Monti - Allegazioni innanzi al Senato.pdf

March 29, 2018 | Author: RaGnana | Category: Milan, Trials, Lawyer, Judge, Politics


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ANNAMARIA MONTIALLEGAZIONI INNANZI AL SENATO E RICUSAZIONE DEL GIUDICE SOMMARIO: 1. Le allegazioni coram Senatu. – 2. Preces, series facti, memorie difensive e dissertazioni settecentesche. – 3. Le Allegationes e la ricusazione del giudice in Lombardia. – 3.1. Il processo Stanga vs Ariberti. – 3.1.1. Un sospetto «generale». – 3.2. Il caso Pessina vs Congregazione dello Stato. – 3.3. «Dare il sospetto». – 4. Allegare senatorem suspectum e l’arte del difendere: quale significato? – 5. Conclusioni. 1. Le allegazioni coram Senatu. «Potentissime Rex», oppure, molto più semplicemente, «P.R.»: il pennino del legale di parte rimaneva sospeso a mezz’aria, forse in attesa di una ispirazione, dopo aver vergato l’intestazione di rito, diretta in modo inequivocabile al più alto giudice del Ducato, il Senato, grande e potente magistratura che con somma ed indiscussa autorità governò le cose di giustizia nello Stato di Milano tra il 1499 e il 1786 (1). Tra le diverse decine di Allegationes rilegate senza un apparente ordine, logico o cronologico, nei volumi custoditi presso la biblioteca dell’Istituto di Storia del diritto medievale e moderno ————— (1) Sul Senato di Milano, oltre all’imprescindibile volume di U. PETRONIO, Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II, Milano 1972, da ultimo v. A. MONTI, I formulari del Senato di Milano (secoli XVI-XVIII), Milano 2001; EAD., Iudicare tamquam deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento, Milano 2003 e bibliografia ivi citata. A questi due ultimi lavori si farà costante riferimento nel presente scritto, per ragioni di collegamento e anche a continuo arricchimento del quadro delle ricerche già svolte. 528 ANNAMARIA MONTI dell’Università degli Studi di Milano, spesso accade che molte di quelle sei e settecentesche destinate a processi senatori si individuino subito, a prescindere dai loro contenuti o dall’uso della lingua latina. Il segno distintivo, il marchio che le rende riconoscibili tra le tante e consente di ricondurle con sicurezza al massimo consesso è proprio quella breve, ma incisiva intitolazione, «P.R.», prescritta per tutte le suppliche rivolte al sommo magistrato (2). Ciò poiché nelle raccolte, quale la milanese qui oggetto di studio, spesso si intrecciano atti eterogenei, che non necessariamente appartengono al genere che la storiografia suole individuare come vere e proprie «allegazioni», categoria peraltro di per sé aperta ed articolata negli ordinamenti processuali di età moderna. Soprattutto tra Cinque e Settecento, infatti, furono specialmente le cosiddette allegationes iuris a diffondersi con maggior fortuna. Le allegazioni si affiancavano ai consilia, senza però sovrapporsi, dando origine ad una vasta letteratura teorico e pratica insieme, che si alimentava e sviluppava al di là dei singoli procedimenti, per la sua indubbia utilità (3). ————— (2) G.P. MASSETTO, Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona, Milano 1985, p. 127. D’altro canto, era altresì prassi recepita, prescritta dai formulari stessi della cancelleria del Senato, che tutti i provvedimenti di provenienza senatoria e tutte le «litterae» del sommo consesso dovessero obbligatoriamente recare nell’intestazione il nome del sovrano e duca. Cfr., a puro titolo esemplificativo, Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. D 118 suss., Formulae Senatus mediolanensis scriptae ab Iacopo Ivagnes fere anno 1610, f. 1r., nonché il settecentesco Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. I 90 suss., Inscriptiones litterarum quae nomine Senatus inscribuntur, f. 8r., in appendice a MONTI, I formulari cit., p. 175 e p. 273. Le suppliche indirizzate al Senato di Milano, oltre a recare l’intestazione «P.R.», dovevano essere sottoscritte dalla parte per mezzo di un avvocato, di un causidico collegiato o di un notaio ed era fatto obbligo di redigerle in bella calligrafia (v. MONTI, Iudicare cit., pp. 171 ss.). Sulla varia tipologia e i diversi impieghi delle suppliche negli ordinamenti di età moderna, cfr. i saggi confluiti nel volume Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), a cura di C. N UBOLA – A. W ÜRGLER, Bologna 2002, nonché il precedente Petitions in Social History, edited by L. HEERMA VAN VOSS, International review of social history, XLVI, 2001, supplement 9. (3) Sul genere delle allegazioni e in particolare su quelle lombarde, v. già M.G. DI RENZO VILLATA, Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l’influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia, in Formare il giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ottocento, a cura di M.G. DI L’ARTE DEL DIFENDERE 529 Per quanto concerne lo Stato di Milano, dunque, nelle collezioni di Allegationes si incontrano soprattutto suppliche, ma anche repliche, osservazioni e memoriali di parte, riassunti dei fatti di causa, arringhe, documenti forse prodotti in giudizio (di solito testamenti), in qualche caso provvedimenti senatori in copia. Si alternano insomma pezzi più tecnici, strumentali a veri e propri atti di difesa in diritto, risalenti ai secoli XVII e XVIII. Si succedono così, una dopo l’altra, in fascicoli di formati e provenienze molto differenti, carte giudiziarie assai diversificate tra loro, per lo più a stampa – fattore già di per sé significativo, benché del tutto comune all’epoca (4) –, le quali, pur essendo sempre collegate agli sviluppi di un procedimento, sfuggono ad una precisa classificazione. In esse si fa sempre riferimento all’organo giudicante, in modo aperto o in via indiretta e quindi, anche nelle ipotesi in cui non si tratta di preces intitolate al sovrano, si desume con relativa facilità se erano indirizzate al sommo collegio. ————— RENZO VILLATA, Milano 2004, pp. 1-105, in particolare pp. 63-65 e bibliografia ivi citata, e soprattutto, della Stessa, l’Introduzione a questo volume. V. altresì C. VALSECCHI , La letteratura consiliare, in Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un Grande Tribunale d’ancien régime, direzione scientifica A. PADOA SCHIOPPA – G. DI RENZO VILLATA, Milano 2002, pp. 156157, nota 4. (4) Si è ormai lontani dal significato tecnico e processuale che rivestivano le allegazioni in epoca medievale, nell’ambito della procedura romanocanonica (cfr., tra gli altri, A. G OURON, Utriusque partis allegationibus auditis, in Justice et justiciables, Mélanges Henri Vidal, Montpellier 1994, pp. 35-45). In ogni caso, la forma tipografica senz’altro conferiva alle allegazioni d’età moderna un quid in più, le proiettava in una dimensione di possibile riutilizzo futuro, tale da avvicinarle ai pareri pro veritate: G.B. DE LUCA , Dello stile legale, in Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale ..., vol. IV, Firenze 1843, lib. XV, cap. VII, passim. Sulla trattazione in materia di allegationes del cardinale De Luca, cfr. R. GIANESINI , Le stampe ad lites della Biblioteca Civica Vincenzo Joppi di Udine. Scritture di parte, allegazioni, sommari, aggionte nel diritto processuale civile veneto, Presentazione di p. SERGIO PAGANO, B., Firenze 2003, pp. 66 ss. Circa le stampe delle carte giudiziarie e la loro origine consuetudinaria, secondo il parere dato nel 1790 da un consultore in iure della Terraferma veneta, Pietro de Franceschi, ibidem, pp. 55 ss. Tra l’altro, nel saggio si sottolinea il tentativo fraudolento, proprio tramite la tiratura a stampa, di dare veste processuale valida a documenti non processuali, prassi comprovata dalla normativa veneta coeva: ibidem, p. 70. per ottenere quella giustizia di cui il consesso sempre si ritenne depositario e custode. Memoriale delli Sindici del Contado di Cremona. Mediolani 1667). celebrato nella sua stessa giurisprudenza.G. Ticini Regii 1652) e la sua firma compare varie volte. Quaestorem Don Ioannem Salvaterram primus articulus. si delinea il volto del tribunale attraverso lo sguardo della parte che agisce in giudizio per la tutela dei propri diritti. in favore dei fratelli Giovanni Battista e Francesco Castronovati. v. a Cesare Carena (7) oppure a Francesco Antonio Tran————— (5) FRANCESCO REDENASCHI (1604-1651).078. Si pensi.XI. i riferimenti citati in MONTI. v. p. a volte accade che i causidici e i giureconsulti che sottoscrivono le suppliche e le memorie di parte siano gli stessi autori di raccolte di consilia o trattati cui attingere per ricostruire la prassi senatoria lombarda di quei secoli. 67. nella lite intorno ad un fedecommesso di famiglia. Certo. Prohibitio alienationis bonorum a Domino Equite Bongaleatio a Castronouato facta in haec verba. I formulari cit. a Giuseppe Dondeo (6). per un atto difensivo di parte coram Senatu. infatti. giurista collegiato cremonese e senatore.35. Iudicare cit. an pactum de quo in instrumento dotalis de stando libris D. 157.012. Nelle Allegationes non c’è il Senato esaltato dalla dottrina. quale senz’altro fu il Senato di Milano. questi atti consentono di accostarsi ad una importante magistratura di antico regime. Nelle allegazioni. 77-78. originario di Tortona. redatto in italiano e non destinato al Senato.. lungo un arco di tempo piuttosto esteso – si giunge oltre la metà del Settecento – senza che.078. nelle allegazioni lombarde dell’epoca: ad esempio. ita ut in eis contenta non ..XI. bensì il sommo giudice visto «dal basso».26. per così dire. Tra le allegazioni sottoscritte da lui. [dopo 1633].530 ANNAMARIA MONTI Oltretutto. divenne cittadino milanese: per le scarse notizie biografiche v. Milano 1647. 67. 67. q. in materia fiscale.XI. Eq. Pro D. ad esempio. da un angolo visuale privilegiato. fu autore di una raccolta di pareri (Consilia sive responsa. quale advocatus. a Francesco Redenaschi (5). Su di lui si rimanda alla bibliografia citata in MONTI. sussulti o cambiamenti significativi interessassero il modus procedendi et iudicandi della suprema corte. (6) GIUSEPPE D ONDEO (Consultationes. Quaestoris Don Ioannis valeat. nota 37. donna Maria Opizzona adversus D.C.26. De deductionibus praetensis per Paulam Castronouatam.C. e ciò può dirsi soprattutto per il Seicento. tutte in cause diverse. Bongaleatiij Castronouati. super bonis n. nota 208. nel succedersi dei secoli rappresentati negli atti conservati. pp. D. 67.C. Pro d. molto concreti. aderenti alle precise fasi dell’andamento processuale.XI. nel suo insieme. canonico ordinario della chiesa Metropolitana di Milano. ————— possint in dubium revocari et ad quae id extendatur. Bibliotheca cit.078.mo d. 1648. tra quelle coram Senatu si segnala 67. marchionissam Caravagij. Bianca Maria Porona et fratribus Lonatis contra i.078. scelta nel coacervo di fonti in cui si sostanziava il diritto vigente. Baptista Ariberti contra ill.A. d. avvocato fiscale del tribunale dell’Inquisizione di Cremona. F. sottoscrive quale advocatus alcune allegazioni: tra esse. affinché trionfasse l’interpretazione più favorevole al cliente. in materia successoria.XI. Cremonae 1647.014.49.L’ARTE DEL DIFENDERE 531 chedini (8).078. è autore di una raccolta di pareri circa cause innanzi alle corti sia laiche che ecclesiastiche: F. . è interessante per la ricostruzione della prassi senatoria soprattutto il volume Resolutionum practicarum seu rerum in foro praesertim Cremonensi Iudicatarum .mum d.. e a tal fine si richiamavano le opinioni dei giuristi e la prassi. Milano 1645. tra il 1645 e il 1647). (7) CESARE CARENA . ergo alla parte in causa. per citarne alcuni. marchione Io.22.G.XI.078.XI. contro la marchesa Caravaggio. II.C. nelle citazioni a volte frettolose e poco precise. Pro ill. Liber. 1648. oltre che negli esiti perseguiti. (Pubbl. Constantino et consortibus Rouellijs adversus D. tra l’altro. Consultationes variae. tra l’altro redatta a favore del protagonista di una delle vicende in tema di sospetto di cui si dirà. Pro d.C. Pro DD. Baptista Galardo contra excellentiss. molto differente rispetto alla produzione della giurisprudenza consulente. II. indi auditore del cardinale Pietro Campori. (8) Il giurista di Pontremoli.22. Iacobum Franciscum Aribertum fratrem. Io. 1648.XI. tutte redatte in una causa in materia creditizia. Constantiam Catherinam Rouellam a Porta. Baptista Galardo contra excellentiss. 2180-2181). (Fasc. pubbl.. 67.. Il carattere di queste carte processuali rimane però. TRANCHEDINI. Ticini Regii 1691 (cfr. D. nelle allegazioni.C. 2. patrizio cremonese laureato in utroque e in teologia. v. consultore..23. spesso meno accurato. Mediolani 1745. 2077-2078. 2. Lo si nota subito nei toni. marchionissam Caravagij. di orientare la decisione del Senato nel caso di specie: ci si concentrava nel suggerire la norma applicabile. 67. c. il cui nome ricorre in calce a vari atti raccolti tra le Allegationes. Pro consortibus de Porris contra RR. col. 67. colleg.]. [17.C. Augustini loci Turbighi.078. ARGELATI.XI.74. Sottoscrive numerose allegazioni. Bibliotheca scriptorum mediolanensium. Su di lui. in facto et in iure. v. nello stile più semplice e diretto. Caesarem Burrumi. Io. 67. col. ARGELATI. Delle sue varie opere.21. Pro d. Patres discalceatos S. probabilmente nel 1647). Si tentava. memorie difensive e dissertazioni settecentesche. lungo i decenni e addirittura i secoli. fino al febbraio del 1786. riforme permettendo. nelle forme. Sfogliando i fascicoli e gli atti processuali rilegati nei vari volumi si è come trascinati nel bel mezzo di vicende passate. e questo sarà vero fino alla fine del Settecento. i causidici. La composita prassi senatoria. Sono frammenti di vita vissuta e «spaccati» di processi. gli avvocati. nel loro complesso. costruita giorno per giorno. i rescritti e via dicendo. incisivi ed autoritari una volta emanati. era alimentata proprio dalle continue richieste di intervento dei sudditi dello Stato – e lo sarà. oltre che.532 ANNAMARIA MONTI Indipendentemente da qualsiasi schematizzazione. è lo studio in sé di questi materiali processuali. contribuiscono a meglio delineare il tipo di rapporto intercorrente tra il grande tribunale e i privati. come noto. non c’è che l’imbarazzo della scelta. La vita giuridica lombarda dei primi decenni della dominazione austriaca è ben rappresentata nelle Allegationes. Preces. se nei formulari della cancelleria senatoria sono illustrati i vari atti che il Senato poteva emanare. che coinvolgono ancora oggi per la vivacità degli argomenti e per gli accorati sforzi difensivi dei soggetti coinvolti. A testimonianza specifica della loro va- . Del resto. i sudditi. 2. le Allegationes ne rappresentano il presupposto contingente e immediato. Si tratta di una relazione stretta e articolata. i più diversi nei contenuti. ancora al tramonto dell’età del diritto comune. comunque. il loro apporto alla nostra conoscenza del funzionamento della giustizia lombarda all’epoca dei Lumi è senza dubbio considerevole. Se si vogliono passare in rassegna alcuni di quei casi. sulla base delle preces inoltrate dai cittadini del Ducato e delle rispettive «risposte» del Senato alle istanze ricevute – cioè le innumerevoli dispense. Esse. series facti. Tuttavia. per alcuni aspetti. a rivelarsi di particolare interesse. quindi. dove spesso le ragioni del contendere sfuggono ad una ricostruzione approfondita. provvedimenti spesso sospirati o temuti. le sentenze. Iudicare cit. le Allegationes sono davvero istruttive: ci si rende conto direttamente di ciò che egli intendeva: non si badava certo a risparmiare inchiostro. La procedura poteva essere piuttosto lunga e quindi. sempre a campione. ma v.C. bensì una comunità e un’altra istituzione. Ebbene. Nel secolo XVIII inoltrato. che facevano perdere molto tempo al Senato (11).P. (11) Ibidem. indi si dava lettura dei documenti e degli atti prodotti. oltre che giuridiche. pp. E. in quell’occasione.L’ARTE DEL DIFENDERE 533 ria tipologia. per la vendita dei redditi sul perticato rurale (9). pp. Coronae cum illustri civitate Mediolani. ad esempio. la Series facti et iurium nella causa del luogo pio Santa Corona contro la città di Milano. Qualora ciò non fosse possibile. delle sue tensioni sociali ed ecomiche. spec. Series facti et iurium in causa ve.XI. conviene cercare di collocare questa Series facti et iurium nel preciso contesto di un processo svoltosi davanti al Senato negli anni Settanta del Settecento. a campione. Il tema era di grande attualità all’epoca e. al di là dei contenuti specifici. si possono qui ricordare.XI. si invitavano i contendenti a concordare il fatto. la prassi seguita nelle relazioni. L. 245 ss. del tutto estranea alle esigenze di celerità dei processi. ciascuno presentava la propria versione ed è verosimile che l’atto citato fosse proprio destinato a questo scopo. a cura degli avvocati ————— (9) 67. anche 67.05. Gabriele Verri.06. il senatore relatore doveva rendere partecipe il collegio dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie. nella fattispecie. Milano 1775. Milano 1775.C. la Publica dissertatio habita coram Senatu excellentissimo. (10) MONTI. ne individuava il punto dolente nella prolissità degli atti di parte. Esaurita la fase istruttoria dei procedimenti civili coram Senatu innanzi al commissario della causa. Si incontra poi. 256 ss. non coinvolgeva privati cittadini. di metà Settecento. tra l’altro. in merito. costui riferiva in Senato (10).S. nonché delle suppliche e delle allegazioni delle parti.073. Loci pii Sanctae Coronae cum illustri civitate Mediolani.073. venne più volte criticata.. tra le innumerevoli. . Comunque. che si occupava di carità. Pro ven. organizzata per corpi e per ceti. entrambe rappresentative di una società ancien régime. in questo volume. Biblioteca Nazionale Braidense.G. cfr. quindi si entra nel merito della controversia. Pro nob. et decurionis civitatis Comi marchionis don Joseph Canarisii in officio iudicis. V. Tra le Allegationes ci sono pure atti extra giudiziali e soprattutto non di parte. Io. si trovano il ————— (12) Sulle pubbliche udienze in Senato. Pro dd. Si conservava perciò.015. Allegationes iuris: in merito alla vicenda.07. et don Hieronymo patruelibus Cusanis. d.c. sempre a favore dei creditori.?]. Cecilia Vallotta.. altra copia in Milano. anche 67.c.015. nota 150. [175. Cecilia Vallotta Castella. . ibidem.017. lombarda e non (13). in corso di pubblicazione. che negli stessi anni voleva conservare il suo palchetto al Teatro regio ducale.G. (15) 67. ma invero più spesso si leggono memorie difensive. comitissa donna Margarita Barbovia cum nobilibus dd. I formulari cit.?]: si tratta del caso che vedeva come antagonisti il concorso dei creditori del defunto Giovanni Battista Castelli e Cecilia Vallotta Castelli. I toni sono giustamente aulici ed ossequiosi nelle prime righe. Nelle allegazioni. DI R ENZO V ILLATA . Per la specifica problematica concorsuale nelle allegazioni lombarde. [174. d.XI. ad esempio. il contributo di Stefania Salvi. Non mancano neppure le citazioni della dottrina di diritto comune. Numerosissimi sono poi gli atti e i documenti relativi a processi in materia successoria e fedecommissaria.534 ANNAMARIA MONTI difensori di un concorso di creditori. Baptista Castelli cum d. sottoscritta da Carlo Francesco Durante e Francesco Pizzotti. marchionibus don Augustino. tra le allegazioni. in El Drét Comú y Catalunya.?] per una memoria di parte nella stessa causa. 2005.015.. rilasciata dal Senato nel 1750 (14). fatti e dati tecnici alla mano. Pubblica dissertatio habita coram Senatu excellentiss.G. (13) 67.XI.12. del 5 febbraio 1750. quali la dichiarazione di integrità di un giureconsulto comasco. v. Pro concursu creditorum olim d. [175.XI.25-26. Declaratio facta per excellentiss. evenienza piuttosto rara (di solito le arringhe conclusive si svolgevano innanzi al relatore) (12).G.G. si veda il contributo di M. anche l’arringa difensiva pronunciata di fronte ai magnifici senatori riuniti solennemente nel salone delle pubbliche udienze. 57. Mediolani Senatum integritatis nob. Su questo tipo di atti senatori. a puro titolo esemplificativo. j.06. (14) 67.. contro le pretese dei marchesi Cusani (15). creditoribus concursus Castelli cum d. quella per la marchesa donna Margherita Busca Barbò. p. quali. MONTI. si giustifica in primis la richiesta di comparire innanzi al collegio.XI. . volume quarto.XI. G.]. don Venantio Sitono a Scozia cum nob. don Jo. c. baronem don Phridericum de Mestral. a cura di F. le suppliche delle parti che aprivano il giudizio coram Senatu. come anticipato. DELLA PERUTA . marchione don Francisco Villano. memoriali in merito ai fedecommessi ascendente e trasversale dei Sitoni di Scozia (18).R. Pro nob.P. march don Francisco Villano.C. sia ————— (16) 67. in questo volume. Jo. abbate don Sfortia Justiniano Joanne Baptista Cribello cum nob. [dopo il 1743]. Sulle allegazioni lombarde in materia successoria.. i contributi di Cristina Danusso e Angela Santangelo Cordani. (20) Per un sintetico ed efficace quadro d’insieme delle riforme processuali in Lombardia. Abbas don Gaspar Antonius Bonesana. Tuttavia.XI. 1246 ss. & adm. (18) 67. [Milano 1781]. Pauli Cribelli. rev. quantomeno fino alle riforme giuseppine che innovarono il sistema del processo lombardo (20). come annotato in calce. j.21. La giustizia: legislazione. [17. (19) 67. oppure. comunque. d. dispositionem comitis generali don Francisci fratris in suo testamentos.07-09. o. senatore don Carolo de Felber commissario.23-38. et d.L’ARTE DEL DIFENDERE 535 compendio degli atti della causa tra Carlo Brentani Cimaroli e sua figlia Maria Valburga.» di cui si è detto. con un estratto dell’atto di ultima volontà in questione (17). (17) 67. Pro nob.014. per citarne soltanto alcuni (19).G. dottrina e prassi (secoli XVI-XVIII). oppure più semplicemente che impetravano un provvedimento ad hoc.G. gli atti di parte circa il fedecommesso istituito da Giovanni Paolo Crivelli per testamento. d. [17. nec non ill.G. abbate don Sfortia Justiniano nunc Joanne Baptista Cribello cum nob. nec non d.XI. ad essere collezionate come Allegationes. per i secoli XVII e XVIII. ovvero redatti per la vertenza concernente il fedecommesso istituito per testamento da Gaspare Antonio Bonesana nel 1712. in Storia illustrata di Milano. d. decisa dal Senato nel 1743. inter d.]. E sono queste suppliche a recare l’intestazione «P.mo d. don Carolum Brentanum Cimaroli. Particula testamenti d.014. don Carolo Ambrosio Bonesana cum nobili d. d.XI. Milano 1993. Compendium causae vertentis coram Senatu excellentissimo. sia che fossero richieste di un intervento senatorio ex novo. et advocato d. d. d.23-25. in particolare pp. il più delle volte sono proprio le preces. MASSETTO. Milano moderna. cfr. Pro nobili. marchione don Francisco Beccaria.014. . ancora. Appendix ad jam scripta pro nob.073. con inserita in copia la decisione del Senato del 26 giugno 1781(16). donnam Mariam Valburgam ejus filiam. Sitono a Scozia ejus patruo super primogenitura. ancilla. Mediolani 1743. come ovvio. V.. a puro titolo esemplificativo.014. n. E AD. ab Anno 1490 usque ad Annum 1639 collecti. Don J OANNE PETRO CARLIO . Nec patriam potestatem minuere. D. pp. MONTI. quali specialmente i tomi 67.]. Come si precisava giustamente negli atti di una causa di cui si dirà nel prosieguo... nec non perutilibus annotationibus illustrati ab egregio J. [dopo 1731]. Antichi testi giuridici (secoli XV-XVIII) dell’Istituto di Storia del diritto italiano..]. 184-198. consentite perché il Senato giudicava sola facti veritate inspecta (22). Pro Reverendissimo D. [17.XI. sono i più vari: MONTI. M.G. dal medesimo volume o da altri.015. Mirum profecto. Cattanei.G. Ab Anno vero 1639 usque ad Annum 1743 collecti ab egregio J.20. [1748].G. Iudicare cit. p. gli ordini senatori del 22 agosto 1686 prescrivevano che tali suppliche non si ammettessero «nisi prius perfectis quatuor actis»: 67. (22) Cfr.G.C.C. annotate con il relativo provvedimento del sommo collegio. ovvero costituissero la delicatissima categoria delle «preces legendae actu relationis causae». Co. Milano 1977.015. Habet nob. pp. Gli esempi potrebbero continuare. 427. per suppliche.. & plane maternam instantiam Annae Mariae Vigore humil. I formulari cit. Archiepiscopo Palmirae March. Sul momento cruciale della relazione del senatore referente al collegio e circa le produzioni tardive o le memorie presentate una volta chiusa l’istruttoria.017.XI. passim.536 ANNAMARIA MONTI che fossero presentate nel corso di un processo già pendente (21).].. Iudicare cit.XI. et scholiis ornati ab olim J. praep.G. ad esempio.. n.04. v.XI.G.014. don Joseph.C. 67. 34 e passim. nonché dei precedenti e della communis opinio. Iustissimam. una volta chiusa l’istruttoria. ac prope facetum est. donna Joanna Beretta fidiss. ANGELO STEFANO G ARONO . Nelle allegazioni..17.14. in materia familiare e successoria.XI.G. P. [17. V.. Don Joanne Baptista Ariberti. don Alexandrum fratres de Calchis. anche G.015. accompagnati però da puntiglio e determinazione nella esposizione tanto dei fatti di causa come delle ragioni in diritto.G. sull’orlo del fallimento.]. quod Pasinus Sfortia. ancillae.XI.V. 67.015.XI. ancilla duos in hac causa reos conventos nob..014.. . qui non semel aut bis sed ter matrimonium contraxit. 33 e cfr.XI. 67. sia in consulendo che in iudicando. [17. 67. le aveva poi girate ad un terzo. ci sono sempre deferenza e timore reverenziale per il supremo organo giudicante. M. 125-127 e 256-257.16. Ordines excellentissimi Senatus Mediolani. n.XI. 704-706.. per una questione di eredità giunta in Senato.15. & rev.015.. 67..016 e 67. 67. II.XI. Adnotationes in causa revisionis petitae adversus sententiam suspicionis in personam ampliss.. nec conventorum fidem fallere fatagit Anna Maria Vigore humil. V. M. 67. vel decoctioni proximi cognita quidem a Legislatoribus. [17. p. per la supplica di un pubblico negoziatore che era in causa per aver rilasciato cambiali ad un tale che.G. 25. ————— (21) I contenuti delle preces. Fraus decocti. SAPORI. et advocato P IO ANTONIO MOGNO FOSSATO ..V.G. in via generale. Trattandosi del Senato. TANCREDI .. F. de forma (23). 2. pp. almeno in linea di principio.. anzi. BERGMANN. Pillii. pp. per exceptionem suspicionis oppositam». I formulari cit. p. magari di routine. L. Gratiae libri de iudiciorum ordine. civile o penale che fosse. che giudicava tamquam deus e non motivava i suoi responsi resi secundum conscientiam. La facoltà per la parte di «ricusare» il giudice persona fisica. personali e di famiglia nelle mani dei senatori. presumibilmente. di declinatoria. di partecipare all’istruzione o alla decisione del caso di specie. Tancredi. oltre. che si diceva «sospetto». patrimoniali. nel modo più opportuno. § 1. come recitano le fonti più risalenti (24) – qualora si temesse un giudizio non imparziale. 59-62. secondo la terminologia cancelleresca dell’epoca. Ordo iudiciarius. in effetti. Lugduni 1544.L’ARTE DEL DIFENDERE 537 Si chiede che il consesso provveda. T. secondo una terminologia ancora corrente – cioè di declinare la sua competenza. ovvero con un intervento specifico. i singoli sudditi.. Cfr. in Studia Gratiana. De recusatione. 147: «Recusatio est audientiae vel iurisdictionis declinatio. f. p. erano ben consci di rimettere in toto i propri interessi. XV. nel testo. è proprio uno dei profili ————— (23) V. altresì GUILLAUME D URAND. o ancora la sua imparzialità fosse per qualche motivo dubbia. FOWLER . Gottingae 1842. De recusationibus iudicum. tali da impedire a quel senatore. almeno di nome e di fama – o magari solo per averli intravisti in occasione di una festa pubblica – conoscevano i magnifici componenti del collegio che li avrebbe giudicati. secondo i suoi vasti poteri di arbitrio. MONTI. Inoltre. Iudicare cit. ad esempio. di merito o di rito. Qualora uno di questi sommi magistrati fosse legato da rapporti di parentela con una delle parti. esistevano opportuni meccanismi processuali. V. Che fossero fiduciosi o rassegnati. 719-785 e v. . in quanto sospetto alle parti. era da assicurare l’indifferenza rispetto ad essi della magistratura di vertice dello Stato. Si parlava dunque. per cui un giudice competente veniva spogliato della sua competenza a conoscere del caso di specie. 1972. Speculi quatuor librorum. (24) Cfr. pp. Si voleva garantire infatti il totale distacco dell’organo giudicante di fronte agli interessi contingenti in gioco nel processo. liber I. nelle fonti. cauti o combattivi. 6. 116v. EAD. oppure avesse un interesse nella vertenza sub iudice. che quotidianamente inoltravano suppliche alla cancelleria senatoria. particula I. 180181. ed. Recusatio iudicis in civilian and canonist thought. Nelle pagine che seguono. l’interesse che le allegazioni rivestono in questo campo è notevole e merita una attenzione particolare nell’ambito di un discorso più ampio sui modi impiegati per difendersi innanzi al magistrato: i privati discutono tra di loro del giudice cui sottomettono la loro vertenza. dato che. come si cercherà di illustrare. Sicuramente. che la possibilità di scegliere. il giudice persona fisica rappresenta un potente strumento di difesa. come testimoniano le stesse Allegationes). quindi. ma anche rispetto alla controparte. Le Allegationes e la ricusazione del giudice in Lombardia. dei metodi in uso nella Lombardia austriaca per evitare una pronuncia proferita con il contributo di un senatore suspectus. non fosse che per preparare le condizioni più adatte ad un giudizio favorevole ancor prima di iniziarlo. se si apriva un contenzioso in materia (evento abbastanza frequente. da sfruttare a proprio vantaggio. per quanto possibile. che gestiscono spesso quelle vicende alla stregua di affari di famiglia … e forse non avevano tutti i torti. Mentre le parti litigano in merito. Tractatus de Senatoribus sive Commentaria . ma anche recepita in dottrina quale for————— (25) Per tutti. nei confronti del giudice. si cercherà di dare conto. Conviene perciò entrare subito nel vivo di quelle liti. come le parti in causa di allora. in qualche misura. i senatori non sono da meno: dalle allegazioni si palesa una sottile trama di opportunismi e favori reciproci tra gli stessi sommi giudici. 3. tra i molti che emergono nello spoglio della massa di Allegationes lombarde. La ricusazione del giudice sospetto. redatte agli albori del riformismo illuminato asburgico.538 ANNAMARIA MONTI degni di particolare nota. RUGGINELLI.C. ben sapendo. così ricche di spunti di ricerca. G. perciò. ai legami di parentela era riservato un ruolo speciale in tema di ricusazione (e astensione). La scelta di approfondire questo tema si inquadra nel tentativo di delineare le tecniche difensive a disposizione dei cittadini. intesa alla stregua di un’eccezione dilatoria (25). proprio attraverso l’ausilio specifico di allegazioni databili tra il 1730 e il 1745. nel caso della ricusazione. arrivarono ad essere sospetti una decina di senatori (27). di compromettere la credibilità stessa del consesso lombardo. I magnifici. ad esempio. nei primi decenni del Settecento. in teoria. passim e v. oltre. [1735]. 278. per una serie di ragioni diverse – ad esempio – nel processo che si svolse. Le allegazioni a questo proposito sono alquanto significative. marchese Giovanni Battista Ariberti. anche in fonti diverse dalle Allegationes.XI. nonché D. capaci. Napoli 1763. p. di amicizia. n. 172. si richiamano quegli eventi. XXI. i legami di parentela. (28) Sulle cause di sospetto del giudice nella dottrina di diritto comune – quali. cap. (26) RUGGINELLI. o ancora i contrasti o gli interessi personali di un certo rilievo. XXI. ovvero in . Mediolani 1697. 1. Si pensi che nel momento più critico di quelle vicende. (27) Cfr. l’autorità e il prestigio loro riconosciuti. A prescindere da esiti estremi.03. ebbe una lunga applicazione nella prassi senatoria lombarda – tra XVI e XVIII secolo – e specificamente in relazione al problema della ricusa esercitata nei confronti dei componenti il grande tribunale. in tema di ricusazione innanzi al Senato. cap.G. VI. per i giudici milanesi – come per i loro colleghi piemontesi o napoletani – vi erano senz’altro delle giuste cause che i litiganti coram Senatu potevano allegare. n. ben potevano essere indicati come sospetti. XXVI. tra gli esponenti di due casate cremonesi. VI. che dedica al tema una significativa trattazione. Esse pressoché coincidevano con quelle enucleate dalla speculazione dottrinale (28) e ricorrenti anche in altre legislazioni coeve ————— ad Novas Constitutiones Mediolani hoc titulo. 209. tant’è che spesso. «Pro Reverendissimo Domino Marchione Don Johanne Baptista Ariberti Archiepiscopo Palmirae». 171. Certo. 208. MORO. Tractatus de Senatoribus cit. nei confronti delle parti. Pratica civile. Series facti in causa petitae revisionis adversus decretam suspicionem in personam Amplissimi Patris Domini Comitis Cattanei. tomo II. stando al numero elevatissimo di senatori ricusati dalle parti.L’ARTE DEL DIFENDERE 539 ma di difesa (26). cap. per così dire. il conte Gaspare Stanga e l’abate. n. p. in quel caso si toccò l’apice. poi arcivescovo di Palmira. § I. malgrado l’indiscussa integrità morale. 67. in generale e con specifici riferimenti alla prassi senatoria lombarda. glos. intorno al 1735..014. al fine di ottenere che il suspectus si astenesse dall’intervenire in sede di decisione della vicenda. infatti. p. glos. § I. 222. per l’inimicizia quale causa di ricusazione e per il rinvio a RUGGINELLI.. 199. 12 ss. de Senatoribus... non danno pressoché mai conto.C. 26 ss. (29) V. meglio oltre. in dottrina e in giurisprudenza. n. in particolare n. cap. . La prassi del Senato in materia è documentata. lib. di ammettere solo cause di sospetto che tali fossero de iure. et advocato P IO ANTONIO MOGNO FOSSATO . de officio Quaestorum Ordinariorum Reddituum... pp. in questo campo. ma si può presumere che gli orientamenti di fondo rimanessero costanti in momenti successivi e addirittura fino agli ultimi bagliori dell’attività della corte centrale. § I. la rassegna di giurisprudenza senatoria posta da M OGNI FOSSATI in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. ancora RUGGINELLI. 13. Mediolani 1764. VI.. glos. Non vigeva comunque in materia un regime di tassatività dei motivi. erano stati elencati nelle Nuove Costituzioni del 1541 (31). Spettava al presidente del Senato. ordinare che il magistrato sospetto non intervenisse né nella spedizione. n. tit. I. pp. I. 176-177. nonché ai prefetti dell’annona e sempre si discusse. 172 ss. nonché Constitutiones mediolanensis Dominii jam primum illustratae decisionibus et annotationibus ab egregio J. Tractatus de Senatoribus cit. o quantomeno al tempo delle allegazioni. glos. n. cioè la metà del Settecento. qualora la cosa gli fosse nota. cap. in Ordines cit. XXI.. per i magistrati lombardi. per l’avvertimento contenuto negli ordini di Tomar. (31) Constitutiones mediolanensis Dominii cit. par. Gabriele Verri o Mogni Fossati. p. nel testo. soprattutto per il Seicento. 210. per l’epoca citano spesso proprio i casi che ritornano nelle Allegationes. nelle rispettive edizioni commentate delle Nuove Costituzioni del 1747 e del 1764. tit. pp. seppure indirettamente. 224-225. La previsione normativa espressamente si riferiva ai questori dei redditi ordinari e straordinari. § I.540 ANNAMARIA MONTI (29). né nella deliberazione delle cause. p. pp. Si quis. VI. p. o che fosse legato da magna familiaritate con le parti. 172. XXI. XXI. che invero la giurisprudenza senatoria faceva proprie. 212 ss. in calce a lib. 54. 36-39. anzi. cap. non disdegnando di individuarne sempre nuove sfumature e applicazioni (30). Comunque.. pp. Cfr. Tractatus de Senatoribus cit.. dei termini della sua estensione ai senatori. Alcuni di essi.. ad esempio. di significativi revirements. n. (30) V. ac vero duodecima editione ab eodem plurimis additis annotationibus et plusquam quingentis decisionibus meliori methodo dispositis. nonché negli ordini regi dati ————— merito all’oggetto del contendere – tra gli autori lombardi. altresì ibidem. per l’astensione obbligatoria del giudice dalle controversie pendenti che vedessero implicati suoi congiunti fino al quarto grado incluso. 168 e soprattutto n. da computarsi secondo il diritto canonico. hermano. hermano. padri. in un grado diverso da quelli proibiti in modo espresso dal re: ibidem. o tio.. evitando un’estensione analogica delle proibizioni (34). yerno. optò per un’interpretazione stretta della normativa sovrana. 216-217. nonché di coloro che nella stessa causa già avevano perorato le ragioni del fisco. p. (33) «Y porque las causas se deven tratar sin sospecha alguna de los juezes.. 186-187. de Senatoribus. il Senato sancì. n. 173. assumendo il ruolo di parte: RUGGINELLI. al momento della lite coram Senatu. pp. quando el avogado tuviesse paretesco con el juez. o aya consultado alguno de los sobre dichos respettivamente». y desto se han visto muchos inconvinientes. benché. (34) Ad esempio. 12. n. di lui v. 28 maggio 1604.L’ARTE DEL DIFENDERE 541 a Valladolid nel 1604 e destinati alle supreme cariche del Milanesado (32). in Ordines cit. Al contrario. ma anche di quelle relative ai componenti degli altri tribunali superiori dello Stato. 185-187. a fine Cinquecento. suoceri. 52. generi. Mediolani 1688).. si leggono in Ordines cit. P. XXI. MOGNI FOSSATI. y mando que ningun hijo. o secretamente. glos.. I.. lo qual no se podria hazer. tit. si decretava che dovesse proferire il suo voto il senatore affine dell’avvocato di una delle parti. p. VI. dati da Filippo III il 28 maggio 1604. 12. ni menor juzgar. nel 1675 era stato stabilito che Carlo Clerici intervenisse nella decisione di un causa patrocinata dal famoso avvocato cremonese Pietro Paolo Bonetto. cap. tra l’altro. dal canto suo. tit. si può ricordare. fratelli o nipoti degli avvocati e viceversa (33). Armamentarium sive edicta de armis edita ab Excellentissimis Mediolani Gubernatoribus pars prior. tra l’altro. Il consesso. ni votar en causa. pp. 47. o padre. en que sea juez el padre. (32) Gli ordini regi di Valladolid. costui fosse fratello della defunta moglie del suspectus Clerici (e madre dei suoi figli): MOGNI FOSSATI. suegro. ai sensi delle prescrizioni di Filippo III. ni consultor de ninguna causa publica. Constitutiones mediolanensis Dominii cit.P. B ONETTO. in calce a lib. o el hijo. Tre anni dopo. 46. de Senatoribus. ————— a testimonianza di come il sommo collegio si occupasse non solo delle cause di sospetto dei propri membri. il 18 settembre 1719. su richiesta di parte attrice. l’astensione dal procedimento di voto dei questori dei redditi straordinari che fossero affini dei creditori del convenuto. en la qual sea avogado. o sobrino pueda ser avogado. futuro senatore (dal 1684. al termine di un processo che nei due primi decenni del Settecento impegnò . come. i legami di parentela e affinità dei senatori con gli avvocati delle parti in lite – e ciò qualora i senatori fossero figli. ordeno. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. n. per un provvedimento del 1678. in calce a lib. n. § I. I. ordini di Valladolid. y que assi tampoco puedan ningun official mayor. suegro. yerno. Tractatus de Senatoribus cit. p. Ragioni di astensione dalle sedute in cui si votava erano. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. 55 e 57. 12. proprio per evitare simili occasioni di sospetto dei giudici. che. Parallelamente. in Ordines cit. A titolo esemplificativo. pare che il collegio non lasciasse alle parti la scelta se ricusare o meno il senatore che rientrasse nel novero delle persone in essi specificamente indicate.. invero. altrimenti il motivo non era sufficiente. 47-48. come insegnava la dottrina (P.. n. Tractatus de Senatoribus cit. VI. Genevae 1692. 13. n.542 ANNAMARIA MONTI Le relazioni con gli avvocati vietate nel 1604. ma come precisò il sommo consesso. sia per quello che concerneva i vincoli di parentela. 36. in quanto affine del giudice che aveva proferito la sentenza giunta poi in Senato in via di ricorso: per ulteriori dettagli. Ciò accadde anche al presidente Bartolomeo Arese. in Ordines cit. In effetti. § I. p. anche per un ordine di Filippo IV. in ogni modo. secondo ragioni che paiono di opportunità (35). 222. sia per ciò che riguardava i rapporti tra giudice e avvocato. Sempre in tema di applicazione degli ordini di Valladolid. n. ————— seriamente il sommo magistrato. del 26 agosto 1635.). n. in calce a lib. 27-28. che fu liberato dal sospetto e fu chiamato ad intervenire nella votazione della causa dove si trattava di un interesse del solo padre. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. fu stabilito. 40. era invece la circostanza che il figlio di uno dei magnifici fosse stato «levato» dal fonte battesimale da una delle parti litiganti: così dichiarò il Senato nel 1673 (MOGNI FOSSATI. sembra proprio ai sensi degli ordini regi del 1604. p. ovvero protettori di un monastero – che venivano decisi volta per volta dal collegio. n. soprattutto. non specifico della figlia (ibidem. che si traducevano in altrettante cause di ricusazione. pp. si annoverano anche incompatibilità che si potrebbero forse definire «d’ufficio». cap. pp. ad esempio MOGNI FOSSATI. de Senatoribus. 22. 14-15. 175-176. Valida causa di ricusa dei senatori. tit. p. n.. glos. che il praeses si astenesse. e il reggente marchese Olivazzi. 224). Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae tomus primus. Giorgio Clerici. 72. aveva vietato ai ministri regi di « aliquem suscipere ex sa- . il sospetto era legittimo se era stato uno dei senatori a tenere a battesimo il figlio della parte. n. nonché tra senatori e magistrati inferiori. RUGGINELLI. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. anzi. ne statuiva la necessaria astensione: il punto fu chiarito già dal 1616 e ribadito in altre occasioni: ibidem. p. nonché. decisio XV. non rappresentavano che una minima porzione del vasto campo dei motivi di sospetto. anche perché erano stati ricusati niente meno che il suo stesso presidente. da un lato vi erano i casi in cui i senatori ricoprivano incarichi «esterni» alla loro funzione di giudici – quali priori di luoghi pii. XXI.. F ONTANELLA . n. 225. ibidem. I. p. occorreva che ci fosse un interesse nella causa di tale figlio. 26. Sembra che ciò valesse anche in criminalibus: v. (35) MOGNI FOSSATI. . p. per una pronuncia del Senato del 14 gennaio 1661. n. La possibilità di rivestire il ruolo di avvocato e giudice nella medesima causa. tit. era stato istruito e perciò colui che sedeva ormai in Senato aveva già proferito un suo voto nella vicenda. 29). essendo determinate soprattutto dal prevedibile (e auspicato) cursus honorum dei rampolli delle famiglie patrizie dello Stato. innanzi alla curia locale (38). si riscontrano ipotesi diverse. . citati da M OGNI FOSSATI. in quanto piuttosto comuni. qualora si verificasse ugualmente il caso – perché magari qualcuno raggiungeva il seggio in Senato al culmine di una brillante carriera forense e i processi si trascinavano per lunghi anni ————— cro Baptismi Fonte»). secondo il diritto comune. tit. 224. un ordine regio del 1622 aveva vietato ai senatori lombardi di fungere da avvocati in qualunque causa. in calce a lib. Per ovviare a simile circostanza. de Senatoribus. il questore che avesse ottenuto un seggio in Senato non proferiva il suo voto nelle cause d’appello avverso sentenze rese dal Magistrato dei redditi da cui proveniva e per le quali già si era pronunciato in quella veste (37). p. (39) Ordini sovrani del 23 luglio 1622. si rimanda alla bibliografia citata in MONTI. giunto in collegio per la sentenza finale.. 11. n. però. p. poiché concretizzava un motivo di sospetto iuris et de iure. che conduceva alle massime cariche nelle più alte magistrature del Ducato. 50. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. I. un senatore di fresca nomina era stato avvocato fiscale o capitano di giustizia al tempo in cui il processo de quo. oltre che di consulere (39). che richiedevano una linea ferma. referente Bragherio. cause di astensione dei senatori dalla votazione finale erano le incompatibilità che potevano sorgere quando.. n.L’ARTE DEL DIFENDERE 543 D’altro canto. entrati per tempo nei ranghi del collegio dei nobili giureconsulti della loro città (36). Iudicare cit. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. Così. I. era sempre fuori discussione. de Senatoribus. n. (37) MOGNI FOSSATI. Il collegio. (36) Sul cursus honorum tipico dei nobili giureconsulti. in Ordines cit. Non si concretizzava comunque un valido motivo di sospetto se il senatore aveva soltanto assistito alla celebrazione (ibidem. in calce a lib. per la citazione di un ordine del Senato del 28 giugno 1633. (38) MOGNI FOSSATI. p. 32. 12. 34 e nota 89. nei procedimenti penali. ad esempio.. 36. Del pari. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. anche per la citazione di una decisione senatoria del 1665. nella causa di sospetto che la oppose ad un cittadino cremonese.014. (42) 67. pure gli ordini senatori del 1580. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. Così. da avvocato. avesse scritto anche sopra uno soltanto dei molteplici capi di una controversia (40). in altre occasioni. tit. dove. circa il voto del senatore Petraccino nella causa tra il conte Bigli e il duca di Albeto: MOGNI FOSSATI. invocò – invano.01.G. erano ancora pienamente vigenti a metà ————— (40) MOGNI FOSSATI. In specifico riferimento alle cause di sospetto di cui alle allegazioni. negli anni Quaranta del secolo XVIII. [1745]. rinnovati nel 1616. i quali stabilivano la procedura e le modalità da seguire nella ricusazione dei sommi giudici. però. passim.. de Senatoribus. furono consanguineità e soprattutto affinità con le parti a costituire una categoria ampia e discussa di motivi validi per ricusare un giudice: su di essa il sommo consesso si era già lungamente esercitato e nelle Allegationes settecentesche diede ulteriore dimostrazione della sua ricca giurisprudenza. (41) Pronuncia del 26 luglio 1643. guardando alle Allegationes..544 ANNAMARIA MONTI – si conformava all’insegnamento dottrinale prevalente. prescrivendo l’astensione dal voto del senatore che. elaborate da una giurisprudenza plurisecolare (42). in calce a lib. oppure disponeva direttamente che il suspectus proferisse il suo voto su quei punti dei quali. da difensore. . p. sembra davvero che lo scorrere del tempo fosse del tutto insignificante. Questo tipico atteggiamento di convenienza è riflesso perfettamente dalle Allegationes. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616.XI. in Ordines cit. V. oltre. nella serie di ricusazioni multiple del processo Stanga vs Ariberti. La suprema corte milanese. trattandosi di articoli disgiunti e separati di una medesima procedura. 56. In effetti. si susseguono continui «aggiustamenti» intorno ai sospetti via via allegati. A volte. che ben riflettono la prassi del tardo diritto comune. n. Petro Jacobo Pissina. la Congregazione dello Stato. p. 225. si mostrò più elastica e a volte si rimetteva alla coscienza del senatore sospetto (41).. I. n. a dire la verità – proprio un coacervo di tutte queste ragioni. 13. nel corso del procedimento. tuttavia. Pro illustri huius Status Congregatione cum d. 41 ss. non si era occupato. G. Filippo II richiamava il collegio ad un maggior rigore nel procedimento – «non ci è forma della maniera del procedere. 31. se la causa non era notoria. doveva addurre i motivi entro due giorni e darne la prova innanzi al segretario scelto dal praeses stesso (o dal propraeses) (44). segretario De Albertis.G. quando si af————— (43) Espressa conferma se ne legge in 67. ad un certo punto si instaura innanzi al collegio un giudizio di revisione di un provvedimento senatorio in materia di ricusazione.. su richiesta di Carlo Guglielmo Pagani. 52.04. come nel processo Pessina vs Congregazione dello Stato. in particolare par. 222. più complicato. il conte Francesco Porro e altri. allegasse quale sospetto uno dei senatori o il presidente. nella vertenza Stanga vs Ariberti. nei celeberrimi ordini inviati nel 1581. Se il collegio dichiarava che le cause di ricusazione allegate erano illegittime. era necessario depositare anticipatamente tale somma.04. Della vicenda si discuteva poi in Senato. Etsi per Senatum. Qui senatores e par. la pronuncia senatoria dell’11 luglio 1735. 219-222.014. n. Gli ordini senatori del 15 gennaio 1580. 225. riferita da MOGNI FOSSATI. in calce agli ordini dell’11 agosto 1616. .. (44) V. rinnovati l’11 agosto 1616. 104-107 e pp. Chi. 31 e n. dunque. da versare al fisco regio. Le Allegationes confermano che apposite suppliche di parte davano inizio al procedimento.L’ARTE DEL DIFENDERE 545 Settecento (43). p. La somma corrispondente alla eventuale sanzione pecuniaria comminata in caso di rigetto della domanda era da versarsi. resa in occasione della ricusa del senatore Pietro Antonio Calchi. le parti si scambiarono memorie e repliche. né di specificar le cause della recusazione» sosteneva il sovrano – lamentando l’equivoca presenza del sospetto in occasione della discussione in Senato. in Ordines cit. (45) Cfr.XI. 107 e p. Oppure.014. si leggono in Ordines cit. a sua volta. n. il quale. p.XI. o non risultavano provate. quale condizione per poter proporre la ricusa (45). prima che il sommo consesso proferisse la sua sentenza definitiva. poteva poi articolarsi maggiormente qualora. ancora il tenore delle Allegationes in merito: 67. nel Ducato di Milano. allegando l’infondatezza dei motivi di sospetto addotti. Nella specie. nella causa tra costui. nelle mani del segretario del Senato procedente. vi era una sanzione pecuniaria per la parte. Dal canto suo. la controparte si opponesse. Anche a Milano. 47. pp. n. come a Napoli. 109 ss. nello stesso tempo. in particolare par. intendiamo.. (47) RUGGINELLI. cap.. benché munite di prova. glos. . 168. glos. XXI. Sempre negli ordini di Tomar si chiedeva al potente magistrato di rispettare la normativa in vigore in materia di ricusazione e. p. 113. quasi due secoli dopo. 113. par. 171. pp. cap. n. fecero pervenire al collegio aiuto e sostegno. forse per l’estrema «elasticità» con cui accordava le ricusazioni. nel corso dello svolgimento del processo per la controversia di fondo – all’interno della quale erano sorti i motivi di sospetto verso di lui – ma ciò soltanto purché si trattasse di udienze pubbliche. pp. n. XXI. basti pensare che fu————— (46) Ordini di Tomar. i medesimi ordini del 1581 prevedevano che la somma corrispondente fosse versata in parti uguali al fisco regio. 200-201. VI. né allora.. n. Tractatus de Senatoribus cit. il Senato. Gli Asburgo d’Austria. Tractatus de Senatoribus cit. si apprende che. Tractatus de Senatoribus cit. § I. intendiamo. XXI. che si era invischiato in una situazione piuttosto pericolosa. p. difensori e terzi (47). la prassi senatoria fu sempre decisamente orientata a consentire l’intervento in Senato del ricusato al momento della narrazione dei fatti e delle arringhe degli avvocati. però. § I. per così dire. per cui era stata invece deliberata la sua astensione. comunque. come fosse sufficiente che il suspectus non intervenisse nella votazione finale (46). 207.. VI. VI. al senatore ricusato e alla controparte (ibidem). parti. Quanto alla sanzione pecuniaria prevista a carico del ricusante. E si condannava altresì la partecipazione del senatore ricusato alla successiva trattazione della vertenza di merito. (48) Ordini di Tomar. invece che rimproveri.546 ANNAMARIA MONTI frontava la questione della sua stessa ricusazione. aperte a tutti. Filippo II entrava così nel merito della valutazione discrezionale riservata al Senato. Non risulta. in quell’occasione. Contravvenendo alla volontà del re. 168-169. cap. qualora i suoi motivi di sospetto non fossero accolti. in Ordines cit. per i criteri adottati dal Senato circa la effettiva applicazione di tali pene pecuniarie. furono proprio i successori degli Austrias a salvare.. Cfr. Più. p.. RUGGINELLI. Più. in Ordines cit. che il collegio avvertisse mai la necessità di conformarsi a simile prescrizione. lo si invitava a non procedere nelle cause di sospetto che non risultassero «bastanti di ragione». § I. RUGGINELLI. né in tempi successivi (48). Dalle Allegationes. 17 aprile 1581. In merito. 199. p. glos. però. dall’altra. in precedenza. segretario Alessandro Besozzi. le fonti ricordano un caso del primo Seicento. e il rispettivo marito e padre conte Geronimo Moroni Stampa. quale commissario della causa.014. all’epoca minore e il Senato. (50) Quanto alla diversa questione della ricusazione del giudice delegato.).. § I.. il senatore si apprestava a riferire in Senato per la decisione e a quel punto fu ricusato dagli attori per le sue varie relazioni di amicizia con la famiglia Trotti. ————— (49) 67. allegò il motivo di sospetto nei confronti di Squarciafico. n. In sintesi. Il collegio . Ancora. da una parte. il quale però avrebbe dovuto usare massima cautela e.03. che le allegazioni in tema di ricusazione riservano spunti di riflessione non solo in merito alla attività difensiva delle parti. Il Senato. 175. 15. pp. La controversia è ricordata da RUGGINELLI. XXI. n. si asteneva dal votare nel processo de quo e la parte poteva ricusarlo (50). p. n. che pure non aveva condotto ad alcun risultato. p. del resto. pp. in calce a lib. 53. 15-16) il sommo consesso stabilì di rimettersi alla «religione» del marchese reggente Gerolamo Erba. Constitutiones mediolanensis Dominii cit.XI. 95 ss. VI. il 25 giugno 1751 (ibidem. Costui. ma anche in rapporto al tormentato quadro della giustizia lombarda alla fine dell’antico regime. 222. di transigere la vertenza tra i fratelli Trotti e altri: dato che i tentativi di conciliazione risultarono vani. in tema di sospetto. con pronuncia del 18 giugno 1748. ai sensi della prassi senatoria riflessa nelle Allegationes. ed è ripresa anche da MOGNI FOSSATI. quale giudice delegato. cap.. glos. si doveva consultare con il collegio. funzione che ben poteva essere assunta anche da un senatore. non accolse la ricusazione allegata nei suoi confronti dalle controparti in uno dei processi in materia successoria. altresì ibidem. I.G. fallito un arbitrato. ad un certo punto della lite tra la contessa Livia Belgioioso con la figlia Anna Moroni. 12-13. visto il suo precedente coinvolgimento. de Senatoribus. quando. Cfr. dal canto suo. specie nelle vicende familiari (MONTI. era stato indicato come arbitro da Anna Moroni per la stessa causa. 76. ma qui la questione si poneva in termini diversi. 22 ss. Tractatus de Senatoribus cit. Il conte Geronimo. già incaricato. n 77. in cui il senatore marchese Alberto de Regibus era stato delegato dal governatore in tutte le cause del conte Luigi Marliani. con provvedimento del 26 febbraio 1613.L’ARTE DEL DIFENDERE 547 rono ritenuti sufficienti tre soli senatori per comporre il collegio (49). a seguito della comparizione e del giuramento del conte Moroni in persona. stabilì che si persistesse nella delega al suo presidente. il praeses Squarciafico. tit. n. Iudicare cit. fu nominato. ove sorgesse qualsiasi dubbio o complicazione. le suppliche e le risposte delle parti. per un’altra vicenda di metà Settecento. letti il memoriale e il decreto di delega del governatore. È pur vero. pp. qualora un senatore si fosse trovato in una situazione capace di compromettere la sua imparzialità. 335 ss. poteva opporsi e iniziava allora un procedimento a sé stante.. glos. 21. Nonostante le irrimediabili e note perdite dell’archivio antico del Senato. 197. applicando le poche norme principesche e il diritto comune. era la giurisprudenza senatoria a dettare gli orientamenti da seguire. in cui. n. sentito il senatore sospetto.. In Lombardia. pp. con un po’ di fortuna si riescono a ricollegare le vicende frammentarie narrate nelle Allegationes qui studiate alle cause citate nelle fonti dottrinali. e in generale al loro modo tipico di richiamare la giurisprudenza senatoria. sono relative a processi che suscitarono un certo clamore all’epoca ed ebbero risonanza in dottrina e nella stessa prassi. § I. il modello di supplica per allegare il sospetto nei confronti di un regio consigliere a Napoli in M ORO. era fatto preciso obbligo ai senatori di recarsi a palazzo regio ducale nei giorni stabiliti.. In tema v.. salvo che fossero troppo anziani. Di norma. § I. alla presenza di un numero minimo di membri del potente consesso. p. IV. in particolare. del giudizio di fondo e di quello inerente alla ricusazione del giudice. non vigeva tuttavia una legislazione articolata e precisa in materia: come accennato. XXXII. cap. (52) Cfr. Le carte processuali conservate. 96-97. II. cap. Tractatus de Senatoribus cit. per partecipare con assiduità e sollecitudine alle incombenze del loro ufficio. comunque MONTI. XXI. 262 ss. grazie alle citazioni e ai rinvii incrociati degli autori.548 ANNAMARIA MONTI La votazione di cui si tratta era quella prescritta dopo la relazione del commissario della causa: conduceva alla sentenza definitiva e non motivata e si svolgeva nell’apposita aula. pp. Se la controparte non era d’accordo. Tractatus de Senatoribus cit. 168. t. Iudicare cit. III. Chi allegasse un senatore come sospetto doveva inoltrare delle apposite suppliche (52). per ulteriori riferimenti. cap. decise che si procedesse ugualmente. mentre «in nonnullis aliis casibus non erat opus excusatione» RUGGINELLI. data anche la complessità di ciascuna di esse. pp. Ciò non significa che si giunga ad una ricostruzione soddisfacente delle vertenze nella loro interezza. in particolare n. sono sempre presenti i due piani. n.. Pratica civile cit. nel Settecento. (51) RUGGINELLI. VI. per così dire. o malati o impossibilitati per qualche valida ragione. . 4. glos. a porte chiuse e sorvegliate dagli ostiarii (51). tra l’altro. ————— dunque. caratterizzata dalla partecipazione di personaggi importanti. Come accennato.L’ARTE DEL DIFENDERE 549 La curiosità però è soddisfatta. ARISI. cui accedevano soltanto i membri delle famiglie patrizie. di rango e legati in vario modo con gli stessi senatori. a vario titolo. altrimenti perduta. cfr. III. Biografia cremonese ossia dizionario storico delle famiglie e persone per . almeno in un’ipotesi. F. lo si è detto. nella citata causa tra il conte Gaspare Stanga e l’arcivescovo e marchese Giovanni Battista Ariberti (53). in tema di ricusazione si distinguono varie fasi in questo processo e una di esse trova riscontri puntuali nelle Allegationes. In pratica. È interessante notare subito come questo procedimento così articolato metta in luce un punto critico del sistema della giustizia lombarda. V. 3. dove fu Preposito Generale dei Filippini. ingenerando ulteriore confusione. alla morte di Benedetto XII. i nomi dei senatori ritornano. infatti. ma è per merito delle brevi annotazioni rintracciabili in opere di giuristi lombardi che si può palesare la decisione finale del Senato nel caso Pessina vs Congregazione dello Stato. un groviglio di parentele difficile da sbrogliare se le parti in causa erano affini dei senatori. referente il ————— (53) Su Giovanni Battista Ariberti. ultimo discendente di un’illustre casata di Cremona. che compì una brillante carriera a Roma tra il 1724 e il 1740. Cremona 1741. secondo l’insegnamento della dottrina e la legislazione vigente.1. che condusse alla contemporanea ricusazione di quasi tutti i magnifici componenti il sommo collegio. Tra l’altro. 124-125. Premesso che la controversia di fondo rimane del tutto a margine. Il processo Stanga vs Ariberti. tutte imparentate fra loro. Si poteva in effetti determinare. L ANCETTI. uno dei casi di sospetto narrati dalle allegazioni si riferisce ad una vicenda non comune. come nel caso di specie. Cremona literata. contemplano uno specifico momento processuale. Ciò infatti. che si reggeva per intero sul Senato. La vertenza si può scindere in più momenti. cui corrispondono «ondate» diverse di sospetti. poteva comportare il sorgere di motivi di sospetto verso i membri del collegio giudicante. pp. perché si arriva a conoscerne l’esito concreto: le allegazioni considerate. conseguì la nomina ad Arcivescovo di Palmira e fu poi prefetto del conclave. Il Settecento. Tornando al processo de quo. Giulini e Castiglioni avevano a loro volta delle liti pendenti innanzi al marchese e reggente Giorgio Olivazzi (57). CAPRA. D. s. voll. 63 ss. 189. pp. fu senatore (1711). in Storia d’Italia cit. Le supreme cariche cit. pp.. I.. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO. I Clerici di Cavenago: una famiglia lombarda tra mercatura e nobiltà. p. in Storia d’Italia diretta da G. tra l’altro. XI cit. burocrazia togata ed esercito. 583-584: senatore dal 1715. p. 114. 350. (56) ARESE. futuro presidente del Magistrato dei redditi ordinari. Cfr. CREMONINI . p. Clerici. vol. di recente ascritto al patriziato cittadino. 5 (1979-80). 38-43. p. fu presidente del Magistrato dei redditi ordinari dal 1727. in un primo tempo. Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796. 246 e passim). Mantova 2002. p. presidente del sommo collegio dal 1734 al 1736. 591. Sempre in quell’anno divenne consigliere segreto. vol. Raccolte. siccome Giorgio Olivazzi era suocero del menzionato Gaspare Stanga. SELLA – C. X. delle Memorie spettanti alla storia. dal 1729 fu reggente e infine. il conte Giorgio Giulini (55) e il marchese Carlo Castiglioni. è personaggio chiave nella vicenda: nella sua vita pubblica ricoprì incarichi di rilievo. (55) ARESE. 587: conte di Villapizzone e di Vialba. ebbe di nuovo il suo seggio in Senato dal 1736. Le supreme cariche del Ducato di Milano e della Lombardia austriaca.. Il Settecento. ed alla descrizione della città. cioè nell’aprile del 1725. La república de las parentelas: la corte de Madrid y el Estado de Milán en el reinado de Carlos II. nonché consigliere segreto (56). 318-319. vol. p. al governo. ARESE. in Ca’ de Sass. Le supreme cariche cit. marchese di Spineda. Il Settecento. Suo nipote è il celebre storico milanese autore. Cfr.. CAPRA. reggente (dal 1713). a sua volta. e della campagna di Milano.. pp. (54) F. C. promossa dall’Ariberti. Sulla famiglia e la sua ascesa. La causa di sospetto si individuava nella circostanza che tutti e tre i senatori ricusati. rist. in Storia d’Italia cit. ARESE. avvenuta nel 1727. v. ed esaminate dal conte Giorgio Giulini.. Bologna 1970.550 ANNAMARIA MONTI senatore Antonio Recalcati. CAPRA. XI cit. CAPRA.. in Storia d’Italia cit. XI cit. grancancelliere nel triennio sabaudo 1733-36. l’Ariberti ritenne di ricusare quei membri del collegio che rischiavano di non essere imparziali nei ————— qualsivoglia titolo memorabili e chiare spettanti alla città di Cremona. A. pp.. Milano 1760-1774.. 1706-1796. sotto i Savoia (CAPRA. Torino 1984. in Archivio storico lombardo. nei confronti del presidente Giorgio Clerici (54) e di due senatori. tra l’altro. Cremonese era anche la famiglia Stanga: C. 584: fu presidente del Senato dal 1711 al 1733 (muore nel 1736). 9. Milano 1819. 245 e passim. p. Le supreme cariche cit. XI. . 131 (1995). ne’ secoli bassi. il collegio accoglieva la ricusazione plurima. vol. (57) L’alessandrino Giorgio Olivazzi. Giorgio Giulini fu senatore dal 1711 alla morte. vol. an. G ALASSO. Il Settecento. p. La demografia del patriziato milanese nei secoli XVII. quindi vicegovernatore di Parma e Piacenza. pp. aveva una lite pendente innanzi al Pusterla stesso. Il Senato. decise che costoro si astenessero dal votare in tutte le vertenze tra Gaspare Stanga e il marchese Ariberti. I motivi non erano poi così diversi dai precedenti. (59) Antonio Recalcati arrivò in Senato nel 1716 e fu giubilato nel 1741: ARESE. II. Pavia 1972. Nel 1741 fu nominato governatore di Parma e Piacenza e l’anno successivo divenne reggente. dei marchesi di Mondonico. i quali. vol. si palesano alle parti in causa ulteriori motivi di sospetto verso altri senatori. La demografia del patriziato cit. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. quindi. in Ordines cit. Cfr. 39. Fino a questo punto. A-184. fu presidente del Magistrato dei redditi ordinari (1734-36) e reggente (1735). D. stavolta.. nel 1679. Le supreme cariche cit.... ARESE LUCINI. nel 1726. la corte avesse rimosso dall’incarico il marchese Giovanni Galeazzo Bossi. Il Settecento. In ipotesi. erano coinvolti in vicende giudiziarie che sarebbero state definite con il contributo del suocero della sua controparte (Stanga). p. l’anno successivo. ZANETTI. sono il marchese Recalcati (59). la situazione si mantiene abbastanza limpida: il collegio decide per l’astensione dal voto nel processo Stanga vs Ariberti di tre dei suoi componenti. Z ANETTI. I suspecti. Le supreme cariche cit. a sua volta.E. e il conte Carlo Camillo Marliani e i consorti Pusterla dall’altro. CAPRA. Per Recalcati ————— (58) Cfr. . di illustre famiglia milanese. 597. (61) Il conte Giovanni Battista Trotti. già questore dei redditi ordinari. in Storia d’Italia cit. Nel frattempo. ARESE. p. dove si narra anche di come. il marchese Gerolamo Erba (tra l’altro. fu senatore dal 1723. nonché il conte Trotti (61).. di prassi potevano essere legittimamente considerati sospetti. la decisione senatoria del 20 aprile 1725 in M OGNI FOSSATI. V..L’ARTE DEL DIFENDERE 551 suoi confronti in quanto. Le supreme cariche cit. 224. a loro volta. ARESE. percorse una lunga carriera nelle più alte magistrature lombarde: senatore dal 1723. con una appendice genealogica di F. poiché il senatore Bossi. dato che il suocero di uno dei litiganti era a sua volta senatore ed era stato nominato relatore in alcune cause dei ricusati. accogliendo le richieste di parte. 13 (b). (60) Gerolamo Erba. comasco. 594. III. p. nel 1738. XI cit. commissario della causa vertente tra il senatore Fabrizio Luigi Pusterla. il processo seguiva il suo corso finché.. avrebbero potuto favorirla (58). XIX. 585-586. poi vice governatore di Parma e Piacenza) (60). da un lato. 246 e passim. A-96. n. per tale ragione. XVIII. 552 ANNAMARIA MONTI e Trotti la ragione del sospetto si individuava, come nelle ricusazioni dell’anno prima, nel fatto che essi erano parti in processi pendenti innanzi all’Olivazzi (suocero dello Stanga). Nei confronti di Erba, invece, il legittimo motivo di ricusazione risiedeva nella circostanza che suo fratello, duca di Bracciano, aveva una lite «commessa» al senatore marchese Goldoni Vidoni (62), cognato dell’Ariberti. Dunque, una ratio analoga. Facendo un po’ di conti, per così dire, il numero dei senatori ricusati risultava, fino a qui, di sei, ma presto aumentò a sette, posto che si aggiunse alla lista il senatore Pietro Antonio Calchi (63). Il sommo consesso stabilì infatti che egli non dovesse intervenire nella discussione circa i fedecommessi degli Ariberti, uno dei temi del contendere nel processo sub iudice. Il padre di Calchi, a suo tempo, era stato avvocato nelle cause fedecommissarie di quella famiglia e questo comportava una sorta di incompatibilità. Padre e figlio non potevano essere giudice e avvocato nel medesimo procedimento, anche se, poi, il Senato tendeva sempre a contenere la portata del divieto, stabilendo, come nella fattispecie, che il motivo di sospetto per il magistrato fosse circoscritto a quei capi del processo per cui il difensore si era espresso nelle sue memorie e allegazioni (64). Evidentemente, neppure questa era un’evenienza remota, i figli di solito seguivano le orme paterne e non era affatto inconsueto esercitare per qualche anno l’avvocatura prima di accedere ad un seggio in Senato. I rapporti di paternità e filiazione, d’altronde, nella prassi del Senato si potevano atteggiare in vari modi quali motivi di sospetto, al di là del caso di specie. ————— (62) Il senatore cremonese Pietro Goldoni Vidoni, protagonista dell’altra vicenda di sospetto di cui narrano le allegazioni (v. par. 3.2), fu senatore dal 1711 al 1755: ARESE, Le supreme cariche cit., p. 587. Su di lui altresì ARISI, Cremona literata, III cit., che, oltre a dedicargli proprio il tomo terzo della sua opera, ne parla con grande stima alle pp. 275-278. (63) Antonio Calchi – figlio di Sigismondo, senatore dal 1683 e giubilato nel 1712 – ebbe un seggio in Senato dal 1720 al 1741: ARESE, Le supreme cariche cit., p. 582. (64) La successiva pronuncia del 20 luglio 1726 è ricordata sempre da MOGNI FOSSATI, in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616, in Ordines cit., n. 39, p. 225. Vedi anche ibidem, n. 46. L’ARTE DEL DIFENDERE 553 Ad esempio, qualora padre e figlio si trovassero ad assolvere la funzione giudicante in stadi diversi dello stesso processo, la corte era orientata a consentire al senatore di votare nella causa che, in primo grado, era stata decisa da suo figlio, se quest’ultimo era membro di un tribunale collegiale. Nella complessità delle relazioni della vita reale e dei vari giochi di potere che coinvolgevano le famiglie più in vista dello Stato, spesso accadeva che il figlio di un senatore sedesse tra i questori dei redditi. Viceversa, se la pronuncia di primo grado era proferita da un giudice monocratico (iudex peculiaris), il senatore, padre di quel magistrato, era invitato ad astenersi dal voto (65). Tornando al processo Stanga vs Ariberti, il potente consesso decise per l’astensione del senatore Pietro Antonio Calchi nelle cause fedecommissarie primogeniali dei marchesi Ariberti, dato che suo padre Sigismondo vi era intervenuto in tempi remoti quale avvocato, prima di ascendere alla dignità senatoria, ma gli consentì di votare nel momento in cui si decideva d’altro tra le stesse parti (66). Dalla fattispecie si evince perciò che il ricordato divieto di partecipare allo stesso giudizio in qualità di giudice e avvocato («classico» motivo di sospetto) si estendeva al figlio dell’avvocato, interdetto dal giudicare in quel procedimento che vedesse (o avesse visto) il patrocinio di suo padre, ma cessava laddove non ci fossero rapporti di dipendenza o accessorietà tra i vari capi della causa (67). ————— (65) MOGNI FOSSATI, Constitutiones mediolanensis Dominii cit., in calce a lib. I, tit. de Senatoribus, n. 60-62, p. 13, riferisce di varie pronunce senatorie in merito, degli anni 1677 e 1707. V. comunque anche n. 64, pp. 13-14, dove si narra che il senatore Carlo Patellani, nel 1662, si astenne, poiché il suo figliastro aveva già proferito il suo voto nella stessa causa, innanzi alla curia di Cremona, quale avvocato fiscale. (66) Sia la decisione del 5 settembre 1668, referente Bragherio, resa nella causa tra il conte Francesco Belgioioso e la monaca suor Clara Vittoria Belgioioso, che la pronuncia del 20 luglio 1726, nella causa pendente tra Gaspare Stanga e Giovanni Battista Ariberti, sono richiamate da MOGNI FOSSATI, in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616, in Ordines cit., n. 43 e n. 46, p. 225. (67) Se poi si trattava di cause diverse, il fatto che un senatore si fosse già pronunciato sul medesimo articolo in qualità di avvocato non costituiva valido motivo di ricusazione: così la pronuncia del 18 luglio 1670, referente Seccoborella, segretario Belcredi, in MOGNI FOSSATI, Constitutiones mediolanensis Dominii cit., in calce a lib. I, tit. de Senatoribus, n. 58, p. 13. V. sopra, te- 554 ANNAMARIA MONTI Così, per varie ragioni, accadeva che un complesso incrocio di parentele determinasse il potente consesso, a più riprese, ad accordare una significativa serie di ricusazioni in un medesimo processo. Il caso Stanga vs Ariberti, a questo proposito, è davvero esemplare, anche perché l’elenco dei sospetti era destinato ad accrescersi ulteriormente. Tutto ciò comportò immediatamente il venir meno del numero minimo di senatori richiesto per la spedizione della stessa causa e si dovettero chiamare in Senato, per la deliberazione collegiale, i presidenti dei magistrati dei redditi. A questo proposito, si impone un riferimento alla diatriba sulla ricusabilità di un intero consiglio o tribunale centrale: assai interessante da un punto di vista teorico, essa impegnò la dottrina (68). Nel Ducato di Milano, comunque, i motivi di sospetto si potevano allegare nei confronti dei singoli senatori, non contro l’intero collegio, né la ricusa del presidente, ovvero dei membri principaliores rendeva sospetto l’insieme dell’organo giudicante. Come l’imperatore o il principe supremo non potevano essere ricusati, così nemmeno il Senato nel suo complesso, quel totus Senatus che rappresentava la persona del re, «recusari non poterit» (69). Non tutto il tribunale poteva «suspectum allegari», affermava Rugginelli attraverso un ragionamento lungo e articolato – in contrasto aperto con l’opinio sostenuta da Jacopo Menochio – laddove almeno quattro senatori (70) rimanessero non sospetti, «in quibus nomen Tribunalis conservari» (71). ————— sto corrispondente a nota 40. (68) Per una sintesi delle posizioni dottrinali contrapposte, G.A. DALLA CHIESA , Observationes forenses sacri Senatus Pedemontani, Parmae 1727, Pars prima, observatio CCIII, n. 16, p. 275. (69) RUGGINELLI, Tractatus de Senatoribus cit., § I, glos. VI, cap. XXI, n. 200-201, pp. 168-169. (70) In effetti, secondo la prassi, per deliberare bastavano tre senatori, più il presidente, per un totale di quattro giudici: MONTI, Iudicare cit., pp. 260-261. (71) RUGGINELLI, Tractatus de Senatoribus cit., § I, glos. VI, cap. XXI, n. 201 ss., pp. 169 ss.: l’esperto senatore mette a confronto le varie dottrine, accenna anche al parallelo spesso tracciato tra appello e ricusazione e tra revisione delle sentenze senatorie e ricusazione stessa, richiama l’editto di Vigevano del 1499, istitutivo del Senato, per concludere che il ragionamento di J. a metà Settecento. XXI. 11r. Iudicare cit. nonché ID.014. si suspitio dari posset». Venetiis 1570. Tractatus de brachio regio.. in particolare n. casus CCCCLVIII. invece R. p.. Francofurti 1576.G. senza che per questo potessero dirsi sospetti (72).04. cap. altresì. accadesse sempre più spesso (74). III. in occasione della lite che vedeva quali antagonisti il conte Gaspare Stanga e il marchese abate Giovanni Battista Ariberti. 316.-v.. Pars tertia. VI. e bibliografia ivi citata. cap. Tractatus de iudice suspecto. 170: ulteriore argomento addotto da Rugginelli contro la ricusabilità dell’intero collegio era la vis legis attribuita alle sue pronunce: «Et diximus … sententias Senatus facere ius quoad omnes. (74) Cfr. 2. p. Degna di nota è perciò la soluzione adottata nel caso in esame per fronteggiare un’evenienza di non poco rilievo. n. cons.. la storia dei sospetti in quello che oggi. 11-13. per un’opinione analoga a quella espressa da Rugginelli. per tesi che si accordano con la riflessione di Menochio. v. 136. Su tale modo di procedere. 30-31. DALLA VALLE. già M ONTI. pp.. in particolare n. 28. pp. 261-262. centuria V. de Senatoribus. 10 ss. erano stati ricusati in totale sette senatori. f. non poteva essere applicato al sommo collegio lombardo. Sulla valenza delle decisioni del Senato. 187. nonostante le conseguenze già quasi estreme. men che meno nella vertenza Stanga vs Ariberti (73).. (72) RUGGINELLI. CAVALCANI . G. n. glos. § I. Venezia 1607. n. Pio Antonio Mogni Fossati precisava come ciò. ff. MONTI. in calce agli ordini di Valladolid del 1604. corrente l’anno 1726. non risulta che il Senato avesse mai preso davvero in considerazione l’ipotesi di essere ricusato in blocco.. n. Consiliorum seu mavis responsorum … liber tertius. 57r. si definirebbe il «mega processo» Stanga – Ariberti non era destinata ad arrestarsi.. cfr.. XIX. Iudicare cit. . Nel citare questa usanza e il processo de quo. (73) A conferma di ciò.L’ARTE DEL DIFENDERE 555 E non si poteva ricusare l’intero collegio nemmeno in forza di quella che il giurista chiama una lodevole consuetudine. probabilmente.XI. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. v. Quattro anni ————— MENOCHIO. 160 ss. p. II. 204. O. p. tit. in Ordines cit. Tuttavia. quello che si legge nelle Allegationes: 67. in calce a lib. I. n. A livello pratico.. cioè l’uso dei giudici milanesi di «aprire il proprio animo» alle parti prima della sentenza – ciò infatti avveniva di consueto. Ricapitolando. Tractatus de Senatoribus cit.G. Venetiis 1608. nell’ambito di quel procedimento. Cfr. n. 11: il riferimento preciso era appunto alla causa di sospetto relata dal senatore Cattaneo il 20 luglio 1726. LAURENZIO. lib.. ss. quod non esset verum. De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis libri duo. pp. MOGNI FOSSATI. 368v. 16 ss. n. 48. fu sollevato dalla controparte. Practicarum quaestionum liber unus. che in questa materia [delle suspicioni] debba procedersi con distinzione imperroche o trattasi di quelle sospicioni. sempre che la parte non attesti con formale giuramento. 10. uno dei litiganti. C. Observationes forenses cit. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. e siccome queste influirebbero la nullità della sentenza. poiché il motivo era giunto a conoscenza della parte in un tempo successivo (75) e nel 1730 confermava la benevola attitudine (76). il Senato aveva deciso che la ricusazione poteva essere proposta anche dopo la litis contestatio. mentre le altre fonti. presso l’Università degli Studi di Milano. che s’accostino sospicioni di questa natura allora che la causa è prossima a spedirsi. 408. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. cartella 338. tra le stesse parti dovevano presentarsi ulteriori motivi di sospetto verso i restanti membri del collegio. che s’appellano iuris et de iure. 456. consuocero del senatore Recalcati. (76) Ancora. in questi termini: «Pare. Nel 1725. tramite preces. in merito. D. si affrontava il problema del tempo in cui proporre la ricusazione. il dubbio circa la legittima partecipazione al voto del marchese senatore e reggente Olivazzi. resa in occasione del sospetto verso Olivazzi. in Ordines cit. n. che il motivo della suspicione antecedentemente le fosse del tutto ignoto» (77). Venetiis 1566.. 2. caput XXVI. nel 1753. p.. E si ragione di quelle altre che sono iuris semplicemente. con proibizione. n. E il fatto che l’istanza fosse respinta dal consesso non fu determinato dal suo essere tardiva: MOGNI FOSSATI. e persino tra le carte del viaggio compiuto da Gabriele Verri a Vienna. il processo si rivela altamente istruttivo anche circa il momento in cui allegare il sospetto. 37. Fondazione Mattioli per la storia del pensiero economico. paiono tacere. p. ————— (75) MOGNI FOSSATI. Peraltro. Iure autem regio. Riflessioni sopra l’interno del Senato di Milano e li mezzi atti a migliorarlo nella sua . 225. circa il momento processuale in cui si poteva proporre la ricusazione nei confronti dei giudici supremi. observatio LXXIV. in Ordines cit. segretario Stampa. e l’abuso merita d’essere emendato. sollevato dai conti Gallia al momento della relazione del senatore Cattaneo. per la pronuncia del Senato datata 28 maggio 1738. Di ciò narrano direttamente le Allegationes. n. Pars secunda. si prestava ad abusi. p. al momento della relazione del commissario della causa al collegio. nell’ambito di un altro processo.556 ANNAMARIA MONTI dopo. 3. così non può razionalmente impedirsi che si propongano in qualsivoglia tempo. par. Archivio Verri. La questione non era irrilevante.. p. COVARRUBIAS. 224. (77) Milano. DALLA CHIESA . In dottrina. nel 1738. Pro Reverendissimo D.014. la Series facti in causa petitae revisionis adversus decretam suspicionem in personam Amplissimi Patris Domini Comitis Cattanei.02BIS. che accoglieva il sospetto nei confronti del senatore e conte Cattaneo (79).XI.XI. (79) Il conte Giuseppe Giovanni Antonio Cattaneo fu senatore dal 1725 al 1741: ARESE.013. Si qua Causa unquam promeruit revideri.XI. Don Joanne Baptista Ariberti. glos.34.G.1.014. cap. se la parte intendeva ricusare quel senatore che in un primo tempo aveva accettato. D. n. P. ad esempio. infine. altre preces del procuratore generale dell’Ariberti. [dopo 1731]. Le supreme cariche cit. 171. Un sospetto «generale». Sui tipici meccanismi di ricusa anticipata dei senatori relatori delle cause senatorie vedi meglio oltre. Tra le Allegationes si leggono le preces a sostegno della domanda di revisione della pronuncia del Senato che aveva ammesso il sospetto nei confronti del senatore conte Cattaneo. e in ogni caso la domanda era da rigettare.G.02 e 67. del quale non si è ancora parlato. le Adnotationes nella medesima causa di revisione (82). si diceva. «Pro Reverendissimo Domino Marchione Don Johanne Baptista Ariberti Archiepiscopo Palmirae» (81). la causa di sospetto dovesse essere allegata all’inizio della lite.G. par. v. [dopo 1731].04 e 67.L’ARTE DEL DIFENDERE 557 Sembra tuttavia che. inoltrate dall’Ariberti (80).XI. Pare.XI. p. se non addirittura scelto.40. (80) V.014. negli anni Trenta del Settecento. il collegio difensivo dell’Ariberti poteva contare sul regio vicario generale Carlo Fran- ..XI. Adnotationes in causa revisionis petitae adversus sententiam suspicionis in personam ampliss. di regola. 3. oltre a 67.017. § I. (82) In almeno due copie: 67.XI. (78) RUGGINELLI.G. Cattanei. come logico. 67.G. 3. Si entra infatti in una fase successiva della medesima procedura. par.. Nell’occasione.014.G. le due copie identiche in 67..1. esse. che in questa materia.03 cit. sono relative specificamente a un giudizio di revisione avverso uno dei provvedimenti senatori resi in materia di ricusazione nel corso del procedimento. Co.32 e 67. Venendo di nuovo al caso Stanga vs Ariberti e alle allegazioni tramandate. 208.3. Tractatus de Senatoribus cit.G. (81) Se ne conservano varie copie. l’abate Eustachio ————— presente situazione. 584. XXI. sempre a favore dell’Ariberti. p. Archiepiscopo Palmirae March.013. quale relatore (78). VI.. che coinvolgevano anche uno dei fittavoli del Cattaneo. sempre più incalzanti (siamo in tempo successivo alle ricuse già accolte.XI.. P. da secoli: il suocero era da considerare alla stregua di un parente e la sua affezione paterna si presumeva plaenaria (85). si apprende che il motivo di sospetto. VI. si veda 67. si è detto.013. che viveva in casa con lui. [1735]. era stato avanzato – in via del tutto autonoma – dal reggente Giorgio Olivazzi. 51. p. La medesima pronuncia è citata. l’abate Eustachio Bullioni. § I.XI. ad esempio. n. una grave inimicizia nella persona del senatore Cattaneo. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. poi. (83) 67. sul giureconsulto Francesco Giuseppe Pizzotti e su Giuseppe Lambertenghi. aveva pendente una vicenda processuale simile a quella di cui si trattava nel processo coram Senatu. V. de Senatoribus. questi materiali non sono certo sufficienti a ricostruire i termini della questione in modo completo. nel 1730. Dall’atto in questione si desume inoltre che negli anni 17301731 erano proseguite (nella causa Stanga vs Ariberti) le ricusazioni da parte dell’Ariberti. (85) Nel 1589. tit. ed era stato chiesto che si vietasse al Cattaneo di intervenire nei processi dell’Olivazzi e dei suoi parenti (84).R. soprattutto dalla Series facti databile al 1735. n. . 215. n.33. p. I. l’Arcivescovo decise di intervenire anche nella vicenda del sospetto ————— cesco Durante. in cui Olivazzi era giudice delegato: per ulteriori dettagli sull’intricata vicenda.03. era infatti genero di Olivazzi. 173. 12.014. commissario della suddetta causa di revisione. P. Comes Oppizzonus verbum facturus sit in Senatu. in calce a lib.558 ANNAMARIA MONTI procuratore generale dell’Ariberti. E la giurisprudenza senatoria sul punto era chiara. anche da MOGNI FOSSATI. degli anni 17251726).G. glos. Purtroppo. cap. Comunque.. tra l’altro. di proporre l’articulum in Senato per la spedizione (83). Di qui il collegamento con il processo Stanga vs Ariberti: Gaspare Stanga. imploranti. Attraverso l’abate Bullioni. RUGGINELLI . cui si è fatto cenno sopra. suo procuratore generale. negli stessi succinti termini. il senatore Simone Bossi fu ricusato. poiché suo genero. Tractatus de Senatoribus cit. Cum Ampliss. XXI. con suppliche al Senato. (84) I motivi risalivano ai contrasti insorti in occasione di altre cause. 1 ss.G. che il collegio ordinasse al senatore Oppizzoni. . ma.G.014. 67.014. Era davvero difficile orientarsi nella faccenda. (88) Il conte Paolo Caroelli. Le supreme cariche cit.G. p. Disquisitiones juridicae. n. sollevato in un processo completamente separato. Le supreme cariche cit. (87) Antonio Stoppani. Sulla parentela tra Freganeschi e Ariberti v. si aggiungevano ora i nomi di Calchi. per i rispettivi motivi di sospetto. (90) Il marchese Diego Ordogno de Rosales fu senatore dal 1728 al 1736: ARESE. ancora pendente in Senato. La demografia del patri- . dove il suocero di una delle parti chiedeva ed otteneva dal Senato che uno dei magnifici si astenesse in via generale da tutte le cause sue e dei suoi familiari. nella fase processuale contingente. 319. alle ricusazioni plurime. come se non bastasse. come avvocato dell’Ariberti. Le supreme cariche cit. tanto che Gaspare Stanga chiese aiuto (e lumi) a Vienna (86). Inoltre. A quelli già ricusati cinque anni prima.. poiché il suo esito lo interessava direttamente. il padre di Caroelli. comasco. mentre l’Ariberti si affannava ad allegare come sospetti un senatore dopo l’altro. I. La situazione si stava complicando oltre misura. DI RENZO VILLATA. aveva scritto contro il conte Stanga. Stoppani (87) e Caroelli (88): la moglie di Stoppani era legata da rapporti di parentela con il marchese Freganeschi. n. Mediolani 1728: su di lui. ma tutto sommato lineari degli anni precedenti. pure un motivo di sospetto alquanto dubbio. tra i suspecti c’erano pure Rosales (90) e Menochio (91). 583. si aggiungevano altri casi e.XI. p.03. Biografia cremonese cit.. (89) Cfr. fu in Senato dal 1725 al 1741. in Bibliotheca Senatus cit. vol. p.03. persino per i diretti interessati. Tentando di semplificare quelle vicende. A RESE. si può ricordare che Stanga. CAROELLI . LANCETTI. ————— (86) 67. da ultimo. in quanto parente dell’Olivazzi. Calchi era già sospetto per le cause fedecommisarie e si chiedeva ora che lo fosse anche per il resto (89). Tra leggi e scienza giuridica nella Milano d’ancien régime. fu senatore dal 1730 al 1771 ed era discendente del più celebre Luigi (L.G. 92 e bibliografia ivi citata). liber primus. Cfr. avrebbe usufruito del sospetto sollevato verso Cattaneo..XI.. ZANETTI. p. 20. 594. a sua volta parente dell’Ariberti. p. 18-24. non aveva ricusato nessuno. ARESE. di famiglia novarese.L’ARTE DEL DIFENDERE 559 sollevato da Olivazzi nei confronti di Cattaneo.. Cfr. 596. M.. . in Storia d’Italia cit. pienamente sorretti dal governo di Vienna. siciliano. Le supreme cariche cit. senatore dal 1727 al 1731: A RESE. (93) Giuseppe de Plauti ebbe un seggio dal 1725 al 1741: ARESE. XI cit. Le supreme cariche cit. Le supreme cariche cit. Di conseguenza. p. fu poi grancancelliere e reggente nel 1737.G.03. vol. Il Settecento.XI.. A questo momento di esitazione rimediarono con pragmatica risolutezza i tre prescelti.. XI cit... sempre tanto unito. Colpisce la situazione di imbarazzo in cui si trovò il potente collegio lombardo. Francisco Fabrega (94) e il conte Francesco Perlongo (95). III. era stato inviato a Milano nel 1727 con il compito di verificare i lavori per il censimento. p. 590. p.. Giunse in Senato nel 1731. n. per ragioni di salute. per raggiungere il numero minimo di quattro. Non rimanevano che tre magnifici: Giuseppe de Plauti (93). 21-23. 592. (91) Si trattava del pavese Ercole Menochio. Per una sorta di terremoto interno – che pare originato da una specie di «corto circuito» nel rodato sistema di nomina dei senatori e nel connesso gioco delle parentele – i suoi seggi si svuotano. (94) Lo spagnolo fu senatore tra il 1729 e il 1742: ARESE. i senatori sospetti si allontanano dall’aula e viene a mancare «fisicamente» il giudice. fiero e combattivo nel difendere i propri privilegi e le ampie prerogative godute di fronte agli Asburgo d’Austria. 593. dopo che Hualte declinò l’invito a partecipare. ancor meno che nel 1726.. 587. (95) Il conte Francesco Perlongo. Le supreme cariche cit. sia i novelli sospettati. CAPRA. ma adesso il tutto si doveva riconsiderare (92). Si dovevano escludere sia coloro che erano stati ricusati in precedenza nella stessa causa. p. p..XI. in Storia d’Italia cit. 402. era stato senatore e consigliere segreto dal 1714: ARESE. Un rescritto da Vienna dell’ottobre 1731 stabiliva quindi che si aggiungesse a loro il reggente senatore Giuseppe Hualte. ————— ziato cit.G. con provvedimento interinale del Senato. Lo spagnolo Giuseppe Hualte. (96) 67. appena giubilato (96).. si era disposta l’astensione. 25-26.. p. n. consigliere segreto nel 1738: ARESE. per decidere tutti questi ulteriori casi di ricusazione non c’erano molti senatori a disposizione.014. 586.. Le supreme cariche cit.03. reggente nello stesso anno (1731). pp.014.560 ANNAMARIA MONTI per i quali. (92) 67. vol. A-144. CAPRA. 225 e 267. Il Settecento. si calcolavano fino al quarto ————— (97) 67.XI.XI. su richiesta di parte. il 19 novembre 1731. Stoppani. nella più stretta osservanza delle formalità richieste in quelle ipotesi (97).G. quanto all’affinità con le parti. Caroelli. ad un certo punto.03. fin dal 1580. poiché nei loro confronti.014. «ut quamprimum verbum faciat in Senatu». n. nello scambio di suppliche che seguì.03. que les he concedido». Gaspare Stanga si opponeva alle ricusazioni allegate dall’Ariberti nel loro processo. il problema sorgeva per Stoppani e Caroelli.014.G.. Inoltre. con il conferimento dell’incarico di istruire la vertenza a Perlongo. n. e altresì per la determinazione comune di essere giudicati anche da Calchi. (99) Stanga riteneva che i senatori Calchi. (98) Così il rescritto dato a Vienna il 24 ottobre 1731 e pervenuto in Senato: 67. si aggiunga che i tre senatori. n. per costituire valido sospetto. nel consentire la «rimozione» del sospetto nei confronti di Rosales e Menochio. Cfr. vennero a più miti consigli e si accordarono per accettare come giudici i senatori sospetti per motivi iuris tantum (99). Le parti. 23. come sottolineava nelle sue suppliche per l’Ariberti l’abate Bullioni. a suo parere. su cui il Senato aveva disposto in via interinale. si era stabilito che tali rapporti.L’ARTE DEL DIFENDERE 561 Essi avrebbero dovuto pronunciarsi sulle ricusazioni nel breve termine di un mese.03. Qui.XI. . In effetti. per ulteriori dettagli sugli atti che le parti si scambiarono a questo proposito e per l’accordo di fondo cui giunsero. que no se les puede quitar» (98). Il procedimento si avviava quindi.014. comunque. Stoppani e Caroelli.G. che il diritto delle parti «en las justas recusaciones respecto de consistir tambien en ellas la natural defensa. malgrado ordini e prassi richiedessero un numero minimo di quattro. si raccomandava loro di rispettare sia la dignità dei giudici ricusati «para que no sean privados de la jurisdicion. 22: nel rescritto inviato al Senato ab aulae Viennae il 24 ottobre 1731 si faceva espresso riferimento all’evenienza che i senatori fossero al massimo tre e nel caso di specie li si autorizzava a procedere ugualmente. Nel frattempo. 67. il sospetto era iuris et de iure. dunque occorreva rimettersi alla decisione del Senato. 24 ss. avrebbero dovuto pronunciarsi anche circa i motivi di sospetto verso Rosales e Menochio. ricusabili per motivi iuris tantum. in Senato. nonché Rosales e Menochio dovessero intervenire nella decisione della causa. quale causa di ricusazione del giudice. A complicare ulteriormente il quadro. I. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. I. in Ordines cit. ————— (100) Cfr. 224.. Biblioteca Nazionale Braidense. Lo stesso parametro era da rispettare nelle nomine dei senatori ai vari incarichi. né nello scambio di memorie e repliche tra Stanga e Ariberti innanzi a Perlongo.. circa l’astensione obbligatoria dei questori ordinari dei redditi legati da parentela con le parti fino al quarto grado e si sottolineava come per i senatori esso. non iuris et de iure. ma sicura era la forte antipatia. p. 10. V. cui si è fatto cenno – bensì iuris tantum. 15. nella causa tra il conte Cesare Monti e il principe Antonio Tolomeo Trivulzio. n. insieme alle altre parti. 2. Egli tuttavia depositò. che. p. Nella vicenda si richiamava il paragrafo delle Nuove Costituzioni. la cui moglie fosse affine di terzo grado con una delle parti litiganti: M OGNI FOSSATI. rappresentasse un motivo di ricusazione iuris tantum. se vi era il consenso di tutte le parti (101).562 ANNAMARIA MONTI grado. i Monita secreta Senatus del 15 gennaio 1580. 40 ss. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. la corte lasciava che il senatore «ricusabile» partecipasse alla decisione collegiale. in Milano. par. «dum negotium decidendum est». in calce a lib. referente il senatore del Pozzo. Così. tra l’altro.. entrambi legati da rapporti di parentela entro il quarto grado con l’allora presidente marchese Carlo Castiglioni. vedi sopra. n. nel 1674. per non dire l’odio. Dato però che. in cui si decise per l’astensione del conte Borri. Constitutiones mediolanensis Dominii cit.. rinnovati dal collegio con gli ordini del 15 gennaio 1680. quasi cent’anni dopo. anche ID. tit. 42.. il motivo non era considerato dal Senato iuris et de iure – come quelli individuati dagli ordini di Valladolid. Tanto che quella grave inimicizia era destinata ad agire anche nel processo Stanga vs Ariberti. (102) Su questo genere di preces. 400: si stabiliva che il senatore legato da rapporti di affinità fino al quarto grado con una delle parti uscisse. de officio Quaestorum Ordinariorum Reddituum. 73. la pronuncia è del 28 febbraio 1674. in queste ipotesi. de Senatoribus. delle suppliche da leggersi al momento della relazione della causa (102). L’Olivazzi.. Z. citato sopra. esteso per analogia. nella causa Gradignani contro Moneta. Et in dandis votis. N. par. il collegio decideva per l’astensione dal voto di quel senatore. I termini della sua lite e del suo sospetto verso Cattaneo erano davvero molto intricati. (101) Si registra una pronuncia di analogo tenore nel 1736. . 34. Rimaneva invece controversa la posizione del senatore Cattaneo. p. in Ordines cit. attore in quel differente processo. non era intervenuto né nel contraddittorio. in calce a lib. tit. dove per forza di cose si entrava nel merito di quella autonoma vicenda. dipendeva dall’esito di un diverso procedimento. «ex utroque latere» (100). n. che fu chiamato a intervenire nella definizione del processo pendente: MOGNI FOSSATI. p. che intercorreva tra i due. I. cfr. a questo proposito. La difesa di Stanga.G. 40.XI. (106) 67. Stanga.03. e in particolare n. Anche in questo caso Stanga tenta (invano) di tenersi fuori. ampiamente 67.03.G. entrasse a pieno titolo in quell’affare.XI. il 19 gennaio1732. comunque. tentava quasi disperatamente di chiamarsi fuori dal tutto.014. originate da vicende esulanti dal processo de quo. il 19 dicembre 1733. risulta che il 4 gennaio 1732 Cesare Bendoni Caccia.014. il Senato. poiché «hoc a lege procederet. Iudicare cit. . che a sua volta discuteva della legittimità della ricusazione di Cattaneo da parte dell’Olivazzi – costui.L’ARTE DEL DIFENDERE 563 E. giunto da Pavia. 3. quia gener est loco filii» (103). l’Olivazzi attaccava l’abate Bullioni (rappresentante dell’Ariberti). Dopo aver effettuato il deposito di rito. (105) È plausibile che le preces per ottenere la revisione siano quelle conservate in 67. 59. Per la prassi del dare il sospetto.XI. si fondava sulla considerazione che.G. agiva per proprie ragioni personali. si è detto. 36 ss. n.G. «attento consensu partium» e decise invece per l’astensione di Cattaneo «in omnibus causis Magnifici Regentis Olivatii. nel corso del procedimento di ricusazione.014. v.02 e 67. dove aveva tenuto la pretura. E appunto contro questa sentenza.03. procuratore dell’Ariberti. dopo le ultime preces e la relazione della causa. ai fini della scelta del relatore della causa. otteneva che le controparti Giorgio Olivazzi – promosso grancancelliere – e Gaspare Stanga fossero invitate «ad dandum suspectum pro commissione causae eiusdem revisionis» (106). non ricorrevano gli estremi per chiedere una ————— (103) Per tutto questo. par.3.014. n.G. Alla fine. quasi due anni dopo. con le sue liti.02BIS. Sul giudizio di revisione delle sentenze senatorie – requisiti. v. nelle persone dei tre «superstiti» (104). ottenne un decreto di revisione in forma (105). (104) Nel frattempo. si pronunciò per l’intervento di tutti i sospetti allegati nella causa Stanga vs Ariberti. nel caso di specie. fosse liberato dal sindacato: 67.XI. et eius coniunctorum».XI. L’abate Bullioni però insiste: la questione lo riguardava nel momento in cui decideva di valersi della sentenza del 1732 nel suo processo contro Ariberti. in data 28 marzo 1732 l’abate Bullioni. formalità e tempistica. 59.. malgrado suo suocero precisasse come anch’egli. pp. 272-287.014. oltre. n. nel mentre. MONTI. E il Senato vi provvedeva con suoi decreti nel febbraio 1735 (109). poi. De litteris et mandatis principum et praesertim excellentissimi sacrique regii Senatus Mediolanensis ac . ma per tutto il 1734 non se ne venne a capo. (111) 67.XI.03. 591. 70-71. Ne derivò una fitta serie di repliche e dupliche con Bullioni.G. Nel merito.014. 72 ss.564 ANNAMARIA MONTI revisione del provvedimento senatorio de quo. (109) 67.014. limitatamente ai casi di ricusazione di cui al processo Stanga vs Ariberti (111). sorto in un procedimento diverso. a sua volta. OLDRADI. Le supreme cariche cit.G. n. dal canto suo.03. adducendo varie motivazioni. sceglieva ancora una volta il silenzio (107) A più riprese gli innumerevoli atti della causa furono trasmessi alla lettura. n. Olivazzi. non invece d’altro.XI. cioè affidati ad uno dei lettori. La revisione di una sentenza senatoria doveva infatti avvenire tra le stesse persone e «super iisdem actis» del primo processo. (110) 67. come appunto della questione del sospetto di Olivazzi verso Cattaneo. p. trovandosi il caso nelle mani del senatore Oppizzoni (108).: secondo il procuratore dell’Ariberti. A quel punto arrivò anche la supplica dell’Olivazzi (colui che aveva ottenuto il provvedimento impugnato). Quest’ultimo. n. A sostegno della tesi si citava un esperto in materia.014. quindi la nullità della medesima: il rescritto di Vienna – una sorta di dispensa del principe alle normali regole di procedura – era da interpretarsi strictissime.. tra cui la mancanza di fondamento della domanda stessa di revisione (110). l’abate Bullioni inoltrava delle preces al Senato perché le allegazioni e le memorie scambiate e «omnia antecedentia respicientia suspicionem dicti Amplissimi Patris Domini Comitis Cattanei» si radunassero insieme presso il medesimo Oppizzoni. il rescritto di Vienna del 1731 consentiva di giudicare solo delle ricusazioni del processo sub iudice. (108) Il pavese Giuseppe Oppizzoni fu senatore tra il 1732 e il 1743: A RESE.XI. dunque avrebbe dovuto coinvolgere Olivazzi e Cattaneo. n.04.G.XI. il quale si opponeva strenuamente alla revisione della sentenza senatoria a suo favore. 25 ss. per lo scambio di suppliche tra le due parti. finché nel 1735.014. G. 61 ss. Bullioni argomentava la mancanza di prove a ————— (107) 67. non Stanga e Ariberti. contestava addirittura (e forse non a torto) la sussistenza della giurisdizione in capo ai tre senatori che avevano proferito la sentenza in questione.G.03.. 122 ss. secondo i dettami del diritto comune (116). per le parole di Olivazzi. 11. n.. 38 ss. Nelle Adnotationes.. che consentiva al presidente di ordinare l’astensione dei questori dei redditi imparentati fino al quarto grado con i litiganti (vedi sopra.XI. altresì le analoghe citazioni che si leggono in una delle suppliche dell’abate Bullioni: 67. mentre. passim. con specifico riguardo alla ricusazione.XI. Dalla Series facti si apprendono comunque le ragioni allegate dalle parti via via. non risulta dalle allegazioni.XI. che imploravano una celere conclusione del giudizio «summarie. 67.014. in particolare da quelle dell’abate Bullioni. come ovvio. che si riscontrano citazioni di dottrina e prassi senatoria e ciò sia in materia di revisione delle sentenze del grande tribunale. che «suspicio semel decisa semper durat etiamsi cessat causa suspicionis» (113). ————— aliorum supremorum totius orbis Senatuum commentaria in tres partes digesta. n. inoltre. et per mutuas preces» (114).XI. . 1-2..G. sollecitato dalle preces delle parti.G. sia circa i motivi che rendevano il giudice sospetto (115). Nell’agosto del 1735 ci fu un ennesimo decreto del Senato. n.) dell’interpretazione più o meno estensiva da riservare al passaggio delle Nuove Costituzioni. prael. Mediolani 1630. Si discuteva altresì (n.014. per la replica del Bullioni. et fuit suprema confirmatum sententia Senatus rursus iudicari non possit ob peculiares facti circumstantias» e. nel percorso processuale. (112) Per la delicatezza (e la riservatezza) della questione che lo opponeva a Cattaneo. a sostegno delle rispettive tesi.014. 99 ss.33. si richiamano leggi e giurisprudenza di altri stati e corti superiori a sostegno della revisio o supplicatio «in decretis suspicionum».03. in quibus Caesareae Provinciae Mediolanensis Constitutiones in tit. Pars prima. nonché n. (115) 67. nonché nelle preces relative al processo. Cfr. nota 101). purtroppo..G. n.04.XI.G. De rescriptis.04..014. dunque.33. 73 e 126. (114) È probabile che si tratti di quella conservata in 67.G. e n.G. (116) 67. L’esito finale della tormentata ed estenuante vicenda.L’ARTE DEL DIFENDERE 565 sostegno del sospetto contro Cattaneo e l’irrilevanza del motivo (112).04. 4 ss. Il tema tra le due parti si era già lungamente dibattuto in fasi precedenti e Olivazzi ribadiva come «hoc in casu quod semel iustum apparuit. explicantur.013. 80 ss. (113) 67. è nelle Adnotationes in favore dell’Ariberti. Cfr. Olivazzi ne aveva parlato a suo tempo – oretenus – con il vice presidente e non aveva addotto in giudizio tutte le prove di cui diceva disporre.XI.013. 8. Neapoli 1742. le pronunce del supremo senato lusitano (de Cabedo) (120) e dei senati sabaudi (Favre. in questo memoriale difensivo ricorrono. 147 ss. (122) Cfr. tomus primus. pp. ————— (117) FONTANELLA . per il tramite. Commentaria in libri tertii et quarti nova Decreta et Ordinationes. È interessante assistere a questa reale circolazione della giurisprudenza dei grandi tribunali di antico regime in un atto di parte settecentesco coram Senatu. lib. 35. (125) D. qualche senatore si assumeva il compito di andare a verificare le citazioni contenute nelle allegazioni. pp. Offenbachii 1610. tit. decisio XXVI. 16. decisio VII. Tractatus de appellationibus. decisio 100. decisio 207. lib. I. 7. di Rovito (118). cap. CAPECELATRO. A. Coloniae Allobrogum 1765. Innanzi al Senato di Milano si invocavano poi. e passim. pragmatica 5. p. Tesauro. Sola) (121). Novae decisiones sacri Senatus Pedemontani. per parte loro. rinviano. (118) S. È molto citato anche Geraud de Maynard con le sue Decisiones novae tholosanae. (121) A. Romae 1612. ROVITO. I nomi degli autori sono spesso quelli che si incontrano nella ricca biblioteca del Senato (122) e chissà. senza dubbio oneroso. Genevae 1706.XI. Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in Sacro Sabaudiae Senatu tractatarum … tomus prior. e alle prammatiche napoletane.-v.014. 317. ANTUNEZ PORTUGAL . Antunez (125).. n. 61-62. decisio 246.. FAVRE. p. IV. n. ad esempio. n. Le Adnotationes pro Ariberti (123). oppure alle decisioni raccolte da Capecelatro (119). tra gli altri. Decisiones novissimae. Luculenta commentaria in singulas Regni Neapolitani pragmaticas. magari. 7.566 ANNAMARIA MONTI In particolare. per profili processuali. 188 e passim. tra le altre. (123) 67..G. p. 512. DE CABEDO. p. de officio Sacri Regii Consilii. T ESAURO. SOLA. definitio 2. glossa 4. 2. Practicarum observationum sive decisionum Supremi Senatus Regni Lusitaniae pars prima. i saggi confluiti in Bibliotheca Senatus cit. 55-57 e passim. Tractatus de donationibus iurium et bonorum Regiae Coronae. n. . Costa (126). A. De recusatione iudicis. difficile. 7 ss. a Scaccia (124). Augustae Taurinorum 1590. (124) S. SCACCIA . 206r. Augustae Taurinorum 1595. che mira unicamente alla migliore difesa possibile del cliente. i riferimenti alla prassi catalana. III. n. lib. (119) E. attraverso il citatissimo Fontanella (117). Decisiones … tomus primus cit. (120) G. pp. 10 ss.04. ff. passim. nel corso di un procedimento lungo. ancora in riferimento alla legittimità della revisione nel caso di specie. f. BIUMI .A.B. Venetiis 1578. consultatio XXX. Menochio (134). (132) F. (135) G. p. Commentaria in titulum decretalium de appellationibus. Venetiis 1597. insieme al parere di Giuseppe Dondeo che ad essa faceva riferimento (130). p. 58. 20-24. si richiamavano.XI. 33. 11.C. n. 302. 100. A sostegno delle proprie tesi..04. p. p. 20. in particolare n.G. Mascardi (135) e Concioli (136). VIII. cons. Conclusiones omnium probationum … volumen primum. il ragionamento segue un preciso filo logico nello smontare una ad una le tesi avverse.L’ARTE DEL DIFENDERE 567 nonché. DE MARINIS. 206. Mediolani 1619.. Venetiis 1758. che di esse si deve fornire. in particolare n. (131) 67. 45 ss. a Biumi e a quel suo consilium 98. COSTA. Filippo Franco (132). conclusio 692. Venetiis 1749. circa le cause che la legittimano e la prova. § 2. Inimicitia. quaestio 89. p. (128) G. caput CCXI. 296-306.G. 3. sono piuttosto fre————— (126) G. coniecturis. (129) 67. passim. resolutio II.04. in merito MONTI. passim. De Marinis (133). I. XXXVI. . 175. p. lib. n. Resolutiones criminales. 15. signis. (133) D. Venetiis 1606. 98. tra gli altri. Cfr.. Iudicare cit. 405v. XXXII. Consultationes cit. (136) A. p. 281. più comprensibilmente. Commentarii ad Caesareas Constitutiones Provinciae Mediolanensis in tit. MONTI. cap.014. de Appellationibus. n. invero – del (lontano) 1641-1642 (129). n.014. In tema di ricusazione. cap. Venetiis 1588. et indiciis commentaria. Nel complesso. CONCIOLI . Iudicare cit. (134) J. Si richiamavano inoltre l’insegnamento di Rugginelli (128) e soprattutto una sentenza del Senato – non tanto recente. pp. Augustae Taurinorum 1624. MENOCHIO. n. le difese sono articolate con chiarezza. FRANCO.XI. 277. Resolutionum iuris tomi primi pars altera. che tanto spesso le fonti locali sei-settecentesche consideravano alla stregua di una auctoritas dottrinale per sostenere la revisione dei provvedimenti interlocutori (127).P. cap. Cfr. (130) DONDEO. dunque della indispensabile prova di una causa speciale di odio ed inimicizia. MASCARDI . 2. f. RUGGINELLI. (127) G. 636. la difesa dell’Ariberti contestava a Olivazzi che una generica antipatia espressa a voce fosse ragione bastante per una ricusa «generale» nei confronti di Cattaneo (131). 897. Quanto alle citazioni della dottrina. De praesumptionibus. Tractatus de retrotractionibus seu de fictione translativa. n. Consiliorum seu responsorum liber unus. (138) Gli avvocati difensori erano Giuseppe Lambertenghi e Giuseppe Solivetta. di questi atti non si conosce il risultato concreto. (139) Cfr. sia – nel caso di specie.2. 44. come anticipato. dalle vicende degli anni Trenta del Settecento – la gestione pragmatica degli eventi da parte del Senato. Purtroppo. Pietro Jacopo Pessina (o Pissina).568 ANNAMARIA MONTI quenti e anche puntuali: gli autori sono scelti oculatamente. In fondo.014.017.013.G. il perno dell’intera storia processuale di cui narrano le Allegationes si caratterizzava per la sua profonda umanità: nient’altro che una fortissima rivalità tra due senatori (137). i termini della vertenza di fondo non sono ricostruibili che per brevissimi cenni attraverso le fonti. Lambertenghi era un esperto.01. aveva fatto parte anche del collegio difensivo di Ariberti nel suo processo contro Stanga. Comunque. per concludere in merito ad una vicenda tanto spinosa dal punto di vista tecnico.G. e v. anche in questo caso. anche le copie identiche conservate in 67. le quali invece riservano maggiore attenzione alla ulteriore controversia in materia di ricusazione. cioè al fine di dimostrare l’irrilevanza del motivo di sospetto: 67.014. n. ma in un’ottica diversa. si può osservare come da essa emergano indubbie sia l’incidenza della ricusazione del giudice sul funzionamento del grande tribunale lombardo. Purtroppo. cit.31 e 67. 3.G. oltre che complicata per il succedersi dell’elevato numero di atti. in causa davanti al Senato con un cittadino cremonese piuttosto agguerrito. riferendo solo il punto del loro ragionamento che risulta favorevole alla difesa. nonostante il manto di sacralità che avvolgeva il collegio e malgrado le ragioni tecniche e in diritto enunciate nelle memorie difensive.XI.04.XI. .39.G. innestata sul processo in corso tra ————— (137) Come peraltro si rileva nelle stesse Allegationes. però. Nei volumi di Allegationes si conservano alcune copie della lunga memoria difensiva redatta per la Congregazione dello Stato (138). di cui ai paragrafi precedenti. alla metà del secolo XVIII (139). 67. Il processo Pessina vs Congregazione dello Stato.XI.XI. CAPRA. Il Settecento. nota 62. Siccome però questo non pare possibile. Stato di Milano (Dominio Asburgico 1535-1748) e Lombardia Austriaca (1749-1796).014. La Congregazione del Ducato e l’amministrazione dell’antica provincia di Milano (1561-1759). 397 ss. Cfr. probabilmente. Acta Italica. 386. . poiché il tema litigioso era di enorme rilevanza. (141) Sulla Congregazione dello Stato cfr. testo corrispondente alla nota 16. si reclamasse l’astensione dal voto del senatore Goldoni Vidoni in quanto sobrinus – e dunque affine – del marchese Freganeschi.. Dal memoriale conservato si evince che. 48.. parte in causa in rappresentanza della suddetta Congregazione dello Stato (143). Sarebbe davvero interessante poter cogliere le ragioni del contendere. nella fattispecie. F. p. conviene concentrare l’attenzione sulle allegazioni.. D. 1. vol. vol. in Storia d’Italia cit. pp. le amministrazioni locali e soprattutto le campagne (142). vol.XI. sull’intensa attività dell’oratore cremonese Gian Battista Freganeschi nella difesa degli interessi locali nei confronti della Giunta del Censimento.G. E. (142) Sul gravoso peso degli alloggiamenti militari. dopo che la Congregazione aveva allegato come sospetto il marchese Pietro Goldoni Vidoni. 17 ss. La Congregazione del Ducato cit.. pp. (143) Nella fattispecie. in Archivio storico lombardo. secondo il diritto canonico e di quarto. VALSECCHI .G. V ERGA . da cui emerge come. L’assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia. defensor della città di Cremona. del quale dunque era affine di secondo grado. si trattava di una questione di ripartizione delle tasse per l’alloggiamento dei soldati.014. Milano 1966. Evidentemente il Pessina si era opposto alle suppliche della Congregazione in cui si impetrava la ricusazione del giudice e questa ————— (140) V. XI cit. in Storia d’Italia cit. 58 ss. XI cit. II. Piani particolari di pubblicazione. Sotto il dominio della Spagna. p. Bologna 1934.01. seguendo il diritto civile: 67. date anche le competenze della Congregazione dello Stato. ANNONI.01. anche quello che di lui si dice nelle allegazioni: 67. pp. 1895. testo compreso tra le note 94 e 95.L’ARTE DEL DIFENDERE 569 le parti.XI. sopra. 25-26 e p... sorta fin dai tempi di Carlo V per rappresentare gli interessi delle città e dei contadi del Dominium mediolanense nei confronti del fisco regio (141). 315. V. A. pp. fin dai primi tempi della dominazione spagnola – dall’ormai remoto secolo XVI – e rappresentava uno di quei problemi che affaticarono a lungo le magistrature lombarde. senatore cremonese (140). SELLA. costui era il figlio della cognata del senatore Goldoni Vidoni. ancora VERGA .. Opera omnia. invocava il diritto comune. Denis Godefroy (144). XLVIII.G. I. un passaggio del titolo sui questori dei redditi ordinari delle Nuove Costituzioni vietava al giudice di intervenire nelle cause dei congiunti fino ————— (144) D. nonché le lettere regie del 1604 (gli ordini di Valladolid). Digestorum lib. l. BRISSON. nonché. (151) Cfr. passim. Venetiis 1780. p. CUJAS. Corpus iuris civilis romani in quo Institutiones. v. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna. Neapoli 1722. 3.014. tomus primus. Basilea1781. 317 ss. 279-281. 929. (149) B.014. l. reclamando senza esitazioni che il magistrato allegato sospetto «a ferendo suffragio abstineat in lite». VI. Luculenta commentaria cit. De suspitionibus Officialium. 717. Torino 2002. Gravina (145) sono chiamati a testimoniare il tenore del diritto romano in materia: chi è nipote di zio – sobrinus – non può essere giudice nella causa del suo affine. 93. p. II. Sobrinus. III qui est de legibus et senatusconsultis. tit. Corpus iuris civilis cit. 172. (147) 67. X. ampiamente. (145) G. GRAVINA . (152) ROVITO. (146) 67.570 ANNAMARIA MONTI aveva ottenuto diritto di replica. pp. VINNEN. p. tra gli altri. cioè la parte non può essere nipote del giudice (146). 663). pragmatica I. BIROCCHI.. De verborum quae ad jus pertinent significatione libri 19. tomo I caput. Venetiis 1739. tit.01. p. lett. quindi. D. Quanto alla legislazione principesca. p. . 959. lo ius provinciale.XI. Jacques Cujas (148). XXXVIII. pp. accompagnato da un richiamo alla interpretazione che Scipione Rovito riservava alle prammatiche napoletane (152).G. n. Digestorum lib. (150) A. col. GODEFROY. E insieme si cita ancora GODEFROY. 12. l’Introduzione a questo volume di M. testo corrispondente alle note 4-15. liber secundus.. Digesta … Codex item et Novellae … exhibentur.XI. Alla ricerca dell’ordine. citando. Barnabé Brisson (149). (148) J. 96. La Congregazione dello Stato. Originum iuris civilis lib.01. dunque deve valere anche il reciproco. DI RENZO VILLATA. a sostegno delle sue pretese. Arnold Vinnen (150): quasi un revival di gusti umanistici (151) quindi. Si disquisiva poi sulla esatta definizione di sobrinus (147). nel lungo atto corredato di note a margine (con notevole sfoggio di dottrina).G.V. Tractatus quinque … et quaestionibus iuris selectis. come visto sopra. 664 (nell’allegazione si cita erroneamente il n. caput XIII. testo corrispondente alle note 1-3. in particolare quella con G.014. Lauterbach e le sue Disputationes iuridicae Tubingenses. privato. sosteneva che il processo de quo si era instaurato nei confronti della Congregazione dello Stato.014. coll.01.G. volumen IV.G. che imponeva l’astensione dal voto ai senatori che fossero congiunti di chi agiva in giudizio alieno nomine.1. utcumque explicantur. par. invece.XI. testo corrispondente alle note 17 ss. de suspicione circa iudicia. il quale. in concreto.L’ARTE DEL DIFENDERE 571 al quarto grado secondo il diritto canonico.A. STRYK. p. von Erpho sugli affini. Quibus ius provinciale. Florentiae 1838. n 8. Pessina. ARISI. che poteva temere dei favoritismi di famiglia.1. A questo punto. caput VI. feudali et statutario materias exhibens. Si citava inoltre la prassi senatoria. 3. è citato correttamente. li sosteneva pure Freganeschi. dal 1734. Il riferimento a C. Riferimenti alla pozione di Pietro Martire si leggono anche nelle allegationes. 292. note 101 e 113. Si richiamava altresì W.S. tra le righe della memoria sembra quasi che la difesa si adiri di fronte a tali affermazioni: gli oneri comuni e le spese per il mantenimento delle soldatesche li pagava anche Cremona e. specificamente su quelli con Pietro Martire Freganeschi. non il contrario (155). testo corrispondente alla nota 20. Fasciculus disputationum iuridicarum. che pure concernono direttamente il ruolo di oratore occu- .XI. ————— (153) 67. Cremona literata. in quanto proprietario fondiario. Una volta dimostrato che il termine coniunctus comprendeva gli affini – tra gli autori menzionati si incontrano i nomi di Christoph Besold e Samuel Stryk (153) – si trattava di convincere i sommi giudici ad applicare in senso favorevole alla Congregazione dello Stato una norma che fu sempre piuttosto controversa nella sua estensione ai senatori (154). III cit. aliaeque ordinationes incluti Ducatus Wurtembergici. Invero. dal canto suo. non è però preciso. Dissertationum iuridicarum francofurtensium ex jure publico. sarebbe stato più logico che a ricusarlo fosse Pessina. si dilunga proprio sui legami tra il senatore Goldoni Vidoni e la famiglia Freganeschi. anche sopra.. (155) Tra l’altro. (154) 67. disputatio decima septima. B ESOLD. 748-749. questore dei redditi. non del marchese Freganeschi o della città di Cremona. ma verosimilmente è tratto da J. Tubingae 1629.01. chiamato a Milano quale oratore per la città di Cremona dallo stesso Goldoni e poi. dall’atto conservato non si comprendono fino in fondo le ragioni dell’allegato sospetto nei confronti di Goldoni Vidoni: se il senatore era affine del rappresentante della Congregazione. V. riferendosi. n. 10-11. n. tra cui il lombardo Francesco Sadarini ————— pato successivamente da Giovanni Battista Freganeschi. (163) A.G.. equiparando il ruolo assolto da Freganeschi nella fattispecie a quello di un advocatus. collegia e universitates – e sulla necessità che ciascuna di esse scegliesse al suo interno una persona fisica. I. in opposizione alle obiezioni di Pessina. 405. 500. pare ben decisa a proseguire nella propria istanza (156). Tractatus de transactionibus in quinque partes divisus. 11. t. Tractatus de officialibus reipublicae. si disquisiva sulla composizione della società civile – la cui compagine è formata da più società diverse.572 ANNAMARIA MONTI La Congregazione dello Stato. DE CORAS. insistendo nel richiamo agli ordini di Valladolid. Ci si dilunga sulle ragioni che vietano al giudice di giudicare in una causa che coinvolga un suo affine. Venetiis 1709. cap.014. (158) 67. cap I. (160) J. (157) H. 6. VON PUFENDORF. Practicarum observationum. lib I. Lugduni 1549. più comunemente si parlava di rappresentanti pubblici (sindaci. quam causarum decisiones pertinentium. nella lite e non può essere affine del giudice. e ancora W. KÖHLER. p. quanto sostenuto nel memoriale. comunque. libri duo. VON G AIL. che ne rappresentasse gli interessi extragiudiziali e ne assumesse la tutela (158). par.014. Ienae 1735. sempre con dovizia di citazioni dottrinali. libri sex. 1. (161) A. p. 1-2. (156) Cfr. secondo l’insegnamento di Jean Coras (160). praesertim Imperialis Camerae. Lauterbach. quaestio XII. 79 e par. Pufendorf. Si citano altresì Johann Stapff. 228. Miscellaneorum iuris civilis. 40. Allo scopo.XI. quali. in proposito. testo corrispondente alle note 23 ss. p. pro munere. alle teoriche di Heinrich Köhler (157). cap. 12. Coloniae Allobrogum 1732. 3. Francofurti et Lipsiae 1744. Otero (163) e di tanti altri citati. 67. (162) G. par.A. p.. specimen V. 6. pp. p. Orceoli (162).XI. n. li chiamava «personas repraesentativas» (159). con il Tractatus iuris naturae et gentium. De jure naturæ et gentium libri octo.01. 111. observatio LXXII. testo corrispondente alle note 57 ss. Juris socialis et gentium ad ius naturale revocati specimina VII. per la disputa de Syndicis di Scheineman. FERNANDEZ DE OTERO. liber secundus. (159) S. che stesse in giudizio al suo posto. . tra l’altro. lib. nec non oppidorum utriusque Castellae. oratori e difensori della città). par. Gail (161). tam ad processum iudiciarium. specimen I. definito celeberrimus.01. p. n. 2. 82. p. che agisce per conto del cliente. 484. ad esempio. 8. XII. ORCEOLI .G. cioè. seconda parte. ————— (164) Ad esempio. Lugduni 1665. pp. caput IX. con gli Otii semestris. Cfr.G. tomus sextus. p. Responsorum rerumque a Senatu iudicatarum liber primus.014. Quanto ai pareri di F.01. per le citazioni di Sadarini non c’è corrispondenza con il volume edito nel 1671. Magnum theatrum vitae humanae. 1883-1887. de Coras. Pierre Grégoire. in primis napoletane (168) e iberiche. Al termine della lunga digressione. come detto. nonché D U CANGE. invero. Esaurito il côté squisitamente dotto. 690-691. i nomi di Jean de Langle. Altera editio Annotationum in Pandectas. con cui si ordinava alle città del Ducato di farsi rappresentare a Milano da un oratore salariato. 111.G. testo corrispondente alle note 42-47. (167) Tra l’altro. Georg Adam Struve e il de Syndicis di Scheineman-Lauterbach.014.01. la giurisprudenza di altre corti supreme. per il Milanesado. 123-125 (così come fanno anche i difensori della Congregazione dello Stato). Milano [1643]. lett. molto utilizzato. SADARINI . Quanto esposto in teoria si concretizzava.. in tutto il memoriale. nel memoriale di parte. Cfr. ancora. pp. In materia delle gravezze. tra gli autori citati. B. (165) A.014. testo corrispondente a nota 35. Si cita. rist.XI. si passava a illustrare nel dettaglio la tesi di partenza. si segnala la citazione di L. 6. OPPIZZONE. tomus sextus. in un provvedimento regio del 1584. Speculi cit. 131-133. 14. BEYERLINCK. Lugduni 1551. particula III. De Syndico. Pierre Grégoire con il Syntagma iuris universi. che Freganeschi era da considerarsi alla stregua di un advocatus e a tal fine la memoria si orienta verso uno studio di tipo filologico e semantico del termine (167). . pp. Tornava perciò ad essere protagonista Fontanella. 67. trascritto nel memoriale per il tramite di Ambrogio Oppizzone (165). con l’ausilio della dottrina. 67. ed. an. tra l’altro. testo corrispondente alle note 38 ss. citato sia da Pessina che dalla Congregazione dello Stato. il numero del consilium citato nella memoria non corrisponde: spesso. Venetiis 1758. e ancora Samuel Stryk. Glossarium mediae et infimae latinitatis. fondamentale per il buon esito della vertenza in tema di sospetto. Patronus. p. voce Syndicus. Indi. Graz 1954. Non mancano poi riferimenti a Cicerone (soprattutto al De officiis) e al Critone di Platone. si ribadiva che Freganeschi agiva come delegato della Congregazione dello Stato. Mediolani 1671.L’ARTE DEL DIFENDERE 573 (164). Tornano anche. (166) 67.XI. Johann Kahl.G. Resolutionum iuris liber secundus. BUDÉ. il quale a sua volta richiama G. «publico nomine publica in lite» (166). (168) DE MARINIS. lib I. in modo più prosaico si ripercorreva. anche DURAND.XI. n.01. n.01. ma qui la motivazione sfugge. come il senatore.XI. non dovesse per nulla astenersi dal voto nella causa sub iudice. 336. non in merito alla persona.01. seppur non menzionato nelle allegazioni. 1.G. nel 1666. (170) 67. non costituiva legittimo motivo di sospetto dei senatori l’affinità con il pretore della città che faceva la sua relazione al collegio: MOGNI FOSSATI. il collegio decretò che il senatore Bragherio. per chiarire meglio il riferimento alla prassi senatoria. quella volta. n. al di là delle specifiche previsioni della legislazione principesca (170). I. A questo proposito. p. testo corrispondente alle note 63 ss. testo corrispondente alle note 51 ss. conviene forse riportarne qualche momento saliente. affine dell’Arcivescovo. si rileva. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. per una pronuncia del 1665. nel campo tormentato delle affinità sospette. per esempio. 18. fu sempre costante nell’evitare che i senatori giudicassero nelle cause che. che non contemplassero un interesse personale dello stesso alto prelato. p. 14.XI. decisio VIII. laddove il Senato dirimesse conflitti di giurisdizione. n. una giurisprudenza plurisecolare che. e 90 ss. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. In modo del tutto analogo. un paio d’anni dopo. in quanto ci si apprestava a decidere di una questione generale circa l’ufficio del praeses. Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae Regiae Principatus Cathaloniae.014.574 ANNAMARIA MONTI che ribatteva punto su punto alle tesi avversarie (169). in calce a lib. non dovesse astenersi nelle cause giurisdizionali.014. e 110 ss. de Senatoribus. tit. comunque 67. Barcinonae 1628. 33. p. Per queste pronunce.014. Dunque. 1921.. . a quanto si afferma.XI. alla struttura della memoria non pare estraneo il consilium XXVI della menzionata raccolta di Sadarini.. coinvolgessero loro affini. soffermandosi sul motivo dell’affinità come causa di sospetto. sempre però in stretta relazione con il diritto provinciale lombardo e mirando insistentemente a smontare le argomentazioni avverse (171). 224. cfr. dato che nell’allegazione settecentesca ricorrono moltissimi degli autori. ave————— (169) FONTANELLA . Si menziona anche J. testo corrispondente a note 90 ss. dal quale forse è giunta l’ispirazione quanto meno per le citazioni dottrinali. In conclusione. Ancora. La difesa passava quindi in rassegna nuovamente le ragioni che suggerivano la necessaria astensione del senatore Goldoni Vidoni. V.. era menzionata la prassi milanese. vertente proprio sulla materia del sospetto. RAMÓN. già indicati dal segretario del Senato nel secolo precedente. n. in Ordines cit. 30-31. MOGNI FOSSATI. (171) 67. 66.G. «quoquo modo». affine del presidente Belloni e per questa ragione intenzionato ad allontanarsi dall’aula del Senato. cons.G. Sadarini. Decisiones … tomus primus cit. poi.01. Inoltre. p. 34.. Responsorum … liber primus cit. essa ebbe una certa eco e. (174) V.G. decretis et senatusconsultis nunc primum illustratae curante Comite G ABRIELE VERRO … Editio undecima caeteris uberior atque utilior . non si poteva allegare un sospetto contro il senatore. p. in MOGNI FOSSATI. p. Collectanea decisionum..03. 59.. nella causa della comunità di Casate. in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. in calce a lib. (173) Pronuncia del 27 aprile 1745. «Dare il sospetto». ad un certo punto.101v.014. 74. 100v. l’invito. (175) Dichiarazione del Senato del 20 luglio 1672: MOGNI FOSSATI. Del resto. Mediolani 1747. 224. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. 59. n. La vicenda specifica cui si riferiva il segretario Sadarini è richiamata anche da MOGNI FOSSATI. . (176) 67. 13 e n. p. ad tit. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. in calce a lib. p.. de Senatoribus. n. referente Orrigoni. consentendoci di conoscere. n. ove si cita anche un altro provvedimento conforme del 10 dicembre 1664. sia Gabriele Verri che Mogni Fossati ne danno conto. de Senatoribus. 224. I. 15. Quanto alla vicenda narrata nelle allegationes. nonché da M OGNI FOSSATI. si era incontrato.. anche se il patrocinatore della comunità medesima era affine di quel senatore (174). già nel 1661 la corte aveva dichiarato che non doveva astenersi dal voto il senatore proprietario di beni nel territorio di una comunità che fosse parte in causa in una vertenza coram Senatu. ovviamente. 14. «ad dandum suspectum pro commissione causae» (176). 6. resp. qualora la lite vertesse con una comunità (175). il verdetto del sommo collegio fu secco (e. che fosse congiunto di uno dei litiganti..1. 3.1. n. de Senatoribus. 32. XXVI. 3..XI. citata da G. la pronuncia del 30 settembre 1661.. Vale per————— (172) SADARINI . Affrontando i contenuti delle allegazioni nel processo Stanga vs Ariberti. n. 67. in Ordines cit. benché si conservi soltanto l’atto difensivo di uno dei litiganti. in Ordines cit. almeno in quest’occasione.3. VERRI . privo di motivazione): il senatore Goldoni Vidoni doveva intervenire (173). sopra. I. Del pari. in appendice a Constitutiones Dominii mediolanensis. l’esito della lite coram Senatu: nonostante la lunga e dotta memoria presentata dalla Congregazione dello Stato. tit. V. p.L’ARTE DEL DIFENDERE 575 va vinto la causa e poteva essere una buona guida (172). in calce agli ordini senatori dell’11 agosto 1616. rivolto alle parti. n. ff. tit. 33. par. p. di prassi. p. Tractatus de Senatoribus cit. Iudicare cit. nei procedimenti cosiddetti «per mutuas preces». 63 ss. 198. Un magistrato cit. salvi gli interventi senatori. era uno dei lettori civili di turno. di rito.. Di solito. I formulari cit.. in maniera chiara. 46-47. 175 ss. cioè quelli relativi a cause qualificate senatorie. (180) RUGGINELLI. Per esempio. appunto) (178). Nel penale. e poi alcune di quelle avocate in Senato. viceversa.576 ANNAMARIA MONTI ciò la pena tentare di chiarirne il significato. cap.. RUGGINELLI. ovvero una dispensa. invece. secondo il disposto delle Nuove Costituzioni. senza necessità di un’istruttoria. per il civile.. I formulari cit. pp. come nel caso delle miserabiles personae. ————— (177) V. e soprattutto EAD. dalle Allegationes – il problema della composizione del collegio nella fase decisoria finale (177). XXI. passim.. le cause di sospetto coram Senatu riguardavano – almeno a quanto emerge dalle fonti e. . Tractatus de Senatoribus cit. pp. come detto nelle pagine precedenti.14.. attraverso il solo intervento del senatore di lettura in cancelleria. E AD. era istruito da un commissarius causae (il senatore relatore. ex l.. o ritenute degne di cognizione senatoria ad arbitrio del tribunale stesso.. chi decideva in nome del Senato. glos. cap. pp. a seguito di uno scambio di memorie. al termine di un processo che. repliche.. VI. E ciò in occasione dei procedimenti che giungevano davvero innanzi al Senato. pp. dupliche e contro-repliche tra le parti. di un determinato valore. VI. n.. § I. sempre possibili nel corso del procedimento pendente innanzi alla curia locale: M ASSETTO. da decidersi con l’intervento dell’intero consesso. oppure per quei procedimenti dove lo stato degli atti consentiva una pronuncia immediata. 168. la vertenza era chiusa. n.1): MONTI. le cause ardue. malgrado il provvedimento. che a sua discrezione ne faceva o meno parola in collegio (180). fosse sottoscritto dal praeses ed emanato in nome del sovrano (181). In via generale. p. (181) MONTI. Iudicare cit. § I. 130. 233 ss. quando imperator inter pupillos (C. sopra e cfr. unica C. glos. ad esempio in forza di un privilegio. (178) Tali erano. tra l’altro. fermo restando il necessario visto del presidente. III. quando le parti impetravano nelle preces un rescritto da presentare al giudice inferiore. Iudicare cit. 3. di norma l’istruttoria era svolta dai giudici inferiori. pp. 149 ss. un decreto o un salvacondotto (179). 85 ss. (179) Sulla tipologia dei provvedimenti del Senato si rinvia a M ONTI. quasi. e v. y no esta averiguado quales son bastantes. lo era davvero. Y muchas vezes no quieren votar en pleytos que seria justo que aunque les pesasse lo hiziessen.: «En las recusaciones no ay ninguna orden. un buon giurista. a cura di A. in Madrid. soltanto perché la ricusa era. DI RENZO VILLATA. t. condannandone l’inadeguatezza e l’arbitrarietà (182). (183) M. 849 ss. il problema. di solito. PADOA SCHIOPPA. y es aqui mas necessaria». Solo encomençandose el pleyto puede dar cada una de las partes un Senador por sospechoso sin expresar causas y esto sirve para que no sea relator de aquel pleyto pero no porque dexe de votar en el. Ebbene. invero. y de otros no quieren abstenerse que tambien lo seria que se abstuviessen …». però. Milano 2003. come funzionasse il sistema lombardo delle ricusazioni. sino que el Presidente si le paresçe manda al dicho juez que se abstenga y algunas vezes no quiere obedescerle. Biblioteca Nacional. decise dal Senato collegialmente e cause non senatorie. nel suo insieme. tanto frequenti nella prassi quotidiana? Qui entrava in gioco la locuzione tecnica «dare il sospetto». in Amicitiae Pignus. G. sorge subito il dubbio se fosse possibile ricusare eventualmente il senatore relatore. ad opera di Pietro Verri. porque en esto y en los demas es muy poco respettado de los senadores.P. in apparenza abbastanza complicato. continua l’estensore iberico della relazione. G. ergo alla sua cancelleria per mezzo delle suppliche di parte. un buon legislatore. Posta la differenza tra cause senatorie. DI RENZO VILLATA. «anticipa————— (182) Cfr. in una delle sue controversie con i fratelli cadetti (183) – a testimonianza. non si poneva. Spannocchi e il ‘sistema giudiziario’. in brevi note. En las recusaciones. 6780.L’ARTE DEL DIFENDERE 577 Come si poneva dunque la questione di una eventuale ricusa del senatore sospetto in simili ipotesi. la forma di ricusare i giudici vigente in Castiglia. E.G. Nonostante la ventilata ricusazione di Spannocchi. Y quando despues ay causas de sospecha contra algun juez. par. quales no. «que creo que es la mejor que puede haver. dove. per così dire. la Breve y sumaria relación de como se administra la Justicia en el Estado de Milán. stando almeno alle considerazioni quasi sconsolate che si leggono in un interessante manoscritto spagnolo del primo Seicento. Pietro Verri. anche nel Milanese. che comunque arrivavano in Senato. ff. cui si accenna anche nelle allegazioni. Studi in ricordo di Adriano Cavanna. ms. . forse complesso il sistema. Sarebbe quindi conveniente adottare. 15r. Un buon giudice. dell’uso «difensivo» che le parti riconoscevano all’istituto –. per quanto possibile. occorre cercare di chiarire. MASSETTO. ben si tratteggia quel meccanismo. las dan. p. I. Ciò. D 118 suss. MONTI. f. ms.. quando le parti erano appunto sollecitate. cit. Biblioteca Ambrosiana. ms. Scritti di argomento familiare e autobiografico. I 90 suss. Iudicare cit. «Sembra che … in genere … il mondo vada migliorando». III. come si legge nelle – rare – carte processuali dell’epoca.. più numerose per il Settecento (184). 680 ss. la decisione di sollecitare il sospetto in queste ipotesi era presa di comune accordo tra il lettore ed il consesso (verosimilmente nella persona del presidente. significava che si era stabilito che la causa fosse «senatoria» a tutti gli effetti e che quindi. (186) Per le formule della Monitio ad dandum suspectum. in P. appunto. Pietro Verri e la famiglia tra tradizione giuridica e innovazione. glos. «Una famiglia sbranata pel delirio di pochi anni». Milano. dal senatore di turno – che aveva preso visione delle preces e ne intimava la notifica – a redigere un elenco di senatori «confidenti». Milano 1999. cap.. in qualità di commissario della causa incaricato dell’istruttoria e della relazione finale). indirizzata dal Senato al lettore. n. senza ulteriore motivazione. 47-48. ad esempio. I.. BARBARISI. i nomi dei sospetti così individuati (186). 2v. 223 ss. VI. cfr. . Verri vs Verri. 153 e nota 21. f. una volta istruita dal relatore. dal lettore. nonché Milano. p. in cancelleria. Tractatus de Senatoribus cit. dal novero di coloro che potevano occuparsi del caso di specie (in primis. attraverso la Monitio ad dandum suspectum – un atto proprio del Senato – con l’ordine di attivare le parti di conseguenza e di trasmettere poi al collegio. sarebbe stata decisa da una sentenza resa dopo discussione e votazione collegiale (185). per alcune esemplificazioni concrete. p. Si rivolgeva formale invito a procedere al senatore di lettura.. Anzi. nonché. cit. in cui si doveva indicare anche il nome di un sospetto. se nell’invito a «dare il sospetto» si chiedeva alla parti di prendere in considerazione tutti i componenti del Senato. a «dare il sospetto». 130. pp. Biblioteca Ambrosiana. DI RENZO VILLATA.. con lettera chiusa e segretata. pp. Roma 2003. A quanto pare. il supplicante e la sua controparte erano invitati.. a cura di G.. Per le carte giudiziarie di casa Verri. VERRI .578 ANNAMARIA MONTI ta» al momento precedente il conferimento dell’incarico al commissarius causae (attraverso il decreto presidenziale). in Pietro Verri e il suo tempo. EAD. pp. per ulteriori indicazioni circa l’intero procedimento. (185) RUGGINELLI. G. § I. In estrema sintesi. da escludere. ————— (184) Alcune di esse sono state in parte studiate: v. che sovrintendeva all’operato della cancelleria). 246-248. a sua discrezione. p. Cfr. una prassi di derivazione medievale. in forza di un meccanismo del tutto analogo (191). 115-116. f. ed. i Monita secreta Senatus del 15 gennaio 1580 cit. p. scelti tra gli appartenenti al collegio dei giudici. § I. Il presidente. lo fosse verisimiliter (188).-v. 114r.. 274. Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. nonostante fosse piuttosto esperto del modo di procedere coram Senatu (189). L.1.. p. pp. dove le Nuove Costituzioni spesso lasciavano in vigore o confermavano antichi usi. il quale doveva curare di non scegliere neppure qualcuno che.. (191) M. Qualiter assessores sive consiliarii sint assumendi ad dandum consilium. 96r. glos. 130. EGIDIO FOSCARARI . Del resto. par.. cap. pp. 275. Iudicare cit. secondo un uso inveterato. 75 ss. Pavia 1981. 400. nel numero di quattro per ciascuna. (189) RUGGINELLI. p. Innsbruck 1916.. al di là di possibili similitudini con le pratiche dei ————— 9v. n. I formulari cit. 362 e p. tipici di ciascuna delle realtà che componevano il Ducato. (190) Ad esempio. altresì DALLA CHIESA . Pars prima. Nello stesso Dominium mediolanense. p. III. Observationes forenses cit. in occasione dei processi (190). e ff.L’ARTE DEL DIFENDERE 579 Tra i confidenti di cui alle liste di parte. LXII. 48. (188) Cfr. seppure non indicato come suspectus. n. v. prevedeva che le parti compilassero una lista di «confidenti». p. i senatori relatori delle singole cause..C. 7.. Plurimum animadvertat. . infatti. rinnovati con gli ordini senatori del 15 gennaio 1680. Ordo iudiciarius. in Ordines cit. ZORZOLI . p. III. di cui lo stesso Giulio Cesare Rugginelli ignorava l’origine. 176. VI. in appendice a MONTI. il ricorso alle notulae di nomi indicati dalle parti non rappresentava un metodo inusuale: di frequente – e dai tempi più risalenti – si ricorreva alla previa redazione di una nota dei sospetti per la scelta di assessori e consiliarii di giudici o notai. Tractatus de Senatoribus cit. (187) Per i vari profili di questa procedura si rinvia a MONTI.. 382. tra le sue prerogative annoverava pure la facoltà di designare. WAHRMUND. estratto da Bollettino della Società Pavese di Storia Patria. dettata dagli statuti per la determinazione del giudice d’appello nella città di Pavia. observatio CCIII. Il collegio dei giudici di Pavia e l’amministrazione della giustizia. cui il podestà attingeva per conferire l’incarico. sceglieva di volta in volta il praeses (187). 247 e fonti ivi citate. Comunque. ms. pp. Formularium Civile manuscriptum ab Iurisconsulto … Domini Bernardini a Porta. . Iudicare cit. et nominandum suspectum. Biblioteca Ambrosiana. la controversia poteva essere decisa «per via di suppliche e risposte». Insomma. per esempio in materia fedecommissaria (192). pp. Ognuna delle parti poteva indicare un nome soltanto quale suspectus.. 210-211 e nota 234. I formulari cit. sottoscritta da un cancelliere del Senato (193) e contenente l’invito a replicare – si sollecitavano i litiganti. 204-206. Per questo tipo di vertenze.580 ANNAMARIA MONTI giudici inferiori dello Stato. direi i più. ad esempio. di solito nel brevissimo termine di un giorno. nell’intimazione della supplica alla controparte – disposta dal senatore di lettura. la formula della monitio ad replicandum in Milano. de Senatoribus. 169-170 e pp. i meccanismi del sospetto funzionavano alla stregua di una ricusazione anticipata: se. la scelta del relatore della causa senatoria. cioè da un singolo se————— (192) Si rinvia ancora a M ONTI. (193) Sul personale della cancelleria del Senato e per una ripartizione di massima dei compiti rispettivi v. per non paralizzare il complesso sistema della giustizia lombarda – e lo stesso principio si applicava anche in altre ipotesi. MONTI. 237-239. I 40 suss. comunque MONTI. Esso infatti valeva per qualsiasi procedimento relativo a cause che si svolgessero innanzi ad un singolo senatore. nel civile. dato che i senatori deputati alla lettura civile erano in totale tre... V. et alia necessaria fieri pro expeditione …» (194). tit. anche MOGNI FOSSATI. pp. affidata ad un ostiario. oltre che ad eleggere domicilio per la lite. 71. I. per quello che concerneva. 14. se del caso. pp. 228-229. a «dare il sospetto» tra i lettori di turno per quel mese. (194) Cfr. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. anche per il riferimento ad ulteriori atti d’archivio. n. per una monitio ad respondendum. Come già accennato. Ed erano tanti. in calce a lib. pp. Cfr. 7 ss. gestiti da un singolo senatore. cui nonnulla addita fuere ab Iurisconsulto … Joanne Maria Crotta [post 1714?]. questi ultimi casi e anche di carattere non strettamente giurisdizionale – si pensi all’iter di concessione delle dispense. moltissimi erano anche i procedimenti giudiziali cosiddetti «per mutuas preces». firmata da un segretario. ma non solo. «ad effectum ut uni ex ipsis non suspecto transmitti possint scripturae. Iudicare cit. il problema della ricusazione era superato a monte – per ragioni forse anche di economia processuale.. p.. S. S. voce Astensione e ricusazione del giudice. nonché al regime delle incompatibilità si inquadra. che non intende certo essere esaustivo. oggi. Allegare senatorem suspectum e l’arte del difendere: quale significato? «Semper periculosum est. nonché I. SATTA. soltanto meglio comprendere l’allegare senatorem suspectum nella prospettiva della giustizia nel secolo XVIII. che in quelli penali: S. nella più generale tematica dei principi di indipendenza e soprattutto di imparzialità del magistrato. pp. 1467-1468. insieme a quella dell’astensione e della rimessione. voce Astensione e ricusazione di giudice. I. Milano 1958. in Novissimo digesto italiano. III. voce Astensione e ricusazione di giudice. 952-957. pp. BORGHESE . COSTA. G. Se invece la rilevanza della causa era tale per cui essa doveva essere giudicata dell’intero collegio.L’ARTE DEL DIFENDERE 581 natore con l’intervento aggiuntivo del solo presidente del Senato. 4. pp. REINA . Lo . coram iudice suspecto litigare». tra l’altro. sembra che il senatore indicato come suspectus dalla parte. l’assoluta indifferenza ed equidistanza dell’organo giudicante dagli interessi concretamente perseguiti dalle parti nel processo. Le vicende narrate nelle allegationes meritano quindi di essere contestualizzate in un discorso più generale. vol. il sospetto si dava tra i senatori di lettura. A quanto emerge dalle fonti.G. La questione di sicuro rilievo teorico della ricusazione del giudice. pp. Torino 1957. Qualora esistesse un valido motivo e costui non si astenesse di sua spontanea volontà. LOSCHIAVO. propri ad un ordinamento costituzionale che intenda garantire. ibidem. non dovesse poi necessariamente astenersi anche dalla votazione collegiale. Diritto processuale civile. Astensione e ricusazione del giudice. si allegava in un momento successivo il sospetto nei suoi confronti. Diritto processuale penale. cioè la sua estraneità rispetto ad essi (195).2. 1461-1467. ibidem. in sede di designazione del commissario della causa. in Enciclopedia del diritto. il sospetto si dava tra tutti i membri del supremo consesso. 947-952. vol. Diritto processuale penale. ————— (195) E ciò sia nei processi civili. Diritto processuale civile. È problema noto nella Lombardia austriaca ed altrettanto lo era altrove e fin da tempi remoti. anche. già tuttavia in regime di diritto codificato. (196) V. e pp.582 ANNAMARIA MONTI Come è stato autorevolmente scritto ancor prima dell’avvento in Italia della Costituzione repubblicana. Padova 1991. Cfr. ancora non appartenevano a quel tempo e a quegli orizzonti. come chiamava Pietro Verri i senatori lombardi (197)? La problematica. tenuto conto della forza media di resistenza individuale alle cause che possono inficiare il giudizio «… è ragionevole presumere ch’egli possa soggiacere a passioni o a preoccupazioni contrarie alla retta amministrazione della giustizia» (196). più in generale. DITTRICH. 49 ss. astensione e ricusazione del giudice civile.. Appunti di procedura penale. deve essere dispensato dall’esercizio delle sue funzioni laddove. La ricusazione del giudice nel processo penale. V ERRI. 23 ss. In età moderna. Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice. in particolare pp. Precedenti storici e profili di legittimità costituzionale. Specificamente sulla ricusazione. ROCCO. Incompatibilità. il giudice. 27 ss. I. T. T REVISSON LUPACCHINI. 238 ss. 147-148. sulla rimessione del processo penale. 7 e pp. evidentemente. Milano 1984. e G. Ciononostante. la precostituzione per legge del giudice e la sua soggezione soltanto alla legge stessa. si affrontava in termini del tutto differenti rispetto agli attuali. Bologna 1994. (197) P. BARBARISI. . pp. MOLARI . MANDRIOLI . Torino 1931. MANZINI. ricusare il giudice. suspectus per un motivo serio qualsiasi. p. CORSO. ZAPPALÀ. P ERCHINUNNO. Milano 1996. da ultimo. a metà Settecento. Osservazioni sulla tortura. La rimessione dei procedimenti. 172. E.. Torino 1991. p. con prefazione di A. pp. Nozioni introduttive e disposizioni generali. sganciata da teoriche che. P. 17 ss. in P. però. VERRI. La ricusazione del giudice penale. 17 ss. C. quali significati rivestiva? E se il giudice in questione era membro o addirittura presidente di un antico. SPANGHER. I. A. pp. II. Catania 1965. Milano 1989. PISANI. L. era ben presente negli autori della tradizione di diritto comune – e si rifletteva nella prassi – la coscienza della pericolosità estrema insita nell’affidare le sorti di una vicenda giudiziale ————— iudex suspectus nel processo penale. cosiddetto grande tribunale che rappresentava il principe? Se si trattava di un corpo di magistrati «padroni della legge». quali la dottrina dello stato di diritto e della separazione dei poteri. Corso di diritto processuale civile. nonostante gli sforzi dei philosophes. vol. M. Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese. pp. V.. seconda edizione a cura di G. Milano 1993. ed. ciononostante i giuristi. De iudicis recusatione. in realtà. III. si adoperarono per adattare il meccanismo romanistico alle esigenze del presente. (199) V. 1. DALLA VALLE. Quellen cit. cum inde sequi possint tristissimi eventus …».. (200) Da qui le perplessità e i dubbi che civilisti e soprattutto canonisti avanzarono e tentarono di risolvere nel medioevo.. ai tempi della repubblica. WAHRMUND. n. rappresenta sempre una fonte di ritardo – quale che siano l’epoca storica e l’ordinamento considerati (200). 142. consente di bloccare le ragioni della controparte fin dall’inizio e.: «… coram suspectis iudicibus periculosum est iudicium subire.L’ARTE DEL DIFENDERE 583 ad un magistrato che fosse sospetto di parzialità (198). sulla base dei testi romani. richiamandosi ai legami con il procedimento d’appello. i testi di riferimento non erano sempre chiari e univoci. «Quia res est periculosa et tristes solent eventus vel effectus sortiri. p. allora come adesso. Ars notaria. Innsbruck 1917. laiche o ecclesiastiche che fossero (199). Nella compilazione giustinianea. quando la scienza processualistica dell’età nuova muoveva i suoi primi passi. RANIERI DI PERUGIA . di giudici e di avvocati che caratterizzava la giustizia in antico regime. A puro titolo esemplificativo. sulla base del principio del debitus honor. conviene forse allora ripercorrere brevemente la ricostruzione storiografica dell’istituto nei secoli medievali. ricorrendo anche al rimedio della recusatio. nonché. consilium XIX. f. a partire dal XII secolo. quale momento cruciale tra il diritto ad un fair trial ed esigenze di efficienza e speditezza della giustizia. passim. Recusatio iudicis cit. CCLXXXII.2. nella specie. si leggono assai di frequente negli autori di diritto comune. il meccanismo. Analoghe espressioni. Consiliorum … liber tertius cit. cfr. Per tentare di orientarsi nelle concezioni e nei percorsi di quel mondo caotico di tribunali. in formulazioni più o meno simili. dalle allegazioni lombarde settecentesche. del resto. Fin dagli esordi. come già si era percepito a Roma. quale peraltro emerge. sempre per esempio. diffusamente FOWLER . La ricusazione si poneva. 57r.. distinguendo tra giudice ordinario e giudice delegato. ————— (198) L’esigenza è ben presente nelle fonti di età medievale e moderna. con il chiaro intento di rendere attraente per le parti il ricorso alle corti. riferendosi a quelle re- . i dottori elaboravano una teorica volta a garantire il ruolo imparziale del giudice. dai formulari notarili duecenteschi alle raccolta di consilia dei secoli XVI e XVII. dunque. sub iudice litigare suspecto …». Se azionato. toccava l’essenza stessa del processo. con il termine tecnico di eccezione: da quel momento. . ad esempio. tra l’altro delle ipotesi di ricusazione e della necessità o meno della loro specifica allegazione e prova. comportò una novità importante rispetto al diritto romano. quest’ultima senz’altro più aperta ed elastica nell’impiego del rimedio della ricusazione. tra le ipotesi più controverse. tra i quali i civilisti elencavano le relazioni giudice – litigante proibite dal diritto romano. In dottrina si discuteva inoltre di alcune questioni di fondo. 764 ss. 742. oltre che per un’ampia e puntuale rassegna delle fonti civilistiche e canonistiche. sul fondamento delle concezioni messe a punto dai dottori via via – non senza dubbi e ripensamenti – si trovò a dover dar conto di una teorica che continua————— lazioni proibite tra giudice e litiganti individuate dai giuristi romani. pp. da azionare prima dell’inizio del processo – di recusatio dello iudex suspectus e declinatoria della competenza del magistrato incapace o legato da relazioni proibite con le parti: ibidem. oppure ancora della possibilità di rimuovere decisamente il giudice sospetto. nella dottrina processualistica tra XII e XIV secolo. le incertezze e le prese di posizione in merito di autorevoli e dotti giuristi. per nulla lineari. la ricusazione venne generalmente riconosciuta come una specie di exceptio.584 ANNAMARIA MONTI La storiografia ha ben messo in luce i successivi sviluppi medievali in materia (201).. anche per i legami con la riflessione canonistica. tali da causare la nullità della sentenza. fine XII secolo. L’intuizione. l’inimicizia tra il magistrato e la parte. il caso in cui il magistrato fosse stato avvocato di una delle parti nella questione sub iudice. nonché le scelte indotte dalle decretali pontificie ovvero operate dai legislatori statutari tra XII e XIV secolo.. i diversi ragionamenti ed orientamenti che caratterizzarono scienza civilistica e canonistica. per i motivi di ricusazione del giudice sospetto. come prospettavano i canonisti. successivamente. in particolare pp. 720 ss. l’interesse personale del giudice o dei suoi familiari nelle vicende processuali. come pareva suggerire una prima lettura dei testi romani: ibidem. per una convincente esposizione dei termini della questione nel diritto romano e. cioè il confluire insieme – nel novero delle eccezioni circa i requisiti della persona del giudice. capitale per la successiva storia del processo. (202) Ibidem. attinto invero dai testi romani riscoperti dai civilisti (202). chiamò l’atto di ricusa del giudice. (201) A dare una svolta decisiva e piuttosto concreta alle disquisizioni in materia pare fu Pillio che. sulla scia degli insegnamenti di Martino. 729-730 e p. pp. Quanto ai secoli di antico regime – al cui tramonto settecentesco si collocano specificamente le Allegationes lombarde – la dottrina di diritto comune si confrontò con il tema e. inizialmente individuato nella persona del vescovo. ovvero della diversa opportunità di affiancargli un altro soggetto. cioè. che fosse nemico di una delle parti. era sufficiente una causa levior. viceversa. nota 5. i termini della questione erano un poco più complicati: si discuteva. Pars prima. DEL G IUDICE . cum fragmentis. ancora tra Cinque e Settecento. Comunque in dottrina. 720. L ANFRANCO DA ORIANO . Lugduni. ma era affiancato da un altro soggetto. non era richiesta invece né l’allegazione specifica nel libello. FOWLER . ma nella prassi si affermò che era sufficiente il giuramento prestato di propria iniziativa dalla parte. per parlare di ricusazione del giudice ordinario. Quoniam contra. pp. 121. pp. in . quaestio 46. Storia del diritto italiano. per iscritto. ad esempio. G. per ricusare un giudice. S ALVIOLI . alle questioni pratiche della sua effettiva applicazione. però. sulla base delle prove presentate dalla parte. (205) Per la citazione della communis opinio su questo punto. di ogni singolo passaggio delle due procedure. se il giuramento dovesse essere deferito dal giudice alla parte. tra l’altro. Storia della procedura civile e criminale. (206) In estrema sintesi. richiedeva l’indicazione precisa. composte a partire dal XV secolo. dedicarono qualche attenzione. (204) Tra cui v. p. 1. In realtà. DEL G IUDICE . indi il giudice suspectus sarebbe stato rimosso. a cura di P. I. G.. in Storia del diritto italiano. L ARREA . Tra i tanti che si occuparono della tematica. nel libello di ricusa. Milano 1927. nonché delle rispettive varianti. III. Lugduni 1639. solo però dopo che un collegio arbitrale avesse deciso in merito. secondo i dettami del primo. Torino 1900. Storia della procedura. e in entrambi i diritti. adiunctus. in effetti. In linea di princi————— (203) Brevi cenni in P. A questo proposito. FARINACCIO. Nella dottrina civilistica si dibatteva. Il diritto canonico. P. ai tratti essenziali dell’istituto e. vol. PERTILE. molti sono gli autori che.. nel giudizio sul caso di specie. Pierre Rebuffe e Anton Schulting. civile e canonica. Recusationes. in A. Per altre opere monografiche in materia. né la prova. disputatio XLVIII. ad esempio. sulla base dell’assunto che. nonché la prova del singolo motivo di ricusa. rispetto a quella necessaria per la ricusazione di un teste (205). cfr. p. più o meno approfondita. Recusatio iudicis cit. LAURENZIO. 1679. Tractatus de iudice suspecto cit. quali fonti di riferimento sono indicati i trattati sulla ricusazione di Etienne Aufreri.L’ARTE DEL DIFENDERE 585 va a presentare profili problematici (203). vol. comunque. anche solo en passant. Quale esito. v.B. 407. VI. Repetitio in c. cfr. Sempre presente. era sempre opportuno distinguere tra diritto civile e diritto canonico (206). parte II. il giudice ricusato non era privato della giurisdizione. in particolare. chi intendesse esperire l’eccezione doveva semplicemente sollevare la causa suspicionis in generale e prestare giuramento di non ricusare per calunnia. 235-236. dove. p. 170 ss. era la distinzione tra giudice ordinario e giudice delegato. p. Lanfranco da Oriano. n. oltre alla trattatistica in materia (204). Novarum decisionum Sacri Regii Senatus Granatensis Regni Castellae. Repertorium iudiciale. Sententia lata a iudice allegato suspecto. CAVALCANI . Repertorium cit. Secunda pars. nel processo lombardo Stanga vs Ariberti (207). come detto sopra. Pars secunda. 379-381. V. 191 ss. pp. cfr. (207) Per il dibattito tra i giuristi in merito. quaestio XLII. Pars tertia.. 37 ss. pp. n. era da proporsi prima della litis contestatio.. COVARRUBIAS.. 42-53. per tutti v. poi. FARINACCIO. Decisiones Sacri Senatus Pedemontani. 13 ss. Decisiones Fori Fivizanensis. ALTOMARI. De contractibus. cap. ad esempio.. Practicarum cit. GUAZZINI . pp. XIX-XXI. 2-3. 403 ss.586 ANNAMARIA MONTI pio. Quanto alla sorte degli atti compiuti dal giudice ricusato. caput XXVI.. MARANTA . quaestio XLIV. CAVALCANI . dec.. decisio LXXXIIII... pp. Tomus primus. 96 ss. LXVI.-96v. particolarmente efficace (e citato) è COVARRUBIAS.. I-XXX.. n. S. Venetiis 1565. n. De recusatione iudicis. secundus actus. pp. Praxis iudiciaria. 206r. CI. secondo entrambi i diritti.-207r. pp. Coloniae Agrippinae 1738. Venetiis 1586. cap. 24 ss.. n. ID. si inserivano perfettamente nel quadro italiano ed europeo coevo. CACHERANO. Tractatus de nullitatibus sententiarum. SCACCIA . Venetiis 1701. Tractatus ad defensam inquisitorum. caput XXVI. p. più adatto alle concrete esigenze locali. an et quando valeat. oltre che per la prassi accolta. III. 1 ss.. B. pp. come il caso in cui la ragione del sospetto fosse stata conosciuta solo in un momento successivo. 119-120.. secondo il diritto civile e secondo il diritto canonico. Repetitiones. . Augustae Taurinorum 1581. specialmente. observatio LXXIV.. O.. pp. Speculum aureum et lumen advocatorum praxis civilis. 404 ss. con l’indicazione delle autorità giudiziarie (e non) cui rivolgersi nelle singole ipotesi. cap. B.. i vari legislatori locali e i principi avevo optato per un regime «misto». è altresì FONTANELLA . definitio I. Observationes forenses cit. FARINACCIO. pp. 422-425. quaestio XLII. Venetiis 1671. che traeva spunto dal combinato disposto dell’elaborazione medievale dell’utrumque ius. Tractatus de brachio regio cit. O. n. Liber primus. n. 34v. Nei singoli ordinamenti. che trovavano riscontri puntuali negli atti di parte conservati. pp. seppur con alcune peculiarità. 312 ss. decisio XXVIII. Decisiones … tomus primus cit. pp. nonché. di cui si è detto. anche R. n. 95v. Legislazione e prassi milanesi non sono isolate in questo campo. n. Tra gli ordinamenti confinanti – ad esempio nel Ducato sabau————— ID.. Coloniae 1488. come ben si osserva. 10-15. S.. l’eccezione.. ss. Spesso richiamato nella dottrina e nelle allegazioni lombarde.. salvo ipotesi particolari. 135138. 398 ss. DALLA CHIESA . al contrario. pars VI. 23 ss. pp. Tractatus de iudiciis. carceratorum. 455-456. pp. ff. Practicarum cit.. preoccupandosi altresì di disciplinare il procedimento. Repertorium cit. 121. Venetiis 1568. cap. reorum et condemnatorum super quoque crimine. (210) Questo poiché. exceptio 24. pp.. ss. (211) E ancora «legitima defensione maxime iudicis recusatione»: G RASSI. Cfr. p. C. Neapoli 1674. Decisiones … Secunda pars cit. p. 447. ma sempre in un’ottica di più ampio respiro rispetto a prassi e normativa locale: DALLA CHIESA . De contractibus.. La dottrina.. Decisiones cit. v. anche observatio LXXIII. (209) In Piemonte si ricorreva al prefetto della provincia: ibidem.. 15v. 402 ss. decisio XV. in parte. pp. n.: lo spunto della trattazione è qui la possibilità di ricusare il giudice ordinario nelle cause criminali. Pars secunda. si seguiva ancora. non soddisfaceva alle esigenze di imparzialità.. decisio XXVIII. . exceptio 24.A. il diritto della Chiesa: il ricusato di solito non era affiancato da nessuno. nota 218. L’elezione degli arbitri prescritta dallo ius canonicum era stata accantonata. si chiedeva la espressa dichiarazione. altresì B. 91v. pp. n. 446-456. n. 7 ss. 3. ff. 455.. nonché C. ma decisamente allontanato e spettava al superiore la designazione di un altro giudice non sospetto (209). 16 ss. 13 ss. soprattutto per esigenze di celerità e di economia processuale. da prestare innanzi al giudice ricusato e poi di fronte al giudice d’appello. vasta gamma di motivi di ricusa.-16v. de recusationibus. 6 ss. Tractatus de linea legali.L’ARTE DEL DIFENDERE 587 do (208) – in osservanza dell’insegnamento canonico. ma v. pp. 451-452. al contrario. in particolare n. anche nelle Allegationes lombarde ————— (208) Con particolare riferimento al disposto degli antichi decreti e delle costituzioni ducali sabaude in tema di ricusazione. a sua volta. observatio LXXI. oltre. Quanto al sistema delle ricusazioni nella legislazione settecentesca del Regno di Sardegna. pp. DE LUCA .. 207v-208r. C ACHERANO. quali la consanguineità e l’essere affini. si legge di frequente (211). Observationes forenses cit. con tutta evidenza. n. 92v. 8 ss. si preoccupava di elencare le cause di sospetto che legittimavano la ricusa in toto del giudice secolare ordinario – le cause cosiddette in iure expressae. Tractatus de exceptionibus cit. per iscritto. contrariamente all’opinio tradizionale dei civilisti. observationes LXVIIILXXIV. Venetiis 1603. Tractatus de exceptionibus ad materiam statuti excludentis omnes exceptiones. in particolare n. nonché l’amicizia o. V. della causa di sospetto e uno specifico giuramento... l’aggiungere un secondo soggetto a fianco del magistrato sospetto. l’inimicizia (210). CAVALCANI .. n. 114. XXIX. art. che avrebbe conosciuto della ricusazione stessa.. Se questa veniva accolta. Da secoli era ben presente al comune sentire che ricusare il giudice rappresentava una forma di difesa – «iudicis recusatio dicitur defensio». G RASSI. p. decisio CLI. 67. l’impiego del rimedio in esame. G. PAGANO. del resto. cap. n. in ID. De Suspitionibus officialium Rubrica. pp.. Per una sintesi settecentesca di legislazione e prassi. P. 23. 40. n. De suspitionibus officialium. Pratica civile cit. 2 de officio iudicum... Pratica civile cit. il suddito era stato impertinente o aveva proferito calunnie e ————— (212) 67. cap. soprattutto nel proporre cause frivole di sospetto. Luculenta commentaria cit. Neapoli 1639. Decisionum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliane liber secundus.04. anche F. Collectanea et utilia tum priscarum tum neotericarum … totius universi orbis decisionum reportata seu mavis dilucida … commentaria in singulas … novissimas Regni Neapolitani Pragmaticas sanctiones.XI. Si prevedevano quindi. Venetiis 1612. 126-129. 68-70. Introduzione di E. pp. A Milano..XI. pp. N OVARIO. MORO. pp. tomo XIV. si doveva provare il motivo di sospetto e. cfr. si avvertiva altrettanto forte la necessità di regolamentare..M.G. pp. 150v. APICELLA. L. che fungevano da deterrente per le ricuse azzardate ovvero infondate.M. nel tentativo di contenere il più possibile il ricorso all’istituto. 533 ss. (213) V. gli abusi abbondavano nella vita pratica dei tribunali.M. inoltre G. pp. Spesso.G. Milano 1802.-152v.. infatti. volte semplicemente a ritardare o ad impedire il normale corso della giustizia. ROVITO. nonché. 655 ss. in molti casi. rist. (215) MORO. Milano 1998. per esempio. 224 ss. 278 ss. Con una specifica attenzione all’esperienza siciliana. Neapoli 1621. ma con una ricca disamina dei diversi orientamenti di legisti e canonisti. II. PALOMBI. pp. 37. CARAVITA . oggetto di analisi ad opera della dottrina locale (214). v. pare che il Senato non esitasse ad infliggere anche pene corporali a suo arbitrio se. . in qualche modo.014. 163-166. 145 ss. Venetiis 1586.. Napoli 1805. XXV. Tutamen pauperum sive tractatus absolutissimus de dilatione quinquennali. n. aggiornata alla prammatica in materia di ricusazione del 30 aprile 1731.014. (214) Tra gli altri. nelle preces in cui allegava il suspectus. XXVI ss. De officio Sacri Regii Consilii. in un contesto di fonti citate molto vasto. se la domanda non veniva ammessa o era rigettata. De suspicionibus officialium.588 ANNAMARIA MONTI (212) – ciononostante. tomo XI. il cui ammontare. andava depositato fin da subito.. 7 ss. pp. II. n. 1 ss. ritus 265. in ossequio al disposto delle prammatiche. invero. an. le numerose prammatiche in materia in Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli. ampiamente. pp. Aurea commentaria super pragmatica Regni IX cap. dove si succedettero lungo i decenni molte prammatiche in materia (213). pp. cap. delle pene. Considerazioni sul processo criminale.03. Super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis. Nel Regno di Napoli. MASTRILLO. 161 ss. n. insieme all’atto stesso di ricusa (215). 310 ss. XXIX.. v. la parte soggiaceva a una pena pecuniaria.. pp. .. Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. 156 ss. a proposito dell’inimicitia quale giusta causa per ricusare un senatore. glos. de Senatoribus. era però che non fosse richiesta alcuna prova. 330 ss. et veniam peteret»: RUGGINELLI. pp. I. X.. pp. cominciarono ad affacciarsi. Francesco Mario Pagano. an. III. come dimostravano gli esiti pratici di molte leggi che.. . cap.. né stabilivano la libertà di ricusa.M. (218) Leggi e Costituzioni di S. lib.. esprimeva con chiarezza la sua convinzione di fondo: «la libera facoltà delle sospezioni è il sacro asilo contro le oppressioni. 318 ss. trattando delle difese di diritto «che nascono dall’eccezioni dal reo proposte». in Costituzioni Sabaude 1723.L’ARTE DEL DIFENDERE 589 addotto motivazioni inesistenti.. pp. cit. Essenziale. tale Giovanni Giacomo Peroni. n. 1 ss.. 13. 1 ss. esse non evitavano le dilazioni. nuovi orientamenti nella riflessione penalistica. XXV. in pubblico. lib. altrimenti il rimedio diventava inutile. Tra esse. oppure il Codice estense (219). § I.. Tractatus de Senatoribus cit. lib. XXI. X. III. oltre ————— (216) «… ac demum ut in Senatu palinodiam caneret. n. pp. tit. tra XVIII e XIX secolo. pp. È chiaro che non sempre era «salutare» azzardare la ricusazione di un senatore … Quando poi.: il suo giudizio sulle leggi napoletane è del tutto negativo. per il Settecento. 290 ss. si possono ricordare le Regie Costituzioni piemontesi (218). VI. Considerazioni sul processo criminale cit. La vicenda è menzionata anche da MOGNI FOSSATI.. 119 ss. tit. 54. (217) PAGANO. pp. sempre più insistenti. Milano 2001. 222. Torino 1723. tomo primo. lib. XXIV ss.. pp. in calce a lib. 1 ss. in Codice Estense 1771. come accadde nei confronti di un causidico pavese. per le norme sulla ricusazione dei giudici inferiori. a suo parere. 176-177. Circa il pensiero garantista in materia proprio di Pagano. che voleva ricusare Ludovico Taverna nel lontano 1616 e fu condannato a tre tratti di corda. oggettive difficoltà probatorie in ordine ai motivi di ricusa. invece. tit. artt. (219) Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di sua altezza serenissima. esigevano tali prove (217). Milano 2002. tit. rist. artt. a ritrattare e a chiedere perdono (216).. ed il più forte riparo della libertà civile». I. Torino 1770. pp. III. p. Torino 1729. 137-138. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. artt. 42 ss.. parlando della ricusazione e recriminando sul sistema vigente nella prassi napoletana. tit. Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. per le insormontabili. l’epoca delle allegazioni lombarde in tema di sospetto. cap. tomo primo. X. p. infatti. In dottrina.. I. VIII.. pp. tra gli altri. B RISSOT DE WARVILLE. . compilato da J. Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel. ora in ID. è con lo scoppio della Rivoluzione che cambia il meccanismo di ricusa e il panorama legislativo di riferimento si diversifica. 70 (1986). chapitre X. Bruxelles 1828. A. non erano probabilmente neppure disgiunte all’evoluzione che l’istituto subiva Oltralpe. pp. Paris 1771. La giuria penale in Francia dai «Philosophes» alla Costituente.F. titolo XXIV. ovvero un suo interesse diretto o indiretto nel processo. 491-494. per tutti. altresì le osservazioni polemiche. tra Sette e Ottocento. enumerando nel dettaglio i motivi tradizionali di ricusazione. ibidem. introduzione di N. vol. 5ème éd. tit. II. pp. n. MUYART DE VOUGLANS. pp. D. J OUSSE. Paris 1780. Bibliothèque philosophique du législateur. Discours.P. pp.F. Milano 1996. 404 ss. t. v. 39 ss.. MERLIN. 46. nonché il paragrafo I. pp. tome II. che peraltro il giurista napoletano sperimentava a più riprese nella sua opera. P. 263-269. L ETROSNE. 257. nell’edizione Code Louis. 107-146. GUYOT. nonché del mutato clima politico ed istituzionale. PADOA SCHIOPPA. 1667. da G. tome I. Berlin-Paris 1782.A.590 ANNAMARIA MONTI che di altri suoi contemporanei. JOUSSE. aveva senza dubbio se————— (220) Ordonnance civile touchant la réformation de la justice. St. nella vigenza dell’Ordonnance civile del 1667. 239 ss. I. couronné à l’académie de Châlons-sur Marne en 1780. II. Milano 1994. del resto. la normativa circa i magistrati sospetti cristallizzava gli assunti dell’ancien droit. Se. nouvelle édition augmentée de l’Idée de la Justice civile. Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile du mois d’Avril 1667. avril 1667. di tono diverso. tome XXV. in particolare p. p. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. 368-372. 38 e p. 9-61. BERNARDI . secondo l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale (220). De la Récusation en matière criminelle. Il code Louis. e in generale nell’organizzazione giudiziaria. in J. con conseguenze che risultarono determinanti anche per la Penisola italiana. esso risentiva certo delle rinnovate idee e concezioni affermatesi in campo penale e processuale. v. Germain en Laye. della voce Récusation in PH. pp. tra cui spiccavano qualsiasi parentela o alleanza del magistrato con una delle parti. con alcune particolarità: D. in Nuova Rivista Storica. I «philosophes» e la giuria penale. Traité de la justice criminelle de France. La disciplina prevista nell’ordinanza del 1667 per i processi civili si estendeva espressamente anche a quelli criminali. e i vari auspici espressi in proposito. P ICARDI. 555-556. Vues sur la justice criminelle. Paris 1769. titre XXIV. nella Francia sei e settecentesca. purché provato per iscritto. Cfr. Sui due autori.N. Ordonnance civile. vol. Tali considerazioni circa lo strumento della ricusazione del giudice. pp. tit..L’ARTE DEL DIFENDERE 591 gnato un punto fermo nella disciplina in materia di ricusazione – definita.. o a Napoli. a difesa del buon andamento dell’amministrazione della giustizia e a detrimento. . pp. 417 ss. pp. 404. pertanto. Si trattava. tit. un primo ostacolo si ergeva. «une espèce de déclinatoire. non poteva rimanere giudice della causa: JOUSSE. pp. p.. Cfr. XXIV. un’ammenda per le ricuse impertinenti o comunque rigettate e. dei diritti difensivi della parte. anche qui.. oppure in Piemonte.. In tal caso. Il sistema accolto nell’Ordonnance del 1667 non aveva affatto inteso sancire un limite alla possibilità di allegare ragioni di ricusazione non previste: l’elencazione piuttosto precisa delle varie ipotesi di sospetto del magistrato non escludeva perciò che.. di ammissibilità e di merito. Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile cit. II. il quale forse non poteva rallegrarsi fino in fondo nemmeno delle scelte successive. art. si invocasse una qualsiasi delle altre cause di fatto o di diritto per cui un giudice poteva essere validamente ricusato. avviate nei primi anni del secolo ————— (221) JOUSSE. dove si adottavano quei sistemi tipici dell’epoca precedente la codificazione napoleonica tanto avversati da Pagano. però. la domanda di ricusazione era sottoposta ad un doppio vaglio. ad esempio. p. qui se fait pour empêcher qu’un juge ne puisse connôitre d’une affaire portée devant lui» (221). inoltre. Nonostante tale scelta di fondo. artt. (222) Il testo dell’ordonnance del 1667 richiamava. chapitre X. p. n. ID. e doveva essere supportata da prove. a livello pratico. come in vari altri ordinamenti cui si è accennato. 33-37. tit. XXIV. La ricusazione cit. che in apparenza consentiva alla parte di rifiutare il giudice designato con maggiore facilità. tit. XXIII ss. 1. I. anche la ricostruzione della disciplina di cui all’ordonnance in Z APPALÀ. n. di una disciplina analoga a quella in vigore. «les autres moyens de fait ou de droit»: JOUSSE. 555. in qualche misura. innanzi a chi volesse ricusare il giudice. ancora una volta.. tome I. a Milano (e le Allegationes ne sono specchio fedele). Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile cit. così come recepito dagli antichi insegnamenti del droit savant e praticato pure altrove. alla stessa stregua di quanto era richiesto in molti degli altri paesi europei del tempo (223). nel caso di specie. Era poi prevista. II. (223) Nel regno di Francia. in via del tutto generale. Traité de la justice criminelle cit. dalla scienza giuridica della seconda metà del XVIII secolo. XXIV. Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile cit. 428 ss. 367. Nella previsione normativa voluta da Luigi XIV si optava però per un regime aperto (222). art. XII. il magistrato illegittimamente ricusato poteva ottenere dalla parte riparazione del pregiudizio subito. nella sostanza. in Il Digesto italiano.592 ANNAMARIA MONTI XIX. nel silenzio del Code d’instruction criminelle.. B OTTO MICCA . nei codici preunitari. 63-162.. (225) Cfr. 286-287. France. fino a quelli italiani del XX secolo. pp. e soprattutto pp. pp. MERLIN. Répertoire cit. dal Code des délits et des peines del 3 brumaio anno IV. in seguito. per i procedimenti civili iniziati prima del 1° gennaio 1807. 75-163. voce Récusation. pp.. e pp. dopo una breve parentesi rivoluzionaria (225). per le disposizioni circa la ricusazione perentoria dei giurati. voce Astensione e ricusazione di giudici (materia civile).. È comunque con i rivolgimenti seguiti all’Ottantanove che la ricusazione si presenta in Francia con caratteri assai diversi (224). nel Code d’instruction criminelle del 1808. pp. BENEVOLO. pp. voce Astensione e ricusazione di giudici (Materia penale).. 109-110... comunque A. anche ZAPPALÀ. a partire dal 1791. pp. Cfr. 37 ss. Répertoire cit. da ultimo Z APPALÀ. F. vol. nei codici di procedura penale del 1913 e del 1930. (226) MERLIN. pp... 56 ss. jury. PADOA SCHIOPPA. per il criminale. Cfr. in The Trial Jury in England. pp. . ovvero proposta senza esprimerne il motivo. in teoria. PADOA SCHIOPPA. seppur con alcune moderazioni: MERLIN. si affermava il principio della tassatività delle cause di ricusa.. La disciplina di siffatto metodo di scelta dei giurati fu confermata nel Code Merlin e. anzi. corre su binari ormai ben tracciati. tome XXV cit.. senza che venisse meno l’obbligo di fornirne la prova e tale opzione fu codificata dal legislatore napoleonico (226). nel codice di procedura civile del 1865. La ricusazione cit. che mai rinunciano al rigore in materia (227). in particolare p. una novità è rappresentata dall’introduzione della cosiddetta ricusazione perentoria.. voce Astensione e ricusazione di giudici (Materia penale) cit. La giuria all’Assemblea Costituente francese. tome XXV cit. (227) BOTTO MICCA . 48 ss. La giuria penale in Francia cit. tome XXV cit. IV.. applicabili anche in penale. 110 ss. 134. BENEVOLO. pp. pp. Da quel momento in avanti. voce Juré. 274-276. Cfr. Non è per nulla facile ricusare il giudice e non deve esserlo: le esigenze di imparzialità e neutralità dell’organo giudicante sono assi————— (224) Innanzitutto. anche C. pp. tome XXVI. Répertoire cit. 299 ss.. voce Astensione e ricusazione di giudici (materia civile) cit. 1700-1900. 269 ss. impiegata in primo luogo. per gli sviluppi in Italia. 129 ss. IV cit. per la scelta dei membri della giuria popolare dei processi penali (jury de jugement). sulla récusation péremptoire estesa ai giudici togati dalla legge del 23 vendemmiaio anno IV. Torino 1926. Parallelamente.. Berlin 1987. vol. pp. voce Récusation. voce Récusation. nei codici ottocenteschi. ora in ID. parzialmente abrogata. in Il Digesto italiano. Germany. 128-129. ma ancora in vigore. l’evoluzione che seguì... 276 ss. La ricusazione cit. edited by A. per le disposizioni contenute nel Code de procédure civile del 1807 in merito alla ricusazione dei giudici togati. in Costituzioni Sabaude 1723 cit. 322-326.. III. n... 452. Codex … tomus prior cit. centuria II. lib.. IV. Quanto ai tribunali supremi. legate ai singoli casi di specie e al giudice persona fisica. 3. 448: spesso accadeva che si preferisse una libera astensione del senatore sospetto alle parti. casus CLII. III.. Le garanzie in tal senso sono da individuare. X. n. FAVRE. artt. et propter affectionem ad causam decipiuntur. in un chiaro contesto di affermazione dell’autorità centrale dello Stato. che si è visto essere. malgrado l’ampia casistica delle possibili cause di ricusazione dei magistrati (228). nonché Leggi e Costituzioni di S. 158v. artt. et aliis viris alias integerrimis. senza allegazione. per le specifiche norme circa . pp. pp. De arbitrariis cit. observatio LXIX. 11-20. Pars secunda. lib. qui aliquando suo sensu abundant.: «… factum est. 335-338. 2. 11-20. incerta. artt. p. piuttosto rigide e severe nei confronti delle parti. lib. Torino 1770. III. satisque dura. né prova del motivo. observatio LXXII. lib. Torino 1723. per riprendere le fila del discorso interrotto in riferimento alle varie normative locali e principesche. DALLA CHIESA .L’ARTE DEL DIFENDERE 593 curate ad un livello superiore a quello contingente dei singoli processi. Observationes forenses cit. f.. benché la maestà di quelle corti e i vasti poteri di arbitrio le differenziassero ancora una volta dai giudici inferiori. tomo primo. Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. tit. La breve digressione indotta dalla riflessione di Mario Pagano non intende però. tit. (230) Tra gli altri. pp. per le parti. quae iusta sit causa». pp. et periculosa est alea iudicii» (229) – la ricusazione non era affatto esclusa (230). n. ut Iudices plures iustam ob causam recusentur et cum omnes causae non sint diffinitae Iudicis arbitrio reliquitur. 293-296. III. 45-48. agli ultimi decenni dell’antico regime.. pp. lib. (229) DALLA CHIESA . X. tit. in forza dell’assunto che è sempre pericoloso litigare innanzi ad un giudice sospetto – «etiam coram supremis Magistratibus. ————— (228) Come insegnava MENOCHIO. 187 ss. spingersi oltre ed è perciò opportuno tornare indietro. 5-6. Observationes forenses cit. Torino 1729.M. anch’esse. mentre solo in via residuale e in ipotesi ben specifiche. II. p. in questa sede. 11-20. tomo primo. ma su ordine del principe. intervengono l’astensione e la ricusazione. Pars secunda. nella salda gerarchia e nella professionalità dei componenti l’ordinamento giudiziario e soprattutto nel principio del giudice naturale precostituito per legge. X. Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. tit. Madrid 2004. 135-136. nonché la trattazione specifica che . p. S ALGADO CORREA . La ricusazione. V. In qualsiasi altra ipotesi. ovvero in cui avessero un interesse proprio: Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di sua altezza serenissima. LIX. come conseguenza della ricusa di parte. pp. però. XXXII. allora gli è fatto divieto di intervenire nella vertenza. observatio CCIII. viceversa. cap. (232) DALLA CHIESA . oltre al risarcimento dei danni (a Napoli e in Piemonte) (232). ad esempio. MORO. n.. pp. I. II. il senatore milanese o sabaudo. compreso il sommo magistrato ai vertici dell’ordinamento. A. in ordine al buon andamento della giustizia medesima (233). G ARRIGA. decisio CLI. GUAZZINI .. Pars tertia. pp. se il sospetto risultava legittimo. dovevano astenersi dal giudicare e anche dall’intervenire nelle discussioni e nei contraddittori delle cause dei loro congiunti in quarto grado secondo la legge civile. Tractatus ad defensam cit.. In sintesi. Pars prima. si vietava alle parti di allegare come sospetti i membri del Supremo Consiglio di giustizia. Quanto poi al Codice estense del 1771. elenca come i doveri del giudice. così come il consigliere napoletano. 13-15. (231) DALLA CHIESA . Pratica civile cit. in particolare pp. Observationes forenses cit.. 275. 19 ss.594 ANNAMARIA MONTI Come l’esperienza milanese ben documenta. 14... pena il commettere un’ingiustizia e un peccato. nelle controversie che avevano patrocinato come avvocati o giudicato come giudici.. pp. con introduzione di C. si astenevano dall’intervenire nel processo de quo. p. 335 ss. cioè in primis ad una retta amministrazione della giustizia.. qualificata munus publicum et necessarium. in Codice Estense cit. per il secolo XVI. CAVALCANI . ————— la ricusazione dei senatori. 85 ss. ivi compreso il presidente del collegio. n. è colui che non viene meno al proprio ufficio. prima e unica garanzia per le parti e per i rei. Estudio preliminar. 303 ss. XIX. data la delicatezza del problema (231). Decisionum … liber secundus cit. in relazione alla ricusazione di un giudice di grande tribunale. costoro.. caso mai si suggerivano prudenza e attenzione. conferita dal principe stesso. sempre a titolo d’esempio. cap. n. Observationes forenses cit. si lega concettualmente a quelli che la dottrina. 274-275. per secoli. Libro nombrado Regimiento de Juezes. anche O. il buon giudice. lib. pp. n.. 26. XXVIII. per le esitazioni comunque presenti in dottrina. 236-237. in effetti. I. Dunque. Se però un suo qualche interesse privato minaccia di condizionare la pronuncia. il cui rispetto costituì. non sollevava invero questioni insormontabili l’allegare come sospetti i singoli magistrati. Così. e soprattutto cap. (233) V. Tractatus de brachio regio cit. observatio CCIII. tit. p. 43. da sempre. non potevano rifiutarsi di esercitare la loro funzione. n. 314-318. Pars prima. 16. MASTRILLO. Dei difetti della giurisprudenza. Sull’opera di Muratori. a compendiare un’opinione risalente e ad indicare. tome I. d’altronde. 475 ss.. simili esigenze non erano misconosciute neppure nello Stato di Milano. e un dovere per il magistrato (234). almeno in linea di principio. Actes du colloque. MONTI. Tutto ciò era stato già predicato a lungo dalla dottrina di diritto comune e. Muratori. Orléans 17 décembre 2004. alla fine dell’antico regime: D. e l’amore medesimo de’ parenti. il disinteresse (235). VII. ad esempio. I. ad esempio.. Atti del Convegno di Vignola. t. (per questi profili. p. sabato 2 dicembre 2000. 66. Venezia 1743.M. Napoli 1842. degli amici e della patria …» (236). Milano 1806. Sull’autore. . 947. Tra i tanti invece che. dalle parole di Tommaso Briganti. tra le necessarie qualità del buon giudice. si preoccupavano di delineare il volto del buon giudice. par. I. allo stesso tempo. in relazione proprio al supremo organo giudicante. da ultimo C. Pratica criminale vol. 113-114. i saggi confluiti nel volume I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Diritto processuale civile cit. par. in corso di stampa). attraverso l’elenco dei suoi doveri. sempre a puro titolo esemplificativo. in Amicitiae Pignus cit. voce Astensione e ricusazione del giudice. (236) T. o per il cittadino. che elogia il giudice attento solo alle esigenze della giustizia. un diritto per il suddito. SATTA. COGROSSI .. BRIGANTI. 1. sono il frutto di un’epoca di privilegi e di particolarismi e. n. pp. portano in sé una percezione del mondo della giustizia dove anche la scelta del giudice poteva diventare quasi un ————— dei doveri dei giudici traccia Daniel Jousse. MURATORI . Paris 1771. Alla fine dell’età moderna. A. Castello Boncompagni Ludovisi. tit. Giornata di studi L. BENEVOLO. p. ancora tra Sette e Ottocento. PAOLETTI. pp.. J OUSSE. il pensiero de’ benefici. cap. come tali. da ultimo. II. A LPA.L’ARTE DEL DIFENDERE 595 l’imparzialità di chi deve giudicare è. II. n. Alle origini del libero convincimento del giudice. II ed.A. Traité de l’administration de la justice. Milano 2002. Esse. Istruzioni per compilare i processi criminali e nuovo formulario criminale. (235) L. «alla quale dovrà sacrificare il risentimento di ogni ingiuria. ad esempio. con il coordinamento di G.A. si leverà anche la voce di Ludovico Antonio Muratori. La morale certezza in Tommaso Briganti trattatista del primo Settecento. p. voce Astensione e ricusazione di giudici (Materia penale) cit. il Senato. Un juriste aux temps des Lumières. pp. cui le Allegationes studiate erano rivolte. Le rôle et les pouvoirs du juge dans l’oeuvre de Daniel Jousse. I... pp. 40-42. 506 ss. E un’eco di tale imprescindibile assunto giunge. I. 1-2. v. 125. in Daniel Jousse (1704-1781). v. dove si sottolinea una volta di più la necessaria indifferenza del magistrato. (234) Cfr. 5. pp. nel contesto generale della giustizia senatoria di antico regime. . XIII. Inoltre – e qui si apre una diversa prospettiva. par lequel une partie peut presque s’assurer de n’avoir que les Juges qu’il lui plaira. Ed è questo forse l’elemento che suscita le impressioni più vive: allegare senatorem suspectum.F. esse sembrano quasi ritagliate sulla realtà lombarda coeva (237). Quindi. D ’AGUESSEAU. diffuso in Francia in quel periodo. le Chancelier D’Aguesseau. E in questo gioco. Conclusioni. che concerneva. Benché le parole del cancelliere d’Aguesseau siano ispirate da un specifico abuso che minava i tribunali francesi all’epoca. un ruolo non indifferente era riservato agli stessi senatori. per le controversie che approdavano alla cancelleria del Senato. Soltanto che. invero. al fine di poterlo ricusare. qui fait tous les jours un malheureux progrès.. infatti. si riferivano specificamente al malcostume. a volte pericoloso. e magari di agire anche giudizialmente nei suoi confronti. o anche della spedizione definitiva della causa. ancor prima di parlare di ricusazione. di diventare creditori del giudice. Le Allegationes settecentesche ne danno perfettamente conto. era da secoli che quella situazione si perpetuava e non uno. ma diversi erano i mezzi di cui l’abile avvocato disponeva per scegliere il miglior giudice al suo cliente. Œuvres de M. acquistando diritti su di lui. addirittura anticipata alla scelta del magistrato che doveva giudicare. in particolare. la fase della decisione col————— (237) Le desolate considerazioni di H. a inventé. vigeva la cosiddetta procedura del «dare il sospetto». era l’arte del difendere al più alto livello. per la scelta del commissario o del senatore incaricato di dirigere il procedimento «per mutuas preces».596 ANNAMARIA MONTI fatto privato. Mémoire sur les récusations des juges. 608 ss. Paris 1789. un nouveau moyen. et d’exclure tous les autres». nel Milanese. nelle vicende più semplici. già si poteva incidere significativamente sulla scelta del magistrato che si sarebbe occupato della fase istruttoria. depuis quelque temps. ancora più «coinvolgente». «La science de la chicane. Innanzitutto. era molto più che un mezzo di difesa. a volte. a loro volta. ancora più sottile: c’erano degli orientamenti costanti. Era pur sempre vero che i limiti alla possibilità di allegare sospetti erano posti dallo stesso Senato: considerazioni soggettive o generici sospetti potevano quindi allontanare un magistrato dal suo seggio (oppure. Del resto. Le parti. gli stessi senatori decidevano se astenersi o meno secondo motivazioni che appaiono per lo più di convenienza. Anzi. come al solito. che magari toccava gli interessi di un parente o di una famiglia alleata. qualora questi non si astenesse e sussistesse una giusta causa. nelle ipotesi di sospetto individuate dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza. ma poi bastava valorizzare. ad esempio. ma nel caso Stanga vs Ariberti tremò l’intero consesso – forse solo per una «svista». I sommi giudici. potevano allegare senatorem suspectum. perché l’indomani ci si sarebbe potuti trovare nella medesima situazione di «necessità». da par loro. che tale però non era nel tipico sistema della giustizia di antico regime: il cittadino si rivolge al supremo tribunale e contemporaneamente sceglie quali senatori lo giudicheranno. il consenso delle parti – se si giudicava che il motivo di ricusa fosse iuris tantum – e anche un senatore sospetto partecipava senza impedimento alla deliberazione. I piani. che magari non si condivideva. trattenerlo) per il tempo di una votazione. Sembra quasi un paradosso. in ossequio al diritto comune o alla legislazione principesca.L’ARTE DEL DIFENDERE 597 legiale delle liti coram Senatu – vigeva un obbligo di astensione dalla votazione finale per i sommi magistrati. valutano l’opportunità di coinvolgersi in prima persona nella definizione della fattispecie. la prassi senatoria è. infatti. paiono sovrapporsi nelle allegazioni: la ricusazione riguarda il giudice persona fisica. Spesso. Non è tutto. prevalevano le alleanze e i giochi di potere: non valeva la pena opporsi alla richiesta di astensione di un collega. Come si evince anche dalle allegazioni. senza che fossero necessarie troppe spiegazioni. non è difficile immaginare una simile gestione della giustizia: i senatori erano pochi e alle cariche più alte accedevano sempre i soliti . Indica dei confidenti per l’istruttoria e ricusa chi non gradisce nella decisione finale. tra i magnifici. per troppa leggerezza. viceversa. . per persuadere il giudice e vincere la causa. benché in ipotesi contraria ai suoi intendimenti: ad esempio. (240) V. L’impressione finale. En las recusaciones. 63. sembra che il presidente del Senato. che non lasciava scampo. per ora. fosse molto poco obbedito. pp. esigenza imprescindibile.. Ciò non significa affatto che i giudizi senatori non fossero meditati o adeguati alle richieste delle parti. comunque. In conclusione. Tra l’altro si pone in proposito un ulteriore interrogativo. si percepisce come il praeses dovesse spesso sottostare alla decisione del collegio. Biblioteca Nacional. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO. ms.. il quale voleva astenersi dal votare in una causa in cui aveva interesse l’affine di un suo nipote: M OGNI FOSSATI. La república de las parentelas cit. Constitutiones mediolanensis Dominii cit. la già richiamata Breve y sumaria relación cit. con riferimento specifico al Seicento. (239) Dai resoconti di vari processi. e 376 ss. altrove si è messo in luce come la giurisprudenza senatoria fosse anche innovativa e attenta alle esigenze dei sudditi: nelle cause senatorie. al di là delle affermazioni di stile circa il suo ruolo centrale e direttivo (239). Gli avvocati si affannano a presentare il fatto nel modo migliore e nei termini più chiari e suadenti. circa l’effettiva influenza dell’autorità del praeses nei confronti dei colleghi. oltre che dalle allegazioni medesime. I difensori si impegnano a citare dottrina. tuttavia. de Senatoribus. probabilmente destinato a rimanere. nel 1717. le allegazioni si leggevano innanzi al collegio e i senatori le ascoltavano. ad articolare argomentazioni intelligenti. p. e non solo in materia di sospetto (240). anzi. la richiesta dello stesso presidente Giorgio Clerici.598 ANNAMARIA MONTI membri delle stesse famiglie (238). 15r. Stando ad una testimonianza secentesca proveniente dagli ambienti del governo iberico nel Milanesado. addirittura astute. fu respinta. e v. n. par. quindi decide————— (238) Sulle dinamiche famigliari del Milanesado.. tit. a nessuno. le Allegationes lombarde coram Senatu. 13. ff. in calce a lib. così varie – e in particolare quelle in materia di ricusazione – aprono spiragli verso un sistema giudiziario in cui i contendenti sono molto attivi. è che il complesso delle difese si stemperasse e annullasse quasi in quel sospirato e temuto censuit Senatus. in Madrid. 324 ss. allora come oggi. anche perché il procedimento avanzava su impulso di parte. I. irrisolto. diventando il simbolo di una giustizia oracolare. in genere. 6780. malgrado le ragioni addotte in contrario. mostrano come attori e convenuti non lasciassero nulla di intentato nella difesa coram Senatu. alla fine. Quello che si intende qui esprimere è piuttosto un senso quasi di scoramento (oppure di soddisfazione. evidentemente non era inutile. ricca di riferimenti dottrinali e. dovuto essenzialmente alla mancanza di motivazione. che presumibilmente prendeva anche gli avvocati dell’epoca. non condivideva per nulla la scelta di consentire un sospetto così generico e generale verso un senatore. Le allegazioni. capace di sancirne l’astensione in tutte le controversie di una medesima famiglia. anche i sommi giudici potevano essere persuasi della bontà delle ragioni di parte. sono interessanti proprio perché. E nei confronti di una pronuncia del Senato non si poteva nulla. . dunque. Il senatore Goldoni Vidoni avrebbe partecipato alla votazione. tranne tentare l’ardua strada della revisione: Ariberti la percorse.L’ARTE DEL DIFENDERE 599 vano. come risposta. a seconda dei casi) di fronte alle sentenze. ricevette solo due scarne parole: «intervenire debere». Si pensi alla lunga memoria redatta per la Congregazione dello Stato in causa contro Pessina: ben scritta.
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