Rischio e colpa nella responsabilità sportiva

March 26, 2018 | Author: Tommaso Lamacchi | Category: Indemnity, Sports, Justice, Crime & Justice, Society


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IL DIRITTO VIVENTE 4 Maria Cimmino RISCHIO E COLPA NELLA ` SPORTIVA RESPONSABILITA Liguori Editore Questa opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html). Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla citazione, alla riproduzione in qualsiasi forma, all’uso delle illustrazioni, delle tabelle e del materiale software a corredo, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla registrazione analogica o digitale, alla pubblicazione e diffusione attraverso la rete Internet sono riservati, anche nel caso di utilizzo parziale. La riproduzione di questa opera, anche se parziale o in copia digitale, è ammessa solo ed esclusivamente nei limiti stabiliti dalla Legge ed è soggetta all’autorizzazione scritta dell’Editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni previste dalla legge. 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Analisi della giurisprudenza. b)La a) il rischio 16. 2.INDICE 1 Capitolo primo ` sportiva nell’ordinamento statale secondo gli La responsabilita indirizzi comunitari 1. . responsabilita ` della figura del rischio consentito 20. Introduzione: la giuridica rilevanza dello sport alla luce degli indirizzi comunitari e ` civile 1. 31 Capitolo terzo ` Il valore delle regole sportive nel giudizio di responsabilita 1. Il rischio consentito e la colpa: gli incerti confini. Segue. a. indagine: la responsabilita 11 Capitolo secondo ` sportiva nella giurispreudenza. L’illecito sportivo in relazione alla responsabilita ` contemplate nel codice civile 11. Il problematico La responsabilita rapporto tra rischio consentito e colpa ` 1. 3. 2. 2. La rilevanza delle regole sportive 31. 3. La colpa sportiva non concretatesi nella violazione delle regole del gioco 40.1) limiti all’operativita colpa 26. Delimitazione del tema di dell’evoluzione del sistema della responsabilita ` sportiva alla luce del principio del neminem laedere 8. aquiliana e alle altre fattispecie di responsabilita Primi risultati dell’indagine: il problematico rapporto tra rischio e colpa nella ` sportiva 15. Segue. Segue. Alcune osservazioni 61. Una proposta ricostruttiva. La ricerca di criteri uniformi di imputazione della responsabilita principio del senso vigile ed umanitario 49. La diligenza dell’atleta 1. responsabilita 3. Tendenze evolutive nel diritto vivente. Proresponsabilita blemi irrisolti. 2. I criteri di imputazione della ` sportiva: verso il superamento della teoria del rischio consentito 52. Un criterio intermedio di imputazione 54. La ` dell’atleta in base alla regola della diligenza professionale 65. 71 79 Bibliografia Elenco dei riferimenti giurisprudenziali . 65 Capitolo quinto Conclusioni. Atleti e spettatori 67.viii INDICE 49 Capitolo quarto ` I criteri di imputazione della responsabilita ` sportiva e il 1. 2. 4. La `. 220. E all’art.. a Aa.1 ` SPORTIVA LA RESPONSABILITA NELL’ORDINAMENTO STATALE SECONDO GLI INDIRIZZI COMUNITARI 1. 2 riserva all’ordinamento sportivo le questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari. i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. n. Conversione in legge. Introduzione: la giuridica rilevanza dello sport alla luce degli indirizzi comunitari e dell’evoluzione del sistema della responsabilita ` civile La legge statale in materia di giustizia sportiva adottata nel 20031 nel ribadire che lo Stato riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale. Forlı 1 . organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita ` sportive.U. tuttavia. ex multis. 2003. 280. con modificazioni. n˚ 243 del 18 ottobre 2003. b) i comporta- Legge 17 ottobre 2003 n. pubblicata in G. del decreto-legge 19 agosto 2003. giustizia sportiva-analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n 280. fa salvi. quale articolazione di quello internazionale. In argomento si rinvia.Vv. cioe 2 `. ` .. limitando l’operativita ammette i giudici sportivi a conoscere le controversie sportive nelle quali non siano in gioco diritti indisponibili. 40.2 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA menti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. 28 settembre 2005. Ed. in Resp.. 3 Cass. e pare. anche la proclamazione dell’autonomia dello sport ` che riguarda il suo aspetto essenzialmente nel suo ambito. inoltre. in Dir. 2002. per cio ` tecnico. n. 35 ss. 4 Si veda in argomento. prev. 360 ss. Corte CE 12 marzo 2002. sia per cio ` . che anche i recenti interventi del legislatore statale non hanno contribuito del tutto a far luce intorno al problema ` cosiddetta sportiva. anche in virtu D’altro canto. c’e questa sede. tuttavia. rispetto a quella aquilana. civ. attraverso le valutazioni dei giudici chiamati ad apprezzare la colpa del soggetto agente nel caso di fatti sportivi dannosi. con nota di Guerinoni. come anche questo profilo sia destinato ad esser frutto di Ma si vedra un sindacato ad opera dell’ordinamento giuridico. in dottrina come ` che riguarda la configurabilita ` di in giurisprudenza. potrebbe dirsi ormai pacificamente riservata all’area del cosiddetto vincolo di giustizia ` quella sportiva la materia strettamente attinente allo sport. e ` . si vedra giudice tiene conto del parametro di comportamento fissato dalle norme tecniche. Pertanto. 18919. p. che sembra ancora oggi della responsabilita ben lontano da una soluzione univoca e pacifica. in prosieguo. p. giust. L’interpretazione della Corte di giustizia riguardo al danno da 2 . per quanto interessa in Ciononostante. altresı ` della clausola compromissoria. alla luce di dette previsioni. in nel giudizio di responsabilita ` appresso. in realta di fatto viene sfatata laddove si tratta di appurare ` il grado della colpa dell’atleta. 2005. ` da rilevare. confermato l’orientamento giurisprudentecnica . sia un’autonoma voce di responsabilita ` dell’attivita ` sportiva con riferimento ai limiti che la peculiarita pone all’applicazione tout court della regola del neminem laedere. ziale3 che.. pero ` degli indirizzi della giuri4 ` vero sprudenza comunitaria sul risarcimento dei danni morali . per valutare la condotta dell’agente il quanto. La sentenza e ` pubblicata anche in Danno resp.c. di fronte alle molteplici occasioni di danno6 che occor` multiforme e complessa si e ` imposto. in Comm. Clarich. nota a ` Europee. ad esempio nel campo dei prodotti farmaceutici o degli incidenti aerei. le fonti non conoscono simili strumenti. e si rono nell’odierna societa impone tuttora. Trattato Breve della Responsabilita ` Civile. con nota di Lamicela. . 2000. 1996. L’interpretazione da parte della Corte di giustizia CE delle norme comunitarie e`.In argomento si rinvia a fattispecie di responsabilita Monateri. giungendo a ` nella parte in cui essi si ponevano quale limite alla liberta ` di pronunciarne l’illegittimita circolazione e di stabilimento dei calciatori nel territorio dell’Unione. 1097 ss. In argomento si rinvia a Bastianon. Padova. 5 La globalizzazione per esempio ha comportato l’intervento della Corte di Giustizia che ha sindacato i regolamenti federali sul trasferimento dei calciatori. Bosman. dir.. 1994. sempre meno statico e della nota atipicita “vacanza rovinata”. La sentenza Bosman: summum ius. in Dir. 3 ss. n. Milano. 2002. IV.. Il danno alla persona. p. col. 2002. il calcio e il diritto comunitario. 2049 c. 68. al giurista di reinterpretare il sistema codicistico ` civile. vera nomofilachia. 1993. 415/93. La responsabilita `. summa iniuria?. con nota di Carrassi. Questo profilo e ` stato affrontato.. E ` . p.. 6 ` civile e A dire il vero l’istituto della responsabilita ` stato chiamato a dare risposta alle istanze di tutela connesse ai cosiddetti danni diffusi cagionati da disastri di massa. 1996. 393 ss.. 1996. della societa Infatti.. C. i «classrepresentatives» possono agire a nome dell’intero gruppo di persone. Bianca. La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?. p.). indiscutibilmente. e giust. Il tali circostanze. Bologna – Roma. alla luce ` dell’illecito aquiliano7. 692.. in Riv. Torino. cioe lita ` un’azione in cui uno o piu ` individui. sport. 1996. sopratutto dalla dottrina americana. in Riv.civ. Diritto Civile.M. a cura di Scialoja e Branca. causa c. sport. Corte di Giustizia delle Comunita dir. p. p.. Dei fatti illeciti. 541 ss. 12. cod. Coccia. in Foro it. p. nel nostro ` abbastanza evidente come in ordinamento. il nesso causale diviene centrale alla soluzione dei casi di responsabilita diritto tedesco per esempio si e ` dimostrato particolarmente incline ad accoppiare ipotesi di responsabilita ` senza colpa con limiti agli indennizzi dovuti alle vittime. p. (artt. Invece.c.` SPORTIVA NELL’ORDINAMENTO STATALE LA RESPONSABILITA 3 ` ormai in atto un ripensamento del sistema della responsabiche e ` civile o meglio un suo riadattamento alla luce dell’evoluzione lita ` e del mercato5. e 2054 c. 56 ss. In alcuni casi sono le corti stesse che preferiscono assolvere il danneggiante col pretesto che non tutti gli elementi della ` risultano perfettamente provati. La tutela del consumatore incombe sull’autonomia del diritto interno. 597 ss. 15 dicembre 1995. Anche se c’e ` da rilevare che nell’esperienza nord-americana il problema e ` strettamente connesso con la possibi` di intentare una class-action.. 7 Franzoni. Visintini. il quale sembra ancora di piu della responsabilita ` . secondo la quale la persona non puo‘ essere assunta come parametro di commisurazione del risarcimento. va rilevato che il sistema della responsabi` civile appare. De Cupis. infatti. risultano pregiudizievoli nei confronti della vittima. Sotto questo profilo. non risultano piu ottocentesche. valore patrimoniale della persona e giudizio equitativo. in Riv. a cura di Navarretta. caratterizzato da alcuni aspetti salienti quali lita `. il progressivo oggettivarsi9 della ricerca delle fonti di responsabilita con la conseguente accentuazione – in sede di tutela giurisdizionale ´. dir. bilita 9 Il riferimento al rischio d’impresa ha radici storiche risalenti e costituisce un retaggio ` industriale e. 118 ss. aperto. it. Le codificazioni ` colpevole. Milano..4 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA definito. un sistema insomma in divenire8. XI. 8 . p. Di fronte all’evoluzione industriale matura una generale insoddisfazione per i criteri del dolo e della colpa inadatti. 1956.... 785. per dir cosı dunque anche la tutela di beni ed interessi che non siano almeno direttamente economicamente valutabili. I. 10 Negli ultimi tempi. Milano. Danno alla persona. cfr. 382. 1. Il valore economico della persona umana. Il nuovo sistema dei danni non patrimoniali a confronto con l’evoluzione del diritto europeo. si manifesta come una risposta dei giuristi del XX secolo all’evoluzione di un’economia non piu ` meramente agricola. per le teorie piu ` risalenti v. sul danno alla persona Paradiso. 1962. p.. – del profilo riparatorio rispetto a quello sanzionatorio. 687. principalmente nei settori dell’esercizio di responsabilita ` pericolose e nella tutela della sicurezza del lavoro. I meccanismi dell’illecito aquiliano. prev. Il giurista non rimane insensibile ai profondi mutamenti economico-sociali e si impegna alla ricerca di criteri di imputazione della ` alternativi al dolo e alla colpa. Danno biologico. nonche 10 come accennato. invece. Natura dell’interesse leso e qualificazione del danno. 1981. La copiosa letteratura di diritto attivita civile sulle problematiche legate al rischio sembra riconducibile alla difficile. in Giur. p. e ancora ` oggettiva insoluta. 2004. Danno alla persona. trim. Gentile. alla responsaSi pensi alle responsabilita ` del produttore. dir. Il danno alla persona. in Enc. 686 ss. p. a garantire al soggetto leso il risarcimento. op. civ.. piu della societa ` precisamente. Monateri. si e ` affermata una nuova ricostruzione che mira ad ` l’istituto della responsabilita ` da quello del contratto per ammettere emancipare. l’emersione di nuove figure di danno quali tipiche ` connesse all’uso degli strumenti telematici. atteso il mutamento del sistema di produzione. Astone. ispirate al principio della responsabilita ` adeguate a rispondere alla mutata situazione economico-sociale. Prende le mosse dalla tradizionale impostazione del diritto romano. G. il cui onere della prova spetta al danneggiato. in I danni non patrimoniali. e piu ` dinamico. classificazione delle numerose presente fattispecie di responsabilita previste dal codice del 1942. 1986. p. Paradiso. proc. in Resp. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione. Milano. pronto ad offrire nuove forme di tutela e mezzi di riparazione ai nuovi danni. 1997. cit. civ. Bargelli. p. 2004. intorno ai criteri di valutazione del danno alla persona. 2055 c. p. In realta figura sarebbe risultata dubbia a causa di impropri collegamenti col danno ex art. 11 Non potrebbe non evidenziarsi come questo continuo ripensamento della funzione ` civile abbia sortito conseguenze di rilievo. 2002. Alla luce di quanto premesso. art. 2059 c. disegnerebbe un ambito piu ` vasto cui si potrebbero ricondurre tutti quei danni patrimoniali e non cui sarebbe garantita una riparazione in termini di risarcimento: tratterebbesi dunque di “danni risarcibili”..). Napoli.. dote e diritto di ogni individuo considerata indipendente-mente dalla sua attitudine a produrre reddito e la valutazione deve essere fatta con un criterio equitativo.` SPORTIVA NELL’ORDINAMENTO STATALE LA RESPONSABILITA 5 espressioni del divenire di questo sistema privatistico11. 2043 c.) potrebbero dirsi eterogenee e dunque ` dei non suscettive di essere rapportate nel senso di dedurre la necessaria patrimonialita danni non morali ex art.c. che si verificano nell’esercizio delle attivita l’analisi condotta da Castronovo. 12 Per una ricostruzione del fenomeno sport dalle origini ad oggi. in questa chiave di lettura. la collocazione di questa morale e a quello ex art. ma. si rinvia a Giampetraglia. La dottrina nordamericana ha disdegnato una valutazione della persona in termini economici per cui non sarebbe disdicevole calcolare il valore economico di un simile danno sulla base di criteri statistici scientificamente verificabili. 2059 c. nella nozione di danno risarcibile non rilevano solo le conseguenze i carattere patrimoniale e mora-le perche ´ riferentisi alle sofferenze fisiche e psichiche ricollegate alla lesione fisica subita dal ` danneggiato ma occorre tenere conto anche di quelle conseguenze negative sulle integrita naturale psico-fisica. Il problema che si e ` posto alla giurisprudenza italiana piuttosto. 2059 c.c. 2043 c.c. riferimento normativo alla patrimonialita 2043 c..c.c.c.c. non solo per del sistema della responsabilita quello che concerne gli interessi di categoria e quelli diffusi – la cui tutela si impone come ` in una societa ` massificata in senso forte -. Preziosi in tal senso i contributi. ma anche per cio ` che preminente necessita concerne l’individuo come persona.. 2043 c. in un primo momento. 237. piu ` che altro giurisprudenziali.: visto che l’art. Visto che nessun ` del danno sarebbe contenuto nella norma ex art. uno dei momenti salienti dell’innovazione del sistema in esame sarebbe stato proprio quello del ridimensionamento di detta categoria. in Danno e resp. a seguito della conquista di una diversa interpretazione dell’art. e ` stato quello di approntare un sistema di tutela della persona piu ` efficiente e rispondente alle esigenze della coscienza sociale. Riflessioni in tema di responsabilita ` sportiva. 15 ss.c.c. in considerazione del diffondersi della pratica sportiva e delle dimensioni che oggi ha assunto lo sport organizzato12. 2043 c. fre` sportive. si riferisce al danno morale ovvero al patema originata dll’illecito. le due categorie (art. le lesioni. . come si e ` osservato’. e i quenti. per questo sarebbe stata creata la figura del “danno biologico” inteso inizialmente come a se ´ stante rispetto al danno ` . Quest’ultima categoria di danni (detti non morali per distinguerli da quelli ex art. Il danno alla persona tra essere e avere. significativa. 1951. L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza. Autonomia e specialita ` del diritto sportivo. trim. 1949. 10 ss. dir. come si e da parte di vari soggetti nazionali e sopranazionali. Frattarolo. p. possono a pieno titolo entrare nel novero di quelle ipotesi che hanno contribuito e contribuiscono. Luiso. sport. ancora.. L’organizzazione sportiva italiana. p. ID. impianti. Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici. in Dir.. in primo luogo. 2005. p. e a dire il vero.6 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA pericoli ad esse connessi. quali i saggi di Cesarini-Sforza. e ` posta sul tappeto la questione della contemporaneamente si e ` dell’ordinamento sportivo e dei suoi rapporti con quello giuridicita statale13. sport hanno comportato l’ingerenza... 6ss. A tal punto. gestori. D’altro canto. 671 ss. Milano. la. ` venuta cosı ` maturando... Roma. in Atti del XIV Congresso Internazionale di di Sociologia. Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi. 359 ss. . pubbl. Giannini. II. a cura di C. 1959. dir. 1996. dir. 455. Mirto. in Riv.. Gini. Diritto del lavoro e diritto sportivo. ed in secondo luogo... 1975. La giustizia sportiva. 31 ss. atleti. p. Anzi. a vario titolo. che le trasformazioni che accompagnano il fenomeno sportivo sembrano mettere in crisi anche la lettura dello sport in termini ordinamentali 13 A titolo esemplificativo (e senza pretese di completezza) si citano i lavori piu ` classici in argomento. in Riv. 1951. p. p. lav. da ultimo le questioni sempre piu ` complesse che involgono la gestione dello ` detto. sport. nell’organizzazione sportiva e nel suo ordinamento. scritti a partire dal secondo dopoguerra. addetti ha anche moltiplicato la domanda di tutela di fronte a quelle occasioni di danno diffusesi esattamente in concomitanza con la pratica – agonistica o ricreativa – dello sport. ID. in Riv.. Sulla pluralita ` degli ordinamenti giuridici. p. nella coscienza E collettiva l’esigenza di una disciplina e di una regolamentazione ` dei soggetti che a vario titolo partecipano comune delle attivita alla pratica sportiva (organizzatori... Padova. 264 ss. cit. ss. spettatori). ` nel nostro all’innovazione della sistematica della responsabilita ordinamento. diffusione della pratica sportiva con il conseguente aumento della domanda di strutture. censura. che e ` nata attorno all’attivita . in Riv. la tutela della salute.. con un ruolo servente rispetto allo stesso. in qualita ` di possibili “fonti” o quanto meno che le attivita ` “occasioni” di danni. In questo contesto. nucleo essenziale dimensione di organizzazione. trala` sportiva non agonistica praticata a fini di svago. cita In proposito. e imprescindibile. una parte della dottrina14 si e ` ed eterogeneita ` del fenomeno. La teoria della pluralita ` degli ordinamenti e il fenomeno sportivo.. p. negare la liberta ` preoccupata di evidenziare la sale. l’attivita del fenomeno.` SPORTIVA NELL’ORDINAMENTO STATALE LA RESPONSABILITA 7 ` degli ordinamenti. alla luce della secondo la teoria della pluralita ` riconosciuta ad oggi l’autonomia dello sport nel proprio quale. rispetto al quale mal si complessita presterebbero. si pone la questione della rilevanza ` sportive. 16 Di Nella. 35 ss. L’A. il tentativo di voler ricondurre a tutti i costi lo Sport ad una ` sportiva. poiche dono piuttosto all’esigenza di assicurare i valori fondamentali del ` fondamentali. p. op. va posto in risalto che e ` l’organizzazione ` sportiva e non viceversa. La teoria della pluralita ` degli ordinamenti e il fenomeno sportivo. op. si rileva15 anche che in ogni caso. che si presterebbe a dare giuridica rilevanza in termini di autonomia e di organizzazione esclusivamente allo sport agonistico. dir. si e ambito. p. dunque. Uno dei principali punti di riflessione concerne i limiti della teoria pluralistico ordinamentale. avrebbero nel sistema della responsabilita 14 In tal senso. Di Nella. Secondo l’A. di particolare interesse. Di Nella. sarebbe passata in subordine rispetto all’apparato burocratico. la tutela della sicurezza e finanziamento alle attivita dell’ambiente. pare l’approccio di tipo comunitario.. 5 ss. 1998. il Trattato. in quanto parziali. cit. le note teorie pluralistiche al fine di una visione completa ed onnicomprensiva in termini di giuridi`. ` dello sport. soprattutto. sciano l’attivita 15 V. a seguito del quale. 38 ss. cit. sport. e si pone in luce16 che probabilmente gli indirizzi comunitari. valore univerSenza voler infatti. muovono in una direzione prima facie diversa rispetto a quella fino ad ´ essi risponoggi seguita nella tradizione giuridica interna. La teoria della pluralita ` degli ordinamenti e il fenomeno sportivo. come le liberta ` sportive. v. e quindi dell’attivita ` sportiva si identificherebbe con quella civile tout court.. 1990.. in Giur. op. V. p. in ordine alla distinzione tra esercizio dello sport in forma agonistica e a fini ricreativi. in relazione alla posizione dei diversi soggetti che in quanto “sportivi” possono arrecare o subire danni. Stipo. per risolvere i diversi quesiti che si pongono. La responsabilita ` civile in generale e nell’attivita ` sportiva. 1961. La responsabilita ` degli atleti. cit. 18 Per una panoramica si rinvia a Frattarolo. p. p. La responsabilita ` civile nell’esercizio dello sport. Delimitazione del tema di indagine: la responsabilita ` sportiva alla luce del principio del neminem laedere Come noto.. La responsabilita ` sportiva. ritiene che in materia sportiva. dir. voce Sport. cioe istituto di “discriminare” i diversi aspetti del fenomeno sportivo. XLIII. Milano. soprattutto. L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza. in Enc. L’A. 487 ss. ` anche guardando agli indirizzi comunitari dell’Unione che E quindi si impone di riflettere sui rapporti fra Stato e Sport. civ. 2. 1985.. penale ` pero ` incorrendo nella critica dio formular eun’ipotesi di ed amministrativa). il nodo problematico da sempre affrontato in dottri17 18 na ed in giurisprudenza concerne il tentativo di ravvisare una Alpa. in Riv.. La rilevanza ` sportiva sarebbe quella di ogni altro tipo di attivita ` nell’ordinamento. Torino.8 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA aquiliana e quale tutela questo istituto sarebbe pronto ad offrire e ` di tale ` . dir. 361 ss. tentano di ricondurre la responsabilita facendone una categoria a parte ed ulteriore rispetto a quelle tradizionali (Civile.. con cio ` applicabile solo allo sport programmatico ed agonistico. cit. 21 ss. comm. anche Albegresponsabilita giani. la responsabilita ` sportiva ad un proprio ambito di autonomia. 1987. Frattarolo. in Riv. 396 ss.. Scialoja. dir. dir. La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive. 1984. sist. sport. salve le regole delle competizioni agonistiche. e alla luce delle riflessioni degli interpreti l’analisi dei profili di responsa` connessi all’esercizio dello sport si rivela ancora piu bilita ` complessa. Altri. p. 564 ss. Si tratta. di indagare la capacita per quali danni. 17 . ad esempio. Figone. sport. in Riv.. p. e. op. non si applichino principi diversi da quelli comuni del diritto privato. sport. Marani Toro. Torino. sancita dal proprie dell’attivita ` oggetCodice di Giustizia Sportiva. e di ritagliare. 21 L’illecito sportivo comporta una reazione all’interno dell’ordinamento sportivo. p. 1998. in Dig. disc.sport.. Manzella. Responsabilita ` sportiva (voce). caratteristiche ` sportiva come la lealta ` competitiva. ma specifica attivita ` si da richiedere l’intervento punitivo anche di arrecare lesioni e danni all’altrui integrita dell’ordinamento statale. IV. ai danni sportivi criteri di imputabilita ` che li distinguesse da quelli ex art. 153 ss. p. La responsabilita ` oggettiva delle societa ` sportive: problemi.c. 159 ss. dir. appare necessaria una rinnovata riflessione sui temi ` sportiva. al contempo. priv. e ` disciplinare. spesso pero ` la condotta di chi partecipa ad cioe ` la cosiddetta responsabilita una competizione sportiva si pone in contrasto con le regole che disciplinano quella ` in modo da alterare non solo il regolare svolgimento della gara. 19 .. 1989. a tal fine. 1980. infatti. XVII.` SPORTIVA NELL’ORDINAMENTO STATALE LA RESPONSABILITA 9 ` sportiva autonoma da quella civile. fondata su propri responsabilita ` . Sez.. in Riv. p. non hanno esitato a rilevare quali principi informatori dell’ordinamento sportivo. una propria tipicita 19 Gli interpreti . che pare ripropongano all’attenzione del giurista la questione dei rapporti tra rischio e colpa e del diverso ruolo dell’uno e dell’altro elemento ai fini della configura` aquiliana. it. Pertanto. e la regola della responsabilita 20 21 tiva che informa il cosiddetto illecito sportivo sanzionato dagli organi della Giustizia Sportiva. La responsabilita ` oggettiva.2043 c. tendenze. limiti. 415 ss. civ.. in Giur. 20 Buoncristiano. anche alla luce dei recenti relativi alla responsabilita arresti della Suprema Corte.. zione della responsabilita Scialoja. . 12538. 1986. Cass. 207. febbraio 1994 n. 826. civ. 7037. Cass. 230. 27 maggio 1984. Analisi della giurisprudenza. 1951. voce Responsabilita ` civile n. 2790.. 313. 1380.. 1970. 22 novembre 1991 n. 1. in Riv. p. Giust.. dir. p.. 3092. 1994. 1139. 6 marzo 1992. p. in Giust. Cass. Cass.127. Cass. 22 dicembre 1987 n. it. I. 9 ottobre 1950. dir. 23 dicembre 1988 n... 2604.. 10 febbraio 1981 n. Cass. pen. Repertorio 1981. in Foro it. civ. p. civ.2 ` SPORTIVA NELLA LA RESPONSABILITA GIURISPRUDENZA.. Cass. 3462. sport. I.. Sezioni Unite 12 maggio 1979 n. 2386. L’illecito sportivo in relazione alla responsabilita ` aquiliana e alle altre fattispecie di responsabilita ` contemplate nel codice civile Attraverso un primo esame delle massime giurisprudenziali1 rela` agevole osservare che il problema tive al tema in questione. p. 1248. II. 1 . 97. Cass. civ. Sezioni Unite 9 maggio 1986 n. 1989. sport. giust. p. 1973. 1947. in Mass. 1151. II. 3134. p. 11 luglio 1969. voce Resp.. civ. in Giur. 1986. p.. Cass. dir. Cass. Sezioni Unite 28 giugno 1968 n. in Riv. Cass. 10 ottobre 1967 n. 9566. voce Responsabilita ` civile. 1251. 27 marzo 1984 n. IL PROBLEMATICO RAPPORTO TRA RISCHIO CONSENTITO E COLPA 1.. pen. p. in Mass. in Foro it. e Cass. 125. 1997. Cass. p. Cass. 1968. in Riv. 1982.. II. Rep. I. dir. p. in Riv. in Giust. p. Cass. 1967. in Foro it. Cass. sport. sport. 1976. 1991. 439. p. 573. Cass. Cass. 27 gennaio 1975. 16 gennaio 1985 n. 2725. in Resp. 22 maggio 1982 n. Cass. 1226. 1979. 1985. 10277. 27 gennaio 1972 n. 3722.144.. p. civ. p. 660.. in Foro it. n. 94. Repertorio 1984. 26 febbraio 1994 n. I. in Giust. p.. Cass. 21 ottobre 1976 n. in Foro it. in Cass. 1332. 2027. 30... in Foro it. 48. I. I. p. in Foro it. 2028.. Cass. 1994. 23 ottobre 1990 n. in Giust. 1992. 1988. I. nota di Manera. in Riv. p. 20 dicembre 1999.. 758. p. ` il caso di rilevare come la dottrina2 osservando Da ultimo e ` non ha fatto come spesso la giurisprudenza pur potendo in realta ricorso alla norma dell’art. Monza. con nota di Palmieri. 1995. p. I calci nel gioco del calcio. in Riv. in Riv. Vercelli. in Giur. sport. sport. Monza. p. sport. I. voce Responsabilita ` civile n. 1998. e in Giur. ma alla regola generale dell’art. 277.c. civ. e in Resp. 1985.c. it. Trib. 1997.. Cass.12 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` sportiva e ` da tempo dibattuto. dir.. Latina. It. 254. in Rep. con nota di Piccirilli. 74 Cass. Pret. 1564. 264. Sezioni Unite 3 marzo 1994 n. dir. Trib..c. I. 1999. Milano. p. 127. 1992.. p. vedi. con nota di Frau. in Riv. 2000. 410. p. Pret. 2078. Latina. poiche mento delle fattispecie concrete in questa o quella ipotesi astratta tipica. Trib. dir. Violazione delle regole del gioco e responsabilita ` dell’atleta. sport. con nota di Montaguti. 2048-2050 c. 11 dicembre 1995. 17 marzo 1994. dir. 1997. 6 marzo 1998. 11264. e prev. 11 maggio 1996. It. con nota di Palmieri. in Danno e resp. 1997.. dir. Cass. anche: Cass. 22 luglio 1997.. n. in Riv. Cio ` un difficile risulta individuare nei giudici di merito e di legittimita orientamento che si uniformi a un principio comune. n. Cass. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. p. n. e di Rosa. sport. 22 luglio 1997 e 5 giugno 1997. anche in ordine alla responsabilita ` della fattispecie alle altre norme contemplate nel riconducibilita ` extracontrattuale. 1099. in Danno e resp. codice civile nell’ambito della responsabilita ` spiega perche ´ come ad esempio agli artt. 2486. dir. in Giur. 1. in Giur. in Riv. 699.. come le differenti categorie della responsabiVa rilevato. in Riv. con nota di Magni. 9 ottobre 1997. It. dir. in Resp. Napoli. con note di De Marzo. p. . 265. 20 dicembre 1999. Trib. in particolare. I. 2 De Marzo. Trento. 1997.. dir. sport... mer. p. 11 maggio 1996. in Riv. Trento. Milano. p. 2486. Cass.. con nota di Chine ´ . p. p.. in in Foro it. Trib. ne condivide le scelte in punto di diritto. Rep. 17 marzo 1994. sport. in Nuovo dir. 16 gennaio 1985. 28 ottobre 1995 n. 97. 1994. spesso sono richiamate ´ controverso risulta l’inquadrain maniera problematica. civ.. 2043 c. p. 9815. 1226.. Trib.. n. 1996. 410. p. sport.. dir. 189. 207. pero ` extracontrattuale che di fatto nella giurisprudenza si prestano a lita dare rilevanza civilistica ai danni sportivi.75. ` . 277. 2. 20 febbraio 1997 n. 1995. 1997. 94. p. Cass. 1999. 2000. 18. sport. Trib. 2050 c. con nota di Chine ´ . 1997... in Riv. 758. p. Trib. in Giur. 6 marzo 1998 n.. 1997. p. 265. p. p. con nota di Fontana. 8 ss. 189. 11 novembre 1996. 1996. 1999. il che accade del resto anche in dottrina. ovvero modo di essere pericoloso del comportamento del soggetto. una notevole dovrebbe aversi riguardo alle attivita ` dannosa. e ritenendosi che giudice di merito. 1987. Superate le obiezioni in merito alla identificazione della dottrina delle attivita nel senso che tratterebbesi di una serie aperta alle influenze delle evoluzioni storico` ritenendosi che “attivita ` pericolose sono non soltanto quelle qualifiambientali. tutto potenzialita ` o di distinguere tra pericolosita ` della sembrerebbe essersi ricondotto alla necessita ` .. secondo la dottrina un esame dovrebbe essere posto in questi termini: posto che la ` andrebbe riconosciuta alla stessa per le qualita ` sue proprie. considerata in relazione al criterio della normalita ` media”. Responsabilita ` per l’esercizio di attivita ` pericolose. automobilismo. limiti insiti nel fatto che norma sull’attivita detta disciplina.c.4 ` il ricorso alla responsabilita esempio. ipotesi nella quale sembrerebbe diffusa l’opinione secondo cui comun` configurabile in capo al soggetto di cui sopra sarebbe que la fattispecie di responsabilita ` della quella ex art. e pericolosita ` della conattivita dotta. Si riterrebbe ` dell’attivita ` di sotto questo profilo che la qualificazione in termini di pericolosita organizzazione di una gara sportiva non possa comunque dipendere od essere esclusa dal fatto del doversi ascrivere’ il danno ad un altrui colpa. In un caso specifico una decisione dei giudici di merito avrebbe riconosciuto ` alla organizzazione di una partita di calcio’: “l’attivita ` calcistica e la gestione tale qualita ` pericolose. Tuttavia. e 3 Franzoni. laddove si intenda l’attivita ´ . e il conseguente profilo probatorio. alla stregua del motivato accertamento del ` offensiva”. e rispetto a sport pericolosi in se ` pericolosa ex art. 2050 c. e percio cate tali dalla legge ma anche quelle che.c. p.c. natura pericolosa dell’attivita . 4 A prescindere dall’ipotesi in cui l’organizzatore predisponesse l’ambiente ed i luoghi idonei allo svolgimento di sport di per se ´ pericolosi (motociclismo. residuerebbe e rispetto ` da lui svolta come all’organizzatore. in La responsabilita ` civile. 2050 c. paracadutismo). cio ` imponendo l’adozione di particolari di uno stadio costituiscono attivita misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico”. II. In altre parole il problema. va rilevato come secondo alcuni3. ` pericolose. 518. sono destinati a tutelare soggetti terzi. presentano una spiccata potenzialita ` che “presentino una grave probabilita ` . (ferme restando le considerazioni relative alla necessita sussistenza di un nesso causale tra un omissione ad un fatto dell’organizzatore ed un ` altrui danno). quale dato obiettivo preesistente al suo svolgimento. sembrerebbe essersi affacciata in dottrina ed in giurisprudenza la possibilita ` stessa dell’organizzare (una manifestazione sportiva) come attivita ` riqualificare la attivita pericolosa. Frequentissimo ad pericolosa. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza. 2050 c. un ambito di possibile applicazione all’artt.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 13 considerazione dei limiti che osterebbero all’applicazione della ` pericolosa allo sport. che in tal caso non possono essere gli atleti tra loro in competizione. diretta da Alpa e Bessone. 16090. in modo certo. p. 6 In argomento da ultimo si rinvia a Cass. Latina. 17 marzo 1994. 11 agosto 1997. 3. ex art. p. osserva come. in Contratti. in quanto non e siano equiparabili gli sci a dei veicoli e la pista da sci ad una strada5. Anche in tal caso “il fatto del danneggiato o del terzo puo liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere. l’automobilismo. la responsabilita e non ex art.. in Riv. 7459. Responsabilita ` per infortuni derivanti da difetti di apprestamento o manutenzione delle piste da sci. Particolarmente controversa e ` della circolal’applicazione allo sport dello sci della responsabilita ` pacifico se se zione di autoveicoli (2054 c. con nota di Clilia.c... ascriversi alla pericolosita ` cioe ` quando il danno non fosse realizzazione del rischio proprio di quella attivita ` dovrebbe sorgere in capo all’organizzazione. Qualora si tenga conto – inoltre – della diffusione della pratica ` .c. 371 ss.. in quanto varrebbe per lo ` sportivo la assunzione del rischio. vien da se ´ che per i danni svolgimento della sua personalita occorsi agli allievi nella pratica sportiva dovrebbero rispondere ora ` ex art. dir. ora i genitori esercenti la potesta l’eventuale condotta colposa non inciderebbe sulla qualificazione di cui trattasi.. la caccia. p. p.. 27 ottobre 2003 n. il ` pericolosa e l’evento e non gia ` quando costituisce elemento nesso causale tra l’attivita con-corrente nella produzione del danno”‘. 36 ss. si rinvia a Trib. pericolosa. Inoltre dovrebbe anche accertarsi la rilevanza del fatto del terzo in quanto idoneo ad escludere il nesso causale tra un fatto dell’organizzatore e l’evento ` produrre effetti lesivo. l’istruttore. 1998. quale dello sport in genere. sport. in Riv. Per cio ` denza richiama nei casi di danni occorso agli allievi durante l’esercizio dell’attivita sportiva nelle strutture scolastiche. 1983. n. 4. il danno debba essere causalmente connesso a tale condotta. non essendo pertinente al pericolo proprio di quell’atti` . 2050 c. con nota di L...c. sport. a si dovrebbe solamente accertare se. 2043 c. nella societa ` fondamentale allo sviluppo dell’uomo ed essenziale allo attivita ` . come occasione di svago. ` che concerne i principi che la giurispru2004.. che assurgendo a causa vita ` a mera occasione dell’evento lesivo.).c6. in Danno e resp. dir. con nota di Montaguti e a Cass. la boxe. cit. 301 ss. anche se di volta in volta si pone il quesito se il pericolo vada valutato nei confronti solo dei terzi. Fontana. 2048 c. 1982. i giudici di merito si siano appellati non solo alle regole tecniche specifiche della peculiare disciplina sportiva. 251 e ss.nella specie il calcetto- .14 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA nel caso di sport quali l’alpinismo. Giudiceandrea. Nel caso in cui un danno dovesse degradi 1’ attivita ` della condotta indipendentemente dalla natura dell’attivita `. 5 Bevilacqua. L’A. La responsabilita ` civile e penale del gestore degli impianti di risalita. in sintesi. Ad essi si ricorre allorquando si richiama l’assunzione del ` di ` allorquando si tratta di stabilire la configurabilita rischio... “Brevi note sulla responsabilita ` del maestro di sci per i danni occorsi all’allievo durante l’esercitazione”. in Riv.. 1985. p. 509 ss. in capo agli insegnanti. Se ne ricava che la regola di responsabima. c’e ` sportiva. sport. p. Primi risultati dell’indagine: il problematico rapporto tra rischio e colpa nella responsabilita ` sportiva Sotto altro profilo. nota a Trib. mentali di tutto il sistema della responsabilita primo fra tutti il principio di colpevolezza.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 15 2.. civ. civ. ogniqualvolta l’allievo procuri danni a se ´ e non a terzi. escludendosi. 38. V. in Resp.. in Nuovo dir. 1206 ss.. “Danno al “lupetto” e responsabilita ` dell’associazionescout”. Roma 2 ottobre 1997. dir. 207 ss. p. in Danno e resp. p. in Resp. 1992. Vercelli 11 novembre 1996. 1998. alle ordinarie cautele e precauzioni. ` di cui all’art. e anche se non con molta consapevolezza. La responsabilita ` degli atleti. 2043 c. laddove sembra che oggi. p. Vidiri. 1997. e suddetti principi e tra la colpa e il rischio che occorre riflettere ai ` della responsabifini della ricostruzione dell’ambito di operativita ` sportiva. dottrina e giurisprudenza continuino ad interrogarsi su questo specifico aspetto. come anticipato. 1989. una ` dire sportiva. . caratterizzata da una accentuazione colpa per cosı del canone della perizia per la richiesta osservanza delle regole del gioco oltre a quelle civilistiche7. e la colpa si fonda sul binomio regole tecniche-comune prudenza. pare che `.c. nota a Trib.. (senza contare che il concetto e penale e quindi a rigore tratterebbesi di una colpa penale). Insegnamento dello sport e responsabilita ` civile. 182 ss.. anche Manera. e prima ancora di stabilire a quale delle norme dettate in tema di illecito extracontrattuale i fatti sportivi dannosi ` delle riflessioni ` da rilevare la complessita possano ricondursi. nonche ` diversa da quella comune una colpa come criterio di imputabilita ` mutato dal diritto civilistica.. “Rischio sportivo e responsabilita ` dell’istruttore e del circolo sportivo per il fatto del minore”. piu lita ` che in passato. quindi. 7 Marani-Toro.c. altresı ` da applicare e lita ` quella dell’art. Dassi. prev. Patti. ` proprio sui rapporti tra i Probabilmente. che involgono i principi fondaintorno alla responsabilita ` sia civile che penale. la piu ` gravosa responsabilita 2048 c. p. Rischio sportivo e responsabilita ` sciistica. In dottrina. Id. pen. prev. rieta 3. p. sport. La responsabilita ` civile in generale e nell’attivita ` sportiva. Torino. dir. 1990. 1992. 10 De Marzo. civ. privilegiando relativo alla riconducibilita ` o volontarieta ` della invece il profilo che attiene all’apprezzamento dell’involontarieta condotta. in op. p. si rinvia a Giampetraglia. nota a Cass. 103 ss. tuttavia... senza. se non addirittura avulso d estraneo alle finalita 9 Alpa. L’A. p. 633 ss. 20 febbraio 1997. Frau. 320). Napoli. a cura di Cendon.. p. secondo la quale l’ordinamento statale avrebbe compiuto una valutazione positiva ` sociale dell’attivita ` sportiva. 487 ss.. dir. p. in termini di utilita escludere che l’appartenenza dello Sport allo Stato comporti. La responsabilita ` civile sportiva. 513 ss. 20908. in Enc. Responsabilita ` dell’organizzatore e rischio sportivo.. 27 ottobre 2005. p.. XLIII. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. 8 ss. 21. 2000. ` abbiano spostato in subordine l’accertamento sottolineando come i Giudici in realta ` della condotta fallosa al rischio consentito. nota a Cass. cit. sia privilegiando comunque l’accertamento della volonta` del fatto lesivo8. (voce) Responsabilita ` sportiva. in part.641. sia attraendo quest’ultimo nella colpa. commenta la pronuncia della Suprema Corte. gioco. 410 ss. 1984. Frattarolo. la soggezione dell’ordinamento sportivo ai principi fondamentali della Costituzione. comunque. . generalmente accolta in dottrina . 8 . mentre e ` volontario e quindi doloso o colposo se mancano le suddette circostanze e comunque il fallo e ` commesso in connessione immediata con l’azione di ` agonistiche vere e proprie. 1998. n.. si ricollega la nota teoria dell’accettazione del rischio10.in Foro it. 305 ss. in Il diritto privato nella giurisprudenza. 2000. Frascaroli.. Il rischio consentito e la colpa: gli incerti confini a) il rischio 9 Alla tesi. 37. Milano. La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive.. p. p.02.2000. Scialoja.. civ. in Riv. Riflessioni in tema di responsabilita ` sportiva. 36 e p.. p. II.16 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA attualmente si assista ad una tendenza volta a privilegiare l’area della colpevolezza sul rischio. cit. n. in op. In tal guisa si e ` giunti alla conclusione che il fallo e ` involontario e quindi non punibile nell’ordinamento statale se commesso per la foga agonistica e l’ansia del risultato. sviluppata da un lato per scriminare lo Ferrari. in Resp. (voce) Sport. (Cass. p. p. I. 635 ss. op. in Cass.. 550 ss. pen. p. Diritto penale dello sport. Agonismo sportivo e norme penali. controversa12 risulta la ricon1564. p. 699. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. cit.. civ. in Enc... in Scritti giur. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. 2001. Treccani.. Traversi.. Rischio sportivo e responsabilita ` civile. e dell’altro. Barbaroni. La ricostruzione del fondamento e della natura del cosiddetto rischio consentito risulta problematica sia dal punto di vista della ` extrateoria generale del reato che da quello della responsabilita contrattuale. La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti. Milano. tra gli sportivi praticanti una medesima disciplina intercorrerebbe un accordo tacito di assunzione del rischio normale. 283. Padova. Rampioni. cit... p. p.. Sul cd delitto sportivo: limiti di applicazione. 1987. Da un punto di vista privatistico. p. pen. Attivita ` sportiva e responsabilita ` penale. Milano. 11 Albeggiani. 1997. 60 ss. seppure. in Resp. 1984. 1988. 1987. dir. in Giur. dir.. 1984. 18. in Danno e resp. p. Ferrari. L’A. 8 ss. pen. X. Rampioni. per ridurre l’ambito di rilevanza dell’elemento soggettivo colpevolezza. proc.. atipiche. op. in Resp. in Enc. 1974.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 17 ` una “fattispecie giustificativa comsport (perfezionandosi cosı plessa” della quale farebbe parte anche la valutazione utilitaristica dello Stato – di cui sopra). Fontana. 227. La rilevanza penalistica della violenza nello sport. p. 587. 1997. 55. 1991. giur. op. v.. tomo I. mer. XLIII. Criteri di valutazione della colpa nell’attivita ` sportiva cd violenta. nella ` aquiliana. Inoltre. Frau. In senso critico v. L’attivita ` sportiva come causa di esclusione del reato. p. De Francesco. 508 ss. voce Sport. Palermo. 243 ss. it. Le clausole di esonero dalla responsabilita `. it. 183. valutazione di fatti idonei a fondare la responsabilita Stando alla nota teoria di cui si tratta. in Giust. in Riv. 1990. De Marzo. Vassalli. voce Delitto sportivo. Milano. dir. Brevi note sull’impunibilita ` del pugile. in Riv. Bologna. sport. in Riv.. Dipietropaolo. p. 12 Ponzanelli. accordo qualificato “accettazione del rischio”. si discute se essa debba operare piu ` nell’area delle scrimi11 ` . e nei fatti... 1997. vol. Da ultimo in una prospettiva comparatisctica. p. 2001.. 61 ss. ` potranno validamente osserva che solo i soggetti che abbiano raggiunto la maggiore eta . De Marzo. Busnelli-Ponzanelli.. p. 1252 ss. 1997. ovvero piu nanti .. Civ. 1975. p. cit. p. Rischio sportivo e responsabilita ` sciistica. come si vedra ` nell’orbita della colpevolezza. 1983. Note in tema di scriminante dell’esercizio dell’attivita ` sportiva. Proto. Covassi. II. e sempre con riguardo alla natura della clausola.. Rischio sportivo e responsabilita ` degli organizzatori. p. perche l’iniziativa negoziale: nel primo caso spetterebbe all’eventuale danneggiato. piu ` importante e 14 ` una parte della dottrina tale accordo escluderebbe l’operativita ` presunta.18 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` di questo accordo alla categoria delle clausole di esonero ducibilita ` . valutazione della colposita . partecipe spontaneo della competizione sportiva. stipulare il patto di esonero. circa un’eventualita ` ).c. op. Nel` sportiva.. op. salvo solo il delle regole civilistiche di responsabilita principio ex art. 283 ss. la volonta ` del soggetto l’esercizio dell’attivita danneggiato. Rischio sportivo e responsabilita ` civile. v. si “incrocerebbe con quella degli altri partecipanti”per cui fuorviante risulterebbe considerare la assunzione del rischio come clausola di ` da parte del danneggiato. nella clausola. Infatti. irresponsabilita A parte questi problemi e quelli posti da quanti13 ritengono ` di un accordo tacito tra soggetti (che paradossale la possibilita ` che potrebbe nemmeno si conoscerebbero). cit. L’A. in realta tazione del rischio.. p. nell’un caso come nell’altro sara ` dell’atleta per verificare la sua capacita ` di valutare il rischio insito nella pratica maturita della specifica disciplina sportiva. al potenziale danneggiante.c. considerato che l’accettazione del rischio sadella responsabilita ` negoziale manrebbe caratterizzata da una situazione di parita cante nella clausola di esonero. 13 Busnelli-Ponzanelli.. ora. e ponendo in evidenza come nei fatti sia stata la giurisprudenza a fare del rischio consentito ora un meccanismo esonerativo rispetto alle regole gravose dell’onere probatorio di cui all’art. invece. 2050 c. 14 Sul punto. invece un criterio attenuato di ` della condotta. superate queste note attinenti non verificarsi (la responsabilita ` di attuazione di quello che comunque funzionerebbe alla modalita ` notare che per come “meccanismo esonerativo”. 14 ` affronta la questione esaminando i diversi profili di rilevanza dell’accetss. In altre parole. insomma. cit. 2043 c. non potrebbe qualificarsi suddetta accettazione ´ diversa sarebbe come clausola di esonero in senso stretto.In tal modo si pone sul tappeto anche la questione della ` dei minori e della tutela dei minoro che siano vittime di fatti sportivi responsabilita ` importante apprezzare il grado di dannosi. De Marzo. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. p. it. . Violenza sportiva. 280 ss. v. almeno nei casi di sport violenti. Zeno Zencovich. in Noviss. Illecito penale e lesioni cagionate in competizioni sportive. 1983. riconducibile al generale principio ex art. Padova. 1980. 402 ss. importi a monte la valutazione dell’ordina19. ma di cio ` appresso. Treccani. verrebbe a configurarsi una deroga16 al prin´ : “l’iniziativa di svolgere una determinata cipio di cui sopra. 591. 5 c. V. 1988. pur riconoscendosi il principio della indisponi` della vita quale limite alle private pattuizioni. 140 ss. App.. Vidiri. In argomento. 56. dig. Il superamento di detto limite viene ad essere rappresen` sociale compiuta dall’ordinamento tato dalla valutazione di utilita in ordine allo sport. Roma. come oltre e piu ` che la volonta ` che se non fossero autorizzate in base al diritto. p. il profilo ` della violenza sportiva e ` frequentemente analizzato sotto il profilo della responsabilita penale. bilita ´ . v. in Nov. poiche ` sportiva – poi rivelatasi fonte di conseguenze dannose – e ` attivita ` stata presa proprio dal potenziale danneggiato. giur. 1960. De Francesco. Marini . e a rifiutare una lettura unitaria delle deu figure. p. e per cio riguarda quindi i fatti illeciti sportivi. il fatto che il giudizio No puo 15 Ex multis. pen. in Nov. di fronte al quale illegittime sembrano apparire tutte quelle clausole concernenti ` fisica del illeciti che comportassero danni permanenti all’integrita soggetto. 1989. Va anche rilevato come il problema si ponga soprattutto in ordine agli sport violenti. La responsabilita ` civile da reato. La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 19 ` da rilevare come il rischio consentito necessariaTuttavia. cit. p. Marini. Torino. a violenza Ecco perche cosiddetta necessaria.. in Enc.c.. in Riv. dig. p. voce Consenso dell’avente diritto. 1975. c’e mente trovi un limite. Altavilla. voce Consenso dell’avente diritto. Torino. De Marzo. p. it. 16 Si nota in dottrina. op. VIII. Sul punto e ` doveroso ricordare come non manchino in dottrina posizioni volte a ` civile sportiva rispetto a quella riconoscere una certa autonomia della responsabilita ` che penale. 982 ss. Sul punto. in generale. in Giust. it. a prescindere dal fondamento che si voglia riconoscere alla relativa accettazione del pericolo di eventi lesivi. voce. p ` dell’atleta.15.. pen. dig. in ordine a quelle attivita sarebbero comunque illecite. il quale si fa cosı inevitabilmente carico dei rischi che necessariamente derivano ` ”. 115 ss. p. dalla pratica di determinate attivita ` trascurarsi.a prescindere da ogni privata pattuizione. Pedrazzi.. voce Consenso dell’avente diritto.. II.. mento. proc. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva.. 1993. XX.. e tale liceita ´ a monte vi e ` un normale della disciplina.1) limiti all’operativita ` della figura del rischio consentito Connesso a questo che appare un problema di limiti alla ` della teoria del rischio. cit. p 19. Vi sarebbe infatti la tendenza ad un uso indiscriminato della teoria dell’elezione del rischio e questo sembrerebbe tanto piu ` significativo alla luce della prefata questione ` di un certo pericolo nelle umane cose. la cui violazione potra comportamento imprudente. potrebbe essere uno di “generaoperativita lizzazione” della suddetta teoria. lecito con il suo consenso cio ` la oggettiva liceita ` della condotta che la conforma all’ordinaE ` si verifica quando la condotta rientra nell’alea mento. Ma ocducibili all’alea normale connaturata all’attivita corre chiedersi su quali basi giuridiche. ` giustificato da Il rischio posto a carico del partecipante non e ` dire. a. e vi rientra perche giudizio favorevole da parte dell’ordinamento statale17. inteso come accettazione delle conseguenze lesive ricon` praticata. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. .20 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` civile deve dunque tener conto delle specifiche sulla responsabilita caratteristiche dei regolamenti che concernono la disciplina prati` costituire significativo indizio di un cata. ad oggetto l’accettazione di un rischio normale e prevedibile secondo le caratteristiche intrinseche ` sportiva. abdicativo del giocatore: egli non rende un atto. dal momento che la suddetta teoria del tacito accordo tra i vari partecipanti. sembra incontrare limiti invalicabili di quella tale attivita nei principi generali del nostro ordinamento giuridico. op. assume su di se ` il cosiddetto rischio l’inizio di una attivita sportivo. sulla ineliminabilita 17 De Marzo. poggia l’accettazione del rischio sportivo. per cosı ` che altrimenti sarebbe antigiuridico. Si suole sostenere che un atleta che decida consapevolmente ` sportiva. 19 18 . 3 ss.. 1993. med. In dottrina. dir. 349 ss. ed aveva citato per i danni il suo sodalizio. v. sport. nel senso che: “il Saini (attore) sapendo che la partita non era stata debitamente autorizzata aveva ` conseguente decidendo di parteciparvi accettato il rischio a cio regolarmente”. non sembra la giurisprudenza si riferisca al rischio sportivo in senso stretto. Qui il concetto di rischio si appalesa generico. in Riv.. dir. p. non assume rilevanza la vita circostanza che la vittima avesse piena consapevolezza del rischio che tale prosecuzione comporta”. la possi` che il preesistente rapporto contrattuale tra il giocatore ed il bilita ` al sodalizio. la giurisprudenza18 ha prospettato. 23 giugno 1981. seppur non regolarmente autorizzata dalla F. “nella valutazione dell’efficienza causale (ai fini del risarcimento del danno alle parti civili). G. venisse posto a fondamento della non addossabilita ` per la partecipazione ad calciatore di una qualsiasi responsabilita una partita non regolamentare. Il problema della responsabilita ` del medico nel giudizio di idoneita ` alla pratica sportiva agonistica.. 1983. In tale ipotesi. in Riv. C. 20 aprile. Ancora piu ` generico il concetto di elezione del rischio nella giurisprudenza della Suprema Corte a tenore della quale19. Introna. pen. 480.. Chiaramente un ` della nozione di rischio eletto. infatti. non ha nulla a che fare con la Trib. p.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 21 Per esempio avuto riguardo ad un caso in cui un giocatore aveva riportato lesioni in una partita. p. del comportamento del sanitario che abbia consentito la prosecuzione dell’atti` agonistica a soggetto cardiopatico. sport. anche se in via ipotetica di interpretazione delle allegazioni della parte attrice. in Riv. non di rischio sportivo sembra trattarsi ma di generico rischio di morire per cardiopatia anche per la pratica di uno sport. leg. I.. rispetto all’evento letale. 1984. it. Monza. Cass. ma solo un rischio generico di partecipare ad una gara non regolamentare. o problema di limiti alla operativita semplicemente di rischio sportivo. 1982. p. I particolare si discute se debba applicarsi la nota relazione alle attivita ` dell’attivita ` in se ` della singola condotta. notevole potenzialita ` ed entita ` dei danni occorsi. Responsabilita ` civile dell’organizzatore di competizioni sportive nei confronti degli spettatori: clausola generale di responsabilita ` ex art. Firenze. in Frattarolo. sarebbe frutto di un giudizio ex ante e sarebbe pertanto un ` della condotta. il discorso dei limiti della teoria del rischio consentito. che e giudizio di colpevolezza. 9 dicembre 1954.c. nota a App.. veniva colto gia ` dalla giurisprudenza di merito. dato obiettivo preesistente al singolo fatto lesivo. anche con riguardo a settori non propriamente sportivi. Padova. in se pericolosita ´ . laddove come noto la diligenza del bonus pater familias risponde ad un criterio medio di comportamento ` tempo addietro storicamente variabile e relativo. rilevava l’esistenza 20 ` ex art. Rischio e responsabilita ` sui campi da sci. Infatti. giur. p. in Riv. come l’automobilismo. L’A. L’uno per il quale e ` connotata da una pericolosita ` pericolosa l’attivita ` dannosa. in Riv. sport. L’altro che si ricollega alla gravita 21 Bondoni. 467 ss. scuola. 268 ss. 1979. questo aspetto.. la quale a proposito delle attivita 22 sportive piu ` pericolose. la dottrina21 ha rilevato come l’evoluzione del mondo ` che il giudice non puo ` ignorare. 1983. Bologna 30 ottobre 1983. La distinzione tra pericolosita ´ e pericolosita ` dell’attivita ` . dir. Lo sport nella giurisprudenza. in Particolarmente controverso e ` il concetto di pericolosita ` sportive. che per il fatto rilevabilita ` del medico. ma anche dal punto di vista dell’estensione del concetto di pericolo20. 378 ss. minabile una zona di rischio accettata in tutte le attivita ` un po’ l’essenza anche del A dire il vero. 22 Trib. p. va analizzato non solo dal punto di vista delle possibili indebite generalizzazioni volte a ravvisare un rischio sportivo ` comune e non sporanche laddove si tratti di una responsabilita tiva. 2050 c.c.22 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` della responsabilita ` civile tout court. invece. e bisogna convenire che sussista come ineli`. In argomento si rimanda a De Marzo. la pericolosita atterrebbe al modo di essere della condotta del soggetto agente. dato della realta aumentato il rischio. 2050 c. ha moderno. suesposto esiste ed e Tuttavia. .. valutata in relazione al criterio della normalita ` media. rileva come due siano i criteri indicati per la qualificazione in termini di ` di una data attivita ` . Contributo ad una sistematica teleologica. 2000. 793.. per la piena comprensione della categoria dell’antigiuridicita ` . Le scriminanti putative. sia sanzionato. 24 ` che secondo la concezione triparEsse ineriscono alla categoria dell’antigiuridicita ` ` e la colpevolezza. penale o ` a quell’ordinamento. De Vero. dal momento che l’antigiuridicita nomo requisito del reato. Per quanto concerne il fondamento giuridico del rischio consentito. riflettere pero sul fatto che in ogni ordinamento esistono settori di materie piu ` o meno separati tra loro. 803. Profili problematici e fondamento della disciplina. va rilevato come la giurisprudenza si sia richiamata di volta ` dei fatti lesivi occorsi in volta per giustificare la non punibilita durante l’esercizio dello sport alle scriminanti24. Lineamenti di una teoria generale delle . ma fanno della colpevolezza (o scusanti) . Oltre alle norme penali va infatti esaminata la relazione di queste ultime con altre norme dell’ordinamento: se una legge di diritto amministrativo consente una determinata azione posta in essere con determinate moda` . il giudizio di verifica dell’antigiuridicita nella verifica che il fatto tipico non sia coperto da nessuna causa di giustificazione. relativa anche Successivamente e ` pero ` tener conto del fatto che il ad altro settore. non solo ` di un fatto si risolve quello penale. dir. non ha senso che per il diritto penale lo stesso identico comportamento. Concas. a prima vista potrebbe apparire una sorta di duplicazione inutile.. costituendo un autodall’agente. e che sono essi stessi sottosistemi con proprie logiche. venir meno solamente la possibilita Cavaliere. in Noviss. si dovra ` va ricercato non solo nel campo del diritto penale. Va segnalato ancora che le cause di giustificazione operano anche se non conosciute ` ha natura oggettiva. L’analisi sulle cause di giustificazione concerne quindi l’intero ordinamento giuridico. che non tolgono l’antigiuridicita ` di muovere un rimprovero al suo autore. Le scriminanti vanno infine distinte dalle cause di esclusione ` del fatto. proc. Dolce. voce Scriminanti. v.. La responsabilita ` civile nella giurisprudenza. Frau.. cit. it. in quanto se il fatto corrisponde in tutti gli elementi a quello ` all’ordinamento sembrerebbe essere in re ipsa. 1036 ss. XVI. L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale. e vietato da una norma la sua contrarieta ` ` necessario. diritto penale. Torino. p. 23 ` e di discipline Sulla graduazione del rischio eletto in relazione ai vari tipi di attivita sportive. pen. In sostanza. 1998. 1969. p. in Riv. p. ora che un episodio di vita sia conforme ad un illecito civile. civile. Napoli. amministrativo. V. E tita si colloca come elemento autonomo. che sia in contrasto con il divieto.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 23 di un quantum di rischio23 ineliminabile. pur in linea lita di massima aderente alla fattispecie tipica di un qualche delitto. Profili generali. parametro che esclude l’antigiuridicita ma nell’intero rdinamento giuridico. dig. op. amministrativo rappresenta solo un primo sintomo di contrarieta ` necessario stabilire che non esista un’altra norma. al centro tra la tipicita ` si intende un giudizio di valore su una fattispecie in evidente che per antigiuridicita relazione ad un intero ordinamento giuridico. a meno che non si volesse impedire lo stesso svolgimento delle competizioni. 1990. 18 e 32 Cost . Errore di giudizio ed errori modali nell’art. it. 2 della Costituzione “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle ` ”.. operata in riferimento agli artt. ` stata la scelta di ricondurre la Infine. 1990. p. Vigano `e conflitti di doveri. in Riv. L ‘art. 55 c.. I. 1988. e in che concorra al progresso materiale o spirituale della societa particolare quelle svolte a livello professionistico. pen. voce Eccesso colposo. Fiore. in Dig.. proc. 1987. 1999. Cause di giustificazione.. Marinucci. Romano. Le situazioni quasi scriminanti nella sistematica teleologica del reato. 1075. in Enc. 2000. 1957.4. pen. Milano. a seguito ` sporanche della lettura costituzionalmente orientata delle attivita 25 tive. in Giur. pio di legalita ` inquadrato l’esercizio dello sport nel consenso Quindi si e ` prestata alla dell’avente diritto. 1996. Parte generale. 1999. In particolare. anche se tale ricostruzione sin e critica di non poter giustificare i fatti lesivi svolti fuori dalle competizioni ufficiali e quindi autorizzate. Si tratta di scusanti nel diritto penale. Contributi alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti. 55. proc. dir. Riflessioni critiche intorno ad un dogma: l’antigiuridicita ` generica. Gallo-Severino. Spagnolo. pen. Napoli. 180 ss. L’eccesso colposo. it. inteso come spazio esistenziale funzioni sociali ove si svolge la sua personalita ` dell’uomo trova espressione in forme diversificate e con dimennel quale la personalita sioni crescenti. cause scusanti e cause di non punibilita ` in senso stretto. Gli ` . p. p. pen. Le attivita ` sportive. L’art. Fiandaca-Musco. it. Faranda. 1950. Stato di necessita elementi soggettivi nella struttura delle scriminanti. giur. Siracusano. 1979. stabilendo altresı ` e la propria scelta.. 1998.. Lo sport. Torino. 1954. Napoli. p. M. 25 ` I fondamenti giuridici della legislazione in materia di tutela sanitaria delle attivita sportive sono individuabili in numerosi articoli della Costituzione. di cui all’articolo citato. secondo le proprie possibilita ` ”. Padova. si e ` penale si scontra con il limite del princinei casi di responsabilita `. Eccesso colposo e previsione dell’evento. IV. un ‘attivita ` o una funzione di svolgere. a lungo accreditata e scriminante del rischio consentito all’esercizio del diritto. Milano. dir. a sua volta.. Manuale di diritto penale. p.. voce Antigiuridicita `. in Riv. rientrano tra quelle lavorative e. disc. Milano. dell’uomo che concorrono al progresso materiale o spirituale della societa . voce Antigiuridicita `. Gallo. II. si profila quale terreno naturale di esercizio del potere-dovere di attivazione da parte dello Stato in difesa dei diritti considerati inviolabili e principalmente di quelli. S.24 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` ` richiamata la scriminante atipica. che pero In particolare.p. riconosce il diritto di ogni cittadino al lavoro e vincola lo stato alla promozione ` che “ogni cittadino ha il dovere delle condizioni che lo rendano effettivo. disc. personalissimi e di norma non disponibili. Schiaffo. nelle loro migliori espressioni. possono annoverarsi tra i campi di estrinsecazione creativa ` . Cause di giustificazione e fatti colposi. 2. Treccani. II. Id.. Bologna. in Dig. 59 ss. 183 ss. subordinata a un limite soggettivo e ad altri limiti oggettivi. 91). Gli esordi della Legislazione in materia nel nostro Paese devono farsi risalire ` alla Legge 28 dicembre 1950. di come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita ` essere obbligato a un determinato trattamento converso. I limiti oggettivi sono rappresentati dalla idoneita ` sportive organizzate o per il proseguimento della condizione per l’accesso alle attivita relativa pratica.dell’art. diritto ala vita e all’integrita ancora. 1055. recante “Norme in materia ` e sportivi professionisti” e dalla serie di DM relativi alla tutela di rapporti tra societa ` in abbastanza sanitaria delle diverse categorie di atleti. che puniscono l’omicidio del ` fisica (art. garantisce la tutela della salute ` ”. a norma del quale “gli accertamenti ` e di incolumita ` pubblica o ai fini economici e fiscali sono e le ispezioni per motivi di sanita regolati da leggi speciali” A livello normativo si riconosce. Il 1˚ co. l’esercizio dell’attivita ` sportiva incontra limiti precisi Nei termini giuridici di liceita da un lato nel divieto generale del neminem laedere. e dall’altro nel divieto relativo agli atti di atto lesivo della vita e dell’integrita disposizione della propria vita (articoli 579 e 580 c. per il quale e ` antigiuridico qualsiasi ` fisica. 5 cc). precisa che “nessuno puo ` in nessun caso violare sanitario se non per disposizioni legislative “ e che “la legge non puo i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.1 della Legge 23 marzo 1981. La consenziente e l’istigazione o l’aiuto al suicidio) o dell’integrita ` dell’esercizio delle attivita ` e sostanziale liceita ` . e dell’inviolabilita 26 ` fisica . 91. 5 c. 32.14. imponendo a tutti costoro l’obbligo di ` con periodicita ` annuale quale condizione sottoporsi ad accertamenti medici di idoneita indispensabile per l’accesso alla pratica dello sport. nonche ´ dall’osservanza delle regole di condotta specificamente elaborate allo scopo di prevenire e di evitare la verificazione di eventi di danno o di pericolo (regolamenti sportivi). dell’art. 26 ` ..c. gare ciclistiche “particolarmente gravose”. tuttavia ha incon` e indisponibilita ` del trato il limite dell’art.p. e ` libero” (art. atletica pesante. la garanzia costituzionale trova valorizzazione e rafforzamento nell’art. n. sport motoristici e sport subacquei). pertanto. recante norme di “tutela sanitaria delle attivita sportive”. emanati dal Ministro della Sanita . sia essa svolta in forma individuale o collettiva sia in forma dell’attivita professionistica o dilettantistica.. la cui violazione costituisce colpa specifica (cosiddetta “colpa sportiva”). n. n. Il 2˚ co. 32. I limiti previsti dalla disposizione sopra riportata sono infine ribaditi nell’ultimo co. secondo il principio di liberta ` psico-fisica degli atleti quale sportive. L ‘ulteriore evoluzione legislativa e ` segnata dall’approvazione della Legge 23 marzo 1981. La tutela sanitaria in questione – inizialmente affidata alla Federazione Medico Sportiva Italiana – si esercitava nei confronti degli sportivi professionisti e dei cosiddetti ` sportive considerate “dilettanti con retribuzione abituale “ nonche ´ dei praticanti attivita impegnative o pericolose (pugilato. infatti. che “l’esercizio ` sportiva.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 25 un orientamento che sebbene sposato a lungo. inoltre. che ` e limiti dell’azione in difesa della vita e dell’integrita ` psico-fisica considerate traccia finalita unitariamente come bene-salute. Il limite soggettivo e ` costituito dalla prestazione del consenso dell’avente diritto (lo sportivo o chi legalmente lo rappresenta. come nel ` che informa l’esercizio delle attivita ` minore di anni 18). oltre all’aspetto dell’ambito di rilevanza della colpa ed rapida successione a colmare la lacuna aperta sul terreno della disciplina dell’accesso alla pratica sportiva. Come e ` noto il principio “nessuna responsabilita colpa” era generalmente accettato nella cultura giuridica del secolo scorso: le regole che attuavano un principio diverso o venivano “camuffate” a mezzo finzioni e ricondotte alla colpa. e non sara ` un alto investimento in prevenzione per sistema sociale di prevenzione. camuffando questa esigenza sotto le spoglie della ricerca del limite ` del rischio che e ` dell’alea ed ` quello della normalita di operativita ` la condotta usando per rinvenire il limite della detta normalita lecita secondo le regole del gioco. Da alcuni dettati mente legati al criterio principe della responsabilita . che dovrebbe portare ad effettiva di operativita ` dei fatti lesivi sportivi. Eppure oggi paia emergano nuove tendenze e nuove motivazioni che sembrano propendere ad un ritorno all’idea di ancorare l’imputazione a soli elementi non oggettivi e specificata` civile: la colpa. Ma i nuovi orientamenti hanno permesso una nuova visione che ha lasciato a colui ` in piu che subiva il danno una possibilita ` di rifarsi del danneggiamento subito. ci si accorge escludere in toto l’antigiuridicita che la giurisprudenza non si esime dal giudizio di colpevolezza. b) La colpa ` Tra i principali punti di discussione in tema di responsabilita 27 sportiva. non bastera evitare l’imputazione salvo manchi completamente il nesso eziologico (ma su questo ` oggettiva puo ` a che essere utile alle vittime del danno dopo). Nella responsabilita ` oggettiva i danneggiato e l’utilita criteri di imputazione servono ad accertare il soggetto su cui debba cadere la responsabi` e di conseguenza colui su cui ricadra ` il peso del risarcimento.26 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` poi propeso per la tesi della scrimiPertanto. che ha ad oggetto l’utilita ` sociale del comportamento del giudizio di opportunita ` sociale delle attivita ` d’impresa. oppure venivano considerate come vecchi ruderi pericolanti di un diritto primitivo. indipendentemente dal lita ` sufficiente un adeguato fatto che lui sia anche autore materiale del fatto lesivo. 27 ` oggettiva involgono un Le regole interpretative che conducono alla responsabilita ` . ` quando in concreto si va a valutare l’area A ben guardare pero ` della scriminante. secondo cui il rischio consentito e causa di giustificazione non codificata. in tal guisa si e ` appunto una nante atipica. Insomma la responsabilita perche ´ potrebbe far ricadere il peso del risarcimento su un soggetto economicamente in ` senza grado di sopportare il peso. 375. Trib.. 1989. 79. in Riv. ma e ` solo forse un eccesso di zelo della ` civile non puo ` non essere che l’uomo. Firenze 15 dicembre 1989. I.. p. mentre ` regolata nel codice penale. Trento 14 marzo 1980. 496. in Resp. Rovereto 5 dicembre 1989. anche se la dottrina maggioriquesta e taria propende per un’identificazione delle due figure. n. Trib. circ. p. (teoria gen. in Foro it. in Riv. VII. in Riv. 29 ` civile. 4. sport. in Resp. civ.. p. p. n. 1989. in Riv. 498. Milano 14 gennaio 1985. prev. Responsabilita ` contrattuale e responsabilita ` aquiliana.. Busto Arsizio 22 febbraio 1982. I.. in Foro pad. 455. 1980. . Trib. Milano 3 aprile 1989. p. 756 ss.. 30 Cass.. 13. Milano 21 marzo 1988. p. giurisprudenza3 Il fondamento della responsabilita l’elemento reintegrativo essere al di sopra quello repressivo che pure conserva innegabili aspetti di carattere preventivo. 1988. 1990. Cass. 1975.. dir.. p. civ. Fondamento e funzione della responsabilita ` civile. prat. dir. in Riv. voce Colpa civile. 1960. 2006. 1976. posto che il codice civile non disciplina la colpa. si evince giurisprudenziali il problema sembra porsi. Milano. p. 1985. E tale dibattito essenzialmente da conto della piu ` generale discussione intorno ai rapporti ed alle differenza ` sportiva. in Riv. civ. in Dir. II.c.. p. Ascoli Piceno 13 maggio 1989. Trib. Trib. dir. 1991. in Resp. dir. si e Invero anche all’interno della stessa sistematica della responsabilita ` soliti ` ed evitabilita ` del discutere sui diversi ambiti di rilevanza della colpa e della prevedibilita danno. pen.) in Enc. 923. 558. 6. 27 ottobre 2005. 218.. Trib. ass. 1034 e in Riv. nota di Clilia.i dir. sport. sport. 27 ottobre 2003. p. responsabilita ` civile e responsabilita ` tra responsabilita penale. p. dir. istituto certamente posto al centro di un certo dibattito come ` civile e come tutti messo in discussione negli anni tutti gli istituti della responsabilita settanta ed ottanta. 766. Milano 3 giugno 1985.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 27 dei suoi rapporti con il rischio consentito.. Trib. V. si pone anche la preliminare discussione sui rapporti tra colpa civile e colpa penale.. n. Non fa eccezione a questo dunque. 6. Majello. 1983. civ.. dir. p. 1983.. Numerose le pronunce di merito ex multis Trib. 570 Trib. prev. 28 Majorca.. Bolzano 5 aprile 1975. lita anche se invero piu ` comuni al primo. 233 ss. 2005. 1974. Trib. nemmeno le disposizioni dell’articolo 2043 c. civ. in Foro it. trasporti.. 20908. Dall’esame della dottrina29 e della giurisprudenza30. in Riv. Chiavari 6 novembre 1982. in Contratti. p. Non a caso anche la teoria del rischio consentito richiama gli istituti delle cause di giustificazione ed il concetto di prevedibi` che sono contemplati sia nel diritto penale che in quello civile. 16090.. 1982. p. Trib. 1985. Trib. in Resp. 2006. p. p. 995. 1990. 496. p.. sport. 2951. in Arch. giur. 19743. non mancano voci di dissenso28. Napoli.. 417. 371. Genova 3 maggio 1989. 20 gennaio 2005..Vv. Napoli 19 maggio 1982. p. Trib. Trib. civ. sport. in Aa.. sport. Cass. Infatti. p. 169 ss.. p. Genova 3 maggio 1974. op. rilevano. Rischio sportivo e responsabilita ` sciistica: spunti comparatistici da Francia e Stati Uniti. 32 In tal senso. 21 ss.. allorquando ` sportiva. in una ricostruzione per dir cosı affermare che laddove si accetti la teoria del rischio come causa di giustificazione.. i concreto quando si tratta di stabilire la normalita giudici fanno applicazione dei criteri di accertamento propri della Trib. 813. 641. in Resp. 1990. vi debba comunque essere l’ulteriore accertamento della colpevolezza. civ. Verona 13 luglio. civ. Trib. civ. appurata la giustificabi` dell’evento il giudice non debba porsi un problema di verifica lita `. che quella del rischio consentito sembra solo una categoria descrittiva usata dalle Corti per operare il giudizio di colpevolezza. Gli tica della rilevanza della colpa nella responsabilita interpreti. 27 ottobre 2005. prev. n. ma di fatto richiami regole e principi della colpa. p. 633 ` ad opera ss. Napoli 27 giugno 1990. 31 Sul punto. cit. Anche in dottrina. p. ` su cui sembra debba farsi chiarezza e ` se una volta comCio ` dell’evento danpiuto l’accertamento relativo alla riconducibilita noso all’area del rischio eletto. p. Ferrari.28 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA che la teoria del rischio consentito non risolve affatto la problema` sportiva. ` schematica si dovrebbe Infatti. da ultimo. L’A. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva.. nota a Cass. in Resp. in Nuovo dir. anzi. Una riprova della singolare interdipendenza tra il rischio e la colpa viene da quanti hanno ricondotto31 l’accettazione del rischio al concorso di colpa con il danneggiato. Secondo tale ricostru` chiaro. in senso critico si rinvia a De Marzo. in applicazione della stessa. poiche ´ in della colpevolezza32. il profilo della colpevolezza si discute di responsabilita ` mai accantonato. infatti. 271. osserva che probabilmente l’accertamento della responsabilita dei giudici solo apparentemente si fondi sull’accettazione del rischio... 1991. Nei fatti non sempre accade cosı ` del rischio. . p. che il rischio viene attratto dall’area delle zione e scriminanti nell’orbita della colpevolezza.. p. e quindi sembra che rischio e colpa non e comunque coesistano e non si escludano a vicenda. 20908. 1992. e di esso genericamente si possa parlare solo come sinonimo di ` di attivita ` sportive che se non fossero tali. ` facile stabilire un distinguo netto tra colpa e Quindi non e rischio. sarebbero in liceita ` come sinonimi di valutazione a priori quanto dannose vietate. quali la prevedibilita artis che integrano i canoni della colpa comune. salvo a verificare in concreto la liceita ` di utilita ` dell’alea e delle del singolo fatto tipico alla stregua della normalita regole del gioco. intese quali leges colpa.` SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA LA RESPONSABILITA 29 ` e le regole tecniche. cioe ` sociale dello sport. Per cui sembra che il rischio sia attratto nell’area della colpa. . nell’ambito del giudizio di colpevolezza. . 3 IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE ` NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 1 La rilevanza delle regole sportive Nelle diverse ricostruzioni proposte dalla dottrina in ordine alla rilevanza giuridica del fenomeno sportivo dal punto di vista della ` di una responsabilita ` civile nell’evento sportivo, uno configurabilita 1 ` sempre dedicato alla questione spazio apposito della riflessione e della natura giuridica delle regole del gioco e della loro rilevanza ai `. fini del giudizio di responsabilita ` divisa, laddove, ` parsa pero Anche su tale aspetto la dottrina e ` affermata la natura di norme giuridiche delle regole da un lato, si e ` riconosciuta la fonte squisitamente tecniche, dall’altra se ne e ` , irrilevante nell’ordinamento giuridico. Infatti, e ` tecnica e, percio stata sostenuta la tesi secondo cui le norme regolamentari emanate ` riconosciuta sarebbero norme di un nell’esercizio della potesta ente pubblico dello Stato e come tali fonti di diritto nello Stato2. 1 Per una ricostruzione delle varie posizioni si rimanda a Frattarolo, La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive, op. cit. p. 22 ss. Per una disamina delle varie posizioni della giurisprudenza, da ultimo, v. Frau, La responsabilita ` civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali, op. cit., p. 1031 ss. 2 Una zona retta da norme statali ed esclusivamente da esse (es: la disciplina della costruzione di impianti sportivi; l’educazione fisica nelle scuole; la natura, l’organizza- 32 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA `, e ` agevole osservare che, sia che le norme sportive In verita costituiscano parte integrante dell’ordinamento statale, e come tali efficaci erga omnes, sia che esse integrino esclusivamente il corpus dell’ordinamento sportivo, e come tali vincolanti per i soli soggetti ` stabilire se a questo appartenenti, la questione di maggior rilievo e l’osservanza di dette regole si pone come condizione indispensa` , non sufficiente) perche ´ si possa bile (anche se, come si vedra zione e le funzioni del C.O.N.I.; l’assetto della previdenza nel settore sportivo 29 e, piu ` recentemente, la disciplina del rapporto della prestazione tra atleta professionista e associazioni sportive). Una seconda, disciplinata invece solo da norme degli ordinamenti sportivi, senza alcuna interferenza statale (es: normazione sportiva tecnica; svolgimento delle gare; arbitraggi; assegnazione dei punteggi; valutazione dei risultati delle gare). Un’ultima, definita “intermedia”, in cui le due normazioni vengono in contatto, talora sovrapponendosi in senso confliggente e da cui si originano conseguentemente le questioni piu ` interessanti (es: la rilevanza penale dei fatti considerati leciti dall’ordinamento sportivo; la giustizia sportiva; l’affiliazione o l’espulsione di soggetti nella o dalla associazione di atleti). la normazione, intesa nel senso di normazione “propria” degli ordinamenti sportivi, e ` cosa di cui anche la parte piu ` provveduta e piu ` tradizionalista della scienza e della prassi giuridica si va oggi sempre piu ` convincendo. Dal punto di vista dell’ordinamento generale i conflitti hanno necessariamente una soluzione obbli` evidente che lo Stato, in quanto ordinamento gata, e cioe ` conforme al diritto statale. E ` mai rinunciare a far valere la propria sovranita ` . In realta ` pero ` , non e sovrano, non puo ` raro che vengano rilevati casi di conflitto; il che presuppone che l’ordinamento statale ` elementare. Ipotesi di specie sarebbero quelle di non venga poi applicato in maniera cosı “norme degli ordinamenti sportivi che contengono qualificazioni giuridiche di fatti divergenti dalle qualificazioni contenute in norme statali. Oppure di norme che contendono una medesima qualificazione dei fatti, le quali fanno derivare da essi differenti conseguenze giuridiche, nei due o ancora, di norme che, pur attribuendo le stesse qualificazioni di medesimi fatti da cui derivano le stesse conseguenze giuridiche, stabiliscono poi misure giuridiche diverse per la tutela dei diritti”. Non e ` dunque corretto prospettare la questione in termini di conflitto, poiche ´ “lo Stato come ente sovrano, rimane, in ultima istanza, arbitro di decidere sulla linea di demarcazione tra le due normazioni”. Frascaroli, voce Sport (dir. pubb. e priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 513 ss. L’A., concordando con Quaranta, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, in Riv. dir. sport., 1979, p. 29 ss., afferma la natura “derivata” dell’ordinamentosportivo da quello statale, ma ritiene anche che sia quest’ultimo a conferire al primo il ` . V. anche Perlingieri, Il diritto civile nella legalita carattere della giuridicita ` costituzionale, ` Napoli, 1991 p. 131 ss. L’autore afferma che “allo stesso fatto storico il diritto puo ` di qualificazioni prendendolo in considerazione in piu attribuire una pluralita ` norme e a diversi fini”. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici, op. cit., p. 10 ss. ` IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 33 ` extracontrattuale in capo a escludere vicende di responsabilita coloro che sono tenuti all’obbedienza delle norme stesse come soggetti sportivi. Ed inoltre, si tratta di stabilire anche quali sono le norme sportive la cui osservanza sarebbe necessaria ad impedire giudizi di ` . Secondo un criterio teleologico, si dovrebbero seleresponsabilita zionare le norme poste proprio per prevenire eventi dannosi. ` di veduta solo sul piano Pertanto, sia pure con qualche difformita 3 terminologico, la dottrina sembrerebbe ritenere che non rilevano ` civile i regolamenti attinenti all’organizai fini della responsabilita zazione degli uffici o regolamenti organici, che pure da taluno sarebbero qualificati “regole del gioco” in quanto “funzionali al fine ludico”. Viceversa sarebbero rilevanti le norme tecniche, che disciplinano la gara. ` ` osservato4 che, pur sostenendosi la agiuridicita In merito, si e dello sport come solo ordine tecnico, non potrebbe non ammet` in quanto tersi la giuridica rilevanza delle norme sportive. Cio ` l’aspetto tecnico, che “l’aspetto saliente del fenomeno sportivo e ` trova momento saliente di espressione nella gara, che a sua volta e la pura forma tecnica ed agonistica del gioco”; per questo la gara abbisognerebbe di regole stabilite in anticipo al fine di assicurarne ` e validita `. regolarita Di qui ad estendere la rilevanza, di queste regole dalla singola ` , dunque, gara ad un’intera disciplina sportiva organizzata il passo e 5 breve . Sul punto, diffusamente, Frattoarlo, La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive, op. cit., p. 19 ss. 4 v. supra 5 Basti pensare infatti, che per gli studiosi della materia, lo svolgimento della particolare causa ludica consisterebbe nell’attuazione dell’agonismo programmatico illimitato; ` esso richiederebbe in dotazione allo sport un complesso di regole per la comparabilita dei risultati nello spazio e nel tempo, nonche ´ un apparato di istituzioni e soggetti per l’applicazione di queste regole, attraverso strumenti di rilevazione dei risultati. Cosicche ´: 3 34 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA Con specifico riguardo, poi, alle regole tecniche, per una parte della dottrina6 nell’ambito di queste sarebbe necessaria un’ulteriore distinzione tra quelle (regole di gara) destinate a prescrivere le ` di svolgimento della gara, da quelle (regole di condotta) modalita volte a prevenire eventi dannosi con prescrizioni anche in ordine ` di impiego degli attrezzi usati, specie negli sport alle modalita violenti o pericolosi. A rigore, infatti regole tecniche sarebbero anche quelle che servono a garantire la corretta esecuzione del gioco e che “circoscrivono la conoscenza del modo in cui si deve si deve giocare e la tecnica di impiego dei mezzi atletici individuali applicati al gioco”. ` tuttavia vero che alcune di queste regole tecniche prescriMa e vono regole di condotta che, pur non essendo teleologicamente preordinate ad evitare danni, potrebbero porsi a fondamento di ` ; ad es. nelle gare di velocita ` di atletica giudizi di responsabilita leggera i concorrenti devono mantenere ciascuno la propria corsia. Da questo punto di vista ogni regola che disciplina la gara ` “regola di gara”, potrebbe qualificarsi non solo tale, appunto, e cioe in quanto necessaria al corretto svolgimento della stessa, ma anche “regola di condotta” in quanto atta ad evitare che i concorrenti si ` facendo a danno della regolarita ` della intralcino, non solo cio competizione, ma anche rischiando di travolgersi vicendevolmente, arrecandosi danno. Di avviso opposto un’altra parte della dottrina7, per la quale “questo complesso di istituti, regole, rapporti e posizioni soggettive viene a comporre, in ` sportiva, un sistema autonomo e sovrano di valutazioni normative, cioe ogni specialita ` un ordinamento giuridico particolare che ha il suo ente esponenziale nella federazione sportiva. V. Marani-Toro, La responsabilita ` degli atleti, in Riv. dir. sport., 1985; Furno, Note critiche in tema di giochi, scommesse ed arbitraggi sportivi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, p. 619 ss. 6 V. Furno, Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, p. 619 ss. 7 Luiso, La giustizia sportiva, Milano, 1975, p. 35. Propendono per la tesi dell’irrilevanza della questione. cosı Cass. Quanto osservato dimostra come piu ` che sulla natura giuridica delle norme sportive. anche le regole tecniche. 26. 1977. n. per cui non l’aspetto tecnico sarebbe tipico di qualsivoglia attivita potrebbe assolutamente confondersi la regola indicante al corridore automobilista come effettuare un cambio di marcia. Frattarolo. ` trovata piu Purtuttavia la giurisprudenza in passato8 si e ` o meno di fronte ad un’ipotesi del genere: durante una regata velica. le seconde ` e la doverosita ` di una condotta. accertatosi il nesso causale tra il fatto e il danno. 1454. Insomma le prime regole suggerirebbero come utile mia condotta al fine di ottenere un rendimento atletico ottimo. dir. come poco sopra precisato. cio ` comporterebbe la conseguenza paradosresponsabilita sale che la violazione di queste implicherebbe nello “sport” solamente il mancato raggiungimento del risultato sportivo desiderato. il giudice ritenne la condotta del capitano pericolosa e contraria alle regole nautiche. la dottrina e la giurisprudenza si siano interrogate sul meccanismo attraverso il quale l’infrazione alla regola sportiva acquisti giuridica rilevanza nell’ordinamento statale ` extracontrattuale. la errata manovra degli attrezzi dell’imbarcazione ad opera del capitano aveva causato un incidente al marinaio. op. p.` IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 35 ` . 23 aprile 1976. sport. statuirebbero la liceita Tale argomentazione si fonda sull’assunto secondo cui se. op. ` extracontratmentre nello “stato” sarebbe fonte di responsabilita tuale o contrattuale. e Marani Toro. 390. con quella recante l’obbligo di tenersi a distanza da chi sorpassa. p. In fino a fondare un giudizio di responsabilita ` chiaro che da un lato appare non di primaria tale contesto e importanza stabilire se si versi in presenza di una violazione di una 9 ` come non conferente risulta norma giuridica statale o meno . o di gara o di gioco che dir si voglia. in Riv. La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive. La responsabilita ` degli atleti. cit. 9 8 ... fossero capaci di ricollegarsi a giudizi di ` civile. p. De Marzo. Frattarolo. in op. laddove il rinvio alle leges artis . n. 22. 764 ss. op. p.36 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA appurare se la regola sportiva violata era una regola di gioco o una ` che importa e ` che attraverso il regola di condotta. p. Id. p. v. p. op. G.. Stipo. 396.. civ. Per la tesi della natura di norme giuridiche v. I calci nel gioco calcio.. p. Il valore delle regole federali sportive nel giudizio di responsabilita ` civile. p. contribuiva in concreto ad integrare quel dalla sua finalita parametro dell’atleta medio che serve a fondare il giudizio di colpevolezza. . Monza. Diritto penale. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. escluda a priori l’illiceita ` e A ben guardare se si vuole conservare una propria dignita rilevanza a ciascuna delle figure richiamate (appunto colpa. Pret. op. nel senso che si dovra ` propria. 22 luglio 1997. in Riv. Palmieri. 277. rischio cit. nota a Trib. e di Rosa. 22. La responsabilita ` civile sportiva nella giurisprudenza. 35. Violazione delle regole del gioco e responsabilita ´ per ` dell’atleta. op. cio 10 rinvio alle leges artis operato dalla regola generale della colpa queste regole si prestano all’apprezzamento del giudice e acquistano giuridica rilevanza. precisa che non si deve incorrere in erronee generalizzazioni. con nota di G. sport.. a prescindere lezza. prev. sport. 282 ss. nota a Cass. La responsabilita ` civile per l’esercizio dello sport. dir.. ` nel caso concreto il giudice a valutare se Ne discende che sara la regola violata rileva o non rileva ai fini del giudizio di colpevo` stabilire se la regola. p. rischio consencioe tito e colpa. e ` quello che. cit. 1999.. v. 333) consente di individuare il punto di equilibrio tra le esigenze di evitare il ` rischiosa e l’esigenza di pregiudizio inevitabilmente connesso all’esercizio dell’attivita consentire lo svolgimento dello stesso. L’attenzione si sposta in questo modo su un altro aspetto e. 2486. p. Frau. dir.. 1997. in Riv.. 1034 ss. p. cit. cit. Trento. De Marzo. 1997. Mantovani. (per tutti v. in Resp. Oltre l’agonismo: competizioni sportive e responsabilita ` civile. cit.. Piuttosto. 10 La dottrina.. proprio quello dei rapporti tra regola tecnica.. 6 marzo 1998. De Marzo. 11 maggio 1996. In giurisprudenza. alla luce della dottrina penalistica.. 24 ss. p 285 ss. ` . Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. p 1035. cit. cit.. p. nonche una rassegna di giurisprudenza a Frau. 11 La questione e ` da sempre affrontata della dottrina.. op. 1101 ss. La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive. La responsabilita ` civile sportiva nella giurisprudenza. per stabilire se l’osservanza della regola tecnica ` della condotta11. in concreto. ` lecito domandarsi quali conseguenze potrebInnanzitutto. si deve giungere a concludere che la mera osservanza. il tutto tenendo presente il valore lita delle regole di gara. cit. sicche danneggiato dovrebbe dimostrare di avere subito un danno. op. p. p. come la mera violazione. delle norme sportive non ` . 18 ss. e le regole di comune prudenza12. 2. De Marzo. dunque si fa` di diritto comune ex art. precisa che “il rischio sportivo e ` fenomeno speculare alla condotta e alla diligenza esigibile dall’atleta medio”. Frau. v. Altrimenti detto.. si farebbe salva la ` del generale “neminem laedere”. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva..c. gli effetti della teoria del rischio consentito sul giudizio di responsabi` ed i rapporti con la colpa. 1036. La dottrina13 fin qui piu ` volte citata. op. L’A. secondo questa ricostruzione non risulta chiaro ancora il rapporto con le regole del gioco. come il senso vigile umanitario. non operando le regole presuntive. dovendosi guardare anche ad altri importi tout court responsabilita aspetti. rebbe salva la responsabilita Tuttavia. ove fosse riscontrabile imperativita un comportamento gravemente colposo o doloso.` IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 37 e regole tecniche). 13 Sul punto. 2043 c. 12 . e bero ricavarsi dalla prospettata teoria della elezione del rischio sportivo. cit. ritiene che la funzione dell’accordo di assunzione del rischio sarebbe proprio quella di ´ il escludere l’onere della prova a carico del danneggiante. La responsabilita ` civile sportiva nella giurisprudenza. Superamento del rischio consentito e violazione delle regole sportive A questo punto dell’indagine occorre stabilire. e che siffatta diligenza risulta dalla “combinazione tra regole tecniche e regole di comune prudenza”. in Riv. II. si rivela dai confini mobili. dir. osserva che la figura del rischio sportivo. pen. 31 marzo 1958. Giur. 30 aprile 1992. in cui la violenza lungi dall’essere un fallo e ` l’in se ´ della gara.). 1969. per cui sarebbe ` colpa il semplice violarle. Monza.. p. la funzione delle regole di gara sarebbe quella di evitare il pericolo.. e sport in cui il contatto e ` del tutto proibito. pen. p. in Arch. 1038. In proposito ricorda la nota distinzione tra sport a contatto istituzionalizzato. De Marzo. 1958. ` . ` dell’alea. p. esponendosi ed espoimprudenza e gia nendo altri a pericolo. sport. 655. 15 Cass. a quelle di violazione delle regole del gioco (violazione che il danneggiato dovrebbe dimostrare dal momento ` della condotta sportiva rileverebbe solo in che la antigiuridicita ` dell’alea14“ presenza di una condotta “trasmodante la normalita ` non scriminata. 9 dicembre 1968. alla responsabilita Come si pone in questa ricostruzione la violazione delle regole del gioco? La giurisprudenza ritiene15 a tale proposito che: “le regole del gioco sono poste non solo per mettere i giocatori in ` ai fini della vittoria ma anche per evitare che il condizioni di parita gioco stesso diventi pericoloso”. in occasione di decisioni relative alla nota questione ` nello stato delle norme sportive. Dunque. 1962. Frau. in Arch. pen. dir. sempre la giurisprudenza16 sovente ha Sotto altro profilo. cit. Bari. quale e tivo.38 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA Da questo punto di vista infatti si potrebbe sostenere che le ` non sarebbero ridotte. Trib. 9 marzo 1962. sport a contatto eventuale. 1047. non sono per questo irrilevanti nell’ordinamento generale. destinata ad essere influenzata com’e ` da diverse variabili. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. Cass. sin. 279. 1968. 400.. in Riv. pur essendo emanate ` quello spornell’ambito di un ordinamento extrastatuale. l’A. sport. p. v. 1993. 2043 c. p. p. 18 gennaio 1967. La responsabilita Sull’aspetto della normalita ` civile sportiva nella giurisprudenza. di recente.c. circ. in Giust. pero precisato... a causa della eleipotesi di responsabilita zione del rischio. op. Pret. in generale. 14 . II. p. 487. v. 16 Trib. cit. Bari. Sul punto. dunque riconducibile (peraltro assunta) e percio ` ex art. 8 ss. che “le norme che della giuridicita regolano i giuochi e le gare fra gli atleti. op. . a tenore della ` . ovvero. secondo la recente rivisitazione della Suprema ` del fallo dovuta all’ansia da risultato. nel definire il reato colposo fa espresso riferimento alla inosservanza di regolamenti. Evidentemente allora allorquando si affronta l’evento sportivo ` dannoso dal punto di vista della violazione delle regole del gioco e difficile non richiamare il concetto di colpevolezza. dall’involontarieta idonea ad escludere il dolo e la colpa17.. a dire il vero. mentre fuori da queste quale nel caso di ansia da risultato non vi sarebbe responsabilita ipotesi. 2006. 6. Le norme sportive. Anzi. p. D’altro canto. Corte. ` agevole notare come proprio le regole del gioco e la circoE stanza della loro osservanza o violazione stabiliscano una liaison. 756.” 17 . pero dell’alea spesso viene collocata sopra e oltre il limite del consentito fissato dalle regole del gioco. ` va precisato che la normalita ` Sotto il primo aspetto. n.p. 43 c. sembra che esse abbiano il duplice valore di contribuire a ` dell’alea e dall’altro stabilire da un lato dove si spinge la normalita di consentire il giudizio di colpevolezza. ` . 19473. ma al conseguimento – in forma illecita e quindi antisportiva – di un determinato obiettivo agonistico. non prescinde dagli insegnamenti della esperienza e della comune prudenza”‘. ed. Cass. pen.. 20 gennaio 2005. contemporaneamente la osservanza delle regole stesse scriminerebbe nelle Cfr. a prescindere dalla tra rischio e colpa nel giudizio di responsabilita loro natura giuridica. grazie al concetto del senso vigile e umanitario. la quale nel porre le regole del giuoco. l’art.. pen. ordini o ` suscettibile di comprendere in tale discipline. in questa chiave di lettura.` IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 39 seppure esse operando su un piano accessorio rispetto ai canoni della comune prudenza. vi sarebbe colpa quando “ la violazione consapevole e ` finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all’avversario. sarebbero il portato di una canonizzazione di determinate cautele per cui la violazione di quelle darebbe luogo a colpa.. in Riv. in quanto tale e dizione la normazione sportiva. Infatti.. 3. cit. 43 c. la violazione nell’illecito penale. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. op. De Marzo. che la violazione delle norme sportive origina colpa sotto il profilo della imprudenza18.40 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA occasioni di quegli eventi (che le norme stesse sarebbero state intese ad evitare. sussiste ancora un altro profilo da esaminare. con riferitutto cio mento al quesito se si possa configurare. si discute addirittura se possa identificarsi la colpa civile nella negligenza. se cioe non concretantesi nella imprudente violazione delle regole del gioco. 19 Sul punto. ma) che nonostante la loro osservanza si sono ugualmente verificati. impe20 rizia ed imprudenza . quindi ultronea sarebbe danni e ` naturale che sia imprudente gia proprio la seconda parte dell’art. infatti che queste ultime hanno un ruolo diverso ` dei reati. – questo se le norme sportive non sono norme giuridiche statali – perche ´ come nota la dottrina penalistica. anche dal punto di vista della dottrina sviluppatasi intorno alla figura della colpa. Si osserva. fermo restando ` . rispetto a quello civile. dunque. se queste regole sono poste per evitare ` la loro violazione. p. 22 ss. imperizia e imprudenza. colpa. imperizia e imprudenza. La colpa sportiva non concretatesi nella violazione delle regole del gioco Fermo restando. fuori dei casi di violazione ` si possa configurare una colpa delle regole sportive. altrimenti detto si deve tentare di stabilire che cosa vuolsi intendere quando si afferma che lo spor` responsabile per colpa. ` necessaria una disamina Per rispondere al quesito suesposto e ` di valutazione (riguardo al fatto sportivo che causa della modalita danni) dei canoni della colpa. tivo e La dottrina19 appare concorde nel ritenere che una la valuta` civilistica sportiva zione in termini di colpa nella responsabilita non potrebbe ricondursi ai normali canoni della negligenza. o meglio a questi canoni valutati nella loro Sicche ` risulterebbe anche superfluo ricondurre la colpa alla violazione di ordini.p. connotano in termini 18 . regola-menti e discipline. e per questa via negligenza. stante la tipicita delle regole. 20 D’altro canto. si e che insito e connaturato e connaturale all’agonismo e ` il rischio stesso del fallo che pur ` della gara e aumentando la probabilita ` dell’evento lesivo. accrescendo la pericolosita ` dire scriminato.. . Tutto questo a causa della audacia e dell’agonismo che normalita sarebbero tipici della pratica degli sport. ` soliti Piu ` specificamente: 1) avuto riguardo alla negligenza si e ricondurla sotto il profilo della imprudenza. tanto piu ` in considerazione di particolari attrezzi usati. accettando cosı grado di rischio onde superare un certo grado di pericolo. anche – se si nota – pare difficile immaginare un comportamento negligente nel campo delle discipline sportive. nel senso che il fallo non genera responsabilita ` tout tuttavia e ` per cosı court. op.` IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 41 ` . Invece nell’illecito civile pare che la colpa abbia piu ` la funzione di consentire l’imputazione causale del fatto all’autore. Colpa civile (teoria gen. che. p. Milano. 591 ss. p.). 437 ss. 1971. con riguardo alla colpa risponde ad una valutazione soprattutto normativa. cit. e che i soggetti sportivi ` un certo profonderebbero in occasione della gara. Majorca. 3) senza contare poi che occorre analizzare la controversa questione relativa all’estensione ` e la preparazione atletica del canone della perizia: proprio l’abilita ` di una maggiore perizia (si lascerebbero ad intendere la necessita intende rispetto al canone normale).. V. Per converso si afferma che proprio in ` e perizia in repentine e considerazione di questa maggiore abilita gravi situazioni di pericolo le quali richiedessero prontezza di riflessi ed iniziative audaci. tanto e ` di tipicita ` che si distingue nella teoria generale sul reato l’imputabilita dalla colpevolezza. cioe ` in una condotta non coerente non in armonia con lo spirito della competizione sportiva. Bonvicini. 21 In dottrina. ` il fatto. la sfera della imprudenza verrebbe a 21 restringersi . La responsabilita ` sostenuto ` civile. nel senso che proprio l’audacia e la ` sportiva suggerirebbero una spericolatezza presenti nella attivita applicazione me-no rigorosa del suddetto canone rispetto a quello comune o normale che dir si voglia. 2) piu ` difficile risulterebbe la valutazione della stessa imprudenza. Sul punto. ma solo al colpa grave che l’autore ravvisa nell’inosservanza del fair play. Insomma proprio la maggiore perizia dovrebbe consentire di affrontare il pericolo tipico di quello sport. non potendosi valutare la responsa` dello sportivo in base ai comuni canoni della colpa. per converso. cioe ` non comuni in parte innate ed in parte acquisite grazie ad di abilita una intelligente e perdurante preparazione atletica. necessabilita riamente risultando ristrette l’imprudenza e la negligenza (ed a detta di alcuni l’imperizia).42 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA Certo si potrebbe sostenere che la sfera dell’imperizia si venga a restringere per la spericolatezza e l’audacia (le quali esporrebbero lo sportivo ad eccezionali pericoli). In implicito nello svolgimento della specifica attivita altre parole. una qualche certezza potrebbe dirsi esistente almeno in ordine al fatto che. sarebbe difficile riscontrare dei casi di colpa grave non dovuti a violazione delle regole del gioco. si potrebbe ` dotato opinare che lo sportivo sia audace in quanto “perito”. per cui “sarebbe sicuro indice di imperizia partecipare a determinate gare (essendo) carenti di quel grado di perizia indispensabile per fronteggiare le probabili e prevedibili situazioni di pericolo che esse svolgono”. come frutto di elevati doti di perizia atletica. il principio del neminem laedere finirebbe per operare nei soli casi di colpa grave. ` rifatta al concetto di perizia In alcuni casi la giurisprudenza si e media. Sembrerebbe dunque un “contradictio in terminis” l’affermazione per cui la sfera dell’imperizia verrebbe a restringersi per l’audacia e la spericolatezza. . in pratica quando si tratta di applicare questo assunto risulta molto difficile giungere ad un giudizio di colpevolezza fondato su criteri piu ` rigorosi ed estensivi ` di quei limiti di prudenza e diligenza gia contemplati e fissati dal ` stato scontato il pericolo ` gia regolamento di gara nelle cui norme e ` sportiva’’. Concludendo. ma. ` vero che la colpa potrebbe astrattamente configurarsi Se e anche in occasione di eventi lesivi non ascrivibili a condotta difforme dalle regole del gioco. art. op. cit.` IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 43 ` ex. Frattarolo. cioe che questo richiede. dotato cioe ` di media della colpa sportiva ma bensı ` sportiva ed avvedutezza in relazione a agli aspetti tecnici dell’attivita ` . De Marzo. ´ che risultando la colpa grave per lo piu Vien da se ` dalla inosservanza delle regole di gara. p. 42 ss. 2043 c.c. op. 85. si aggiunge che il rischio consentito sarebbe ` il rovescio della medaglia del parametro dell’atleta medio. Trib. E per violare le regole del uno dei partecipanti all’attivita ` normalmente necessario porre in essere un comportagioco e mento qualificabile in termini di colpa grave”. Perugia. in realta ` ´ segna il limite entro il quale viene ritenuta lecita un’attivita poiche che altrimenti sarebbe vietata se non addirittura pericolosa. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. 8 ss.c. va rilevato che allorquando si tenta di individuare il 22 23 24 Sul punto. in Riv. ne deriva che l’ac` dei guidatori va rilevato tenendo certamento della responsabilita presenti parametri di imprudenza e di imperizia correlati al tipo di sport praticato e ben diversi da quelli medi del buon padre di famiglia”. cit. Anche la dottrina24 sottolinea come sia abbastanza diffuso il convincimento che non l’uomo medio sia parametro di valutazione ` l’atleta medio. dir. in concreto l’ampiezza di quella. Tuttavia. p. diligenza e prudenza dovrebbe risul` delle dosi di audacia tare diversa a seconda del tipo di sport. . 1988. sport. La giurisprudenza23 infatti ritiene che “la valutazione del comportamento dei concorrenti coinvolti in un incidente nel corso di ` su circuito chiuso va effettuata una gara automobilistica di velocita sulla scorta di quanto previsto dall’art. In piu alle sue finalita ` ... La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive.. In questo senso sembra che22 la responsabilita possa configurarsi allorquando si dimostri la connessione dell’evento lesivo con la violazione delle regole del gioco commessa da ` sportiva. ovvero dei canoni di perizia. 2043 c. 1 dicembre 1987. p. si afferma che esso risulta dalla combinazione tra le regole tecniche e la comune ` si finisce. da ultimo. ` sostenere la tesi che l’osservanza delle Infatti. 1034 ss. dall’altro ` . non vi e 25 ´ rientrante nel rischio consentito . cit.. intesa come energia fisica positiva. puo ` sostenere invece che.al perseguimento di un determinato obiettivo.. viene travalicata l’area del rischio consentito. “Le regole tecniche mirano a disciplinare l’uso della violenza. Secondo i giudici. in Resp. tale in quanto spigata in forme corrette. per cui il giudice si puo quindi. In un’ottica totalmente opposta si puo ` ` responsabilita addirittura. e dell’agente. in costanza di un fallo di gioco. a ben vedere. conseguibile vincendo la resistenza dell’av` esser causa di versario. 2005. Ma neppure in ipotesi di violazione di quelle norme. in quanto le regole sportive escluda l’illicieita regole contribuiscono a delimitare l’ambito del rischio consentito e lecito.” “Posto che l’uso della forza fisica. nonostante la mancata violazione di una regola sportiva. 20 gennaio 2005. n 19743. Cass. ma con cio dibattito sul rapporto tra rischio consentito osservanza delle regole ` . puo pregiudizi per l’avversario che cerchi di opporre regolare azione in contrasto. v. ove la stessa violazione non sia volontaria ma rappresenti lo sviluppo fisiologico di un’azione. si puo ` agevolmente notare che non sempre i regolamenti pero sono completi ed esaustivi in ordine alla disciplina della condotta ` appellare alla colpa comune. per riaprire il prudenza. che nella concitazione o trance agoni` portare alla non voluta elusione delle regole anzidette”. nel senso anzidetto. ` singolare notare come in merito a tale quesito a seconda E dall’angolo visuale dal quale ci si ponga si possa arrivare a due differenti valutazioni e soluzioni.. infatti. civ. a definire la figura dell’atleta di media avvedutezza.44 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA contenuto del parametro dell’atleta medio.. tale da configurare illecito sportivo. stica (ansia da risultato) puo 25 . p. ` formulare un giudizio di responsabilita `. laddove non e ` pacifico se la responsabidel gioco e responsabilita ` debba escludersi ipso facto se l’azione e ` conforme alla regola lita ` tecnica o se invece residui un margine ulteriore entro il quale e comunque ravvisabile la colpa. sportiva perche In tal senso. il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito e illecito in chiave sportiva. da un lato si puo ` della condotta. . il rischio ammesso. E danni derivanti dalla gara sportiva. 310 a Cass. Il problema della liceita ` penale della violenza sportiva. che sono tuttavia. 19473. p. 1951. p. 27 ` E questo l’orientamento della recente giurisprudenza. 71. anche Giampetraglia. facendo ` della condotta dalle circostanza esterne e di fatto dipendere il giudizio sulla volontarieta consistenti nella cosiddetta ansia da risultato. p. sembra avvicinarsi non tanto ad una causa di giustificazione. di cagionare un danno all’avversario. Siffatte irregolarita 27 ` diventano parte del rischio normale che l’atleta accetta . pen. per cui interrogarsi sulla loro ` e ` certamente ammissibile. in ordine a tutte quelle attivita ritenute indispensabili nella vita sociale. civ. in primo luogo. 105 ss. 26 . Ed infatti. proc. 2005. Riflessioni in tema di responsabilita ` sportiva. infatti. namento statale. e che e ` sociale da parte dell’ordiconsentito grazie la valutazione di utilita ` . l’agonismo che rende probabile. In questa direlesioni prodotte nei limiti dell’attivita zione. in Foro it. op. De Francesco. La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti. cit. 1983. 1964. accade che in molti sport vengano tollerate violazioni anche palesi dei regolamenti. n. poiche diversamente sembra solo un criterio di valutazione della colpa sportiva e non una scriminante. ` sempre piu ` competitiva richiede agli atleti. prima fatta dai consociati e quindi valutazione di utilita ` accolta dall’ordinamento statale. soprattutto. e sembra potersi emancipare dalla colpa. se non ` elemento essenziale. 1034 cit. in Arch.` IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 45 In effetti. in Resp. Cass. II. 20 gennaio 2005 n. it. in Riv. II. ma diventa sempre piu liceita ` difficile sanzionarli a priori come condotte antigiuridiche. In questi termini. pen.. conseguenze incontrollabili dell’agonismo e delle doti fisiche che oggi la pratica sportiva. 591. ma alla ` sociale. p.. De Sanctis.. oramai. e sussiste la possibilita violenza e ` . nelle competizioni sportive nelle quali la ` .. addirittura la probabilita ` le esiste il problema di qualificare e valutare in termini di liceita 26 ` sportiva .. 2000. che appunto per giudicare lecite secondo l’ordinamento statale azioni sportive fallose e dannose hanno spostato l’accertamento dell’area del rischio consentito dal rispettod elle regole del gioco alla natura volontaria o involontaria del fallo. solo in questo caso la teoria del rischio sembra avere ´ una sua valenza. p. Sul punto v. 21 febbraio 2000. Cap. 1. come i canoni generali di lealta ` dire In questo contesto si possono inserire i tentativi. ` inerente un imputato ritenuto responsabile Il caso di specie e del reato di lesioni personali volontarie. insito nel legame tra azione di gioco e fallo29. ma anche se si esorbita rispetto alle regole di prudenza che governano la disciplina sportiva. art. IV. che troverebbe la sua ragione 28 29 30 V. 3. In primo luogo la giurisprudenza ha fatto ricorso al criterio del senso vigile ed umanitario28 e negli ultimi tempi ad un criterio funzionale.p. durante una partita dilettantistica di pallacanestro. La sentenza contiene anche una analisi in merito alla tesi della causa di giustificazione atipica. per cosı empirici della giurisprudenza volti ad individuare quel quid pluris ` sportiva e che servano a che contraddistingua la responsabilita superare l’empasse nel quale ci si trova allorquando si tratta di ricostruire i rapporti tra rischio e colpa e regole tecniche.46 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA In secondo luogo l’individuazione della soglia del rischio ri` . testimoniano ` di ritagliare ambiti di operativita ` certi e definiti alla della difficolta teoria del rischio consentito e all’istituto della colpa. a seguito di un pugno sferrato ad un avversario nelle fasi di rimessa in gioco della palla. par. supra in nota 27.. proposta dalla difesa. La Suprema Corte ricostruisce la problematica della rilevanza ` fisica dell’avverdi falli di gioco tali da provocare danni all’integrita sario: nel caso di specie. v. Cap. Recentissime pronunce della Suprema Corte30. 582 c. . ex. V. rigetta la tesi della scriminante del consenso dell’avente diritto. par. che e ` da manda ad un livello base. Tale colpo provocava alla parte lesa la frattura della mandibola. IV. da intendersi ` e correttezza. diverso per ogni attivita ritenere superato non automaticamente in costanza della violazione del regolamento. consentito. Ma anche analizzando le lesioni personali del caso da questo punto di vista. Da ultimo. il cosiddetto fallo di reazione). ma senza alcuna intenzione di arrecare volontariamente ed esclusivamente ` danno. non e’ perseguibile nel caso in cui sia stato rispettoso delle regole di gioco e del ` nei confronti dell’avversario. ma atta a punire l’avversario. Il giocatore che provoca un evento lesivo. la Corte non ritiene vi siano sufficienti presupposti di applicazione di tale teoria. e la sanzione sara ` E pacifico infatti che durante una gara concorrono fattori quali l’ansia. nello sportivo che cagiona un evento sia pure lesivo ad un ` che legittima la pretesa punitiva avversario. se invece il fatto lesivo si verifica nel corso di una azione che mira a contrastare l’avversario venendo chiaramente meno al regolamento. siamo di fronte a una situazione colposa.` IL VALORE DELLE REGOLE SPORTIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA 47 ` non solo ammessa d’essere nel fatto che la competizione sportiva e ` assai positiva dalla legge. La sentenza guida 1951/2000 individua dei criteri generali dei ` necessario tener conto per una completa analisi del proquali e blema. La distinzione piu ` sostanziale dunque risiede tra violazione . quella antigiuridicita dello Stato e la conseguente inflizione di una sanzione. ma e’ anche ritenuta come una attivita ` . sara azione dolosa nei casi in cui l’azione dell’autore non sia rivolta all’azione di gioco. la stanchezza fisica e la carica agonistica che possono portare alla mera violazione del regolamento. Verrebbe a mancare per l’armonico sviluppo dell’intera comunita quindi. Talvolta si verificano dovere di lealta ` dosituazioni nelle quali la violazione di norme regolamentari e ` di interrompere con vuta alla foga agonistica e alla impossibilita ` la propria azione per non ostacolare l’avsufficiente tempestivita versario (si pensi ad un fallo di ostruzione nel gioco del calcio). intimorirlo o dissuaderlo (es. In ` ritenersi superata la soglia del rischio tali fattispecie non puo ` soltanto di natura regolamentare. che esulano il campo di operativita sono rilevanti dal punto di vista civile e penale . e le violazioni volonta` della scriminante sportiva e rie.48 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA involontarie (che vengono sanzionate direttamente dall’arbitro e al limite dagli organi federali attraverso multe e squalifiche. ma senza rilevanza avanti la giurisdizione ordinaria). prudenza e perizia sportiva.4 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA ` RESPONSABILITA 1. In questo senso. e dei relativi regolamenti sportivi luce della varieta che ne disciplinano l’esercizio. sul piano pratico. La ricerca di criteri uniformi di imputazione della responsabilita ` sportiva e il principio del senso vigile ed umanitario La ricerca di un principio grazie al quale poter uniformare ad un unico canone di valutazione la condotta degli atleti. per delimi` ed escludere vicende di responsabilita ` . appare tarne la liceita dovuta alla convinzione che la semplice identificazione di una ` fondata in ogni caso sul neminem laedere e le regole responsabilita del gioco poteva ritenersi non soddisfacente. eppure contrastanti col supremo principio civilistico. ed anche per attrarre nell’ambito della fattispecie in esame (e non in quella comune civilistica) eventuali fatti lesivi non dovuti a violazione colposa delle regole del gioco. diversa di volta in volta secondo il tipo di normalita disciplina sportiva. segnando i limiti della diligenza. alla ` dei tipi di sport. la giurispru- . ma anche in virtu ` del concetto di ` dell’alea. ` in mancanza potrebbe ritenersi avveduta e umanitaria. 9 ottobre 1950. . 1950. sport. va ` e minuziosita ` delle previsioni rilevato che nel caso di specificita ` difficile ipotizzare una connormative dei regolamenti di gara. regolare per la disciplina sportiva. in Riv. infatti. consistente nel fatto di richiedere all’atleta di controllarsi ed al contempo di prestare il meglio di se stesso per un proficuo risultato sportivo: “ci accorgiamo come non sia compito facile tracciare nella valutazione del singolo episodio una sicura linea di demarcazione fra l’umanitaria avvedutezza e l’imprudenza colposa. si richiederebbe all’atleta di colmare la lacuna con la propria condotta diligente e prudente. La dottrina2 da parte sua a sua volta ha rilevato la contraddizione insita in tale singolare orientamento giurisprudenziale (ormai risalente). cosicche che l’azione sportiva abbia travalicato i limiti indispensabili per il conseguimento del risultato vittorioso. La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive. Frattarolo. alle ipotesi di lacune dei regolamenti di gara. ove potrebbe acquistare un’auto` di soluzione dottrinaria il principio del senso vigile noma dignita ed umanitario. eppure frutto della inosservanza di quel senso vigile ed umanitario di cui sopra. cit. ` di stabilire fino a che punto il giocaper l’incontestabile difficolta tore debba controllare la condotta di gioco senza pregiudicare le esigenze agonistiche’’’. V. 1 2 Cass. In questi casi. p. Infatti. dir. allora. 107. I soli casi dubbi dovrebbero ricondursi. ` di individuare una colpa In altre parole si constata la difficolta non originante dalla violazione delle regole del gioco. p 43 ss.. op. e dotta.50 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` 1 ha in passato individuato un quid richiesto denza di legittimita all’atleta consistente nel “senso vigile ed umanitario del rispetto ` fisica e della vita dell’avversario” e nel “mantenimento dell’integrita del controllo della propria azione. attribuirebbe rilevanza alle regole di condotta da ` alla stregua dei canoni. ` ” delle suddette norme nell’ordinapreso atto della “agiuridicita mento statale.. all’evento sportivo. in secondo luogo. eventualmente attraverso il richiamo ai principi generali e alle regola della colpa comune. si puo “vis attractiva” esercitata dalla fattispecie ex art. A questo punto. L’A. cit. superare il quesito dell’ambito di rilevanza delle norme sportive ovvero della loro forza giuridica ed efficacia (in questo caso sembrerebbe prospettarsi una soluzione meno controversa. b) quando l’azione sia indispensabile o meno alle finalita ai fini suddetti. l’una volta a ribadire il primato dello Stato. a parte la marginalita il principio del senso vigile ed umanitario un criterio di individuazione sotto un profilo ` da porre alla gara. op. avuto riguardo all’ambito dell’autonomia del secondo e significa poi. in quanto fonti di danni risarcibili. 2043 c. 23. dal punto di vista della cosiddetta intenzionalita che punto si e ` in presenza di una vera e propria lacuna.` I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA 51 ` di stabilire: a) quando la Tuttavia la dottrina3 rileva le difficolta mancata regolamentazione della condotta sia da considerare una lacuna e non una valutazione implicita di adeguatezza della stessa ` sportive. da colmare. Accettazione del rischio e responsabilita ` sportiva. che. delle esse prescritte in via mediata cioe re-gole di prudenza. nota 72. rispetto ai fatti sportivi. Sul punto. potrebbero ritenersi: tuzione. A dire il vero. Si tratta di stabilire allora fino a sport. pone il problema delle lacune delle norme che regolano lo ` . o se in vece a monte vi e ` stata una valutazione dell’ordinamento sportivo. 3 . diligenza e perizia).c. ma cio ` finirebbe per individuale dei limiti di liceita testimoniare di un irrisolto contrasto: quello tra due dottrine. l’altra risolta a rivendicare l’autonomia dello Sport-istituzione rispetto a quello. in particolare. ` rilevare che accettare l’esistenza di una In conclusione. p. tesa a non vietare una ` entra in gioco ilo problema della giuridicita ` determinata condotta. De Marzo. significa – innanzitutto – superare – in primo luogo – il problema del modo di intendere i rapporti tra Stato e Sport. pero dell’ordinamento sportivo e della sua subordinazione ai valori fondamentali della Costi` delle ipotesi in esame. imperizia. ` trascurarsi la portata della Inoltre. cioe ` degli atleti pur ancorata al Infatti. causa la particolare preparazione atletica e tecnica che. parimenti la responsabilita degli organizzatori sembrerebbe da un lato ancorata a quei canoni di prudenza. ora (nei rapporti fra atleti ed organiz- . ` va rilevato ancora una volta quanto osserA conferma di cio vato circa il fatto che. I criteri di imputazione della responsabilita ` sportiva: verso il superamento della teoria del rischio consentito ` posto. la valutazione della colpevodi una responsabilita lezza pare debba esser fatta non alla stregua del modello del “bonus ` della diligenza. diligenza e perizia identificati dalle norme dei regolamenti di gara. fino a farla astrattamente coincidere proprio con quei limiti individuati dalla sfera di efficacia delle norme di ` condotta proprie di ogni singolo sport. in questa ricerca non puo tanto discussa teoria del rischio eletto. e dall’altro sembrerebbe ridursi in considerazione ` della rottura del nesso causale tra un della frequente ipotizzabilita di lui omissione ed un danno causa il fatto del terzo (atleta o spettatore). richiesta dai vari tipi di disciplina sportiva. prudenza e perizia comuni. inteso ora come causa di ` delle fattispecie di responsabilita ` preesclusione della operativita sunta ovvero come criterio di delimitazione o riduzione dell’ambito di rilevanza della colpa. sembrerebbe essere ristretta. eleverebbe la soglia della imprudenza. negligenza. pur potendo costituire la colpa il necessario filtro volto ad assicurare mediata rilevanza alle regole sportive.52 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA 2. poter familias”. la sfera di responsabilita fondamentale neminem laedere. la eventuale riconduzione della responsabilita ` Tutto cio sportiva a quella aquiliana sembra dipendere dalla individuazione dei canoni o criteri di imputazione cui ancorare la prima delle due fattispecie anzidette. e dunque uno dei possibili punti di riferimento nella individuazione ` civile sportiva. tuttavia proprio la tutela di quella ` avrebbe finito (e finirebbe) per incentivare anche stessa attivita talune manifestazioni agonistiche non del tutto strumentali ai fini utilitaristici di cui sopra. ` piu Si e ` volte messo in luce il fatto che il riconoscimento statale dell’ordinamento sportivo mettenti capo al Coni. pur concorrendo lo Sport alla realizinsanabile contrasto poiche ` a dire pur zazione dei principi ex art. cioe ` sportiva strumento per il perfezionamento fisico e essendo l’attivita ` morale della razza. dei fini ludici propri dello sport organizzato. la responsabilita agli atleti stessi e rispetto agli spettatori (laddove a questi ultimi la teoria della accettazione del rischio ad oggi non pare estesa). sembra che. momento di svolgimento della personalita umana nelle formazioni sociali. in questo caso sportive. Tanto piu ` che. per lo Stato. riconosciute e tutelate dall’ordinamento. l’elezione del rischio sembra avere un ruolo importante soprattutto al fine della diversa ricostruzione delle ` .. fatto assurgere ad ente statale. avrebbe trovato la sua giustificazione nel carattere “utilitaristico”. Proprio per queste motivazioni.` I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA 53 zatore) come possibile giustificazione di un concorso di colpa col danneggiato. distinguendo la responsabilita ` diverse ipotesi di responsabilita ` degli organizzatori rispetto degli atleti tra loro. ed infine mezzo di tutela del diritto alla salute del singolo. desse ragione di quella riduzione dell’ambito di rilevanza della colpa rispetto a quello del civilistico uomo ragionevole. avuto riguardo allo sport praticato nelle disci- . sembrerebbe imporsi una rin` novata riflessione della nota teoria in esame. nel tentativo di “costruire” una fattispe` sportiva che risultasse fedele al principio del cie di responsabilita neminem laedere ed. Tuttavia a tale legittimazione si sarebbe accompagnato un ´ . 2 Cost. al contempo. a dire il vero pero anche alla luce dei fatti di violenza sportiva. Pertanto. e 32 Cost. immunita 3. Nel tentativo di questo ripensamento della responsabilita ed alla luce di queste considerazioni potrebbe risultare interessante ed attuale un riferimento alla dottrina civilistica di oltre oceano4. Il problema sembrerebbe essere dunque. ma anche a quello praticato nelle discipline pericolose (automobili` della smo. ove essa e ` stata ricostruita come categoria dogmatica che concilia componenti normative e soggettivistiche. Tuttavia recentemente. Infine. Simile lettura della colpevolezza colposa in chiave di “normativita secondo una valutazione oggettiva. si piu ` aderente alla realta sono spinti oltre. incentrate sulla presenza e sull’assenza di volonta sviluppo del momento ascrittivo-valutativo caratterizzante la concezione normativa di ` del contenuto psicolocolpevolezza. Un criterio intermedio di imputazione ` sportiva. una responsabilita ´nale ordinaire). operino. quello di impedire che la legittimazione del fine utilitaristico-ludico da un lato. Spagna ed Italia. dovere di diligenza. dall’altro. mossa anzitutto da preoccupazioni politico criminali. come imprudenza (imprudence) o 4 . del realizzarsi della violazione e ` ` giurisprudenziale. meramente legale. e ` stata denunciata la falsita gico della colpa. abbreviando la distanza che lo separa dalla colpa. Invero i giudici. Per i delitti infatti. eccezionalmente. 2050 c. la giurisprudenza ha dato la massima concretizzazione al rischio insito in ogni ricostruzione normativa: l’ascrizione della ` penale sulla base della sola divergenza dal precetto. l’elezione del rischio escluderebbe l’operativita fattispecie ex art. con la creazione delle infractions mate ´rielles. e l’accettazione del rischio. sci). se non altro come cause di giustificazione. Sollecitata dalle scienze empirico sociali. fra gli atleti. trasformando le manifestazioni sportive e tutto lo ´ stanti dominati dalle regole della sport or-ganizzato in spazi a se ` e della impunita `. senza dolo e di colpa. In Francia e ` finora mancata una rigorosa elaborazione della colpevolezza. la ` al riguardo. essi hanno oggettivizzato gli stessi requisiti strutturali del dolo. Essa traspare dalle classiche definizioni di ` (volonte´). e responsabilita ` ` a titolo di colpa (faute pe possibile. Attraverso meccanismi probatori presuntivi.54 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA pline contemplanti l’uso istituzionale della violenza (boxe). avvallati dalla Cassazione. Essa e ` prevista nelle forme della colpa generica. paragonabile a quella realizzata in Germania. Tradizionalmente e dottrina ha dato prova di notevole fluidita ` invalsa una concezione psicologizzante della colpevolezza.c. la quale si sostanzierebbe unicamente nell’oggettiva violazione del `. puo allorche ` la legge lo prevede. sulla scorta di cui il legislatore ha ritenuto di nella definizione della responsabilita poter canonizzare la distinzione tra previsione e volizione dell’evento. ` concepita. nella mancata previsione dell’evento). 2) e ` in posizione intermedia tra i commi consacrati al dolo (al. di cui al libro II regolamento”. Accanto all’impre´voyance. esiste il pericolo che. essa individua l’indiscipline. e ` di una tradizione psicologista e volontaristica La mise en danger. In origine essa era prevista accanto alla colpa. analogamente a quanto accaduto per il dolo e per la colpa. C. l’assenza di contenuto psicologico ` che conduce ad della condotta colposa. quale elemento costitutivo della colpa. c’e ` delitto in caso di mise en danger de´libe´re´e de la personne d’autrui”.In uno la mise en danger e ` circostanza aggravante di reati di danno: delitti d’omicidio e di lesioni colposi.p. Tuttavia. 121-3 al. 111 ss. la legge del 1996 ha disposto che i due criteri d’ imputazione soggettiva fossero disciplinati in commi distinti. e della colpa specifica. cosicche ´ oggi quello dedicato alla mise en danger (al. . e quello caratterizzante il dol spe ´cial (consistente nella volizione dell’evento). Cosı del codice (dedicato ai reati contro la persona). rivelatasi problematica anche in ordinamenti dalle piu ´ ` solide fondamenta dogmatiche. poiche la mise en danger e ` destinata a venire applicata in un ordinamento positivo incline al normativismo. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo del reato. In tal senso sarebbe dato autonomo rilievo ad un livello di partecipazione psicologica dell’agente al fatto intermedio fra quello proprio della faute ordinaire (che si sostanzia nell’assenza di volizione della condotta e. definendo la colpa come “l’inerzia della volonta ` senza prevederne l’effetto”. La disposizione enuncia: “Tuttavia. essa viene in rilievo in due ordini d’ipotesi. o meglio. Tuttavia. negligenza (ne´gligence). Tertium datur. cosı ` l’eredita ` penale. intesa come mancata ` che era prevedibile. cui dedica gran parte della propria ` introdotte dal codice penale del 1994 si annovera un criterio attenzione. Milano. Dalle norme incriminatrici che applicano la previsione di parte generale si ricava la definizione della mise en danger come “violazione manifestamente deliberata di un’obbligazione particolare di sicurezza o di prudenza imposta dalla legge o dal ` descritta. si limita a sancire che la mise en danger.` I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA 55 per guardare alle possibili soluzioni che in Paesi diversi dal nostro. incriminatrice. emerge che il legislatore ha individuato il contenuto della mise en danger nella volizione della condotta e nella previsione (in assenza di volizione) di un eventuale danno come sua conseguenza. Tra le novita d’imputazione soggettiva: la deliberata messa in pericolo dell’altrui persona (mise en danger de´libe´re´e de la personne d’autrui). p. 2 n. 1) ed alla colpa (al. consistente nella “violazione di un obbligo di prudenza o di sicurezza previsto dalla legge o dal regolamento”. che confonde tra loro i criteri d’imputazione soggettiva. la violazione del dovere previsione di cio di diligenza. di conseguenza. la moderna manualistica mostra una un’attivita certa distanza da questa concezione. L’art. sembrerebbero prospettate al problema in esame. il suo contenuto psicologico subisca un depauperamento. Sul punto si rinvia a Curi. 3). La dottrina francese tradizionale pone in risalto il contenuto. in caso di previsione della norma ` operare con riferimento ai delitti. 2003. Rischio sportivo e responsabilita ` sciistica: spunti comparativi da Francia e Stati Uniti. sembrerebbe doversi ricondurre al diffondersi delle teorie sull’analisi economica del diritto. si rinvia a Ferrari. o meglio dell’accertafine adottato e mento dell’esistenza di un precipuo dovere di condotta in capo ´ in caso negativo opera la detta presunzione all’atleta.56 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA Negli Stati Uniti d’America. la teoria dell’ “as` sportiva. evidentemente improntata ad un favor per coloro che si rendono responsabili di fatti lesivi. cosı ` di elevare la soglia della responsabilita ` civile. poiche assoluta. in particolare. disancorannecessita ` del bonus poter familias. ed a tal fine si fa applicazione del criterio del cosiddetto concorso di colpa. pare che sia stata elaborata una distinzione tra primary e secundary assumptional risk5.. si tratta di stabilire se comunque l’atleta che ha violato il dovere possa andare esente dal risarcimento del danno. Piu ` in particolare. p. La interpretazione della teoria dell’assunzione del rischio. mentre in caso positivo. sembra strettamente sumptional risk” nella responsabilita connessa alla diligenza. le qualida un punto di vista economico-giuridico avrebbero ricostruito il cammino evolutivo dell’ “assumptional risk” come segnato dalla ` di una preferenza per il rischio di mercato. Il criterio a tal ` stato quello della diligenza. 2006. economicanecessita mente piu ` elevato di quello giuridico che il giudice avrebbe ` assumibile. ritenuto lecito e percio `. in Danno e resp. dalla Questa scelta di mercato sarebbe stata dettata. dola dal modello del “reasonable man” cioe Tutto questo avrebbe comportato gravissime conseguenze sul 5 Sul punto. 633 ss. onde evitare le conseguenze troppo gravose per il danneggiato derivanti dall’assunzione del rischio e consistenti in una presunzione assoluta che l’atleta ha accettato il rischio e che quindi esonera il giudice da qualsivoglia indagine sulla colpevolezza dell’altra parte. . 6. nota precedente) essa si colloca tra il dolo (intention) e la colpa (negligence) ed e ` ordinariamente definita come “assunzione cosciente ed irragionevole di un rischio” (“conscious and unreasonable risk-taking”). (v. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo del reato.` I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA 57 terreno probatorio a carico dell’attore danneggiato. per esempio. rimodulato attraverso l’applicazione della “comparative negligence” in quanto idonea ad assicurare un parziale risarcimento alle potenziali vittime di sport come il baseball. p. Tertium datur. insomma la teoria in esame sarebbe diventata una sorta di strumento capace ` e l’impunita ` agli autori di un fatto dannoso. (atleta. fossero ispirate alle regole: “se ` pretendere di riversare sull’organizzatore il interviene non potra costo delle conseguenze dannose”. frutto di “recklessness”6. 6 . 47 ss. che opera come detto nei casi di secundary assumptional risk ` per ridurre i come equivalente del nostro concorso di colpa. Gli ` si sono manifestati in sede d’applicazione della recklessness. circa la conoscenza del rischio e l’avvenuta accettazione dello stesso. In argomento. organizzatore). arbitro. con riforme ` stato introdotto il criterio della “comparative neglicenlegislative. v. Curi.. prescindendo dalla psicologia del reo e dalla prova della previsione dell’evento connesso alla condotta tipica. cui dovrebbe uniformarsi lo sportivo. si e ` affermata una nozione di colpa come mera descrizione di una condotta obiettivamente inosservante di uno standard generale di comportamento. Parte della dottrina si e ` opposta a simile nozione di stampo psicologico. Considerata un’antesignana della mise en danger. Accanto all’“assumptional risk”. l’hockey etc. in forza di cui. qualificandosi in mancanza il suo comportamento come “rekless”. e ce”. di garantire l’immunita quante volte il danneggiato assumesse l’iniziativa processuale e non riuscisse ad adempiere all’onere probatorio di cui sopra Questo il motivo per cui in molti stati americani. si pone. E per tradizione impronta la concezione della mens rea in Common Law. affermando che: ` cosı ` riemerso il duttile pragmatismo che “makes a distinction which has no moral basis. cio casi di decisioni giurisprudenziali che avuto riguardo alle colpe dell’organizzatore. che effetti di tale mentalita una corrente giurisprudenziale ha inteso in senso oggettivo. anche l’individuazione di un particolare canone di condotta. dall’Ottocento. in questo modo assumendo a ` stato sancito a livello normativo in ambito fortiori per i delitti di falso quanto e ` gia finanziario per le contravvenzioni di falso: si intravede. conosciuta. quindi. nel reato informatico e ` piu ` che mai imprescrutabile nella sua rilevanza penale anche per i limiti emozionali e di ` che spesse volte si generano nell’interazione tra operatore e computer. affinche la previsione del rischio. l’indiscussa rilevanza del falso colposo grave anche per l’abuso della firma digitale. involge e richiama all’attenzione dell’interprete l’annoso problema della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente grave7. occorre la violazione delle regole cautelari che determina lo ‘sforamento ‘della ` proprio tale violazione a fondare la responsabilita ` soglia del rischio. considerando la natura e lo scopo della condotta del soggetto e le circostanze a lui note. sempre poco agevolmente indagabile. come accade nel caso di colpa cosciente. da ultimo anche nell’esperiuenza francese. insomma. il versante soggettivo. sara del soggetto a titolo di dolo eventuale” . Per cui sembra possibile parlare della categoria del dolo eventuale come di una forma aggravata di colpa.58 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA Si tratta di una figura intermedia. l’assunta carenza di autonomia della categoria del dolo eventuale rischia di ridursi ad argomento ` per la giurisprudenza di meramente nominalistico. se non circostanziato dalla necessita ricercare paradigmi di disvalore della colpevolezza esclusivamente nella condotta. Naturalmente. ove si colloca tra la intention (che puo ` definita dal Modern Penal code alla ` cosı oblique) e la negligence ed e section 2. ` si abbia Recklessness tre elementi: a) Occorrono. ceh contempla la cosiddetta mise en ` essere direct oppure ranger. b) un rischio di un qualche grado. ovvero l’aver agito nonostante la previsione Anche quindi per la sussistenza del dolo eventuale. imputabilita 7 . In altre parole.02(2)c. La trasposizione di questa figura nel nostro sistema civile e penale vigente. il suo sprezzo del rischio implichi una grossa deviazione dal tipo di comportamento che una persona fedele all’ordinamento avrebbe osservato nella situazione dell’agente’. Il rischio deve essere di indole e grado tale che.: ‘Un soggetto agisce con indifferenza (recklessly) in rapporto ad un elemento costitutivo del reato allorche` egli consapevolmente non si cura del considerevole ed ingiustificabile rischio che l’elemento sussista o derivi dalla sua condotta. e quindi richiede di stabilire quante volte la previsione del rischio. la irragionevolezza del rischio stesso”. Infatti. oppure del tipo di quelle in cui durante una partita di hockey. si sarebbe riscontrato in molte decisioni dei giudici americani. Il riferimento a questo crisma. sarebbe propria di un’azione di gioco compiuta con la consapevolezza di far male o di creare una situazione di pericolo od una situazione che segnalerebbe il pericolo ad una persona ragionevole: essa. Quanto alle conseguenze che questa singolare soluzione dottrinaria potrebbe sortire nel nostro ordinamento. affidamento e colpa. certamente an8 ` penale. . p. si Sui rapporti tra rischio consentito. noncuranza. 497 ss. La recklessness. che letteralmente. Senza trascurare poi il collegamento che que` del principio dell’affidasto discorso viene a porre con l’operativita 8 mento e della buona fede . seppure nella forma consapevole del rischio.` I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA 59 dell’evento debba esser qualificato semplicemente un comportamento negligente.Musco. dovrebbe tradursi in termini di avventatezza. lo stesso potrebbe dirsi degli scontri fisici verificatesi ad es. Parte generale. nelle partite di basket con conseguenti cadute. ovvero la violazione delle regole del gioco compiuta con la coscienza se non di cagionare danni. aggravato. e. Diritto Penale. nella responsabilita rinvia a Fiandaca. in termini letterali noncuranza. sarebbe un criterio cui ancorare la perche ` sporvalutazione e la qualificazione delle vicende di responsabilita tiva. in uno scontro ravvicinato uno dei due atleti pensasse bene di colpi-re l’avversario con la mazza da gioco. 1999. fratture etc. soprattutto impone di individuare un apposito paradigma logicamente apprezzabile di condotta attraverso un giudizio normativo. relativi a casi riproducenti ipotesi del tipo di quelle in cui il portiere avesse agguantato la palla e la tenesse stretta tra le mani e l’attaccante con un calcio volto a colpire la palla assestasse un duro colpo alla stessa. magari. quanto meno di creare le condizioni ´ questi si verifichino. Bologna. e a prima vista. In altre parole molti dei fatti leciti secondo il rischio eletto. ` esercitata da un ente esorbita dai individuare il momento a partire dal quale l’attivita ` da esporsi ad un giudizio di illiceita ` idoneo a confini del “rischio consentito”. di creare pericolo di nuocere. attivita . In piu ` ` . in quanto a questi ascrivibili potrebbero non piu ` essere scriminati se frutto di quella consapevolezza di far male. Tuttavia sembrerebbero porsi due problemi: ` di un intervento il primo sarebbe quello relativo alla necessita 9 Sotto questo aspetto dunque. come si e ` provato a sostenere. vi e ` da un profilo che potrebbe accentuare le somiglianza sopra rilevata con la responsabilita rischio illecito: il mancato assolvimento dell’obbligo organizzativo potrebbe. Per rafforzare questa impressione. derivando dallo svolgimento di un’attivita ` che distinconsentita). per quest’ultima. Si manifesta con cio perche ´ .60 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` civiledrebbe sottolineato il fatto che l’ambito della responsabilita sportiva definito dal criterio della recklessness potrebbe subire un allargamento rispetto. infatti. Detto in altri termini. rispetto alla quale non sono formalizzabili regole cautelari. a condizione che risulti prevedibile ed evitabile. in `. invece a quella compressione dovuta in ` ` nel senso di una riduzione) alla operativita senso opposto. ne ´ colposo. (cioe ` varrebbe in riferimento dell’elezione del rischio. catturare. cosı ` per i beni giuridici coinvolti nell’attivita ` di impresa. Cio ` oggettiva tout court sarebbe la guerebbe siffatto criterio di ascrizione dalla responsabilita circostanza che l’evento deve risultare comunque prevedibile ed evitabile nel caso ` un’assonanza con il concetto di colpa organizzativa. naturalmente cio ` coinvolgenti soggetti cui l’elezione di alle vicende di responsabilita cui sopra si ritenesse applicabile. da spartiacque in ordine al carattere consentito o non dell’attivita come se la disorganizzazione della stessa incardinasse una sorta di presunzione di ` . il dovere di organizzazione fungerebbe. anche se non proprio di una intenzione in senso stretto di nuocere9. la dottrina che bilita sostiene siffatta teoria evidenzia che questo tipo di imputazione dell’evento non sarebbe ` illecita di base (non ne ´ doloso. appare davvero arduo profilare un legame psicologico di taglio tradizionale (dolo o colpa) con l’evento-reato. concreto. la nostra figura sembrerebbe vantare qualche assonanza con quella peculiare forma di ascrizione conosciuta come “responsa` da rischio totalmente illecito”. una simile prospettiva. in ragione della pericolosita qualsiasi evento causalmente collegato alle condotte dell’ente. sı ` da esporre l’ente a tutte le ripercussioni che ne conseguono ogni qual volta si illiceita fosse in presenza dell’offesa ad un bene giuridico proiettabile nel cono d’ombra della sua `. soggetti coinvolti nella attivita Da quest’ultimo punto di vista. 24 Cost. potrebbe operare come alternativa alla elezione del rischio. che deriva dal fatto che l’atleta e ` possibile non richiaviceversa. nel senso che non potrebbe semplicemente professarsi un rimpiazzo della teoria dell’elezione del rischio con quella della ` la tradizione delle soluzioni pre“noncuranza”. continuandosi cosı ` torie (tipica delle pronunce sul rischio eletto) della ricerca di cio che avvenendo per consuetudine. Alcune osservazioni Innanzitutto ogni tentativo di analisi dovrebbe assumere come punto di partenza due opzioni di fondo: la prima attiene al legame indissolubile ed ineliminabile tra ` anche cittadino e Stato e Sport. si potrebbe osservare che la teoria della recklessness sembrerebbe suscettibile di utilizzazione come criterio unificante le diverse manifestazioni della fattispecie ` sportiva. ` di In secondo luogo si dovrebbe accertare la applicabilita questo nuovo criterio ai diversi tipi di sport ed ai diversi tipi di ` agonistica. per cui la teoria ` stessa sarebbe applicabile di sicuro agli sport violenti. Inoltre non mancano le osservazioni volte ad evidenziare il fatto che la teoria della recklessness. bilita ` anche vero che e ` necessario preservare l’autonomia Tuttavia e . invece. 4. difficolta sorgerebbero in relazione a tutti quanti gli altri. alla teoria dell’eledi una responsabilita zione del rischio che sembrerebbe isolare i rapporti fra atleti da quelli coinvolgenti gli spettatori e in parte gli organizzatori.venga dalla giurisprudenza riconosciuto. rispetto.` I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA 61 legislativo. per la risoluzione dei problemi connessi alla violenza sportiva istituzionalizzata. Di fronte a questo intreccio non e ` della responsamare rispetto agli accadimenti sportivi l’operativita ` civile e/o penale a tenore dell’art. in questo modo viene in evidenza la questione giammai risolta della natura giuridica dell’elezione del rischio. di gioco allo scopo di apprezzare poi la volontarieta La scriminante sportiva opera solo a condizione che le regole ` agonistica siano state osservate: solo in tal caso l’antidell’attivita ` ` essere esclusa. di indagare l’area del rischio consentito e della normalita In questo modo si fa ricorso anche al senso vigile umanitario e al ` fisica.. 1951. Viene meno. 105 ss. ` che ai criteri di accertamento propri della colpevoIl fatto e lezza i giudici sembrano fare riferimento proprio quando si tratta ` dell’alea. diffusamente a Giampetraglia. ` pero ` dall’esame delle varie pronunce sul tema si rileva In realta ` proprio quello di stabilire se e quando il che il punto critico e ` della colpevorischio consentito escluda l’ambito di operativita lezza. rispetto dell’altrui integrita Secondo questo ragionamento pare che il rischio operi nell’ambito della colpa e non quale causa di giustificazione. sul punto. ed e ormai anche nel nostro ordinamento ci si dovrebbe appellare al ` . . perche zione una volta apprezzatane la sussistenza il giudice non dovrebbe passare a verificare la colpa dell’agente. tanza che l’attivita 10 Cass. Riflessioni in tema di responsabilita ` sportiva. e quindi privilegiare l’area del principio dell’autoresponsabilita rischio eletto rispetto alla verifica della colpevolezza. n.62 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` per questo che rispetto a tale principio sancito dello sport. cit. si rinvia. op. 21 febbraio 2000. che a molti sembra non tanto una scriminante quanto solo una categoria ´ se fosse una vera e propria causa di giustificadescrittiva. Infatti. ` si aggiunga anche che in altre pronunce la Suprema A cio 10 ` che l’accertamento del rischio Corte sembra privilegiare piu consentito la verifica della connessione tra il fatto lesivo e l’azione `.. p. giuridicita del fatto delittuoso puo insomma. l’interesse punitivo dello Stato in ragione dell’impor` sportiva riveste. cit. Un punto di svolta nelresponsabilita l’individuazione della discriminazione tra fatti che.` I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA 63 ` evidente che tali considerazioni non possano essere invocate E quando lo svolgersi della gara sia solo l’occasione per compiere una azione lesiva intenzionale avulsa dalle esigenze della competi` il caso del fallo a gioco fermo. E svolgimento dell’azione di gioco. quando la di gioco. ma e ` penalmente perseguibile. . esulano dall’ambito di applicazione della ` sportiva e meritano sanzione scriminante dell’esercizio dell’attivita ` ` dato da una recente e nota pronuncia della Suprema Corte. la responsabilita gara sia soltanto l’occasione dell’azione volta a cagionare l’evento oppure immediatamente rivolto allo svolgimento della gara. gia e citata. ove questo si verifichi nel corso di un’azione dera ` sara ` invece a titolo di dolo. Il nodo centrale del rapporto tra norma ordinaria di responsa` e regola sportiva sta dunque nel verificare fino a che punto bilita l’osservanza della regola tecnica comporti lo scagionamento da ` ordinaria per fatto illecito. invece. pur dannosi. Di tale fatto si risponvita ` a titolo di colpa. rimangono confinati nell’ambito dell’ordinamento sportivo (dovendo ricevere la loro sanzione dall’arbitro/giudice sportivo e i fatti) e i fatti che. ma sia diretto piuttosto ad intimorire l’antagonista o a punirlo per un fallo involontario subito. Il comportamento dello sportivo che cagioni un evento lesivo ad un avversario violando volontariamente le norme regola` i doveri di lealta ` verso mentari del gioco e disattendendo cosı ` scriminato dalla causa di giustificazione dell’attil’avversario non e ` sportiva. o comunque lontano dallo zione. . suddette regole finiscono per imporre e richiedere al giudice una valutazione dei fatti diversa da quella che invece egli sarebbe tenuto ad operare se il fatto lesivo esulasse dall’avvenimento sportivo. a fungere da criterio di selezione dell’antigiuridicita colpevolezza delle condotte intervengono ancora oggi piu ` che mai le regole sportive. La responsabilita ` dell’atleta in base alla regola della diligenza professionale In questa direzione dunque pare che il diritto vivente rifletta una certa inversione di rotta volta a privilegiare l’accertamento della colpevolezza piuttosto che applicare acriticamente la teoria del rischio consentito. LA DILIGENZA DELL’ATLETA 1. anzi. durante l’attivita ` e Infatti. ` elastico. D’altro canto. ` non ne deriverebbe una Tuttavia e a ben guardare con cio ` delle condotte poste in essere drastica limitazione della liceita ` sportiva. infatti. In dottrina si nota.5 CONCLUSIONI. che il criterio della colpa e consentendo un apprezzamento nel quale la considerazione dell’e` varia a seconda delle caratteristiche dell’agente e dell’attisigibilita . Tendenze evolutive nel diritto vivente. Una proposta ricostruttiva. Nel sistema anglosassone il rischio consentito. e 2 ` per natura relativo . che per quanto ci riguarda delimitano la figura dell’atleta medio. ` non vuol dire sminuire il ruolo della colpevolezza1. dir. 2 Si pensi alla regola dell’art. in Riv. C. Cio ` in quanto il risarcimento del ad unita ` che danno ingiusto e ` l’elemento che accomuna tutte le ipotesi dir responsabilita condividono si il presupposto – il danno ingiusto – che il contenuto – l’obbligo risarcitorio – della tutela. 4 Bianchi D’Urso-Vidiri. del rischio consentito. e si presta a qualificare e classificare percio anche l’illecito sportivo. sport. Bianca. Milano. 1176 c. professionista. In questa direzione si potrebbe immaginare di applicare alla ` degli sportivi la regola della diligenza professionale responsabilita dell’art.. 89 ss.c. p. La responsabilita `. La nuova disciplina del lavoro sportivo. 90 ss. relativita ` che era ed e ` caratteristica della responsabilita ` dell’alea accettata. 85 e p.3 almeno con riguardo agli sportivi professionisti4. a prescindere dalla possibilita ` di ricondurre responsabilita ` i criteri-eterogenei di imputazione della stessa. Tuttavia cio ` di siffatto criterio di Anzi sembra doversi evidenziare la duttilita imputazione che proprio in quanto fondato sull’osservanza delle ` esso stesso regole che di volta in volta governano l’umano agire. ` si conserva la relativita ` del criterio di accertamento Con cio ` sportiva. 1 . 1982. p. e della normalita Vanno segnalate recenti interpretazioni volte a porre al centro del sistema della ` civile l’ingiustizia del danno. 3 Bigliazzi Geri. M. p. Si tratta di un dovere di condotta segnato dall’osservanza delle norme tecniche. presuppone in capo al giudice la verifica dell’esistenza e della relativa violazione di un dovere di condotta in capo al soggetto agente. Diritto civile. Dunque nel giudizio di responsabilita ` che si fonda vita sul danno e sulla relativa imputazione dell’obbligo risarcitorio. invero.66 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` dannosa.. 14. Diritto Civile.Natoli. e nella specie. Torino. 1989.Busnelli. ` e della colpevolezza saranno rel’accertamento dell’antigiuridicita lativi e dipenderanno dal tipo di sport praticato. 1176 c.c.Breccia. che al comma 2 rinvia alle regole che governano il settore delle professioni. Obbligazioni e contratti. che la diligenza professionale e ` una diligenza E non comune. Da quest’ultimo punto di vista ` coinvolgenti gli sembrerebbe che tutte le vicende di responsabilita spettatori della manifestazione sportiva. Quand’anche si volesse escludere la categoria dei rapporti coinvolgenti gli spettatori dalla sfera di efficacia di una responsabi` sportiva. e del fatto che la riduzione dell’am` degli bito di rilevanza della colpa nelle vicende di responsabilita atleti sarebbe da ascrivere al ruolo della nota teoria della assunzione del rischio o rischio sportivo eletto. la definizione fattuale del dolo e normativa della colpa consente un’indagine semplificata diretta all’accer` e prevenibilita ` o evitabilita ` che vanno tamento della prevedibilita determinate in concreto attraverso l’individuazione della violazione della diligenza. LA DILIGENZA DELL’ATLETA 67 ` noto infatti. cio . la riconduzione a quest’ultima dei rapporti tra atleti lita comporterebbe comunque la soluzione di ulteriori quesiti.CONCLUSIONI. ai fini della individua` zione di un possibile ambito di applicazione di una responsabilita ` detto). non potrebbero essere ` in quanto la regolate alla stregua di quelle concernenti gli atleti. Atleti e spettatori Nell’ordinamento italiano. ma diversa a seconda del settore professionale nel quale si opera e nello stesso ambito suscettibile di rapportarsi a parametri via via piu ` elevati in ragione della maggiore preparazione ed esperienza del professionista. dovrebbero distinguersi sportiva (intesa nel senso di cui si e due categorie di rapporti: quella dei rapporti tra atleti – avuto riguardo ai danni agli stessi occorsi – a misura dei quali sembrerebbe delinearsi in dottrina ed in giurisprudenza questa responsabi` . quella dei rapporti tra atleti e spettatori (in relazione ai fatti lita lesivi a danno di questi ultimi). Problemi irrisolti. Tenendo conto di questo. senza l’intenzione di provocare l’evento colposo (altrimenti si rientra nell’ambito del dolo. 2. Conrado. 5 . 1992. Ascoli Piceno 13 maggio 1989. in Resp. Dini. 1989.. in Riv. Vercelli 11 novembre 1996. in Riv. Responsabilita ` del club organizzatore per incidente verificatosi durante una manifestazione sportiva.. Sulla responsabilita ` dell’organizzatore di gare sportive”. 207 ss. sport. 416 ss. Brevi note sulla responsabilita ` del maestro di sci per i danni occorsi all’allievo durante l’esercitazione. 1992. 268 ss. De Marzo. dir. sport.. nota a Cass. valutandolo insomma non colposo causa il rischio eletto. ed invece dall’altro di valutare alla ` sportiva lo stesso comportamento postregua della responsabilita sto in essere nei confronti di un altro atleta. 3 ss.. 1992. cit. “Ordinamento giuridico sportivo e responsabilita ` dell’organizzatore di una manifestazione sportiva. La responsabilita ` per lesioni arrecate a terzi nell’esercizio dello sport. La responsabilita ` civile sportiva nella giurisprudenza.. p. 811 ss. I destinatari della scriminante sportiva... sport.. Rischio sportivo e responsabilita ` dell’organizzatore. Manfredi. Caianiello. sport.. in Riv. 220 ss. Profili generali. p. nota a Trib. L’organizzazione e le competizioni: limiti della responsabilita `. 1977. p. p. 2050 c.. dir. 1997. di fronte a quest’obiezione. 1971. e quando pure i danni fossero frutto di una condotta regolamentare.. 20 febbraio 1997.. si potrebbe opinare che l’osservanza delle regole del gioco sarebbe richiesta agli altri e non agli spettatori.68 ` SPORTIVA RISCHIO E COLPA NELLA RESPONSABILITA ` del terzo spettatore della gara escluderebbe nei suoi passivita ` della clausola di esonero5. 1957. Manera. civ. p. confronti l’applicabilita Di fronte all’obiezione che si potrebbe sollevare per una note` di trattamento insita nel fatto da un lato di sanziovole disparita nare alla stregua dei comuni principi civilistici (onde con riferi` della condotta) il mento ai canoni qualificanti la colposita comportamento dell’atleta che – conforme alle regole del gioco – avesse cagionato danni a terzi. in Riv. 94 ss. sport. Responsabilita ` del presidente di una societa ` sportiva e dei dipendenti della societa ` stessa per danni subiti da alcuni spettatori a causa della condotta illecita di altri tifosi. rispetto ai quali Borruso. 3 ss. in Resp. Bellantuono. op. p. civ. 496 ss.. dir. dir. 1997. dir. R.c.. p. p. p. p. Frau. 699 ss. sport. in Nuovo dir.. in Riv..... in Riv. sport. Responsabilita ` civile dell’organizzatore di competizioni sportive nei confronti degli spettatori: clausola generale di responsabilita ` e art. 1036 ss. dir. 1991. Id. dir. nota a Trib. p.. ` che essere Verrebbe fatto di osservare che il rischio non puo assunto da quanti praticano lo sport (e dunque nel rispetto delle regole del gioco) e non dai terzi spettatori.. in Riv. Dassi. . ne ` assolutamente proibito. in cui il contatto e ` ammesso. infine sport violento. perche Alla luce di queste posizioni. non realizza violazione delle regole del gioco. come il gono il contatto tra gli atleti. Va da se univoco e costante.. ma deriva dal regolamento proprio di ogni disciplina. finalita ` della condotta sara ` frutto quanto mai di un apprezLa illiceita zamento casistico. . Frattarolo. Cio ` dovrebbe nizzatore di tutelare l’incolumita valere a far escludere la categoria sopraenunciata dei rapporti tra atleti e spettatori. ma ne costi´ che il tipo di condotta lecita non e ` tuisce l’essenza. 6 Sul punto. da quelle per le quali potrebbe valere una ` sportiva. 151 ss.CONCLUSIONI. Il rispetto delle regole. LA DILIGENZA DELL’ATLETA 69 rileverebbe solo l’assenza di colpa dello sportivo danneggiante (e ` a prescindere dall’eventuale concorso di colpa dello spettatore. si accompagna all’esser improntata la gara e la condotta unicamente al raggiungimento delle ` agonistiche. ove il contatto fisico. diffusamente. cio ´ questo opererebbe comunque secondo i comuni principi)’. Infatti. sarebbe cioe concilia con le nuove concezioni sociali e con l’obbligo dell’orga` del pubblico”. cit. La responsabilita ` civile per le attivita ` sportive. anche la dottrina distingue gli sport che non presuppon´ i rischi per gli spettatori. sport in cui. e con esso essendo esclusa la violenza il contatto fisico e il rischio di lesioni all’atleta. p. op. autonoma fattispecie di responsabilita Altra operazione sarebbe quella di considerare le suddistinzioni dei tipi di sport. si potrebbe giungere alla conclusione6 che l’eventuale riferimento agli spettatori della nota teoria dell’accettazione del rischio non potrebbe che essere contraria alle ` “un criterio che mal si moderne concezioni sociali. pur tennis. . Criteri di valutazione della colpa nell’attivita ` sportiva cd violenta. Aa. Navarretta. 1.Vv. p. voce “Sport”. p. dir. 1960. B Bargelli. il calcio e il diritto comunitario. 2004. Milano. a cura di E. 94 ss. voce Consenso dell’avente diritto. Danno biologico. p. IV. Barbaroni. sport. dig. Milano. Bastianon. 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