanale e` di Cent. 10 per ogni socio attivo. Art. 27. Il socio che milita per le guerre della liberta` ed indipendenza nazionale, ed il militare sotto le bandiere dello Stato, sono dispensati dal pagamento della tassa settimanale, finche´ non sieno licenziati con congedo illimitato o assoluto. Per altro durante questo tempo, in caso di malattia non hanno diritto al sussidio. Art. 28. Il socio moroso di dieci settimane perde il diritto al sussidio per cinque giorni nella prima malattia che lo affligge; se la morosita` si protrae a 15 settimane gli fa perdere il diritto al sussidio per altri cinque giorni; allorquando la morosita` e` giunta a sei mesi, il socio perde tutti i diritti al sussidio; la morosita` di un anno gli fa perdere la qualita` di socio. Quando il socio e` in pari con le tasse sociali al 31 Decembre cessa ogni morosita` per l’anno successivo. Art. 29. Il socio decaduto per morosita` potra` essere riammesso dopo un anno dalla sua decadenza e non potra` prendere parte a qualsiasi trattenimento che puo ` dare la Societa` ancorche´ fosse munito di regolare biglietto, e riammesso sara` considerato a tutti gli effetti come nuovo socio. TITOLO VI Rappresentanze ed Uffici Sociali Art. 30. Gli ufficiali della Societa` sono: Un Presidente Un Vice-Presidente Quattro Consiglieri 119

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Un Segretario Un Bilanciere Un Economo Un Cassiere Un Segretario Aggiunto Art. 31. Dei membri in carica si compongono due consigli, l’uno Direttivo l’altro Economico. Art. 32. Il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri ed il Segretario formano il Consiglio Direttivo: gli stessi e piu ` il Bilanciere, l’Economo ed il Cassiere, formano il Consiglio economico. Art. 33. La Societa` ha inoltre: Due Revisori, due Visitatori, due Porta Bandiera ed una Commissione composta di 7 soci per l’ammissione di tutti coloro che fanno domanda per essere ammessi nella nostra associazione. Art. 34. Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Bilanciere, dell’Economo, del Cassiere, del Segretario aggiunto e dei Revisori dei Conti Sociali si fanno direttamente dall’Assemblea Generale a scheda segreta a maggioranza di voti; per altro nessuno e` dichiarato eletto se non raggiunge almeno un terzo di voti, a parita` di voti s’intendera` eletto l’anziano per l’iscrizione, e a parita` d’iscrizione l’anziano per eta`. I Porta Bandiera vengono eletti dal Corpo Sociale per scheda segreta a maggioranza di voti. Art. 35. I Visitatori vengono nominati dal Consiglio Direttivo, e prestano servizio uno per ogni semestre a scelta del Consiglio stesso. Art. 36. Il Presidente, Vice-Presidente, il Bilanciere, l’Economo, ed il Cassiere stanno in carica tre anni consecutivi. Il Segretario ed il Segretario aggiunto, vengono rinnovati ogni anno. Dei Consiglieri dopo il primo anno dall’Elezioni triennali, la sorte designera` i due uscenti per il seguito decadono i piu ` anziani di nomina fino all’elezioni generali. I Revisori e i Porta Bandiera si rinnovano ogni anno. Art. 37. Qualunque ufficiale che cessi di carica puo ` essere nuovamente eletto. Art. 38. L’ufficiale che manchi a cinque adunanze consecutive sara` ritenuto dimissionario; e` pure ritenuto dimissionario se in un anno e` mancato a dieci adunanze anche non consecutive. Solo in caso di malattia sara` come ritenuta giustificata l’assenza. Art. 39. La Societa` ha inoltre i seguenti uffici a stipendio: Un Medico Chirurgo. 120

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Un Esattore delle tasse sociali. Un venditore di cartelle per la tombola. Un Inserviente. Otto Inservienti per i trattenimenti. Art. 40. L’elezione alle cariche stipendiate si fa, previa domanda, dalla Societa` per voto segreto ed a maggioranza assoluta di voti: nel caso che nessuno abbia riportata la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio fra coloro che riportarono maggior numero di voti. L’otto inservienti dei trattenimenti sono eletti dal Consiglio Direttivo a tenore del vigente regolamento. Non potranno essere concessi uffici a stipendio ad individui che non sono soci e ne decadono colla perdita della qualita` di socio. Art. 41. Gli stipendi e gli inerenti agli uffici a stipendio saranno stabiliti dal regolamento e dai relativi quaderni di oneri. Art. 42. Gli impiegati della Societa` sono soggetti alla conferma della Generale Assemblea: a) Ogni anno pel primo triennio. b) Ogni triennio nei due trienni successivi. Dopo tale epoca non possono essere rimossi che o per soppressione dell’ufficio o per grave mancanza con deliberazione dell’Assemblea Generale, e dopo udite le discolpe dell’accusato. TITOLO VII Delle adunanze Art. 43. La Societa` si aduna: per le elezioni, per l’approvazione dei bilanci, per le modificazioni dello Statuto e Regolamento e tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo credera` opportuno. Si adunera` anche quando ne venga fatta domanda scritta e motivata da quindici soci. In tal caso il Consiglio Direttivo decide sull’attendibilita` di tale domanda, e nel caso la creda inammissibile dovra` darne comunicazione nella prossima adunanza. Art. 44. Le adunanze della Societa` sono valide quando intervengono venti soci, nella stessa adunanza puo ` farsi una seconda convocazione mezz’ora dopo l’ora fissata, qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 45. Le adunanze del Consiglio tanto Direttivo che Economico sono valide in prima convocazione quando intervenga la 121

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meta` dei membri. In seconda convocazione s’intende aver luogo mezz’ora dopo l’ora fissata per la prima, purche´ siano intervenuti non meno di quattro Ufficiali. Art. 46. Le deliberazioni sono prese per alzata e seduta, o a voto segreto, o per appello nominale a scelta del Presidente, o quando ne verra` fatta domanda. Lo saranno pero ` sempre a voto segreto quando si tratti di persone o di erogazione dei denari della Societa`, o ne venga fatta richiesta da un quinto dei soci presenti. Art. 47. Le modificazioni allo Statuto che non siano proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno essere presentate in scritto ed in Adunanza Generale dai soci, appoggiate da un terzo dei presenti, poste all’ordine del giorno e discusse nell’adunanza successiva. Per la validita` delle deliberazioni che modificano lo Statuto, si richiedono due terzi di voti favorevoli dei presenti. Art. 48. Non potra` prelevarsi alcuna somma dai capitali sociali, se non che a titolo di beneficenza e sempre con deliberazione della Generale Assemblea. Art. 49. La Societa` ha una Bandiera che porta seco per deliberazione della Generale Assemblea, che verra` adunata per urgenza quando questa viene invitata come corpo a qualche solennita` pubblica, nel caso che sia invitata l’unica rappresentanza sociale potra` essere portata fuori per semplice ordine dal Presidente della Societa`. La Societa` interviene obbligatamente colla Bandiera all’accompagnamento funebre di qualunque socio. Pero ` quando trattasi di comunicazioni in onore dei caduti nelle patrie battaglie, allora potra` intervenire colla Bandiera senza bisogno di deliberarlo in Generale Assemblea. Art. 50. Non si potra` derogare ad alcuna deliberazione, sia della Generale Assemblea come del Consiglio Direttivo ed Economico, se non dopo un anno dalla sua esecuzione e tal deroga dovra` essere deliberata respettivamente dalla Generale Assemblea e dal Consiglio Direttivo-Economico.

TITOLO VIII Disposizioni transitorie Art. 51. Una copia del presente Statuto stara` costantemente affissa nella sala delle adunanze. 122

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Art. 52. Il locale sociale non potra` essere ceduto ad alcuno per titoli diversi a quelli che abbiano uno scopo di beneficenza, e tale cessione deve essere sempre deliberata dalla Generale Assemblea. Come non si potra` trasportare ne´ imprestare a chicchessia oggetti di pertinenza della Societa`, pero ` da questa disposizione si eccettua la Contrada della Torre della quale la Societa` porta il nome, come si eccettua se gli oggetti domandati dovessero servire per scopo di beneficenza. Il Presidente puo ` concedere per questi due scopi quanto gli verra` domandato. Art. 53. Durante l’anno potranno essere effettuate nel locale sociale delle Feste da Ballo. Le proposte di tali feste potranno essere fatte dal Consiglio Direttivo o da un numero di soci non inferiore di quindici, ma dette proposte dovranno essere approvate dal Corpo sociale in Adunanza generale. Il Consiglio Direttivo dovra` presiedere a dette feste con facolta` di aggregarsi una Commissione che lo coadiuvi che sara` nominata tra i soci a scelta del detto Consiglio Direttivo. Art. 54. Il presente Statuto riveduto, modificato e approvato dalla Generale Assemblea andera` in vigore il dı` 1 Gennaio 1895. IL PRESIDENTE

Il Segretario

C. Meini

R. Lamoretti

REGOLAMENTO TITOLO I Del Servizio Sanitario Art. 1. Il Servizio Sanitario, e` posto sotto la immediata sorveglianza del Consiglio Direttivo, del Bilanciere e di uno dei Visitatori della Societa`. Art. 2. Il Visitatore di turno accetta i reclami delle parti e ne fa rapporto al Consiglio Direttivo, tiene un registro per cognome e nome, vi segna il numero della casa del malato, il genere di malattia, il giorno del cominciamento e della cessazione di essa. I membri del Consiglio Direttivo ed il Bilanciere hanno l’obbligo generale d’invigilare il Visitatore di turno affinche´ le disposizioni statutarie relative al servizio sanitario siano rigorosamente osser123

SODALIZI

vate. Alla fine di ogni mese il Visitatore di turno presentera` al Bilanciere il libro dei buoni di sussidio il quale a sua volta ne compilera` uno stato mensile per quindi a fin d’anno formare uno stato generale. Art. 3. Il Visitatore di turno ha l’obbligo di visitare il malato affidatogli almeno ogni due giorni e deve dare avviso al Bilanciere alla fine della malattia. Art. 4. Il socio malato avvisa il Medico della Societa` onde ottenere il certificato indicante la malattia che lo affligge, ottenuto il detto certificato lo presenta al Bilanciere della Societa` che questo a sua volta vi fa tutte le osservazioni necessarie per il rilascio o no del buono di sussidio, lo vidima e lo invia per colui che glielo presenta al Visitatore di turno. Il Visitatore non potra` rilasciare alcun buono di sussidio senza prima che il certificato medico non sia vidimato dal Bilanciere, come non potra` rilasciare che un solo buono alla volta, detto buono deve essere di due giorni di sussidio. ` assolutamente proibito al Visitatore, sotto la sua responsaE bilita`, di rilasciare buoni superiori a quanto sopra e` prescritto. Il Visitatore avra` l’obbligo di visitare il malato ogni qualvolta deve rilasciargli il nuovo buono di sussidio. Il certificato medico durante la malattia indicante la medesima, dovra` tenerlo presso di se´ il Visitatore che lo rimettera` al Bilanciere alla fine di ciascun mese. Art. 5. I buoni di sussidio sono pagati ad alcuno della famiglia del malato o ad altri di sua fiducia e contro quietanza senza di questa l’Esattore e` tenuto a rifiutare il pagamento. Sara` ricusato il pagamento di buoni rilasciati anticipatamente e superiori a due giorni di sussidio. Art. 6. Al cessare della malattia il Visitatore potra` concedere altri due giorni di sussidio per la convalescenza e non di piu `, e sara` in facolta` del Visitatore di servirsi del Medico della Societa` per decidere se il socio malato continui sempre ad essere meritevole di sussidio. Art. 7. Il Bilanciere nel compilare lo stato mensile dei malati che compilera` dietro la presentazione per parte del Visitatore, del libro dei buoni di sussidio di che all’Art. 2, deve chiedere tutti quelli schiarimenti e fare tutte quelle verifiche che credera` opportune per accertarsi che in ogni sua parte il Visitatore fece rispettare il regolamento della Societa`, ed in caso di trasgressione ne fara` rapporto al Consiglio Direttivo. 124

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Art. 8. In caso di morte di un socio sussidiato, il Visitatore ne rende informato il Presidente. La famiglia del socio defunto si rivolge direttamente al Visitatore di turno, che questi verificata la morte gli rilascia il buono di che allo Statuto, e questo deve essere autenticato dal Presidente. L’Esattore ritiene alla famiglia quanto sia dovuto alla Societa`, dal Socio defunto per tasse arretrate. TITOLO II Dei Soci Art. 9. Chiunque vuole essere ammesso in Societa` in qualita` di Socio attivo deve sottoporsi oltre alle tasse d’ammissione e settimanali anche a quelle d’iscrizione uniformandosi al prescritto dell’Art. 22 dello Statuto. L’ammissione in Societa` deve essere partecipata dal Segretario sia al Socio come al Bilanciere. Le ammissioni datano dal primo giorno del mese in corso. TITOLO III Delle tasse Art. 10. Sono esenti dalla tassa settimanale i soci che godano del sussidio di cronicismo. Art. 11. Nel caso che un Socio moroso continui ad essere malato oltre il tempo per il quale gli e` negato il sussidio dovutogli sara` ritenuto dall’Esattore fino al saldo delle tasse arretrate. TITOLO IV Della Rappresentanza e Uffici Sociali Art. 12. Il Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza di ciascun semestre nomina il Visitatore di turno. Art. 13. Il Consiglio Direttivo per mezzo del Presidente da` esecuzione a tutte le deliberazioni prese dalla Societa`. Art. 14. Il Presidente convoca e presiede le Adunanze Generali e quelle del Consiglio Direttivo ed Economico. Art. 15. Il Presidente forma per diritto, parte di qualunque commissione. Art. 16. In caso d’assenza, d’impotenza e di vacanza dell’ufficio di Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente. 125

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Art. 18 13. Il Cassiere non potra` fare alcun pagamento ne´ ricevere alcuna somma dall’Esattore delle Tasse sociali senza il relativo mandato ad eccezione dei buoni di sussidio ai malati che vengono pagati dall’Esattore e che il Cassiere ricevera` come contante. Esso terra` un libro Cassa di Entrata e di Uscita. Dovra` inoltre d’accordo coll’Economo e Bilanciere impiegare mensilmente i capitali della Societa` a frutto in un Istituto della Citta` come sara` stabilito dall’Assemblea Generale; dovra` percio ` ritenere in cassa la somma di L. 50 per far fronte alle spese. Art. 19. L’Economo insieme col Bilanciere al principio di ogni anno presenta alla approvazione della Societa` il Rendiconto della gestione precedente, ed il Bilancio Preventivo dell’anno nuovo. Il Rendiconto sara` sempre pubblicato per sommi capi. Art. 20. L’Economo dovra` altresı` formare in unione al Bilanciere, l’inventario dei mobili e quanto altro e` di pertinenza della Societa`. Avra` cura di tenerlo in giorno e di farvi le debite addizioni e detrazioni. Dovra` pure provvedere tutti gli oggetti che possono occorrere alla Societa`, rilasciando un buono provvisorio da esso firmato, il quale dovra` al momento della consegna del genere, essere firmato dalla persona ricevente, e dovra` quindi essere ritirato per unirsi al mandato definitivo. Art. 21. Il Segretario dovra` redarre i verbali delle adunanze Generali e di quelle del Consiglio Direttivo ed Economico, dovra` fare gli avvisi di convocazione per dette adunanze. ` ufficio altresı` del Segretario dare sfogo a tutte le deliberaE zioni, partecipare all’Economo tutte quelle che riguardano la contabilita`; la tenuta in buon ordine dell’archivio, e l’ammissione in Societa` ai nuovi ammessi ed al Bilanciere. Art. 22. Le attribuzioni del Medico Chirurgo, dell’Esattore del Venditore di Cartelle per la Tombola, dell’Inserviente, e degli otto Inservienti dei trattenimenti, sono quelle determinate dal quaderno d’oneri formato in occasione del conferimento dell’uffici a stipendio. Art. 23. Il Bilanciere della Societa` ha l’obbligo di tenere in giorno ed ordinati i ruoli dei soci, di aprir loro le relative partite, di preparare i libretti, di compilare la nota dei soci morosi, e pre-

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Cosı` nel testo.

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sentarla mensilmente al Consiglio Direttivo, di ritirare e registrare tutti i mesi i buoni pagati ai malati, di spedire i mandati di entrata e di uscita dietro ordine dell’Economo, ed in generale ha tutte le ingerenze relative all’amministrazione coll’obbligo inoltre di rivedere ogni Giovedı` le partite dei Soci marcando quelli che sono morosi; un membro del Consiglio Direttivo per turno vigilera` che detta disposizione venga eseguita. Art. 24. L’Inserviente dovra` trovarsi presente a tutte le adunanze, e dovra` invigilare a che sieno conservati i mobili ed oggetti della Societa`, che li verranno consegnati dall’Economo, e ne sara` responsabile; dovra` inoltre tenere pulito il locale della Societa` e gli oggetti annessi, con pena in caso di trasgressione di sospensione o decadenza dalla carica. Art. 25. Il Venditore di Cartelle per la Tombola dovra` uniformarsi intieramente al relativo quaderno d’oneri gia` compilato per il conferimento del posto. Art. 26. L’Esattore, il Venditore di Cartelle per la tombola, l’inserviente ed ogni persona stipendiata dalla Societa` possono essere sospesi dallo stipendio fino a dieci giorni dal Consiglio Direttivo, sospesi a un tempo maggiore e remossi dalla Societa`, sempre pero ` sulla proposta del Consiglio Direttivo stesso. Art. 27. Il Segretario Aggiunto ha l’obbligo di coadiuvare il Segretario nel disbrigo di tutti gli affari ad esso affidati e di sostituirlo nella sua assenza.

TITOLO V Delle adunanze generali Art. 28. Nella prima adunanza Generale di ciascun semestre sara` data lettura della situazione finanziaria della Societa` e dei nomi dei soci defunti, di quelli morosi, e decaduti. Art. 29. Le adunanze Generali sono sempre convocate col mezzo di pubblici avvisi, nei luoghi piu ` centrali della contrada della Torre, e all’ingresso della sede Sociale, in cui debbono essere con precisione indicate la materie da trattarsi. Art. 30. Chi presiede alle adunanze Generali non puo ` prender parte alla discussione, a meno che abbandoni il Seggio della Presidenza. Art. 31. Qualunque adunanza, si apre colla lettura del processo verbale dell’adunanza precedente e coll’approvazione del 127

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medesimo, e quindi si passa a trattare gli affari posti all’ordine del giorno. Art. 32. Aperta la discussione dal Presidente, ogni socio puo ` prender parte alla discussione, ma non avra` voto deliberativo, ne´ [potra`] coprire cariche sociali se non saranno trascorsi sei mesi dalla data di sua ammissione in Societa`, o se avra` fatto passaggio alla Categoria dei soci cronici. Art. 33. Chiunque si allontani nella discussione dall’argomento e si faccia lecito usare espressioni poco convenienti e indecorose, sara` richiamato all’ordine dal Presidente che gli potra` togliere la parola e farlo uscire anche dalla Sala, in casi urgenti; e [se] l’Assemblea in seduta stante credesse di punirlo sara` in sua facolta`; su tale fatto il Consiglio direttivo ne dara` il suo giudizio. Art. 34. Ad ogni socio nello stesso argomento non puo ` esser concessa la parola piu ` di tre volte. Art. 35. Quando da alcuno venga domandata la chiusura della discussione, e sia appoggiata da cinque soci, sara` dal Presidente posta ai voti: nel caso che non sia approvata si continuera` la discussione. Art. 36. Quando ognuno domandi la parola o sia approvata la chiusura, sara` posta ai voti la proposta che era in discussione. Art. 37. Quando la proposta e` stata mandata ai voti, nessun socio puo ` domandar la parola su la proposta da votarsi. Art. 38. Ogni proposta che non importi modificazioni allo Statuto dovra` esser fatta in Adunanza Generale, appoggiata da cinque soci, posta all’ordine del giorno e discussa nell’adunanza successiva. Art. 39. Le Adunanze generali per la nomina alle cariche della Societa` dell’anno successivo si fanno nel mese di Novembre di ciascun anno e devono essere annunziate almeno otto giorni avanti. TITOLO VI Disposizione transitoria Art. 40. Il presente regolamento riveduto, modificato e approvato dalla Generale Assemblea, andera` in vigore il 1 Gennaio 1895. IL PRESIDENTE

Il Segretario

C. Meini

R. Lamoretti

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SOCIETA` DI MUTUO SOCCORSO DEL RINOCERONTE FRA I NATIVI ED ABITANTI DELLA CONTRADA DELLA SELVA (1900) 1

Il documento che qui si pubblica, primo statuto noto di questa Societa`, contiene 31 articoli; il Regolamento a seguire altri 35. La Societa` si costituı` tra i nativi e gli abitanti da due anni della Contrada della Selva, non minori di anni 15 e non maggiori di anni 35, per assistenza in caso di malattia ed organizzazione di divertimenti « decorosi », come recitava il primo articolo. Erano esclusi dai ruoli i condannati per oziosita`, vagabondaggio, frode e truffa, o per un crimine diverso « se la condanna oltrepassi i due anni di reclusione, rimanendo pero ` esclusa qualunque condanna per reati politici » (1900, art. 5). L’ammissione avveniva dietro presentazione di due soci al consiglio direttivo, con domanda corredata di certificato medico di buona costituzione e, se il consiglio lo riteneva opportuno, certificati di nascita e di moralita` (art. 7). La Societa` di Mutuo Soccorso del Rinoceronte sembra una Societa` gelosa della propria autonomia dalla Contrada, dato che,

1 In BNCFi, S-1348. Relativamente all’associazionismo selvaiolo si segnalano anche: Contrada della Selva, Societa` del Palio, Siena, Arti Grafiche S. Bernardino, senza data di pubblicazione (presente in BCSi con collocazione Misc.Sen.G.23.N.24 e in BNCFi con collocazione S-9348) e lo Statuto-Regolamento modificato nell’Adunanza generale del 12 Settembre 1912, Siena, Tip. Dell’Ancora, 1913 (BCSi, Misc. Sen. G.26.N.9), edito in appendice a Contrada della Selva, Nel primo centenario della Societa` del Rinoceronte cit. In P. Nardi, Le vicende di un secolo, ivi, pp. 15-29: 16, l’autore precisava che l’unico esemplare statutario noto era quello edito in appendice alla pubblicazione, posseduto dalla Biblioteca Comunale. L’inventario dell’archivio della Contrada (Inventario dell’Archivio della Contrada della Selva con note storiche introduttive, a cura di P. Nardi, Siena, Tip. Periccioli, 1967) non consente di valutare di quale entita` sia la presenza di documentazione riferibile alla Societa`.

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in caso di scioglimento, « i fondi ed altro di sua pertinenza verranno erogati come meglio piacera` alla maggioranza dei soci... » (art. 30). Anche relativamente alla concessione del locale non si prevedevano eccezioni per la Contrada della Selva: occorreva un’assemblea generale alla quale fosse presente almeno ¼ dei soci (art. 29). La Contrada entro ` comunque, nel maggio 1908, nell’elenco dei soci benemeriti della Societa` e contribuı` in varie occasioni alla sua attivita` 2. Cinque gli articoli dedicati ai sussidi: il socio malato aveva diritto a L. 0,60 al giorno per un massimo di settanta giorni l’anno, purche´ in regola con il pagamento delle tasse e dopo dodici mesi dall’iscrizione. Come negli altri casi presi in esame, anche questo sodalizio non sussidiava soci la cui malattia fosse cagionata « da intemperanza o da viziosa condotta » (art. 15). La Societa` prevedeva anche un aiuto di 5 lire alla famiglia del socio defunto (art. 16). Del Regolamento si segnala l’art. 9, secondo cui ogni « socio e` elettore e puo ` essere eletto purche´ non sia analfabeta ». Nella rilevazione del 1904 risultavano 49 soci effettivi, solo uomini. Le entrate comprendevano 237 lire di quote sociali e 275 lire di contributi di soci non effettivi, donazioni etc.; per interessi e altri redditi patrimoniali 60 lire. Modesta la cifra destinata ai sussidi, sempre nel 1904: 190 lire, mentre le spese di amministrazione ammontavano a 141 lire. Il patrimonio sociale al 31 dicembre 1904 risultava di lire 2.399 3. Lo statuto del 1912 ribadiva che la Societa`, « istituita fino dal 1º Decembre 1876 », si costituiva fra i nativi e gli abitanti da almeno due anni della Contrada della Selva (art. 4). Rispetto allo statuto precedente compare l’aggiunta che il sodalizio non aveva scopo politico o religioso pur potendo « prender parte a quelle manifestazioni di carattere economico e sociale che interessino la vita cittadina sempreche´ con cio ` non venga menomato il decoro della Societa` » (art. 55). Si vedano, a tal proposito, anche le disposizioni transitorie: la Societa` ha una bandiera « con la quale si puo ` far rappresentare a quelle manifestazioni che l’Assemblea, o il Consiglio in caso d’urgenza, credera` consone all’art. 1 dello statuto » (art. 28). La Societa`, ha scritto Paolo Nardi, si professa apo-

P. Nardi, Le vicende di un secolo cit., p. 17. Le Societa` di Mutuo Soccorso in Italia al 31 dicembre 1904 cit., Parte II cit., n. 43. 2 3

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litica, « ma non estranea ai fatti ed ai problemi della vita senese ed, inoltre, non da` l’ostracismo ai condannati per reati politici, quasi a sottintendere la propria simpatia per quanti non avessero condiviso il sistema politico in vigore » 4. Anche negli statuti del 1912 rimane fermo che la condanna per reati politici non precludeva l’accesso alla societa`. Aumenta, rispetto al 1900, il sussidio giornaliero in caso di malattia, portato da L. 0,60 al giorno a L. 1 (art. 13) mentre non cambia, in caso di morte del socio, la cifra di 5 lire corrisposta alla famiglia. Nessun cambiamento per cio ` che riguarda le disposizioni sullo scioglimento della societa`. Nel regolamento si aggiunge un obbligo per i soci (art. 10): a turno, dietro invito dell’ispettore, dovevano intervenire il venerdı` al trattenimento serale come deputati di ispezione. Secondo alcune testimonianze la Societa`, dopo la prima guerra mondiale, divenne « una libera associazione di selvaioli a scopo ricreativo », soprattutto finalizzata a tombole e balli 5 . Si sciolse nel 1931, liquidata da ventidue soci che si divisero il patrimonio 6. *** Societa` di Mutuo Soccorso del Rinoceronte fra i nativi ed abitanti della Contrada della Selva, Statuto e regolamento, Siena, Tip. Cooperativa, 1900 Scopo della Societa` ` costituita in Siena, una Societa` di Mutuo Soccorso ART. 1. E fra i nativi ed abitanti della contrada della Selva, con il titolo del RINOCERONTE. Essa si propone: a) L’assistenza in caso di malattia; b) Dei divertimenti decorosi, purche´ per l’effettuazione dei medesimi, nulla venga prelevato dalla cassa Sociale, rimanendo questi, ad esclusivo carico dei singoli soci.

P. Nardi, Le vicende di un secolo cit., p. 19. Ivi, p. 21. 6 Ivi, p. 22. Secondo Nardi, e le testimonianze qui citate, il motivo principale dello scioglimento fu il rifiuto di accettare l’organizzazione del dopolavoro. 4 5

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ART. 2. Coloro che promuovono l’incremento fanno doni o legati alla Societa`, o in qualsiasi modo contribuiscono al bene della medesima, saranno dichiarati Soci Onorari, riferendosi ai medesimi i diritti dei soci Benemeriti. (Vedi art. 4 comma IIº). ART. 3. La societa` ogni anno nella prima Domenica di Decembre festeggia l’anniversario della fondazione, attenendosi pero ` al comma b dell’articolo 1. ART. 4. I soci si dividono in tre categorie: Contribuenti, Benemeriti e Onorari. Vengono ammessi a far parte della societa` come soci Contribuenti tutti coloro che sono nativi od abitanti da due anni nella Contrada della SELVA, che abbiano l’eta` non minore di 15 (quindici) ne´ maggiore di 35 (trentacinque) anni compiuti. I soci Benemeriti saranno ammessi a far parte della societa` senza distinzione d’eta` purche´ paghino una tassa annua non minore di Lire 5,00 non avendo, pero ` i medesimi che il diritto di intervenire a tutti i trattenimenti che verranno effettuati nel locale della societa`, ed alle adunanze con voto solamente consultivo. A RT. 5. Non potranno essere ammessi a fare parte della societa` e saranno espulsi dalla medesima, coloro che fossero condannati per oziosita` o vagabondaggio, furto, truffa e frode a qualunque pena personale o per un crimine qualunque all’infuori dei suddescritti, se la condanna oltrepassi i due anni di reclusione, rimanendo pero ` esclusa qualunque condanna per reati politici. Saranno pure espulsi coloro che abbiano commesse mancanze che offendano la moralita` e l’onesta` sua come il decoro e l’interesse della societa`. ART. 6. Chiunque sia stato rigettato dall’ammissione a socio per tre volte, non potra` essere riproposto se non dopo un anno dall’epoca nella quale fu ultimamente rigettato. ART. 7. Chiunque voglia appartenere alla societa`, dovra` farsi presentare da due soci al Consiglio Direttivo, corredando la sua domanda di un certificato medico che comprovi la sana costituzione fisica e del certificato di nascita e di moralita`. Questi due ultimi certificati, occorreranno quando il Consiglio li creda opportuni. Il proponente ha lo stretto obbligo di versare nella cassa sociale L. 0,50 qualora colui che ha presentato, non compia il suo obbligo come all’art. 18 dello statuto. Il Consiglio esaminati i documenti, li presenta all’assemblea generale con le osservazioni che fossero opportune; e la medesima delibera l’ammissione. 132

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A RT. 8. Chi e` stato ammesso in Societa`, s’intende che abbia promesso, sul suo onore di osservare il presente Statuto, e di assoggettarsi a tutte le decisioni dell’assemblea, e del consiglio prese in conformita` del medesimo. ART. 9. Quel socio che per simulazione di malattia, per sussidio indebitamente percepito, od in qualunque altro modo abbia recato un danno pecuniario alla Societa`, incorre per la 1.a volta alla sospensione di tutti i diritti di socio fino a che non abbia rimesso intieramente i danni stessi; per la 2. a volta verra` espulso. Quando il socio non abbia rimessi entro due mesi i danni alla Societa`, s’intendera` decaduto anche nel caso di prima mancanza. A RT. 10. Saranno dichiarati assenti, quei soci che dovessero militare sotto la bandiera dello Stato; fino al loro licenziamento. Saranno pure dichiarati assenti i detenuti, fino a che non siano stati giudicati; e potranno pure domandare l’assenza, tutti coloro che dovessero assentarsi da Siena, purche´ questa non sia inferiore ad un mese ne´ superiore ad un anno. In questi casi, il socio sara` esonerato dalle tasse settimanali; e non potra` godere ne´ del sussidio, ne´ di qualunque altro diritto. ART. 11. In caso di morte di un socio, la societa` presenziera` ai funerali con la respettiva bandiera; intendendosi per questi, l’accompagnamento della salma all’ultima dimora. Dei sussidi A RT. 12. Il socio che per malattia sia impedito di attendere alle proprie occupazioni, ha diritto al sussidio dalla data del Certificato Medico; purche´ non oltre due giorni da detta data, abbia regolarmente avvisato il Visitatore. A RT. 13. Il sussidio, e` fissato in giorni 70 (settanta) di ogni anno civile; con la retribuzione di L. 0,60 (sessanta) al giorno ed a questo avranno diritto quei soci che avranno terminato un anno dalla loro iscrizione e che si trovino in regola sia con le tasse settimanali, che d’ammissione. ART. 14. Quel socio assente, che continuasse a pagare le tasse settimanali, avra` diritto al sussidio in caso di malattia; pero ` decorrera` dal giorno precedente a quello in cui sia pervenuto alla societa`, il certificato medico, vidimato dal Sindaco del comune in cui si trova. ART. 15. Non avra` diritto al sussidio quel socio, la cui malattia sia cagionata da intemperanza o da viziosa condotta. 133

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ART. 16. In caso di morte del socio, verranno elargite alla famiglia convivente L. 5,00 (cinque) purche´ si trovi al solito in regola con l’art. 13.

Delle tasse ART. 17. La tassa d’ammissione e` stabilita come appresso: Dai 15 ai 20 anni L. 2,00; dai 20 ai 30 L. 4,00 e dai 30 ai 35 L. 6,00. La tassa suddetta, potra` essere pagata anche a rate, ma non oltre quattro mesi dalla iscrizione, portando tale mora, l’espulsione dalla societa`. Coloro che fossero ammessi nei mesi di Decembre, Gennaio e Febbraio, mesi in cui possono effettuarsi dei trattenimenti, dovranno all’atto dell’iscrizione, o entro 10 (dieci) giorni almeno, pagare L. 2,00 che gli verranno accreditate come tassa d’ammissione o settimanale, come meglio crede. ART. 18. La mora di dieci rate settimanali, fara` perdere il sussidio per tre giorni; di quindici rate per giorni cinque; di venti rate per tutto l’anno; ed allorquando sara` giunta a 25 rate settimanali, fara` decadere dalla qualita` di socio e per conseguenza perderne tutti i diritti. Trascorse le 25 settimane, se dietro invito dell’ispettore il socio si mettesse in regola entro otto giorni, non verra` ritenuto come espulso. A RT. 19. Il socio decaduto per morosita`, potra` essere riammesso, purche´ si metta in regola con le tasse che lo chiamarono moroso; venendo pero ` considerato in tutto come nuovo socio.

Rappresentanze Sociali ART. 20. Il Consiglio Direttivo si compone come appresso: Presidente – Due Consiglieri – Ispettore – Economo Bilanciere – Cassiere – Segretario. A RT. 21. Il Consiglio Direttivo, viene eletto ogni anno nel mese di decembre per mezzo di scheda segreta, coll’obbligo al socio di presentarla personalmente alla commissione incaricata. ART. 22. Per essere eletti a far parte del consiglio, bisognera` riportare la maggioranza dei votanti. A RT. 23. L’ufficiale che senza giustificazione manchi per tre adunanze consecutive, s’intendera` dimissionario. 134

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Delle Adunanze ART. 24. La societa` si adunera` non meno di due volte all’anno sia per approvare il bilancio preventivo e semestrale; sia per quello consuntivo od annuale il quale non potra` esser portato all’assemblea al di la` di due mesi dalla chiusura della gestione. ART. 25. Le adunanze di 1.a convocazione saranno valide soltanto quando intervenga ¼ di soci. In 2.a convocazione qualunque numero di soci e` sufficiente per deliberare purche´ non si tratti di modificazioni al presente statuto, per le quali occorrera` sempre la meta` dei soci inscritti. Non verranno mandate ai voti le proposte di modificazione allo statuto, se non siano state primieramente presentate al Consiglio Direttivo e firmate da almeno tre soci. ART. 26. Nel caso che si trattasse di scioglimento della societa`, non puo ` essere deliberato se non siano presenti la meta` piu ` uno dei soci inscritti e questo non potra` avvenire se non quando il numero dei soci stessi sia giunto a soli Dieci non compresi i Benemeriti ed Onorari. ART. 27. In qualunque adunanza non si potra` discutere ne´ deliberare se non siano presenti almeno tre componenti il Consiglio Direttivo. Disposizioni transitorie ART. 28. Oltre le disposizioni ordinarie, i soci avranno diritto di far convocare un’adunanza, quando venga la domanda firmata da dieci soci almeno; e siano nella medesima indicati gli affari da trattarsi per cui viene richiesta. A RT. 29. La cessione di locale non potra` effettuarsi che nei casi nei quali non venga menomato il decoro della societa`, e per deliberare tale cessione occorre un’adunanza generale dove sieno presenti almeno ¼ di soci. ART. 30. In caso di scioglimento di societa`, i fondi ed altro di sua pertinenza verranno erogati come meglio piacera` alla maggioranza dei soci che si trovi in armonia con l’articolo 26. A RT. 31. Copia del presente statuto, dovra` essere sempre ostensibile nella sala delle adunanze per comodo dei soci che volessero consultarlo. Ed ogni socio ha il dovere di averlo per proprio conto, e li sara` rimesso il giorno della sua ammissione dal Segretario previo il pagamento di Cent. 20. 135

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REGOLAMENTO TITOLO PRIMO Del servizio Sanitario ART. 1. Il servizio Sanitario e` posto sotto la immediata direzione del Medico-Chirurgo con la sorveglianza dell’Ispettore e dei Visitatori. ART. 2. I Visitatori tengono un registro in cui segnano il nome e cognome, il numero di casa, la via, il giorno del principio e del termine della malattia del socio. L’Ispettore ha l’obbligo d’invigilare i Visitatori affinche´ le disposizioni statutarie, relative al servizio Sanitario sieno rigorosamente osservate. I Buoni di sussidio non potranno essere rilasciati piu ` che di due in due giorni. A RT. 3. I Visitatori hanno l’obbligo di visitare il malato ogni tre giorni almeno. ART. 4. I Visitatori dietro avviso del socio ammalato si informano della sua condizione e rilasciano il Buono di sussidio che firmato da loro stessi viene pagato dall’Esattore uniformandosi all’articolo 5 dello Statuto sociale. ART. 5. I buoni di sussidio sono pagati ad alcuno della famiglia o ad altro di sua fiducia, contro regolare mandato. ART. 6. Al cessare della malattia del socio che questa sia durata 20 giorni almeno, i Visitatori gli potranno concedere altri tre giorni di sussidio per la convalescenza e non piu `. A RT. 7. In caso di morte di un socio, il Visitatore informa il consiglio; e la famiglia del socio defunto ha diritto a 5 giorni di sussidio se lo richiede. TITOLO SECONDO Dei Soci ART. 8. Al momento che un individuo ha avuto la partecipazione a socio, dovra` immediatamente pagare al Cassiere la tassa di cui all’articolo 17 dello Statuto. L’ammissione in societa` deve parteciparla il Presidente in Assemblea ai soci, al Cassiere; e il Segretario al nuovo socio. L’ammissione data dalla settimana immediatamente successiva all’ammissione stessa. 136

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ART. 9. I soci hanno lo stretto obbligo d’intervenire alle adunanze sociali, nelle quali hanno diritto alla parola dietro richiesta a chi presiede l’adunanza, ed al voto. Ogni socio e` elettore e puo ` essere eletto purche ´ non sia analfabeta. TITOLO

TERZO

DELLE TASSE

ART. 10. Nel caso che un socio moroso continui ad essere malato oltre il tempo per il quale gli venne negato il sussidio, questo sussidio dovutogli sara` ritenuto nella cassa sociale fino al saldo delle tasse arretrate. Per la mora, la chiusura della gestione, avra` luogo il 12 Gennaio di ogni anno, trascorso il qual giorno verra` considerata la mora come all’art. 18 dello Statuto. TITOLO QUARTO Delle rappresentanze ufficiali ART. 11. Nessuno puo ` essere nominato a due cariche. A RT. 12. Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza del nuovo anno elegge i Visitatori e per mezzo del Presidente da` esecuzione a tutte le deliberazioni prese in societa`. Del Presidente ART. 13. Il Presidente dirige e sorveglia tutto cio ` che riguarda la societa`, da` le disposizioni utili e convenienti nell’interesse della medesima, la rappresenta in ogni e qualunque circostanza, provvede all’osservanza esatta dello Statuto, firma tutti gli atti della societa`, procura la esecuzione delle cose deliberate, vista i mandati delle spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate, convoca e presiede l’adunanze, ne mantiene l’ordine, concede o toglie la parola secondo abbisogna, esige dal Cassiere lo stato di cassa mensile, ad ogni semestre rende noto alla societa` lo stato finanziario della medesima, e comunica i nomi dei soci decaduti espulsi o morosi, come pure di quelli ammessi. Dell’Ispettore ART. 14. Ha l’obbligo d’invigilare al pagamento delle tasse settimanali. 137

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` il custode della legge e ne propone le pene per i soci che E trasgrediscono allo Statuto ed al Regolamento.

Dei Consiglieri ART. 15. I Consiglieri hanno la stretta sorveglianza dei Visitatori, formano parte del Consiglio Direttivo in cui hanno voto consultivo e deliberativo. Presiedono l’adunanze a turno in mancanza del Presidente.

Del Bilanciere-Economo ART. 16. Il Bilanciere-Economo invigila e regola l’amministrazione del Cassiere, procura non si commettano spese straordinarie e che quelle di assoluta necessita` sieno tenute nei convenienti limiti, sindaca il bilancio preventivo e il rendiconto, e firma tutti i mandati. Ogni anno coadiuvato dal Segretario redige l’inventario degli oggetti mobili della societa`.

Del Cassiere ART. 17. Il Cassiere tiene la contabilita`, esige mensilmente dall’esattore le tasse percette, somministra al Segretario i documenti per il rendimento di conti, paga i mandati di spesa, eseguisce ogni altra opera riguardante la Cassa Sociale, e alla fine di ogni quadrimestre fa conoscere al Presidente lo stato della cassa medesima ed ogni volta che il Presidente lo chieda; di concerto col Consiglio Direttivo egli colloca tutti gli avanzi pecuniari di mese in mese nella cassa di Risparmio fra i depositi, in nome della societa` ritenendo i documenti che provano i fatti versamenti da esibirsi ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo li richieda. Il Cassiere non potra` ritirare nessuna somma di detti depositi senza l’autorizzazione della societa`, ne´ puo ` ritenersi nelle sue mani piu ` di L. 30 per le spese occorrenti; e` responsabile del denaro. In assenza potra` farsi rappresentare sotto la sua responsabilita` da persona di sua fiducia dandone pero ` avviso al Consiglio Direttivo. 138

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Dell’Esattore AART. 18. L’Esattore sociale ritira tutte le tasse dai soci e ne fa il versamento mensilmente al Cassiere, dal quale ritira ricevuta delle somme versate. Inscrive nel suo registro quei nuovi soci che a lui si presentano con certificato di ammissione firmato dal Presidente e dal Segretario. Riterra` la somma di L. 20 per far fronte alle spese di sussidio. Del Segretario ART. 19. Il Segretario tiene l’amministrazione e i registri neces` pure tenutario dell’archivio, intesta i libretti individuali, resari. E dige i processi verbali delle adunanze, da` corso alle corrispondenze con la firma del Presidente; finalmente si prestera` a qualunque lavoro nell’interesse della Societa` richiestogli dal Presidente. Dei Visitatori ART. 20. I Visitatori durano in ufficio per un anno e possono essere rieletti. Cessando d’ufficio rimettono il rapporto sui malati ai Visitatori che gli succedono. Del Bidello ART. 21. Il bidello verra` proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea. Dovra` trovarsi a tutte le adunanze, invigilera` pure che siano conservati i mobili ed oggetti della societa`, che dall’Economo gli verranno consegnati. Annualmente avra` diritto ad una ricompensa. TITOLO QUINTO Delle spese straordinarie ART. 22. Il Consiglio Direttivo non potra` sorpassare la somma di L. 10 a titolo di spese straordinarie. TITOLO SESTO Delle adunanze generali A RT. 23. Le elezioni si fanno nel mese di Decembre di ogni anno, con le prescrizioni dello Statuto. Perche´ le elezioni siano 139

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valide in 1. a convocazione, occorre almeno la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto, altrimenti saranno rimandate alla prossima domenica, e allora si dichiareranno valide con la presenza di qualunque numero di soci, qualora non vi siano contestazioni. Il socio nuovo non avra` diritto al voto se prima non avra` versato all’Esattore almeno L. 1. ART. 24. Nella prima adunanza generale di ciascun semestre sara` data lettura della situazione finanziaria, dei nomi dei soci defunti e di quelli morosi. ART. 25. Le adunanze generali sono convocate per mezzo di pubblici avvisi che saranno affissi per tre giorni nei luoghi centrali della contrada, nei quali debbono essere scritti con precisione l’affari da trattarsi. Il presidente puo ` occorrendo convocare una adunanza generale d’urgenza anche entro 24 ore. ART. 26. Chi presiede alle adunanze generali non potra` prendere parte alle discussioni, almeno che abbandoni provvisoriamente la presidenza. ART. 27. Qualunque adunanza si aprira` con la lettura del processo verbale della precedente adunanza e quindi con l’approvazione del medesimo. ART. 28. Apertasi la discussione dal Presidente, puo ` qualunque socio domandare la parola, chiunque s’allontanera` dall’argomento ed usera` espressioni illecite, il Presidente potra` togliergli la parola. ART. 29. Un socio tanto nelle adunanze, come pure nelle altre riunioni sociali che usasse espressioni ed atti indecenti, che danneggiassero la moralita` ed il decoro della societa`, sara` punito a forma dell’art. 35 del presente regolamento. ` esART. 30. Ad ogni socio, sullo stesso argomento, non puo sere accordata la parola piu ` di tre volte. ART. 31. Quando da alcuno venga domandata la chiusura della discussione e sia appoggiata da cinque soci, sara` dal Presidente posta ai voti. Nel caso che non sia approvata si continuera` la discussione. ART. 32. Verificandosi parita` di voti in qualunque votazione, questa non potra` essere ripetuta che nell’adunanza successiva. ART. 33. Quando nessuno domandi la parola ed esaurito l’ordine del giorno l’adunanza sara` chiusa. ART. 34. Nel tempo della votazione non sara` accordata la parola a nessuno. 140

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TITOLO SETTIMO Delle pene A RT. 35. I soci possono essere puniti a seconda delle circostanze, dietro proposta fatta dall’Ispettore al Consiglio Direttivo, e debitamente approvata in adunanza generale. Le pene sono: a) Il monito del Presidente b) La sospensione dall’intervento alle adunanze da una a cinque volte. c) La sospensione dal prendere parte ai trattenimenti da una a tre volte. d) L’espulsione. e) Al socio proponente che si ricusi di pagare i Cent. 50 di cui all’articolo 7, saranno prelevati dalle tasse pagate. f) La sospensione non esonera dal pagamento delle tasse ordinarie.

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SOCIETA` DI MUTUO SOCCORSO GIA` DEL GIARDINO IN SIENA (1902) 1

Lo statuto di questa Societa`, in vigore dall’1 aprile 1902, contiene in tutto 45 articoli; altri 36 sono sviluppati nel Regolamento. Nel panorama delle societa` affiliate alle Contrade, il caso della Societa` di Mutuo Soccorso gia` del Giardino e` del tutto originale, perche´ a questa Societa` afferivano gli abitanti di due Contrade: la Societa` accoglieva infatti non solo i nativi e abitanti del rione del Bruco, ma anche, sulla base di una deliberazione del 1899, i nativi e gli abitanti del rione della Giraffa (art. 1 dello statuto qui edito). Di conseguenza, le adunanze generali dovevano essere sempre convocate « col mezzo di pubbliche tabelle, poste nei luoghi piu ` frequentati dei rioni del Bruco e della Giraffa », oltre che all’ingresso della sede sociale (art. 75). Con la Contrada del Bruco la Societa` doveva pero ` avere un legame particolare se, con l’art. 41, si stabiliva che il locale sociale e gli oggetti della Societa` non potevano essere ceduti e che da tale disposizione si esentava la Contrada del Bruco. All’art. 3 si prevedeva che la Societa` dovesse far parte della Federazione italiana delle Societa` di mutuo soccorso. La Societa` si proponeva di erogare sussidi ai soci malati e di organizzare « ricreazioni sociali a vantaggio del fondo sociale » (art. 1). In caso di scioglimento, i beni dovevano essere devoluti ad un organismo simile nelle finalita` (art. 4). Ai soci effettivi (tra i 17 e i 35 anni) era corrisposto un sussidio di L. 0,80 al giorno

1 BNCFi, S-1348. In Biblioteca Nazionale e ` presente anche lo Statuto e Regolamento della Societa` di Beneficenza nella Nobil Contrada del Bruco, Siena, Stab. Tip. C. Nava, 1888, con stessa collocazione (non segnalato nel catalogo L’associazionismo operaio in Italia cit.), reperibile anche in BCSi, Misc.Sen. H.13.N.10 e edito in appendice a L. Galli, E. Tiravelli (a cura di), Dal Mutuo Soccorso all’Alba cit., pp. 29-33.

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per un massimo di 40 giorni l’anno; il sussidio era riconosciuto anche ai soci aggregati (dai 12 ai 17 anni), seppure di L. 0,40 al giorno. La Societa` supportava i soci anche in caso di necessita` di cure balneari (art. 6); per i soci defunti, si assumeva l’onere della cassa funebre e di un sussidio di L. 10 alla famiglia. Difficile chiarire quello che sulla scorta della bibliografia disponibile appare un punto non risolto: cioe` il rapporto tra una Societa` di Beneficenza nella Nobil Contrada del Bruco che si da` statuti nel 1888 (statuti presenti sia presso la Biblioteca Comunale di Siena sia presso la Biblioteca Nazionale di Firenze) e una Societa` del Giardino che, secondo gli statuti qui editi, sarebbe stata operativa gia` nel 1879 e che, probabilmente, ha il suo germe in una adunanza generale del 20 maggio 1877, quando un contradaiolo del Bruco chiese il sostegno della Contrada ad una sua proposta « tendente a formare una Societa` di Mutuo Soccorso tra gli abitanti della Contrada del Bruco, dichiarando che se si fosse approvata avrebbe trovato un comitato di persone idonee per formare la Societa`... » 2. Si tratta della stessa realta` societaria che, nel tempo, avrebbe cambiato nome? Cio ` che sappiamo e` che il nome della Societa` di Beneficenza della Nobil Contrada del Bruco compare per la prima volta nei verbali della Contrada del Bruco nel 1883: la Societa` affitta un locale della Contrada per adunanze e banchetti. Nel 1889 l’archivio della Contrada documenta una fusione di due Societa`, la Societa` del Giglio e quella di « Mutuo Soccorso gia` del Giardino », attraverso una lettera su carta intestata « Societa` di Beneficenza nella Nobil Contrada del Bruco ». Accanto all’intitolazione vediamo l’aggiunta a penna, presumibilmente coeva, « M.S. gia` del Giardino » 3. Preme comunque rilevare come l’impianto degli statuti del 1888 e di quelli qui editi (del 1902) appaia sensibilmente diverso, e non solo per l’apertura del secondo statuto ai nativi ed abitanti del rione della Giraffa. Si legga l’art. 2 dello statuto della Societa` di Beneficenza: « La Societa` non ha scopo politico ne´ religioso, ma semplicemente la mutua assistenza e non sono ammesse nel seno della medesima questioni di quel genere ». La bandiera, con-

2 Cit. in Nobil Contrada del Bruco, La Nobil Contrada del Bruco dagli antichi libri delle memorie e deliberazioni cit., p. 143. 3 La lettera e ` riprodotta in L. Galli, E. Tiravelli (a cura di), Dal Mutuo Soccorso all’Alba cit., p. 19.

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tinua l’art. 3, verra` inalberata « nelle feste nazionali, nelle commemorazioni e nelle onoranze funebri... ». Non si tratta di una generica professione di apoliticita` del sodalizio, quanto di una chiara delimitazione di campo della sua attivita`, cio ` che non troviamo nello statuto qui edito dove, all’art. 2, si stabilisce che « La Societa` non ha scopo politico, ma prende parte a tutte le manifestazioni economico-sociali ». Vale la pena riflettere anche sulla diversita` dell’intitolazione: il rappresentante della Societa` la Stella che prese parte al banchetto della Societa` di Mutuo Soccorso e d’Istruzione in Fontebranda nel dicembre 1895, si soffermo ` a parlare del mutuo soccorso « che a differenza della beneficenza e della carita` non umilia perche´ il pensiero che l’aiuto che si riceve nei giorni della sventura ci viene dagli stessi compagni di fatica e col fondo sociale formato, nobilita il nostro orgoglio rendendoci materialmente e moralmente piu ` forti » (« La Gazzetta di Siena », 8 dicembre 1895). La Societa` di Beneficenza erogava un sussidio di 60 centesimi al giorno, per non piu ` di 25 giorni, escludendo dal sussidio quel socio la cui malattia fosse causata « da viziosa condotta o da intemperanza, come pure per malattie veneree, e per lesioni riportate in rissa » (art. 14). Prevedeva anche L. 10 per la famiglia del socio defunto. La tassa di ammissione variava a seconda dell’eta`: L. 1 per chi dai 16 ai 20 anni e L. 3 per chi ha dai 21 ai 35. Nel consiglio direttivo sedeva anche un presidente onorario. La Societa` di mutuo soccorso gia` del Giardino prevedeva sussidi differenziati per soci effettivi ed aggregati, escludendo dal sussidio quei soci ammalati per affezioni veneree o per condotta viziosa ma non in seguito a rissa. Nel 1928 la Societa` Il Giardino risulta disciolta 4.

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4 Il 4 maggio il consiglio direttivo del Bruco ringraziava la Sezione donne della disciolta Societa` per avere offerto alla Contrada la bandiera « gia` appartenente alla Societa` suddetta »: L. Galli, E. Tiravelli (a cura di), Dal Mutuo Soccorso all’Alba cit., p. 19.

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Societa` di Mutuo Soccorso (gia` del Giardino) in Siena, Statuto e regolamento, Siena, Tipografia Cooperativa, 1902 TITOLO I Della Societa` Art. 1. Fin dal 1879, per iniziativa della Societa` gia` del Giardino, e` sorta in Siena una Societa` di mutuo soccorso fra i nativi ed abitanti del rione del Bruco. La Societa` conservera` il nome della iniziatrice. Con deliberazione presa il 24 Ottobre 1899 possono far parte di detta Societa` anche i nativi ed abitanti del rione della Giraffa. Essa si propone: 1. L’assistenza fra i Soci, per mezzo di sussidii, in caso di malattia; 2. Ricreazioni sociali a vantaggio del fondo sociale. Art. 2. La Societa` non ha scopo politico ne´ religioso, ma prende parte a tutte le manifestazioni economico-sociali. Art. 3. La Societa` dovra` fare parte della Federazione italiana delle Societa` di mutuo soccorso. Art. 4. La Societa` non potra` sciogliersi che in caso di forza maggiore. In tal caso il fondo sociale dovra` essere erogato a qualcuna di quelle istituzioni che piu ` si avvicinano al carattere e agli scopi dell’Associazione nostra. TITOLO II Del sussidio Art. 5. Il socio che non puo ` attendere alle consuete occupazioni, ha diritto ad un sussidio che decorre dal secondo giorno da cui il socio avra` presentato al Bilanciere il certificato del Medico-Chirurgo sociale, costatante la malattia. Art. 6. Il sussidio e` fissato a L. 0,80 al giorno per giorni 40 di ogni anno a tutti i soci effettivi. Per i soci aggregati sara` per giorni 40 a L. 0,40 al giorno. Art. 7. Ogni socio malato ha diritto al sussidio dopo trascorso un anno dalla sua iscrizione in Societa`. Il sussidio viene retribuito anche in caso di assenza; pero ` decorre dal giorno in cui sia pervenuto alla Societa` il certificato del Medico vidimato dal sindaco del comune ove il socio si trova. 146

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Quel socio, che dietro presentazione del certificato medico, sara` riconosciuto bisognevole di una cura balnearia, avra` diritto a 4 giorni di sussidio. Il socio la cui malattia e` cagionata da viziosa condotta non ha diritto al sussidio. Alle stesse disposizioni andranno soggetti i soci ammalati per affezioni veneree. Art. 8. Alla morte di un socio gli sara` fatta una cassa funeraria, e la famiglia di esso (moglie o figli o genitori o fratelli minorenni) avra` diritto ad un sussidio di L. 10. Il socio defunto sara` accompagnato al cimitero dai soci con bandiera. I soci saranno avvisati della morte del consocio per mezzo di tabelle a lutto, poste nei luoghi piu ` frequentati della citta`. Art. 9. I soci affetti da malattia cronica, riconosciuti tali dal Medico e dai Visitatori, avranno diritto ad un sussidio giornaliero di L. 0,60 per giorni 40 di ogni anno.

TITOLO III Dei soci Art. 10. I soci si dividono in tre categorie: effettivi, aggregati e protettori. Per essere ammesso a socio effettivo si richieggono i seguenti requisiti: a) eta` non minore di anni 17 ne´ maggiore di 35; b) non avere riportato condanne infamanti; c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica; d) essere nati nei suddetti rioni o abitarli. Per gli aggregati si richiede eta` non minore agli anni 12 ne´ maggiore dei 17, e gli altri requisiti contemplati qui sopra. Sono ammessi soci protettori tutti coloro che pagheranno una tassa volontaria non inferiore alle lire 5 da pagarsi al 31 dicembre di ogni anno. Questi soci potranno intervenire alle adunanze generali ed avranno voto deliberativo, ma non potranno essere eletti a cariche sociali. Sono esenti da tassa d’ammissione. Coloro che fanno doni alla Societa` e ne promuovono l’incremento sono dichiarati benemeriti. Art. 11. Il socio decaduto o espulso non puo ` accampare nessun diritto sul Patrimonio sociale. 147

SODALIZI

Art. 12. Chiunque sia stato rigettato dall’ammissione in Societa` per due volte consecutive, non potra` essere nuovamente proposto se non trascorso un anno dal suo ultimo rigetto. Per le ammissioni di nuovi soci, il Consiglio dovra` darne comunicazione alla Assemblea generale.

TITOLO IV Delle Pene Art. 17. Le punizioni stabilite dal presente statuto sono: 1.º L’espulsione dalla Societa`; 2.º La perdita temporanea del diritto al sussidio; 3.º La censura del Consiglio Direttivo. Art. 14. Sono puniti coll’espulsione: 1.º Coloro che si rendessero colpevoli di danneggiamento verso la Societa`, e non volessero risarcirne i danni entro il termine di giorni venti; 2.º Coloro che, recidivi, simulassero malattia e indebitamente percepissero sussidio; 3.º Coloro che offendessero l’onore dei membri del Consiglio e dei soci, o nel locale sociale trascendessero a vie di fatto. Art. 15. Sono puniti con la perdita temporanea del sussidio: 1.º Coloro che non osservassero una disposizione presa dal Consiglio o dall’assemblea; 2.º Coloro che per la prima volta indebitamente percepissero sussidio simulando malattia. Art. 16. Sono puniti di censura Consigliare: 1.º Coloro che non tenessero un contegno corretto nella discussione; 2.º Coloro che intervenissero in stato di ubriachezza ai trattenimenti sociali. Art. 17. La pena dell’espulsione, oltre che ai soci, e` applicabile a tutti coloro che frequentano i trattenimenti sociali. L’espulsione dalla societa` deve essere decisa ed applicata dal Corpo sociale; le altre pene dal Consiglio Direttivo. I nomi di coloro che furono espulsi rimarranno per tre anni esposti in uno speciale elenco.

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TITOLO V Delle Tasse Art. 18. Le tasse da pagarsi dal socio sono: d’iscrizione, d’ammissione e settimanali. Art. 19. Tutti coloro che vogliono far parte della societa` in qualita` di soci effettivi o aggregati, oltre la presentazione di tutti i requisiti e documenti voluti dal presente Statuto, dovranno unire alla domanda scritta la somma di centesimi 50 come tassa d’iscrizione, la quale sara` restituita in caso di rigetto. Art. 20. La tassa d’ammissione varia secondo l’eta` ed e` fissata: a) in lire 3 dai 18 ai 25 anni; b) in lire 6 dai 26 ai 35 anni; c) gli aggregati, non pagando tassa d’ammissione all’atto in cui entrano in Societa`, pagheranno lire 2 quando faranno passaggio a soci effettivi. Art. 21. La tassa d’ammissione puo ` essere pagata a rate di lire 1, purche´ sia pagata entro sei mesi dalla iscrizione. Art. 22. La tassa settimanale e` di cent. 10 per ogni socio effettivo, e di cent. 5 per ogni socio aggregato. Art. 23. Il socio chiamato dalla coscrizione militare e` esonerato dalle tasse sociali, ma e` parimente esonerato dal diritto al sussidio. Appena questo socio abbia terminato il servizio militare, presentando il congedo illimitato, sara` riattivato fra i soci effettivi. Art. 24. Il socio moroso di 10 settimane perde 5 giorni di sussidio nella prima malattia. Se la morosita` si protrae per 15 settimane, il socio moroso perdera` altri 5 giorni: qualora raggiungesse sei mesi perdera` tutti i diritti al sussidio per l’anno in corso. Art. 25. La morosita` di un anno fara` radiare il nome dal ruolo dei soci. Al socio moroso sara` interdetto l’ingresso in Societa` ancorche´ munito di regolare biglietto. Art. 26. Quando il socio e` in pari con le tasse sociali al 31 dicembre cessa la morosita` e le pene che ne derivarono. TITOLO VI Cariche sociali Art. 27. Il Consiglio Direttivo della Societa` e` composto di nove membri: 149

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Un Presidente Un Vice-Presidente Due Consiglieri Un segretario Un segretario aggiunto Un Bilanciere Un Economo Un Cassiere. Art. 28. Il Consiglio si divide in due Comitati: Direttivo ed Amministrativo. I primi cinque compongono il Comitato Direttivo, i quattro secondi il Comitato Amministrativo. Art. 29. Oltre il Consiglio la Societa` ha tre Revisori, un Portabandiera ed una commissione di tre membri per l’es ame delle domande a socio. Art. 30. Le elezioni del Consiglio dei Revisori e dei Portabandiera, si fanno dalla Assemblea generale a scheda segreta a maggioranza di voti. Nessuno e` dichiarato eletto se non avra` riportato un terzo di soci votanti, e s’intendera` eletto, a parita` di voti, l’anziano d’iscrizione. Art. 31. I Visitatori vengono nominati dal Consiglio, e prestano servizio un anno, diviso in sei mesi per ciascuno. Qualora non adempiessero scrupolosamente il loro dovere possono essere revocati. Art. 32. Tutte le cariche si rinnovano ogni anno. Chiunque scade dall’ufficio che ricopre puo ` essere rieletto. Art. 33. Il socio investito di una carica, che mancasse ingiustificatamente a tre adunanze consecutive sara` ritenuto dimissionario. Art. 34. La Societa` ha inoltre i seguenti uffici a stipendio: Un Medico-Chirurgo Un Esattore delle tasse Custode. Art. 35. L’elezione agli uffici stipendiati si fa, previa domanda alla Societa`, per voto segreto a maggioranza di voti: nel caso che nessuno abbia riportato una maggioranza assoluta si procede al ballottaggio fra coloro che avranno riportato il numero maggiore dei voti. Art. 36. Tranne il Medico, non potranno esser concessi uffici a stipendio ad individui che non siano soci.

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Gli stipendi per gli uffici saranno stabiliti dal regolamento e relativi quaderni d’oneri. Art. 37. Gli impiegati della Societa` sono soggetti alla conferma dell’Assemblea generale. TITOLO VII Adunanze Art. 38. Le Assemblee generali sono convocate dal Consiglio di sua iniziativa. L’assemblea potra` essere convocata anche quando ne venga fatta dimanda, scritta e motivata portante la firma di dieci soci. I deliberati non saranno validi se non presenzieranno all’adunanza almeno 15 soci. Art. 39. Le adunanze del Consiglio non saranno valide se non colla presenza di almeno cinque membri. Art. 40. Le deliberazioni sono prese per alzata e seduta, per voto segreto e per appello nominale. L’assemblea dovra` decidere, caso per caso, quali delle forme stabilite dovra` essere adottata. Art. 41. Le deroghe allo Statuto saranno valide riportando due terzi di soci. Appoggiata da un terzo di soci presenti puo ` essere discussa e messa all’approvazione la proposta deroga. Art. 42. Non potra` prelevarsi alcuna somma dai capitali sociali se non a titolo di beneficenza, e sempre con deliberazione della generale Assemblea. TITOLO VIII Disposizioni transitorie Art. 43. La Societa` ha una Bandiera che porta seco nelle manifestazioni pubbliche. Nel caso che sia invitata la sola rappresentanza, potra` essere portata fuori per semplice ordine del Presidente. Art. 41 [ma 44]. Il locale sociale come pure gli oggetti della Societa` stessa, non potranno essere ceduti per alcun titolo che per quello stabilito nell’art. 4. E tale dovra` essere deliberato dall’assemblea generale. Tale disposizione si eccettua per la contrada del Bruco. 151

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Art. 45. Una copia del presente Statuto dovra` essere affissa nella sala delle adunanze, ed una copia dovra` averla ciascun socio. Il presente Statuto, letto ed approvato nell’adunanza del 12 Marzo 1902 dall’Assemblea generale, andra` in vigore il 1 Aprile 1902. Il Segretario Bonucci Alfredo

Il PRESIDENTE Tognazzi Ortis La Commissione Antonelli Egidio Rossi Alfredo Azzurrini Arrigo – Relatore

REGOLAMENTO TITOLO I Servizio sanitario Art. 1. Il servizio sanitario e` posto sotto la immediata sorveglianza del Consiglio Direttivo e di uno dei Visitatori della Societa`. Art. 2. Il Visitatore di turno accetta i reclami delle parti e ne fa rapporto al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo ed il Bilanciere hanno l’obbligo di vigilare il Visitatore di turno, affinche´ le disposizioni statutarie siano regolarmente osservate. Alla fine di ogni mese il Bilanciere compilera` uno stato riguardante i buoni di sussidio. Tale stato mensile dovra` servire per compilare lo stato generale a fine d’anno. Art. 3. Il Visitatore di turno ha la facolta` di visitare il socio ammalato ogni qualvolta lo reputi opportuno, nell’interesse della Societa`. Art. 4. Il socio ammalato avvisa il Medico della Societa` onde ottenere il certificato indicante la malattia che lo affligge. Il detto certificato, deve essere presentato al Bilanciere il quale dovra` vidimarlo, e quindi al Visitatore perche´ rilasci il buono, che la fami152

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glia dell’ammalato dovra` ritirare presso il Bilanciere, onde poterne ottenere l’immediato pagamento dall’Esattore. Il Visitatore non potra` rilasciare che un solo buono alla volta dopo il certificato del Medico vidimato dal Bilanciere. Detto buono dovra` essere di due giorni di sussidio. Art. 5. I buoni sono pagabili ai membri della famiglia del malato o ad altri di sua fiducia, purche´ sia firmato dal malato o da chi lo riscuote. Art. 6. Al cessare della malattia potranno essere concessi altri due giorni di sussidio per convalescenza, quando il Medico lo crede necessario. Art. 7. Quel socio malato, che, per cause derivanti dalla malattia, dovesse uscire di casa, dovra` farne avvisato il Visitatore e piu ` presentare il certificato comprovante cio `. Art. 8. Alla morte di un socio sussidiato il Visitatore ne informera` il Presidente. La famiglia del Socio defunto si rivolgera` direttamente dal Visitatore di turno, e questi verificata la morte rilascera` nelle mani del Bilanciere il buono del sussidio contemplato nell’art. 6 dello Statuto. L’Esattore nel pagare i buoni di sussidio, ritiene quanto sia dovuto alla Societa` per tasse arretrate. TITOLO II Tasse Art. 9. Le ammissioni datano dalla prima settimana del mese successivo di quello in cui la domanda del socio e` stata accolta. Art. 10. Nel caso che un socio moroso continui ad essere malato oltre il tempo per il quale gli e` negato il sussidio, a disposizione dell’art. 24 dello Statuto, sara` ritenuto dall’Esattore il sussidio fino a saldo delle tasse arretrate. Art. 11. Nessuno puo ` ricoprire contemporaneamente due cariche sociali. In caso pero ` di necessita`, un ufficiale del Consiglio, previa autorizzazione dell’intiero Consiglio Direttivo, puo ` assumere provvisoriamente la rappresentanza di un altro ufficio vacante, fino al giorno in cui sara` nominato il titolare effettivo. TITOLO III Rappresentanza e uffici sociali Art. 12. Il Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza di ciascun semestre nominera` il Visitatore di turno. 153

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Art. 13. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono definitive per tutte le spese non oltrepassanti le lire venti, e tutte le spese di stampa e di amministrazione. Art. 14. Il Consiglio direttivo per mezzo del Presidente da` esecuzione a tutte le deliberazioni prese dalla Societa`. Art. 15. Il Presidente convoca e presiede le adunanze generali e quelle del Consiglio. In caso di assenza del Presidente ricoprira` l’ufficio il Vice-Presidente. Art. 16. I consiglieri sono i coadiuvatori dell’ufficio di presidenza della Societa` ed hanno la direzione del servizio sanitario. Art. 17. Il Cassiere non potra` fare alcun pagamento, ne´ ricevere somme di denaro dall’Esattore delle tasse sociali, senza il relativo mandato, ad eccezione dei buoni di sussidio che vengono pagati dall’Esattore, e che il Cassiere ricevera` come danaro contante. Esso terra` un libro cassa di Entrata e Uscita. Dovra`, inoltre, d’accordo coll’Economo e il Bilanciere, impiegare i capitali della Societa` a frutto in un istituto della Citta`, come sara` stabilito dall’Assemblea, a nome della Societa` stessa. Il Cassiere riterra` nelle proprie mani una somma di lire 100 per fare fronte alle spese. Art. 18. Il Presidente, l’Economo e il Bilanciere al principio di ogni anno presentano alla approvazione dell’assemblea il Resoconto della gestione consuntiva e il bilancio preventivo dell’anno successivo. Il Resoconto sara` sempre pubblicato per sommi capi. Art. 19. L’Economo dovra` formare l’inventario dei mobili e di tutto quanto e` di proprieta` della Associazione e dovra` presentarlo ad ogni resoconto. Dovra` pure provvedere a tutti gli oggetti che possono occorrere alla Societa`, rilasciandone il mandato da esso firmato. Di tutti gli oggetti comprati e rilasciati dovra` presentarne la ricevuta. Art. 20. Il Segretario dovra` redigere i verbali delle adunanze Generali e Consigliari, e fare gli inviti per le adunanze stesse. ` ufficio del Segretario di dare sfogo a tutte le deliberazioni; E partecipare all’Economo tutte quelle riguardanti la contabilita`; dare notizia al Bilanciere dei nuovi ammessi in Societa`. ` inoltre sua mansione tenere in ordine l’archivio sociale. E Art. 21. Il Bilanciere della Societa` ha obbligo di tenere ordinati i ruoli dei soci; di aprire loro le relative partite e prepararne 154

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i relativi libretti; di compilare la nota dei soci morosi che presentera` al Comitato direttivo; di registrare e ritirare tutti i mesi i buoni pagati ai malati; di spedire i mandati di entrata e uscita dietro ordine dell’Economo. ` inoltre obbligato, ogni Martedı`, di riguardare le partite dei E soci e bollarne i morosi: un membro del Comitato direttivo vigilera` tale operazione. Art. 22. L’Esattore riscuotera` le tasse sociali e paghera` i buoni di sussidio. Art. 23. Il Segretario aggiunto coadiuvera` il Segretario nel disbrigo degli affari. TITOLO IIII Delle Adunanze Art. 24. Nella prima adunanza generale di ciascun semestre sara` dato lettura della situazione finanziaria della Societa`, dei soci defunti, morosi od espulsi. Art. 25. Le adunanze generali sono sempre convocate col mezzo di pubbliche tabelle, poste nei luoghi piu ` frequentati dei rioni del Bruco e della Giraffa e all’ingresso della Sede sociale, portanti l’ordine del giorno delle materie da trattare. Art. 26. Chi presiede alle adunanze generali non puo ` prendere parte alla discussione, se non cedendo la Presidenza. Art. 27. Qualunque adunanza si apre colla lettura del processo verbale dell’adunanza precedente, e coll’approvazione del medesimo; quindi si passa all’ordine del giorno. Art. 28. Aperta la adunanza dal Presidente, ogni socio puo ` prendere parte alla discussione, ma non avra` voto deliberativo se non saranno passati sei mesi dalla sua iscrizione in Societa`. Non hanno diritto al voto deliberativo i cronici e i soci aggregati. Art. 29. Chiunque nella discussione si allontanasse dall’argomento, o trascendesse a parole sconce o minacciose, sara` redarguito dal Presidente: qualora si ribellasse alla sua autorita` o continuasse gli eccessi sara` fatto uscire dalla Sala e applicato l’art. 16 paragrafo 1º dello Statuto. Art. 30. Su lo stesso argomento non puo ` esser concessa la parola piu ` di tre volte allo stesso individuo. Art. 31. La chiusura della discussione deve essere domandata ed appoggiata da cinque soci; posta ai voti e non approvata si continuera` nella discussione stessa. 155

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Art. 32. Quando la proposta e` stata mandata ai voti nessuno potra` parlare sulla proposta da votarsi. Si intendono escluse da questa disposizione le dichiarazioni di voto. Art. 33. Le adunanze generali, per la nomina delle cariche della Societa`, devono farsi nel mese di Dicembre, e annunziate otto giorni avanti. Art. 34. Le votazioni e discussioni avranno luogo nell’ordine seguente: prima la mozione d’ordine, secondo la pregiudiziale terzo le proposte per ordine di presentazione. Art. 35. Il Consiglio Direttivo potra` accogliere per portarla alla discussione dell’assemblea Generale, la proposta di revoca di una deliberazione, purche´ questa sia presentata non piu ` tardi di 15 giorni dalla epoca in cui fu presa, sia motivata e firmata da non meno di 15 soci.

TITOLO V Dei Festeggiamenti Art. 36. A tutti i festeggiamenti deliberati dall’assemblea, vigilera` un Ispettore scelto fra i soci dal Consiglio Direttivo. Il presente Regolamento letto ed approvato dall’Assemblea generale andra` in vigore il 1 Aprile 1902.

Il Segretario Bonucci Alfredo

Il PRESIDENTE Tognazzi Ortis

La Commissione Antonelli Egidio Rossi Alfredo Azzurrini Arrigo – Relatore

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SOCIETA` DI MUTUO SOCCORSO GIOVANNI DUPRE` IN SIENA (1906) 1

Questo statuto venne approvato il 22 settembre 1905. Sviluppa in tutto 73 articoli, cui sono da aggiungere i 67 del Regolamento. Il documento mostra importanti elementi di originalita` rispetto ad altri statuti societari, elementi su cui ci soffermeremo. Lo studio di Mario Ascheri fornisce informazioni dalle quali e` opportuno muovere: in primis, documenta che dalla fine dell’Ottocento era in atto una chiusura progressiva della Societa`. Si elevarono infatti le tasse di ammissione e si stabilı` che gli aspiranti soci dovevano provare di essere nativi dell’Onda, fissando anche un numero massimo di soci: 45. Nel 1900 si decise di bloccare per cinque anni le ammissioni. Lo statuto qui edito recepisce e sanziona questa tendenza. La Societa`, istituita nella Contrada Capitana dell’Onda fino dal 6 novembre 1890, aveva come scopo primario il soccorso ai soci malati. Erano ammessi come soci contribuenti (coloro cioe` che pagavano le tasse e godevano di tutti i diritti sociali) coloro che avessero 18 anni compiuti e non fossero maggiori di 35 anni, « purche´ appartengano al rione nel quale e` istituita la Societa` e purche´ comprovino d’essere nati nel rione medesimo » (art. 5). La Dupre`

1 In BNCFi, S.1348. Relativamente a questa Societa ` si veda anche Societa` di mutuo soccorso Giovanni Dupre` di Siena. Inaugurazione del Labaro sociale. XXIX Maggio MDCCCXCIV [Parole pronunciate dal Sig. Ferruccio Bruni e discorso inaugurale pronunciato dal Sig. Giuseppe Bonanno], Siena, Tip. Cooperativa, 1894, opuscolo presente sia in BCSi, Misc.Sen.E.35.N.7 sia in BNCFi, 4141-34. Lo statuto che qui si pubblica non era conosciuto al momento in cui veniva pubblicato il volume (celebrativo dei cento anni dalla fondazione): Contrada Capitana dell’Onda, Cento cit., ma vi si fa piu ` volte riferimento nel corso del testo. Cfr. ivi M. Ascheri, La Dupre` da Societa` per i soci a Societa` per la Contrada, pp. 10-30: 11, dove si cita una trascrizione da questo statuto. Ad una redazione precedente, approvata nel 1891, si fa riferimento ivi a p. 17.

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e` l’unica delle Societa` affiliate alle Contrade a stabilire un numero chiuso: i soci non potevano essere piu ` di 45 effettivi e 5 aspiranti (art. 29), cio ` che creo ` nel tempo molte tensioni 2. Il consiglio direttivo, puntualizzava l’articolo successivo, doveva accertare che il postulante fosse nato nel rione prima di sottoporre la sua richiesta all’assemblea generale. Anche altrove abbiamo visto un’attenzione marcata alla moralita` dei soci, ma essa appare qui un requisito particolarmente insistito: la Societa` non accettava chi aveva subito pene criminali « se non dopo 5 anni dall’espiata pena e nel solo caso che in tal periodo di tempo abbiano dato prova luminosa di moralita` e di onesta` irreprensibili in modo da essere riabilitati dalla Civile Societa` » (art. 7). E, dai sussidi, non si limitava ad escludere chi si fosse ammalato per viziosa condotta o malattie veneree (art. 33); un articolo a se´ – che ci pare specificamente diretto ai contradaioli dell’Onda piu ` ‘sfrenati’- stabiliva che a quel socio che si trovasse ferito in seguito a rissa, sarebbe stato sospeso il sussidio fino al momento in cui la giustizia non avesse fatto il suo corso; nel caso di ritiro di querela ogni decisione era demandata all’assemblea generale (art. 34). Inoltre, inveire « con parole sconce, od altro » contro gli ufficiali della Dupre` o consoci, ancorche´ fuori dagli spazi sociali, poteva costare anche l’espulsione (art. 70). La Societa` sussidiava anche i cronici, purche´ iscritti alla Dupre` da cinque anni (art. 38), attingendo ad un fondo a se stante che poteva essere incrementato « col ricavato di speciali trattenimenti » (art. 37). Si prevedeva anche un supporto per spese funerarie: la Societa` provvedeva alla cassa funebre del socio defunto e, nel caso in cui il decesso fosse avvenuto presso il policlinico, assumeva « tutte le spese necessarie per trasportare la salma all’ultima dimora colla maggiore convenienza ». Tra gli obblighi del presidente, figura infatti quello di reclamare sollecitamente il corpo prima che fosse trasferito nelle sale anatomiche (art. 35). Tutto lo statuto ci appare permeato da uno spirito elitario che anche questo articolo ben evidenzia: il socio della Dupre`, moralmente irre-

2 Nel 1908, informa Ascheri, si elevo ` il numero dei soci da 49 a 50 « ma una tendenza restrittiva rimase evidente »; nel 1921 si estese il reclutamento anche a chi risiedeva da almeno dieci anni nell’Onda; nel 1923 si ebbe una nuova chiusura dei ruoli. Cfr. M. Ascheri, La Dupre` da Societa` per i soci a Societa` per la Contrada cit., pp. 19-20.

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prensibile, anche nel momento della morte riceveva dal sodalizio quelle attenzioni che assicuravano la « maggiore convenienza » e la piena dignita`. I rapporti con la Contrada, di cui la Dupre` divenne protettrice nel 1899, sono stati esaurientemente trattatati nel libro edito in occasione del centenario (1890-1990), e non vale la pena insistervi se non per sottolineare come in questo statuto, in caso di scioglimento per forza maggiore, tutto il patrimonio societario sarebbe stato trasferito alla Contrada dell’Onda « essendo il sodalizio sorto sulle ruine della gia` Societa` delle feste popolari che benemerito ` per segnalati servigi dalla Contrada medesima » (art. 69). Una disposizione che cambio ` nello statuto successivo (anno 1921), quando si dispose che il capitale sociale dovesse essere attribuito per 2/3 a istituti di beneficenza, lasciando il restante alla Contrada. Il Regolamento contiene dettagli procedurali minuziosi, volti a disinnescare conflitti e tensioni prevedendo la piu ` ampia casistica: se l’invito al medico per visitare il socio malato era fatto dopo mezzogiorno il sussidio veniva rilasciato dal giorno successivo (art. 6); l’elenco dei sussidiati sarebbe stato sempre esposto nei locali sociali (art. 21); l’ispettore aveva la prerogativa di poter allontanare i soci per « evitare le rappresaglie che possono avvenire nelle adunanze generali » (art. 29), adunanze del cui buon ordine era garante il presidente, che aveva facolta` di togliere la parola o sospendere l’adunanza « qualora si verificassero in essa disordini provocati da una troppo appassionata discussione » o da altro motivo (art. 43). Assai dettagliata anche la descrizione della procedura elettorale. Nel 1927 si aprı` la fase del commissariamento 3. Nel 1936 fu il presidente del Dopolavoro, dopo l’espulsione di alcuni soci, a controllare le nuove nomine sociali e a traghettare il cambiamento del sodalizio in « Dopolavoro G. Dupre` fra i nativi della Contrada dell’Onda » 4.

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Ivi, in particolare p. 34. Ivi, p. 23.

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Societa` di M.S. Giovanni Dupre` in Siena, Statuto e Regolamento, Siena, Prem. Tip. Cooperativa, 1906 TITOLO PRIMO Della Societa` ` istituita in Siena nella Contrada Capitana dell’Onda Art. 1. E fino dal 6 Novembre 1890 una Societa` di Mutuo Soccorso col titolo « Giovanni Dupre` » in omaggio alla memoria del sommo artista che sortı` i natali nel rione in cui essa ha sede. Art. 2. Scopo precipuo della Societa` e` quello del soccorso reciproco dei suoi componenti nei tristi giorni della malattia mediante sussidio stabilito nella sua forma e misura in altra parte del presente Statuto. TITOLO SECONDO Dei Soci Art. 3. I soci sono di tre categorie: 1.º Contribuenti 2.º Benemeriti 3.º Onorari. Art. 4. I soci contribuenti sono quelli che pagano le tasse sı` ordinarie che straordinarie e partecipano completamente a tutti i diritti sociali. I soci benemeriti sono quelli che pagano una tassa annuale volontaria o che hanno elargito denaro od altro, nell’intendimento di giovare al raggiungimento dello scopo cui e` informata la Societa`. I soci onorari sono quelli che contribuiscono allo sviluppo economico o morale della Societa` e si votano al benessere dei soci. Art. 5. Non saranno ammessi come soci contribuenti altro che coloro i quali abbiano raggiunta l’eta` di anni 18 e non oltrepassata quella di 35, purche´ appartengano al rione nel quale e` istituita la Societa` e purche´ comprovino d’essere nati nel rione medesimo. Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo della Societa` il quale, dopo essersi accertato che il postulante e` nato nel rione dell’Onda, la presenta all’Assemblea Generale, per l’opportuna deliberazione. Alla do160

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manda deve essere unito altresı` un certificato medico sullo stato di salute rilasciato dal sanitario sociale. Art. 7. Non possono essere ammessi a far parte del sodalizio coloro che subirono pene criminali se non dopo 5 anni dall’espiata pena e nel solo caso che in tal periodo di tempo abbiano dato prova luminosa di moralita` e di onesta` irreprensibili in modo da potere essere riabilitati dalla Civile Societa`. Art. 8. L’ammissione dei soci onorari verra` convalidata o respinta in Adunanza Generale a maggioranza di due terzi dei voti per l’ammissione dei contribuenti e benemeriti e` resa necessaria la semplice maggioranza. Art. 9. I soci benemeriti e contribuenti hanno uguali diritti, gli onorari il solo voto consultivo. Art. 10. Tutti i soci dovranno: a) osservare scrupolosamente il presente statuto e le altre disposizioni deliberate dalla Societa` o dal Consiglio Direttivo; b) rispettare il corpo sociale e gli uffiziali incaricati di far mettere in esecuzione le prese deliberazioni; c) intervenire alle adunanze tenendovi un contegno dignitoso e corretto; d) accettare e disimpegnare con zelo gli uffici e cariche a cui verranno eletti; e) corrispondere alle tasse imposte dal corpo sociale se contribuenti; se onorari soddisfare in modo lodevole ai propri obblighi. Art. 11. Per poter far parte del Consiglio Direttivo della Societa` e` resa necessaria l’inscrizione nei ruoli da un anno e l’eta` di anni 21. Art. 12. Il socio che si rendesse in contravvenzione alle disposizioni contenute nell’art. 10 potra` essere punito: a) colla sospensione dai diritti di socio; b) colla espulsione dalla Societa`; c) saranno pure puniti coll’espulsione dalla Societa` coloro che recheranno in qualunque modo un danno pecuniario alla Societa`. Art. 13. Le pene contemplate dall’articolo precedente lettera a saranno applicate dal Consiglio Direttivo; quelle dell’art. medesimo lettere b e c dall’Assemblea Generale. Art. 14. L’espulsione di un socio dalla Societa` sara` decretata nel solo caso che la mancanza fosse di eccezionale gravita` ed in quello di una terza punizione. 161

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Art. 15. I nomi dei soci puniti debbono essere affissi nella residenza sociale fino alla espiazione della pena; quelli dei soci espulsi dovranno rimanervi affissi per soli 5 anni, rimanendovi pero ` costantemente i nomi di coloro che furono espulsi quali danneggiatori della Societa`. Art. 16. Colui che, socio, non voglia piu ` oltre continuare a far parte della Societa` dovra` renderne avvisato con lettera il Presidente non riconoscendo legale alcun altro mezzo per prosciogliersi dai doveri sociali. La renunzia non sara` di diritto accettata quando il socio sia moroso di qualche tassa o non abbia soddisfatto a qualche pena da lui incorsa secondo i regolamenti sociali. Art. 17. I soci espulsi per qualsiasi motivo – eccetto che trattisi di socio espulso per morosita`, nel qual caso la riammissione sara` fatta di pieno diritto previo pagamento della somma di mora – non possono essere riammessi se non dopo 5 anni previo analogo deliberato dall’Assemblea Generale. Agli espulsi tutti e` vietato l’intervento in Societa`. Art. 18. Colui che cessa per qualunque motivo di appartenere al sodalizio non puo ` vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. TITOLO TERZO Delle tasse sociali Art. 19. Le tasse da pagarsi dai soci sono di tre specie: di ammissione, ordinarie e straordinarie. Art. 20. La tassa di ammissione per i soci contribuenti varia in ragione dell’eta` e rimane stabilita nel modo che appresso: in L. 10 dai 18 ai 30 anni in L. 15 dai 30 ai 35 anni Art. 21. La tassa d’ammissione dovra` essere pagata nell’anno in cui l’inscrizione nel ruolo dei contribuenti e` avvenuta e potra` anche pagarsi a rate, avvertendo pero ` che il socio ammesso non potra` intervenire alle adunanze se non avra` pagato almeno 1/3 della tassa d’ammissione. Art. 22. La tassa d’ammissione non pagata nel termine stabilito dall’art. precedente fa perdere il diritto al sussidio finche´ non si sia il socio pareggiato completamente. Art. 23. La tassa ordinaria settimanale e` stabilita in cent. 10 salvo ad accrescerla ove lo esigessero le condizioni finanziarie della Societa` nel qual caso la proposta che deve essere fatta dal Consiglio Direttivo dovra` riportare i due terzi dei voti dei presenti 162

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all’adunanza che non possono essere minori della maggioranza degli ascritti. Non riportando tale proposta il numero dei voti richiesti, il Consiglio dovra` riportare l’affare in altra adunanza nella quale s’intendera` approvata alla semplice maggioranza dei deliberanti. Art. 24. Il socio sotto le armi non e` tenuto al pagamento della tassa sociale ne´ ha diritto ad alcun sussidio in caso di malattia. Al ritorno viene nuovamente considerato come socio senza pero ` essere obbligato al pagamento della tassa di ammissione. Art. 25. Il socio che rimanga moroso di 10 settimane perde il diritto al sussidio per giorni 5; e per giorni 5 successivamente perde il sussidio stesso per ogni mora di 5 settimane. Art. 26. Il socio moroso per 4 mesi di seguito o piu ` resta sospeso dai diritti di socio fino a che non sia posto in perfetta regola. Art. 27. La mora di mesi sei fa perdere la qualita` di socio. Art. 28. Le tasse straordinarie sono quelle approvate dal Corpo Sociale mediante deliberazione per la validita` della quale e` reso necessario il riporto di 4/5 dei voti dei presenti. Colui o coloro che non volessero uniformarsi al deliberato della generale assemblea vanno incontro alla pena contemplata nell’art. 12 (lettera a). Art. 29. Il numero dei soci appartenenti al sodalizio non potra` essere superiore a 45 effettivi e 5 aspiranti.

TITOLO QUARTO Dei sussidi in caso di malattia e in caso di morte Art. 30. Il socio impedito per malattia di accudire alle abituali sue occupazioni ha diritto all’assistenza medica e – purche´ da 1 anno ascritto al sodalizio – ad un sussidio decorrente dal giorno in cui egli ne ha dato regolare avviso ai visitatori della Societa` producendo loro altresı` il certificato rilasciatogli dal Sanitario sociale. Art. 31. Il sussidio che sopra e` stabilito in L. 1,20 al giorno per la durata di giorni 40. Il Consiglio Direttivo si riserba di accrescere il numero dei giorni fino a che non abbia raggiunto il periodo di 100 giorni, quando le condizioni della societa` consentano di rendersi maggiormente benefica ai suoi ascritti. 163

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Art. 32. Il buono di sussidio, munito della firma del visitatore, e` rilasciato e pagato anticipatamente di due in due giorni. Art. 33. Non avra` diritto al sussidio il socio, la cui malattia provenga da viziosa condotta o da malattie veneree. Art. 34. Al socio, che per una rissa si trovi ferito, sara` sospeso il sussidio fino a che la Giustizia non abbia compiuto il suo corso. Se poi, per remissione di querela la Giustizia non proceda, decidera` l’Assemblea Generale. Art. 35. Allorche´ un socio abbia cessato di vivere, il Presidente, pubblichera` un manifesto annunziandone la dolorosa notizia, invitando i soci a partecipare alle estreme onoranze col vessillo sociale. La cassa sociale dovra` in tali dolorose occasioni provvedere alla cassa funebre ed ove il decesso sia avvenuto nel Policlinico sottostare a tutte le spese necessarie per trasportare la salma all’ultima dimora colla maggiore convenienza. Sara` obbligo del Presidente reclamare sollecitamente dall’Ospedale il cadavere prima che venga passato alle sale Anatomiche.

TITOLO QUINTO Del Cronicismo ` istituita nella Societa` di Mutuo Soccorso suddetta Art. 36. E una sezione ‘‘Cronici’’ la quale ha per scopo di alleviare, per quanto e` possibile, le sofferenze di quei soci che dopo ripetute malattie furono riconosciuti cronici colle formalita` di che all’art. 8 del Regolamento. Art. 37. I sussidi da assegnarsi a tali soci dovranno essere prelevati da una cassa speciale per tale sezione, la quale si formera` colla quota fissa di L. 50 da prelevarsi dalla cassa generale, fino a che non siasi formata una sufficiente somma per far fronte a tali sussidi, colle oblazioni dei soci benemeriti e onorari e col ricavato di speciali trattenimenti fatti a tale scopo. Art. 38. I soci dichiarati cronici prima che sia spirato un quinquennio dalla loro ammissione in societa`, non hanno diritto ad alcun sussidio finche´ non sia compiuto il quinquennio stesso. Art. 39. Al socio dichiarato cronico sara` assegnato il sussidio di L. 24 annue, salvo ad accrescerlo quando le condizioni finanziarie della societa` siano notevolmente migliorate. 164

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Art. 40. Il socio cronico e` esente dalle tasse sociali, ma perde il diritto al sussidio per malattia temporanea e al voto deliberativo nelle adunanze della societa` ne´ puo ` coprire uffici sociali. Il sussidio si perde, perdendo la qualita` di socio.

TITOLO SESTO Rappresentanze e uffici sociali

Art. 41. La Societa` e` rappresentata da: 1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 2 Consiglieri, 1 Ispettore, 1 Cassiere, 1 Ragioniere, 1 Economo, 1 Segretario, 1 Aggiunto segretario. La Societa` ha altresı`: 1 Medico sociale, 2 Visitatori, 1 Capo-sezione del servizio sanitario, 1 Porta-bandiera. Art. 42. L’elezione del Consiglio Direttivo, dei Visitatori, del Capo sezione del servizio sanitario e del porta-bandiera e` di competenza della generale assemblea e viene fatta mediante votazione a scheda segreta. L’elezione non sara` valida se ciascun eletto non riportera` la meta` dei voti piu ` uno. Art. 43. La conferma del medico sociale sara` fatta su rapporto del Capo-sezione del servizio sanitario e dei visitatori, concordato con la Presidenza in una speciale adunanza il cui deliberato dovra` comunicarsi al Corpo Sociale nell’assemblea in cui sara` trattato l’a[ff]are. Art. 44. I membri del Consiglio non durano in carica che un anno, ma possono essere rieletti. Art. 45. Il Consiglio direttivo dichiara dimissionari tra i suoi componenti coloro i quali regolarmente avvisati, non intervengano per cinque volte consecutive alle sedute e che non ne adducano valide ragioni.

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Art. 46. Le attribuzioni dei vari ufficiali sono stabilite dal regolamento. TITOLO SETTIMO Del personale stipendiato Art. 47. La Societa` ha inoltre: 1 Custode. Art. 48. La nomina delle cariche stipendiate si fa a mezzo di pubblico concorso dalla Societa` mediante voto segreto ed a maggioranza assoluta di votanti; verificandosi il caso che niuno abbia riportato il numero di voti necessari sara` proceduto al piu ` presto al ballottaggio e sara` allora dichiarato eletto colui che avra` riportati una quantita` maggiore di voti. Art. 49. Coloro che concorrono ai posti del personale stipendiato non devono essere soci. ` in facolta` del Consiglio Direttivo di confermare Art. 50. E ogni anno il personale stipendiato, il quale potra` assumere informazioni dall’Ispettore e dal Capo-servizio. Pero ` rimane fermo che la nomina del detto personale e` di competenza dell’assemblea generale conforme l’art. 48. TITOLO OTTAVO Delle Adunanze Art. 51. Le adunanze sono ordinarie, straordinarie e d’urgenza. Art. 52. Le adunanze tutte sono convocate dal Presidente. Art. 53. La Societa` si aduna ordinariamente per l’approvazione dei bilanci, per le elezioni degli ufficiali della societa` e per le modificazioni allo statuto sociale. Art. 54. Si aduna straordinariamente quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno 10 soci e nei casi che il Consiglio stimera` opportuno per il disbrigo degli affari amministrativi. Art. 55. Si aduna d’urgenza in tutti quei casi nei quali e` resa necessaria una deliberazione per circostanze gravi sia d’indole morale che economico. Art. 56. Le adunanze della Societa` convocate ordinariamente sono valide quando v’intervengano 15 soci, compreso il seggio, quelle straordinarie quando vi partecipa un quarto degli ascritti 166

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alla societa`, quelle d’urgenza con qualunque numero di soci purche´ non inferiore di 10. Art. 57. Le adunanze sı` ordinarie che straordinarie possono essere convocate in 2a convocazione qualora nella prima non si fosse raggiunto il numero stabilito dall’articolo precedente, nel qual caso qualunque sia il numero degli intervenuti l’adunanza e` valida, purche´ non trattisi di modificazioni allo Statuto, essendo per esse necessaria la presenza della meta` almeno dei soci effettivi. Le adunanze in 2a convocazione possono essere indette anche per la stessa sera, purche´ sia trascorsa un’ora da quella fissata per la 1a convocazione. Art. 58. Le modificazioni allo statuto che non siano proposte dal Consiglio Direttivo dovranno essere presentate in scritto in adunanza generale e per essere discusse in altra adunanza e` necessario che vengano appoggiate da almeno 5 soci presenti. Art. 59. Qualunque proposta, eccetto che trattisi di quelle contemplate nell’art. precedente, dovra` esser fatta in adunanza Generale per esser posta all’ordine del giorno in quella successiva. Art. 60. Allorche´ una proposta qualunque e` stata respinta dall’Assemblea Generale non puo ` torna[r]visi sopra se non dopo tre anni. Art. 61. Le modificazioni allo statuto non saranno valide se non riporteranno l’approvazione di tre quarti dei presenti; tale disposizione vige anche per l’espulsione dei soci, eccetto che trattisi di socio espulso per morosita` nel qual caso il corpo sociale e` chiamato a ratificare la deliberazione del Consiglio Direttivo. Art. 62. Per tutte le altre proposte l’approvazione e` condizionata alla semplice maggioranza dei voti dei presenti. Art. 63. Per lo scorporo di fondi dal capitale sociale si rendono necessarie tutte le formalita` previste negli articoli precedenti per le modificazioni allo statuto. Tale importante affare non puo ` mai essere trattato in adunanza d’urgenza. Art. 64. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi presenzino la meta` almeno dei suoi componenti, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti purche´ non minore di tre. Art. 65. La votazione potra` esser fatta per voto segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Art. 66. Sara` sempre proceduto a segreta votazione quando trattisi di persone e di scorporo dei fondi della Societa` o quando 167

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ne venga fatta domanda da almeno cinque dei soci presenti. Sara` proceduto all’appello nominale tutte quelle volte che sara` richiesto da 1/6 degli intervenuti. Ma quando pero ` vi siano due proposte con una delle quali si chiede la votazione per appello nominale e coll’altra per votazione segreta saranno messe in votazione ambedue le proposte e avra` il privilegio quella che riportera` un maggior numero di voti. Art. 67. Chiunque nelle adunanze tenga contegno non dignitoso e corretto puo ` dal Presidente essere richiamato severamente all’ordine ed ove cio ` non bastasse essere allontanato dalla sala. Art. 68. La societa` festeggia ogni anno con una bicchierata la sua fondazione ed ogni tre anni con un banchetto al quale avranno diritto a parteciparvi tutti coloro che al giorno in cui ha luogo sia la bicchierata che il banchetto saranno completamente pari colle tasse sociali, provvedendo la societa` stessa col proprio fondo al pagamento della somma occorrente. Ai soci che per malattia non potessero parteciparvi e` data facolta` al Consiglio Direttivo di sovvenire doppio dell’ordinario. Art. 69. La societa` non potra` mai sciogliersi per proposta di soci, ma per forza maggiore; ove cio ` non avvenisse tutto quanto a quell’epoca formera` il patrimonio sociale sara` elargito alla Contrada Capitana dell’Onda essendo il sodalizio sorto sulle ruine della gia` Societa` delle feste popolari che benemerito ` per segnalati servigi dalla contrada medesima. Art. 70. Qualunque socio sara` punito severamente, anche coll’espulsione, se recidivo, se, ancorche´ fuori della societa`, inveisca con parole sconce, od altro, all’indirizzo degli Ufficiali del Consiglio o consoci a causa di cariche o di affari che si riferiscono alla societa`.

Disposizioni transitorie Art. 71. Il presente statuto e` la sanzione dei principi fondamentali, secondo cui si regge e governa la nostra societa`. Art. 72. Il presente statuto andra` in vigore il 1º agosto 1905 subito dopo la sua approvazione. Art. 73. A quest’epoca cessa di avere effetto il vecchio Statuto. 168

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REGOLAMENTO Art. 1. Il servizio sanitario e` posto sotto la sorveglianza dei visitatori e sotto la direzione del Medico d’accordo col Capo del servizio sanitario. Art. 2. Il socio ammalato avvisa della malattia il medico della Societa` il quale sopra apposito modulo ha il dovere di registrare le generalita` dell’individuo, la natura della malattia e il numero dei giorni pei quali ha diritto a percepire il sussidio stabilito nella misura enunciata dall’art. 31 dello Statuto, che non puo ` essere maggiore di giorni due per ciascuna volta; vidimato lo rilascia alla famiglia del malato, perche´ dopo constatato dal visitatore di turno la regolarita` perfetta, ne procuri l’incasso. Art. 3. Relativamente al rilascio del buono di sussidio di 2 in 2 giorni non esclude la facolta`, o meglio il dovere, per il medico di rilasciarlo anche per 1 giorno solo ove ne sia il caso. Art. 4. E` rigorosamente proibito di opporsi al giudizio del medico sociale per fare richiesta di ulteriori buoni di sussidio o comunque per chiedere autorizzazioni non concesse dal regolamento. Art. 5. Il buono di sussidio, al principiare della malattia dev’essere presentato al Capo del servizio sanitario, affinche´ possa assegnare il visitatore che assuma la vigilanza dell’ammalato e vidimi i buoni di sussidio. Art. 6. Se l’invito al medico per la visita del socio ammalato viene fatto dopo le ore 12, il buono di sussidio non puo ` essere rilasciato che a datare dal giorno successivo. Art. 7. In caso di morte di un socio insieme alla notizia deve essere prodotto il certificato del medico sociale ed il Presidente non potra` dare esecuzione a cio ` che e` contenuto nell’art. 35 dello Statuto se non dopo aver preso accordi col capo del servizio sanitario. Art. 8. Allorche´ un socio cada ripetutamente ammalato e non solo per la stessa malattia ma che si determini un cronicismo, la Societa` ha il dovere di richiedere il parere del medico sociale per la di lui iscrizione alla sezione cronici. In tal caso ad evitare equivoci o malintesi potra` il medico sociale aggregarsi nella relativa visita collettiva un collega da eleggersi dall’Assemblea Generale caso per caso.

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` inteso che per malattia cronica s’intende qualunque Art. 9. E infermita` inguaribile e che impedisca parzialmente o totalmente ad esercitare per parte del socio cronico la propria professione. Art. 10. Per quanto riguarda il rilascio dei buoni di sussidio e` sempre e solamente valevole il giudizio del medico sociale, ove avvenga che questi si trovi a consulto con medici estranei della Societa`. Art. 11. Nei casi nei quali un socio che si dichiari ammalato usufruisca del sussidio di altri sodalizi il sussidio per parte del medico sociale cessa quando questi lo ritenga opportuno, ancorche´ altro Sanitario dei sodalizi a cui appartiene il socio emetta parere contrario. Art. 12. Il socio che si dichiara ammalato deve avere certificata la malattia solamente dal medico sociale, ma ha facolta` di farsi curare da qualunque altro Sanitario a spese proprie. Art. 13. Coadiutore del medico sociale si ritiene anche il Visitatore cui e` stretto dovere da parte dei soci il rispetto ai di lui deliberati e alle sue osservazioni e saranno percio ` applicate le dovute misure disciplinari verso coloro che si renderanno colpevoli di contravvenzione a tale disposizione. Art. 14. I visitatori hanno l’obbligo di tenere un registro degli ammalati per annotarvi il giorno in cui la malattia comincia e quello in cui essa ha termine; e` pure dovere del visitatore designato dal capo del servizio sanitario di visitare l’ammalato almeno ogni due giorni. Art. 15. Il diritto all’assistenza medica decorre immediatamente dal giorno dell’ammissione in societa` e lo perdera` il socio che venga ad essere moroso al pagamento delle tasse sociali. Art. 16. I buoni di sussidio sono pagati entro quietanza ad un membro della famiglia dell’ammalato oppure ad individuo di sua fiducia. ` obbligo imprescindibile dell’Esattore di costatare Art. 17. E prima di pagare il buono se il socio sia in regola colle tasse sociali pur tenendo conto delle indicazioni che a carico dei soci gli verranno fatte dal Consiglio Direttivo. Art. 18. Il medico sociale a titolo di convalescenza potra` concedere da 2 a 5 giorni di liberta` al socio ammalato, di uscire di casa, in ore opportune, curandosi pero ` che il socio cosı` beneficato ottemperi alle prescrizioni del medico e del capo del servizio sanitario. La facolta` di limitare i giorni di convalescenza e` data al dottore sociale di comune accordo col capo del servizio sanitario. 170

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Art. 19. Le chiamate al medico sociale debbono essere fatte esclusivamente nelle farmacie principali della citta`, dove ha recapito e nelle quali da apposito incaricato si prende atto di tutti i dati occorrenti, compresa l’ora della chiamata. Art. 20. Alla fine dell’anno sara` dal capo servizio sanitario, redatta relativa relazione sull’andamento del servizio stesso e cio ` per tenere informata la societa` e per stabilire, ove del caso modificazioni aggiunte od altro. Art. 21. Nei locali della societa` sara` costantemente ostensibile il movimento degli ammalati che godono il sussidio. Art. 22. Fra le contravvenzioni piu ` gravi alla disciplina e` ritenuta la simulazione della malattia che e` punibile colla sospensione temporanea dei buoni di sussidio e col relativo indennizzo per parte del socio verso la societa`, ove lo avesse gia` percepito, e l’espulsione dalla societa` in caso di recidiva. Art. 23. Il medico sara` annualmente retribuito con una gratificazione da stabilirsi dal corpo sociale tenuto ragguaglio del numero delle giornate di sussidio pagate; sara` obbligato ove il socio lo richieda, alla cura completa durante il periodo della malattia, al rilascio del certificato medico a coloro che intendono farsi ammettere siccome soci: in caso di sua assenza ha lo stretto dovere di farsi sostituire da altro provetto sanitario, rendendone avvertita la presidenza. Art. 24. Il turno dei visitatori e` mensile ed e` regolato dal capo del servizio sanitario in conformita` dell’art. 5 del presente regolamento.

Delle attribuzioni degli Ufficiali Art. 25. Il Presidente e` il capo e rappresentante ufficiale della Societa`, di cui egli ha il potere supremo nei limiti delle sociali costituzioni. Esso a) da` esecuzione a qualunque deliberato del corpo sociale e del Consiglio Direttivo; b) convoca, presiede, dirige, proroga e scioglie le adunanze; c) allontana dalle adunanze chiunque trascenda nelle discussioni; d) cura l’esatto adempimento dello statuto, sorveglia all’economia della societa` colla regolare amministrazione, firma i pro171

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cessi verbali, appone il visto ai mandati di Uscita ed Entrata e veglia perche´ ognuno adempia strettamente ai propri doveri. In caso di urgenza prendera` tutti quei provvedimenti che stimera` opportuni al buon andamento della Societa` dandone conto al Consiglio Direttivo e quindi alla Societa` nella prossima adunanza generale. Art. 26. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e quando questi e` assente od impedito ha le medesime incombenze. Art. 27. I due Consiglieri unitamente al Vice-Presidente invigilano e sorvegliano l’intera Societa` promuovendone nel limite delle loro forze il buon andamento ed il rigoglioso sviluppo. Coadiuvano il Presidente ed il Vice-Presidente nel disbrigo degli affari e nella direzione amministrativa. In caso d’assenza o d’impedimento del Presidente e del VicePresidente il 1º Consigliere ne fa le veci; in assenza anche di questi ne disimpegna le attribuzioni direttive il secondo Consigliere. Art. 28. L’Ispettore ha il dovere di invigilare a che sia esattamente osservato lo Statuto ed i regolamenti; deve inoltre occuparsi che non succedano inconvenienti proponendo le punizioni per coloro che li promuovono; deve provvedere infine a tutto cio ` che riguarda l’ordine e il buon andamento della Societa`. Art. 29. Sara` pure cura dell’Ispettore di evitare le rappresaglie che possono avvenire nelle adunanze generali fra soci valendosi anche della facolta` di farli allontanare dalla sala. Art. 30. Il Ragioniere tiene l’amministrazione della Societa`; rimette semestralmente la situazione economica; spicca i mandati d’Entrata ed Uscita e redige i bilanci preventivo e consuntivo. Sara` pure suo dovere aprire le relative partite ai soci, preparare i libretti annuali, e in generale attendere diligentemente a tutte le ingerenze dell’amministrazione. Art. 31. L’Economo provvede alla conservazione ed alle modificazioni dell’inventario, si occupa di comprare tutto cio ` che e` necessario per la Societa`, purche´ non oltrepassi una cifra di L. 15, nel qual caso sara` suo stretto dovere interpellare il Consiglio Direttivo, e di vendere tutto cio ` che per essa non fosse piu ` utile. Per sopperire alle minute spese gli verra` dal Cassiere mensilmente lasciata la somma di L. 15 e sara` sua cura presentare al Cassiere medesimo nota delle spese effettuate per la liquidazione con mandato, in unione al contante rimasto in sue mani. Art. 32. Il Cassiere e` depositario responsabile del numerario della Societa`; esso non potra` fare alcun pagamento, ne´ ricevere 172

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alcuna somma senza il relativo mandato; esso tiene un Libro Cassa di Entrata e Uscita per registrarvi i mandati spiccati dalla Bilanceria ed e` altresı` obbligato a farsi rilasciare trimestralmente dall’Esattore delle tasse sociali un elenco dei pagamenti fatti dai soci sulle partite relative e di quelli fatti agli stessi per sussidi di malattia; riconosciuto regolare tal computo ne ordinera` d’ufficio al Bilanciere il Mandato, mediante il quale il Cassiere ne procurera` dall’Esattore l’incasso. Egli non potra` tenere presso di se´ per i bisogni ordinari che una somma non maggiore di L. 50, essendo suo stretto dovere versare l’eccedenza nella Cassa di Risparmio del Monte dei Paschi ogni mese. Di concerto col Bilanciere presenta semestralmente il resoconto dell’esercizio annotando circa la rimanenza del contante il modo col quale essa si costituisce. Alla fine della sua gestione e coll’intervento del Presidente e Segretario della societa` consegna i registri, i valori e tutto cio ` che riguarda la sua gestione al nuovo titolare ricevendo da questi analoga ricevuta vistata dagli ufficiali presenti alla consegna. Art. 33. Il segretario dovra`: 1) tenere in regola il registro spettante alla societa` ed il protocollo degli atti. 2) redigere, firmare e conservare i processi verbali delle adunanze generali e del Consiglio Direttivo. 3) tenere l’archivio in perfetta regola ed il ruolo matricolare dei soci, avvisando con lettera l’esattore quando avvenga qualche nuova ammissione; 4) tenere la corrispondenza; 5) eseguire tutto cio ` che dal Presidente gli viene ordinato. Art. 34. L’aiuto segretario coadiuva in tutto il segretario e lo rappresenta nella sua assenza. Art. 35. I revisori dovranno esaminare accuratamente l’amministrazione sociale riscontrando esattamente tutti i documenti che formano corredo ad ogni mandato d’Entrata ed Uscita. Adempiuto a tale funzione dovranno rimettere elaborato rapporto alla presidenza. Art. 36. Il capo del servizio sanitario ha la sorveglianza e la direzione dei Visitatori e dei malati; accetta i reclami delle parti e ne fa rapporto al Consiglio Direttivo; cessa di pagare il sussidio al socio ammalato quando ne creda il caso, ed e` in sua facolta` di autorizzarlo ad uscire di casa previ accordi presi col medico curante; tiene un registro per cognome e nome, vi segna il numero 173

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delle case dei malati, il genere di malattia, il giorno dell’incominciamento e cessazione di essa non che il nome del visitatore. Invigila affinche´ le disposizioni prescritte per il servizio sanitario sieno rigorosamente osservate. Alla fine di ogni mese compila lo specchio dei malati e lo rimette al Presidente. Art. 37. Il capo del servizio sanitario pone il visto nel primo ed ultimo buono di sussidio per avere esatta conoscenza dell’incominciamento e della fine della malattia di un socio.

Delle Adunanze Generali Art. 38. Le adunanze ordinarie annuali sono quattro: La 1a deve tenersi nel mese di Gennaio per il bilancio consuntivo. La 2a deve tenersi nel mese di Luglio per il Resoconto Semestrale. La 3a e 4a nel mese di Decembre per le elezioni degli uffiziali della Societa` e per l’approvazione del Bilancio preventivo. Art. 39. Quelle straordinarie e d’urgenza sono dal Consiglio Direttivo convocate nei casi esposti dagli art. 54-55 dello Statuto. Art. 40. Le adunanze generali ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso diramato tre giorni prima da quello indicato per l’assemblea; per quelle d’urgenza l’invito puo ` essere diramato anche il giorno stesso in cui l’adunanza ha luogo. Art. 41. L’invio deve sempre contenere esattamente l’elenco degli affari da svolgersi. Art. 42. Le assemblee sono dirette dal Presidente salvo i casi esposti dall’art. 10 il quale ha lo stretto dovere di tutelarne l’ordine e la dignita`. Art. 43. Esso ha facolta` di togliere la parola a chiunque nel prendere parte ad una discussione, si esprimesse in forma scor` pure in suo diretta o tale da offendere l’altrui suscettibilita`. E ritto sospendere l’adunanza qualora si verificassero in essa disordini provocati da una troppo appassionata discussione o da altro motivo riferentesi ad intemperanza di atti o di parole. Art. 44. L’adunanza si apre colla lettura del processo verbale della seduta precedente per passar quindi allo svolgimento per ordine di numero degli affari inscritti all’ordine del Giorno. Art. 45. Sul medesimo argomento niuno puo ` prendere la parola piu ` di tre volte ad eccezione degli autori di proposte. 174

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Art. 46. Quando venga domandata la chiusura della discussione e sia appoggiata da 3 soci il Presidente la mettera` ai voti; mancando l’appoggio la discussione viene continuata. Art. 47. Quando la proposta viene mandata a partito nessuno puo ` domandare la parola sulla stessa. Art. 48. Il sistema di votazione e` previsto dall’art. 68 dello Statuto. Art. 49. La nomina alle cariche sociali sara` fatta sempre mediante votazione segreta e l’adunanza in cui essa ha luogo deve esser resa palese almeno otto giorni prima. Art. 50. Il Consiglio Direttivo ha l’incarico di fissarne il giorno e di nominare una Commissione speciale incaricata delle operazioni elettorali la quale deve comporsi di un Presidente e di 3 membri di cui uno funzionera` da Segretario. Ad eccezione del Presidente che deve essere membro del Consiglio Direttivo gli altri scrutatori debbano essere estranei alla Presidenza. Questa disposizione vige anche in caso di elezioni suppletive o straordinarie per dimissione di parte o di tutti i componenti il Consiglio. Art. 51. Perche´ l’elezioni siano valide e` strettamente necessario che l’urna rimanga aperta per 3 ore consecutive. Art. 52. Ogni socio che non sia incorso nella sospensione dei diritti sociali e che non si trovi in stato di morosita`, presentera` la scheda piegata al Presidente, il quale dopo averla bollata in presenza al votante, e dopo aver fatto annotare il nome del votante medesimo in apposito ruolo, la deporra` in apposita urna. Art. 53. Il voto e` personale e non puo ` darsi per delegazione. ` obbligo della Segreteria fornire alla Commissione Art. 54. E Elettorale il ruolo generale dei Soci e dell’Ispettore rimettere la nota dei morosi e dei sospesi. Art. 55. La commissione deve accertarsi che chi si presenta a rendere il voto ha le qualita` richieste dall’Art. 52. Art. 56. Al termine delle tre ore e quando abbiano votato i soci presenti nell’aula, si chiude la votazione per dar luogo alle operazioni di scrutinio. Art. 57. Lo spoglio delle schede sara` fatto dal Presidente o da chi ne fa le veci con l’assistenza degli scrutatori presenti compreso il Segretario. Art. 58. Il verbale e` redatto dal Segretario ed e` firmato dai componenti la Commissione presenti. In esso debbono essere annotate le contestazioni o proteste che possono sorgere nel periodo delle operazioni elettorali, e debbono per ordine di ufficio 175

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essere indicati voti riportati da ciascun candidato. Il verbale in busta chiusa e sigillata deve essere rimesso al Presidente della Societa`. Art. 59. L’installazione degli eletti sara` fatta dopo otto giorni da quello delle elezioni nel caso che nessuna contestazione fosse sorta nel tempo assegnato alle operazioni elettorali. Del basso Servizio Art. 60. Il basso servizio della Societa` e` affidato ad un Custode coll’annuo assegno di Lire 72 salvo ad accrescerlo quando il Corpo sociale lo stimi opportuno in conformita` delle finanze sociali e della diligenza dimostrata nel disimpegno delle mansioni affidategli. Art. 61. Si compendiano in queste: a) vigilanza e conservazione dei mobili ed oggetti consegnatigli dall’Economo, di cui e` responsabile; b) nettezza dei locali della Societa`; c) consegna ad ogni singolo socio di inviti dell’adunanze e di qualunque altro foglio riguardante l’Associazione consegnatogli da qualunque altro membro della Presidenza; d) intervento a tutte le adunanze del corpo sociale, del Consiglio Direttivo e di speciali commissioni; e) osservanza scrupolosa al regolamento interno ed a qualunque altra disposizione emanata dalla Presidenza e dal Corpo Sociale. Art. 62. Verificandosi il caso di qualche lagnanza nel Servizio il Consiglio Direttivo ha facolta` di punirlo fino alla sospensione dallo stipendio per un mese; per casi di eccezionale gravita` e` necessaria una deliberazione del Corpo Sociale. Del locale sociale Art. 63. Il locale sociale non potra` cedersi ad alcuno, eccetto che trattisi per tenervi feste di beneficenza o per scopi non dissimili all’intendimento della Societa`. Art. 64. In tutti i casi la deliberazione deve esser fatta dalla Generale assemblea e deve riportare i due terzi dei voti presenti che non possono esser minori della meta` del numero dei soci ascritti. Art. 65. Non ottenendo questa maggioranza la domanda di concessione da chiunque venga presentata s’intendera` rigettata. 176

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Art. 66. Allorquando nel locale occorra una riparazione, il lavoro sara` dato di preferenza ad un socio che eserciti tal mestiere, se pero ` il socio non lo voglia fare o lo faccia ad un prezzo superiore ad uno estraneo il lavoro sara` dato all’estraneo.

Del vessillo sociale Art. 67. L’uscita del vessillo sociale e` limitata ai casi che appresso: a) per prender parte all’accompagnamento funebre dei soci estinti b) per partecipare a commemorazioni o cerimonie civili e patriottiche quand’esse non abbiano carattere spiccatamente ed eminentemente politico e religioso e purche´ ne sia fatto l’invito dai relativi Comitati c) per onorare uomini che per ingegno od elette virtu ` bene meritarono della citta` e della Patria d) per associarsi ad ogni manifestazione solenne in favore delle secolari istituzioni cittadine e) in tutti quei casi che sara` stimato opportuno dal Consiglio Direttivo previo analogo deliberato che in caso d’urgenza puo ` essere costituito da una nota circolare fatta presentare dal Custode ad ogni singolo membro della Presidenza. Approvato il 22 settembre 1905 ed avuto esecuzione il 1º ottobre detto

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SOCIETA` DI MUTUO SOCCORSO MONTAPERTO FRA I NATIVI ED ABITANTI NEL RIONE DEI PISPINI (1922) E SOCIETA` DI MUTUO SOCCORSO MONTAPERTO FRA I COMPONENTI LA NOBIL CONTRADA DEL NICCHIO (1923) 1

Della Societa` di Mutuo Soccorso Montaperto nel Rione dei Pispini erano gia` noti statuti del 1886, presenti sia presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze sia presso la Biblioteca Comunale di Siena. Approvati il 14 gennaio 1886, essi sviluppano 73 articoli. La Societa` si era costituita nel 1879 (art. 1), intitolata alla localita` della battaglia-icona del patriottismo civico senese. Si proponeva di sussidiare i soci malati e di promuovere il benessere morale dei membri della Societa`, chiedendo loro « una vita operosa e

1 Ambedue in BNCFi, S-1348. Per una precedente redazione: Societa ` di Mutuo Soccorso Montaperto nel Rione dei Pispini in Siena, Statuto, Siena-Poggibonsi, Stab. lito-tipografico Cappelli, 1886, presente in BCSi, Misc.Sen. H.12.N.17 oltre che in BNCFi, S-1348. In Biblioteca Comunale si veda anche: Statuto della Societa` fra gli appartenenti alla Nobil contrada del Nicchio sotto il nome ‘‘La Bandiera’’, Siena, Alessandro Moschini, 1873, Misc.Sen. H.16.N.28. Cfr. anche C. Ciampolini, Le societa` prima della Pania cit., pp. 71-75, in particolare p. 71: « Nel Museo della nostra Contrada nella teca in cui e` allocato lo stendardo della Societa` dei Venti, si ritrova lo stendardo di un’altra Societa` della quale purtroppo non esistono, come testimonianza, documenti cartacei e nemmeno memorie tramandate a voce: la Societa` di Mutuo Soccorso denominata Montaperto » (lo stendardo e` riprodotto ivi, p. 74). Interessante l’intervista ad Adige Bartolozzi che alla fine degli anni Settanta - in Ci si vede in Societa` cit., p. 104 - ricordava la presenza nel territorio della Contrada di una Societa` « di Montaperti »: « ... c’era quando ero piccolo; si chiamava ‘‘Societa` di Montaperti’’ ma non era del Nicchio. [...] C’e` stata anche una societa` sportiva, l’ASAP. Ma queste, ripeto, non avevano nessun collegamento con la Contrada anche se erano formate da nicchiaioli ». Sulle intersezioni tra Asap e Contrada si veda C. Ciampolini, Le societa` prima della Pania cit.

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morigerata » (art. 3). Solo nativi ed abitanti nel rione dei Pispini potevano far parte della Societa` come membri effettivi (art. 5), presentando domanda alla presidenza; in assenza di queste due condizioni si poteva essere ascritti come « soci aggregati contribuenti », ma senza avere diritto ad alcun sussidio in caso di malattia. Era, con tutta evidenza, una Societa` a carattere territoriale, che nasceva e si sviluppava nel e per il rione dei Pispini, sostenendo economicamente i soci malati. La tassa d’ammissione variava in base all’eta`: L. 2 dai 16 ai 25 anni, e L. 5 dai 26 ai 35 (art. 10). I soci, sia effettivi sia aggregati-contribuenti, erano tenuti a pagare anche una tassa settimanale. Non veniva sussidiato chi cadeva malato per cattiva condotta o per rissa (art. 16). La Societa` professava di non avere « scopo religioso ne´ politico, ma puramente morale ed economico » (art. 1), stabilendo pero ` che la bandiera potesse intervenire « a tutte le commemorazioni, purche´ sia invitata la Societa` dalla commissione promotrice la festa » (art. 33). Non e` chiaro a chi spettasse la decisione di tale intervento. Ogni anno, nella seconda domenica di ottobre, la Montaperto solennizzava l’anniversario della fondazione con un banchetto tra i soci (art. 63). La Societa` operava esattamente nel cuore territoriale della Contrada del Nicchio, ma del tutto autonoma da quest’ultima e senza apparenti intersezioni. Si leggano, a tal proposito, gli articoli 71 e 72 dello statuto del 1886: essi prescrivevano che in caso di scioglimento della Societa` il fondo cassa e i mobili esistenti venissero donati alle venti famiglie piu ` povere del rione, dando la preferenza a quelle che avevano avuto un congiunto appartenente alla Societa`. La bandiera e gli arredi societari dovevano invece essere donati al Comune. Colpiscono queste ultime disposizioni, perche´ rivelatrici di un senso di estraneita` alla Contrada e di non condivisione dei suoi fini, se non di vera e propria contrapposizione. Non sappiamo se prima degli statuti che qui si pubblicano (1922 e 1923) la Societa` ne abbia approvati altri. Il documento del 1922 sviluppa un numero molto minore di articoli rispetto allo statuto del 1886: 50 in tutto. Vi sono confermati gli scopi del sodalizio: assistenza fra i soci, e promozione del loro benessere morale ed economico (indicando comunque una data di fondazione diversa: 1878 anziche´ 1879). I soci si dividevano in contribuenti, aggregati, protettori: i primi, come gia` stabilito nel 1886, dovevano essere nativi o abitanti del rione, con una eta` tra i 17 e 180

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i 35 anni; i secondi avevano tra i 12 e i 17 anni, mentre erano soci protettori tutti coloro che pagavano una tassa annuale di almeno L. 10 (art. 4-6). I protettori avevano solo voto consultivo e non potevano essere eletti alle cariche sociali. Circa i contribuenti, la Societa` precisava che l’eventuale cambio di domicilio non faceva perdere i diritti sociali (art. 7). La generica professione di apoliticita` contenuta nello statuto del 1886 viene qui confermata dall’art. 8: la Montaperto si dichiarava « apolitica per eccellenza, e percio ` non interverra` con o senza la bandiera in alcuna manifestazione esterna od interna di carattere politico ancorche´ rispecchiasse i sentimenti della maggioranza dei soci ». Dai sussidi erano escluse le malattie derivanti da causa viziosa, aggiungendo significativamente gli infortuni derivanti da ubriachezza (art. 12). La Societa` organizzava dei « trattenimenti » durante l’anno, decisi dal consiglio direttivo. Soprattutto durante il carnevale, i locali sociali erano aperti a « trattenimenti notturni di ballo » fra i soci e gli invitati (questi ultimi in un numero proporzionato alle capacita` del locale). Non cambiava, rispetto allo statuto del 1886, quanto disposto in caso di scioglimento della Societa`: l’art. 49 stabiliva che non doveva essere la Contrada del Nicchio la beneficiaria, bensı` istituti cittadini di beneficenza; bandiera e arredi, invece, dovevano essere consegnati a persona di fiducia eletta dai soci « dietro una dichiarazione rilasciata dal medesimo, di doverla riconsegnare ad altra Societa` avente lo stesso scopo e nome, che sorgesse nel Rione dei Pispini ». Di certo, quello dei rapporti del sodalizio con la Contrada era argomento spinoso e non risolto se, su questo specifico aspetto, assistiamo ad un totale ribaltamento di contenuti negli statuti approvati a solo un anno di distanza dai precedenti, nell’assemblea del 7 luglio 1923. Intanto, cambiava l’intitolazione della Societa`: non piu ` « Societa` di M.S. Montaperto fra i nativi ed abitanti nel rione dei Pispini », ma « Societa` di M.S. Montaperto fra i componenti la Nobil Contrada del Nicchio ». Si trattava, di fatto, di un nuovo sodalizio, che aveva dovuto trattare con il vecchio questo delicato passaggio, passaggio che innovava del tutto i rapporti con la Contrada del Nicchio. L’art. 14 si riferiva, a conferma di questo, ai « componenti della disciolta Societa` di Montaperti », che avevano ottenuto qualche riconoscimento, come essere dispensati dal limite di eta` (di 181

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cui nel prosieguo) per far parte del sodalizio o la possibilita` di ottenere il sussidio senza la franchigia di almeno sei mesi di iscrizione (art. 21). La Societa` si costituiva tra i nativi e i domiciliati del rione, purche´ – e l’aggiunta e` significativa – « componenti la nobil Contrada del Nicchio » (art. 1). E tra gli scopi leggiamo ora non solo lo sviluppo della mutualita` tra i soci e il loro benessere (art. 2, a e b), ma anche « sviluppare fra i nati e gli abitanti nel rione dei Pispini i legami tra essi e la nobil Contrada del Nicchio » (lettera c). L’art. 10 stabiliva un limite di eta` per essere accolti quali soci effettivi: tra i 17 e i 35 anni, purche´ contribuenti della Contrada (oltre che nativi o abitanti). Di questo legame nuovo con la Contrada e` interessante spia lessicale anche l’art. 6, che regolava l’uscita della bandiera, stabilendo che sia sempre accompagnata da almeno due soci e « dall’Alfiere » (e non da un « portabandiera »). In caso di scioglimento, fondo cassa e mobilia dovevano essere trasferiti alla Nobil Contrada del Nicchio (art. 62). Nell’archivio della Contrada non si conserva alcun documento relativo a questa Societa` 2. Fu l’ASAP, Associazione Sportiva Antonio Palmieri, ad entrare invece in possesso della mobilia della disciolta Societa` di Montaperto 3. *** Societa` di M.S. Montaperto fra i nativi ed abitanti nel Rione dei Pispini. Siena, Statuto, Siena, Premiata Tip. Cooperativa, 1922 Scopo della Societa` ` costituita in Siena nel Rione dei Pispini, dal 1878 la Art. 1. E Societa` di M.S. di Montaperto. Art. 2. Essa si propone:

2 Cfr. Inventario dell’Archivio Storico della Nobile Contrada del Nicchio cit., p. 15, che invece rileva documentazione per le seguenti Societa`: Societa` dei Venti nella Nobil Contrada del Nicchio (inventario dei mobili, ruolo dei soci e ricevute senza indicazione di data); Societa` della Bandiera (1874-1883); Societa` del Palio (con documentazione a partire dal 1888). 3 Come si legge in C. Ciampolini, Le societa ` prima della Pania cit., p. 74.

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1. L’assistenza fra i soci per mezzo di sussidi in caso di malattia. 2. Promuovere il benessere morale ed economico di chi la compone, esige da ogni socio una vita operosa e morigerata. Ammissione a socio Art. 3. La societa` si compone di tre categorie di soci; contribuenti, aggregati e protettori. Art. 4. Per essere ammesso come socio effettivo occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, che, dopo esaminata, presentera` all’Assemblea generale per l’approvazione mediante voto segreto, purche´ sia corredata dei seguenti requisiti: 1. Di essere nativi o abitante del Rione dei Pispini; 2. Eta` non minore di anni 17 ne´ maggiore di 35; 3. Non avere riportato pene infamanti; 4. Certificato medico comprovante la sana costituzione fisica. Art. 5. Per gli aggregati si richiede eta` non maggiore di anni 17 e ne´ minore di anni 12 e gli altri requisiti sopra contemplati. Art. 6. Sono ammessi soci protettori tutti coloro che pagheranno una tassa volontaria non inferiore a L. 10 da pagarsi entro l’anno. Questi soci potranno intervenire alle adunanze, ma avranno solo il voto consultivo, non potranno essere eletti a nessuna carica sociale e non percepiranno alcun sussidio; restano pero ` esenti da tassa di ammissione. Art. 7. Tutti quei soci che fanno parte della Societa` quali abitanti del Rione dei Pispini, il trasferimento del proprio domicilio non fara` perdere i loro diritti di soci. Art. 8. La Societa` e` apolitica per eccellenza, e percio ` non interverra` con o senza la bandiera in alcuna manifestazione esterna od interna di carattere politico ancorche´ rispecchiasse i sentimenti della maggioranza dei soci. Art. 9. La Societa` si compone di un numero indeterminato di soci ed e` guidata da un Consiglio Direttivo composto di un Presidente, due Consiglieri, un Bilanciere, un Economo, un Ispettore, un Cassiere ed un Segretario. Per le funzioni di riscossioni ed esazioni il Consiglio Direttivo si varra` dell’opera di un esattore di sua fiducia, che non fa parte della formazione del Consiglio. Doveri e diritti dei Soci Art. 10. I Soci che sono regolarmente inscritti con le modalita` suddette accettano implicitamente la piena e leale osservanza e ri183

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spetto del presente Statuto Regolamento e di tutte quelle altre disposizioni che in avvenire potranno essere suggerite dalla esperienza e riconosciute necessarie al migliore funzionamento della Societa`. Essi son tenuti a versare la tassa di ammissione in Lire 5 e la tassa mensile di Lire 1; tanto la prima che la seconda sono suscettibili di aumenti e diminuzioni a seconda delle condizioni economiche della Societa`, ma tali mutamenti saranno sempre deliberati dall’assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo. Coloro che per 6 rate consecutive o saltuarie, restassero morosi della tassa sociale, avranno dal Consiglio Direttivo la concessione di giorni 30 per mettersi in regola, scaduti i quali il socio moroso sara` sospeso dal diritto d’intervento in societa`, ancorche´ avessero luogo in quel tempo speciali ricreazioni o trattenimenti, e cio ` fino a tanto che non si sia posto in regola con la Societa`. Se entro il mese successivo dalla caduta in mora il socio non si sara` posto in pari, sara` dichiarato decaduto per morosita` ed il suo nome passera` inscritto nel ruolo dei morosi. Art. 11. Il socio radiato o decaduto per morosita` o per altro titolo, abbia spontaneamente o forzatamente abbandonata la societa`, non avra` diritto di pretendere alcunche´ del patrimonio mobile ed immobile della Societa`. Egli e per non piu ` di due volte, potra` rientrare a far parte della Societa` ripresentando domanda e sottostando a tutte le modalita` prescritte per una nuova ammissione sempre a condizione che rifonda tutto il suo debito verso la societa`. Restera` solo esente dalla tassa di ammissione gia` altra volta corrisposta all’atto dell’accoglimento in Societa`. Dei sussidi Art. 12. In caso d’infortunio o di malattia prolungata il socio perfettamente in regola con le tasse sociali e che non abbia incorso in punizioni disciplinari, sara` soccorso con un sussidio giornaliero di lire *** 4 e per non piu ` di giorni *** 5 all’anno, purche´ sia decorso un anno dalla sua inscrizione di Socio al Ruolo della

4 Bianco nel testo. Gli statuti del 1886 (BCSi, Misc. Sen. H.12.N.17), all’art. 15 dispongono che il socio ammalato abbia diritto al sussidio di 60 centesimi al giorno. 5 Bianco nel testo. Gli statuti del 1886, all’art. 15, dispongono un periodo di 30 giorni.

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Societa`. L’interessante infortunato e caduto in malattia, avra` cura di parteciparlo alla Societa`, rivolgendone informazione al Presidente il quale si fara` dovere di assumere le debite informazioni in proposito oltre all’accertamento che dell’infortunio e della malattia deve essere prodotto dall’interessato, in forma di dichiarazione medica. Nessun infortunio che provenga da ubriachezza e da altra causa viziosa sara` ammessa al godimento del sussidio. Art. 13. Il socio ammalato e` escluso dal pagamento delle tasse sino al termine della malattia. Art. 14. La misura del sussidio potra` essere elevata o diminuita in ragione della floridezza o meno delle finanze della Societa`. Della Direzione Amministrativa della Societa` Art. 15. La Societa` e` presieduta da un Consiglio Direttivo. Questo Consiglio e` composto di numero 8 membri eletti a tale ufficio a mezzo di votazione segreta nei modi che saranno piu ` avanti espressi. Il Consiglio Direttivo e` composto come appresso: 1. Presidente 2. Consiglieri 1. Ispettore 1. Bilanciere 1. Economo 1. Cassiere 1. Segretario Art. 16. L’elezione del Consiglio Direttivo ha luogo nella seconda quindicina di Decembre di ogni anno: gli eletti stanno in carica un anno e sono tutti rieleggibili. Del Presidente Art. 17. Il Presidente e` il capo della Societa`, presiede percio ` le adunanze generali e quelle del Consiglio Direttivo, ed esercita tutte quelle mansioni che nel capo di ogni Societa` comunemente convengono. Esercita il potere esecutivo facendo applicare e rispettare i deliberati dell’assemblea generale dei soci; sorveglia l’economia sociale, vista i mandati di entrata e di pagamento, ed in caso di urgenza prende quei provvedimenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Societa`, salvo a renderne conto al 185

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Consiglio Direttivo e a quello generale alla piu ` prossima occasione. Il Presidente rappresenta la Societa` in giudizio e fuori. Dei Consiglieri Art. 18. I due Consiglieri hanno diritto per anzianita` di nomina alla presidenza degli affari in assenza del Presidente, e possono essere incaricati temporaneamente di qualche ufficio reso vacante. Coadiuvano il Presidente nel disbrigo degli affari e nella direzione amministrativa. Del Bilanciere Art. 19. Il Bilanciere tiene l’amministrazione della Societa`; spicca mandati di pagamento e di entrata dietro richiesta dell’Economo; redige insieme al Cassiere ed all’Economo il bilancio che dovra` essere compilato annualmente e rimesso all’approvazione del Consiglio Direttivo. Dell’Economo Art. 20. L’Economo provvede alla conservazione del mobiliare sociale, s’interessa di provvedere a tutto quanto occorre alla Societa` in materia di provviste comprese quelle necessarie al funzionamento del buffet sia nelle occasioni normali che straordinarie. Rimette note di acquisti effettuati, debitamente vistati dal Presidente e Bilanciere per la liquidazione da farsi a cura del Cassiere che e` il solo amministratore che deve maneggiare danaro della Societa`. Dell’Ispettore Art. 21. L’Ispettore rappresenta la legge, la fa osservare scrupolosamente, vigila il buono andamento dell’amministrazione, richiama all’ordine quei componenti il Consiglio che trascurassero il loro ufficio. Art. 22. Vigila pure il Cassiere e l’Esattore per l’incasso delle rate settimanali e di ammissione, ed e` in sua facolta` di chiamare il socio a mettersi in pari con le rate settimanali, a forma dello Statuto. 186

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Art. 23. Quando vi sieno dei soci decaduti per morosita` ne fara` apposita nota e la presentera` al Consiglio Direttivo per la espulsione. Art. 24. In caso di malattia di un socio quando avra` ricevuto il certificato medico si portera` all’abitazione del malato e constatata la malattia rilasciera` il buono di tre giorni in tre giorni per presentarsi all’Esattore per il relativo pagamento. ` obbligato inoltre di vigilare il malato e fare cessare Art. 25. E il sussidio quando crede (sentito il parere del medico) che sia in grado di tornare alle sue occupazioni. Del Cassiere Art. 26. Il Cassiere tiene in custodia il denaro sociale di cui e` personalmente responsabile; paga e riscuote in ordine a regolari mandati, di pagamento o di entrata debitamente vistati dal Presidente e Bilanciere. A termine d’anno e prima che si effettuino le elezioni del Consiglio Direttivo, in unione al Bilanciere ed all’Economo, compila il resoconto della gestione esponendo le reali condizioni economiche della Societa`, ed il suo stato patrimoniale. Del Segretario Art. 27. Il Segretario, tiene la corrispondenza, redige i verbali delle adunanze consigliari e generali; dirama inviti, circolari, partecipazioni ecc. sempre per ordine del Presidente. Cura la conservazione dell’archivio e l’albo aggiornato dei soci e delle eventuali loro punizioni e radiazioni. Art. 28. I membri del Consiglio che senza giustificato motivo si astengono per tre volte consecutive da intervenire nelle adunanze saranno privati della loro qualita` e ritenuti quali dimissionari. La loro surroga sara` fatta a mezzo di elezioni suppletive. L’eletto o gli eletti nel corso dell’annata, restano in ufficio solamente quei mesi che separano la nomina dalla ordinaria decadenza dell’intero Consiglio Direttivo che ha luogo nel decembre d’ogni anno. Delle elezioni del Consiglio Direttivo Art. 29. Le elezioni si faranno per scheda segreta a maggioranza relativa, le schede saranno raccolte da una Commissione eletta a tale uopo dal Consiglio. 187

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Art. 30. Nella stessa tornata della elezione del Consiglio Direttivo si fara` luogo alla nomina dei deputati di Ispezione in quel numero che verra` suggerito dall’esperienza. Essi presteranno servizio a turno ed avranno il dovere di vigilare al mantenimento dell’ordine e della convenienza, tanto fra i soci che fra gli estranei od invitati; di richiamare gli uni e gli altri al loro dovere. Dei trattenimenti Art. 31. Durante l’anno saranno effettuati i trattenimenti diurni e serali ordinari e straordinari, a seconda delle decisioni che verranno prese dal Consiglio Direttivo. La stagione del carnevale con quella che la precede ed immediatamente la sussegue, sara` devoluta piu ` specialmente per trattenimenti notturni di ballo, fra i soci e le loro famiglie invitati 6. Ogni giorno nelle ore in cui i locali sociali saranno aperti, potranno essere frequentati dai soci per luogo di convegno uniformandosi alle prescrizioni dettate dal Consiglio Direttivo. Nei trattenimenti serali e nei balli oltre l’intervento delle famiglie dei soci, potranno essere fatti degli inviti ad estranei in quel numero che sara` proporzionato alla capacita` dei locali sociali ed in rapporto alle richieste dei soci. Sara` fatta una distribuzione di biglietti totale o parziale a discrezione del Consiglio Direttivo. Delle Adunanze Art. 32. Le adunanze del Corpo Sociale e del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente. Art. 33. Ogni seduta incomincia con la lettura del processo verbale dell’adunanza antecedente. Non avra` diritto di chiedere la parola su questo, quel socio che non era stato presente alla medesima adunanza. Art. 34. Perche´ le deliberazioni sieno valide occorre la presenza di un terzo di soci. Art. 35. Le adunanze in 2a convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci. Art. 36. Le adunanze del Consiglio non saranno valide se non colla presenza della meta` piu ` uno.

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Cosı` nel testo.

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Art. 37. Le deliberazioni sono prese per alzata e seduta, per voto segreto e per appello nominale. L’assemblea dovra` decidere caso per caso quali delle forme stabilite dovra` essere adottata. Art. 38. Le modificazioni dello Statuto saranno valide riportando due terzi di voti dei presenti, in 1 a convocaz., ed in seconda qualunque sia il numero. Art. 39. La societa` si aduna per l’elezioni dei suoi ufficiali, per la modificazione allo Statuto e quando il Consiglio Direttivo lo creda necessario. Delle pene Art. 40. Le punizioni stabilite dal presente Statuto sono: 1. L’espulsione dalla Societa`. 2. La perdita temporanea del diritto di sussidio. 3. La sospensione. Art. 41. Sono puniti coll’espulsione: 1. Coloro che si rendessero colpevoli di danneggiamento verso la Societa` e non volessero risarcirne i danni entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. 2. Coloro che, recidivi, simulassero malattia e indebitamente percepissero sussidio. 3. Coloro che offendessero l’onore dei membri del Consiglio e dei soci; o nel locale sociale trascendessero a vie di fatto. Art. 42. Sono puniti con la perdita temporanea del sussidio: 1. Coloro che non osservassero una disposizione presa dal Consiglio o dall’assemblea. 2. Coloro che per la prima volta indebitamente percepissero sussidio simulando malattia. Art. 43. Sono puniti con sospensione: 1. Coloro che non tenessero un contegno corretto nella discussione; 2. Coloro che intervenissero in stato di ubriachezza ai trattenimenti sociali. Art. 44. La espulsione oltre ai soci, e` applicabile a tutti coloro che frequenteranno i locali. L’espulsione dalla societa` deve essere decisa ed applicata dal Corpo sociale; le altre pene dal Consiglio Direttivo. I nomi di coloro che furono espulsi rimarranno per un anno in uno speciale elenco. 189

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Disposizioni generali Art. 45. In caso di morte di un socio la bandiera interverra` al trasporto funebre in qualunque forma si effettui. Art. 46. Per qualsiasi circostanza che la bandiera dovra` sortire dal proprio locale ne sara` dato avviso ai soci per mezzo di annunzi e dovra` essere accompagnata da non meno di due soci oltre il porta bandiera. Art. 47. Si intende sempre esistente la Societa` quando il numero dei soci non sia inferiore di 8 (otto). Art. 48. Lo scioglimento della Societa` non puo ` essere deliberato che in un’adunanza generale convocata espressamente e con tre quarti di voti favorevoli. Art. 49. In caso di scioglimento, il fondo di Cassa ed i mobili esistenti saranno erogati a Istituti cittadini di beneficenza. Art. 50. La bandiera e suoi arredi saranno consegnati a persona di fiducia eletta nell’ultima adunanza dietro una dichiarazione rilasciata dal medesimo, di doverla riconsegnare ad altra Societa` avente lo stesso scopo e nome, che sorgesse nel Rione dei Pispini. Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci 21 Giugno 1922 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Guerrieri Arturo Presidente – Mazzoni Lorenzo, Capitani Giuseppe Consiglieri – Salvadori Gaetano Bilanciere – Donnini Enrico Ispettore – Pucci Giovanni Economo – Menicori Angiolo Cassiere – Vannini Giuseppe Segretario

*** Societa` di M. S. Montaperto fra i componenti la Nobil Contrada del Nicchio. Siena, Statuto, Siena, Premiata Tip. Cooperativa, 1923 ` costituita in Siena dal 1878 una Societa` di M.S. tra i Art. 1. E nativi o domiciliati nel rione dei Pispini purche´ componenti la nobil contrada del Nicchio. 190

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Art. 2. La Societa` ha il nome di Societa` di M.S. di Montaperti. Art. 3. Essa si propone: a) lo sviluppo della mutualita` fra i Soci. b) di promuovere il benessere morale ed economico dei suoi componenti. c) di sviluppare fra i nati e gli abitanti nel rione dei Pispini il legame tra essi e la nobil contrada del Nicchio. d) di svolgere, appoggiare e promuovere tutte quelle sane iniziative che possono servire al miglioramento materiale e morale del rione dei Pispini. Art. 4. La Societa` e` apolitica e aconfessionale. Art. 5. Il Consiglio Direttivo decidera` caso per caso dell’intervento della Bandiera Sociale a tutte quelle manifestazioni che assumano carattere cittadino. Art. 6. La Bandiera uscendo dalla Sede Sociale dovra` essere sempre accompagnata da non meno di 2 (due) soci e dall’Alfiere; il Consiglio Direttivo disporra` in proposito. Ammissione a socio Art. 7. Tre sono le categorie dei soci: a) Onorari. b) Effettivi. c) Aggregati. Art. 8. Per le categorie b e c per essere ammesso socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo della Societa`. Le domande verranno esaminate da una Commissione di revisori composta da due membri eletti dall’assemblea e di un membro del Consiglio. La Commissione di revisori dopo aver accertato le qualita` richieste dal presente Statuto-Regolamento per essere ammesso a socio della Societa`, deliberera` in merito all’ammissione. Art. 9. Le deliberazioni della Commissione dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio. Art. 10. Per poter far parte della Societa` in qualita` di Soci della categoria b e` necessario inoltre: a) di essere nativo o abitante nel rione dei Pispini purche´ contribuente della Nobil Contrada del Nicchio. b) Avere l’eta` non minore di anni 17 ne´ maggiore di 35. c) Non avere riportato pene infamanti. d) Avere una sana costituzione fisica (essa deve essere documentata da un certificato medico allegato alla domanda). 191

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Art. 11. Per gli aggregati e` necessario: a) eta` non maggiore di anni 17 ne´ minore di 12. b) Essere nativo o abitante del rione dei Pispini. Art. 12. Soci onorari sono tutti coloro che contribuiranno ad aiutare economicamente la Societa` e tutti coloro che si renderanno comunque benemeriti della Societa`. Art. 13. I nomi dei soci onorari saranno iscritti in apposito Albo esposto nei locali sociali. Art. 14. Per i componenti della disciolta Societa` di Montaperti e` abolito il requisito di cui alla lettera b art. 10 del presente Statuto. Doveri e diritti dei Soci Art. 15. I soci regolarmente inscritti con le modalita` suddette hanno il dovere di osservare e rispettare il presente Statuto regolamento nonche´ tutte quelle altre disposizioni che verranno emanate per il miglior funzionamento e il maggior incremento della Societa`. Art. 16. I soci effettivi all’atto della loro ammissione dovranno versare una tassa fissa di L. 10. Inoltre saranno tenuti a pagare una tassa mensile di L. 1,50. Art. 17. I soci che per 6 rate consecutive o saltuarie restassero morosi della tassa sociale, dopo un avviso a mettersi in pari fatto loro dal Consiglio Direttivo, verranno espulsi dalla Societa` per morosita` e il loro nome sara` inscritto in apposita tabella esposta nei locali sociali. Art. 18. E` in facolta` del Consiglio Direttivo di aumentare il termine di 30 giorni di cui all’articolo precedente. Art. 19. I soci aggregati dovranno corrispondere all’atto dell’ammissione la tassa di L. 3 nonche´ la tassa mensile di L. 0,75. Valgano per gli aggregati le disposizioni di cui all’articolo 17. Dei sussidi Art. 20. In caso d’infortunio, purche´ l’infortunato non sia assicurato, o di malattia prolungata il socio effettivo perfettamente in regola con le tasse sociali avra` diritto, dopo il terzo giorno dall’inizio dell’infortunio o della malattia a seconda delle condizioni di cassa della Societa`, a un sussidio giornaliero variabile da L. 1 a L. 3 e per non piu ` di giorni 30 all’anno. Art. 21. Per aver diritto al sussidio e` necessario: 192

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a) essere iscritto almeno da sei mesi alla Societa`. Questa lettera non deve essere applicata ai vecchi componenti della Societa`. b) che l’infortunio e la malattia non dipenda da vizio o da cattive abitudini. c) produrre unitamente alla domanda di sussidio un certificato medico circa la presumibile durata e qualita` dell’infortunio e della malattia. d) Il sussidio verra` corrisposto di 3 in 3 giorni per cura dell’ispettore che ritirera` i fondi dal cassiere. Art. 22. I soci visitatori all’uopo incaricati dovranno controllare le condizioni del socio che richiede il sussidio e riferirne al Consiglio Direttivo. Art. 23. Il Consiglio Direttivo esaminera` e deliberera` sulla concessione e durata del sussidio. Art. 24. Il socio ammalato e` escluso dal pagamento delle tasse sociali fino al termine della malattia. Dei soci Art. 25. I soci onorari, effettivi e aggregati hanno diritto: a) di frequentare i locali sociali attenendosi alle disposizioni di cui al regolamento interno. b) di partecipare a tutte quelle manifestazioni delle quali si rendera` iniziatrice la societa` nell’espletamento dei suoi fini. Art. 26. Il socio effettivo o aggregato radiato o decaduto per morosita` perdera`, contemporaneamente alla radiazione, ogni diritto sui beni mobili ed immobili della Societa` stessa. Art. 27. I soci che per ragioni di interesse o di ufficio saranno costretti ad assentarsi da Siena per un periodo superiore a 3 mesi, saranno, dietro loro richiesta, esentati dal Consiglio Direttivo, dal pagamento delle tasse sociali. I soci assenti saranno iscritti in apposito registro. Art. 28. L’assemblea generale e` costituita da tutti i soci effettivi inscritti alla Societa`. Essa si elegge ogni anno un Consiglio Direttivo oltre alle altre cariche di cui all’art. 29. Della Direzione Amministrativa della Societa` Art. 29. La Societa` e` presieduta da un Consiglio Direttivo eletto a scrutinio segreto e con la designazione delle cariche nella seconda quindicina di maggio di ogni anno ed e` composto di: 193

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1 Presidente 1 Vice Presidente 4 Consiglieri 1 Bilanciere 1 Economo 1 Ispettore 1 Cassiere 1 Segretario 1 Vice Segretario 2 Sindaci revisori (da nominarsi dall’assemblea). Art. 30. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di provvedere all’osservanza del presente Statuto nonche´ allo sviluppo della Societa`: a) di sua competenza ha la ratifica dell’ammissione a socio. b) la concessione dei sussidi. c) l’applicazione delle punizioni ai Soci. d) le decisioni circa l’eventualita` proposte che venissero fatte alla Societa` da parte dei soci. e) stabilire circa l’intervento della bandiera secondo l’art. 5. f) promuovere tutte quelle iniziative atte a dare incremento alla Societa`. Il Consiglio Direttivo presentera` all’atto della sua decadenza una relazione su l’azione svolta nell’interesse della Societa`.

Del Presidente Art. 31. Il Presidente e` il capo della Societa`, presiede percio ` le adunanze generali e quelle del Consiglio Direttivo, ed esercita tutte quelle mansioni che nel capo di ogni Societa` comunemente convengono. Esercita il potere esecutivo facendo applicare e rispettare i deliberati dell’assemblea generale dei soci; sorveglia l’economia sociale, vista i mandati di entrata e di pagamento, ed in caso di urgenza prende quei provvedimenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Societa`, salvo a renderne conto al Consiglio Direttivo e all’assemblea generale alla piu ` prossima occasione. Il Presidente rappresenta la Societa` in giudizio e fuori. Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie e riunisce il Consiglio Direttivo servendosi dell’opera del Segretario.

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Del Vice Presidente Art. 32. Il Vice Presidente coadiuva nelle sue funzioni il Presidente e lo sostituisce nella sua assenza. Dei Consiglieri Art. 33. I quattro Consiglieri hanno diritto per anzianita` di nomina alla presidenza degli affari in assenza del Presidente e del Vice Presidente, e possono essere incaricati temporaneamente di qualche ufficio reso vacante. Coadiuvano il Presidente nel disbrigo degli affari e nella direzione amministrativa. Del Bilanciere Art. 34. Il Bilanciere tiene l’amministrazione della Societa`; spicca mandati di pagamento e di entrata dietro richiesta dell’Economo; redige insieme al Cassiere ed all’Economo il bilancio che dovra` essere compilato annualmente e rimesso all’approvazione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci revisori. Dell’Economo Art. 35. L’Economo provvede alla conservazione del mobiliare sociale, s’interessa di provvedere a tutto quanto occorre alla Societa` in materia di provviste comprese quelle necessarie al funzionamento del buffet sia nelle occasioni normali che straordinarie. Rimette note di acquisti effettuati, debitamente vistati dal Presidente e Bilanciere per la liquidazione da farsi a cura del Cassiere che e` il solo amministratore che deve maneggiare danaro della Societa`. Dell’Ispettore Art. 36. a) L’Ispettore vigila il buon andamento della Societa`. b) In caso di malattia di un socio si portera` all’abitazione dell’ammalato e constatera` la malattia. c) Vigila le sale durante trattenimenti pubblici e privati, provvede all’applicazione del regolamento interno. d) Fa i rapporti a carico di quei soci che dopo un suo primo richiamo non rispettassero il presente Statuto. 195

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Del Cassiere Art. 37. Il Cassiere tiene in custodia il denaro sociale di cui e` personalmente responsabile; paga e riscuote in ordine a regolari mandati di pagamento o di entrata debitamente vistati dal Presidente e Bilanciere. A termine d’anno e prima che si effettuino le elezioni del Consiglio Direttivo, in unione al Bilanciere ed all’Economo, compila il resoconto della gestione esponendo le reali condizioni economiche della Societa`, ed il suo stato patrimoniale. Del Segretario Art. 38. Il Segretario tiene la corrispondenza, redige i verbali delle adunanze consigliari e generali; dirama inviti, circolari, partecipazioni ecc., sempre per ordine del Presidente. Cura la conservazione dell’archivio e l’albo aggiornato dei soci e delle eventuali loro punizioni e radiazioni. I membri del Consiglio che senza giustificato motivo si astengono per tre volte consecutive da intervenire nelle adunanze saranno privati della loro qualita` e ritenuti quali dimissionari. La loro surroga sara` fatta a mezzo di elezioni suppletive. L’eletto o gli eletti nel corso dell’annata restano in ufficio solamente quei mesi che separano la nomina dalla ordinaria decadenza dell’intero Consiglio Direttivo che ha luogo nella seconda quindicina di maggio d’ogni anno. Art. 39. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Dei trattenimenti Art. 40. Durante l’anno saranno effettuati i trattenimenti diurni e serali ordinari e straordinari, a seconda delle decisioni che verranno prese dal Consiglio Direttivo. La stagione del carnevale con quella che la precede ed immediatamente la sussegue, sara` devoluta piu ` specialmente per trattenimenti notturni di ballo, fra i soci e le loro famiglie e invitati. Ogni giorno nelle ore in cui i locali sociali saranno aperti, potranno essere frequentati dai soci per luogo di convegno uniformandosi alle prescrizioni dettate dal Consiglio Direttivo. Nei trattenimenti serali e nei balli oltre l’intervento delle famiglie dei soci, potranno essere fatti degli inviti ad estranei in quel numero che sara` proporzionato alla 196

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capacita` dei locali sociali ed in rapporto alle richieste dei soci. Sara` fatta una distribuzione di biglietti totale o parziale a discrezione del Consiglio Direttivo. ` in facolta` del Consiglio Direttivo dietro richiesta di Art. 41. E due soci di concedere una tessera speciale di frequenza nelle sale sociali ad eccezione dei giorni in cui vi sono trattenimenti. Essa sara` concessa a coloro che non hanno i requisiti necessari per essere ammessi soci. Delle elezioni del Consiglio Direttivo Art. 42. Le elezioni si faranno per scheda segreta a maggioranza relativa, le schede saranno raccolte da una Commissione eletta a tale uopo dall’Assemblea. Art. 43. Nella stessa tornata della elezione del Consiglio Direttivo si fara` luogo alla nomina dei Deputati di Ispezione in quel numero che verra` suggerito dall’esperienza. Essi presteranno servizio a turno ed avranno il dovere di vigilare al mantenimento dell’ordine e della convenienza, tanto fra i soci che fra gli estranei od invitati; di richiamare gli uni e gli altri al loro dovere. Delle Adunanze Art. 44. Le adunanze del Corpo Sociale e del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente. Art. 45. Ogni seduta incomincia con la lettura del processo verbale dell’adunanza antecedente. Non avra` diritto di chiedere la parola su questo, quel socio che non era stato presente alla medesima adunanza. Art. 46. Perche´ le deliberazioni sieno valide occorre la presenza di un terzo dei soci. Art. 47. Le adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci. Art. 48. Le adunanze del Consiglio non saranno valide se non colla presenza della meta` piu ` uno. Art. 49. Le deliberazioni sono prese per alzata e seduta, per voto segreto e per appello nominale. L’assemblea dovra` decidere caso per caso quali delle forme stabilite dovra` essere adottata. Art. 50. Le modificazioni allo Statuto saranno valide riportando due terzi di voti dei presenti, in prima convocazione, ed in seconda qualunque sia il numero. 197

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Art. 51. La societa` si aduna per le elezioni dei suoi ufficiali, per la modificazione allo Statuto e quando il Consiglio Direttivo lo creda necessario. Delle pene Art. 52. Le punizioni stabilite dal presente Statuto sono: 1. L’espulsione dalla Societa`. 2. La perdita temporanea del diritto di sussidio. 3. La sospensione. 4. Il monito. Art. 53. Sono puniti coll’espulsione: 1. Coloro che si rendessero colpevoli di danneggiamento verso la Societa` e non volessero risarcirne i danni entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. 2. Coloro che, recidivi, simulassero malattia e indebitamente percepissero sussidio. 3. Coloro che offendessero l’onore dei membri del Consiglio e dei soci; o nel locale sociale trascendessero a vie di fatto. Art. 54. Sono puniti con la perdita temporanea del sussidio: 1. Coloro che non osservassero una disposizione presa dal Consiglio o dall’Assemblea. 2. Coloro che per la prima volta indebitamente percepissero sussidio simulando malattia. Art. 55. Sono puniti con sospensione: 1. Coloro che non tenessero un contegno corretto nella discussione. 2. Coloro che intervenissero in istato di ubriachezza ai trattenimenti sociali. Art. 56. La espulsione oltre ai soci, e` applicabile a tutti coloro che frequenteranno i locali. L’espulsione dalla societa` deve essere decisa ed applicata dal Corpo sociale; le altre pene dal Consiglio Direttivo. I nomi di coloro che furono espulsi rimarranno per un anno in uno speciale elenco. Disposizioni generali ` dato incarico al Consiglio Direttivo la compilazione Art. 57. E di apposito regolamento interno. Art. 58. In caso di morte di un socio la bandiera interverra` al trasporto funebre in qualunque forma si effettui. 198

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Art. 59. Per qualsiasi circostanza che la bandiera dovra` sortire dal proprio locale ne sara` dato avviso ai soci per mezzo di annunzi e dovra` essere accompagnata da non meno di due soci oltre il porta bandiera. Art. 60. Si intende sempre esistente la Societa` quando il numero dei soci non sia inferiore di 8 (otto). Art. 61. Lo scioglimento della Societa` non puo ` essere deliberato che in un’adunanza generale convocata espressamente e con tre quarti di voti favorevoli. Art. 62. In caso di scioglimento, il fondo di Cassa ed i mobili esistenti saranno erogati a favore della nobil contrada del Nicchio. Art. 63. La bandiera e suoi arredi saranno consegnati a persona di fiducia eletta nell’ultima adunanza dietro una dichiarazione rilasciata dal medesimo, di doverla riconsegnare ad altra Societa` avente lo stesso scopo e nome, che sorgesse nel Rione dei Pispini.

Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci Il 7 Luglio 1923

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ciliberti avv. Ferruccio Presidente - De Santi avv. Vittorio Vice Presidente - Mugnaini rag. Gino, Giorgi rag. Marino, Papini Ghino, Cialdani Nello Consiglieri - Talenti Bruno Bilanciere - Sprugnoli Spartaco Ispettore - Cardini Guido Economo - Lusini Gaetano Cassiere - Olmastroni rag. Luigi, Cairola rag. Gino Sindaci revisori Marzocchi Dante Segretario

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Finito di stampare nel mese di Novembre 2016 presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore Srl Via A. Gherardesca Ospedaletto Pisa Telefono 050 313011 Telefax 050 3130300 www.pacinieditore.it *

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