La Domanda Di Voltura in Catasto

March 26, 2018 | Author: Tarkus Emerson | Category: Decree, Real Estate, Legislature, Authentication, Information Privacy


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sergia visentinprogetto coordinato da mario cinà La domanda di voltura in catasto Raccolta di normativa e prassi Padova, dicembre 2007 Normativa Agenzia del Territorio Provvedimento del 06/12/2006 Titolo del provvedimento: Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2006 - supplemento ordinario) Servizio di documentazione tributaria Preambolo. Preambolo Testo: in vigore dal 12/12/2006 IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate e IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio di concerto con IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure Pagina 1 Provvedimento del 06/12/2006 telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di catasto terreni ed urbano; Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto 1 agosto 2002, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2002, n. 186, concernente l'estensione, in regime di obbligatorieta', ad altri distretti notarili del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltativita', a tutti i distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti; Visto il decreto 18 aprile 2003, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, riguardante l'estensione, in regime di obbligatorieta', del modello unico informatico a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di compravendita di immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto 9 giugno 2004, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, riguardante l'estensione del regime di obbligatorieta' e del regime di facoltativita' del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti nonche' l'attivazione, in regime di facoltativita', del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia; Visto l'art. 1, commi 496 e 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Considerata la necessita' di adottare il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria Provvedimento del 06/12/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in ordine alle modalita' e ai termini della progressiva estensione del servizio telematico; Ritenuto opportuno rendere obbligatorio per i notai l'uso delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per le tipologie negoziali gia' inserite nel pregresso regime di facoltativita' di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, del decreto direttoriale 9 giugno 2004; Ritenuto opportuno estendere, per i notai, le medesime procedure telematiche agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili; Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche agli altri soggetti, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Ravvisata la necessita' di approvare le specifiche tecniche relative all'estensione del servizio telematico disciplinata dal presente provvedimento; Sentite le Province autonome di Trento e di Bolzano; Dispongono: Disposizioni generali art. 1 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese a tutti i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, in quanto compatibili, nonche' secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento. 2. Le procedure telematiche di cui al comma precedente sono utilizzate anche per gli atti in relazione ai quali e' previsto il solo adempimento della registrazione. 3. Ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le procedure telematiche di cui al comma 1 rilevano unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale. 4. Per gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, le procedure telematiche di cui al comma 1 sono utilizzate per il solo adempimento della registrazione. L'estensione delle procedure telematiche alla voltura catastale e' attuata con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280. 5. Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalita' telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura fissata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2. art. 2 Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. Dal 1 gennaio 2007, fermo restando il regime obbligatorio gia' Pagina 3 Provvedimento del 06/12/2006 previsto per gli atti di compravendita di immobili e per le altre tipologie negoziali di cui al decreto direttoriale 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, i notai possono eseguire con le modalita' telematiche di cui all'art. 1 gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data. 2. Dal 1 gennaio 2008, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti di loro competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. art. 3 Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. Dal 1 aprile 2007, i notai utilizzano le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data. Procedure e termini art. 4 Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. Agli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalita' telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3-ter dello stesso decreto e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308. art. 5 Atti comportanti iscrizione o per i quali non vi e' obbligo di trascrizione Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. Per gli atti che comportano iscrizione nei registri immobiliari e per gli atti in relazione ai quali non vi e' l'obbligo di richiedere la trascrizione, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione; b) la richiesta di registrazione; c) la richiesta di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione. art. 6 Atti comportanti annotazione nei registri immobiliari Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. Per gli atti che comportano annotazione nei registri immobiliari, la trasmissione telematica puo' avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione; b) la richiesta di registrazione; c) la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione. 2. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' di annotazione vengono liquidati dal competente ufficio che comunica il relativo importo all'utente. Pagina 4 Provvedimento del 06/12/2006 L'annotazione e' eseguita previo pagamento, anche per via telematica, dei tributi liquidati. art. 7 Trasmissione del titolo per via telematica Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita, per singoli ambiti territoriali, la data dalla quale il titolo e' presentato per via telematica al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di cui all'art. 2678 del codice civile. A partire da tale data le formalita' ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalita' e i termini stabiliti con il medesimo provvedimento. 2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita la data di attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione del titolo per via telematica. Con lo stesso provvedimento sono approvate le modalita' di trasmissione, le relative procedure e specifiche tecniche, anche in ordine al rilascio al richiedente, per via telematica, del certificato di eseguita formalita'. 3. Durante il regime transitorio di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2678 del codice civile, le formalita' integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, si intendono presentate: a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico; b) nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico. Specifiche tecniche art. 8 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. Dal 1 gennaio 2007, per la trasmissione telematica degli atti di cui al presente provvedimento possono essere utilizzate le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1. 2. Dal 1 aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui al comma 1. art. 9 Progressiva estensione delle procedure telematiche Testo: in vigore dal 12/12/2006 1. L'ulteriore estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' attuata con successivi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto tra loro e con il Ministero della giustizia. Pubblicazione Testo: in 1. Il Ufficiale Roma, art. 10 vigore dal 12/12/2006 presente provvedimento sara' della Repubblica italiana. 6 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Il Direttore dell'Agenzia delle entrate Pagina 5 Provvedimento del 06/12/2006 Romano Il Direttore dell'Agenzia del territorio Picardi Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Iannini Allegato 1 Allegato 1 Testo: in vigore dal 12/12/2006 ----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 60 del pdf <---- Servizio di documentazione tributaria Pagina 6 Decreto Legge del 10/01/2006 n. 2 Titolo del provvedimento: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2006) Disposizioni in materia in agricoltura e di catasto art. 1 di contribuzione previdenziale Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 12/03/2006 1. (Comma abrogato) 2. (Comma abrogato) 3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006. 5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. 6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la Tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "0,01"; b) le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.". 7. (Comma abrogato) Pagina 1 AGENZIA DEL TERRITORIO DECRETO 9 giugno 2004 Estensione del regime di obbligatorieta' e del regime di facoltativita' del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti. Attivazione, in regime di facoltativita', del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili, ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia. IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio e IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile del Ministero della giustizia Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari; Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 relativo al sistema del libro fondiario; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernente l'elaborazione dei servizi di pubblicita' immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio e l'approvazione dei connessi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001 con cui e' stata attivata la trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura nei confronti dei notai e relativamente agli atti di compravendita di immobili; Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2002 che estende, in regime di obbligatorieta', ad altri distretti notarili l'utilizzo del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili e, in regime di facoltativita', a tutti i distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti; Visto il decreto 18 aprile 2003 che ha esteso, in regime di obbligatorieta', l'utilizzo del modello unico informatico a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di compravendita di immobili; Considerato che occorre estendere la trasmissione telematica ad altre tipologie di atti relativi agli immobili, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; Ravvisata la necessita' di rendere obbligatoria la trasmissione telematica degli atti inseriti nel pregresso regime di facoltativita'; Ravvisata, altresi', l'opportunita' di apportare modifiche alle specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 12 dicembre 2001; Decretano: Art. 1. 1. I notai, a partire dal 15 giugno 2004, devono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, oltre che per gli atti di compravendita di immobili, anche per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili stipulati dalla medesima data, alle accettazioni espresse di eredita' contenute in atti stipulati dal 15 giugno 2004, alle accettazioni tacite di eredita' desumibili da atti stipulati dalla medesima data, per i quali e' stato gia' previsto il regime di facoltativita' con il decreto 1° agosto 2002. 2. I notai, a partire dalla stessa data, possono utilizzare le procedure telematiche oltre che per le tipologie negoziali individuate dal decreto 1° agosto 2002 non indicate al comma 1, anche per gli adempimenti relativi ai seguenti atti: anticresi, assegnazione divisionale a conto di futura divisione, conferma (quando previsto da leggi speciali), cessioni di beni ai creditori, cessioni di diritti reali a titolo gratuito, cessioni di fitti e pigioni, convenzioni matrimoniali, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi), dichiarazione di nomina, divisioni, donazioni, liberazione di fitti e pigioni, locazione ultranovennale, permuta, prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti (art. 1197 del codice civile), quietanza con trasferimento di proprieta', regolamento di condominio, retrocessione, ricognizione di diritti reali (articoli 177 e 178 del codice civile), riconoscimento di proprieta' (articoli 2653, n. 5 e 2944 del codice civile), rinunzia nonche' acquisto di legato e costituzione di fondo patrimoniale per testamento. Inoltre, relativamente alle ipoteche volontarie, si estende la facoltativita' alla concessione a garanzia di conguaglio divisionale e alla concessione a garanzia per opere pubbliche. Art. 2. 1. A partire dal 15 giugno 2004, per l'adempimento unico informatico, possono essere utilizzate anche le specifiche tecniche allegate al presente decreto. 2. A partire dal 1° gennaio 2005, per l'adempimento unico informatico, devono essere utilizzate unicamente le specifiche tecniche allegate al presente decreto. Art. 3. 1. A partire dal 1° ottobre 2004, per le tipologie negoziali individuate dai decreti direttoriali 12 dicembre 2001, 1° agosto 2002 e dal presente decreto, relative agli immobili ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, i notai possono utilizzare, in regime di facoltativita', il modello unico informatico per gli adempimenti di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati negli altri comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. Art. 4. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2004 Il direttore dell'Agenzia del territorio Picardi Il direttore dell'Agenzia delle entrate Ferrara Il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia Mele Agenzia del Territorio Provvedimento del 18/04/2003 Titolo del provvedimento: Progressiva estensione, in regime di obbligatorieta', del modello unico informatico a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23/04/2003) Servizio di documentazione tributaria Preambolo. Preambolo Testo: in vigore dal 23/04/2003 IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio e IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile del Ministero della giustizia Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonche' le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica; Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri Pagina 1 Provvedimento del 18/04/2003 immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62 e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente; Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dal-l'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui e' stato attivato, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorieta' dal 1 maggio 2002, per i notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti e in regime di facoltativita' per i notai che operano sull'intero territorio nazionale, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti; Visto il decreto direttoriale 1 agosto 2002 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui e' stato esteso, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorieta' dal 1 ottobre 2002 per i notai che operano nei distretti notarili di Bologna, Forli', Ravenna, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Terni e dal 15 novembre 2002 per i notai che operano nei distretti notarili di Benevento, Caserta, Campobasso, Isernia, Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonche' in regime di facoltativita' ad altre tipologie di atti per i notai che operano sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2002 emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dal-l'Agenzia del territorio e dalla Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia con cui e' stato prorogato a data da definirsi con successivo decreto direttoriale l'obbligo della procedura telematica per gli atti di compravendita di immobili per i notai che operano nel distretto notarile riunito di Campobasso, Isernia e Larino, a causa degli eventi sismici; Considerato che occorre fissare la progressiva attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; Considerato che dal 12 settembre 2002 il Consiglio nazionale del notariato e' diventato autorita' di certificazione dei notai italiani ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e che, come tale, risulta regolarmente iscritto nell'elenco dei certificatori dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.); Ravvisata la necessita' di estendere ai notai degli altri distretti notarili l'utilizzo del servizio telematico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, in regime di obbligatorieta'; Decretano: art. 1 Procedura telematica per atti di compravendita. Testo: in vigore dal 23/04/2003 1. A partire dalla data del 1 maggio 2003 i notai che operano nei Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria Provvedimento del 18/04/2003 distretti notarili di Genova e Chiavari; Imperia e Sanremo; La Spezia; Savona; Ferrara; Cagliari, Lanusei e Oristano; Sassari, Nuoro e Tempio Pausania; Belluno; Padova; Rovigo; Treviso; Venezia; Verona; Vicenza e Bassano del Grappa; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 2. A partire dalla data del 15 giugno 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Alessandria, Acqui Terme e Tortona; Asti; Biella; Cuneo, Alba, Mondovi' e Saluzzo; Ivrea; Novara, Vercelli e Casale Monferrato; Torino e Pinerolo; Verbania; Aosta; Ancona; Ascoli Piceno e Fermo; Macerata e Camerino; Pesaro e Urbino; Chieti, Lanciano e Vasto; L'Aquila, Sulmona e Avezzano; Teramo e Pescara; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 3. A partire dalla data del 1 ottobre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Matera; Potenza, Lagonegro e Melfi; Bari; Brindisi; Foggia e Lucera; Lecce; Taranto; Trani; Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia; Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari; Palmi; Reggio Calabria e Locri; Agrigento e Sciacca; Caltagirone; Caltanissetta e Gela; Catania; Enna e Nicosia; Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta; Palermo; Ragusa e Modica; Siracusa; Termini Imerese; Trapani e Marsala; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 4. A partire dalla data del 1 novembre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Como e Lecco; Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese; Pavia, Vigevano e Voghera; Ariano Irpino; Napoli, Torre Annunziata e Nola; Salerno, Nocera Inf., Vallo di Lucania e Sala Consilina; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 5. A partire dalla data del 1 dicembre 2003 i notai che operano nei distretti notarili di Gorizia; Pordenone; Trieste; Udine e Tolmezzo; Bolzano; Trento e Rovereto; Cassino; Frosinone; Latina; Roma, Velletri e Civitavecchia; Campobasso, Isernia e Larino; devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 6. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. Servizio di documentazione tributaria Firma digitale. art. 2 Testo: in vigore dal 23/04/2003 1. A partire dalla data del 1 maggio 2003, i notai possono utilizzare, applicata al modello unico informatico, la firma digitale rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato in qualita' di autorita' di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per il calcolo del codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pagina 3 Ministero delle Finanze Decreto Interministeriale del 13/12/2000 Titolo del provvedimento: Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2000) Servizio di documentazione tributaria Preambolo. Preambolo Testo: in vigore dal 29/12/2000 IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle imposte, tasse e sanzioni non espressamente indicate nello stesso articolo, individuate con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, secondo il quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo' essere effettuato anche con modalita' diverse dal contante, definite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze; Considerata l'opportunita' di definire le modalita' tecniche con le quali e' effettuato il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visti gli articoli 3, comma 2, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Pagina 1 Decreto Interministeriale del 13/12/2000 Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del quale le disposizioni normative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che il Ministro delle finanze adotta esclusivamente provvedimenti che siano espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme su perfezionamento e revisione del sistema catastale; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonche' le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico, presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione; Considerato che, in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, nonche' dagli articoli 2 e 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, occorre tra l'altro approvare il modello unico informatico e stabilire le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica; Decreta: Definizioni. art. 1 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "servizio telematico": il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico, unitamente a copia dell'atto, e degli altri dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; b) "modello unico informatico": il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche' le informazioni per il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione, relative agli atti per i quali e' utilizzata la procedura telematica; c) "adempimento": la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonche' la voltura catastale, di singoli atti relativi a diritti sugli immobili; d) "utenti": i pubblici ufficiali di cui all'art. 10, lettera b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; e) "file": l'archivio elettronico che contiene i dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, relativi ad uno o piu' atti inerenti ad un singolo utente. Pagina 2 Decreto Interministeriale del 13/12/2000 Approvazione trasmissione. del modello art. 2 unico informatico e delle modalita' di Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. E' approvato il modello unico informatico con le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 contenenti le informazioni da trasmettere telematicamente. 2. Sono approvate le modalita' tecniche per la trasmissione dei dati riportate nell'allegato 2. Controlli di trasmissione. art. 3 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. La trasmissione non si considera effettuata qualora il file cui si riferisce sia scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione; b) file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle modalita' tecniche di cui all'allegato 2; c) mancata o erronea indicazione degli estremi identificativi necessari per il pagamento di cui all'art. 10. 2. La trasmissione non si considera effettuata relativamente al singolo atto, qualora le informazioni non rispondano ai requisiti riportati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1. art. 4 Abilitazione al sevizio telematico. Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. Gli utenti sono abilitati alla trasmissione dei file relativi agli atti le cui copie non sono integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, secondo le modalita' indicate nei commi successivi. 2. Gli utenti presentano domanda di abilitazione all'ufficio del territorio competente in relazione alla loro sede, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione finanziaria. 3. L'ufficio, verificata l'identita' e la qualifica dell'utente e la regolarita' della domanda, rilascia l'attestazione di abilitazione, la cui copia controfirmata dal richiedente e' acquisita agli atti, nonche' le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico. 4. L'abilitazione ha effetto dal giorno lavorativo successivo al rilascio. Revoca dell'abilitazione. art. 5 Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. L'abilitazione al servizio telematico e' revocata, su segnalazione degli organi competenti, per sospensione o cessazione della pubblica funzione. 2. Il provvedimento di revoca e' notificato al soggetto abilitato. art. 6 Trasmissione tramite soggetti autorizzati. Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. Gli utenti possono avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti per l'esecuzione dell'adempimento per via telematica, di soggetti autorizzati dall'amministrazione finanziaria su segnalazione dei competenti organi istituzionali nazionali di categoria degli utenti, ovvero, in assenza di questi, degli organi comunque competenti per territorio. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a soggetti che siano in possesso di adeguate capacita' tecniche, economiche e finanziarie, e che operino nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, limitandosi al trattamento dei dati per le sole finalita' del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a cio' necessario. 3. L'autorizzazione alla trasmissione dei dati e' revocabile in caso di gravi Pagina 3 Decreto Interministeriale del 13/12/2000 irregolarita' nell'utilizzo del servizio telematico. 4. Gli utenti danno comunicazione all'amministrazione finanziaria della scelta del soggetto autorizzato di cui intendono avvalersi e di eventuali variazioni della stessa. art. 7 Codice di autenticazione dei file. Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. Il file da trasmettere all'amministrazione finanziaria e' corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identita' dell'utente e l'integrita' delle informazioni. 2. Il codice di autenticazione e' il risultato della procedura telematica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota solo al soggetto abilitato, e una pubblica, nota almeno al soggetto abilitato e all'amministrazione, che permette di verificare la provenienza e l'integrita' del file. 3. In caso di perdita, di impossibilita' di utilizzo o di uso improprio da parte di terzi della chiave privata, l'utente presenta apposita comunicazione al competente ufficio del territorio, che provvede tempestivamente alla disattivazione ed alla sostituzione della stessa. 4. Il codice di autenticazione e' apposto dall'amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all'utente. Ricevute di trasmissione art. 8 dei file e di registrazione. Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. L'amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione del file contenente i dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, mediante ricevuta resa contestualmente disponibile per via telematica nella quale sono indicati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dal soggetto abilitato e quello attribuito dall'amministrazione finanziaria; c) il numero degli atti contenuti nel file; d) il numero degli atti registrati, il relativo numero di repertorio, nonche' la data, il numero di registrazione e l'ufficio delle entrate competente; e) il numero degli atti scartati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed il loro repertorio, nonche' il motivo dello scarto; f) l'importo per cui viene disposto il prelievo da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero l'importo dichiarato come versato con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. La ricevuta di cui al comma precedente non e' prodotta nei casi di cui all'art. 3, comma 1. 3. L'amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica, entro dieci giorni lavorativi dall'invio dei dati, il file contenente l'attestazione del versamento della somma autoliquidata, eseguito secondo le modalita' del successivo art. 10, comma 1. Esecuzione dell'adempimento. art. 9 Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono ricevuti. 2. Le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, si considerano presentate nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione, successivo a quello in cui i dati sono ricevuti. 3. L'amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica agli utenti il file contenente gli esiti dell'elaborazione delle volture, per ciascun ufficio del territorio. art. 10 Pagina 4 Decreto Interministeriale del 13/12/2000 Modalita' di pagamento telematico. Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. Gli utenti effettuano il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione attraverso addebito sul conto corrente, bancario o postale, disposto direttamente dall'amministrazione finanziaria. 2. Per consentire i pagamenti di cui al comma 1, le banche e le Poste italiane S.p.a. stipulano con il Ministero delle finanze apposita convenzione. Nel caso in cui il conto corrente sia intrattenuto con banca non convenzionata, e' consentito, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio telematico, il pagamento secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. L'amministrazione finanziaria richiede il pagamento della maggiore imposta e degli eventuali interessi moratori e sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, determinati dagli uffici in sede di controllo dell'autoliquidazione, o dispone il prelievo delle relative somme a fronte dell'assenso comunicato, per via telematica, dagli utenti. 4. Qualora ricorra l'ipotesi di compensazione delle somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, i notai evidenziano il credito nel file da trasmettere per l'esecuzione dell'adempimento. Utilizzo del servizio telematico. art. 11 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. L'utilizzo del servizio telematico e' garantito dalle ore 4 alle ore 22 nei giorni dal lunedi' al sabato, con esclusione dei giorni festivi. 2. L'amministrazione finanziaria puo' in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso dandone preventiva comunicazione. art. 12 Irregolare funzionamento del servizio telematico. Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. Si considera irregolare funzionamento del servizio telematico l'interruzione dello stesso per un periodo superiore alle tre ore nell'arco temporale giornaliero di erogazione. 2. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'amministrazione finanziaria garantisce comunque l'eseguibilita' degli adempimenti, anche mediante presentazione su supporto informatico, all'ufficio competente in relazione alla sede dell'utente, dei dati necessari per l'esecuzione dell'adempimento. Oneri economici. art. 13 Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. L'utilizzazione del servizio telematico da parte degli utenti, nonche' lo scambio di dati e informazioni tra gli uffici delle entrate e del territorio, sono effettuati senza oneri economici per l'amministrazione finanziaria, tranne quelli relativi al funzionamento del proprio servizio informativo. Disposizioni di attuazione. art. 14 Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. Con successivi decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio telematico di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 Pagina 5 Decreto Interministeriale del 13/12/2000 Modello unico informatico. Testo: in vigore dal 22/12/2001 ----> Vedere documento in formato PDF <---- Servizio di documentazione tributaria Pagina 6 4. Il servizio telematico prevede quindi che i file inviati o diretti all'utente siano corredati di un codice di autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte. 2.2. La trasmissione prevista al punto b) avviene con protocollo di sicurezza crittografato. 4. I soggetti di cui all'art. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e. b) l'integrita' dei dati ricevuti. 1 inviano il file che contiene un modello unico informatico utilizzando il servizio telematico predisposto dall'amministrazione finanziaria. Analogamente l'utente. Testo: in vigore dal 29/12/2000 1. 3. Adobe Acrobat Reader (versione 4. annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili. 6 possono concordare con l'amministrazione finanziaria l'accesso mediante linee dedicate. Costituzione e invio del file da trasmettere. le novita' piu' rilevanti per gli utenti. 4. o browser equivalenti). raggiungibili. vengono rese pubbliche dall'amministrazione finanziaria mediante un servizio di informativa agli utenti. Gli utenti di cui all'art. Le modalita' di distribuzione del software vengono comunicate dall'ufficio del territorio al momento dell'abilitazione di cui all'art. Modalita' di accesso. versione 4. trascrizione. Verra' attivato un servizio di assistenza telefonico e un servizio di assistenza on line disponibile all'interno del servizio telematico. L'accesso al servizio telematico avviene secondo una delle seguenti modalita': a) rete IP privata: L'accesso avviene in tal caso tramite connessione con linee telefoniche commutate ordinarie o ISDN. disponibile all'interno del servizio telematico.1. quando ricve un file che contiene le ricevute di cui all'art. I prodotti software distribuiti dall'amministrazione finanziaria sono certificati per personal computer dotati di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer. A tal ultimo fine utilizza il software distribuito dall'amministrazione finanziaria che: a) sottopone il modello ad una funzione che ne calcola Pagina 7 Servizio di documentazione tributaria . L'ufficio del territorio. in generale. Prodotti software. 8. Codice di autenticazione. da tutto il territorio nazionale. mediante un numero telefonico. all'atto dell'abilitazione di cui all'art. La presentazione del modello unico informatico comporta la necessita' di adottare un meccanismo che permetta all'amministrazione finanziaria di verificare: a) l'identita' e la qualifica dell'utente. Prima di procedere alla trasmissione l'utente e' tenuto a costituire il modello unico informatico secondo le modalita' descritte nell'allegato 1 e a calcolarne il codice di autenticazione. ha necessita' di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico. cioe' l'impossibilita' che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione. b) rete Internet. rende disponibile gratuitamente il software che consente agli utenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico. iscrizione. Caratteristiche generali.Decreto Interministeriale del 13/12/2000 Allegato 2 Modalita' tecniche per la trasmissione dei dati relativi agli adempimenti in materia di registrazione. Trasmissione dei file e delle ricevute. che verra' comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni. 4.X o superiore) ed operanti in Ambiente WIN o MAC/OS. 4.X o superiori. Elaborazione delle ricevute da parte dell'utente cui sono destinate. d) cifrare l'impronta del file con la chiave privata di firma dell'Amministrazione finanziaria.Decreto Interministeriale del 13/12/2000 l'impronta informatica. c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola l'impronta del file stesso. b) ricalcolo dell'impronta del modello. b) predisporre la ricevuta che contiene le informazioni di cui all'art. e' certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente). effettua due distinte operazioni consistenti in: a) decifratura del codice di autenticazione. 4. se l'operazione va a buon fine. del codice di autenticazione.2. analogamente a quanto descritto al paragrafo 4. Ricezione del modello unico informatico. 4. predisposto con le modalita' descritte. e' certo che il file e' stato prodotto dal sistema di validazione dell'amministrazione stessa. gestito dall'Amministrazione finanziaria. e' a disposizione dell'utente che. Tale software permette di: creare un canale di comunicazione sicuro con il sistema di certificazione. 8 del decreto. attraverso un sistema di validazione. b) cifra l'impronta del modello con la chiave privata dell'utente (ottenuta con le modalita' indicate nel successivo paragrafo 5). il file non e' stato alterato successivamente al calcolo. l'utente si connette al servizio e lo invia. se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente. mediante la chiave pubblica dell'amministrazione finanziaria. Completate le procedure di cui all'art. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file. mediante la chiave pubblica dell'utente. Il file contenente le ricevute. da parte dell'utente. generando il codice di autenticazione. ricevuta la richiesta. il file non e' stato alterato successivamente al calcolo. il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a: a) controllare la rispondenza del modello pervenuto alle caratteristiche previste nell'allegato 1 del decreto. connettendosi al servizio. se l'operazione va a buon fine. generare la coppia di chiavi (una pubblica e una privata). esegue le seguenti operazioni: Pagina 8 Servizio di documentazione tributaria . l'utente cui sono destinate utilizza il prodotto software distribuito dall'amministrazione finanziaria che.5. inviare la richiesta di iscrizione della chiave pubblica nell'apposito registro che le contiene. se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente. effettua due distinte operazioni che consistono in: a) decifratura del codice di autenticazione. L'amministrazione finanziaria. utilizzando le istruzioni ricevute dall'Ufficio del Territorio. depositandola sul dispositivo di firma che sara' utilizzato per il calcolo dei codici di autenticazione. Predisposto il file costituito dal modello unico e dal codice di autenticazione. 5. Per leggere il contenuto del file che contiene le ricevute trasmesse dall'amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico. provvede a scaricarlo sul proprio personal computer. del codice di autenticazione (integrita' del dato). 4.4. 4 l'utente. da parte dell'amministrazione finanziaria. Predisposizione e restituzione delle ricevute all'utente. quando riceve il file. Il sistema di certificazione. b) ricalcolo dell'impronta del file. installa il software che utilizzera' per la generazione dell'ambiente di sicurezza.3. Completato il controllo del codice di autenticazione. salvo nei casi previsti dall'art. utilizzando la chiave privata di certificazione dell'amministrazione finanziaria. 4. la chiave privata dell'utente. genera il certificato.Decreto Interministeriale del 13/12/2000 verifica la richiesta di certificazione. E' a carico dell'utente la custodia del dispositivo di firma che contiene. tra l'altro. pubblica il certificato nell'apposito registro. viene automaticamente rinnovato dall'amministrazione alla scadenza. Il certificato che contiene la chiave pubblica dell'utente ha validita' di un anno a partire dalla data della sua pubblicazione. Servizio di documentazione tributaria Pagina 9 . nonche' l'univocita' della chiave pubblica. 5 del decreto. Le fasi sopra descritte sono eventi registrati in un giornale di controllo. che saranno utilizzate per verificare i codici di autenticazione presenti sulle rice'vute di cui all'art. restituisce all'utente il certificato e le chiavi pubbliche dell'amministrazione. controllando la rispondenza dei dati in essa contenuti con le informazioni trasmesse dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 8. Visto l'articolo 24. Vista la legge 27 febbraio 1985.") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000.R. 131. 59. perfezionamento e revisione del sistema catastale. n. alla disciplina in materia di imposta di registro. Udito il parere del Consiglio di Stato. concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale. n. della legge 23 agosto 1988. (N. Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000. n. n. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. adottata nella riunione del 28 luglio 2000. della legge 15 marzo 1997. recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario.D. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis. n. ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti. 643. 400. 9. del decreto legislativo 18 dicembre 1997. 347.Decreto del Presidente della Repubblica del 18/08/2000 n. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. quinto comma. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. 1 atti implicanti l'impiego della firma Pagina 1 . 308 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari. n. 642. 105 del 14 novembre 2000. comma 1. n. concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. e n. che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale. n. concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante. 463. n. di concerto con il Ministro della giustizia. imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e imposta di bollo. 254 del 30/10/2000) Servizio di documentazione tributaria Preambolo Preambolo Testo: in vigore dal 14/11/2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87. n. della legge 27 dicembre 1997. n. imposte ipotecarie e catastali. 650. Visto l'articolo 15. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997. in relazione alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari. comma 2. 662. che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. 52. E m a n a "il seguente regolamento: Trasmissione digitale telematica di art. che ha introdotto l'articolo 3-sexies. il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3. n. Visto l'articolo 17. della legge 23 dicembre 1996. Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990. Sulla proposta del Ministro delle finanze. comma 136. della Costituzione. concernente la disciplina dell'imposta di bollo. commi 39 e 40.: "Il regolamento in questione e' stato ammesso al visto dalla Corte dei Conti con deliberazione n. Visti i regolamenti (CE) n. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 449. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998. comma 2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria. 2 atti non implicanti l'impiego della firma Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. il modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies. utilizzato in sede di autoliquidazione. indicati nella ricevuta. 59. La documentazione in originale e' conservata dal pubblico ufficiale. 643. n. 463. Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale. dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica. annotazione e voltura catastale. per via telematica. Gli uffici finanziari possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica. 463. 3 Modalita' tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalita'. n. ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale. i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili. di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997. 3. Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto. e relative disposizioni di attuazione. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. nel prospetto di cui al comma 1. A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica. assolvono l'obbligo della registrazione. sono fissate le modalita' tecniche e le date di attivazione della trasmissione per via telematica di cui all'articolo 1 e di quella di cui all'articolo 2 del presente regolamento. del decreto legislativo 18 dicembre 1997. art. comma 2. 5. 308 Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. comma 4. anche agevolato. La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'articolo 13 del Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . n. Con decreto del Ministero delle finanze. idonei all'applicazione del regime tributario. Il pubblico ufficiale. ai sensi dell'articolo 15. del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. comma 2. 4 Termine per la richiesta di registrazione Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono disponibile. nonche' i dati della dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18. elenca gli estremi degli allegati. comma 1. comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2. 131. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali. iscrizione. dell'iscrizione. le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale. dei documenti e dei certificati da presentare in virtu' di disposizioni di legge o di regolamento. e' trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell'atto. con lo stesso mezzo. 6. n. Trasmissione digitale telematica di art. relativi a diritti sugli immobili. 4. 2. della trascrizione. nonche' per la loro trascrizione. vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell'originale dell'atto.Decreto del Presidente della Repubblica del 18/08/2000 n. della legge 15 marzo 1997. una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'articolo 16. il numero della registrazione e la somma dovuta e versata. di concerto con il Ministero della giustizia. 463. n. la data. art. 2. n. 131. nel caso in cui i valori siano espressi in euro. parte prima. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalita'. sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 41: 1) al comma 1. 2) al comma 2. 2. di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute. e' eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies. n. 308 testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. Per l'esecuzione delle formalita' ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto. n. l'attestazione di eseguita voltura. 131. salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa". ovvero. Pagina 3 . Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. 6 Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile. ipotecaria. n. del decreto legislativo 18 dicembre 1997. all'unita'. Arrotondamento art. nel caso in cui i valori siano espressi in euro. dopo la parola "superiore". per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore. per via telematica. sono aggiunte le seguenti: ". sono arrotondate a lire mille. con le modalita' stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali. Formalita' ipotecarie art. 4. per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore". catastale. Le imposte di registro. comma 2. 2. 7 Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. le parole: "10 mila" sono sostituite dalla parola "mille" e le parole: "5 mila" sono sostituite dalla parola: "cinquecento" e. e successive modificazioni. La voltura catastale di cui agli articoli 3. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. Voltura catastale art. Imposta di registro art. il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte. 8 Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell'unita' originaria inscritta in atti. 463. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto. 5 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. 650.Decreto del Presidente della Repubblica del 18/08/2000 n. e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale e' certificata l'esecuzione della formalita' a norma del codice civile. 3. le parole: "inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa. ovvero all'unita'. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990. 9 dopo seguenti le parole: "presentati per la parole: "o registrati per via Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. parte prima. e' apportata la seguente modifica: a) all'articolo 18. annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. sono aggiunte le seguenti: "nonche' le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Imposte ipotecaria e catastale art. della tariffa dell'imposta di bollo. comma registrazione". nel caso in cui i valori siano espressi in euro. Imposta di bollo 2. sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.Decreto del Presidente della Repubblica del 18/08/2000 n. Nell'articolo 1. 642. comma 1-bis. dopo le parole: "all'articolo 2678 del codice civile". Pagina 4 . Il presente decreto. 308 b) all'articolo 76. le seguenti: ". la parola: "diecimila" e' sostituita dalla parola: "mille" e la parola: "cinquemila" e' sostituita dalla parola "cinquecento" e. n. n. sono inserite telematica". per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore". ovvero all'unita'. dopo la parola: "superiore". 347. munito del sigillo dello Stato. sono aggiunte. le art. 10 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 14/11/2000 1. e successive modificazioni. n. sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2.". redatte dalla societa' "Ferrovie dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima societa'.448. le parole: "avvenute in base a specifiche disposizioni di legge. all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998. Titolo del documento: (Patrimonio delle Spa). sulla base di note di trascrizione. Trascrizioni. sono inserite le seguenti: "a parita' di prezzo". b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. b) al comma 7. c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalita' di trascrizione" a: "nonche'". dopo le parole: " Hanno titolo di priorita'". Ferrovie dello bilancio annuale e pluriennale Stato Spa e della Poste Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 01/01/2000 1. non strumentale all'esercizio ferroviario. sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2. dopo le parole: "di ciascuna provincia". lettera a). 2. gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione. n. Gli uffici del territorio. in fine. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993. sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2. 5 Titolo del provvedimento: Disposizioni per la formazione del dello Stato (legge finanziaria 2000).Legge del 23/12/1999 n. Pagina 1 . i quali possono essere alienati a terzi purche' all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ". Al medesimo comma 9 e' aggiunto. domande di intavolazione e domande di voltura. il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi. 560. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa. 488 . intavolazione e voltura dei beni ed eventuali accessioni." sono soppresse. sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2. i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".art. possono essere venduti nella loro globalita'". dopo le parole: " alienato a terzi". lettera a). c) al comma 9. lettera a). le Conservatorie dei registri immobiliari. che risultino liberi. iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa. sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4. di attuazione dell'art. Lecco. Salerno. con modificazioni. Sassari. convertito. Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale e' stabilita. n. Trapani. Macerata. 16. Santa Maria Capua Vetere.T. n. Messina. Parma. e di conservatorie dei RR. Visto l'art. Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento de1 territorio. Novi Ligure.Ministero delle Finanze Decreto del 16/12/1998 Titolo del provvedimento: Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Genova. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. Pescara. del decreto-legge 23 gennaio 1993. 701. Palermo.E. di cui agli articoli 3. 16. con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997. Lodi. con il quale vengono dettate le modalita' di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto. Modena. Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. Mantova.II. 52. Ragusa. 650. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. Padova. Taranto. n. Terni. convertito. soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto. 1 Entrata in vigore della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nell'ambito della competenza catastale di uffici del territorio. dalla legge 24 maggio 1993. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. 75. Teramo. 295 del 18/12/1998) Preambolo. nonche' presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo. Massa Carrara. Treviso. Pistoia. Torino 1 e Torino 2 (ufficio del territorio di Torino). Matera. Reggio Calabria. 2. Varese e presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 2 (ufficio del territorio di Milano). Vicenza. Pordenone. del decreto-legge 23 gennaio 1993. Savona. con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili. Pagina 1 . Perugia. Oristano. n. Siracusa. Mondovi'. Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 18/12/1998 con effetto dal 29/12/1998 IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto l'art. 2. Napoli 2. 75. comma 1-septies. con il quale e' stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti. Pesaro. Siena. Nuoro. n. Pisa. 701. per ciascun ufficio. con modificazioni. comma 1-septies. Decreta: art. n. giudiziari ed amministrativi. Rovigo. di U. Pavia. n. con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio. nella legge 24 marzo 1993. n. sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985. Udine. Trapani. Perugia. Sondrio. Salerno. Terni. Venezia. Massa Carrara. Pescara. Pordenone. Rovigo. Parma. Milano. Pavia. Pistoia. Nuoro. Napoli 2. Pisa. Mantova. Siracusa. 2 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 18/12/1998 con effetto dal 29/12/1998 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Santa Maria Capua Vetere. Bergamo. Mantova. Modena. Verona. Terni. Padova. Messina. Modena. Siena. Rovigo. Cuneo. Treviso. Taranto. entra in vigore il giorno 29 dicembre 1998. Sassari. Parma. Udine. Oristano. Palermo.Decreto del 16/12/1998 Testo: in vigore dal 18/12/1998 con effetto dal 29/12/1998 La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni ricadenti nella competenza territoriale catastale degli uffici del territorio di Cagliari. Siracusa. Pesaro. Matera. sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Genova. e degli uffici tecnici erariali di Alessandria. nonche' presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo. Livorno. Siena. Palermo. Matera Messina. Genova. Palermo. Cremona. Trapani. Pubblicazione del decreto. Napoli. Latina. Salerno. Taranto. Pagina 2 . Udine. Macerata. Como. Padova. Varese e presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 2 (ufficio del territorio di Milano). Vicenza. Reggio Calabria. Macerata. Torino 1 e Torino 2 (ufficio del territorio di Torino). Savona. Ragusa. Sassari. Pesaro. Mondovi'. Pavia. Varese. Teramo. Teramo. Oristano. Lecco. Grosseto. Massa Carrara. Perugia. Savona. Nuoro. Ragusa. Lodi. Vicenza. Novi Ligure. Reggio Calabria. Pistoia. art. Pordenone. Torino. Pescara. Caserta. Treviso. Aosta. Ascoli Piceno. 2. Enna. Asti. n. Caltanissetta. con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio. Ancona. n. di cui agli articoli 3. Verbania. Casale Monferrato. Rimini. Ancona. n. Arezzo. n. Cosenza. L'Aquila. 2. Arezzo. Milano. Benevento. Lecce. Latina.Ministero delle Finanze Decreto del 30/11/1998 Titolo del provvedimento: Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Agrigento. n. Grosseto. Imperia. comma 1-septies. Latina. Caltanissetta. soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto. convertito. 75. Bologna. n. Foggia. Decreta: art. e degli uffici tecnici erariali di Alessandria. Enna. Chieti. Foggia. Visto l'art. 1 Entrata in vigore della procedura di esecuzione automatica Testo: in vigore dal 27/12/1998 La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative per i beni siti nei comuni ricadenti nella competenza territoriale catastale degli uffici del del territorio di Agrigento. convertito. Aosta. con modificazioni. Brindisi. Ascoli Piceno. 701. Avellino. Lucca. 16. Livorno. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. nella legge 24 marzo 1993. Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio. Imperia. n. 285 del 05/12/1998) Preambolo Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 27/12/1998 IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto l'art. Alba. Pagina 1 . con il quale vengono dettate le modalita' di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale e' stabilita. con modificazioni. Ferrara. Belluno. Biella. Cuneo. 52. 701. del decreto-legge 23 gennaio 1993. del decreto-legge 23 gennaio 1993. per ciascun ufficio. Forli'. Benevento. 650. Prato. sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985. con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili. Campobasso. Brescia. comma 1-septies. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. di attuazione dell'art. con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997. Campobasso. Como. Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. Asti. giudiziari ed amminsitrativi. Firenze. 16. Cremona. dalla legge 24 marzo 1993. nonche' presso le conservatorie dei registri immobiliari di Aqui Terme. 75. n. con il quale e' stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. Firenze. Cosenza. Aosta. Asti. Como. Chieti. Verbania. Caltanissetta. Como. L'Aquila. Pagina 2 . Lucca. Livorno. Varese. Ferrara. Pisa. Ferrara. Cosenza. Grosseto. Chieti. Cuneo. Rimini. Lecce. Novara. Belluno. Belluno. Cremona. 2 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 27/12/1998 1. Il presente decreto ha efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Casale Monferrato. Brindisi. Livorno. Perugia. Foggia. Prato. Latina. Lecce. entra in vigore il giorno 10 dicembre 1998. Campobasso. Ancona. Cuneo. Imperia. Firenze. Grosseto. Pubblicazione art. Brescia. L'Aquila. Brescia. nonche' presso le conservatorie dei registri immobiliari di Aqui Terme.Decreto del 30/11/1998 Avellino. Avellino. Enna. Biella. Alba. Lucca. Benevento. Brindisi. sulla base delle corrispondenti note di tracrizione eseguite presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Agrigento. Arezzo. Cremona. Ascoli Piceno. n. convertito. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. con modificazioni. Verbania. con il quale vengono dettate le modalita' di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto. Rimini. Bari. 701. 2. Bergamo. 75. Roma 2. Velletri. Schio (ufficio del territorio di Vicenza). Susa (ufficio del territorio di Torino). Tempio Pausania (ufficio del territorio di Sassari) e Urbino (ufficio del territorio di Pesaro). Volterra. per ciascun ufficio. dalla legge 24 marzo 1993. nella legge 24 marzo 1993. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. Pagina 1 . n. n. Spoleto. Viterbo. Testo: in vigore dal 24/11/1998 La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni delle province di Alessandria. convertito. Tortona. Prato. soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto. 1 automatica delle volture catastali. Lecco. nonche' presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Forli'. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale e' stabilita. di cui agli articoli 3. Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio. con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili. Salo'. Montepulciano. sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985. Decreta: Procedura di esecuzione art. 16. n. con modificazioni. Frosinone. con il quale e' stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti. n. 16. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. Verona e presso le sezioni staccate del servizio di pubblicita' immobiliare di Sanremo (ufficio del territorio di Imperia). con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio. n. Voghera. Sarzana.Ministero delle Finanze Decreto del 18/11/1998 Titolo del provvedimento: Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari di Breno. Como. Reggio Emilia. Vigevano. Novara. Roma 1. Trani. n. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. 275 del 24/11/1998) Preambolo Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 24/11/1998 IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto l'art 2. Visto l'art. Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. Castiglione Stiviere. con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997. 75. n. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 650. Vercelli. giudiziari ed amministrativi. di attuazione dell'art. 701. Civitavecchia. Brescia. 52. Frosinone. Mantova. Civitavecchia. Rimini. Torino. Volterra nonche' presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Forli'. Tortona. Voghera. Viterbo. Verbania. Reggio Emilia. Pisa. Novara. entra in vigore il giorno 30 novembre 1998. Reggio Emilia. Urbino (ufficio del territorio di Pesaro). Vigevano. Pavia. Castiglione Stiviere. Montepulciano. Siena. Viterbo. Imperia. Pagina 2 . Roma 1. Vercelli. Pesaro. Vicenza. Tempio Pausania (ufficio del territorio di Sassari).Decreto del 18/11/1998 Firenze. Prato. Schio (ufficio del territorio di Vicenza). Trani. Sassari. La Spezia. 2 Testo: in vigore dal 24/11/1998 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 2. Perugia. Lecco. Verona. Sarzana. Novara. Salo'. Roma. Spoleto. Livorno. Servizio di documentazione tributaria Pubblicazione. Susa (ufficio del territorio di Torino). Vercelli. Forli'. sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Breno. Frosinone. Velletri. Verona e presso le sezioni staccate del servizio di pubblicita' immobiliare di Sanremo (ufficio del territorio di Imperia). art. Chiavari (ufficio del territorio di Genova). n. Visto l'art. convertito.septies. La Spezia. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 266 del 13/11/1998) Preambolo Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 13/11/1998 con effetto dal 19/11/1998 IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto l'art. Decreta: Fissazione automatica province. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. per ciascun ufficio. n. con il quale e' stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti. nella legge 24 marzo 1993. con il quale vengono dettate le modalita' di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto. Lodi e delle sezioni staccate di Bassano del Grappa (Ufficio del territorio di Vicenza). n. n. Finale Ligure (ufficio del territorio di Savona). Pescia (ufficio del territorio di Pistoia). Ivrea (ufficio del territorio di Torino). con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997. con modificazioni. del decreto-legge 23 gennaio 1993. convertito. giudiziari ed amministrativi.Ministero delle Finanze Decreto del 11/11/1998 Titolo del provvedimento: Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari di Biella. 1 data di entrata in vigore della procedura di esecuzione delle volture catastali per i beni siti in comuni di talune Testo: in vigore dal 13/11/1998 con effetto dal 19/11/1998 La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti Pagina 1 . Pinerolo (ufficio del territorio di Torino). 2. 650. Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio. n. nonche' presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Bologna. Chiavari (ufficio del territorio di Genova). Portoferraio. Piacenza. con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. n. 16. di cui agli articoli 3. 701. Isernia. Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale e' stabilita. comma l . sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985. dalla legge 24 marzo 1993. Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. Lucera (ufficio del territorio di Foggia). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75. 75. Catanzaro. n. Este. 52. n. con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio. soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. 16. 701. art. con modificazioni. Chioggia. 2. di attuazione dell'art. Portoferraio. Cremona. Finale Ligure (ufficio del territorio di Savona). Lodi e delle sezioni staccate di Bassano del Grappa (ufficio del territorio di Vicenza). Genova. Modena.Decreto del 11/11/1998 nei comuni delle province di Bologna. Pinerolo (ufficio del territorio di Torino). Livorno. Vercelli. Venezia. Torino. Pagina 2 . Vicenza. Este. Chioggia. Piacenza. sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Biella. Forli'. Savona. Foggia. La Spezia. Catanzaro. Lucca. 2 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 13/11/1998 con effetto dal 19/11/1998 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Isernia. Parma. Padova. Piacenza. Ivrea (ufficio del territorio di Torino). La Spezia. Catanzaro. entra in vigore il giorno 19 novembre 1998. Lucera (ufficio del territorio di Foggia). Isernia. Milano. Rovigo. nonche' presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Bologna. Pescia (ufficio del territorio di Pistoia). Pubblicazione del decreto. Chiavari (ufficio del territorio di Genova). art. Pistoia. n. con modificazioni. 701. Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. Catania. Genova e Rieti.Ministero delle Finanze Decreto del 28/10/1998 Titolo del provvedimento: Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari di Alessandria. nonche' presso talune conservatorie dei RR. Napoli e Rieti sulla base delle corrispondenti note di trascrizione. nella legge 24 marzo 1993. convertito. giudiziari ed amministrativi. Testo: in vigore dal 31/10/1998 con effetto dal 10/11/1998 La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni delle province di Alessandria. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. dalla legge 24 marzo 1993. eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Alessandria. n. Fermo. di cui agli articoli 3. 650. con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio. Ascoli Piceno. Pagina 1 . nonche' presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Catania.II. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto. 1 Esecuzione automatica di volture catastali nell'ambito di alcune province. n. Decreta: art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. 75. Napoli 2 e il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio di Catania. 2. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. n. con modificazioni. Napoli 1. Cagliari. con il quale vengono dettate le modalita' di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto. Cagliari. 52. 16. 701 di attuazione dell'art. n. 255 del 31/10/1998) Servizio di documentazione tributaria Preambolo Preambolo Testo: in vigore dal 31/10/1998 con effetto dal 10/11/1998 IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto l'art. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.75. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio. con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997. sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985. n. Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale e' stabilita. Cagliari. convertito. n. e presso alcuni uffici del territorio. con il quale e' stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti. 2. Napoli 1 e Napoli 2. con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili. Genova e Rieti entra in vigore il giorno 10 novembre 1998. per ciascun ufficio. Visto l'art. 16. Fermo. n. Genova. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 .Decreto del 28/10/1998 art. 2 Pubblicazione del decreto Testo: in vigore dal 31/10/1998 con effetto dal 10/11/1998 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 79 del 4 aprile 1995. 52. 29 aprile 1997. n. Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze. n. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. Visto il decreto del Ministro delle finanze. 111 del 15 maggio 1997. di cui agli articoli 3. n. 287. gli articoli 3. giudiziari ed amministrativi la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari. Visto il decreto del Ministro delle finanze. con il quale sono state apportate modifiche all'art.Ministero delle Finanze Decreto del 15/10/1998 Titolo del provvedimento: Modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili. n. delle nuove procedure. Visto l'art. n. 2. di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica. 10 marzo 1995. 701. di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996. Visto l'art. soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto. in particolare. concernente nuove modalita' di presentazione su supporto Pagina 1 . convertito. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. con modificazioni. n. di attuazione dell'art. n. 10. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. pubblicato nel supplemento ordinario n. recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze. 16. nella legge 24 marzo 1993. convertito. gli articoli 16 e 17. nella legge 24 marzo 1993. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. n. n. Vista la legge 29 ottobre 1991. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 75. recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari e. con modificazioni. in particolare. 2. 425. sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985. n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. convertito. n. giudiziari ed amministrativi. 250 del 26/10/1998) Preambolo Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 26/10/1998 IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. Vista la legge 27 febbraio 1985. con modificazioni. 52. con il quale e' stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dell'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti. dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione. 4 e 14 recanti norme per le volture catastali. i servizi di pubblicita' immobiliare e le sezioni staccate degli uffici del territorio. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. relativo al perfezionamento e alla revisione del sistema catastale e. recante approvazione della nuova automazione. 358. 650. 16. Visto l'art. nella legge 8 agosto 1996. n. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323. con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili. 650. 75. 650. di cui all'art. integra o corregge i dati del foglio informativo. anche l'esito della elaborazione. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo. Tale circostanza sara' fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione. art. 2. oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione. la parte che richiede la trascrizione presenta. Foglio informativo art. di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. 3. relativamente ai soggetti. iscrizione e domande di annotazione. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione. con modalita' automatiche. Decreta: Voltura catastale art. n. esonera il richiedente dall'obbligo di presentazione delle domande di Pagina 2 . n. 303 del 31 dicembre 1997. oppure procede alla presentazione della domanda di voltura. 2664 del codice civile. 2 Testo: in vigore dal 26/10/1998 1. gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi. in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. rispetto a quella presente nelle scritture e negli atti catastali. su supporto informatico. 4. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale. apposito foglio informativo conforme alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto e redatto secondo le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio. 2. 650. relativa ad atti civili. in applicazione del presente decreto. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione. del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio. 3. devono essere altresi' rispettate le disposizioni contenute negli articoli 1. 1. 3 Esecuzione della voltura automatica Testo: in vigore dal 26/10/1998 1. giudiziari ed amministrativi. l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo. Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 23 dicembre 1997. La voltura catastale. agli immobili o ad entrambi. comma 3. e' eseguita automaticamente con le seguenti formalita' e procedure. emanato dal Ministro delle finanze. soggetti a trascrizione presso gli uffici del territorio o le conservatorie dei registri immobiliari meccanizzati. comma 8 e 2. ai sensi del decreto 29 aprile 1997. 1 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 26/10/1998 1. ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. rilascia una ricevuta contenente. concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili.Decreto del 15/10/1998 informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione. l'ufficio ne da' notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. In tale ipotesi il richiedente fornisce. 701. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale in maniera automatica. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. comma 3. colui che richiede la trascrizione presenta la relativa nota su supporto informatico. L'esecuzione della voltura automatica. l'ufficio. Ravvisata l'opportunita' di apportare modifiche al citato decreto dirigenziale 23 dicembre 1997. entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. giudiziari ed amministrativi. Allegato CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SU CUI REGISTRARE LE NOTE DI TRASCRIZIONE CORREDATE DAGLI ALLEGATI CONTENENTI I DATI INTEGRATIVI AI FINI DELLA VOLTURA CATASTALE. 27 a pag. 250 del 26/10/98". art. 4 Data delle volture catastali automatiche Testo: in vigore dal 26/10/1998 1. Testo: in vigore dal 26/10/1998 TESTO REDAZIONALE "Per la consultazione dell'Allegato vedi da pag. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997. Serie Generale . viene stabilita per ciascun ufficio. Pubblicazione art. Con successivi decreti del direttore generale del Dipartimento del territorio. non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione. 303 del 31 dicembre 1997.Decreto del 15/10/1998 voltura in catasto. 6 Testo: in vigore dal 26/10/1998 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.U. concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili. ovvero la loro errata o incompleta compilazione. 5 Sostituzione integrale del DM 23/12/1997 Finanze Testo: in vigore dal 26/10/1998 1. la data a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili. secondo le formalita' e le procedure indicate e nei casi previsti dal presente provvedimento.n. Servizio di documentazione tributaria art. La mancata richiesta della voltura automatica o la mancata presentazione dei fogli integrativi. 2. giudiziari ed amministrativi sono eseguite automaticamente. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio. Pagina 3 . 39 della G. giudiziari ed amministrativi. 2 Titolo del provvedimento: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. 449 .Legge del 27/12/1997 n. 2. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprieta' dello Stato. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte. ed effettivamente destinati a tali scopi. alla data di entrata in vigore della presente legge. in proprieta' dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Pagina 1 . compresi quelli affidati agli appositi enti gestori. a richiesta. 3. Testo: in vigore dal 01/01/1998 Servizio di documentazione tributaria 1. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti. costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche. a titolo gratuito. possono essere trasferiti.art. Titolo del documento: Trasferimento di alloggi ai comuni. all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data. E' fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario. Ravvisata la necessita' di disciplinare le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura. n. gli articoli 16 e 17.". 4 e 14 recanti norme per le volture catastali. convertito. Vista la legge 27 febbraio 1985. relativo al perfezionamento e alla revisione del sistema catastale e. 16. con modificazioni. Visto il decreto del Ministro delle finanze. 10. 79 del 4 aprile 1995. comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996. 650. con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili. 287. n. gli articoli 3. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. convertito. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. 2. recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari e. con il quale sono state apportate modifiche all'art. 52. 303 del 31/12/1997) Preambolo Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 31/12/1997 IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 2.n. giudiziari ed amministrativi. soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto. n. 650. 16. nella legge 8 agosto 1996. pubblicato nel supplemento ordinario n. n. con modificazioni. dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione. Vista la legge 29 ottobre 1991. n. in particolare. Visto l'art. n. recante approvazione della nuova automazione. 10 marzo 1995. di cui agli articoli 3. di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica. 650. n. nella legge 24 marzo 1993. con modificazioni. con il quale e' stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti. la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio. delle nuove procedure. 701. n. . di attuazione dell'art.U. n. 358. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.serie generale . 323. 75. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. convertito. n. nella legge 24 marzo 1993. n. 52. Visto l'art. Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze. n.Ministero delle Finanze Decreto del 23/12/1997 Titolo del provvedimento: Esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili. Visto l'art. (TESTO REDAZIONALE) "Il presente decreto e' stato sostituito integralmente dal decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 pubblicato sulla G. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. n. in particolare. sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985. giudiziari ed amministrativi. di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993. 425. prima di stabilire per Pagina 1 . 25 del 26/10/1998. 75. n. giudiziari ed amministrativi. gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi. su supporto informatico. 2. la data a partire dalla quale le volture catastali. art. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione. il richiedente e' tenuto a fornire. del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. 4. rilascia una ricevuta contenente. l'ufficio ne da' notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. 2664 del codice civile. 3. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della avvenuta consegna della ricevuta. n. in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. Tale circostanza e' fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione. 2. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale in maniera automatica. di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. anche l'esito della elaborazione. Coloro che richiedono la voltura automatica in applicazione e con le modalita' stabilite nel presente decreto. 1 Esecuzione automatica della voltura catastale Testo: in vigore dal 31/12/1997 1. 2 Esecuzione automatica della voltura . comma 8 e 2. n. si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. colui che richiede la trascrizione e' obbligato a presentare la relativa nota su supporto informatico. art. 1. relativa ad atti civili. e' eseguita automaticamente con le modalita'. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo.Decreto del 23/12/1997 ciascun ufficio. anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze. 3 Richiesta della voltura automatica Testo: in vigore dal 31/12/1997 1. La mancata richiesta della voltura automatica o la mancata presentazione Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . Qualora non vi sia concordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione. sono esentati dall'obbligo di presentazione della domanda di voltura in catasto. con modalita' automatiche. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale. Decreta: art. 4. 2. devono essere altresi' rispettate le disposizioni contenute negli articoli 1. relativamente ai soggetti. l'ufficio. apposito foglio informativo conforme alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto e redatto secondo le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio. integrare o correggere i dati del foglio informativo. con successivi decreti direttoriali. 2. oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo. comma 3. ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. La voltura catastale.Foglio informativo Testo: in vigore dal 31/12/1997 1. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 3. agli immobili o ad entrambi. o comunque entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della formalita' di trascrizione. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 701. la parte che richiede la trascrizione e' obbligata a presentare. 650. di cui all'art. comma 3. condizioni e termini previsti nel presente provvedimento. sono eseguite automaticamente. rispetto a quella presente nelle scritture e negli atti catastali. l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica. ai sensi dell'art. soggetti a trascrizione presso gli uffici del territorio o le conservatorie dei registri immobiliari meccanizzati. non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione. deve rispondere alle seguenti caratteristiche: . .50 pollici: . 40 tracce. doppia faccia. quando necessario dovranno essere integrate con una serie di informazioni atte a produrre l'aggiornamento della banca dati catastale.RECORD DI TIPO 2 GENERALITA' DEL CONIUGE NON COMPARENTE . 18 settori. Con successivi decreti del direttore generale del Dipartimento del territorio.25 pollici: . Tali note. Per quanto riguarda la struttura dei dati della nota di trascrizione devono essere rispettate le caratteristiche tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 4/4/1995.44 mb. 9 settori. Si elencano i records contenenti i dati integrativi per la voltura catastale: . Allegato Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici su cui registrare le note di trascrizione corredate dagli allegati contenenti i dati integrativi ai fini della voltura catastale.2 mb. 5 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 31/12/1997 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Testo: in vigore dal 31/12/1997 1. su richiesta dell'utente dare origine a voltura catastale. doppia faccia. 80 tracce. i dati verranno comunicati dal richiedente la trascrizione. 15 settori. art. Testo: in vigore dal 31/12/1997 Le note di trascrizione redatte su supporto informatico possono.formattazione 1. . L'identificativo deve essere NOTE. 9 settori. ovvero la loro errata compilazione. art.singola. .formattazione 360 Kb. Un dischetto magnetico puo' contenere informazioni relative a una o piu' note registrate in un unico file.Decreto del 23/12/1997 dei fogli integrativi.diametro di 5.RECORD DI TIPO 1 ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DA VOLTURARE . . doppia faccia. carriage-return. doppia faccia. la data a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili. ecc. caratteri minuscoli e caratteri di controllo quali: line feed. Non devono essere presenti nel file dati.RECORD DI TIPO 3 ESTREMI ATTI INTERMEDI NON REGISTRATI .tipo di codifica ASCII.diametro di 3.RECORD DI TIPO 5 Pagina 3 .. Il dischetto magnetico contenente le note di trascrizione corredate dagli allegati integrativi ai fini della voltura catastale automatica.RECORD DI TIPO 4 ATTI INTERMEDI MANCANTI . end-of-file.DAT.formattazione 720 Kb. in base alle modalita' indicate e nei casi previsti dal presente provvedimento. relative ad atti civili. . viene stabilita per ciascun ufficio. 80 tracce. 80 tracce. doppia o alta densita'. I records contenenti i dati integrativi vanno accodati ai records contenenti i dati della nota di trascrizione. 4 Volture catastali automatiche giudiziari ed amministrativi. Vigenza ed effetti.formattazione 1. sotto forma di allegati alla nota. giudiziari ed amministrativi sono eseguite automaticamente. RECORD DI TIPO 1 ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DA VOLTURARE Tipo rappres.RECORD DI TIPO 6 INDIVIDUAZIONE IMMOBILE ORIGINARIO .le posizioni non occupate devono essere inizializzate a spazi. Per quanto riguarda il contenuto dei campi. Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria .Decreto del 23/12/1997 COMPLETAMENTO SOGGETTI DA INTESTARE . Nelle pagine seguenti viene riportata la descrizione di tali records. allineati a destra. Descrizione del campo Posizione dei dati Valore CODICE FISCALE DEL PUBBLICO 1-16 AN UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE PRIMO NUMERO DI REPERTORIO 17-23 N SECONDO NUMERO DI REPERTORIO 24-28 N PROGRESSIVO NOTA (DA IMPOSTARE 29-31 N NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO) TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO 32 AN E = catasto aggiornato F = catasto non aggiornato nei soggetti G = catasto non aggiornato negli immobili H = catasto non aggiornato in entrambi TIPO RECORD 33 N 1 PROGRESSIVO NON UTILIZZATO 34-43 N 0 DIZIONE DELLA CONSERVATORIA 44-67 AN DESTINATARIA DELLE NOTE FILLER 68-98 N 0 TIPO UFFICIO 99-100 AN SEDE UFFICIO 101-125 AN PROVINCIA SEDE 126-127 AN CODICE NAZIONALE SEDE 128-131 AN DATA DI REGISTRAZIONE 132-139 N GG MM AAAA NUMERO DI REGISTRAZIONE 140-146 N VOLUME DI REGISTRAZIONE 147-152 AN FILLER 153-600 AN RECORD DI TIPO 2 GENERALITA' CONIUGE NON COMPARENTE Tipo rappres.RECORD DI TIPO 7 ATTI TECNICI NON REGISTRATI . a zero se sono numerici.i dati numerici (N) vanno indicati in valore assoluto. Si ricorda che la posizione dei campi deve essere rigorosamente osservata. vale quanto segue: .RECORD DI TIPO 8 DATI RELATIVI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO. Si precisa che i records integrativi non possono esistere se non come allegati ai records di una nota di trascrizione. . .i campi corrispondenti ai dati non presenti devono essere inizializzati a spazi se sono alfabetici o alfanumerici. riempiendo con zero le cifre non significative.i dati alfabetici (A) e alfanumerici (AN) vanno allineati a sinistra riempiendo con spazi i caratteri non significativi. . Decreto del 23/12/1997 Descrizione del campo CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE PRIMO NUMERO DI REPERTORIO SECONDO NUMERO DI REPERTORIO PROGRESSIVO NOTA (DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO) TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO Posizione 1-16 17-23 24-28 29-31 dei dati AN N N N Valore - 32 AN Servizio di documentazione tributaria TIPO RECORD 33 N PROGRESSIVO SOGGETTO 34-37 N PROGRESSIVO NON UTILIZZATO 38-43 N 0 PROGRESSIVO SOGGETTO CON CUI IL 44-47 N CONIUGE COMPARENTE E' INDICATO NELLA TRASCRIZIONE CODICE FISCALE 48-63 AN COGNOME 64-113 AN NOME 114-163 AN SESSO 164 A DATA DI NASCITA 165-172 N GG MM AAAA COMUNE DI NASCITA 173-202 AN CODICE COMUNE 203-206 AN PROVINCIA 207-208 AN FILLER 209-600 AN RECORD DI TIPO 3 ESTREMI ATTI INTERMEDI NON REGISTRATI Tipo rappres. Descrizione del campo Posizione dei dati Valore CODICE FISCALE DEL PUBBLICO 1-16 AN UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE PRIMO NUMERO DI REPERTORIO 17-23 N SECONDO NUMERO DI REPERTORIO 24-28 N PROGRESSIVO NOTA (DA IMPOSTARE 29-31 N NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO) TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO 32 AN F = catasto non aggiornato nei soggetti H = catasto non aggiornato in entrambi TIPO RECORD 33 N 3 ORDINE CRONOLOGICO 34-37 N PROGRESSIVO CONTINUAZIONE 38-41 N PROGRESSIVO NON UTILIZZATO 42-43 N 0 NUMERO PROTOCOLLO VOLTURA 44-49 AN ANNO PROTOCOLLO VOLTURA 50-53 N Pagina 5 E = catasto aggiornato F = catasto non aggiornato nei soggetti G = catasto non aggiornato negli immobili H = catasto non aggiornato in entrambi 2 . Decreto del 23/12/1997 TIPO DELL'ATTO CAUSALE DATA DI EFFICACIA ROGANTE 54-56 57-86 87-94 95-112 AN AN N GG MM AAAA AN Tipo rappres. dei dati Valore N AN AN AN Descrizione del campo Posizione NUMERO DI REPERTORIO 113-119 SEDE DEL ROGANTE 120-144 PROVINCIA DELLA SEDE DEL ROGANTE 145-146 CODICE NAZIONALE DELLA SEDE DEL 147-150 ROGANTE DATA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO 151-158 N GG MM AAAA TIPO UFFICIO IN CUI SI REGISTRA 159-160 AN SEDE UFFICIO IN CUI SI REGISTRA 161-185 AN PROVINCIA SEDE UFFICIO 186-187 AN CODICE NAZIONALE SEDE UFFICIO 188-191 A NUMERO DI REGISTRAZIONE 192-198 N VOLUME DI REGISTRAZIONE 199-204 AN TABELLA IMMOBILI CONNESSI ALL'ATTO INTERMEDIO DI 33 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA: PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE 205-208 N PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE 209-212 N PROGRESSIVO IMMOBDLE FINALE 213-216 N RECORD DI TIPO 4 ATTI INTERMEDI MANCANTI Tipo rappres. Descrizione del campo Posizione dei dati Valore CODICE FISCALE DEL PUBBLICO 1-16 AN UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE PRIMO NUMERO DI REPERTORIO 17-23 N SECONDO NUMERO DI REPERTORIO 24-28 N PROGRESSIVO NOTA (DA IMPOSTARE 29-31 N NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STIESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO) TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO 32 AN F = catasto non aggiornato nei soggetti H = catasto non aggiornato in entrambi TIPO RECORD 33 N 4 PROGRESSIVO CONTINUAZIONE 34-37 N PROGRESSIVO NON UTILIZZATO 38-43 N 0 TABELLA IMMOBILI CONNESSI ALL'ATTO MANCANTE DI 46 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA: PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE 44-47 N PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE 48-51 N PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE 52-55 N FILLER 596-600 A RECORD DI TIPO 5 COMPLETAMENTO SOGGETTI DA INTESTARE Tipo rappres. Descrizione del campo Posizione dei dati Valore CODICE FISCALE DEL PUBBLICO 1-16 AN UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE PRIMO NUMERO DI REPERTORIO 17-23 N Pagina 6 Servizio di documentazione tributaria . Descrizione del campo Posizione dei dati Valore PROVINCIA SEDE LEGALE 229-230 AN CODICE FISCALE PERSONA NON FISICA 231-241 N DATI DELLE PERSONE FISICHE COGNOME PERSONA FISICA 45-94 AN NOME PERSONA FISICA 95-144 AN SESSO PERSONA FISICA 145 A DATA DI NASCITA PERSONA FISICA 146-153 N GG MM AAAA COMUNE DI NASCITA PERSONA FISICA 154-183 AN CODICE NAZIONALE COMUNE DI NASCITA 184-187 AN PROVINCIA 188-189 AN CODICE FISCALE PERSONA FISICA 190-205 AN REGIME DEI CONIUGI O NATURA 206 A P = bene DEL BENE personale C = comunione S = separazione PROGRESSIVO SOGGETTO IN COMUNIONE 207-210 N FILLER 211-241 AN DIRITTI REALI QUOTA: NUMERATORE PARTE INTERA 242-247 N QUOTA: NUMERATORE PARTE DECIMALE 248-250 N QUOTA: DENOMINATORE 251-256 N CODICE DIRITTO PRIMA PARTE 257-258 N da 1 a 8 CODICE DIRITTO SECONDA PARTE 259 AN S = solo se il diritto e' relativo alla proprieta' superficiaria DESCRIZIONE DIRITTO 260-299 AN TABELLA IMMOBILI CORRELATI AL SOGGETTO DA INTESTARE DI 15 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA: PARTITA CATASTALE 300-306 AN PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE 307-310 N PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE 311-314 N PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE 315-318 N FILLER 585-600 AN RECORD DI TIPO 6 INDIVIDUAZIONE IMMOBILIARE ORIGINARIO Pagina 7 .Decreto del 23/12/1997 SECONDO NUMERO DI REPERTORIO PROGRESSIVO NOTA (DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO) TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO 24-28 29-31 N N 32 AN Servizio di documentazione tributaria TIPO RECORD PROGRESSIVO SOGGETTO PROGRESSIVO CONTINUAZIONE PROGRESSIVO NON UTILIZZATO TIPO SOGGETTO 33 34-37 38-41 42-43 44 N N N N A F = catasto non aggiornato nei soggetti H = catasto non aggiornato in entrambi 5 0 F = persona fisica N = persona non fisica DATI DELLE PERSONE NON FISICHE DENOMINAZIONE PERSONA NON 45-194 AN FISICA SEDE LEGALE 195-224 AN CODICE NAZIONALE SEDE LEGALE 225-228 AN Tipo rappres. 120 SUBALTERNO 121-124 TIPO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO 125 O VARIAZIONE NUMERO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO 126-134 O VARIAZIONE DATA DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO 135-142 O VARIAZIONE PROGRESSIVO IDENTIFICATIVO 143-146 DELL'IMMOBILE NEL DOCUMENTO PARTITA CATASTALE ATTI 147-153 MECCANOGRAFICI PARTITA CATASTALE ATTI CARTACEI 154-160 TABELLA UTILITA' COMUNI DI 22 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA: SEZIONE URBANA 161-163 FOGLIO 164-167 PARTICELLA (PRIMA PARTE) 168-172 PARTICELLA (SECONDA PARTE) 173-176 SUBALTERNO 177-180 Pagina 8 Valore - P = Protocollo S = Scheda V = Variazione GG MM AAAA . dei dati AN N N N Descrizione del campo CODICE FISCALE DEL PUBBLICO UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE PRIMO NUMERO DI REPERTORIO SECONDO NUMERO DI REPERTORIO PROGRESSIVO NOTA (DA IMPOSTARE NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO) TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO Posizione 1-16 17-23 24-28 29-31 Valore - 32 AN Servizio di documentazione tributaria TIPO RECORD PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE PROGRESSIVO IMMOBILE PROGRESSIVO CONTINUAZIONE PARTITA CATASTALE IN ATTI CARTACEI TIPO DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO O VARIAZIONE PROTOCOLLO ULTIMO ATTO TECNICO DATA ULTIMO ATTO TECNICO PROGRESSIVO IMMOBOILE NELL' ATTO TECNICO 33 34-37 38-41 42-43 44-50 51 52-60 61-68 69-72 N N N N AN A AN N AN Tipo rappres.Decreto del 23/12/1997 Tipo rappres. dei dati AN AN AN AN AN AN AN AN A AN N AN AN AN AN AN AN AN AN G = catasto non aggiornato negli immobili H = catasto non aggiornato in entrambi 6 P = Protocollo S = Scheda V = Variazione GG MM AAAA Descrizione del campo Posizione COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE 73-97 PROVINCIA DI UBICAZIONE 98-99 DELL'IMMOBILE ORIGINARIO CODICE CATASTALE COMUNE DI 100-104 UBICAZIONE DELL'IMMOBILE ORIGINARIO SEZIONE URBANA 105-107 FOGLIO 108-111 PARTICELLA (PRIMA PARTE) 112-116 PARTICELLA (SECONDA PARTE) 117. Decreto del 23/12/1997 RECORD DI TIPO 7 ATTI TECNICI NON REGISTRATI Tipo rappres. Descrizione del campo Posizione dei dati Valore CODICE FISCALE DEL PUBBLICO 1-16 AN UFFICIALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE PRIMO NUMERO DI REPERTORIO 17-23 N SECONDO NUMERO DI REPERTORIO 24-28 N PROGRESSIVO NOTA (DA IMPOSTARE 29-31 N NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO) TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO 32 AN G = catasto non aggiornato negli immobili H = catasto non aggiornato in entrambi TIPO RECORD 33 N 7 PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE 34-37 N PROGRESSIVO IMMOBILE 38-41 N PROGRESSIVO CONTINUAZIONE 42-43 N TABELLA ATTI TECNICI NON REGISTRATI DI 32 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA: NUMERO D'ORDINE CRONOLOGICO 44-46 N PROTOCOLLO DELL'ATTO TECNICO 47-52 A DATA DELL'ATTO TECNICO 53-60 N GG MM AAAA FILLER 588-600 A RECORD DI TIPO 8 DATI RELATIVI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO Tipo rappres. Descrizione del campo Posizione dei dati Valore CODICE FISCALE DEL PUBBLICO 1-16 AN UFFICLALE O DEL RICHIEDENTE LA TRASCRIZIONE PRIMO NUMERO DI REPERTORIO 17-23 N SECONDO NUMERO DI REPERTORIO 24-28 N PROGRESSIVO NOTA (DA IMPOSTARE 29-31 N NEL CASO DI PIU' NOTE AVENTI LO STESSO NUMERO DI REPERTORIO O IN ASSENZA DEL NUMERO DI REPERTORIO) TIPO DI MODELLO INTEGRATIVO 32 AN E = catasto aggiornato F = catasto non aggiornato nei soggetti G = catasto non aggiornato negli immobili H = catasto non aggiornato in entrambi TIPO RECORD 33 N 8 PROGRESSIVO IDENTIFICATIVO DEL TIPO 34-37 N DI FRAZIONAMENTO PROGRESSIVO CONTINUAZIONE 38-41 N PROGRESSIVO NON UTILIZZATO 42-43 N 0 PROTOCOLLO DEL TIPO DI 44-49 AN FRAZIONAMENTO Pagina 9 Servizio di documentazione tributaria . Decreto del 23/12/1997 ANNO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO 50-53 N DATA DI APPROVAZIONE DEL TIPO DI 54-61 N GG MM AAAA FRAZIONAMENTO TABELLA IMMOBILI CONNESSI AL TIPO DI FRAZIONAMENTO DI 44 ELEMENTI DI CUI CIASCUNO FORMATO DA: PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE 62-65 N PROGRESSIVO IMMOBILE INIZIALE 66-69 N PROGRESSIVO IMMOBILE FINALE 70-73 N Servizio di documentazione tributaria Pagina 10 . n. L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene l'indicazione. E m a n a il seguente decreto legislativo: art. della legge n. Considerato che ai sensi del citato articolo 3. 662 del 1996. Visto l'articolo 3. comma 13. per ciascun tributo. con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3. 662 del 1996. lettere f) e g) della legge 23 dicembre 1996. a norma dell'articolo 3. comma 1. 662 del 1996. Considerato che e' inutilmente trascorso il predetto termine per l'adozione del parere da parte della citata commissione parlamentare e che. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. e' conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998) Servizio di documentazione tributaria Preambolo Preambolo Testo: in vigore dal 03/01/1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87. della legge 31 luglio 1997. recante norme di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati direttamente dall'ente impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro. 4. della legge n. ogni anno con un unico avviso. Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica. comma 16. l'importo da versare con riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati. pertanto. 662 del 1996. della legge 23 dicembre 1996. della citata legge n. che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della n. con un unico avviso. 259. quinto comma. adottata ai sensi dell'articolo 3. della Costituzione. Sulla proposta del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi erariali di importo predeterminato per i quali e' comunicato al contribuente. Gli enti impositori diversi dallo Stato comunicano al contribuente. l'importo dovuto con riferimento al medesimo anno. 463 Titolo del provvedimento: Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro. n.662 del 1996. Visto l'articolo 3. della base imponibile e di ogni altro elemento posto a base della determinazione dell'ammontare richiesto. adottata nella riunione del 5 agosto 1997. 2. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri. comma 15. comma 134. d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. della Pagina 1 . ai sensi dello stesso comma 16 dell'articolo 3 della legge n. comma 1. 662. 662. adottata nella riunione del 10 dicembre 1997. n. 1 Versamenti unitari di tributi predeterminati Testo: in vigore dal 03/01/1998 con effetto dal 01/01/1999 1. 3. comma 134. il parere si intende espresso favorevolmente. di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. lettere f) e g) . Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17. degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che possono dar luogo alle formalita' di trascrizione. primo comma. iscrizione o annotazione nei pubblici registri immobiliari. nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data. oltre i beni immobili ivi indicati.bis unico informatico e autoliquidazione. Con decreto del Ministero delle finanze. 463 legge 23 agosto 1988. anche con riferimento ai tributi spettanti a enti impositori diversi e ai contributi dovuti dal medesimo soggetto. e a particolari tipologie di atti. Il presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 1999. nonche' agli atti di cui al comma 1 aventi per oggetto. art. all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari. 3 . modello art. 5. la gestione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili. le note di trascrizione e di iscrizione Pagina 2 . 2 Riorganizzazione degli uffici del registro Servizio di documentazione tributaria Testo: soppresso dal 01/01/1999 1. 106. . 2. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti formati all'estero e depositati nello Stato ai sensi dell'art. Procedure telematiche. 131. di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie. La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' stabilita con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio. parte prima. a specifiche aree geografiche. agli atti giudiziari di cui all'articolo 8 della stessa tariffa. 400. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. anche beni mobili. n. n. Testo: in vigore dal 22/02/2000 1. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. numero 4. e' attribuita al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.237.Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli atti societari di cui all'articolo 4 della tariffa. art. alla trascrizione. con procedure telematiche. della legge 16 febbraio 1913. anche limitatamente a determinati soggetti. 3. ovvero la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili. degli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali sugli stessi beni compresa la rinuncia pura e semplice. sentite. si provvede. di concerto con il Ministero della giustizia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo. a decorrere dal 30 giugno 2000. in ordine ai singoli tributi di cui ai commi 1 e 2. per la stessa formalita'. Le richieste di registrazione. munito del sigillo dello Stato. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. n. allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. dei trasferimenti coattivi. Nel caso di pagamento contestuale. sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. per quanto riguarda i tributi regionali e locali. 3 Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali Testo: in vigore dal 03/01/1998 1. 89. sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. nonche' alla voltura catastale. e' fissata la progressiva attivazione del servizio. Con gli stessi regolamenti puo' essere prevista l'emissione di un unico avviso. ricevuti o Pagina 3 . In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica. parte prima. con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria. art. sulla base degli elementi desumibili dall'atto. n. annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 463 nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale. notificano. Nell'articolo 42. la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico. Atti rogati. art. apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. 131. Modifica alla normativa in art. 3 . E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica. sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. n. 4. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qua lora. relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica. 3 . e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio. fermo il predetto obbligo di pagamento.Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. Testo: in vigore dal 22/02/2000 1. le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. 499. 131.quater materia di imposta di registro. il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore. da parte dei soggetti di cui all'articolo 10. risulti dovuta una maggiore imposta. del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. lettera b). anche per via telematica. 196 del 21 agosto 1992. sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. 642. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929. n. n. la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale. Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 22/02/2000 1. sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.quinquies Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo. puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico. e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. Testo: in vigore dal 22/02/2000 1. Il pagamento e' effettuato. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte. n. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo. del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1. trascorso tale termine. entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica. 471. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico.ter Procedure di controllo sulle autoliquidazioni. entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico. nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica. come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992. 3 . e' aggiunta. n. n. e' approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis. 131. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. Pagina 4 . all'atto della richiesta di formalita'. sono apportate le modifiche. art. la seguente: "1-bis. della legge 23 dicembre 1996. sottoposti a registrazione con procedure telematiche.Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 2. in fine. n. 662. di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990. n. Disposizioni di attuazione. 642. b) imposte ipotecarie e catastali. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa. 650. c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. Con decreto del Ministero delle finanze. 463 autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali. d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. 347. comprese le note di trascrizione ed iscrizione. le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320. conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis. n. n. alla disciplina in materia di: a) imposta di registro. mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica . . relativi a diritti sugli immobili. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3. 3 . b) nelle note. loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie. 643.sexies Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 22/02/2000 1. di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986.000. comma 136. di concerto con il Ministero della giustizia. ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti. per la soppressione della ritenuta sugli interessi.D. della legge 30 dicembre 1991. 345 del 28 novembre 2003 la Corte Costituzionale ha deliberato l' illegittimita' costituzionale del quinto comma dell' art. con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25. la differenza tra il reddito dei fabbricati Pagina 1 . 400. 229 del 30 settembre 1991. 74 le disposizioni del primo comma dell'art. delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento. si applicano per l'anno 1994. ) Testo: in vigore dal 09/03/1999 modificato da: L del 18/02/1999 n. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che. le disposizioni dell'art. 2 si interpretano nel senso che.art. e' disposta la revisione generale delle zone censuarie. 342.R. 413. 28 art. n.: "Ai sensi del sesto comma dell'art. restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4. 31 del 7 febbraio 1990. pubblicati nel supplemento ordinario n. di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991. facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avra' effetto dal 1 gennaio 1997. si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo. 2 nella parte in cui non si applica anche agli immobili di proprieta' di interesse storico o artistico di proprieta' di enti pubblici o persone giuridiche senza scopo di lucro. 2 si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili -INVIM-".Decreto Legge del 23/01/1993 n. Con decreto del Ministro delle finanze. 2 Titolo del provvedimento: Disposizioni in materia di imposte sui redditi. 99 del 29 aprile 1992. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ai soli fini delle imposte dirette. sui trasferimenti di immobili di civile abitazione. premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonche' altre disposizioni tributarie. 405. Ai sensi del quinto comma del citato art. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990. e 58. ai soli fini del medesimo decreto. tuttavia. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. n. n. (N. con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto. al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile. ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo. comma 4. 74 L 21 novembre 2000. con sentenza n. Le tariffe e le rendite stabilite. Rilevanza ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sui trasferimenti. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo. delle tariffe d'estimo. di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie. comma 3. tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI). e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992. 16 . 26 1. della legge 29 dicembre 1990. n. e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. pubblicato nel supplemento straordinario n. da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988. comma 2. Servizio di documentazione tributaria Titolo del documento: Revisione tariffe estimo. Fino alla data del 31 dicembre 1993. da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni. Con decreto del Ministro delle finanze. 52. in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo. da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988. 650. lettera a). 917. il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente". e sono altresi' stabiliti le procedure. Le volture catastali dipendenti da atti civili. n. e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993. n. i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale e' compreso il territorio comunale.Decreto Legge del 23/01/1993 n. Entro un termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 650. 16 . entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso. e successive modificazioni. 1-octies. i predetti ricorsi si considerano accolti. dichiarato per il periodo di imposta precedente. da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila. nonche' delle volture in maniera automatica. n. 650 del 1972. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 568. primo comma. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies. Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . 1-septies. che decide ai sensi dell'articolo 32. la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale. n. nonche' sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto. lettera b). entro trenta giorni. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31. i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. n. in fine. le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. 650. nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto. le modalita' ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni.art. 1-decies. ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano. entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso. 400. n. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 1-bis. 1-quater. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. 400. n. e' aggiunto. n 650. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. sono stabiliti le condizioni. sono stabilite. giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. Comma abrogato. con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. n. primo comma. 2 determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale e' ammessa. 605. Con decreto del Ministro delle finanze. 1-ter. 1-quinquies. 1-sexies. 1-nonies. della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991. La revisione generale della qualificazione. la base imponibile. comma 2. 16 . e 58. si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. con modificazioni. comma 8. ipotecaria e catastale. n. e dell'articolo 3. con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990. comma 1. comma 5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939. 412. della legge 30 dicembre 1991. ai fini del bilancio triennale 1993-1995. convertito. del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504. comma 8.art. 81 del 6 aprile 1991. dalla legge 18 novembre 1991. 363. (soppresso). al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi. 413. 3. n. n. n. n. dell'imposta sulle successioni e donazioni. 5. determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato. 31 del 7 febbraio 1990. 2. lettera a). le occorrenti variazioni di bilancio. nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare. nonche' per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro. della legge 30 dicembre 1991. n. Per l'applicazione dell'articolo 28. 504. deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1. derivanti dalle rettifiche nonche' dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo. 1089. ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale. 4. n. 2 valutato in lire 2. ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma I del presente articolo. dell'articolo 1. 269.Decreto Legge del 23/01/1993 n. quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta. all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. primo e secondo periodo. adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto. Servizio di documentazione tributaria Pagina 3 . il valore delle unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali. comma 2.5 miliardi a decorrere dall'anno 1993. degli articoli 25. a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite. sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile. 299. di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. con propri decreti. e successive modificazioni. i moltiplicatori di cui all'articolo 5. daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali. 1-undecies. del decreto-legge 13 settembre 1991. del decreto-legge 27 aprile 1992. fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona. il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato SpA. disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985. ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992. n. da parte dei direttori compartimentali delle Ferrovie dello Stato SpA territorialmente competenti. sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. n. che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari. di intesa con il Ministro dei trasporti. premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonche' altre disposizioni tributarie. con modificazioni. 75 Allegato 1. Pagina 1 . sui trasferimenti di immobili di civile abitazione. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze. dalla legge 8 agosto 1992. 3. 333. 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992.Decreto Legge del 23/01/1993 n. ed ipotecarie beni Ente "Ferrovie dello Testo: in vigore dal 25/03/1993 modificato da: L del 24/03/1993 n. 3-bis. Servizio di documentazione tributaria Titolo del documento: Formalita' volture catastali Stato". sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente "Ferrovie dello Stato" e dalle Ferrovie dello Stato SpA. Le Ferrovie dello Stato SpA contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma. 359. non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente "Ferrovie dello Stato" e delle Ferrovie dello Stato SpA non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti. 210. l'attestazione. 15 Titolo del provvedimento: Disposizioni in materia di imposte sui redditi. Il Ministero delle finanze e le Ferrovie dello Stato SpA sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. per la soppressione della ritenuta sugli interessi. n. trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che puo' sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene. di intesa con il Ministro dei trasporti. convertito. di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed e' definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze. Le schede suddette devono altresi' contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti. 16 .art. 16 . 20. 15 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. terzo comma.Decreto Legge del 23/01/1993 n. 210. continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo 24. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . del 28 agosto 1992. della legge 17 maggio 1985.art. per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. e in deroga alle medesime. n. sono aggiunte. ai sensi dell'articolo 52. e successive modificazioni. 643. n. 1 . n. recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani» La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita. n. i seguenti commi: «3 bis. entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico. del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. con modificazioni. dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo». approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. infine. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del D P R.I. n. secondo periodo. Il Decreto legge 14 marzo 1988. e dell'articolo 26. recante norme in materia tributaria. l'ufficio procede. e 3 quater. ovvero dalla pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari. per i terreni. in fine. che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro. o di registrazione della scrittura privata. del decreto legge 14 marzo 1988. nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.. 154 recante «Conversione in legge. per i fabbricati. è convertito in legge con le seguenti modificazioni: omissis All'art. n. ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. omissis 1 . aggiornati con i coefficienti stabiliti. 70. 131. se dichiarato in misura non superiore. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 12: al comma 1. né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. a 80 volte il reddito risultante in catasto. le parole: «in duplice esemplare. Al comma 1. verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla data suddetta. ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale. primo comma. 70.LEGGE 13 maggio 1988. 26 ottobre 1972. a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e. sono aggiunti. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini. 3 ter. comma 1. 637». l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. t fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. La presente legge. munita del sigillo dello Stato. 2 .Omissis La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 16. la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica. ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi allindividuazione catastale dell'immobile cosi' come riportati nell'atto medesimo. nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data. entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico. Le disposizioni del comma 4 del'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. o di registrazione della scrittura privata. commi 1-quinquies ed 1-septies. 650. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949. prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.Decreto Legge del 14/03/1988 n. Alla domanda di voltura. 12 Titolo del provvedimento: Norme in materia tributaria nonche' per la procedure di accatastamento degli immobili urbani. semplificazione delle Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 20/06/1996 modificato da: DL del 20/06/1996 n. 70 . Gli uffici tecnici erariali. 323 art. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. e dell'articolo 26. l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52. 1142. n. n. n. entro dieci mesi dalla data in cui e' stata presentata la domanda di voltura. del decreto-legge 23 gennaio 1993. 637. ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. 131. 3. aggiunto con l'articolo 8 dela legge 17 dicembre 1986. presso il quale ha avuto luogo la registrazione. 10 convertito 1. n. n. primo comma. 3 bis. n. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a rettifiche il valore Pagina 1 . e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2. un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. n. sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro. 131. 2. convertito in legge 24 marzo 1993. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari.art. si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprieta'. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini. la domanda non puo' essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare. che il contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del registro. nonche' ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi. agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. comma 1. 75. Il contribuente e' tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. con riferimento alla rendita proposta. n. Titolo del documento: Domande di voltura. 880. 637. per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. 70 . a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e. n. n. n. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . e successive modificazioni. i contribuenti possono. se dichiarato in misura non superiore. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro. 12 iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita. aggiornati con i coefficienti stabiliti. 131. 880. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986. dichiarazione integrativa". a 100 volte il reddito risultante in catasto. senza applicazione di sanzioni. per i terreni. ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. entro il 30 settembre 1988. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. ne' e' sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data. adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. entro il 30 giugno 1986. 643. in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8. per i fabbricati.Decreto Legge del 14/03/1988 n. La disposizione del comma 3 ter e' applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Se il valore risulta dichiarato.art. e' aggiunto il seguente: "1 bis. 3 ter. 3 quater. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1 luglio 1986. . n. 162.L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 41 – L’articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art 159 .Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente 1 . b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo. non siano stati consumati. 162 . omissis Art.Il regime patrimoniale legale della famiglia. in mancanza di diversa convezione stipulata a norma dell'art.L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. .Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio.LEGGE 19 maggio 1975. ovvero la scelta di cui al secondo comma». ad esclusione di quelli relativi ai beni patrimoniali. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto. c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se. 151 recante «Riforma del diritto di famiglia» La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato. ferme restando le disposizioni dell'art. omissis Art. 56 . 43 . 177 . IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: omissis Art. è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione 111 del presente capo». il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione dei giudice.Forma delle convenzioni matrimoniali. d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.Oggetto della comunione . 194. allo scioglimento della comunione. . b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione. nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano 2 . Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Art. e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraeleneati o col loro scambio.Beni personali.Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui prima del matrimonio. o di beni mobili elencati nell'articolo 2683. Art.L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art.I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa».al matrimonio ma gestite da entrambi. 57 – L’articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. ai sensi delle lettere c). il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento. Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione. 59 . 58 – L’articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi». quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge».Beni destinati all'esercizio di impresa. 179 . . Effettuato dopo il matrimonio. quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione. tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione. 178 . c) i beni di uso strettamente personali di ciascun coniuge ed i loro accessori. – L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. L'acquisto di beni immobili. a) ed f) del precedente comma. è escluso dalla comunione. d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge. omissis Art. munita del sigillo dello Stato.I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei bei acquistati durante il matrimonio». può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge 0 187. . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione. 194 .L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. omissis Art. decorso il termine di due anni dalla detta data.diritti personali di godimento e la rappresentazione in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi».Divisione dei beni della comunione. 73 – L’articolo 194 del codice civile è sostituto dal seguente: «Art. sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. . 228 . Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio. in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa. Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà.Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. 83 . salvi i diritti di terzi. Il giudice. La presente legge. omissis Art.La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. 240 .Separazione dei beni. omissis Art. 215 . 3 . Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande. Lo stesso obbligo incombe. 57. ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. Il tipo. all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione. E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta. art. che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati". 1 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 01/01/1973 L'art. 4) la matricola o schedario dei possessori. 42 del Testo Unico delle leggi sul catasto dei terreni e' soppresso. mediante plico raccomandato. 4 Testo: in vigore dal 20/06/1996 Le domande di voltura devono essere Pagina 1 compilate sopra un modulo a stampa . art. a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. Riordinamento del testo unico. Gli artt. 292 del 11/11/1972) Atti del catasto dei terreni. sono sostituiti dagli artt. 3) il registro o schedario delle partite. 2) l'elenco e lo schedario delle particelle. art. Obbligo delle volture catastali. 2 Testo: in vigore dal 01/01/1973 Il secondo comma dell'art. 41 del Testo Unico delle leggi sul catasto dei terreni e' sostituito dal seguente: "Costituiscono il catasto: 1) la mappa particellare. da 3 a 13 del presente decreto. art. Domande di volture. 55. 3 Testo: in vigore dal 01/01/1973 Ogni qual volta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresi' l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. 56. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneita' alla elaborazione meccanografica. nei casi di trasferimento per causa di morte. Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari. nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi. 57 bis e 60 dello stesso Testo Unico. 650 Titolo del provvedimento: Perfezionamento e revisione del sistema catastale. piu' volte modificati. ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali. L'ufficio tecnico erariale accertata la conformita' del tipo alle norme vigenti. E' pero' consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi e' concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso. Alle domande di voltura vanno allegate: a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte. ne da' attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione. b) (soppresso). architetto. Le copie di cui al punto a) devono recare una attestazione. dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi. geometra. resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura. rimane invece operante la facolta' prevista dall'art. perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale. cosi' come nelle domande di volture da essi dipendenti. perito edile. Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 650 prescritto dall'amministrazione. possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali. 3. gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. sempreche' abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto. 9. Nei casi previsti dal precedente quarto comma alla domanda di voltura deve essere altresi' unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento. che sottoscrivono. Testo: in vigore dal 01/01/1973 Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle. uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale. e l'altro su di una copia dello stesso.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti. art. benche' desunti da certificati di data posteriore agli atti. di data non anteriore ai sei mesi. gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformita': in tal caso non e' applicabile la procedura di cui al successivo articolo 8 quinto comma. una dichiarazione della parte cedente. dalla quale risultino la data e gli estremi dell'avvenuta registrazione. unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti. firmato da un ingegnere. deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento. pur rimanendo responsabili delle domande medesime. Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . 5 Presentazione dei tipi di frazionamento. la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra. Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento. Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate. autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte. dottore in scienze agrarie. gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6. Testo: in vigore dal 01/01/1973 Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno. 6. Su di esso deve essere identificata. mediante le misure di cui al primo comma. detti punti o linee oltre che indicati. differenze eccedenti le tolleranze d'uso. L'assunzione delle misure puo' essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica: deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo. regolarmente quotata. questa deve essere riprodotta. Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno. Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che da' origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero. Trasferimenti a misura. Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono Pagina 3 . Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto. devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture. Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabiliti. rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa. esattamente identificabili sul terreno oltreche' riconoscibili sulle mappe catastali. sono materializzate con manufatti o particolari topografici. sottoscritto per accettazione dalle parti interessate. Qualora queste diano risultati che presentino. deve essere quindi unito al documento che da' origine al trasferimento per formarne parte integrante. 7 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 01/01/1973 Qualora nel documento che da' origine al trasferimento venga dichiarato che Il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo. eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente. la posizione delle nuove linee dividenti. 6 Redazione dei tipi di frazionamento. art. il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti. anche questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo. Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle. art. Quando le nuove dividenti di possesso identificate sul disegno con le nuove linee. di cui puo' essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo articolo 11 o a punti appositamente concordati con l'ufficio tecnico erariale. in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante. deve esserne fatta esplicita menzione. Detta posizione sara' altresi indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo. sul disegno allegato ad esso. sempreche' non siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di dichiarazione di conformita': questa e' tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento. 650 In detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione. nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. ovvero alla pubblicazione di testamento. Ai tipi particellari si applicano. La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. la voltura viene eseguita cointestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. 9 Controlli sopraluogo delle misure.l'Amministrazione del catasto ha facolta' di provvedere alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi ai singoli possessi con la costituzione.D. munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce. di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti. approvato con R. tutte le norme previste dagli artt. per ogni foglio di mappa. In tal caso. 1 della legge 1 ottobre 1969. art. 8 ottobre 1931. detto tipo particellare. 45 del capitolo III del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto. Analoga procedura deve essere seguita ogni qual volta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto. 650 essere riportate su di un disegno. n. Testo: in vigore dal 01/01/1973 Allo scopo di perfezionare le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa . Esecuzione delle volture. 679.con riferimento a quanto disposto dall'art. autenticate nelle forme di rito. Se. e' escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale. invitandole a provvedere in merito mediante la stesura di regolari atti di rettifica. Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del settimo comma dell'art. 6 e 7. sempreche' la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi. e successive modificazioni . per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento. 10 Coordinate dei vertici dei confini. art. 5. 12 della legge 1 ottobre 1969. ricorrendone il caso. 4 vengono eseguite con riserva. art.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. Pagina 4 . non e' stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non e' stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del secondo comma del precedente art. 5. 8 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 01/01/1973 L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note. deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli. corredati dei necessari tipi di frazionamento e la presentazione delle conseguenti domande di volture di convalida. in quanto possibili. nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite. 1572. vengono accertate discordanze eccedenti i prescritti limiti di tolleranza. 5 e 6 per i tipi di frazionamento. limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione. 679. n. e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte. con riferimento all'art. provvede ad apporre annotazioni di riserva relativamente alle particelle o porzioni di particelle a cui le discordanze si riferiscono ed a darne comunicazione alle ditte che risultano iscritte in catasto come possessori degli anzidetti immobili. n. Testo: in vigore dal 01/01/1973 L'ufficio tecnico erariale ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli sopraluogo della rispondenza topografica delle misure riportate sui tipi di frazionamento e sui tipi particellari di cui ai precedenti artt. Qualora nel corso degli anzidetti controlli. n.000. 650 art. L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali. 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 5. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale. 11 Punti di riferimento definiti da coordinate analitiche. quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista. Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell'art. Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio. Testo: in vigore dal 01/01/1973 A cura dell'Amministrazione del catasto verra' introdotto gradualmente in ciascun foglio di mappa un numero sufficiente di punti di riferimento collegati a caposaldi stabili sul terreno. cio' non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformita' alle norme di legge. 12 e abbiano carattere ricorrente. 14 Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano. 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929. art. le cui coordinate analitiche permettano l'appoggio ad essi per ogni nuovo rilievo topografico. Testo: in vigore dal 01/01/1973 Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano. 5. Testo: in vigore dal 01/01/1973 Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti con comunicazioni periodiche le irregolarita' riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note. 12 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 01/01/1973 Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti artt. per l'applicazione della pena pecuniaria a norma degli artt. devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture. 13 Comunicazioni agli ordini o collegi professionali.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 4. 9. Sanzioni. sempreche' esse non siano state eliminate nel termine indicato nel primo comma del precedente art. A carico degli inadempimenti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati ai sensi del primo comma del presente articolo. sempreche' non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarita' accertata a loro carico. 15 edilizio urbano delle aree regolano anche le scoperte e dei Testo: in vigore dal 01/01/1973 Pagina 5 . nonche' nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari. art. 3. l'inosservanza di tutti i termini temporali e' tuttavia contestabile immediatamente. art. sempreche'. 4. art.000 a lire 20. Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto. Iscrizioni nel catasto lastrici solari. R. di due membri ordinari supplenti. Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o piu' comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizione nell'economia agraria ed urbana. n. La commissione censuaria centrale ha sede in Roma. i lastrici solari nonche' le aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unita' immobiliari urbane. n. nel catasto edilizio urbano verranno anche iscritti.R. 17 Composizione delle commissioni censuarie distrettuali. l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali. Ciascuna sezione e' composta. Il presidente della commissione censuaria distrettuale e' scelto dallo stesso presidente del tribunale. 11 agosto 1939. dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale. e con il relativo regolamento approvato con D. La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni. n. Testo: in vigore dal 11/11/1972 La commissione censuaria distrettuale e' costituita di un presidente. I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano. circa il computo anche delle aree scoperte nella determinazione della consistenza delle unita' immobiliari urbane. di quattro membri ordinari effettivi. 650 Ad integrazione e modifica di quanto e' stabilito con la L. b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia. Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia. oltre che dal presidente. sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da piu' di dodici anni. la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano. n. 1142. 514. di otto membri ordinari effettivi. di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano. Il presidente e' unico per le due sezioni. 51 del regolamento approvato con D. Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario. tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat. 1 dicembre 1949. 21. art. Gli uni e le altre dovranno essere dichiarate dagli interessati con le medesime modalita' stabilite per la dichiarazione delle unita' immobiliari urbane dalle norme di legge e di regolamento citate al comma precedente. I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze. La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale e' fatta come segue: a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 1249. 16 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 11/11/1972 Per i lavori di formazione. con riferimento ai dati del censimento del 1971. Commissioni locali e centrale. art. di quattro membri ordinari supplenti. tra i magistrati dell'ordine giudiziario in Pagina 6 . modificata con D. Resta valida la norma prodotta dall'art.L. 8 aprile 1948. Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. aventi soltanto funzione consultiva. fra un numero doppio di persone designate dai consigli comunali dei comuni del distretto stesso. 1 dicembre 1949. I dodici membri ordinari della commissione sono scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso.P. 1142. nonche' di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario. con indicazione della sola superficie. La commissione e' integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario.P. alla prima sezione e' attribuita la competenza in materia di catasto terreni. per quattro membri effettivi e due supplenti. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sara' loro rivolto dallo stesso intendete di finanza. competenti in materia catastale. dalle giunte dei consorzi stessi. Alle nomine provvede. di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti. Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21. La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti. art. se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale. 2) dal consiglio provinciale. per le rispettive circoscrizioni. La presidenza delle due sezioni e' attribuita ai due membri effettivi piu' anziani. I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati: 1) dall'amministrazione finanziaria.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. Testo: in vigore dal 11/11/1972 I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente articolo 17 al competente presidente del tribunale e all'intendete di finanza. alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano. Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito. b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano. Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono Pagina 7 . che sara' rivolto dal competente direttore compartimentale del dipartimento del territorio. nella regione siciliana. su sua proposta. Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale. La commissione censuaria provinciale e' presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato. sentiti i comuni. su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni. 19 commissioni censuarie provinciali. Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 27/05/1998 Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente. Scaduto detto termine. 650 servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata residenti nella provincia. e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio. 18 Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali. dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni. Composizione delle art. per due membri effettivi. dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia. per quattro membri effettivi e due supplenti. dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano. La designazione dei membri effettivi e supplenti e' fatta come segue: a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale. in conformita' l'intendente di finanza con proprio decreto. nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate. 3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali. Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione. previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. art. f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attivita' di servizio.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette. e) non aver superato. art. f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena dententiva o multa per violazione di leggi tributarie salvi gli effetti della riabilitazione. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. c) essere di buona condotta. 20 Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali. sentito il presidente della commissione corrispondente. nonche' del catasto e dei servizi tecnici erariali. h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario. g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. art. d) gli intendenti di finanza. al momento della nomina. 22 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 11/11/1972 Non possono far parte delle commissioni censuarie finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni: a) i membri del Parlamento. Testo: in vigore dal 11/11/1972 Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato con decreto dell'intendente di finanza. fino alla concorrenza del numero richiesto. provvede. sono scelti tra i dipendenti delle carriere di concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del dirigente dell'ufficio stesso. il direttore compartimentale con proprio decreto. quanto quello della commissione censuaria provinciale. b) i consiglieri regionali. Incompatibilita'. 23 Pagina 8 . procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale. utilizzando. 650 incomplete. Tanto il segretario della commissione censuaria distrettuale. b) godere dei diritti civili e politici. art. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi. d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia. c) i prefetti. e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonche' coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi. Testo: in vigore dal 11/11/1972 I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani. ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici. i parenti ed affini entro il quarto grado. in conformita'. Alle nomine dei membri. il settantaduesimo anno di eta'. anche l'intera rosa di nominativi designati. Decadenza dall'incarico. il presidente del tribunale. 21 Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali. 650 Testo: in vigore dal 11/11/1972 Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali i quali: a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata. Servizio di documentazione tributaria art. Fanno parte di entrambe le sezioni: a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate. del decreto legislativo 28 agosto 1997. comma 2. Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati. sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il presidente della commissione censuaria centrale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica. c) cessano. con qualifica dirigenziale. 281. I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Pagina 9 . Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici. n. 25 Testo: in vigore dal 11/11/1972 La presidenza della commissione censuaria centrale e' assistita da un collegio di periti i cui componenti in numero non superiore a sei. cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. ai sensi dell'articolo 9. c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali. di venti membri effettivi e di sei membri supplenti. art. d) due ingegneri. se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio. Testo: in vigore dal 27/05/1998 La commissione censuaria centrale e' composta di un presidente. ciascuna delle quali e' retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni. dall'UPI e dall'ANCI.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni. Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole. da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. i presidenti di sezione. la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano. 22. dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). Il capo del collegio e' un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo. omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale. d) risultano impossibilitati a partecipare con continuita' alle sedute. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze. b) il direttore centrale del catasto. b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. lettera d). Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni. La decadenza e' dichiarata dal Ministro delle finanze su richiesta del presidente della corte di appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali. 24 Composizione della commissione censuaria centrale. e) se presidenti delle commissioni. dall'impiego per causa diversa dal collocamento al riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti. su proposta del presidente della commissione censuaria centrale. 21. Essa si articola in due distinte sezioni. Collegio dei periti. I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento. rispettivamente. Funzione e censuarie. presso il tribunale. su richiesta dell'amministrazione del Pagina 10 . all'atto dell'immissione in carica. Il giuramento dei membri e' ricevuto dal presidente in carica della commissione. ad un funzionario della carriera di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio". art. I verbali relativi sono conservati. a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo. durata art. art. art. 27 dell'incarico dei componenti delle commissioni da altro personale tecnici erariali. con proprio decreto. 17. Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza. quella della nomina a componente della commissione censuaria centrale e' fatta dal Ministro per le finanze. Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati seguendo il procedimento previsto dagli artt.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente. la corte d'appello. della Amministrazione del catasto e dei servizi art. 26 Segretario della commissione censuaria centrale. 30 Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali. rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione. esclusa ogni considerazione di interessi territoriali. 28 Testo: in vigore dal 11/11/1972 La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali e' fatta dall'intendente di finanza. Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 11/11/1972 I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione. dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci. di categoria o di parte. Testo: in vigore dal 11/11/1972 Le commissioni censuarie distrettuali. I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento. il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione. le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio. 29 Testo: in vigore dal 11/11/1972 I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzione di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio. 19 e 24. rispettivamente. Testo: in vigore dal 11/11/1972 Le funzioni di segretario della commissione censuaria centrale sono affidate dal Ministro per le finanze. Giuramento. 650 Il collegio e' coadiuvato in relazione alle necessita'. Comunicazione delle nomine. Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi. anche se le Pagina 11 Servizio di documentazione tributaria .nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale . previe eventuali variazioni. In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualita' e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto. b) provvede . di presentare osservazioni e reclami. 31 Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali. le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto. entro lo stesso termine di cui al precedente comma. per qualsiasi ragione. il quadro delle categorie e delle classi. di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano. entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione. art. entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi. ai quadri delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano. 650 catasto e dei servizi tecnici erariali. b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane.alla ratifica. devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione. nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata ai fini di perequazione. 32 Attribuzioni della Commissione censuaria centrale. delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni e di quelle relative alle unita' immobiliari urbane.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. art. alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale. In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto. Testo: in vigore dal 01/01/1991 La commissione censuaria centrale: a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni. le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado. 31. entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi. Testo: in vigore dal 01/01/1991 Le commissioni censuarie provinciali: a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario. entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 650 commissioni provinciali non sono state in grado. Pagina 12 . ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali. sia plenarie che di sezione. c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali. art. 825. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti. 9 ottobre 1971. che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. e) da' parere. art. a richiesta della commissione centrale tributaria. a richiesta degli organi competenti. Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita' di adottare uniformi criteri di massima. i) di dare incarico a professori universitari o di istituti di istruzioni superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani. per qualsiasi ragione. a richiesta dell'amministrazione finanziaria. in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto. n. Le sedute. Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano membri ordinari e i supplenti nonche' i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno. sopra ogni questione concernente la formazione. Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione piu' anziano nella carica ed in caso di parita' di anzianita' di carica il piu' anziano di eta'. Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali in assenza del presidente assume tale funzione il membro piu' anziano nella carica e in caso di parita' di anzianita' di carica il membro piu' anziano per eta'. g) da' parere.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 33 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 11/11/1972 Sono compiti del collegio dei periti: a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole. vengono sempre fissate dal presidente della commissione. in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza. d) da' parere. Testo: in vigore dal 11/11/1972 Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione. f) svolge la consulenza tecnica. Compiti del collegio dei periti. la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari. a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della L. inoltre. facolta' di proporre al Ministro per le finanze: h) di affidare ai singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa. La commissione censuaria centrale ha. di provvedere. e successive modificazioni e per le quali il parere stesso e' espressamente previsto. b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati. 34 Sedute delle commissioni censuarie. Testo: in vigore dal 11/11/1972 Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non e' presente la maggioranza dei componenti ordinari. quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario. Servizio di documentazione tributaria art. 38 commissioni censuarie distrettuali e Testo: in vigore dal 11/11/1972 Salvo quanto disposto dal successivo art. Compensi ai provinciali. In tal caso hanno voto deliberativo. 35 Validita' delle deliberazioni. 650 art.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. n. al lordo delle ritenute di legge. sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno: a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato. delle art. I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. 37 Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale. per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Agli stessi componenti e segretari. quelle stabilite dalle Pagina 13 . ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni. l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze. art. I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori. Tale intervento e' obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione. il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione. almeno dieci giorni prima dell'adunanza. 5 giugno 1967. 36 Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali. per essere valide. Spese di funzionamento provinciali. e dei fabbricati. che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze. Testo: in vigore dal 11/11/1972 Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato. Testo: in vigore dal 11/11/1972 Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facolta' di intervenire. possono disporne lo scioglimento sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali. per ciascun giorno di adunanza. personalmente od a mezzo di un suo rappresentante l'ingegnere dirigente l'ufficio tecnico erariale. Le deliberazioni. dominicali ed agrari. Dichiarata dal presidente chiusa la discussione. 39 commissioni censuarie distrettuali e Testo: in vigore dal 11/11/1972 Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari e' dovuta. un'indennita' in misura pari a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle amministrazioni statali previste dalla L. 417. debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritti di voto: in caso di parita' prevale il voto del presidente il quale esprime per ultimo il proprio voto. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive province. rispettivamente. componenti le art. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale. per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 40 Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale. n. ed ai professori e tecnici. Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni. Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti. Servizio di documentazione tributaria art. invece.000 mensili. le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica. quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione. competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale. continuano a funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal primo comma del successivo art. ai componenti del collegio dei periti e al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso competono. esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo. Pagina 14 . 153 e successive modificazioni. quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa. alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione. competono i compensi di cui al presente articolo. provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare.000 mensili e di lire 40. 41 Proroga delle attuali commissione censuarie. Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato. art. Ai componenti che siano funzionari dello Stato. 32 nonche' ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime. Ai componenti la commissione. Testo: in vigore dal 01/01/1973 Le commissioni censuarie di cui alla L. Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo e a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale. 42. art. competono i compensi di cui al presente articolo. Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. il limite di lire 60. per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere h) ed i) dell'art. Ai componenti le commissioni. rispettivamente. 650 disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni. 8 marzo 1943. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro. giusta le vigenti disposizioni. di volta in volta. b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato. Testo: in vigore dal 11/11/1972 Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale. i compensi da corrispondere ai componenti la commissione. spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che. 42 Insediamento delle commissioni censuarie. in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attivita' svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo. art. Tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e che riguardano le commissioni censuarie comunali. art. devono intendersi riferite alle commissioni censuarie distrettuali. 44 Testo: in vigore dal 01/01/1973 Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1973. con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa. ad eccezione delle norme relative alla costituzione delle commissioni censuarie che entrano in vigore alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. Norme abrogate. Pagina 15 . Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse modalita' con separati successivi decreti. entro il 31 dicembre 1973. 42. 650 Testo: in vigore dal 11/11/1972 L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avra' luogo in una data unica. Entrata in vigore. e delle norme per l'insediamento delle commissioni stesse. 43 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 01/01/1973 Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente decreto. previste dal precedente art. 1418. n. Testo: in vigore dal 11/12/1969 Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969. concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano. n. concernente la semplificazione delle procedure catastali. 131. n. Vista la legge 23 febbraio 1960. Preambolo Testo: in vigore dal 11/12/1969 IL MINISTRO PER LE FINANZE Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni. Vista l'istruzione provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano. Decreta art. Allegato Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. 679 CAPO I Pagina 1 . 16 della legge 1 ottobre 1969. n. n. annessa al presente decreto. con il quale si e' provveduto a sostituire l'anzidetta istruzione con altra (istruzione modificata). concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani. 679. 1 Approvazione dell'istruzione provvisoria 1/10/69 n. 514. 9. stabilisce che per l'attuazione della legge stessa devono essere emanate apposite istruzioni ministeriali. n. in sede di prima applicazione della legge. 298 del 26/11/1969) Servizio di documentazione tributaria Preambolo. n. Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938. convertito nella legge 5 gennaio 1939. Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni. n. 664. 1249. n. Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936. emanata in data 13 dicembre 1961. approvato con regio decreto 8 dicembre 1938. delle quali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha predisposto apposito schema. n. Considerato che l'art. Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1949. per l'attuazione della legge Testo: in vigore dal 11/12/1969 E' approvata l'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969. ecc. 679..Ministero delle Finanze Decreto del 05/11/1969 Titolo del provvedimento: Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. concernente la semplificazione delle procedure catastali. che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto dei terreni. 679. 1572 ed il decreto-legge 7 dicembre 1942. Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948. 2153. Vista la legge 11 agosto 1939. 679. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. con cui e' stata approvata l'istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto dei terreni. n. concernente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano. Ritenuta la opportunita' che le predette istruzioni abbiano carattere provvisorio. 679. concernente modificazioni del precitato testo unico. 6. ove un unico atto comporti trasferimento di diritti su beni rustici ed urbani posti nel medesimo comune.del documento traslativo per atto tra vivi o dalla data di presentazione agli uffici delle successioni delle denunzie per causa di morte. possono prevedere anche l'uso di fogli interni e sono rilasciati dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette unitamente ai certificati per uso di voltura. Peraltro nel caso in cui il medesimo documento traslativo dia luogo al trasferimento alla medesima ditta di diritti reali esercitati su beni rustici e su beni urbani posti nello stesso comune. di cui all'art. nella seconda dovra' essere fatto riferimento alla prima. anche se della medesima provincia. e infine l'elenco delle particelle catastali delle quali si richiedono le volture.per ciascun comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali si esercitano i diritti reali oggetto di voltura catastale e separatamente per beni allibrati al catasto terreni o al catasto edilizio urbano. elenco. dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) tra i dati risultanti in catasto e quelli effettivi della ditta o delle ditte cedenti i beni. 7. b) la nota comprende l'intestazione delle ditte a cui vengono trasferiti i diritti in forza del documento traslativo. differenti per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano. 6 del regolamento 8 dicembre 1938.contiene i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti. compilate su di un modulo a stampa fornito gratuitamente dell'amministrazione. e del pari. nel caso di mancanza di corrispondenza. da svolgere con formalita' diverse. e deve essere sottoscritta dal richiedente. L'eventuale esenzione dall'imposta di bollo deve essere motivata mediante la citazione della legge speciale che la dispone. Per il catasto terreni: a) la domanda comprende i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti. l'elenco dei documenti dimostranti gli eventuali passaggi intermedi fra le ditte iscritte in catasto e quelle dalle quali si fa luogo al trasferimento dei diritti. 9 e 12) Paragrafo 1 Le domande di volture. qualita' e recapito del richiedente. dei passaggi intermedi avvenuti e delle relative causali. nominativo. Paragrafo 2 Deve essere presentata una distinta domanda per ciascun documento traslativo (indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e nell'ambito di questo . Nulla e' innovato riguardo la determinazione delle persone cui incombe l'obbligo della presentazione. da annullarsi con firma del richiedente. 2153. Per il nuovo catasto edilizio urbano: a) la domanda . n. dovra' darsi luogo a due domande. nominativo. e pertanto. elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi. 3. per la quale e' stata assolta l'imposta. estremi del documento traslativo.presso gli uffici del registro . dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) fra la ditta o le ditte da cui ha luogo il trasferimento e quelle iscritte in catasto per i medesimi beni. qualita' e recapito del richiedente. I moduli a stampa. secondo che trattasi di trasferimento interessante unita' immobiliari urbane gia' censite ovvero ancora da censire nel nuovo catasto edilizio urbano . elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi. Paragrafo 4 Il modulo a stampa per le volture da eseguire nel catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano e' costituito da due parti essenziali: la prima costituisce la vera e propria domanda di volture e la seconda la nota o elenco delle volture richieste. 4. devono essere presentate per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano esclusivamente agli uffici tecnici erariali entro il trentesimo giorno dalla data di registrazione . 5. ove comporti trasferimento di diritti su beni esclusivamente rustici od esclusivamente urbani posti in piu' comuni. dovra' darsi luogo ad un pari numero di domande. l'imposta di bollo si paga per una sola domanda.che prevede due casi distinti. Paragrafo 3 Ciascuna domanda sconta l'imposta di bollo nella misura di lire quattrocento per ogni voltura in essa compresa mediante l'applicazione di marche.Decreto del 05/11/1969 DELLE VOLTURE (Articoli 2. attestazione che l'eventuale non avvenuta Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . ma non ancora censite in catasto . 28 della legge 11 agosto 1939. 1249. n. indicandone gli estremi nonche' la certificazione dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali. su cui da parte dell'ufficio delle successioni si sia provveduto ad attestare l'avvenuta presentazione. d) quando il trasferimento per causa di morte interessi beni intestati a ditta diversa dal dante causa. Allo scopo di consentire agli uffici delle successioni di provvedere agli attestati di cui al precedente punto a).di norma approvati ai sensi del paragrafo 17. quante sono le provincie (conformemente a quanto previsto dal successivo par.Decreto del 05/11/1969 dichiarazione all'ufficio tecnico erariale della o delle unita' immobiliari interessate dal trasferimento e' dovuta all'unico motivo ammissibile. un atto notorio da cui possa desumersi la cronistoria dei passaggi stessi. 514. i relativi tipi redatti su un estratto autentico alla mappa e . e' consentito farne semplicemente riferimento anche se riguardino beni posti in comuni diversi e compresi in diversi distretti d'imposta..dell'avvenuta dichiarazione.ad altre domande di volture gia' presentate. occorre presentare all'ufficio tecnico erariale la dichiarazione prescritta e quindi ottenere l'attestazione di cui al presente punto. Nel riferimento devono essere precisati gli estremi delle domande cui i documenti sono stati allegati. indicando gli estremi della conseguente annotazione. tante copie od estratti della medesima. 28 della legge 11 agosto 1939. gli interessati dovranno presentare ad essi. d) altri eventuali documenti.E. b) la nota.sostitutiva del certificato catastale per le unita' immobiliari dichiarate all'ufficio tecnico erariale a norma dell'art. una copia o estratto della relativa denunzia. n. 1249. Paragrafo 5 I documenti da allegare alle domande di volture sono i seguenti: Per il catasto terreni: a) una copia o estratto in carta libera del documento traslativo. e) altri eventuali documenti. 6) nella quale si trovano i beni immobili in essa compresi. c) l'attestazione . ed elencate secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti. ovvero nel caso di trasferimento di diritti per causa di morte. Sia per il catasto terreni che per il catasto edilizio urbano le ditte devono essere esposte con la individuale designazione delle persone fisiche o giuridiche da intestarsi in catasto. modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948. della natura dei rispettivi diritti e delle relative quote. complete dei dati di rito. Paragrafo 6 Nel caso che i documenti. di cui al paragrafo precedente. purche' nell'ambito di una medesima provincia. Per le unita' immobiliari che eventualmente non fossero state ancora dichiarate e per le quali i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti dal predetto articolo di legge fossero scaduti. n. unitamente alla denunzia di successione. Per il nuovo catasto edilizio urbano: a) i documenti di cui ai punti a). b) le planimetrie delle unita' immobiliari che a causa del trasferimento subiscano variazioni nella loro consistenza. modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948.U. attesoche' per le denunzie di successione e di consolidamento di usufrutto le leggi in vigore prevedono il pagamento delle imposte ed accessori non avvenga contestualmente alla presentazione della denuncia. 514. b) i certificati catastali relativi ai beni interessati dalle volture. quasi identica al modello 98 M C. Nell'uno e nell'altro caso gli uffici provvederanno ad invitare gli interessati a presentare all'ufficio tecnico erariale nel prescritto termine di 30 giorni le domande di volture. recante gli estremi ed i dati di essa. c) quando i trasferimenti diano luogo a frazionamento di particelle. Quando piu' domande collegate con la stessa documentazione siano presentate Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria . e cioe' alla ancora non avvenuta scadenza dei termini previsti dall'art. siano gia' stati allegati . n. per mancanza degli atti legali convalidati da passaggi intermedi di fatto. b) e d) del capo precedente.in tutto o in parte . su cui da parte dell'ufficio del registro si sia provveduto ad attestare la avvenuta registrazione. comprende gli estremi del documento traslativo della o della unita' immobiliari trasferite senza o con frazionamento. di cui e' cenno al paragrafo precedente.oltre al numero anzidetto . che le assume nel normale protocollo attribuendo ad esse.gli altri elementi utili per la identificazione della domanda. Paragrafo 11 Nel caso di ritardo. o nel caso che il richiedente non ottemperi all'invito di regolarizzarla . l'ingegnere capo dell'ufficio stesso trasmette all'intendente di finanza un regolare processo verbale di accertamento delle violazioni di legge per l'applicazione delle pene pecuniarie da lire duemila a lire ventimila. ove non siano eliminabili immediatamente. All'atto della presentazione l'ufficio ricevente provvede.se necessario . che provvede alla sua trattazione.o le parti interessate . all'esame formale a vista della domanda.le indicazioni opportune per la regolarizzazione. rispetto al termine precisato al par. 8: assegna quindi un numero di protocollo e rilascia al presentatore una ricevuta. l'accertamento che tutti i documenti prescritti sono regolarmente allegati (salvo il caso previsto par. Le manchevolezze riscontrate. per conseguenza.giuste le indicazioni dell'ufficio nel successivo termine prescritto. le domande di volture devono essere inscritte dagli uffici nei regolari registri protocollo e .scaduto il termine di 30 giorni per il Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria . in tal caso. Ogni eventuale successivo rapporto concernente la domanda di volture avra' luogo direttamente fra il richiedente . 1. Nell'occasione devono anche essere individuati e rettificati errori materiali di immediata evidenza. della presentazione della domanda di volture. Paragrafo 10 Non appena pervenute. 7. sono indicate per iscritto contestualmente al rilascio della ricevuta.e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. ha per oggetto: la constatazione che sia la domanda che la nota di voltura sono state compilate in tutte le loro parti e regolarmente sottoscritte. l'ufficio .ma in ogni caso dopo il termine del periodo concesso per la eventuale regolarizzazione . mediante lettera raccomandata: la data del tagliando di ricevuta della raccomandata costituisce. anche se i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti si trovino in provincie diverse. un proprio numero. a norma del seguente par. in allegato alla domanda di volture. Paragrafo 12 In caso di mancata presentazione. se del caso. previste dall'art. l'ufficio tecnico erariale trasmette al recapito del richiedente. Come riferimento rimane peraltro valido il numero di protocollo dell'ufficio ricevute. il riferimento viene apposto a cura dell'ufficio nel momento stesso della presentazione. o infine quando l'ufficio accerti la omissione della presentazione. Paragrafo 7 Le domande di volture devono essere presentate all'ufficio tecnico erariale della provincia nel cui territorio hanno sede gli uffici del registro o delle successioni presso i quali sono registrati i rispettivi documenti traslativi. unendovi . 6). In pari tempo.all'ufficio tecnico erariale competente per territorio. la data di presentazione. I 30 (trenta) giorni concessi dalla legge per la regolarizzazione medesima decorrono dalla data del timbro postale di arrivo. con tassa a carico.Decreto del 05/11/1969 contemporaneamente. portante . Paragrafo 9 E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta. ed elencati. la ricevuta di cui al precedente par. che e' quello riportato sulla ricevuta: e' pertanto compito dell'ufficio competente per territorio assicurare il necessario collegamento.previo il completamento dell'eventuale procedura di regolarizzazione di cui ai precedenti paragrafi passate alla normale trattazione. vengono comunicate al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali. 9 della legge medesima. al fine di operarne il recupero. le spese per la regolarizzazione della domanda. A ricezione della domanda. che pertanto assume carattere provvisorio: al presentatore deve essere precisato che entro il termine improrogabile di trenta giorni le manchevolezze medesime devono essere sanate. Le domande di volture che riguardano beni posti in altre provincie devono essere spedite al piu' presto . Paragrafo 8 L'esame formale. in ogni caso. del tipo di frazionamento. se dei passaggi intermedi mancanti e' esposta nella domanda di volture una semplice cronistoria. senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto. a norma del successivo par. 15 e. RIS 5: per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneita' del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio. l'ufficio provvede a registrare le volture. di opere di pubblico interesse portanti intestazione. Paragrafo 14 A regolarizzazione avvenuta l'ufficio. Paragrafo 15 A partire dalla data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969. Paragrafo 13 Gli uffici tecnici erariali assicureranno una adeguata assistenza ed ogni utile chiarimento a tutti coloro che sono tenuti alla presentazione delle domande di volture. ed in tal caso invita il richiedente a presentarsi in sede onde rettificare personalmente l'errore compiuto ovvero a presentare istanza di rettifica in bollo. non ancora convalidato da atto legale. RIS 6: per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto. le volture verranno registrate. RIS 4: per cointestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento. dopo aver dato corso ai passaggi intermedi mancanti. Se invece le discordanze sono gia' contenute nel documento. 15. soltanto previo accertamento sopralluogo e facendo constare negli atti cio' e' stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto. RIS 3: per errate generalita' nel documento traslativo che da' luogo a voltura. se questi sono dipendenti da atti legali. Ove risultino discordanze. Ove peraltro le discordanze si riferiscano esclusivamente alle ditte da cui ha luogo il trasferimento dei diritti e siano state regolarmente segnalate dal richiedente. giusta la seguente nomenclatura: RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o piu' passaggi intermedi. provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle interessate od unita' immobiliari urbane interessate con apposita sigla.registra la voltura cointestando i contraenti ed appone alle sole particelle interessate dal tipo non presentato l'annotazione di riserva ai sensi del successivo par. giuste le apposite norme che saranno emanate a parte. limitandosi invece a far constare negli atti che cio' e' stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto a norma del menzionato par. esso deve portare le firme autenticate delle parti interessate.Decreto del 05/11/1969 perfezionamento della domanda . Non e' necessario che la domanda di cancellazione sia corredata da documenti. Le indicate sigle seguiranno i numeri distintivi delle particelle o delle unita' immobiliari in ogni ulteriore operazione catastale e saranno comunque trascritte unitamente ai numeri stessi. provvede senza altro alla registrazione. corredata dai documenti idonei a dimostrare la estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa: ove trattisi in particolare di tipo di frazionamento. l'ufficio controlla anzitutto che esse non dipendano da un materiale errore di trascrizione dal documento traslativo alla domanda di volture. ogni qualvolta l'ufficio debba far constare negli atti del catasto che una mutazione e' stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo. 679. se possibile. La decisione dell'ufficio in ordine alla domanda di cancellazione deve essere notificata al richiedente nelle forme di rito. quando e' trascorso un ventennio dalla data del documento traslativo che dette origine alla annotazione di riserva. 15. RIS 2: per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che da' luogo a voltura. n. Paragrafo 16 La cancellazione della sigla di annotazione di riserva puo' essere ottenuta dal possessore cui le particelle o le unita' immobiliari sono intestate mediante la presentazione di apposita domanda in bollo. CAPO II DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO Pagina 5 Servizio di documentazione tributaria . dopo avere controllato che non esistano discordanze fra quanto e' contenuto nella domanda e relativa nota e quanto risulta in catasto. notificando poi l'eseguita voltura alla ditta che risulta intestata negli atti stessi. 19 decorre dalla data nella quale e' avvenuta la nuova presentazione del tipo perfezionato. l'ufficio tecnico erariale introduce provvisoriamente in mappa le nuove linee. oltre che dal tecnico che lo ha redatto. e pertanto consigliabile. Paragrafo 21 Ove il tipo di frazionamento presenti irregolarita' formali ovvero manchevolezze tecniche che ne impediscano la corretta introduzione in mappa. cosi' che . taluno dei destinatari delle particelle derivate dal frazionamento risulti diverso da quello previsto all'atto della redazione del tipo. 8). 50) e sul protocollo dei tipi di frazionamento e riporta poi. in mappa. In tal caso il termine per il successivo rilascio della dichiarazione di cui al par. 679. Il tipo stesso deve essere prodotto dal tecnico compilatore anticipatamente. Ove la ditta cui competono i diritti sulle particelle da frazionare non coincida con quella risultante in catasto. servendosi delle misure fornite dal tecnico. al momento della definizione del documento traslativo. l'avvenuto pagamento del tributo di cui ai precedenti comma secondo e quinto viene certificato sul tipo stesso e . Quando.di norma . restituisce il tipo al tecnico che lo ha redatto apponendo la seguente dichiarazione: "Rinviato l'esame alla presentazione della domanda di volture". anch'esso dovra' apporre la propria firma sul tipo medesimo. quando all'ufficio appaia manifesta . Pagina 6 Servizio di documentazione tributaria . 9 della legge 1 ottobre 1969. 19. L'applicazione del tributo speciale di cui sopra e' riservata al momento della presentazione della domanda di volture. nonche' . In ogni caso.in via definitiva a inchiostro . n. Paragrafo 20 La dichiarazione di cui al precedente paragrafo deve essere rilasciata entro il ventesimo giorno dalla presentazione all'ufficio del tipo di frazionamento. Tale dichiarazione puo' essere rilasciata anche prima dello scadere del termine anzidetto. peraltro.ne viene anche rilasciata ricevuta.in carta semplice. Ove l'ufficio. viene restituito per essere perfezionato.la propria impossibilita' a riscontrare la regolarita' del tipo. n. che verra' trattenuta dall'ufficio medesimo. All'atto della restituzione del tipo approvato si applica il tributo speciale previsto dalla tabella annessa alla legge 1 ottobre 1969. dovra' esserne fatta specifica menzione sul tipo stesso. ai sensi del seguente par. e' opportuno. e controlla la regolare ripartizione delle superfici e dei redditi.a vista o dopo un primo esame di massima . "Riconosciuto regolare ai soli fini della introduzione in mappa e della ripartizione della superficie e dei redditi". Nel caso previsto dai due comma precedenti.Decreto del 05/11/1969 (Articoli 5 e 6) Paragrafo 17 Quando un trasferimento di diritti comporti il frazionamento di particelle catastali. Su questo appone inoltre la seguente dichiarazione. Sostituisce quindi i numeri subalterni residuati dalle anzidette operazioni con numeri interi. a causa di eccezionali difficolta' sia impossibilitato a riconoscere la richiesta regolarita' entro il termine prescritto. 679. che prenota negli appositi elenchi (mod. copie ed estratti rilasciati e dei relativi diritti e tributi (mod. Paragrafo 18 Il tipo deve essere sottoscritto. l'atto traslativo viene redatto in base ai dati del tipo stesso. Paragrafo 19 A fine del riconoscimento della regolarita'. un apposito tipo redatto su di un estratto autentico o autenticato della mappa. anch'essi provvisoriamente.limitatamente al caso previsto nel quinto comma . che unitamente all'originale venga presentata all'ufficio una copia conforme . le sanzioni prescritte dall'art.esso possa risultare munito della dichiarazione di regolarita'. Ai fini di agevolare le operazioni. da uno dei professionisti appartenenti alle categorie previste dalla legge. le parti sono tenute a fare approntare. in sede di definizione del documento traslativo. contemporaneamente a questa operazione da' corso ad opportuni procedimenti per eliminare le preesistenti linee che in seguito al frazionamento risultino di concreto significato topografico od estimale.comunque ottenuta .sul tipo esaminato. non sono applicabili. da tutte le parti interessate al frazionamento. esso deve essere altresi' contabilizzato sul registro dei certificati. l'ufficio stesso invita le parti interessate a dichiarare espressamente per iscritto sul tipo medesimo se le linee da esso portate debbano ritenersi tuttora valide. a seguito della intervenuta rettifica. il tecnico che lo ha redatto e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. Le linee ed i numeri dell'intero elaborato vengono passati ad inchiostro in sede di registrazione della prima domanda di volture inerente qualcuna delle porzioni costituite col frazionamento. esse saranno poi affette da opportuna annotazione di riserva (sigla RIS 5) del par. da' luogo al passaggio in via definitiva ad inchiostro delle linee e dei numeri gia' provvisoriamente introdotti in mappa nel corso delle operazioni di cui al precedente par. Se il tipo viene egualmente utilizzato dalle parti interessate dopo la scadenza di tale termine. Resta inteso che ove le superfici delle particelle derivate dal frazionamento. n. Se il tipo presenta irregolarita' o manchevolezze. ove cio' non avvenga. In quest'ultimo caso le parti stesse saranno anche invitate a far apportare al tipo medesimo. 23. 3/3975 (ripartizione di particelle in varie porzioni o lotti) il tipo portera'.Decreto del 05/11/1969 Paragrafo 22 Ai fini della definizione del documento traslativo corrispondente. 15. 20) ha validita' limitata a 90 giorni. l'approvazione di cui al par. Ove. aggiungendo . entro il termine di 30 giorni. in allegato alla domanda di volture.in caso affermativo . Il tributo speciale viene corrisposto all'atto della presentazione della domanda. che vanno da esse parti specificatamente convalidate. ovvero se essi siano semplicemente virtuali: in quest'ultimo caso deve esplicitamente menzionare se esistono picchetti saldamente infissi per la loro individuazione. 19. sulla scorta delle suindicate notizie. le opportune rettifiche. differiscano da quelle dichiarate nei documenti traslativi in misura superiore alla tolleranza catastale. nonostante che esse non corrispondano a quanto si e' riscontrato sopralluogo. il tecnico che lo ha redatto viene invitato a perfezionarlo nella sede dell'ufficio. eventualmente gia' presenti nella zona frazionata o espressamente infissi in dipendenza del frazionamento stesso. La regolare restituzione all'ufficio del tipo. 19. 12. 25. valgono anche in questo caso le norme di cui all'ultimo comma del par. Paragrafo 24 Quando il tipo di frazionamento viene unito ad una domanda di volture senza essere stato preventivamente presentato tecnico erariale per l'ottenimento della dichiarazione di regolarita' di cui al par. Ove si verta nel caso previsto dal par. la relativa domanda di volture viene considerata incompleta ai sensi del precedente par. Pagina 7 Servizio di documentazione tributaria . dipendenti da tipi di frazionamento approvati non meno di 180 giorni prima. e deve altresi' sinteticamente descrivere. Paragrafo 25 Al fine di consentire il controllo sopralluogo. il tipo venga dall'ufficio riscontrato in campagna non pienamente rispondente alla effettiva posizione delle dividenti. vengono trattate esclusivamente le porzioni di particelle di cui si chiede il trasferimento con la domanda di volture cui il tipo e' allegato. canaletti. nel redigere il tipo tecnico compilatore non deve omettere la rappresentazione dei termini di confine. sul tipo stesso la natura delle nuove dividenti di possesso identificate sul disegno con le nuove linee. oltre alla firma del tecnico compilatore. oppure se si tratti di effettivo errore del tipo. In particolare egli deve specificare se tali dividenti siano materializzate da muri. cigli o mezzerie di strade di lottizzazione. n. 20.ogni elemento idoneo per la identificazione della loro posizione. si seguira' la procedura dettata dal seguente par. Periodicamente l'ufficio provvede ad esaminare lo stato delle mappe connesso alle operazioni in argomento ed elimina le linee ed i numeri provvisoriamente introdotti. quelle di tutti i possessori cui competono i diritti sulle particelle da frazionare e di almeno uno dei destinatari delle singole porzioni. 679. 19 (come pure la dichiarazione di cui al par. Paragrafo 23 Nel caso previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 1964. 9 della legge 1 ottobre 1969. viottoli o altri manufatti o particolari topografici. registra in apposito protocollo la denuncia di cambiamento. accertate dall'ufficio in seguito a revisione di zone sufficientemente ampie per il sostanziale rifacimento di interi fogli o di cospicue porzioni di essi di dipendenza di scorrelazioni evidenti fra la mappa e il terreno. geometra.). 3/SPC) fornito gratuitamente dall'ufficio tecnico contestualmente al rilascio dell'estratto autentico di mappa concernente le particelle oggetto della denuncia. CAPO III DEI CAMBIAMENTI NELLO STATO DEI TERRENI PER EDIFICAZIONE DI FABBRICATI URBANI E DEL TIPO MAPPALE (Art. complete delle misure prese sopralluogo. deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore denunciante. assegnando ad essa il competente numero progressivo. l'ufficio dichiara il tipo inidoneo alla conservazione del catasto e pertanto procede direttamente alle rettifiche del caso. perito agrario o perito agrimensore) regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria. mediante iscrizione da parte del procuratore del registro sull'apposito campione demaniale. L'ufficio tecnico erariale.Decreto del 05/11/1969 Qualora la proroga concessa trascorra infruttuosamente. 10 della legge 1 ottobre 1969. termini di proprieta' o di confine comunale. Nel caso in cui il possessore denunciante non corrisponde all'intestatario in catasto delle particelle oggetto del cambiamento. 679 . in inchiostro rosso. e successive modificazioni) incombe direttamente al possessore delle particelle medesime. perito edile. le spese occorse sono poste a carico delle parti inadempienti.nel caso previsto dall'art. architetto. Le nuove linee topografiche devono essere riferite a caposaldi della mappa e rappresentate sul tipo stesso. e rilascia all'interessato ricevuta di avvenuta denuncia. Il tipo mappale deve portare la firma di un tecnico (ingegnere. il nuovo fabbricato e le altre stabili costruzioni edificate sulle particelle oggetto di denuncia di cambiamento. da unirsi alla denuncia di cambiamento. esclusivamente in base a misure prese sopralluogo dal tecnico firmatario. n. Anche in questo caso naturalmente si rende operante quanto precisato nella seconda parte del quarto comma precedente (annotazione di riserva). Pagina 8 Servizio di documentazione tributaria . per effetto della edificazione di nuovi fabbricati o di ogni altra stabile costruzione nuova (da considerare immobile urbano ai sensi dell'art. Paragrafo 29 Il tipo mappale. Paragrafo 28 La denuncia deve essere compilata su apposito modulo a stampa (mod. Le particelle rettificate dall'ufficio vengono inoltre gravate con annotazione di riserva (medesima sigla RIS 5). nonche' le relative attinenze coperte e scoperte. Inoltre.pubblicazione). L'estratto di mappa per tipo mappale deve contenere. all'atto della presentazione. deve essere redatto sopra un estratto autentico di mappa (mod. I dati metrici del rilievo devono risultare in numero sufficiente per la completa rappresentazione in mappa del cambiamento denunciato. 4/SPC) separatamente per ogni comune amministrativo. Paragrafo 30 Nel tipo mappale deve essere rappresentato. 4 della legge 11 agosto 1939. dottore in scienze agrarie. i cui risultati vengono portati a conoscenza degli interessati con le procedure previste dalle leggi vigenti (notifiche o . 1249. la denuncia deve indicare gli estremi di rogito e di registrazione dell'atto di trasferimento della ditta iscritta in catasto al possessore denunciante. Paragrafo 27 La denuncia di cambiamento deve essere presentata direttamente all'ufficio erariale nel termine di sei mesi decorrente dalla data di rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' dei locali che compongono l'immobile ed i cui estremi devono essere citati nella denuncia stessa. occorrente per la redazione del tipo mappale da allegare alla medesima. 8) Paragrafo 26 L'obbligo di presentare la denuncia di cambiamento nello stato di particelle censite nel catasto terreni. n. almeno due caposaldi (punti trigonometrici. Si precisa che le rettifiche. in ogni caso. spigoli di fabbricati o di altre costruzioni stabili. non sono soggette alla disciplina innanzi descritta ma a quella delle variazioni catastali. ecc. CAPO IV DEGLI ESTRATTI.E. e quelle portate dal capo II della presente istruzione. certificato storico.500 (duemilacinquecento) per ogni storico o per ogni copia od estratto di mappa. Paragrafo 36 Pagina 9 Servizio di documentazione tributaria . vengono rilasciati dall'ufficio tecnico erariale competente per giurisdizione territoriale. la consegna delle certificazioni continua ad effettuarsi secondo le vigenti norme. per analogia. sul c/c postale intestato all'ufficio tecnico erariale. per stipula o per altri scopi. l'ufficio tecnico erariale . foglio di mappa.u. 679. inviando a titolo di deposito preventivo per le spese occorrenti (carta da bollo. e per copia di planimetria di unita' immobiliare urbana.). tributi speciali e spese postali) l'importo stabilito nel paragrafo seguente.500 (millecinquecento) per ogni certificato di attualita' del catasto terreni o per copia eliografica. compilate a mano o sotto forma di riproduzione degli atti medesimi con sistemi foto-eliografico o simili. 679). l'ufficio tecnico erariale. Ove richiesto. Paragrafo 35 Nel caso di certificazioni storiche o di attualita' che l'interessato intende ricevere per posta.). estratti di mappa. Paragrafo 33 E' altresi' data facolta' all'interessato di ottenere la certificazione catastale per posta. Nel caso che le indicazioni fornite dall'interessato siano incomplete e non sufficienti per il rilascio della certificazione richiesta. n. n. Paragrafo 31 Per ogni altra istruzione relativa al tipo mappale valgono. particelle.U.i. salvo conguaglio. e che abbiano per oggetto ditte o partite particolarmente complesse (sia per notevole numero di passaggi di possessi che per rilevante numero di particelle di mappa dei beni oggetto di certificazione). di scheda di partita del N. estratto di mappa per tipo di frazionamento o per altri scopi. Paragrafo 34 L'ammontare del deposito preventivo viene stabilito nelle seguenti misure: a) in lire 1.entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento del bollettino di c/c postale . totale o parziale.Decreto del 05/11/1969 Di conseguenza l'estratto stesso deve comprendere una porzione di mappa sufficientemente estesa in modo da soddisfare detta condizione. diritti catastali. di mappa urbana o di abbozzo di mappa urbana.invita l'interessato a fornire le ulteriori indicazioni occorrenti. le norme vigenti per il tipo di frazionamento e di cui al capo V dell'istruzione XIV modificata.C. 13) Paragrafo 32 Le certificazioni catastali (certificati. DEI CERTIFICATI E DELLE COPIE DEGLI ATTI DEI CATASTI (Art. In sede di rilascio l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti catastali da corrispondersi allo Stato (stabiliti dalla tabella allegata alla legge 1 ottobre 1969. Analoga procedura sara' seguita nel caso che l'interessato abbia effettuato. b) in lire 2. 2) indicazioni strettamente necessarie per identificare negli atti catastali i beni oggetto della certificazione (comune. ecc. Con le stesse modalita' gli interessati potranno ottenere presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette le certificazioni relative ad atti catastali in possesso degli uffici stessi. Nello spazio del bollettino riservato alla causale del versamento devono essere specificati: 1) tipo di certificazione richiesta (certificato di attualita'. un deposito preventivo per un importo inferiore a quello fissato dal paragrafo che segue. provvede ad invitare l'interessato stesso a versare sul c/c postale intestato all'ufficio medesimo una ulteriore somma (da precisare) ad integrazione del deposito preventivo gia' effettuato. entro cinque giorni dal ricevimento del bollettino di c/c postale. e copie di altri atti dei catasti terreni ed edilizio urbano). ecc. copie di planimetrie delle u. numero di partita. Il deposito preventivo deve essere versato dal richiedente sul c/c postale intestato all'ufficio tecnico erariale nella cui giurisdizione ricadono gli immobili oggetto della richiesta. purche' non risultino in contrasto con le norme portate dalla legge 1 ottobre 1969. ..... Ovvero ditta intestataria: ................. urbane certificazione: ......................... Pertanto il conguaglio deve riguardare esclusivamente la maggior somma dovuta per tributi speciali. in ogni caso.. Localita' o via: .................... c) ovvero........ entro 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della raccomandata.......... La terza sezione.. 8 della legge 1 ottobre 1969......... dell'ufficio tecnico erariale....: numeri ..............................E........ previa la prescritta autorizzazione del competente ufficio dei conti correnti postali....... per cui l'ufficio stesso ha gia' disposto per il conguaglio......... L'interessato sara' espressamente avvertito che . . A tal fine l'ufficio inserira' nella raccomandata un bollettino di versamento sul c/c postale recante indicata la somma da versarsi a conguaglio.......... e cioe' quella costituente la ricevuta del versamento.U... devono avere il formato massimo ammesso dall'amministrazione postale e devono essere composti delle tre sezioni rituali........... per essere versato all'ufficio del registro demanio di Roma con le modalita' di cui al secondo capoverso del successivo paragrafo 38.. n...... deve riportare........................................C......... Paragrafo 38 I bollettini di versamenti relativi al c/c postale di cui al precedente paragrafo............T....... a tergo........................ per cui nessun conguaglio e' dovuto........ Somma versata a conguaglio di cui a richiesta n. Foglio di mappa: numero ........ dal deposito preventivo......................................................... urbane N........ Altri dati eventuali: ... comunicando ai rispettivi uffici dei conti correnti postali che intendono avvalersi della facolta' di stampare per proprio conto i bollettini di versamento..: numero . che l'importo della specifica e' superiore a quello del deposito preventivo anticipato... tale causale dovra' prevedere la seguente apposita formulazione: CAUSALE DEL VERSAMENTO CERTIFICAZIONE CATASTALE DA OTTENERSI A MEZZO POSTA (Art.. Resta stabilito che l'importo totale dei diritti catastali spettanti allo Stato deve essere prelevato.... a mezzo di assegno di c/c postale........ dovra' effettuare il conguaglio richiestogli mediante versamento in c/c postale intestato all'ufficio.......... Particelle -------------------... Comune . per cui l'interessato. .......................... che l'importo della specifica e' inferiore a quello del deposito preventivo anticipato.oggetto della unita' immob... e cioe' nel cui retro e' prevista l'indicazione causale del versamento....... in data ...... a favore dell'interessato della specifica stessa...... b) ovvero.. la seguente apposita formulazione: CAUSALE DEL VERSAMENTO CERTIFICAZIONE CATASTALE DA OTTENERSI A MEZZO POSTA Pagina 10 Servizio di documentazione tributaria ... con ricevuta di ritorno................................................... Unita' immob.Decreto del 05/11/1969 La certificazione richiesta sara' spedita al recapito dell'interessato a mezzo raccomandata....... Nella prima sezione......... 679) ........in mancanza di detto versamento l'importo del conguaglio di che trattasi verra' comunicato al procuratore del registro per la iscrizione del debito sui campioni demaniali e per la conseguente esazione (maggiorata delle spese procedurali) nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione................................. (tipo di certificazione richiesta dal versante e da spedire all'indirizzo retro indicato) particelle Dati per l'identificazione delle --------------------........ Paragrafo 37 Gli uffici tecnici erariali devono richiedere l'apertura di apposito c/c postale riservato alle sezioni II e IV per il servizio di rilascio delle certificazioni catastali per posta.. Partita ----------.C.......... con allegato apposito estratto conto inteso a dimostrare: a) che l'importo della specifica e' risultato pari a quello del deposito preventivo anticipato.............. N................... ... ammontare del deposito preventivo. viene calcolata in base alle norme e alla tabella vigente al momento della richiesta... Servizio di documentazione tributaria Pagina 11 ..... l'ufficio del registro provvede alla attestazione prevista dal paragrafo 5........... delle somme riscosse per diritti catastali. Paragrafo 40 Le somme riscosse per diritti catastali e per tributi speciali saranno annotate sugli appositi registri e modelli... ammontare dell'eventuale conguaglio a favore del richiedente o a favore dell'ufficio... La norma portata dal primo comma del paragrafo 24 verra' applicata solo per i tipi di frazionamento utilizzati per documenti traslativi posti in essere a partire dal 15 dicembre 1969.. ma non ancora registrati................ rustici per beni ------------... n... Analogo registro sara' istituito per coloro che non provvedono a ritirare. che viene rilasciata al richiedente.. sezioni II e IV.... la data di scadenza del termine utile di 30 (trenta) giorni concesso all'interessato per effettuare il conguaglio a mezzo del c/c postale intestato all'ufficio............. 8 della legge 1 ottobre 1969.... Paragrafo 39 I bollettini di c/c postale di cui al precedente paragrafo devono annotarsi cronologicamente su apposito registro. presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette. La liquidazione dei tributi speciali relativi a tutte le certificazioni richieste prima dell'entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969.. tipo di certificazione richiesta.Decreto del 05/11/1969 (Art.... Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono effettuare con versamenti mensili la rimessa all'ufficio del registro demanio di Roma su apposito c/c postale (i cui estremi saranno precisati con apposita circolare)... Nulla e' innovato in ordine alla procedura vigente circa la rimessa delle somme riscosse per tributi speciali spettanti al personale... estremi della comunicazione al procuratore del registro per l'iscrizione a campione delle somme per mancato versamento del conguaglio..... entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le riscossioni........ domicilio.... il cui modulo viene fornito dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo 1.. ancorche' il rilascio abbia luogo dopo tale data.. CAPO V NORME TRANSITORIE Paragrafo 41 Anche per i documenti traslativi posti in essere prima della entrata in vigore della nuova legge........ estremi di spedizione della certificazione a mezzo raccomandata... data del versamento.... le certificazioni richieste con consegna da effettuarsi presso l'ufficio medesimo.........siti nel comune di: . indicando: cognome e nome del richiedente.... urbani Localita' o via: ...... 679.. n.......... Tale copia e' destinata ad essere allegata alla domanda di volture....... 679) Tipo di certificazione richiesta: .. lettera a) su di una copia del documento stesso. entro il termine di 30 giorni.... La sezione centrale resta quella rituale.... n. 1 Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano. nonche' del pagamento delle relative imposte. art. b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57. degli atti civili o giudiziali. 2 Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni. vanno allegati: a) la copia o estratto. e. o della denuncia di successione. sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono. fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali. 1043. Alla domanda di voltura. 679 Titolo del provvedimento: Semplificazione delle procedure catastali. Le domande di voltura. per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni. devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione. degli atti civili o giudiziali. 56. art. da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni. Il tipo. 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni. 3 Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni. qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella Pagina 1 . L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che. 266 del 20/10/1969) art.Legge del 01/10/1969 n. in carta libera. Testo: in vigore dal 04/11/1969 L'articolo 55 e' modificato come segue: "Le domande di voltura devono essere compilate. da chi ne ha l'obbligo. quando il trasferimento riguarda particelle frazionate. Il certificato catastale e' rilasciato in esenzione dai diritti catastali. n. 1572. Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 04/11/1969 L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica. la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze. unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande. o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la coppia dei documenti relativi alla successione. relativi ai beni oggetto di trasferimento. Testo: in vigore dal 04/11/1969 Agli articoli 55. sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione. approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. variati con la legge 17 agosto 1941. comprendenti anche le relative note di voltura. da assoggettare all'imposta di bollo. b) denunce di successione. geometra. autenticata dal notaio. Tipo di frazionamento. con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente. Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione delle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarita' ai fini della introducibilita' in mappa. Il tipo di frazionamento. purche' posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarita' apposta sul tipo stesso. regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria. indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione. deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da: a) atti pubblici o giudiziali o scritture private. le parti interessate devono produrre. Scaduto tale termine. 5 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 04/11/1969 L'articolo 57 e' modificato come segue: "Quando avviene il frazionamento di una particella. quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi. L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. art. purche' presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni. Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni. dottore in scienze agrarie. essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura. 6 Perfezionamento delle domande di voltura. concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento. perito edile. i notai e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarita'. In caso contrario la dichiarazione di regolarita' si considera annullata". o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendente da successioni. la domanda di voltura deve contenere: c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento. nonche' gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali. Testo: in vigore dal 04/11/1969 L'articolo 57-bis e' modificato come segue: "Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione. completo degli estremi di rogito e di registrazione. art. perito agrario o perito agrimensore. architetto. munito della dichiarazione di regolarita' di cui al comma precedente. d) la cronistoria dei passaggi intermedi. 679 dalla quale si fa luogo al trasferimento. insieme con i documenti per la esecuzione delle volture. il corrispondente tipo di frazionamento. notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato". l'Ufficio tecnico erariale: fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioe' ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere. la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa.Legge del 01/10/1969 n. Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d). Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito Pagina 2 . Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme ed il seguente articolo 57. da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono. ove ne ricorra il caso. n. perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto all'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle Pagina 3 . in tutto od in parte. eccedenti le tolleranze catastali. Ove alla verifica sopralluogo emergano difformita'. senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto".Legge del 01/10/1969 n. perito edile. i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate. 679 quanto e' stato richiesto. 3. con le firme delle parti autenticate. ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni. Cambiamento nello stato fabbricati urbani. geometra. il tecnico che lo ha firmato e' soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60. il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano. architetto. il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguira' il rilevamento delle dividenti di possesso. Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento. il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto. ponendo a carico delle parti le spese occorse. 7 Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano. fra le dividenti di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno. indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge. hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione. e successive modificazioni. 8 dei terreni in dipendenza di costruzioni di Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 04/11/1969 I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova. Testo: in vigore dal 04/11/1969 Le norme di cui ai precedenti articoli 2. dottore in scienze agrarie. ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse. vi provvede l'Ufficio tecnico erariale. il tipo gia' esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto. 1249. alla domanda di voltura. entro il termine di 30 giorni. la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi. redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57. Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarita' di cui al precedente articolo 57. Qualora. l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare. non risulti allegato il tipo di frazionamento. riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione. art. Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere. con le relative attinenze coperte e scoperte. 4 e 6. da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939. art. pero'. Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale. Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilita' o agibilita' dei locali. Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto. salvo che l'inadempienza sia imputabile all'ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo. 7. limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. art. 1043. Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio. Durante la pubblicazione. n. L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali. quinto e sesto dell'articolo 55. 9 Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti. che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione. Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3. approvato con regio decreto 8 dicembre 1938. Testo: in vigore dal 04/11/1969 Pagina 4 . Resta fermo. le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati. e quelle di cui agli articoli 56. 679 allibrate nel catasto terreni. stabilite da leggi speciali. Variazioni in interi comuni. 652. convertito nella legge 11 agosto 1939. n. 11 Accesso alle proprieta' immobiliari per le verificazioni. per l'applicazione della pena pecuniaria. 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939. n.000 a lire 20. 4". 1249. saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.000. n. 1572. art. primo. e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948.000 a lire 20. Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa. n. durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni. Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati. da rilasciarsi all'Ufficio tecnico erariale. l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto. e' sostituito dal seguente: "Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi. 514. 514. n. che e' tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali. 1249. modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948. sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2. Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Nessun'altra formalita' nei confronti dei possessori e' prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma. 57 e 57-bis. 10 Testo: in vigore dal 04/11/1969 I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni. Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 04/11/1969 L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione.000. quarto.Legge del 01/10/1969 n. variato con la legge 17 agosto 1941. n. a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929. Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni. art. 2153. n. approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958. Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2. n. 645. n. ai possessori interessati e' consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale. di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939. pero'. Testo: in vigore dal 04/11/1969 Per le esigenze relative ai lavori Pagina 5 necessari per la formazione e la Servizio di documentazione tributaria . approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano. E' data facolta' a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio. e puo' essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unita' immobiliari urbane risultino intestate. n. l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione. con modificazioni. purche' muniti di speciali tessere. 12 Formalita' relative all'annotazione di riserva. 13 Rilascio delle certificazioni catastali. art. entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale. diritti catastali. tributi speciali e spese postali). ma in questo caso il richiedente e' tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954. Ove la domanda di cancellazione venga respinta e' ammesso il ricorso alle commissioni censuarie. ferma restando la dichiarazione di autenticita' sulle certificazioni. salvo conguaglio. tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unita' immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce. Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1. Testo: in vigore dal 04/11/1969 L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati. L'importo del deposito sara' stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16 Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato. convertito. in plico raccomandato. in caso contrario. e i componenti delle commissioni censuarie. prevista dalle vigenti disposizioni catastali. Testo: in vigore dal 04/11/1969 L'annotazione di riserva. La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa. anche nei casi nei quali e' diversamente previsto dalle norme vigenti. 679 L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto. 14 Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti. nella legge 26 settembre 1954. hanno diritto di accedere alle proprieta' immobiliari per gli accertamenti del caso. n. entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. 533. il richiedente e' tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione. e' sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge. art.000 a lire 10. L'annotazione apposta alle particelle o alle unita' immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti.Legge del 01/10/1969 n.000". sotto forma di riproduzione degli atti medesimi. estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano). E' altresi' consentito ottenere le certificazioni catastali per posta. art. 869. con sistemi foto-eliografici o simili. 1572. n. tale documentazione non e' necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data che dette origine all'annotazione di riserva. e' modificato come segue: "I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto. di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. 15 Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti. di sovvenzione e simili e' dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50. Allegato 1 Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro. . Catasto terreni. Testo: in vigore dal 04/11/1969 Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali Tariffa (lire) Oggetto Fisso Scritturato Annotazioni A) Catasto terreni: 1) Certificati. La presente legge. . 679 conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano. art. o di capisaldi di livellazione. 200 b) per la prima pagina . art. . copie ed Nel caso di catasto a sistema estratti catastali. . Servizio di documentazione tributaria Istruzioni per l'attuazione norme in contrasto con essa. 749.Legge del 01/10/1969 n. del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965. 100 Quando trattasi di monografie c) per ogni pagina 50 di vertici trigonometrici successiva . . . entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3. . 16 della presente legge e abolizione delle Testo: in vigore dal 04/11/1969 Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze. per la formazione e conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano. reso con il sistema del cottimo. l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate. 3 cui al n. di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione. le tariffe sono raddoppiate. nonche' ai fini d'indennita'. 2) Copie ed estratti di quadri di unione di mappe. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. oltre schedaristico si applicano il diritto di ricerca le stesse tariffe con i e consultazione di criteri indicati al n. . sara' inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. . . di facile sorveglianza e verificazione. comma terzo. 8: per il Nuovo catasto a) per ogni certificato edilizio urbano. . n. copia od estratto . Testo: in vigore dal 04/11/1969 L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo. . munita del sigillo dello Stato. Pagina 6 . . . copie ed estratti sulla base delle risultanze degli atti di conservazione o di formazione oltre il diritto di ricerca e consultazione cui al n.. b) per la prima pagina. Annotazioni . Nuovo catasto Allegato 2 servizi tecnici Testo: in vigore dal 04/11/1969 Servizio di documentazione tributaria Tariffa (lire) Oggetto Fisso Scritturato B) Nuovo catasto edilizio urbano: 3) Copie eliografiche o con ogni altro sistema..... di sovvenzione e simili e' dovuto un diritto fisso di lire 50. Allegato 3 Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali... . . .... oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n.. nonche' ai fini d'indennita'. 159... totali o parziali di schede di partita..Legge del 01/10/1969 n.......... n.... oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione..... 276..... definizione ed introduzione in atti delle volture catastali: a) per ogni voltura 2. 50 4) Certificati.... 8: a) per ciascun foglio di mappa compreso.. 300 b) formato doppio....... 8: a) per ogni certificato o 200 estratto...... Personale del catasto edilizio urbano.............. n. 679 oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui di cui al n... Testo: in vigore dal 04/11/1969 Tariffa (lire) Oggetto Fisso Scritturato C) Diritti comuni al Catasto terreni e al Nuovo catasto edilizio urbano: 6) Studio. Pagina 7 Diritti comuni..... 300 b) per la prima scheda di 100 ciascuna partita... e dei 200 erariali.. c) per ogni scheda di ciascuna partita...... .........000 calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897................ successiva alla prima. 500 Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro. 100 c) per ogni pagina successiva 50 Annotazione 5) Copie di planimetrie di unita' immobiliari urbane. 8: a) formato semplice... .. . ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929. 8: a) per ogni partita... ..500 7) Copie ed estratti di mappa compresi la mappa urbano e gli abbozzi della stessa.... - Servizio di documentazione tributaria Quando si tratta di copie eliografiche od analoghe.......Legge del 01/10/1969 n...... 800 9) Diritti di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati.. 679 b) per ogni tipo di frazionamento approvato.... 1/1: lire 1500...... 50 - Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti. In caso di sola autenticazione di estratti di mappa i diritti sono ridotti a meta'.1..... copie ed estratti. 8) Diritto per la consultazione degli atti catastali: a) per la prima 1/2 ora . 8: a) per ogni copia o estratto 1...... oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n..... Pagina 8 .. 1/2: lire 1000.. 500 b) per ogni ora successiva o frazione di ora.... quando tali condizioni vengano richieste) e per ogni ettaro della complessiva superficie compresa nei parametri riprodotti...1/1) in cui e' contenibile il disegno richiesto: 1/4: lire 500..000 b) per ogni particella estratta (e per ogni particella confinante anche se accennata e per ogni nome di confinante... le tariffe sono devolute come segue sulla base della porzione di foglio (1/4 -1/2 ...... MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI ___________________________________________________________________ (XIX) ISTRUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO (MODIFICATA) ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO LIBRERIA 1950 . 1418. .L’Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto. 2153. Visto il decreto-legge 7 dicembre 1942. che modifica il Testo unico delle leggi sul nuovo catasto. n. approvato con regio decreto 8 dicembre 1938. n. 664. Ritenuta la convenienza di aggiornare la detta Istruzione introducendovi le modificazioni conseguenti alle nuove disposizioni di legge e quelle suggerite dalla esperienza: Decreta: Articolo unico. è sostituita da quella annessa al presente decreto. lì 1° marzo 1949 II Ministro: VANONI 2 . Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938. n. 1043. n. contenente ulteriori modificazioni al precitato Testo unico. approvata col decreto ministeriale 20 gennaio 1936. con cui è stata approvata l’Istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto. Roma. convertito nella legge 5 gennaio 1939. 1572. che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto. Vista la legge 17 agosto 1941. approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936. n. n. Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto. 9.DECRETO MINISTERIALE 1° MARZO 1949 IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto. se esistono. quanto alla competente Intendenza di Finanza. 2153. § 2. gli atti del duplicato del catasto preesistente. limitatamente ai Comuni della propria 3 . 3° La tavola censuaria. sia alle Commissioni censuarie. 41 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. e la conservazione del Nuovo Catasto è assunta dall’apposita Sezione dell’Ufficio tecnico erariale competente. dal prontuario dei numeri di mappa. Presso l’Ufficio tecnico erariale medesimo vengono pure depositati. Della avvenuta pubblicazione da contemporanea comunicazione tanto alla Direzione Generale del Demanio. Almeno quindici giorni prima della data stabilita dal decreto ministeriale di cui al paragrafo precedente. nonché. Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. La conservazione del Nuovo Catasto terreni ha inizio col giorno stabilito dal decreto ministeriale. n. Con lo stesso giorno cessano le operazioni intese a mantenere al corrente i catasti preesistenti. Consegna degli atti agli Uffici per la conservazione del nuovo catasto. affinché sia richiamata l’attenzione degli Uffici esecutivi sugli obblighi che loro incombono in ordine alla amministrazione dei beni immobili patrimoniali e sia provveduto alle eventuali opposizioni. documenti e registri che servirono per la formazione del Nuovo Catasto terreni. sia all’Ufficio tecnico del catasto. giusta l’art. Inizio della conservazione. l’Ufficio tecnico del catasto provvede alla pubblicazione. 2° II registro delle partite.DISPOSIZIONI PRELIMINARI § 1. Dispone inoltre per la regolare consegna al competente Ufficio tecnico erariale dei seguenti atti che costituiscono il catasto terreni. numero 1572: 1° La mappa particellare (ed il relativo repertorio per le mappe a fogli rettangoli). di un manifesto conforme al mod. a sussidio di tali atti. 4° La matricola dei possessori. nei modi consueti per gli atti ufficiali. da emanarsi ai sensi dell’articolo 141 del regolamento 8 dicembre 1938. sia governativi che comunali. 9. L’Ufficio tecnico del catasto consegna inoltre all’Ufficio tecnico erariale tutti gli atti. l’Ufficio tecnico erariale procede subito. gli Uffici comunali di quel compartimento sono tenuti a trasmettere le predette domande di volture all’Ufficio tecnico erariale competente. alla compilazione delle occorrenti note di voltura mod. Verbali di consegna. di asportare per qualsiasi motivo. nel periodo successivo alla chiusura dell’attivazione del nuovo catasto e non ancora introdotte in quest’ultimo. l’Ufficio tecnico erariale prende in esame le domande di volture presentate. 1 e 2) degli atti che passano in custodia dei singoli uffici. e degli eventuali documenti complementari. Tenuto presente che tali note. a ciascuno dei quali va annesso un elenco descrittivo (mod. s’intende che si tratta del regolamento 8 dicembre 1938. Per l’aggiornamento preliminare degli atti. La consegna deve farsi con appositi verbali. uno presso l’Ufficio che le riceve. § 4. l’Ufficio medesimo le inscrive nel protocollo mod. documenti e registri sopraindicati. su richiesta di quest’ultimo e mediante apposito elenco). 16 (comma secondo) del regolamento. 2153. per l’aggiornamento dei registri delle partite. viene consegnata. giusta l’art. n. Si provvede con verbali consimili quando avvenga la sostituzione del Capo dell’Ufficio tecnico erariale. schiarimenti o indicazioni (§ 7).circoscrizione. ovvero del titolare dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. tengono luogo di domande di volture. I verbali devono essere compilati in tre esemplari. che all’uopo potrà richiedere agli interessati. 4 e del prontuario dei numeri di mappa. le 4 . Variazioni di possesso anteriori all’inizio della conservazione. una copia degli atti di cui ai numeri 1. 7. 1 Quando alla citazione del regolamento non sussegue la data. ed uno da trasmettersi alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. § 3. In dipendenza degli atti traslativi allegati alle predette domande di volture. da conservarsi uno presso l’Ufficio che effettua le consegne. gli atti. agli effetti dell’antico catasto. dagli uffici nei quali sono conservati. 13 secondo le norme date al § 93. 2. è vietato. per i servizi di loro istituto. 5 del regolamento1. in analogia al disposto dell’art. (Per conseguire l’anzidetto fine anche nel caso particolare dell’antico catasto ligure-piemontese conservato dai Comuni. Avvenuta la consegna. Le prescrizioni fatte agli Uffici tecnici erariali. per negligenza dei possessori. si 5 . non esonerano i possessori dall’obbligo di chiedere che sia resa regolare l’intestazione dei loro beni. per tutte le mutazioni di possesso dipendenti da acquisti. ecc. la dicitura Voltura già eseguita nel precedente catasto (§ 102). 13. con avvertenza però che. col paragrafo precedente. si scrive sulla relativa nota di volture mod. in base alle stesse note di volture che gli vengono periodicamente trasmette dall’Ufficio tecnico erariale. Le richieste. debbono farsi all’Ufficio tecnico erariale. Obbligo ai possessori di chiedere l’esecuzione nel nuovo catasto delle variazioni di possesso anteriori all’inizio della conservazione. spesso complesse e non rispondenti allo stato di fatto. Nell’esecuzione del lavoro si terrà presente che il compito dell’Ufficio non è quello di reintegrare nel nuovo catasto le ditte del preesistente. tanto allo scarico quanto al carico. per il trasporto dalla ditta o dalle ditte intestate. permute. non ebbero effetto nel nuovo catasto. o per altre cause. Quando si tratta di variazione di possesso già effettuata nel cessato catasto. Nel caso poi che per un dato possesso si fossero verificate più variazioni. nello spazio per la regolare indicazione dell’atto traslativo e dopo di questa indicazione. anche orali. che abbiano o non abbiano avuto effetto nel catasto cessato e comunque non siano state introdotte nei registri del nuovo catasto. ed agli Uffici comunali del compartimento ligure-piemontese. eredità. a quella od a quelle dipendenti dall’ultima variazione di possesso. queste sempreché risultino già eseguite nel catasto precedente. Le variazioni medesime saranno poi introdotte dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. si inscrivono nella stessa nota di volture. I documenti che dovessero essere presentati a completamento degli atti traslativi già allegati in copia alle domande di volture esibite sotto il regime del cessato catasto.enumera seguendo l’ordine progressivo annuale e le registra nel partitario. devono citarsi tutti gli atti traslativi che servirono di base alla redazione della nota di volture. divisioni. nella copia dei registri catastali che ha in consegna. aggiungendo la dicitura Volture già eseguite nel precedente catasto. nel nuovo catasto. e nel registro delle partite si omettono i trasporti intermedi. § 5. ma quello di aggiornarle nel senso di introdurvi tutte le mutazioni di possesso posteriori al periodo di attivazione o quelle che. eseguite. Volture in base ad atti anteriori all’inizio della conservazione. Quindi. in occasione della prima verificazione periodica. 6 . mediante apposita dichiarazione di corrispondenza in carta libera e munita delle loro firme o di quella di persona da esse incaricata con delega scritta. Gli Uffici tecnici erariali non hanno facoltà di attestare la identità dei beni inscritti in catasti diversi. apponendo nelle note di volture e nel registro delle partite l’annotazione indicata al § 91. Esenzione dai diritti e dalla tassa di bollo per le volture già domandate nel catasto cessato. o scoperte. posteriormente alla chiusura dell’attivazione. l’Ufficio tecnico erariale provvede d’ufficio alla compilazione di esse. ma in tal caso le volture saranno eseguite per i soli effetti della conservazione del nuovo catasto. anteriori all’inizio della conservazione. § 7. compila i necessari stati di cambiamento. ad eccezione delle dichiarazioni di corrispondenza di cui al § 7. nonché per le variazioni denunciate. che vanno allegate alle note di volture. Dichiarazioni di corrispondenza. di scritturazione. § 6. le parti sono tenute ad indicare i numeri di mappa nuova che si riferiscono ai beni trasferiti. Per tutte le denuncie di variazione nello stato e nelle rendite dei beni fatte dai possessori. In mancanza dell’esibizione di tali dichiarazioni da allegarsi alle note di volture. Variazioni nello stato dei beni e nella loro rendita. o compilate d’ufficio. a sensi dell’art. le indagini e le verificazioni di suo istituto. In base a questi stati le predette variazioni si introducono nei registri delle partite con opportune note di variazione (§ 222). 128 del regolamento.restituiscono dopo fattone l’uso opportuno. ogni qualvolta risulti che le relative domande di volture furono regolarmente presentate per la loro esecuzione nel cessato catasto. e dalla tassa di bollo. nei quali non risultino chiaramente accennati i dati caratteristici relativi al nuovo catasto. a tenore dell’Istruzione sull’attivazione. l’Ufficio tecnico erariale. per le volture da eseguirsi in base ad atti anteriori all’inizio della conservazione. Le volture del nuovo catasto sono esenti dai diritti catastali. che si giudicano atti a servire come capisaldi per il rilievo delle nuove linee dividenti.§ 8.deve rilasciarsi nell’apposito mod. è ammessa la separata conservazione del catasto per le frazioni di comune che sotto qualche legislazione degli Stati italiani preesistenti ottennero. Estratti di mappa per i frazionamenti anteriori all’inizio della conservazione. Quindi il provvedimento stesso non implica la separata conservazione del catasto. della legge comunale e provinciale. 2 del regolamento. per variazioni territoriali posteriori all’inizio della conservazione. n. Per far introdurre nei registri del nuovo catasto le volture già eseguite nello antico. nell’estratto devono essere riportati quei punti. Il provvedimento relativo alla separazione dei patrimoni e al reparto delle attività. nei riguardi finanziari. un estratto della nuova mappa con la indicazione delle rispettive superfici e redditi. e l’Ufficio tecnico erariale deve rilasciare. ecc.esente dalla tassa di bollo e dai diritti catastali e soggetto al pagamento dei diritti di disegno2 e del prezzo di costo dello stampato . gli spigoli dei fabbricati o di altre costruzioni stabili. prossimi alle particelle da frazionare. i termini di proprietà o di confine comunale. e quando vi sia l’autorizzazione della Direzione Generale. Tale estratto . il possessore può richiedere. scritta a mano o apposta con apposito timbro Si rilascia il presente estratto di mappa in esenzione della tassa di bollo e dei diritti catastali. la separazione dal rispettivo capoluogo tanto per il patrimonio che per le imposte. 378. n. § 9. 36 del Testo Unico 3 marzo 1934. 7 . Infine. contemplato dall’art. quali sono i punti trigonometrici. Frazioni di comune. 51 e deve contenere la seguente dichiarazione. 2 Decreto legislativo 11 maggio 1947. e per le quali tale completa separazione fu conservata anche dopo la costituzione dello Stato Italiano. riflette esclusivamente le rendite patrimoniali e non può estendersi alle entrate di diritto pubblico. per le particene a cui si riferiscono le volture e che devono subire frazionamento. Oltre che nel caso previsto dall’art. 383. da servire esclusivamente per tipo di frazionamento già introdotto nel precedente catasto. fisiche o giuridiche. 3° Superficie. beni indivisi con altri. ed avere la possibilità di esattamente controllare in qualsiasi momento non soltanto i redditi imponibili.INTESTAZIONI CENSUARIE3 § 10. Categorie d’intestazione. 2° Enfiteusi. beni soggetti a livello. Per tener conto degli eventuali passaggi di beni dal catasto dei terreni a quello urbano e viceversa e per tenere in continua evidenza gli aumenti e le diminuzioni della superficie non soggetta all’imposta fondiaria.TITOLO I DELLE VOLTURE CAPO I. 3 Per agevolare il compito degli Uffici di conservazione si sono raccolte in questo Capo le diverse disposizioni emanate finora sulle intestazioni censuarie ed in appendice si sono esposte le formule principali di intestazione. . colonie perpetue. ecc. Partite distinte per i beni posseduti a diverso titolo. In catasto devono essere inscritte le persone. possieda beni in diversa condizione di diritto. beni soggetti a diritti di superficie. è ammessa l’intestazione ai possessori di fatto. fisica o giuridica. Allorquando una stessa persona. beni in usufrutto. § 12. 5° Oneri reali (censi. cioè beni in assoluta proprietà. livelli. § 11. 4° Usufrutto. Generalità sulle intestazioni censuarie. Limitatamente ai nuovi enti censibili che si devono introdurre in catasto. titolari dei seguenti diritti reali di godimento dei fondi: 1° Proprietà. ma altresì la 8 . uso. Non possono inscriversi in catasto i semplici affittuari. si devono fare tante separate intestazioni quanti sono i diversi modi di possesso. coloni o mezzadri a tempo determinato. ecc). forni. formata da tutte le partite dei possessori. Nella partita speciale Aree di fabbricati divisi in subalterni vengono inscritte. f) Strade pubbliche. anditi. c) Aree di fabbricati divisi in subalterni. tutte le relative particelle ciascuna col numero o la lettera maiuscola che la distingue. Partite speciali. a più fabbricati. anche se staccate dalla chiesa. i fabbricati destinati all’esercizio del culto. siano questi rurali od urbani. Nella partita speciale Accessori comuni a più fabbricati. colle rispettive superfici.superficie censita ed incensita di ogni Comune. vale a dire le chiese. aie di carattere stabile. 9 . risultano riepilogate al capofoglio del partitario con i rispettivi dati di superficie (§ 224). con la loro lettera distintiva e con la rispettiva superficie. pozzi. semafori e lanterne di proprietà dello Stato. b) Accessori comuni a più fabbricati. d) Luoghi sacri pubblici. Nella partita speciale Luoghi sacri pubblici devono inscriversi singolarmente. la sagrestia ed i sagrati. sono aperte nel registro delle partite le sei speciali partite: a) Catasto dei fabbricati. si individuano coi numeri di mappa e con le singole superfici tutti i luoghi comuni (corti. § 13. e) Acque esenti da estimo. le cappelle e gli oratori quando non siano di proprietà privata. accessi. Nella partita speciale Catasto dei fabbricati si inscrivono i numeri di mappa e la superficie complessiva dei beni appartenenti al catasto urbano. i santuari. Sono attinenze necessarie. con le attinenze necessarie. Queste sei partite speciali costituiscono altrettante categorie d’intestazione ed in unione alla categoria Catasto dei terreni. ecc). (esclusi gli accessori comuni a più fabbricati e le aree di fabbricati divisi in subalterni) senza indicazione dei possessori e dei redditi. il campanile. nonché le lettere maiuscole distintive dei fari. Vi si comprendono anche le lettere maiuscole caratterizzanti gli oratori privati aperti al culto pubblico ed i sepolcreti privati che costituiscono particelle da numerarsi. Nella partita speciale Strade pubbliche si inscrive. 18 del Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. per ciascun foglio di mappa. la superficie complessiva dei fiumi. si aggiunge la maternità. n. o la professione. facendoli precedere all’indicazione del nome. provinciali. Beni posseduti in proprietà o godimento assoluto da singole persone. S’indicano anche i titoli di nobiltà. e dall’art. col loro nome e paternità. § 14. del nome e della paternità. canali pubblici ed alvei dei canali maestri per la condotta delle acque. questi si scrivono con l’ordine con cui essa suole firmare. delle piazze che servono loro di continuazione e sono destinate allo stesso uso. sempre per ogni foglio di mappa. Le donne si intestano sempre col cognome del loro padre. il nome proprio e quello del padre. contemplati dall’art. o qualunque altra indicazione che valga a distinguerli tra loro. Modo di eseguire la intestazione censuaria. o il soprannome. Beni posseduti in proprietà o godimento assoluto da più persone. senza indicazione del loro ufficio e della loro residenza speciale. Se sono maritate o vedove l’intestazione si completa col cognome del marito. accademici ed onorifici delle persone intestate. § 15. o il luogo di nascita. I beni posseduti in comunione da più persone fisiche o giuridiche per parti 10 . stagni e serbatoi di proprietà pubblica. 4 Vedi pure § 28. Nelle province dotate di mappe a numerazione continua. 1539. I beni posseduti a titolo di proprietà o in pieno godimento da una persona fisica. 1572. Gli ecclesiastici che possiedono in nome proprio come privati si inscrivono colle loro qualifiche generiche prima del nome. torrenti. la superficie complessiva delle strade nazionali. comunali e vicinali.Nella partita speciale Acque esenti da estimo si indica. s’intestano alla medesima con l’indicazione del cognome. laghi. la superficie delle acque e delle strade pubbliche si inscrive nei registri delle partite complessivamente per Comune o per frazione di Comune a catasto separato4. Quando una persona abbia più cognomi. 89 del regolamento 12 ottobre 1933. Qualora più possessori avessero uguale il cognome. Privati in genere. n. che ne ha la libera amministrazione. Nel caso invece che la prestazione annua sia stabilita in una determinata quota parte dei prodotti del fondo. è quello alfabetico. fratelli Rossi. l’intestazione deve farsi in via principale ai livellari od enfiteuti col loro cognome. o diritto d’uso. a) Livellari ed enfiteuti. Compossessori a titolo di promiscuità (art. ovvero per parti determinate solo astrattamente. b) Usufruttuari ed usuari. la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti. 1572). ma occorre sempre specificare quali siano gli eredi Toschi. a favore di 11 . Per i beni posseduti da persone fisiche o giuridiche a titolo di livello od enfiteusi. n. Sono rigorosamente vietate le intestazioni generiche. Fanti Giovanni e figli. indicando ciascuno di essi colle proprie caratteristiche. L’ordine da seguire è quello decrescente delle rispettive quote: ove queste non siano determinate. § 16. l’intestazione deve farsi in via principale al direttario ed in linea secondaria al livellano. Come primo o primi intestatari si trascriveranno i possessori del suolo. come: eredi Toschi. o quello dell’età se trattisi di fratelli e sorelle. ecc. siano essi persone fisiche o giuridiche. nel caso che il canone sia stabilito in una somma fissa di denaro o in una quantità determinata di derrate. o diritto di dominio diretto. o dòmino. i fratelli Rossi. o diritto di godimento. decreto 8 ottobre 1931. che si esegue tenuto anche conto degli oneri. di uso o di utilità. specificandone le relative consistenze (natura e grado). ed in linea secondaria al direttario. nome e paternità. Qualora sull’immobile coesista il possesso. 7 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. si intestano cumulativamente a tutti i comproprietari o compossessori.determinate. i figli di Fanti Giovanni. L’intestazione perciò consiste nello scrivere l’uno dopo l’altro i condomini. o dòmino eminente. nella intestazione verrà specificato il riparto dei prodotti ed ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota d’imposta fondiaria in base al riparto dei redditi. I beni appartenenti ad una persona e vincolati ad usufrutto. da parte di più persone. distinti dal possesso. § 17. cioè per quote di proprietà. di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcune specie di essi o di altra utilità del suolo o del soprassuolo. Proprietà. sia perpetua od a tempo determinato. sempre che il canone sia stabilito in una somma fissa di denaro o in una quantità determinata di derrate . ed in ogni caso devono produrre all’Ufficio del Registro l’apposita domanda di volture. costituiti come sopra. Il diritto di un usufruttuario parziale è sempre subordinato alla cessazione dell’usufruttuario generale e non può quindi tenersi in evidenza nel catasto. su richiesta della parte. Per i possessi in affitto perpetuo e le colonie perpetue5 . Nella intestazione deve sempre risultare la durata dello usufrutto. proprietario per il resto. d) Colono perpetuo responsivo di una parte dei prodotti al proprietario. in via principale. Nel caso di usufrutto parziale la intestazione principale si fa al proprietario. è invece il Procuratore del registro che. Per i possessi a colonia perpetua. In sede di conservazione. c) Affittuario o colono perpetuo sul quale incombe l’obbligo del pagamento dell’imposta fondiaria. indicandone il cognome. nome e paternità. e di seguito si aggiunge la qualificazione di chi ha la nuda proprietà. all’usufruttuario od usuario. nel qual caso l’intestazione principale si fa all’usufruttuario parziale. Verificandosi la morte dell’usufruttuario generale. imperocché non trattasi di un diritto reale. si intestano. ed in linea secondaria al proprietario. agli effetti dell’eventuale trasferimento di usufrutto. se è a tempo determinato. per i quali il proprietario fruisce di una determinata quota parte di tutti o di alcuni prodotti del fondo.un’altra. In una stessa ditta non è compatibile la coesistenza dell’usufrutto totale e di usufrutti parziali. e perciò gli interessati sono tenuti a pagare i diritti di voltura relativi. deve prenderne nota nel campione dubbioso. Eguale norma vale per il caso del diritto d’uso limitato ad una parte dei frutti del fondo. sempre che l’usufruttuario non abbia diritto al godimento della rimanente parte della proprietà. le quante volte risulti che questi sostengono l’onere della imposta fondiaria. può annotarsi il nome della persona o la designazione dell’ente che abbia diritti di proprietà sui beni in questione e che sia stato omesso all’atto della formazione del catasto. per intero. o dell’uso. Inoltre nella 12 . l’intestazione deve farsi in linea principale al proprietario ed in linea secondaria al colono.la intestazione deve farsi in linea principale agli affittuari o coloni perpetui. si deve allora dare corso ad un nuovo trasporto censuario. a meno che questi diritti siano stati esatti al momento della successione al nudo proprietario. § 20. § 18. 5 Costituite anteriormente all’entrata in vigore del Codice Civile 1865 e per le quali gli affittuari o i coloni possono procedere ad atti di disposizioni. sia tra vivi che per causa di morte. gli inabilitati. I beni appartenenti alle società semplici. gli assenti e simili. I beni soggetti a diritto di superficie. Società. si intestano all’utilista della superficie. Possessore dell’area di un fabbricato appartenente ad altri. gli interdetti. si intestano con la denominazione da esse adottata nel contratto sociale e con l’indicazione della loro residenza. e con l’aggiunta del cognome e nome del tutore. Nei casi di fallimenti i beni appartenenti al fallito si intestano al medesimo con l’aggiunta delle indicazioni relative al curatore nominato dal Tribunale civile. Se l’area di un fabbricato appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato. ed ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta fondiaria. a questa qualifica deve aggiungersi la specificazione dell’utilità goduta. Persone in amministrazione. I minorenni. s’indica prima il proprietario del fabbricato. I beni soggetti a diritto limitato di superficie. ossia dei prodotti del suolo e delle piantagioni e costruzioni sovra di esso esistenti. il pieno ed illimitato godimento della superficie. § 19. in virtù del quale si ha in perpetuo o almeno per lungo tempo. Beni soggetti a diritto di superficie. curatore o amministratore. § 21. ma a tale intestazione deve aggiungersi quella del proprietario del sottoposto fondo.intestazione stessa verrà specificato il riparto dei prodotti. Per le società in nome collettivo l’intestazione deve comprendere la ragione sociale. si inscrivono col loro cognome. di cui agli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile. si intestano invece in prima linea al proprietario ed in linea secondaria all’utilista. poi quello dell’area. 13 . nome e paternità. per le miniere. 822 del vigente Codice civile fanno parte del Demanio pubblico dello Stato le strade ferrate di proprietà dello Stato (vedi § 28). Asse ecclesiastico. Beni patrimoniali dello Stato. n. n. campi di tiro a segno nazionali. mentre per gli altri tipi di società previsti dal vigente Codice Civile (società per azioni. Le foreste demaniali. Per le società in accomandita semplice l’intestazione deve comprendere la ragione sociale e la sede della società stabilita nell’atto costitutivo.) mediante annotazioni sul registro delle partite e sulla tavola censuaria di contro ad ogni numero. ospedali militari. ecc. I beni appartenenti ad Opere pie. quando questo sia stabile. n. e con l’indicazione della sua residenza e dell’amministratore. Case economiche per i ferrovieri. per i beni destinati a caserma.la sede della società e la designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti. legalmente costituite. secondo le indicazioni dell’atto costitutivo di cui all’articolo 2295 del Codice Civile e giusta l’art. si intestano all’ente colla precisa denominazione da esso adottata. Le intestazioni dei beni patrimoniali dello Stato devono essere sempre fatte al Demanio dello Stato ricordando la rispettiva provenienza (Ramo guerra. 14 . 29 del Regolamento. § 23. 277 e trasformata con regio decretolegge 17 febbraio 1927. ed in genere i terreni ed i fabbricati gestiti dalla speciale Azienda istituita con la legge 2 giugno 1910. § 22. cioè non muti di anno in anno. stabilite nell’atto costitutivo. Ferrovie e tramvie. o a persone giuridiche in genere. patrimonio amministrato per conto del Ministero dell’Industria e del Commercio. Persone giuridiche ed amministrazioni pubbliche. devoluzioni per debito d’imposta. in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata) deve indicarsi la denominazione sociale e la sede. 1275. 824. § 24. A norma dell’art. si intestano all’apposita Ditta “Demanio dello Stato (Azienda di Stato per le foreste Demaniali)”. patrimonio amministrato per conto del Ministero della Pubblica Istruzione. convertito nella legge 16 giugno 1927. Demanio dello Stato per i beni delle eredità vacanti. di proprietà di.ovvero per essere adibiti a tale scopo . si intestano a: Azienda Autonoma delle poste e telegrafi. e Demanio dello Stato. n.si intestano a Demanio dello Stato (Ramo ferrovie) Case economiche per i ferrovieri. Le linee ferroviarie e tramviarie in sede propria. Amministrazioni autonome dello Stato. usuaria. I beni eventualmente rimasti patrimoniali. pagate dal proprietario.. n. non esercite dallo Stato.se fabbricati . e Demanio dello Stato. usuaria. I beni immobili di proprietà dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici si intestano a: Azienda di Stato per i servizi telefonici. 520. quando le imposte sono a carico dello Stato. 15 .. (o Istituto Superiore di. proprietario. di cui al regio decreto-legge 24 aprile 1925. si inscrivono al nome di chi ne tiene l’esercizio.. 553. n.I terreni e i fabbricati che costituiscono le linee ferroviarie di proprietà privata esercite dallo Stato vengono intestate al Demanio dello Stato (Ramo ferrovie) concessionario della linea.. al proprietario della ferrovia quando le imposte devono essere. quelli occupati posteriormente alla data di costituzione si intestano: Azienda Autonoma delle Poste e Telegrafi. I beni immobili in uso alle Università ed agli Istituti superiori. con l’aggiunta del nome dell’ente proprietario...). 2452. usuario e Demanio dello Stato. costituita con regio decreto-legge 29 dicembre 1927. si intestano a: Azienda autonoma dei Monopoli di Stato. § 25. I beni demaniali occupati all’atto della costituzione dell’Azienda autonoma delle Poste e Telegrafi... passati alla Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali. per la costruzione di case economiche per i ferrovieri . si intestano a: Azienda Nazionale Autonoma delle strade statali. per convenzione. proprietario. che alla data del 1° luglio 1928 erano in consegna alla detta Amministrazione. I beni demaniali assegnati all’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato. I beni immobili acquistati dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in relazione alla legge 14 luglio 1907. proprietario. ove questo non sia anche l’esercente. si intestano a: Università di.se terreni . Pertinenze idrauliche di 2a categoria e di 3a categoria. si intestano rispettivamente alle partite: Demanio pubblico dello Stato (per opere idrauliche di 2a categoria) o Demanio pubblico dello Stato (per opere idrauliche di 3a categoria). e in taluni casi le golene) nonché i loro accessori (case cantoniere. e quindi da individuarsi con numeri o con lettere maiuscole. acquistati o costruiti e mantenuti a cura e spese dello Stato. lett. 77. al nome del Consorzio idraulico quale usufruttuario ed al Demanio pubblico dello Stato come proprietario.§ 26. quale usufruttuario. ecc). i ripari. al Demanio 16 . i beni costituenti le pertinenze delle bonificazioni di competenza dello Stato. per assimilazione. ed al Demanio pubblico dello Stato. Parimenti. § 28. Si intestano così al Demanio pubblico dello Stato (Ramo Guerra) oppure al Demanio pubblico dello Stato (Ramo Marina) le aree occupate dalle fortificazioni. magazzini idraulici. Quando sia legalmente costituito lo specifico Consorzio idraulico di 2a o di 3a categoria ed inoltre si tratti di beni che. si intestano alla partita Demanio pubblico dello Stato (per le opere di bonifica). § 27. Beni di pubblico Demanio dello Stato. siano stati formalmente consegnati al Consorzio perché ne abbia la manutenzione e l’amministrazione col godimento delle relative rendite. Debbono essere intestati alla Amministrazione del Fondo per il Culto i beni immobili provenienti dalla applicazione delle leggi eversive dell’Asse ecclesiastico. Formano oggetto di separate partite. I beni costituenti le opere e pertinenze idrauliche di 2a categoria e di 3a categoria (gli argini. a seconda del Dicastero che le amministrai i beni del Demanio pubblico che costituiscono particelle catastali soggette o meno a stima. d del regolamento). dalle piazzeforti marittime e dipendenze relative cui sovraintendono le dette due Amministrazioni. i beni stessi s’intestano. case per uffici. come proprietario. nonché quelli che traggono origine dalla gestione patrimoniale. ad esempio per effetto di espropriazione forzata dei debitori del Fondo per il Culto (art. Beni del Fondo per il Culto. a termini di legge. e dopo la consegna al Consorzio di manutenzione. si intestano al nome del Consorzio di bonifica. le piazze e gli altri luoghi pubblici. non si potranno eseguire volture.. se trattasi di zone sulle quali i concessionari abbiano fatto costruzioni.. il cambiamento o la cancellazione del nome del concessionario nelle ditte della prima specie. quando trattasi di terreni ridotti a coltura e censiti in conseguenza. e cioè a: Comune di . gli aeroscali. che non possono unirsi alle strade o non siano da considerarsi come continuazione delle medesime. a seconda dei casi. . per il fabbricato e Demanio pubblico dello Stato. bracci e riposi. al solo scopo di mettere in evidenza i singoli concessionari onde facilitare l’esazione dell’imposta direttamente dai medesimi. ecc. i campi di aviazione e di fortuna e tutti gli edifici e le opere in essi esistenti in quanto ne facciano parte integrante o non ne possano essere separati senza menomarne la funzionabilità. al Demanio pubblico dello Stato (Ramo strade) le scarpate delle strade statali e le case cantoniere annesse alle strade stesse. come le strade sommità d ‘argine di 2a e di 3a categoria concesse precariamente ad uso pubblico (§ 196). al Demanio pubblico dello Stato (Ramo Aeronautica) gli aeroporti. . n. N. infine alla ditta generica Demanio pubblico dello Stato i rimanenti beni di pubblico demanio. Intestazioni speciali. . di cui al regio decreto 30 dicembre 1923. 17 . I beni di pubblico demanio accordati in concessione precaria si allibrano alla ditta Demanio pubblico dello Stato (N. alla partita del Comune. i monumenti nazionali. 3244. concessionario precario). ecc. ovvero alla ditta N. tratturelli. al Demanio pubblico dello Stato (Ramo ferrovie) le strade ferrate con le scarpate ed i fabbricati annessi. ma semplici annotamenti (§ 114).pubblico dello Stato (Ramo Marina mercantile) gli arenili. le fontane. della Provincia o del Demanio pubblico dello Stato. indicati con lettere maiuscole. I viali ed i Parchi della Rimembranza. ecc. le spiagge dei laghi. I cimiteri si intestano all’Ente possessore. Ciò in via eccezionale. e nell’intesa che per l’introduzione. le spiagge del mare. Le autostrade si inscrivono con la denominazione di Autovia in sede propria intestandole agli enti che risultino averne il possesso e l’esercizio in base ad atti notarili regolarmente registrati. al Demanio pubblico dello Stato (Ramo tratturi) i tratturi. si inscrivono. . (concessionario precario dell’area). § 29. per l’area. ovvero a: Comunità Israelitica di . N. . Volture. Ad ogni domanda di volture si da corso mediante la compilazione di una nota di volture. n. Per voltura catastale s’intende il complesso delle operazioni necessarie per tenere in evidenza. Beni di cui non si conoscono i possessori. e negli altri rapporti legali indicati dalle intestazioni inscritte in detti registri. 7 del testo unico suddetto. ossia le mutazioni che avvengono nelle persone di coloro i quali hanno la proprietà. o altri diritti reali soggetti alla inscrizione in catasto. aventi cioè diversa motivazione. Note di volture. 1572. e con l’esecuzione di uno o più trasporti. Passaggi. Trasporti. Tali trasporti non possono però comprendersi in unica nota di volture nel caso in cui si tratti di trasferimenti di diversa natura.DELLE VOLTURE . se non per i nuovi enti censibili che si introducono in catasto.§ 30. il possesso. i passaggi. i possessi contestati devono intestarsi al possessore di fatto. Beni in contestazione. che hanno soltanto la nuda proprietà o il dominio diretto. CAPO II. In sede di conservazione non è ammesso l’annotamento di contestazione. il godimento dei beni immobili. o la intestazione principale dei possessori obbligati al pagamento dell’imposta fondiaria. 18 . e salvo il disposto del § 114. Agli effetti dell’art. con annotamento del possessore contestante.GENERALITÀ § 32. 7 del Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. oppure l’intestazione secondaria delle persone fisiche o giuridiche. vale a dire di uno o più movimenti di scarico e carico. I beni dei quali non si possono conoscere i possessori vengono provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato giusta quanto dispone il quarto alinea dell’art. Le volture riguardano. § 31. a seconda dei casi. nei registri delle partite. cessi di appartenere alla persona fisica o giuridica che ne è intestata in via principale o secondaria e passi ad altra persona per atti traslativi o dichiarativi della proprietà o di altri diritti reali. § 34. salvo le eccezioni indicate all’ultima parte del § 40 e salvo i casi di cui al § 91. § 35. o di aggiungetene uno nuovo. è obbligatoria l’intestazione al nome del precedente possessore. Quando avvenga il trasferimento di beni non ancora inscritti in catasto. Comunione di beni. Nel caso di comunione di beni si fa luogo a voltura quando si tratti di eliminare dall’intestazione un possessore in essa compreso. Il patto di riscatto convenzionale di cui agli articoli 1500 e susseguenti del Nuovo Codice Civile e le condizioni risolutive in genere del contratto non esimono mai dall’obbligo della voltura al nome dell’acquirente. prima di effettuare la voltura al possessore attuale. s’intestano direttamente alla partita del nuovo possessore.§ 33. ceduti dal Demanio dello Stato a privati. La voltura si eseguisce con l’indicazione dello scarico fatta nella partita in cui sono iscritti i beni oggetto del trasferimento e con l’iscrizione dei beni stessi ad un’altra partita già aperta o da aprirsi come nuova. § 36. o il godimento di una particella o di parte di essa. Però i beni non iscritti. 19 . Quando si fa luogo a voltura. Non si possono omettere i passaggi intermedi. Tale obbligo non cessa neppure nel caso di vendita con patto che la cosa venduta non passerà in pieno dominio o possesso legale dell’acquirente se non dopo il pagamento del prezzo. Patto di riscatto ed altre condizioni risolutive della vendita. In massima si fa luogo a voltura tutte le volte che il possesso. Beni non iscritti in catasto. la proprietà. In mancanza di altro titolo legale per la correzione degli errori di intestazione o per la eliminazione di contestazioni di possesso. e di cui è parola nel comma secondo dell’art. redatta dall’Ufficio tecnico erariale. in base agli atti legali e ad una nota di volture conforme al mod. al quale oggetto la domanda di voltura deve notificarsi alle parti che vi hanno interesse. può servire il consenso delle parti interessate. E’ però necessario il contraddittorio della persona intestata. § 38. 125 del regolamento. Sui ricorsi presentati in questa sede decidono in prima istanza le Commissioni censuarie comunali. purché risulti da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate da notaio od accertate giudizialmente. a senso dell’articolo 54 del regolamento 12 ottobre 1933. imputabili agli uffici di attivazione e di conservazione del catasto. Nel caso di errori materiali nelle superfici o nelle rendite denunciati dai possessori ed 20 . Il termine per il ricorso e per l’appello è di 30 giorni. Volture per la correzione di errori imputabili agli uffici. n. Le volture di correzione per gli errori nell’intestazione catastale o nella inscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore. o nel caso di intestazioni accese nel nuovo catasto colla scorta di semplici notizie di fatto assunte sopra luogo dagli operatori catastali. Volture per la correzione di errori imputabili alle parti. sempre quando vengano esibiti i titoli legali a corredo della relativa domanda per voltura di correzione. assegnando loro un termine di 30 giorni per accettare le modificazioni o per dichiarare i motivi della eventuale opposizione. ed in appello le Commissioni censuarie provinciali. sono eseguite in esenzione dei diritti. 1539. Nel caso di errori imputabili alle parti (primo comma dell’art. è ammessa la prova che il diritto di proprietà o di possesso compete ad altre ditte. analogamente a ciò che dispone l’art. 16 del regolamento. 13. Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.§ 37. 16 del regolamento) avvenuti nelle intestazioni catastali o nelle iscrizioni di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore. CAPO III. e) agli eredi. Nel caso che gli errori sopra ricordati non siano denunziati dalle parti. per le sentenze che debbono essere registrate a loro cura. sono tenuti a curare la registrazione degli atti civili o giudiziali. di devoluzione di lucri dotali. e di avveramento delle liberalità subordinate all’eventualità della morte. . 21 . legatari. g) agl’investiti dei benefizi o delle cappellanie. gli interessati ne vengono informati con gli stessi procedimenti prescritti ai §§ 231 e seguenti della presente istruzione. loro tutori o curatori. Pertanto il procuratore del registro. c) ai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento. o a fare la denuncia del trasferimento di beni immobili e di diritti reali soggetti ad inscrizione in catasto. nei casi di riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà. il lucro o la liberalità si devolve. b) ai cancellieri giudiziali. d) ai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione degli atti di cui alla lettera e). cosi è tenuto a compilare la dipendente domanda di volture. per le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle tasse di registro. Persone obbligate a chiedere le volture. ma scoperti dall’Ufficio tecnico erariale.DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURE § 39. come è tenuto a provvedere alla denuncia di successione se non vi provvedano le parti. h) ed in generale a coloro che.imputabili agli Uffici tecnici del catasto si osservano le norme date al § 77. quando manchi il segretario o delegato. per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso di tali enti ecclesiastici. L’obbligo di presentare le domande di volture incombe direttamente: a) ai notari. per le correzioni di errori emersi in seguito alla revisione dei tipi di frazionamento. f) a coloro a cui favore l’usufrutto. agli amministratori dell’eredità ed esecutori testamentari. per i trasferimenti in causa di morte. per gli atti fatti nell’interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti. per gli atti stipulati col loro ministero e per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate. I terreni espropriati per sede delle strade provinciali di serie. 1043. la voltura deve senz’altro effettuarsi a favore del nuovo possessore. 1 della legge 17 agosto 1941. di cui all’art. è ammesso che in mancanza di documenti dimostranti i passaggi intermedi sia prodotta dalla parte nel cui interesse è chiesta la voltura una dichiarazione con la cronistoria di quei passaggi. o di espropriazione per causa di pubblica utilità. tanto nella nota di volture quanto nel registro delle partite. si aggiunge l’annotazione di riserva di cui al successivo § 55. devono essere rigorosamente osservate. dopo l’indicazione dell’atto traslativo. si trascrivono i passaggi intermedi risultanti dalla dichiarazione contenente la cronistoria e. costruite a cura dello 22 . che sono preordinati a molteplici fini civili. esibendo all’uopo gli atti traslativi riflettenti le mutazioni di possesso omesse in catasto. Tuttavia nei casi di aggiudicazione all’asta giudiziale. § 41. 18. In tale caso la voltura ha luogo ai soli effetti della conservazione del catasto e. Volture relative a terreni occupati nella costruzione di strade provinciali. devono. Le volture per i passaggi intermedi. essere chieste da coloro che presentano all’Ufficio del Registro la domanda per la voltura dipendente dall’ultimo trasferimento. affinché sia conservata senza interruzione la storia dei passaggi agli effetti specialmente del rilascio dei certificati storici. o di decreto di una pubblica autorità. salvo poi all’Ufficio tecnico erariale di curare l’eseguimento di Ufficio delle volture intermedie in confronto dei precedenti possessori. in cui l’acquisto avviene per sola virtù di sentenza del magistrato. Passaggi intermedi. sarà poi ricuperata nel modo consueto con la regolare notificazione del verbale mod. n. di regola. A norma dell’art. all’infuori dell’intervento e della adesione dell’antico proprietario o di quello che figura inscritto in catasto. La spesa per dette marche anticipata dall’Ufficio tecnico erariale al pari delle altre spese indispensabili per la documentazione della domanda (§ 87). 39 del regolamento. Nel caso che i passaggi intermedi risultino effettuati con regolari atti traslativi e i possessori interessati non si curino di esibirli. La prescrizione sopra accennata e l’eventuale procedura da parte dell’Ufficio tecnico erariale.§ 40. l’Ufficio tecnico erariale deve procurarseli e sostituirsi anche alle parti compilando la domanda di volture che presenterà all’Ufficio del Registro per l’applicazione delle marche da bollo occorrenti. verrà effettuata sulla base del verbale od atto di consegna. alla partita “Demanio dello Stato”. in base ad esso o in base all’atto di acquisto. e alla terza serie le strade da costruirsi a cura delle Province col sussidio dello Stato. la voltura catastale.Stato. costruite o da costruirsi a cura dello Stato. Tale legge stabilì la costruzione di strade provinciali divise in tre serie. n. le anzidette procedure potranno essere affidate. a termini di legge. devono essere trasportati prima dalle ditte espropriate alla ditta “Demanio dello Stato” in base al decreto prefettizio di espropriazione. poscia dal Demanio alla Provincia in conseguenza della formale consegna dell’opera costruita all’Amministrazione provinciale. Qualora per l’esecuzione delle opere di cui sopra. Ultimate le opere. I terreni espropriati per la esecuzione di opere idrauliche di 2a e 3a categoria e di opere di bonifica di competenza dello Stato. col concorso nella spesa delle province interessate6. alla seconda serie le strade da costruirsi pure dallo Stato. relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali. e di denunziare agli Uffici tecnici erariali. la voltura al nome del Consorzio usufruttuario e del Demanio pubblico dello Stato proprietario. per tre quarti dello Stato e per un quarto delle Province . § 42. le Amministrazioni si valessero dell’istituto della concessione. mantenendo nel Demanio patrimoniale i relitti non occupati nella esecuzione delle opere. quando di esse e delle relative pertinenze debba farsi. debbono essere trasportati. venne disposta la prima volta con la legge 27 giugno 1869. la consegna ai Consorzi di manutenzione. e l’obbligo di presentare la domanda di volture incombe pure all’Ufficio del Genio civile a norma del precedente § 39. ma col concorso di metà della spesa . dalla Amministrazione concedente. 5147. a seconda della misura del concorso nella spesa. 6 La costruzione a cura dello Stato. da parte dello Stato. per un terzo della spesa. Naturalmente le norme del presento § 41 si riferiscono alle strade comprese nelle due prime serie suddette. nelle province meridionali continentali. delle strade provinciali di serie. i cambiamenti dipendenti dalla esecuzione delle opere per i passaggi dei beni costituenti le opere stesse alle partite speciali od alla partita Demanio pubblico dello Stato. Appartengono alla prima serie le strade da costruirsi per cura dello Stato. con concorso. affidando i lavori ai consorzi o ad altri concessionari. Spetta agli Uffici del Genio civile di curare la registrazione del decreto di espropriazione e di presentare. nella spesa. 23 . in base al decreto di espropriazione o all’atto di acquisto. Volture relative a terreni occupati per la esecuzione di opere idrauliche di 2a e 3a categoria. restando agli Uffici del Genio civile anche in questo caso la cura di invigilare affinché questo obbligo sia assolto. col patto espresso che siano essi Consorzi a dover provvedere alle necessarie sistemazioni catastali. n. 1208. n. Le domande di volture sono compilate sommariamente. n.con apposito patto. dal terzo comma del presente paragrafo (voltura a nome del Consorzio usufruttuario e del Demanio pubblico dello Stato proprietario). 7 del regolamento. si rifiuti di stendere o di firmare la relativa domanda. 1572. La pena pecuniaria comminata dal secondo comma dell’art. § 43. Modulo per le domande di volture. o con le denuncie anzidette. Questa può essere compilata dall’esibitore anche all’atto della presentazione dei documenti da registrare. Nel caso di opere che. passa ai consegnatari. 60 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. distintamente per distretto d’imposte e devono indicare: l’ufficio del registro o delle successioni a cui la domanda è presentata. e dal decreto legislativo 6 ottobre 1947. passeranno ai concessionari. la data della domanda. 3) fornito gratuitamente dalla Amministrazione. siano consegnate ai Consorzi di manutenzione. ma gli Uffici del Genio civile dovranno vigilare affinché questi obblighi siano assolti. Il Procuratore del Registro cura che le domande di volture siano compilate 24 . In tal caso gli obblighi attribuiti agli Uffici del Genio civile dal presente paragrafo. 1043. Le domande devono presentarsi insieme con gli atti da sottoporsi alla registrazione. e devono essere presentate all’Ufficio del Registro o delle successioni competente a registrare gli atti civili o giudiziali od a ricevere le denuncie dei trasferimenti che danno luogo alla voltura. la persona del richiedente. Le domande di volture sono stese sopra un modulo a stampa (mod. la qualità e natura del trasferimento in forza del quale si chiedono le volture catastali. modificato dalla legge 17 agosto 1941. ai concessionari. i documenti posti a corredo della domanda. è applicabile a chi avendo l’obbligo di chiedere la voltura. eseguite a cura diretta dello Stato. a sensi dell’art. l’obbligo attribuito agli Uffici del Genio civile. allegato A. dichiarazioni.Estratti dei libri o registri: per il primo foglio di carta bollata L. ora L 400 B)Art. ora L. Allorquando l’Ufficio Tecnico Erariale. ora 400 C)Art. inscrivendo di seguito tutte quelle riferentesi ad uno stesso comune. 8 del regolamento. petizioni e ricorsi in via amministrativa e stragiudiziale: a) ai Ministeri: carta bollata o marche per L 3. 4. 242. attestazioni : per ogni foglio di carta bolla L 2. ora L 400. . 400 per ogni altro foglio di carta bollata L 3. 7 Atti e scritti soggetti a tassa di bollo mio dall’origine. n.Istanze. I trasferimenti di beni immobili e di diritti reali ad essi relativi. ora 400. le occorrenti marche per la tassa di bollo dovuta per ogni voltura7.regolarmente. Indicazione delle volture. per parte del Procuratore del Registro delle domande di volture da trasmettersi all’Ufficio Tecnico Erariale entro otto giorni dalla liquidazione predetta. in base alle domande di volture compilate 25 . del titolo e con tutte le altre indicazioni richieste dallo stampato. . § 45. 19. c) per l’esecuzione delle volture: marche per L 2. Domande di volture compilate d’ufficio. 111. Nella seconda pagina della domanda di volture. sulla prima pagina della domanda stessa. 106. per i quali il Procuratore del Registro procede d’ufficio alla liquidazione delle tasse e dei diritti catastali e di scritturazione od anche dei soli diritti catastali o di scritturazione danno luogo alla compilazione d’ufficio. n. . corredate dei documenti di cui al § 47 e completate con l’apposizione della data e del numero di registrazione. coadiuvando ove occorra le parti. § 44. ora 400 b) agli Uffici governativi: carta bollata o marche per L 2. l’Ufficio che riceve l’atto o la denunzia. a mente dell’art. deve indicare distintamente le diverse volture cui la domanda da luogo.Certificati. approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923. annessa al Testo unico di legge per le tasse di bollo. Si ritiene opportuno richiamare alcuni articoli della tariffa. 3269. dopo di avere applicate ed annullate col bollo a calendario. a norma degli articoli 69 e 70 del detto regolamento. in vigore dal 6 maggio 1947 : A)Art. con l’importo della tassa attuale in seguito alle ultime variazioni disposte con Decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947. 128 del regolamento. nei modi indicati al § 91.DEI DOCUMENTI TRASLATIVI § 47. procede. entro otto giorni dalla data della riscossione dei diritti catastali e di scritturazione. per gli scopi dell’art. previa. ancorché il pagamento non sia avvenuto. l’accertamento delle violazioni alla legge 17 agosto 1941. ed un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascuno immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono ad individuare l’immobile. § 46. anche se non siano regolari e debbano venir completati o rettificati a mente degli articoli 24 e 25 del regolamento. fa le pratiche necessarie per procurarli e. Documenti da unirsi alle domande di volture. . nel caso che queste riescano infruttuose. La trasmissione delle domande di volture e delle copie od estratti dei relativi documenti all’Ufficio tecnico erariale competente deve esser fatta dal Procuratore del Registro con apposito elenco (mod. Elenco di trasmissione. in tal caso. ed in ogni caso entro otto giorni al più tardi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge vigente per il pagamento dei diritti. con l’indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto e con esplicito riferimento al certificato catastale ed agli altri 26 . Dei verbali d’inosservanze compilati il Procuratore del Registro ne da comunicazione all’Ufficio tecnico erariale. o delle scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente. 5) in duplo.d’ufficio a sensi del comma precedente e alle denuncie ad esse allegate non possa eseguire le volture senza documenti od indicazioni supplementari. CAPO IV. Il Procuratore del Registro trasmette i documenti. numero 1043. Alle domande di volture devono essere uniti: a) per i passaggi fra vivi: le copie o gli estratti in carta libera degli atti pubblici o giudiziali. Gli atti devono contenere la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestare in catasto e la descrizione degli immobili e dei diritti reali che costituiscono l’oggetto delle volture. n. da cui risulti la inesistenza della disposizione di ultima volontà e l’indicazione di coloro 27 . nei casi di discordanza fra la ditta inscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento. di apertura o pubblicazione. se trattasi di successione ab intestato al certificato catastale e a quello di morte del de cuius occorre sia aggiunto un atto di notorietà. a). in carta bollata8 rilasciato dall’Ufficio del Registro al quale fu denunciata l’eredità. 13 del regolamento. le dichiarazioni di rinuncia all’eredità od a legati. ed un certificato (mod. devono specificarsi le quote spettanti ai vari eredi9 Giova qui rilevare che il certificato mod. non potendosi pretendere la presentazione della denuncia di successione. occorre sia anche prodotto il certificato di morte del de cuius. e contenente le indicazioni di cui all’art. 4 non è richiesto nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui allo art. con l’avvertenza che anche nei casi di successione intestata. In questo caso. alla domanda di volture devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi. deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse è chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi.atti esibiti dalle parti. Nel caso stesso. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. 3270. ricevuto dal Pretore o da un notaio. Qualora manchino tali documenti. la voltura potrà essere eseguita in base all’estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione e al certificato catastale dei beni che la costituiscono. 4). b) Per i passaggi in causa di morte: le copie o gli estratti in carta libera dei documenti che riguardano i beni immobili compresi nella successione. Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento. 86 della legge tributaria 30 dicembre 1923. L’Ufficio Tecnico Erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta inscritta in catasto come possessore dell’immobile volturato. certificato e documenti che dovranno essere posti a corredo della relativa domanda di volture da presentarsi al Procuratore del Registro. E’ ovvio che mancando nel prospettato caso il certificato di denunciata successione. un certificato catastale come alla lett. a). quando tali documenti esistano (il testamento e il relativo verbale di deposito. cui spetta l’accertamento della prescrizione e l’applicazione della tassa di bollo e dei diritti catastali e di scritturazione. i documenti o la dichiarazione di cui alla precitata lett. ecc). le dichiarazioni di giacenza dell’eredità. ma basta indicare i singoli comuni ove sono situati i beni. nella denuncia si deve indicare la persona cui la nuda proprietà appartiene attualmente. o in mancanza di tali atti il certificato. . 57 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. C. devono essere redatti nella forma legale. . del Tribunale di . la voltura può eseguirsi in base alla disposizione dell’autorità giudiziaria.. . c) Per la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà: le copie o gli estratti in carta libera dei relativi atti legali. . se si tratti di beni rustici od urbani. registrata. immesso nel godimento dei beni immobili. il che può verificarsi nel caso di assenza dichiarata dal Tribunale. n. 58 C. con sentenza del . . non occorre invece la descrizione degli immobili. nel caso di riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà. La copia dell’atto dovrà essere rilasciata. 28 . agli effetti civili. ed immissione temporanea nel possesso dei beni disposta con … Nel secondo caso si adotterà la formula seguente: Successione apertasi il . Quando infine gli interessati non si trovino in grado di presentare il certificato di morte. che ordina l’immissione nel possesso temporaneo dei beni (art. . 1572. . 1043. a norma dell’art. ecc. dagli Uffici della stessa Autorità ecclesiastica che emanò l’atto di provvisione.. modificato con la legge 17 agosto 1941. in originale ovvero in copia. . (data della morte presunta) per morte presunta dichiarata con sentenza del . d) Per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefici e delle cappellanie: oltre al certificato di eseguita denuncia di cui alla lettera e) l’atto di provvisione ecclesiastica.) ovvero in base alla sentenza di dichiarazione di morte presunta (art. 50 C. n. in carta libera. in virtù del quale l’investito si considera. e la ragione o l’atto in base a cui sorse il diritto d’usufrutto da eliminarsi. Nel primo caso la registrazione del trasporto nei registri delle partite avverrà con la formula: Successione apertasi per assenza dichiarata dal Tribunale di . da cui risulti il pagamento della tassa di registro o di successione.ai quali è devoluta per legge la successione. Gli estratti dei documenti accennati nel presente paragrafo. in carta da bollo10 di eseguita denuncia. e) Quando i passaggi suddetti diano luogo a frazionamento di particelle: il tipo di frazionamento eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale. C). la menzione dell’uso speciale cui l’estratto è esclusivamente destinato e l’autenticazione del Notaio o la dichiarazione di conformità del Procuratore del registro. Adunque l’estratto da allegarsi alla domanda di volture deve contenere: i due numeri di repertorio e di registro. Le copie degli atti in base ai quali vengono fatte le domande di volture devono essere assoggettate alla formalità della legalizzazione. 10 Vedi nota 7. 51174. articoli 2714 e 2715). Così dicasi dei contratti che i Segretari dei Comuni e delle Province (§ 53) rogano a norma degli articoli 89 e 142 del Testo Unico sulla legge comunale e provinciale 3 marzo 1934. la data e il luogo di stipulazione.Soltanto la copia letterale dell’atto pubblico o l’estratto. 29 . e dei quali occorre fare uso fuori della giurisdizione territoriale comunale o provinciale. fascicolo. la sottoscrizione. gli articoli tutti dell’atto che riguardano la proprietà e le esatte caratteristiche catastali degli stabili che formano oggetto del contratto. Legalizzazione delle copie degli atti. possono far fede come l’originale (Codice civile. quando la sede dell’Ufficio tecnico erariale o della competente Sezione autonoma sia situata fuori del distretto del Consiglio Notarile al quale appartiene il Notaio che ebbe a rogare o ad autenticare gli atti stessi. il cognome. Circolare 3 settembre 1920. che è copia testuale di una parte dell’atto stesso. n. nome e residenza del Notaio rogante e dei contraenti. 8 9 Vedi nota 1. debitamente autenticati. n. la data ed il numero di registrazione dell’atto all’ufficio demaniale. La legalizzazione è parimenti necessaria per gli atti provenienti dall’estero. l’indicazione della natura dell’atto. matrice o protocollo del Notaio. § 48. della Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari. i diritti catastali e di scritturazione relativi alle volture dipendenti da tali atti devono essere pagati al momento della registrazione degli atti medesimi. 383. il riferimento al certificato catastale ed agli altri eventuali atti allegati. § 49 Atti di retrocessione o di vendita di beni devoluti allo Stato. 30 . Entro il 80 settembre di ciascun anno. con l’intervento di altro funzionario che riceve l’atto (legge 26 gennaio 1899. che sia stipulato dall’Ufficio esecutivo demaniale. Le volture dei beni trasferiti in proprietà all’Opera Nazionale Combattenti vengono effettuate esclusivamente mediante la produzione di un esemplare della Gazzetta Ufficiale contenente il testo del provvedimento legislativo con il quale avviene l’anzidetto trasferimento in proprietà. Beni trasferiti in proprietà all’Opera Nazionale Combattenti. anche se sfornito della autenticazione delle firme. in capo agli aggiudicatari di immobili patrimoniali dello Stato. l’Ufficio tecnico erariale le ritiene ineseguibili e. 30). gli Uffici tecnici erariali dovranno comunicare ai competenti Uffici del demanio o del registro le variazioni interessanti i beni patrimoniali immobiliari. In mancanza dell’accennato provvedimento nessuno scarico è ammissibile dalle partite allibrate al Demanio pubblico. n. si fa luogo al trasporto dalla partita intestata al “Demanio pubblico dello Stato” a quella del “Demanio dello Stato” mediante voltura ordinaria sulla base dello anzidetto provvedimento di passaggio. Atti di aggiudicazione di immobili patrimoniali dello Stato. E’ valido per la voltura. 3100 di protocollo. Qualora pervengano domande di volture per alienazione di beni inscritti alle partite medesime. Per i beni di pubblico Demanio che in seguito al prescritto provvedimento dei competenti Ministeri debbono essere considerati di demanio patrimoniale. E’ pure valido per la voltura. provoca dall’Amministrazione demaniale la domanda di volture per il regolare trasporto al Demanio patrimoniale. numero 783). con avviso mod. l’atto di retrocessione o di vendita di beni espropriati per debito d’imposta. nei modi prescritti dal Provveditorato Generale dello Stato con la circolare del 7 dicembre 1929. l’estratto in forma esecutiva del verbale di asta approvato dalla autorità competente e rilasciato dall’Intendenza di finanza (legge 24 dicembre 1908. § 50. n. Provvedimento per il passaggio di beni dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato. 16 da notificarsi al Procuratore del Registro. L’accertamento giudiziale delle firme nelle scritture private. quando risultino adempiute le formalità del registro e pagati i diritti di voltura. Però del trasferimento immobiliare risultante. 5 della presente istruzione un apposito estratto della scrittura. che a tale esemplare sia allegato un certificato in carta libera od un qualsiasi altro documento dal quale risultino tutti gli estremi catastali dei beni da volturarsi. Quantunque manchi la domanda di volture. richiamando la loro attenzione sull’ importanza della formalità che si richiede per la regolare conservazione del catasto. però. non può farsi in alcun caso dai Giudici Conciliatori. e dal riscuotere i diritti catastali.E’ necessario. invita le parti a regolarizzare l’atto. avvertendo le parti che per conseguire la voltura è indispensabile provvedere alla autenticazione delle firme. trasmettendo con elenco mod. sempre che tali sentenze siano state prima sottoposte alla registrazione. All’atto della registrazione di tali scritture. § 51. 12 del regolamento. non sono valide per l’esecuzione delle volture. l’Ufficio del registro deve astenersi dal ricevere la relativa domanda di volture. di cui all’art. § 52. 31 . Sono invece titoli validi per le volture i verbali di conciliazione eretti avanti il Giudice Conciliatore. 24. e sulle facilitazioni all’uopo accordate giusta il §132. Le scritture private con firme non autenticate o non accertate giudizialmente. a termini dell’art. il Procuratore del registro informa il competente Ufficio tecnico erariale entro otto giorni dalla data della registrazione della scrittura privata non autenticata. Scritture private con firme non autenticate. l’Ufficio tecnico erariale prende nota del trasferimento per gli scopi dell’articolo128 del regolamento. del regolamento. l’Ufficio tecnico erariale. Scritture private e verbali di conciliazione. Se le parti non ottemperano all’invito. Potranno anche ritenersi valide per le volture le sentenze relative a trasferimenti di immobili eccezionalmente emessi dai Giudici Conciliatori. nella stipulazione del quale il venditore o qualcuno dei venditori sia rappresentato da un mandatario non munito di regolare procura scritta. secondo il disposto degli articoli 24. 16. si deve produrre la prova del suo adempimento a corredo della domanda di volture: l’Ufficio tecnico erariale perciò tiene sospesa la voltura finché le parti. di qualsiasi valore. Così dicasi per qualunque atto di trasferimento soggetto alla formalità della approvazione della autorità tutoria per la natura della cosa o per la qualità delle persone. sono parificati agli atti pubblici. anzitutto. i contratti di alienazione e di acquisto di beni immobili. e da Segretari delle Opere Pie. Non sono da parificarsi agli atti pubblici quelli di alienazione rogati dai Segretari delle opere pie nell’interesse delle medesime e con l’intervento dei Presidenti: questi atti. rogati dal Segretario comunale nell’esclusivo interesse del Comune e quelli rogati dai Segretari provinciali o capi di segreteria nell’Amministrazione provinciale. 12. l’Ufficio tecnico erariale procede. non può considerarsi quale imperfezione determinante l’ineseguibilità della regolare voltura. Passaggi subordinati a condizione sospensiva. 25 e 100 del regolamento. debitamente invitate mediante avviso mod. Contratti di vendita rogati da Segretari comunali. primo comma. Agli effetti dell’art. Quando venga presentata una domanda di volture dipendente da contratto di compravendita. del regolamento. allo scopo di procurarsi il necessario atto legale di consenso. non abbiano esibita detta prova. 32 . mancano del requisito necessario per servire alle volture fino a quando non vengano autenticati da notaio. § 55. o provinciali. quando nell’atto traslativo non sia fatta espressa menzione che la mancanza stessa costituisce condizione sospensiva del contratto. La mancanza dell’autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale (articoli 374 e 375 del vigente Codice Civile) in merito a contratti che riguardino beni immobili e per i quali risultino coinvolti interessi di minorenni. Contratti di compra-vendita stipulati a mezzo di mandatari non muniti di regolare procura scritta.§ 53. al pari delle scritture private. Se gli atti sono vincolati ad una condizione sospensiva. § 54. i diritti di questi ultimi. Giova poi avvertire che le firme apposte dagli eredi negli atti e dichiarazioni anzidette devono essere autenticate da Notaio o da altro pubblico Ufficiale. cosi allo scarico che al carico. Nel frontespizio della domanda mod. dopo l’indicazione dell’atto traslativo si aggiungerà la: ANNOTAZIONE . l’Ufficio tecnico erariale ne dispone l’esecuzione ai sensi dello art. § 56. od anche una semplice loro dichiarazione . Invece nel caso di mandato ad acquistare. Passaggi per successioni testamentarie. b) del § 47. Nel caso di successione in cui concorrano eredi testamentari e legittimari. in tutto o in parte. 3 il Capo del predetto Ufficio appone la seguente dichiarazione: Si dichiara eseguibile a sensi dell’art. né l’accertamento dello stato di fatto relativamente ai beni in trasferimento. copia di atto regolare stipulato fra gli eredi predetti. nonostante che nell’atto traslativo risulti non munito di regolare procura il mandatario del venditore signor … Beninteso che nella nota di volture e nel registro delle partite.Riuscite infruttuose queste pratiche. salvo che 33 .che può anche essere apposta sulla denunzia di successione . poiché per l’eseguibilità della voltura non occorrono ulteriori notizie. oltre alle copie o agli estratti di cui alla lett. 128 del regolamento la presente domanda di volture. e cioè non munito di procura scritta. quando dal de cuius siano stati comunque pretermessi. l’Ufficio tecnico erariale potrà eseguire la regolare voltura anche quando l’acquirente o qualcuno degli acquirenti sia rappresentato alla stipulazione del contratto da un mandatario con semplice incarico officioso.con cui siano riconosciuti i diritti di legittima. e che questi sono stati integralmente riconosciuti dagli eredi testamentari. in tutto o in parte pretermessi nel testamento. E’ necessario però che da tali atti o dichiarazioni risulti esplicitamente che i legittimari pretermessi hanno reclamato i loro diritti.La voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. Le volture dipendenti da successioni testamentarie vanno eseguite in conformità delle risultanze del testamento. alla domanda di volture dev’essere unito. 128 del regolamento. e dall’art. Cosi pure nel caso di trasferimento. Nei casi di riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà è di regola necessario. e per conseguenza le parti sono tenute in tutti i casi a fare al Procuratore del registro la denuncia voluta dall’art. da persone a lui ben cognite. Nel caso che un usufrutto parziale gravante su vari appezzamenti venga portato a 34 . per liquidare d’ufficio i diritti catastali e di scritturazione e compilare la necessaria domanda di volture. Nel caso poi che nemmeno la denunzia di successione offra la possibilità di provvedere all’assegnazione fra i singoli eredi o legatari. ha luogo una sola voltura e per l’esecuzione di essa l’Ufficio del registro è tenuto a trasmettere all’Ufficio tecnico erariale. Quando in una successione testata vengono dal testatore assegnati dei legati in beni immobili. mancando i dati catastali. è necessario che i Procuratori del registro ne prendano nota mediante iscrizione di apposito articolo sul campione unico. agli effetti della voltura. oltre alla copia degli atti. e) del regolamento. della nuda proprietà allo usufruttuario. 3270. il certificato di denunziata riunione. 13. non rimane che l’espediente dell’intestazione cumulativa.siano già note al Procuratore del registro o vengano apposte alla presenza di lui. alle successive volture. n. descrivendo questi con la semplice denominazione o con altre indicazioni atte ad individuarli per gli interessati. § 58. Quando la tassa di consolidazione venga pagata anticipatamente. ma non sufficienti per l’esecuzione delle volture. Volture per concentrazione di usufrutto. se la riunione stessa dipende da regolare atto fra vivi. Non occorre tuttavia la denuncia di riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà. allo scopo di poter promuovere a suo tempo la voltura e la riscossione dei diritti catastali e di scritturazione nei casi di tardiva od omessa denuncia di consolidamento. può essere provveduto al completamento delle indicazioni catastali mancanti nel testamento con la denuncia di successione (art. 54 della legge 30 dicembre 1923. il solo certificato di denunciata successione. § 57. n. lett. per successione. mediante regolare atto di divisione. Passaggio del diritto di usufrutto. salvo agli interessati di provvedere. non quello di riunione. 3269. 79 della legge 30 dicembre 1923. 000. U. al nudo proprietario. 35 . 1208. perché si tratta di due trasferimenti che avvengono contemporaneamente ad una medesima persona e di due diritti che si riferiscono ad uno stesso immobile. due sono le volture da eseguirsi. a norma dell’art. Imperfezione o insufficienza dei documenti allegati alle domande di volture. n. n 4 e del decreto legislativo 5 ottobre 1947. 60 del T. unica è la voltura. ultimo comma). 8 ottobre 1931. 1 della legge 17 agosto 1941. in modo che questo possa allineare al terzo la intera proprietà: oppure che tanto l’usufruttuario quanto il nudo proprietario cedano direttamente al terzo i loro rispettivi diritti. n. ma per diritto di accrescimento contemplato dal testatore debba invece concentrarsi negli usufruttuari superstiti. § 59. modificato dall’art. Volture per accrescimento di usufrutto. e l’Ufficio tecnico erariale quindi deve far luogo alla voltura in base soltanto all’atto che trasforma il diritto di usufrutto. Se risultando cointestati più usufruttuari generali e per la morte di uno di essi la porzione di usufrutto del mancante non si consolidi con la proprietà. e trasmette tale verbale all’Intendente di Finanza per l’applicazione della pena pecuniaria da L. 10. può verificarsi che l’usufruttuario intervenga nell’atto per cedere il suo diritto. Nel primo caso.gravare su parte soltanto di essi non può parlarsi né di cessazione dello usufrutto. Nel secondo caso invece. prescindendo dal certificato prescritto dall’art. perché prima si verifica la consolidazione dell’usufrutto colla nuda proprietà e poscia il trasferimento della intera proprietà all’acquirente. 1572. 250 a L. Nel caso di simultaneo trasferimento ad un terzo tanto del diritto di usufrutto quanto della nuda proprietà. né di consolidazione di esso con la nuda proprietà. si fa luogo alla voltura su domanda che le parti interessate sono tenute a presentare al competente Ufficio del registro ed in base al regolare atto di morte (§ 146. Per la insufficienza o l’imperfezione dei documenti prodotti a corredo delle domande di volture l’Ufficio tecnico erariale redige processo verbale a carico dei trasgressori. ma piuttosto di concentrazione. a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929. § 60. 1043. Volture per trasferimento simultaneo dell’usufrutto e della nuda proprietà. 15 del regolamento. n. mediante corrispettivo. 47 i verbali compilati. insieme all’elenco sopra indicato. prescindendo da ogni limitazione sia riguardo al numero dei possessori. sia rispetto alla non contiguità 36 . Presentazione dei tipi. per i quali non sia ancora pervenuta la decisione dell’Intendente di Finanza. gli estratti di mappa per la redazione dei tipi di frazionamento. l’Ufficio tecnico erariale trasmette alla Direzione Generale l’elenco dei verbali redatti. in ordine cronologico. anche prima della stipulazione degli atti in base ai quali devono poi effettuarsi le volture. 57 del Testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni. . o in dipendenza di più atti. e possono ottenere la revisione dei tipi stessi. modificato dall’art.DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO § 61. CAPO V. a sensi dell’art. 1 della legge 17 agosto 1941. n. la natura dell’infrazione e la decisione dell’Intendente di Finanza. Alla fine di ciascun anno. I tipi di frazionamento riguardanti variazioni di possesso da introdurre nelle mappe riservate vengono eseguiti d’ufficio.L’Ufficio tecnico erariale registra. e non più tardi del giorno 10 del mese successivo. specifica nella colonna 6 la natura dell’infrazione e completa le registrazioni richieste dallo stampato man mano che riceve le decisioni dell’Intendente. direttamente. I tipi di frazionamento da unirsi alle domande di volture. La consegna degli estratti deve farsi per il tramite degli Uffici distrettuali delle imposte dirette quando gli interessati non abbiano richiesta la consegna diretta od a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario. 26 del regolamento. 1043. a spese delle parti. Gli interessati devono chiedere agli Uffici tecnici erariali. indicando per ognuno il nominativo del trasgressore. In un unico estratto di mappa si possono comprendere tutte le particelle da frazionarsi in dipendenza di uno stesso atto traslativo. nei modi indicati al § 121. o per mezzo di un Ufficio distrettuale delle imposte dirette della Provincia. che riguardino la stessa partita dalla quale deve farsi il distacco. deve essere comunicato alla Direzione Generale anche il numero dei verbali redatti negli anni precedenti. Alla fine di ciascun semestre. nel mod. sono eseguiti sopra estratti autentici di mappa separatamente per ogni comune amministrativo. prescritta dall’art. Il tipo di frazionamento. n. 37 . Tale autenticazione viene fatta mediante l’apposizione sulla riproduzione di mappa della seguente dichiarazione: Si autentica la presente riproduzione di mappa per i nn.delle particelle medesime e alla loro ubicazione in diverse frazioni di uno stesso Comune amministrativo. l’estratto stesso può essere fatto su un foglio di carta trasparente o di tela lucida. viene steso sul modello 51 fornito dalla Amministrazione. per le modalità del rilascio degli estratti medesimi e per le norme relative alla tassa di bollo. A tale dichiarazione si fa seguire la data. previo rimborso della spesa dello stampato ed il pagamento dei diritti di disegno. 63. a scopo esclusivo di frazionamento. modificati dalla legge 17 agosto 1941. . Le riproduzioni di mappa. A norma dell’art. la firma dell’Ingegnere capo erariale ed il timbro d’ufficio. il tipo relativo a volture per costruzione di strade e di altre opere pubbliche può essere eseguito sopra un unico estratto Estratto autentico di mappa. 51 in modo da costituire un unico foglio con il predetto modello. Estratti di mappa per tipi di frazionamento. da allegarsi al mod. ed ai sensi degli articoli 57 e 59 del Testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. in esenzione di tassa. 51 non risulti sufficiente per la compilazione dell’estratto di mappa. è stato provveduto ai §§ 62. Sulla prima pagina del modello si applica la competente marca da bollo. Qualora lo spazio disponibile del mod. 1043 e dal decreto legislativo 11 maggio 1947. di regola. . 153. 20 del regolamento. n. n. purché appartenenti alla stessa circoscrizione distrettuale delle imposte dirette. avente catasto proprio (veggasi la eccezione al § 79). 1572. si allegano al mod. 51. a spese del richiedente. autenticate. § 62. anche se le particene da frazionarsi risultino situate in Comuni amministrativi diversi. Per la carta o tela necessaria alla formazione degli estratti autentici sui quali i tipi debbono essere eseguiti. 378. Allo scopo di facilitare la produzione dei tipi. è ammessa la autenticazione delle riproduzioni dei fogli di mappa eseguite e messe in vendita a cura della Amministrazione finanziaria (§ 120). A termini dell’art. la data. nel margine superiore della prima facciata del mod. 45 del regolamento la richiesta degli estratti di mappa di cui al § 61. nonché il Comune. si appone il numero progressivo risultante dal registro mod. sull’estratto medesimo. § 64. può essere scritta o verbale. 51 le caratteristiche di superficie. Quando però la richiesta si riferisce a porzioni di particella risultanti da tipi già esibiti per la revisione ma non ancora inscritte in catasto. Per tenere in evidenza gli estratti rilasciati per la redazione dei tipi di frazionamento. la Sezione di mappa ed i numeri o le porzioni di numero. Nel caso di rifrazionamento di particella. il cognome. 51. dei quali deve comporsi l’estratto da rilasciarsi. l’Ufficio tecnico erariale indica sul mod. In entrambi i casi l’Ufficio tecnico erariale indica sul mod. nome e recapito del richiedente. 51. l’Ufficio tecnico erariale si vale del registro mod. Accolta la richiesta e compilato l’estratto. può essere impiegata. In questo registro annota anche le domande di collegamento presentate per la vidimazione. ultimi capoversi del § 153). 38 . le linee perimetrali delle porzioni domandate ed aggiungere in margine ogni altra indicazione ritenuta eccezionalmente opportuna. dei redditi e le relative tariffe catastali. 8 (paragrafo seguente). Registro speciale degli estratti di mappa e delle domande di collegamento. nonché le riproduzioni di mappa per le quali i privati richiedano l’autenticazione. colle susseguenti. Modalità per il rilascio degli estratti di mappa a scopo di frazionamento. la firma dell’Ingegnere capo erariale ed il timbro d’ufficio. 8 (veggansi i due. perché i tipi precedenti non ebbero regolare sanzione con atto legale.§ 63. accertatosi che la relativa domanda di volture non sia in corso di esecuzione. indica altresì la prima lettera dello alfabeto che in unione a quella od a quelle già adoperate precedentemente e per le quali si richiede l’estratto. avverte il richiedente che gli può soltanto rilasciare l’estratto dell’intera particella. Se per speciali ragioni la richiesta viene confermata. richiesto per la formazione dell’estratto. a matita. per caratterizzare le porzioni che dovranno risultare dal nuovo frazionamento. Per tutte le particelle costituenti l’estratto. l’Ufficio tecnico erariale potrà segnare. l’Ufficio tecnico erariale. e non il numero progressivo delle richieste evase. distintamente con numeri di ordine scritti con inchiostro rosso. di cui al § 61. nel quale sono stati liquidati i diritti di cui ai due ultimi capoversi del § 153. che sarà fatta però con inchiostro nero. modificato dall’art. dopo le precedenti. copie ed estratti. tutte le richieste di certificati. 1 della 39 . Man mano che le richieste saranno evase. a colonna 32. che può essere fatto in foglio separato su carta esente da bollo. I tipi devono portare. Nei tipi di frazionamento. e. Alla fine di ciascun esercizio finanziario verranno riportate nel registro relativo al nuovo esercizio tutte le richieste rimaste inevase. questi dovranno essere rappresentati sul tipo con l’apposito segno convenzionale. § 65. Se una figura di mappa da dividere risultasse troppo piccola. Soltanto allora sul frontespizio del registro si apporrà la dichiarazione Agli atti debitamente datata e firmata dall’Ingegnere capo erariale.Nel mod. a colonna 14. gli estremi delle rilevate dell’Ufficio del registro e non sia stato indicato. continueranno ad essere tenuti in evidenza fino a che non siano stati registrati. siepe. 21 e 22 deve indicarsi la cifra 1. nonché le misure prese sul terreno. Individuazione delle nuove linee dividenti. § 66. 8 dovranno essere registrate all’atto del ricevimento. fila d’alberi. devono essere determinate di posizione con misure prese sul terreno e da riportarsi in inchiostro rosso sul tipo. si completeranno le registrazioni richieste dallo stampato. I registri mod. Le dividenti vanno precisate con la indicazione della natura delle linee stesse (muro. anche dopo la chiusura degli esercizi ai quali si riferiscono. a qualsiasi titolo presentate. a sensi dell’art. qualora fossero individuate da termini di proprietà. 8. e sul tipo di frazionamento non fosse possibile introdurre con sufficiente chiarezza le linee divisorie e le lettere subalterne caratteristiche. da condursi in inchiostro rosso e da appoggiare ai capisaldi di cui al § 8. fosso. le linee dividenti. 16 17. Firma dei tipi. si unisce al tipo stesso uno schizzo di maggiori dimensioni. 20. in ordine cronologico ed in unica serie progressiva. ecc). 57 del Testo unico. il bimestre. Le richieste che giungeranno nel nuovo esercizio saranno registrate di seguito. tenendo presente che nelle colonne 6 a 10. proseguendo la numerazione. Analogamente a quanto si è detto per la figura. b) quando essendosi stipulato l’atto traslativo prima della compilazione del tipo11. 897) e delle parti o. 21 del regolamento. scritta dalle parti anche in carta semplice. 51. n. modificato dalla legge 17 agosto 1941. 11 contravvenendo in tal caso alle prescrizioni dell’art. le parti devono corredare la domanda di volture di un secondo tipo. Dovranno però essere rifiutati i tipi che siano redatti da tecnici che in passato abbiano presentato due tipi di frazionamento errati. Discordanza di superficie. presentato in appoggio della domanda di volture. 1043. di persona. nel caso di delegazione. Nel caso che la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponda alla configurazione delle medesime particelle rilevata sul terreno. In ogni caso.. § 68. n. viene ripartita fra le diverse porzioni in ragione della superficie reale di ciascuna. Le firme delle parti interessate non sono però necessarie nei seguenti casi: a) quando la compilazione e l’approvazione del tipo precedono la stipulazione dell’atto traslativo. è obbligatorio per le parti di farne apposita e chiara annotazione sul mod. quando necessiti. U. Spetta all’Ufficio tecnico erariale. Discordanza di figura fra il terreno e la mappa. § 67. questa. dalle parti medesime delegata. con conseguente applicazione delle prescritte penalità. nel quale siano riprodotte e quotate le particelle rilevate sul terreno e le dividenti. ove il perito incaricato della esecuzione del tipo di frazionamento riscontri fra la superficie reale dell’appezzamento e quella esposta in catasto qualche differenza. 1043. ovvero. risulti designato nell’atto medesimo il tecnico al quale le parti convennero di affidare l’incarico della dimostrazione del frazionamento. quando manchi la corrispondenza fra la mappa e il terreno nella figura delle particelle cadute in frazionamento. che può essere il tecnico stesso.legge 17 agosto 1941. n. 40 . di richiedere. se contenuta nei limiti della tolleranza. la firma degli interessati sul tipo. 56 del T. a termini dell’art. per esse. in esenzione di tassa. le firme di un tecnico regolarmente iscritto nell’albo professionale della propria categoria (legge 25 aprile 1938. la firma della persona delegata e la presentazione della delegazione. l’esposizione della superficie e dei redditi spettanti a ciascuna porzione delle particelle divise e l’indicazione delle ditte a cui spettano le singole porzioni. Distinzione degli appezzamenti risultanti dal frazionamento. 1/4. § 70. § 69. fosse divisa in tante parti che a rappresentarle non bastassero le lettere di un solo alfabeto. ma ne fa osservazione sul tipo stesso per norma dell’Ufficio tecnico erariale. ecc. bb. La dimostrazione del frazionamento deve essere fatta nella seconda facciata del mod. ed esaurito così un altro alfabeto si procede ad identica combinazione della lettera b (ba. Quando una porzione di particella deve suddividersi in due o più altre porzioni. o per successivi frazionamenti. la correzione. di seguito all’ultima già impiegata. Qualora lo spazio disponibile di detto modello non risulti sufficiente per la dimostrazione del frazionamento. sul quale però dovrà farsi menzione dell’uso cui è esclusivamente destinato. La superficie ed i redditi d’ogni particella frazionata si dividono fra le porzioni della particella medesima per modo che le somme delle singole quote di superficie e dei 41 . ac. si ricorre alla combinazione della lettera a con un secondo alfabeto. può essere proseguita sopra un foglio a parte.) e così di seguito. 1/3. Dimostrazione del frazionamento. a suo tempo. bc. A ciascuno dei nuovi appezzamenti risultanti dal frazionamento viene applicata in inchiostro rosso una lettera subalterna al numero originario. 51. una conserva la lettera primitiva. cui è riservata.Nel caso che fra la superficie reale e quella esposta in catasto si verifichi una differenza superiore alla tolleranza. o sino dalla prima divisione (come suole talvolta avvenire specialmente per i fondi comunali). Ai nuovi appezzamenti risultanti dall’occupazione di strade pubbliche o di acque si applicano provvisoriamente i numeri di mappa delle particelle più vicine con l’aggiunta di un subalterno frazionario (1/2. ab. chi ha redatto il tipo la ripartisce nel modo suindicato. ecc). Le lettere si applicano alle singole porzioni di uno stesso numero in ordine progressivo da ovest ad est e da nord a sud. Se una figura di mappa. in carta libera. a questo modo: aa. e le altre assumono ciascuna una nuova lettera. Frazionamento di particella in piccole porzioni non rappresentabili in mappa. servono le istruzioni impartite in materia con la circolare n. I subalterni si applicano a cominciare dal piano terreno salendo ai piani superiori. per le particelle di estensione inferiore all’ara la superficie viene esposta fino all’unità di centiara. che non si possano. alla superficie ed ai redditi totali della particella originaria. 217 del 1940. L’area delle singole particelle viene arrotondata alla decina di centiare quando risulta superiore ad un’ara. modificato dalla legge 17 agosto 1941. ovvero striscie di terreno con larghezza minima. si ricorre ai numeri subalterni. § 71. costruzione o sistemazione di strade e di canali. Pei fabbricati. 1043. o per altre convenzioni speciali. 57 del Testo Unico 8 ottobre 1931. per acquisto della comunione di muri divisori. non ostante qualunque patto in contrario. Quando occorra di suddividere un subalterno. La ripartizione dei redditi viene fatta in ragione di superficie. 6.redditi assegnate a ciascuna porzione corrispondano. rispettivamente. senza oltrepassare colle frazioni le centiare. In questi casi si fa uso del mod. si da creare particelle catastali non rappresentabili in mappa neppure mediante sviluppi alla 42 . quando non possa essere fatto risultare nella mappa. o i centesimi di lira. siano presentate domande di volture riflettenti aree di pochi decimetri quadrati. o non convenga dividere in mappa. che va esente da tassa di bollo. non occorre il tipo e quindi l’estratto di mappa di cui all’art. 1572. relativa alle Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati e con la istruzione I del Nuovo catasto edilizio urbano. Per il frazionamento dei fabbricati. Frazionamento di fabbricali non divisibili in pianta. n. una delle nuove porzioni conserva il subalterno stesso e le altre assumono quelli successivi all’ultimo precedentemente impiegato per lo stesso numero di mappa. n. Talvolta avviene che per rettifica di confini di proprietà. A completamento di quanto è contemplato in questo paragrafo e nei precedenti. quando cioè debba eseguirsi per subalterni. numerando per ultimi i sotterranei. § 72. si avverta anzitutto che se la particella dalla quale deve farsi il distacco della piccola porzione rappresenta un fabbricato. non rappresentabile nella scala normale. Allo stesso mod. approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. In ogni caso. debitamente quotato. Quando invece trattasi di un terreno. da disegnarsi possibilmente negli spazi disponibili sui fogli di mappa e provvisoriamente a matita (§ 73). indi assodata la corrispondenza dei dati di superficie e dei redditi delle particelle cadute in frazionamento con quelli risultanti dai registri delle partite. introduce a matita le nuove linee dividenti servendosi delle misure indicate sui tipi di frazionamento. potrà essere incorporata nella particella contigua. con avvertenza che in detti sviluppi non occorrerà riprodurre l’intero mappale d’origine. il frazionamento in mappa ha quasi sempre carattere provvisorio. Revisione dei tipo di frazionamento. ma basterà far uso del mod. non sarà ritenuta necessaria la presentazione del tipo su estratto autentico della mappa. di guisa che essa debba costituire particella a sé. in cui siano chiaramente individuate le singole porzioni in trasferimento Per la ripartizione della superficie e dei redditi si terrà presente quanto è detto al penultimo ed ultimo alinea del § 70. in conformità di quanto si opera per i fabbricati non divisibili in pianta. oppure unita ad altre particelle e porzioni di particella per la formazione di nuove strade o canali.maggior scala di 1:500 consentita dall’art. 3 del Testo Unico. 43 . comunque la piccola porzione debba staccarsi da un fabbricato o da un terreno. Per dare corso al frazionamento relativo a simili volture. n. la rappresentazione del frazionamento di un terreno verrà sempre eseguita nella mappa mediante appositi sviluppi in iscala adatta. Dopo la verificazione locale gli sviluppi che per le considerazioni sovraesposte si renderanno necessari saranno delineati in inchiostro: tutti gli altri si cancelleranno. Ciò posto. § 73. poiché in seguito alla verificazione sopraluogo la porzione di particella. 1572. nell’esemplare della mappa da esso conservato. se la mutazione di possesso si avvera per rettifica di confini. 6 sul quale verranno precisate le indicazioni relative al frazionamento. il frazionamento medesimo dovrà essere eseguito in subalterni numerici. 6 dovrà però sempre essere allegato dalle parti uno schizzo planimetrico. L’Ufficio tecnico erariale. Ben di rado si verifica il caso dell’assegnazione della piccola area ad un terzo possessore. seguendo le norme date al paragrafo precedente. § 74. o per esse il tecnico che ha redatto il tipo. il timbro d’ufficio e la firma del Capo Sezione. quando risulti errata la ripartizione della superficie e dei redditi. l’Ufficio tecnico erariale con la 44 . In questo secondo caso risultando nullo il frazionamento precedente. prima di approvare il nuovo tipo. il tecnico non proceda alla rettifica del tipo. entro il termine di trenta giorni. L’importo di tali spese viene iscritto dal Procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. nonché le lettere subalterne inscrittevi: ciò ad evitare duplicazioni o saltuarietà nella serie alfabetica delle lettere caratteristiche subalterne. si riscontrassero errori nelle superfici originarie. ovvero. 51. Qualora. e sempre quando l’atto traslativo venga stipulato dopo l’approvazione del tipo di frazionamento. eccedenti le tolleranze ammesse dal § 12 dell’Istruzione XVI oppure nei redditi originari. Superfici o redditi originari errati. la data. in calce alla seconda facciata del mod. Se trattasi di rifrazionamento. l’Ufficio tecnico erariale invita il tecnico che ha firmato il tipo di frazionamento a curarne il completamento. o ad eseguire le debite correzioni in inchiostro rosso. non torni possibile l’introduzione in mappa delle nuove linee dividenti. Tipi inesatti e incompleti. procede alla verificazione della ripartizione della superficie e dei redditi. Allorché per la mancanza od insufficienza delle misure di cui al § 65. Ai tipi di frazionamento regolamentare redatti. sono tenute a fare sul medesimo la dichiarazione di accettazione. questa viene eseguita dall’Ufficio tecnico erariale a spesa del tecnico. Per queste correzioni le parti. l’Ufficio tecnico erariale appone. l’Ufficio tecnico erariale corregge sul nuovo tipo le superfici ed i redditi errati. § 75. si assicura che il precedente tipo di frazionamento abbia avuto effetto o non lo debba aver più.ed usando della mappa per la misura della superficie delle particelle risultanti. Dichiarazione di regolarità sui tipi. l’Ufficio. nonostante l’invito. Se in occasione della revisione al tavolo dei tipi di frazionamento. esposta secondo le norme date al § 70. l’Ufficio tecnico erariale procede alla verifica della costruzione della mappa servendosi degli eidotipi di rilievo. con avvertenza che nella dichiarazione da farsi sul frontespizio della domanda di volture le parole dovute alla verificazione periodica dovranno essere sostituite dalle seguenti: per la correzione di errori materiali. anche se appartenenti a possessori estranei alla divisione stessa. 45 . § 76. Analoghe operazioni sono da eseguirsi ogni qualvolta si riscontrino errori materiali nelle qualità e nei redditi delle particelle originarie. Nel caso che il possessore presentando il tipo denunci la discordanza fra la configurazione della particella rilevata sul terreno e quella risultante dalla mappa (§ 67). provvede a numerare le note di variazione delle quali risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri registri delle partite. l’Ufficio tecnico erariale registra le variazioni medesime nella tabella delle variazioni relativa al periodo in corso (§ 220).scorta degli atti originali che sono a sua disposizione procede alla ricerca degli errori. che l’Ufficio tecnico erariale trasmette. Questo stato dei cambiamenti viene poscia unito alle note di volture. compila lo stato dei cambiamenti (§ 222). 36 del regolamento. Se la correzione non possa effettuarsi al tavolino ed occorra accedere sul posto e sempre quando la correzione medesima non possa essere rinviata all’epoca della verificazione periodica. Correzione degli errori riscontrati al tavolo nella verificazione dei tipi. ai sensi dell’art. § 77. Quando l’atto traslativo sia già stato stipulato coi dati erronei. all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette per l’aggiornamento dei propri atti. Accertate le variazioni in base all’esame fatto al tavolo o nella visita locale. Quando per la correzione di tali errori non vi sia luogo a compenso tra le superfici delle particelle cadute in divisione. seguendo le norme indicate nei due ultimi alinea del § 221 per casi analoghi. estende l’esame alle particelle contigue. l’Ufficio tecnico erariale invita le parti interessate alla visita locale. per accertare se risulti la possibilità di compensare in tutto od in parte la variazione. Verifica delle discordanze fra le figure di mappa ed il terreno. l’Ufficio tecnico erariale deve ugualmente dar corso alle volture relative. volta per volta. in numerose porzioni o lotti. 46 . appartenenti al Demanio dello Stato. o interessino particelle non cadute in frazionamento. In detto registro. 12. 47. Tipo di frazionamento per figure di grandi dimensioni. 33 del regolamento. Per i tipi di frazionamento redatti d’ufficio. notificati a ciascun possessore allo scopo ed agli effetti dell’art. I frazionamenti delle particelle in dipendenza dei tipi presentati dalle parti od eseguiti d’Ufficio si tengono in evidenza dall’Ufficio tecnico erariale mediante lo speciale registro mod. il tipo non risulti definitivamente approvato. 12 si riporta il numero d’ordine di riferimento al mod. esperite le pratiche per la correzione. Notificazione delle variazioni.§ 78. veggansi i paragrafi 95 e 101. Capo V della presente Istruzione. a Comuni o ad altri enti morali o persone giuridiche. 11. § 79. 125 del regolamento. alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali. Per la modalità dell’esecuzione del frazionamento nel registro delle partite. La notificazione alle parti si fa col mod. § 80. secondo le norme prescritte dal Titolo IV. potrà essere concessa la formazione di un unico tipo di frazionamento. sebbene i relativi atti di traslazione non possano essere resi definitivi e le dipendenti domande di volture non siano presentate contemporaneamente né seguendo l’ordine alfabetico delle lettere subalterne preventivamente applicate per caratterizzare i lotti medesimi. Registro dei frazionamenti. qualora non coincidano con le variazioni indicate dalle parti. nel caso di erronea ripartizione dei redditi. Nel caso eccezionale della ripartizione di vaste particelle. La relativa autorizzazione dovrà essere chiesta. ai sensi del penultimo alinea del § 74. sono lasciati a matita i dati relativi fintantoché. I risultati delle verifiche che portino variazioni nella superficie e nei redditi. a colonna 19 del mod. giusta quanto è prescritto dall’art. sono dall’Ufficio tecnico erariale. e se il numero delle volture fu esattamente calcolato. 1572. 7. registra le domande di volture. quando ne sia il caso. L’Ufficio tecnico erariale (II Sezione). modificati dalla legge 17 agosto 1941. nel protocollo mod. 7 viene poi completato con la indicazione delle pratiche eseguite. separatamente per distretto. tanto quelle dei terreni quanto quelle promiscue. 7 relativo al nuovo anno tutte le domande di volture non definite. In questo protocollo registra pure le note di volture.CAPO VI. n. 15. 47. I nuovi numeri d’ordine in rosso saranno anche indicati nelle annotazioni del modello dell’anno precedente in corrispondenza dell’indicazione delle relative domande. 16 e 17 si faranno i rispettivi totali e le cifre risultanti dovranno corrispondere a quelle che. 16 del regolamento (§ 38) e per l’introduzione negli atti delle variazioni di possesso anteriori all’inizio della conservazione. 57-bis. Tali domande saranno riportate indicando solamente il numero d’ordine del registro precedente ed il comune cui si riferiscono. compilate d’ufficio per correzione di errori di intestazione non imputabili alle parti. n. a termini degli articoli 57. nelle colonne 12. 7. deve farsi riferimento al mod. Man mano che le domande di volture saranno definite. che tengono luogo di domanda. . nello stesso giorno in cui le riceve dagli Uffici del registro e delle successioni. distinguendole con numeri d’ordine scritti con inchiostro rosso. Le domande di volture che giungeranno nel nuovo anno saranno registrate in seguito a quelle numerate in rosso. verranno esposte a colonna 12 del mod. si completeranno le registrazioni richieste dal mod. 14. In detto modello saranno poi indicate le ulteriori pratiche svolte per la definizione delle domande medesime. Protocollo delle domande di volture. proseguendo la numerazione in inchiostro nero. 13. nei casi previsti dall’art. Contemporaneamente l’Ufficio verifica se la documentazione della domanda sia regolare e completa. II mod. bimestralmente. e 60 del Testo unico 8 ottobre 1931. 21 (§ 99). tenendo presente che nella colonna 18. 1043. 47 .DELL’ESAME DELLE DOMANDE DI VOLTURE § 81. Alla fine di ciascun anno solare verranno riportate nel mod. Alla fine di ciascun bimestre. 324 Imposte . § 83. L’Ufficio tecnico erariale provvede alla esecuzione delle volture limitatamente alla parte concernente i beni rustici. 48 . predisposta per i trasferimenti rustici. da trasmettere all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. completati con gli elementi desunti dai tipi di frazionamento. I modelli 324. riconosciuta la regolarità dei tipi di frazionamento. Le domande di volture originali (corredate dalle copie o dagli estratti degli atti) vengono subito inviate al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Nel caso che i trasferimenti urbani diano luogo a frazionamento di beni. Domande di volture di beni urbani con frazionamento di particelle.§ 82.nelle quali viene stampigliata l’indicazione: Compilata ad evasione di domanda di volture promiscue vengono trattenute dall’Ufficio tecnico erariale. i trasporti occorrenti per l’aggiornamento della partita speciale del catasto dei fabbricati. Domande di volture per passaggi promiscui di terreni e fabbricati. richiedere subito agli Uffici distrettuali delle imposte dirette copia delle partite relative ai beni urbani. vengono allegati all’originale delle domande di volture.da redigersi sul mod. compilato in doppio esemplare. gli Uffici tecnici erariali dovranno. opportunamente adattato. Quando il passaggio di proprietà di beni urbani dia luogo a frazionamento di particelle. accertata l’eseguibilità delle volture. Nei casi di domande promiscue che appariscano ineseguibili per la parte rustica. con elenco mod. anche per la parte urbana. unitamente agli eventuali tipi di frazionamento.possano abbinarsi i sopralluoghi occorrenti per i beni urbani e per i beni rustici. predispone le necessarie note e le trasmette con i tipi di frazionamento all’ Ufficio tecnico erariale perché ne riscontri la regolarità. l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. per essere custodite insieme alle altre concernenti soltanto terreni. quand’anche per questi ultimi non vi sia luogo a frazionamenti. per l’economia del lavoro. comprende nella nota di volture. Le dipendenti note di volture .nel caso affermativo . L’Ufficio tecnico erariale. 5. l’Ufficio tecnico erariale richiede a quello delle Imposte dirette copia delle relative partite . in modo che . per l’esecuzione delle volture riguardanti il catasto dei fabbricati.ed accertata la eseguibilità delle volture. Scopo della richiesta è quello di accertare se l’ineseguibilità si verifichi anche per i fabbricati. mediante avvisi mod. sostituisce. 26 del regolamento e nei modi indicati al § 73. e quelle derivate non siano provvisorie. susseguenti all’ultimo della serie del foglio. § 84. destinate cioè ad essere. 49 . corredate dei tipi di frazionamento.predisposte dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette vengono. vengono numerate in unica serie progressiva con le volture dei terreni e le relative variazioni vengono introdotte negli atti catastali contemporaneamente alle altre variazioni del catasto rustico.) l’Ufficio tecnico erariale. canali. numerici o letterali. dall’Ufficio tecnico erariale. la regolarità del tipo di frazionamento. completate con i subalterni. dopo avere accertata l’eseguibilità delle volture. e restituite. seguito dalla indicazione: Imposte. sollecitamente. Delle sostituzioni effettuate l’Ufficio dovrà darne comunicazione agli interessati. verifica. formazione di nuove strade. Le predette note. Revisione dei tipi di frazionamento non verificati prima della stipulazione degli atti legali e sostituzione dei numeri definitivi alle lettere subalterne. a norma dell’art. (ad esempio: mutazione di possesso per piccole rettifiche di confine.separatamente da quelle urbane . incorporate ad altre limitrofe o a costituire strade. Quando i passaggi di proprietà diano luogo a frazionamento di particelle. perché ne esegua la registrazione negli atti del Catasto fabbricati e le custodisca in atti. Per le volture ineseguibili in ufficio la sostituzione si effettua all’atto della loro definizione. alle lettere subalterne i numeri definitivi. all’Ufficio mittente.le note di volture occorrenti per l’ aggiornamento della partita speciale del catasto dei fabbricati. 7 dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. ecc. l’Ufficio tecnico erariale. prima di eseguire le volture. nel tipo di frazionamento. Le note di volture relative a beni frazionati.compila . ai quali siano stati assegnati numeri definitivi. Quando il passaggio di proprietà dia luogo a frazionamento di particelle. in sede di verificazione periodica. Tali numeri vengono tenuti in evidenza in appendici provvisorie del prontuario dei numeri di mappa (§ 109) e nell’appendice provvisoria della tavola censuaria (§ 110). ecc. 11. o con numeri definitivi. si compileranno individuando le particene risultanti dai frazionamenti con i numeri definitivi. nelle quali cita il numero del protocollo mod. Le note di volture urbane . dall’Ufficio tecnico erariale. 7) e intanto sospende l’esecuzione della voltura. Qualora le parti non ottemperino all’invito. con numeri arabici progressivi da sinistra a destra. determinate dai parametri del foglio. da spedirsi aperto in franchigia postale. di appositi avvisi mod. siano trasmessi documenti insufficienti od imperfetti. la richiesta viene rinnovata mediante notificazione. Repertorio dei numeri di mappa aggiunti. e ne facciano domanda anche orale. in cui si trova il numero aggiunto. le parti vengono invitate. o a corredo delle domande compilate d’ufficio. Invito alle parti per il completamento dei documenti. per mezzo dei parametri. e contrassegnando le ripartizioni orizzontali con lettere in ordine alfabetico dall’alto in basso. l’Ufficio tecnico erariale da corso alle volture eseguibili senza attendere la completa documentazione della domanda. 50. a mezzo di messi comunali. Quando a corredo delle domande di volture presentate dalle parti all’Ufficio del registro o delle successioni. I numeri di mappa aggiunti alla serie originaria vengono. a presentare gli atti e i documenti complementari. Qualora di più volture riflettenti un unica domanda. alcune risultino eseguibili e per le rimanenti occorra concedere alle parti una non breve proroga. agli interessati. entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di tali avvisi dimostrino di non essere in grado di riparare le imperfezioni. l’Ufficio tecnico erariale può concedere la proroga strettamente necessaria. saranno sempre individuati numerando a matita le ripartizioni verticali. Se i contribuenti. dall’Ufficio tecnico erariale. § 86. elencati nel repertorio mod. nel foglio di mappa.Per i tipi inesatti od incompleti l’Ufficio tecnico erariale provvede conformemente a quanto si disse al § 74. 16. § 85. o frazione dello stesso. prendendone nota nel protocollo (mod. con avviso modello 46. il quadrato. I predetti quadrati. 50 . o le porzioni dei medesimi al margine dei fogli. onde possano provvedere alla rettifica dell’atto traslativo od a presentare i documenti complementari ritenuti necessari. ai sensi del § 45. contrapponendo a ciascuno di essi la lettera ed il numero che individuano. o di produrre i richiesti documenti. o dalle “Strade pubbliche”. § 89.§ 87. 1208). Passaggio dei fabbricati da un catasto all’altro. “Aree di fabbricati divisi in subalterni”. compila lo stato dei cambiamenti (§ 222). Spese anticipate di ufficio per la documentazione delle domande incomplete. non forniscano quanto loro è richiesto. n. o da sgravio dell’imposta sui fabbricati. e dipendenti dagli accertamenti definitivi di nuovi enti urbani. modificati dalla legge 17 agosto 1941. eseguite o da eseguirsi nel catasto urbano. Provvede poi alla compilazione e registrazione delle note occorrenti per la completa esecuzione della voltura domandata. 28 della collezione demaniale. 18 corredato da un esemplare dell’elenco indicativo mod. § 88. 2 Con le quietanze degli Uffici e dei notai. 57-bis e 60 del T.Strade pubbliche. vi provvede l’Ufficio tecnico erariale. 8 ottobre 1931. pei quali sia occorsa una spesa. 1043 e dal decreto legislativo 5 ottobre 1947. Passaggi interessanti le categorie di intestazione: Accessori comuni.si applica la qualità provvisoria di (terreno di nuova formazione). 1572.Acque esenti da estimo . nonostante l’invito di cui al paragrafo precedente. il cui importo viene iscritto dal Procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero (art. Qualora le parti. provvede a numerare le note di variazione delle quali risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri registri delle partite. Per tutte le variazioni. l’Ufficio tecnico erariale registra nella tabella delle variazioni relative al periodo in corso (§ 220) le conseguenti mutazioni di categoria. U. (con avvertenza che alle particelle stralciate dalle acque o dalle strade . n. 51 . ponendo a carico delle parti le spese occorse. ovvero particelle di nuova formazione (§ 59) da stralciarsi dalle “Acque esenti da estimo”. n. Aree di fabbricati divisi in subalterni . che rilasciano copie o estratti degli atti. Le dette spese devono essere giustificate: 1 Con l’originale verbale mod. ecc.da tenersi in evidenza per essere stimate in sede di verificazione periodica a norma del § 175 . “Luoghi sacri pubblici”. Quando una domanda di volture riguardi particelle allibrate o da allibrarsi alle partite speciali “Accessori comuni a più fabbricati”.Luoghi sacri pubblici . n. I singoli piani ed il numero dei vani per ogni piano devono essere ben specificati. Ricevuti gli Stati dei cambiamenti mod. se i vani indicati per il piano terreno riflettano l’intero piano o solamente parte di esso. 27. giardini.. la parola del. Quando l’accertamento o lo sgravio concerne soltanto una parte di fabbricato esistente in mappa. . ecc. procurando di abbinare le visite stesse con quelle occorrenti per la definizione delle volture ineseguibili. per operare il rilievo dei fabbricati nella prima verificazione periodica. cioè all’epoca della pubblicazione dei ruoli d’imposta. l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette indica con la dicitura sul N. si limita a far seguire al numero di mappa.) che. può darsi che in seguito a precedenti operazioni di campagna risulti effettuabile la divisione del numero originario con applicazione di lettere subalterne. con l’avvertenza di precisare. quando ciò non si avveri. a seconda dei casi. anche potendo avere una funzione propria. La compilazione di questo Stato dei cambiamenti.. Nel caso però che siano presentate le relative domande di stralcio dal rustico. assoggettata all’imposta o dalla medesima esentata. Devesi inoltre far menzione delle eventuali dipendenze (orti. da farsi per Comune o frazione di Comune a catasto separato.l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette compila uno Stato dei cambiamenti (mod. Nei riguardi delle caratteristiche di mappa. l’Ufficio tecnico erariale controlla e completa le caratteristiche di mappa indicate dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette tenendo presente quanto segue: a) degli accertamenti eseguiti per costruzioni non segnate in mappa prende opportuna nota. b) se l’accertamento o lo sgravio riguarda una porzione di fabbricato esistente in mappa. nella colonna dei subalterni. sono tuttavia da considerarsi come parte integrante del fabbricato. spettando all’Ufficio tecnico erariale l’applicazione dei subalterni numerici o delle lettere subalterne. deve essere diligentemente curata dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette con speciale riguardo all’esatta indicazione dei dati di consistenza per ciascuna costruzione o porzione di costruzione. apposito numero 27) da trasmettersi all’Ufficio tecnico erariale almeno due volte all’anno. se trattasi di fabbricato non ancora segnato in mappa. principale e suppletivi (dicembre e giugno). l’Ufficio tecnico erariale eseguirà le visite locali prima della chiusura delle scritture censuarie. nella colonna delle annotazioni. l’Ufficio tecnico erariale procede alla provvisoria 52 . vengono riunite. Qualora non sia stato possibile eseguire le volture. 128 del regolamento. ove occorra. Domande di volture ineseguibili. provvede a numerare le note di variazione di cui risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri atti. applicando gli occorrenti subalterni numerici (§ 71) e riservandosi di verificare sopraluogo. Compila inoltre il necessario stato dei cambiamenti (§ 222). in sede di lustrazione. in apposite cartelle per essere consegnate ai tecnici incaricati a definirle sopraluogo. § 91. 16. l’Ufficio tecnico erariale registra nella tabella delle variazioni in corso. 13) e. viene pure eseguito il trasporto alle singole partite dei possessori. le relative domande. 51) occorrenti per la redazione d’Ufficio dei tipi di frazionamento. L’Ufficio tecnico erariale consegna al tecnico che si reca sopraluogo per la definizione delle volture ineseguibili le domande di volture con allegati i mod. nonostante le pratiche prescritte dai §§ 86 e 87. Al fine però di evitare l’accumularsi di volture ineseguibili . 53 . applicando la qualità provvisoria di Area (già urbana). 13) predisposte con tutti gli elementi e le indicazioni che ne facilitino la definizione a norma dell’art. le mutazioni dalla categoria “Catasto dei terreni” alla categoria “Catasto dei fabbricati”.quando se ne sia formato un congruo numero per una stessa località o per località vicine . distintamente per comune.in sede delle operazioni di verificazione periodica. se torni possibile e conveniente l’introduzione in mappa della linea o delle linee divisorie. le relative note di volture (mod.l’Ufficio tecnico erariale dispone appositi sopraluoghi per la loro definizione.individuazione delle parti del fabbricato aventi differente destinazione. § 90. Per i terreni (aree urbane) da passarsi al catasto rustico e da stimarsi in sede di verificazione periodica. Controllati gli Stati dei cambiamenti che riflettono il catasto urbano e comunicate all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette le eventuali inesattezze riscontratevi. Definizione sopraluogo delle volture ineseguibili.di regola . corredate delle note di volture (mod. secondo il disposto dell’art. 112 del regolamento. La definizione sopraluogo delle volture ineseguibili si esegue . o viceversa. gli estratti di mappa (mod. L’ineseguibilità delle volture si verifica in generale: a) quando non vi sia concordanza tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento ed alla domanda di volture non siano state unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.il tecnico procede. se le parti non abbiano provveduto alla rettificazione dell’atto. dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. che non si trascrivono i passaggi intermedi per mancanza degli atti legali che li documentano. al solo accertamento del possessore o dei possessori di fatto dei beni.ad esempio quando trattisi di contratti verbali . non è necessaria la redazione di alcun verbale. affinché. possa procedere. b) quando l’atto traslativo risulti incompleto od inesatto rispetto alle caratteristiche di mappa relative ai beni oggetto della traslazione. 25 del regolamento). 45. oltre il passaggio cui l’atto si riferisce sarà annotato quello dalla ditta iscritta in catasto alla ditta accertata in base allo stato di fatto. Nei casi indicati alla lett. Se i detti documenti non esistono . c) quando le parti siansi rifiutate di presentare il prescritto tipo. od in loro mancanza. per l’accertamento e il recupero delle imposte suddette. i documenti indispensabili in base ai quali. tra le quali. l’Ufficio tecnico erariale trasmetterà copia del verbale di sopraluogo all’Ufficio del registro. le persone intestate in catasto od i loro aventi causa. ove occorrano (art. sopraluogo. nel cui interesse è chiesta la voltura. mod. ed a complemento dell’atto traslativo allegato alla domanda. da firmarsi. facendo altresì esplicitamente risultare. se trattasi di frazionamento di particella. Nel casi indicati alla lett. ed alla compilazione del relativo verbale (mod. una dichiarazione della parte. quando ne sia il caso. da 54 . se del caso. ad evitare abusi ed ogni pregiudizio all’Erario per il mancato pagamento delle imposte di registro o di successione. principalmente. quando sia possibile. Nella nota di volture . in questi casi. 45). alla data dell’atto cui si riferisce la domanda di volture. dalle parti interessate. si possa provvedere d’ufficio: ciò avverandosi.da redigere dal tecnico .e nel registro delle partite. a) può darsi che il tecnico riesca a raccogliere gli elementi e le notizie sufficienti per la regolare esecuzione delle volture e di procurarsi. Inoltre. b) si deve sempre far luogo all’accertamento dello stato di fatto relativamente ai beni trasferiti ed alla compilazione dei verbali. come di suo istituto. .. oppure se la loro presentazione non sia dovuta ad omissioni o ad imperfezioni riguardanti la conservazione del catasto... per indagare se le domande stesse non importino in realtà qualche voltura della quale non abbiasi indizio mediante il semplice esame dei documenti allegati. Domande di volture ineffettuabili in modo assoluto. 128 del regolamento...firmarsi possibilmente da tutti gli interessati e dal tecnico erariale. infine. che si presume siano state indebitamente presentate... Nelle note di volture e nel registro delle partite.. Le eventuali domande di volture. Quando si rendano necessari i verbali. si eseguono egualmente le volture ai soli effetti della conservazione del catasto.. a sensi dell’art. quale ineffettuabile in modo assoluto. dovranno anche essere esaminate sopraluogo. di cui alla lett... seguita dalla firma dell’Ingegnere capo erariale che ne ha accertata la regolarità: Si dichiara eseguibile.. Qualora dopo diligenti indagini risulti evidente all’operatore l’assoluta ineseguibilità della domanda di volture. la presente domanda di voltura nonostante che nell’atto traslativo.. 55 . redatti sopraluogo. del seguente tenore. nel frontespizio di essa l’Ufficio tecnico erariale dichiara le cause dell’ineseguibilità e la custodisce in apposita cartella. tanto allo scarico che al carico. . Qualora le parti si rifiutassero di firmare il tipo..... Allegasi il relativo verbale di sopraluogo.. sia perché inavvertitamente compilate in dipendenza di atti non concernenti immobili o diritti reali inscrivibili in catasto.... e) l’operatore procede alle occorrenti misure sul terreno per compilare il tipo.. si aggiunge la seguente: ANNOTAZIONE.. il tecnico erariale fa apporre le firme degli interessati.. Nei casi. si citano gli estremi del verbale di sopraluogo e. sia per altre cause di errore. Nei tipi di frazionamento compilati d’ufficio.... dal tecnico erariale deve essere apposta sul frontespizio della domanda di volture una esplicita dichiarazione di eseguibilità... secondo le norme date dal § 92. dopo l’indicazione dell’atto traslativo.. e ciò sia per materiale duplicazione.La voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto....... in modo analogo a quello stabilito per i servizi eseguiti nell’interesse dello Stato. Il tecnico incaricato. per la ripartizione della superficie e dei redditi e per la completa dimostrazione del frazionamento. indi esegue i conseguenti lavori di tavolo. in una somma corrispondente all’ammontare dell’indennità giornaliera di missione fuori residenza relativa al grado corrispondente a quello del personale tecnico o d’ordine incaricato del lavoro.Anche per tali domande. od i loro rappresentanti. a norma dell’art. adoperato per la formazione del tipo. n. attenderà di avere un certo numero di tipi da eseguire nel comune o nei comuni limitrofi. 1572. ai sensi dell’art. mediante iscrizione nei campioni demaniali. a norma dell’art.e altre spese si valutano. 1043. salvo quelle per la rettifica dei tipi che sono a carico dei tecnici che li hanno redatti irregolarmente. . § 92. i diritti di disegno in L. se non diano luogo a voltura. 57 del Testo unico 8 ottobre 1931. Liquidazione delle spese relative. n. Tipi di frazionamento eseguiti d’ufficio. n. Quando occorra provvedere d’ufficio alla redazione del tipo di frazionamento. e vengono recuperate mediante iscrizione nei campioni demaniali. l’Ufficio tecnico erariale fa esplicita dichiarazione sul frontespizio della ineseguibilità e provvede a custodirle nell’apposita cartella. invita le parti. 56 . Per i tipi di frazionamento compilati nell’interesse dei privati od enti che non siano province o comuni le spese si valutano. in residenza o fuori sede dell’Ufficio. Nel mod. al sopraluogo. al fine di evitare spese eccessive per gli interessati. ovvero attenderà la verificazione ordinaria per provvedere alla redazione o rettifica dei tipi insieme ad altre incombenze proprie dell’Ufficio. e la tassa di bollo di L…. Nel protocollo mod. 51. in base alle risultanze dell’atto traslativo. 57 del Testo unico 8 ottobre 1931. 1572. Tutte le spese sostenute dall’Ufficio tecnico erariale per la compilazione dei tipi di frazionamento sono a carico delle parti. . modificato dalla legge 17 agosto 1941. sia in campagna che al tavolo. . l’Ufficio tecnico erariale. 25 del regolamento od alla rettifica del tipo. numero 1043. per tipi eseguiti nell’interesse delle province e dei comuni. 7 sarà apposta una opportuna annotazione per tutte le domande di volture ineffettuabili in modo assoluto. modificato dalla legge 17 agosto 1941. vi sarà apposta la dichiarazione: “Da recuperare. quali ineffettuabili in modo assoluto. indipendentemente dalla pena pecuniaria che il predetto Ufficio dovrà contestare. per ogni giornata. per l’identificazione del possesso e per le necessarie misurazioni. Compilazione delle note di volture. o sede. Nella colonna 15 del mod. dei contribuenti. nella nota di volture. Determinato l’ammontare della spesa. agli altri trasporti. trasporto materiale. l’Ufficio tecnico erariale. CAPO VII. § 93. Quando avviene il frazionamento di un numero. 57 . Nella apposita sede del mod. 27. la liquidazione (mod. di seguito alla ditta di carico. aggiungendovi tutte le altre spese effettivamente sostenute dall’Ufficio per l’esecuzione dell’accesso sopraluogo (viaggi. dovrà riportarsi la residenza. 3-bis Servizi tecnici erariali).Delle note di volture. 13. vengono stese sullo stampato mod. Riconosciuta la regolarità delle volture o eliminate le eventuali cause della loro ineseguibilità (§ 91) l’Ufficio tecnico erariale compila le necessarie note di volture. 18 e lo spedisce all’Intendente di Finanza. 13 devono farsi figurare distintamente tutti i trasporti fra una partita ed un’altra inscritta o da inscriversi nel registro delle partite. 13 e possono comprendere più volture semprechè queste si riferiscano a trasferimenti della stessa natura. indicatori. ecc). eredi o condividenti. aventi cioè la stessa motivazione. compila per ciascuno dei compratori. salvo a ripartirla fra le ditte interessate in proporzione del tempo impiegato per conto di ciascuna di esse. se ne fa precedere l’indicazione. o di una porzione di numero. distintamente per ciascuna frazione di comune avente catasto separato. . la somma complessiva facente ad esse carico verrà liquidata come se il servizio fosse unico. quando non risulti in modo esplicito dall’atto al quale. Quando nella stessa giornata siano stati compilati tipi nell’interesse di più ditte. da compilarsi a nonna degli art. Durante le verificazioni ordinarie si determinerà la quota a carico delle parti in proporzione del tempo impiegato per il servizio eseguito nell’interesse dei privati. 28 e 29 del regolamento. e dipendenti da uno stesso atto traslativo.maggiorato di quattro decimi. indennità chilometrica. canneggiatori. o ai quali degli interessati facciano carico le spese della voltura. Le note di volture. comprende la spesa che ne risulta nella distinta a tergo del mod. supplemento di pernottazione od altro) o per l’esecuzione dei lavori di tavolo (cancelleria. nelle altre note di volture si fa riferimento a tale nota.Numerazione delle note di volture. la quantità dei trasporti. ed alle colonne 9. Richiamo alla nota di volture cui si allegano i documenti. 21 della presente istruzione e 104 speciale. § 94. nelle apposite colonne. 10 e 11 il numero delle particelle soppresse. Per ogni nota di volture registrata in detto modello dovrà indicarsi. Le note di volture mod. aggiunte e variate. 25 nel quale. 6. viene esposto per tutte indistintamente le porzioni risultanti dal tipo nella 58 . Quando una domanda di volture rifletta beni situati in diversi comuni o in diverse frazioni di comune a catasto separato. sia per le note di volture e di variazioni compilate. sarà tracciata una linea rossa di separazione e saranno indicati. il numero delle volture per le quali sono dovuti i compensi al personale ed il numero delle volture per le quali detti compensi non sono dovuti. In modo analogo. 13 vengono numerate in unica serie progressiva con le note di variazione (§ 222). nonché il nominativo del compilatore della nota. il numero d’ordine del prot. Le cifre da riportarsi in detto modello saranno desunte dal mod. 7. Nel caso particolare precisato al § 79. Per le note di variazione. che per quelle registrate. Nota di volture nella quale si espone il frazionamento di vaste particelle. si fa riferimento alla nota di volture alla quale fu allegato il tipo. per anno solare e per comune amministrativo o per frazione di comune a catasto separato. 25. 25-bis. § 95. 25 il numero dei carichi e degli scarichi di particelle. mod. 7 e 8. 5. i totali delle colonne 3. Per facilitare la raccolta dei dati da inserire nei mod. 4. l’Ufficio tecnico erariale compila il riepilogo mod. alla fine di ogni bimestre. si indicherà a colonna 8 del mod. dopo l’ultima nota di volture o di variazione registrata nel bimestre. ed iscritte nel registro mod. se le parti abbiano prodotto un solo tipo di frazionamento per particelle situate in più frazioni di comune a catasto separato (§ 61). il frazionamento della particella di grandi dimensioni. ad una delle relative note di volture si allega la domanda coi documenti annessi. ed aggiorna lo schedario dei possessori. se non ha ricevuto di ritorno le note di volture o gli stati dei cambiamenti. l’Ufficio tecnico erariale. che si chiude il 31 agosto.i primi a gruppi e i secondi anche isolatamente . Trascorsi altri due mesi senza che questa abbia luogo. eseguite le registrazioni nei propri atti ritorna subito all’Ufficio tecnico erariale i mod. ne informerà la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.con elenco mod. e le tavole censuarie (§§ 108. 22 compilato in doppio esemplare. Per le note di volture e per gli stati dei cambiamenti che siano stati trasmessi nella seconda metà dell’anno solare. restituisce un esemplare dell'elenco stesso. in segno di ricevimento. Per completare l’esecuzione delle volture.) e i mod. 35 del regolamento. anche se il relativo atto di traslazione non riguardi che una sola di quelle porzioni. 109. portate a catasto nei propri registri le volture e le variazioni di consistenza. 59 . Per norma dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette l’Ufficio tecnico erariale ve in testa alla nota di volture o di variazione da considerarsi come ultima l’anno censuario. senza alcun documento annesso . 22-A in due esemplari. in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette (art. 13 e 14. accompagnandoli con elenco mod. 14 (stati dei cambiamenti). 13 (note volt. ne solleciterà la restituzione all’Ufficio imposte. l’Ufficio tecnico erariale. § 97. seguendo le norme indicate al Capo Vili della presente Istruzione. Aggiornamento degli atti catastali in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. eseguisce i relativi trasporti nei registri delle partite. i prontuari dei numeri di mappa. Dopo due mesi dalla data di trasmissione. uno dei quali viene restituito in segno di ricevimento. trasmette subito al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i mod. durante la quale gli Uffici distrettuali delle imposte dirette devono provvedere alla revisione dei redditi ed alla compilazione dei ruoli. Registrazione delle note di volture. le parole: Ultima dell’anno censuario. § 96. Per l’aggiornamento della copia degli atti catastali. 110). non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi. L’Ufficio imposte. L’Ufficio imposte. 36 del regolamento) l’Ufficio tecnico erariale. a mente dell’art.nota di volture da compilarsi in dipendenza della prima domanda presentata. Nel caso di successione intestata. qualora vi sia allegato. alla conservazione del Nuovo catasto ed alla conservazione degli antichi catasti dei terreni. distintamente per comune o frazione di comune a catasto separato. Nel mod. I tipi di frazionamento allegati alle note di volture. sul tipo di frazionamento il numero progressivo annuale delle note di volture compilate per dare corso alla domanda medesima. una ulteriore tolleranza di due mesi. Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull’originale o su altra copia dell’atto di trasferimento. § 99. Prospetto statistico mod. Con la scorta del protocollo delle domande di volture mod. Eseguita la voltura. § 98 Dichiarazione di eseguita voltura. 21 i dati statistici dovranno esporsi separatamente per i servizi inerenti alla preconservazione. per la restituzione. 21 e lo trasmette alla Direzione Generale entro il giorno 10 del mese successivo alla fine di ogni bimestre. il quale vi apporrà gratuitamente la dichiarazione richiesta.sarà tuttavia consentita. conservate in apposite cartelle. vengono. Nella parte del modello comprendente le colonne da 1 a 37 s’indicheranno i dati 60 . L’Ufficio tecnico erariale. precisando il Comune od i Comuni cui le stesse note di volture si riferiscono. dall’Ufficio tecnico erariale. 7. mediante il mod. l’Ufficio tecnico erariale ne fa dichiarazione sulla nota di voltura e indica sulla domanda e. la parte stessa deve produrre il documento all’Ufficio tecnico erariale. l’Ufficio tecnico erariale compila bimestralmente il prospetto statistico mod. da consegnarsi ai tecnici per la verifica sopraluogo (§ 188). 21. 12 Vedi nota 7. e dei registri mod. 8 e 25-bis. tiene in evidenza gli estremi della data di trasmissione e di restituzione delle note di volture e degli stati dei cambiamenti. 25. la dichiarazione di eseguita voltura viene fatta su carta da bollo competente12 riportando in essa gli estremi essenziali della eseguita voltura. Le volture degli appezzamenti risultanti dai numeri di mappa che siano stati divisi. con le corrispondenti superna e redditi. nello scarico. si eseguiscono nello stesso modo col quale si fa il trasporto dei numeri interi. si indicano nello scarico e nel carico. questa deve essere inscritta coi singoli numeri di mappa. 33 del regolamento). anche i singoli numeri di mappa principali e subalterni che costituiscono le porzioni della partita divisa. copie ed estratti catastali rilasciati durante il bimestre al quale si riferisce il prospetto. ed inscrivendo le singole frazioni del medesimo al carico della stessa partita. e cioè il numero degli estratti di mappa. in base ai dati del tipo di frazionamento riveduto dall’Ufficio tecnico erariale (art. § 100. 8. precedute dalle parole: Rimanente partita. § 101. scaricando l’intero numero dalla partita ove trovasi inscritto. 16.riguardanti il movimento bimestrale delle domande di volture. 61 . oggetto del trasporto. CAPO VIII. nella rimanente parte (colonne 38 a 47) s’indicheranno i totali dei dati di cui alle colonne 6 a 10. Scarico e carico nel registro delle partite. Il trasporto censuario si esegue con lo scarico dall’attuale intestato dei beni che egli ha cessato di possedere e col carico dei beni stessi al nome del nuovo possessore. che la costituiscono. S’intende però che. domande di collegamento e certificati. Invece se si tratta di trasportare una o più porzioni di una partita. Quando si tratta di trasportare un’intera partita costituita da molti numeri di mappa basta indicare nello scarico la somma complessiva della superficie e dei redditi dei beni che la compongono. Nel solo caso del trasporto dell’ultima porzione di una partita che si spegne si possono. la quale venga a dividersi tra più possessori. delle note di volture e di quelle di variazione. Passaggi che danno luogo a frazionamento dei numeri di mappa. nelle apposite colonne. facendola precedere dalle parole intera partita. copie di quadri d’unione. . nel carico invece si devono specificare i singoli numeri di mappa coi rispettivi dati di superficie e dei redditi. omettere i singoli numeri di mappa indicando complessivamente la superficie e i redditi. al carico.Dell’esecuzione dei trasporti censuari. coi rispettivi dati di superfici e dei redditi. Il frazionamento deve però essere fatto risultare prima della voltura. 17 e 20 a 22 del mod. . Nel caso di atto rogato o autenticato da un Console: Cessione di quota di comproprietà . 11. (Carico) da Bianchi Enrico e consorte.. il 22 gennaio 1940 al n. come in appresso: Nel caso di atto rogato da notaio: Divisione .. ecc. . … del segretario comunale di . di Pozzi Arnoldo notaio in ..Istromento 12 agosto 1940.. Se la ditta comprende più nomi.. n. I dati da inscriversi nelle due colonne: “Data e numero della nota di volture o della nota di variazione. e per ciascuna sezione (o per ciascun Comune censuario). . Nel caso di atto rogato da segretario comunale o provinciale: Compravendita Istromento 3 novembre 1939.. Nel caso eccezionale del frazionamento di vasta particella in dipendenza di un unico tipo (veggansi i §§ 79 e 95) si inscrivono nel carico del registro delle partite tutte le singole porzioni risultanti dal tipo medesimo all’atto dell’esecuzione della prima voltura. Nota di volture n. e nel carico s’indica la ditta e la pagina da cui la partita o porzione di partita proviene. al n... . e gli altri estremi del documento per cui si opera la voltura... registrato a .Istromento 4 gennaio 1940. . Quando i singoli fogli di mappa hanno numerazione particolare distinta. il 19 febbraio 1940. . le particelle e le frazioni di particella secondo l’ordine progressivo. si registrano nell’ordine e nella forma seguente: 1940-18-1. § 102 Dati da indicarsi nella esecuzione dei trasporti e loro ordine.. del Console 62 . n. l’indicazione relativa si fa sommariamente. registrato a .La stessa regola si osserva nel caso di numeri già divisi che vengano a suddividersi per effetto di successivi passaggi.. (Scarico) a Rossi Carlo fu Antonio. . Si fanno poi immediatamente seguire il titolo. Nello scarico s’indica la ditta o la pagina a cui si trasporta la partita o porzione di partita scaricata. Nell’esecuzione dei trasporti le sezioni (o i Comuni censuari di cui fu conservata la denominazione) si scrivono secondo l’ordine alfabetico. i numeri e le frazioni di numero si scrivono anche secondo l’ordine progressivo e dei fogli. anche se la relativa mutazione di possesso si effettui per una sola delle porzioni suaccennate. n.. .. il .. (data della presa di possesso) come da denunzia n. da Cecchi Emilio notaio in .. registrato a . registrata a . vol.(data della morte dell’autore). (data della morte dell’autore)..Scrittura privata 21 luglio 1939.. autenticata il 21 detto al n. (data della concessione)....Istromento .... … Nel caso di espropriazione: Espropriazione .. al n. il .. (pubblico od olografo) in data .. 29.. al n.. .. del Tribunale di .. al n. Testamento .. . di . .. e dall’atto di conferimento .. . il .. … Nel caso di successione intestata: Successione apertesi il .. Nel caso di riunione di usufrutto causata da morte: Riunione di usufrutto avvenuta il .... il 15 agosto 1940. vol. n. registrato a ... il 17 detto al n. al n. Ad Almasio Giulio di Ernesto.. registrata a .... registrata a . .. . il .... come da denuncia n.Decreto prefettizio 16 novembre 1938.. con firme autenticate: Affrancazione di livello .. Nel caso di successione testata: Successione apertasi il . ..Sentenza 7 agosto 1940........ . legalizzato dal Ministero degli affari esteri il 28 ottobre 940.... Si scarica il numero (od i numeri) controindicato per ricaricarlo frazionato in questa partita. . .. al n..... .. o di porzione di particella la registrazione viene eseguita nel modo seguente: (Scarico) 1940 … Nota di volture n.. … registrato .. .. … di Balducci Federico notaio in 63 ... e registrata a .d’Italia in . registrata a . (data della morte dell’usufruttuario). come da denunzia . il 9 novembre 1940. registrato a …il marzo 1940. Nel caso di scrittura privata. notaio in . Nel caso di passaggio d’usufrutto per presa di possesso di benefizi e cappellante: Passaggio d’usufrutto avvenuto il .Istromento 21 novembre 1939. vol. n..... .. n. Quando siavi frazionamento di particella. Nel caso di sentenza giudiziaria: Assegnazione di legittima . Nel caso di riunione di usufrutto per atto tra vivi: Riunione di usufrutto . Compravendita .. . il 4 marzo 1940. . Si ricarica frazionato il controindicato numero (od i controindicati numeri). b) se trattasi di frazionamento con assegnazione di subalterni letterali provvisori alle particelle derivate: 1940 . Nel caso di semplice riunione di due partite erroneamente accese per una stessa ditta: “Riunione di partite per duplicata intestazione”. Nel caso di voltura per correzione di errore imputabile agli uffici: a) se trattasi di correzione di intestazione di impianto: “Rettifica di errore imputabile agli uffici” Divisione-Istromento (ecc.. Si ricaricano i controindicati numeri derivati dal frazionamento del numero (o dei numeri). Nei casi di voltura per correzione di errori imputabili alle parti.... 29. In questo caso la citazione dell’atto in base a cui si fa il trasporto non occorre perché lo stesso atto è già richiamato nelle indicazioni relative alla nota di volture caduta in rettifica...Istromento 5 gennaio 1934.. come sopra).. Nota di volture... registrato a .. Nel caso di introduzione nel nuovo catasto di variazioni di possesso già registrate nel precedente (§ 4) la causa per cui si fa il trasporto s’indica col titolo e cogli altri estremi dell’atto traslativo. . b) se trattasi di correzione di intestazione accesa dopo l’impianto: “Rettifica di errore imputabile agli uffici e commesso nella compilazione (o nella registrazione) della nota di volture n.. Compra-vendita . quando nel 64 . n.”. il 20 detto.. 29. ivi registrato il ... n... Carico nelle partite del venditore: a) se trattasi di frazionamento con assegnazione di numeri definitivi alle particelle derivate: 1940 . . al n. notaio in . al n. di Bianchini Carlo. la causa e l’atto per cui si fa il trasporto si indicano come segue: “Rettifica di errore imputabile alle parti” Divisione ... . anno .. Nota di volture n. seguiti dalla dicitura: “Voltura già eseguita nel precedente catasto”... Per quanto riguarda l’indicazione dell’Ufficio che ha registrato l’atto. A Ferretti Giacinto e Francesco fu Zaccarìa.Istromento suddetto. si indica la pagina di provenienza. “Registrato all’Ufficio degli atti civili pubblici di . Nell’ apposita colonna dello scarico alla pagina che si chiude ..tali spazi in bianco saranno utilizzati per l’accensione di nuove partite... e nell’ apposita colonna del carico di questa nuova pagina . e separata da questa mediante una grossa linea nera.. 88 e 89 e di quelle compilate in seguito alle risultanze delle verificazioni periodiche o straordinarie di levante entità. indicando questa sommariamente. compresa quella spenta. al di sotto della partita spenta. L’intestazione della nuova ditta si scriverà attraverso alle varie colonne dello stampato. e la pagina successiva non è libera. “Registrato all’Ufficio degli atti privati di . valgono le norme contenute nel § 223. si fanno i totali della superficie e dei redditi. e si riportano in un altra pagina libera.”. Riporto della partita in altra pagina del registro. Per la registrazione delle note di variazione di cui ai §§ 77. . tanto nella facciata del carico quanto in quella dello scarico.”... Mai però potranno figurare in una medesima pagina più di due ditte. “Registrato all’Ufficio degli atti giudiziari di .. Allorquando nelle pagine delle partite spente siano rimasti degli spazi in bianco sempre che detti spazi risultino dell’altezza di almeno mezza pagina e possono comodamente contenere la partita nuova e le presumibili future variazioni corrispondenti . Allorquando in una pagina del partitario non rimane più bastante spazio per la registrazione dei trasporti.sulla riga dei riporti .. . Quando invece esistono più uffici del registro si scrive a seconda dei casi: “Registrato all’Ufficio delle successioni di .sulla riga dei tali .” il nome del Comune. § 103.si indica la nuova pagina su cui segue la registrazione. basta indicare dopo le parole “registrato a . Nell’ intestazione della nuova pagina si scrive: Seguito della ditta ..”.Comune dove venne effettuata la registrazione esiste un solo ufficio demaniale.”.. 65 . notaio in ... ovvero molte partite... . Quando però le variazioni così effettuate possano per il loro numero essere causa di errori. In entrambi i casi le relative note di volture vengono compilate sommariamente. .. si registrano le conseguenti mutazioni sbarrando o modificando in rosso la marca livellaria nell’intestazione ed inscrivendo nello scarico l’annotazione seguente: “19 .”. Nota di volture n.. si sostituiscono indicazioni nella seguente forma: (Scarico) “Si cancella dalla ditta il possessore Verdi Carlo fu Ettore”.. n. “Cancellata (o modificata) la marca livellaria.. venga affrancata o modificata una marca livellarla interessante molte partite intere.. od il possesso di altri beni soggetti al vincolo modificato. Divieto di cancellare e di scrivere tra le righe e sui margini. di . e con l’esatta indicazione delle annotazioni da eseguirsi sui registri. il . pure in rosso. La facilitazione è concessa solamente per le ditte la cui inscrizione abbia richiesto tutto lo spazio apposito in testa alla pagina. “.... Cancellazione e sostituzione di qualche possessore in una ditta collettiva. In tal caso alle indicazioni del possessore dal tale ed al quale si fa il trasporto. 66 . Sono rigorosamente vietate le interlineazioni e le raschiature ed è pure vietato scrivere in inchiostro tra le righe e sui margini dei fogli.. Se una ditta collettiva comprendente molti nomi avviene la mutazione di uno o pochi nomi. – Quando in un comune. (data).. per effetto di uno stesso atto. al n. come da istromento . e per i due casi sottospecificati: Volture interessanti partite con molti nomi.§ 104. considerate dal § 102. ma con l’accenno a tutte le partite nelle quali si devono operare le cancellazioni e le aggiunte. quelli dei nuovi possessori subentranti senza eseguire il trasporto della partita... si possono interlineare in inchiostro rosso i nomi dei possessori cessanti e sostituirvi.. (Carico) “Si aggiunge alla ditta il possessore Neri Ettore di Giulio”. alle quali fare i trasporti. e nel caso che non si abbiano già inscritte nei registri ditte eguali godenti il libero possesso di altri beni. . registrato a .. si deve eseguire il regolare trasporto della partita ad altra pagina libera. eccezion fatta per gli annotamenti di cui al § 114. Cancellazione o modificazione di marche livellarle interessanti molte partite.. Chiusura delle partite spente. Contrassegno delle particelle scaricate. Allo scopo di avere immediatamente sott’occhio le particelle che restano in una partita dopo che in essa siansi effettuati uno o più scarichi parziali. l’Ufficio tecnico erariale indaga la causa della differenza e. 67 . dopo di aver fatto in matita il bilancio della superficie e dei redditi al carico ed allo scarico della partita medesima. la partita primitiva si chiude. tutti i numeri di mappa scaricati. Se il trasporto da luogo all’apertura di una nuova partita a norma dell’ultimo comma dell’art. Se tutti i beni componenti la partita di un possessore vengono in una o più volte levati da essa e trasportati ad altre ditte. per mezzo dello schedario dei possessori del comune. all’atto di ogni scarico si contrassegnano in matita colorata. vi si potranno inscrivere gli immobili che fossero da intestarsi alla ditta medesima. per l’inscrizione della nuova partita. nella pagina del carico. Nuova partita. Se in seguito la partita così chiusa dovesse riaprirsi e se avesse lo spazio disponibile nella pagina stessa. All’atto dell’iscrizione di una nuova ditta bisogna accertarsi. compila le opportune note di volture o di variazione. sempre che non si possa all’uopo usufruire delle pagine rimaste interamente in bianco frammezzo alle ditte d’impianto aventi la stessa lettera iniziale della ditta da inscriversi. § 107. Se le due somme non corrispondono. facendo il carico nella linea immediatamente dopo quella rappresentante la chiusura precedente. se necessario.§ 105. si deve far uso di tali pagine libere dopo l’ultima ditta avente la stessa iniziale. 31 del regolamento. di fronte. prima di ricorrere al volume di appendice. questa si registra nella prima pagina libera del volume di appendice. § 106. che la ditta stessa non esista già nel catasto per eguale titolo. Se le somme si trovano corrispondenti si trascrivono in nero. sulla medesima linea delle rispettive facciate racchiudendole fra le linee orizzontali raddoppiate al di sotto. Quando nell’impianto del registro delle partite siansi lasciate libere varie pagine ad ogni cambiamento della lettera iniziale delle ditte. Appendice provvisoria della tavola censuaria. § 69. Aggiornamento dello schedario dei possessori.§ 108. L’Ufficio tecnico erariale. 18 . appena eseguiti i trasporti nei registri delle partite. alle porzioni delle quali siano stati assegnati numeri definitivi (§ 84). l’Ufficio tecnico erariale e quello distrettuale delle imposte dirette mettono al corrente il prontuario dei numeri di mappa. Alla chiusura di ogni periodo di variazioni. Appena eseguiti i trasporti nei registri delle partite. oltre la ditta. in base alle variazioni risultanti dalla registrazione delle note di volture.da conservare in rigoroso ordine alfabetico . il riferimento al numero del registro delle partite e le indicazioni della professione o condizione e la residenza degli individui o la sede delle società od altre persone giuridiche.provvedendo ad eliminare le schedine contenenti ditte spente e ad introdurre quelle corrispondenti alle nuove ditte principali e sussidiarie risultanti dalle registrazioni eseguite. I numeri che hanno subito frazionamento si contraddistinguono. l’Ufficio tecnico erariale.da tenersi allegati ad ogni volume del prontuario. § 84. Analogamente si opera con i numeri di mappa pei quali le quindici colonne dei riferimenti fossero esaurite e con le particelle di nuova formazione. aggiorna lo schedario dei possessori . Aggiornamento del prontuario dei numeri di mappa. § 109. con un asterisco provvisorio a matita e si riportano. asterisca. badando però che in quest’ultimo caso non occorre l’asterisco a matita. § 110. Quando i passaggi di proprietà diano luogo a frazionamenti di particella. Nelle schedine deve riportarsi. stralciate dalle strade pubbliche o dalle acque.Istruzione XIII (modificata) . contrapponendo a ciascun numero (o lettera maiuscola) che fu oggetto di voltura. come è detto al § 226. vengono introdotte nel prontuario opportune appendici definitive. nella tavola censuaria i numeri frazionati e riporta in una 68 . e con inchiostro nero le lettere e subalterni numerici) in appendice pure provvisoria su fogli sciolti dello stampato mod. suddivisi nelle loro frazioni (distinguendo con inchiostro rosso i nuovi numeri aggiunti. nel margine. provvisoriamente a matita. Verificandosi il rifrazionamento di una porzione di particella si eseguisce il riporto delle nuove porzioni nella stessa appendice provvisoria. la pagina del registro nella quale è stato trasportato. § 112. Corrispondenza dei due esemplari dei registri . indica con le abbreviazioni PEPN-PR se trattasi di partita esistente. Le notizie occorrenti all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette per mantenere la corrispondenza fra i due esemplari dei registri partitari vengono richieste e fornite a mezzo del mod. e nel caso di partita che rimane aperta scrive alla col. chiede di volta in volta all’Ufficio medesimo la pagina da usare. 16. devono eseguirsi le opportune indagini per eliminare le sconcordanze. Nell’appendice provvisoria della tavola censuaria dovranno anche riportarsi le nuove caratteristiche catastali delle particelle comunque variate tra una verificazione periodica e la successiva. Riassunto e bilancio delle volture e delle variazioni. segnata sulla nota di volture dall’Ufficio tecnico erariale. All’atto dell’esecuzione dei trasporti relativi a ciascuna voltura ed a ciascuna nota di variazioni. 58. 15 . su fogli sciolti dello stampato mod.Istruzione XIII (modificata) . § 111. i totali 69 . 15 i risultati di superficie e dei redditi. o non le basti. devonsi avere le seguenti avvertenze: L’Ufficio tecnico erariale alla col. Per mantenere la necessaria corrispondenza fra i registri delle partite che si conservano presso l’Ufficio tecnico erariale e la copia dei registri stessi in consegna all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. alla col. tutte le caratteristiche catastali delle particelle risultanti dai frazionamenti. da tenersi distintamente per comune e per anno censuario. 17. 3 i residui di superficie e dei redditi.da tenersi allegata ad ogni volume della tavola censuaria. nello stampato mod. distinguendo con inchiostro rosso i nuovi numeri aggiunti. 2 della nota di volture. e per ogni partita di carico.appendice provvisoria. Alla chiusura di ogni periodo di variazioni. non si avveri il perfetto accordo delle risultanze di superficie e dei redditi indicate dall’Ufficio tecnico erariale sulle note di volture. la pagina del registro delle partite. Quando l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette trovi già occupata. l’Ufficio tecnico erariale e quello delle imposte inscrivono. nuova o riaccesa.partitori. e per ogni partita di scarico. vengono introdotte nella tavola censuaria opportune appendici definitive come è detto al § 228. e nel caso di partita esistente scrive alla col. Se nell’esecuzione dei trasporti censuari presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. indica con le abbreviazioni PA-PS se la partita rimane aperta ovvero si spegne. L’Ufficio distrettuale delle imposte dirette inscrive nell’elenco mod. con la scorta di dati comunicati dall’Ufficio tecnico erariale. tanto per la superficie quanto per i redditi. si eseguisce il bilancio per l’intero Comune: a tale scopo. L’Ufficio tecnico erariale dopo aver controllato mediante il frontespizio della tabella 70 . e lo trasmette all’Ufficio tecnico erariale al più tardi entro il 20 settembre. si prescrive quanto segue: Nel mese di settembre l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. relativamente agli estimi definitivi. risulterà uguale alla totale variazione di superficie o dei redditi occorsa nell’intero anno censuario. 136 del regolamento . gli elementi in base ai quali possa predisporre le operazioni di sua competenza ed a tempo debito fare i necessari confronti coi frontespizi dei ruoli d’imposta terreni . l’Elenco dei redditi dominicali dei terreni al 31 agosto. Vengono così riassunte in ordine cronologico tutte le risultanze di consistenza delle partite in movimento nell’anno censuario. compilando nel contempo. le opportune note di volture o di variazione. 17. l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette trasmette i riassunti mod. Estimi definitivi agli effetti del ruolo principale. quando la differenza fra la somma dei rispettivi totali nei due stati anteriori (scarico e carico) e la somma dei totali nei due stati attuali (scarico e carico). 17 all’Ufficio tecnico erariale. qualora la concordanza manchi. l’esattezza degli eseguiti trasporti sarà accertata.art. ne fa rilievo allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette per eliminare gli eventuali errori.oltre al controllo di cui al penultimo capoverso del paragrafo precedente. 43. ove occorrano. mod. Alla fine di questo. vi espone inoltre il reddito dominicale complessivo a carico dei possessori e quello totale del Comune o della frazione. § 113. Chiuse al 31 agosto le scritture censuarie ed eseguiti i suddetti bilanci per tutti i Comuni del distretto. a termine del § 97. fatte le somme in ogni colonna del mod. 43 la pagina delle partite demaniali e nelle apposite colonne il reddito di ciascuna di esse. A fine di raggiungere il perfetto accordo nella chiusura delle scritture censuarie e di fornire all’Intendenza di finanza. L’Ufficio tecnico erariale verifica se i risultati parziali e totali del bilancio concordano esattamente con quelli da essa ottenuti sui propri riassunti e. facendone le somme per Comune o frazione. compila per ciascun comune o frazione di Comune a catasto separato.di superficie e dei redditi che riflettono gli stati anteriore ed attuale delle partite interessate dalla mutazione di possesso o dalla variazione. eseguitene tutte le somme per l’intera provincia. od adottiva accettata dal possessore inscritto in catasto senza indicazione di paternità. che compongono una partita già inscritta in catasto senza indicazione di quote. invia il suo elenco riassuntivo all’Intendenza entro il mese di ottobre. hanno per iscopo di perfezionare le intestazioni catastali mediante: a) la sostituzione del nome dei nati alla dicitura generica di figli nascituri. f) la cancellazione o la modificazione di contestazioni inscritte in catasto. Scopo degli annotamenti e relative domande. 43. Tanto l’Ufficio tecnico erariale quanto l’ufficio distrettuale delle imposte dirette. nonché la correzione dei valori delle quote già indicate. Gli annotamenti catastali. curatori od altri amministratori legali. c) l’aggiunta. l’ammontare dei redditi dominicali la cui tassazione per qualche disposizione speciale sia temporaneamente sospesa. poi. g) la sostituzione di fu a di nella paternità e di vedova a maritata. in base ad atti anteriori allo impianto stesso. h) la convalida delle intestazioni d’impianto. si vale a sua volta dello stampato mod. la cancellazione od il cambiamento dei nomi dei tutori. nella colonna delle annotazioni del mod. e) l’indicazione delle quote spettanti alle diverse persone o ai diversi enti. sempre quando non ne derivi l’obbligo di volture. di cui al Capo IV del Titolo I del regolamento.delle variazioni la cifra del totale dei redditi dominicali e mediante il registro delle partite i singoli redditi a carico del Demanio. . 43 per riassumere. b) l’indicazione della paternità vera. CAPO IX. § 114. purché l’intestazione dei possessori non subisca mutazione alcuna. devono porre in evidenza. per ogni Comune o frazione di Comune. 71 . ecc. d) l’aggiunta di un titolo nobiliare o gentilizio col quale la persona del possessore viene meglio identificata in catasto. i totali dei predetti redditi dominicali risultanti in ciascuna colonna dell’elenco ricevuto dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette.Annotamenti catastali. . . ecc. nella colonna “Anno e numero della nota. il cambiamento o la cancellazione del nome dei concessionari precari di terreni censiti appartenenti al Demanio pubblico dello Stato (§ 28). ad esempio: 1940 … Nota di volture n.i) l’introduzione.La ditta sopraindicata venne convalidata dall’istromento di ... Le indicazioni da farsi allo scarico. non danno luogo all’esazione dei diritti stabiliti dalla tariffa per le volture ordinarie.. devono essere brevi ed esplicite. basta modificarla convenientemente . di . registrato a … al 72 .. n.) . devono essere precisate le annotazioni da eseguirsi nel registro. o modificazione dell’annotamento inscritto. In ogni caso però. l) le rettifiche ed il perfezionamento delle intestazioni delle società purché non diano luogo a trasferimenti di beni o mutamenti nell’essenza delle società stesse.in inchiostro rosso . notaio in . o la cancellazione.. .. Certificato 12 novembre 1910 dello Ufficio dello Stato civile di . Esecuzione degli annotamenti. in data . devono essere prodotti dagli interessati gli atti.nella pagina ove già si trova inscritta. i decreti. la cancellazione o modificazione di quelli preesistenti. le sentenze od altri documenti legali per giustificare il nuovo annotamento. … Annotamento. invece di trasportare la ditta in una nuova pagina. divisione... Anche gli annotamenti si effettuano in catasto in base ad opportune note di volture nelle quali.Alla dicitura “figli nascituri da Goldoni Giovanni fu Alvise” si sostituisce “Goldoni Alviso fu Giovanni”. 3 da presentarsi all’Ufficio del registro. … Annotamento. a corredo della domanda mod.. L’iscrizione di nuovi annotamenti..”. . come si disse al § 104 per la modificazione di marche livellane. Tali documenti sono esclusivamente quelli indicati per le volture al § 47 e quindi non sono ammissibili gli atti di notorietà. In questo. (compravendita.. e semprechè non ne consegua nocumento alla chiarezza delle scritture.. ecc. oltre all’indicazione delle partite interessate. § 115. E nel caso di convalidazione di intestazioni d’impianto: 1940 … Nota di volture n.. ed a norma dell’art. TITOLO II DEGLI ESTRATTI..... deve essere fatta annotazione nei registri catastali dell’avvenuto riscatto in denaro della imposta straordinaria immobiliare istituita con il R. 292 del Testo Unico 19 agosto 1917.Degli estratti e dei certificati § 116. ma ai numeri di mappa degli immobili vincolati verrà contrapposta la indicazione del notevole interesse pubblico. decreto 25 gennaio 1937. … vol.) per la morte di . 47.n. DEI CERTIFICATI E DELLE COPIE CATASTALI CAPO I. n. Per gli immobili di cui all’art.I. 6 del R. compresi quelli esenti da ogni tassa e diritti. A norma dell’art.) da . n. decreto-legge 5 ottobre 1936.La ditta sopraindicata venne convalidata dalla denuncia di successione (oppure di riunione di usufrutto) n. 1572 dell’8 ottobre 1931.. … registrata a… il … in base alla quale l’intera partita oppure i numeri … foglio … sezione .) pervenne alla ditta intestata (oppure al cointestato . per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. n. … in base al quale l’intera partita (oppure i numeri . . che può essere pure orale. Oggetto degli estratti e dei certificati. (data della morte) … Annotazioni..) pervenne alla ditta intestata (oppure al cointestato . le copie ed i certificati catastali... deve essere fatta annotazione nei registri catastali delle concessioni di mutuo per causa di terremoto.. avvenuta il ... 261 analoga annotazione deve farsi per la concessione di mutui per i danneggiati in seguito ad eventi bellici.P. 2 del Testo Unico n. n. mediante la sigla “N. 28 del Decreto legislativo 10 aprile 1947. Di tali annotazioni dovrà tenersi conto nei successivi trasferimenti di proprietà.. 1743. possono riguardare tutto ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti che 73 . foglio … sezione . Di tale annotazione dovrà tenersi conto nei successivi trasferimenti di proprietà e frazionamenti delle partite.. che si rilasciano a chiunque ne faccia domanda. 1399. Gli estratti. non verrà fatto nessun Annotamento nella intestazione. Ovvero: Annotamento.”. A norma dell’art. . 3268. Nulla vieta di riunire in un unico atto (e quindi con unica tassa di bollo) l’estratto di mappa con quello della corrispondente parte descrittiva. compete di regola all’Ufficio tecnico erariale. oggetto della richiesta. quanto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. coobbligate e cointeressate nell’affare cui gli estratti si riferiscono. Il rilascio degli estratti e dei certificati da desumersi dai registri delle partite. ed il recapito della persona che fa la richiesta: tali indicazioni sono scritte dal richiedente stesso ovvero dall’Ufficio all’atto del ricevimento. In margine ai relativi fogli di carta da bollo devono essere indicati. il cognome. Subordinatamente all’autorizzazione dell’Intendenza di finanza. n. L’Ufficio al quale viene fatta la richiesta la comunica a quello che deve provvedere 74 . La richiesta di certificati. (Veggasi § 63). possono pure riguardare gli altri documenti custoditi dagli Uffici tecnici erariali . della legge di bollo 30 dicembre 1923. o copie di documenti . Richiesta di certificati ed estratti.la quale. non siano state e non debbano comunque variare per eventuali domande di volture in corso di esecuzione presso l’Ufficio tecnico erariale competente. e sempre che non vi ostino disposizioni generali o locali. e riguardino la stessa persona.può essere fatta tanto agli Uffici tecnici erariali. il nome. Modalità per il rilascio.fatta però eccezione degli atti traslativi che corredano le domande di volture dei quali gli Uffici medesimi non possono in verun caso concedere copia od estratto. Gli estratti e le copie di mappe sono sempre rilasciati dagli Uffici tecnici erariali. ma prima deve assicurarsi che le partite. 19. Nessun’altra scritturazione può farsi dal richiedente o dall’Ufficio sul margine dei fogli di carta bollata. giusta le limitazioni segnate all’art. e perché possa il Procuratore del registro provvedere d’ufficio alla riscossione dei diritti nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 83 del regolamento. questo può rilasciare detti estratti e certificati. per impedire che dei detti fogli si faccia uso diverso da quello dovuto. estratti. Se però la domanda viene rivolta allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette. foglio e numeri di mappa. se non è orale.costituiscono il catasto. Sezione. 27. purché i detti estratti si rilascino in un solo contesto e sotto unica data.compresi i tipi di frazionamento . ad eccezione delle precise indicazioni del Comune. in inchiostro. nel caso di richiesta di estratti di mappa. deve essere stesa su foglio bollato13 . n. o più persone. salvo i casi eccezionali per i quali venga altrimenti disposto. nel caso di richieste fatte da persone non residenti nel capoluogo della Provincia. Di regola l’Ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti catastali. L’Ufficio che compila il documento vi appone in margine la specifica dei diritti catastali. i certificati e le copie degli atti catastali rilasciati dall’Ufficio tecnico erariale sono da questo tenuti in evidenza nel registro mod. 83 e 85 del regolamento. Certificati storici. Nel primo caso l’Ufficio dichiara in calce al certificato che la corrispondenza fra i due catasti è presunta in base alla domanda di collegamento N …in data … vidimata dall’Ufficio tecnico erariale. purché concorrano le condizioni di fatto volute dall’art. alla quale la spesa corrispondente viene rimborsata all’atto del pagamento dei diritti.alla formazione del documento e gli trasmette i fogli di carta bollata o le marche da bollo consegnati dal richiedente a norma degli artt. lo trasmette all’Ufficio del registro per la riscossione. Semestralmente poi ritira le somme riscosse e trattenute dal Procuratore del registro. 83 del regolamento. Quando per la formazione dell’estratto di mappa. con un elenco in doppio (mod. 51 del regolamento. e per la consegna all’interessato. 58 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. II certificato storico catastale risalente al cessato catasto può essere unico. ne annota l’importo sull’estratto medesimo dopo la specifica dei diritti. di scritturato e di disegno. la riscossione può essere fatta dall’Ufficio del registro designato dalla parte per la consegna degli atti. Nei casi previsti da quest’ultimo articolo il richiedente deve pure consegnare la carta o la tela necessaria. Tuttavia. 13 Vedi nota 7 § 117. n. le versa in Tesoreria in conto entrata del Tesoro e trasmette la ricevuta di versamento alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. 23). a norma dell’art. Gli estratti. dovuti in base alle tariffe vigenti e. 1572. l’Ufficio tecnico erariale abbia provveduto la carta o la tela. è quello che ha sede nel capoluogo della Provincia. di scritturazione o di disegno. in caso diverso vi provvede direttamente l’Amministrazione. quanto se si limitino ad indicare i dati del nuovo e del cessato catasto. 8. nel secondo caso dichiara che l’Amministrazione non 75 . Esso può essere rilasciato tanto se le parti esibiscono la domanda di collegamento di cui all’art. 8. con coloritura completa.assume alcuna responsabilità circa la presunta corrispondenza dei numeri di mappa dei due catasti. o. Giusta l’art. o col tramite dell’Ufficio distrettuale delle imposte. con coloritura limitata ai soli fabbricati. ai prezzi fissati dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali con apposita tabella. § 118. estratti e copie. Gli Uffici tecnici erariali sono autorizzati a vendere a chiunque ne faccia richiesta. 76 . da restituire all’Ufficio trasmittente con la firma del Procuratore del registro. s’intende però che i detti documenti si devono rilasciare con tutta la possibile sollecitudine e nello stesso ordine con cui furono richiesti. Ciò affinché dall’esemplare che rimane presso l’Ufficio del registro risulti la somma che da questo deve essere stata riscossa. delle copie e degli estratti. sui certificati. direttamente. l’invio dei certificati. nel disciplinare la riscossione dei diritti catastali. Su tale elenco devesi indicare la liquidazione dei diritti per ciascun documento che si trasmette e l’eventuale importo del rimborso di spesa per carta o tela provveduta dall’Ufficio tecnico erariale. dispone che tali atti vengano trasmessi agli Uffici del registro con elenco mod. Speciali facilitazioni sono concesse agli Uffici governativi. in via normale. estratti o copie di catasto deve aver luogo entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni dalla data della richiesta. quando uno sia richiesto su carta forte. 23 in doppio. § 120. Termine per il rilascio dei certificati. due. e l’altro esemplare. 83 del regolamento. e l’altro su carta canape. alle Province ed ai Comuni. 83 precitato. Liquidazione dei diritti. § 119. ma sprovviste di qualsiasi dichiarazione di autenticità o di conformità con le mappe originali. con l’avvertenza che. Vendita di riproduzioni di mappe. di scritturazione e di disegno. a prezzo ridotto può essere ceduto un solo esemplare della mappa o di foglio isolato. L’art. tutt’al più. provi la concordanza della somma con quella scritta dall’Ufficio nel registro mod. le riproduzioni dei fogli di mappa in carta forte da disegno o in carta sottile. Quando l’autenticazione riguardi una parte soltanto del foglio. dovrà. di cui la matrice resterà al contabile stesso. n. munito della competente marca da bollo. l’altro esemplare passerà al consegnatario delle riproduzioni. la vendita di queste riproduzioni come un pubblico 77 .che lo conserverà per suo discarico. e le ricevute dovranno essere redatte in triplo esemplare. e saranno quindi omesse le ricevute cumulative. salvo speciale autorizzazione ministeriale. n. 1572. per analogia. ed il contabile che riscuote i danari. 3) Qualora l’acquirente si rifiuti di ritirare la ricevuta. ed entro il mese di gennaio inviare alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali la formale dichiarazione che il carico corrisponde esattamente a quello risultante dalla situazione di magazzino.non devono essere una stessa persona. sarà per l’acquirente. rilascia le ricevute ed esegue i versamenti in Tesoreria. uno degli esemplari. 2) In conseguenza di ciò il bollettario deve essere custodito dal Contabile. che dagli Enti anzidetti venisse richiesto. 4) Per ogni acquirente (privato od ente od Ufficio pubblico) sarà di volta in volta compilata una ricevuta distinta. potendo considerarsi. Agli effetti del disposto del regio decreto 20 agosto 1926. ciascuna delle quali deve avere la propria responsabilità. 1480. che effettua le vendite. 59 ultimo comma del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. essa non verrà distaccata dal bollettario e resterà quindi unita alla matrice. quando occorra farne uso pubblico a sensi dell’art. ma due persone distinte. nella relativa dichiarazione l’Ufficio deve esplicitamente indicare quali siano le particelle che si intendono autenticate. devono ritenersi esenti dall’arrotondamento i pagamenti per riproduzioni di mappe.Ogni altro esemplare di mappe o foglio isolato. 5) Alla fine di ogni anno solare i signori Capi d’Ufficio dovranno personalmente accertarsi della vera e reale consistenza delle riproduzioni di mappa. Le riproduzioni delle mappe collaudate e rese definitive possono essere munite di autentificazione col pagamento degli ordinari diritti e tasse di bollo. essere ceduto ai prezzi normali stabiliti per i privati. Nella gestione della vendita al pubblico delle riproduzioni di mappa saranno osservate le seguenti disposizioni: 1) II consegnatario delle riproduzioni. le dighe. e) i depositi di carburante di capacità superiore alle 100 tonnellate. ricoveri e stabilimenti militari. oltre che le zone demaniali su cui sorgono manufatti militari anche un certo numero di particelle circostanti. le linee elettriche ad alta tensione. magazzini. d) i campi di aviazione non aperti al traffico civile. un incaricato di detto Ufficio che avrà recato con sé la mappa e l’estratto predisposto. in aggiunta al prezzo. i grandi stabilimenti militari ed industriali nelle zone indicate al precedente punto e). L’importo della tassa di bollo sui pagamenti in parola deve essere corrisposto dagli acquirenti.servizio regolato da speciali tariffe. i bacini artificiali.non potrà rilasciare estratti di mappa neppure se venissero richiesti dagli interessati per la compilazione dei tipi di frazionamento. b) le fabbriche e depositi di munizioni ed esplosivi. Nella sede dell’Ufficio tecnico erariale saranno introdotte sulla mappa le variazioni 78 . o soggette a servitù militari. Assisterà al rilevamento. Gli Uffici tecnici erariali sono autorizzati a vendere senza il preventivo assenso del Ministero della guerra le riproduzioni di mappe relative a zone interessanti la difesa. § 121. c) le caserme. f) le centrali elettriche. . come nei casi precedenti. su estratti ricavati dalla mappa segreta dallo stesso Ufficio lavori del Genio Militare che tale mappa ha in consegna. In tali casi. Vendita di riproduzioni e rilascio estratti di mappe riguardanti zone militarmente importanti. Per i fogli. l’Ufficio tecnico erariale. invece. Allorché la riservatezza riguarda. i tipi corrispondenti si faranno eseguire da un perito appartenente al ruolo dell’Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici erariali. deve essere chiesta preventivamente al Ministero della guerra l’autorizzazione di vendita dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. a spese delle parti. Debbono intendersi come manufatti militari: a) le opere di fortificazione e relative strade di accesso. e regolato con applicazione di marche sulla ricevuta. che riportano aree demaniali su cui sorgono manufatti militari. sempre che detti fogli di mappa non contengano aree demaniali su cui sorgano manufatti militari.per tali particelle . Qualora sussistano ragioni per non rilasciare gli estratti. o. Gli Uffici tecnici erariali tengono in evidenza. 54. 52 e lo trasmettono alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.dipendenti dal frazionamento e. su carta tipo T. su carta canape o. Registro di consistenza delle riproduzioni di mappa. nonché la cessione delle riproduzioni stesse per gli usi d’ufficio. 210 per le riproduzioni eliografiche . Il ricavato della vendita delle riproduzioni deve essere versato in Tesoreria appena raggiunto l’importo di L. a operazioni compiute.da tenersi distintamente per ciascun comune e per le riproduzioni su carta forte. compilano. il mod. entro la prima quindicina dei mesi di gennaio e di luglio. Contabilità delle riproduzioni di mappa. Entro il mese di gennaio gli Uffici dovranno anche trasmettere alla Direzione Generale la situazione di magazzino (mod. 110 o T. con le necessarie scritture. Le richieste dei fogli di mappa riprodotti.000. alla fine di ciascun mese. § 122. Per tenere in evidenza il movimento delle riproduzioni di mappa l’Ufficio tecnico erariale si vale del mod. Gli Uffici tecnici erariali e quelli distrettuali delle imposte dirette riporteranno le variazioni sui registri. semestralmente. 20. La situazione di magazzino delle riproduzioni di mappa. mappe ed estratto saranno riportati all’Ufficio lavori del Genio Militare personalmente dallo incaricato.l’Ufficio espone cronologicamente tutte le operazioni riguardanti il ricevimento delle riproduzioni delle mappe e la loro vendita al pubblico. rispettivamente. 53). viene tenuta in evidenza mediante il modello 54-bis. S. semprechè il relativo scarico sia stato autorizzato dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. qualora non raggiunga tale somma. comprese quelle fatte a mezzo degli Uffici 79 . S. In detto registro . § 123. nei singoli uffici. Di tutto l’operato sarà fatto cenno in un processo verbale in duplo. il movimento delle riproduzioni di mappa e quello delle somme riscosse e versate in Tesoreria. saranno forniti ai privati soltanto i dati descrittivi. per ma- 80 . per gruppo di particelle. § 124. alla fine di ogni esercizio finanziario e col conto giudiziale di cui alla circolare 113187 del 24 agosto 1929 della Ragioneria Generale dello Stato. § 125. La domanda. verifica se sussista la corrispondenza. pur riconoscendo la corrispondenza delle particelle della mappa nuova con quelle della vecchia nei riguardi del possesso. all’Ufficio tecnico erariale della provincia nella quale si trovano i beni cui la domanda stessa si riferisce. per podere o comunque. 58 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. n. Nel caso eccezionale che l’Ufficio. deve essere rivolta dal possessore o da chi lo rappresenta direttamente o per il tramite dello Ufficio distrettuale delle imposte dirette. 58 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. rilevi notevoli differenze nella figura o nell’ubicazione delle particelle medesime. deve redigersi in doppio esemplare. Verificazione delle domande di collegamento. la richiesta vidimazione nella forma seguente: Visto per la presunta corrispondenza. con la relazione sulla Contabilità dei beni mobili. La domanda di collegamento del vecchio col nuovo catasto nelle province in cui il nuovo sostituisce un antico catasto geometrico particellare. senza responsabilità dell’Amministrazione. di cui uno in carta semplice. 1572. ai sensi ed agli effetti dell’art. deve indicare i numeri di mappa del catasto antico e quelli del nuovo che si ritengono corrispondenti. da registrare nel mod. Il collegamento deve esser fatto per possesso.distrettuali delle imposte dirette devono sempre essere accompagnate dal relativo importo. L’Ufficio tecnico erariale colla scorta della mappa del vecchio catasto e delle indicazioni relative ai numeri della nuova e della vecchia mappa che devono corrispondersi. a sensi dell’art. Chi le presenta col tramite dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette ha però l’obbligo di provvedersi previamente di un vaglia postale a favore dell’Ufficio tecnico erariale. ed espone in calce o a tergo dei due esemplari della domanda. 8. n. Le quietanze di versamento degli incassi alla Tesoreria provinciale vengono trasmesse alla Ragioneria Centrale. 1572. Collegamento del vecchio col nuovo catasto. nifesta erroneità di una o di ambo le mappe. n. 1572. . La copia della mappa e degli altri atti catastali che i comuni possono ottenere a norma del titolo II. o ritenga esclusa la corrispondenza medesima.Delle copie del catasto concesse ai comuni. § 126. o per il tramite dell’Ufficio Distrettuale delle imposte dirette. . Eseguite le operazioni di cui al paragrafo precedente l’Ufficio tecnico erariale restituisce direttamente. o di un suo delegato. a mezzo di speciali incaricati del Comune. l’Ufficio tecnico erariale può assumersi l’incarico di eseguire direttamente la copia o l’aggiornamento della mappa e degli altri atti catastali. Copie concesse ai Comuni. della nuova mappa non corrisponde graficamente al n. Nel caso che l’Ufficio tecnico erariale non riconosca sufficienti i dati forniti dal possessore per dimostrare la presunta corrispondenza della mappa vecchia con la nuova. ne fa analoga dichiarazione sulla domanda. . anche presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette. ovvero l’aggiornamento della copia precedentemente concessa. durante il normale orario d’ufficio e con l’opera d’incaricati del Comune scelti fra persone capaci non appartenenti all’Amministrazione governativa. senza responsabilità dell’Amministrazione a sensi ed agli effetti dell’art. Si può tuttavia presumere che i due numeri rappresentino uno stesso appezzamento di terreno. In tal caso l’ufficio determina e notifica il preciso ammontare 81 . 64 del regolamento. l’esemplare della domanda steso in carta bollata e trattiene l’esemplare in carta libera. richiede agli interessati le maggiori notizie che reputa necessarie e qualora ravvisi inesatta la corrispondenza. decreto 8 ottobre 1931. capo II del regolamento. . dell’antica mappa. sempre quando il servizio di conservazione non abbia a soffrire veruna interruzione. . § 127. CAPO II. . Discordanze per collegamento. A mente poi dell’art. da conservare in apposita cartella per Comune. 58 del Testo Unico approvato con R. Tale lavoro può farsi. Questa dichiarazione si rilascia. si fa di regola presso l’Ufficio tecnico erariale sotto la vigilanza del Capo di essa. . sostituisce alla dichiarazione suesposta la seguente: il n. I diritti catastali e di scritturazione sulle volture e gli emolumenti eventualmente dovuti per le copie o gli estratti dei documenti da allegarsi alle domande di volture. 1572. E’ riconosciuta ai Comuni la facoltà di stabilire regolamenti e speciali tariffe valevoli per l’uso dei catasti del proprio territorio. sempre. Tali tariffe non possono superare la metà dei diritti dovuti allo Stato ai sensi del n. Contro il provvedimento dell’Ufficio tecnico erariale. 55 del regolamento. che dovrà essere eseguito. che è tenuto a versarne anticipatamente e direttamente l’importo sul c. devono essere pagati ai Procuratori del registro o delle successioni insieme con le imposte di registro o di successione. 55 del T.Dei diritti catastali e di scritturazione sulle volture. 1043. c. n. § 128. per l’assegnazione al personale incaricato dell’esecuzione del lavoro. TITOLO III DEI DIRITTI CATASTALI. 1 delle norme speciali di cui all’art. Pagamento dei diritti catastali e di scritturazione. DI DISEGNO E DI CONSULTAZIONE CAPO I.della spesa al Comune richiedente. . Le tariffe ed i regolamenti deliberati dalla Autorità comunale devono essere sottoposti. giusta le vigenti disposizioni. all’approvazione del Ministero delle finanze. ai sensi dell’art. 8 ottobre 1931. in ore straordinarie. U. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946. 1 della Legge 17 agosto 1941. ed a chi deve pagare le imposte di registro o di successione 82 . loro concessi a tenore dell’art. 551. DI SCRITTURAZIONE. il pagamento di questi diritti di voltura costituisce una delle formalità necessarie per la registrazione degli atti. § 129. n. postale intestato all’Ufficio tecnico erariale. modificato dall’art. Per effetto delle disposizioni della legge su citata e del relativo regolamento. n. previo esame dalla Giunta provinciale amministrativa. il Comune può ricorrere al Ministero delle Finanze che decide entro 30 giorni in modo definitivo. Tariffe speciali a favore dei Comuni. insieme all’imposta di registro. della legge 16 febbraio 1913. od estratto dei relativi documenti. sull’ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili. 106. n. 1043. I diritti catastali e di scritturazione. venga completata. Nei casi di rettificazione dei diritti catastali. Diritti catastali e di scritturazione su atti fatti registrare da pubblici ufficiali. giusta gli artt. escluso però il diritto di ricerca. insufficiente nei rapporti della voltura. 13 del regolamento. ancorché questi non siano stati depositati presso un notaio od un Archivio notarile. Competenze ai Procuratori del Registro. Diritti catastali e di scritturazione delle volture per atti stipulati all’estero. relativi a volture dipendenti da passaggi di beni immobili. e trasmettere. § 131. U. 4. § 130. compete ai Procuratori del registro il diritto di compilazione.non può essere riconosciuta la facoltà di sottrarsi al pagamento dei diritti medesimi. Tutti i pubblici ufficiali e chiunque altri abbia l’obbligo di pagare le imposte di registro e di successione nei casi di trasferimento d’immobili e di diritti reali ad essi relativi. come di consueto. n. e da rilasciarsi in carta bollata14. Per i certificati di denunciata successione occorrenti a termini dell’art. Pertanto il Procuratore del registro deve riscuotere. gli Uffici del Registro devono provvedere di propria iniziativa ai recuperi ed ai rimborsi. di scritturazione e delle tasse di bollo. debbono essere pagati al momento della registrazione di tali atti. al quale però spetterà. n. di curare che la documentazione. 14 Vedi nota 1. 57. 89. 57-bis e 60 del T. all’Ufficio tecnico erariale. modificati dalla legge 17 agosto 1941. n. 1572. la domanda di volture. ai sensi dell’art. 8 ottobre 1931. ai sensi delle vigenti disposizioni. e per domande di volture compilate d’ufficio. risultanti da atti stipulati all’estero e ricevuti od autenticati dai Consoli. quando i detti certificati si formano all’atto della liquidazione e riscossione dei diritti catastali e di scritturazione. anche i diritti catastali e di scritturazione. hanno pure l’obbligo di pagare i diritti catastali e di scritturazione alvo 83 . Riscossioni inesatte. corredata dalla copia. in carta libera. in tal caso non è esigibile nessun nuovo diritto di bollo quando vi sia spazio sufficiente per trascrivere anche la autenticazione. non potendosi in questi casi prescindere dall’applicare anche l’imposta propria della ratifica (art. Neppure è da richiedersi. Passaggio di beni dal Demanio pubblico al Demanio patrimoniale. Nei casi contemplati dal § 45 l’importo delle tasse di bollo dovute sulle domande di volture e gli emolumenti dovuti per le copie od estratti dei documenti. § 132. 110 della vigente tariffa purché non siano apposte dichiarazioni di ratifica. 84 . sono dal Procuratore del registro annotati a debito in appendice all’articolo del credito principale inscritto per le imposte di registro e di successione e per i diritti catastali e di scritturazione. ma una copia od estratto di essa. è dovuta la sola imposta di cui all’art. dopo avvenuta la registrazione della scrittura privata non autenticata (§ 52). conferma. Nei rapporti dell’imposta di registro. queste possono ripetersi sullo stesso foglio contenente la scrittura. Qualora. la parte provveda alla autenticazione delle firme. E’ esente da tassa di bollo e dai diritti catastali e di scritturazione la prima delle due volture che occorre eseguire al nome del Demanio dello Stato per la costruzione di strade provinciali e per la esecuzione di opere idrauliche di seconda e terza categoria o di bonifica di competenza statale. Scritture private autenticate dopo la loro registrazione. § 133. per opere idrauliche di 2a e 3a categoria e per opere di bonifica. di cui ai §§ 41 e 42 della presente istruzione. 94 della tariffa) o quella dovuta per le dichiarazioni aggiunte.rivalsa verso le parti interessate. Espropriazione per costruzione di strade provinciali. per l’esazione dell’imposta di autentica. approvazione o altre dichiarazioni d’indole contrattuale. Per l’applicazione dei diritti catastali e di scritturazione è da prendersi a base lo stesso valore sul quale fu prima percetta la tassa di registro per la scrittura non autenticata. dovrà essere prodotta a corredo della domanda di volture da esibirsi contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell’atto di autentificazione. la produzione di nuova copia della scrittura privata completata con l’autenticazione. Premute di immobili. Due però sono le tasse di bollo da pagarsi. Passaggio di beni alla Croce Rossa Italiana. le volture catastali riguardanti beni che vengono trasferiti all’Ente. che col movimento reale della proprietà.Uguali esenzioni gode la voltura allo Stato per il passaggio di beni dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato ed in genere tutti i passaggi a favore del Demanio. § 134. Il criterio suesposto per la liquidazione dei diritti per le volture non è quindi applicabile se due soltanto risultino i compartecipanti alla comunione. n. i diritti per la voltura si liquidano una sola volta e precisamente sul valore della quota stralciata. Sono egualmente esenti da qualsiasi diritto le volture riguardanti il trasferimento di beni all’Opera Nazionale Combattenti (regio decreto-legge 16 settembre 1926. Nelle permute di immobili devono essere riscossi due diritti di voltura. l’altro alla ditta degli individui che in essa sono rimasti per la residua proprietà. sebbene siano due i trasporti da praticarsi in catasto. Passaggi di beni all’Opera Nazionale Combattenti. da liquidarsi separatamente sul singolo valore degli stabiliti che si trasferiscono. § 135. il primo in testa alla persona che si è divisa dalla comunione. 85 . imperocché in tal caso due devono ritenersi le quote di distacco. 1606). in esenzione da qualsiasi diritto. 870). ritenuto che uno dei due trasporti ha più attinenza col sistema di conservazione del catasto. 3 del regio decreto-legge 4 giugno 1926. Nel caso di distacco da ditte collettive di una quota di beni per divisione avvenuta fra un comproprietario ed il resto della comunione. avverandosi lo scioglimento effettivo della comunione. Divisione dei beni posseduti in comune. sono eseguite d’ufficio. (art. § 136. In base a richiesta del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e ai documenti che dallo stesso sono presentati. n. e quindi sono dovuti. occorre di provvedere alla duplice voltura: la prima in testa al compratore fittizio in base all’atto di vendita. Simulazione di vendita. 86 . come dimostra il fatto che la vendita segue bensì a profitto dei creditori. Cessione di beni alla massa dei creditori. Quindi le cessioni volontarie predette. Siccome per altro i diritti catastali è di scritturazione vengono percetti assieme all’imposta di registro. in questo caso. anche i diritti per le volture. non potendo considerarsi traslative né dichiarative di proprietà. La sentenza che dichiara simulato un contratto di compravendita opera la retrocessione. § 140. così deve farsene la restituzione ove avvenga il rimborso dell’imposta di registro in seguito al mancato matrimonio. Analogamente al caso di simulazione di vendita sono dovuti i diritti per le volture sulla sentenza che dichiara risoluto un contratto di vendita per inadempimento dei patti contrattuali ed ordina la retrocessione dei fondi al venditore. non devono far luogo a voltura in catasto né a pagamento di diritti catastali e di scritturazione. ma a nome del debitore. Né in base alla sentenza che dichiara la simulazione. per cui l’immobile sia rimasto sempre intestato al vero proprietario. La cessione volontaria dei beni fatta dal debitore alla massa dei creditori. qualora non sia in estinzione di debiti. Anzi. § 138. cioè un nuovo trasferimento della cosa al venditore. in base alla sentenza. L’obbligo della voltura dei beni donati in contemplazione di matrimonio sorge soltanto dalla data della celebrazione del matrimonio. può farsi luogo alla restituzione dei diritti per le volture regolarmente percetti.§ 137. non importa trasferimento in capo alla detta massa dei creditori. Risoluzione di vendita. § 139. Donazioni per matrimonio. oltre all’imposta proporzionale di registro. quand’anche non siasi eseguita la voltura nei registri catastali. la seconda per la retrocessione all’antico proprietario. ma allo scopo di delegare l’amministrazione alla vendita dei beni medesimi. e questa si riscuote nei 20 giorni dalla stipulazione della convenzione matrimoniale. § 142. già è stata eseguita la voltura in testa a coloro che figuravano eredi prima della rinuncia. o quando gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato alla eredità. 73 del regolamento. in analogia a quanto dispone l’art. agli Uffici del registro. si introducono nei registri catastali. non occorre una speciale liquidazione dei diritti catastali e di scritturazione. si eseguisce l’intestazione alla eredità giacente. Nel secondo caso. Nei casi di rinunzia ad eredità. 87 . quando cioè in base alla denuncia di successione. da parte degli Enti interessati. giacché la medesima deve risultare dalla denunzia di successione. di regolare domanda di rettifica di intestazione corredata della copia autentica della relativa deliberazione. In pendenza dell’accertamento degli eredi. in base alla quale viene eseguito il trasporto del compendio ereditario agli eredi del defunto. si deve procedere a dichiarazione di valore o a determinazione d’ufficio. con l’indicazione del curatore che è incaricato di provvedere all’amministrazione o conservazione dei beni ereditari (art. in base alle quali le Società proprietarie di beni immobili. in seguito a presentazione. Le rettifiche e perfezionamenti delle intestazioni catastali in dipendenza di modifiche puramente formali. Nel primo caso. e. cambiano la denominazione o ragione sociale. Eredità giacente.§ 141. in tal caso. 528 del Codice civile) e che è tenuto al pagamento dei diritti catastali e di scritturazione sulla voltura. occorre distinguere se non sia stata ancora eseguita la voltura dei beni dall’autore della successione all’erede rinunziante ovvero se questa voltura sia stata eseguita. per la voltura che deve farsi dal defunto a coloro che dopo la rinunzia entrano al possesso dell’eredità. escluso il rinunziante. Società Rettifiche e perfezionamenti di intestazioni catastali. Rinunzia ad eredità. occorre eseguire un’altra liquidazione di diritti catastali e di scritturazione perché si faccia luogo alla voltura di correzione in testa a coloro che restano eredi dopo l’intervenuta rinuncia. fatta a senso dell’articolo 519 del vigente Codice civile. in esenzione dei diritti di voltura. § 143. non è di ostacolo alla percezione dei diritti per le volture. sono dovuti i diritti graduali da applicarsi conformemente al disposto dell’art. ne informa il Procuratore del registro per i provvedimenti di sua competenza.§ 144. 88 . per gli stessi beni. perché l’art. sentiti gli interessati ed assicuratosi che non si tratti né di inesatte partite d’impianto.è unica: e per essa oltre ai diritti di scritturazione. soltanto nell’eventualità che il valore complessivo degli stabili caduti in successione esorbiti dalla classe in base alla quale la tariffa venne già applicata. § 146. l’Ufficio provvedere quando gli sarà pervenuta la nuova domanda di volture con allegata copia della denunzia suppletiva. Per i beni omessi. come proprietario e come usufruttuario. senza però che vengano frazionati i fondi. la voltura. 66 del regolamento dispone tassativamente che nei trasferimenti a titolo di successione il diritto graduale venga liquidato sul valore degli immobili. § 145. Per la denunzia di completamento è dovuto un nuovo diritto catastale e di scritturazione da liquidarsi in base al valore del fondo omesso nella prima denunzia. per legge o per testamento. l’Ufficio tecnico erariale da corso alla voltura per gli immobili denunciati. né di errore materiale commesso nella esecuzione di precedenti volture. per eccedenza di debiti. l’Ufficio. Alle eventuali variazioni di possesso negli atti catastali. La circostanza che una successione sia stata riconosciuta passiva agli effetti della imposta di trasferimento. annullato il relativo articolo di campione. Successioni riguardanti proprietà e usufrutto. Successione passiva. senza detrazione delle passività ereditarie. Nel caso di successione che si devolva. parte in usufrutto e parte in piena proprietà. E’ pure unica la voltura. Allorquando in una denunzia di successione si rilevino omissioni di beni iscritti alla partita o alle partite del defunto. Beni omessi nella denuncia di successione. 67 del regolamento. nel caso in cui l’autore della successione figuri intestato. e sia stato di conseguenza. e questi si trovino in uno stesso comune amministrativo. 67 e 86 del regolamento. n. n. § 148. . Liquidazione e riscossione dei diritti. resta vietato ai Procuratori del registro di riscuotere anticipatamente i diritti per la voltura che devono essere pagati soltanto al momento in cui viene esibita la denuncia per il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà. sui certificati e sugli estratti. Riunione di usufrutto alla nuda proprietà per valore non soggetto a tassa di registro. a tenore degli artt. non risulti alcun valore soggetto a imposta di registro. non potendosi. 15 del regolamento. 205. 2011 e 7 marzo 1938.Diritti catastali. nonché dei diritti di scritturazione o di disegno. § 147. n. Però. non si fa luogo alla liquidazione dei diritti per la voltura. con le modifiche di cui al decreto legge luogotenenziale 12 ottobre 1945. dalla quale deve risultare la mancanza di valore imponibile per la consolidazione dell’usufrutto. 378 e al decreto legislativo 28 gennaio 89 .E’ dovuta la sola tassa di bollo per la domanda di volture presentata nel caso di accrescimento d’usufrutto (§ 58). 672. di scritturazione o di disegno e tasse di bollo sulle copie. n. al decreto legislativo 11 maggio 1947. Nel caso di riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà si fa luogo alla voltura dell’usufrutto al proprietario col pagamento dei diritti graduali e di scritturazione. A norma dell’art. Per l’esecuzione della medesima basta che venga soddisfatta la sola tassa di bollo sulla domanda. senza riguardo alla circostanza che la tassa di consolidazione risulti già riscossa fin dal momento del distacco dell’usufrutto dalla proprietà. fermo però l’obbligo della presentazione della denuncia di successione. di cui ai regi decreti-legge 15 novembre 1937. Riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà. CAPO II. quando per la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà. giusta l’art. Le liquidazioni e le riscossioni dei diritti catastali. eseguire la voltura se non dopo avvenuto il trasferimento che ad essa da occasione. § 149. già trasferita a titolo oneroso. 67 del regolamento. Gli atti occorrenti a termini dell’art. Quotizzazione dei beni comunali. per l’ammissione dei minorenni in una casa od in uno istituto di correzione. § 152. 4. si fanno secondo le norme stabilite nei Capi II e III del Titolo III del regolamento e sono tenute in evidenza nel registro modello 8. 3 della tariffa annessa al decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919. n. e dell’art. sui certificati e sugli estratti catastali. Diritto di centesimi dieci per i certificati storici. non sono esenti da bollo. Il diritto di centesimi dieci stabilito dal n. 87 del regolamento. sulle copie. ma nel loro contesto deve essere fatta espressa mensione delle circostanze preaccennate e dell’esclusivo scopo per cui vengono rilasciati. 705. trattandosi di operazioni d’indole patrimoniale che si compiono nell’interesse dei comuni.1948. § 151. 3268. tornando applicabile il disposto dell’art. 319 del vigente Codice civile. n. deve essere valutato soltanto per i numeri di mappa del catasto vigente. allegato B alla legge sul bollo 30 dicembre 1923. § 150. 76. i certificati predetti possono rilasciarsi in carta libera ed in esenzione da qualsiasi diritto. Però gli Uffici tecnici erariali devono permettere ai Commissari la libera 90 . In questo paragrafo e nei seguenti si considerano alcuni casi speciali non contemplati dal regolamento. Solo quando la richiesta dei certificati di non possidenza venga fatta direttamente dall’autorità giudiziaria. n. I certificati di catasto domandati dagli Esattori e dai Ricevitori provinciali per documentare le offerte di cauzione vanno soggetti alla tassa di bollo ed ai diritti catastali e di scritturazione. da corrispondersi in ragione dei numeri di mappa trascritti sui certificati storici risalenti agli antichi catasti. e per conseguenza vanno soggetti anche ai diritti catastali e di scritturazione. Di regola non possono rilasciarsi gratuitamente i certificati e gli estratti di catasto richiesti dagli Agenti demaniali incaricati della quotizzazione dei beni di proprietà dei comuni. Ammissione di minorenni in istituti di correzione. Cauzione degli Esattori e dei Ricevitori provinciali. per gli estratti rilasciati nel semestre precedente e non prodotti per le volture. Nel primo caso il Procuratore del registro riscuote i diritti catastali e consegna il tipo agli interessati. inscritto al campione l’articolo del debito. i diritti da percepirsi e le eventuali tasse da bollo da recuperare. ovvero. l’Ufficio tecnico erariale forma un elenco degli estratti di mappa per i quali non sia stata giustificata la omessa esibizione del tipo di frazionamento. n. 59 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. annota per le particelle non frazionate i diritti catastali stabiliti dal regolamento e trasmette il tipo al competente Ufficio del registro. precisandogli se trattisi di tipo redatto prima della stipulazione dell’atto traslativo. 378. il quale procederà senz’altro alla riscossione dei diritti catastali. riporta a colonna 14 del registro mod. stabilisce che saranno esenti dai diritti catastali. Estratti di mappa per tipi di frazionamento. risulti evidente l’abuso. § 153. la quantità delle particelle comprese in ciascun estratto. quando non tutti i numeri di mappa per i quali fu rilasciato l’estratto vengano poi effettivamente frazionati. invita i richiedenti a rendere ragione della mancata presentazione. nonché al recupero della tassa di bollo per i tipi rilasciati a norma del § 8. all’atto della verificazione di cui al § 73. n. L’art. L’esenzione dai diritti catastali è concessa per i soli estratti che debbono servire alla redazione dei tipi di frazionamento. l’Ufficio tecnico erariale. gli estratti di mappa da prodursi come tipi di frazionamento a corredo delle domande di volture per divisione di particelle. l’Ufficio tecnico erariale. 1572. all’Ufficio del registro. pertanto. 8 il riferimento delle note di volture alle quali risultino allegati i tipi di frazionamento ed alla fine di ogni semestre. nel secondo. ma assoggettati ai soli diritti di disegno ed alla tassa di bollo.consultazione dei catasti e prestarsi inoltre a fornire tutte le delucidazioni che possano agevolare l’opera del riparto in conformità al decreto 3 luglio 1861. con apposita lettera. 91 . modificato con il decreto legislativo 11 maggio 1947. invece. all’atto della esecuzione delle volture. n. Analogamente a quanto sopra. di tipo già allegato a domanda di volture. In questo elenco dovranno figurare il nome del richiedente e quello del possessore. e lo trasmette. del Luogotenente del Re nelle province napoletane. 437. Trascorso il periodo di tempo che sarà ritenuto conveniente per tali inviti. invia il tipo all’Ufficio tecnico erariale perché non rimanga sospesa l’esecuzione delle volture. presso gli Uffici tecnici erariali.Diritti di consultazione degli atti catastali. purché gli estratti stessi si rilascino in un solo contesto e sotto unica data e riguardino la stessa persona o più persone coobbligate o cointeressate nell’affare cui gli estratti si riferiscono. purché sia unica la dichiarazione di conformità. E’ consentito a chiunque. si indicherà il numero totale delle ricevute e dei bollettari relativi all’esercizio stesso. A fine di ogni esercizio finanziario i bollettari saranno allegati al mod. 55. I bollettari. entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello della riscossione. A qualunque estratto di mappa nuova o vecchia sono applicabili le prescritte tasse di bollo. mentre il diritto proporzionale e quello di disegno sono da liquidarsi tanto per le figure della nuova che della vecchia mappa. Nulla poi vieta che negli estratti medesimi sia compresa la corrispondente parte descrittiva. sul conto corrente postale ad esso intestato la somma riscossa. previo annullamento di tutte le ricevute ancora in bianco nell’ultimo bollettario. da numerarsi anche progressivamente. è dovuto un unico diritto fisso. ognuna in duplice esemplare di cui il secondo resta inserito nel bollettario e si compila mediante ricalco con carta carbone. § 156. L’Ufficio tecnico erariale. . da numerarsi progressivamente per ogni esercizio finanziario. Consultazione degli atti catastali e facoltà di estrarne note ed appunti. Bollettari per ricevuta di diritti riscossi direttamente dagli uffici. § 155. 8. la mappa e gli altri atti catastali ed anche 92 . Sul frontespizio del registro mod. sono costituiti da 20 ricevute. 8. mediante il pagamento del prescritto diritto fisso. nei riguardi dei diritti catastali. Per le ricevute da rilasciarsi ai richiedenti certificati ed estratti esenti dai diritti catastali e soggetti ai soli diritti di scritturazione o di disegno. di consultare. Negli estratti di cui sopra si possono comprendere figure di mappa nuova o vecchia. Anche a tali estratti sono applicabili le vigenti tasse di bollo. versa. CAPO III. l’Ufficio tecnico erariale si vale dei bollettari mod. Estratti di mappa: Bollo.§ 154. 93 . Modo di corresponsione del diritto di consultazione. compresi quindi anche i lucidi di mappa. avvenuta la quale il funzionario incaricato completerà la bolletta madre con l’indicazione del periodo di durata della consultazione stessa. Concessione. § 159. Registri per le ricevute dei diritti di consultazione. Sopra semplice domanda verbale. II diritto fisso di cui al paragrafo precedente sarà corrisposto all’Ufficio mediante marche da bollo a tassa fissa.di estrarne note ed appunti. 56. La prima bolletta-figlia porta alcune caselle per l’applicazione delle marche da bollo che dovranno essere annullate col timbro d’Ufficio in modo chiaro e preciso possibilmente con data a stampa. deve essere tenuto dal Capo Ufficio o da un funzionario di ruolo da questi incaricato. l’Ufficio tecnico erariale accorda il diritto alla consultazione degli atti catastali rilasciando l’apposita ricevuta (la seconda figlia) attestante l’avvenuto pagamento. A fine di ogni settimana l’Ufficio tecnico erariale registra nel modello 8 l’importo complessivo dei diritti di consultazione corrisposti durante la settimana. compilate a madre con due bollette-figlie. Un registro speciale. Per i documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto non è consentito di prendere appunti e dati. da parte dell’Ufficio. ed il rilascio di copie ed estratti di essi è sempre subordinato all’autorizzazione dell’Intendenza di finanza (art. Nella ricevuta saranno espressamente indicati il giorno e le ore in cui potrà eseguirsi la richiesta consultazione. § 157. per le ricevute dei diritti di consultazione delle scritture catastali. del diritto alla consultazione degli atti catastali. mod. E’ però vietato di estrarre copie di qualsiasi genere degli atti di cui sopra. § 158. 54 del regolamento). I casi nei quali non si fa luogo a liquidazione di diritti catastali sono contemplati nel Capo IV. § 160.CAPO IV. Esenzione dal pagamento dei diritti. o gli sia necessario assolutamente avere gli estratti o le copie debitamente autenticate. conviene che i Procuratori del registro si valgano preferibilmente del diritto d’ispezione a senso dell’art. dovranno essere fatte con lettera Ufficiale del Capo dell’Ufficio richiedente. In relazione al disposto dell’art. Facoltà dei procuratori del registro. cui appartiene la proprietà della linea che si sta costruendo. Devono quindi somministrarsi gratuitamente alle dette imprese. in quanto il contratto non disponga diversamente. Le imprese assuntrici di lavori per costruzione di ferrovie. Imprese per la costruzione delle ferrovie dello Stato. Allo scopo però di assicurare il buon andamento del servizio catastale. agiscono in nome e nell’interesse esclusivo dello Stato. per essere prese in considerazione.Dell’esenzione dal pagamento dei diritti e delle tasse di bollo. oltre di avere la facoltà di richiedere il rilascio gratuito di estratti dei registri e degli altri atti catastali. i Procuratori del registro. gli Uffici tecnici erariali devono tenere presente che le domande degli Uffici Governativi dirette ad ottenere il rilascio gratuito degli atti in detto articolo contemplati. senza compenso alle persone incaricate di tenere i registri. nelle espropriazioni per l’impianto di linee governative. 91 del Regolamento. hanno il diritto di ispezionare i registri e gli atti medesimi e di prendere le note e gli estratti che ravvisano necessari nell’interesse dell’Amministrazione. le notizie di cui abbisognano per completare dei necessari dati catastali gli elenchi dei terreni da espropriarsi. ma le richieste relative devono essere fatte agli Uffici tecnici erariali a mezzo dell’Ufficio speciale delle ferrovie. il quale deve dichiarare che trattasi di lavoro eseguito per conto e 94 . 134 e 135 della legge sul registro. Ministero dei Lavori Pubblici. § 162. e che le domande dovranno contenere la dichiarazione che la richiesta venne fatta nell’interesse dello Stato. Titolo III del Regolamento. . A senso degli artt. 119 della legge suddetta e che le richieste degli estratti siano limitate ai casi nei quali manchi al Procuratore del registro il mezzo di ispezionare i registri presso l’Ufficio tecnico erariale. § 161. c) i certificati catastali richiesti dalla legge per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche o per l’assegnazione di borse di studio e di incoraggiamento. Rimane poi salvo all’Ufficio tecnico erariale il diritto di esigere il concorso degli uffici richiedenti a senso del disposto del 2° comma dell’art. 11 del regio decretolegge 21 agosto 1937. n) da allegare alle domande di prestiti familiari ai sènsi dell’art. Esenzione da tasse di bollo e dei diritti catastali. a titolo di povertà. i) quelli richiesti dall’Autorità giudiziaria per i minorenni da ammettere in istituti di correzione (§ 151). h) per ottenere la liquidazione di pensioni dallo Stato. e) quelli per l’iscrizione nelle liste dei poveri e per la concessione gratuita dei medicinali. d) quelli occorrenti per il ricovero dei dementi poveri nei manicomi e degli indigenti negli istituti assistenziali. 91 del regolamento. m) per uso di leva o per riduzione di ferma. per causa di pubblica utilità. dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti di beneficenza. o) i certificati e gli estratti catastali richiesti dagli uffici delegati per provare la proprietà dei fondi da espropriarsi per conto dello Stato. n. § 163. richiesti dagli esattori delle imposte dirette. Sono esenti dalla tassa di bollo e da tutti i diritti: a) le copie. f) quelli per ottenere atti dallo stato civile in carta libera e gratuitamente. 1542. l) quelli occorrenti agli ex combattenti per i concorsi a pensione od assegni vitalizi. in base ad attestazione dell’Autorità di pubblica sicurezza. i certificati ed estratti richiesti dagli Uffici governativi (§ 160). e quelli per concorrere a posti gratuiti nei convitti nazionali. g) per i procedimenti di riabilitazione. i tipi. purché la richiesta dipenda da comprovata povertà degli aspiranti. b) gli elenchi dei beni intestati ai possessori.nell’interesse esclusivo dello Stato. di scritturazione o di disegno. da rilasciare nel termine di otto giorni. 95 . s) le copie e gli estratti dei registri e delle mappe catastali richiesti dall’Opera Nazionale per i combattenti. n. i Consorzi ed i Commissariati per la liquidazione degli usi civici che abbiano fatto richiesta di copie. n. 1500). § 164.p) i certificati richiesti dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. y) quelli richiesti dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori (legge 30 novembre 1942. v) quelli richiesti dal Consiglio Nazionale delle ricerche e dagli organi da esso dipendenti (regio decreto-legge 5 settembre 1938. q) quelli richiesti dai consorzi provinciali tra i produttori dell’agricoltura e loro Sezioni. z) quelli occorrenti per la concessione delle provvidenze a favore dei danneggiati dalle offese belliche nemiche (regio decreto-legge 24 dicembre 1942. provinciali e comunali (legge 11 aprile 1938. che hanno nel campo dell’agricoltura funzioni di difesa e di incremento delle coltivazioni. certificati o di estratti ai sensi del presente paragrafo. n. Nei certificati. 2258). t) quelli richiesti dal Club alpino italiano e dalle sue sezioni e sottosezioni (regio decreto-legge 6 dicembre 1937. n. n. Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegno: 96 . saranno invitati a fornire un’utile collaborazione o ad assentire che si provveda ponendo a loro carico i diritti di scritturazione o di disegno. copie ed estratti deve sempre farsi esplicita menzione dell’uso esclusivo cui devono servire. n. qualora per corrispondere alle loro richieste venisse a soffrire il regolare svolgimento del servizio. 1607). x) quelli richiesti dall’Ente nazionale per le Tre Venezie per i fini di suo istituto (legge 27 novembre 1939. Esenzione da tassa di bollo e di soli diritti catastali. r) quelli richiesti dai Commissari per la liquidazione degli usi civici. 1502). 1780). u) quelli richiesti dall’Unione Nazionale per le famiglie numerose e dai suoi organi centrale. per i fini di suo istituto. 404). gli Enti. Gli Uffici. c) per la concessione di mutui ipotecari per la costituzione della piccola proprietà. degli Istituti autorizzati . 93 del decreto legislativo 10 aprile 1947. o per ottenere mutui di favore per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati. n. 932. possono essere rilasciati in esenzione di tasse e diritti catastali anche se richiesti da privati. purché il certificato. 2850 e 2851 del vigente Codice civile. purché la domanda sia corredata dall’apposito certificato rilasciato dall’amministrazione espropriante. e) richiesti dagli istituti di credito fondiario per la rinnovazione delle ipoteche a norma degli artt. n. b) i certificati catastali e gli estratti di mappa chiesti dagli invalidi di guerra per produrli a corredo di mutui ipotecari per l’acquisto di fondi rustici. copie ed estratti deve sempre farsi esplicita menzione dell’uso 97 . Nei certificati. n.e fra questi la Banca Nazionale dell’Agricoltura . la copia o l’estratto debba rimanere negli uffici competenti. 215. 1125. n. ai sensi del regio decreto 9 aprile 1922. 1509. 261). a norma del suddetto decreto. ai sensi del regio decreto-legge 19 giugno 1924. f) per sussidi a favore di danneggiati dal terremoto.ad esercitare il credito agrario. ì) per ottenere lo svincolo delle indennità relative ad espropriazioni eseguite nell’interesse dello Stato per causa di pubblica utilità. g) per corredare le domande di verifica periodica dei terreni. approvato con regio decreto 13 febbraio 1933. l) richiesti per ottenere mutui per la ricostruzione di fabbricati danneggiati per eventi bellici (art. I certificati stessi non possono essere rilasciati in esenzione di tasse e diritti catastali se richiesti da privati. vanno soggetti alla tassa di bollo ed agli ordinari diritti catastali e di scritturazione. ai sensi dell’art. d) per l’esecuzione e per gli effetti delle leggi di imposta. 90 del Testo delle norme per la bonifica integrale. Da tenere presente che la richiesta dei certificati deve esser fatta. n. h) richiesti dai Consorzi idraulici di 2a e 3a categoria nonché dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli d’irrigazione) e dai concessionari di opere.a) i certificati catastali richiesti per le operazioni di credito agrario ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927. Qualora però tali certificati siano richiesti per essere depositati nei procedimenti immobiliari. I certificati od estratti stessi. n. n. Le apposite richieste possono essere redatte in carta libera. § 166. Esenzione dei soli diritti catastali. 1043. relativa ai trasferimenti di beni rustici del valore non eccedente le lire mille. 1 della legge 17 agosto 1941.esclusivo cui devono servire. 5 della legge 17 agosto 1941. Sono esenti dalla tassa di bollo e soggetti al pagamento dei diritti catastali e di scritturazione o di disegno: a) gli estratti di mappa richiesti per provare che le permute dei fondi rustici hanno per iscopo l’arrotondamento della proprietà. 98 . 1043. Anche in questi certificati ed estratti si fa menzione dell’uso esclusivo a cui devono servire. b) i certificati richiesti dagli Istituti del credito fondiario collo scopo di istruire e di documentare le domande di mutui. 1043. da servire esclusivamente a corredo di domanda di volture catastali”. 197. relativa ai piccoli fallimenti. n. Esenzione della sola tassa di bollo. a norma della legge 17 agosto 1941. Su ogni certificato dovrà essere apposta la seguente dichiarazione: “Si rilascia il presente certificato in esenzione dai diritti catastali e previo pagamento dei diritti di scritturazione. 15 Vedi nota 1. 39 della legge 24 maggio 1903. Sono esenti dai diritti catastali e soggetti alla tassa di bollo15 ed al pagamento dei diritti di scritturazione o di disegno: a) i certificati catastali da allegare alle domande di volture. c) i certificati occorrenti agli Amministratori giudiziari per la redazione dei verbali di concordato di cui al primo capoverso dell’art. d) i certificati rilasciati a norma dell’art. n. a norma dell’art. b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento. § 165. n. e tra questi la Banca Nazionale della Agricoltura. d) l’Opera Nazionale Combattenti. approvato con regio decreto 13 febbraio 1933. le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione dei diritti: a) gli Uffici governativi e gli Enti ad essi equiparati16. Variazioni in aumento. e) i Consorzi idraulici di II e III categoria nonché i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) ed i concessionari di opere. l’Opera Nazionale per i figli degli aviatori (legge 30 novembre 1942. limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali. . a mezzo di loro incaricati. n. c) i delegati stradali per la costruzione di strade comunali obbligatorie.Norme generali. 404) . n. 2258) . § 168. 1502) . n. 1607). Si introducono nell’estimo e si descrivono in catasto: a) i terreni nuovamente formati per alluvione. per il permanente ritiro delle acque del 99 . TITOLO IV DELLE VARIAZIONI NELLO STATO E NEI REDDITI DEI TERRENI CAPO I. ai sensi dell’art.§ 167. Sono autorizzati a consultare. b) i Commissari per la liquidazione degli usi civici e quelli incaricati della quotizzazione dei beni comunali. n. g) gli Uffici od Enti che ne siano esplicitamente autorizzati da speciali disposizioni legislative. il Consiglio Nazionale delle ricerche e gli organi da esso dipendenti (Regio decreto legge 5 settembre 1938. Le consultazioni gratuite sono solo concesse ad incaricati muniti di regolare lettera di delega con precisa indicazione dello scopo e dell’oggetto delle consultazioni stesse. l’Unione Nazionale per le famiglie numerose ed i suoi organi centrali provinciali e comunali (legge 11 aprile 1938. 90 del Testo delle norme sulla bonifica integrale. Esenzione dal pagamento dei diritti di consultazione. 215. 16 II Club Alpino Italiano e le sue sezioni e sottosezioni (Regio decreto legge 6 dicembre 1937. f) gli Istituti di credito fondiario. e) i beni per i quali cessino le esenzioni dalla imposta fondiaria stabilite dall’art. b) i terreni che furono qualificati in catasto come sterili. per frane o scoscendimenti di montagne. b) i terreni che vengano occupati da fabbricati urbani o da loro dipendenze. per emersione.mare e dei laghi. o per altre simili cause siano perenti ovvero scomparsi. § 169. o da altre leggi. così pure i fondi e le porzioni di fondi che per le anzidette cause o per naturale esaurimento siano ridotti ad una assoluta sterilità e cioè abbiano perduta la potenza produttiva. nonché le aree dei fabbricati demoliti o distrutti. c) il suolo pubblico che passi in proprietà privata. e) l’applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o 100 . scolo o bonifica. anche se non si verifica cambiamento di coltura. c) i terreni che vengano occupati da fabbricati rurali o da loro dipendenze. Variazioni in diminuzione. d) i terreni eventualmente non iscritti in catasto. h) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa. nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. per corrosioni od irruzioni di fiumi o torrenti. quelli sottratti alla coltura ed alla produzione di qualsiasi reddito per la costruzione di opere pubbliche. g) la cessazione o l’attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione dell’estimo. 18 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. n. e quelli che da imponibili siano divenuti esenti. Si tolgano dall’estimo dei terreni: a) i fondi e le porzioni di fondi che per la stabile occupazione del mare o dei laghi. Danno pure luogo a diminuzione: d) la perenzione parziale del fondo o la perdita parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento avente carattere di forza maggiore. o per deviazione di fiumi e torrenti. divenuti produttivi. 1572. Danno pure luogo ad aumento: f) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità o di classe. La omessa notificazione di tali variazioni da diritte. agli interessati. devono essere denunciati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. 101 . I cambiamenti nello stato e nei redditi dei terreni.l’aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti. 1497). sia in aumento che in diminuzione. n. g) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato. a) Variazioni in aumento: danno sempre luogo all’applicazione dell’imposta con effetto dal lo gennaio dell’anno nel quale esse sono notificate al contribuente.per la manutenzione di opere di difesa. di ottenere lo sgravio d’imposta. purché la dichiarazione sia stata presentata nel prescritto termine del 31 gennaio. § 170. In caso di tardiva denuncia lo sgravio decorre dal lo gennaio dell’anno seguente a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. ma esclusivamente dagli accertamenti degli uffici e dalla loro notificazione agli interessati che dovrà perciò farsi con ogni sollecitudine. Per la decorrenza delle variazioni. Gli effetti fiscali delle variazioni in aumento non dipendono quindi dalla data delle dichiarazioni dei possessori. f) l’imposizione di vincoli per la protezione di bellezze naturali (art. occorre distinguere quelle in aumento da quelle in diminuzione. b) Variazioni in diminuzione: danno luogo allo sgravio dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate. Denuncie delle variazioni. tanto nel caso di accertamento eseguito in sede di verifica ordinaria che in quello di verifica straordinaria. agli effetti dell’imposta. scolo o bonifica. h) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minore reddito imponibile. e cioè entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la diminuzione dei redditi. lo sgravio decorre dal 1° gennaio dell’anno stesso in cui scade il termine. Quindi per denuncie fatte nel termine prescritto. semprechè ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli. 17della legge 29 giugno 1939. L’Ufficio distrettuale delle imposte dirette restituisce. La mappa deve specchiare il vero stato topografico del terreno e del possesso. E’ però in facoltà degli Uffici tecnici erariali di astenersi dal promuovere l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui l’aumento dei redditi non sia chiaramente riconoscibile. 130 del regolamento. Il suo periodico aggiornamento. 57. 20. insieme con lo stato dei cambiamenti. sempre quando non manchi il reciproco consenso delle parti interessate. 57. Coloro che omettono le dichiarazioni delle variazioni in aumento. di cui al § 168. ma altresì la correzione delle linee dividenti che dalla verifica sopraluogo risultassero manifestamente erronee per cattiva costruzione della mappa o per inesatti aggiornamenti successivi. coltivazioni promiscue. valendosi della facoltà accordata dall’art. va esteso ai cambiamenti non denunziati dai possessori interessati. § 172. sono soggetti al pagamento di una sopra tassa pari al terzo dell’imposta dovuta per un anno e sono puniti con l’ammenda da L. e sia cioè determinato da variazioni di classe della medesima coltura o da passaggio da una coltura ad altra che differisca dalla prima per elementi non facilmente riconoscibili senza il possesso di cognizioni tecniche precise in materia di qualificazione e di classamento (densità delle coltivazioni arboree. e l’allega allo stato dei cambiamenti. ecc). 500 a L. a norma del secondo comma dell’art. firmato per ricevuta. in duplice esemplare. Quando tali dichiarazioni sono presentate con un ritardo che non superi un mese il colpevole non è punibile. Le operazioni di campagna e di tavolo si eseguiscono con i criteri che hanno regolata la formazione del catasto. il mod. e le variazioni da introdurre in tutti gli atti riflettono non soltanto gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nei loro redditi contemplati dai precedenti paragrafi 168 e 169. Periodico aggiornamento della mappa e conseguenti rettifiche degli altri atti del catasto. ma è soggetto soltanto alla metà della sovratassa. un esemplare del mod. Per promuovere l’applicazione delle sanzioni l’Ufficio tecnico erariale compila. Sanzioni per omesse denuncie. 128 del regolamento medesimo. 102 .§ 171.000. il metodo da seguire è preferibilmente quello usato per il rilevamento della mappa.§ 173. Il rilevamento si eseguisce mediante allineamenti appoggiati a punti stabiliti facilmente identificabili in mappa ed opportunamente verificati. riprodotto da matrici. per rilevamenti piuttosto estesi (di nuove strade. Nel caso che l’operazione di rilevamento debba estendersi ad una zona abbastanza importante. in questo caso l’operatore deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’Ingegnere capo dell’Ufficio tecnico erariale. Gli abbozzi di campagna sono i documenti che giustificano tutte le variazioni avvenute. Metodo di rilevamento. 103 . Per facilitare i lavori di campagna l’Ufficio tecnico erariale consegna all’operatore un esemplare in carta canape della mappa. Essi si eseguiscono in appositi fascicoli distinti per comune. pure in via provvisoria. devono portare i riferimenti ai numeri di mappa e alla ditta ed essere compilati con chiarezza e uniformità di metodo. di guisa che riescano intellegibili a qualunque altro dovesse proseguire o verificare il lavoro. Stima dei terreni nei casi di variazioni in aumento. già aggiornate per quanto riguarda tutte le variazioni precedenti. § 174. i numeri definitivi. Abbozzi di campagna. di frazionamenti di beni comunali e simili) convenga a giudizio del Capo Ufficio di adoperare per abbozzi di campagna riproduzioni di mappa in carta canape. contrapponendo ad ognuno di essi il riferimento alla corrispondente pagina del fascicolo. nei modi prescritti. Negli abbozzi medesimi si sostituiscono poi in inchiostro rosso. § 175. e questi numeri definitivi si riassumono in apposito specchietto finale. Detto esemplare deve essere tenuto con cura e restituito alla fine dell’operazione. queste verranno unite agli atti della verificazione periodica e. si applicano provvisoriamente le lettere subalterne ed a ciascun appezzamento di nuova formazione si assegna. il numero di mappa della particella più vicina con l’aggiunta di un subalterno frazionario. desumendoli dalla tabella delle variazioni. Alle particelle che per effetto delle variazioni subiscono frazionamento. Ai terreni indicati al § 168 lettere a) b) c) vengono attribuite le qualità e le classi competenti secondo lo stato in cui si trovano. Quando. scaricate dagli inventari. si procede al censimento dei nuovi enti parificandoli ai terreni prossimi di egual natura. sempre che non rivestano il carattere delle strade consorziali di cui alla normale 14 del volume III delle disposizioni di massima. provinciali. e. i ponti non soggetti a pedaggio. le strade vicinali. Sono invece esenti dall’estimo le strade nazionali. e cioè tutte le strade soggette a servitù pubblica che non siano nazionali. 112 del regolamento. si creano per essi nuove qualità e classi col procedimento indicato all’art. comunali. 107 del regolamento) può essere 104 . lett.Qualora ai nuovi enti da introdurre in catasto non si possano attribuire le qualità e le classi esistenti. 108 del regolamento) quando le differenze eccedano quelle richieste per le ammissioni dei reclami nella formazione del catasto. o di conteggio. Si fa luogo alla correzione degli errori riscontrati nella misura sul terreno e nei corrispondenti redditi attribuiti in catasto ad una particella (art. le piazze. semprechè non siano state già eseguite (§§ 76-77) le occorrenti verifiche e correzioni. o di omissione. di ricorrere alla creazione di qualità e classe. La correzione degli errori di duplicazione. Correzione di errori e decorrenza degli sgravi e dei ricuperi d’imposta. Si deve però in generale evitare. § 176. o il possessore non chieda la verificazione straordinaria a tenore dell’art. Le domande di correzione devono essere esaminate sul terreno in occasione delle verificazioni periodiche. o di materiale scritturazione verificabili al tavolo (art. § 178. Strade e canali. 113. provinciali o comunali. Correzione di errori nella misura sul terreno. non possono essere esentati dall’estimo se non in forza di leggi speciali (§ 200). b) del regolamento. e la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque. § 177. A questo scopo si raccolgono gli elementi per la compilazione delle minute di stima e la formazione di tariffe perequate con le altre del comune. e si tratti di una notevole estensione di terreno. per quanto è possibile. segnatamente se si tratti di poche particelle di non grande estensione. Le strade di qualsiasi specie e i canali a qualsiasi scopo attivati nell’interesse di privati o di società. sentenza 21 marzo 1906). il ricorso ha effetto per lo sgravio dal giorno della tardiva presentazione. In questi casi le variazioni possono effettuarsi in base alle regolari deliberazioni delle Autorità comunali e provinciali. 26. 109 del regolamento. l’amministrazione ha il diritto di ricuperare le annualità supplementari d’imposte arretrate. che modifichi le circoscrizioni esistenti. mentre per i ricorsi presentati in termine la decorrenza ha luogo dal lo gennaio dello stesso anno a cui si riferiscono i ruoli. quanto dagli Uffici tecnici erariali o da quelli delle imposte dirette. od a correggere il confine individuato da corsi d’acqua che abbiano subito lievi spostamenti. sempre quando vi sia l’accordo di tutti gli enti interessati. Trascorso il termine di sei mesi. I ricorsi possono farsi anche mediante scheda di rettificazione da compilarsi dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. mediante apposita domanda stesa in conformità del mod. che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni. Nel caso che in seguito alla correzione dell’errore materiale si verifichi un aumento dei redditi. (Cassazione Romana. anche dall’esattore quando trattasi di errori materiali o di duplicazioni rilevati di ufficio (art. nonché l’approvazione della competente autorità tutoria.promossa tanto dai possessori interessati. Quando siano avvenute rettifiche. con le opportune modificazioni. se non sia previamente intervenuta una disposizione legislativa. e occorrendo. n. in analogia al mod. che interessino il confine di Stato. Agli effetti dello sgravio dell’imposta e delle sovrimposte il termine per ricorrere in via amministrativa contro i detti errori è di sei mesi dall’ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli. I cambiamenti contemplati nell’art. 5458). Cambiamenti nelle circoscrizioni territoriali. non possono essere introdotti nelle mappe e dar luogo a variazioni in aumento o in diminuzione nei catasti dei comuni stessi. E’ fatta eccezione per le semplici rettifiche intese a ripristinare lo stato di diritto preesistente. 3 della legge 10 giugno 1888. nel limite di cinque. in base ad apposito verbale da redigersi. ovvero mancando tali deliberazioni. per le variazioni degli atti vengono date di volta in volta dalla Direzione Generale del Catasto e dei 105 . E della Istruzione VI e da sottoporsi all’approvazione delle Autorità comunali e provinciali e dell’Autorità tutoria. § 179. per i lavori conseguenti ad eventuali variazioni territoriali. Ove la denuncia sia tardiva. sia per eventuali lavori di campagna.Servizi Tecnici Erariali le opportune disposizioni. un particolareggiato preventivo dei lavori stessi e dei relativi prezzi. a tutte quelle che l’Amministrazione incontrerà per eseguire le variazioni. Le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale debbono essere addebitate ai Comuni interessati. dovrà essere notificato ai Comuni interessati affinché inscrivano in bilancio la somma occorrente al pagamento della spesa medesima. che potrà effettuarsi o direttamente. ecc.nei modi indicati con la normale 59 dell’anno 1929 . Quando però i cambiamenti riguardino poche particelle. anche per spese di piccola entità. § 180. Iscrizione in catasto dei terreni migliorati. I cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei comuni. oppure in Tesoreria. 109 del regolamento. ma hanno solo effetto nei confronti della imposta (§ 182). di regola. di matrici di zinco. con la rigorosa osservanza delle cautele e garanzie disposte dalle vigenti disposizioni. esse si introducono nel catasto del comune a cui vengono aggregate con la qualità e classe che loro compete in base al prospetto di qualificazione e classificazione del comune stesso.e trasmetterà alla Direzione Generale. per la relativa approvazione. giusta la disposizione contenuta nell’art. sia per correzione di registri. I miglioramenti fondiari non possono dar luogo alla iscrizione in catasto di estimi non rispondenti allo stato di fatto. compilerà . versandone l’importo sul conto corrente postale intestato all’ufficio competente ad introdurre le correzioni. I vari periodi dell’esenzione accordata per i miglioramenti fondiari (§ 181) e quindi anche per le piantagioni di viti o di altre essenze sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla fillossera e per quelle di agrumi o di altre essenze sostituite a quelle danneggiate o distrutte dal marciume radicale o dal malsecco. Detto preventivo. l’esonero dall’imposta sarà limitato ai soli anni che ancora 106 . Tali spese debbono corrispondere. non danno luogo in catasto a variazioni nelle qualità e classi. dovranno decorrere dal lo gennaio successivo alla data in cui i miglioramenti furono effettuati. Pertanto l’Ufficio tecnico erariale. dopo approvato dalla Direzione Generale. esclusi gli stipendi del personale. nei gradi di deduzione e nelle tariffe. di fogli di mappa. gelso (a siepe. L’esenzione di dieci anni viene accordata per la vite alta (a spalliera.I. n. e regio decreto legge 27 marzo 1939. modificato con il regio decreto 26 settembre 1935. n. (Art. I terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell’autorità forestale sono esenti dalla imposta fondiaria sul maggior reddito per quindici anni se boschi cedui e quaranta anni se boschi di alto fusto. n. sommacco.rimangono a decorrere. cotogno. 22 regio decreto 26 luglio 1929. 215. ad alberello. 182)). Art. 217. Esenzioni temporanee della imposta per miglioramenti fondiari. il kaki. n. il susino. il ciliegio. 3071. la esenzione temporanea dell’aumento della imposta terreni per i nuovi impianti di alberi ed arbusti è stabilito per le durate speciali sottoindicate: Di cinque anni per le piantagioni di: Vite bassa (a ceppaia. A norma del regio decreto 31 dicembre 1923. 1823. 1530). n. II periodo di esenzione temporanea dall’aumento d’imposta per i miglioramenti fondiari è stabilito come appresso: Terreni bonificati. (Art. pesco. l’albicocco. Terreni sterili o a produzione spontanea ridotti a coltura agraria. 26 settembre 1935. n. 28 legge 2 giugno 1940. Ai terreni bonificati viene concessa l’esenzione dall’imposta fondiaria sugli aumenti di reddito per il periodo di venti anni (regio decreto 13 febbraio 1933. per il nocciolo. e simili).D. il nespolo del Giappone. § 181. Nuove piantagioni fruttifere (R. il melograno. a cordone orizzontale annuo. a pergolato. 3267). maritata ad albero o appoggiata a grosso palo. fico. a raggi e simili) per il melo ed il pero. n. Terreni rimboscati. Per i terreni sterili o a produzione spontanea che mediante muri di sostegno vengano sistemati a gradoni o terrazze e ridotti a coltura agraria è concessa una esenzione dall’imposta sul maggior reddito per un periodo di anni quindici in aggiunta alle altre esenzioni eventualmente spettanti alla nuova coltura. 571). 58 regio decreto 30 dicembre 1923. a ceppaia o a prato). n. il frassino da manna ed altri alberi da frutto non altrimenti 107 . e nel caso in cui ad una coltura arborea ne sia stata sostituita altra simile di minor reddito. il carrubo. in base alla qualità di coltura ed alla classe che loro competerebbe secondo lo stato di fatto. Ringiovanimento degli olivi. il pistacchio. viene concessa la riduzione dell’imposta terreni per il periodo di dieci anni (Legge 14 giugno 1934.specificati in questo capitolo. su domanda degli interessati. per ciascuna particella. Nessuna esenzione temporanea spetta a quelle piantagioni che costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in uno stato normale. corredata da un certificato del competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura comprovante che il ringiovanimento venne eseguito secondo un piano formato. 15. il gelso d’alto fusto. Ai terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi. n. il noce. L’esenzione di quindici anni viene accordata per gli agrumi (eccettuato il cedro per il quale l’esenzione è di 5 anni a norma della legge 7 gennaio 1929. n. meli e simili. il pino da pinoli. sarà determinato considerandoli spogli di olivi ringiovaniti. dovrà indicarsi la parte del reddito da esentarsi dall’imposta e l’inizio del periodo di esenzione. L’esenzione di venticinque anni per l’olivo. come viti ed olivo. 20 e 25 anni sopra indicati. La riduzione temporanea dell’imposta sugli oliveti ringiovaniti sarà concessa. l’Ufficio tecnico erariale compila un apposito elenco. il sorbo. fra i periodi di 5. L’esenzione di venti anni: per il castagno da frutto. di cui uno da restituirsi firmato per ricevuta. pesche. in due esemplari. Con lo stesso sistema si stabilirà il periodo di esenzione per le consociazioni temporanee fra le piantagioni di rapido e di lento sviluppo. il mandarlo. Alle piantagioni miste di varie essenze insistenti sopra una stessa particella catastale si assegnerà un periodo unico di esenzione scegliendo. in seguito ai necessari accertamenti. Per le segnalazioni agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di tali riduzioni. il più prossimo alla media di quelli prescritti per le singole essenze che prevalgono nella costituzione del reddito della particella. In tale caso si provvede alla sola variazione di coltura. Il reddito imponibile di tali terreni. 15). in cui. ed approvato dallo 108 . 10. per i quali non dovrà variarsi la qualità e classe iscritta in catasto. 1091). anche a mezzo di eventuali appendici. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette. CAPO II. ed aggiorna tale elenco introducendovi. 49 tutte le particelle alle quali viene concessa la esenzione temporanea della maggiore imposta sugli incrementi di reddito. tutte le variazioni riguardanti lo stato dei terreni che vi risultano iscritti. P. in cui. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Ufficio tecnico erariale nei modi consueti per gli atti ufficiali. Modalità inerenti alla concessione della esenzione temporanea della maggiore imposta sugli incrementi di reddito. . Qualora terreni parzialmente esenti siano frazionati e la variazione importi la compilazione di note di volture. . fa pubblicare. inserendo in dette note. con appositi scadenzieri. Le segnalazioni agli Uffici distrettuali delle imposte dirette delle esenzioni temporanee dall’imposta per miglioramenti di colture vengono fatte mediante lo stato dei cambiamenti. Per tenere in evidenza tali esenzioni. Parimenti per tutte le variazioni di terreni parzialmente esenti per le quali l’introduzione in catasto si effettua a mezzo degli stati dei cambiamenti. in base a tali indicazioni. Pubblicazione del manifesto. § 183. in corrispondenza di ogni particella derivata. soggetti alla imposta. i relativi redditi soggetti all’imposta e la data di scadenza dell’esenzione. per ogni variazione dovrà indicarsi la data da cui decorre il periodo di esenzione sul maggior reddito. la durata di tale periodo ed il motivo dell’esenzione. l’Ufficio tecnico erariale si vale della tavola censuaria. nei Comuni pei quali ricorre il turno della 109 . 19 . § 182. in apposite finche da ricavarsi dalla colonna 15. saranno comunicate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. . provvedono. le indicazioni predette saranno riportate nella colonna Annotazioni del mod. a tenere conto delle esenzioni già scadute nella formazione dei ruoli. in cui contrappone ad ogni numero di mappa la sigla E. L’Ufficio tecnico erariale elenca nel mod.Verificazioni periodiche. le dipendenti variazioni nei redditi. (esenzione parziale sino all’anno 19 ) da annullarsi alla scadenza dell’esenzione. 14.Ispettorato medesimo. nella colonna Annotazioni. fino a tutto il 31 dicembre. Registrazione delle denuncie. o dallo Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dai sindaci dei comuni. che non avessero ancora denunciati a termini dell’art. Le denuncie dei cambiamenti per le verificazioni periodiche vengono stese in esenzione dalle tasse di bollo sopra lo stampato mod. a tutti gli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli Uffici del registro della provincia. Denuncie dei cambiamenti. alluvioni. § 184. come corrosioni. 117 del regolamento.verificazione periodica nell’anno successivo. di mano in mano che gli pervengono dai privati. i quali all’atto del ricevimento delle denuncie. se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato. 28. 28 viene trasmesso dall’Ufficio tecnico erariale anche alla Intendenza di finanza. dagli Uffici distrettuali delle imposte e dai Sindaci le denuncie di cambiamenti di cui agli 110 . munito della prova della avvenuta pubblicazione. devesi conservare fra gli atti. 26. § 185. avvenuti nei loro beni. per trasformazione di terreni che da sterili siano diventati produttivi. un manifesto conforme al mod. Deve anche essere affisso nelle frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e. Il manifesto mod. a richiesta dei possessori. frane. perché ne sia curata l’affissione all’albo dei rispettivi Uffici ed anche perché gli Uffici competenti possano significare i cambiamenti relativi alle proprietà demaniali. L’Ufficio tecnico erariale somministra in tempo utile gli occorrenti stampati mod. 28 dev’essere pubblicato all’albo del comune e rimanervi affisso a tutto il 31 dicembre. Un esemplare del manifesto. che agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. provvedono a trasmetterle all’Ufficio tecnico erariale. rilasciato gratuitamente dall’Ufficio tecnico erariale. Contemporaneamente invita i Sindaci dei comuni medesimi a comunicare i cambiamenti nei beni cerniti o censibili avvenuti per cause naturali. per invitare i possessori a denunciare prima del 31 dicembre i cambiamenti sia in aumento che in diminuzione. lavine. ecc. L’Ufficio tecnico erariale. o per costruzione di opere pubbliche. Il detto manifesto mod. 26 tanto ai Comuni interessati. da 113 a 117 e 119 del regolamento.dalla Carta dell’Istituto Geografico Militare alla scala 1:25000 (La distanza fra due successive dimore non dovrà essere inferiore ai 5 km. Mano a mano che le denuncie vengono definite si completano le registrazioni richieste dallo stampato. gli Uffici tecnici erariali invieranno al Ministero (Direzione Generale del Catasto e Servizi Tecnici Erariali) un prospetto dal quale. per ognuno dei Comuni in cui durante la campagna per la verificazione periodica saranno da eseguire operazioni sul terreno. c) dimore successive assegnate al tecnico in ogni Comune e numero di riferimento al grafico da ricavare . perché provvedano a completarle o a renderle regolari entro il 31 dicembre. § 186. entro la prima decade di febbraio. L’Ufficio tecnico erariale registra in distinti protocolli mod. Piano dei lavori. 29 le domande per verificazioni straordinarie. e) numero dei tipi di frazionamento da eseguire di Ufficio col numero delle particelle originali. Ogni anno. che devesi tenere per Comune amministrativo. 29. risultino i seguenti dati: a) gruppo cui appartiene il Comune da verificare. d) numero dei tipi di frazionamento da collaudare col numero delle particelle originali e derivate. § 187. Le denuncie riconosciute incomplete od irregolari vengono di mano in mano restituite dall’Ufficio tecnico erariale ai possessori. Però per quelle presentate negli ultimi 15 giorni dell’anno il termine anzidetto può essere prorogato fino al 15 gennaio dell’anno successivo.artt. Denuncie incomplete od irregolari. b) grado e nome del tecnico incaricato della verifica.per gli accantonamenti che saranno ritenuti indispensabili in ciascun Comune . Di ogni denuncia l’Ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta da staccarsi dal registro mod. le registra nel protocollo mod. 30. 111 .). ferrovie ed altre opere pubbliche.f) numero delle nuove costruzioni o ampliamenti in pianta.separatamente dal piano dei lavori . verrà . n) spese per viaggi e trasporti da Comune a Comune. h) numero delle domande di revisione di coltura. 48. come rilievi di strade. Dopo la chiusura di ciascuna campagna annuale gli Uffici tecnici erariali invieranno al Ministero una dettagliata relazione. esponendovi i risultati ottenuti nelle operazioni sul terreno e le corrispondenti spese effettuate.dovranno allegarsi i lucidi per gli accantonamenti e. una corografia dei Comuni da verificare. in piccola scala. Entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre gli Uffici tecnici erariali invieranno alla Direzione Generale il prospetto trimestrale dei lavori mod. precisando particolarmente le unità che si distinguono e quelle che danno scarso 112 . p) totale delle spese. Alla relazione dovrà allegarsi un prospetto identico a quello compilato per il piano dei lavori. (Di regola sarà preventivata la spesa di un solo canneggiatore-indicatore e solo eccezionalmente. m) spese per indennità di missione.distintamente dalle altre . sarà consentito l’impiego di un secondo canneggiatore). q) indicazione sommaria di lavori straordinari. ed alla fine i totali generali . per lavori di notevole importanza. daranno il loro parere sul rendimento del personale. i) numero delle domande dei cambiamenti. o) spesa per canneggiatori-indicatori. nel quale .dovrà anche indicarsi la spesa sostenuta per viaggi compiuti dai tecnici nell’interno dei comuni. Prospetto trimestrale dei lavori. g) numero delle domande di volture ineseguibili. Nella prima pagina del prospetto gli Ingegneri Capi riferiranno brevemente sull’andamento dei lavori. Al prospetto .compilato.nel quale dovranno farsi i totali per ogni operatore. in duplo. in apposito modello. l) giornate di missione preventivate. Il preventivo dei viaggi da effettuarsi nell’interno dei Comuni. predispone gli atti occorrenti per i lavori di campagna e prende gli opportuni appunti in merito alle variazioni delle quali l’Ufficio tecnico erariale fosse venuto a conoscenza. dopo di essersi assicurato della regolarità delle denuncie presentate dai possessori. con l’avvertenza che dell’opera non sintetizzabile in cifre. per essere fornito del titolo di studio prescritto. il tecnico prende in consegna i tipi di frazionamento che non siano stati precedentemente verificati sopraluogo e su di essi indica. somma dei totali relativi ad ogni operatore. per ogni possessore. Lavori preparatori di tavolo. Nella quarta pagina del prospetto si indicherà il lavoro svolto dal personale d’ordine. Il tecnico erariale incaricato della verificazione periodica. fosse stato eccezionalmente autorizzato dalla Direzione Generale ad eseguire. Per ogni operatore si riporteranno separatamente i dati per ogni Comune di lavoro ed il totale per tutti i Comuni. da esporsi nelle colonne appositamente predisposte.rendimento. in cui non dovranno comprendersi i dati riguardanti il lavoro di controllo eseguito dal Capo Sezione. si farà un breve cenno nelle annotazioni. la revisione dei frazionamenti in campagna va estesa anche ai tipi presentati in sede di attivazione. da farsi sul terreno a sensi dell’art. Quando si tratti della prima verificazione dopo attivato il catasto. 130 del regolamento. non riveduti in precedenza. disposti questi in ordine di grado a cominciare dal Capo Sezione. o per altre particolari circostanze. § 188. la pagina di riferimento al registro delle partite controllando le singole ditte. In detto specchio si comprenderà anche il personale assunto per mansioni non tecniche che. 113 . per modo che le visite locali possano procedere colla dovuta sollecitudine. sopraluogo o in ufficio. Per la revisione sopraluogo dei frazionamenti di proprietà. Il lavoro di controllo compiuto da quest’ultimo dovrà essere inserito distintamente dall’eventuale altro lavoro che egli svolgesse quale tecnico operatore. come ad esempio sulle variazioni relative ai fabbricati (§ 89). Nello specchio interno del prospetto dovrà essere elencato il lavoro eseguito dai singoli tecnici. Si farà infine il totale generale. i lavori prescritti nello specchio medesimo. e riferiranno inoltre sull’attività dei Capi Sezione. A tale fine il tecnico consegna all’indicatore o rimette al messo comunale gli avvisi e l’elenco mod. 114 . 34. invita i possessori ad intervenire o a farsi rappresentare. a tempo opportuno ai Sindaci. con lettera mod. non si presentino al sopraluogo. Per l’uniformità nelle operazioni di campagna e per la compilazione degli abbozzi (§ 174) necessari per tutte le particelle comunque variate. facendo loro consegnare a domicilio un apposito avviso mod. 33 da pubblicarsi. occorrente al tecnico per l’esecuzione dei lavori di Ufficio. 35 dei possessori da invitare. la verifica del tipo viene rimandata alla successiva lustrazione. § 190. si danno nel presente paragrafo e nei seguenti le norme da seguirsi.. almeno 15 giorni prima dell’inizio delle verificazioni. almeno cinque giorni prima della visita locale. Nel caso però che. Con la scorta dei tipi originali allegati alle domande di volture (§ 188) il tecnico erariale controlla sul terreno le misure segnate nei tipi per l’individuazione delle nuove linee divisorie. che lo conserva fra gli atti. Questo elenco. invitati a norma dell’ultimo comma del paragrafo precedente. Il precitato manifesto deve essere affisso all’albo del Comune e nei principali luoghi abitati delle sue frazioni. come pure in altre località a seconda delle consuetudini. il manifesto mod. con i relativi mobili. II tecnico erariale incaricato della verificazione procede alla scelta dell’indicatore e. munito della dichiarazione dell’indicatore o del messo di aver fatti gli inviti. tenute presenti le tolleranze nelle misure di cui al § 15 dell’Istruzione V. procede ai rilievi occorrenti per rettificare la mappa. e soltanto quando avverta fra il terreno e i tipi di frazionamento delle differenze che debbano essere corrette. per l’aggiornamento della mappa e per l’assegnazione della qualità e classe ai nuovi enti da introdursi in catasto. non riesca in alcun modo possibile l’identificazione delle linee dividenti. per insufficienza di indicazione sul terreno. munito della prova dell’avvenuta pubblicazione. anche se gli interessati. Inizio dei lavori di campagna per le verificazioni periodiche. un esemplare del manifesto. L’Ufficio tecnico erariale trasmette. compilando i relativi abbozzi di campagna.§ 189. per avvertirne i possessori e invita i Sindaci a predisporre il locale. Procedimento da seguire nella verificazione dei tipi di frazionamento. 32. I sindaci restituiscono all’Ufficio tecnico erariale. viene ritirato dal tecnico ed allegato agli atti. in determinati casi. ovvero si aggregano alle particelle contigue.Sui tipi esaminati il tecnico erariale indica i risultati della verifica locale: se cioè furono trovati regolari. § 191. l’altra alla quale si darà in seguito un nuovo numero di mappa. susseguito da un subalterno frazionario. Terreni di nuova formazione. § 192. § 193. Ai terreni che cessino d’essere destinati a scopo di fortificazione o di essere usati quali dipendenze delle fortificazioni stesse. I terreni già occupati da strade e canali si introducono in catasto con la qualità e con la classe di loro competenza. questa conserva il numero e le qualità precedenti. Terreni dapprima occupati da strade e canali. da cimiteri ecc. se fu necessario rettificarli. e che frattanto viene distinta nello abbozzo con lettera subalterna. Terreni sterili diventati produttivi Per i terreni sterili divenuti produttivi. allegati alle rispettive note di volture. quando effettivamente formino con le medesime un tutto inscindibile. facendone annotazione nei fascicoli degli abbozzi. vengono attribuite la qualità e la classe 115 . si rileva la linea che separa la parte divenuta produttiva da quella rimasta sterile. Nell’abbozzo di rilievo ad ognuna di queste particelle deve applicarsi provvisoriamente il numero di una delle particelle contigue. da fortificazioni. si ascrive alla qualità e classe competenti. si procede come segue: se l’appezzamento è divenuto produttivo in tutta la sua area non occorre nessun nuovo rilievo. I terreni di nuova formazione si rappresentano in mappa facendone particelle separate secondo la qualità e la classe (§ 175). vengono soltanto assegnate la qualità e la classe convenienti. dallo Ufficio tecnico erariale. o se infine se ne dovette rimandare la verifica alla successiva lustrazione per insufficienza di indicazione sul terreno. se invece l’appezzamento è divenuto produttivo soltanto per una parte della superficie. I tipi di frazionamento riscontrati regolari ovvero rettificati vengono. comma 1°. o da altre opere pubbliche. giusta il disposto dell’art. fortificazioni e dipendenze. Terreni perenti e terreni che hanno perduta la potenza produttiva (paragrafo 169. alla verificazione dei relativi tipi di frazionamento presentati in sede di esecuzione delle volture per espropriazione. § 194. Anche in questo caso si fa menzione della causa della sterilità. Così pure ai terreni già occupati da cimiteri. togliendo dalla mappa anche i segni convenzionali che vi fossero disegnati per rappresentare lo stato precedente. le operazioni di campagna si limitano. Qualora con le variazioni di cui sopra si verificassero mutazioni di possesso non regolarmente domandate in precedenza. (paragrafo 169.competenti. si darà corso alle variazioni stesse tenendo presenti le norme dettate al § 211. Se la perdita totale della potenza produttiva si limita ad una porzione della particella. nell’abbozzo intanto si annota la causa della perenzione. dalla mappa le linee che le individuavano e sopprimere il numero. che delimita la parte rimasta. a). § 195. da fortificazioni e dipendenze. 110 del regolamento. Le particelle invece che per irruzione di fiumi o torrenti. la prima conserva la qualità e la classe e la seconda viene qualificata incolto sterile. Per i terreni che vengono occupati da strade. non subiscono modificazioni di figure e sono qualificate incolte sterili. specificando la causa della perenzione. o per altre cause abbiano perduta per tutta la loro superficie la potenza produttiva. c). In ogni caso è obbligatoria la compilazione dell’abbozzo di rilievo. Quando invece sia perente una porzione soltanto della particella. e si cancella in mappa la parte perente. si rileva la nuova linea. per frane o scoscendimenti. si esegue il rilievo della linea che separa la porzione rimasta produttiva da quella divenuta sterile. da cimiteri. lett. Delle particelle assolutamente scomparse o perenti per tutta la loro superficie si prende nota negli abbozzi. lett. sostituendo nuovi numeri alle lettere maiuscole. a suo tempo. Terreni attualmente occupati da strade e canali maestri. ecc. piazze. di regola. Si fa inoltre menzione della causa da cui deriva la sterilità nel fascicolo degli abbozzi. tenuto presente quanto segue: 116 . per togliere. canali maestri. Ferrovie. Quando tali aree. e la parificazione è fatta ai terreni contigui o prossimi che si trovino in condizioni topografiche ed agrologiche non sostanzialmente differenti. Veggasi al § 211 le prescrizioni per i casi in cui le volture. aggiungendo in mappa i prescritti segni convenzionali. le nuove chiese. (§ 13). vengono segnate in mappa con linea continua e distinte con numero. Le sommità degli argini di 2a e 3a categoria. Per le altre frazioni di particella si tolgono le lettere subalterne. non fossero in precedenza domandate regolarmente. . siano concesse per uso di strada pubblica (provinciale. parificata al n.. Quando invece siano concesse per uso di strada privata si deve applicare la qualità di Sommità d’argine di 2a o di 3a categoria concessa precariamente per uso di strada privata. sopprimendo i precedenti numeri di mappa interamente occupati. non attribuendo alcun reddito. non si sostituisce il numero di mappa.qualora una particella risulti interamente occupata dalla strada o dal canale. § 197. di proprietà dello Stato. si sopprime il numero di mappa. relative alla espropriazione delle aree occupate. ad una si mantiene il numero precedente e alle altre si applicano i numeri nuovi. comunale o vicinale) si assegna la qualità di Sommità d’argine di 2a o di 3a categoria concessa precariamente per uso di strada pubblica. . § 196. Le particelle e le porzioni di particene occupate da nuova ferrovia o tramvia o 117 . ad esempio alle scarpe arginali ovvero ai tratti d’argini contigui o prossimi (§ 200). quando una particella sia occupata solamente in parte e venga divisa in due o più porzioni. si rappresenta la strada od il canale secondo il rilevamento eseguito e alla lettera provvisoriamente applicata alla parte corrispondente al canale o alla strada. mantenendo invariate la qualità e la classe. Analogamente si opera per i nuovi cimiteri. tramvie e autovie con sede propria. Arginature di 2a e 3a categoria la cui sommità è concessa per uso di strada. . ecc. destinate ad uso di strada per concessioni d’indole precaria e sempre revocabili (§ 28). Per le nuove fortificazioni e dipendenze (§ 28) si rilevano i confini esterni della proprietà demaniale e gli spazi così circoscritti si distinguono in mappa con lettere maiuscole. secondo le norme del testo unico 9 maggio 1912. di una industria o di un uso qualunque loro proprio. 118 .autovia con sede propria e dalle rispettive dipendenze del piano stradale. Procedimento analogo a quello indicato nel paragrafo precedente dovrà adottarsi per i terreni di proprietà delle Province e dei Comuni. In modo analogo si procede per le particelle già frazionate in catasto con lettere subalterne. § 198. quando non possano essere unite alle particelle rappresentanti i fabbricati cui servono. Sono considerate ferrovie pubbliche quelle destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone. che cessino di servire a tale uso. Sono invece da considerare ferrovie private quelle costruite da Società o persone fisiche esclusivamente per l’esercizio permanente o temporaneo di un commercio. E’ però da tenere presente che il piano stradale di una ferrovia ad uso privato è soggetto all’imposta sui fabbricati. Terreni dì proprietà delle Province e dei Comuni destinati ad uso di giardino e di parco. sulle particelle di terreno di cui sopra non si deve determinare alcun reddito. aperti al pubblico. Nel caso di particella occupata in parte. Le particelle già occupate da ferrovia. aperti al pubblico. si riuniscono in una particella unica a sensi del § 13 dell’Istruzione IV. le rimanenti vengono distinte con numeri nuovi e ad ognuna delle porzioni medesime si assegnano la nuova superficie ed il nuovo reddito ad esse competenti. anche se concesse all’industria privata. una delle porzioni conserva il numero antico. e le medesime. Alla nuova particella si applica la qualità ferrovia o tramvia o autovia con sede propria ed il numero di una delle particelle preesistenti occupate per intero. se trattasi di ferrovia ad uso privato. Le particelle occupate per intero vengono soppresse. 1447. n. si inscrivono nella tavola censuaria con la qualifica: Ferrovia privata (area urbana). vengono ricensite in base al nuovo stato di produzione. merci e cose qualunque. oppure un numero nuovo quando nessuna delle particelle sia occupata per intero. Se ne determina inoltre il reddito in base alla corrispondente tariffa media del comune già stabilita dalla Commissione censuaria centrale. Per conseguenza. destinati ad uso di giardino o di parco. da tramvia o da autovia. o dalle loro scarpate quando la sommità arginale sia concessa per uso di strada. o la soppressione parziale o totale delle servitù e dei vincoli preesistenti. in tutto o in parte. Si assumono gli elementi per determinare l’onere derivante dalla nuova servitù o dal nuovo vincolo con procedimento eguale a quello seguito nella formazione del catasto. vincoli forestali e tutela delle bellezze naturali. 119 . si assumono i dati per ripristinare la classe competente: se sono state fatte classi speciali si rinnova il classamento. 2. si procede come segue: 1. A norma dell’art. in via amministrativa. importino variazioni di rendita. 112 del regolamento. Arginature. di canali. Per i terreni che vengano sottoposti a nuove o maggiori servitù militari o a vincolo forestale e a quelli che ne vengano esonerati. ecc. Se nel comune non preesistono servitù o vincoli si procede a norma del secondo comma dell’art.§ 199. Per le arginature e per le scarpate si potrà procedere invece al loro classamento in relazione alla produzione effettiva. ed in quanto le nuove servitù militari e i nuovi vincoli forestali. Se nella formazione del catasto è stato tenuto conto della servitù o del vincolo mediante abbassamento di classe. se invece è stata fatta una deduzione percentuale sul reddito. non esenti da estimo. ovvero dalle scarpate delle strade pubbliche. scarpate di strade. Alle strisce di terreno occupate da strade e canali privati di cui al § 176 verrà assegnata la qualità di strada privata ovvero canale privato e le strisce medesime saranno parificate ai terreni contigui. avviene di dover rappresentare in mappa lunghe strisce di terreno comprese tra le opere d’arte e tra le strade che le intersecano. § 200. Nuove servitù militari e nuovi vincoli forestali. dichiarazione da inscriversi nei registri catastali (§ 115) e da trascriversi nei registri della conservazione delle Ipoteche. Servitù militari. il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere. In seguito alla costruzione di arginature. alla notificazione della dichiarazione del “notevole interesse pubblico” ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. 1497. o dei canali. e costituite o dalle arginature stesse. si ricalcolano i redditi omettendo la deduzione. Soppressione di servitù militare o di vincoli forestali. (paragrafo 176). di strade pubbliche. n. 2 della legge 29 giugno 1939. per un motivo qualsiasi. le porzioni a differente destinazione. L’operazione viene estesa all’intero territorio del Comune. durante le lustrazioni. b. però in 120 . Fabbricati esenti temporaneamente dall’imposta. dovranno farsi indagini per stabilire la data alla quale i fabbricati medesimi divennero servibili. Nei riguardi delle operazioni suddette debbono tenersi presenti le disposizioni impartite con le circolari n. Ad ogni verificazione quinquennale tutte le variazioni derivanti sia dalle nuove costruzioni civili. ovvero distinguendo le parti medesime con subalterni numerici. i dati sulla intestazione e sulla consistenza. c). In modo speciale deve essere curata la verificazione sopraluogo delle costruzioni che furono oggetto di sgravio dall’imposta fabbricati o di nuovo accertamento dall’epoca dell’ultima verificazione (§ 89). non risultino all’atto della lustrazione. si dovranno fare i rilievi necessari per effettuare nel catasto dei terreni gli anzidetti stralci d’aree. Operazioni relative ai fabbricati. devono essere introdotte nella mappa e negli altri atti. dalla quale data su l’ente non grava nemmeno più la imposta terreni. quanto per individuare definitivamente. oltre a raccogliere. appena i nuovi fabbricati si trovino nelle accennate condizioni di abitabilità o servibilità. Si procede come sopra se vengono occupati per intero più numeri di mappa.§ 201. Per conseguenza. Se un fabbricato nuovo con relative dipendenze viene ad occupare un’intera particella. formandone particelle separate quando ciò sia possibile e conveniente. come è prescritto. lett. pur essendo già servibili. Fabbricati nuovi ed ampliati con occupazione parziale o totale dì altre particelle (paragrafo 169. gli anzidetti fabbricati. 110 del 1940 e 226 del 1941. sia dagli ampliamenti e dalle demolizioni di fabbricati preesistenti. industriali e rurali. di ogni fabbricato. ancora iscritti nel catasto urbano. essi verranno classificati come “fabbricati da accertare all’urbano” ed in tal caso. § 202. § 203. Per i fabbricati esenti temporaneamente dall’imposta deve eseguirsi lo stralcio dal catasto terreni appena diventino soggetti a iscrizione nel catasto urbano e cioè quando risultino abitabili o servibili. Che se poi. se ne riporta in mappa la figura senza variare il numero della particella. tanto allo scopo di eseguire l’occorrente rilevamento. compresa quella occupata dal fabbricato.tal caso si tolgono le linee che dividevano le particelle occupate e si forma una particella sola. N. La notificazione della variazione rilevata e 121 . per porzione dell’area. si riscontri occupata porzione di particella allibrata a possessore diverso da quello del fabbricato. e se per una causa qualsiasi non sia stata regolarmente domandata la voltura che riflette il terreno occupato. Quando avvengono modificazioni in un fabbricato senza che siano variati i confini della particella che lo comprende. e sopprimendo o riducendo proporzionalmente la superficie e i redditi delle particelle contigue. Fabbricato modificato internamente. per il fabbricato e X. Per un fabbricato ampliato sopra area di particelle contigue si procede come per i fabbricati nuovi. In questa eventualità si fa luogo all’intestazione del fabbricato alla ditta: N. qualunque sia la destinazione del fabbricato. si applicano nuovi numeri. Qualora il fabbricato occupi solo una porzione di particella. ovvero per l’ampliamento di un fabbricato preesistente. le operazioni di campagna si limitano al rilievo necessario per l’aggiornamento della mappa. Il numero precedente si conserva ad una delle porzioni non occupate dal fabbricato. questa si divide in due o più parti a seconda dei casi: per la porzione occupata dal fabbricato si procede come sopra. assegnando o conservando al fabbricato un sol numero di mappa. alla nuova superficie delle altre parti si attribuiscono i redditi corrispondenti alla qualità e classe primitive. Se per una sola parte della nuova costruzione. l’intestazione deve sempre farsi come si disse al § 18. di guisa che detta parte di fabbricato o detto ampliamento non possa costituire un separato ente. § 205. a tutte le altre porzioni. si da corso alla variazione della mappa e negli altri atti. Quando la nuova costruzione occupi interamente una area inscritta nel catasto dei terreni ad una ditta diversa da quella che possiede il fabbricato. salvo a precisare i dati caratteristici del fabbricato per ciò che può riguardare l’imposta. incorporando le porzioni di area occupate a quella del numero di mappa rappresentante il fabbricato preesistente. Fabbricato appartenente a possessore diverso da quello dell’area. alla quale si assegna uno dei numeri precedenti: tutti gli altri vengono soppressi. qualora si tratti di ente urbano. § 204. Y. serve di regolare avviso e di incentivo alle parti interessate. nel caso che mediante regolare atto sia acquistato il diritto di fabbricare sovra un dato appezzamento di terreno. la particella si aggrega alle particelle contigue. i Nel caso che un fabbricato sia stato costruito sopra una porzione di particella caduta in frazionamento per proprietà. alla rappresentazione di fabbricato si sostituisce in mappa quella di terreno. si applica in via provvisoria la qualità di area di fabbricato demolito o di area di fabbricato distrutto. o frazionate dopo la visita locale. alla voltura di questo terreno in testa ad entrambi i contraenti. senza che vari il perimetro della particella comprendente il fabbricato e le sue dipendenze. come si disse al primo comma del § 193. si tratti di altra variazione regolarmente verificata. invece di nuova costruzione. tale ditta cumulativa viene trasformata in quella indicata al § 18. l’Ufficio tecnico erariale provvede. Al momento poi della variazione topografica per la seguita costruzione del fabbricato. quando sia scomparso il primitivo perimetro. perché abbiano a compiere le pratiche necessarie per l’esecuzione della voltura non domandata. in dipendenza dello stesso atto. si da corso all’introduzione in mappa della costruzione rilevata e si assegna al fabbricato un nuovo numero se le particelle risultanti dal frazionamento risultino distinte da numeri definitivi (§ 84). o una lettera subalterna nel caso contrario. e del frazionamento medesimo non risulti possibile la identificazione delle linee dividenti. Fabbricati demoliti. per modo che la revisione del tipo debba rimandarsi alla successiva verificazione periodica. Se invece si tratti di aree incolte e destinate alla ricostruzione di fabbricati. § 206. Variazioni riguardanti particelle divise per proprietà in porzioni non identificabili. ovvero. ovvero nel caso che la domanda di volture relativa al frazionamento della particella primitiva sia presentata dopo la visita locale per il rilievo del fabbricato eretto in una porzione della stessa particella. Infine. Per i fabbricati totalmente demoliti o distrutti fino alla base. § 207.della modificazione apportata alla primitiva intestazione. e alla particella si applicano la qualità e la classe competenti. Analogamente si provvede qualora. 122 . 26 presentata dalle parti. ed in questo modello completa le registrazioni richieste dallo stampato. indica nella colonna 6 il riferimento alla denuncia mod. 29. secondo le norme date al § 231 e seguenti della presente istruzione. e delle volture del catasto urbano dichiarate ineseguibili dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette. I risultati sono comunicati agli interessati con lo stesso procedimento stabilito per le denuncie ordinarie. A norma dell’alt. nei modi indicati al § 91. man mano che riceve le decisioni dell’Intendente. le decisioni dell’Ufficio devono notificarsi agl’interessati . durante la verificazione periodica il tecnico erariale procura di assumere tutte le notizie relative alle mutazioni di possesso 123 . Gli estremi delle pratiche esperite per tali recuperi sono riportati nell’apposita colonna del mod. § 211. 18 compilati. opportunamente adattato .§ 208. 128 del regolamento. Domande di volture ineseguibili. alla definizione delle domande di volture del catasto terreni rimaste ineseguibili. § 209. Durante le operazioni di campagna il tecnico erariale non deve omettere di rilevare le variazioni in aumento o in diminuzione.e le spese della verificazione. Cambiamenti non denunciati. 11. salvo l’applicazione delle sanzioni nei casi indicati al § 171. Denuncie infondate. § 210. L’Ufficio tecnico erariale registra nel modello 47 i verbali mod. Quando dalla eseguita verificazione risulta che le denuncie presentate dai possessori non avevano base nei regolamenti e nelle istruzioni del nuovo catasto. e si recuperano in conformità di quanto prescritto con il predetto paragrafo 92. sono a carico dei possessori medesimi. delle quali egli venga a conoscenza. Accertamento dello stato di fatto. 47. annota su tale denuncia il numero d’ordine della registrazione del verbale nel mod. Mutazioni di possesso non convalidate da atti legali. da calcolarsi nei modi indicati al § 92 (Spese da addebitarsi alle parti per compilazione d’Ufficio di tipi di frazionamento). anche non denunciate. In sede di verificazione si provvede.a mezzo del mod. nel loro precipuo interesse. CAPO III. Talvolta avviene di trovare compiuta la costruzione o la modificazione di strade.avvenute senza regolari atti traslativi. di cui alla lettera b) dell’art. Se trattasi di cambiamenti interessanti le partite speciali “Acque esenti da estimo” e “Strade pubbliche”. Detto verbale deve poi essere allegato allo stato dei cambiamenti (§ 222) nel quale e precisamente in ogni nota di variazione che riguarda le modificazioni rilevate. Le domande per la verificazione straordinaria dei cambiamenti in aumento o in diminuzione da eseguirsi a spese dei richiedenti. ed esorta le parti a provvedere alla stipulazione e registrazione degli atti medesimi affinché. in ciascuna delle partite relative. tramvie e autovie in sede propria. § 212. si convalideranno le variazioni eseguite sotto riserva. …sez. mediante opportuni annotamenti e in dipendenza degli atti traslativi. verrà dato corso compilando regolari note di volture con le quali. le variazioni in parola si eseguiscono direttamente fra le partite medesime e quelle dei privati possessori. chiese o di altre opere pubbliche. eccezion fatta per quelle inerenti alle partite speciali (§ 13) . mentre non sono state regolarmente domandate le volture per l’espropriazione delle aree occupate. La variazione (distinguendo ove occorra: per i N …fog. .Verificazioni straordinarie. eccettuate quelle speciali di cui al § 13. Alle domande di volture che in seguito venissero presentate. 113 del 124 . ferrovie. canali. Le conseguenti variazioni devono effettuarsi contemporaneamente a tutte le altre che concernono la verificazione periodica: perciò il tecnico eseguisce le occorrenti operazioni di rilievo e redige un acconcio verbale di sopraluogo da firmarsi anche dalle parti interessate. Domande di verificazioni straordinarie. Tale annotazione viene trascritta sul partitario.va apposta la seguente: ANNOTAZIONE. cimiteri. (§ 223). …) viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. possano essere eseguite le relative volture. I versamenti da parte dei privati delle indennità di missione maggiorate e delle spese per verifiche straordinarie. concessa dagli artt. L’ammontare presunto delle spese per le verificazioni straordinarie richieste dagli interessati. e ciò per la ragione che tali verifiche si è ritenuto debbano essere eseguite a spese dell’Amministrazione finanziaria. Quando i beni siano situati in Comuni diversi si devono presentare domande separate per ogni Comune. 3267. La spesa per i canneggiatori od altro personale di servizio viene pagata. § 213. § 214. La comunicazione dei risultati delle verifiche agli interessati e la procedura per gli eventuali reclami seguono le norme fissate al § 231 e seguenti della presente istruzione. dovranno essere effettuati usufruendo del servizio dei conti correnti postali. Questa disposizione non concerne le verifiche straordinarie richieste per determinare gli estremi catastali ed i redditi dei terreni rimboscati cui spetta l’esenzione dall’imposta. § 215. Alle verifiche straordinarie non può essere dato principio se non dopo eseguito il prescritto deposito provvisorio (§ 214). Pagamento delle indennità e delle spese per la verificazione straordinaria. sono stese su carta da bollo17. e devono contenere tutte le indicazioni prescritte dall’art. 58 e 90 del regio decreto 30 dicembre 1923. n. Spese per verifiche straordinarie. 17 Vedi nota 1. Le comunicazioni circa il giorno del sopraluogo sono fatte direttamente ai possessori mediante avviso personale. con fondi da prelevarsi su ordini di accreditamento dal funzionario delegato. Preventivo delle spese. a mezzo del tecnico 125 . Il preventivo della spesa dev’essere notificato direttamente all’interessato. Le verificazioni straordinarie sono eseguite con le stesse norme che regolano le verificazioni periodiche.regolamento. 114 del regolamento medesimo. Pagamento delle indennità. si calcola nei modi indicati al § 92 (Spese da addebitare alle parti per compilazione d’Ufficio di tipi di frazionamento). se del caso. alla tabella relativa al secondo mese. 1539 per la esecuzione del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto. nei casi straordinari di gravi infortuni. a causa dell’infezione. nella tabella delle indennità relativa al 1° mese. § 216. 181 e 182 del regolamento 12 ottobre 1933. vengono effettuate secondo le disposizioni degli artt.incaricato della verifica. A detta tabella viene allegata una copia del conto di liquidazione mod. Qualora l’esecuzione della verificazione straordinaria si protragga da un mese all’altro. venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario.c. il conto di liquidazione e. anche se negativa nei riguardi della diaria. dovranno essere autorizzati dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. 126 . 70 del 30 maggio 1947. 1572. e delle altre spese effettivamente sostenute. anch’essi non preveduti nella formazione dell’estimo. Revisione del classamento di vigneti e agrumeti colpiti da fillossera e da marciume radicale. Per quanto riguarda la differenza fra la somma versata dai privati nel c. n. n. agli effetti dell’art. ad incarico eseguito. Nelle revisioni del classamento di vigneti fillosserati o di agrumeti colpiti da marciume radicale si fa astrazione dalla esistenza delle viti o degli agrumi ogni qual volta. Le relative domande rivestono carattere di semplici denuncie e possono quindi redigersi in carta libera. del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. Le verificazioni straordinarie per l’accertamento dei danni cagionati da infortuni atmosferici non preveduti nella formazione dell’estimo. Verificazioni straordinarie per moderazione di imposta. 47. postale e quella effettivamente sostenuta si seguono le disposizioni della circolare n. Eventuali accertamenti sommari e generali. si indicheranno gli estremi del versamento in conto corrente. Per le indennità spettanti a quest’ultimo deve compilarsi a fine mese apposita tabella. § 217. nonché la quietanza di Tesoreria per il versamento effettuato a reintegro della indennità effettivamente corrisposta. la quietanza di versamento in Tesoreria verranno invece allegati. 3-bis. Norme per l’esecuzione delle variazioni. cioè quelle denunciate in tempo utile dai possessori e dalle Autorità comunali. quelle che riguardano il passaggio dei fabbricati e loro dipendenze da un catasto 127 . quelle riflettenti particelle di nuova formazione da stralciarsi dalle strade. .ovvero. 1700. approvato con regio decreto 12 ottobre 1933. ovvero accertate direttamente dai tecnici erariali all’atto dei sopraluoghi per la verificazione periodica. b) variazioni dipendenti da errori avvenuti nella formazione del nuovo catasto e tuttora correggibili. o disposta. Periodo delle rettificazioni.Però in questi casi occorre che l’esistenza dell’infezione specifica sia stata dichiarata dagli Ispettori provinciali della Agricoltura . Avuto poi riguardo all’epoca delle conseguenti rettificazioni. per speciali circostanze.i Delegati speciali per le malattie delle piante di cui all’art. in seguito a domandata voltura (§ 88). per l’applicazione della legge 18 giugno 1931. dalle acque. 8 del Regolamento. dove esistono e nei soli riguardi della fillossera. dal Ministero.che funzionano da Commissari provinciali per le malattie delle piante . o da errori commessi durante la conservazione. Per la loro specifica competenza sono ugualmente in grado di rilasciare certificati del genere .pel tramite dello Osservatorio per le malattie delle piante . § 218. n. ovvero riflettenti la creazione di nuovi accessori comuni. CAPO IV. Due sorta di variazioni sono contemplate dal regolamento: a) variazioni in causa di cambiamenti avvenuti nello stato e nei redditi dei beni censiti o censibili. dai luoghi sacri pubblici o dagli accessori comuni a più fabbricati. n. 295 dell’anno 1933). le variazioni medesime si possono considerare distinte in due specie: 1) variazioni che si introducono in catasto previa verificazione da eseguirsi di regola ad ogni quinquennio. dai Delegati antifillosserici. 2) variazioni che si debbono introdurre in catasto non appena accertate con verificazione straordinaria domandata dagli interessati. Variazioni e loro specie. 987 (Gazzetta Ufficiale n. eccezion fatta per le speciali variazioni nel caso di mutata circoscrizione territoriale. oppure quando la visita stessa si debba eccezionalmente effettuare (§ 76) onde non siano ritardati importanti passaggi di proprietà per avvenuta divisione di particelle le cui figure di mappa presentino rilevanti discrepanze rispetto alla configurazione del terreno. Il lavoro è affidato. avuto riguardo alle norme generali per la formazione delle mappe (Istruzione IV) e alle speciali avvertenze fatte ai paragrafi da 190 a 207 della presente istruzione. nella quale tabella si raccolgono le risultanze delle diverse rettificazioni eseguite.Istruzione V) nel tradurre in iscala le misure prese sul terreno.ove ciò sia possibile (vedi 2° capo-verso del § 84) . valendosi degli abbozzi di cui al § 174. quelle infine per cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei Comuni secondo la legge o il decreto che ne sanziona la modificazione (§ 229).i numeri definitivi alle particelle derivate. Le complete rettificazioni degli atti di conservazione avvengono a periodi fissi. si riportano sulla copia della mappa usata dall’Ufficio tecnico erariale per l’ordinario servizio di conservazione. Tenuto conto delle tolleranze ammesse (§ 15 . tenendo i numeri stessi in evidenza nel mod. la mappa viene anzitutto aggiornata a matita raschiando accuratamente le linee che devono essere tolte ed i numeri e le lettere maiuscole che 128 . § 219. allo stesso tecnico che eseguì le operazioni di campagna. ed è per ognuno di questi periodi che si deve compilare una distinta tabella delle variazioni per ciascun Comune. si effettuano immediatamente. e per ciascuna frazione a Catasto separato. quelle per l’eliminazione di errori materiali di conteggio o di copia senza bisogno di visita in luogo.all’altro (§ 89). compilando le necessarie appendici provvisorie alla tavola censuaria e al prontuario dei numeri di mappa (§ 109-110). Correzione della mappa. Le regolari appendici alla tavola censuaria e al prontuario dei numeri di mappa. vengono eseguite con la rettificazione dipendente dalla verificazione periodica. di regola. assegnando . Le rettificazioni degli atti catastali per le variazioni della seconda specie. ordinariamente quinquennali. 50. Tutte le variazioni topografiche riscontrate in campagna. Qualora dalla visita locale (§ 190) si sia riconosciuta la regolarità di tipi di frazionamento. ovvero a semplice cambiamento nelle caratteristiche di mappa . mod. negli spazi disponibili dello stesso foglio di mappa cui appartengono. Tabella delle variazioni. di regola. le particelle che più non rappresentano lo stato al momento dell’attivazione.si debba questa a divisione. le particelle di cui sopra potranno venire sottosegnate nel foglio rinnovato con lineetta in inchiostro rosso. e tutti i numeri e le lettere maiuscole definitivi da aggiungersi alla serie progressiva in sostituzione delle lettere subalterne o numeri frazionari provvisori. le dividenti dei frazionamenti. Le diverse rettificazioni. e comprende nella tabella delle variazioni le sole particelle che risultano variate nella qualità. per Comune o frazione di Comune. Col sussidio di questo atto si deve poter stabilire l’esatta corrispondenza fra lo stato primitivo e quello attuale per ogni particella comunque variata. anteponendo i numeri alle lettere 129 . alle cui particelle derivate vennero assegnati numeri definitivi (§ 84). descrizione. Si potranno così facilmente riconoscere. e ove esistano mappe a numerazione continua. questi sono disegnati. od a mutazione di superficie. § 220. redditi. senza bisogno di ricorrere agli altri atti. Qualora in seguito ad avvenute suddivisioni di fabbricati e di terreni si riconosca la necessità di rappresentare un gruppo di nuove particelle in iscala maggiore della originaria con appositi sviluppi. 130 del regolamento si debba rinnovare qualche foglio di mappa. si scrivono nella mappa con inchiostro rosso indelebile. Nel caso che a sensi dell’art. desumendoli dalla tabella delle variazioni. Tutti i numeri o lettere di mappa comunque topograficamente variati. 31. e per la rinnovazione si ricorra alla riproduzione mediante le matrici di zinco. ecc. sono elencate con la maggior cura nella tabella delle variazioni. provvisorie e definitive.vanno soppressi. in inchiostro di Cina. delinea. il tecnico incaricato dell’aggiornamento della mappa. qualità. destinazione. n.si registrano nella tabella in ordine progressivo per sezione e per foglio di mappa. poscia delineata in inchiostro di Cina e colorita. Per ciascuna rettificazione tutti indistintamente i numeri e le lettere di mappa che subiscono variazione . classe. anche nel caso di semplice mutazione nell’interno della figura primitiva quando trattisi di fabbricato. nella classe o nella destinazione. che riguardano un Comune od una frazione di Comune a Catasto separato e un determinato periodo (§ 218). rimanga assegnato alla porzione di particella che conserva la qualità o la destinazione primitiva. o all’ultimo della serie del foglio se la mappa è numerata per foglio. cioè quella di chiusura della tabella delle variazioni. i riassunti sono fatti per foglio di mappa e riepilogati in fine della rettificazione. Quando la rettificazione riguardi numerose particelle . Le lettere subalterne ed i numeri frazionari applicati provvisoriamente. totali che dovranno poi trovare esatto riscontro con quelli risultanti rispettivamente dallo scarico e dal carico del relativo stato dei cambiamenti. Nell’oggetto della variazione. alle particelle o porzioni di particella che per effetto delle variazioni subiscono frazionamento ed ai terreni di nuova formazione.maiuscole. E’ però opportuno che le suddette operazioni riassuntive siano eseguite dopo il controllo di 130 . negli abbozzi di campagna e nella mappa. Nella calcolazione della superficie da assegnarsi alle particelle definitive si fa il bilancio per ogni gruppo di particelle interessate nella stessa variazione e si tiene conto della speciale tolleranza ammessa (§ 45. Istruzione V).e se si opera con mappe a fogli normali. Per ciascuna rettificazione si formano i totali di superficie e di redditi. da esporsi in modo succinto e preciso pei ciascun numero di mappa e per ciascuna porzione di numero inscritti nello stato anteriore deve emergere la causa determinante la variazione medesima. possibilmente. Alle lettere e ai numeri subalterni si sostituiscono i nuovi numeri avendo cura che il numero originario. Non possono reimpiegarsi i numeri delle particelle soppresse: la sostituzione si effettua applicando i numeri susseguenti all’ultimo della serie di mappa se questa è a numerazione continua. opportunamente asteriscando in queste ultime i relativi numeri provvisori. Di seguito si inscrivono inoltre le variazioni che riflettono la superficie delle acque esenti da estimo e delle strade pubbliche.ciò che si avvera specialmente per la verificazione periodica . in conformità delle esemplificazioni unite alla presente istruzione. vengono pure esposti nella tabella usando all’uopo l’apposita colonna che segue l’oggetto della variazione. complessivamente per ogni foglio o per Comune (§ 13). Nella rettificazione relativa alla verificazione periodica che è l’ultima del periodo. devonsi riportare anche le particelle alle quali risultino assegnate caratteristiche provvisorie di mappa nelle rettificazioni precedenti. principali o subalterni. 44.cui al paragrafo seguente. Nel frontespizio della tabella si riportano. Per eliminare tali inconvenienti. di volta in volta. Il tecnico erariale redatta la tabella. cura in ispecial modo l’indicazione delle pagine del registro delle partite alle quali o dalle quali si fa il trasporto e. Per molteplici cause che traggono origine dal grande movimento della proprietà e dalla costruzione di nuove opere pubbliche e di nuovi fabbricati rurali. il tecnico potrà alla fine controllare facilmente 131 . possono verificarsi nuovi frazionamenti o nuovi passaggi. civili e industriali. durante il quale. Si avranno così nel frontespizio medesimo tutti gli elementi per computare in qualunque epoca la superficie e i redditi totali del Comune. dei registri delle partite e delle note di volture compilate e non ancora portate a catasto. Nelle colonne dello stato primitivo ed in quelle dello stato attuale trascrive i numeri (o lettere) di mappa. riescono le particelle e le partite variate in dipendenza della verificazione periodica. per ciascuna partita interessata dalle variazioni una apposita schedina mod. l’Ufficio tecnico erariale.recherebbe non lieve nocumento al complesso lavoro di rettificazione dei dati anteriori. che la partita riguardano. i dati complessivi delle variazioni di superficie e di reddito per ogni rettificazione da riassumersi alla chiusura del periodo. tiene in evidenza le particelle che abbiano comunque subito variazioni di superficie e di redditi contrapponendo a ciascuna di esse la parola “variato”. § 221. servendosi del prontuario dei numeri di mappa. compila. sospende .la compilazione delle note di volture. mantenendo l’ordine progressivo risultante dalla tabella. la cui registrazione .se eseguita prima di quella delle variazioni di cui sopra . numerose. per le stesse particelle o per le stesse partite variate.per il Comune a cui la stessa ha riferimento . servendosi della colonna delle annotazioni. allo scopo di ovviare a facili errori di duplicazione e di omissione nello stato dei cambiamenti. L’introduzione di queste variazioni nei diversi atti catastali esige quindi tempo non indifferente. Contrassegnati di mano in mano sulla tabella delle variazioni i numeri (o lettere) di mappa trascritti sulle varie schedine. di regola. all’atto della redazione della tabella delle variazioni. Schedine per la formazione degli stati dei cambiamenti. 14. Stato dei cambiamenti. ed in ispecie per quella dipendente dalla verificazione periodica. il relativo stato dei cambiamenti (§§ 222-223). poiché nella tabella dovranno rimanere senza contrassegno soltanto i numeri o le lettere che caratterizzano particelle variate internamente. e per dar corso a quelle presentate in dipendenza di atti traslativi contenenti dati catastali che in seguito alla verificazione abbiano subito modificazioni. Ad ogni nota di variazione viene assegnato dall’Ufficio tecnico erariale un numero d’ordine in serie progressiva con le note di volture (§ 93): per tale numerazione è riservata la prima colonna dello stampato mod. l’Ufficio tecnico erariale compila e registra. Lo stato dei cambiamenti si compila per partita. risultino descritti nell’atto traslativo con le caratteristiche non esattamente conformi a quelle riportate in catasto. Se la rettificazione riflette poche particelle. riprende in esame le domande di volture. 132 . compila un conveniente certificato di corrispondenza. con tutta sollecitudine. 14. Il complesso delle variazioni interessanti ciascuna partita costituisce una nota di variazione. (Note di variazione). per le rettificazioni di rilevanti entità. ed appone nel frontespizio delle domande stesse una dichiarazione del tenore seguente: “Si dichiara eseguibile la presente domanda di volture nonostante che i beni (ovvero alcuni beni). § 222. Allegasi il relativo certificato di corrispondenza”. la compilazione dello stato dei cambiamenti è facilitata dall’uso delle schedine modello 44 (§ 221) debitamente riordinate. oggetto del trasferimento. Agli effetti dell’art. in seguito a modificazioni dovute alla verificazione periodica. secondo l’ordine numerico progressivo delle pagine del partitario ove sono inscritte le rispettive ditte.la esattezza dell’operazione. di guisa che lo stato dei cambiamenti risulta composto di tante note di variazioni quante sono le partite variate. mod. 42. 129 del regolamento l’Ufficio tecnico erariale compila per ciascuna rettificazione uno stato dei cambiamenti mod. Eseguito il bilancio della tabella delle variazioni. serve all’uopo la sola tabella delle variazioni. inscrivendovi anzitutto le partite speciali (§ 13) eventualmente variate e poscia quelle formanti la categoria Catasto dei terreni. tutti i dati di superficie e dei redditi. perché questo a sua volta provveda alla registrazione delle note di variazione nella copia dei registri catastali che ha in consegna. le complessive variazioni in aumento e in diminuzione e finalmente i dati di carico risultanti dopo la rettificazione. sia nelle colonne degli stati anteriore e attuale. la soppressione. la variazione di superficie e di reddito. Nella colonna riservata all’oggetto della variazione si espone per ogni particella caduta in rettifica ed inscritta nello stato anteriore la dicitura da trascriversi integralmente nel registro delle partite alla colonna terza dello scarico. (Veggasi in proposito il formulario annesso ai modelli esemplificati). la sostituzione di numero. come si disse trattando della compilazione delle schedine. mod. l’ordine progressivo. 44. il passaggio di categoria o di partita e con la sola parola “variato”. All’atto della registrazione delle note di variazione (§ 223). limitate cioè ad indicare la divisione. vale a dire per ciascuna nota di variazione. si completa anche l’ultima pagina dello stampato. vengono eseguiti i totali di superficie e di reddito. Per quanto riguarda la revisione periodica del classamento. sia in quelle delle differenze. E così pure per ciascuna partita. relativamente ad ogni partita. riportando in essa. i cui totali di superficie e di redditi devono corrispondere con quelli risultanti dalla tabella delle variazioni. ed infine è conservato dall’Ufficio tecnico erariale insieme con le note di volture relative al catasto terreni. l’Ufficio tecnico erariale completa le note stesse con le indicazioni di cui al § 111. ed eccezionalmente per quello relativo a modificazione nella circoscrizione territoriale del Comune. da trascriversi nelle colonne dello stato anteriore (scarico) ed in quelle dello stato attuale (carico) dev’essere mantenuto. Per lo stato dei cambiamenti che riflette la verificazione periodica.Per i numeri (o lettere) di mappa. Riportati nell’apposita pagina dello stampato mod. se ne eseguisce il riassunto. principali e subalterni. 14 i dati complessivi di scarico e di carico emergenti da ciascuna nota di variazione. Siffatte diciture devono essere concise. agli effetti dell’aggiornamento del capofoglio del partitario (§ 224). risultante dalla tabella. Lo stato dei cambiamenti viene poi trasmesso all’ufficio distrettuale delle imposte dirette. facendone il bilancio. Nel frontespizio dello stato dei cambiamenti si espongono i dati che riguardano il carico della superficie e dei redditi per l’intero Comune anteriormente alla rettificazione. la registrazione dello 133 . 232 e 234. I dati da inscriversi nella terza colonna dello scarico e del carico si registrano nell’ordine e nella forma sottoindicata: (Scarico) 1940 …Nota di variazione N … Si scaricano i numeri controindicati per modificarli come segue: (di fronte ad ogni numero scaricato si trascrive la corrispondente dicitura esposta nella nota di variazione).. 134 . servono per qualunque variazione relativa alle partite dei possessori od a quelle speciali “Catasto dei fabbricati”. riportando diligentemente nel registro delle partite tutti gli elementi di scarico e di carico che nelle note di variazione risultano alle corrispondenti colonne. sia perché non si avverino dannosi ritardi nell’esecuzione delle volture. “Aree di fabbricati divisi in subalterni” e “Luoghi sacri pubblici”. “Accessori comuni a più fabbricati”. (Carico) 1940 … Nota di variazione N. nei casi di rettificazione importanti. A questo scopo.stato dei cambiamenti si esegue dopo esaurita la procedura stabilita ai §§ 231. ovvero a lettere maiuscole anziché a numeri. Verificazione (periodica o straordinaria) …eseguita nell’anno 19… Queste formule. Esecuzione delle variazioni nel registro delle partite e nello schedario dei possessori. La registrazione delle variazioni nei libri delle partite e nello schedario dei possessori deve essere eseguita: a) con sollecitudine. Verificazione (periodica o straordinaria) …eseguita nell’anno 19. come dalle modificazioni descritte al rispettivo scarico. sia perché gli aumenti e le diminuzioni di reddito abbiano pronto effetto nei riguardi delle imposte e delle sovraimposte. si potrà dare corso alle operazioni di registrazione. indipendentemente dalla notificazione delle variazioni ai singoli possessori (§ 231). § 223. opportunamente variate qualora la rettificazione si riferisca ad un solo numero di mappa. oppure ad un complesso di numeri e lettere maiuscole. … Si caricano i controindicati numeri. b) con regolarità ed esattezza.. § 224. ovvero da stralciarsi dalle partite speciali “Acque esenti da estimo” e “Strade pubbliche”. “Aree di fabbricati divisi in subalterni” e “Luoghi sacri pubblici”. riguardano le partite speciali “Acque esenti da estimo” e “Strade pubbliche” servono le formule seguenti: (Scarico) 1940 …Nota di variazione N. …. nel caso di mutazioni nella circoscrizione territoriale. sezione …. Si omettono invece le indicazioni relative alla verificazione periodica o straordinaria quando per la rettificazione non sia occorsa visita locale.Invece per le variazioni che. …. a …. si inscrivono d’ordinario ad ogni quinquennio. rispettivamente nella prima colonna del carico e dello scarico del partitario. Nota di variazione N. foglio …. si inscrivono 135 . … Si caricano le superfici controindicate. sezione …. (Verificazione (periodica o straordinaria). giacché le variazioni medesime debbono ritenersi definitive soltanto quando siano verificate in luogo. Un’altra avvertenza va fatta per le note di variazione che a norma del § 89 sono eseguite per dare corso a domande di volture riguardanti particelle allibrate o da allibrarsi alle partite speciali “Accessori comuni a più fabbricati”.eseguita nell’anno 19… (Carico) 1940 . Aggiornamento del capofoglio del registro delle partite. Eccezionalmente. … Si scaricano le superaci controindicate e le seguenti particelle da esse stralciate passano rispettivamente sotto il n. a Longhi Ambrogio fu Benedetto.. (Verificazione (periodica o straordinaria) …eseguita nell’anno 19… Nell’operare la registrazione delle variazioni si deve avere l’avvertenza di non omettere i riferimenti delle pagine dalle quali e alle quali si fa il trasporto. Nel capofoglio del registro delle partite le variazioni complessive per ogni periodo (§ 218) e per ogni categoria (§ 12). il n. devono essere indicati il titolo e gli altri estremi dell’atto in dipendenza del quale si verifica il passaggio di proprietà e tale indicazione è necessaria anche nel registro delle partite.. Foglio …. In dette note. (Veggansi i modelli esemplificati). e) si compila l’apposita appendice che. facendo uso delle formule risultanti dai modelli esemplificati. alla chiusura del periodo delle rettificazioni. elencate in opportune appendici del prontuario. Tutte le frazioni di particella che a tenore dei §§ 84 e 109 risultano riportate su fogli sciolti dello stampato mod. L’ultima pagina dello stato dei cambiamento mod. Le operazioni da eseguirsi sono le seguenti: a) si sostituiscono gli asterischi in inchiostro a quelli in matita per i numeri ai quali furono aggiunti o tolti subalterni numerici e per i numeri con tredici o più riferimenti. come tali. L’ufficio distrettuale delle imposte. 14 partita “Catasto dei fabbricati” . 14 è costituita da un prospetto. soppressione ed assegnazione di subalterni numerici). deve soltanto contenere in progressiva serie i mappali ai quali vennero aggiunti o tolti subalterni 136 . 18. § 226. d) vengono interlineati in rosso tutti i numeri effettivamente soppressi e. b) si cancellano gli asterischi rimasti in matita.introduce nel Catasto urbano le eventuali variazioni (sostituzione di numeri di mappa. vengono. non più reimpiegabili. allo scopo di mantenere la corrispondenza fra i due catasti. § 225. Appendice al prontuario dei numeri di mappa. e contrapposta ad ognuno di essi la parola “soppresso” nella colonna delle annotazioni. Variazioni nel catasto urbano.non appena effettuate. per quanto sopra si disse. valendosi degli stati dei cambiamenti mod. c) queste ultime particelle suddivise nelle loro frazioni si riportano in altri fogli staccati da usarsi per l’appendice provvisoria del periodo successivo. eccezione fatta per quelli riflettenti le particelle per le quali l’identificazione delle relative frazioni sia stata rimandata ad altra lustrazione (§ 190). Istruzione XIII (modificata). da aggiornarsi spostando il meno possibile la serie progressiva numerica. onde non venga frustrato il vero scopo di questo atto catastale che è quello di facilitare le ricerche nei libri delle partite. nel quale si fanno figurare i dati che per ogni categoria devono trascriversi nel capofoglio del registro delle partite. ed a quelli rimasti al posto primitivo malgrado la subita variazione. avvertendo però che per questi ultimi non occorrerà la detta contrapposizione quando non abbiano subito variazione di possesso. e precisamente l’ultimo. per ciascun Comune perlustrato nell’anno precedente quali fogli abbiano subito lievi o notevoli variazioni. § 227. l’esemplare della mappa aggiornata. nelle richieste di autorizzazione di ristampe delle canapine da rivolgere alla Direzione generale. principale o subalterno. si effettua uno speciale aggiornamento del prontuario (§ 229). possibilmente. se la mappa è a fogli normali. Per le operazioni sovraindicate servono i fogli sciolti dell’appendice provvisoria e la minuta dell’appendice alla tavola censuaria (§ 228) nella quale il tecnico erariale avrà cura di apporre un contrassegno speciale ai numeri ed alle lettere maiuscole che dovranno figurare anche nell’appendice del prontuario. Ciascun lucido. essi verranno compresi. Nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali. quelli con tredici o più riferimenti ed i mappali aggiunti alla serie anteriore. Completato per l’Ufficio distrettuale delle imposte e per un dato Comune. ad ogni numero di mappa. da farsi su fogli di piccolo formato (ad esempio protocollo) deve comprendere. ovvero in fine del prontuario se la mappa è a numerazione continua.numerici. f) si contrappone un unico riferimento al registro delle partite. i fogli che abbiano subito notevoli variazioni e correggendo a mano quelli che abbiano avuto variazioni così lievi da poter essere introdotte con una spesa presumibilmente inferiore al costo della ristampa. L’aggiornamento della copia della mappa in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette si ottiene sostituendo. Detta appendice definitiva viene fatta per ciascun foglio. quanto ai secondi. Per i primi si procederà richiamandoli presso l’Ufficio e correggendoli a mano. per una riproduzione in carta forte. dopo ogni lustrazione. Variazioni nelle mappe in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte e in quelle conservate dagli Uffici tecnici erariali. le variazioni riferentisi ad un solo foglio di mappa. Il tecnico erariale ultimato l’aggiornamento a matita della mappa delucida su fogli di buona carta trasparente tutte le particelle variate e nuove. si richiameranno definitivamente presso l’Ufficio tecnico erariale i fogli sostituiti. inscritto in appendice. 137 . Gli Uffici tecnici erariali verificheranno quindi. Come si è accennato nei §§ 218. 226. viene poi trascritta nell’esemplare della tavola censuaria conservata dall’Ufficio tecnico erariale. Con la scorta delle appendici provvisorie (§§ 84 e 110) e della tabella delle variazioni l’Ufficio tecnico erariale compila una minuta di questa appendice: tale minuta. § 228. o. Quando si avveri una modificazione di circoscrizione territoriale si fa luogo ad apposita appendice (paragrafo seguente). Chiuso il periodo delle rettificazioni (§ 218) si procede all’aggiornamento della tavola censuaria. diligentemente riveduta dal tecnico esecutore della tabella. qualità. Quanto infine ai copioni. 227 e 228 le variazioni dipendenti da modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni. segnando con asterisco in inchiostro tutti i numeri e tutte le lettere maiuscole che nel periodo stesso subirono variazioni nelle caratteristiche di mappa. nei casi eccezionali in cui il copione manchi. Appendice alla tavola censuaria. quando non riguardino poche particelle. insieme ai mappali aggiunti ed in serie progressiva. è da tener presente che ogni volta che gli Uffici tecnici erariali spediscono alle Offi cine gli atti occorrenti per ottenere le ristampe di determinati fogli di mappa. Occorrendo si segnano con asterisco e si riportano in appendice anche i dati relativi alle acque ed alle strade. il miglior sistema è quello di delineare e di scrivere in inchiostro rosso le nuove linee ed i nuovi numeri da introdursi nelle zincomatrici. debbono sempre unirvi. Cambiamenti nelle circoscrizioni territoriali. § 229. Tutte le operazioni si eseguiscono in conformità al procedimento legislativo che 138 . una canapina. avente la coloritura medesima. 222. o il corrispondente ultimo copione colorato nei fabbricati.Quanto poi al mettere in evidenza le linee e i numeri variati. superficie e redditi (è fatta quindi unica eccezione per i numeri o per le lettere denotanti fabbricati variati soltanto nell’interno della figura di mappa) e riportandoli. nella appendice da trascriversi in fine della tavola (veggasi il modello esemplificato). vengono introdotte nella mappa e negli altri atti seguendo speciali norme che qui si riassumono. 224. da inviarsi per l’aggiornamento delle zincomatrici. si formano uno o più fogli distinti da individuarsi nel modo sopradetto. Nessuna variazione si fa nella numerazione dei fogli ed in quelle delle particelle che rimangono per intero od in parte nel Comune. Sopraluoghi. la parte di territorio. ancorché la numerazione diventi saltuaria. b) se si tratta di mappe a numerazione continua. Quando il nuovo confine è rappresentato dalla mediana di fiumi o torrenti a corso instabile. Mappa. Per il territorio che passa da un Comune all’altro: a) se si tratta di mappe a fogli normali. i numeri delle particelle che passano all’altro Comune si cancellano con tratti rossi. La numerazione delle particelle resta invariata. 139 . nonché il numero del foglio.Nei quadri di unione e nelle mappe la nuova linea intercomunale si individua con i prescritti segni convenzionali.Se per effetto della modificazione territoriale risulti frazionato qualche appezzamento. in modo che occupi la medesima posizione nei Comuni limitrofi. Del foglio o dei fogli che passano solo in parte all’altro Comune. . e riportata con ogni precisione.sanziona la nuova circoscrizione ed alla planimetria eventualmente annessa. è necessaria la visita locale per il rilievo e per la verifica delle nuove dividenti. Dall’Ufficio tecnico erariale vengono pure opportunamente aggiornati i repertori d’impianto. si individua mediante linea continua fiancheggiata dai prescritti segni convenzionali. . e vi si sostituiscono la denominazione del Comune e della Sezione a cui il territorio viene aggregato ed i numeri dei fogli successivi all’ultimo impiegato per l’intero Comune o per la Sezione di mappa alla quale i fogli devono unirsi. costituisce una nuova sezione del Comune al quale viene aggregata. quindi la nuova numerazione delle particelle è speciale e distinta per la sezione aggiunta. sui fogli che passano per intero si cancellano con tratti rossi la denominazione del Comune e della Sezione. cancellando con tratti rossi la linea intercomunale preesistente. e la numerazione delle particelle contenute in questi nuovi fogli si deve rinnovare secondo le norme vigenti. ovvero se nella zona da passarsi da un Comune all’altro sia compresa qualche particella divisa per proprietà con tipo di frazionamento non ancora verificato sopraluogo. che passa da un Comune all’altro. provenienti dal Comune di . …. …sezione. Nota di variazione n. ….. computandovi l’aumento o la diminuzione che si riferisce al solo cambiamento di circoscrizione. in conformità al modello esemplificato.in questa partita. fog..Dovendosi effettuare una speciale appendice nella tavola censuaria e negli altri atti. tanto per l’uno che per l’altro dei Comuni interessati dalla modificazione.. tanto nelle singole partite quanto nel capofoglio. si scaricano i numeri (o lettere) controindicati per aggregarli totalmente o parzialmente al Comune di …. Analogamente per ciascuna particella o porzione di particella proveniente dall’altro Comune si espongono. … In base alla legge (o al decreto) 19 ….Tabella delle variazioni. “Accessori comuni a più fabbricati”. In entrambi gli atti occorre altresì precisare gli estremi della legge e del decreto.. vanno citati. Registro delle partite. si caricano i numeri (o lettere) controindicati. “Aree di fabbricati divisi in subalterni” e “Luoghi sacri pubblici” è la seguente: (Scarico) 1940.sez . …. n.. non si deve omettere nella tabella delle variazioni e nello stato dei cambiamenti la compilazione del prospetto finale delle variazioni e del carico risultante.Anche se non trattisi dell’ultima rettificazione del periodo. Nota di variazione N. (Carico)1940 . In base alla legge (o al decreto) 19 ….. . nella colonna dei dati provvisori. …. …. per variata circoscrizione territoriale.. . n. 140 .Gli estremi di cui sopra. Nell’oggetto della variazione si fa cenno della legge o del decreto per cui si opera e.. nel registro delle partite. in seguito a varietà circoscrizione territoriale. l’altra si aggrega al suddetto Comune sotto il n. si indica per ogni particella o porzione di particella soppressa e passata all’altro Comune. modificandoli come segue: Soppresso ed aggregato al suddetto Comune sotto il n. …. …fog. le precedenti rispettive caratteristiche di mappa. Stato dei cambiamenti. la tabella delle variazioni si compila distintamente da quella che riflette le altre verificazioni del periodo in corso. . .. La formula da usarsi per le partite dei possessori e per quelle speciali “Catasto dei fabbricati”. … Diviso in due porzioni l’una si carica sotto il n. il nuovo numero di mappa eventualmente sostituito. a pag. …pag. il tecnico erariale predispone la minuta dell’appendice occorrente alla tavola censuaria desumendone i dati dall’appendice provvisoria (§§ 86 e 111) e dalla tabella delle variazioni ed in base ad esse vengono compilate le appendici nei due esemplari sia della tavola censuaria che del prontuario. Per il Comune al quale il territorio viene aggregato.Nella tavola censuaria del Comune che perde una parte del territorio. Nel prontuario i numeri di mappa passati ad altro Comune vengono cancellati con una linea rossa e nella colonna delle annotazioni.. … In base (come alla formula precedente) . … In base (come alla formula precedente) si caricano le controindicate superfici.. per variata circoscrizione territoriale. …. …”oppure “nei fogli n. sez... si scrive: “Soppresso ed aggregato al Comune di …”. . Per il passaggio di territorio compreso in un intero foglio di mappa. …”aggiungendo “della sezione” … quando occorra. si segnano con asterisco i numeri da scaricarsi e si trasportano in apposita appendice. di fronte a ciascun numero.. Tavola censuaria e prontuario dei numeri di mappa... premettendo le dichiarazioni che provengono da altro Comune per effetto della speciale disposizione legislativa.. Nella tavola censuaria si compila inoltre l’appendice al prospetto delle tariffe. 141 . fog.Nota di variazione n. a pag. (Carico) 1940 . si scaricano le controindicate superfici e si aggregano totalmente o parzialmente al Comune di … fog. premettendo la dichiarazione che passano ad altro Comune per effetto della speciale disposizione legislativa. nell’appendice della tavola censuaria. …del suddetto Comune.come dalle modificazioni descritte allo scarico a pag. la trascrizione dei singoli numeri di mappa: dopo l’indicazione del foglio si scrive: “tutti i numeri”. Per le partite speciali “Acque esenti da estimo” e “Strade pubbliche” serve la formula: (Scarico) 1940 . …. … sez.. provenienti dal Comune di . …. In testa a tale appendice si scrive la seguente avvertenza: “Le tariffe seguenti sono applicabili solo alle particelle comprese nel foglio di mappa n. ….. (Veggansi i modelli esemplificati). per variata circoscrizione territoriale. può omettersi. ricavando gli elementi necessari da quello del Comune da cui il territorio venne staccato. Nota di variazione N. il mese e l’anno della notificazione. CAPO V. 571. la persona a cui l’avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario se questi non è il possessore od uno dei compossessori specificati nell’avviso. vale a dire non appena compiuti i relativi lavori di campagna e di tavolo (art. Per l’aggiornamento vengono adoperati i lucidi desunti dalla mappa aggiornata a matita (§ 227). Reclami contro le decisioni. ed anche i semplici mutamenti nelle caratteristiche di mappa. . In merito all’operato dell’Ufficio tecnico erariale . con ogni possibile sollecitudine.fatta eccezione delle controversie riguardanti l’accertamento del maggior reddito derivante dalle bonifiche e dai miglioramenti fondiari e delle relative decorrenze. vengono decise con provvedimento definitivo emanato dal Ministero delle Finanze di concerto con quello 142 . che a norma degli artt. 11. accertate in seguito a regolari denuncie. da farsi sugli stessi mod. Tutte le variazioni nello stato e nei redditi dei terreni. Di regola. i quali saranno poi accuratamente conservati presso l’Ufficio tecnico erariale per rappresentarvi la storia grafica delle mutazioni di mappa. nelle quali devono essere indicati il giorno. vengono aggiornate le matrici di zinco per la riproduzione delle mappe.Notificazione delle variazioni. § 231. Osservazioni e reclami. che l’Ufficio tecnico erariale compila e trasmette al Sindaco del Comune cui si riferiscono. mediante avvisi mod. 125 del regolamento). n. Esse vengono fatte constare da relazioni. sottoscritte dal messo.§ 230. devono essere notificate ai possessori interessati. 4 e 5 del regio decreto-legge 27 marzo 1939. Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali con le norme che regolano l’applicazione dell’imposta sui redditi della ricchezza mobile. 11 e in doppio originale. § 232. compiuta una verificazione periodica. o fatte d’ufficio. Apposita parte di ciascun mod. Notificazione delle variazioni. Aggiornamento delle matrici di zinco. od altro. sia per effetto del cambiamento nella circoscrizione territoriale dei Comuni sia per sostituzione. 11 è restituita dal Sindaco all’Ufficio tecnico erariale. e sia per correzione di errori di duplicazione od omissione. Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. o per mezzo del Sindaco. n. ne curerà la istruttoria e li inoltrerà col proprio parere alla Commissione censuaria competente.stesi in esenzione della tassa di bollo . 57 del Testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931. § 233. 37. secondo l’ordine di presentazione all’Ufficio tecnico erariale.sono presentati alle Commissioni censuarie per il tramite dell’Ufficio tecnico erariale. li registra nel protocollo mod. 37 si elencano. al quale possono essere prodotti o direttamente. 126 del regolamento. impugnabile soltanto per motivi di diritto dinanzi autorità Giudiziaria . facciano conoscere ai possessori che le relative osservazioni non possono ritenersi attendibili quando fra la vera estensione del fondo e la superficie inscritta in Catasto esista una differenza trascurabile. Nei riguardi della misura è opportuno che i tecnici erariali. unico per l’intera provincia. l’Ufficio tecnico erariale ricevuti i reclami. L’Ufficio tecnico erariale di mano in mano che gli pervengono dai privati. I reclami non possono riflettere che l’oggetto delle variazioni. e per ciascuna particella devono riferirsi allo stato dei fondi all’epoca dell’avvenuta verificazione. in distinte serie progressive i reclami tendenti alla eliminazione di errori materiali e quelli riguardanti 143 . ed eventualmente gli Uffici tecnici erariali. I reclami . ove i reclami risultassero privi di fondamento. 11) o delle decisioni (mod. Ciò varrà ad allontanare dai possessori medesimi il pericolo di dover rifondere la spesa della nuova visita cui sarebbero assoggettati in conformità al disposto dell’art. Registrazione dei reclami e loro esame. 38) alla Commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla Commissione censuaria provinciale in appello. Ogni reclamo può riferirsi ai soli beni posseduti da una ditta in uno stesso Comune o in una stessa frazione di Comune avente patrimonio separato.dell’Agricoltura e delle Foreste. dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e dai Sindaci i reclami dei possessori. o dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Tale parere potrà essere esposto in calce ai reclami medesimi.i possessori possono reclamare entro 30 giorni dalla data della notificazione delle variazioni (mod. Nel mod. 1572. Ai sensi dell’art. In tutti gli altri casi annota le sue deduzioni ed il suo parere e trasmette i reclami e documenti annessi alle competenti Commissioni censuarie. _________________ SI OMETTONO LE APPENDICI SULLE INTESTAZIONI E SUI MODELLI PERCHE’ SUPERATE 144 . Per ogni reclamo l’Ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta da staccarsi dal registro mod. 37. 30. Servendosi dello stampato mod. § 234. restituendogli tutti gli atti. Notificazioni delle decisioni. Le Commissioni censuarie comunicano le originali loro decisioni all’Ufficio tecnico erariale. 38 l’Ufficio tecnico erariale a mezzo dei messi comunali.altri motivi. provvede alla eliminazione degli errori stessi mediante la compilazione e registrazione di opportuni stati dei cambiamenti. Mano a mano che i reclami saranno definiti si completeranno le registrazioni richieste dal mod. L’Ufficio tecnico erariale procede all’esame dei reclami: quando si tratti di evidenti errori materiali. notifica agli interessati le decisioni adottate in merito ai reclami presentati. 151. 23. 11. per la singolarita' delle loro caratteristiche..La rendita catastale e' la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione. sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: Art. n. n. La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria. per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe. a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. 27. a quelli ordinari del triennio 1937-1939. n. 3. 87. art. PROMULGA il seguente decreto legislativo.. L. 28 della legge 8 giugno 1936. manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. 20. costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe e' eseguita. 1249. canoni. Visto l'art. sovraimposte e contributi di ogni specie.La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art.Decreto Legislativo del 08/04/1948 n. 10. art. 9. livelli. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi. 28. Sulla proposta del Ministro per le finanze. 18. e 29 del regio decreto-legge 13 aprile 1939. Art. 1231. del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946. Per la formazione del catasto si fara' riferimento. attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie. 25. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944. 26. n. convertito nella legge 11 agosto 1939. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 652. approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Abrogazione della legge 571/1943. della Costituzione. 1 Testo: in vigore dal 09/06/1948 La legge 17 giugno 1943. 2 Modificazioni al r. Testo: in vigore dal 09/06/1948 Gli articoli 9.l. Art. 120 del 25/05/1948) Servizio di documentazione tributaria Preambolo. debiti e pesi ipotecari e censuari. Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione. 16. 1249/1939. nonche' per imposte. per ciascun comune o porzione di comune.. 11. 571. n.d. comma primo. I quadri delle categorie e Pagina 1 . recante modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano. 19. 12. comma quinto. 514 Titolo del provvedimento: Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione. 98. 652/1939 conv. Preambolo Testo: in vigore dal 09/06/1948 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. con le modificazioni ad esso apportate dall'art. e' abrogata. Nessuna detrazione avra' luogo per decime. n. 10. e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'. entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli Uffici tecnici erariali. 18. 378. posti nel capoluogo della provincia. decide nei successivi sessanta giorni. queste sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione e' ammesso ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali alla Commissione censuaria centrale. con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali. Divenuta definitiva la determinazione delle tariffe. con suo manifesto da' notizia di tale pubblicazione. Le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali previste nel secondo e nel terzo comma saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro definizione alle Commissioni censuarie comunali e agli Uffici tecnici erariali interessati. e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.I diritti di scritturato. certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947. in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare. 12. la quale decide in via definitiva nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso. 514 classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali per i rispettivi comuni. Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa. indicando il luogo. Art. 10. Avverso la determinazione delle categorie e classi le Commissioni censuarie comunali. 16. nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali. 19.. dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria .Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. che compila una tabella nella quale. sono indicate le rispettive categorie e classi. alla categoria ed alla classe relativa. sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale. la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano. I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati. sentito l'Ufficio tecnico erariale competente. Nei successivi sessanta giorni. I prospetti delle tariffe sono comunicati.Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate.L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare. e sentiti gli Uffici tecnici erariali competenti. La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali. Il sindaco. verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie. possono. viste le osservazioni delle Commissioni censuarie comunali. nonche' la consistenza. di visura e di disegno per copie. n. per tutti i comuni della provincia. Esso e' costituito dallo schedario delle partite. La tabella e' pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale. le Commissioni censuarie provinciali esaminano i prospetti delle tariffe e decidono in caso di dissenso tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali. dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana. alle Commissioni censuarie provinciali. per tutti i comuni delle rispettive provincie. Per le unita' immobiliari contemplate nell'art. per ciascun comune o porzione di comune. Art.. Una copia dello schedario delle partite. od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. tenute al corrente con le successive variazioni. le Commissioni censuarie comunali hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni sul prospetto relativo al proprio comune. Art.. certificati od estratti. Art. ricorrere alla Commissione censuaria provinciale che. che non emettono nel termine prescritto le decisioni di propria competenza.Decreto Legislativo del 08/04/1948 n. alle quali.. i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione. registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 29. che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale. 31 della legge 17 agosto 1942. l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione. Art. con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.. dai tributi immobiliari. n. e successive modificazioni. Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto. nei modi che saranno stabiliti per legge. l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra' avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni. 1016. La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria. Art. 20. del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte. nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento. le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili. i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.Decreto Legislativo del 08/04/1948 n. ancorche' esenti. devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. che sono stabilite da leggi generali e speciali.. al competente ufficio tecnico erariale. Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria .Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta. 4. 3 sono obbligati a denunciare. e. Tali esenzioni competono pure a quelle parti delle unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti. ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali. I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore. Art. Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte.. 7. 25. 28. La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze.Le persone e gli enti indicati nell'art. 17. 7. redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato. in conformita' delle norme di cui all'art.La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare. Art. 27. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali. 26. le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 514 distrettuali delle imposte in misura eguale. Art. temporaneamente o permanentemente. n. a norma dell'art. 1150. la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate. disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione.Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale. Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto. costituisce la base per la determinazione. La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta. dopo un triennio.Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore Art.. delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937. in caso di controversia. Art. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari. Debbono del pari essere dichiarati entro lo stesso termine. per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra.Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte..I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani.. 23. delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. in conformita' delle norme di cui all'art. le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese.. contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale. i seguenti articoli: Art. convertito nella legge 11 agosto 1939. sono abrogate. n. All'art. 34 del regio decreto-legge 13 aprile 1939. 31. 1249. art. 652. n. n. assumono rispettivamente i numeri 35. la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia d'imposte sui terreni. 571. 652. 5. quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle provincie limitrofe La stessa facolta' e' attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. L. 34. errori e sgravi d'imposta nonche' di esenzioni ed agevolazioni ivi comprese quelle per ruralita'. Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. Modificazioni 153/1943. 514 art. rispettivamente in prima istanza ed in appello. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima. In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma. n. L.d. il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie. si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione. 916. n. 23 della legge 8 marzo 1943. la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione. Art. 1249/1939. Servizio di documentazione tributaria Testo: soppresso dal 01/01/1974 Gli articoli 32.. quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari. in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali.L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere. n. 33. in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di Pagina 4 .d. e successive modificazioni. Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali e' pure demandata. n. in qualunque tempo. art. 3 Abrogazione dell'art.. 1249/1939. Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936. secondo comma del regio decreto-legge 27 marzo 1939.. 5 652/1939 conv.l. n. convertito nella legge 23 giugno 1939. sui fabbricati e sul reddito agrario.L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che. Art. 11. 1249. 4 Modificazioni al r. 153. 14 del regio decreto-legge 13 aprile 1939. per il loro carattere. 23 L. 652. 652/1939 conv. n. 32. al r. Testo: in vigore dal 09/06/1948 Le disposizioni dell'art. Resta fermo il disposto dell'art. n. Nei casi contemplati dalle leggi.d.l. 14 r. tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori. 37. e' sostituito il seguente: "La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia. convertito nella legge 11 agosto 1939. convertito nella legge 11 agosto 1939. convertito nella legge 7 giugno 1937. L. 1249.Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 1639. n 1016. 33.l. per le controversie in materia di indebito. 652/1939 conv.Decreto Legislativo del 08/04/1948 n. 1249/1939 e all'art. 36. sono aggiunti. Testo: in vigore dal 09/06/1948 Al regio decreto-legge 13 aprile 1939. dopo l'art. la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche alle tariffe gia' determinate. art. Testo: in vigore dal 09/06/1948 L'art. di un vice-presidente. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936. art.d. 3 del regio decreto-legge 13 marzo 1944.Decreto Legislativo del 08/04/1948 n. 1016. convertito nella legge 7 giugno 1937. 1639. 514 bonifica. E' mantenuta la competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865. un funzionario degli Uffici tecnici erariali. n. 8/1944. e' cosi' modificato: "Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente. Per l'altra meta' la scelta avverra' su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi. 6 Modificazioni all'art. su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto". quale membro effettivo. 8. I membri effettivi e supplenti sono scelti per meta' fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo. munito del sigillo dello Stato. n. Essi sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia. e di otto membri effettivi e quattro supplenti. sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.l. 3 r. 7 Ricorso contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali. fra i quali deve essere compreso. 2248. ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili". allegato E. che sostituisce l'art. Testo: in vigore dal 09/06/1948 Il ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali pronunciato in merito ai quadri delle categorie e classi ed ai prospetti delle tariffe anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto deve essere presentato alla Commissione censuaria centrale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Questi designera' sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entita' degli interessi dell'attivita' produttiva operanti nella provincia. n. n. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. fatta dal Prefetto della provincia. Servizio di documentazione tributaria Pagina 5 . Il presente decreto. e per le denuncie di trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione. deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse e' chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. "Il certificato catastale previsto dal secondo comma e' rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in esenzione di tutti i diritti catastali fermo restando il pagamento della tassa di bollo e dei diritti di scritturazione. civili o giudiziali. quando si tratti di frazionamento di particella. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. da sottoporsi alla registrazione. 1572. "Il procuratore del registro. alla domanda di voltura devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi. occorrenti per la esecuzione delle volture". In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. 57 e' sostituito dal seguente: "Quando avviene il frazionamento di una particella. 2) L'art. 56 e' sostituito dal seguente: "I notari ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimenti di beni immobili. 57. 1043 Titolo del provvedimento: Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprieta' rustiche e urbane. trasmette all'Ufficio tecnico erariale le domande di voltura con gli atti ad esse allegati. "Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento. "Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonche' agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma". le parti interessate devono produrre. 55 e' modificato come segue: "Le domande di voltura sono fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e sono presentate all'Ufficio del registro o delle successioni insieme con gli atti. se del caso. 3) L'art.u. il Pagina 1 . nei modi e termini stabiliti dal regolamento.Legge del 17/08/1941 n. 55. e. art. anche il tipo prescritto dal seguente art. 1 Testo: in vigore dal 17/10/1941 Al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni. n. nonche'. L'Ufficio tecnico erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato. 233 del 02/10/1941) Servizio di documentazione tributaria Modificazioni al t. "Qualora manchino tali documenti. "Alla domanda di voltura inoltre deve essere allegato un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono a individuare l'immobile. approvato con R. 1572/1931. decreto 8 ottobre 1931-IX. con apposita copia od estratto di essi in carta libera. e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte: 1) L'art. gli atti o la dichiarazione previsti dal 3 e 4 comma dello stesso articolo. se dalle parti non sia esibito loro il certificato catastale previsto dal 2 comma del precedente art. insieme con i documenti per la esecuzione delle volture. n. se le parti non provvedono a fornirli. 5) L'art. quelle per il funzionamento delle Commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi Comuni. gli altri atti necessari. entro lo stesso termine di tempo. la quale potra' essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo. Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tendono le adunanze. "L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 55. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI. "Se le parti non forniscono quanto loro e' richiesto. in tal caso. entro il termine di giorni trenta. 3 Compensi ai componenti delle commissioni censuarie provinciali. Testo: in vigore dal 17/10/1941 Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali e' dovuta per ciascun giorno di adunanza un indennita' in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento. 60 e' sostituito dal seguente: "Coloro che non osservino le disposizioni di cui: a) ai commi secondo. 57-bis sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 10 a lire 50. terzo e quarto dell'art.Legge del 17/08/1941 n. art. questa vi provvede di ufficio a spese del tecnico. sono fatti in carta libera dal procuratore del registro. "Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo di frazionamento. 2 funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 17/10/1941 Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive Provincie. Tale indennita' si computa per ciascun giorno di adunanza. vi provvede l'Ufficio tecnico erariale. Quello delle violazioni alle disposizioni dell'art. ovvero a regolarizzare. da persona dalle medesime parti delegata. "Tale estratto deve essere firmato dalle parti interessate. art. 55 o quelle di cui agli articoli 56. 4". 1043 corrispondente tipo di frazionamento. "Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di Finanza competente per territorio. queste non possono essere eseguite. 57-bis. ponendo a carico delle parti le spese occorse il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero". 55. o. 57 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50 a lire 1000. a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929-VII. sono dovuti i compensi stabiliti dalla tabella B annessa al R. gli atti ed i tipi gia' esibiti e riconosciuti imperfetti. 57-bis e' di competenza esclusiva degli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o dei capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. 2011. sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno: Pagina 2 . "Le copie ed estratti di cui al primo comma dell'art. per esse. Spese per il comunali. per l'applicazione della pena pecuniaria. "L'importo di tali spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero". b) all'art. al quale. da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere. geometra o perito agrimensore. 4) E' aggiunto il seguente art. "Tali compensi vengono liquidati all'atto della registrazione e sono dovuti anche quando la registrazione sia fatta senza pagamento d'imposta. 56 spetta ai procuratori del registro o agli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o ai capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. n. prodotti per la esecuzione delle volture. l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a presentare. anche se nella medesima giornata abbiano luogo piu' riunioni. "Se il tipo presentato non e' regolare ed il tecnico che l'ha firmato non procede alla sua rettifica nel termine di tempo che gli e' prefisso dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. .. 1.... per valore superiore a lire 1000 ma non a lire 5000. L. Diritti catastali: per valore fino a L. 1.. annessa alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923-II. per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni...50 per valore superiore a L. che stabilisce per ogni formalita' la tassa minima di lire 10. quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6 dell'ordinamento gerarchico. nonche' a quella di cui al R.. L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a formare.. nonche' ai decreti dei giudici tavolari quando si riferiscono e ordinano solamente la intavolazione del diritto di proprieta'. in ordine ai trasferimenti di cui sopra. 1000. art.. Mappe catastali altimetriche. tassa L. decreto 8 ottobre 1931-IX. Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento di cui al presente articolo..... per la copia ad uso ipoteche. si presentano agli Uffici dei libri fondiari. decreto 28 marzo 1929-VII. n. mediante riduzione della mappa.. b) per i membri che non sono funzionari dello Stato.. tale frazione e' arrotondata a lire una. Agevolazioni ed urbane. annessa alla legge del registro 30 dicembre 1923-II.. decreto-legge 20 novembre 1930-IX. 4. carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'art.. per marca voltura.. atto pubblico o scrittura privata: per ogni foglio.. con deroga alla disposizione contenuta nelle avvertenze generali apposte in calce alla tariffa allegato A. Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia.. 499. per la copia o secondo originale ad uso registro. Le riduzioni delle tasse di bollo sono estese alle domande. 3269 e successive modificazioni. art.. approvato con R. agli atti e ai documenti che ai sensi del R. 0. imposta 1%.Legge del 17/08/1941 n. tassa L.... compresi i tipi di frazionamento. 1043 a) per i membri che sono funzionari dello Stato. Bollo: per originale. 5 fiscali per i trasferimenti di piccole proprieta' rustiche Testo: in vigore dal 17/10/1941 Per i trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso di fondi rustici compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprieta' fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a lire 1000 e da lire 1000 a lire 5000 le imposte di registro ed ipotecarie. 5000. 1000 ma non a L.. imposta 2% esclusa qualunque altra riduzione contemplata dalla tariffa allegato A.... Qualora l'importo delle imposte di registro e di trascrizione presenti la frazione di una lira. e successive modificazioni. 1572.... n. la tassa di bollo ed i diritti catastali sono dovuti nelle seguenti misure: Registro: per valore fino a lire 1000. n..... Trascrizione ipotecaria: imposta 1 per cento.. 4 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 17/10/1941 Le mappe catastali possono essere anche altimetriche.... La indennita' di cui al 1 comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza. n.... quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni. 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni..... " 1Pagina 3 . 3272. n. Le indennita' di soggiorno di cui ai due precedenti commi sono soggette alle riduzioni di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918. 1491. tassa L.... per le note ipotecarie e per la copia al compratore: per ogni foglio. 7 i trasferimenti di piccole proprieta' Testo: in vigore dal 17/10/1941 Gli onorari e diritti notarili dovuti a norma delle vigenti disposizioni per gli atti di trasferimenti tra vivi ed a titolo oneroso riguardanti fondi rustici. 5000. 8 Abrogazione degli articoli 1.l. 5000. e successive modificazioni.d. 500. le normali imposte di registro ed ipotecarie. notarili per art. 5 sono dovute: a) per i valori che siano risultati superiori a L. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II. n. art. 1000. 1227. 2 e 3 r. 5000. b) per i trasferimenti suddetti per valori superiori a L. b) per i valori che siano risultati superiori a L. n. 1000 ma non a L. 6 Recupero delle imposte e tasse a seguito di accertamento. alla meta'. sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 2245. 2 e 3 del R. sono ridotti: a) per i trasferimenti suddetti fino al valore di L. il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente art. 1043 art. La detta riduzione non si applica all'onorario proporzionale spettante per il ricevimento dell'atto e ai diritti di iscrizione al repertorio. munita del sigillo dello Stato. compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprieta' fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a L. 1227/1935 conv. 1000. nonche' la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura. Testo: in vigore dal 17/10/1941 Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1. Servizio di documentazione tributaria Onorari e diritti rustiche e urbane. L. 500. 500 a L. ad un terzo. Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale. n. convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV. 3269. Testo: in vigore dal 17/10/1941 Qualora. le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L.Legge del 17/08/1941 n. 1000 ma non a L. e da L. mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 2245/1935. Pagina 4 . Ordiniamo che la presente. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII. 500 ma non a L. 6. Visto il R. alla rivalutazione del relativo reddito e alla formazione di un nuovo catasto urbano. n. dei fabbricati e art. Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di procedere all'accertamento dei fabbricati urbani. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI. Visto il R. n. decreto 5 giugno 1871. convertito nella legge 7 giugno 1937. n. 2 Organi competenti alle operazioni di cui all'art. Vista la legge 8 giugno 1936-XIV. decreto 17 settembre 1931-IX. Visto il R. 1. n.Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. n. n. Preambolo Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 06/05/1939 VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volonta' della nazione RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 26 gennaio 1865. 1608. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. n. 3. convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII. rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. 267. Visto il R. 1 valutazione della relativa rendita Testo: in vigore dal 06/05/1939 E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico. recante modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. 652 Titolo del provvedimento: Accertamento generale dei fabbricati urbani. 100. 2136. per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e sue modificazioni. 2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano art. che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Sentito il Consiglio dei Ministri. decreto 24 agosto 1877. convertito nella legge 7 giugno 1937-XV. 129. 108 del 06/05/1939) Preambolo. n. 2332. n. che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette. Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze. Visto il R. che modifico' la composizione della Commissione censuaria centrale. 1507. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII. 1016 sulla riforma degli ordinamenti tributari. 1109. 1231. n. n. n. 1639. allo scopo di: 1) accertare la proprieta' immobiliari urbane e determinarne la rendita. della legge 31 gennaio 1926. Visto l'art. per la formazione del catasto dei fabbricati. Pagina 1 . decreto-legge 26 dicembre 1936-XV. che modifico' la composizione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali. Visto il R. Visto l'art. che disciplina l'imposta sui fabbricati e successive modificazioni. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV. 4024. n. Abbiamo decretato e decretiamo: Accertamento catastale. ciascuno per la propria quota. nello ed atta a produrre un Testo: in vigore dal 06/05/1939 La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta. Pagina 2 . anche se esistenti soltanto di fatto. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti. se questi e' minore o incapace. da chi ne ha la legale rappresentanza. e nel secondo comma del presente articolo. Testo: in vigore dal 06/05/1939 L'accertamento generale degli immobili urbani e' fatto per unita' immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata: a) dal proprietario o. il condomino o il socio o il componente la ditta. art. per i condomini e per le societa' e le ditte. Definizioni di immobili urbani. Redazione della dichiarazione. ha la firma sociale. entro il giorno che sara' stabilito con decreto del ministro per le finanze. b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze. la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati. o concorrono a determinarne l'uso e la rendita. di concerto con le commissioni censuarie provinciali. la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio. a termini dello statuto o dell'atto costitutivo. ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri. stabilmente assicurati al suolo. 5 Definizione di unita' immobiliare. Testo: in vigore dal 06/05/1939 Si considera unita' immobiliare urbana ogni parte stato in cui si trova. diversi dai fabbricati rurali. da chi. c) e d) del primo comma. c) per la societa' commerciali. quando gli obbligati alla denuncia sono piu' di uno. 652 Testo: in vigore dal 28/01/1990 1. comune o porzione di comune. Per le associazioni. del condominio. La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o piu' unita' immobiliari. legalmente costituite. diverse da quelle indicate nel precedente comma. sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate. e' di per se stessa utile reddito proprio. dal legale rappresentante. art. art. da chi le rappresenta nel Regno. Nei casi indicati nelle lettere b). su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato e presentata al podesta' del Comune ove l'unita' immobiliare e' situata. d) per le societa' estere. Se l'amministratore manca. b) per gli enti morali.Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale. Per ciascun gruppo di comuni. che sia amministratore anche di fatto. art. della societa' o della ditta. per ciascuna unita' immobiliare. sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione. 3 Dichiarazione relativa agli immobili urbani. Non sono soggetti a dichiarazione: a) i fabbricati rurali gia' censiti nel catasto terreni. 6 di immobile che. 4 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 06/05/1939 Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite. 2. e' obbligato alla dichiarazione l'associato. 7 Obbligo di presentazione della planimetria. 3.Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. Testo: in vigore dal 28/01/1990 1. art. la classe e la ubicazione degli immobili. 9 Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 09/06/1948 1. 8 Suddivisione degli immobili in categorie e classi. 11 determinazione delle categorie e classi e delle Pagina 3 . Per la determinazione della rendita. da determinarsi secondo la categoria. debiti e pesi ipotecari e censuari. dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private. La rendita catastale e' la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione. 28 della legge 8 giugno 1936. per la singolarita' delle loro caratteristiche. Nessuna detrazione avra' luogo per decime. sovraimposte e contributi di ogni specie. saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito. 2. 652 c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti. Per la formazione del catasto si fara' riferimento. 2. La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 2. 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929. una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200. in categorie e ciascuna categoria in classi. 10 Fabbricati per uso industriale o commerciale. Testo: in vigore dal 09/06/1948 1. art. Organi competenti alla relative tariffe. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi. le persone ed enti di cui all'art. canoni. 3 devono presentare al podesta' del Comune ove gli immobili sono situati. livelli. 14. a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche. nonche' per imposte. entro il giorno che sara' fissato con decreto del Ministro delle finanze. art. 32 del presente decreto. le unita' immobiliari di gruppi di comuni. Definizione di rendita catastale. art. sono distinte. art. Con disposizione del regolamento previsto dall'art. per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe. e) i fabbricati di proprieta' della santa sede di cui agli articoli 13. manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria. comune o porzione di comune. costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. a quelli ordinari del triennio 1937-1939. n. 1231. Per ciascuna categoria e classe e' determinata la relativa tariffa. d) i cimiteri con le loro dipendenze. Testo: in vigore dal 19/09/1939 Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6. Detta planimetria e' esente da tassa di bollo. la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento. e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'. T. comune o porzione di comune.Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati . salvo le rettifiche successive. art. 13 censuarie contro le tabelle dell'U. con l'aggiunta di due membri effettivi e di due membri supplenti per i Comuni con popolazione non superiore a 500.E. La tabella e' pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale. che compila una tabella nella quale. nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali. Il sindaco. con l'aggiunta di quattro membri effettivi e di due membri supplenti. 12 Tabelle degli U.Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n.000 abitanti. in numero triplo dall'Unione provinciale fascista degli industriali: Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati. la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio. designati. 2. rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore. Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 06/05/1939 Contro i dati pubblicati. nominati per meta' dal Ministro per le finanze e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale delle corporazioni su designazione. con suo manifesto da' notizia di tale pubblicazione. per quest'ultima meta'. Testo: in vigore dal 09/06/1948 L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare. di concerto con le commissioni censuarie provinciali. le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono integrate: a) quelle comunali. sempre in numero triplo di quelli da eleggere. Il diritto di ricorso in seconda istanza spetta anche all'Ufficio tecnico erariale. e di quattro membri effettivi e di due supplenti per gli altri Comuni. per quest'ultima meta'. per ciascun comune o porzione di comune.T.E. nominati per meta' dall'intendente di finanza della Provincia e per l'altra meta' dal podesta' del Comune. I ricorsi non sospendono la procedura. nonche' la consistenza. Contro le decisioni pronunciate dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge. in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare. giusta il presente articolo. la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale. Testo: soppresso dal 09/06/1948 Per i compiti loro attribuiti dal presente decreto. Ricorso alle commissioni art. sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate. Per il comune di Roma provvedono in luogo dell'intendente di finanza e del podesta'. art. 12. b) quelle provinciali. sono indicate le rispettive categorie e classi. le ditte interessate possono ricorrere in prima istanza alla commissione censuaria comunale ed in seconda istanza alla commissione censuaria provinciale. ai sensi dell'art. i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione. sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale. indicando il luogo. dell'Unione provinciale fascista degli industriali . integrano le Commissioni censuarie Pagina 4 . Per le unita' immobiliari contemplate nell'art. fra i contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del Comune. I membri che. alla categoria ed alla classe relativa.: redazione e pubblicazione. 652 Testo: in vigore dal 28/01/1990 1. 14 Integrazione delle commissioni censuarie. 10.fra i contribuenti iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati. per ciascun gruppo di comuni. art. decreto-legge 5 settembre 1938. 1507. (N. per tutti i comuni della provincia. e' integrata con l'aggiunta di quattro membri effettivi e di due supplenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati e scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli industriali: Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati. posti nel capoluogo della provincia. Per i giudizi che le sono devoluti dal presente decreto. Pagina 5 . 17 Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano. integrano la Commissione censuaria centrale.R. n. n. Testo: in vigore dal 09/06/1948 Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate.Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 18 variazioni del catasto urbano. le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi. 1507. 1572. ai sensi dell'art. I membri che. 652 comunali e provinciali non intervengono nella esplicazione dei compiti devoluti alle Commissioni stesse in materia di catasto dei terreni. art. 15 le risultanze delle tabelle U.D.P. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento. La indennita' annua loro attribuita. salvo quanto e' disposto nel successivo articolo 25. n.) edilizio Testo: in vigore dal 09/06/1948 Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale. in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche. Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa. da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali. dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana. allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune. 650. tenute al corrente con le successive variazioni. e' fissata tanto per i membri effettivi quanto per quelli supplenti. modificato dal R. 12 e contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' stabilito in trenta giorni. Servizio di documentazione tributaria Termine per ricorrere contro art. Testo: in vigore dal 06/05/1939 Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente. Esso e' costituito dallo schedario delle partite. 32 del testo unico 8 ottobre 1931. 26 ottobre 1972 n. ai sensi del precedente comma. decreto-legge 5 settembre 1938. 22 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto 8 ottobre 1931.R. non intervengono nella esplicazione dei compiti a questa devoluti in materia di catasto dei terreni.T. Una copia dello schedario delle partite.: Vedi Titolo II D. 16 Atti che compongono il nuovo catasto urbano.E. modificato con l'art. e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione. n. in misura non superiore a lire tremila. Testo: in vigore dal 06/05/1939 Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. Adempimenti connessi alle art. per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata. la Commissione censuaria centrale di cui all'art. 1 del R. b) nello stato dei beni. 1572. 7. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari. 22 Applicazione dell'imposta sui fabbricati. approvato con R. la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano. Testo: in vigore dal 09/06/1948 Le persone e gli enti indicati nell'art. Determinazione catastale. 21 Modalita' di redazione delle domande di voltura. le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. art. con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. art. costituisce la base per la determinazione. 23 imponibile sulla base e' di competenza della rendita Testo: in vigore dal 09/06/1948 La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare. 20 delle variazioni relative al possesso di immobili. del reddito art. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale. certificati od estratti. Obbligo di denuncia art. nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento. nei modi che saranno stabiliti per legge. 378. n. decreto 24 marzo 1907. le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili. e del art. nonche' le denuncie di variazione nello stato e nella consistenza dei fabbricati. certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947. Azione dell'ufficio reddito effettivo. devono essere fatte. redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato. le domande di voltura e di annotamenti. 237.Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 3 sono obbligati a denunciare. del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte. 19 di scritturato per le volture relative al nuovo catasto edilizio Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 09/06/1948 I diritti di scritturato. deve dall'Ufficio ricevente essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. con dichiarazione di autenticita'. n. art. 652 I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati. Testo: in vigore dal 06/05/1939 L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati degli Uffici distrettuali delle imposte dirette. in doppio esemplare uno dei quali. Diritto urbano. di visura e di disegno per copie. la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate. a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urbano. 17. Testo: in vigore dal 06/05/1939 Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non e' attivato. verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie. 24 contribuente per la determinazione del Pagina 6 . in conformita' delle norme di cui all'art. in conformita' delle norme di cui all'art. l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra' avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni. con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto. redditi dei fabbricati secondo Testo: in vigore dal 09/06/1948 Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore. dopo un triennio. Pagina 7 . le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese. La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta. registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore. art. per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra. La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze. dai tributi immobiliari. seguito della diminuzione di Servizio di documentazione tributaria Testo: in vigore dal 09/06/1948 Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale. l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione. i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta. art. ancorche' esenti. a norma dell'art. Testo: in vigore dal 12/03/2006 I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani. al competente ufficio tecnico erariale. 28 Denuncia relativa alle nuove costruzioni. La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria. 7. disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione. 26 Attivazione del nuovo catasto edilizio urbano. ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Debbono del pari essere dichiarati entro lo stesso termine. temporaneamente o permanentemente.Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto. 27 Abolizione delle revisioni parziali dei il preesistente ordinamento. Testo: in vigore dal 09/06/1948 Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta. devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. art. Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali. 4. 25 Determinazione della rendita catastale a almeno un quinto della rendita catastale. art. 652 Testo: in vigore dal 06/05/1939 L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati La relativa procedura di accertamento e quella contenziosa sono pure regolate dalle disposizioni predette. che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale. i diritti graduali di voltura si liquidano sugli stessi valori in base ai quali vengono liquidate le imposte di registro o di successione. per le devoluzioni del dominio utile al direttario e per i trasferimenti o per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprieta' di cui all'art.art. 15 del presente regolamento. 67 Titolo del provvedimento: Regolamento per la conservazione del nuovo catasto. Pagina 1 . per le concessioni e le cessioni del dominio utile. Titolo del documento: Diritti graduali di voltura in casi particolari. 2153 .Regolamento del 08/12/1938 n. Testo: in vigore dal 28/02/1939 Servizio di documentazione tributaria Per i trasferimenti riguardanti soltanto la nuda proprieta' o il solo dominio diretto. 2153 . la intestazione sotto la ragione sociale deve essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti. il cognome. Nelle comunioni di proprieta' o possesso o d'altri diritti reali. il nome e la paternita' dell'usufruttuario od usuario. Delle donne maritate o vedove devono indicarsi il cognome paterno. di seguito alla intestazione del beneficio. devono essere indicati il cognome. con l'indicazione della durata dell'usufrutto o dell'uso. Testo: in vigore dal 28/02/1939 Servizio di documentazione tributaria Le note di voltura per la intestazione alla quale si fa il trasporto. di seguito. il nome e la paternita' di chi ha elevato la contestazione.art. il cognome. Per i beni che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualita'. e la denominazione degli enti morali con il cognome. nonche' quelli del dominio diretto. Quando l'area di un fabbricato rurale od urbano appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato. nonche' la quota spettante a ciascuno. devono indicarsi. o beneficiata. s'indica prima il proprietario dell'area. il nome e la paternita' dell'amministratore legale. di seguito al nome del proprietario o possessore. dell'assente. ove questi siano a tempo determinato. devono essere indicati il cognome. Pei beni soggetti ad usufrutto o diritto d'uso totale. e. poi quello del fabbricato. Pei beni contestati devono essere indicati. devono indicarsi il cognome. il nome e la paternita' del beneficiato. il nome e la qualita' dei rappresentanti. il cognome. Per i beni soggetti ad usufrutto o a diritto d'uso parziale.Regolamento del 08/12/1938 n. Per le societa' in nome collettivo. 29 Titolo del provvedimento: Regolamento per la conservazione del nuovo catasto. Intestazione. Pei beni enfiteutici o livellari. Pagina 1 . o la sede degli enti morali. dell'inabilitato. quelli del proprietario. del fallito e della eredita' giacente. debbono indicare il nome. se maritate o vedove. dopo quelli del minore. il nome e la paternita' dei cointeressati. Titolo del documento: Note di voltura. Pei beni soggetti ad amministrazione legale. devono indicarsi il cognome. nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota. il cognome. il cognome e la paternita' degli individui. il nome proprio e quello del padre. e. od e' succeduto negli eventuali diritti. dell'interdetto. il nome e la paternita' del proprietario devono precedere quelli dell'usufruttuario od usuario. nome e paternita' del marito. In ogni caso si devono indicare nella domanda la professione o condizione e la residenza degli individui. il nome e la paternita' dell'enfiteuta o livellario. 3269. Testo: in vigore dal 28/02/1939 Servizio di documentazione tributaria Le volture per i trasferimenti contemplati dall'art. e dall'art. 57 della legge tributaria sulle successioni approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923. 54 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923. le parti sono tenute pur sempre a fare al Procuratore la denunzia voluta dall'art.art. devono farsi in base agli atti legali. 3270. Pagina 1 .Regolamento del 08/12/1938 n. 15 Titolo del provvedimento: Regolamento per la conservazione del nuovo catasto. che li comprovano ed al certificato di eseguita denunzia da cui risulti il pagamento dell'imposta di registro o di successione. e anche in questo caso la voltura si fa in base ai documenti menzionati nel primo comma del presente articolo. 79 della legge del registro 30 dicembre 1923. n. Per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie. n. Titolo del documento: Atti in base ai quali e' eseguibile la voltura in casi particolari. n. 2153 . la voltura si eseguira' in base al detto certificato e all'atto di provvisione in originale o in copia rilasciata dagli uffici della stessa autorita' ecclesiastica da cui l'atto venne emanato Allorquando l'imposta di registro o di successione per il consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprieta' viene pagata anticipatamente. 3270. del dominio utile. Titolo del documento: Casi in cui deve essere presentata domanda di voltura. Pagina 1 . del possesso. Testo: in vigore dal 28/02/1939 Servizio di documentazione tributaria Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona.art. della proprieta'. dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili e di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla inscrizione in catasto. 2153 . del dominio diretto. anche se trattisi di passaggio o divisione fra persone cointestate.Regolamento del 08/12/1938 n. 6 Titolo del provvedimento: Regolamento per la conservazione del nuovo catasto. 1 della legge 16 febbraio 1913. In relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite riduzioni degli onorari e dei diritti notarili. 3 della stessa legge. 1 devono essere dal notaro annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell'art. 1666 Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili 1.D. Con decreti reali. salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso. n. La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai nn. con obbligo di trasmettere la nota al tribunale in conformità al disposto dell'art. può essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse dai notari. 2. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. 3° firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio (2). 89. per gli atti che interessano le rispettive amministrazioni. Ove.R. in originale od in copia. 2 del regio decreto 10 settembre 1914. anche se redatti all'estero. n. 5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali. Gli atti indicati nell'art. e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. 944 del codice civile (1). scritture private. Fermo il disposto dell'art. su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. di concerto coi Ministri interessati. 14 luglio 1937. 5. il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 15. in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell'art. Ove concorrano speciali circostanze la sede dell'archivio notarile distrettuale può essere stabilita con decreto reale. Le dichiarazioni di cui al n. 3. anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore. fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle sue aziende autonome. si applica il disposto dell'art. Detti atti. 3. 1326. 2° ricevere le dichiarazioni di rinuncia ad eredità di cui all'art. ha luogo la riunione ad altro distretto ai sensi dell'art. 24 del codice medesimo (3). e ove la riduzione avvenga in più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa corte d'appello. n. 4 della legge 16 febbraio 1913. n. 4° ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera.L. Con le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone diverse dai notari. delle province. questi possono essere riuniti tra loro in unico distretto con decreto reale che ne determinerà il capoluogo. 2. fino a che non ne sia possibile la riunione al rispettivo archivio distrettuale. carte e documenti. 4 e 5. fatta eccezione di questi ultimi sono rilasciati dal notaro in originale. 89. dei comuni e del governatorato di Roma (4). può essere trascritto in altro comune del distretto notarile. 62 della legge 16 febbraio 1913. Per il deposito delle dichiarazioni stesse. in un comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il consiglio notarile. Nelle circostanze e con le modalità sopra indicate. ai notari è concessa anche la facoltà di: 1° ricevere in deposito atti pubblici. la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali. . l'archivio notarile sussidiario. n. 4. 89. l'archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli. I notari in esercizio i quali. In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere fissati in numero minore di due per settimana per la sede assegnata e di uno per ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune di cui all'art. della quantità degli affari e di altre speciali circostanze. ad altro vicino comune sede di notaro. n. Se invece la circoscrizione sia diversa. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato. si considera che il notaro abbia il proprio studio nel comune o nella frazione di comune in cui deve prestare assistenza.6. con provvedimento del presidente della corte d'appello e nei modi indicati nel capoverso precedente. Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale. eseguiti nell'archivio notarile competente per questo ultimo distretto. Se un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di un notaro. I versamenti sono. si riconoscesse la necessità di assistenza notarile. n. . purché la circoscrizione del distretto per il quale l'archivio ricostituito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione. sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono lino a quando non conseguano il trasloco. 7. 26 della legge 16 febbraio 1913. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913. I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell'art. in tal caso. che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto. alcuni o uno dei quali vengano soppressi. n. e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore anzianità di esercizio effettivo. o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con regio decreto 26 aprile 1914. e successive modificazioni. ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza. In questi casi agli effetti dell'art. e 8 del presente decreto. I versamenti previsti nell'articolo precedente possono essere disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione dello stesso ad altro distretto. 9. per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza. a detto effetto. 4 della legge 16 febbraio 1913. I giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri quando siano fissati nel numero minimo di cui al comma precedente. si può per ciascuna frazione. 8. I comuni non provvisti di notaro. Se una sede notarile comprende più posti. previo parere del consiglio notarile. 89. sentito il parere del consiglio notarile e della corte d'appello. 8. Uguale facoltà spetta al Ministro per gli atti ricevuti dopo la data della soppressione e versati agli archivi competenti dai notari venuti a cessare nelle sedi del distretto poi ricostituito. 421. sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della corte d'appello. n. il versamento può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. occupino posti soppressi. tenuto conto della popolazione. n. per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal Ministro per la grazia e giustizia. essere aggregati. Nel caso di aggregazione. fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del comune di prestarvi assistenza. può essere in ogni tempo modificato. al notaro della sede. il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima. 89. sentito il consiglio notarile. 1268. e modificata con regio decreto 9 luglio 1926. a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell'art. Il provvedimento del presidente della corte d'appello di cui agli artt. n. 10. nei quali. possono con regio decreto. 89. 4 della legge 16 febbraio 1913. 89. ...... n. Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell'art. n.. Il notaro che contravviene alle disposizioni degli art..... 89. 1324 (10). 89. 22 del regio decreto 6 maggio 1929.000 a lire 25.. o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti... 7 del regio decreto legge 27 maggio 1923.. 19.... .... di pubblicità.... 13. Fermo il disposto dell'art... 65 della legge 16 febbraio 1913.. sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili.. 8 e 9 del presente decreto...... . n. 23.(8)... [Le somme riscosse dagli archivi notarili per conto della cassa nazionale del notariato... 89.. compresi quelli di ultima volontà prima della loro pubblicazione... n. ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell'appartenenza al distretto della corte d'appello menzionato nell'articolo precedente..... L'aumento di punti concesso con l'art. ai quali i notari ne trasmettono l'importo ogni mese contemporaneamente all'adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell'art..........000.. qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora..000.. Fermo il disposto dell'art..... della legge 16 febbraio 1913... sospensione. 2 del regio decreto legge 27 maggio 1923.. nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta nell'art..(5). n... per la scelta.. 2124.. al conto corrente postale intestato alla cassa medesima] (9)......600 a lire 8.. Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli artt....... 21. n. 89.... sono a cura dei capi degli archivi stessi versate nei termini e con le sanzioni di cui all'art... 64 a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro. 1324. 12 e 13 del regio decreto legge 28 dicembre 1924... il Ministro.(6). 12.. ... ... Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione.. 147 (7). 147 della legge 16 febbraio 1913. 970.. 20......... 14...11. n........... 2 e 19 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10. 26 della legge anzidetta. 111 della legge 16 febbraio 1913. prelevato l'aggio del 2 per cento... ed interdizione.. malgrado ne sia richiesto.. n.. 5 della legge 22 gennaio 1934.... di richiami. 4 della legge 16 febbraio 1913.. nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti. Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell'art. è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità conseguite...... 26....... In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione. I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla cassa nazionale del notariato a termini dell'art..... inabilitazione.. n. Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norme del citato art...... n.. Il notaro che contravviene alle disposizioni degli artt.. congedo... è punito disciplinarmente con l'ammenda da lire 1... 15-18. 89.. è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni... Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà n‚ quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia. 22.. agli archivi notarili distrettuali... ... (2) Adesso.. 30 dicembre 1937... 1365.. 5..... 26 del regio decreto 14 novembre 1926. Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti. (3) L'obbligo di trasmissione della nota al Tribunale non è più previsto..... (7) Così sostituito dalla L. Quando in una sede notarile.. n. 2358... 14 novembre 1926. n. L. (6) Sostituisce l'art. siano aumentati più posti..I concorrenti ai quali è stato applicato l'aumento anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. sentito il consiglio dei Ministri..(10). con modificazioni.U.. e nelle successive sue modificazioni. 14 novembre 1926. Comune di Roma. 24. nel periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella. a mettere i detti posti a concorso. su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le finanze.. Tale concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti. 1953.... del 06/05/96 NOTE (1) Adesso è l'art. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. R. 27.c.. 26. 24 marzo 1932. 519 c. dalla L. n. 25.. 4. ... in seguito a modificazione della tabella indicata nell'art. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1937.... Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili. 1. 4 della legge 16 febbraio 1913.... l'art. (8) Abrogato (9) Abrogato (10) Sostituisce il terzo comma dell'art.. 241. 30 dicembre 1937. Con regi decreti..D. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. n. n. .... 234. R. 89.. 28.... Il presente decreto.. 2.. (5) Abrogato (stabiliva il requisito dell'appartenenza al partito fascista per la nomina a notaio). il Ministero per la grazia e giustizia. del codice civile..... n. 1953.. n. Questo testo è aggiornato alla G. n. 2358. saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.. 1953. 6 agosto 1926. L. e l'art. è stato convertito in legge..D. (4) Adesso. n. provvede. . della cessazione.9 Sez.57 Capo III . Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913.Dei Collegi e dei Consigli notarili: Capo I .Degli archivi notarili: . . . n. . .Della decadenza dalla nomina di notaro.Delle altre formalità per l'esercizio delle funzioni notarili . III . . e dei repertori . . . II . degli estratti e dei certificati . .Il Regolamento di esecuzione della legge notarile (R. .Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese.Dell'esercizio delle funzioni notarili: Sez. è approvato l'annesso regolamento. 67 . .Dei collegi notarili. . . . . IV . . . 71 . . . . 1 . 6 . .20 Sez. . . . . sospensione ed interdizione notarile . . . della autenticazione e della legalizzazione delle firme. . .85 Capo IV .Assistenza del notaro all'ufficio notarile . . . . . IV . . .D. . 10 settembre 1914. . . 89. .Cambi di residenza. .66 TITOLO III .Dei notari: Capo I . . n° 1326 . . . visto. n.Concorsi ai posti di notaro . . n.Obblighi del notaro in rapporto alle persone che intervengono nell'atto ed alla loro capacità. . . . riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili TITOLO I . . . .5 TITOLO II .Della nomina dei notari: Sez. . .44 Sez. . . . . .Degli atti che si rilasciano in originale. .Delle cauzioni notarili .29 Sez. . . . . . .) Articolo unico Per la esecuzione della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili 16 febbraio 1913.53 Sez. . . . . . 58 . . . . 45 . . . . . . 83 . 36 .35 Sez. 88 . . 65 .Esame di idoneità . d'ordine Nostro. . . III . . . . 21 . .Disposizioni generali . . . . 10 . . . . . . .70 Capo II . . . . Ministro di grazia e giustizia e dei culti e dal Ministro del tesoro. . . . . 54 . 89. . . I . . . . 16 febbraio 1913. .Dei coadiutori e dei delegati . 92 .Della custodia degli atti presso il notaro. . . . 86 . . .Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L.Delle copie. . . . . . . .93 Capo II . . II . .Degli atti notarili: Capo I . . 32 . I . . 94 . .104 TITOLO V . . .82 Capo III . . . .31 Capo II . .91 TITOLO IV . . . 30 .Della forma degli atti notarili . . . . . . . . 89. . . .87 Capo V . . . dal guardasigilli. . .Dei Consigli notarili . . .64 Capo IV .Pratica notarile. . . riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. . . . assunzione in servizi. . All'uopo il segretario del Consiglio notarile deve comunicare. . 4° le sospensioni. . . 292 – 306 TITOLO I Disposizioni generali 1. mandamentali e comunali. . . ne dà notizia ai conservatori degli archivi notarili del distretto. . . 113 . .216 Sez. . .260 Capo II . 217 .Delle pene disciplinari . . .112 Sez. . Altra copia della tabella deve inviarsi entro lo stesso termine al Ministero di grazia e giustizia. . .291 Disposizioni riguardanti la tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. . . che. le cessazioni temporanee dall'esercizio per qualsiasi causa. . le inabilitazioni. ai sensi dell'art. classe degli impiegati. . . entro la prima quindicina del mese di dicembre. . . 276 . delle ispezioni. a sua volta. le interdizioni. ed il nome dei notari. . Consiglio di amministrazione.264 Capo III .Amministrazione. . . . . . . .248 TITOLO VI . . . .Degli archivi notarili mandamentali e comunali. .158 Sez. . . nella quale devono essere indicati: 1° il Comune sede del Consiglio notarile. . . .Degli archivi notarili distrettuali: Sez. . . . . Copia di tale tabella deve essere trasmessa. .Ritiro degli atti e loro conservazione 142 . . . . . . . compila una tabella. . . . .Della vigilanza e delle ispezioni .Contabilità degli archivi . . . . Essa deve essere tenuta al corrente. alla cancelleria della Corte o sezione di Corte di appello ed a quella del Tribunale o dei Tribunali civili compresi nel distretto notarile. . . Archivi sussidiari. Il . sono autorizzati ad esercitare temporaneamente le funzioni di notaro. coi nomi degli impiegati addetti ad ogni archivio. . . IV .Personale. non più tardi del 31 dicembre di ogni anno. debitamente verificata e vistata dal presidente del Consiglio medesimo. . . . statistica e regolamento interno . . 249 . . 3° i Comuni o frazioni di Comune. 159 .Istituzione degli archivi e norme generali. . .275 Disposizioni finali e transitorie. il numero ed i nomi dei suoi membri.141 Sez. . . 2° i Comuni sede dell'archivio distrettuale e degli archivi sussidiari. e le sopravvenute incapacità all'adempimento dell'ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità. . nomina. 6 della legge. . .Della vigilanza sui notari. 265 . . . .Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione . 105 . V . . . . . I . .136 Sez. VI . .230 Capo II . giusta le notizie fornite dal conservatore dell'archivio distrettuale. . 261 . . di volta in volta che si verifichino. .Capo I . le variazioni ai cancellieri addetti agli uffici giudiziari sopra indicati ed al conservatore dell'archivio notarile distrettuale. . . nonché all'archivio notarile distrettuale ed agli archivi sussidiari e mandamentali. .Soppressione degli archivi distrettuali. . . . perché sia esposta al pubblico. III . sui Consigli e sugli archivi. . 231 . . . delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime: Capo I . Il segretario di ogni Consiglio notarile. 137 . dei coadiutori e di coloro che. . sedi dell'ufficio notarile. che riunisce uno o più distretti notarili ad altro distretto limitrofo. o un giudice da lui delegato. 4 della legge. se motivi d'ordine topografico o la scarsa quantità degli affari non consiglino diversamente. ne esercita le attribuzioni. Con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto reale. anche nel caso di istituzione di un nuovo Collegio. La disposizione dell'art. 3. ai sensi dell'art. in originale. . Le stesse disposizioni si osservano. 4. 9 del Codice di commercio. redigendone apposito verbale. capoverso 1°. n. nella cancelleria del competente Tribunale. La sentenza o il provvedimento. in quanto siano applicabili. 3. ove ha sede il Tribunale o la Pretura. 3.2. che procederà alle operazioni delegategli a norma di legge. i sigilli ed i fondi di cassa del Consiglio notarile del distretto soppresso sono dal presidente cessante consegnati al presidente del nuovo Consiglio entro un mese dalla costituzione. della legge si applica anche se i notari in esercizio superino il numero di 14. Per le revisioni della tabella. 4. 955 del Codice civile. 4 della legge. potranno essere istituiti mediante decreto reale e previo il parere della Corte o sezione di Corte di appello. 5. nella cancelleria della pretura competente. Gli indicati documenti possono dal notaio essere trasmessi alla competente cancelleria per mezzo della posta in piego raccomandato. i secondi . 95 della legge. Nei tre mesi successivi il presidente o il giudice delegato convocherà il nuovo Collegio. n. al fine di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio notarile. se egli non abbia il suo ufficio nel Comune. a cura della parte istante. ed il presidente del Tribunale civile del capoluogo dell'unico distretto. affinché dal cancelliere vengano adempite le ulteriori formalità prescritte dall'art. i registri. della legge è fatta con la sentenza che le ordina o con provvedimento successivo. affinché dal cancelliere si possa procedere alla trascrizione ed affissioni prescritte dall'art. entro quindici giorni dalla data degli atti medesimi. ai presidenti dei Consigli il ruolo dei notari che componevano il Collegio del rispettivo distretto notarile. La delega di procedere alle operazioni indicate nell'art. di cui all'art. il reddito annuo è determinato in base all'ammontare degli onorari riscossi dai notari del distretto per gli atti stipulati nell'interesse degli abitanti del luogo. debbono dai notari che li abbiano ricevuti essere depositati: le prime. richiedendo. 1. si intendono sciolti i rispettivi Consigli. Gli atti. compresi i notari conservati ai sensi dell'art. ove occorra. della legge. il Collegio ed il Consiglio notarile. Al Comune capoluogo di mandamento deve essere assegnato almeno un posto di notaro. 1. Le dichiarazioni e gli atti. il numero dei posti notarili superi quello di 14. in originale od in copia autentica. Qualora nella circoscrizione di un Tribunale civile. con ricevuta di ritorno. di cui all'art. per modificazioni della tabella indicata dall'art. è notificato al notaro. entro dieci giorni dalla data di esse. 165 della legge stessa. ed esibire i documenti che attestino il possesso dei requisiti. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi. la paternità. della legge. 4. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi. sottoscritta la contromatrice. Per proseguirla. dal quale il praticante proviene. e. 4° diploma di laurea in giurisprudenza. della legge. n. debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella della domanda. anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. il nome. gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente. Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. 3° certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali in corso d'istruzione o di giudizio siano a carico dell'aspirante medesimo. . 6° ricevuta comprovante il pagamento della tassa. occorre inoltre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti. Il segretario del Consiglio notarile. 8. La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro. la data della laurea. ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea. 5. La pratica deve essere effettiva e continua. il nome del notaro presso cui la pratica sarà fatta. 1. 5. la consegna al praticante. nel caso d'interruzione. 5. 5° dichiarazione di consenso da parte del notaro presso cui si vuole eseguire la pratica. il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe. di cui ai nn. nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario. Per usufruire del beneficio della pratica abbreviata l'aspirante deve farne dichiarazione nella domanda. n. appena sia ordinata la iscrizione dell'aspirante notaro tra i praticanti. dovuta ai sensi dell'art. 1 per il certificato di moralità. 2° certificato generale del casellario giudiziale. L'iscrizione deve essere datata e deve enunciare il cognome. o di avvocato o procuratore in esercizio. anche ad intervalli. esclusi gli equipollenti o le copie certificate conformi di qualsiasi natura: ed i certificati. 5. Sezione I . 99. Il segretario del Consiglio notarile. del presente regolamento. di cui all'art. I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica. qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili. 30 della tariffa annessa alla legge notarile . e. 2 e 3.Pratica notarile. La domanda per la iscrizione nel registro dei praticanti deve essere corredata dai seguenti documenti: 1° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto. n. 6. 7. e soltanto per un mese. di cui all'art. prende nota del provvedimento nel registro dei praticanti.TITOLO II Dei notari Capo I . capoverso 1°. il luogo di nascita e di residenza del praticante. anche la data della iscrizione nel registro dei praticanti della segreteria del Consiglio notarile del distretto. per due mesi.Della nomina dei notari. 2. . vistato dal presidente del Consiglio notarile. a). non sarà tenuto conto della pratica anteriormente compiuta. e gli altri praticanti ogni due mesi. 4° un certificato del presidente del consiglio notarile che attesti che il richiedente abbia preso possesso almeno da due anni della sede da cambiare.. 1°. Il praticante. b).Esame di idoneità. ed il certificato di accettazione del notaro presso cui vuole continuarla. Sezione II . 1. lett. 4 e 5 dell'art. deve uniformarsi alle disposizioni di cui sopra. lett. 2° il documento richiesto al n.A dimostrare la continuità della pratica. 3° un certificato del conservatore dell'archivio notarile da cui risulti il numero degli atti rogati nell'ultimo quinquennio nell'interesse degli abitanti del comune. 3. Le domande di cambio di residenza devono essere presentate al Ministero della giustizia con i seguenti documenti: 1° quelli di cui ai nn. che intenda di proseguire la pratica presso altro notaro dello stesso distretto.. che intenda di continuare la pratica in un altro distretto. i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese. Il Ministero comunica gli atti indicati nell'articolo precedente ai consigli notarili per il loro parere.Concorsi ai posti di notaro. è restituito all'interessato. ed allegare alla domanda per la iscrizione nel nuovo distretto anche la contromatrice della iscrizione precedente. 31. Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta.(3). dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti. del presente regolamento. e vi abbia esercitato effettivamente le sue funzioni. dello stesso articolo. 22. presentando il certificato di avere adempiuto i doveri della pratica per il tempo anteriore.. deve farne analoga dichiarazione alla segreteria del Consiglio notarile. Il praticante. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice. 10-20. dopo averlo fatto vistare dal presidente del Consiglio notarile. . 9. che non adempia nel termine di due mesi alle suindicate formalità. Al praticante..(2). e l'ammontare dei relativi onorari.Cambi di residenza. Sezione IV . Sezione III . analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. 21-29. Il certificato. 30. . Approvata la nuova designazione. il segretario del Consiglio notarile ne prende nota nel registro dei praticanti. e restituisce all'interessato il certificato della pratica già compiuta. I notari trasferiti in altra sede sono tenuti a prestare una nuova cauzione. Se la cauzione sia offerta in denaro. 20. il certificato d'iscrizione della rendita. 32. Capo II . 17 della legge. il quale nei quindici giorni successivi pronuncia in Camera di Consiglio sulla idoneità della cauzione offerta. Esaurito il detto procedimento. possono continuare l'esercizio nella nuova sede durante il procedimento dello svincolo. esaminati i documenti e fatti produrre o rettificare quelli di cui abbia riconosciuta la mancanza o la irregolarità. o in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Se la cauzione sia invece offerta con ipoteca sopra beni immobili. non più tardi di trenta giorni. udito il pubblico ministero. Il notaro deve all'uopo presentare alla segreteria del Consiglio in originale o in copia autentica. la somma deve essere depositata nella Cassa dei depositi e prestiti. ed insieme il listino ufficiale di una delle Borse del Regno del giorno in cui la rendita o i titoli vennero presentati per l'apposizione del vincolo. 33. Quelli comprovanti l'idoneità della cauzione in beni immobili saranno poi . dà il parere. non più tardi di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e con istanza corredata del decreto di nomina e dei documenti comprovanti la idoneità della cauzione. il notaro deve presentare la polizza. 2700 (4). 34. 378 e seguenti della tariffa civile approvata con R. previo l'avviso in iscritto del pubblico ministero. esprime senz'altro il suo parere motivato in camera di consiglio. secondo capoverso. I notari di prima nomina debbono. sono quelli stabiliti dagli artt. trasmette gli atti con la copia della deliberazione al Tribunale civile. Gli emolumenti spettanti agli ingegneri dell'ufficio tecnico di finanza o del genio civile per le operazioni di cui all'art. Per i notari titolari di uffici notarili assegnati a Comune suddiviso in frazioni o a frazione di Comune. Il Consiglio. dai mezzi di comunicazione. ove occorra. coll'intervento del presidente del Consiglio notarile. l'ammontare della cauzione deve essere commisurato in rapporto alla popolazione dell'intero Comune. dall'ammontare degli onorari. il provvedimento del Tribunale che riconobbe l'idoneità dell'offerta cauzione ipotecaria insieme con tutti i documenti. il presidente del consiglio stesso nei dieci giorni successivi deve trasmettere gli atti alla Corte o sezione di Corte di appello. in questo caso i notari suddetti. n. il notaro deve curare che sia dichiarata nelle forme prescritte dal presente articolo la idoneità della cauzione anche per la nuova sede.Dell'esercizio delle funzioni notarili.Se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti il consiglio non abbia dato il parere. decreto 23 dicembre 1865. l'ipoteca verrà costituita mediante atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaro. sempre che abbiano già iniziati gli atti per lo svincolo relativamente alla sede precedente e fermo l'obbligo di completare. 36 della legge. e. salvo nel loro riguardo il disposto dell'art. Sezione I . o i titoli. come pure nell'altro in cui la cauzione sia offerta in rendita del Debito pubblico. deve per ognuna di esse desumersi dal numero complessivo degli affari. Se il vincolo apposto alla cauzione prestata per la sede precedente fosse stato originariamente dichiarato estensibile a qualunque altra sede successiva. 21 della legge. promuovere dal Consiglio notarile il parere richiesto dall'art. dalla vicinanza dei centri di maggiore attività economica e da tutti quegli altri criteri di valutazione che possano rendere preferibile un luogo ad un altro . richiesta dall'art. con l'annotazione del vincolo cauzionale. In tal caso. dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la idoneità.Delle cauzioni notarili. La pressoché uguale importanza delle sedi notarili. della legge. la quale. la cauzione. il quale. Nel caso in cui il notaro sostituisca un modo di cauzione ad un altro. il notaro può domandarne la riduzione. dopo la prestazione del giuramento. 40 della legge. riconosciuta la idoneità della nuova cauzione. 4. Se l'ufficio del notaro è assegnato ad una frazione di Comune. che lo conserva come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio. li ordina cronologicamente e li conserva in distinti fascicoli per ciascun notaro. 18. ammette il notaro alla prestazione del giuramento. a cura degli interessati. Se la cauzione è fornita mediante deposito in danaro o in rendita del Debito pubblico od in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato. questa deve essere aumentata nella misura stabilita nell'art. il nome. di cui nell'art. dopo averli elencati. il certificato o il titolo. e vi sarà unita per cura del notaro una copia autentica dell'atto di costituzione ipotecaria ed un certificato del conservatore delle ipoteche. 42 della legge. deve avere il diametro di trentacinque millimetri. si restituiranno al notaro. della legge e 40 del presente regolamento. il . con lo stesso provvedimento ordina senz'altro lo svincolo della precedente. la paternità. la polizza. Se dallo stesso censimento risulti diminuita la popolazione residente o legale. tutti gli atti riguardanti la cauzione data mediante ipoteca sono dal cancelliere rimessi al presidente del Consiglio notarile. la leggenda deve contenere anche il nome della frazione. un certificato del conservatore dell'archivio notarile. Il sigillo. Qualora si debba modificare alcuna delle indicazioni della leggenda. Alle domande di svincolo della cauzione deve allegarsi. il presidente del Consiglio notarile rilascia il nuovo sigillo dopo aver ritirato l'altro. della legge. oltre il cognome. oltre quello del Comune. Sezione II . e deve quindi essere consegnato all'archivio. per cui la cauzione prestata sia divenuta esuberante. 36. accertato l'adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 34 del presente regolamento. 38. Il sigillo ritirato deve essere a cura del presidente del Consiglio notarile annullato mediante l'incisione di un segno di croce.Delle altre formalità per l'esercizio delle funzioni notarili. Nel ruolo dei notari esercenti nel distretto deve indicarsi per ciascun notaro e successivamente nello stesso foglio ed in distinte colonne il cognome. n. quale risulta dall'atto di nascita. Il presidente del Tribunale. 35. da cui risulti che gli atti del notaro furono sottoposti alla ispezione e verifica prescritta dall'art. e nel verbale relativo farà anche cenno del modo col quale è stata fornita la cauzione. E' vietato al notaro di procurarsi altro sigillo oltre quello fornitogli dal Consiglio notarile. Quando a seguito dell'ultimo censimento dei Comuni del Regno risulti aumentata la popolazione residente o legale del Comune sede dell'ufficio notarile. 108 della legge. n. e previa l'osservanza della formalità prescritta dagli artt. e furono completati e regolarizzati quelli riscontrati incompleti od irregolari a norma dell'art. 5.riconsegnati alla cancelleria del Tribunale. 18. dal quale risulti che non venne successivamente iscritta alcun'altra ipoteca. in modo che la cauzione divenga insufficiente. a termini dell'art. il Tribunale. la paternità e la residenza. e contenere nella leggenda il primo nome del notaro. indicando specificatamente le irregolarità che furono riscontrate insanabili. 37. osservando il disposto dell'art. 149 del presente regolamento. 20 della legge. Dopo la prestazione del giuramento. la residenza e la cauzione prestata. Il notaro deve unire alla domanda la quietanza relativa al diritto dovuto al Consiglio notarile per la pubblicazione dell'avviso di ammissione all'esercizio del notariato. oltreché di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità cui essi sono addetti in materia penale e disciplinare contro i notari. a cura del presidente del Consiglio notarile. dove tali formalità furono eseguite. Il registro in cui il notaro deve. a norma dell'art. 39. Il notaro deve diligentemente custodire il proprio sigillo. Nel caso di trasferimento del notaro in altra residenza.luogo di nascita. 41. ultimo capoverso. 24. l'una al presidente del Tribunale civile del distretto e l'altra al pretore del mandamento. ne dà avviso al presidente del Consiglio notarile. Qualora il notaro sia fisicamente impedito a trasferirsi nella segreteria del Consiglio per ricevere il sigillo e per scrivere nel registro la propria firma. 20. il presidente del Consiglio notarile non può fornire il nuovo sigillo. e. nel caso di smarrimento. nel ruolo si indicheranno la data dell'iscrizione ipotecaria e della rinnovazione. 5. A questo fine. Quando la cauzione sia prestata in beni immobili. Uguale procedura si osserva anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra sede notarile dello stesso distretto. 18. farne denunzia entro 24 ore al presidente del Consiglio notarile per i provvedimenti indicati nell'articolo 23 della legge. sulla domanda ed a spese del notaro impedito. della legge. giusta il disposto dell'art. dopo essersi assicurato dell'adempimento per parte del notaio di quanto è prescritto dagli artt. il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al conservatore dell'archivio distrettuale o sussidiario. o delegare all'uopo un altro membro del Consiglio notarile. non abbia provveduto alla consegna del vecchio sigillo.n. 3 della legge. quanto in ciascuna delle due contromatrici. non appena abbia provveduto alla rinnovazione della iscrizione ipotecaria. recarsi presso di lui per l'adempimento delle accennate formalità. 2° capoverso. la iscrizione dei notari nell'unico ruolo del nuovo distretto è fatta d'ufficio dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato a rappresentare i Consigli disciolti. 32 e seguenti del presente regolamento. Il presidente del Consiglio notarile ordina la iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti. se ebbe luogo. Nel caso di riunione di due o più distretti. In altra colonna del suddetto ruolo si annotano le benemerenze e le distinzioni dei notari. nella misura fissata dall'art. tanto nella matrice. 18 al 24 della legge stessa e dagli artt. 40. scrivere la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo è tornato nei suoi fogli da una matrice e da due contromatrici. la data dell'esame d'idoneità e del decreto di nomina o di trasferimento. ai sensi dell'art. nel quale trovasi lo studio del notaro. Il conservatore delle ipoteche. sino a che il notaro. della legge. 40 della legge e 37 del presente regolamento. 32 della tariffa annessa alla legge. Il notaro scrive la propria firma accompagnata dalla impronta del sigillo. ai sensi dell'art. i cancellieri devono dare comunicazione al Consiglio notarile. Avvenuta la iscrizione nel ruolo. . anche delle sentenze e dei provvedimenti che ne dichiarino la riabilitazione. ai sensi dell'art. dovendo queste essere trasmesse. sulla istanza dell'interessato. il presidente del Consiglio notarile può. le pene ed i provvedimenti disciplinari e la riabilitazione ottenuta. e l'ufficio della conservatoria delle ipoteche. della legge. sede del suo ufficio. che rigetti la domanda di iscrizione. Nessuna iscrizione nel ruolo dei notari può essere eseguita senza che il richiedente abbia dimostrato di avere pagata la tassa stabilita dall'art. n. dopo assunte le necessarie informazioni. Il decreto del presidente della Corte o sezione di Corte di appello deve essere comunicato ai presidenti dei rispettivi Consigli notarili. mediante presentazione delle quietanze del tesoriere del Consiglio notarile e del ricevitore del registro. Il notaro. della quantità degli affari. All'uopo i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono principalmente tener conto per ogni sede della popolazione. 45. che verrà vistato dal pretore. .(6). del reddito annuo desunto a norma dell'art. convocherà entro breve termine il Consiglio per deliberare. i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono fissare i giorni e le ore nei quali ciascun notaro è obbligato ad assistere personalmente allo studio. registri e repertori. nel termine indicato dall'art. con il deposito degli atti. 24 della legge.. 24 della legge o in quello abbreviato o prorogato dal Ministro di grazia e giustizia. di cui all'art. 30 della tariffa annessa alla legge notarile e nei casi di prima nomina. Allorché il presidente del Consiglio notarile non creda di ordinare la chiesta iscrizione nel ruolo dei notari esercenti. in caso di riassunzione di esse. 2086. di cui all'art. La proroga. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nella nuova sede.. anche quella di cui al n. Sezione III Assistenza del notaro all'ufficio notarile. 47. Le autorizzazioni al temporaneo esercizio delle funzioni notarili. del numero dei notari assegnativi. 43. deve essere motivata. Il notaro trasferito ad altra sede notarile conserva la facoltà di tenere aperto lo studio per tutto il tempo concessogli dalla legge o prorogatogli dal Ministro di grazia e giustizia ai termini dell'art. i presidenti dei Consigli notarili debbono spedire al presidente della rispettiva Corte o sezione di Corte d'appello il parere di cui all'art. Tale decreto può essere modificato. 24 della legge. per motivi di pubblico servizio. 46. 6 della legge. Il notaro deve. . aprire nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli il proprio studio. 44. sottostare nuovamente al pagamento delle tasse su indicate. A prova dell'apertura dello studio deve farsi rilasciare dal sindaco del Comune. 26 della legge. deve. un certificato. e da costoro ai notari del distretto. dei mezzi di comunicazione e delle abitudini locali.42. Alla domanda per la iscrizione nel ruolo dei notari esercenti deve allegare questo certificato ed i documenti comprovanti l'adempimento delle formalità stabilite dall'art. e nel mese successivo. salvo caso di forza maggiore. non vanno soggette al pagamento di alcuna tassa. Tale facoltà cessa appena il successore abbia ottenuta la iscrizione nel ruolo. 18 della legge. 32 del presente regolamento. non può essere concessa se il notaro non dimostri di avere ottemperato al disposto dell'art. La deliberazione del Consiglio. sulle concessioni governative(5). 30 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874. che abbia cessato definitivamente dall'esercizio delle sue funzioni. 5 del presente regolamento. Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. ad istanza del notaro o della rappresentanza comunale. Il notaro che rientra nel distretto. essere prorogata dal Ministro per un termine non maggiore di un altro anno. Il presidente del Consiglio notarile deve vigilare per l'esatta osservanza degli obblighi derivanti dall'art. le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni. a seconda dei casi. Indipendentemente dalle facoltà conferite dall'art. 49. il notaro della residenza o un notaro viciniore. tanto del presidente del Consiglio notarile. il Ministro di grazia e giustizia può concedere permissioni di assenza al notaro fino a sei mesi nel periodo di dodici mesi. . negli altri giorni e nelle altre ore. 26. qualora venga a constatare che il notaro vi abbia contravvenuto. uniformarsi alle disposizioni dell'art. deve trasmettere con lettera raccomandata al presidente del Consiglio notarile.48. debbono essere motivate. Tali provvedimenti possono anche essere promossi di ufficio dal procuratore del Re o dal pretore. oppure quando vi abbia rinunziato. Deve altresì tenere esposto. che egli. 50. al Ministro di grazia e giustizia. si intende che vi abbia rinunziato. che abbia ottenuto un permesso di assenza. 26 della legge al presidente del Consiglio notarile ed al Consiglio notarile. il presidente del Consiglio notarile assume le occorrenti informazioni. 48. della legge. Il notaro. quanto del Consiglio. non riacquista la facoltà del rogito se non dopo scaduta la concessione del permesso. designando. ultimo capoverso e 44 della legge. Uguale comunicazione è fatta dal pretore al procuratore del Re. Nell'ipotesi prevista dal capoverso 5° del citato articolo. nonché il Ministero se da questo fu dato il permesso di assenza. un avviso con la indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è aperto ed egli vi assiste personalmente. In caso di reclamo o di fondato sospetto d'inosservanza degli obblighi anzidetti. deve far conoscere al Consiglio notarile da qual giorno egli comincerà ad usufruire della concessione. indicando i nomi dei notari delegati. Se il notaro non cominci ad usufruire della concessione nel termine di quindici giorni dalla data di essa. a meno che non ne chieda e non ne ottenga la riconferma. Le deliberazioni negative. Contro le dette deliberazioni e ammesso il ricorso. Il presidente del Consiglio notarile deve dare al presidente del Tribunale ed al pretore del mandamento comunicazione delle permissioni di assenza ottenute dai notari. al Consiglio notarile. deve denunciarlo per i provvedimenti opportuni. Il notaro deve tenere esposta all'esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo. e da questo al Ministero di grazia e giustizia. Il notaro delegato deve nell'adempimento dell'incarico ricevuto. nel primo caso. perché sia incaricato di compierne in tutto od in parte le funzioni. e. nel secondo caso. potrà la permissione di assenza già concessa dal Consiglio notarile per un anno. il quale deve renderne immediatamente avvertito il conservatore dell'archivio notarile distrettuale. e del luogo in cui. prima di riassumere l'esercizio. prima parte. 51. in modo sempre visibile al pubblico. a norma di quanto prescrivono gli artt. mediante dichiarazione scritta. 46. 26 della legge e dal precedente art. I cancellieri dei Tribunali. con le quali si omologano i concordati per causa di fallimento. 51 del presente regolamento. la data della loro interdizione. delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono trasmettere prontamente al Consiglio notarile ed all'archivio notarile del luogo un estratto di tutte le sentenze civili e penali divenute irrevocabili. che per giustificati motivi si trovi temporaneamente nell'impossibilità di adempiere agli obblighi dell'art. inabilitazione o dichiarazione di fallimento. può essere dal presidente del Consiglio notarile dispensato dall'osservanza dei detti obblighi. per un termine non eccedente un mese. Durante il tempo in cui il notaro usufruisce della dispensa rimane per lui sospesa la facoltà del rogito. della legge. Il notaro. 53. inabilitate. affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi. affinché sia proceduto alle necessarie cancellazioni ed annotazioni nell'elenco prescritto dall'articolo seguente. ed il notaro delegato deve. Sarà tenuto affisso permanentemente nello studio dei notari un elenco che indichi il cognome. e della sentenza che le ha pronunciate. Anche in questo caso devono farsi le comunicazioni prescritte dal capoverso 2° dell'art. nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito. prima parte. la paternità e la professione delle persone interdette. in caso d'urgenza. I notari non possono rogare contratti. la delega dovrà essere fatta per tutte le funzioni. 26. Quando il notaro nell'esercizio delle sue funzioni sia ingiuriato o trovi resistenza. 54. . inabilitazione.Obblighi del notaro in rapporto alle persone che intervengono nell'atto ed alla loro capacità. 55. dichiarazione di fallimento. La stessa disposizione deve osservarsi per le sentenze e per gli altri provvedimenti in forza dei quali l'interdizione od inabilitazione sia revocata o venga a cessare. portanti interdizione. o dichiarate fallite nel distretto di ogni Corte o sezione di Corte di appello. uniformarsi alle disposizioni dell'art. e per le sentenze passate in cosa giudicata. compresi nella circoscrizione territoriale della Corte d'appello acciocché essi possano comunicarlo ai notari del rispettivo distretto. 56. Qualora nel luogo non esista altro notaro. 99. Gli estratti suddetti saranno riuniti e conservati in apposito fascicolo. nell'adempimento dell'incarico ricevuto. o condanna a pene che costituiscono il condannato nello stato d'interdetto legale. richiedere direttamente e sotto la propria responsabilità l'assistenza della forza pubblica. La dispensa non potrà essere concessa se il notaro non sia contemporaneamente sostituito da altro notaro delegato a compierne in tutto od in parte le funzioni. n. Il presidente del Consiglio notarile.52. 1. e lo trasmette senza ritardo al pretore del mandamento. il nome. Sezione IV . Allo stesso modo deve provvedere il conservatore dell'archivio nei riguardi degli altri conservatori della circoscrizione medesima. ne fa processo verbale. parte prima. 46. della legge. annullamento di concordato tra falliti e loro creditori. invitando le persone presenti a sottoscriverlo. dopo averne fatto prendere annotazione nel registro per la corrispondenza di cui all'art. deve comunicare il detto estratto per copia ai notari del distretto ed ai presidenti degli altri Consigli notarili. Può anche. del presente regolamento. nel periodo di dodici mesi. del presente regolamento. se trattisi di atto tra vivi. 18 della legge stessa. a norma dei RR. 840. se si tratti di corpo morale da erigersi. decreti 14 settembre 1862. capoverso 2°. e non abbia aperto lo studio nel luogo assegnatogli. 61. il quale ne trasmette un esemplare al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione. sospensione ed interdizione notarile. 60. se trattisi di testamento pubblico. Qualora il notaro non abbia. ed al conservatore dell'archivio distrettuale o sussidiario. 1446. nonché al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione. la Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello ne informa il Ministro di grazia e giustizia. dove dovrebbe avere sede il nuovo corpo morale. e. n.57. 24 della legge adempiuto a quanto è prescritto nell'art. La notizia è data dal notaro entro un mese dal giorno della stipulazione dell'atto. e dal giorno in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore. per mezzo della Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello. che promuove il decreto Reale di decadenza. dev'essere affisso nella sede del Consiglio notarile a cura del segretario. quando nell'ipotesi suddetta procedano alla rimozione dei sigilli ed all'inventario . 126 del regolamento 5 febbraio 1891. Il funzionario. se esso sia olografo o segreto. di cui all'art. 62. 99 . a norma di quanto dispongono gli artt. competono le indennità di trasferta e soggiorno. il notaro deve uniformarsi al disposto dell'art. perché sia promosso il decreto Reale di dispensa. n. 30 e 34 della legge. della cessazione. la trasmette al Ministro di grazia e giustizia. L'avviso della cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni. 59. L'omissione od il ritardo di questa notificazione rende il notaro responsabile dei danni che ne fossero derivati. 58. La incapacità all'adempimento dell'ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità dev'essere partecipata dal presidente del Consiglio notarile alle stesse autorità di cui all'articolo 51. nel termine indicato nell'art. Quando in un testamento od in un atto tra vivi esista una disposizione in favore di stabilimenti o corpi morali. il quale. ai termini dell'art. al pretore del mandamento. Il notaro che intenda rinunciare all'esercizio del notariato deve presentare analoga dichiarazione al presidente del Consiglio notarile. . e 25 agosto 1863. che riceva la notificazione suddetta. 37 della legge. Per quanto concerne le istituzioni pubbliche di beneficenza. Capo III . Al pretore ed al cancelliere che debbono recarsi fuori della loro residenza per l'apposizione dei sigilli alla scheda del notaro morto o cessato definitivamente dall'esercizio notarile. secondo la rispettiva competenza alla Procura generale della Corte o sezione di Corte di appello od al prefetto della Provincia. il notaro ne dà notizia a chi rappresenta lo stabilimento o corpo morale. ovvero da quello dell'apertura e pubblicazione del testamento. Le stesse indennità sono dovute al pretore ed al conservatore dell'archivio. deve rilasciarne immediatamente ricevuta al notaro.Della decadenza dalla nomina di notaro. 34 della legge. n. invita il notaro a designarne un'altra. 45. i repertori e i registri. inabilitato. od interdetto temporaneamente dall'esercizio. 28 e 29 della legge sono applicabili anche ai coadiutori. Le disposizioni degli artt.Qualora sia necessario di nominare un custode per garantire l'integrità dei sigilli. fornire la prova di trovarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell'art. 43 della legge che egli continui a conservare gli atti. N. 2. . e tutte le altre disposizioni riguardanti i notari sono comuni ai coadiutori. 65. Il coadiutore. e designare la persona da cui intende farsi coadiuvare.. 24 della legge medesima. deve stabilire tale compenso. 40 della legge. Cessata la sospensione. ancorché il Consiglio notarile abbia disposto a norma dell'art. prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni. il quale di regola non può essere superiore ad una lira al giorno (17). Il notaro sospeso. della legge. coadiutore". da liquidarsi a norma dell'art.Dei coadiutori e dei delegati. se l'aspirante è candidato notaro. di cui all'art. in cui. e deve ottenere la iscrizione nel ruolo. che voglia ottenere la nomina di un coadiutore. e.. 22 del presente regolamento. il pretore. in quanto siano applicabili. Il presidente del Consiglio notarile deve curare che sia eseguito il deposito del sigillo del notaro nell'archivio. dalla relativa attestazione del presidente del Consiglio notarile. Al notaro delegato a compiere le operazioni. ed il sigillo dev'essere depositato d'ufficio nell'archivio notarile. prima parte. dai documenti richiesti alla lettera a). Capo IV . deve farne domanda al Ministro di grazia e giustizia. 63. il pretore deve preventivamente interpellarlo se voglia avere compenso. 66. il sigillo è restituito al notaro insieme con gli atti. meno quelle che si riferiscono alla cauzione ed alla provvista dei nuovi repertori. si contenga la seguente leggenda: "N. 22 della tariffa annessa alla legge. sull'istanza del presidente del Consiglio notarile. 64. se è notaro in esercizio. i repertori ed i registri che fossero stati consegnati ad altro notaro.(7). procede al sequestro ed alla successiva consegna del sigillo al detto presidente. Deve altresì fornirsi dal Consiglio notarile di uno speciale sigillo. deve adempiere le formalità prescritte dall'art. . e corredata. designato dal presidente del Consiglio notarile. nel caso affermativo. della legge. non compete che il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Gli atti ed i repertori del notaro inabilitato di diritto in seguito a mandato di cattura sono affidati alla custodia di un altro notaro esercente. ultimo capoverso. Il notaro. Qualora il notaro od i suoi eredi non adempiano all'obbligo di cui all'art. in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'art. ai sensi dell'art. dell'art. la inabilitazione o l'interdizione. e le spese relative vanno a carico del notaro o dei suoi eredi. La domanda dev'essere anche firmata dalla persona designata. Ove il Ministro non creda di nominare la persona proposta. deve depositare il sigillo. 43. 23 della legge per il notaro coadiuvato. 18 della legge. Per la scritturazione degli atti originali. Della restituzione è redatto dal notaro depositario analogo verbale. il presidente del Consiglio notarile. 68. purché siano debitamente legalizzati. Qualora venga chiesta copia dell'atto dichiarato nullo. in caso diverso. dove sia dalla legge ammesso l'uso della lingua in cui furono scritti. deve adoperarsi inchiostro indelebile (8). avvertendone il conservatore. 70. giusta l'art. nel quale sarà trascritto per intero il documento che si restituisce. atti rogati in paese estero. l'annotazione di cui sopra è trascritta anche nella copia. e tanto in esso.TITOLO III Degli atti notarili Capo I . L'atto di deposito resta presso il notaro. sempre che dall'atto di deposito risulti che questo segui nel suo esclusivo interesse. anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia. da un perito scelto dalle parti. 53 della legge. sul reclamo dell'interessato. se questi conosce la lingua nella quale è stato rogato l'atto. . a lui solo compete d'indagare la volontà delle parti e di chiedere. 71. avuta.Della forma degli atti notarili. se sia conforme alla loro volontà. Tali atti. rilegati in volume. debbono essere numerati in ogni pagina e forniti di un indice alfabetico delle parti (10). 69. 72. apposito verbale. 67. Spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine. provvede perché ne sia fatta annotazione in margine dell'atto originale. e dei repertori. su richiesta della parte interessata. 914 e seguenti del Codice di procedura civile (9). debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.Della custodia degli atti presso il notaro. ai sensi dell'art. ove siano redatti in lingua straniera. mediante certificato in fine od in margine della medesima. redigendo. comunicazione del dispositivo della sentenza dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata. Qualora il notaro si rifiuti di restituire il documento. sia che si trovi depositato nell'archivio notarile. alla colonna "osservazioni". Colui che deposito un documento presso un notaro ha diritto di averne a sua richiesta la restituzione. provvede il presidente del Tribunale civile. Nel caso in cui l'atto notarile sia dichiarato nullo per sentenza dell'autorità giudiziaria divenuta irrevocabile. e trascrivere la prima e l'ultima di esse. o. Il notaro può ricevere in deposito. che dev'essere annotato a repertorio. 61 della legge. a norma degli artt. quanto nel repertorio. si annota l'avvenuta restituzione. Capo II . Ove occorra di cancellare qualche parola in un atto. sia che si trovi tuttora presso il notaro. fatta e firmata dal notaro. a meno che non si tratti di atti che vengano depositati presso notari di Comuni. nel cui distretto l'atto fu ricevuto. dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto. Gli atti. il notaro deve con apposita postilla far menzione del numero delle parole cancellate. in originale od in copia. 18. E' fatto obbligo ai cancellieri delle autorità giudiziarie di prendere nota in apposito elenco di tutti gli atti di procura alle liti e di protesti cambiari presentati alle cancellerie giudiziarie sia per farne uso in giudizio. (11). 76. qualora non li ritiri il notaro. oltre al testamento. Il detto registro è tenuto a partite individuali. alla colonna osservazioni. deve essere numerato e firmato nei suoi fogli dal pretore del mandamento in cui ha sede l'archivio. 74. Il notaro deve provvedersi del detto fascicolo allorché richiede all'archivio i repertori. che il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile ogni mese. La serie progressiva dei numeri.73. viene continuata nei fogli ulteriormente forniti. allegarsi l'estratto dell'atto di morte del testatore. Anche i nuovi fogli di repertorio che il notaro richiede debbono essere sottoposti alle formalità prescritte dall'art.. Il conservatore dell'archivio. I notari debbono provvedersi dall'archivio non solo dei fogli dei repertori indicati nell'art. che avrà cura di comunicarne ai conservatori degli archivi compresi nella circoscrizione della Corte o sezione stessa un estratto nella parte concernente l'archivio a cui sono preposti. 77. e la loro numerazione prosegue quella dei fogli precedenti.. Al verbale di richiesta deve. dopo aver numerati e firmati i fogli da somministrare. Prima di essere posto in uso. 61. I verbali di richiesta sono sottoposti alle formalità di registrazione nel termine di legge. n. sono somministrati dall'archivio sotto le stesse formalità e modalità prescritte dal presente regolamento. . deve annotarsi in quest'ultimo il verbale di richiesta di cui all'art. ai sensi dell'art. Nel repertorio degli atti di ultima volontà si annota. Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi. ai sensi dell'art. ed è assolutamente vietato al notaro di iscrivere più di un atto in ciascun ordine di caselle. notaro per notaro. 64 della legge e dall'articolo 76 del presente regolamento. sia per la loro verificazione o legalizzazione. Le copie degli annotamenti mensili ai repertori e l'importo delle tasse. 64 della legge. della legge. 62 della legge. 75. 6. Anche i fogli che costituiscono il fascicolo supplementare dei repertori prescritto dall'articolo 63 della legge. con cui sono segnati gli atti nel repertorio. debbono . e la richiesta deve contenere l'indicazione della quantità e della qualità dei fogli di cui il notaro ha bisogno. il numero che prende nel repertorio degli atti fra vivi il verbale di richiesta. l'indicazione della persona alla quale debbono essere consegnati. I fogli dei repertori sono rigati a caselle. L'elenco anzidetto deve ogni trimestre essere trasmesso al conservatore dell'archivio notarile della sede della Corte o sezione di Corte di appello. prende nota in apposito registro della quantità e della specie dei fogli stessi e del giorno della loro consegna. I detti fogli sono forniti dall'archivio. Nell'elenco deve farsi specialmente menzione del numero col quale l'atto risulta annotato a repertorio. ai sensi dell'art. ultimo capoverso. della legge. 65 della legge. previa richiesta in iscritto del notaro ed a sue spese. ma altresì dei fogli per le copie mensili degli annotamenti repertoriali . la data e. . domicilio. L'indice alfabetico (13). 66. residenza e condizione del testatore.. trascrivendo in essa le indicazioni annotate sulla busta interna. Sulla busta interna il notaro deve annotare il numero del repertorio. la data in cui il testamento è stato ricevuto. 79. quanto per gli atti di ultima volontà. ai sensi dell'art. ed inviata poi al conservatore dell'archivio entro un'altra busta. nome. 80. per gli atti già registrati. la ispezione è eseguita dal pretore del mandamento. Il disposto dell'art. Possono essere riunite in unico volume più annate. e sempre prima che l'ufficio venga chiuso al pubblico (23). La copia conforme del testamento pubblico dev'essere chiusa in busta con l'impronta del sigillo in ceralacca. Il piego contenente il testamento può essere trasmesso anche per posta. 82. e previa l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia se il notaro non abbia il suo ufficio nel capoluogo del mandamento. purché intere. Le spese eventuali dell'ispezione sono a carico del notaro. allo scopo di liquidare le tasse dovute all'archivio sugli atti e sui repertori originali. che il notaro deve unire ai repertori. purché raccomandato. luogo di nascita. il cognome. si deve pure osservare nel caso di deposito da farsi. 78.pervenire in archivio non più tardi del giorno ventisei del mese successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti. nonché il numero sotto il quale esso è stato annotato a repertorio. contiene anche quella della forma. oltre alla indicazione dei cognomi e dei nomi delle parti. Con le copie anzidette il notaro deve fornire all'archivio tutte quelle altre notizie o dati che il Ministero di grazia e giustizia credesse di dover raccogliere ai fini della statistica del notariato. e portare altresì l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata. I fascicoli dei repertori debbono rilegarsi in volumi.. paternità. natura e data dell'atto. Le copie mensili degli annotamenti nei repertori devono essere in tutto conformi agli originali. in quanto siano applicabili. il conservatore può senz'altro eseguire un'ispezione straordinaria nell'ufficio del notaro. 81. del testamento olografo consegnato fiduciariamente al notaro dal testatore o da chi faccia istanza per il deposito. della legge. Ove pero si tratti di notaro non residente nel Comune sede dell'archivio notarile. o le presenti incomplete o informi. . tanto per gli atti tra vivi. Il conservatore dell'archivio trasmette subito al notaro ricevuta del piego. 912 (14) del Codice civile. Sono estese ai repertori ed alle copie da trasmettersi mensilmente all'archivio le disposizioni dell'art. deve trasmettere all'archivio il relativo certificato negativo. separatamente dai volumi degli atti. apponendo in fine la propria firma. (12). capoverso 3°. ovvero scritte in modo non leggibile. 53 della legge. Il notaro che durante il mese non ebbe a ricevere alcun atto. Qualora il notaro non presenti le copie degli annotamenti per due mesi successivi. L'autenticazione delle firme apposte alle scritture private. o ricezione di sunto di atto notarile. n. 637. e debitamente legalizzato. 67. eccetto quello contenente le sottoscrizioni finali. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione: per trasmissione. ai sensi dell'art. 85. ed anche dei fidefacenti. 84. capoverso 1°. dovranno rilasciare una dichiarazione datata e sottoscritta alla presenza dell'impiegato telefonico. avendo in qualsiasi modo notizia del decesso di persona. e salvo sempre il disposto dell'articolo 1336 (16) del Codice civile. Il notaro.Degli atti che si rilasciano in originale. deve aggiungere la dichiarazione che tutti i fogli sono muniti in margine delle firme prescritte dalla legge.Delle copie. della legge. decreto 20 giugno 1909. giusta il disposto dell'art.. nell'autenticare le copie di un atto che consti di più fogli.. esteso al servizio interno col R. se la impressione dei caratteri non sia fatta con inchiostri indelebili. dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme. Il notaro che trasmette per telegrafo. munita altresì dell'impronta del proprio sigillo. tanto in fine delle scritture. della dichiarazione: accertata identità mittente. 86. ne‚ rendere palese il suo contenuto e neppure la sua esistenza se non sia prodotto lo estratto dell'atto di morte del testatore. Il notaro deve attestare che le sottoscrizioni. Capo IV . dopo essersi ufficialmente accertato della morte del testatore.Capo III . 83. quando siano intervenuti. 1323 (17) del Codice civile. senz'altra formalità oltre a quelle prescritte dal detto articolo . Tale dichiarazione va compresa nelle parole tassate. o ricezione di contenuto. Non si può spedire copia di un testamento. deve rendere avvertiti dell'esistenza del testamento stesso coloro che egli presume possano avere interesse all'apertura ed alla pubblicazione. 72 della legge. . ove occorra. che per suo ministero fece un testamento pubblico o deposito nei suoi atti un testamento. sotto la responsabilità dell'impiegato accettante. seguita dal nome. E' vietato al notaro di asportare dall'ufficio gli originali. eccetto nei casi contemplati dall'art. L'accertamento della identità del notaro deve essere. dopo la firma del notaro. cognome e qualifica dell'impiegato stesso. dopo aver fatto constare della propria identità. anche per fame eseguire copie con i mezzi suddetti. escluso quello contenente le sottoscrizioni finali. consiste in un'unica dichiarazione redatta in fine delle scritture stesse. quanto nei fogli intermedi. rilasciato dall'ufficiale di stato civile competente. Per i detti telegrammi il notaro deve richiedere all'ufficio telegrafico mittente il collazionamento di cui all'art. . Sotto la denominazione di fogli intermedi si comprendono tutti i fogli di cui consti la scrittura. 1 della legge. (15). LI del regolamento telegrafico internazionale. Il notaro. comunicato all'ufficio destinatario con l'aggiunta nel telegramma. il sunto o il contenuto di un atto deve firmare il modulo del telegramma in presenza dell'impiegato telegrafico. e il notaro che lo riceve. in presenza sua e dei testimoni. degli estratti e dei certificati. Per le copie il notaro non può servirsi della stampa o di altri mezzi meccanici. sono state apposte in conformità di quanto dispone l'art. Il notaro che trasmette per telefono il sunto od il contenuto di un atto. nel caso contrario. Tra le spese che il notaro deve indicare nella nota di cui all'art. 92. per la prima adunanza e per quelle altre che occorressero. 95. Il notaro può comprendere nella nota degli onorari. Nei verbali relativi agli atti indicati nell'art. ai sensi dell'articolo seguente. Nei Comuni divisi in più mandamenti il pretore competente per la legalizzazione degli atti. se eccedono le lire cinquanta. delle copie. è quello del mandamento nel quale trovasi l'ufficio del notaro. . a cura del segretario del Collegio a ciascun notaro iscritto nel ruolo. 13 della tariffa annessa alla legge . l'avviso di convocazione è trasmesso. deve il notaro far risultare l'ora del principio e quella della fine delle operazioni. Capo V . quando esso consiste in un tanto per ogni cento lire sul valore dell'oggetto dell'atto. Esso è pubblicato nella sala delle riunioni del Consiglio e trasmesso. l'onorario si calcola come se fosse un centinaio intero. ed anche a coloro che hanno diritto d'intervenire all'adunanza. La stessa procedura è da osservarsi per la convocazione del Consiglio notarile. Saranno allegate al verbale dell'adunanza le ricevute ritirate dalla posta per l'invio degli avvisi raccomandati. quando ne sia il caso. le frazioni inferiori alle lire cento si computano come un centinaio intero.Dei collegi notarili. la parte che deposita in giudizio la somma richiesta dal notaro ha diritto di ottenere la spedizione della copia dell'atto prima della decisione della controversia. Per calcolare l'onorario dovuto al notaro. Quando tutto il valore dell'oggetto sia inferiore alle cento lire. l'importo della copia da servire per uso dell'ufficio del registro e di quella per uso di voltura. sono da comprendersi e vanno segnate distintamente anche le tasse dovute all'archivio. 88. degli estratti e dei certificati. Nel caso di contestazione intorno all'importare dell'onorario. quando occorra farne uso fuori del distretto del Consiglio notarile. le somme che anticipa per la registrazione dell'atto e per le eventuali operazioni ipotecarie ed altre derivanti dall'atto stesso. della legge. dei diritti accessori e delle spese. e delle quali sia stato incaricato dalle parti. 90.87. TITOLO IV Dei Collegi e dei Consigli notarili Capo I . 89. L'avviso di convocazione del collegio notarile contiene la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. 91. 77 della legge. Nel caso previsto nell'art. La tassa dovuta all'archivio è in proporzione dell'onorario che risulta dai calcoli anzidetti.Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese. raccomandato per mezzo della posta. e. 1° capoverso. non se ne tiene conto alcuno. dal cancelliere del Tribunale. Compiuto lo scrutinio dei voti. per quelli che non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti. 2 e 3. 96. entro il termine rispettivamente di 15 e di 30 giorni da quello della comunicazione avuta del risultato dell'elezione. Un'ora almeno dopo terminato il primo appello. ma non possono intervenire alle adunanze. 6 della legge] (18). di 2. 89 della legge. . dopo la prima elezione. il presidente fa bruciare le schede e procedere ad una seconda votazione. La scheda contenente un numero di nomi minore di quello dei membri da eleggersi è valida per nomi che vi figurano. la inabilitazione o la interdizione. alla Corte o sezione di Corte di appello del distretto.93. I due notari meno anziani di età esercitano l'ufficio di scrutatori. hanno luogo in una delle sale del Tribunale civile. sono convocate e dirette dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato. che. ne partecipa subito per lettera il risultato al presidente ed al procuratore generale della Corte o sezione di Corte di appello. 94. Quando il numero dei membri dei Consigli notarili sia di 5. Le adunanze si terranno nella sede che ogni Collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del Consiglio notarile. 95. nonché al procuratore del Re. nel 2° anno. nelle altre elezioni. sono autorizzati ad esercitarne temporaneamente le funzioni. finché durino la sospensione. nei casi previsti dalla stessa legge. Continuano a far parte del Collegio. ricorso motivato e sottoscritto da due membri almeno del Collegio. Possono pure avanzare ricorso il procuratore del Re presso il Tribunale civile nel Comune sede del Consiglio notarile. al presidente del Tribunale. Capo II . Il procuratore generale ne informa il Ministero di grazia e giustizia. ed il procuratore generale presso la Corte o sezione di Corte di appello. 3 e 4. di 1. ma i nomi segnati oltre il numero dei membri da eleggersi s'intendono come non scritti. In caso contrario. quantunque non rivestano la qualità di notaro. giusta il disposto dell'art. di 2. Se sorgano proteste contro la regolarità della elezione durante l'adunanza. le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza stessa.Dei Consigli notarili. 2 e 4. All'ora fissata per la convocazione si fa dal presidente o dal segretario un primo appello dei convocati. i notari sospesi. [Fanno parte del Collegio ed hanno diritto d'intervenire alle adunanze anche coloro che. 7 e 11. il presidente dichiara chiusa la votazione. Contro la validità delle elezioni si può avanzare. il quale ne dà comunicazione immediata ai magistrati predetti. quella che ne contiene un numero maggiore è valida. Nelle elezioni dei membri del Consiglio notarile le schede debbono contenere un numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi. entro il termine di giorni 15 da quello dell'elezione. giusta il disposto dell'art. inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio. Il risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal presidente ed inserito nel verbale dell'adunanza. eseguito il secondo appello. ed il presidente del Consiglio notarile. il terzo da rinnovare è rispettivamente: nel 1° anno. il risultato è immediatamente reso pubblico dal presidente. e nel terzo anno. si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima. Il presidente del Tribunale. La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione del Consiglio e le altre. hanno diritto d'intervenire alle adunanze e di prendere parte alle deliberazioni del Consiglio fino a che il ricorso stesso non sia stato accolto. Quelle relative a provvedimenti disciplinari sono firmate da tutti i membri intervenuti alle deliberazioni stesse. 91. in quanto sia possibile. I membri del Consiglio notarile. Il segretario del Consiglio notarile. che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario. le istanze pervenute. e firma le deliberazioni unitamente al presidente. 5° il registro per le firme dei notari. Terminato il giudizio. le ammende ed ogni altra somma dovuta al Collegio ed al Consiglio notarile per qualsiasi titolo. inteso il Consiglio nelle materie di sua competenza. giorno per giorno. nel quale siano indicate tutte le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio e nel personale dei notari.Per i ricorsi di cui nel presente articolo. Tutti i suddetti registri. 99. Per la gestione finanziaria dell'ufficio il tesoriere deve tenere i seguenti registri a stampa: 1° registro a madre e figlia per le somme che a qualsiasi titolo riscuote. si osserva. ai quali si riferisce il ricorso. spedisce ed autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio e del Collegio notarile. Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in danaro e dei titoli di valore appartenenti al Collegio. la relativa attestazione. 98. 2° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio. 4° il registro a matrice dei praticanti notari. . si bruciano le schede. riscuote le tasse. sono numerati e firmati in ogni foglio di due pagine dal pretore del mandamento. ne presiede le riunioni. o. 92. quando siano state trasmesse. I due ultimi registri debbono contenere in riassunto il verbale delle adunanze. 3° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio notarile. 3° registro degli ordini di pagamento. capoverso 2°. oltre alle attribuzioni specificatamente indicate nell'art. se non ve ne fu alcuna. ne regola la disciplina e corrisponde con le pubbliche autorità. Alla fine di ogni trimestre il presidente del Consiglio notarile deve trasmettere alla Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello uno stato. 100. 97. affinché vigili per l'osservanza dell'art. della legge. 2° giornale di cassa per le riscossioni e i pagamenti. 1° capoverso della legge. nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio. 6° il ruolo dei notari esercenti. e paga i mandati. Nei cinque giorni successivi ad ogni seduta del Consiglio notarile il presidente comunica al procuratore del Re presso il Tribunale i nomi dei consiglieri assenti. Il presidente del Consiglio notarile ha la rappresentanza del Consiglio stesso. la procedura stabilita dalla legge comunale e provinciale in materia di elezioni. L'ufficio del Consiglio notarile deve tenere: 1° il registro per la corrispondenza diretta al Consiglio o da esso spedita. prima di essere posti in uso. I verbali delle deliberazioni debbono anno per anno essere rilegati in volume. nel quale debbono essere anche annotate. .Istituzione degli archivi e norme generali.(nome del Comune)¯. 92 della legge. che sia in contravvenzione alle precedenti disposizioni. od abbia fornito al presidente le informazioni accennate nell'art. Sezione I . 101. capoverso ultimo. può anche inserirsi il voto motivato della minoranza. 106. 102. entro un mese dall'avuta comunicazione. 105. non faccia pervenire al Consiglio alcuna giustificazione. agli effetti dell'art. non si estende a coloro ai quali le deliberazioni stesse si riferiscono. Non può alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prendere parte alle deliberazioni n‚ assistere alle discussioni: 1° quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata. è. L'archivio non può essere aperto al servizio pubblico. o si reputi insufficiente quella che fu data. a richiesta. con lo stemma nazionale e con la leggenda Consiglio notarile di . 267 del presente regolamento. 103. 95 della stessa legge. a cura del presidente. il mancato intervento alle adunanze per tre volte consecutive di uno dei suoi membri. . il quale provvederà in Camera di Consiglio.La Procura generale. 104. presa nota delle variazioni nei propri registri. nella quale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimone. e nominati il conservatore e gli altri impiegati.. . L'archivio distrettuale è istituito con decreto Reale. trasmette lo stato con le sue osservazioni al Ministero di grazia e giustizia. le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato in conformità al disposto dell'art.Degli archivi notarili distrettuali. La deliberazione. Nel caso in cui il Consiglio notarile sia nella impossibilità di esercitare le sue funzioni per dimissione di tutti o di parte dei suoi componenti in relazione all'art. Il divieto di dare copia delle deliberazioni che concernono questioni di persone.. della legge. Nei verbali delle adunanze del Consiglio notarile non si deve far menzione che del voto della maggioranza. La deliberazione del Consiglio notarile con la quale viene constatato. il Consiglio lo dichiara dimissionario. oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado. può essere annullata dal Ministro di grazia e giustizia. salvo il ricorso dell'interessato al Tribunale civile. comunicata per estratto all'interessato.(20). od in linea collaterale fino al 3° grado inclusivamente. 2° quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare. l'uno ad umido e l'altro a secco. TITOLO V Degli archivi notarili (19) Capo I . I Consigli notarili debbono essere forniti di due sigilli del diametro di 35 millimetri. 92. Ove questi. se prima non siano stati convenientemente disposti i locali e i mobili necessari. situato nel centro dell'abitato e prossimo ad altri pubblici uffici. e quanto agli altri atti e documenti non notarili. Può autorizzarsi. 106 della legge.. 98 della legge. disporre il deposito degli atti anteriori al cinquantennio negli archivi di Stato. di cui è parola negli articoli precedenti. i repertori. udito il parere della Commissione di cui all'art. Alla porta esterna dell'archivio dev'essere affissa la tabella che indica l'orario d'ufficio. nel bollettino del Ministero stesso e nella Gazzetta ufficiale del Regno. in caso di riconosciuto bisogno. che precedentemente all'istituzione del nuovo archivio rogarono nel territorio costituente la circoscrizione dell'archivio stesso. nei quali è di sole tre ore con un turno di servizio tra gl'impiegati. mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia e previo il parere della Commissione di cui all'art. ai sensi dell'art. 110. può. e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a cui è destinato. deve essere ben sicuro. 1027 . qualora ivi non esistano archivi notarili mandamentali. a cominciare dal giorno in cui esso è aperto al pubblico servizio. e sempre quando siano cessati i diritti di partecipazione di cui all'articolo 113 della legge. 108.. gli atti. d'accordo con il Ministro dell'interno. 66 del regolamento 2 ottobre 1911. 111. cui per la loro origine e luogo di stipulazione sia applicabile il capoverso dell'art. eccettuati i giorni festivi stabiliti con Regio decreto 4 agosto 1913. La consegna delle copie certificate conformi ed il deposito degli atti antichi. L'orario d'ufficio per gli archivi notarili è di sette ore. 107. sono a carico dell'archivio che effettua il versamento. dalla loro data. 1163. sono eseguiti nei modi stabiliti dal regolamento per gli archivi di Stato 2 ottobre 1911. n. 98. 1163 . la consegna delle copie certificate conformi degli atti dei notari. 112. previsto dagli artt. . Le inserzioni sono fatte gratuitamente. i registri e i sigilli per quanto concerne la circoscrizione dell'archivio stesso. 69 e 70 del su indicato regolamento. . asciutto ed arioso.(20). in ogni caso. Il Ministro di grazia e giustizia. a cura del Ministero di grazia e giustizia. n. 109. Nell'archivio notarile distrettuale di nuova istituzione sono depositati e conservati.Il giorno in cui il nuovo archivio si apre al servizio pubblico dev'essere notificato con avviso inserito. Le spese necessarie per il trasporto e la consegna degli atti e quelle per lo scarto preliminare. Il locale dell'archivio deve essere. possibilmente. n. Quanto ai repertori. ai registri ed agli atti dei notari il cinquantennio si computa dalla data della definitiva cessazione dall'esercizio dei rispettivi notari. salvo che trattisi di atti. Nel corso di dodici mesi non potranno ammettersi in nessun caso delegazioni per un periodo complessivo di tempo eccedente i sei mesi. può essere assunto personale avventizio. l'impiegato in servizio di grado immediatamente inferiore deve dare partecipazione al competente procuratore del Re delle vacanze. la media dei proventi deve essere calcolata sugli introiti al lordo. scelga come delegato a sostituirlo in tutto od in alcune delle sue funzioni un impiegato dell'archivio che non sia il più anziano nel maggior grado.Personale. qualora il conservatore. in caso di assenza o di legittimo impedimento. All'uopo il procuratore del Re. ai sensi dell'art. assunzione in servizio. . entro i dieci giorni successivi alla notizia della vacanza. il suo parere. 103..Sezione II . penultimo capoverso. il servizio prestato gli costituisce alcun titolo. Consiglio di amministrazione. di tale scelta deve esprimere i motivi nel chiederne l'approvazione al presidente del Tribunale. 117. trasmette al Ministero l'avviso motivato del capo dell'archivio circa l'impiegato da promuovere. aggiungendovi. per vacanze dei posti od assenze temporanee degli impiegati e limitatamente alla durata delle vacanze o delle assenze. L'incarico di esercitare le funzioni del grado immediatamente superiore.. immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia. e la misura della retribuzione. 114. Il procuratore del Re ne dà. Agli effetti dell'art. classe degli impiegati. che per qualsiasi motivo si verifichino nel personale dell'archivio. In caso di mancanza del personale di ruolo. della legge. 112 della legge data con decreto ministeriale. o. Il presidente vaglierà le ragioni addotte nell'emettere il decreto di approvazione della delegazione. Il capo dell'archivio. 116. è costituito dagli anni 1910. è conferito con decreto Reale per le funzioni di conservatore. quando questo si estende a più circondari giudiziari. 113. della legge . ultimo capoverso. . 115. A tale assunzione è provveduto con decreto ministeriale. 1911 e 1912. a sua volta. salvo demerito. e la popolazione è quella che l'ultimo censimento dei Comuni del Regno dichiara residente o legale per il Comune in cui l'archivio ha sede. prevista dal penultimo capoverso dell'art. 103 (21) della legge. Qualora la vacanza sia relativa a posti di 1¦ classe e nello stesso archivio siano impiegati di 2¦ classe nel medesimo grado del posto vacante. La nomina del reggente .(20). Il triennio. Fermo quanto dispone l'art. e con decreto ministeriale in tutti gli altri casi (21). n. Questo personale non ha diritto ad alcun indennizzo per il licenziamento. 112. in mancanza. base dei calcoli per la prima applicazione della legge. lo stesso giorno in cui ne ha notizia. su proposta del capo dell'archivio: nell'atto di nomina si fissano il tempo per il quale la medesima è fatta. si provvede alla promozione di classe con il criterio della anzianità. nomina. oppure un notaro del luogo. o per tutti i Comuni sedi di Tribunale compresi nell'ambito della circoscrizione dell'archivio. che contravviene a tale inibizione. 130. 2. L'autorizzazione ad assumere altro pubblico impiego. è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia da registrarsi alla Corte dei conti. numero 693 . . possono essere accordati agl'impiegati di archivio.(22). ai sensi dell'art. è punito disciplinarmente. 126.. Gli aumenti di stipendio.118-125. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili. Se tali occupazioni siano assunte da impiegati subalterni. giusta l'art. 98 della legge. 18. capoverso 1°. 128. ove non vi sia la possibilità di conciliare l'esercizio di occupazioni per legge compatibili con l'adempimento dei doveri di ufficio e con il decoro dell'amministrazione degli archivi. su domanda dell'impiegato dell'archivio e udito il parere del competente procuratore del Re. 131. sono ordinari e straordinari. dipendenti da modificazione di pianta organica o da promozione di classe. il Ministro può concedere sussidi agl'impiegati. 99. prima di assumere l'esercizio delle funzioni. che ne riferisce con parere motivato al procuratore del Re. Gli impiegati che entrano per la prima volta in servizio di un archivio. ed un'altra al Ministero di grazia e giustizia. L'impiegato. decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto che attribuisce all'impiegato il maggiore stipendio. può inibire all'impiegato il cumulo.. n. al Ministero di grazia e giustizia la notizia in tal modo avuta o della quale sia venuto comunque a conoscenza. approvato col Regio decreto 22 novembre 1908. 127. con nota d'ufficio e nei limiti del fondo appositamente stanziato nel bilancio di previsione. Il Ministero di grazia e giustizia. Solo in caso di assoluta necessità e per circostanze del tutto eccezionali. loro vedove ed orfani. Il conservatore. a norma dell'art. della legge. 129. I congedi che. .. secondo le norme indicate nell'art. deve darne notizia entro dieci giorni al procuratore del Re competente. che assuma occupazioni compatibili per legge col suo ufficio. e può essere sempre revocata. 117 del presente regolamento. Il cumulo degli impieghi d'archivio con occupazioni per legge compatibili è subordinato alla condizione che non ne rimanga impedito o turbato il regolare adempimento dei doveri verso l'archivio. debbono essi darne immediata notizia al conservatore.(23). Se l'autorizzazione è chiesta da un impiegato subalterno. . della legge. La decorrenza dello stipendio comincia dal giorno in cui l'impiegato ha assunto l'esercizio delle sue funzioni. con la formula indicata nell'art. debbono prestare giuramento davanti al presidente del Tribunale civile del Comune sede dell'archivio. col suo parere. occorre anche il parere del capo dell'archivio. Del verbale di giuramento sarà inviata una copia all'archivio. Il procuratore del Re comunica immediatamente. 98 della legge. includendovi le notizie indicate nei modelli predisposti dal Ministero. I membri indicati dall'art. 216 del presente regolamento. tanto ordinari quanto straordinari. la Commissione di cui all'art. le note informative sul conto del personale dipendente. Le votazioni sono palesi: in quelle. è riservata al Ministro di grazia e giustizia. e comunicano agli interessati le notizie riguardanti la loro operosità. n. prescritta dall'art. 32. che comunica all'interessato. Presso gli archivi si conserva il registro dei congedi. 98. . In caso di impedimento del direttore generale e del direttore capo di divisione. Per il conservatore la nota informativa è compilata dal procuratore del Re. pero. Per la validità dell'adunanza occorre la presenza di almeno quattro membri. dato il caso della parità dei voti. con decreto da registrarsi alla Corte dei conti. 133. le notizie anzidette. ed è presieduta dal direttore generale. dal quale dipende il servizio del notariato. eccetto il presidente ed il capo del personale degli archivi notarili. La concessione di congedi straordinari. nel termine perentorio di dieci giorni. allorché trattisi di licenze per un periodo maggiore di cinque giorni. la deliberazione si ritiene favorevole alla persona cui si riferisce . Le dette note informative debbono essere trasmesse al Ministero di grazia e giustizia insieme con la relazione annuale. che approva il regolamento speciale per il personale del Ministero di grazia e giustizia . di cui gli impiegati usufruiscono: in esso si annotano anche le assenze per malattia o per altra causa. 756. 98 della legge. Ai conservatori i congedi. diligenza. i conservatori. decreto 23 maggio 1912. ed al fine di cui sopra. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. ed in caso di parità di suffragi prevale il voto del presidente. I periodi di congedo sono annuali. 32. ne possono cumularsi. Nel mese di dicembre di ciascun anno è costituita.Nei modi e nei termini di cui nell'art. i congedi ordinari agli impiegati subalterni possono essere dati dai conservatori degli archivi. sono dati dal Ministro di grazia e giustizia entro i limiti e sotto le condizioni di legge. udita la Commissione di cui all'art. Sui reclami provvede il Ministro. le quali vanno poi allegate alle note. Agli effetti degli artt. i quali debbono riferirne al Ministro di grazia e giustizia. durano in carica un anno. della legge. In quelle segrete. 134. La Commissione si riunisce di regola ogni due mesi. e può essere convocata straordinariamente ogni qualvolta il Ministro di grazia e giustizia lo reputi opportuno . le eventuali deduzioni scritte. entro il mese di gennaio di ogni anno compilano. disciplina e condotta morale. La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia. relative a persone. sul parere del capo dell'archivio. se si tratta di votazioni palesi. affinché questi possano presentare. si procede a scrutinio segreto. numero 532. compreso il presidente. nelle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e 22 del R. 19 del regolamento 24 novembre 1908. Ogni membro ha diritto a motivare il proprio voto. 132. e possono essere confermati (24). capoverso 5°. ne fanno le veci i funzionari che normalmente li sostituiscono. 139. Archivi sussidiari (26). 137. è quello dell'archivio notarile sussidiario. di cui all'art. i sigilli ed i registri depositati nell'archivio soppresso e quant altro ad esso appartiene passano di diritto all'archivio cui è aggregato. conserva tutte le carte. passi dalla dipendenza dell'archivio distrettuale a quella dell'archivio sussidiario. rimane di diritto vincolata a favore tanto dell'archivio sussidiario. 400 (25). 4. una medaglia di presenza di lire dieci . in seguito a trasferimento da una sede ad un'altra compresa nella circoscrizione dei distretti notarili riuniti. i documenti. All'archivio notarile di tale distretto sono aggregati di diritto quelli soppressi. o viceversa. 3 della legge e dell'art. 140. 129 della legge deve eseguire le ispezioni. i documenti. e da quel numero di funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. decreto di soppressione di un archivio deve indicarsi l'archivio dell'altro distretto limitrofo. registri e sigilli che vi si trovano depositati. della legge. All'incaricato delle funzioni di segretario è assegnato un compenso fisso di annue L. 500. Tutte le spese sono a carico dell'archivio ricevente. 136. le carte. Qualora si sopprima un distretto notarile e se ne conservi come sussidiario l'archivio. di grado non superiore a quello di capo sezione: egli sarà coadiuvato da un primo segretario o da un segretario della stessa carriera. i repertori e gli atti. le stesse attribuzioni dei distrettuali. del presente regolamento. Ai membri della Commissione spetta. per ogni giornata in cui intervengono alle adunanze. limitatamente al territorio che costituiva il distretto notarile soppresso. deve indicare il distretto a cui gli altri sono riuniti. Il decreto Reale che. 105. salvo che si conservino come sussidiari. di L. si preferirà l'archivio avente sede nel Comune capoluogo della Provincia. salvo quanto è disposto negli articoli seguenti. che continui a funzionare come sussidiario ai sensi dell'art. Dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di soppressione. I detti notari debbono all'uopo presentare i registri.135. ordina la riunione di uno o più distretti notarili. di cui all'art. che rappresentano la maggioranza della popolazione del distretto . Per gli atti dei notari esercenti nelle residenze comprese nel territorio che costituiva il distretto notarile soppresso. quanto di quello distrettuale la cauzione del notaro. il conservatore che ai sensi dell'art. se ne eseguirà la consegna nei modi di cui all'art. al quale viene aggregato. L'archivio notarile. capoverso. e continuerà ad esercitare. 128 della legge. purché dipendente dalla stessa Corte di appello. 109 del presente regolamento. ed a colui che lo coadiuva. all'archivio medesimo. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia. 105 della legge. Sezione III . che. non può essere decretata se non dopo il rifiuto a sostenere le spese per la sua conservazione da parte dei Comuni. ai sensi dell'art. Nel R. . che le esigenze del servizio richiederanno . La soppressione di un archivio.Soppressione degli archivi distrettuali. Tra i vari distretti limitrofi. 138. prima parte. e nel termine di trenta giorni da quella data. Le direzioni postali telegrafiche. 85 del presente regolamento. nei termini fissati dai propri regolamenti speciali. Sezione IV . sono pure depositate nell'archivio notarile del distretto. sulle quali i ricevitori del registro sono tenuti a dare le necessarie giustificazioni. per mezzo degli uffici postali ed in pacchi accuratamente suggellati e raccomandati. 71 e 106 della legge. la provenienza e la destinazione del telegramma. munita dell'impronta del sigillo. per i quali il biennio (27) della registrazione siasi compiuto il 31 dicembre precedente. spediscono all'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro mittente. 144. . i telegrammi spediti dai notari. questi sarà preferibilmente delegato per le ispezioni. a seconda delle norme determinate dal regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse di registro. 105 della legge . a titolo di provvisoria ricevuta. decorsi cinque giorni dalla avvenuta trasmissione telefonica. a meno che i Comuni interessati non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione. Degli altri due esemplari. con la indicazione delle eventuali mancanze e con le osservazioni. quelli situati fuori della sede dell'archivio. Il provvedimento è dato con decreto reale. a cui i notari appartengono. prescritto dagli artt. a cura dell'Amministrazione dei telefoni. ai sensi dell'art. 143. uno rimane all'archivio e l'altro sarà.Ritiro degli atti e loro conservazione . Il controllo può essere eseguito dai soli impiegati dell'archivio. A tale scopo gli uffici telegrafici. dei quali uno è subito restituito. I ricevitori del registro trasmettono nel mese di marzo di ciascun anno agli archivi notarili le copie certificate conformi degli atti. 141. deve essere fatto a cura delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. previo parere del Consiglio di Stato. da cui dipendono gli uffici telegrafici mittenti. Quando l'archivio sussidiario non ha più fondi sufficienti per il proprio mantenimento. inviano alle direzioni da cui dipendono. rimesso all'ufficio mittente. Uno dei elenchi deve essere poi restituito alla Direzione postale telegrafica a titolo di ricevuta con la firma del conservatore dell'archivio. Agli archivi debbono essere trasmessi anche gli indici cronologici o rubriche. dopo completato il controllo delle copie. senza l'assistenza o la rappresentanza degli ufficiali del registro. I fascicoli debbono essere accompagnati da un elenco riassuntivo redatto in tre esemplari. nonché il nome del notaro mittente. provvedono alla trasmissione direttamente. dal conservatore dell'archivio con la propria sottoscrizione. Le dichiarazioni che i notari devono rilasciare agli impiegati telefonici ai sensi dell'art. di cui ogni fascicolo di copie dev'essere munito. gli originali dei telegrammi in piego raccomandato. in piego raccomandato. indicandovi il numero. dopo di aver fatta copia conforme dei telegrammi stessi per uso del proprio servizio. Il deposito dei moduli dei telegrammi. L'invio deve essere accompagnato da un elenco redatto in doppio originale.Quando nel Comune sede dell'archivio sussidiario abbia la sua residenza un membro del Consiglio notarile. posti nello stesso Comune sede dell'archivio. Gli uffici del registro. è soppresso ed è aggregato all'archivio del capoluogo del distretto. 142. la data. della legge. l'impiegato di archivio o il notaro che sia delegato a norma dell'art. 3196 (art. ed anche se trattisi di atti e documenti non pertinenti al loro archivio. sono a carico del notaro dispensato o rimosso. ne informa il presidente del Consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio. i repertori e le altre carte notarili che siano in disordine. 147. dei repertori e delle altre carte del notaro. I procuratori del Re ed i procuratori generali del Re. il pretore del mandamento.(29). almeno cinque giorni prima. il giorno e l'ora per la rimozione dei sigilli e per l'inventario degli atti.145. completare e regolarizzare. 112 della stessa legge. . 106. non appena abbia apposto i sigilli sopra tutti gli atti. Non debbono essere inventariate le carte che non hanno attinenza con l'esercizio professionale: debbono essere compresi nell'inventario i testamenti olografi consegnati fiduciariamente al notaro. quando abbiano notizia dell'esistenza. n. . o dei suoi eredi in caso di morte. 108 della legge.. n. 149. dei repertori e delle altre carte notarili e per la formazione degli indici. è eseguito di anno in anno nel mese di dicembre. Le spese per il completamento e la regolarizzazione degli atti. Le stesse norme si osservano per il deposito dei contratti originali di affrancazione. nei modi di cui all'art. in conformità all'art. n. deve redigersi apposito verbale con le norme e nelle forme prescritte per gli atti notarili. potrà eseguire tutte le operazioni di cui all'articolo precedente. n. e formare gli indici. quando sia possibile. per qualsiasi causa. o quando loro consti che tali atti e documenti siano stati o siano per essere posti in vendita. Spetta ai conservatori di archivio di denunziare tali casi quando ne vengano a loro cognizione. se i volumi ne siano sprovvisti. della legge. 39 della legge. che gli uffici demaniali debbono eseguire. che i conservatori delle ipoteche debbono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885. nonché per il riordinamento degli atti stessi. 4. 9. in conformità all'art. Qualora il conservatore dell'archivio sia assente o legittimamente impedito. 150. fissando. 106. gli atti che si trovino incompleti ed irregolari. 146.. devono promuovere la rivendicazione di tali atti e documenti innanzi al competente Tribunale civile. Per il deposito in archivio degli originali e delle copie di atti notarili rogati in paese estero. eseguita la ispezione e verificazione prescritta dall'art. riordinare gli atti stessi. e deve osservarsi quant'altro è disposto dall'art. 148. premesse. le cautele che le leggi all'uopo consentono e ferme le eventuali responsabilità civili e penali. Il deposito delle copie autentiche. presso persone che non siano legalmente autorizzate a tenerli. 68 del presente regolamento. 106. i repertori e le carte relative all'ufficio notarile in conformità al disposto dell'art. Il conservatore dell'archivio potrà compensare l'importo di tali spese con le quote di partecipazione . di destituzione o di dispensa di un notaro per infermità od altra causa qualunque che gli impedisca lo esercizio. Deve poi il conservatore. 8 della legge) (28). Nel caso di morte. ove occorra. compreso anche il ritiro ed il deposito degli atti in archivio. di atti o documenti notarili che debbono essere conservati in archivio. 109 del presente regolamento. Tale deposito avviene nel mese di marzo per gli atti riguardo ai quali il quinquennio dalla stipulazione siasi compiuto nel mese di dicembre precedente. di rimozione. 66 della legge. 61 della legge. e da non sottoporsi a registrazione firmato in margine dei fogli intermedi ed in fine da tutti gli intervenuti. 153. ai sensi dell'art. 151.Se nel corso delle operazioni dell'inventario avvenga di dover procedere all'apertura di un testamento. delle sue risultanze. altrimenti verrà incaricato per il compimento dell'atto un notaro esercente. sono riuniti e poi rilegati. Rinvenendosi testamenti olografi affidati fiduciariamente al notaro. e gli altri. può il conservatore dell'archivio compiere l'atto richiesto. il nome del notaro e la serie degli anni cui si riferiscono gli atti che ogni volume contiene. quanto agli atti sciolti. è eseguita dal conservatore e consiste nell'accertare se il loro numero ed il loro stato presente di conservazione rispondano alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni. Tale facoltà spetta anche all'impiegato di archivio delegato. si accerta anche il numero dei fogli. possibilmente. notaro per notaro. si fa constare con apposito verbale. e portano sul dorso un'etichetta indicante il numero d'ordine del volume. di cui all'art. I testamenti pubblici. devono osservarsi le norme seguenti: quanto ai volumi di atti. notaro per notaro. 149 del presente regolamento. quando abbia i requisiti di notaro. i quali non furono ancora ispezionati. al rilascio di copie. dopo la loro apertura e pubblicazione. dopo la morte del testatore e l'avvenuta richiesta degli interessati. le copie dei testamenti. si deve compilare un elenco a parte. Ogni scompartimento ha un'etichetta con l'indicazione del nome del notaro che ha ricevuti i testamenti che vi sono conservati. I volumi degli atti notarili si dispongono con ordine cronologico. estratti o certificati. od al compimento di qualsiasi altro atto dipendente da quelli del notaro per cui si procede e che non ammette dilazione. di cui il capo dell'archivio tiene la chiave. in . il conservatore avverte il notaro od i suoi eredi delle irregolarità o mancanze riscontrate. 151 del presente regolamento e l'indice prescritto dall'art. l'elenco prescritto dall'art. e li invita a ripararvi. Si osserva altrettanto riguardo ai repertori e registri dei protesti cambiari: i volumi dei repertori. si accerta il loro numero. registri. il quale non va allegato al verbale ma deve essere conservato con i fascicoli distinti predetti. deve indicarsene il numero complessivo oltre al numero con cui ciascun atto è annotato a repertorio. invece. anche in una sala o in un piano diversi dell'edifizio dell'archivio. e tanto di essi quanto degli altri testamenti i quali si trovino tuttora in fascicoli distinti. di cui all'art. in carta libera. La verificazione. nonché dei provvedimenti eventualmente presi in conseguenza. 72 del regolamento stesso per tutti gli atti di ultima volontà sono custoditi in distinti scompartimenti di apposito armadio. repertori ed indici. 108 della legge per gli atti che siano stati già sottoposti ad ispezione notarile. 152. ognuno di essi va chiuso in involucro suggellato e sottoscritto dagli intervenuti all'inventario. 107 della legge. In caso di non esatta rispondenza. Dell'eseguita verificazione. lo stato generale di essi e il numero progressivo del primo e dell'ultimo atto contenuti in ogni singolo volume: in caso di dubbio della regolare numerazione o di evidente manomissione dei volumi. Nel verbale d'inventario si fa constare del numero complessivo dei testamenti di cui nell'elenco. Nel compilare l'inventario ai sensi dell'art. l'ispezione va eseguita nelle forme ed ai fini indicati negli artt. Gli atti originali e i repertori debbono essere custoditi in locali diversi da quelli ove sono custodite le copie e. Per gli atti. 128 e 129 della legge e nell'art. degli atti tra vivi e dei registri dei protesti vanno collocati di seguito alla serie dei volumi degli atti di ogni notaro. I fascicoli distinti dei testamenti e i repertori degli atti di ultima volontà. nn. oppure custoditi in apposite cassette. sono quelli stabiliti dall'articolo 61 della legge. con le norme di cui al precedente articolo. 156. In luogo del testamento tolto si colloca nel fascicolo una scheda indicante la causa della rimozione. l'archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie repertoriali. per le copie autentiche che trasmettono i conservatori degli uffici delle ipoteche dalla data della loro presentazione ai detti uffici. . Esse saranno. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 71 della legge. 9 e 10 della legge) sono conservati in scaffali diversi da quelli destinati per gli atti e per le copie notarili. e vanno riuniti in fascicoli. 8. sono disposti in ordine cronologico in apposito armadio o medagliere. che si trasmettono mensilmente dai notari. e le dichiarazioni per le trasmissioni telefoniche di cui all'art. le copie autentiche trasmesse dai conservatori delle ipoteche. Tali moduli e dichiarazioni sono conservati in buste distinte per ciascun notaro e le buste sono custodite insieme con i volumi delle copie sopra accennate. dal numero di annotazione nel repertorio dell'archivio. Le copie degli atti privati. La chiave dell'armadio è custodita personalmente dal conservatore. il motivo e la data del deposito. L'indice generale dei notari. 23 e 40 della legge e 37 del presente regolamento. a norma dell'art. Seguito il deposito delle copie certificate conformi degli atti notarili. giusta le disposizioni degli artt. 153 del presente regolamento. Nello stesso modo si procede a riunire i moduli dei telegrammi. la data dell'atto relativo ed il numero sotto il quale il medesimo fu iscritto nel repertorio dell'archivio. per i contratti originali di affrancazione e per le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali ed altri pubblici ufficiali. 154. Tale ordine è dato: per le copie degli atti privati. da collocarsi di seguito agli altri volumi di atti del notaro rispettivo. Il numero progressivo di ogni testamento e l'ordine cronologico. gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero.volume separato. allorché gli atti originali cui si riferiscono verranno ritirati e depositati in archivio. 144 del presente regolamento. di cui all'art. I sigilli notarili depositati in archivio. 4. appena eseguito il deposito degli atti in archivio. con il quale esso deve essere collocato nel volume. Oltre a tali indici. rilegati in volumi. i contratti originali di affrancazione stipulati dagli uffici demaniali e le copie di convenzioni stipulate dai segretari comunali o da alti pubblici ufficiali (art. 153 del presente regolamento . ed in scompartimenti rispettivamente distinti. a seconda dei casi. 1. 106. I fascicoli debbono essere cuciti e. dal numero della registrazione. le medesime vanno riunite in fascicoli per ciascun notaro in ordine cronologico. secondo la data del ricevimento dell'atto. appena resi inservibili. nella quale debbono essere indicati il cognome e nome del notaro. di cui all'articolo 114 della legge. Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti. in ordine progressivo. e muniti di un'etichetta. da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi. rilegate in volumi. deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro. L'indice generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti. quando se ne abbia notizia. dalla data di stipulazione. 155. per gli atti esteri. statistica e regolamento interno. i volumi degli atti notarili. con una lettera alfabetica e porta una etichetta esterna con l'indicazione della natura delle carte conservate e dell'anno cui le medesime si riferiscono. 1 del presente regolamento. il nome del mittente. 158. notaro per notaro. giusta quanto prescrive l'art. l'ammontare della cauzione e come la medesima è prestata. il ruolo organico sia del personale proprio. 216. vi si debbono inoltre riprodurre tutte le indicazioni scritte sulla busta.(31). l'ammontare dello stipendio con gli eventuali relativi sessenni e. in modo da essere visibile al pubblico. la data di invio.157. copie.Contabilità degli archivi.(30). 65 della legge. salvo i casi autorizzati dalle leggi. i sigilli depositati e quant'altro forma il materiale archivistico. un registro per la ricezione delle copie di testamenti pubblici. L'esemplare della tabella. dei repertori. in cui sono conservati i volumi e le carte.Amministrazione. con un numero progressivo. debitamente tenuto al corrente.. 217. ma distintamente per notaro. 159-215.. Nel registro per la ricezione delle copie dei testamenti pubblici si annota il numero d'ordine e la data di arrivo in archivio. . 114. il nome e la paternità. . la data della nomina o della promozione di classe e quella di assunzione in servizio. Quelle del repertorio degli atti di ultima volontà sono conservate nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. un registro di corrispondenza. uno stato riassuntivo degli atti. capoverso. ai fini dell'art. Sezione V . il cognome. la data e il numero della lettera. Ogni scaffale o armadio. Le copie dei repertori. Tale stato riassuntivo deve essere tenuto sempre al corrente. ogni scompartimento dello stesso scaffale o dello stesso armadio è contrassegnato. sia di ogni archivio mandamentale o comunale esistente nel distretto.. il nome del destinatario. registri. e dell'armadio o medagliere ove sono custoditi i sigilli dei notari cessati dall'esercizio. 153 del presente regolamento. che i notari debbono trasmettere ogni mese ai sensi dell'art. sigilli. Nel registro di corrispondenza deve indicarsi il numero generale d'ordine. la data e il luogo di nascita. quello di richiamo. repertori. 66 della legge. E' assolutamente vietato al conservatore ed agli altri impiegati di asportare dall'archivio atti. Nel ruolo organico del personale sono indicati per ciascun impiegato il grado. l'oggetto della corrispondenza. In detto stato riassuntivo deve anche farsi speciale menzione dell'armadio ove sono custoditi i fascicoli dei testamenti ed i repertori degli atti di ultima volontà. dei repertori delle copie. della legge. dei sigilli e delle copie depositate. dopo avvenuta la disamina di cui all'art. Ogni archivio deve tenere: un esemplare della tabella indicata nell'art. vanno raccolte in separati fascicoli. Vi si deve poi prendere nota speciale del provvedimento con cui l'affare fu definito. Sezione VI . . per i conservatori. nei quali il conservatore dell'archivio deve osservare quanto è prescritto per i notari dall'art. 79 del presente regolamento. degli altri atti di diversa specie. Questo registro deve essere conservato con i fascicoli dei testamenti. deve essere costantemente esposto. 225 del presente regolamento. va distinto. Nello stato riassuntivo di cui sopra sono annotati nella totalità. di arrivo. sottoscritto da tutti gli intervenuti. in contraddittorio del funzionario che cessa o del suo legale rappresentante. deve prendere nota dell'avvenuta operazione. 219. Delle operazioni anzidette si redige apposito verbale. 221. il cognome e il domicilio del richiedente. il quale indicherà nella matrice anche il numero sotto cui fu annotata l'operazione nel bollettario. 218. in quattro esemplari: dei quali uno è conservato nell'archivio. l'altra nel volume al posto dell'atto richiesto: anche esse sono firmate dal conservatore . la data ed il numero della bolletta di riscossione. 10 e 11 della tariffa annessa alla legge. Egli ha diritto di conoscere il numero d'ordine sotto il quale l'affare. 222. dei testamenti pubblicati dall'archivio o dai notari. Il conservatore deve informarsi entro congrui periodi se l'affare fu definito o se dette luogo al rimborso delle spese. la somma effettivamente ricuperata. Vi si prende anche nota. il numero d'ordine specificato nel capoverso precedente. l'una nello scaffale. la data della richiesta l'importo da ricuperare. Nella colonna osservazioni si deve tenere nota delle pratiche che il conservatore abbia in tali sensi eseguite. la natura e la data dell'atto.. Le due contromatrici intermedie. Il capo dell'archivio.(32). trovasi iscritto nei registri dell'autorità giudiziaria. la data ed il numero di repertorio dell'atto richiesto. Nel registro. per questi ultimi testamenti. Nello stesso registro si annotano pure tutti gli altri atti eseguiti altrimenti a debito ed in genere tutte le tasse e diritti eventualmente ricuperabili. La matrice e l'ultima contromatrice servono per indicare il nome. 112 della legge. Il registro delle richieste è formato nei suoi fogli da una matrice e da tre contromatrici. la data della richiesta. e gli altri due sono trattenuti dagli interessati. sulle quali vanno indicati soltanto il cognome e il nome del richiedente e l'oggetto e la data della richiesta. se ne abbia notizia mediante lo spoglio delle copie dei repertori. in via sommaria. e. deve procedere alla ricognizione dello stato di Cassa in riscontro ai registri contabili e. cui si riferisce la richiesta che ha dato luogo all'atto. l'importo della somma anticipata e l'ammontare definitivo dei diritti liquidati e riscossi dall'archivio. domandare che sia rimessa all'archivio la somma allo stesso dovuta. in caso affermativo. Qualora il conservatore proceda nel proprio ufficio all'apertura o alla pubblicazione di un testamento depositato in archivio. al posto donde il volume è stato rimosso. non appena. le quali debbono dai notari essere trasmesse ogni mese all'archivio ai sensi dell'articolo 65 della legge. l'autorità richiedente. 220 . di cui all'art. dello stato di consistenza dell'archivio. ai fini degli artt.. e con l'assistenza del procuratore del Re o del pretore dal medesimo delegato.Nello stesso modo è tenuto il ruolo organico per ogni archivio notarile mandamentale o comunale. s'indicano in ordine progressivo il numero del registro cronologico. Il conservatore deve tenere un registro per annotare i diritti e le tasse spettanti all'archivio relativamente ad atti compiuti in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio. oltreché sul . nell'assumere le sue funzioni. la natura. Esse debbono essere sottoscritte dal conservatore. servono per essere collocate. la persona nel cui interesse l'atto è stato fatto. un altro è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia. di cui nel presente articolo. . 112 della legge. La denunzia delle contravvenzioni. 110 della legge. Tale regolamento è compilato dal conservatore e deve essere approvato dal Ministro di grazia e giustizia. Le disposizioni relative alla forma degli atti notarili debbono essere osservate anche dai conservatori d'archivio in quanto compiono funzioni di notaro. I certificati negativi.(34). La distribuzione dei servizi stabilita con il regolamento interno e l'osservanza del medesimo rimangono sotto la personale e diretta responsabilità del conservatore. Quando il conservatore abbia fondato sospetto di mancata annotazione di qualche atto o convenzione. 228-229 . 223. e non più tardi di dieci giorni dalla constatazione (33). occorrendo apportarvi variazioni. è fatta dal conservatore con nota di ufficio. 224.. Nel repertorio degli atti di ultima volontà devono indicarsi il numero dell'annotamento sul repertorio dell'archivio ed il numero dell'annotamento sul repertorio del notaro per gli atti tra vivi. e può pure chiedere schiarimenti al ricevitore del registro ed anche farsi presentare dal notaro i repertori e gli originali degli atti. anche sui repertori del notaro che aveva in deposito il testamento. di cui all'art. procede alle necessarie rettificazioni mediante nota speciale da redigersi in due esemplari: dei quali uno deve rimanere allegato alle rispettive copie di annotamenti e l'altro è comunicato al notaro con invito a regolarizzare le partite.repertorio speciale prescritto dalle leggi sulle tasse di registro per i capi di tutte le Amministrazioni pubbliche. Uguali richiami saranno fatti sull'elenco speciale di cui all'art. 225. che il conservatore può rilasciare.. quanto l'altro sotto il quale l'operazione è stata annotata nel repertorio dell'archivio. 227. Ogni archivio ha un regolamento interno che deve contenere le norme relative all'osservanza dell'orario di ufficio e alla distribuzione dei servizi. debbono contenere la formula Non si trova. e portanti nel mezzo lo stemma nazionale. Nel repertorio degli atti tra vivi l'annotazione va fatta di seguito all'ultimo annotamento. 230. Quando nella disamina delle copie degli annotamenti fatti a repertorio. esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza. Gli archivi devono essere provvisti di due sigilli. continuando la numerazione del repertorio stesso e riportando tanto il numero che il testamento aveva nel repertorio del notaro per gli atti di ultima volontà. . 226. a norma dell'art. 151 del presente regolamento. ovvero di infedele indicazione o del valore del relativo oggetto o dell'ammontare dell'onorario percetto dal notaro può assumere tutte le informazioni che ravvisi opportune. del diametro di trentacinque millimetri. il conservatore venga a rilevare delle inesattezze nell'applicazione o nella misura delle tasse d'archivio. l'uno ad umido e l'altro a secco.. (il nome della città ove ha sede l'archivio). si segue la medesima procedura. ed intorno la leggenda: Archivio notarile distrettuale o sussidiario di . che viene stabilito dal conservatore dell'archivio notarile distrettuale. nei Comuni sede di pretura. 235 . entro i successivi cinque giorni. Ogni archivio notarile mandamentale ha l'orario d'ufficio.. il quale provvede per la reggenza dell'archivio e per la pubblicazione del concorso.. Il Ministro. Quando si renda vacante il posto di conservatore dell'archivio mandamentale. il quale ne informa prontamente il procuratore del Re. Il procuratore generale. compresi anche i dissenzienti... 233. per lo stipendio del conservatore. al Ministero di grazia e giustizia. i documenti indicati nell'art.. 118 della legge. 119 della legge. Il locale deve rispondere. li trasmette al Ministero di grazia e giustizia col proprio avviso. esaminati gli atti e compiute le altre indagini che ritenga del caso. 110 del presente regolamento. con cui si istituisce l'archivio mandamentale. La domanda per la istituzione può farsi in qualunque tempo. 118 del presente regolamento. 120 del regolamento stesso (35). Gli aspiranti debbono presentare. 231. Per istituire un archivio notarile mandamentale. nelle forme indicate dall'art. occorre la domanda dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento. esprime il suo parere in ordine alla convenienza della istituzione.(36). 237. Nei casi di dissenso. 119 del presente regolamento. . Copia delle deliberazioni dei Consigli comunali è trasmessa con la domanda di istituzione al conservatore d'archivio notarile distrettuale. esprimendo il proprio parere. nonché i documenti comprovanti i requisiti stabiliti dall'art. Nel bando dovrà essere indicato lo stipendio annuo e l'ammontare della cauzione. Egli.Degli archivi notarili mandamentali e comunali. 121 e 122 della legge. Il procuratore del Re ne da comunicazione. per il locale che dovrà servire di sede all'archivio stesso e per quant'altro sia necessario al regolare funzionamento dell'ufficio. 234 . darne notizia al conservatore dell'archivio distrettuale. sulla proposta del conservatore dell'archivio mandamentale. 232. entro un mese. possibilmente. I Comuni interessati debbono con le forme di legge deliberare in ordine alle spese occorrenti per l'impianto dell'archivio. decide il procuratore del Re. il sindaco del Comune capoluogo del mandamento deve. 218 del regolamento stesso. alle condizioni indicate nell'art. 236 . e trasmette le carte al procuratore del Re.(37).Capo II . il quale invia sollecitamente gli atti al procuratore generale.(37). stabilito nelle forme di cui agli artt. ai sensi dell'art. Per la consegna dell'ufficio si osservano le norme stabilite nell'art.. a corredo della domanda per il concorso. nel termine di tre giorni. in caso di accoglimento della domanda promuove il decreto Reale. in ragione della rispettiva popolazione. ai sensi dell'art. Le spese vanno ripartite fra tutti i Comuni del mandamento. gli atti che fossero da ordinare od inventariare. . Ogni archivio deve inoltre essere provvisto. secondo la data di ricevimento dell'atto e vengono custodite in apposite buste. 2° . sono stabilite dai Comuni interessati. ed a questa dichiarazione il pretore deve apporre la data. in tempo utile. . il Ministero di grazia e giustizia stabilisce un termine perentorio.. prima di essere posti in uso..(40). 239. Le spese. di due sigilli con la leggenda: Archivio notarile mandamentale di. Detto inventario deve essere compilato in doppio esemplare: da trasmettersi l'uno all'archivio notarile distrettuale.(39). debbono anticiparsi dal Comune in cui ha sede l'archivio. A tale uopo il conservatore dell'archivio deve rivolgersi. Nel caso d'inadempimento. Agli effetti dell'art. alla presenza di un impiegato dell'archivio distrettuale delegato dal conservatore. salva la vigilanza spettante al conservatore dell'archivio distrettuale. debbono essere numerati nei loro fogli e vidimati dal pretore del mandamento. Il conservatore deve custodire in ordine gli atti e redigerne l'inventario. Nella prima pagina dei detti registri dev'essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono. Le norme per la riscossione dei proventi. (il nome del Comune capoluogo del mandamento). Per il deposito delle copie certificate conformi.. 240 ..(38). . 118 della legge. ai sensi del seguente art. 126 della legge. compreso lo stipendio del conservatore. e l'altro da conservarsi nello stesso archivio mandamentale. secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dal conservatore dell'archivio notarile distrettuale. Seguito il deposito. 153 del presente regolamento. Tali registri. 242.. il pagamento delle spese e quanto altro riflette l'amministrazione finanziaria degli archivi notarili mandamentali. si rilegheranno in volumi. al sindaco del detto Comune per il relativo pagamento. 241. spetta ai conservatori degli archivi notarili distrettuali la vigilanza sui conti annuali degli archivi notarili mandamentali. salvo il regresso verso chi di ragione. in conformità di quanto è disposto dall'art. le copie sono riunite in fascicoli per ciascun notaro. 227 del presente regolamento. sono applicabili le disposizioni contenute negli artt.. dev'essere tenuta esposta nei modi indicati dall'articolo 112 del presente regolamento. e sempre a spesa dei Comuni cui spetta. 242. di cui all'art. osservando il disposto dell'art. 238. che indica l'orario d'ufficio. 3° un registro dei partecipanti. 142 e 143 del presente regolamento. in ordine cronologico. Al cessare dall'esercizio del rispettivo notaro. Ogni archivio notarile mandamentale deve tenere: 1° un bollettario a madre e figlia.La tabella.. trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati a cura del Ministero stesso. . la firma e l'impronta del sigillo del proprio ufficio. il Ministro. le dimissioni. a spese del Comune in cui aveva sede l'archivio soppresso. Il conservatore dell'archivio comunale è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia. che il Consiglio comunale deve in proposito prendere con le forme di legge. l'aspettativa. sempre che siano applicabili. oppure nell'archivio notarile del distretto. 247. su proposta del Consiglio del Comune in cui ha sede l'archivio e sentito il conservatore dell'archivio notarile del distretto. deliberi la soppressione dell'archivio mandamentale. Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale veglia al regolare andamento del servizio negli archivi notarili mandamentali e può impartire ai conservatori degli archivi stessi tutte quelle istruzioni che creda convenienti. 245. Qualora la maggioranza dei Comuni componenti il mandamento. 243 e 244 del presente regolamento. la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari... uditi il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e quello del procuratore del Re. obbligandosi di sostenere interamente le spese di manutenzione e di custodia. le disposizioni contenute negli artt. 239. purché già abbia esistito come tale a norma dei preesistenti ordinamenti. . Pervenute le copie delle deliberazioni. Il decreto Reale che ordina la soppressione dell'archivio indica se gli atti e i documenti debbano passare in deposito nell'archivio notarile del mandamento a cui quello soppresso fu aggregato. Si procede pure alla soppressione di un archivio notarile mandamentale o comunale in seguito alla domanda dei Comuni interessati.(39). tra i notari residenti nel Comune. Può essere nominato conservatore dell'archivio comunale anche il segretario del Comune sede dell'archivio. il conservatore dell'archivio distrettuale ne informa il procuratore del Re per i necessari provvedimenti. Qualora il conservatore dell'archivio notarile mandamentale non osservi le ricevute istruzioni. Sono estese agli archivi notarili comunali. in quanto riguardano la disponibilità. promuove il relativo decreto Reale. è soppresso altresì l'archivio mandamentale. ed il Comune ove il detto archivio è posto ne faccia domanda al Ministero di grazia e giustizia. vi siano ancora depositati atti originali antichi. i congedi. la dispensa dal servizio. 246. o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte: in tal caso gli atti e i documenti vanno trasportati nell'archivio notarile del distretto. in quanto siano applicabili. 248. 237. Qualora sia soppresso il mandamento. Può inoltre proporre le opportune ispezioni ai sensi dell'art. salvo al Comune medesimo il regresso verso chi di ragione. Oltre le disposizioni particolarmente richiamate nel presente capo. tenuta presente la loro rispettiva popolazione. o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro. questo può essere conservato come archivio comunale. 244 . anche le altre contenute nel capo 1° di questo titolo si estendono agli archivi notarili mandamentali ed ai conservatori dei medesimi. Ai conservatori degli archivi mandamentali si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degl'impiegati civili. Tali archivi appongono agli atti che rilasciano il sigillo del Comune.243. 127 della legge. secondo le diverse loro competenze. include la facoltà di ordinare. la quale deve contenere in calce il certificato dell'avvenuta presentazione. al procuratore del Re per il provvedimento della sospensione. L'alta vigilanza che. n‚ all'atto di deposito del testamento segreto. il Ministro di grazia e giustizia. stabilisce quali siano i notari che nel 1° semestre dell'anno successivo debbono presentare gli atti. che credano più convenienti ed efficaci per il buon andamento dei detti Consigli. Consigli ed archivi notarili. 251. riguardano di regola gli atti del biennio immediatamente precedente e sono limitate anno per anno agli atti. i repertori ed i registri. Nella prima quindicina di dicembre il presidente del Consiglio notarile. Le ispezioni periodiche agli atti. debbono farsi risultare succintamente dal verbale le ragioni del dissenso. La delega non può essere fatta di regola che ad un solo consigliere. La facoltà di delega non è ammessa per il conservatore. Le ispezioni agli atti ed ai registri dei protesti cambiari debbono essere fatte con la scorta dei repertori e delle copie degli annotamenti mensili. repertori e registri per la ispezione. 249. ai repertori ed ai registri dei notari debbono compiersi entro il primo semestre dell'anno. sui Consigli e sugli archivi. la data e la natura di ogni atto e specificheranno i repertori ed i registri esibiti. repertori e registri per la ispezione. d'accordo con il conservatore dell'archivio. producendo una doppia nota in carta libera nella quale indicheranno il numero progressivo. quanto agli uffici dei notari e dei Consigli notarili. Eseguito il riscontro. deve delegare un consigliere. 140 del presente regolamento. delle Ispezioni. il segretario del Consiglio notarile o chi ne fa le veci e. Ove per qualche rilievo non vi fosse accordo tra i due ufficiali ispezionanti.Della vigilanza e delle ispezioni. che nel termine prefissogli non adempia all'obbligo della presentazione degli atti. deve essere denunziato a cura del presidente del Consiglio notarile. che è eseguita con perfetta parità di attribuzioni dal presidente del Consiglio notarile e dal conservatore dell'archivio. Non appena presentati gli atti. I notari possono esigere ricevuta degli atti da loro presentati alla ispezione. assegnando all'uopo un termine a ciascun notaro. si procede alla loro verifica. informandone il Ministero di grazia e giustizia non più tardi del 15 dicembre di ogni anno. ai termini dell'articolo 127 della legge. 252. il conservatore dell'archivio sussidiario restituiscono al notaro una delle due note. Qualora il presidente del Consiglio notarile non creda di eseguire personalmente la ispezione. primo capoverso della legge. 250. 128. Le stesse autorità possono anche prendere o promuovere quelle determinazioni. . Il notaro. o promuovere. delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime Capo I . ed i procuratori del Re esercitano nei limiti delle rispettive giurisdizioni sui notari.TITOLO VI Della vigilanza sui notari. repertori e registri della metà dei notari di ogni distretto. ai sensi dell'art. visite ed ispezioni tanto agli archivi. nel caso previsto dall'art. i procuratori generali presso le Corti o sezioni di Corte di appello. Tale divieto non si estende ai repertori degli atti su indicati. archivi od uffici.Non sono soggetti alle ispezioni gli atti di ultima volontà durante la vita del testatore. Gli ispettori superiori. l'altro è trasmesso immediatamente al procuratore del Re per gli effetti di cui all'articolo seguente. A cura poi del conservatore se ne faranno immediatamente due copie.(42). e depositano nell'archivio notarile del distretto l'altro esemplare.. Il conservatore dell'archivio notarile o chi ne fa le veci redige il verbale di ogni ispezione in doppio esemplare.253. sotto la propria responsabilità prendere i provvedimenti di carattere urgente. . il cognome e la residenza del notaro. con rapporto particolareggiato informa il Ministro di grazia e giustizia dell'esito delle operazioni in tutti i distretti notarili compresi nella giurisdizione della Corte di appello. Le ispezioni periodiche agli archivi notarili debbono eseguirsi in modo che entro ogni biennio sia compiuta una ispezione generale a tutti i detti archivi. esaminati i verbali delle ispezioni e promossi i provvedimenti disciplinari per le eventuali contravvenzioni rilevate trasmette al procuratore generale. il numero degli atti. i regolamenti e le istruzioni emanate dalle competenti autorità. riferendone al Ministero di grazia e giustizia. e se coloro che vi sono addetti vi attendano con la dovuta regolarità e diligenza. trasmettono al Ministero di grazia e giustizia uno degli esemplari del verbale.. il nome e il cognome. Uno degli esemplari del verbale è depositato nell'archivio notarile. Copia del verbale d'ispezione deve essere depositata nell'ufficio del Consiglio notarile. Il procuratore del Re. Esse debbono constatare se i diversi servizi procedano secondo le leggi. una relazione sull'andamento generale del servizio notarile nel distretto. Può l'ispettore proporre gli opportuni provvedimenti diretti a riparare e prevenire deficienze. e. le contravvenzioni rilevate. 256 . 254 del regolamento stesso. può anche. non più tardi del 31 luglio di ogni anno. indicando: l'anno. Quando sia assolutamente necessario. dei repertori e dei registri verificati. da trasmettere l'una al procuratore del Re. succintamente. Inoltre per ogni giro d'ispezione periodica deve essere redatta. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere. le osservazioni fatte nel corso delle operazioni e le eventuali deduzioni del notaro.. Il verbale è sottoscritto dal notaro e dagli ufficiali anzidetti.. Il verbale relativo alle ispezioni di cui al precedente articolo è compilato in doppio esemplare e deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 255 . ove sia necessaria. 257. Tale rapporto dovrà essere trasmesso non oltre il 31 agosto di ogni anno. il nome. il mese ed il giorno. indicando il motivo del rifiuto. il domicilio o la residenza degli ufficiali che procedono alla ispezione. una relazione. ed il procuratore generale. e l'altra al presidente del Consiglio notarile. 258. se ne fa menzione.(41). per gli effetti di cui all'art. 254. completata la verificazione. a sua volta. 253 del regolamento. la qualità. facendosi tale consegna risultare dal verbale stesso. l'ispettore deve redigere inoltre una relazione al Ministero di grazia e giustizia con le eventuali proposte. se i locali rispondono ai requisiti indicati nell'art. 104). 261.Nelle ispezioni si deve specialmente esaminare se sono debitamente custoditi gli atti. i repertori. del presente regolamento. 1° comma. e 128. le istruzioni date e i provvedimenti presi nei casi d'urgenza. Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 200 estensibile fino a lire 400 in caso di recidiva. 211. del presente regolamento. ed alle esigenze speciali dell'archivio. i sigilli e tutti i documenti che sono depositati e conservati negli archivi. certificati ed estratti. dal conto corrente indicato nell'art. Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 80. se sono regolarmente tenuti gli indici degli atti. Nel caso che siano state rilevate irregolarità per cui si debba iniziare procedimento penale. l'ispettore le denuncia senza indugio al competente procuratore del Re. 69. ultimo comma. n. facendo constare succintamente i rilievi accertati. se funzionano secondo le norme prescritte il servizio di revisione degli atti ed il rilascio delle copie. i bollettari e i registri tutti prescritti dalle leggi e dai regolamenti. 74. Sono punite con l'ammenda di lire 400 le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 134 della legge. 1° comma. le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 226 del presente regolamento. 24. 134 della legge sono prelevate. 77. 259. art. ed in due copie da allegarsi una per ogni esemplare del verbale d'ispezione. 1° comma. in seguito ad apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia. la riscossione dei proventi ed il pagamento delle spese. costituito con i sopravanzi degli archivi notarili del Regno (legge 16 febbraio 1913. 56. 13. 37. 210. estensibile fino a lire 240 in caso di recidiva. 72. 2° comma.Delle pene disciplinari. L'ispettore superiore deve per ogni singola ispezione di archivio notarile redigere un verbale firmato da lui e dal capo dell'archivio ispezionato. Le deduzioni che il capo dell'archivio creda di fare in ordine ai rilievi dell'ispettore debbono essere scritte a parte. e 213 del presente regolamento . e se sono tenuti con le dovute cautele. imputate nei capitoli iscritti nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il pagamento delle spese previste dall'art. le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. così periodica come straordinaria. 89. le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. . 191. 1° comma. 176. 260. 84 ultimo comma. se procedono regolarmente il servizio di cassa. 3° ed ultimo comma. Le somme versate al predetto capitolo di entrata sono. 1°. 181 del presente regolamento. Esse vengono versate direttamente dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro per la iscrizione nella parte ordinaria del bilancio delle entrate. Capo II . 158. e l'altro consegnato allo stesso capo dell'archivio ispezionato. 48. 2° comma. estensibile fino a lire 80 in caso di recidiva. 2°. sotto apposito capitolo portante l'intestazione: somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti. 1° e 6° comma. 110 del presente regolamento. Il verbale d'ispezione è compilato in due originali: dei quali uno è trasmesso sollecitamente al Ministero di grazia e giustizia. con decreto del Ministro del tesoro. 91. 78. Per ogni ispezione. Le somme occorrenti per le spese contemplate nell'art. 70. Sono punite con l'ammenda di lire 40. Il pubblico ministero che intenda di promuovere il giudizio. le sue giustificazioni. con memoria scritta e personalmente. Capo III . e il presidente ne dà ricevuta per lettera raccomandata. 264. Salva la speciale competenza attribuita dalla legge e dal regolamento al Consiglio notarile per quanto riguarda l'applicazione delle pene dell'avvertimento e della censura. Se il giudizio disciplinare davanti al Consiglio è promosso d'ufficio dal presidente del Consiglio stesso. il presidente ne dà avviso al notaro con lettera raccomandata contenente l'indicazione precisa dell'addebito. il Tribunale delibera. tutte le altre pene comminate dalla legge e dal regolamento stesso sono applicate dal tribunale civile in Camera di Consiglio. nel giorno che gli sia fissato. la denunzia deve essere sottoscritta dalla parte stessa o da un procuratore speciale. che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. dopo aver richiamato dal Consiglio notarile i documenti relativi al giudizio. ne è fatta menzione nel verbale dell'adunanza. il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al pubblico ministero. Il notaro inabilitato nei casi contemplati dagli artt. Il presidente del Tribunale. e corredata dei necessari documenti. accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile. Qualora gli abusi e le mancanze del notaro siano tali da dar luogo all'applicazione di pene superiori a quelle dell'avvertimento e della censura. Le disposizioni disciplinari riguardanti i conservatori degli archivi distrettuali sono comuni ai conservatori degli archivi notarili mandamentali e comunali. quando siano cessati i motivi della inabilitazione. 268. 152 della legge. 149. ordina con suo decreto la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e nomina un giudice per riferirne al Tribunale in Camera di Consiglio nel giorno stabilito col decreto stesso. La domanda deve essere diretta al presidente del Tribunale civile del distretto. 148 capoverso della legge. Il ricorso col quale l'incolpato impugna il provvedimento deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all'art. 266. . Il presidente del Consiglio notarile. agli effetti dell'art. Il notaro può presentare al Consiglio. Le autorità pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza. rimette al presidente del Consiglio notarile la richiesta motivata coi documenti relativi. fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste. Se il giudizio è promosso dalla parte. Qualora il Consiglio decida che si debba procedere a giudizio. previo parere del Consiglio notarile e udito il pubblico ministero. 139 e 140 della legge può chiedere di essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni. Dopo di che. 263. in quanto siano applicabili.Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione .262. a norma dell'art. capoverso. a cui appartiene il notaro. 265. della legge. il Consiglio delibera: copia del provvedimento consiliare è notificata al notaro ed al procuratore del Re a mezzo di lettera raccomandata. 267. all'incolpato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione. nomina un giudice per riferirne in Camera di Consiglio nel giorno stabilito nel decreto. Lo svincolo è pronunziato a norma degli ordinamenti anzidetti. 275. attribuita dai preesistenti ordinamenti ai notari certificatori. è fatta per lettera raccomandata. e. è rinnovata a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede il notaro. capoverso 2°. per lettera raccomandata. i quali però conservano il titolo e possono chiedere lo svincolo della cauzione speciale da essi prestata. Per effetto del disposto degli artt. avviso di presentarsi avanti al Consiglio notarile nel giorno e nell'ora indicati nella lettera stessa. 273. in quanto siano applicabili. 270. capoverso. sono da osservarsi. a norma dell'articolo 150 della legge. numero 5. Non può mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che abbia riportato condanna anche per uno solo dei reati indicati nell'ultimo capoverso dell'art. La notificazione degli atti indicati negli artt. della legge. Il presidente del Tribunale. le disposizioni dei precedenti articoli. La notificazione delle sentenze del Tribunale e della Corte d'appello deve essere fatta sempre a mezzo di ufficiale giudiziario. dopo aver richiamati documenti relativi al giudizio e chiesto al Consiglio quelle maggiori informazioni che gli occorressero. della legge. per mezzo di ufficiale giudiziario. Divenuta definitiva la sentenza di cui all'art. 274. e 162 della legge cessa dal 1° luglio 1913 la speciale facoltà. 158. Il notaro deve presentarsi personalmente. il cancelliere ne trasmette copia al presidente del Consiglio notarile per l'esecuzione. e 155. 159 della legge. 149. Se il provvedimento del Consiglio notarile è impugnato dal pubblico ministero il ricorso è depositato nella cancelleria del Tribunale civile nel termine di cui all'art. capoverso. debbono essere comunicati in copia al Ministero di grazia e giustizia non più tardi di 10 giorni dopo quello in cui furono pronunziati. 1. capoverso 1°. nel caso di non comparizione. e. A tal uopo è dato al notaro. I provvedimenti indicati nell'art. e della censura a lui inflitta si redige verbale. della legge. della legge. 271. 276. nel caso di non comparizione. 152. La pena dell'avvertimento è data al notaro dal presidente del Consiglio notarile personalmente o per mezzo di lettera raccomandata. 272. . l'avviso è a lui notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede. La pena della censura è applicata dal presidente del Consiglio notarile in una delle adunanze del Consiglio. capoverso 4°. Copia del ricorso e del decreto è notificata. 149.269. Nel caso in cui l'avvertimento e la censura debbano essere applicati con decreto del presidente del Tribunale civile. Disposizioni finali e transitorie . con invito a presentare.. nel termine di dieci giorni le contro deduzioni: deve anche sentire personalmente l'impiegato od il rappresentante. si approveranno le istruzioni per la esecuzione del presente regolamento e i moduli dei repertori. deve essere accertata per mezzo di visita eseguita da uno o più medici all'uopo delegati dal Ministero di grazia e giustizia. concreta le proprie proposte. 290 . sono osservate le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato. Nel caso che la proposta sia per l'esonero dal servizio. 177 della legge. od a chi ne abbia la legale rappresentanza. Dopo di che emette il parere da presentare al Ministro di grazia e giustizia.277. Nei casi non preveduti dal presente regolamento. 279. La disposizione dell'art. La nuova cauzione deve essere tuttavia dichiarata idonea nelle forme prescritte dalla vigente legge. 288. Consigli ed archivi notarili. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia. . quando essi lo richiedano. La inettitudine ad adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio e l'abituale negligenza nell'adempimento dei medesimi debbono risultare da apposite relazioni del capo dell'archivio.. La Commissione di cui all'art. esaminate le perizie. le relazioni informative e le osservazioni o giustificazioni degli interessati. 98 della legge. Le disposizioni della legge e del regolamento che riguardano la pratica notarile debbono osservarsi. anche da coloro i quali abbiano iniziato la pratica sotto l'impero della legge anteriore. registrato alla Corte dei conti. e salvo il giudizio del Ministro di grazia e giustizia. 278. La infermità o debolezza di mente degli impiegati di archivio prevista dall'art. Nelle deliberazioni dei Consigli notarili non si può fare uso di una lingua diversa dalla italiana. Le risultanze delle perizie mediche e delle relazioni informative sono comunicate per iscritto agli interessati o a chi ne abbia la legale rappresentanza.. 289. in quanto siano applicabili. 280-287 .(43). o del procuratore del Re o del procuratore generale.. ove lo creda. dei registri e delle scritture contabili per i notari.(43). Le variazioni a tali istruzioni saranno anch'esse approvate con la stessa procedura. ne dà per iscritto comunicazione all'impiegato. 170 della legge è applicabile anche nel caso che il notaro voglia sostituire un modo di cauzione ad un altro. con invito a presentare nel termine di giorni 30 le osservazioni o giustificazioni che credano. 291. R. L. n. (14) Adesso art. c. n. 3138. 20 gennaio 1994.D.D. R. c. entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 22 dicembre 1932.D.D. R. . 61.p. 17 maggio 1952. n.L. circa il quale vedi le seguenti leggi: la L. riguarda la Redazione a macchina di atti pubblici. 1 dicembre 1956. 1737. n. 306. il R. 22 dicembre 1932.D.D. 1953. R.D.1737. (22) Abrogati dall'art. 23 ottobre 1924. 1737. (27) Ora. n. (7) Abrogato dall'art. 477. R. 61. 11 gennaio 1915.L. (16) Deve intendersi art. 6 agosto 1926. 6 agosto 1926. 14 aprile 1957. 18. 1942. 21 aprile 1918. n. 25 aprile 1932. 1365. decennio (art. 64 (3) I concorsi per il trasferimento dei notai in esercizio sono disciplinati da: L. dell'abrogato codice di commercio. 1737. art. 23 ottobre 1924. n.D. (23) Comma abrogato dall'art. 629 (20) Abrogato dall'art.. n. n. (21) Articolo non più in vigore. 1. R. 27 ottobre 1937. R. . n. 23 ottobre 1924. 1426 (5) Non è più prevista (6)Non più in vigore in quanto si riferiva al R. all'art. 2703. n. (9) Ora art. n.L. 1728 . 620.D. 61. 1876. n. 1737. Uff. Riguardava il registro dei protesti cambiari contemplato dall'art. 61. 745 c. (12) Implicitamente abrogato. n. R. 251.L.D. 61. 1737. R. 61. n. n. 629). 23 ottobre 1924. che i protesti debbano essere annotati nel repertorio generale. 1942. n. 19).c. (26) Norme implicitamente soppresse dall'art.L.D. (15) Il primo comma primo abrogato dall'art. 1942. 2716. (25) Compenso soppresso dall'art. 23 ottobre 1924. n. (13) Vedi nota (11). n. 1737. 132. n. (24) Comma così sostituito dall'art. 292-306 . 2132 sulle concessioni governative ormai abrogato.D.L.D. R. 1942. n. il R. (10) L'indice non occorre più in quanto soppresso dall'art. 73. la L. 27 ottobre 1937. il R..D.Lgt. 23 ottobre 1924 n. 1 e 3.L. 25 settembre 1874. c.D. 23 ottobre 1924. 7. (4) Vedi ora la L.L. Uff.c. n. 3.(44) (1) Pubblicato nella Gazz. Vedi anche gli artt. 25 gennaio 1994.D. vedi l'art 61.Disposizioni riguardanti la tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. n.D. (8) La L. R.c. 1728.D. 14 novembre 1926. n. 23 ottobre 1924. 23 ottobre 1924. n. 14 novembre 1926. R.22 gennaio 1934. (2) L'esame di idoneità presso la Corte di appello è stato sostituito dall'esame di concorso. (19) Vedi inoltre il R. n. (18) Comma abrogato dall'art. (17) Deve intendersi. 21. la L. 24. La legge cambiaria in vigore prescrive. 31 dicembre 1933. 1737.D. 1875. 1953 .c. 1737 (11) Articolo abrogato dall'art.L. 61. 49 (Gazz. n. D.1737. 23 ottobre 1924. n. R. R. 16 febbraio 1913. (30) La materia della contabilità degli archivi notarili è ora regolata dal R. n. 1737.L. 23 ottobre 1924.D. 23 ottobre 1924. (42) Abrogato dall'art.D. 17 maggio 1952. 23 ottobre 1924. L.L. n. 26. (29) Abrogato dall'art. 22 novembre 1954. 61. (37) Comma da considerarsi soppresso dall'art. 23 ottobre 1924. n. 61. R. 23 ottobre 1924. n. R. 61. R.L. (31) Abrogato dall'art. 61.D.L. 3272. del 06 maggio 1996) . n. R. 1737. 31 dicembre 1923. 23 ottobre 1924. n. 4. R.L.D. (34) Abrogati dall'art. 6 maggio 1929. 61.L. 23 ottobre 1924. 629. 119-120.D. (39) Abrogato dall'art. 1737.D. 1737. 1737. n. (33) Il comma seguente è abrogato dall'art. Vd. n. 17 maggio 1952. n. n.D. 30 dicembre 1923. (35) Vedi la L. 629. 61. 970. R. R. n.U.L. (32) Abrogato dall'art. (43) Disposizioni transitorie la cui applicabilità deve ritenersi esaurita.L. Vedi L. L. R. 23 ottobre 1924.D.1158.D.D. 1737. 1737. n. L. 1737. 61. n. 61. (44) Omessi in quanto la tariffa allegata alla legge non è più in vigore. (Il presente testo è aggiornato alla G. 23 ottobre 1924. Artt. 89. R. R. (40) Il secondo comma è stato abrogato dall'art. n. (36) Implicitamente abrogato. 61. 1737.(28) Ora.D. n. (41) Abrogato dall'art. (38) Numero abrogato dall'art.L. 3138. n. Prassi . UT-31-NC-0Z Pagina 1 di 60 20 giugno 2007 VOLTURA AUTOMATICA VERSIONE 2 . .......... 10 2.................................................................................................3 Per data presentazione ...................... 6 2................................................................................................................ 11 2.......2 Esiti per Immobile ........... ELENCHI.............. 12 3.......................................................................................... 36 4....4 Stato Elaborazione.......................................................................... 52 5................ INTRODUZIONE .......................2 Per CF notaio ..............................................2 Elenchi per Nota (da nota di trascrizione).......................... 40 4................................................3 Esiti per Comune ............................................................................................................... 46 4................................................................................................................................................... 28 3.........................................3 Elenchi per Atto (Tavolare).................................... 14 3..........................................................3 Statistiche vecchia automazione..........................1 Elenchi per Nota (tavolare) ......................................UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 INDICE 1..................................... 2..................................................... 34 3.................................. 52 5............. 57 5....... 6 2.........................4 Elenchi per Voltura........................................ 3 STATISTICHE ..................................................... 40 4............................................................................................................................. RICEVUTE ............................................ 14 3................................... Statistiche Nuove ( Tavolare)...............................................1............................................................................... 48 5..................................................................................................................... 60 ..............5 Elenchi Richieste .............. 32 3....1 Esiti per Nota (Tavolare) ......................................................................... ESITI .................................................2 Statistiche Nuove (da nota di trascrizione)...........................................1 Per nota ...................................................... Fig. 1. Le novità di cui si parla riguardano l’introduzione delle ricevute e delle visure degli esiti catastali per gli utenti delle conservatorie. L’attivazione della procedura si effettua dal menu principale dell’Agenzia del Territorio. INTRODUZIONE Il presente documento illustra le funzionalità dell’ applicazione Voltura Automatica mettendo in particolare evidenza le novità introdotte al fine di adeguare questa procedura alle nuove Conservatorie realizzate in ambiente WEB.1). (Fig.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 1.1. la visualizzazione del repertorio e della data atto negli elenchi prodotti dalla voce Esiti per Comune e la possibilità di scaricare tale elenco su file excel.1 . scegliendo la linea del ‘Catasto Censuario’ e cliccando sull’ icona della Voltura Automatica. 2). Quest’ultima sarà visibile solamente per coloro che accedono all’applicazione con il profilo CT410. Statistiche Vecchia automazione e Stato Elaborazione. ‘Elenchi’ e ‘Esiti’. per tutti gli altri utenti la barra di menù visualizzerà ‘Statistiche’ . .UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Viene quindi proposto il menu dell’applicazione dal quale è possibile selezionare una delle seguenti funzioni: (Fig. Esiti. 1. Statistiche. 1. Fig.2 STATISTICHE distinte in Statistiche Nuove. Ricevute. Elenchi. HOME (in arancione) consente di ritornare al menu principale dell’Agenzia del Territorio. ESITI Esiti per nota. Elenchi per Voltura e Elenchi richieste.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 forniscono un monitoraggio dei dati elaborati dalla procedura . consentono di stampare la ricevuta dell’esito oppure di effettuare la visura sintetica degli immobili presenti nella nota. forniscono diversi raggruppamenti di dati elaborati per tipo di selezione. forniscono il risultato al catasto dell’elaborazione quotidiana della procedura. Per CF Notaio e Per data presentazione. ESCI chiude la sessione di lavoro. RICEVUTE Per nota. ELENCHI Elenchi per nota. Esiti per immobile e Esiti per comune. Elenchi per atto. . La ricerca di base viene fatta su Tutta la Provincia.1 .1.2.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 2. Fig. STATISTICHE NUOVE ( TAVOLARE) Questa funzione. la prima che appare automaticamente all’apertura dell’applicazione.1. permette di visualizzare i dati statistici relativi alle Volture Tavolari lavorate con la procedura Voltura Automatica in ambiente web.2. STATISTICHE 2.1).1. nell’intervallo di date di elaborazione richieste dall’utente (Fig. .1. Dopo aver inserito i dati. Nella prima pagina sono presenti i dati relativi alle note raggruppate in TRATTATE. su due pagine (eccetto la ricerca per Comune che è su un’unica pagina). contenente tutte le informazioni (fig. di cui è possibile effettuare la stampa tramite le opzioni di Acrobat. L’esito E8 (intestazione non congruente con i dati della voltura) viene visualizzato come dato statistico nell’ambito degli “immobili non registrati per:” solo per le volture tavolari.1. REGISTRATE e CON IMMOBILI NON REGISTRATI e agli immobili raggruppati in TRATTATI. ottenere dei dati statistici specifici selezionando il Comune di provenienza. Il Tipo Nota in questi casi è unico: Voltura Tavolare. Nel caso di ricerca ristretta ad un Comune i dati ottenuti si riferiscono soltanto agli immobili che appartengono al Comune selezionato.2a). fig.2.2.2. e selezionato il pulsante Ricerca si ottiene un documento in formato ‘PDF’. REGISTRATI e NON REGISTRATI.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Nelle provincie di Trieste e Gorizia si possono. questi ultimi distinti fra ‘Non recuperabili’ (immobili per i quali l’Ufficio ha stabilito che non possono essere recuperati) e ‘Da esaminare’ ( immobili ancora da trattare). Nella seconda pagina sono visualizzati i dati relativi alle modalità di registrazione/non registrazione degli immobili oppure alle cause di scarto. 2 .1.2.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig. 1.2a 2.2. .2b). sono stati introdotti gli esiti E9 (immobile presente in una nota non protocollata) e E10 (immobile presente in una nota protocollata non registrabile) visualizzati come dati statistici nell’ambito degli “immobili non registrati per:”. (fig.2.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.2 STATISTICHE NUOVE (DA NOTA DI TRASCRIZIONE) Per quanto riguarda le STATISTICHE NUOVE relative alle note di Trascrizione.1. Una volta inserite le date per le quali si intende effettuare l’estrazione. distinte fra Terreni e Fabbricati.2.1.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig. con il tasto Ricerca si ottiene un documento formato ‘PDF’ che contiene i dati statistici richiesti e ulteriori informazioni sulle note registrate. .2.1). (Fig.2. registrate e sospese in un intervallo di date e relative alla procedura in uso prima del passaggio all’architettura client-server. sospese e gli interventi sulle note sospese.2b 2. Si tratta di dati statistici relativi alle note di voltura.3 STATISTICHE VECCHIA AUTOMAZIONE Questa funzione ha significato per tutti gli uffici tranne che per Trieste e Gorizia. 1). .3.1 2. In alto a sinistra appaiono le date della prima elaborazione (distinte tra Catasto Terreni e Catasto Urbano).2.4 STATO ELABORAZIONE Tale funzione visualizza direttamente un documento in formato ‘PDF’ che riassume la situazione lavorativa dell’ufficio.2. al centro viene riportata la situazione lavorativa di ciascuna Conservatoria con l’ultima data di presentazione e la relativa data di elaborazione al Catasto (fig.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.2. UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.2.3.1 . UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 3. ELENCHI Dalla funzione ELENCHI si possono effettuare le seguenti estrazioni: ELENCHI ELENCHI ELENCHI PER NOTA, PER ATTO, PER VOLTURA, ELENCHI RICHIESTE. 3.1 ELENCHI PER NOTA (TAVOLARE) La funzione scelta consente di ottenere degli elenchi di dati raggruppati per voltura ( numero di voltura, data di presentazione). Per ottenere un elenco generico è sufficiente indicare l’intervallo di date di elaborazione (Fig.3.1.1) e con il tasto RICERCA si ottiene la visualizzazione dei dati secondo il criterio di ricerca (Fig.3.1.1a e Fig.3.1.1b). Con il tasto ESTRAI IMMOBILI si ottiene un file excel scaricabile sul proprio PC attraverso l’operazione di DOWNLOAD. Questo file contiene le note, selezionate utilizzando i criteri di ricerca validi per l’elenco note, e i relativi immobili. Vengono forniti, inoltre il codice fiscale del notaio, il repertorio, la data dell’atto, l’esito con la descrizione, la data di elaborazione, il numero di voltura, il protocollo e la data di protocollazione (Fig.3.1.1c). UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.1 UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.1a UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.1b UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.1c Impostando anche gli altri parametri a disposizione sullo schermo di richiesta, si possono ottenere degli elenchi con un maggior grado di dettaglio. In particolare per limitare un elenco, pur mantenendone tutte le informazioni, si può selezionare la Data di presentazione, il codice fiscale del notaio. Per ottenere, invece, degli elenchi specifici finalizzati al lavoro dell’Ufficio, si può lavorare con parametri come lo Stato delle note (Esaminate, Non Esaminate, Registrate, Non Registrate, Registrate annotate, squadrate, con Oneri chiusi) e lo Stato Elaborazione (Tutte, Recuperate, Da elaborare, Ricostruite, Recuperate dall’Ufficio, Recuperate con Voltura 1.0, Verificate dall’Ufficio, Recuperate Batch), utilizzandoli come filtro. STATO DELLE NOTE Esaminate: note per le quali si è effettuato un controllo con il tasto esamina. Ha valore solo ai fini interni dell’ufficio. Non Esaminate: note per le quali non è stato effettuato nessun controllo. UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Registrate: note registrate senza annotazioni. Non Registrate: note registrate. Registrate annotate: note registrate con annotazioni di passaggi intermedi o intestazione parziale. Squadrate: volture per le quali l’importo totale dichiarato è inferiore al dovuto. con Oneri chiusi: note con ONERI chiusi in seguito alla registrazione di una voltura per l’intero. STATO ELABORAZIONE Tutte: tutte Recuperate: sottoposte al processo di recupero Da elaborare: non registrate recuperabili o ricostruibili Ricostruite: sottoposte alla ricostruzione della nota Recuperate dall’Ufficio: recuperate con il pacchetto Voltura 1.0 dall’ufficio Recuperate con Voltura 1.0: recuperate con il pacchetto Voltura 1.0 da un utente esterno Verificate dall’Ufficio: trattate dall’ufficio con aggiornamento dell’esito Recuperate Batch: recuperate attraverso un processo batch. Come è possibile osservare dalle Fig.3.1.1a e Fig.3.1.1b , sono riportati nella parte alta dello schermo i dati della richiesta, nella parte centrale, l’elenco risultante con i dati della voltura ,il tipo_nota, il rogante, il numero di repertorio, la data dell’atto, il codice del Registro, lo stato della richiesta, gli immobili volturati e quelli non volturati distinti tra Terreni e Fabbricati, il protocollo della voltura e la data di protocollazione, il totale dichiarato, il totale dovuto,il numero di campione e il numero di richiesta. La riga evidenziata con un “*” di colore arancio sottolinea la presenza di una voltura con pagamento squadrato, in questo caso vengono impostati tutti i dati relativi alla contabilità nonché il numero di campione e il numero di richiesta. In basso i tasti relativi alle varie funzioni che si abilitano nel momento in cui si seleziona una riga. I tasti presenti sono i seguenti: -Scarica file- produce un file excel con i dati dell’elenco, scaricabile sul proprio PC attraverso l’operazione di DOWNLOAD. (Fig.3.1.6a). - UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Stampa elenco- produce un documento in formato ‘PDF’ con i dati presenti nell’elenco. (Fig.3.1.6b). -Cancella- elimina la nota dall’elenco di quelle recuperabili o ricostruibili. Una volta effettuata la cancellazione la nota non potrà più essere ricostruita o recuperata.(Fig.3.1.7). -Esamina- consente di inserire un testo libero nell’apposito campo Annotazione relativamente ad una nota selezionata. Questo tasto abilita un nuovo schermo che ha lo scopo di raccogliere un’ annotazione nuova oppure di visualizzarne e modificarne una già esistente.(Fig.3.1.8). Se viene data la conferma all’annotazione verrà aggiornata la colonna relativa (nota esaminata) con SI. (Fig.3.1.9). -Esiti- propone un nuovo schermo con gli esiti di ciascun immobile presenti nella nota selezionata. Per una descrizione più dettagliata sull’argomento si rimanda al paragrafo specifico sugli esiti. (Fig.3.1.10). Fig.3.1.6a UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.6b UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.7 UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.8 UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.9 -Recupera- Consente di sottoporre la nota selezionata ad una nuova elaborazione della procedura di Voltura Automatica, praticamente la nota viene accodata al normale flusso elaborativo che ha frequenza quotidiana. Per ottenere un elenco contenente solamente le volture da recuperare è sufficiente selezionare lo stato non registrate e lo stato richiesta da elaborare. La dizione ‘Recupero inoltrato’ nello STATO RICHIESTA indica che la nota è stata sottoposta alla Voltura automatica, pertanto il tasto Recupera sarà disabilitato. (N.B. si ricorda che una nota che viene sottoposta al Recupero non può essere anche Ricostruita a meno che non si annulli il Recupero. A tal proposito si rimanda al paragrafo sulle Richieste nell’ambito del quale è prevista la possibilità di annullare un recupero). (Fig.3.1.11). La dizione ‘Recupero errato’ nello STATO RICHIESTA indica che il recupero della voltura non ha avuto esito positivo, quindi se ne può richiedere un altro e il tasto risulterà abilitato. UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Se il recupero va a buon fine la nota verrà automaticamente cancellata dall’ elenco delle note Recuperate e ne verrà inibito il recupero dall’elenco delle note Da Elaborare. -Ricostruisci- consente all’operatore di correggere tutte le volture dopo averle trasformate in formato ‘Aggiorna’. La ricostruzione può essere TOTALE o PARZIALE nel caso si voglia ricostruire la voltura relativamente ai soli immobili non registrati. Dopo aver selezionato una riga dell’elenco , con il tasto Ricostruisci compare una finestra di dialogo (Fig.3.1.12) in cui viene richiesto di scegliere il tipo di ricostruzione e quindi con il pulsante ‘Scarica file’ si effettua il ‘Download’ del file NC.zip (Fig.3.1.13) nella cartella specificata dall’utente. Al termine dell’operazione compare la schermata con i dati della nota ricostruita (Fig.3.1.14). Come è stato precedentemente detto, per ottenere un elenco contenente solamente note da ricostruire o da recuperare è sufficiente scegliere nello schermo iniziale degli Elenchi per nota, lo stato non registrate e lo stato richiesta da elaborare. Fig.3.1.12 UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.1.13 UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 3.2 ELENCHI PER NOTA (DA NOTA DI TRASCRIZIONE) E’ stata introdotta la possibilità di effettuare l’estrazione delle note con immobili interessati dal diritto 10 (ONERI) chiusi dalla voltura selezionando la voce nello “stato delle note” ONERI CHIUSI. (Fig3.2.1) UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.2.1 E’ stata attivata inoltre la possibilità di RICOSTRUIRE le note inviate con il Modello Unico, finora inibita. E’ necessario tuttavia che tali note presentino almeno un immobile con un esito compreso tra B4, B5, E1, e E2, oltre a rispettare le regole già presenti per tutte le altre note oggetto di ricostruzione. La modalità utilizzata per la ricostruzione di queste note è la stessa delle altre note già abilitate a questo processo. (Fig 3.2.2 e Fig.3.2.3) UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.2.2 UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.2.3 3.3 ELENCHI PER ATTO (TAVOLARE) La funzione scelta consente di ottenere degli elenchi di dati raggruppati per numero di repertorio del notaio e data dell’atto. Nella ricerca si può specificare anche lo stato della nota (Tutte, Recuperate, Ricostruite). (Fig.3.2.1 e Fig.3.2.1a). UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.2.1 UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.2.1a Selezionando il tasto Ricerca si ottiene lo stesso schermo descritto in precedenza per l’elenco note. (vedi Fig.3.2.1a) 3.4 ELENCHI PER VOLTURA Questa funzione permette di ottenere degli elenchi sulle note di voltura elaborate con la procedura di Voltura Automatica precedente la nuova automazione, (non interessa il catasto tavolate). La ricerca per voltura deve essere distinta necessariamente per Tipo Catasto e data di elaborazione senza specificare il codice fiscale del notaio, il Comune e lo stato della nota. (Fig.3.4.1). UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.4.1 Con il tasto Ricerca viene visualizzato lo schermo con l’elenco delle note di voltura (Fig.3.4.2), di cui è possibile richiedere la stampa attraverso l’apposito pulsante Stampa elenco. solo per le note in Recupero.(vedi la descrizione dell’argomento nell’elenco per nota). lo stato di elaborazione e la data del recupero. L’elenco delle note Recuperate è distinto da quello relativo alle note ricostruite in maniera predefinita scegliendo ‘Recupero’ o Ricostruzione’. (Fig.2). Recupero errato.ha lo scopo di annullare la richiesta di recupero. Nella parte sottostante appaiono i seguenti bottoni: Recupera.3.5.2 3.5. Annulla Recupero. vengono visualizzate le note estratte.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig. lo stato richiesta che può essere uno dei seguenti: Tutti. il tasto è abilitato solo .4.1). -Recupera. Nello schermo successivo (Fig. Si può inserire il numero di registro particolare e si può scegliere.3. Stampa Elenco. Recupero inoltrato.3. -Annulla Recupero.5 ELENCHI RICHIESTE La funzione Elenchi Richieste raccoglie tutte le richieste di Recupero e di Ricostruzione in un intervallo di date di presentazione. 5.1 .3. -Stampa Elenco.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 se lo stato è ‘Recupero errato’.produce la stampa delle note visualizzate in formato PDF. Fig. UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.5.3.2 . 3.5.3 .UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig. 4. quindi l’esito viene prodotto ogni volta che la procedura rielabora la voltura in esame e successivamente viene inviato al notaio. La procedura ha una frequenza giornaliera pertanto per ogni nota trattata viene prodotto un esito che può essere sia positivo (la nota viene registrata o viene registrata con annotazioni di intestazione parziale e/o passaggi intermedi) che negativo (la nota non viene registrata). ritornano alla Conservatoria di partenza per le note ‘barrate’ e ‘non barrate’. 4. in alternativa il protocollo e l’anno di presentazione della voltura (Fig. ESITI Gli Esiti sono il risultato dell’elaborazione della procedura Voltura automatica al Catasto. mentre per le note ‘da Modello Unico’ vengono inviati ogni volta che la nota è rielaborata dalla procedura.1. Per quanto riguarda le Volture Tavolari il ‘tipo nota’ è unico perché si tratta sempre di invii effettuati con il Modello Unico. inoltre. . I dati da inserire obbligatoriamente sono il numero di registro particolare.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 4. Esiti per Immobile.1). La lista degli esiti prodotti dalla procedura è visibile nello schermo iniziale degli Esiti per Comune. Dalla funzione ESITI si possono effettuare le seguenti estrazioni: Esiti per nota. Gli esiti.1 ESITI PER NOTA (TAVOLARE) La funzione scelta permette di visualizzare gli esiti della voltura automatica a partire dai dati della voltura. Sono presenti i tasti Visualizza e Ricerca. Esiti per Comune. una volta sola. 1.4.1. .1 Con il tasto Visualizza si ottiene una stampa della voltura tavolare in formato PDF. (Fig.1.2a e Fig.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.4.4.4. Fig.2b).1.2. 2 .UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.4.1. UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.1.2a .4. 3).UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig. . Sono presenti i bottoni Aggiorna esito. Allegati.1. Data di elaborazione.2b Con il tasto Ricerca si accede ad un altro schermo. Tipo catasto (F/T). Causale scarto/annotazione. al centro l’elenco esiti con il relativo totale. Nell’elenco esiti vengono fornite le seguenti informazioni: Immobile registrato (si/no). nella cui parte superiore sono visualizzati i dati della richiesta. Identificativo dell’immobile. Protocollo Pregeo. (Fig 4.4. Stampa Esiti e Stampa Non Volturati.1. E1. B6. E5. Tali esiti vengono visualizzati nelle nuove statistiche nell’ambito degli immobili NON REGISTRATI (Non recuperabili e Da esaminare).4.4. La data di elaborazione sarà quella dell’intervento dell’ufficio e nello stato della richiesta comparirà la dizione “VERIFICA UFFICIO”.1. D2. -Allegati.1. E2.3 -Aggiorna esito. B4. Solo nel caso di stampa dell’esito E6 (immobile impegnato da un documento pregeo) . E4. D6.stampa l’elenco completo degli esiti in formato PDF.4).UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig. -Stampa Esiti. Il tasto si abilita solo per questo tipo di note qualora contengano effettivamente degli allegati. quali: B3.funzione attiva solo per alcuni esiti.consente la visualizzazione degli atti aggiuntivi dei notai. D1. D3. Viene assegnato in tal modo un nuovo esito (R1 per i recuperati dall’ufficio e E7 per i non recuperabili) che andrà a ricoprimento del vecchio. Consente all’Ufficio di distinguere gli immobili non registrati in ‘ Non recuperabili’ e ‘Recuperati dall’Ufficio’ utilizzando le due scelte fornite dal sistema. (Fig. B5. 1. Fig. I dati da inserire obbligatoriamente sono il tipo Catasto.1).: stampa l’elenco degli immobili non volturati in formato PDF. (Fig.4 4. il Comune e l’Identificativo dell’immobile. -Stampa Non Volturati.2 ESITI PER IMMOBILE La funzione scelta permette di visualizzare gli esiti della voltura automatica a partire dai dati dell’immobile. Con il tasto Ricerca si accede allo schermo degli esiti descritto precedentemente.4.2. .4.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 compare anche il numero di protocollo assegnato accanto all’esito. 1 .UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.4.2. 4. sono state introdotte ulteriori colonne nell’elenco a video con i dati riguardanti il codice fiscale del notaio e il tipo nota. per tutti i comuni della provincia.3. inserendo solamente l’intervallo di date di elaborazione. (Fig. gli esiti della voltura automatica per un comune o.2). Si fa presente che in quest’ultima versione della voltura automatica.4.3.1) e (Fig.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.2 4.3 ESITI PER COMUNE La funzione scelta permette di visualizzare o di estrarre su un file excel tramite il pulsante ‘Estrai’.2. .4. 1 .3.4.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig. con gli stessi criteri di selezione.3.3.4.2 Lo stesso elenco.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3) . verrà prodotto su un file excel premendo il tasto ‘Estrai’ (Fig.4. 4.3 .UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3. nonché di accedere a tutte le altre funzionalità dell’applicazione.1. pertanto coloro che dovranno accedere a questo servizio dovranno avere un profilo idoneo. 5. Per CF notaio. Per nota. RICEVUTE La voce ‘Ricevute’ sarà resa disponibile esclusivamente per gli utenti della Conservatoria. ma sarà impedito l’ aggiornamento dell’esito con l’emissione di un apposito messaggio diagnostico.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 5. Questo profilo (‘CT410’) consentirà all’utente di effettuare le richieste di ricevuta e di visura della nota.1 PER NOTA Entrando per nota si effettua la ricerca puntuale inserendo la Conservatoria di provenienza.5. Le scelte proposte sono tre: 1. 2. questa voce risulterà completamente trasparente. il numero di registro particolare e l’anno di presentazione Fig. essendo quest’ultima un’attività prettamente catastale per la quale si richiede il profilo ‘CT400’. Le ricevute e le visure si possono estratte dalla voce Ricevute presente sulla barra di menu principale dell’applicazione. 3. Per data presentazione. .1. Per tutti gli altri utenti aventi il profilo ‘CT400’. 1. (Fig. relativamente ad uno o più immobili.1 Con il tasto ‘Stampa ricevuta’ viene prodotta la stampa in formato pdf contenente le informazioni relative alla ricevuta con tutti i dati concernenti la nota.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.4).5. Con questa stampa viene data una visione sintetica degli intestati presenti in catasto. Fig.3).2 Soltanto nel caso in cui l’immobile risulti registrato. prima e dopo la registrazione della voltura.5. Fig. sarà possibile richiedere la ‘stampa della visura’ attraverso l’apposito pulsante.5.1.5.1.1. e all’esito generato dalla registrazione in banca dati catastale. .1.5. Infatti se l’immobile presenta un esito negativo tale stampa non sarà prodotta e verrà fornito un apposito messaggio diagnostico (Fig 5. UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.2 .1.5. .1.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 (Fig 5.3). UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.1.5.4 . si possono ottenere analogamente a quanto descritto nel paragrafo precedente. le ricevute e le visure sintetiche Fig.5.1.5 5.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig. il codice fiscale del notaio e l’intervallo di date di presentazione (facoltativo). Fig.3. Nel caso in cui venga selezionata una singola nota contenente esclusivamente immobili non registrati.2 PER CF NOTAIO La ricerca viene effettuata introducendo la conservatoria di provenienza.5.2.2.1. .5.5. Selezionando una o più righe dell’elenco prodotto con i tasti MAIUSC+FRECCIA .2. viene automaticamente disabilitata la possibilità di effettuare la visura sintetica.2 e Fig. e produce la stampa della ricevuta o la stampa della visura.2. Fig.5.1 .UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 In questo schermo è presente anche il pulsante ‘Stampa tutto’ che automaticamente prende in carico tutte le note dell’elenco e in base alla scelta effettuata con il ‘ radio button’. 2.5.UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.2 . 3 5. Fig.3.5.5.1 Per quanto riguarda l’elenco prodotto e le modalità operative si rimanda ai paragrafi appena descritti.2. .UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3 PER DATA PRESENTAZIONE La ricerca viene effettuata introducendo la conservatoria di provenienza e l’intervallo di date di presentazione. 3.1 .UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.5. UT-31-NC-0Z Pagina 2 di 60 20 giugno 2007 Fig.3.2 .5. 1). codice fiscale del notaio e tipo nota. Tale elenco è stato modificato per l’inserimento del numero di repertorio completo anche di numero di raccolta. Fig.NOVITA’ SU VOLTURA AUTOMATICA 28/09/2007 Esiti per Comune Selezionando l’elenco degli esiti per Comune è possibile richiedere lo scarico dell’elenco prodotto su file xls utilizzando il tasto ‘Estrai’ (vedi fig. 1 . 3) oppure le procedure di aggiornamento a disposizione dell’ufficio (funzioni d’ausilio. .NOVITA’ SU VOLTURA AUTOMATICA 28/09/2007 Fig. 2 Aggiorna esito Ogni operazione di aggiornamento degli esiti prodotti dalla voltura automatica. eseguita utilizzando il tasto ‘Aggiorna esito’.0). la data di elaborazione e la chiave di lavorazione. voltura 1. (vedi Fig. viene tracciata registrando l’operatore. saranno storicizzati unitamente alla relativa data di elaborazione. Dal momento in cui l’ufficio provinciale viene aggiornato con le modifiche oggetto di questo allineamento. Ricevute Si tratta di una funzione nuova che permette di stampare le ricevute della voltura automatica agli utenti del reparto di pubblicità immobiliare (vedi Fig. non sarà possibile stampare le ricevute di voltura automatica sul sistema della Conservatoria ma direttamente sul sistema catastale per tutte le note registrate . devono stampare le ricevute di voltura automatica dovranno: • essere abilitati con il profilo CT410 negli uffici provinciali che elaborano le trascrizioni presentate presso il proprio reparto di pubblicità immobiliare. Se si tratta di una conservatoria già migrata al nuovo sistema potrà utilizzare solo Gli utenti che.4). 3 Gli esiti originariamente prodotti dalla voltura automatica e trasformati dall’ufficio in R1 o E7 utilizzando gli strumenti a disposizione (Voltura automatica. Funzioni d’ausilio. Voltura 1.0). . nei reparti di pubblicità immobiliare.NOVITA’ SU VOLTURA AUTOMATICA 28/09/2007 Fig. 4). selezionare. • per codice fiscale del notaio. la procedura Voltura Automatica (vedi Fig.. all’interno di Territorio web. scegliere la voce ‘Ricevute’ (vedi Fig. La stampa delle ricevute può essere effettuata utilizzando le seguenti tipologie di ricerca: • per nota. • per data di presentazione. Fig. 4 .NOVITA’ SU VOLTURA AUTOMATICA • • • 28/09/2007 collegarsi con il sistema catastale che ha elaborato la nota di trascrizione di cui si vuole stampare l’esito.5). E’ possibile stampare sia la ricevuta che la visura sintetica relativa alla nota registrata. Per quanto riguarda la visura sintetica si tratta della visualizzazione dei soggetti presenti in catasto prima della registrazione e quelli presenti dopo la registrazione della stessa. non viene prodotta qualora si tratti di esiti negativi. 5 .NOVITA’ SU VOLTURA AUTOMATICA 28/09/2007 Fig. 6 .NOVITA’ SU VOLTURA AUTOMATICA 28/09/2007 Fig. 0 e voltura d’ufficio.0 e note di trascrizione. 7 Trattamento delle quote delle volture parziali E’ stato modificato l’aggiornamento delle intestazioni catastali a seguito di cessioni parziali di quote o di diritti. Le procedure modificate sono: voltura automatica. voltura 1. I casi coinvolti sono: • il soggetto contro cede tutta la sua quota di diritto ad un soggetto che possiede già una quota di diritto sullo stesso immobile: questo caso riguarda gli aggiornamenti provenienti da volture d’ufficio.NOVITA’ SU VOLTURA AUTOMATICA 28/09/2007 Fig. Tutte le operazioni di sottrazione o somma di quota sono realizzate ricercando il minimo comune multiplo. voltura 1. . • il soggetto contro cede parte della sua quota di diritto ad un altro soggetto: questo caso riguarda esclusivamente gli aggiornamenti provenienti da note di trascrizione. delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti diversi da quello di mutuo. con modificazioni. ovvero a favore di creditori diversi da quelli specificatamente individuati nelle disposizioni di cui trattasi. 7. commi da 8-sexies a 8quaterdecies. 1. con esclusione quindi. n. Per quanto attiene. convertito. n. hanno introdotto nell’ordinamento norme di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria. 1° giugno 2007 N. 40. PREMESSA Come è noto. n. le disposizioni di cui all’art. 7. inoltre. n. commi da 8-sexies a 8-quaterdecies. che le suddette disposizioni si applicano esclusivamente con riferimento alle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con i soggetti sopra menzionati. Direzioni Centrali. n. pagine complessive: 8 . del decreto legge 31 gennaio 2007. dalla legge 2 aprile 2007.1 di 8 . convertito. a titolo esemplificativo. occorre premettere che il procedimento di cancellazione di cui trattasi è applicabile unicamente alle “cancellazioni totali” e non anche alle restrizioni di ipoteca (ancorché Pag. in primo luogo. Primi chiarimenti operativi. Uffici Provinciali.CIRCOLARE N. 40. Sezioni staccate del Servizio di Pubblicità Immobiliare FIRMA: Mario Picardi DESTINATARI: Roma. con modificazioni. del decreto legge 31 gennaio 2007. 43543 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: Direzione dell’Agenzia Cancellazione di ipoteche ex art. nonché da enti di previdenza obbligatoria. 13.L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. 13. Direzioni Regionali. l’ambito “oggettivo” della nuova disciplina. 5 PROT. Si evidenzia. dalla legge 2 aprile 2007. ai sensi del successivo comma 8-terdecies. a cura dei creditori individuati dal comma 8-sexies e 8-quaterdecies dello stesso art.Prot. Si precisa che. Serie generale n. 13. 7/2007 – sono state disciplinate le modalità di trasmissione ai Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali. in regime di facoltatività. con due distinti provvedimenti. 13. 123 del 29 maggio 2007. Le disposizioni di semplificazione di cui al decreto legge n. da emanarsi entro il 30 Pag. ai sensi del comma 8-duodecies dell’art. 7/2007. Con il provvedimento 25 maggio 2007 – emanato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio ai sensi del comma 8-octies dell’art. 5/2007 . PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE L’Agenzia ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni di cui all’art.06. a partire dal 15 ottobre 2007. della comunicazione attestante l’avvenuta estinzione dell’obbligazione. rimandando ad un successivo provvedimento. 2 di 8 Firmato: Mario Picardi . Il provvedimento 25 maggio 2007 ha previsto l’invio della comunicazione di cui trattasi con modalità telematiche.Direzione dell’Agenzia Circolare n. o da soggetti da questi addetti o preposti. del decreto legge 31 gennaio 2007. commi da 8-sexies a 8-quaterdecies. 2.2007 riferibili all’avvenuto adempimento da parte di soggetti obbligati per quote del mutuo originario). 7/2007 si applicano. 7. entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di trasmissione sono state determinate in modo da garantire la provenienza della comunicazione di cui trattasi dal creditore o da soggetti da questi addetti o preposti a qualsiasi titolo. 13 del decreto legge n. n° 43543 del 01. anche ai mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso. le disposizioni in esame trovano applicazione dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e quindi dal 2 giugno 2007. 13 del decreto legge n. n. Peraltro. ai soggetti che comunichino l’impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità testè illustrate è consentita. Peraltro. Pag. n. 1. n° 43543 del 01. per venire incontro alle difficoltà di adeguamento tecnico-organizzativo segnalate da Associazione rappresentativa degli operatori interessati. comma 1. la trasmissione delle comunicazioni avverrà su supporto informatico con sottoscrizione dei relativi file con firma digitale. 19. 3 di 8 Firmato: Mario Picardi .Direzione dell’Agenzia Circolare n. contenente le informazioni inerenti le comunicazioni di cui al comma 8-septies dell’art. nel periodo transitorio. comma 3.è stato istituito un nuovo registro afferente i servizi ipotecari. del decreto interdirigenziale sopra citato. 7/2007. della legge 27 febbraio 1985.Prot.emanato. ai sensi dell’art. la presentazione delle stesse in forma cartacea. 82. debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare. La tenuta e l’aggiornamento del suddetto registro delle comunicazioni avviene attraverso procedure informatiche. Al provvedimento 25 maggio 2007 sono allegati i modelli da utilizzare per l’invio delle comunicazioni in parola. nel sopradescritto periodo transitorio. la definizione delle procedure e delle specifiche tecniche nonché la fissazione della data dalla quale la trasmissione telematica verrà resa obbligatoria. nelle more della costituzione del registro delle comunicazioni su supporti informatici.06. secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005. 5/2007 . dal Direttore dell’Agenzia del Territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia . fino alla data del 4 luglio 2007. meglio precisate all’art. 13 del decreto legge n. Con decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 . il registro stesso è costituito dalla raccolta degli elenchi giornalieri ottenuti a stampa dai dati acquisiti sugli archivi informatici. previa verifica della firma digitale e attestazione di conformità del documento stampato all’originale da parte del Conservatore. n. Parimenti.2007 settembre 2007. sia su supporto informatico che in forma cartacea. le comunicazioni pervenute su supporto informatico saranno stampate in ufficio ed inserite in appositi volumi. In fase di prima applicazione. 52. l’avvenuta perenzione “speciale” introdotta dallo stesso decreto (ciò anche per evitare che il permanere dell’ipoteca. il Conservatore – accertata la trasmissione della comunicazione stessa secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale 25 maggio 2007 nonché l’assenza di una comunicazione di permanenza dell’ipoteca – procede. produce anche l’estinzione della sua efficacia come “iscrizione ipotecaria”. ovviamente. comunque.Direzione dell’Agenzia Circolare n. Le considerazioni sopra formulate portano. Al riguardo si osserva che i commi 8-sexies e seguenti dell’art. non v’è dubbio che il termine “cancellazione” rinvenibile nella seconda parte della disposizione sia da ritenere utilizzato secondo una accezione diversa. alla cancellazione dell’ipoteca. rispetto a quella “ordinaria” prevista dallo stesso articolo del codice civile che si compie con il decorso del ventennio dalla data di iscrizione (in difetto. 7/2007. attestata dalla comunicazione del creditore. hanno introdotto una nuova ipotesi di perenzione delle ipoteche in argomento: una perenzione correlata all’avvenuta estinzione dell’obbligazione. del decreto legge n. 40/2007. di rinnovazione). da quella attribuita nell’ambito del sistema di pubblicità immobiliare vigente. sebbene non più afflittiva. rappresenti comunque un elemento di disturbo per la corretta circolazione dei beni immobili). “in deroga all’art. quanto agli aspetti procedurali. 4 di 8 Firmato: Mario Picardi . 13. comma 8-decies. l’estinzione dell’obbligazione. Così delineata la natura giuridica della nuova fattispecie estintiva introdotta dal decreto in esame. ad attribuire alla “cancellazione” in esame funzione di pubblicità notizia. al di là delle espressioni utilizzate. 13 del decreto legge n. Pag. Nel caso di specie. con cui viene resa conoscibile nei confronti dei terzi l’estinzione o. La situazione delinea una ipotesi di perenzione legale alternativa. CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE Ai sensi dell’art. n° 43543 del 01.Prot. 5/2007 . entro il giorno successivo. oltre a determinare l’estinzione dell’ipoteca sotto il profilo sostanziale (cioè come garanzia reale dell’obbligazione). introdotti dalla legge di conversione n. 2847 del codice civile”. decorso il termine di trenta giorni dalla estinzione dell’obbligazione.2007 3.06. 7/2007. quindi. derivante da un obbligo imposto per legge. non è assoggettata al pagamento di tributi. comma 1. del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 mediante l’annotazione a margine nell’elenco in cui risulta registrata la corrispondente comunicazione della quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione. Quello del Conservatore è pertanto un atto dovuto da effettuarsi d’ufficio. legittimi la non imponibilità dell’annotazione di cui trattasi. si evidenzia che la cancellazione. tale cancellazione d’ufficio avviene. in quanto assimilabile all’ “interesse dello Stato” cui fanno riferimento sia l’art. del decreto legge n. comma 8-septies. Quanto agli aspetti fiscali. 19 del decreto legislativo n. prevista dall’art. in via meramente esemplificativa. comma 2.2007 Pertanto.si ritiene assorbente la considerazione che tale interesse. 1 che l’art. con gli adempimenti prescritti dall’art. Poiché. il quale esclude oneri per il debitore. Parimenti. nell’interesse del corretto funzionamento del sistema di pubblicità immobiliare rinvenibile nell’adeguamento dei registri immobiliari al reale stato di fatto. esso non contempla. 347/1990. 5 di 8 Firmato: Mario Picardi . 2886. comma 8-duodecies. 7/2007. della quale trattasi. del decreto legge n. in modo da assicurare la conoscibilità dell’intervenuta perenzione legale anticipata dell’ipoteca .06. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che la cancellazione avviene d’ufficio ed indipendentemente dalla redazione di un’apposita domanda di annotazione in quanto riferita ad un’ipoteca che ha già perso anche la sua efficacia pubblicitaria.Direzione dell’Agenzia Circolare n. 5/2007 . l’effettuazione della materiale annotazione a margine dell’ipoteca. 7/2007. del codice civile. peraltro. 13. n° 43543 del 01. il nuovo procedimento non comporta la redazione di una nota e si esaurisce esclusivamente con gli adempimenti prescritti dal decreto interdirigenziale 23 maggio 2007. il procedimento si conclude. Pag. 13. in realtà. che ha perso la sua efficacia precettiva per la fattispecie in esame anche per effetto dell’art. Quanto sopra anche in coerenza con la previsione dell’art. quindi.Prot. 3. Prot. nonché la conoscibilità dell’avvenuta cancellazione delle relative ipoteche sarà assicurata – a seguito dell’adeguamento dei sistemi informatici – attraverso il servizio informatizzato di “ispezione ipotecaria”. è consentita l’ispezione gratuita del registro cartaceo e l’utilizzo. 5. 5/2007 . sulla richiesta e sulla certificazione ovvero copia conforme delle comunicazioni in parola. 6 di 8 Firmato: Mario Picardi .3. la certificazione delle risultanze del registro relative ad una determinata iscrizione ipotecaria. anche per via telematica. applicando l’importo previsto al punto 5. di seguito alla iscrizione cui sono riferite. come è noto. che consentirà di conoscere. La conoscibilità delle comunicazioni inerenti le quietanze attestanti la data di estinzione dell’obbligazione. comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore. n° 43543 del 01. 7/2007 prevede.06. ricorrendo un giustificato motivo ostativo. 13 del decreto legge n. potrà essere rilasciata. Le informazioni inerenti l’esistenza di comunicazioni e di conseguenti cancellazioni nell’apposito registro verranno infatti evidenziate nell’elenco sintetico delle formalità.2007 4. Il comma 8-novies dell’art. per immobile. MODALITA’ DI ISPEZIONE E CERTIFICAZIONE DEL NUOVO REGISTRO DI CUI AL DECRETO INTERDIRIGENZIALE 23 MAGGIO 2007.Direzione dell’Agenzia Circolare n. COMMA 8-NOVIES DELL’ART. 7/2007. a richiesta. o incrociata. di una apposita funzione informatica di interrogazione presso ogni Ufficio Provinciale e Sezione staccata di Pubblicità immobiliare. rilasciato a seguito di una ricerca nominativa. 13 DEL PERMANENZA DELL’IPOTECA DECRETO LEGGE N. In coerenza con le previsioni dell’articolo 2673 del codice civile. entro il medesimo termine di trenta Pag. nonché nella ispezione per nota. se esiste una comunicazione che la riguarda e se la formalità è stata o meno cancellata con le nuove modalità recentemente introdotte. che “L'estinzione non si verifica se il creditore. anch’esso gratuito. Fino al momento in cui le informazioni stesse saranno rese disponibili attraverso il servizio informatizzato di “ispezione ipotecaria”. attraverso l’inserimento degli estremi di una formalità di iscrizione .1 della tabella delle tasse ipotecarie e la relativa imposta di bollo. alla domanda di annotazione è sufficiente allegare copia della nota di iscrizione originaria. entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione.Direzione dell’Agenzia Circolare n. i dipendenti uffici provvederanno all’esecuzione della formalità nello stesso giorno della presentazione della domanda di annotazione. Pag. Tale comunicazione. secondo comma. In tal caso l'Agenzia. Si rammenta inoltre che. con il codice generico 800. deve essere effettuata con le modalità previste per la rinnovazione dell’ipoteca e pertanto tramite la presentazione di una apposita nota.06. ai sensi del combinato disposto del comma 8-novies citato e dell’articolo 2850. si ritiene che per la corretta rappresentazione della fattispecie in esame sia da utilizzare la dicitura “Permanenza dell’ipoteca ex art.Prot. Poiché il comma 8-novies in esame. secondo quanto previsto dalla stessa disposizione. 13. 5/2007 .tale nota assumerà la forma della domanda di annotazione. comma 8-novies. n. in presenza di giustificati motivi.2007 giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione. fino a tale momento. del codice civile. prevede che. pur disponendo che l’annotazione debba essere eseguita entro il giorno successivo alla sua presentazione. 7 di 8 Firmato: Mario Picardi . con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca. 7/2007”. In sintesi. il creditore comunica al Conservatore la permanenza dell’ipoteca stessa. Si ritiene peraltro opportuno precisare che nel quadro “D” della domanda di annotazione il creditore dovrà dichiarare che sussistono giustificate ragione creditorie per il mantenimento dell’ipoteca. del D.L. n° 43543 del 01. la relativa comunicazione debba essere resa conoscibile ai terzi. Per ciò che attiene le modalità di compilazione della nota (rectius: domanda). che l'ipoteca permane. in virtù di quanto espressamente previsto dalla disposizione in esame. Attesa la testuale previsione normativa – “…procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca …” . procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma”. del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007.Prot. come espressamente stabilito dall’art. ove riferita ad un’ipoteca per la quale fosse già stata trasmessa la comunicazione attestante la quietanza.2007 La formalità di annotazione è soggetta al pagamento delle imposte previste dall’art. 8 di 8 Firmato: Mario Picardi . 14 della Tariffa delle imposte ipotecarie oltre alle tasse ipotecarie ed all’imposta di bollo nella misura dovuta. comma 2. Dell’avvenuta presentazione della domanda di annotazione il Conservatore fornisce menzione nel registro delle comunicazioni.06. n° 43543 del 01. (fine) Pag. 5/2007 . I Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali sono chiamati al puntuale rispetto delle indicazioni impartite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la loro applicazione. 3.Direzione dell’Agenzia Circolare n. 113 Del 30/5/2007 – Prot. 30 maggio 2007 N° pagine complessive: 21 L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente Pag.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 1 di 22 Firmato Alberto Donis . 113 PROT. Uffici Provinciali del Territorio 31 maggio 2007 nessuna Firmato: Alberto Donis DESTINATARI: DATA DECORRENZA: PROCEDURE DELL’ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE: Roma. Direzioni Regionali. Catasto e Pubblicità Immobiliare Gestione dei servizi di trasmissione telematica dell’estratto mappa vettoriale e del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento del Catasto Terreni (PREGEO) Direzioni Centrali. N° 42952 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DC Organizzazione e Sistemi Informativi d’intesa con DC Cartografia. N° 42952 PROCEDURA OPERATIVA N. .. Costituzione preventiva e gestione del deposito utente .............................13 6................ Documento informatico di aggiornamento.....................................................3..........1............................ Preparazione ed invio telematico del documento PREGEO firmato ................................................................ Modalità operative ..2............................................2..............................................9 6....................5........3 Atti di aggiornamento geometrico che possono essere presentati in via telematica .......................................................................... 2 di 22 Firmato Alberto Donis ..............................4 2......................... Preparazione e invio delle ricevute di approvazione e di cassa ovvero della ricevuta di rifiuto .......... Controllo del documento Pregeo................12 6................ Preparazione ed invio telematico della richiesta di estratto mappa ............2...................................................3............ Applicabilità ........................... Pagamento del servizio...........................2..........3......7 5.................................................4 3...................................................... Modalità di pagamento ...........................7 5........ N° 42952 Indice 1........... approvazione e aggiornamento delle banche dati ................2...........11 6....................4 4..3...............15 Pag...............................................................3..1.............................. Produzione dell’estratto mappa ......6 5...1................9 6.............................8 6...........2..............6 5.................................1........2...3... Scopo ........................2...........................6 5...........12 6......... Riferimenti normativi.. Responsabilità ...... Modalità operative relative al servizio di richiesta estratti mappa digitali da utilizzare per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico ...........14 6................................10 6.................3...............................................3........................................................Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N.......2........................11 6.. Preparazione e invio dell’estratto mappa e della ricevuta di cassa. Ricezione e controllo del file firmato da parte del sistema telematico SISTER ed invio al sistema dell’UP .. Ricezione e controllo del file firmato da parte del sistema dell’Ufficio Provinciale .......................................................9 6..........................................................................4........... Ricezione e controllo della richiesta di estratto mappa da parte del sistema dell’Ufficio Provinciale................8 6..........................4.......5........................ Ricezione e controllo della richiesta da parte del sistema telematico SISTER ed invio al sistema dell’UP ......................................... Modalità operative relative al servizio di approvazione degli atti di aggiornamento trasmetti in via telematica............................. Generalità...12 6...........................................7 6.................................... 113 Del 30/5/2007 – Prot......4 Estratto di mappa per la predisposizione dell’atto di aggiornamento geometrico .......................................................................... ....... Riscontro dell’avvenuto deposito ed invio ai Comuni...........................................17 9..... N° 42952 6...... Archiviazione e conservazione degli atti..................6........................16 7............Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N................19 Pag..........3........................... Caratteristiche di qualità e sistema di monitoraggio ..17 8............... 3 di 22 Firmato Alberto Donis ............ 113 Del 30/5/2007 – Prot..... Firma e invio del secondo originale ................... su tutto il territorio nazionale”. approvazione degli atti di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni predisposti con l’ausilio della procedura informatica PREGEO 9 e versioni successive pervenuti all’UP in modalità telematica. richiesti in modalità telematica.2006 (PREGEO). Applicabilità La presente procedura operativa è applicata a tutti gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio presso cui sono stati attivati i servizi telematici di richiesta di estratto mappa digitale per la predisposizione di atti di aggiornamento geometrico e quello di richiesta di approvazione degli atti medesimi redatti sulla base del modello unico informatico catastale approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22. Riferimenti normativi I riferimenti normativi in materia sono: Provvedimento Direttoriale del 30 maggio 2007 “Estensione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo) di cui all’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969. Provvedimento Direttoriale del 21 marzo 2005 “Pagamento di servizi Pag. 113 Del 30/5/2007 – Prot. La presente procedura operativa deve essere applicata ai servizi di: predisposizione e rilascio degli estratti di mappa digitali. da utilizzare per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico. 4 di 22 Firmato Alberto Donis . 3.650.679 ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Scopo La presente procedura disciplina le attività e le modalità di trattamento degli atti di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni pervenute in modalità telematica agli Uffici Provinciali. 2.12. N° 42952 1. n. n. n. 311 (Legge Finanziaria 2005)”. Circolare n.2007 (G. Provvedimento Direttoriale del 22 marzo 2005 “Termini. 113 Del 30/5/2007 – Prot.U. n. n. N° 42952 telematici erogati dall’Agenzia del Territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale”. Provvedimento Direttoriale del 22 dicembre 2006 “Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico di cui all’art. n. pubblicato in data 12/03/2007 (G. pubblicato in data 25 marzo 2005 (G. 2/2007 della Direzione Centrale Cartografia. comma 374 della Legge 30 dicembre 2004 n. limitatamente ad alcune aree geografiche” pubblicato in data 02.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Provvedimento Direttoriale del 2 marzo 2007 “Pagamento di servizi telematici erogati dall’Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale”. 679 ed agli articoli 5 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 73). Catasto e Pubblicità Immobiliare “Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento del Catasto Terreni (PREGEO)– Avvio del servizio in forma sperimentale”. 8 della legge 1° ottobre 1969. condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – art. 4/2005 della Direzione Centrale Cartografia. 1). n. Analogamente a quanto avviene per i documenti Pregeo presentati direttamente presso Pag.01. 70). 5 di 22 Firmato Alberto Donis . n. 650 (Pregeo).U. 1. Circolare n. 59). Catasto e Pubblicità Immobiliare “Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato.U. pubblicato in data 30 marzo 2005 (G. consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (DOCFA) – Avvio del sistema sperimentale”.U. 1. per il controllo tecnico da effettuare sui documenti inviati telematicamente. Nella presente procedura operativa vengono richiamate inoltre alcune operazioni che vengono espletate mediante le procedure informatiche attualmente in uso presso gli Uffici relative alla gestione dei processi di: • • • Aggiornamento. dalle Poste Italiane. da un deposito che deve essere costituito preventivamente dall’utente del servizio presso l’Agenzia del territorio. Pag. 4. I versamenti potranno essere effettuati. alle circolari n. si fa riferimento alla Procedura Operativa n. accedendo alla Porta dei pagamenti messa a disposizione per conto dell’’Agenzia del territorio. Agente contabile dell’Ufficio provinciale. 67/2004 “Aggiornamento automatico del Catasto terreni con le procedure informatiche PREGEO 8 e WEGIS 2002”. 113 Del 30/5/2007 – Prot. Modalità di pagamento Il pagamento dei tributi dovuti per i servizi telematici di rilascio degli estratti mappa e richiesta di approvazione degli atti di aggiornamento. Agente contabile centrale. 5.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Cassa. avviene mediante il prelievo dell’importo necessario per il singolo atto. Responsabilità Direttore dell’Ufficio Provinciale e/o funzionari delegati. La costituzione del deposito avviene attualmente mediante il versamento di una prima somma di denaro sul conto corrente postale dell’Ufficio provinciale. 1/2007. Gli utenti titolari di conto corrente postale potranno costituire il proprio deposito mediante operazioni di giroconto sul conto corrente nazionale dell’Agenzia del territorio. Generalità 5. Protocollo. 2/2006 e n. 6 di 22 Firmato Alberto Donis . mediante pagamento con carta Postepay o altra carta di credito accettata dal circuito Poste Italiane. N° 42952 gli Uffici Provinciali. anche un unico deposito personale versando l’importo iniziale e quelli successivi sul conto corrente nazionale intestato all’Agenzia del territorio. oltre al deposito presso l’Ufficio Provinciale. L’utente potrà costituire. prodotti dall’UP. possono essere redatti su estratti di mappa digitali. 5.2. 7 di 22 Firmato Alberto Donis . N° 42952 L’utente sarà libero di scegliere se utilizzare il deposito costituito presso l’Ufficio provinciale e quello centrale dell’Agenzia. Il file così ottenuto verrà indicato nel testo a seguire con la dizione “file firmato”. Fino alla realizzazione di specifiche funzioni che ne consentiranno il trattamento. Tale documento. 5. viene considerato parte Pag. deve essere “sottoscritto” prima dell’invio dal tecnico redattore con la propria firma elettronica avanzata rilasciatagli dall’Agenzia del territorio. n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. L’estratto di mappa rilasciato in modalità telematica. predisposti su estratto di mappa digitale rilasciato dall’Ufficio o su estratto di mappa autoallestito. gli atti di aggiornamento esenti da tributi ed i tipi mappali con conferma della rappresentazione grafica della mappa e/o con variazione del numero di particella per i quali è previsto l’utilizzo di estratti mappa esenti. n. essendo utilizzabile ai soli fini della predisposizione di un solo atto di aggiornamento. 650. saranno esclusi dal servizio di trasmissione telematica i tipi particellari.2006.3 Atti di aggiornamento geometrico che possono essere presentati in via telematica Il servizio di trasmissione telematica è attivato per la trasmissione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all’art. I files che costituiscono l’estratto mappa. Documento informatico di aggiornamento Il documento che viene trasmesso per via telematica è costituito da un file in formato pdf avente le caratteristiche indicate nella specifica allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N.4 Estratto di mappa per la predisposizione dell’atto di aggiornamento geometrico Gli atti di aggiornamento cartografico.12. indicheremo per brevità con la dizione “documento Pregeo”. 5. 113 Del 30/5/2007 – Prot. vengono rilasciati dall’UP e sottoscritti con firma di sistema prima dell’invio all’utente finale. richiesti e rilasciati per via telematica. 8 della legge 1° ottobre 1969. che nel testo a seguire. Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. la preparazione e l’invio della richiesta dell’estratto mappa ai sistemi dell’Agenzia del territorio. 6. 4.1. 6. N° 42952 integrante del processo di predisposizione dell’atto stesso. 6. la costituzione preventiva e la gestione del deposito indicato al precedente paragrafo 5. la preparazione e l’invio del file firmato ai sistemi dell’Agenzia del territorio. la produzione dell’estratto mappa. comprensiva della fase di controllo formale e trasmissione degli esiti delle elaborazioni al sistema telematico SISTER. 4. comprensiva delle fasi di controllo e trasmissione al sistema di gestione dell’Ufficio Provinciale. l’approvazione e l’aggiornamento della banca dati. 3. la ricezione da parte del sistema telematico SISTER. comprensiva delle fasi di controllo e trasmissione al sistema di gestione dell’Ufficio Provinciale. l’utente deve preliminarmente costituire un deposito versando una somma di denaro sul conto corrente Pag. Costituzione preventiva e gestione del deposito utente In questa fase. 6. il pagamento del servizio ed il rilascio all’utente dell’estratto mappa e della ricevuta di cassa. che è comune ai due servizi. 2. il controllo del documento Pregeo. comprensiva della fase di controllo formale e trasmissione degli esiti delle elaborazioni al sistema telematico SISTER. Modalità operative Il processo di gestione degli estratti mappa digitali da utilizzare per la predisposizione degli atti di aggiornamento richiesti e rilasciati in via telematica si articola nelle seguenti fasi: 1. 113 Del 30/5/2007 – Prot. 3.1. la ricezione da parte del sistema dell’Ufficio Provinciale. Il processo di gestione degli atti di aggiornamento trasmessi in via telematica si articola nelle seguenti fasi: 1. 8 di 22 Firmato Alberto Donis . 5. 5. la ricezione da parte del sistema telematico SISTER. 2. il pagamento del servizio ed il rilascio all’utente delle ricevute di avvenuta approvazione o rifiuto dell’atto inviato. la costituzione preventiva e la gestione del deposito utente. la ricezione da parte del sistema dell’Ufficio Provinciale. N° 42952 dell’Ufficio provinciale.2. Preparazione ed invio telematico della richiesta di estratto mappa L’utente dopo aver selezionato l’Ufficio competente per territorio al rilascio dell’estratto mappa. deve indicare il comune in cui sono ubicate le particelle. Il versamento potrà essere effettuato mediante bollettino postale o bonifico bancario.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Pag. specificare l’eventuale sezione. 6.2. Possono essere richiesti anche estratti di mappa per aggiornamento su particelle censite come Acque e Strade. SISTER effettua in automatico le seguenti operazioni: associa alla richiesta un codice di identificazione univoco. Gli estratti “sostitutivi” devono essere rilasciati in esenzione di tributi e per essere richiesti. E’ possibile richiedere un estratto di mappa per aggiornamento “sostitutivo” in cambio di uno già pagato ma non utilizzabile perché non aggiornato o perché il relativo file risulta corrotto. 113 Del 30/5/2007 – Prot.1. Le modalità di costituzione e gestione del deposito sono indicate nel già citato paragrafo 5.1. 6. La richiesta può essere effettuata su qualsiasi Ufficio provinciale presso cui è attivo il servizio ed anche per particelle ricadenti su fogli di mappa disponibili nel solo formato raster. Come indicato nella nota al precedente paragrafo 5. l’utente deve indicare il protocollo dell’estratto di mappa di cui si richiede la sostituzione. 9 di 22 Firmato Alberto Donis .1. il foglio e l’identificativo delle particelle di interesse indicandone anche il numero totale.2. Il deposito iniziale potrà essere alimentato all’occorrenza con versamenti successivi che potranno essere effettuati con le modalità sopra indicate. Modalità operative relative al servizio di richiesta estratti mappa digitali da utilizzare per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico 6. Non possono essere richiesti in via telematica gli estratti di mappa in esenzione di tributi. Ricezione e controllo della richiesta da parte del sistema telematico SISTER ed invio al sistema dell’UP Dopo aver ricevuto la richiesta.2. l’utente potrà a sua scelta costituire un proprio deposito utilizzando il conto corrente nazionale dell’Agenzia del territorio. il sistema periferico renderà disponibile a quello centrale i dati necessari alla produzione della ricevuta di Pag. SISTER invia il file firmato e gli elementi contabili necessari alla produzione della ricevuta di cassa al sistema di gestione del servizio telematico dell’UP competente per territorio. Sempre in questa fase viene assegnato il protocollo dell’estratto mappa che verrà successivamente predisposto secondo le indicazioni fornite nel paragrafo seguente. Dopo la fase di controllo. A conclusione della fase di elaborazione. 6. l’elenco dei depositi di cui è titolare con l’indicazione degli importi disponibili. N° 42952 verifica che il numero di particelle inserite sia coerente con il numero di particelle dichiarate. l’elenco degli uffici presso cui è attivato il servizio. Contestualmente l’importo dovuto per i tributi viene impegnato sul deposito dell’utente.3.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. in caso di esito positivo dei controlli. Ricezione e controllo della richiesta di estratto mappa da parte del sistema dell’Ufficio Provinciale Dopo aver ricevuto la richiesta. calcola gli importi dovuti per il servizio sulla base dei dati indicati dall’utente. Dopo questa fase SISTER effettua le elaborazioni necessarie a controllare che sul deposito dell’utente sia disponibile l’importo sufficiente al pagamento dei tributi dovuti e. in caso di esito positivo. il sistema periferico di gestione del servizio telematico esegue ulteriori controlli finalizzati: alla verifica di esistenza del comune e del foglio di mappa. rende disponibile a video all’utente: un messaggio di conferma di avvenuta ricezione contenente i dati identificativi della pratica.2. a verificare se si tratta di una “mappa riservata”. impegna l’importo necessario nella successiva fase di pagamento. 113 Del 30/5/2007 – Prot. Dopo aver protocollato la richiesta. il sistema periferico provvede a protocollare la richiesta. 10 di 22 Firmato Alberto Donis . Nel caso in cui i controlli formali forniscano invece esito negativo. comunica i motivi della mancata produzione dell’estratto mappa nel caso in cui. All’utente verranno quindi resi disponibili tanto i files firmati (dei quali viene assicurata l’autenticità e l’integrità) che quelli non firmati (da utilizzare per Pag.2. Produzione dell’estratto mappa Per ciò che attiene la predisposizione dell’estratto mappa. dopo tale fase. sulla base dei controlli effettuati dall’operatore medesimo. prima di essere resi definitivamente disponibili all’utente. Le ricevute sopra indicate verranno “sottoscritte” con la firma di sistema dell’Agenzia del territorio.2. L’operatore. ancorché pervenute al sistema periferico in giorni festivi o in orari diversi da quelli di apertura dell’Ufficio provinciale.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 11 di 22 Firmato Alberto Donis . utilizzando un campo di testo libero messo a disposizione dalla procedura. il sistema periferico comunicherà al sistema centrale la mancata accettazione della richiesta e contestualmente l’importo impegnato per il pagamento dei tributi verrà riaccreditato sul deposito dell’utente. questo non possa essere creato. 67/2004. il personale dell’UP prende in carico la richiesta di servizio ed inizia le attività proprie della fase di predisposizione dell’estratto mappa. 113 Del 30/5/2007 – Prot. si rimanda al contenuto della procedura operativa n. Dopo questa fase. Preparazione e invio dell’estratto mappa e della ricevuta di cassa. Le richieste. Questi ultimi.4.png. 6. N° 42952 avvenuta accettazione da parte dell’UP competente della medesima. Nel caso in cui l’estratto mappa sia producibile. vengono sottoposti al processo di firma digitale “di sistema”. sarà resa disponibile al sistema telematico SISTER insieme ai files dell’estratto di mappa.emp e .5. l’operatore provvede alla preparazione dei file . 6. saranno prese in carico ed espletate dagli operatori nei soli giorni di apertura dell’ufficio comunque entro il primo giorno utile dopo quello di richiesta. Pagamento del servizio Il sistema periferico produrrà automaticamente la ricevuta di cassa che. 3. rende disponibile a video all’utente: un messaggio di conferma di avvenuta ricezione contenente i dati identificativi della pratica.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Ricezione e controllo del file firmato da parte del sistema telematico SISTER ed invio al sistema dell’UP Dopo aver ricevuto il file firmato. calcola gli importi dovuti per il servizio sulla base dei dati indicati dall’utente.1. N° 42952 l’immediata verifica) unitamente alla ricevuta di cassa. In questa fase l’utente associa al file firmato un identificativo e fornisce al sistema tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei tributi relativi alla pratica. 12 di 22 Firmato Alberto Donis . Preparazione ed invio telematico del documento PREGEO firmato L’utente. prima dell’invio deve apporre la firma elettronica. 113 Del 30/5/2007 – Prot. 6. Modalità operative relative al servizio di approvazione degli atti di aggiornamento trasmetti in via telematica 6. predisposto il documento Pregeo in formato elettronico. 6.2. l’elenco dei depositi di cui è titolare con l’indicazione degli importi disponibili.3. acquisisce il documento trasmesso e i relativi dati contabili. Dopo questa fase SISTER effettua le elaborazioni necessarie a controllare: la validità della firma elettronica con cui l’utente ha firmato il documento Pregeo. l’utente si collega a Sister (accesso regolato da nome utente e password) per inviare il file firmato. la completezza e la congruenza dei dati ricevuti ed in particolare la coerenza fra i dati dell’atto di aggiornamento (tipo di atto e numero di Pag.3. Dopo aver “sottoscritto” il documento Pregeo con la propria firma elettronica rilasciata dall’Agenzia del territorio. SISTER effettua in automatico le seguenti operazioni: associa al file firmato un codice di identificazione univoco (codice invio). l’elenco degli uffici presso cui è attivato il servizio. Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. dopo aver ricevuto il file firmato. Contestualmente l’importo dovuto per i tributi viene impegnato sul deposito dell’utente. in caso di esito positivo. In questo caso. Nel caso in cui i controlli formali forniscano invece esito negativo. a seconda dei casi. SISTER invia il file firmato e gli elementi contabili necessari alla produzione della ricevuta di cassa al sistema di gestione del servizio telematico dell’UP competente per territorio. dopo aver protocollato il documento. che sul deposito dell’utente sia disponibile l’importo sufficiente al pagamento dei tributi dovuti e. 113 Del 30/5/2007 – Prot. in caso di esito positivo.3. esegue un ulteriore controllo formale e. 13 di 22 Firmato Alberto Donis . La comunicazione conterrà tra gli altri i seguenti dati: data e ora di fine assegnazione. il sistema periferico comunicherà a quello centrale la mancata accettazione del file firmato. N° 42952 particelle interessate) e gli importi indicati per il pagamento dei tributi. A conclusione della fase di elaborazione. renderà disponibile al sistema centrale i dati necessari alla produzione della ricevuta di avvenuta accettazione del file firmato da parte dell’UP competente. In questo caso la ricevuta Pag.3. attribuisce un numero di protocollo al documento contenuto nel file firmato. Ricezione e controllo del file firmato da parte del sistema dell’Ufficio Provinciale Il sistema periferico di gestione del servizio telematico. Il “tipo documento” associato al protocollo potrà essere. codice identificativo attribuito dal sistema al documento. Il sistema periferico. ufficio. impegna l’importo necessario nella successiva fase di pagamento. segnalando gli eventuali errori riscontrati. che il documento Pregeo soddisfi i prerequisiti tali che possa essere trasmesso all’UP di competenza. data e numero di protocollo. “Tipo mappale telematico” o “Tipo frazionamento telematico”. l’importo impegnato per il pagamento dei tributi verrà contestualmente riaccreditato sul deposito dell’utente. in caso di esito positivo dei controlli. 6. in particolare della dichiarazione sostitutiva delle firme delle parti. utilizzando la procedura di protocollo. in via preliminare. N° 42952 conterrà i motivi della mancata accettazione.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Controllo del documento Pregeo. effettuare i seguenti controlli: visualizzare e salvare il file pervenuto e stampare il documento Pregeo prima di inserirlo in banca dati. controllare il corretto pagamento dei tributi. il sistema periferico rende disponibile al personale tecnico dell’UP il documento Pregeo protocollato per la successiva fase dei controlli tecnici. L’operatore addetto alla trattazione del documento deve prendere in carico l’atto pervenuto in via telematica e. controllo della presenza di tutte le dichiarazioni. per i soli atti ricevuti in via telematica è stabilita forfetariamente nella misura di 28 €. richiama l’atto ed aggiorna il campo “Deposito al Comune” inserendo il segno di spunta nell’apposita casella di Pag.3. 6. comma 8 D. l’operatore dell’UP. 14 di 22 Firmato Alberto Donis . Le ricevute sopra indicate verranno “sottoscritte” automaticamente con la firma di sistema dell’Agenzia del territorio. n.M. ai sensi dell’art. 113 Del 30/5/2007 – Prot. 1.4. approvazione e aggiornamento delle banche dati L’Ufficio provvederà ad organizzare la lavorazione degli atti pervenuti in via telematica avendo cura di selezionare i tipi di documento “Tipo mappale telematico” o “Tipo frazionamento telematico” in ordine cronologico di arrivo ed effettuare l’inserimento nel sistema informatico dell’Ufficio del file Pregeo. Dopo questa fase. 701 del 19/04/1994 e dell’avvenuto deposito al Comune nei casi previsti dalla norma. Nel caso in cui l’utente abbia reso la dichiarazione di avvenuto deposito presso il comune territorialmente competente. Si sottolinea in merito che nulla è modificato rispetto alle normali modalità di pagamento dei tributi dovuti per la presentazione degli atti di aggiornamento ad eccezione dell’entità del bollo relativo al secondo originale dei tipi frazionamento e dei tipi particellari che. la fase di approvazione dell’atto dovrà essere completata 30 minuti prima della chiusura della cassa. Nel caso di documento Pregeo per il quale il pagamento avviene utilizzando il deposito costituito presso l’Ufficio Provinciale. la procedura non consente di selezionare per la lavorazione gli atti di aggiornamento per i quali l’utente utilizza il deposito costituito presso l’UP.3. il sistema periferico produrrà la ricevuta di cassa e la ricevuta di avvenuta approvazione che verranno entrambe rese disponibili all’utente sul sistema telematico SISTER. Pertanto. l’atto di aggiornamento viene rifiutato ed il protocollo assegnatogli assume lo stato “inidoneo all’approvazione”. I motivi di rifiuto verranno poi messi a disposizione dell’utente nella apposita ricevuta. verrà Pag. Nel caso in cui il documento Pregeo superi i controlli di merito e le fasi di elaborazione e validazione. Seguono le consuete fasi di elaborazione. in caso di esito negativo dei controlli. 6. L’approvazione (o il rifiuto) dell’atto di aggiornamento dovranno avere luogo entro il secondo giorno lavorativo utile rispetto alla data di invio. Nei soli casi dei tipi di frazionamento. validazione ed approvazione.5. Nel caso in cui i controlli di merito sul documento Pregeo abbiano invece dato esito negativo il tecnico dell’UP provvede ad indicare tutti i motivi che hanno determinato il rifiuto dell’atto di aggiornamento utilizzando il campo di testo libero messo a disposizione dalla procedura. il tecnico dell’UP dà luogo all’aggiornamento delle varie componenti della banca dati catastale interessate. A tale proposito si sottolinea che per i documenti Pregeo pervenuti in modalità telematica non è prevista la gestione della “sospensione”. Per tutte le tipologie di atto la ricevuta di avvenuta approvazione sarà costituita dal solo attestato di approvazione. 113 Del 30/5/2007 – Prot. Una volta effettuata la chiusura della cassa da parte dell’Agente contabile dell’Ufficio provinciale. Tale termine potrà essere modificato in sede di definizione degli obiettivi annuali degli Uffici Provinciali. N° 42952 controllo.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Preparazione e invio delle ricevute di approvazione e di cassa ovvero della ricevuta di rifiuto Ad aggiornamento avvenuto. 15 di 22 Firmato Alberto Donis . Il Direttore dell’UP o il funzionario da egli incaricato alla firma digitale del secondo Pag. Il file sottoscritto con firma digitale e contenente il secondo originale. 6.6. Tale documento dovrà essere firmato dal Direttore dell’UP o da un funzionario da lui delegato. Tale ricevuta sarà costituita dall’unione del documento Pregeo originariamente inviato all’UP dall’utente e dell’attestato di approvazione. verrà inviato in differita all’utente telematico. prelevato dal deposito utente contestualmente alla fine della fase di aggiornamento degli archivi catastali. la procedura attualmente disponibile consente l’esportazione della ricevuta di avvenuta approvazione con valore di “secondo originale” per ciascuno di essi. Firma e invio del secondo originale Nel caso dei tipo di frazionamento. La ricevuta di cassa conterrà l’indicazione dell’importo dovuto per il servizio di approvazione dell’atto di aggiornamento. predisporrà una ricevuta di rifiuto in cui saranno indicati i motivi di merito della mancata approvazione del documento Pregeo. 113 Del 30/5/2007 – Prot. con firma digitale a norma. il sistema produce una ulteriore copia della ricevuta di approvazione che ha valore di “secondo originale”. il sistema. sulla base delle motivazioni indicate da parte del tecnico dell’UP che avrà esaminato l’atto. Il personale dell’UP dovrà selezionare da tale elenco gli atti di aggiornamento approvati per i quali la norma prevede il rilascio del secondo originale. La procedura per la gestione dei documenti Pregeo. Il file ottenuto in questa fase dovrà essere memorizzato a cura del personale dell’UP in una cartella predefinita ed associata al software di firma digitale. 16 di 22 Firmato Alberto Donis . In caso di mancata approvazione dell’atto di aggiornamento. Tutte le ricevute verranno “firmate” con la firma di sistema dell’Agenzia del territorio tranne il cosiddetto “secondo originale” per il quale vengono fornite indicazioni specifiche nel paragrafo seguente. N° 42952 prodotta una ulteriore ricevuta con valore di “secondo originale” ai sensi dell’art. Contestualmente l’importo impegnato per il pagamento dei tributi verrà riaccreditato sul deposito dell’utente. Tale cartella.3. ad esempio. può essere denominata “atti da firmare”. 5 del DPR 650/72. mette a disposizione del personale dell’ufficio l’elenco di tutti gli atti Pregeo pervenuti telematicamente con l’indicazione del relativo stato d’avanzamento lavori.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 2 comma 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Pag. Al termine di questa operazione il “secondo originale” verrà inviato automaticamente al sistema telematico SISTER ed infine sarà disponibile per lo scarico da parte dell’utente. 113 Del 30/5/2007 – Prot. 8. sempre all’interno dell’elenco degli atti pervenuti in modalità telematica. si dovrà procedere alla stampa su carta dell’atto di aggiornamento pervenuto in via telematica (si veda par. N° 42952 originale provvederanno a fine giornata a prelevare i documenti da sottoporre al processo di firma digitale e a firmarli. Una volta prodotta. con l’accortezza di apporre sulla stessa il timbro con la dicitura “copia conforme al documento informatico” ed a sottoscriverla. fino a quando non sarà disponibile l’archiviazione dei documenti in formato elettronico. la documentazione verrà archiviata e conservata con le stesse modalità utilizzate per gli atti di aggiornamento presentati direttamente all’Ufficio.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N.3. Archiviazione e conservazione degli atti In fase transitoria. 17 di 22 Firmato Alberto Donis . A tale fine. La stampa degli attestati di approvazione dovrà essere effettuata a fine giornata in quanto le procedure di produzione dell’attestato e quella per la produzione della ricevuta di cassa operano. Dopo la firma il funzionario avrà cura di memorizzare il file firmato in una cartella locale. l’atto di aggiornamento per il quale ha prodotto il “secondo originale” che intende inviare.4) e del relativo attestato di approvazione. può essere denominata “atti firmati”. Riscontro dell’avvenuto deposito ed invio ai Comuni Come previsto dall’art. Il file sottoscritto digitalmente dovrà essere poi predisposto per l’invio all’utente. 7. per gli atti di aggiornamento pervenuti all’ufficio in modalità telematica. in modo asincrono. 6. La procedura provvederà ad associare il file firmato al protocollo di presentazione e ne consentirà l’importazione al sistema dell’UP. firmato in originale dal tecnico approvatore e dal Direttore dell’Ufficio o da un funzionario da lui delegato. Tale cartella. ad esempio. la procedura attualmente disponibile consente al funzionario dell’UP di selezionare. P. a seconda dei casi. pervenuti in via telematica e per i quali è stata resa la dichiarazione di avvenuto deposito. Che il documento non è stato depositato presso il Comune competente per territorio ai sensi dell’art. □ donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta. 113 Del 30/5/2007 – Prot. Al fine di verificare le dichiarazioni rese. N° 42952 Territorio del 22.P. Detto elenco sarà prodotto in formato cartaceo con le funzionalità attualmente Pag. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.18 L. 30. 380 (ex. 18 L. 380 (ex art. □ atti costitutivi. per avere il riscontro dell’effettivo deposito al Comune. verificare che nel modello “Autodichiarazioni” sia stata resa in modo esatto. comma 5 del D. ai sensi dell’art. in quanto predisposto per: □ divisione ereditaria. 47/85). pervenuti in via telematica. con cadenza mensile. l’Ufficio deve rendere disponibili a ciascun Comune gli atti di aggiornamento approvati di tale fattispecie. □ esecuzione testamentaria. del 06 giugno 2001.2006. per i quali il medesimo è previsto dalla normativa. una delle tre seguenti dichiarazioni: 1. il flag “Deposito in comune” selezionando la casella corrispondente solo per gli atti di aggiornamento che contengono la dichiarazione di avvenuto deposito.R. 2.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. n. utilizzando la procedura di protocollo. ultimo comma art. presso l’UP si dovrà: verificare che la documentazione costituente l’atto di aggiornamento contenga il modello “Autodichiarazioni” all’interno del quale il tecnico redattore abbia reso la dichiarazione sostitutiva di avvenuto deposito presso il comune di competenza. che il documento non è stato depositato presso il comune competente perché non richiesto dalla normativa vigente. un elenco contenente i dati sintetici degli atti di aggiornamento approvati. modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù. l’Ufficio deve inviare ai Comuni competenti. al fine del riscontro dell’avvenuto deposito gli atti di aggiornamento. Fino alla predisposizione delle procedure di interscambio tra l’Agenzia del Territorio ed i Comuni. 6 giugno 2001.12. oltre alla stampa dei relativi esiti dell’aggiornamento cartografico. n. Che il documento è stato depositato presso il Comune competente per territorio in data …………………………. 30 comma 10 del D. 47/85).R. 3. inserire. 18 di 22 Firmato Alberto Donis . i tipi documento “Tipo frazionamento telematico” o “Tipo mappale telematico” per i quali sia stato inserito il segno di spunta nella casella “Deposito in comune”. ecc. data dell’eventuale rifiuto. 19 di 22 Firmato Alberto Donis per l’atto di aggiornamento PREGEO telematico: - . Con accordi locali possono essere concordate altre modalità di inoltro dei documenti in esame (ad esempio: posta elettronica. Tali indicatori vengono calcolati sulla base dei dati di monitoraggio. Per l’attività di rilascio degli estratti di mappa telematici e approvazione degli aggiornamento PREGEO telematici sono stati individuati i seguenti indicatori di qualità: tempo di produzione degli estratti di mappa telematici. 9. La lista degli atti Pregeo verrà prodotta selezionando. data di validazione. consegna a mano.) acquisendo comunque prova documentale dell’avvenuta consegna al Comune. per il periodo temporale di riferimento e per singolo comune. Si evidenzia che il tempo di rilascio degli estratti di mappa viene calcolato quale differenza tra la data di protocollazione attribuita dal sistema dell’ufficio periferico alla Pag. e in particolare: per l’estratto di mappa digitale rilasciato per via telematica data della richiesta. data di approvazione. percentuale atti respinti. rilevati attraverso le procedure automatizzate. con conseguente aggiornamento degli Archivi. data di elaborazione. data di inserimento in PREGEO. N° 42952 disponibili della procedura di protocollo dell’UP. Caratteristiche di qualità e sistema di monitoraggio Il sistema informatico assicura il monitoraggio di tutti i passaggi di lavorazione. 113 Del 30/5/2007 – Prot. che confluiscono nelle statistiche centralizzate.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. data di ricezione presso l’Ufficio Provinciale. data della produzione e messa a disposizione dell’utente. tempo di approvazione degli atti PREGEO telematici. N° 42952 richiesta di servizio e la data di produzione dei file .Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Pag. 20 di 22 Firmato Alberto Donis .PNG e .EMP. 113 Del 30/5/2007 – Prot. 21 di 22 Firmato Alberto Donis .Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. N° 42952 Allegato 1 Pag. 113 Del 30/5/2007 – Prot. 113 Del 30/5/2007 – Prot. 22 di 22 Firmato Alberto Donis . N° 42952 Pag.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. pagine complessive: 9 . 2. individuati dall’articolo 10. del decreto legge 10 gennaio 2006. rinviando a successivi provvedimenti . lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986.CIRCOLARE N. 463 .di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia .L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. ricevuti o autenticati da notai. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006.1 di 9 .in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1. 26859 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: Direzione dell’Agenzia Decreto direttoriale 6 dicembre 2006. n. secondo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 52/85 Pag. 3 PROT. 288 S. n. n. PREMESSA Con provvedimento del 6 dicembre 2006. emanato dal Direttore dell’Agenzia del territorio e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate .Primi chiarimenti operativi Direzioni Provinciali Centrali. di concerto con il Ministero della giustizia. sono state estese a tutti gli atti redatti.emanati dal Direttore dell’Agenzia del territorio. n. comma 1. sono state inoltre definite le modalità per la presentazione del titolo per via telematica. Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006.O. ricevuti o autenticati dagli altri pubblici Ufficiali diversi dai notai. Uffici DESTINATARI: Roma. 81. 463. n. comma 3. Direzioni Regionali. 1. 30 marzo 2007 FIRMA: Mario Picardi N. n. con riferimento sia alla fase di sperimentazione. nonché agli atti redatti. che a quella di entrata a regime del sistema. Con lo stesso provvedimento. Per quanto riguarda le procedure di liquidazione dei tributi connessi a tutti gli atti per i quali è prevista la trasmissione con procedure telematiche. sono stati aggiunti gli articoli da 3-bis a 3-sexies al citato decreto legislativo 463/97. 3. n. procedure e specifiche tecniche. la possibilità di utilizzare le procedure medesime anche in relazione agli atti che comportano il solo adempimento della registrazione. Pag.Direzione dell’Agenzia Circolare n. salvo quanto verrà più oltre specificato in ordine alle formalità di annotazione.Prot. Rimangono tuttora valide. e nel decreto direttoriale 13 dicembre 2000.legislativo e regolamentare . a titolo sperimentale. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000. come espressamente stabilito dal decreto direttoriale in commento.2007 l’attivazione del regime di obbligatorietà e del regime transitorio di facoltatività. con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000. n° 26859 del 30. Ciò. 3/2007 . rendendone progressivamente obbligatorio l’utilizzo per i notai e completando l’attivazione del servizio agli ambiti territoriali finora esclusi. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Come premesso.03. n. nonché l’approvazione delle relative modalità di trasmissione. 9.venutosi a delineare in seguito all’emanazione del decreto legislativo 18 gennaio 2000. in quanto compatibili. n. emanata dalla scrivente di concerto con l’Agenzia delle entrate. risultano altresì applicabili.ancorché non relativi a diritti sugli immobili – determina. fra l’altro. le istruzioni impartite con circolare 2 maggio 2002. 302. L’estensione dell’ambito oggettivo di operatività delle procedure in questione a tutti gli atti . Al nuovo ambito di operatività delle procedure telematiche si rende peraltro applicabile il complessivo quadro normativo . n. 308. 2. le quali devono ritenersi applicabili alle nuove fattispecie. 2 di 9 . stante la natura di statuizioni di carattere generale. in particolare. con il quale. il provvedimento in esame estende le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 463/97 a nuovi soggetti e a nuove tipologie di atti. in quanto compatibili. anche le disposizioni dell’articolo 3-ter del citato decreto legislativo 463/97. Prot. per quanto riguarda l’esecuzione delle predette formalità ipotecarie e delle eventuali volture catastali ad esse collegate. Qualora si verifichino anomalie o irregolarità di funzionamento del sistema . n° 26859 del 30. si fa peraltro espresso rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 12 del decreto direttoriale 13 dicembre 2000.restano ferme le specifiche indicazioni contenute al punto 4. ATTI COMPORTANTI ISCRIZIONE O PER I QUALI NON VI E’ OBBLIGO DI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI L’articolo 5 del decreto 6 dicembre 2006 disciplina. alla sola registrazione. all’attualità. in particolare. non consentono l’impiego delle procedure in parola .che.2007 Per quanto attiene invece gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario. in quanto l’estensione all’adempimento della voltura verrà attuata con appositi provvedimenti emanati dall’Agenzia del territorio di concerto con le Province autonome interessate. 3 di 9 . nonché a quelle di cui all’articolo 2 del decreto direttoriale 12 dicembre 2001. l’utilizzo della trasmissione telematica relativamente agli atti che comportano iscrizione nei registri immobiliari o per i quali non vi è. l’utilizzo delle procedure telematiche è limitato. Per questi ultimi.03. impedendo. Con riferimento alle ipotesi di “irregolare funzionamento del servizio telematico”. sempre Pag. l’obbligo di richiedere la trascrizione (si pensi. di fatto. 3/2002. 297. In particolare. stricto iure.1 della circolare n. si evidenzia che le procedure telematiche di cui trattasi avranno ad oggetto i soli adempimenti della registrazione e della voltura catastale. a titolo esemplificativo. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001. n. 3/2007 . la menzionata disposizione prevede che la trasmissione telematica delle relative richieste possa avvenire non contestualmente alla trasmissione dell’atto e della richiesta di registrazione. il collegamento.Direzione dell’Agenzia Circolare n. salvo per quanto afferisce gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le funzioni amministrative statali in materia catasto sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano. 3. agli atti di trasferimento di sede sociale). che con modalità telematiche. siano liquidati dall’Ufficio competente e comunicati all’utente.03. l’articolo 7 del D.2007 che tale ultimo adempimento sia stato eseguito con procedura telematica.. Per quanto in particolare riguarda la liquidazione e il pagamento dei tributi dovuti. analogamente a quanto illustrato nel paragrafo precedente. eventualmente.). quindi. 237. n. 463 del 1997. ovvero che l’atto non sia soggetto a registrazione (cfr. l’articolo 6 del citato decreto direttoriale prevede che i predetti tributi. in particolare per quanto concerne la liquidazione dei relativi tributi. 4 di 9 . 3/2007 .viene prevista la possibilità di trasmissione per via telematica della relativa domanda. previa verifica della esegubilità dell’annotazione. di massima. civ. ipotesi di annotazioni obbligatorie quelle previste dall’articolo 2655 cod. l’articolo 6 del decreto 6 dicembre 2006 detta specifiche regole. del D. Ciò. non costituisce un adempimento obbligatorio a carico dei pubblici ufficiali (costituiscono.Prot.P. Pag.R. non essendo applicabile il criterio dell’autoliquidazione introdotto dall’articolo 3-bis. sia contestualmente alla richiesta di registrazione.Lgs. Peraltro. per le annotazioni dipendenti da atti registrati con l’utilizzo di procedure telematiche – nonché per l’eventuale voltura catastale ad esse collegata . 463/97 a tutte le tipologie di atti ricevuti o autenticati da notai o dagli altri pubblici ufficiali di cui sopra rende necessario affrontare la delicata tematica degli atti che comportano annotazione nei registri immobiliari. L’annotazione viene eseguita. il quale può provvedere al pagamento sia con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997. soltanto a seguito dell’avvenuto pagamento. in proposito. in considerazione della peculiare natura del procedimento relativo all’esecuzione delle formalità di annotazione. invece. 131/86). sia. ATTI COMPORTANTI ANNOTAZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI L’estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. comma 3. n.Direzione dell’Agenzia Circolare n. Innanzitutto. in un momento successivo. 4. n° 26859 del 30. tenendo conto che la presentazione delle domande di annotazione. IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE DOMANDE DI ANNOTAZIONE Il punto 2 della Tabella allegata al Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990.Prot. comma 1. fissa in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento “Annotazioni a margine delle formalità ipotecarie”. 4. Attesa dunque la peculiarità del procedimento di annotazione. n.Direzione dell’Agenzia Circolare n. il sistema procede ad eseguire in modo automatico una serie di controlli sui files ricevuti e sui dati dei relativi adempimenti. è escluso il ricorso alle procedure telematiche di cui alla presente circolare per gli atti registrati con modalità tradizionali. 241.1. n. 3/2007 .1. 4. con riferimento alle singole fasi dell’iter procedurale. della legge 27 febbraio 1985. e invia all’utente l’esito dell’avvenuta trasmissione. con l’esecuzione materiale dell’annotazione a margine della formalità principale (cfr. b) e c) del decreto 13 dicembre 2000.coincide.che si avvia su istanza di parte (attraverso la presentazione della domanda di annotazione e del deposito del relativo titolo) . come sopra accennato. La conclusione del procedimento di cui trattasi . 52). in tal senso l’articolo 19.2007 La citata previsione. anche in considerazione dei delicati profili civilistici connessi all’esecuzione di tali formalità e della complessità del relativo esame.1. può riguardare contestualmente la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione. Resta inteso che l’invio telematico della sola domanda di annotazione può riguardare esclusivamente atti registrati con le medesime modalità. risponde alla necessità di salvaguardare la peculiarità dell’iter procedurale necessario per l’esecuzione delle annotazioni. 5 di 9 . si rende necessario impartire le prime indicazioni operative agli Uffici. in pratica.03. n° 26859 del 30. secondo quanto previsto dall’articolo 3. Pag. comma 2. che. in linea peraltro con il complessivo quadro normativo di riferimento. In altri termini. lettere a). ovvero separatamente le due richieste. In caso di esito positivo della trasmissione telematica. Invio e ricezione delle domande Il richiedente invia il modello unico informatico. almeno fino al momento Pag. 3/2007 . dunque. Il termine iniziale del procedimento in esame. stampato a tale fine. l’Ufficio liquida i tributi dovuti e comunica formalmente al soggetto richiedente il relativo ammontare.2007 Successivamente il sistema procede a fornire altresì l’esito dell’avvenuta ricezione delle note da parte del Servizio di Pubblicità Immobiliare. l’Ufficio non è chiamato a svolgere attività ulteriori.3. secondo quanto chiarito nel paragrafo 5 della circolare n.deve considerarsi sospeso. 3 del 2 maggio 2002.2. il termine di conclusione del procedimento (90 gg. l’Ufficio rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito in calce al relativo estratto dell’elenco delle domande di annotazione inviate dall’utente per via telematica. da questo momento sorge l’obbligo per l’Ufficio di avviare l’attività procedimentale che si articola in tre momenti distinti: a) verifica della eseguibilità o meno della domanda di annotazione. D’altra parte. 4. una volta accertata l’eseguibilità dell’annotazione. n° 26859 del 30. la richiesta di esecuzione della formalità di annotazione si intende perfezionata con il deposito del titolo cartaceo presso il competente Servizio di Pubblicità Immobiliare e la presentazione della ricevuta di avvenuta registrazione. ove quest’ultimo non abbia provveduto a seguito di preavviso telematico. All’atto della presentazione del titolo. 5). c) esecuzione della formalità ed annotazione in calce alla nota originale. Dalla data di comunicazione al richiedente dei tributi dovuti. inizia a decorrere dalla data di deposito del titolo. infra par. comma 4.) – in quanto riferito in via esclusiva all’attività procedimentale .1.1. poiché la prosecuzione del procedimento è subordinata al pagamento degli stessi.Direzione dell’Agenzia Circolare n. 6 di 9 . b) liquidazione dei tributi dovuti e relativa comunicazione formale all’interessato.Prot. e liquidati i tributi dovuti. 4. Liquidazione Una volta effettuato l’esame della domanda e del relativo titolo ed accertata l’eseguibilità della formalità di annotazione anche sotto il profilo sostanziale.03. Deposito del titolo Fino a quando non sarà attivata la presentazione per via telematica anche del titolo (cfr. in coerenza con quanto previsto per le ipotesi di cui all’articolo 2. della legge 241/90. Prot. In estrema sintesi. che provvederà a ritirare il titolo cartaceo depositato e la domanda recante in calce le motivazioni del rifiuto. Pag. che il termine procedimentale deve ritenersi sospeso fino alla data di avvenuto pagamento con le modalità di cui al decreto legislativo n. l’utente manifesti espressamente la volontà di ritirare la domanda di annotazione a suo tempo presentata. 7 di 9 .4. 4. 3/2007 . n° 26859 del 30. l’Ufficio provvederà a restituire al richiedente il titolo depositato.. Qualora.1. l’Ufficio ne dà segnalazione per via telematica al richiedente. anche successivamente alla comunicazione della liquidazione. Fattispecie particolari Se dall’esame della documentazione prodotta emergono evidenti incongruenze. Al riguardo. Una volta avvenuto il pagamento. con le stesse modalità previste per l’autoliquidazione dei tributi afferenti le formalità di trascrizione e iscrizione. il termine per la conclusione del procedimento non può che ritenersi sospeso.03. nella comunicazione relativa alla liquidazione dei tributi dovuti.Direzione dell’Agenzia Circolare n. l’Ufficio ne dà comunicazione all’utente.2007 del pagamento dei tributi liquidati. errori ovvero la documentazione fornita risulta incompleta. si evidenzia l’opportunità di precisare. previsto per la conclusione del procedimento (annotazione a margine della formalità ipotecaria). riprende a decorrere il termine di 90 gg. qualora il Conservatore ritenga di non eseguire la formalità ai sensi dell’articolo 2674 c.c. nel momento in cui la prosecuzione dell’attività procedimentale è normativamente condizionata dal compimento di determinate attività da parte del soggetto interessato (nella specie pagamento dei tributi dovuti per l’esecuzione della formalità di annotazione). per via telematica. 237/97 o per via telematica. Parimenti. indicando le modalità per l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione prodotta. Il pagamento potrà essere effettuato anche in via telematica. gli stessi si considerano eseguiti quando l’Ufficio riceve l’informazione dell’avvenuta disposizione di pagamento per via telematica. di concerto con il Ministero della Giustizia. analogamente a quanto previsto per il pagamento dei tributi determinati in autoliquidazione (cfr. nonché l’approvazione delle relative modalità di trasmissione. secondo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 52/85 . In particolare. si rammenta in proposito che il pagamento disposto per via telematica è considerato effettuato se sono correttamente indicate le coordinate bancarie. a titolo sperimentale. L’Ufficio dovrà inoltre verificare l’esito dei pagamenti telematici. procedure e specifiche tecniche. in proposito. PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL TITOLO AI FINI DELL’ESECUZIONE DELLE FORMALITA’ IPOTECARIE Fra le novità più rilevanti introdotte dal provvedimento in esame vi è la previsione relativa alla presentazione del titolo per via telematica al Conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione delle relative formalità. 5. 3/2007 . 8 di 9 . Pag.da emanarsi dal Direttore dell’Agenzia del territorio. utilizzando le medesime modalità previste per l’ipotesi di autoliquidazione insufficiente. L’articolo 7 del decreto 6 dicembre 2006 disciplina infatti analiticamente le modalità di tale presentazione. ai fini della esecuzione delle relative formalità di annotazione. E’ onere dell’Ufficio verificare giornalmente lo stato dei pagamenti effettuati.5. n° 26859 del 30. rinviando a successivi provvedimenti . per i tributi di propria competenza..03. In caso di esito negativo del pagamento.l’attivazione del regime di obbligatorietà e di un regime transitorio di facoltatività.Direzione dell’Agenzia Circolare n. il paragrafo 8 della circolare 3/2002).2007 4. per quanto riguarda i pagamenti effettuati per via telematica. l’Ufficio provvede tempestivamente ad eseguire la formalità di annotazione. Esecuzione delle domande di annotazione Non appena ricevuto il pagamento dei tributi liquidati.1. gli Uffici provvedono all’emissione di un apposito avviso di liquidazione.Prot. per quanto di competenza. le formalità nei registri immobiliari si intendono richieste al momento della presentazione o del deposito del titolo in forma cartacea. agli effetti di quanto previsto dall’articolo 2678 c. vorranno assicurare il puntuale adempimento e la corretta applicazione della presente circolare. 3/2007 .03. Gli Uffici provinciali e le Direzioni regionali.Prot. la scrivente ha ritenuto opportuno sottoporre il contenuto della presente circolare all’attenzione del Ministero della Giustizia.2007 Con specifico riferimento al periodo transitorio. sino a quando non sarà attivata la procedura di trasmissione telematica del titolo.c. giusta quanto previsto dall’articolo 9 del decreto direttoriale 13 dicembre 2000. 9 di 9 . Si ritiene peraltro utile chiarire che. Pag. titolare del potere di vigilanza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 della legge 52/85.Direzione dell’Agenzia Circolare n.. n° 26859 del 30. In considerazione dei riflessi che le presenti istruzioni determinano sull’attività del Conservatore. il comma 3 della disposizione introduce una particolare disciplina per la regolamentazione dell’ordine di presentazione delle predette formalità. .................................................6 Come comportarsi nel caso di più agevolazioni per uno stesso negozio? ...................2 Quali sono i termini per la registrazione telematica? .................................16 Com’ è possibile variare i dati dell’abilitazione dei notai e dei coadiutori in particolare relativamente al cambio di sede?13 1.......................................................................................... 14 1.................................................11 Quali sono stati gli ultimi aggiornamenti nell’archivio comuni? Rev................1 Perché viene segnalata la presenza di errori forzabili relativamente alla autoliquidazione di negozi giuridici riferiti a terreni ..............................7 Come indicare la tassazione nel caso di atti di permuta? .................................................................................... per quanto riguarda l’Adempimento Unico.................................................................................... 18 2................................................................................................................................... 20 2.............................6 E’ possibile la compensazione a credito di un atto non inviato telematicamente? ........................................ 14 1... l'elenco degli Allegati dell'atto)?....................9 Come correggere il numero di raccolta per un atto inviato con Unico informatico per gli atti immobiliari? ......................................7 Quale criterio vale per gli arrotondamenti?.................................................................5 Quali informazioni sono contenute nell'esito del pagamento telematico delle imposte dovute per la registrazione? Come comportarsi nel caso in cui l’esito del pagamento è negativo? .................. 6 1...................codice negozio da 1101 a 1901 ...................................15 Qual è la procedura per richiedere la correzione del numero di repertorio indicato in un invio di Modello Unico? ..................................4 A quale data sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo DTD?.............................................................................................. 11 1........ 5 1..... come imposta di bollo.....23 E’ possibile inviare con Adempimento Unico atti di rettifica (rettifica al titolo)? .. la registrazione telematica?..non agricoli? .............................2 Per quali tipologie di atti è consentita................................... 12 1.................................................. 21 2.................................................. in regime di facoltatività.......................................................... Come comportarsi in questi casi in cui l'imposta viene addebitata in automatico...................17 Quali sono gli estremi del conto corrente bancario da indicare nel Modello Unico?.............................8 L’imposta di bollo viene applicata nella misura forfetaria di 176 Euro per ogni negozio indicato? ....5 1........................................7) ................................ 10 1........18 2......................................... 15 1..... pur non essendo dovuta per tale tipo di atto? Rev ...............................................14 Come ci si deve comportare quando in un invio telematico si indica sia nei dati del modello che nel testo dell’atto una data di stipula errata? ................................................................................... 19 2.........PROBLEMATICHE RICORRENTI RISCONTRATE NELLA GESTIONE DEL MODELLO UNICO (Ultima versione 30/05/2006) 1 Argomenti di carattere generale......4 Credito di imposta prima casa (Legge 448/98 art ............................................. 9 1...................22 Procedura di emergenza totale ............ 5 1..................................................................1 Per quali tipologie di atti è obbligatoria la registrazione telematica?............................... 17 2 Argomenti di carattere specifico – Area Entrate ........ il coadiutore di un pubblico ufficiale? .................................................... 13 1............................................................. 10 1........................................ 12 1.....12 Il mutuo fondiario è normalmente esente da bollo................................ 11 1........ 12 1.......................... 11 1...........18 Come poter risolvere il problema del conto corrente bancario utilizzato da un’associazione professionale?......................................................... 13 1.......... 18 2................................................3 Quali sono i codici atto ammessi in via obbligatoria e quali in via facoltativa? ...............................................3 Qual è il nuovo codice tributo che corrisponde al vecchio 109T (Es: vendita di terreno soggetto ad IVA)?............... 9 1........................................................................ 21 1 ...........................................................................................5 Come indicare le imposte proporzionali pagate nel contratto preliminare registrato? ......10 E’ possibile bloccare il processo dell’invio reale di cui ha già ricevuto esito positivo nel caso di dimenticanza di dati (per es....................................................................... 14 1...............20 Come si deve comportare......................................................21 Compensazione Entrate/Territorio ....19 Come comportarsi nel caso di un invio di un file (testo dell’atto) allegato ad Unico sbagliato? .....13 E’ possibile inviare telematicamente una compravendita in cui tra gli altri compaiono immobili che riguardano il Catasto Tavolare?............................. 19 2.... 14 1............................. mentre nella ricevuta dell'invio risultano percepiti euro 165.......... 11 1........ ...................................................................................................................14 Come inserire il numero bis del repertorio? ... 26 3......8 Perché non è possibile inserire più classamenti per un immobile graffato?.... 24 3............................................... come norma..5 Come indicare il campo quota? .............................................................................22 Che cosa si intende per “Soggetto non comparente”? ....................................17 Come ci si deve comportare nel caso di pagamento telematico effettuato con codice tributo errato? ................................................................ non si ha su Sister il ritorno dell’esito della nota o in alcuni casi un esito negativo?.. 25 3.........................................23 Qual è il significato da attribuire all’informazione “unico atto mancante”? .......................................................... 28 3..... di nuda proprietà ed usufrutto che vengono analizzate come due diverse convenzioni? .........21 Cosa comporta l’inserimento in un Modello unico dei dati del “Coniuge non comparente”? ............................................. l’indicazione dell’avente causa? 23 2...................................................................20 Come si possono consultare le nuove intestazioni a seguito della voltura automatica eseguita con esito positivo?.. 25 3.....9 Perché non è possibile inserire le lettere che seguono le particelle al momento della digitazione dei dati di un terreno? ........... 27 3.........................................................4 Come inserire la quota a favore nel caso di atti contenenti un immobile "Ente Comune"? .......... 24 3............................ 29 3.....6 E’ possibile compensare somme relative a tributi Territorio pagati per note presentate con procedura d’emergenza? ...........................................................................................................24 3......................................... 24 3................ 23 2.......... con l’Adempimento Unico........................... 28 3............................................................................... 26 3.......................................................................................11 Si deve inserire negli allegati dell'adempimento sia nel caso del cartaceo sia nel caso del docfa l’istanza di attribuzione di rendita?. 26 3........19 Come si deve trattare il caso di una compravendita di terreni con costituzione di servitù dove si deve inserire lo stesso terreno prima come fondo servente e poi come dominante? .... effettuare una vendita avente ad oggetto una parte di un mappale o subalterno................................ 25 3............................... con unico atto.............................................9 Come comportarsi con un negozio giuridico con codice 8000 che non prevede..18 Come si possono indicare le volture con condizione sospensiva? ....... 28 3............................................................................................................................................................................................. 28 3........................................................................ 25 3...................16 Perché nel caso di presentazione della nota in Conservatoria con procedura d’emergenza....12 In quali casi si deve barrare la casella della legge 154 per l’attribuzione di rendita? Tale casella deve essere valorizzata anche in caso di rendita proposta?.........................................................................15 Come si deve procedere per far risultare in Catasto la persistenza del livello pur indicando nella trascrizione la piena proprietà? ........................................................ 27 3.............................. di cui non risultano ancora inseriti i dati catastali definitivi?............. dopo aver effettuato regolarmente l’invio telematico..................................................10 Come comportarsi nel caso di atti di compravendita con il Demanio considerato che spesso la registrazione può essere effettuata dopo 30 giorni dalla stipula in quanto è necessario attendere il visto di approvazione del Demanio ?........ 23 3 Argomenti di carattere specifico – Area Territorio..........................1 Quali imposte e tasse ipotecarie sono dovute per le note di trascrizione delle accettazioni tacite di eredità sia se connesse a mutui (atti in esenzione ex d.........................................................................................................................................Unico ? Rev........................................ 25 3..........................2........... 27 3............. 24 3....................... 601)...... 30 2 .............................................................................................................24 Come comportarsi nel caso di un regolamento di condominio allegato all’atto di compravendita da assoggettarsi a trascrizione? .....................................2 Sono necessarie due trascrizioni differenti a fronte di una vendita per persona da nominare e una successiva dichiarazione di nomina? .. 29 3.............. sia se connesse ad atti che hanno scontato l’imposta di bollo forfetaria dovuta con l’adempimento unico? ...................................8 Come indicare la tassazione nel caso di un atto con beni soggetti ad aliquote diverse di registro ma stesse ipotecarie e catastali ? Ad Esempio per il trasferimento.............. 27 3........................................... 29 3...................................7 E’ possibile................3 Perché non vengono visualizzati nella stampa della nota più piani inseriti attraverso l’Ademp.......r.........................................................p...........................................10 Come si deve compilare il Modello Unico per inviare la correzione di una nota di un invio precedente ancora non trascritta?...........................................................13 Perché nel caso di un modello comprendente note indirizzate a Conservatorie diverse la Black-Box segnala un errore forzabile?...................... .....“L’immobile risulta iscritto in una partita speciale del Catasto Urbano oppure del Catasto Terreni “? ...............26 Accettazione di eredità: in caso di rinuncia all’eredità da parte di alcuni coeredi con contestuale accettazione da parte di altri......................................................................................“L’immobile ha una natura non di interesse catastale (bene futuro o sua porzione....................... particella e subalterno ma sezioni diverse”? ....... palco teatrale.. 31 ESITI DELLE VOLTURE AUTOMATICHE .................... rispetto a quelli inizialmente considerati? ................ pozzo............................42 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E2........................................................................................................... 30 3...... 33 3...................................................................... 34 3..... per i quali è prevista l'indicazione di un codice negozio 7007 privo di contenuto patrimoniale?................................. 32 3..............39 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B5............................................................................................................. 35 3..............................“L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali”? ....... 30 3............................................... 30 3.............................. il notaio è obbligato all’adempimento unico?........................................................ 33 3....................35 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B1..............................33 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito A2..........................................38 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B4...................................... nella sezione relativa ai soggetti a favore”?.............................................................)”? .............. 32 3.....................“L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del Catasto sono presenti più immobili con stesso foglio...34 In quali casi di formalità in rettifica si deve richiedere la voltura automatica?..................................30 Sono necessarie due trascrizioni differenti a fronte di una vendita per persona da nominare e una successiva dichiarazione di nomina? ......................................... ecc.................................................................. 30 3........................................................................................... 31 3................. 36 3 ......................................... quadro dei soggetti......28 Come gestire i soggetti fideiussori..................... 31 3.............................“L’immobile è dichiarato ubicato in un Comune il cui codice è sconosciuto in Catasto”? ...................................................45 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E5.................. 34 3...............27 Accettazione tacita di eredità: se il notaio che trascrive l’accettazione non è lo stesso che ha effettuato il rogito dell’atto da cui la stessa discende......................40 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B6.................................... 30 3....................................................... quadro degli immobili”? ............... 34 3...........31 Come ci si deve comportare quando in un invio telematico si indica sia nei dati del modello che nel testo dell’atto una data di stipula errata? ............................ 35 3.“L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali”? ...............................................................................................................................43 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E3..................................“La nota di trascrizione non risulta compilata nel quadro C....................................41 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E1............................................................................................................25 Ci sono nuovi codici diritto che sono stati inseriti.... è obbligato all’adempimento unico?....................“L’immobile risulta identificato negli atti del Catasto Urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato)”?35 3.................)”?..“La voltura sull’immobile è già stata effettuata”?.....................36 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B2............................... 34 3..29 E’ possibile inviare con Adempimento Unico un atto di “Accettazione di eredità con beneficio d’inventario” (codice 301)? ........................... ecc.. 32 3....“L’immobile è negoziato per diritti non di interesse catastale (diritto di servitù........“L’immobile risulta in Catasto già volturato con atto avente data successiva a quella della trascrizione oppure presenta un’intestazione non aggiornata”? ......................................................“La nota di trascrizione non risulta compilata nel quadro B...........................................37 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B3..........................................................................3........................................... 31 3..................................................................................................................................................“L’immobile in Catasto risulta soppresso”? ........32 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito A1...............44 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E4....................................................... più di recente.... .................................47 Come comportarsi nei casi in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito D1........“Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare – L’aggiornamento degli intestatari catastali verrà eseguito dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio entro 40 gg ovvero a seguito di ulteriori elementi integrativi che verranno richiesti alla S.. 40 4.............“La ditta è stata registrata con intestazione parziale e l’immobile con annotazione di passaggi intermedi da esaminare”? Rev........................................... 37 3. n..................... 43 STRUMENTI DI REDAZIONE E CONTROLLO DELL’ADEMPIMENTO UNICO .......................................... 46 4...0 in modalità recupero di voltura automatica.............................................6 Si può visualizzare il file XML per campi prima della firma in modo da consentire al Notaio di controllarlo?............46 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito D2....................................................................... 44 4................... un router (anziché un modem)....................55 Come si deve procedere per utilizzare il pacchetto voltura 1................. ai sensi dell’art................16 GENERA AMBIENTE:Rigenerazione del Certificato di Firma......................................... 44 4..................................... che uno studio notarile.................................................... 37 3..................................................................................................................................................................... 44 4.......................................................................... 48 4.................... 48 4...................................................................40 INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI DA MODELLO UNICO .....................8 Quali sono le funzioni disponibili sul servizio “Presentazione Telematica del Modello Unico” che permettono di assicurarsi se le note sono pervenute in Conservatoria o le volture tavolari sono giunte in Catasto? ...................................48 Come comportarsi nei casi in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E6 “Immobile impegnato da un documento PREGEO”......50 Cosa sta ad indicare l’esito D4 restituito dalla voltura automatica?...................................... certo non può definire autonomamente........................7 Cosa sono i messaggi e come vengono gestiti?..........................................1 Si può utilizzare la firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato? .................. 40 4.....................................................................................................................................................15 GENERA AMBIENTE: molti studi notarili hanno.................51 Cosa sta ad indicare l’esito D5 restituito dalla voltura automatica?.................................................................................................53 Cosa sta ad indicare l’esito R1 restituito dalla voltura automatica? ........... New...................3.........................................54 Come comportarsi nei casi in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E12............... 650/1972’? New ............... 38 3........................................................................... 45 4................................................................................................................................5 Perché se il file XML è posizionato in una cartella la cui denominazione contiene degli spazi (es....................................... 40 4....................................... 47 4...........11 E’ possibile l’opzione di firma di più file XML contemporaneamente? ....................................................................... non riesce a generare la chiave della firma...............................P................ “Modello Unico”) Sostel non genera gli adempimenti?............ 46 4............. 49 4 ...................17 Come e quando si può utilizzare il servizio ”Contattaci”? Rev ..........9 SOSTEL consente di memorizzare su dischetto più note per volta?......... chi non accede ad Internet tramite Notartel...............................10 Installazione del software per l'ambiente di sicurezza.....18 Firma e verifica .............................................. 45 4..... 36 3.....V................................. 37 3...............................................3 Invio del modello Rev............. per l’accesso ad Internet.................................. 38 3.. 44 4..................... 36 3.......... 45 4....................... 38 3.............................“L’immobile è stato registrato con annotazione di passaggi intermedi da esaminare”? .. 44 4........ 45 GENERA AMBIENTE – FIRMA E VERIFICA ......................13 Quali ricevute ritornano al notaio tramite Sister a seguito dell’esecuzione della voltura?..............4 Elenco documenti per visualizzazione stato avanzamento lavorazione ...............................................R............................................52 Cosa sta ad indicare l’esito D6 restituito dalla voltura automatica?...........................12 Perché in fase di controllo di un atto con Sostel si ha l’errore "stopping after fatal error: an invalid xml character was found in the element content of the document"? .........................................................................................2 Perché presso alcuni studi notarili non è stato possibile eseguire l'invio telematico utilizzando Internet Explorer? ......14 Generazione Ambiente di sicurezza ............ 40 4..............................“La ditta è stata registrata con intestazione parziale” o D3..... 38 3................................. 12 del D.................. se non tramite una particolare configurazione del router.............................................................................................................................. 45 4.............................................................................................49 Cosa sta ad indicare l’esito E7 restituito dalla voltura automatica? ... 39 4 Argomenti di carattere specifico – Area Tecnica............................................................................................. 177 e 178 c. relativamente alle ipoteche volontarie.c. i notai potranno utilizzare in regime di facoltatività il modello unico informatico per gli immobili ubicati nei Comuni di Trieste e Gorizia nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929. 5 . retrocessione. alle accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati dal 15 giugno 2004.). Nell'ipotesi in cui un singolo atto. cessioni di fitti e pigioni.c.499 per tutti gli adempimenti ammessi in regime di obbligatorietà e facoltatività per gli altri immobili. possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art.). la registrazione telematica? I notai.1 Per quali tipologie di atti è obbligatoria la registrazione telematica? A partire dalla data del 1 dicembre 2003 i notai dei distretti notarili dell’intero territorio nazionale devono utilizzare le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.5 e 2944 c. n. A partire dal 1° ottobre 2004. permuta. divisioni. n. Vai al sommario 1. A partire dalla data del 15 giugno 2004 i notai dei distretti notarili dell’intero territorio nazionale devono utilizzare le procedure telematiche per tutti gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili stipulati dalla medesima data.Rev = Faq revisionate New = Nuove Faq 1 Argomenti di carattere generale 1. regolamento di condominio. costituzione di fondazione. rinunzia nonché acquisto di legato e costituzione di fondo patrimoniale per testamento. anche per gli adempimenti relativi agli atti di mutuo e costituzione di garanzie reali su diritti immobiliari ed alle costituzioni di vincolo su immobili stipulati dalla medesima data. assegnazione divisionale a conto di futura divisione. alle accettazioni tacite di eredità desumibili da atti stipulati dalla medesima data. 463. liberazione di fitti e pigioni. 2653. contenga oltre ad uno o più adempimenti per cui vige l’obbligatorietà. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997. ricognizione di diritti reali (artt. in regime di facoltatività.n. cessioni di diritti reali a titolo gratuito. Inoltre. donazioni. riconoscimento di proprietà (artt. si estende la facoltatività alla concessione a garanzia di conguaglio divisionale e alla concessione a garanzia per opere pubbliche. Inoltre a partire dalla data del 1° ottobre 2004 sarà possibile utilizzare l’invio telematico per tutti gli adempimenti relativi ai seguenti atti immobiliari: anticresi. 1197 c. locazione ultranovennale. dichiarazione di nomina. prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti (art. convenzioni matrimoniali.2 Per quali tipologie di atti è consentita. a partire dalla data del 1° ottobre 2002. quietanza con trasferimento di proprietà. cessioni di beni ai creditori. costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi).). costituzione di fondo patrimoniale. costituzione di diritti reali a titolo gratuito.c. anche negozi o convenzioni di altro tipo (ad esempio donazione e compravendita) la registrazione continuerà ad avvenire presso l'Ufficio delle Entrate competente secondo le procedure preesistenti. conferma (quando previsto da leggi speciali). Tipologie di atti Atti tra vivi Affrancazione Anticresi Assegnazione a socio di cooperativa edilizia Assegnazione a socio per scioglimento di società Assegnazione divisionale a conto di futura divisione Atto unilaterale d’obbligo edilizio Cessione di beni ai creditori Cessione di diritti reali a titolo gratuito Cessione di fitti Cessione di pigioni Convenzione amministrativa Convenzione edilizia Convenzione matrimoniale di comunione legale Convenzione matrimoniale di comunione convenzionale Convenzione matrimoniale di separazione dei beni 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 116 117 118 119 120 6 Codice . Tipologie di atti Atti tra vivi Cessione di diritti reali a titolo oneroso Compravendita Costituzione di diritti reali a titolo oneroso Atti mortis causa Accettazione espressa di eredità Accettazione tacita di eredità 302 303 109 112 123 Codice Di seguito la lista dei codici atto che sono ammessi in via facoltativa per l’adempimento unico.Le disposizioni non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni del Trentino nei quali vige il sistema del libro fondiario. Vai al sommario 1.3 Quali sono i codici atto ammessi in via obbligatoria e quali in via facoltativa? Dal 15 giugno 2004 i seguenti codici atto sono ammessi in via obbligatoria per l’adempimento unico. 177 e 178 c.) Riconoscimento di proprietà (artt.Costituzione di diritti reali a titolo gratuito Costituzione di fondazione Costituzione di fondo patrimoniale Costituzione di vincolo (quando previsto da leggi speciali) Costituzione di vincolo di destinazione (quando previsto da leggi speciali) Costituzione di vincolo di indivisibilità (quando previsto da leggi speciali) Costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi) Dichiarazione di nomina Divisione Divisione a stralcio Donazione accettata Donazione a favore di ente non riconosciuto Donazione a favore di nascituri Donazione obnuziale Liberazione di fitti Liberazione di pigioni Locazione ultranovennale Permuta Regolamento di condominio Retrocessione rinunzia Atto di conferma (quando previsto da leggi speciali) Prestazione con trasferimento di diritti (art.2653.c) Quietanza con trasferimento di proprietà Ricognizione di diritti reali (artt. n.c.) Atti mortis causa Accettazione di eredità con beneficio d’inventario Acquisto di legato 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 139 140 141 143 144 145 146 149 150 151 152 153 301 304 7 . 1197 c.c.5 e 2944 c. 31 ottobre 1990. dirette a correggere errori commessi nella compilazione di una nota di trascrizione già trasmessa con la procedura telematica. nonché della tassa ipotecaria nella misura prevista dal numero 1.) Concessione a garanzia di concordato fallimentare Concessione a garanzia di concordato preventivo Concessione a garanzia di conguaglio divisionale Concessione a garanzia di dilazione di imposte successione Concessione a garanzia di mutuo Concessione a garanzia di obbligazioni al portatore Concessione a garanzia di mutuo condizionato Concessione a garanzia di rendita vitalizia Concessione a garanzia di residuo prezzo Concessione a garanzia di rendita perpetua Concessione a garanzia di anticipazioni fondiarie Concessione a garanzia di finanziamento Concessione a garanzia di mutuo fondiario Concessione a garanzia di mutuo edilizio Concessione a garanzia per opere pubbliche 306 100 161 162 163 164 165 166 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 Inoltre viene consentito l’invio telematico delle note di trascrizione in rettifica. n.R. è quello previsto dalla circolare 128/T del 2 maggio 1995 e cioè: . 642.c. effettuate per via telematica .0 della tabella allegata allo stesso decreto legislativo 347/90. effettuato in occasione della trasmissione telematica della nota oggetto di rettifica. in questo caso. n.Costituzione di fondo patrimoniale per testamento Ipoteche volontarie Ipoteca volontaria Concessione a garanzia di apertura di credito Concessione a garanzia di cambiali (art. Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo. Vai al sommario 8 .Prima cifra = 8 -Rimanenti tre cifre uguali a quelle del corrispondente codice atto.P. Lgs. resta ferma l’applicazione dell’imposta ipotecaria ai sensi dell’art. 3 della tariffa allegata al D. 347. 2831 c. 1 della Tariffa annessa al D. Per l’ipotesi in esame.atteso il rapporto di stretta dipendenza tra dette formalità e l’atto già trascritto con la nota oggetto della rettifica stessa – il suddetto tributo debba considerarsi assolto con il pagamento dell’imposta nella misura forfetaria di cui alla nota 1 bis dell’art. 26 ottobre 1972. si ritiene opportuno precisare che per dette formalità in rettifica. Il codice da utilizzare. con notifica a mezzo raccomandata. lavorativi a decorrere dal giorno di invio del file e i casi in cui il pagamento con prelievo diretto ha esito negativo coincidono con i casi descritti per il pagamento dovuto per richiesta di registrazione. Il notaio deve provvedere al pagamento entro i successivi 15 giorni per evitare l’applicazione di sanzioni ed interessi sul dovuto. se non è ancora avvenuto il pagamento da parte del Notaio. Pertanto l’esito del pagamento telematico è disponibile non prima di 10 gg. Il bollo forfetario (codice tributo 9802) di euro176 non deve essere indicato poiché aggiunto direttamente dal Sistema in seguito alla ricezione del file. Tale tempo di attesa è dovuto ai tempi di elaborazione del pagamento da parte delle Banche. il file XML inviato deve essere conforme al nuovo DTD. Nel caso l'esito del pagamento sia disponibile e sia NEGATIVO. per l’adempimento Unico Informatico. Nei casi in cui il pagamento delle imposte non è andato a buon fine. Il pagamento delle imposte dovute per la registrazione telematica avviene direttamente tramite prelievo dal c/c bancario del notaio. Gli importi prelevati sono quelli che il notaio ha indicato nella fase di autoliquidazione dell'atto. con notifica a mezzo raccomandata. aggiungendo il tributo 9802 (imposta di bollo) e relativo importo. Vai al sommario 1. Tale eventualità si presenta principalmente per i motivi: Il C/C indicato per l'addebito è errato Mancata corrispondenza tra codice fiscale del Notaio con codice fiscale dell'intestatario del C/C indicato Non è stata trovata capienza sul C/C indicato. Vai al sommario 9 . lavorativi a decorrere dal giorno di invio del file. se non è ancora avvenuto il pagamento da parte del notaio. In ogni caso l'atto o gli atti contenuti nel file inviato sono da ritenersi registrati. come per la richiesta di registrazione. tramite invio telematico di un file Xml in cui sono presenti i soli tributi ed importi notificati al Notaio tramite avviso di liquidazione.5 Quali informazioni sono contenute nell'esito del pagamento telematico delle imposte dovute per la registrazione? Come comportarsi nel caso in cui l’esito del pagamento è negativo? L'esito del pagamento telematico è disponibile non prima di 10 gg. tramite avviso di liquidazione telematico ed entro 30 giorni. la Conservatoria richiede al Notaio gli importi non versati tramite avviso di liquidazione telematico ed entro 30 giorno. siamo in presenza di mancato addebito dell'imposta versata.4 A quale data sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo DTD? A partire dal 1 gennaio 2005. - - Il pagamento in questi casi avviene. l'Ufficio delle Entrate e la Conservatoria per i tributi di loro competenza provvedono al recupero degli importi utilizzando le seguenti fasi: l'Ufficio delle Entrate richiede al Notaio gli importi non versati.1. 347. 18 delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990. 18 agosto 2000.R. Vai al sommario 1. catastale. Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti in merito ai nuovi criteri di arrotondamento da applicare sull’ammontare delle imposte di registro. In tal modo e' stata realizzata l'armonizzazione dei criteri di arrotondamento dei valori espressi in lire con quelli stabiliti per altri tributi.P. n. 308/2000.00€.6 E’ possibile la compensazione a credito di un atto non inviato telematicamente? Non è possibile compensare su un atto precedente non registrato telematicamente. lett. del 18/08/00 n. per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento. Le imposte proporzionali si corrispondono arrotondate all'unità di euro. Le imposte fisse di registro (129. nel caso in cui i valori siano espressi in euro. 26 aprile 1986. 18 agosto 2000. ipotecaria e catastale. ipotecaria e catastale introdotti con DPR n. ovvero.Ufficio del Direttore Oggetto: Modifiche alle disposizioni tributarie relative alle imposte di registro. catastale (129. per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.11€) e la tassa ipotecaria (25. a) del d.1. i criteri di arrotondamento da utilizzare nel caso in cui gli importi siano espressi in euro. 131 e all'art. venga arrotondato a lire mille.Serie Generale n.P.R. introdotti. 308 -Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari. n. si rammenta che il regolamento in commento entra in vigore il 14 novembre 2000. ipotecaria e catastale.11. art. Con le stesse disposizioni sono stati. centrale: Affari giuridici e contenzioso tributario . ovvero per eccesso nel caso in cui la frazione risulti superiore a lire cinquecento.R.82€ oppure 51.Ministero delle Finanze . ipotecaria.Arrotondamento 1. per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore.Dipartimento delle Entrate . inoltre. primo comma lett.Dir. n.P. quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del d. 7: ( in vigore dal 14/11/00) . n. a) e con l'articolo 10. determinato a seguito dell'applicazione dell'aliquota in misura proporzionale.R. Cio' posto. 254 del 30 ottobre 2000.64€) si corrispondono arrotondate alla 2° cifra decimale.11€). primo comma. *** D. ipotecaria (129. *** Com'e' noto con l'articolo 8. 308 sono state apportate modifiche rispettivamente all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d.P.7 Quale criterio vale per gli arrotondamenti? L'imposta di bollo forfetaria è di 176. Vai al sommario 10 .11€). 308. avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana . all'unita'. di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute. Circolare 212 del 20. pertanto i nuovi criteri di arrotondamento devono essere adottati dal 14 novembre 2000. Le suddette modifiche comportano che l'ammontare delle imposte di registro. nell'ambito delle normative che regolano i gia' citati tributi. Le imposte di registro.2000 . sono arrotondate a lire mille. xml e SezioniCensuarieTerreni. Ragusa (cod-cat U7AA. una richiesta di rettifica del dato errato. Vai al sommario 1.9 Come correggere il numero di raccolta per un atto inviato con Unico informatico per gli atti immobiliari? Nel caso in cui il notaio ha inviato.0. cod-naz L870) soppresso. cod-naz F175) inserita una nuova sezione censuaria terreni A (TROVACO’ SICCOMARIO). TROVACO’ SICCOMARIO prov.1.11 Quali sono stati gli ultimi aggiornamenti nell’archivio comuni? Rev A partire dal 26 aprile 2006 l’archivio comuni ha subito degli aggiornamenti.l’Ufficio delle Entrate effettua la rettifica del mod. MEZZANINO prov. Pavia (cod-cat C7IJ.per quanto riguarda il testo dell’atto in formato elettronico trasmesso dal notaio con Unico e non conforme all’originale perché contenente un dato sbagliato.10 E’ possibile bloccare il processo dell’invio reale di cui ha già ricevuto esito positivo nel caso di dimenticanza di dati (per es. Pavia (cod-cat C7FK. . sia all’Ufficio delle Entrate sia all’Ufficio del Territorio. per errore. Vai al sommario 1. non è possibile in alcun modo bloccare il flusso dell'invio. 11 . cod-naz H163) inserite due nuove sezioni censuarie terreni. che a sua volta autorizza Sogei ad intervenire sugli archivi perché al momento della visualizzazione con la procedura di ufficio sia segnalata l’incongruenza.il notaio consegna all’Ufficio dell’Entrate la copia cartacea dell’atto. Tali modifiche. Parma (cod-cat H5CF. 69. un atto con il numero di raccolta sbagliato ed ha necessità di correggerlo la procedura prevista è la seguente: . l'elenco degli Allegati dell'atto)? Quando l'invio reale ha avuto esito positivo. l’imposta di bollo non dipende dal numero di negozi ma è relativa all’intero atto. sono state recepite dalla Black Box e da SOSTel versione 3. . cod-naz I236) inserita una nuova sezione censuaria terreni A (MEZZANINO).xml. effettua inoltre. conforme e con i dati corretti. Gli aggiornamenti hanno riguardato i comuni di: • • • • VIGATTO prov. l’Ufficio delle Entrate inoltra la richiesta di variazione alla Direzione Centrale Gestione Tributi – Settore Rimborsi ed Atti – Ufficio gestione atti. e cioè C (IBLA) e D (NOTO).8 L’imposta di bollo viene applicata nella misura forfetaria di 176 Euro per ogni negozio indicato? No. Vai al sommario 1. da UniMod con l’aggiornamento rispettivamente dell’archivio comuni e delle tabelle Comuni. RAGUSA prov.4. pubblicate nel corso del mese di aprile. 15 . pur non essendo dovuta per tale tipo di atto? Rev Nelle specifiche tecniche (DTD) è prevista l’informazione relativa all’esenzione da bollo.• CERRETTO LANGHE prov. all’ufficio locale.14 Come ci si deve comportare quando in un invio telematico si indica sia nei dati del modello che nel testo dell’atto una data di stipula errata? Per quanto riguarda le Conservatorie l’ufficio può correggere manualmente sulla base della copia autentica del titolo. Vai al sommario 1. mentre nella ricevuta dell'invio risultano percepiti euro 165. Di conseguenza è opportuno fare una formale richiesta. Come comportarsi in questi casi in cui l'imposta viene addebitata in automatico. Vai al sommario 1. Esiste un campo dove indicare che l'atto è esente da bollo. da SOSTel (con il ServicePack01 per l’aggiornamento di alcuni controlli sulla ricostruzione delle note) e l’aggiornamento dell’archivio dei comuni. Vai al sommario 12 .da UNIMOD con l’aggiornamento della tabella comuni. Cuneo (cod-cat A4CU. producendo idonei giustificativi.13 E’ possibile inviare telematicamente una compravendita in cui tra gli altri compaiono immobili che riguardano il Catasto Tavolare? A partire dal 1° ottobre 2004. ricadono nelle eccezioni da trattare con la procedura tradizionale anche se il distretto del Notaio che stipula l’atto in questione è compreso tra quelli in regime di obbligatorietà e anche se la compravendita tratta altri immobili non riguardanti il Tavolare. 0 = se non esente da questa imposta .12 Il mutuo fondiario è normalmente esente da bollo. cod-naz C530) in luogo di CERRETTO DELLE LANGHE. Gli aggiornamenti hanno riguardato: I comuni di Carrara San Giorgio (cod-cat D3AZ. Vai al sommario 1. pubblicate nel corso del mese di febbraio. i notai potranno utilizzare in regime di facoltatività il modello unico informatico per le compravendite in cui compaiono immobili ubicati nei Comuni di Trieste e Gorizia nei quali vige il sistema del libro fondiario. Mentre le compravendite. A partire dal 4 febbraio 2004 l’archivio comuni ha subito degli aggiornamenti. che interessano immobili ubicati nei comuni del Trentino riguardanti il Catasto Tavolare. rispettivamente sezione censuaria terreni A e sezione censuaria terreni B. sono stati soppressi.cod-naz B833) e Carrara Santo Stefano (cod-cat D3BA. sono state recepite dalla Black Box versione 2. mentre l’Ufficio delle Entrate non può rettificare l’informazione. Per impostare l’esenzione andrà selezionato il valore corrispondente all’esenzione. Tali modifiche. come imposta di bollo.cod-naz B834) che con la variazione circoscrizionale si sono fusi nel Comune di Due Carrare (cod-cat D3EG.cod-naz M300). Esenzione Bollo: 1 = se l'atto e' esente da imposta di bollo. Il Cin è un carattere di controllo (una lettera maiuscola) che la banca calcola con un apposito software ed è univoco per ogni conto corrente bancario e pertanto deve essere obbligatoriamente inserito ma non in modo casuale.la nota corretta prodotta su floppy.15 Qual è la procedura per richiedere la correzione del numero di repertorio indicato in un invio di Modello Unico? Per ciò che riguarda l’Ufficio delle Entrate. L’impiegato dell’ufficio in questo modo potrà effettuare la trascrizione della nota corretta accettando come pagamento la ricevuta di trasmissione relativa all’invio precedentemente effettuato. nel modulo di variazione dati.1. telefono. Vai al sommario 13 . devono indicare come ufficio delle Entrate competente quello del notaio coadiuvato. tramite l’apposito modulo di abilitazione mettendo 2 nella casella del quadro A. . codice Abi e Cin. in particolare riguardo al soggetto delegato o all’Ufficio delle Entrate competente per la registrazione degli Atti Immobiliari. quando avranno la sede definitiva dovranno comunicare all’Agenzia del Territorio competente per sede. Nel caso di notai coadiutori di prima nomina. non avendo una propria sede. Se è stata già effettuata la trascrizione della nota contenente il numero di repertorio errato è necessario presentare una nota di trascrizione in rettifica anche per via telematica.la ricevuta di trasmissione relativa all’invio contenente il repertorio errato per poter attestare l’effettuazione della liquidazione della nota. l’utente deve richiedere la correzione del numero di repertorio presentando la richiesta presso l’Ufficio delle Entrate competente. e-mail. Se non è stata ancora effettuata la trascrizione della nota contenente il numero di repertorio errato l’utente deve recarsi in Conservatoria portando: . Per ciò che riguarda l’Ufficio del Territorio si devono distinguere due casi: 1. Vai al sommario 1.) i notai possono invece modificare i propri dati accedendo alla home page della “Presentazione Modello Unico” al link “Informazioni generali”. oltre ai dati della propria sede anche l’ufficio delle Entrate dove devono registrare gli atti. Vai al sommario 1.la richiesta di correzione del repertorio inoltrata e protocollata dall’Ufficio delle Entrate. codice Cab.16 Com’ è possibile variare i dati dell’abilitazione dei notai e dei coadiutori in particolare relativamente al cambio di sede? I notai (e i coadiutori) già abilitati che intendono variare i propri dati possono farne richiesta agli Uffici Provinciali del Territorio competenti in relazione alla sede. 2. ecc. Per quanto riguarda i dati anagrafici (indirizzo. .17 Quali sono gli estremi del conto corrente bancario da indicare nel Modello Unico? Il conto corrente bancario è individuato dal numero di conto. Vai al sommario 1. Si ricorda che all’atto dell’abilitazione al servizio. i notai coadiutori di prima nomina. per quanto riguarda l’Adempimento Unico. dal 1.20 Come si deve comportare. Vai al sommario 1.21 Compensazione Entrate/Territorio Sin dal momento dell’attivazione del servizio è possibile la compensazione dei tributi Entrate pagati in eccesso su tutte le imposte sia Entrate che Territorio anche individuate con un codice diverso. indipendentemente dal soggetto che firma l’atto. E’ importante precisare che ai fini del buon esito della trasmissione telematica è necessario che..1. Per quanto riguarda il notaio in esercizio nominato coadiutore o delegato alle copie di un altro notaio. nel modulo di variazione dati. il notaio coadiutore o delegato potrà firmare gli atti con la chiave di firma già in suo possesso mentre sarà inibita la funzione di trasmissione telematica al notaio coadiuvato.05.19 Come comportarsi nel caso di un invio di un file (testo dell’atto) allegato ad Unico sbagliato? Andrà ripresentato il testo corretto in forma cartacea all'Ufficio delle Entrate di competenza. Dopodiché potrà firmare gli atti con la propria firma al posto del Notaio coadiuvato il quale per quel periodo sarà inibito alla trasmissione telematica.2003 è possibile anche il contrario cioè la compensazione dei tributi Territorio su tutte le imposte sia Entrate che Territorio. il soggetto nel cui repertorio è iscritto l’atto oggetto di trasmissione telematica compaia obbligatoriamente tra i soggetti intestatari del conto corrente sul quale si chiede di addebitare il pagamento.18 Come poter risolvere il problema del conto corrente bancario utilizzato da un’associazione professionale? L’associazione professionale può utilizzare un unico conto corrente bancario al quale la Banca sia in grado di associare i Codici Fiscali di tutti gli associati cointestatari del conto che intendono utilizzare il sistema di addebito tramite F24 telematico. questi si dovrà recare presso l’Agenzia del Territorio provinciale interessata (ovvero competente per territorio rispetto al distretto notarile nel quale temporaneamente vengono esercitate le funzioni notarili) e. Per quanto riguarda l’idoneo vincitore di concorso o proveniente dagli Archivi Notarili ex lege cit. tramite un apposito modulo. quando avranno la sede definitiva dovranno comunicare all’Agenzia del Territorio competente per sede. il coadiutore di un pubblico ufficiale? E’ necessario distinguere il caso dell’idoneo vincitore di concorso o proveniente dagli Archivi Notarili ex lege 588/1957 ed ex lege 179/1983 dal caso del notaio già in esercizio. non avendo una propria sede. oltre ai dati della propria sede anche l’ufficio delle Entrate dove devono registrare gli atti. Vai al sommario 1. 14 . dopo la nomina del Presidente del Consiglio Notarile a coadiutore di un Notaio. dopo tale nomina da parte del Presidente del Consiglio Notarile. ottenere l’abilitazione al servizio di presentazione documenti mediante Adempimento Unico e ricevere il kit per generare le chiavi di firma. devono indicare come ufficio delle Entrate competente quello del notaio coadiuvato. Vai al sommario 1. sia avvenuto l’addebito bancario dei crediti maturati e l’importo richiesto in compensazione non sia superiore agli importi autoliquidati per l’atto che si intende registrare. il credito da utilizzare per ciascun tributo è non superiore al credito residuo (differenza tra credito maturato e credito già utilizzato) per lo stesso tributo. Credito da utilizzare: importi che si intendono portare in compensazione per gli atti successivi a quelli che hanno generato il credito. numero di registro generale . il credito maturato è relativo ad uno o più atti per i quali vi è una ricevuta di pagamento che indica che gli importi sono stati effettivamente addebitati.) o della nota (ad es. A tale proposito si precisa che per la compensazione dei crediti maturati vanno tenuti in considerazione cinque dati: Credito maturato: eccedenza di imposta pagata su atti precedentemente inviati per via telematica. - Nella sezione compensazione del modello unico col nuovo DTD esiste una unica tipologia di dati da riportare: dati di dettaglio: il riferimento ai singoli atti e/o note ove vi sono dei crediti maturati. anche relativi a diversi atti e/o note. l'imposta autoliquidata per l’atto che si intende registrare è non inferiore al credito da utilizzare. relativamente ad ogni singolo atto e/o nota. Credito già utilizzato: credito già compensato su invii precedenti. particolare.22 Procedura di emergenza totale Si può parlare di procedura di emergenza qualora l’atto da inviare per via telematica abbia ad oggetto un negozio ricompreso. sia tra quelli facoltativi per i quali il notaio decide di avvalersi della trasmissione telematica. i tributi e gli importi che si intendono compensare. Credito residuo: differenza tra credito maturato e credito già utilizzato per lo stesso tributo. La compensazione è possibile solo se: nel modello che si sta inviando è presente un solo atto.Chiaramente la compensazione è possibile purché la richiesta di compensazione sia formalmente corretta. Si possono compensare più crediti contemporaneamente. Imposta autoliquidata: imposta dovuta per l'atto che si sta trasmettendo (a lordo della compensazione) . sia tra quelli che in maniera obbligatoria devono essere trasmessi per via telematica. in particolare: 15 . ecc. ecc) vanno indicati. in questa sezione oltre ad indicare gli estremi di riferimento dell'atto (ad es. La procedura di emergenza totale per l’Adempimento Unico può riguardare due diverse ipotesi di malfunzionamento. il credito sia spettante. numero di registrazione. il notaio al fine di procedere all’invio del predetto file richiede il collegamento al servizio telematico. valgono le medesime modalità previste per l'irregolare funzionamento del servizio. impedendo di fatto il collegamento.copia valutazione in carta semplice. ma può verificarsi che il sistema sia ancora non disponibile o. Anche in questa fase della procedura possono verificarsi anomalie o irregolarità di funzionamento del sistema che. che nella base dati delle Finanze quel determinato repertorio risulti già memorizzato e pertanto anche il secondo invio potrebbe venire scartato in quanto ritenuto doppio e non elaborabile. . trattandosi di procedura di emergenza relativa ad un atto da presentare in via telematica. per il quale quindi il sistema ha assegnato un numero di invio. 69 (tradizionale o telematico. essendo tale imposta comprensiva anche dei bolli relativi alla nota ed alla voltura.. documentazione prodotta da Notartel. qualora l'elaborazione si sia interrotta in una fase avanzata. a produrre idonea documentazione giustificativa (es. il notaio riceve un messaggio diagnostico di “errore di sistema”. catastale). F23 cartaceo. In questo caso è prevista la possibilità che l'invio possa essere ripetuto. In entrambi i casi. . F23 per il bollo forfetario (codice 456T) con l'indicazione degli atti da registrare con procedura di emergenza. riceve il messaggio diagnostico di errore di sistema. entro un’ora dalla data di invio. normalmente versati in Conservatoria al momento della presentazione del titolo. 16 . Una volta predisposto il file contenente il modello unico informatico ed averlo firmato.mod.mod.Impossibilità di collegamento telematico o esistenza di qualunque causa che impedisce la generazione o l’invio del file Tra i casi di interruzione del servizio che abilitano all’utilizzo della procedura di emergenza si possono annoverare sia lo smarrimento. denuncia smarrimento chiave o smart card. come il mancato funzionamento dei dispositivi elettronici locali del notaio. l’imposta di bollo dovuta è quella forfetaria da pagare sempre mediante F23. quale stampato da SOSTEL3).). ecc. . Errore di sistema che impedisce l’elaborazione del file correttamente inviato Nel caso in cui il sistema non sia in grado di elaborare il file inviato e quindi di restituire la ricevuta di trasmissione. . non consentono oggettivamente la trasmissione del file. Segue una sintesi dei documenti da presentare nel caso di procedura di emergenza totale nei due distinti casi. per avvenuto pagamento dei tributi (registro. Nel caso di impossibilità di collegamento telematico o di esistenza di qualunque causa che impedisce la generazione o l’invio del file il notaio dovrà presentare A) all’Ufficio delle Entrate di competenza per la registrazione: .copia per registrazione in carta semplice (con dicitura "Bollo assolto in modo virtuale tramite F23"). ipotecaria. Per ottenere la trascrizione immediata del titolo non è necessaria la preventiva registrazione dell’atto il cui termine rimane. per cause diverse dalla indisponibilità del collegamento telematico. fissato in 30 giorni dalla data di stipula dell’atto. la sottrazione o il malfunzionamento del dispositivo di firma digitale (sia esso la smart card rilasciata dal CNN che il floppy disk preparato con “Genera ambiente” ). In ogni caso quando il notaio a fronte di un invio correttamente inoltrato. è opportuno pagare con un F23 riguardante esclusivamente il versamento del bollo da poter presentare sia presso l’Ufficio del Territorio per la trascrizione che all’Ufficio delle Entrate per la registrazione. documento attestante intervento tecnico on site per la risoluzione di malfunzionamenti al sistema locale del notaio.mod.dichiarazione sottoscritta dal Notaio che attesti l’interruzione del servizio con l’impegno. F23 cartaceo. .floppy contenenti le note ricostruite da SOSTEL3.copia del messaggio diagnostico attestante l'errore di sistema. 69 (tradizionale o telematico.mod. . . quale stampato da SOSTEL3). Vai al sommario 17 . . B) all’Ufficio del Territorio per la trascrizione e la voltura automatica: . F23 cartaceo. . .Non sono dovuti i tributi speciali (cod. catastale). F23 cartaceo. Non sono dovuti i tributi speciali (cod.23 E’ possibile inviare con Adempimento Unico atti di rettifica (rettifica al titolo)? Dal 1° Febbraio 2005 è possibile inviare con Adempimento Unico tutti gli atti di rettifica riferiti a titoli trascrivibili con i “codici atto” ammessi sia in maniera obbligatoria che facoltativa.mod.copia per registrazione in carta semplice (con dicitura "Bollo assolto in modo virtuale tramite F23").floppy contenenti le note ricostruite da SOSTEL3. ipotecaria. per avvenuto pagamento dei tributi (registro.copia del messaggio diagnostico attestante l'errore di sistema. Vai al sommario procedura . per avvenuto pagamento dei tributi per la trascrizione. F23 per il bollo forfetario (codice 456T) con l'indicazione degli atti da registrare con di emergenza. . . .mod. 964T).mod.copia del mod F23 relativo al bollo forfetario. B) all’Ufficio del Territorio per la trascrizione e la voltura automatica: .dichiarazione sottoscritta dal Notaio che attesti l’interruzione del servizio. . 964T). 1. Nel caso di errore di sistema il notaio dovrà presentare A) all’Ufficio delle Entrate di competenza per la registrazione: .copia del mod F23 relativo al bollo forfetario.mod.copia valutazione in carta semplice. per avvenuto pagamento dei tributi per la trascrizione. viene segnalata una incongruenza tra il codice del negozio giuridico dell'atto e l'aliquota indicata dal Notaio in sede di autoliquidazione nel caso di registrazione di compravendita di terreno non edificabile che non risulti agricolo. Vai al sommario 2. In realtà per i terreni non edificabili e non agricoli è prevista per l'imposta di Registro l'aliquota del 8% (e non del 15% applicabile ai soli terreni agricoli).2 Argomenti di carattere specifico – Area Entrate 2. non procederà al recupero dell'imposta segnalata come errata. in questi casi si vede segnalare: • • T003 ALIQUOTA INCONGRUENTE CON IL NEGOZIO INDICATO T006 IMPOSTA REGISTRO CALCOLATA DIVERSA DA QUELLA AUTOLIQUIDATA.da 1101 a 1901 per i terreni non edificabili (in cui sono compresi gli agricoli) per i quali il Sistema effettua il calcolo dell'imposta di Registro applicando l'aliquota del 15% .codice negozio da 1101 a 1901 . Ora i negozi giuridici codificati per le compravendite di terreno sono .da 1119 a 1919 per i terreni edificabili per i quali il Sistema effettua il calcolo dell'imposta di Registro applicando l'aliquota del 8%.non agricoli? A seguito della richiesta di registrazione il Notaio riceve le segnalazioni di errore inerenti alle informazioni trasmesse.) Pertanto il Notaio indicando i codici da 1101 a 1901 pur applicando correttamente l'aliquota del 8% e indicando correttamente l'imposta di Registro autoliquidata. dopo aver comunque fatto le verifiche necessarie ed aver escluso errori effettivi. Dopo questo periodo sono dovute sanzioni per la ritardata registrazione. attualmente non disponibile e la cui istituzione deve avvenire tramite Amministrazione (Decreto.2 Quali sono i termini per la registrazione telematica? Il notaio può registrare un atto in via telematica entro 30 gg.1 Perché viene segnalata la presenza di errori forzabili relativamente alla autoliquidazione di negozi giuridici riferiti a terreni . Vai al sommario 18 . Tra le segnalazioni non bloccanti la registrazione dell'atto. dalla stipula dello stesso. circolare ecc. In ogni caso tale segnalazione non impedisce la registrazione dell'atto e l'Ufficio delle Entrate competente per il controllo della tassazione.Per tale sottoinsieme sarebbe necessaria un'ulteriore codifica. essendo a conoscenza di questo particolare caso. In questo caso l’atto che si sta registrando rappresenta per l’acquirente il secondo atto d’acquisto agevolato (comma 1 dell. e la procedura automatizzata effettua una seconda detrazione. Utilizzato: impostare utilizzato se il credito è scaturito da un precedente atto agevolato stipulato dall’acquirente.7) Quando viene richiesto il credito d'imposta prima casa occorre indicare l’autotassazione del/i negozi giuridici presenti nell’atto al lordo del credito che si intende portare in detrazione. art. non si tratta né del primo atto d’acquisto agevolato. Questa indicazione deve essere sempre fornita qualunque sia il tipo credito: originato o utilizzato.01. L’importo del credito non può essere superiore all’imposta versata (vedi parag. 19 . né del secondo (comma 2 dell’art. Questa precisazione è essenziale in quanto se il notaio comunica le imposte al netto del credito. • Credito da utilizzare nel presente adempimento Questa indicazione viene richiesta solo quando è impostato tipo credito: originato. E’ infatti direttamente il Sistema Telematico che provvede a detrarre tale credito dall’imposte dovute per la registrazione dell’atto trasmesso.13 pubblicata il 22.2003. successivo). • Tipo credito: originato / utilizzato (mutuamente esclusivi) Originato: impostare originato se il credito scaturisce dallo stesso atto agevolato che il notaio sta registrando. il Sistema Telematico non distingue tra imposte lorde e nette.7). Infatti è solo in questo caso che l’acquirente. altro atto d’acquisto). 7). Come indicare correttamente il credito d’imposta prima casa. E’ essenziale che il notaio sia preciso nella scelta dell’opzione perché un eventuale errore comporta la mancata detrazione del credito dall’atto che si sta registrando. Tale nuovo codice tributo è previsto nella Black Box versione 2. L’atto che si sta registrando e su cui viene riportato il credito è quindi un atto qualsiasi.3 Qual è il nuovo codice tributo che corrisponde al vecchio 109T (Es: vendita di terreno soggetto ad IVA)? Il nuovo codice tributo è il 9814 corrispondente al vecchio codice 109T. dichiarazione di successione.4 Credito di imposta prima casa (Legge 448/98 art . In tal caso l’ufficio delle Entrate è poi costretto ad operare un recupero di imposta tramite avviso telematico. tramite notaio.2. Vai al sommario 2. deve specificare se intende utilizzare subito il credito nell’atto stesso che lo ha originato. nonostante che il credito sia stato correttamente formulato. • Importo totale del credito prima casa Indicare l’importo totale del credito che si porta in detrazione. e che sta chiedendo di registrare ovvero intende utilizzare il credito in altro modo (dichiarazione dei redditi. Ci risulta che il credito deve essere detratto fino capienza dell’imposta di registro dovuta e quindi il Notaio può ottenere una ricevuta di addebito su cui risulta a zero l’imposta di registro (ed eventualmente anche l’ipotecaria e la catastale nel caso di ‘credito utilizzato ’). Originato: Indicare gli estremi del primo atto d’acquisto agevolato. 20 . Nel caso in cui il credito sia ‘utilizzato’ . Sono presenti più crediti di imposta prima casa. Vai al sommario 2. N. ipotecaria e catastale. è possibile indicare tutti i crediti d’imposta prima casa da portare in detrazione. oltre ai crediti d’imposta prima casa.7. n. che può essere portato in detrazione all’imposta di registro corrente in relazione alla quota di possesso e quindi alla quota di registro dovuta da ciascuno.448. • Estremi atto L’atto da indicare differisce in funzione del tipo credito. Circolare n. per l’Ufficio del Registro è necessaria la vecchia codifica. Tra i quesiti frequenti : 1. il credito di imposta viene detratto dall’imposta di registro. 19 del 01.• Imposta versata Questo importo viene richiesto solo in presenza di tipo credito originato e rappresenta l’imposta di registro ovvero IVA che è stata versata nel primo atto di acquisto agevolato. 2. Utilizzato: Indicare gli estremi del secondo atto d’acquisto agevolato.B. Nel caso il credito sia ‘originato’ il credito di imposta viene detratto dalla sola imposta di registro dovuta per la corrente registrazione telematica.2001 Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Beneficio del credito di imposta previsto dalla legge 23 Dicembre 1998. con il nuovo DTD. art. In questo caso entrambi. Calcolo dell’imposta di registro in presenza di credito di imposta. Circolari su credito di imposta Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. E’ il caso di coniugi che acquistano insieme una prima casa.03. anche i crediti derivanti da atti precedentemente registrati (ad esempio contratti preliminari). L’ufficio delle Entrate richiede comunque imposta di registro fissa (129. con il secondo comune acquisto agevolato maturano un proprio credito.11 euro) in presenza di credito prima casa.5 Come indicare le imposte proporzionali pagate nel contratto preliminare registrato? Con il nuovo DTD è possibile indicare. dopo che ciascuno ha venduto la propria prima casa. A partire dal 15 giugno 2004. commi 1 e 2 – Agevolazioni tributarie. essendo prevista l’indicazione. Vai al sommario 2. 21 . la base imponibile è costituita dal valore del bene che da luogo alla maggiore imposta. In caso di permuta indicare due distinti negozi codificati in base alla categoria in cui è classificata ogni singola prestazione relativamente alle due cessioni che danno luogo alla permuta. e la procedura automatizzata effettua una seconda detrazione. 43. si può procedere in due modi: 1) indicare l’agevolazione in base alla quale è stata calcolata la tassazione. E’ infatti direttamente il Sistema Telematico che provvede a detrarre tale credito dall’imposte dovute per la registrazione dell’atto trasmesso. occorre indicare l’autotassazione del/i negozi giuridici presenti nell’atto al lordo del credito che si intende portare in detrazione.Quando viene richiesto un credito di questo tipo. nel file XML. Per indicare correttamente le informazioni relativi ad un credito derivante da atti precedentemente registrati occorre compilare l’elemento CreditoAttoPrecedente con le seguenti modalità: • TipoAttoPrecedente: tipologia del precedente atto P = preliminare A = altra tipologia • CodUffRegistroPrecedente: codice dell'ufficio delle entrate presso il quale e' stato registrato il precedente atto • • • • • AnnoPrecedente: anno di registrazione dell'atto precedente SeriePrecedente: serie di registrazione dell'atto precedente NumRegistrazioneUnoPrecedente: numero di registrazione dell'atto Precedente NumRegistrazioneDuePrecedente: eventuale sottonumero di registrazione dell'atto precedente ImportoAttoPrecedente: imposta versata nel precedente atto da portare in detrazione. il Sistema Telematico non distingue tra imposte lorde e nette. 2) indicare l’agevolazione 99 (altro tipo) e utilizzare la “descrizione” per indicare la presenza delle due (o più) agevolazioni. lettera b) del testo unico dell’imposta di registro stabilisce che. In tal caso l’ufficio delle Entrate è poi costretto ad operare un recupero di imposta tramite avviso telematico.7 Come indicare la tassazione nel caso di atti di permuta? L’art. in caso di permuta. di una sola agevolazione. Questa precisazione è essenziale in quanto se il notaio comunica le imposte al netto del credito. analogamente al caso di credito d'imposta prima casa. Vai al sommario 2. comma 1.6 Come comportarsi nel caso di più agevolazioni per uno stesso negozio? In presenza di più agevolazioni per uno stesso negozio. Nel testo dell’atto si fa comunque riferimento ad entrambe le agevolazioni. 00.00 0 0 0 0 7% 2% 1% 7000.00 Compilare l’element DatiNegozio relativo al secondo acquisto indicando: o IDNegozio N000002 o IDNegozioPermuta N000001 (è l’unità negoziale avente le imposte maggiori) 22 .00 1102 valore 100.11 129.000.22 In caso di permuta sono dovute imposte per Euro 10.00 con uno di valore 120.00 nessuna agevolazione Totale imposte: 10.L’identificativo del negozio di permuta deve essere indicato solo sul secondo negozio che avrà tassazione pari a zero in quanto le imposte autoliquidate sono inserite sul primo negozio. N000001 : compravendita di fabbricato Codice negozio TASSAZIONE: Registro Ipotecaria Catastale 7% 2% 1% 7000. Si riporta di seguito il seguente esempio: Si permuta un immobile di valore 100.000.00 1000.00 2000.00 1000.00 TASSAZIONE: Registro Ipotecaria Catastale 3% fissa fissa 3600.000.00 (quelle di N00001) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL FILE XML (IPOTESI): • Compilare l’element DatiNegozio relativo al primo acquisto con le consuete modalità NON valorizzando l’IDNegozioPermuta: IDNegozio N000001 IDNegozioPermuta non valorizzato Codice negozio: Valore Agevolazione Esente SoggettoIva EffettiSospesi Tassazione: 9800 9803 9805 • 1102 100.000.000.00 N000002 : compravendita di fabbricato Codice negozio 1102 valore 120.000.00 2000. L’acquirente del secondo immobile ha diritto all’agevolazione prima casa.000.00 129.11 agevolazione prima casa Totale imposte: 3858. 8 Come indicare la tassazione nel caso di un atto con beni soggetti ad aliquote diverse di registro ma stesse ipotecarie e catastali ? Ad Esempio per il trasferimento. i danti e gli aventi causa. Stessa cosa nel caso di nuda proprietà e usufrutto. l’errore forzabile sulla tassazione. deve essere inserita un’unica unità negoziale (nel DTD è l’elemento Dati Negozio) con due codici negozio. Nel caso di atto con beni soggetti ad aliquote diverse di registro ma stesse ipotecarie e catastali.Codice negozio: 1102 Valore 120. 212 del 1 agosto 2003.00 Agevolazione 1 (prima casa) Esente 0 SoggettoIva 0 EffettiSospesi 0 Tassazione 0 Eventuali crediti di imposta eventualmente spettanti. devono essere indicati nelle rispettive unità negoziali (N00001 e/o N00002) e vengono portati in detrazione dalle imposte autoliquidate su N0001. per esempio nel caso di un atto unilaterale d’obbligo. soggetto ad IVA o con effetti sospesi. l’imposta di registro. Vai al sommario 2. se esente. sarà presente su entrambi i negozi mentre le imposte ipotecaria e catastale. l’indicazione dell’avente causa? Con il nuovo DTD è possibile per il codice 8000 non indicare l’avente causa nei dati della liquidazione Entrate e quindi utilizzare l’Adempimento Unico. se dovute una sola volta.9 Come comportarsi con un negozio giuridico con codice 8000 che non prevede. Vai al sommario 2. come norma. Per ognuno dei codici negozio devono essere forniti: il valore. decorrono dalla data in cui l’atto ha avuto l’approvazione del Demanio.10 Come comportarsi nel caso di atti di compravendita con il Demanio considerato che spesso la registrazione può essere effettuata dopo 30 giorni dalla stipula in quanto è necessario attendere il visto di approvazione del Demanio ? Per gli atti di compravendita con il Demanio di cui alla Legge n. come avviene oggi. I trenta giorni utili ai fini della registrazione e della trascrizione. le eventuali agevolazioni. di nuda proprietà ed usufrutto che vengono analizzate come due diverse convenzioni? Il problema è ora superato dall’inserimento del concetto di “Gruppo di negozi”. con unico atto. è possibile inviare il Modello Unico non appena l’atto abbia ottenuto il visto di approvazione e successivamente presentare al Territorio il titolo controfirmato dal Demanio. Vai al sommario 23 . Vai al sommario 2. Per quanto riguarda la tassazione.000. La procedura di controllo non segnalerà. proporzionale. potranno essere indicate su un solo codice negozio. sciolgono la riserva della dichiarazione oltre il termine ordinario di giorni 3”.Unico ? Rev Sebbene i dati relativi ai piani vengano memorizzati.r. Vai al sommario 3. anche se vengono allegati due diversi atti.1 Quali imposte e tasse ipotecarie sono dovute per le note di trascrizione delle accettazioni tacite di eredità sia se connesse a mutui (atti in esenzione ex d. 601). Vai al sommario 24 ..2 Sono necessarie due trascrizioni differenti a fronte di una vendita per persona da nominare e una successiva dichiarazione di nomina? Nella circolare 128/T del 2 maggio 1995. a fronte della dichiarazione di nomina (codice 130) è riportata una nota nella quale si precisa che tale atto deve essere trascritto autonomamente “… allorquando le parti. nella tabella degli atti soggetti a trascrizione. avvalendosi della facoltà concessa dall’art. La doppia trascrizione va quindi effettuata solo in questo caso.4 Come inserire la quota a favore nel caso di atti contenenti un immobile "Ente Comune"? Nel caso in cui ci sia un "Ente comune" tra gli immobili coinvolti nell'atto è necessario costituire una autonoma unità negoziale. In particolare se non si conosce la relativa quota millesimale è necessario che la quota non sia inserita affatto.3 Argomenti di carattere specifico – Area Territorio 3. sia se connesse ad atti che hanno scontato l’imposta di bollo forfetaria dovuta con l’adempimento unico? In entrambi i casi è dovuta la tassa ipotecaria più la tassa fissa. se la dichiarazione di nomina è stipulata entro i 3 giorni.c. che contiene le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota.p. e riporta la vendita direttamente dal venditore alla persona nominata. Vai al sommario 3. Vai al sommario 3. Se l'utente lo ritiene opportuno può evidenziare la presenza di ulteriori piani inserendoli nel quadro D ovvero nell'indirizzo dell'immobile. 1402 c. la nota di trascrizione è unica.3 Perché non vengono visualizzati nella stampa della nota più piani inseriti attraverso l’Ademp. nella stampa della nota viene visualizzato solo il primo piano poiché la stampa è rimasta conforme a quella prodotta dal pacchetto nota. che naturalmente non può essere effettuata su una parte di immobile non ben identificata catastalmente. si richiede che non venga eseguita la voltura barrando la casella di voltura differita. Vai al sommario 3. Anche se la registrazione e quindi il pagamento dei tributi Territorio e Entrate sono stati effettuati in via telematica la compensazione delle somme relative ai Tributi Territorio non è possibile se la nota è stata presentata in maniera ordinaria poiché il Sistema non riesce a calcolare e quindi a rendere disponibile per la compensazione la differenza tra autoliquidato e dovuto. Infatti il terreno è identificato univocamente da Comune – Sezione – Foglio – Particella – Subalterno. di cui non risultano ancora inseriti i dati catastali definitivi? Non sussistono limitazioni. mentre le porzioni si riferiscono alla qualità che definisce il tipo di coltivazione praticato sul terreno. Nel momento in cui si chiede la registrazione e trascrizione dell’atto riguardante parte di una particella non ancora frazionata.6 E’ possibile compensare somme relative a tributi Territorio pagati per note presentate con procedura d’emergenza? No.9 Perché non è possibile inserire le lettere che seguono le particelle al momento della digitazione dei dati di un terreno? Le lettere presenti nelle particelle si riferiscono alle porzioni in cui è suddiviso il terreno e non devono essere inserite nel Modello Unico poiché non sono significative per l’identificazione dello stesso.8 Perché non è possibile inserire più classamenti per un immobile graffato? Un immobile graffato è per definizione un unico immobile urbano anche se ha più identificativi. Vai al sommario 3. Ci si può avvalere dell’istanza di rimborso come nella maniera tradizionale.5 Come indicare il campo quota? Nel campo quota del file xml è prevista la presenza della virgola e non del punto.3. Diverso è il caso dell’identificativo provvisorio transitorio. quindi come per tutti gli altri immobili è possibile inserire esclusivamente un solo classamento.7 E’ possibile. Vai al sommario 3. in tale ipotesi è possibile inserire dati alfanumerici per la particella barrando l’opzione transitorio. Vai al sommario 25 . Vai al sommario 3. effettuare una vendita avente ad oggetto una parte di un mappale o subalterno. La voltura. con l’Adempimento Unico. verrà richiesta al momento della trascrizione dell’atto ricognitivo successivo. 131/1986. comma 4. di denunce di variazioni e di dichiarazioni di nuove costruzioni ancora da classare. n.154. a cura del pubblico ufficiale. la rendita catastale è da considerarsi definitiva …………omissis …… Nel caso invece che si riscontri una rendita .12 In quali casi si deve barrare la casella della legge 154 per l’attribuzione di rendita? Tale casella deve essere valorizzata anche in caso di rendita proposta? Per alcuni Uffici. altresì. comma 1.10 Come si deve compilare il Modello Unico per inviare la correzione di una nota di un invio precedente ancora non trascritta? Per inviare una correzione di una nota già inviata con un Modello Unico precedente si deve: apporre le opportune correzioni sul file da rinviare. occorre che sia fatta espressa menzione nell’atto di volersi avvalere delle disposizioni richiamate dall’art. Al riguardo si richiamano.R. nel modello unico. n. indicare che l'atto è esente da bollo. Vai al sommario 26 . laddove si prevede che “allorchè si verifica che la rendita associata all’unità immobiliare non è caratterizzata dall’aggettivo – proposta – o comunque che l’iscrizione agli atti del catasto è stata effettuata da oltre 12 mesi. del decreto legge 14 marzo 1988 n.70. controllando che sia presente il testo dell’atto.83/ET. 52. le disposizioni emanate con la circolare del 9 aprile 1999.11 Si deve inserire negli allegati dell'adempimento sia nel caso del cartaceo sia nel caso del docfa l’istanza di attribuzione di rendita? Non è necessario specificare la tipologia dell'allegato.3. n. L’indicazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale deve essere riportata. destinare l’invio solo al Territorio. in relazione all’atto da volturare. ma solo nel caso in cui la richiesta di attribuzione di rendita sia presentata in forma cartacea. liquidare la nota inserendo gli opportuni tributi Territorio ma con importi a zero.P. del D. In tale ultima ipotesi è necessario riportare nel modello unico la richiesta di attribuzione della rendita catastale scegliendo il valore 2 nella casella “Legge 154”. ”. Vai al sommario 3. permane un numero. convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988. 12 della legge 154 del 1988. Per tali richieste può accadere che.proposta – iscritta negli atti catastali da meno di un anno ai fini dell’applicazione dall’art. i soggetti contraenti presentino l’istanza per la determinazione della rendita catastale prevista dall’art. congiuntamente dagli allora Dipartimenti delle Entrate e Territorio. sebbene minimo. Vai al sommario 3. 12. Si può inserire istanza legge154/88. Se invece il livello non presenta le caratteristiche proprie dell'enfiteusi (pagamento del canone. Vai al sommario 3. E’ in corso d’opera la modifica software.15 Come si deve procedere per far risultare in Catasto la persistenza del livello pur indicando nella trascrizione la piena proprietà? Il livello che risulta in catasto è generalmente assimilato all'enfiteusi. ma sarà inserita una annotazione di “Passaggi intermedi da esaminare” e sarà inviato il relativo esito D2. ne deriva che il diritto da indicare nella nota di trascrizione. Con le consuete modalità relative al recupero da voltura automatica potrà essere ripristinata l’intestazione completa dei soggetti titolari di oneri. può essere considerato un onere ed in questo caso il soggetto ordinariamente viene indicato nella intestazione catastale utilizzando per il diritto il codice 10 ed indicando per esteso la dicitura 'livellario' . nel caso in cui il livellario non intervenga in atto. dopo aver effettuato regolarmente l’invio telematico. …) può essere inserito come valore numerico nel campo del numero di raccolta essendo questo un dato facoltativo. ereditarietà del diritto. ma si configura come un diritto a titolo personale. sul tesoro e sull'utilizzo del sottosuolo). Vai al sommario 3. naturalmente nell'intestazione catastale comparirà anche il proprietario. Vai al sommario 3.3.13 Perché nel caso di un modello comprendente note indirizzate a Conservatorie diverse la Black-Box segnala un errore forzabile? E’ solamente una segnalazione di possibile errore in quanto ci potrebbe anche essere un errore di compilazione da parte del notaio.14 Come inserire il numero bis del repertorio? Il sottonumero del repertorio (bis.16 Perché nel caso di presentazione della nota in Conservatoria con procedura d’emergenza. In tale situazione la voltura da modello unico del diritto di proprietà riproporrà tutti i soggetti a favore della nota di trascrizione. Vai al sommario 27 . Si prenderà in esame la possibilità di separare la messaggistica tra possibili errori ed errori forzabili. ter. Il formato del campo è lo stesso del pacchetto Nota. non si ha su Sister il ritorno dell’esito della nota o in alcuni casi un esito negativo? La procedura momentaneamente non crea un collegamento informatico tra nota inviata telematicamente e nota presentata in maniera manuale allo sportello di accettazione e quindi non è in grado di preparare un esito a fronte della presentazione della nota con procedura d’emergenza. medesimi diritti del proprietario sui frutti. è il diritto del concedente e non la piena proprietà. numerico di 5 cifre. 3. Tali funzioni sono accessibili dall’apposito sottomenù “intestati” relativo alla voce “ricerca per immobile”. Al momento dell’invio non viene calcolata la tassa ipotecaria relativa alla voltura. l’ufficio deve comunque accettare la formalità. particella. Il pagamento avverrà al momento della presentazione dell’annotamento che annulla la condizione sospensiva e attraverso il quale si deve richiedere la volturazione della formalità originaria. Dovrà essere inserito sia senza e sia con la specifica l’informazione di “Fondo dominante” e/o “Fondo servente” in modo da referenziare poi correttamente l’immobile opportuno nelle due convenzioni. Il pagamento della tassa ipotecaria. gli intestati presenti in base informativa dopo l’aggiornamento effettuato dalla procedura di voltura automatica. 28 . Vai al sommario 3. Vai al sommario 3. relativa alla voltura.17 Come ci si deve comportare nel caso di pagamento telematico effettuato con codice tributo errato? Nel caso di pagamento telematico effettuato con codice tributo errato. La registrazione della voltura negli archivi catastali avverrà alla data indicata. avviene al momento dell’invio del modello unico. La registrazione della voltura negli archivi catastali avverrà dopo la repertoriazione della corrispondente annotazione alla formalità originaria. mentre la cifra versata sul codice tributo errato potrà essere utilizzato in un invio successivo tramite la compensazione. il notaio riceverà un avviso di liquidazione telematico per la cifra dovuta imputata al codice tributo giusto e quindi non liquidata. Per quanto riguarda la liquidazione della nota.20 Come si possono consultare le nuove intestazioni a seguito della voltura automatica eseguita con esito positivo? L’esito della voltura automatica che viene restituita all’utente contiene per ciascun immobile. quattro giorni dalla esecuzione della voltura. foglio. subalterno). oltre alle informazioni sull’esito delle operazioni effettuate. Vai al sommario 3. Differimento legato ad una data fissata (con o senza presenza di condizione): è necessario indicare il differimento della voltura e la data in cui la stessa dovrà essere registrata. tipo catasto.18 Come si possono indicare le volture con condizione sospensiva? E’ necessario distinguere le varie casistiche. dopo circa tre. Differimento legato ad un evento incerto e quindi ad una data non determinabile: è necessario indicare il differimento della voltura (senza indicare la data) e la presenza di una condizione (interpretata come sospensiva). Si rimanda inoltre alle funzionalità già esistenti su Sister che consentono. gli intestati presenti nella banca dati catastale prima della registrazione della nota di trascrizione. sezione. di effettuare la consultazione gratuita delle intestazioni relative ad un immobile senza la visualizzazione della rendita.19 Come si deve trattare il caso di una compravendita di terreni con costituzione di servitù dove si deve inserire lo stesso terreno prima come fondo servente e poi come dominante? Nel caso in cui si debba trattare un terreno in un atto di compravendita soggetto a servitù è necessario inserire nella banca dati il terreno più di una volta. le seguenti informazioni: i dati dell’immobile (Comune. 2.: Rinuncia di usufrutto . per il buon fine della voltura automatica. sesso. In questo caso la procedura di voltura automatica non appone la dicitura “Passaggi intermedi da esaminare”. le precedenti titolarità vengono sostituite altrimenti tutti i nuovi soggetti si aggiungono a quelli che restano dopo le opportune sostituzioni.la quota è pari alla metà di quella inserita per il coniuge comparente in atto In definitiva. Soggetto a completamento d’intestazione catastale. cognome. Soggetto in favore del quale si esplica il trasferimento del diritto.Vai al sommario 3.23 Qual è il significato da attribuire all’informazione “unico atto mancante”? Quando a fronte di un immobile. la visura catastale evidenzierà come intestatari i due coniugi con pari diritto e pari quota. Vai al sommario 29 . Se la presenza di questi soggetti ‘completa’ l’intestazione dell’immobile. Chiaramente tale situazione vale se avviene il trasferimento dell’intera proprietà o se la somma delle quote dei soggetti a favore e a completamento corrispondono all’intera proprietà. vengono forniti gli estremi dell’atto immediatamente precedente. Vai al sommario 3. In particolare il soggetto a completamento dell’intestazione catastale viene registrato insieme ai soggetti a favore della nota per completare la nuova intestazione in mancanza degli atti intermedi. Questo tipo di indicazione deve essere usata solo quando la nota di trascrizione non prevede i soggetti a favore (es. data e luogo di nascita) e l’identificativo del coniuge di riferimento.21 Cosa comporta l’inserimento in un Modello unico dei dati del “Coniuge non comparente”? Quando in un atto compare solo uno dei due coniugi in regime di “comunione dei beni” è possibile inserire i dati dell’altro coniuge. . Vai al sommario 3. il sistema riesce a ricostruire la situazione catastale basandosi sui soggetti contro indicati dall’utente e i soggetti a favore della trascrizione presentata.22 Che cosa si intende per “Soggetto non comparente”? Il soggetto non comparente è un soggetto non intervenuto nell’atto ma necessario al completamento dell’intestazione catastale. I dati richiesti relativamente a questo soggetto sono solo quelli anagrafici (codice fiscale.il diritto è lo stesso del coniuge comparente in atto.codice atto: 146) per il quale non sono obbligatori i soggetti a favore. nome. Naturalmente la somma delle quote dei soggetti a completamento e delle quote dei soggetti a favore deve corrispondere all’intera proprietà. E’ possibile distinguere due tipi di soggetto non comparente: 1. che può essere identificato con gli estremi dell’atto e/o della voltura e/o registrazione. Infatti i dati relativi alla titolarità vengono calcolati automaticamente in fase di registrazione della voltura nel seguente modo: . 3. rispetto a quelli inizialmente considerati? E’ stato inserito. Vai al sommario 3.2004 dell’Agenzia del Territorio.29 E’ possibile inviare con Adempimento Unico un atto di “Accettazione di eredità con beneficio d’inventario” (codice 301)? Il codice 301 è tra quelli che si possono inviare con l’Adempimento Unico in maniera facoltativa a patto che l’atto riguardi un immobile. il codice diritto “Proprietà per l’area” (1t) tra i diritti reali trascrivibili. a discrezione del notaio.28 Come gestire i soggetti fideiussori.3 del 26. il notaio è obbligato all’adempimento unico? Tale fattispecie può. più di recente.26 Accettazione di eredità: in caso di rinuncia all’eredità da parte di alcuni coeredi con contestuale accettazione da parte di altri. per i quali è prevista l'indicazione di un codice negozio 7007 privo di contenuto patrimoniale? Il nuovo DTD prevede la gestione dei soggetti fideiussori i cui dati vanno inserirti nei dati altro soggetto.24 Come comportarsi nel caso di un regolamento di condominio allegato all’atto di compravendita da assoggettarsi a trascrizione? Se nell’atto di compravendita è allegato un regolamento di condominio da assoggettarsi a trascrizione non è possibile utilizzare la registrazione telematica in via facoltativa poiché il codice per la trascrizione del regolamento di condominio (codice 144) non è tra quelli obbligatori. 30 . Vai al sommario 3. è obbligato all’adempimento unico? In questo caso il notaio non può utilizzare l’adempimento unico e può trascrivere l’accettazione tacita di eredità con la modalità ordinaria. essere trattata con l’adempimento in quanto rinuncia ed accettazione di eredità quando sono contenute in un unico rogito costituiscono un atto misto in cui solo l’accettazione di eredità è prevista come fattispecie obbligatoria.25 Ci sono nuovi codici diritto che sono stati inseriti. Vai al sommario 3. Di conseguenza la registrazione può essere eseguita anche con le procedure tradizionali e nel modo consueto. Vai al sommario 3. Vai al sommario 3.27 Accettazione tacita di eredità: se il notaio che trascrive l’accettazione non è lo stesso che ha effettuato il rogito dell’atto da cui la stessa discende. recependo la circolare n.04. La segnalazione va ignorata se la richiesta di voltura automatica è stata effettuata in modo erroneo. Vai al sommario ESITI DELLE VOLTURE AUTOMATICHE 3. nel caso in cui la dichiarazione di nomina sia stipulata entro i 3 giorni. presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. anche se vengono allegati due diversi atti.c. Vai al sommario 3. se invece l’errore riguarda la mancata indicazione degli immobili.30 Sono necessarie due trascrizioni differenti a fronte di una vendita per persona da nominare e una successiva dichiarazione di nomina? Nella circolare 128/T del 2 maggio 1995..Vai al sommario 3. avvalendosi della facoltà concessa dall’art.“La nota di trascrizione non risulta compilata nel quadro B. Si invierà successivamente un Modello Unico per la registrazione della dichiarazione di nomina e la trascrizione a favore del soggetto nominato. trattandosi di un atto destinato alle sole Entrate. la nota di trascrizione è unica. La registrazione dell’atto di vendita a persona da nominare. deve essere eseguita con modalità tradizionali. Per ciò che riguarda le Entrate. e riporta la vendita direttamente dal venditore alla persona nominata. La doppia trascrizione va quindi effettuata solo in questo caso. l’ufficio può rettificare la data di stipula sulla base della copia cartacea dell’atto. correttamente indicati nell’atto. che contiene le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota. quadro degli immobili”? Questa situazione si verifica nel caso in cui venga richiesta la voltura automatica per una convenzione per la quale non sono stati indicati gli immobili nel quadro B (tipicamente si tratta di una nota di trascrizione con codice atto generico).32 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito A1. nella tabella degli atti soggetti a trascrizione. deve essere presentata una formalità in rettifica. conforme e con i dati corretti. 1402 c. se la dichiarazione di nomina è stipulata entro i 3 giorni. a fronte della dichiarazione di nomina (codice 130) è riportata una nota nella quale si precisa che tale atto deve essere trascritto autonomamente “… allorquando le parti. In questo caso è opportuno controllare che non sia stato erroneamente spuntato il flag “Voltura automatica” nel caso in cui l’atto non sia soggetto a voltura.31 Come ci si deve comportare quando in un invio telematico si indica sia nei dati del modello che nel testo dell’atto una data di stipula errata? Per quanto riguarda le Conservatorie l’ufficio può correggere manualmente sulla base della copia Autentica del titolo. Vai al sommario 31 . sciolgono la riserva della dichiarazione oltre il termine ordinario di giorni 3”. dettagliatamente indicati nell’elenco che segue: F = bene futuro.“La nota di trascrizione non risulta compilata nel quadro C.33 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito A2. il riferimento agli estremi della nota di trascrizione rettificata. ai fini della voltura catastale. il riferimento agli estremi della nota in rettifica.34 In quali casi di formalità in rettifica si deve richiedere la voltura automatica? La voltura della formalità in rettifica deve essere richiesta quando il notaio riscontri che nella nota di trascrizione siano stati indicati in modo errato dati che producono effetti sulla banca dati catastale. La nota senza soggetti a favore è scartata.“L’immobile ha una natura non di interesse catastale (bene futuro o sua porzione. i dati anagrafici dei soggetti.la voltura della formalità originaria è stata eseguita erroneamente e l’errore è relativo alla nuova intestazione catastale (soggetti e/o diritti) ovvero agli immobili identificati. Per dar luogo alla voltura. PF = porzione di bene futuro.)”? La procedura non prende in esame. Vai al sommario 3. Vai al sommario 3. quadro dei soggetti. e quindi non da luogo a voltura.3. K = palco teatrale. Ad esempio. PO = pozzo. con il modello unico sarà necessario indicare la nuova intestazione catastale riportando i soggetti a completamento. perché non è possibile ricostruire la nuova intestazione catastale. P = porzione di immobile. a favore dei quali esplica i suoi effetti la convenzione. La segnalazione va invece ignorata se la richiesta di voltura automatica è stata effettuata in modo erroneo (ad esempio per un atto d’obbligo). alcune tipologie di immobili. 32 . La voltura relativa alla formalità in rettifica viene eseguita nuovamente e viene riportato. nel caso in cui siano stati indicati in modo erroneo i dati catastali degli immobili. Su tutti gli immobili interessati dalla nota originaria. Verrà riportato.la voltura della formalità originaria non è stata ancora eseguita. viene ripristinata la precedente intestazione eseguendo automaticamente una voltura con causale “Rettifica Intestazione all’attualità”. La voltura della formalità in rettifica viene eseguita in base alle regole generali applicate a tutte le altre note. ed in particolare gli immobili riportati nella nota di trascrizione che hanno natura non di interesse catastale. il riferimento agli estremi della nota di trascrizione rettificata. ecc. palco teatrale. pozzo. nella sezione relativa ai soggetti a favore”? Questa situazione si verifica nel caso in cui venga richiesta la voltura automatica per una convenzione per la quale non sono stati indicati i soggetti a favore nel quadro C (ad esempio nel caso di rinunzia unilaterale ad usufrutto). qualora siano ancora attivi. In questo caso è opportuno controllare che non sia stato erroneamente spuntato il flag “Voltura automatica” nel caso in cui l’atto non sia soggetto a voltura. accanto ai dati dell’atto. sempre come annotazione. come annotazione. Inoltre nella voltura precedente viene riportato.35 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B1. . In proposito. le quote od il tipo di diritto oggetto dell’atto. come annotazione. si possono distinguere i seguenti casi: . F4. Resta pertanto valida per i fabbricati in corso di costruzione non accatastati. negli altri casi la voltura di tali immobili non viene eseguita. La segnalazione va ignorata se effettivamente l’immobile non doveva essere volturato.X = altro tipo di fabbricato (se è indicato che si tratta di Catasto Terreni ). identificativo dell’immobile errato) deve essere presentata una formalità. F5. Vai al sommario 33 . è opportuno indicare sempre la natura E. . ecc.“L’immobile risulta in Catasto già volturato con atto avente data successiva a quella della trascrizione oppure presenta un’intestazione non aggiornata”? Questa segnalazione viene fornita nei seguenti casi: .37 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B3. EU = Ente Urbano (se sono indicati identificativi del Catasto Terreni). ovvero se è presente al catasto urbano con le categorie F1. Per gli immobili indicati nella nota con le nature C = fabbricato in corso di costruzione e Q = porzione di fabbricato in corso di costruzione. la voltura verrà eseguita solo se l’immobile è presente al catasto terreni in una partita ordinaria. E = Ente Comune -parti condominiali non negoziabili autonomamente (se sono indicati identificativi del Catasto Urbano). La procedura in tali casi non dà luogo alla voltura e fornisce l’esito‘B1’. F3. Se la segnalazione è determinata da un errore di compilazione della nota (numero di repertorio.)”? Questo esito è fornito quando un immobile è movimentato per il diritto di servitù. data dell’atto. Vai al sommario 3. anche se l’immobile risulta nella banca dati catastale con una sua propria categoria. In questo caso è opportuno controllare che non sia stato erroneamente spuntato il flag “Voltura automatica” nel caso in cui l’atto non sia soggetto a voltura. la possibilità di far precedere la stipula dell’atto da una dichiarazione di accatastamento di fabbricato “in corso di costruzione”. Ad esempio nel caso in cui vengano riportati nel quadro B della nota gli identificativi dei beni comuni condominiali e non si vuole che vengano volturati. qualora il terreno su cui insistono sia già in partita 1 al catasto terreni in seguito all’approvazione del relativo tipo mappale. La segnalazione va ignorata se la richiesta di voltura automatica è stata effettuata in relazione ad un atto di costituzione di servitù. che potrà eventualmente essere indicata del quadro D.“L’immobile è negoziato per diritti non di interesse catastale (diritto di servitù.quando vengono volturati due distinti atti di trasferimento aventi ad oggetto lo stesso immobile con la stessa data e non vi sono altri elementi (numero particolare della trascrizione.quando si tratta di un trasferimento di diritti in quote e risulta in banca dati una voltura con data successiva a quella dell’atto che si sta esaminando. In tal caso l’immobile potrà essere indicato nella nota di trascrizione con i dati di identificazione del catasto urbano e con la natura C ovvero Q ovvero X e la voltura automatica sarà regolarmente eseguita. F2. Vai al sommario 3. adempimento consentito dalle attuali procedure di aggiornamento degli atti del catasto urbano.36 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B2. numero di repertorio se si tratta dello stesso notaio) che consentano di stabilire la priorità degli atti. 3.38 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B4. che non risulta nella banca dati catastale perché.“L’immobile è dichiarato ubicato in un Comune il cui codice è sconosciuto in Catasto”? Questo esito viene fornito quando l’immobile oggetto del trasferimento è ubicato in un comune amministrativo di nuova istituzione. 34 . Se in effetti è stata già presentata. In tal caso perché la voltura venga eseguita automaticamente è necessario che sulla nota di trascrizione venga indicato il comune che risulta in catasto.“La voltura sull’immobile è già stata effettuata”? La segnalazione viene fornita quando.41 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E1. non risulta nella banca dati catastale perché il relativo atto di aggiornamento (in genere si tratta di un tipo di frazionamento) non è stato ancora inserito in atti dall’ufficio (può essere in arretrato o in corso di lavorazione). per varie motivazioni. la voltura cartacea.l’identificativo è stato indicato sulla nota in maniera difforme rispetto a quanto riportato nell’atto e corrisponde ad un immobile inesistente. Vai al sommario 3. di norma. Nei casi sopra descritti. e registrata in atti.l’immobile. Si tratta in genere di situazioni residuali che si riferiscono ad atti catastali di aggiornamento di vecchia data (es: indicazione alfanumerica della particella. non è necessario alcun intervento da parte del notaio. Vai al sommario 3. 100/a.) . 100/b. dati dell’atto).40 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B6. pur avendo identificativi definitivi.“L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali”? La situazione si verifica ogni qualvolta nella nota di trascrizione un immobile è indicato con dati identificativi “transitori” vale a dire: . sarebbe opportuno valorizzare il campo “voltura differita” al fine sia di evitare la segnalazione di errore che di pagare inutilmente la tassa ipotecaria corrispondente. altrimenti occorrerà intervenire successivamente per sanare l’intestazione catastale. l’immobile risulta già volturato in virtù del medesimo atto.“L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali”? Tale segnalazione può essere causata dalle seguenti circostanze: . in cui si trasferisca un immobile non ancora esattamente identificato catastalmente. Vai al sommario 3. non è stata effettuata la relativa variazione circoscrizionale. in questo caso la voltura verrà eseguita dall’ufficio dopo che sarà stata evasa la pratica di aggiornamento relativa . Se invece la situazione è determinata da un errore nella compilazione della nota (identificativo dell’immobile.trasferimenti effettuati come “parte” (sempre che la fattispecie sia giuridicamente ammissibile).riferiti a frazionamenti in corso di esecuzione per i quali non siano stati assegnati i numeri definitivi. etc.39 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito B5. di norma deve essere presentata una formalità in rettifica. in tal caso. la voltura automatica andrà richiesta esclusivamente in sede di presentazione del successivo atto identificativo. al momento dell’esecuzione della voltura automatica. In questi casi la segnalazione va ignorata: la voltura dovrà essere richiesta nel momento in cui verrà presentato un successivo atto di identificazione catastale. è necessario presentare una formalità in rettifica. Vai al sommario 35 . Gli elenchi completi delle sezioni catastali e delle sezioni urbane sono disponibili in linea su Sister alla voce “info e aiuto”.44 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E4. ma nella nota di trascrizione tali identificativi non sono stati indicati correttamente. Vai al sommario 3. la situazione potrà essere sanata solo dallo stesso ufficio (sarebbe opportuna una segnalazione all’ufficio da parte del notaio). la segnalazione va ignorata.acque e strade.Si ricorda a tale proposito che occorre porre particolare attenzione ad alcuni dati: . Se l’immobile. Se l’immobile è stato indicato nell’atto e nella nota di trascrizione insieme agli immobili oggetto del trasferimento.il codice catastale del comune. Se invece l’identificativo è stato indicato sulla nota in maniera difforme rispetto a quanto riportato nell’atto e corrisponde ad un immobile soppresso. la sezione urbana. prima del foglio.in alcuni comuni del catasto fabbricati è necessario indicare. per cui pur essendo corretto il suo inserimento nella nota di trascrizione. Vai al sommario 3. esso non può e non deve essere volturato. ma non deve essere volturato.bene comune censibile . è di 5 caratteri e non di 4: .“L’immobile risulta identificato negli atti del Catasto Urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato)”? Questo esito è fornito quando l’immobile oggetto del trasferimento è individuato nel catasto fabbricati con identificativi tra loro “graffati”. risulta iscritto in una delle partite speciali suddette.43 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E3.“L’immobile in Catasto risulta soppresso”? La segnalazione viene fornita quando l’immobile oggetto del trasferimento risulta soppresso.bene comune non censibile. Vai al sommario 3. Se l’immobile è stato soppresso dall’ufficio successivamente all’atto di trasferimento ma prima che venisse eseguita la voltura automatica. infatti. in catasto non esistono le corrispondenti intestazioni.“L’immobile risulta iscritto in una partita speciale del Catasto Urbano oppure del Catasto Terreni “? La segnalazione viene fornita quando l’immobile risulta in una partita speciale catastale.area di ente urbano . Le partite speciali del catasto terreni sono relative a: . è necessario presentare una formalità in rettifica.ente comune . Le partite speciali del catasto fabbricati sono relative a: . qualora sia presente la sezione.42 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E2. ma solo il legame tra il bene comune e gli immobili di riferimento. di norma. accanto ai dati dell’atto. Sono presenti diverse sezioni urbane.“L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del Catasto sono presenti più immobili con stesso foglio.“L’immobile è stato registrato con annotazione di passaggi intermedi da esaminare”? La segnalazione viene fornita quando nell’atto viene trasferita l’intera proprietà.47 Come comportarsi nei casi in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito D1.46 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito D2. ma i soggetti contro della nota non corrispondono con quelli dell’intestazione catastale (la verifica viene effettuata esclusivamente sui dati anagrafici e non sulle quote ed i diritti presenti nell’intestazione catastale).“La ditta è stata registrata con intestazione parziale” o D3. presenza in base informativa di intestati con diritti non codificati o non riconducibili a quelli indicati nella nota di trascrizione (secondo la tabella di corrispondenza riportata nell’allegato 3 della nota illustrativa.“La ditta è stata registrata con intestazione parziale e l’immobile con annotazione di passaggi intermedi da esaminare”? Queste segnalazioni vengono fornite ogni volta che in una nota di trascrizione vengono trasferiti quote o diritti parziali e non vi è corrispondenza tra i soggetti contro della nota di trascrizione e quelli dell’intestazione catastale (vengono confrontati i dati anagrafici. In questo caso la voltura viene eseguita regolarmente e la nuova intestazione è corretta. 2.che può essere identificato con gli estremi dell’atto e/o della voltura e/o della registrazione. 4.45 Come comportarsi nel caso in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E5. 3. Nel comune sono presenti immobili con i medesimi identificativi. Vai al sommario 3. l’annotazione “Passaggi intermedi da esaminare”. ma viene apposta. 3. anche se in sezioni urbane diverse Tale esito. presenza di intestati con dati anagrafici errati. 2. Tale annotazione non viene apposta se. le quote e i diritti). Vai al sommario Gli esiti a cui si fa riferimento saranno definitivamente disattivati a livello nazionale nel corso del mese di giugno 2006. 3. con il modello unico. vengono trasmesse le informazioni sugli atti intermedi mancanti ed in particolare vengono forniti per esteso i dati dell’ultimo atto mancante (ad esempio una dichiarazione di successione non volturata). I soggetti contro della nota non coincidono con quelli dell’intestazione catastale. cui si rinvia). Nella nota è stata omessa l’indicazione della sezione 4. 36 . Le cause possono essere le seguenti: 1. mancata registrazione di volture e/o trascrizioni pregresse. non viene più restituito per le note provenienti da modello unico e per le note ove sia esplicitamente richiesta la voltura.3. In quest’ultimo caso viene ricostruita automaticamente la voltura precedente. particella e subalterno ma sezioni diverse”? La segnalazione riguarda solo gli immobili di catasto fabbricati ed è fornita nel caso in cui l’immobile trasferito è relativo ad un comune nel quale si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni : 1. intestazione nella quale non compare uno dei coniugi in comunione legale (nel caso in cui il coniuge comparente sia titolare di quote inferiori al doppio di quella ceduta). che di norma vengono indicati senza specificare la quota. esclusivamente catastali e non previste nelle codifiche dei diritti ipotecari. vale a dire fornendo anche i dati dei soggetti. Se Tizio acquista l’abitazione e Caio la nuda proprietà. Questo perché per convenzione adottata si considera l’abitazione e l’uso come diritti “inferiori” all’usufrutto e quindi si può parlare di nuda proprietà solo in presenza di usufrutto. affinché si ottenga la voltura si dovrà indicare Tizio per abitazione e Caio per proprietà e non per nuda proprietà). inoltre. Vai al sommario 3. si “aggiungono” alla proprietà (quindi una intestazione con diritto di abitazione e nuda proprietà viene considerata incompleta). I diritti di abitazione. l’annotazione di passaggi intermedi da esaminare. insieme a quelli contro della nota. che. denominate “oneri” (codice 10). Vai al sommario 3. per le note da modello unico. esaminati gli atti in suo possesso ha giudicato non eseguibile la voltura sulla base dei documenti in suo possesso. nel caso di trasferimento della proprietà non vengono trascinate nella nuova intestazione.49 Cosa sta ad indicare l’esito E7 restituito dalla voltura automatica? La segnalazione viene fornita quando l’ufficio. completi di quote e diritti. Al momento dell’approvazione dell’atto di aggiornamento la voltura verrà eseguita automaticamente e. Con l’utilizzo del modello unico è possibile evitare le intestazioni incomplete compilando le informazioni relative ai soggetti a completamento. per l’immobile in questione. oltre ai diritti di proprietà. quindi non è necessario alcun intervento ulteriore. il nuovo esito verrà restituito in via telematica. Vai al sommario 3. (Es. vengono poi riportati tutti gli altri soggetti presenti nella precedente intestazione catastale con la dicitura “DA VERIFICARE” in luogo del diritto. 37 .50 Cosa sta ad indicare l’esito D4 restituito dalla voltura automatica? La segnalazione viene fornita quando la voltura è stata registrata con riserva 1 sull’immobile inserendo.In questi casi la voltura viene eseguita riportando nella nuova intestazione catastale i soggetti a favore della nota di trascrizione con le quote e i diritti in essa indicati. esistono passaggi intermedi senza atti legali. queste. il sistema non procede alla immediata registrazione della voltura ed invia l’esito E6 “Immobile impegnato da un documento Pregeo”. particolari fattispecie. Tale casistica si verifica quando nel modello unico è stato specificato che. costituiscono l’intera intestazione catastale del bene. uso e superficie. Se nella intestazione catastale compaiono. Nel confronto dei diritti reali e delle relative quote vengono applicate le seguenti regole convenzionali: nuda proprietà + usufrutto = proprietà diritto del concedente + diritto dell’enfiteuta = proprietà proprietà superficiaria + proprietà per l’area = proprietà nuda proprietà superficiaria + usufrutto su proprietà superficiaria = proprietà superficiaria.48 Come comportarsi nei casi in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E6 “Immobile impegnato da un documento PREGEO” Qualora gli identificativi degli immobili indicati nella nota siano relativi ad un atto di aggiornamento geometrico (tipo di frazionamento) in corso di lavorazione ma non ancora approvato. Nel confronto dei diritti reali e delle relative quote vengono applicate le seguenti regole convenzionali: nuda proprietà + usufrutto = proprietà diritto del concedente + diritto dell’enfiteuta = proprietà 38 . In questo caso la voltura non viene eseguita e viene restituito l’esito E12.Vai al sommario 3. n. ogni volta che in una nota di trascrizione vengono trasferiti quote o diritti parziali e non vi è corrispondenza tra i soggetti contro della nota di trascrizione e quelli dell’intestazione catastale (vengono confrontati i dati anagrafici. mancata registrazione di volture e/o trascrizioni pregresse. 4. intestazione nella quale non compare uno dei coniugi in comunione legale (nel caso in cui il coniuge comparente sia titolare di quote inferiori al doppio di quella ceduta). a partire dal mese di giugno 2006.P. Tale casistica si verifica quando nel modello unico è stato specificato che.53 Cosa sta ad indicare l’esito R1 restituito dalla voltura automatica? La segnalazione viene fornita quando viene eseguita una voltura d’ufficio a rettifica della voltura automatica. cui si rinvia). 2. 3. esistono passaggi intermedi senza atti legali. In questo caso la sua titolarità viene comunque aggiornata. le quote e i diritti). inoltre. presenza in base informativa di intestati con diritti non codificati o non riconducibili a quelli indicati nella nota di trascrizione (secondo la tabella di corrispondenza riportata nell’allegato 3 della nota illustrativa. per l’immobile in questione. Le cause possono essere le seguenti: 1.52 Cosa sta ad indicare l’esito D6 restituito dalla voltura automatica? La segnalazione viene fornita quando l’atto contiene il trasferimento di quote e/o diritti parziali ed il soggetto contro della nota è presente in catasto con una sola titolarità ma con un diritto diverso da quello indicato nella trascrizione.V. 12 del D. lasciando inalterate quelle dei soggetti non intervenuti nell’atto. 650/1972’? New Questa segnalazione verrà fornita. ai sensi dell’art. presenza di intestati con dati anagrafici errati. Vai al sommario 3. l’annotazione di intestazione e passaggi intermedi da esaminare. Vai al sommario 3.51 Cosa sta ad indicare l’esito D5 restituito dalla voltura automatica? La segnalazione viene fornita quando la voltura è stata registrata con riserva 1 sull’immobile inserendo. Tale esito va a sostituire integralmente l’esito D3.54 Come comportarsi nei casi in cui la procedura di voltura automatica restituisce l’esito E12. Vai al sommario 3.“Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare – L’aggiornamento degli intestatari catastali verrà eseguito dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio entro 40 gg ovvero a seguito di ulteriori elementi integrativi che verranno richiesti alla S.R. proprietà superficiaria + proprietà per l’area = proprietà nuda proprietà superficiaria + usufrutto su proprietà superficiaria = proprietà superficiaria. I diritti di abitazione. oltre ai diritti di proprietà.Intestazione e passaggi intermedi da esaminare. denominate “oneri” (codice 10).L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali. Se nella intestazione catastale compaiono. E4 . vale a dire fornendo anche i dati dei soggetti. D3 . (Es. affinché si ottenga la voltura si dovrà indicare Tizio per abitazione e Caio per proprietà e non per nuda proprietà). che di norma vengono indicati senza specificare la quota.55 Come si deve procedere per utilizzare il pacchetto voltura 1. Vai al sommario 3. E12. nel caso di trasferimento della proprietà non vengono trascinate nella nuova intestazione. New A partire dal mese di giugno 2006. Se Tizio acquista l’abitazione e Caio la nuda proprietà. l’utente potrà richiedere il recupero di voltura automatica solo su note di trascrizione contenenti immobili aventi i seguenti esiti: B5 . completi di quote e diritti.Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare (ex esito D3). si “aggiungono” alla proprietà (quindi una intestazione con diritto di abitazione e nuda proprietà viene considerata incompleta). uso e superficie.0 in modalità recupero di voltura automatica. esclusivamente catastali e non previste nelle codifiche dei diritti ipotecari. Questo perché per convenzione adottata si considera l’abitazione e l’uso come diritti “inferiori” all’usufrutto e quindi si può parlare di nuda proprietà solo in presenza di usufrutto. Vai al sommario 39 . queste. costituiscono l’intera intestazione catastale del bene. particolari fattispecie. Con l’utilizzo del modello unico è possibile evitare le intestazioni incomplete compilando le informazioni relative ai soggetti a completamento. insieme a quelli contro della nota.L’immobile risulta identificato negli atti del Catasto Urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato). che. ABI.1 Si può utilizzare la firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato? A partire dalla data del 1° maggio 2003.4 Argomenti di carattere specifico – Area Tecnica INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI DA MODELLO UNICO 4. la firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato in qualità di Autorità di certificazione ai sensi del DPR 445/2000. i notai possono utilizzare.verificare che il browser sia abilitato all'accettazione dei cookie . CAB Far ricalcolare dalla banca il non sono corretti oppure il CIN (l'ultimo numero) è stato proprio numero di conto calcolato dalla banca in modo corrente ed anche il CIN sbagliato L'utente sta utilizzando un conto corrente intestato ad un codice fiscale diverso da quello con cui si è collegato L'utente ha inviato 2 volte lo stesso identico atto (sia in prova che effettivo) Utilizzare un conto corrente intestato ad un codice fiscale uguale a quello con cui si è collegato Il sistema non accetta l'invio di file identici. comma 1 del decreto direttoriale 13 dicembre 2000.verificare che l'ora e la data segnalata sul proprio pc sia corretta . Vai al sommario 4.ripulire la cache Vai al sommario 4.3 Invio del modello PROBLEMA 1) Errore nell'invio per problemi nelle coordinate bancarie POSSIBILI CAUSE POSSIBILI SOLUZIONI Rev Il numero del C/C . modificando anche un solo carattere all'interno dell'atto. In prova è possibile. reinviarlo 40 2) Errore file duplicato . applicata al Modello Unico Informatico. per il calcolo del codice di autenticazione di cui all’articolo 7.2 Perché presso alcuni studi notarili non è stato possibile eseguire l'invio telematico utilizzando Internet Explorer? Qualora venissero riscontrate delle difficoltà nell'invio telematico del modello è consigliabile eseguire i seguenti controlli: . quindi la procedura di invio del modello unico.3) Errore file vuoto Verificare la dimensione del file ed inserire manualmente il file nella directory "da Tale errore all'interno della ricevuta di trasmissione indica firmare". E’ possibile comunque inviare con la firma digitale del Notariato. Impossibilità di verifica della CRL dei certificati Agenzia Territorio per motivi tecnici. All'interno del testo dell'atto sono presenti dei caratteri speciali non consentiti. Tale errore all'interno della ricevuta di trasmissione indica che è stato indicato un comune di nascita errato. ma solamente il riferimento all'atto da integrare (codice invio. Nel comune di nascita di un soggetto nato all'estero era 4) Atto non registrabile per comune nascita soggetto errato stata inserita la dicitura del comune 5) Errore nella composizione del file xml L'utente ha inserito un carattere di fine pagina al posto di un blank 6) Deve fare un pagamento integrativo ma non riesce ad effettuarlo A seguito della ricezione di un avviso di pagamento sarà necessario preparare il modello per l'integrazione all'interno Ha inserito il testo dell'atto nel dell'applicazione prescelta in file cui non andrà inserito il testo dell'atto. Sostituire i caratteri errati con il blank (spazio vuoto). Dopo aver verificato la che è stato inviato un file lunghezza del file ripetere vuoto. 41 . Si suggerisce di riprovare utilizzando la firma digitale del Notariato”. Nel caso in cui il soggetto sia nato all'estero va inserita la dicitura della nazione e nel campo sigla provincia va inserito EE. 7)In fase di invio reale compare il messaggio di scarto: “Impossibile verificare la validità della firma elettronica dell’Agenzia. Si consiglia inoltre di non copiare il testo da applicativi quali Word o simili ma eventualmente di utilizzare Notepad. numero di repertorio e codici tributo). Impossibilità di verifica della CRL dei certificati del Notariato per motivi tecnici. Contattare il numero verde dell'Assistenza Territorio Telematica Sogei 800-219402 Segnalando il problema e ricontrollare l’esito dopo almeno un giorno. 9) In fase di invio reale compare il messaggio di scarto: “Impossibile verificare la validità della firma digitale del Notariato.dtd riga 3 posizione 47 12)Dopo l’invio di un file con codice atto 303 compare il seguente errore: errore bloccante l’adempimento con numero di repertorio……… per il quale è stata richiesta una rettifica. Si suggerisce di riprovare utilizzando la firma elettronica dell’Agenzia”. 10)Cosa fare nel caso di un invio che ha prodotto due ricevute di trasmissione una ok e l’altra non ok ? 11) Errore: impossibile visualizzare l’input xml utilizzando il foglio di stile . Vai al sommario 42 . E’ possibile comunque inviare con la firma elettronica dell’Agenzia del Territorio. Correggere l’errore e quindi fare click sul pulsante aggiorna o riprovare in un secondo momento Ad es: impossibile individuare la risorsa specifica errore durante l’elaborazione della risorsa unico 180901. Si suggerisce di riprovare utilizzando la firma digitale del Notariato”. non ha trovato una corrispondenza con un presedente adempimento inviato tramite modello unico Impossibilità di verifica dell’abilitazione dell’esercizio della professione notarile nei casi di adempimento con firma dell’Agenzia. E’ possibile comunque inviare con la firma digitale del Notariato.Modificare la destinazione.8)In fase di invio reale compare il messaggio di scarto: “Impossibile verificare la validità della firma elettronica dell’Agenzia. In questo caso bisognerà riscaricare nuovamente il certificato di firma E’ stata selezionata come destinazione solo Territorio anziché Entrate/Territorio perciò il file viene identificato come rettifica . Qualora fosse trascorso suddetto tempo contattare l'Assistenza Territorio Telematica Sogei al numero 800-219402 Vai al sommario 4)Non viene visualizzata Ancora è in corso di l'icona relativa alla ricevuta di elaborazione pagamento 43 .dll Non è presente sulla directory presente nella directory InternetExplorer\plugins il file Acrobat\Reader\browser nella di Acrobat nppdf32.dll directory InternetExplorer\plugins Il Servizio Interbancario ha a disposizione 10 giorni lavorativi di tempo per fornire la risposta.4 Elenco documenti per visualizzazione stato avanzamento lavorazione PROBLEMA 1) Non si riesce a vedere la ricevuta di trasmissione POSSIBILI CAUSE POSSIBILI SOLUZIONI L'utente crede di aver inviato il Inviare di nuovo il file file ma il file non è mai arrivato per problemi di linea Scaricare prima il file su una directory e poi aprirlo con l'applicazione Firma e Verifica utilizzando la psw 123456 L'utente tenta di aprire il file 2) Errore nella visualizzazione firmato direttamente senza del file scaricarlo 3) L'utente non riesce a visualizzare il file PDF all'interno del browser Caricare il file nppdf32.4. Tramite il pulsante “Ricerca invii con nuovi messaggi” il sistema mostrerà l’elenco degli invii a fronte dei quali si sono ricevuti nuovi messaggi. Vai al sommario 4.STRUMENTI DI REDAZIONE E CONTROLLO DELL’ADEMPIMENTO UNICO 4. Vai al sommario 4. all'estensione xml dei file.6 Si può visualizzare il file XML per campi prima della firma in modo da consentire al Notaio di controllarlo? Per visualizzare il file XML è necessario copiare il dtd (per la prima versione del modello unico: Unico180901. Nella funzione di visualizzazione dell’elenco dettagliato delle note di un atto è visualizzata la data e ora (timestamp) di arrivo della nota telematica in Conservatoria.7 Cosa sono i messaggi e come vengono gestiti? Tramite Sister c’è la possibilità di ricevere e inviare messaggi dalla/alla Conservatoria. “Modello Unico”) Sostel non genera gli adempimenti? Questa necessità viene evidenziata nelle caratteristiche tecniche dell’applicazione. la partenza automatica del browser.dtd. Cliccando sul simbolo del messaggio (di colore rosso) si può leggere il testo e rispondere. una volta letto il simbolo del messaggio diventerà verde mentre sarà giallo nel caso in cui il notaio ha inviato un messaggio alla Conservatoria fino a che l’Ufficio non lo avrà a sua volta letto. Vai al sommario 4.dtd) nella cartella ove vengono archiviati i file da firmare (ad esempio per chi utilizza il programma di firma dell’Agenzia del Territorio Firma e Verifica il DTD va copiato nella directory c:\FirmaVerifica\dafirmare) e verificare che nel PC sia associata. Vai al sommario 44 . Se è stato ricevuto un nuovo messaggio nella pagina iniziale di “Presentazione Documenti” apparirà la segnalazione “Attenzione è stato ricevuto un nuovo messaggio”.5 Perché se il file XML è posizionato in una cartella la cui denominazione contiene degli spazi (es. l’icona contenuta invece nella seconda colonna dà la possibilità di scaricare il documento trasmesso. per la seconda versione del modello unico: Unico19052004.8 Quali sono le funzioni disponibili sul servizio “Presentazione Telematica del Modello Unico” che permettono di assicurarsi se le note sono pervenute in Conservatoria o le volture tavolari sono giunte in Catasto? Nella funzione di visualizzazione dell’elenco riassuntivo delle note inviate sono presenti le colonne “Note e/o volture tavolari non giunte” e “Modello inviato”: la prima consente di avere una segnalazione su eventuali problemi tecnici di collegamento con gli uffici periferici del Territorio senza interrogare il dettaglio del modello (un numero diverso da zero indica infatti il numero delle note e/o delle volture tavolari non ancora pervenute in ufficio a fronte della trasmissione telematica). Ma per velocizzare le operazioni di firma e di successiva trasmissione è sempre possibile inserire più adempimenti in un unico file XML. non c'è un limite al numero massimo di adempimenti ma si consiglia.4. di non superare 10.12 Perché in fase di controllo di un atto con Sostel si ha l’errore "stopping after fatal error: an invalid xml character was found in the element content of the document"? Il fatal error che si verifica quando viene richiesto il controllo del file attraverso Sostel è provocato dal testo dell'atto che contiene caratteri non consentiti (vedi tabella dei caratteri ammessi). Tabella dei caratteri ammessi !“%&@( )=? ‘ . visualizzando il contenuto della directory dovrà: 1.11 E’ possibile l’opzione di firma di più file XML contemporaneamente? Firmare più file XML contemporaneamente non è possibile.. Vai al sommario 4.fare doppio click sul file FirmaVerifica. e la visura della voltura elaborata appositamente per l’adempimento unico nella quale sono presenti gli intestati pre e post voltura. Installare Genera Ambiente . . richiesta dal Notaio con l’Adempimento Unico.exe 3. L'utente deve sempre verificare che il testo dell'atto inserito sia leggibile. Java Virtual Machine . il notaio riceve sul suo cruscotto tramite Sister la ricevuta di voltura (eventualmente tavolare).9 SOSTEL consente di memorizzare su dischetto più note per volta? SOSTEl consente la memorizzazione delle note di ogni adempimento ovvero di più adempimenti a condizione che siano redatti dallo stesso Notaio. : .13 Quali ricevute ritornano al notaio tramite Sister a seguito dell’esecuzione della voltura? A seguito dell’esecuzione della voltura da parte dell’Ufficio del Territorio.+ * € Vai al sommario 4. Vai al sommario 45 .10 Installazione del software per l'ambiente di sicurezza Il Notaio per completare le operazioni per la generazione del proprio Ambiente di Sicurezza deve installare il software presente sul CD rilasciato dal competente Ufficio del Territ orio. Vai al sommario 4.exe 2.exe Vai al sommario 4.fare doppio click sul file GeneraAmbiente.fare doppio click su j2re1_3_0-win. per motivi tecnici. Installare FirmaVerifica . In questo caso l'utente deve stabilire una connessione di accesso remoto diretta al numero telefonico 0650514902. Il Notaio per completare le operazioni per la generazione del proprio Ambiente di Sicurezza deve: • • Attivare il software Genera Ambiente facendo doppio click sull'icona creata sul desktop Premere il pulsante Genera Chiavi e inserire i dati richiesti: • • • Codice Fiscale Pin Code (è il secondo codice della busta sigillata di tipo A) Progressivo Sede (è indicato nell'attestazione rilasciata dal funzionario dell'Ufficio) • Numero di Registrazione (è indicato nell'attestazione rilasciata dal funzionario dell'Ufficio) • Inserire un floppy disk vuoto e formattato quando richiesto sul quale saranno depositati i propri dispositivi di firma PROBLEMA POSSIBILI CAUSE POSSIBILI SOLUZIONI L'utente non essendo connesso alla rete (connessione del soggetto delegato o connessione di accesso remoto) dovrà stabilire una connessione di rete Aprire con Blocco Note il file "local. 46 .14 Generazione Ambiente di sicurezza La funzione non è disponibile per collegamenti di tipo internet mediante provider locali.tel.it centrale_port = 444 In caso contrario modificare il testo come indicato sopra e salvare.agenziaterritorio. che si trova nella sottodirectory /cfg/ della directory di installazione di GeneraAmbiente e verificare che contenga il seguente testo: 1Non compare la mascherina per inserire i dati necessari per completare la generazione dell'Ambiente di sicurezza 2)L'utente non riesce a collegarsi con la Ra centrale # HOST RA Centrale_host = sister. utilizzando i codici identificativo e password riportati nella busta che gli deve essere stata consegnata dall'ufficio del territorio competente.GENERA AMBIENTE – FIRMA E VERIFICA 4.cfg". Per svolgere tale attività (che va fatta una tantum) l'utente si deve collegare in modalità sicura: • • Utilizzando la rete del soggetto delegato oppure Con un collegamento diretto a Sister. necessaria per la connessione di rete (NON E' LA BUSTA DI TIPO "A" che invece serve per la generazione e la revoca della chiave e del certificato di firma). O Errore nella firma del file errore nell’apertura del repository cybertrust exaction java. genera chiavi non ha dato problemi. chi non accede ad Internet tramite Notartel. Vai al sommario 47 . ma quando il server remoto verifica il nome utente e la password cade la connessione La linea telematica cade Se l'utente ha già generato il certificato allora è necessario revocarlo rivolgendosi al numero verde dell'Assistenza Territorio Telematica Sogei 800-219402.. affinché acceda ad Internet. 5) Richiesta d’informazioni sulla partita iva dei notai da inserire durante l’abilitazione 6)L’utente ha configurato la connessione di accesso remoto per la generazione dell’ambiente di sicurezza. Per la configurazione del router.in fase di generazione delle chiavi Cybertrust exception:alias not found messaggio per la firma dei file da floppy. se non tramite una particolare configurazione del router.15 GENERA AMBIENTE: molti studi notarili hanno.3) La procedura si blocca mentre il notaio sta generando la firma sul dischetto 4) Msg Tecnico: alias not found …. per l’accesso ad Internet. occorre l’intervento di un tecnico. un router (anziché un modem).se trattasi di linea ISDN è necessario avere attivato un protocollo di tipo point to point Vai al sommario 4.10 exaction integrità verification failed. che uno studio notarile. 1) Verificare codice fiscale o password 2) In questi casi viene rigenerato il certificato dell’utente Il campo della partita iva è stato disabilitato per tutti i notai poiché ai fini di una corretta abilitazione è necessario inserire il solo codice fiscale L’utente non ha configurato correttamente il modem ed in particolare . certo non può definire autonomamente. non riesce a generare la chiave della firma. utilizzare l'applicazione Firma Verifica e cliccare sulla voce di menu Certificati (prima) e Gestore di Certificato Utente (poi). e il PIN indicato nella busta sigillata consegnata dall’Amministrazione finanziaria. in un luogo diverso da quello prescelto per la conservazione del floppy. attivabile dal pulsante presente in Presentazione Documenti di Sister. è utilizzabile per richiesta di assistenza di tipo Tecnico. Applicativo e Normativo (Giuridico Amministrativo) di tipo asincrono infatti il Notaio lascerà il suo recapito telefonico e la fascia oraria nella quale vuole essere ricontattato dalla struttura del Call Center Telematico Territorio. Per ogni tipo di assistenza vengono proposte delle possibili tipologie. Annotate la password di protezione e conservate anche tale informazione. Durante la generazione occorrerà: indicare il codice fiscale. stampare il manuale “Genera Ambiente”. seguire i passi descritti nelle istruzioni. attivare la connessione di accesso remoto se non ci avvale del soggetto delegato Notartel per l’invio del modello unico altrimenti è sufficiente aprire la home page della RUN e tenerla attiva durante le operazioni. in modo da rendere più precisa possibile l’individuazione del problema. A generazione completata. Pertanto quando il certificato è scaduto va effettuata la rigenerazione del certificato ex novo come da istruzioni in calce. dopo aver inserito il dischetto di firma nell'apposito driver. Per i problemi di tipo tecnico le possibili tipologie sono: Configurazione del posto di lavoro 48 . Nota Bene: Per la rigenerazione dei certificati scaduti è completamente inutile effettuare l'operazione di Blocco Chiave Pubblica sull'applicazione Genera Ambiente ISTRUZIONI PER LA GENERAZIONE DELLE CHIAVI A tal fine occorre: procurare due floppy formattati e vuoti. IMPORTANTE: Per firmare i modelli unici può essere utilizzata anche la SmartCard (fornita dal Notariato) tramite l'applicazione SecureSign. avviare l’applicazione “Genera Ambiente” con un doppio click. seguire le istruzioni per l’installazione dell’applicazione.16 GENERA AMBIENTE:Rigenerazione del Certificato di Firma I certificati di firma dell'Agenzia del Territorio hanno validità 2 anni a partire dalla loro generazione. La rigenerazione del certificato di firma va effettuata esclusivamente a partire dal giorno successivo la scadenza.17 Come e quando si può utilizzare il servizio ”Contattaci”? Rev Il servizio “Contattaci”. così come risultano dall’attestazione di avvenuta abilitazione. Vai al sommario 4. eseguite immediatamente una copia del dispositivo di firma e conservate uno dei due floppy in un luogo sicuro. Occorre conservare infine la busta sigillata e l’attestazione. il progressivo sede (001) e il numero di registrazione.4. Per conoscere il giorno di scadenza esatto è sufficiente. Vai al sommario 4. Ignorare la visualizzazione del file poiché non ha conseguenze ai fini dell'invio Vai al sommario 2) Non riesce a firmare l'atto Il floppy utilizzato potrebbe dopo aver inserito la essere danneggiato password(java exception recovery.) 3) Non visualizza il file firmato La procedura ha problemi a visualizzare il file per cause tecniche.. 49 .18 Firma e verifica Il Notaio ha un software che gli consente di firmare i file che vuole trasmettere e verificare le Ricevute trasmesse dall'Amministrazione.Connessione al sistema Abilitazione al servizio Installazione del software Per i problemi di tipo applicativo le possibili tipologie sono: Genera ambiente Firma e verifica Sostel Unimod Esiti file Autotassazione Per i problemi di tipo normativo l’assistenza verrà fornita direttamente dall’Agenzia del Territorio. il software ha a disposizione anche altre funzionalità accessorie: • • • Cambio password di firma Cambio password amministrazione per la verifica (inizialmente per tutti gli utenti è 123456) Dettagli certificato Utente: • • • • • • Nome (Codice Fiscale) Inizio validità Fine validità Validità Dati del Certificato e del Certificatore Estensioni • Dettagli certificato Amministrazione: o Inizio validità o Fine validità o Validità o Altri dati del Certificato e del Certificatore o Estensioni PROBLEMA POSSIBILI CAUSE POSSIBILI SOLUZIONI 1) Non riesce a firmare l'atto Non lo ha inserito nella directory Inserire il file da firmare nella “da Firmare” sotto FirmaVerifica directory “da Firmare” Inserire il floppy di back up e riprovare.. . . . in caso negativo si invia l’esito A9 Nota scartata per presenza di un soggetto del quadro C con data di nascita errata. 2) 3) 4) Per quanto riguarda i dati aggiuntivi del modello unico si controlla: 5) che i dati dell’atto mancante siano formalmente corretti e completi ovvero repertorio numerico. che siano corrette le date di nascita dei soggetti del quadro C. 1 di 13 . in caso negativo si invia l’esito A7 Nota scartata per presenza di una data errata nel quadro A. Per quanto riguarda la nota di trascrizione si controlla: 1) che il codice atto sia soggetto a voltura. che siano corrette le date del quadro A. data di nascita corretta.NOTA ILLUSTRATIVA SULLE MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI VOLTURA AUTOMATICA Controlli formali sui dati della nota Sono stati inseriti controlli formali sia sui dati della nota che sui dati aggiuntivi forniti nelle note da Modello Unico ai soli fini della voltura catastale. 7) che i dati del coniuge non comparente siano formalmente corretti e completi ovvero nome e cognome impostati e data di nascita corretta. codice diritto presente e numerico. data della nota rettificata. in caso negativo si invia l’esito A6 La nota di trascrizione presenta un codice atto non soggetto a voltura catastale. 6) che i dati del soggetto a completamento siano formalmente corretti e completi ovvero nome e cognome impostati. L’esito negativo dei controlli sui dati aggiuntivi del modello unico comporta lo scarto degli stessi. data differimento. Se questi controlli hanno esito negativo si scartano i dati errati e si invia un esito generico ‘Elaborati integrativi scartati per presenza di errori formali’. quota numerica. Pag. data titolo. L’esito negativo dei controlli sui dati della nota di trascrizione comporta lo scarto dell’intero documento. volume e numero impostati (se si tratta di una successione) e la data del titolo corretta. in caso negativo si invia l’esito A8 Nota scartata per presenza del numero di repertorio formalmente errato. che sia numerico il numero di repertorio. In tutti gli altri casi si scarta l’immobile con esito B1. La mutazione inserita contiene tutti i dati uguali a quelli della rettifica a meno della causale contenente la codifica RIT e della descrizione della mutazione che non viene impostata.0. B2. si memorizza il protocollo della pratica in corso che sarà visibile nell’elenco degli esiti di ogni singola nota. particella e subalterno presente in più sezioni. Tale esito è : E6 Immobile impegnato da un documento Pregeo. Se nella nota di trascrizione è stata indicata la natura C (Fabbricato in corso di costruzione) o Q (Porzione di fabbricato in corso di costruzione) si procede alla registrazione se l’immobile è presente al catasto Terreni in partita ordinaria oppure è presente al catasto Urbano con categoria uguale a F/1. E’ stato inserito un esito nuovo per gli immobili non registrati perché bloccati da un documento Pregeo validato ma non ancora approvato. 2 di 13 . L’esito E5 L’immobile risulta identificato con diverse sezioni sarà fornito solo nel caso in cui la nota non sia barrata. F/2. B4. F/3. la precedente intestazione riattivando quindi le titolarità chiuse dalla nota rettificata. Oltre a questo la procedura è stata modificata per registrare nelle tabelle statistiche gli esiti degli immobili scartati con B1. inoltre. Trattamento note in rettifica Per ogni immobile presente in una trascrizione in rettifica è stato attivato un controllo per verificare la presenza in base informativa della nota rettificata. In questo caso.Controlli sugli immobili presenti nella nota E’ stato modificato il controllo sulla natura dell’immobile. B5 rendendo possibile il successivo recupero con Voltura 1. simulando una voltura d’ufficio. F/4. Se questa è presente si possono verificare due casi: • la nota rettificata risulta ancora all’attualità: in questo caso si ripristina. F/5. In presenza di note da modello unico o note barrate la procedura effettua comunque la registrazione anche in presenza di incongruenza tra i soggetti contro della nota e gli intestati presenti in banca dati e un foglio. • la nota rettificata è stata superata da una mutazione successiva: Pag. Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare (ex esito D3). n…’. In ogni caso la nota rettificata viene annotata con la dicitura ‘Rettificata dalla trasc. 3 di 13 . se un dato è presente in base informativa deve essere uguale a quello fornito in nota. In caso positivo la voltura viene registrata correttamente senza annotazioni. qualora tale ricerca ha esito negativo si procede ad utilizzare i dati anagrafici tenendo conto che. Regole di registrazione Volture per l’intero Se i soggetti a favore della nota di trascrizione acquisiscono l’intera proprietà del bene si chiudono tutti i precedenti intestati anche quelli che presentano il codice diritto 10 (oneri). In tutti gli altri casi si tratta di intestazioni non incrociate che non danno luogo a registrazione ma alla fornitura dell’esito negativo E12 . Se un soggetto contro è trovato in base informativa con tutti i dati uguali a quelli della nota e regime diverso si applicano le seguenti regole: • se il regime è presente sia in nota di trascrizione che in base informativa questi devono essere uguali. Pag. • se il regime è assente in nota di trascrizione ed è presente in base informativa il soggetto viene considerato come non trovato e quindi si fornisce l’esito E12. Se in nota di trascrizione sono presenti due soggetti contro in comunione tra loro e uno dei due non è presente in base informativa.in questo caso non si ripristina l’intestazione precedente. se invece è assente non viene considerato diverso. • se il regime è presente in nota di trascrizione ed assente in base informativa non si tiene conto della differenza. n…’ mentre la rettifica con la dicitura ‘Rettifica la trasc. si verifica che almeno l’altro sia presente in regime di comunione con stesso diritto della nota e quota uguale o superiore al doppio di quella ceduta. Alla fine del trattamento si procede alla registrazione della nota in rettifica applicando le regole vigenti. Volture parziali ricerca soggetti contro La ricerca dei soggetti contro in banca dati è effettuata utilizzando il codice fiscale fornito in nota di trascrizione. Intestazione precedente da esaminare.Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare (ex esito D3). Per il codice diritto 10 (oneri) l’assimilazione viene effettuata utilizzando anche la parte descrittiva dell’onere stesso. ha esito negativo si possono verifica due casi: • il soggetto contro è presente in base informativa con una sola titolarità relativamente all’immobile in esame: in questo caso la procedura chiude esclusivamente il soggetto in questione lasciando inalterati gli altri intestati ed inserisce una annotazione apposita di ‘Intestazione precedente da esaminare’ ed invia l’esito D6 . 4 di 13 . Qualora il confronto tra diritto ceduto e quello presente in banca dati. Se per una nota di trascrizione registrata come NON PROTOCOLLATA è stata nel frattempo presentata domanda di voltura. L’assimilazione viene effettuata utilizzando una tabella di corrispondenza tra i diritti della Conservatoria e quelli già presenti in Catasto fornita dall’Amministrazione. Nel primo caso il soggetto viene sostituito dal nuovo soggetto a favore. Aggiornamento dell’elenco delle note Non Protocollate E’ stato predisposto un processo batch giornaliero che controllerà tutte le note registrate come non protocollate. In generale per le note nelle quali si negozia un diritto parziale e l’intestato contro non è presente negli atti catastali non si procede all’aggiornamento delle intestazioni catastali ma si fornisce l’esito negativo E12 . anche dopo l’assimilazione del diritto. abitazione o superficie si considera incrociato se in base informativa possiede un diritto uguale oppure la proprietà.Se un soggetto contro è trovato in base dati con un diritto diverso da quello in nota e diverso anche dalla piena proprietà si verifica se esso è assimilabile ad uno dei diritti trascrivibili in Conservatoria. • il soggetto contro è presente in base informativa con più titolarità relativamente all’immobile in esame: in questo caso il soggetto viene considerato come non trovato e quindi si fornisce l’esito E12. nel secondo caso si inserisce il nuovo soggetto e si movimenta il soggetto cedente chiudendo e riaprendo la sua titolarità senza modificarla. tale processo aggiorna l’elenco delle note modificandone lo stato da NON PROTOCOLLATA a Pag. Se il soggetto contro cede il diritto di uso. 0 è stato prodotto per uso interno all’ufficio. E4 . Recupero delle note di trascrizione con documento Voltura 1. 5 di 13 . D3 . se il pubblico ufficiale dell'atto cui di riferisce la nota presentata è una persona non fisica (es.Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare (ex esito D3).0 è presentato da un pubblico ufficiale. Pag. Trattamento delle note non barrate Le note non protocollate non sono più registrate e tutti gli immobili in esse presenti vengono individuati con l’esito E9 – Immobile presente in nota non protocollata. Non sarà comunque possibile recuperare tutti quei casi in cui per una nota di trascrizione è stata presentata domanda di voltura ma tale domanda è stata acquisita associandola ad un tipo documento diverso dalle volture. Se il documento di voltura 1.Intestazione e passaggi intermedi da esaminare. tribunale). La registrazione del documento di recupero produce. In caso negativo la voltura non viene registrata e gli immobili vengono individuati con l’esito E10 – Immobile presente in nota protocollata non registrabile. anche l’aggiornamento degli esiti prodotti dalla voltura automatica. E12. Quindi l’esito originario verrà sostituito da R1 Immobile recuperato dall’ufficio. Ai controlli di registrabilità di un documento Voltura 1. Tale controllo non viene effettuato nei seguenti casi: se il documento di voltura 1.L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali.0 già attivi si aggiunge la verifica che il codice fiscale del richiedente sia uguale a quello del notaio che ha presentato la nota che si vuole recuperare. il recupero viene abilitato solo per gli esiti: B5 . se il documento è stato presentato come uso ufficio. relativamente agli immobili presenti in esso.PROTOCOLLATA DOPO ed inoltre memorizza il protocollo associato e la data di protocollazione. Le note protocollate vengono registrate solo se esiste corrispondenza tra i soggetti contro della nota e gli intestati presenti in banca dati.0.L’immobile risulta identificato negli atti del Catasto Urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato). Immobile recuperato dall’ufficio. a cui corrisponde l’esito R1 oppure R3 se si tratta di immobile presente in nota non barrata avente esito E9 o E10.0. Le note così modificate compariranno nell’elenco delle note elaborate con la colonna relativa allo ‘Stato richiesta’ impostata con VERIFICA UFFICIO.0 è stato presentato dall’utente.oppure R2 Immobile recuperato con un documento di Voltura 1. Recupero delle note di trascrizione con documento ‘Aggiorna’ Se il recupero è effettuato utilizzando documenti ‘Aggiorna’ l’aggiornamento degli esiti della voltura automatica avviene solo se il documento contiene data dell’atto. Gli esiti verranno aggiornati in R1 oppure R3 secondo la regola specificata precedentemente. E10) se si tratta di immobili presenti in note non barrate con esito E9 o E10. e successivamente selezionare il tasto Aggiorna esito. 6 di 13 . se la nota aggiornata è da modello unico. Pag. Se l’aggiornamento automatico non è stato effettuato sarà necessario aggiornare l’esito utilizzando la funzionalità ‘Aggiorna esito’ attivabile dallo schermo degli esiti di una singola nota. oppure R3 Immobile recuperato in automatico (ex esiti E9 . Tale esito. viene inviato automaticamente anche all’utente. si può modificare l’esito prodotto dalla voltura automatica scegliendo tra due possibilità: Immobile non recuperabile. dallo schermo degli esiti di una singola nota. repertorio ed estremi degli immobili uguali a quelli forniti nella nota di trascrizione elaborata dalla procedura. Aggiornamento degli esiti prodotti dalla procedura automatica Con questa funzione. Nel caso in cui sia stato l’ufficio ad effettuare il recupero della nota di trascrizione e si tratta di una nota da modello unico tale esito viene inviato anche all’utente. a cui corrisponde l’esito E7. se il documento di Voltura 1. Pag. B3 . B2 .0’.L’immobile risulta iscritto in una partita speciale del Catasto Urbano oppure del Catasto Terreni. palco teatrale. in modo che possa essere sottoposta nuovamente all’elaborazione giornaliera della procedura automatica. E3 . Nell’ambito del TIPO NOTA : ‘D Protocollata dopo’ (note protocollate dopo la registrazione).La voltura sull’immobile è già stata effettuata. Quando la pratica di approvazione si conclude o il libretto Pregeo viene “svalidato”. Recupero note di trascrizione contenenti immobili con esito E6 La modifica riguarda le note contenenti immobili non registrati perché impegnati da un libretto Pregeo. dello STATO e dello STATO ELABORAZIONE. la nota in questione sarà automaticamente inserita nella tabella delle richieste di recupero.). ecc.L’immobile ha una natura non di interesse catastale (bene futuro o sua porzione.Non è possibile aggiornare i seguenti esiti: B1 . ‘Recuperate con Voltura 1. pozzo. ‘Recuperate dall’Ufficio’.L’immobile risulta in Catasto già volturato con atto avente data successiva a quella della trascrizione oppure presenta un’intestazione non aggiornata. 7 di 13 . Nell’ambito dello STATO : ‘Registrate annotate’ (note registrate con annotazioni) *. ecc. Nell’ambito dello STATO ELABORAZIONE : ‘Da elaborare’.L’immobile è negoziato per diritti non di interesse catastale (diritto di servitù. B6 . Si può correggere un esito aggiornato erroneamente in R1 o E7 qualora tale operazione venga fatta nell’ambito dello stesso mese.). Elenco note Sono state incrementate le scelte per le modalità di estrazione degli elenchi nell’ambito del TIPO NOTA . con esito R2 *). VERIFICA UFFICIO (nota contenente esiti aggiornati dall’Ufficio in R1.0 o Aggiorna. • il protocollo e la relativa data per le note protocollate dopo la registrazione. R3). RECUPERO INOLTRATO (è stato richiesto il recupero di una nota da parte dell’ufficio con la funzionalità Recupera della procedura Voltura Automatica). Nella colonna ‘Stato richiesta’ vengono fornite le seguenti informazioni sullo stato della nota : RECUPERO PACCHETTO (la nota è stata recuperata successivamente dal notaio con il pacchetto Voltura 1. L’elenco a video delle note trattate è stato modificato per introdurre le seguenti colonne: • la data del titolo.‘Verificate dall’Ufficio’. ora. ** Nel caso di nota Ricostruita non viene inviato l’esito in Conservatoria perché la nota in esame. 8 di 13 . non comprendendo più quelle con annotazioni che confluiscono invece nelle ‘Registrate annotate’. per essere trattata come nota di Voltura. pertanto esce dal flusso delle note di Trascrizione. RECUPERO ERRATO (il recupero di una nota da parte dell’ufficio con la procedura Voltura Automatica non è andato a buon fine). viene trasformata in formato Aggiorna e. NOTA RICOSTRUITA (la nota è stata ricostruita utilizzando la funzionalità Ricostruisci della procedura Voltura Automatica **).0. R3 oppure E7 ). Pag. con esito R1. * Nel caso di recupero da pacchetto l’esito (R2) non viene inviato anche in Conservatoria perché non si tratta di un recupero effettuato dall’Ufficio ma dall’utente stesso. RECUPERO UFFICIO (la nota è stata recuperata successivamente dall’Ufficio con il pacchetto Voltura 1. * Le note ‘Registrate’. raggruppano soltanto l’insieme di note con immobili registrati senza annotazioni. Intestazione precedente da verificare. NON REGISTRATI (gli immobili non registrati automaticamente) che a loro volta si suddividono in: Non recuperabili (si tratta degli immobili che l’ufficio ha trattato ed ha giudicato non sanabili).0 e quelli recuperati dall’Ufficio con il recupero da procedura).0. il repertorio . Esiti per comune Nell’elenco Esiti per Comune sono state aggiunte le colonne data del titolo e numero di repertorio. il protocollo e la data di protocollazione. Procedure dell’ufficio. Pag. il numero di registro particolare e i relativi immobili con l’esito inviato. Statistiche della voltura automatica Nella visualizzazione delle statistiche è stata modificata la parte relativa agli IMMOBILI TRATTATI che si suddividono in: REGISTRATI ( tutti gli immobili registrati dalla procedura automatica. la data di presentazione. quelli recuperati con il pacchetto Voltura 1. la data dell’atto. Da esaminare (si tratta degli immobili non registrati che l’ufficio non ha ancora trattato). secondo il criterio di selezione adottato. Nella parte dedicata a IMMOBILI REGISTRATI CON sono presenti le nuove tipologie: Voltura 1. L’elenco prodotto contiene il tipo nota. Le funzioni di presentazione degli elenchi permettono di scegliere se stampare oppure scaricare su file l’elenco prodotto. il codice fiscale del notaio. Scarica elenchi su file Con tale funzione è possibile scaricare l’elenco delle note richiesto su un file excel.Estrai immobili Tale funzione consente di scaricare su file excel l’elenco delle note elaborate con gli immobili in esse presenti. Questo elenco si può ottenere nella funzionalità ‘Elenchi per nota’ selezionando il tasto ‘Estrai immobili’ dopo aver fornito i dati della ricerca. 9 di 13 . Se la nota di trascrizione non è registrata all’attualità. A fronte della creazione della riserva si invia un esito specifico: D4 L’immobile è stato registrato con Riserva1 e annotazione di passaggi intermedi da esaminare. B2 – Diritti non di interesse. particella. Pag. gli intestati presenti in base informativa dopo l’aggiornamento prodotto dal Modello Unico. gli intestati presenti nella banca dati catastale prima della registrazione della nota di trascrizione. 10 di 13 .Nella parte dedicata a IMMOBILI NON REGISTRATI PER sono presenti tutte le causali di mancata registrazione. si fornisce una opportuna segnalazione. viene preparata una ricevuta da inviare all’utente telematico in cui sono presenti: i dati dell’immobile (Comune. Alla fine del trattamento di ogni nota di trascrizione presentata con Modello Unico. Nella parte IMMOBILI SCARTATI PER sono state inserite le causali di scarto: B1 – Natura non di interesse. sezione. in più si accende una riserva sull’immobile creando uno stadio ulteriore. B4 – Comune sconosciuto. B5 – Dati non conformi. tipo catasto. foglio. subalterno). Esiti nuovi Ogni volta che nella nota da Modello Unico il notaio fornisce l’informazione che nella storia dell’immobile è presente un passaggio di proprietà senza atti legali si registra la trascrizione con una apposita annotazione. D5 L’immobile è stato registrato con Riserva1 e annotazione di intestazione e passaggi da esaminare. Estrazione elenco note con oneri chiusi Questa funzionalità è attivabile dagli Elenchi per nota all’interno di Voltura automatica selezionando nello stato Oneri chiusi. B5 – L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali. Pag. 11 di 13 . E5 – Immobile identificato con diverse sezioni. E1 – L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali. Permette di estrarre elenchi di note di trascrizione che hanno chiuso la titolarità di soggetti intestatari di oneri (codice 10). E4 – L’immobile risulta identificato negli atti del Catasto Urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato). Ricostruzione delle note da Modello Unico Si abilita la ricostruzione in formato ‘Aggiorna’ delle note da modello unico solo relativamente ai seguenti esiti: B4 – L’immobile è dichiarato ubicato in un comune il cui codice è sconosciuto in Catasto. E2 – L’immobile in Catasto risulta soppresso. E12 – Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare (ex esito D3). 12 di 13 05 06 superficie 07 uso 08 usufrutto .TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I TITOLI DI CONSERVATORIA E CATASTO CODICE CONSERVATORIA 01 Proprietà CODICE PRESENTE IN CATASTO 03 08 01t 04 64 63 comproprietario comproprietario per l'area proprietà per l'area comproprietario per comproprietario per parte di venditore con patto di riservato dominio 01t 01s proprietà per l'area Proprietà superficiaria 08 07 comproprietario per l'area comproprietario del fabbricato 04 Diritto del concedente enfiteusi 12 10 14 20 21 22 25 26 27 28 10 10 10 10 10 10 52 53 15 30 08e 32 33 50 36 37 61 60 62 66 38 39 40 41 70 42 43 71 concedente in parte direttario livellario parziale per livellario livellario per livellario in parte enfiteuta in parte colono perpetuo colono perpetuo per colono perpetuo in parte beneficiario beneficiario per beneficiario di dominio diretto dominio utile utilista della superficie utilista della superficie per usuario perpetuo usuario a tempo determinato usufruttuario parziale per usufruttuario parziale usufrutto su enfiteusi usufruttuario generale cousufruttuario generale cousufruttuario per usufruttuario generale di livello usufruttuario parziale di livello cousufruttuario generale di livello cousufruttuario di livello usufruttuario di livello di usufruttuario di enfiteusi per usufruttuario generale di enfiteusi usufruttuario parziale di enfiteusi usufruttuario generale di colonia usufruttuario parziale di colonia usufruttuario di colonia per usufruttuario generale di dominio diretto usufruttuario parziale di dominio diretto usufruttuario di dominio diretto per Pag. 34 72 08a usufruttuario generale con diritto di accrescimento di cousufruttuario generale con diritto di accrescimento di usufrutto con diritto di accrescimento Pag. 13 di 13 . modificazione o estinzione dei diritti reali sui beni immobili che vengono trasmessi in via telematica e per i quali è previsto l’obbligo della voltura catastale (tali tipologie di atti sono descritti e codificati nell’elenco . in fase di controllo della nota. Può accadere.Allegato 1 -). i diritti relativi saranno corrisposti al momento di quest’ultima richiesta. ad esempio. in tale caso.non risulta compilato il quadro B della nota di trascrizione. per la verità assai raro. il sistema. la tassa ipotecaria per la voltura è dovuta al momento della trascrizione e la voltura viene eseguita automaticamente alla data indicata.Allegato 1 -) oppure qualora si tratti di un codice residuale . tuttavia. Nei campi relativi alla voltura automatica sul quadro A della nota.per tutti gli atti di costituzione. nel caso di rinunzia unilaterale ad usufrutto. La voltura verrà eseguita automaticamente con l’atto successivo. 1 di 15 . In tutti i casi. specificando i controlli effettuati e le modalità di registrazione delle informazioni nella banca dati catastale. Tipologie di atto La voltura catastale viene eseguita automaticamente sulla base dai dati indicati nella nota di trascrizione nei seguenti casi: . qualora sia previsto l’obbligo di richiedere la voltura catastale (tali tipologie di atti sono descritti e codificati nell’elenco . In tali circostanze. ma è soggetta ad un evento successivo quale un atto di identificazione catastale o l’avverarsi di una condizione. se la voltura dell’atto di trasferimento non deve essere eseguita immediatamente. ancorché espressamente richiesta. . La voltura automatica. se espressamente richiesta in modalità automatica. In tali casi il sistema fornisce l’esito ‘A1’. segnala la presenza di un errore “forzabile” e la voltura automatica non viene comunque eseguita. per dar luogo alla Pag. . non viene eseguita nei seguenti casi: . accanto alla casella di voltura differita. è possibile indicare la data di differimento. che in una convenzione non compaiano tali soggetti come.su esplicita richiesta della parte per le note di trascrizione su supporto informatico presentate direttamente allo sportello dell’Ufficio. Nel caso che venga richiesta la voltura automatica per un codice atto non soggetto a voltura. di conseguenza non è dovuta la tassa ipotecaria per l’esecuzione della voltura. senza la necessità di alcun ulteriore adempimento.non risulta compilato il quadro C della nota di trascrizione. barrando la relativa casella se si tratta di una nuova trascrizione o la casella “voltura della formalità originaria” se si tratta di annotazione. tale circostanza potrà essere evidenziata barrando la casella di “voltura differita” sul quadro A della nota. In tali casi il sistema fornisce l’esito ‘A2’.Maggio 2006 Nota illustrativa sulla procedura di Voltura Automatica Premessa In questa breve nota vengono illustrati i criteri che vengono applicati nella elaborazione automatica delle note di trascrizione ai fini della voltura catastale. In tale caso viene inviato l’esito A6 “La nota di trascrizione presenta un codice atto non soggetto a voltura catastale” . è necessario indicare nel modello unico la nuova intestazione catastale completa riportando i “soggetti a completamento” a favore dei quali esplica i suoi effetti la convenzione. F2.uno dei campi del quadro A relativi a data titolo. Identificazione degli immobili In fase di esecuzione della voltura automatica vengono esaminati tutti gli immobili presenti nella nota di trascrizione e. Per gli immobili indicati nella nota con le nature C = fabbricato in corso di costruzione e Q = porzione di fabbricato in corso di costruzione. la voltura verrà eseguita solo se l’immobile è presente al catasto terreni in una partita ordinaria. ai fini della voltura catastale. La procedura in tali casi non dà luogo alla voltura e fornisce l’esito‘B1’. data differimento. La procedura non prende in esame. K = palco teatrale.i campi del quadro C relativi alle date di nascita dei soggetti non sono formalmente corretti. qualora il terreno su cui insistono sia già in partita 1 al catasto terreni in seguito all’approvazione del relativo tipo mappale. Inoltre la procedura non prende in esame: Pag. X = altro tipo di fabbricato (se è indicato che si tratta di Catasto Terreni ). EU = Ente Urbano (se sono indicati identificativi del Catasto Terreni). PF = porzione di bene futuro. adempimento consentito dalle attuali procedure di aggiornamento degli atti del catasto urbano.Maggio 2006 voltura catastale. data della nota rettificata non è formalmente corretto. P = porzione di immobile. 2 di 15 .il campo numero di repertorio non è in formato numerico. la possibilità di far precedere la stipula dell’atto da una dichiarazione di accatastamento di fabbricato “in corso di costruzione”. ed in particolare gli immobili riportati nella nota di trascrizione che hanno natura non di interesse catastale. negli altri casi la voltura di tali immobili non viene eseguita. PO = pozzo. il sistema fornisce un esito che può essere positivo oppure negativo. F4. F5. In tale caso viene inviato l’esito A8 “Nota scartata per presenza del numero di repertorio formalmente errato” . F3. In tal caso l’immobile potrà essere indicato nella nota di trascrizione con i dati di identificazione del catasto urbano e con la natura C ovvero Q ovvero X e la voltura automatica sarà regolarmente eseguita. In tale caso viene inviato l’esito A9 “Nota scartata per presenza di un soggetto del quadro C con data di nascita errata”. ovvero se è presente al catasto urbano con le categorie F1.il codice atto non è tra quelli soggetti a voltura. In tale caso viene inviato l’esito A7 “Nota scartata per presenza di una data errata nel quadro A” . per ciascuno di essi. . Resta pertanto valida per i fabbricati in corso di costruzione non accatastati. alcune tipologie di immobili. E = Ente Comune -parti condominiali non negoziabili autonomamente (se sono indicati identificativi del Catasto Urbano). dettagliatamente indicati nell’elenco che segue: F = bene futuro. tale codice. in particolare: .) ovvero per i trasferimenti effettuati come “parte”. in tal caso la voltura non può essere eseguita ed il sistema restituisce l’esito ‘B4’. presentano una ulteriore suddivisione in sezioni urbane.il codice catastale del comune. 100/b etc. 100/a. Al momento dell’approvazione dell’atto di aggiornamento la voltura verrà eseguita automaticamente e. l’identificativo è stato indicato nella nota con dati diversi rispetto a quelli riportati nell’atto e a fronte di tale identificativo in banca dati non esiste alcun immobile. Si ricorda. a tale proposito. il protocollo della pratica in corso sarà visibile nell’elenco degli esiti di ogni singolo immobile. in attesa dell’approvazione dell’atto tecnico di aggiornamento (es: indicazione alfanumerica della particella. In questi casi viene restituito l’esito ‘B5’. al fine di evitare la segnalazione di esito della voltura negativa ed il pagamento dei corrispondenti tributi. la sezione urbana che può essere costituita da una o tre lettere alfabetiche. Si fa presente che gli elenchi completi delle sezioni censuarie e delle sezioni urbane sono disponibili in linea su Sister. sempre che la fattispecie sia giuridicamente ammissibile.Maggio 2006 • gli immobili indicati nella nota di trascrizione con identificativi “provvisori”. Nell’ipotesi in cui. il nuovo esito verrà restituito in via telematica. Qualora gli identificativi degli immobili indicati nella nota siano relativi ad un atto di aggiornamento geometrico (tipo di frazionamento) in corso di lavorazione ma non ancora approvato. nei casi in cui il territorio comunale sia suddiviso in sezioni censuarie occorre indicare una ulteriore lettera alfabetica per individuare la sezione censuaria in cui il bene stesso ricade. Il sistema fornisce l’esito ‘B2’. richiedendo l’esecuzione della voltura automatica in sede di presentazione del successivo atto con cui vengono definitivamente identificati gli immobili. tuttavia. Se l’immobile oggetto del trasferimento è ubicato in un comune amministrativo di nuova istituzione. in presenza di dette sezioni. • gli immobili che nel quadro C della nota sono referenziati con una servitù. che in questo caso risultano costituiti da gruppi di lettere separati con una sbarra dai caratteri numerici. di utilizzare il campo “voltura differita”. è composto di quattro caratteri. In tali casi. prima del foglio. 3 di 15 . per le note da modello unico.alcuni comuni. sarebbe opportuno. che nella nota di trascrizione occorre indicare correttamente i dati richiesti ed. inoltre. Per tutti gli altri immobili viene effettuata la ricerca automatica nella banca dati catastale. Si segnala che. per gli immobili censiti nel catasto urbano è necessario indicare. il sistema fornisce l’esito negativo ‘E1’. In tali casi. a fronte degli identificativi forniti. normalmente. tuttavia. oltre alla suddivisione del territorio in sezioni censuarie tipiche del catasto terreni. Pag. sulle visure catastali l’informazione è riportata nello spazio riservato ai fogli della mappa urbana. Tale situazione si verifica quando: • • l’immobile non risulta presente nella banca dati catastale perché il relativo atto di aggiornamento non è stato ancora trattato dall’ufficio (può essere un atto arretrato). il sistema non procede alla immediata registrazione della voltura ed invia l’esito E6 “Immobile impegnato da un documento Pregeo”. non venissero individuati i corrispondenti immobili.. può accadere che il comune non risulti nella banca dati catastale perché non è stata ancora effettuata la relativa variazione circoscrizionale o non esistono nella banca dati tabelle di corrispondenza. in quanto sono negoziati per diritti non di interesse catastale. . beni comuni non censibili . la voltura non viene eseguita e viene restituito l’esito negativo ‘E2’. o urbani da accertare. Si rammenta che nelle partite speciali del catasto terreni sono iscritti i seguenti beni: . Il confronto e le conseguenti elaborazioni effettuate sono distinti a seconda che la volturazione interessi per l’intero la proprietà ovvero solo quote e/o diritti parziali. Ad esempio. si “aggiungono” alla proprietà (quindi una intestazione con diritto di abitazione e nuda proprietà viene considerata incompleta). 4 di 15 . Al riguardo si segnala che qualora l’immobile sia stato soppresso dall’ufficio successivamente alla data di stipula dell’atto ma prima della registrazione della voltura automatica. l’errore dovrà essere sanato dall’ufficio medesimo. Se l’immobile è presente nella banca dati catastale. fatta eccezione per la partita speciale dei beni comuni censibili del catasto urbano. ma è censito in una partita speciale. divisi in subalterni .accessori comuni ad enti rurali e ad enti rurali e urbani . la voltura non viene eseguita e viene restituito l’esito negativo ‘E3’. I diritti di uso e abitazione. ma nella nota di trascrizione tali identificativi non sono stati correttamente indicati. che di norma vengono indicati senza specificare la quota. Le operazioni di confronto vengono effettuate sulla base di alcune regole generali che possono essere ricondotte principalmente alle seguenti corrispondenze: nuda proprietà + usufrutto = proprietà diritto del concedente + diritto dell’enfiteuta = proprietà proprietà superficiaria + proprietà per l’area = proprietà nuda proprietà superficiaria + usufrutto su proprietà superficiaria = proprietà superficiaria.aree di fabbricati rurali.beni comuni censibili I beni comuni censibili saranno volturabili esclusivamente nel caso che la nuova intestazione rappresenti la piena proprietà dell’immobile.Maggio 2006 Se l’immobile oggetto del trasferimento risulta soppresso. se a Tizio è riconosciuto il diritto di abitazione e a Caio quello della proprietà l’intestazione catastale sarà “Tizio per l’abitazione e Caio per la proprietà” (e non nuda proprietà). Intestazioni catastali La procedura di voltura automatica esegue il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e quelli presenti nella banca dati catastale. la voltura non viene eseguita e viene restituito l’esito negativo ‘E4’. Trasferimento per l’intero della proprietà Pag.strade pubbliche. al fine di individuare eventuali discordanze. Se l’immobile è individuato negli atti del catasto da più identificativi “graffati” fra loro.aree di enti urbani e promiscui .acque esenti da estimo . mentre nelle partite speciali del catasto urbano sono iscritti i seguenti beni: . comunque. due soggetti sono considerati coincidenti se hanno identico codice fiscale. resta la mancata continuità storica che. successivamente.Maggio 2006 Il confronto viene effettuato esclusivamente sui dati anagrafici e non sulle quote e i diritti. la nuova intestazione riporta tutti i soggetti a favore della nota di trascrizione con le quote e i diritti in essa indicati e la voltura ha esito positivo.se in nota di trascrizione sono presenti due soggetti contro. la procedura di voltura automatica esegue il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestati catastali. viene eseguita preliminarmente la voltura relativa all’ultimo atto mancante creando una nuova ditta catastale corrispondente ai soggetti contro della trascrizione e. Nel caso specifico viene restituito l’esito D4 “L’immobile è stato registrato con Riserva1 e annotazione di passaggi intermedi da esaminare”. come soggetto non comparente. per le società. indicando quest’ultimo. Tale annotazione non viene apposta se. Sulla base di tali informazioni. in questi casi. anche se la denominazione o la sede legale differiscono.se un soggetto acquista in regime di comunione e il coniuge non compare in atto. in particolare. la voltura viene eseguita ugualmente e la nuova intestazione è corretta. entrambi i coniugi verranno riportati nella nuova intestazione catastale. viene apposta l’annotazione “Passaggi intermedi da esaminare” e viene restituito l’esito ‘D2’. utilizzando gli stessi criteri descritti per il trasferimento dell’intero della proprietà. i dati relativi all’ultimo atto mancante (ad esempio una dichiarazione di successione non volturata). con stesso diritto e quota uguale o superiore al doppio di quella ceduta. in comunione tra loro. Se i soggetti contro della nota di trascrizione non coincidono. pari alla metà di quella imputata al soggetto presente nella nota di trascrizione e la voltura ha esito positivo . . Negli altri casi. per esteso. con il modello unico. 5 di 15 . la voltura viene registrata correttamente senza annotazioni.se tutti i soggetti contro della nota di trascrizione corrispondono agli intestati catastali. si verifica se i due diritti sono da considerarsi assimilabili. ma verifica anche la consistenza delle quote e la relativa congruità. La voltura viene eseguita in base alle seguenti regole: . nel modello unico. ciascuno con una uguale quota. viene evidenziata con l’annotazione “Passaggi intermedi da esaminare”. utilizzando la tabella di corrispondenza di cui all’Allegato 3. Pag. e nell’intestazione catastale è presente uno solo dei due in regime di comunione. si dà corso alla voltura aggiornando gli intestati catastali con i soggetti a favore della trascrizione. in tutto o in parte. Se un soggetto contro è presente nella intestazione catastale con un diritto diverso da quello indicato nella nota. vengono riportati. Trasferimento di quote e diritti parziali Nel caso di trasferimento di quote e/o diritti parziali. Tutti gli altri casi daranno luogo a registrazione con annotazione di ”Passaggi da esaminare” ed invio del relativo esito ‘D2’. Per le note da modello unico qualora sia fornita l’informazione di passaggi intervenuti senza atti legali. con quelli dell’intestazione catastale. però. i diritti trasferiti. come detto. che può essere identificato con gli estremi dell’atto e/o della voltura e/o della registrazione. nonché il regime (legale ovvero convenzionale) dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. La mancata presenza di un dato nella banca dati catastale non dà origine a difformità e quindi verranno considerati uguali a quelli presenti in nota anche i soggetti identificati solo con nome e cognome. . la voltura viene registrata e contestualmente viene accesa una riserva sull’immobile. In questo modo si può evitare che la voltura non venga eseguita con la conseguente fornitura dell’esito E12. Nel caso specifico viene restituito l’esito D5 “L’immobile è stato registrato con Riserva1 e annotazione di intestazione e passaggi da esaminare”. sui dati aggiuntivi per l’esecuzione della voltura automatica. ciascuno con una uguale quota. Per i coniugi in regime di comunione vale quanto già detto per i trasferimenti per l’intero della proprietà. ma è indicato nel modello unico come soggetto non comparente. in comunione tra loro. Con l’utilizzo del modello unico è possibile evitare le intestazioni incomplete compilando le informazioni relative ai soggetti a completamento. la procedura sostituisce il soggetto in questione lasciando inalterati gli altri intestati ed inserisce l’annotazione di ‘Intestazione precedente da esaminare’ inviando l’esito D6 . la voltura viene registrata e contestualmente viene accesa una riserva sull’immobile. 650/1972. n. Se vi è corrispondenza la voltura viene eseguita con esito positivo riportando. ma il soggetto è presente nella banca dati catastale con una sola titolarità relativamente all’immobile in esame.R. Per le note da modello unico qualora sia fornita l’informazione di passaggi intervenuti senza atti legali. i due dati si considerano comunque corrispondenti. Se invece non vi è corrispondenza tra i soggetti contro della nota e gli intestati catastali.V. entrambi i coniugi verranno riportati nella nuova intestazione catastale. rimangono. la voltura viene registrata correttamente senza annotazioni.Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare – L’aggiornamento degli intestatari catastali verrà eseguito dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio entro 40 gg ovvero a seguito di ulteriori elementi integrativi che verranno richiesti alla S. vengono effettuati ulteriori controlli formali specifici: . indicato invece nella nota di trascrizione. vale a dire fornendo anche i dati dei soggetti. insieme a quelli contro della nota. Tutti gli altri casi non daranno luogo a registrazione con la fornitura dell’esito E12. 12 del D. completi di quote e diritti. ovviamente. ai sensi dell’art.P. nella nuova intestazione catastale. e nell’intestazione catastale è presente uno solo dei due in regime di comunione con diritto analogo a quello della nota e quota uguale o superiore al doppio di quella ceduta. che.Maggio 2006 Per il codice diritto 10 (oneri) l’assimilazione viene effettuata confrontando la parte descrittiva del diritto. la voltura non viene eseguita e viene fornito l’esito E12 . vale a dire che se un soggetto acquista quote e diritti parziali in regime di comunione e il coniuge non compare in atto. in base ai criteri sopra descritti. 6 di 15 . Se in nota di trascrizione sono presenti due soggetti contro. pari alla metà di quella imputata al soggetto presente nella nota di trascrizione. costituiscono l’intera intestazione del bene da volturare. i soggetti a favore della nota di trascrizione in sostituzione di quelli contro per le quote di loro competenza. Analogamente. nella intestazione i soggetti non interessati dal trasferimento. Se per un soggetto venditore non vi è corrispondenza esclusivamente tra il diritto indicato in nota e quello della intestazione catastale. se nella intestazione catastale non è presente il regime dei coniugi.L’atto mancante deve possedere i seguenti campi formalmente corretti e completi : repertorio in formato numerico volume e numero impostati (se si tratta di una successione) (entrambi in formato numerico) data del titolo o della denuncia Pag. Per le note provenienti da modello unico. Infine. Nell’ambito del modello unico tale fattispecie non appare.Maggio 2006 .idoneo a stabilire la priorità degli atti. ma in assenza di ogni altro elemento ad esempio. più ipotizzabile. soprattutto. ma i dati errati non vengono presi in considerazione e viene inviato il messaggio informativo “Elaborati integrativi scartati per presenza di errori formali” Ordine cronologico delle volture In ordine alle regole seguite per la esecuzione e la registrazione nelle banche dati catastali delle volture si fa presente quanto segue. numero particolare della trascrizione. viene trascritto per primo quello in data successiva. la voltura viene ugualmente eseguita. la voltura non viene eseguita quando l’immobile risulta già volturato in virtù del medesimo atto. tuttavia. vengono inserite negli atti catastali in base alla data dell’atto e non della trascrizione. perché stipulato in data successiva.Il coniuge non comparente deve possedere i seguenti campi formalmente corretti e completi nome e cognome data di nascita . in questo caso il confronto eseguito automaticamente dalla procedura tra i soggetti contro della prima nota di trascrizione (relativa al secondo atto) e gli intestati catastali riscontrerà una incoerenza. numero di repertorio (se si tratta dello stesso notaio) .I soggetti a completamento devono possedere i seguenti campi formalmente corretti e completi : nome e cognome data di nascita codice diritto quota . in seguito alla estensione del modello unico a tutto il territorio nazionale e alle diverse tipologie di atti. in cui venga richiesta la voltura di due distinti atti di trasferimento relativi allo stesso immobile aventi la stessa data di stipula. Per i trasferimenti che interessano l’intero della proprietà le volture. Anche questa ipotesi appare. inoltre. L’esito ‘B3’ viene fornito. Ovviamente. Nell’ipotesi. se. In tal caso il sistema fornisce l’esito ‘B6’. di due atti. comunque. peraltro assai rara. come già detto. la voltura viene eseguita ugualmente con l’annotazione “passaggi intermedi da esaminare”. In caso di esito negativo dei controlli sopra elencati. dal sistema anche quando il trasferimento riguarda quote o diritti parziali e risulta registrata in banca dati una voltura relativa ad un atto avente data successiva a quella della trascrizione che si sta esaminando. il sistema non è in grado di verificare la priorità dei documenti e non esegue le volture richieste. ad esempio. l’ultimo intestatario in catasto risulterà. riguardanti lo stesso immobile. 7 di 15 . l’acquirente del primo atto trascritto. non più ipotizzabile. nella fase della loro esecuzione. in linea generale. fornendo come risultato dell’operazione l’esito ‘B3’. Formalità in rettifica Pag. in linea generale. in quanto la fase della volturazione è strettamente dipendente e conseguente all’esecuzione della formalità di trascrizione. le quote od il tipo di diritto oggetto dell’atto. oltre alle informazioni sull’esito delle operazioni effettuate. Su tutti gli immobili interessati dalla nota originaria. si possono distinguere i seguenti casi: .la voltura della formalità originaria è stata eseguita erroneamente e l’errore è relativo alla nuova intestazione catastale (soggetti e/o diritti) ovvero agli immobili identificati. per correggere la nuova intestazione catastale ottenuta anche l’utente può utilizzare il pacchetto Voltura 1. La voltura della formalità in rettifica viene eseguita in base alle regole generali applicate a tutte le altre note.0 con l’opzione “recupero da voltura automatica”. che può essere inviato anche per via telematica. tipo catasto. Se invece. Recupero delle volture con esito negativo Se la voltura automatica ha avuto un esito negativo o positivo ma con annotazioni. particella. In proposito. le seguenti informazioni: i dati dell’immobile (Comune. pur essendo la nota di trascrizione compilata correttamente (in caso contrario occorre rettificare la nota di trascrizione come indicato nel paragrafo precedente). può intervenire per sanare la situazione della banca dati catastale. sempre come annotazione. per incompletezza o imprecisione delle informazioni disponibili.. nel caso in cui siano stati indicati in modo erroneo i dati catastali degli immobili. qualora siano ancora attivi.la voltura della formalità originaria non è stata ancora eseguita. il riferimento agli estremi della nota di trascrizione rettificata. accanto ai dati dell’atto. i dati anagrafici dei soggetti.0 predisponendo un documento con l’apposita opzione “recupero da voltura automatica”.Maggio 2006 La voltura della formalità in rettifica deve essere richiesta quando il notaio riscontri che nella nota di trascrizione siano stati indicati in modo errato dati che producono effetti sulla banca dati catastale. come annotazione. Se la voltura automatica ha avuto un esito negativo o positivo ma con annotazioni. Ad esempio. subalterno). La voltura relativa alla formalità in rettifica viene eseguita nuovamente e viene riportato. l’ufficio provvederà ad aggiornare l’esito della voltura con il messaggio “Immobile non recuperabile”. gli intestati presenti in base informativa dopo l’aggiornamento effettuato dalla procedura di voltura automatica. Pag. a cui corrisponde l’esito E7. . utilizzando le normali procedure d’ufficio ovvero il pacchetto Voltura 1. viene ripristinata la precedente intestazione eseguendo automaticamente una voltura con causale “Rettifica Intestazione all’attualità”. il recupero non è possibile. Inoltre nella voltura precedente viene riportato. l’ufficio procede ad esaminare le cause del mancato o non corretto aggiornamento e. Ricevuta dell’esito della voltura automatica L’esito della voltura automatica che viene restituita all’utente conterrà per ciascun immobile. gli intestati presenti nella banca dati catastale prima della registrazione della nota di trascrizione. Verrà riportato. il riferimento agli estremi della nota in rettifica. foglio. 8 di 15 . il riferimento agli estremi della nota di trascrizione rettificata. sezione. qualora le informazioni a sua disposizione siano sufficienti. come annotazione. Quindi l’esito originario verrà sostituito da R1 Immobile recuperato dall’ufficio. Intestazione e passaggi intermedi da esaminare. 9 di 15 . che non sia in corso un recupero effettuato attraverso le procedure dell’ufficio. anche l’aggiornamento degli esiti prodotti dalla voltura automatica.0 non viene elaborato e l’eventuale recupero dovrà essere effettuato tramite le procedure d’ufficio. se il documento di Voltura 1. La registrazione del documento di recupero produce. Se i controlli hanno esito negativo il documento di Voltura 1.0 è stato prodotto per uso interno all’ufficio. predisposto come recupero di voltura automatica. Questo ultimo controllo non viene effettuato nei seguenti casi: se il documento di voltura 1.0. Nel caso in cui sia stato l’ufficio ad effettuare il recupero della nota di trascrizione e si tratta di una nota da modello unico tale esito viene inviato anche all’utente.0. che non sia già stata recuperata ed infine che il codice fiscale del richiedente sia uguale a quello del pubblico ufficiale che ha presentato la nota originaria.0 è stato presentato dall’utente. tribunale). Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare (ex esito D3). se il pubblico ufficiale dell'atto cui di riferisce la nota presentata è una persona non fisica (es. Se il documento di voltura 1. L’immobile risulta identificato negli atti del Catasto Urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato). Pag. relativamente agli immobili in esso presenti. è stato presentato dall’utente ai precedenti controlli si aggiunge la verifica che l’esito prodotto dalla procedura automatica sia uno dei seguenti: B5 E4 D3 E12L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali.Maggio 2006 Il sistema controlla che la nota di trascrizione che si vuole recuperare sia stata elaborata dalla procedura automatica e abbia avuto un esito negativo o positivo ma con annotazioni. se il documento è stato predisposto dall’ufficio R2 Immobile recuperato con un documento di Voltura 1. PER PUBBLICA UTILITA' ACQUISIZ. QUOTE DIVISIONE DECR.SOC.EDIL. AL PATRIM. O RAG. SENTENZA MODIFICATIVA DIRITTI . PER FUTURA DIVISIONE CESS. ATTRIB. DIVISIONE SENTENZA PRESCRIZIONE DIRITTI SENTENZA COSTITUTIVA DIRITTI SENTENZA ACQUISTO ALLUVIONE SENTENZA ACQUISTO USUCAPIONE SENTENZA CONFISCA BENI OMOLOGAZIONE CONCORD. ASSEGN.Maggio 2006 Allegato 1 : Lista dei codici atto che generano voltura codice atto trascrizione 101 103 104 105 108 109 112 113 114 115 121 123 124 130 131 132 133 134 135 136 137 138 142 143 145 146 150 154 155 405 406 409 410 604 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 618 619 620 causale voltura descrizione IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST DEC DEC DEC DEC DEC DEC SEN SEN SEN SEN DEC SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN Pag. DIRITTI SEPARAZIONE CON ASSEGN. COMUNALE ACQUISIZ. A SOCIO DI COOP.DIRITTI A TITOLO ONEROSO COMPRAVENDITA CONFERIMENTO IN ASSOCIAZIONE CONFERIMENTO IN CONSORZIO CONFERIMENTO IN SOCIETA' COSTITUZIONE COMUNIONE REALE COSTIT. BENI INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DEVOLUZIONE ESPROPR. AL PATRIM. PERMUTA RETROCESSIONE RINUNZIA PRESTAZIONE CON TRASF. 10 di 15 AFFRANCAZIONE ASSEGN. ASSEGN. DONAZIONE A NASCITURI DONAZIONE OBNUZIALE FUSIONE DI SOCIETA' INCORPORAZIONE DI SOCIETA' MUTAMENTO DENOM. STATALE DECR.DIRITTI A TITOLO GRATUITO CESS. FALLIM. PER SCIOGLIMENTO SOC. DIRITTI A TITOLO ONEROSO COSTITUZIONE DI FONDAZIONE DICHIARAZIONE DI NOMINA DIVISIONE DIVISIONE A STRALCIO DONAZIONE ACCETTATA DONAZIONE A ENTE NON RICONOSC. TRASFERIMENTO IMMOBILI LODO COSTITUTIVO DI DIRITTI LODO MODIFICATIVO DI DIRITTI LODO ARBITRALE PER DIVISIONE LODO ARBITRALE TRASLATIVO APPROVAZIONE PROGET. Maggio 2006 SENTENZA PER DIVISIONE SENTENZA TRASLATIVA VERBALE COSTITUTIVO DIRITTI VERBALE MODIFICATIVO DIRITTI VERBALE TRASLATIVO DECRETO ACQUISTO USUCAPIONE 621 622 623 624 625 627 SEN SEN VER VER VER DEC Pag. 11 di 15 . Nota scartata per presenza di un soggetto del quadro C con data di nascita errata B1-.L’immobile è impegnato da un documento Pregeo E7-. quadro degli immobili A2-.Maggio 2006 Allegato 2 .) B2-. quadro dei soggetti. ecc.L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del Catasto sono presenti più immobili con stesso foglio. pozzo. ecc.) B3-. nella sezione relativa ai soggetti a favore A6-.L’immobile è negoziato per diritti non di interesse catastale (diritto di servitù.Lista degli esiti della procedura di voltura automatica A1-.L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali B6-.La voltura sull’immobile è già stata effettuata E1-.La nota di trascrizione presenta un codice atto non soggetto a voltura catastale A7-.L’immobile in Catasto risulta soppresso E3-.L’immobile risulta identificato negli atti del Catasto Urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato) E5-.Immobile non recuperabile E9-.Nota scartata per presenza di una data errata nel quadro A A8-.L’immobile ha una natura non di interesse catastale (bene futuro o sua porzione.L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali E2-.L’immobile risulta iscritto in una partita speciale del Catasto Urbano oppure del Catasto Terreni E4-.Immobile presente in nota non protocollata E10.L’immobile è dichiarato ubicato in un Comune il cui codice è sconosciuto in Catasto B5-.La nota di trascrizione non risulta compilata nel quadro B. palco teatrale.Immobile presente in nota protocollata non registrabile Pag.Nota scartata per presenza del numero di repertorio formalmente errato A9-.L’immobile risulta in Catasto già volturato con atto avente data successiva a quella della trascrizione oppure presenta un’intestazione non aggiornata B4-. particella e subalterno ma sezioni diverse E6-. 12 di 15 .La nota di trascrizione non risulta compilata nel quadro C. L’immobile è stato registrato con Riserva1 e con annotazione di passaggi intermedi da esaminare D5-.0 R3-.Immobile recuperato con un documento di Voltura 1.Maggio 2006 E12.Intestazione precedente da verificare R1-.L’immobile è stato registrato con Riserva1 e con annotazione di intestazione e passaggi da esaminare D6-.Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare (ex esito D3) D2-.Immobile recuperato dall’ufficio R2-.L’immobile è stato registrato con annotazione di passaggi intermedi da esaminare D1-.Immobile recuperato in automatico (ex esiti E9 .La ditta è stata registrata con intestazione parziale e l’immobile con annotazione di passaggi intermedi da esaminare D4-.La ditta è stata registrata con intestazione parziale D3-. Pag. 13 di 15 . E10). 14 di 15 .Maggio 2006 Allegato 3 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I TITOLI DI CONSERVATORIA E CATASTO CODICE CONSERVATORIA CODICE CATASTO 01 Proprietà 01t 01s proprietà per l'area Proprietà superficiaria 03 04 64 63 08 07 comproprietario comproprietario per comproprietario per parte di venditore con patto di riservato dominio comproprietario per l'area comproprietario del fabbricato 04 Diritto del concedente 12 10 14 20 21 22 25 26 27 28 10 10 10 10 10 10 52 53 15 30 08e 32 33 50 36 37 61 60 62 66 38 39 40 41 70 42 43 71 concedente in parte direttario livellario parziale per livellario livellario per livellario in parte enfiteuta in parte colono perpetuo colono perpetuo per colono perpetuo in parte beneficiario beneficiario per beneficiario di dominio diretto dominio utile utilista della superficie utilista della superficie per usuario perpetuo usuario a tempo determinato usufruttuario parziale per usufruttuario parziale usufrutto su enfiteusi usufruttuario generale cousufruttuario generale cousufruttuario per usufruttuario generale di livello usufruttuario parziale di livello cousufruttuario generale di livello cousufruttuario di livello usufruttuario di livello di usufruttuario di enfiteusi per usufruttuario generale di enfiteusi usufruttuario parziale di enfiteusi usufruttuario generale di colonia usufruttuario parziale di colonia usufruttuario di colonia per usufruttuario generale di dominio diretto usufruttuario parziale di dominio diretto usufruttuario di dominio diretto per 05 enfiteusi 06 superficie 07 uso 08 usufrutto Pag. Maggio 2006 34 72 08a usufruttuario generale con diritto di accrescimento cousufruttuario generale con diritto di accrescimento usufrutto con diritto di accrescimento Pag. 15 di 15 . 10. n. 23 giugno 1993. n° 18288 1/2006 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. nell’attuale procedura “Nota” per la compilazione delle note di trascrizione. Al riguardo lo stesso Ufficio propone la seguente soluzione: utilizzo nel quadro “C – Soggetti” della nota di trascrizione del codice corrispondente al “diritto dell’enfiteuta”. PROT. 8673).Provvedimenti di legittimazione . Cass. La problematica della trascrivibilità degli atti di legittimazione di fondi gravati da usi civici. 128/T del 2 maggio 1995 .Modalità di trascrizione DESTINATARI: Direzioni Centrali.contenente le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota – con riferimento al “diritto dell’enfiteuta” (codice 05) precisa l’assimilabilità di tale diritto ad altri diritti ad esso correlabili (cfr. seppure in attesa di espansione per effetto dell’affrancazione (ovvero: “compresso” sino all’affrancazione). da parte di un Ufficio provinciale dell’Agenzia. Tanto premesso. In tale occasione è stato tra l’altro precisato che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico. Uffici provinciali Roma. del colono perpetuo.…titolo legittimo di proprietà e possesso…” (cfr. conferisce al destinatario (legittimario) “…la titolarità di un diritto soggettivo perfetto.. Direzioni Regionali. ciò anche nella considerazione che la Circolare Ministeriale n. 2 del 26 febbraio 2004.”). Consiglieri. 6940 e 8 agosto 1995. Pagina 1 di 2 . una richiesta di chiarimenti in ordine alle corrette modalità di compilazione delle note di trascrizione relative ad atti di legittimazione di terreni soggetti ad usi civici. n. pagine complessive: 2 Firmato: Mario Picardi L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente E’ pervenuta alla Scrivente.il diritto del miglioratario. OGGETTO: Usi civici . 8 marzo 2006 N. nota n. nel merito si osserva quanto segue. di natura reale. iscrizione e domande di annotazione. dove vengono richiamati. pur instaurando un rapporto assimilabile a quello enfiteutico. C.. ecc. è stata in parte già affrontata da questa Agenzia con circolare n. a titolo meramente esemplificativo.RISOLUZIONE N. “. non sarebbe rinvenibile uno specifico codice per l’individuazione del peculiare diritto trasferito dall’ente locale al soggetto “legittimario”. del locatore ad meliorandum. nei suoi aspetti generali. Il predetto Ufficio evidenzia che. 03. a titolo esemplificativo. punto 8. anche nell’ipotesi esaminata. e salvo valutare l’opportunità di un eventuale adeguamento delle codifiche attualmente in uso. la soluzione ipotizzata dall’Ufficio richiedente non sembra ex se garantire un’adeguata e corretta conoscibilità.2. è stato ulteriormente precisato che “…il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione. al fine di assicurare una corretta rappresentazione della peculiare fattispecie delineata sul piano della pubblicità immobiliare. con particolare riferimento alla peculiare situazione giuridica scaturente dal provvedimento di “legittimazione”. potrebbe essere la seguente: “Provvedimento di legittimazione con imposizione di canone enfiteutico”. Quadro C – Soggetti: utilizzo del codice corrispondente al diritto di proprietà (cfr. in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e su conforme avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato. in quanto si traduce in una obbligazione inscindibilmente correlata al godimento di un determinato bene. al pari di quanto accade nell’ambito del rapporto enfiteutico. 1 /2006 . Tenendo conto degli aspetti evidenziati. l’impostazione ipotizzata dal predetto ufficio potrebbe essere integrata nel modo seguente: • Quadro A della nota di trascrizione: utilizzo. per effetto della intervenuta “legittimazione”. Risoluzione n.2006 Nella stessa Circolare. dunque. della Circolare n. fornendo una descrizione dell’atto che consenta di identificare esattamente la natura del diritto attribuito e che. Alla luce delle considerazioni che precedono. In altri termini. quindi si tratta di un diritto di proprietà per così dire “pieno” che. 18288 del 08. tuttavia. nel campo “Dati relativi alla convenzione”. del codice atto generico “400”. [e con l’affrancazione] si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Pagina 2 di 2 Firmato: Mario Picardi . il terreno passa nella libera e assoluta proprietà del legittimario. Quadro D: precisazione della circostanza che gli effetti espansivi del diritto di proprietà conseguiranno al provvedimento di affrancazione. • • Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sulla corretta applicazione delle indicazioni operative contenute nella presente risoluzione. 128/T del 1995). il collegamento con la res sembra costituire l’unico titolo posto a fondamento dell’obbligo di pagamento del canone. pare pertanto assimilabile ad un onere reale. degli effetti correlati all’atto in questione.5. e il conseguente obbligo di pagamento.Direzione Agenzia.”. si trova ad essere “compresso” sino al momento dell’affrancazione e della conseguente liberazione dall’obbligo di corresponsione del canone annuo.Prot. L’imposizione di tale canone. sotto il profilo sostanziale. infatti. Come innanzi accennato. n. . . non dichiarate in catasto. convertito con modificazioni nella legge 11/8/1939 n. che disciplina. Direzioni Centrali. DESTINATARI: 1 Premessa In attuazione del disposto di cui al comma 339 dell’articolo 1 della legge 30/12/2004. 3 del R. N° 54891 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DC Cartografia. comma 336. Più in particolare il sopra citato comma 336 consente ai Comuni di richiedere ai soggetti. obbligati ai sensi dell’art. Preliminarmente si vuole evidenziare l’importanza della norma in esame che è finalizzata a conseguire un miglioramento dell’attuale livello di perequazione impositiva nel settore immobiliare attraverso il recupero di fenomeni di elusione ed evasione fiscale. sulla G. n.1249. 40 del 18/2/2005 è stata pubblicata. della legge 30 dicembre 2004. DATA DECORRENZA: Roma.D. 311. le modalità per l’accertamento di variazioni nello stato di fatto degli immobili. la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili non dichiarati in catasto o per i quali. n. 4 agosto 2005 N° pagine complessive: 22 L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente Data della presente CIRCOLARI DELL’ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE: nessuna. Consiglieri.L. 311.U. 1 di 21 . 652. n.CIRCOLARE N. Direzioni Regionali e Uffici Provinciali. 13/4/1939 n. per effetto di intervenute variazioni edilizie. la determinazione direttoriale 16/2/05. sussistono situazioni di fatto non coerenti con i classamenti riportati negli atti catastali o con gli elementi assunti a base per la determinazione della rendita. ai sensi del comma 336 della medesima legge. Catasto e Pubblicità Immobiliare d’intesa con la DC Organizzazione e Sistemi Informativi Accertamento delle unità immobiliari urbane ai sensi dell’articolo 1. 10 PROT. Pag. quelle variate nella destinazione d’uso. nonché le costruzioni che sono passate dalla categoria delle esenti a quelle soggette ad imposizione. comma 58 della legge 662/96. la rideterminazione della rendita delle unità immobiliari ricadenti nelle due fattispecie sopracitate può essere operata con i procedimenti eccezionali previsti rispettivamente dall’art. soltanto i “beni pubblici” cioè quei beni (demanio necessario e demanio incidentale) che appartengono allo Stato ovvero agli Enti pubblici territoriali a titolo di proprietà pubblica. della legge 30 dicembre 2004. comma 335. n. di “proprietà privata”. tipologia edilizia e merito di posizione. laddove gli stessi siano influenti sul classamento e sulla determinazione della relativa rendita catastale. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. le unità immobiliari estranee alla casistica sopra esposta. 2 Ambito di applicazione delle attività di accertamento previste dell’articolo 1. · palesemente difforme da quella attribuita ad unità immobiliari limitrofe del tutto similari per consistenza. nonchè secondo i processi più generali Pag. Salvo più puntuali specificazioni che potranno nel futuro essere fornite. N° 54891 La richiesta deve contenere gli elementi constatati. a seguito di intervenute mutazioni del tessuto urbano ed edilizio che hanno prodotto una variazione disomogenea degli stessi valori fra una microzona e quelle limitrofe. E’ opportuno anche sottolineare come non rientrino nell’area applicativa delle disposizioni in esame e quindi non siano oggetto di riclassamento e di rideterminazione della rendita. della legge 311/04 e dall’art. cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione catastale. Come è noto. 2 di 21 . 3. Sono altresì interessate all’accertamento le unità immobiliari di proprietà privata mai dichiarate in catasto. comma 336. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. 311 Sono interessate al procedimento in esame le unità immobiliari di proprietà privata oggetto di interventi edilizi. si esprime l’avviso che non rientrano tra le unità immobiliari. 1. ovvero site in fabbricati che siano stati oggetto di interventi edilizi. con le procedure previste dal più volte citato comma 336.DC Cartografia. anche se dovessero presentare una rendita: · non coerente con i correnti valori immobiliari di mercato. atti a motivare l’incoerenza rilevata e la data. qualora accertabile. in rapporto alla normativa e prassi catastale per l’accertamento delle unità immobiliari urbane. 154. 3 Collaborazione con i Comuni Il provvedimento citato in premessa elenca. del decreto legge 14. connesse anche alla complessità dell’attuale sistema estimale catastale. Sono fatti salvi i casi in cui sono applicabili le modalità di classamento richiamate all’art. le varie tipologie di interventi edilizi. 11. ivi compresa anche una sintetica formazione tecnica in materia di accertamento delle unità immobiliari urbane. In relazione alle difficoltà operative che potrebbero emergere nell’applicazione della norma. N° 54891 di revisione parziale o generale delle tariffe d’estimo e segnatamente presenti nella normativa catastale di base. denunce di variazione di unità censite ovvero delle costruzioni passate dalla categoria delle esenti a quelle soggette ad imposizione. · · · termine previsto per le suddette dichiarazioni e relative sanzioni. unità immobiliari cui è attribuita la massima classe prevista per la categoria di appartenenza Costituiscono eccezione a quanto sopra detto gli interventi edilizi sugli immobili che giustifichino la mutazione della categoria catastale originaria in altra di maggior pregio (segnatamente per le abitazioni di tipo ultra-popolare e rurale in presenza di ristrutturazioni.5. convertito con modificazioni nella legge 13.1988. o riqualificazioni significative). in linea di massima.DC Cartografia. non possono concernere. che venisse loro richiesta dai Comuni. Pag. che possono produrre effetti sulla rendita. modalità di predisposizione e di presentazione delle dichiarazioni. ai sensi del comma in oggetto e per le fattispecie che non riguardano la modifica della consistenza. Infine è utile evidenziare che le richieste dei Comuni. Questa ultima potrà prevedere chiarimenti in materia di : · soggetti tenuti alla presentazione in catasto delle dichiarazioni di unità immobiliari urbane di nuova costruzione. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. 3 di 21 . del classamento. gli Uffici provinciali sono invitati a fornire ogni possibile supporto e forma di collaborazione.3. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. natura delle rendita catastale. n. di norma. in caso di inadempimento o tardiva presentazione. n. comma 2.1988. 70. data di riferimento delle tariffe vigenti. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. criteri generali per l’attribuzione della categoria e classe. essendo diversa la motivazione tecnica alla base dell’attribuzione del nuovo classamento e. Al fine di agevolare gli scambi informativi con i Comuni è opportuno designare nell’ambito dell’Ufficio provinciale uno o più funzionari. Sempre per la stessa finalità di ottimizzare la fase concernente l’organizzazione della attività e lo scambio informativo. anche diversa la decorrenza fiscale dei relativi esiti. comma 58 della legge 662/96 e di cui ai commi 335 e 336 dell’art. 4 di 21 . interazione processi comma 335-336.DC Cartografia. le unità immobiliari ubicate In particolare è importante fare rilevare come. Resta inteso che ai sensi del comma 335 si deve in ogni caso procedere alla individuazione delle microzone anomale. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. ciascuno referente sulla materia specifica nei confronti di uno o più Comuni. gli accertamenti connessi all’attuazione del comma 336. è opportuno che anche il Comune indichi un proprio referente designato a tale specifico scopo. Di fatto. ciascun accertamento deve essere autonomamente definito. devono precedere quelli relativi ad una eventuale revisione ai sensi del comma 335. 3. strumenti posti a disposizione dei Comuni e gestione degli stessi. 1 della legge 311/04. per nelle microzone per le quali potrebbe essere attivata anche la revisione parziale del classamento ai sensi del comma 335. peraltro. N° 54891 · · articolazioni territoriali ai fini della determinazione delle tariffe e delle rendite delle unità immobiliari urbane. · · · criteri per il calcolo della consistenza. anche con riferimento agli specifici parametri localmente adottati. 4 Gestione delle segnalazioni dei Comuni L’articolo 6 del provvedimento direttoriale prevede che l’Agenzia renda disponibile una procedura per la creazione di un data base informatico contenente l’elenco delle richieste inviate dai Comuni ai soggetti interessati ai fini Pag. registrato in banca dati e notificato ai soggetti interessati. finalità degli interventi revisionali previsti dalla normativa catastale di base e di quelli speciali di cui all’art. Pag. consentiranno una puntuale gestione delle pratiche di aggiornamento sia per le finalià interne dei Comuni sia per le esigenze dell’Agenzia del territorio. a disposizione dei Comuni. i seguenti dati informativi da inserire a cura dei Comuni: a) informazione sulla banca dati catastale (CT o CEU). cui è riferito l’identificativo di cui alla lettera b) successiva . · a rendere disponibile ai Comuni interessati una specifica funzionalità (su WEB) per la consultazione puntuale dello stato di lavorazione delle singole segnalazioni inviate e la visualizzazione dei dati di monitoraggio. Le forniture dati. Il pacchetto software sopra descritto è già disponibile ed è scaricabile alla pagina internet: http://www.htm. La soluzione prescelta permetterà inoltre di uniformare le informazioni provenienti dai vari Comuni. 4. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. acquisendole secondo un formato codificato. b) identificativo dell’unità immobiliare. alla predisposizione di un pacchetto software stand-alone.agenziaterritorio. N° 54891 di provvedere alla predisposizione di atti di aggiornamento del classamento delle unità immobiliari e dei relativi esiti. nel formato di cui al punto precedente. l’Agenzia del territorio ha provveduto: · · alla definizione del tracciato dati in formato XML utile al trasporto delle informazioni tra i due Enti. Il medesimo software è già in uso sperimentale presso alcuni Comuni e. prevedendo per ogni campo informativo un ristretto elenco di situazioni segnalabili. semplificando l’attività di competenza dei Comuni.it/servizi/comunieistituzioni/index. 5 di 21 . rese con le modalità sopra illustrate.1 Contenuti del data base Il file di fornitura dati è articolato per unità immobiliare e conterrà. attraverso il sistema di interscambio dati dell’Agenzia (SISTER).DC Cartografia. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. per ciascuna segnalazione. in seguito ad eventuali osservazioni operative che potranno pervenire da tale iniziativa potrà essere oggetto di rivisitazione/integrazione. ovvero della particella di CT sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto. quando disponibile. A tal fine. atto a generare i file relativi alle segnalazioni da fornire. uiu con diversa destinazione d’uso derivante da interventi edilizi. uiu con forte incremento di valore e redditività dovuto a ristrutturazione. 6 di 21 . ex fabbricati rurali).DC Cartografia. g10) uiu già esenti da imposta ed ora soggette a tassazione (ad es. Il file è infine integrato a cura degli Uffici provinciali del territorio con i dati di competenza e che sono elencati nel successivo paragrafo 4. Preliminarmente si evidenzia che le segnalazioni dovranno pervenire dai Comuni secondo i seguenti criteri: · · · per unità immobiliare. d) generalità e domicilio dei destinatari della richiesta. Riguardo alla natura dei dati sopra riportati si ritiene utile indicare le seguenti specifiche integrative. f) data di avvenuta notifica. nel caso di unità immobiliare ubicata nella stessa particella in cui risulta edificato un fabbricato non accatastato al CEU (presentato il solo TM) o al CT (immobile sconosciuto in catasto). per numero di particella di CT. e) data e protocollo della richiesta inoltrata ai suddetti destinatari. distributive e/o impiantistiche. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. iscritta negli atti catastali: g1) g2) g3) g4) g5) uiu non dichiarate in catasto ed afferenti a fabbricati urbani già noti. g7) uiu variate nelle caratteristiche tipologiche. Nel caso di notifica riguardante una o più unità immobiliare inoltrata ad uno o più soggetti (gli stessi aventi diritto su tutti gli immobili oggetto di notifica). uiu con destinazione d’uso autorizzata ma non coerente in catasto. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. il g) sintesi dei dati accertati dai quali discende l’incoerenza della rendita Pag. cui riferire la violazione degli adempimenti catastali in materia di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione di quelle censite. g11) altre uiu già esenti da imposta ed ora soggette a tassazione h) data. se conosciuta. g9) uiu non dichiarate in catasto afferenti a fabbricati di nuova costruzione. N° 54891 c) dati relativi alla toponomastica. g6) uiu variate nella consistenza catastale.3. nel caso di unità immobiliare facente capo ad un fabbricato urbano già accatastato in parte. nel caso di immobile già identificato in catasto. uiu con forte incremento di valore e redditività dovuto a manutenzione straordinaria. per numero di particella di CEU. g8) uiu sottoposte a restauro e/o risanamento conservativo. Il possesso e/o la titolarità sugli immobili è rilevato con riferimento alla data di inoltro della notifica da parte del Comune.DC Cartografia. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. l’identificativo di particella di CEU (senza subalterno) nel caso di uiu non dichiarate in catasto urbano ed afferenti a fabbricati già accatastati in parte [contemporanea indicazione della tipologia g1)]. g7) e g8) hanno rilevanza nel solo caso in cui l’effettuazione degli interventi abbia comportato un incremento del valore di mercato immobiliare e della relativa redditività superiore al 15 % (cfr. le opere di straordinaria manutenzione realizzate debbono avere comportato una variazione delle originarie caratteristiche tipologiche attraverso. lettera a dell’articolo 2 del Provvedimento direttoriale in esame) rispetto a quelli posseduti dalla medesima uiu nelle condizioni originarie. l’impiego di materiali più pregiati ovvero la installazione di nuovi impianti tecnologici. nel caso di uiu già nota in CEU. 7 di 21 . per la tipologia g5). Nel campo di cui alla lettera b) andrà riportato: · · l’identificativo dell’unità immobiliare urbana. La scelta di replicare i soggetti è necessaria ai fini sia della eventuale comunicazione di sopralluoghi. precedenti l’intervento edilizio. In particolare. L’informazione di cui alla lettera a) è propedeutica alla corretta lettura dell’identificativo riportato alla successiva lettera b) (particella terreno o numero di mappa urbano). · l’identificativo di particella di CT nel caso di uiu non dichiarate in catasto urbano ed afferenti a fabbricati di nuova costruzione [contemporanea indicazione della tipologia g9)]. la riqualificazione dei servizi igienici. ad esempio. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. Le tipologie di cui ai punti g4). Relativamente ai soggetti destinatari della richiesta da parte dei Comuni si ricorda che la normativa catastale fa riferimento ai possessori delle unità immobiliari autonome ed agli amministratori in caso di unità immobiliari di uso condominiale. sia della notifica della rendita. N° 54891 Comune provvederà alla compilazione di tante segnalazioni quante sono le combinazioni di unità immobiliari e soggetti destinatari della richiesta. rinnovo o adeguamento Pag. comma 1. Sono esclusi gli interventi di riparazione. g5). Per quanto concerne le costruzioni che siano passate dalla categoria delle esenti da imposta a quelle imponibili.2 Modalità di invio delle segnalazioni dei Comuni e dei relativi esiti. così come previsto dal comma 337 dell’articolo 1 della legge 311/04. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. presente all’interno dei dati relativi a ciascuna segnalazione.DC Cartografia. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. Pag. qualora non abbiano interessato l’intero edificio. In caso di impossibilità di rilevare la data suddetta. A tal fine pertanto i Comuni provvedono a trasmettere. per la tipologia g8). e quindi senza aggravio di tempo per l’Ufficio. Per l’individuazione della data di cui al punto h). deve essere indicato il 1° febbraio dell’anno successivo alla data di ultimazione/utilizzazione delle opere. 4. nel senso che l’immobile abbia ottenuto l’abitabilità/agibilità o comunque sia stato utilizzato per i fini per i quali è stato progettato e realizzato. si precisa che. convenzionalmente. per cui l’obbligo di dichiarazione deve essere assolto entro il 31 gennaio dell’anno successivo. la data 1/1/2005. nel caso di abitazione rurale in cui il soggetto passivo di imposta abbia perso i requisiti di redditualità per il riconoscimento della ruralità). N° 54891 degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza e quelli strutturali di consolidamento e conservazione degli edifici. dalla quale decorrono gli effetti fiscali. si ricorda che le dichiarazioni in catasto devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui le variazioni sono diventate efficaci. potrà essere indicata. in ogni caso. 8 di 21 .. Si ricorda che l’esenzione può essere legata a caratteri oggettivi dell’immobile (persa con l’esecuzione di lavori o con il cambiamento della destinazione d’uso) ovvero soggettivi (ad es. Tutti i dati sopra richiamati devono essere obbligatoriamente forniti affinché possano essere sviluppate le conseguenti attività. con cadenza mensile. Pertanto. si fa riferimento alla data in cui sono stati persi i requisiti di esenzione. Più in generale saranno acquisite a sistema in automatico. le seguenti date: · la data di riferimento: coincidente con la data di avvenuta notifica. \ non sono significativi ai fini del classamento gli interventi di restauro e risanamento conservativo. agli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio i files di fornitura che saranno individuati anche in base alla data di inoltro. Infine. quale data di violazione degli adempimenti catastali. ecc).DC Cartografia. potranno essere riportati eventuali esiti di precedenti segnalazioni. Nel caso di contestazione è. 9 di 21 . N° 54891 · · la data di invio: coincidente con la data di ultima modifica del file inviato. E’ appena il caso di rilevare che i citati riferimenti temporali non rispecchiano esattamente la cronologia dell’effettivo svolgimento delle operazioni di consegna e ricezione. Negativo: Annullamento per inesistenza dei presupposti della violazione. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. ove necessiti ancora l’accertamento. in caso di esito negativo per inesattezza dei dati. la segnalazione comunale originaria viene definitivamente chiusa. e-mail. il Comune. qualora il documento tecnico di aggiornamento pervenuto non soddisfi la richiesta di aggiornamento attesa dal Comune. Inoltre. Positivo: Segnalazione da evadere mediante intervento dell’Ufficio per esito ricevuto diverso da esito atteso. 3. entro i termini. Dopo il primo invio. potrebbero ingenerarsi dubbi sugli effettivi tempi di evasione. In particolare. e con le stesse. Il campo prevede anche uno spazio libero per specifici eventuali chiarimenti. Negativo: Recesso per altri motivi. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. oltre a indicare nuove unità immobiliari oggetto di notifica. comunque. invierà una ulteriore segnalazione con i dati corretti. L’ esito comunale della richiesta è impostato come campo codificato: 1. 2. 4. Negativo: Annullamento per inesattezza nei dati. poiché non è rilevabile a sistema il lasso di tempo intercorrente fra la data di chiusura del file da parte del Comune e di effettiva consegna all’Ufficio e la data di registrazione nel sistema dell’Agenzia. le successive comunicazioni saranno effettuate entro il 5° giorno di ciascun mese. la data di ricezione: coincidente con la data di acquisizione a sistema del file. Pag. Positivo: Posizione chiusa per esito ricevuto uguale esito atteso 5. L’aggiornamento del file da parte del Comune potrà evidenziare un esito negativo della richiesta attraverso l’indicazione della revoca dell’atto notificato al soggetto obbligato e quindi la mancata necessità da parte dell’Ufficio di produrre l’accertamento surrogatorio o un esito positivo attraverso la chiusura del procedimento posizione segnalata (in quanto l’adempimento della parte è in linea con le variazioni edilizie oggetto di segnalazione comunale) ovvero una richiesta di verifica con eventuale dell’ azione di surrogazione dell’Ufficio. sempre possibile risalire alla esatta data di presentazione attraverso la data di protocollazione del documento accompagnatorio (nota cartacea. Variazione di classamento non eseguibile (per proprietà pubblica). · Data di sopralluogo (comunicazione alla parte). Esito dell’Ufficio. agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. Variazione di classamento non necessaria. Inoltre. i file comunali saranno integrati con i dati esplicativi degli esiti prodotti: o o o o o Nuovi dati di censimento e classamento attribuiti. Aggiornamento dell’immobile coerente con la variazione attesa. Data di inserimento in atti del nuovo accertamento. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. N° 54891 L’invio mensile degli esiti comunali è comunque prodotto ancorché non contenga aggiornamenti. E’ appena il caso di sottolineare l’importanza di fornire tempestivamente. allo scopo di evitare l’avvio di una attività surrogatoria non dovuta. Immobile non più presente in banca dati (soppresso precedentemente alla data di notifica comunale ). Data di avvenuta notifica del nuovo accertamento. e 3. interna o esterna) Con le diverse tipologie di seguito rappresentate: · Tipologia di esito negativo o o o Dati insufficienti. Immobile con ricorso pendente in Commissione Tributaria (riferito alla medesima situazione di fatto segnalata dal Comune). Tutti gli inoltri sono prodotti a corredo di una lettera protocollata che attesti l’avvenuto adempimento. 4. 2. · Tipologia di esito positivo: Aggiornamento d’ufficio per informazioni già in suo possesso. Pag. Dati insufficienti.. soprattutto per le notifiche per le quali stiano per scadere o siano già decorsi i novanta giorni. Data di preavviso di sopralluogo (comunicazione alla parte). 10 di 21 . gli esiti di cui ai codici 1. errati o incoerenti nel soggetto. il file di fornitura dati permetterà l’acquisizione delle seguenti informazioni : · · Data di inizio del procedimento amministrativo (comunicazione al Comune).3 Attività di competenza In seguito alle attività di competenza degli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Protocollo e data di avvenuto accatastamento. Aggiornamento dell’immobile incoerente con la variazione attesa. come strumento d’ausilio all’attività interna degli Uffici provinciali o o o o o o dell’Agenzia del territorio. errati o incoerenti nell’oggetto.DC Cartografia. Quest’ultimo può essere negativo (inteso come impossibilità di adempimento relativo alla segnalazione) o positivo (inteso come adempimento proveniente da una azione. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. previa preliminare richiesta alla parte di adempimento. Importo della sanzione applicata. La sanzione per omessa o tardiva presentazione è applicabile qualora ne ricorrano le condizioni.DC Cartografia. avverranno con le modalità specificate nelle premesse del paragrafo 4. con recupero delle spese. Data di affidamento e generalità del tecnico esterno incaricato. N° 54891 · · · · · · · · Data di avvenuto sopralluogo. 5 Modalità di trattazione delle incoerenze sui soggetti Eventuali discordanze tra soggetti titolari indicati dal Comune e risultanze catastali sono da trattarsi in base ai seguenti criteri: · caso di esistenza di documento legittimante il soggetto segnalato: esecuzione delle volture omesse. 11 di 21 . gli Uffici provinciali. provvederanno ad inviare la lista delle unità immobiliari variate nell’arco temporale segnalato. dall’Agenzia verso i Comuni. I flussi informativi. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. dei tributi e dei relativi interessi. · caso di inesistenza di documento legittimante il soggetto segnalato: invio al Comune dell’esito negativo con la motivazione “Dati insufficienti. in caso di voltura eseguita d’ufficio. in caso di urgenza su specifica richiesta dei Comuni. Importo e data delle spese di accatastamento recuperate. Il Comune dovrà corrispondere alla segnalazione con una delle seguenti azioni (esito): Pag. Importo tributi e dei relativi interessi addebitati. Importo e data dei tributi ed interessi riscossi. errati o incoerenti nel soggetto”. Nelle more della messa a regime delle suddette funzionalità di scambio dei flussi informativi. Ulteriori funzionalità delle specifiche procedure informatiche finalizzate al processo permetteranno la gestione del conferimento degli incarichi conferiti ai tecnici e la contabilità relativa agli adempimenti dell’Agenzia. Importo e data di riscossione della sanzione. Importo delle spese di accatastamento addebitate. sulla base delle quale è possibile riscontrare l’eventuale assolvimento dell’adempimento dai soggetti interessati. entro 90 giorni dal ricevimento dell’invito del Comune medesimo. dalle liste di segnalazione inviate dai Comuni. A tale fine è necessario individuare sin dal momento della accettazione in catasto i documenti di aggiornamento prodotti con Docfa in adempimento delle disposizioni di cui al suddetto comma. quale risulta a seguito degli interventi edilizi eseguiti. Il comma 337 dell’articolo 1 della legge 311/04 prevede per gli accertamenti conseguenti all’attuazione del comma 336 una specifica decorrenza fiscale degli esiti. della indicazione delle motivazione per cui il soggetto segnalato è possessore) e riproposizione di nuova segnalazione con il medesimo soggetto o nuovo soggetto sconosciuto: “Annullamento della segnalazione per inesattezza nei dati”. Qualora la richiesta di presentazione dell’atto di aggiornamento non trovi presupposto nella normativa catastale. 701/94 da un professionista tecnico abilitato a norma di legge incaricato dai soggetti interessati. o conferma del soggetto segnalato: “Annullamento della segnalazione per inesattezza nei dati”. senza riproposizione di nuova segnalazione (dati non rintracciabili neanche presso il soggetto). sopra specificato.DC Cartografia. N° 54891 o soggetto diverso da quello segnalato: “Annullamento della segnalazione per inesattezza nei dati” e riproposizione di nuova segnalazione con il soggetto corretto. destinatari della notifica inoltrata dal Comune sono tenuti a presentare. numero di repertorio. compilazione del campo “Note” con i dati utili al reperimento dell’atto mancante (data di riferimento. delle pratiche che hanno avuto Pag. in carenza di atto probante. L’atto di aggiornamento dovrà essere redatto ai sensi del DM. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. la parte può segnalare la circostanza al Comune e all’Ufficio provinciale competente. o il medesimo atto sia stato già presentato. 12 di 21 . Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. al duplice fine di consentire la selezione. 6 Modalità di predisposizione e accettazione pratiche Docfa I titolari di diritti reali su immobili urbani. ufficiale rogante e sede ovvero. E’ importante che detta eventuale segnalazione sia tempestiva e comunque pervenga all’Ufficio prima dello scadere del termine di 90 giorni. un atto di aggiornamento catastale per adeguare le risultanze catastali all’effettivo stato dei luoghi. a conclusione del procedimento di cui al comma 336 . n. A tale fine.avrà cura di indicare che la pratica Docfa è prodotta per gli adempimenti in esame. N° 54891 adempimento e di apporre alle unità immobiliari variate o di “nuova costruzione “ una specifica annotazione attestante la natura particolare del documento di aggiornamento con il quale sono state dichiarate. n.e semprechè dette unità non siano oggetto di revisione parziale ai sensi del comma 335 . 10 del 4 agosto 2005 – Prot. utilizzando la specifica opzione (flag) disponibile nella versione della procedura Docfa rilasciata per l’inoltro dei documenti in via telematica. il professionista . Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. In una seconda fase. l’inadempimento della parte. tralasciando – in questa prima fase .con procedimento di autotutela l’Ufficio potrà provvedere al loro riclassamento laddove ne ricorrano i presupposti. Per conseguire le suddette finalità. nell’interesse del soggetto dichiarante. 77 del 4/4/2005. 58 alla G. la data e il numero di protocollo della notifica ricevuta dal Comune.DC Cartografia.di intervenire su eventuali ulteriori unità immobiliari presenti nell’edificio. con classamenti incoerenti. 13 di 21 . l’operatore dell’Ufficio preposto all’accettazione delle dichiarazioni Docfa avrà cura di ricordare al professionista il rispetto della suddetta prassi per tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi del comma 336. 7 Controlli sulle rendite proposte Gli Uffici provinciali avranno cura di provvedere alla verifica puntuale di tutte le rendite proposte nell’ambito del procedimento di cui al citato comma 336 con carattere di priorità rispetto agli ordinari accertamenti. Le procedure consentiranno in automatico di aggiornare contestualmente il data base di cui al paragrafo precedente e gli atti catastali. i medesimi Uffici non avranno remore nel variare anche la categoria catastale alla singola unità immobiliare. Inoltre riporterà nel quadro D del modello D1. Nel caso in cui gli interventi edilizi effettuati siano stati tali da giustificarne la modifica. secondo il processo riportato nel paragrafo 7. “Note relative al documento e relazione tecnica” della dichiarazione Docfa . Gli stessi accorgimenti sono adottati in caso di pratica Docfa prodotta d’Ufficio per surrogare. Pag. di cui al Provvedimento direttoriale del 22/3/2005 pubblicato sul S.O.U.al momento della presentazione in catasto . è opportuno proiettarsi. N° 54891 In merito ai criteri generali per l’attribuzione della categoria e della classe si ricorda preliminarmente che essi perseguono in primo luogo l’intento di pervenire ad una perequata valutazione della redditività ritraibile dalle singole unità immobiliari e. il numero e la consistenza dei servizi igienici.u. la qualità dei materiali edilizi impiegati.i. ma con accesso esterno dai vani abitabili. Per le tipologie residenziali quali le A/5 ed A/6 la qualificazione nella specifica categoria è essenzialmente dettata dall’assenza di un servizio igienico di uso esclusivo. Ciò premesso pur ribadendo che i criteri per l’attribuzione della categoria e della classe sono correlati ai principi dell’estimo con comparazione alle peculiarità reddituali degli immobili espressi a livello locale (per zona censuaria). dell’atrio e del vano scala con Pag.. ovvero presente.i. in questa sede si ritiene opportuno riassumere i criteri di massima che. (e quindi fatte salve le peculiarità tipologiche che le diverse categorie possono assumere a livello locale) possono essere adottati casi di accertamento ipotizzabili come più ricorrenti. Anche per quanto riguarda le categorie A/4 ed A/3 è opportuno verificare attentamente se gli interventi edilizi realizzati siano stati tali da poter incidere. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. Più precisamente. su una variazione della categoria in altra di maggiore pregio. ancorché dovessero essere eseguite secondo nuovi criteri. ecc. oltre che sulla variazione della classe.i. oltre alla realizzazione di interventi edilizi che abbiano inciso sugli elementi comuni (impianti di elevazione o di altra natura originariamente assenti.) può verificarsi come. la dotazione di impianti comuni ed esclusivi. di definire una corretta inventariazione tipologica edilizia del patrimonio immobiliare. Pertanto.. ancora di più rispetto al passato e in linea con la consolidata prassi catastale in materia di accertamento delle rendite. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. censite nelle distinte categorie (quali la consistenza media dell’u. 14 di 21 per l’attribuzione della categoria e della classe alle unità immobiliari a destinazione residenziale per i . verso il raggiungimento dell’obiettivo dell’equità estimativa-fiscale. secondariamente. La realizzazione del servizio igienico di uso esclusivo è motivo fondato per l’elevazione della categoria attuale in altra di maggiore pregio. in via generale.DC Cartografia. con riferimento alle caratteristiche delle unità tipo riscontrabili peraltro ordinariamente nelle u. rifacimento delle facciate. nelle more di esecuzione delle operazioni di revisione generale delle tariffe d’estimo e del classamento delle u. 10 del 4 agosto 2005 – Prot.: accatastamento già in precedenza prodotto dalla parte. gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Sulla base della suddetta documentazione potranno già essere verificati a tavolo. finestre. ove ne ricorrano i presupposti. 15 di 21 non dovuto perché le . con un’analisi preliminare.).). Allo scopo di evitare l’attivazione del procedimento di surrogazione per segnalazioni comunali che possono essere state oggetto di revoca ovvero di Pag. N° 54891 materiali di maggior pregio rispetto agli originari. Si precisa infine che. a seguito della verifica della suddetta documentazione. congruità della rendita attribuita. la realizzazione del secondo bagno. che possono comportare una completa trasformazione delle caratteristiche originarie dell’u. sono acquisiti presso i Comuni. dell’utilizzazione di materiali edilizi più pregiati rispetto agli originari (porte. il Direttore dell’Ufficio provvede all’affidamento dell’incarico al singolo tecnico. gli Uffici provinciali provvederanno comunque a verificare..i. alcuni tipi di esiti (ad es. la variazione della categoria catastale. decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta. di una migliore distribuzione degli spazi interni. ancorché non registrato in banca dati. in via astratta. possono essere presenti anche interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. i documenti che hanno motivato l’inoltro della notifica alle parti interessate. Prima di procedere all’accertamento. Nell’ipotesi in cui. dell’impianto di riscaldamento autonomo (in un fabbricato sprovvisto di impianto di riscaldamento comune). 8 Attività di surrogazione dell’Ufficio la La norma in esame prevede che in mancanza dell’adempimento richiesto ai soggetti interessati.. coerente con la situazione di fatto. secondo i principi sopra esposti. pavimenti. la proprietà immobiliare abbia già provveduto alla presentazione in catasto di una specifica dichiarazione di variazione. ecc. A questo ultimo riguardo si evidenziano interventi quali la fusione tra più u.DC Cartografia. ovvero accatastamento variazioni sono ininfluenti sulla rendita catastale). a seguito dell’esecuzione dei lavori. ecc. che comportino. se necessario. si riscontri la necessità di produrre la dichiarazione in catasto. di un accesso esclusivo. provvedono all’aggiornamento d’ufficio. se in relazione alla segnalazione del Comune.i. di balconi o terrazzi. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. 6. sulla base degli elementi indiziari emergenti dalla documentazione resa disponibile dal Comune e dei dati acquisibili. Si rammenta che nel caso che l’accesso sia impedito. Prima di procedere all’accertamento sopralluogo. nell’arco dei tre giorni precedenti l’esecuzione del sopralluogo. I tecnici che effettueranno il sopralluogo dovranno essere muniti di specifica tessera di riconoscimento conforme al modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia del 1/7/2005 e pubblicato sulla G. Pag. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. N° 54891 aggiornamento nei contenuti. 155 del 6/7/2005.2005. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. Nella comunicazione sarà precisato che: fino a tre giorni prima della data fissata dal sopralluogo.2005. n.DC Cartografia.00 ed il massimo di € 103. nel frattempo. qualora sia prodotta dalla parte un documento di aggiornamento.U. l’Ufficio (con anticipo di almeno trenta giorni). una specifica comunicazione.7. ai soggetti destinatari della richiesta inoltrata dal Comune. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4. i soggetti interessati potranno comunque produrre autonomamente il documento di aggiornamento in catasto. non siano pervenuti esiti comunali finalizzati alla revoca dell’accertamento. indicando il giorno e l’ora in cui sarà eseguito l’accesso all’unità immobiliare. il tecnico dell’Ufficio cui è stato affidato l’incarico avrà cura di verificare preliminarmente che la validità della richiesta. In ogni caso. con addebito delle spese sostenute.D. 153 – Serie generale emanata dal Direttore dell’Agenzia del territorio sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle spese da addebitare. mediante sopralluogo. n.L. saranno comunque addebitate le spese fino a quel momento sostenute dall’Ufficio. · dopo la data stabilita per la visita sopralluogo. 652/39. che all’attualità è da stabilirsi fra il minimo di € 10. Al riguardo si evidenzia che con determinazione del 30. a chiunque fa opposizione risulta applicabile la sanzione richiamata all’articolo 31 del citato R. dall’esterno della unità immobiliare. oltre al nominativo del tecnico incaricato del · sopralluogo e del responsabile del procedimento. n. si procederà all’attribuzione delle rendita variata. e recuperare dalla proprietà. per la predisposizione di atti di aggiornamento a cura degli Uffici provinciali dell’Agenzia in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati. invia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.00. il tecnico avrà cura di verificare che. Infine. 16 di 21 . di norma . la pratica Docfa dovrà essere accettata. in caso di assenza dei presupposti per la produzione dell’atto di aggiornamento in surrogazione. 9 Pre-trattazione manuale delle segnalazioni Le segnalazioni pervenute ed inserite nel sistema “Territorio” sono incrociate con tutti gli atti di aggiornamento che quotidianamente aggiornano il database catastale. Tale incrocio avviene . errati o incoerenti nell’oggetto. Positivo: Aggiornamento d’ufficio per informazioni già in suo possesso. 2. errati o incoerenti nel soggetto. al fine di produrre – con apposite nuove funzionalità – la generazione dei file XML di risposta ai Comuni. le diverse fattispecie prevedibili non consentono – già in linea teorica – di intercettare automaticamente e con sufficiente garanzia gli esiti di ciascuna segnalazione. 17 di 21 . N° 54891 Per gli accertamenti in esame. Peraltro. ma la stessa sarà oggetto di verifica sopralluogo e di controllo della rendita proposta con carattere di priorità rispetto ai controlli previsti sul flusso ordinario di questa tipologia di documenti. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. Nel suddetto conteggio saranno incluse anche le comunicazioni negative. in particolare la percentuale degli accertamenti espletati per ciascun Comune in un medesimo arco temporale. Negativo: Dati insufficienti. la pratica Docfa sarà respinta all’atto della presentazione. 1. produca un documento di aggiornamento perfettamente conforme allo stato di fatto rilevato dall’Ufficio. Qualora lo stato dichiarato dalla parte differisca dallo stato accertato dall’Ufficio. le seguenti fattispecie (con riferimento all’esito emesso dall’Ufficio provinciale) abbisognano sicuramente di intervento di tipo manuale al fine di predisporre l’attesa risposta da fornire al Comune. la parte. Pag. il Dirigente dell’Ufficio. organizzerà le attività di competenza in modo tale da assicurare un omogeneo avanzamento dei lavori per tutti i Comuni che abbiano inviato segnalazioni. 3. rispetto alle richieste pervenute dovrà essere tendenzialmente uguale. Nel caso che ad accertamento d’ufficio concluso. attraverso il proprio tecnico.mediante il confronto con l’identificativo catastale relativo alle uiu oggetto di variazione (uiu origine).DC Cartografia. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. Negativo: Dati insufficienti. In particolare. 10 Notifiche delle risultanze ai soggetti privati.6). Positivo: Immobile con ricorso pendente in Commissione Tributaria (riferito al medesimo stadio segnalato dal Comune). Positivo: Variazione di classamento non necessaria. In particolare l’Ufficio provinciale dovrà produrre adeguati controlli sulle liste di segnalazioni . 5.u. Inoltre.5. Esito negativo della segnalazione.DC Cartografia. 10 del 4 agosto 2005 – Prot.che daranno esito negativo nel caso di inesistenza in banca dati catastale degli identificativi forniti. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. 6. 6. l’esistenza di contenzioso tributario operante sulle u. N° 54891 4. Peraltro.4. dell’avvenuta operazione. applicazione sanzioni. 3. Esito positivo della segnalazione. avranno l’onere di verificare: · · l’esistenza di atti di aggiornamento pregressi non ancora trattati ed oggetto di segnalazione. alla parte interessata. Tali operazioni dovranno permettere il riconoscimento della segnalazione come appartenente ad una delle fattispecie sopra evidenziate – e la conseguente azione: 1. 18 di 21 . Esito negativo della segnalazione. eventuale recupero spese per accatastamento eseguito d’Ufficio Pag. 2.i. alcune operazioni devono essere condotte a tappeto ed in via preliminare (immediatamente dopo la data di ricezione delle segnalazioni da parte del Comune) al fine di evitare l’attesa di un atto di aggiornamento improponibile (casi 1 e 2) o non dovuto dalla parte coinvolta (casi 3. per la medesima situazione di fatto segnalata dal Comune.producibili con le nuove funzionalità di sistema . 5. Esito positivo della segnalazione. Positivo: Variazione di classamento non eseguibile (per proprietà pubblica). Aggiornamento d’ufficio ed esito positivo della segnalazione. Esito positivo della segnalazione. 4. Contestuale comunicazione.. nel caso di rendita proposta. ed alla notifica della rendita attribuita unitamente agli altri elementi censuari. l’Ufficio verifica che siano stati versati. Per l’applicazione della sanzione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia. 2 del 2002 di quest’Agenzia. al recupero dei tributi. Per quanto concerne la sanzione prevista dall’ultimo periodo del comma 336. Gli adempimenti sopra richiamati. da eseguirsi con carattere di priorità. l’Ufficio all’applicazione della sanzioni per tardiva presentazione. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. all’applicazione della sanzioni per tardiva presentazione ed alla notifica della rendita attribuita unitamente agli altri elementi censuari. secondo le modalità previste per gli atti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. preliminarmente si chiarisce che la previsione normativa ha portata di carattere generale e pertanto la sanzione prevista deve essere applicata tutte le volte che ne ricorrano le condizioni. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. N° 54891 Conclusi gli accertamenti provvede: · · in merito alla verifica delle rendite proposte. sono recepiti dall’Ufficio in un unico atto di accertamento notificato ai soggetti interessati. così come richiamato al precedente paragrafo 8. L’importo della sanzione deve essere individuato tra il minimo e massimo edittale vigente al momento in cui è stata commessa l’infrazione. nel caso di accertamento eseguito dall’Ufficio.DC Cartografia. · all’applicazione delle sanzioni per tardiva presentazione. entro i termini temporali fissati dalla norma (90 giorni dalla notificazione della richiesta del Comune). 19 di 21 . sia nel caso in cui provveda l’Agenzia per l’inottemperanza degli interessati. previa idonea motivazione. Decorsi 60 giorni dalla ricezione dell’avviso di accertamento da parte dei destinatari della notifica senza che sia stato prodotto ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. peraltro richiamate nella circolare n. rettificata dall’Ufficio. Tuttavia si potrà graduare l’applicazione della sanzione tra il valore minimo e massimo anche in relazione alla tempestività dell’adempimento dell’interessato alla richiesta del Comune. degli interessi e delle spese sostenute. gli importi accertati nell’atto notificato. nei termini previsti. come già in precedenza richiamato. sia nel caso in cui la dichiarazione di aggiornamento (DOCFA) venga presentata dal titolare dei diritti reali. nel caso di rendita proposta convalidata dall’Ufficio. 546 del 1992. In caso di riscontro Pag. per ciascuna fattispecie ricorrente. una volta decorso il termine concesso ai soggetti interessati. N° 54891 negativo i medesimi importi sono iscritti a ruolo secondo le disposizioni richiamate dagli articoli 17 e 18 del D. è effettuato nei confronti dei soggetti interessati segnalati dal Comune. il predetto campo dovrà necessariamente essere compilato. Si evidenzia altresì che il recupero delle spese per l’accertamento catastale. n. Pertanto.DC Cartografia. Tale differenziazione dovrà essere espressa mediante la compilazione fittizia del campo relativo alla data di avvenuta notifica. Ai fini del recupero degli interessi sui tributi catastali. 11 Particolari attività operative E’ già noto che diversi Comuni intendono inoltrare ai soggetti interessati dal comma 336 una prima richiesta informale di adempimento (avviso bonario) al fine di ridurre l’entità di un prevedibile contenzioso. dal Comune. Il Comune. 20 di 21 . si evidenzia che sono dovuti a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo rispetto alla data in cui i possessori o titolari di diritti reali avevano l’obbligo di produrre la dichiarazione in catasto. avrà la possibilità di riproporre – per i casi non risolti in via bonaria – le medesime segnalazioni con un nuovo file contenente le date di reale avvenuta notifica. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N.Lgs. 46/1999. con ovvia esclusione delle attività di surroga. con la data fittizia di notifica impostata al 31/12/2100. A tal fine si segnala la necessità di riconoscere la diversità dell’informazione relativa all’avviso bonario da quella effettuata ai sensi del comma 336. Nella suddetta fattispecie (avviso bonario) l’Ufficio provinciale per il caso ordinario. avrà cura di comportarsi con le medesime modalità operative e con gli stessi tempi previsti 12 Monitoraggio delle attività Pag. L’acquisizione delle informazioni relative a tale modalità è stata prevista mediante l’uso degli stessi strumenti informatici utilizzati nella gestione del processo ufficiale. eseguito dall’Ufficio in via surrogatoria. nonché dei Consigli e dei Collegi locali delle professioni tecniche interessate. proprietari di immobili urbani. saranno definite. Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE N. eseguito in ottemperanza al medesimo art. tra l’altro. fra l’altro. 10 del 4 agosto 2005 – Prot. 21 di 21 . Con specifica disposizione operativa. la riduzione della sanzione nei casi di applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso. Gli stessi Uffici avranno cura far conoscere il contenuto della presente circolare ai rappresentati delle Associazioni di categoria della proprietà immobiliare urbana e degli Amministratori di condominio. 13 Disposizioni finali rendite proposte con i documenti Docfa presentati in Le modifiche delle attuazione del comma 336. conseguibili attraverso il tempestivo espletamento degli adempimenti omessi (direttamente o dai loro danti causa). e ne verificheranno l’operatività nell’ambito delle presenti disposizioni. per l’illustrazione delle quali verranno successivamente fornite specifiche indicazioni. possono concernere: o o o l’applicazione di una sanzione prossima al minimo edittale. N° 54891 Sono in corso di avanzata definizione le procedure per l’effettuazione del monitoraggio automatico delle attività. Pag. 74. 342/2000 e sono portate a conoscenza dei Comuni con l’ordinario flusso di comunicazione periodica. le modalità per la costituzione del data base e per la predisposizione degli esiti da inoltrare ai Comuni da parte degli Uffici provinciali. sono notificate ai possessori ai sensi dell’art. 74 della legge n. ove necessario attraverso preliminare interessamento della Scrivente. per i soggetti interessati. sottolineando la rilevanza di una estesa pubblicizzazione dell’avvio del processo in esame ai cittadini. Tali benefici.DC Cartografia. Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali nell’attuazione della presente circolare. l’incidenza minore degli interessi per tardivi pagamenti. ed in particolare dei benefici. 1. Ricezione delle domande di Volture 6. Responsabilità 5. Carlo Cannafoglia PROCEDURE DELL’ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE: nessuna L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente INDICE 1. Scopo 2.PROCEDURA OPERATIVA N.2. Catasto e Pubblicità Immobiliare. Controlli sostanziali e di merito delle domande di volture 6.2.1.2.0 6. Consigliere Coordinatore Operativo. Domande di volture con procedura informatica Voltura 1. Modalità operative 6.3. Domande di volture cartacee 6. 1 di 19 .2. pagine complessive: 19 data della presente Firmato: ing. Domande di volture con allegata istanza ex L. Consigliere Scientifico DATA DECORRENZA: Roma. Generalità 6. Direzioni Centrali. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi OGGETTO: DESTINATARI: Volture catastali Uffici Provinciali del Territorio.2.3. Volture presentate mediante servizio postale 6. Domande di volture presentate ad altri Uffici Provinciali (“fuori provincia”) 6. 96 PROT. 154/88 6. Direzioni Regionali.1. Caratteristiche di qualità 2 2 2 3 3 5 5 5 7 7 10 11 14 15 16 18 19 Pag.1. Volture da procedura informatica “Nota“ 6. 12 luglio 2005 N. Applicabilità 3.1. Riferimenti 4. N. Sanzioni 8.1.4. Attività di controllo delle volture acquisite in “automatico” 7. ENTE EMITTENTE: 48782 DC Cartografia.1. 3.DC Cartografia. all’uso delle seguenti procedure informatiche. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. La procedura affronta anche ai fini operativi il tema dei controlli sugli esiti delle volture catastali eseguite automaticamente in base alle note di trascrizione. direttamente allo sportello. fa riferimento. “Voltura automatica”. vigenti presso gli Uffici Provinciali: • • • “Consultazione”. Applicabilità La procedura deve essere applicata per tutte le domande di volture catastali pervenute agli Uffici Provinciali. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. “Aggiornamento”. Catasto e Pubblicità Immobiliare. La procedura fa riferimento all’applicativo: • • VOLTURA 1. 48782 1. Scopo La presente procedura definisce le modalità operative che devono essere adottate dagli Uffici Provinciali del Territorio per la ricezione delle domande di volture e le conseguenti attività d’aggiornamento in banca dati. per posta o attraverso il canale telematico. Firmato ing. • applicativo UNIDOC per la predisposizione delle note di trascrizione ai fini dell’invio telematico con modello UNICO attraverso SISTER. N. per le quali è prevista. NOTA per la predisposizione delle note di trascrizione su supporto informatico e contestuale richiesta di registrazione automatica della domanda di volture catastale. 2.O. Riferimenti Per i riferimenti normativi si rimanda a quanto riportato in allegato 1. 2 di 19 . limitatamente alle sole funzionalità di interesse.0 per la predisposizione delle domande di voltura catastale su supporto informatico.Carlo Cannafoglia Pag. La presente P. 5. ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. “Protocollo web”. “Protocollo generale”. Responsabilità Ciascuno dei Direttori degli Uffici Provinciali del Territorio ha la responsabilità di applicare la procedura in oggetto nell’ambito dell’Ufficio di competenza. Le domande di volture devono essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia del Territorio della provincia dove ha sede l’ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione del documento traslativo. Pag. ove ritenuto necessario. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. mediante plico raccomandato. Le domande di volture possono essere anche inviate per posta. attraverso l’organizzazione e le risorse all’uopo dedicate. sempre in coerenza con i criteri ed i contenuti di base della presente procedura generale.Carlo Cannafoglia . I Direttori degli Uffici.DC Cartografia. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. Generalità Il processo si avvia con la presentazione. obbligati. Il sistema informatico assicura la disponibilità e la reperibilità di tutte le registrazioni riguardanti l’accettazione. possono integrare quanto previsto dalla presente procedura. le eventuali comunicazioni alle parti interessate e l’archiviazione delle richieste di voltura. La Direzione Regionale assicura la coerenza delle iniziative intraprese a livello di singolo ufficio attraverso un’attività di monitoraggio operativo. con istruzioni di lavoro intese a regolamentare le modalità di lavoro interne connesse alle singole fasi procedurali in riferimento anche alle specifiche necessità organizzative e logistiche del singolo Ufficio. Catasto e Pubblicità Immobiliare. N. 48782 • • • “Cassa”. 3 di 19 Firmato ing. 4. da parte dei soggetti della domanda di volture redatta secondo la normativa vigente. le movimentazioni interne. datato e sottoscritto dal richiedente. N. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. tramite supporto informatico contenente il modello digitale della domanda di volture. n. datato e sottoscritto dal richiedente. accompagnato dagli eventuali allegati. in ogni caso. 13/A per i terreni) debitamente compilato.Carlo Cannafoglia . 212/2000. Gli Uffici provinciali dell’Agenzia. predisposto con il programma VOLTURA 1. 4 comma 7 D. accompagnato allegati. ai sensi della Legge n. • attraverso modello UNICO per le tipologie di atti per i quali è prevista l’adozione di tale procedura. 6 comma 4 non devono.R. presentato allo sportello dedicato. attraverso servizio postale tramite invio di plico raccomandato contenente la documentazione prevista nella presentazione in front-office descritta in precedenza.DC Cartografia. La presentazione può avvenire: • in front office tramite modello cartaceo (MOD 98/A per i fabbricati e MOD. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. se richiesto dalla parte. 48782 Alle domande di volture possono essere allegate copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi o delle denunce di successione che danno origine alle domande stesse. presentato allo sportello dedicato. 4 di 19 Firmato ing.P. art. 650/72 e dalle norme vigenti. • per via telematica attraverso i dati contenuti nella nota di trascrizione presentata presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare. dagli eventuali Pag. Catasto e Pubblicità Immobiliare. oltre alla documentazione prevista dall’art. richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. unitamente alla stampa del suddetto modello.0. accompagnata dalla ricevuta di versamento dei tributi dovuti. DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 Di seguito sono descritte le postazioni di lavoro interessate dalla procedura in oggetto: POSTAZIONE “FRONT OFFICE” Individua la postazione presso la quale gli operatori preposti ricevono le domande di volture presentate dall’utenza, effettuano un primo controllo della richiesta, effettuano la riscossione dei tributi dovuti e delle eventuali sanzioni e, per le domande di volture presentate con procedura “Voltura 1.0” eseguono – direttamente in front office - le operazioni per la registrazione della stessa. POSTAZIONE “BACK OFFICE” E’ la postazione presso la quale gli operatori preposti effettuano l’esame della domanda di volture sotto il profilo formale e sostanziale, verificando al contempo la corretta liquidazione dei tributi, provvedono quindi alla registrazione in banca dati. Le definizioni sopra descritte, di ordine generale, identificano concettualmente le postazioni di lavoro in relazione alle attività previste dall’iter procedurale descritto nel successivo capitolo, a prescindere dalle aree di appartenenza. 6. Modalità operative 6.1. 6.1.1. Ricezione delle domande di Volture Domande di volture cartacee Il richiedente presenta domanda di volture allo sportello dedicato. Gli Uffici possono applicare modalità differenziate per disciplinare l’afflusso dell’utenza, ad esempio utilizzando sistemi di numerazione “elimina coda” o transenne mobili. Inoltre possono prevedere modalità di presentazione degli atti su appuntamento previa prenotazione, in collaborazione con le categorie professionali, dedicando uno o più sportelli a tale attività. Si ricorda che l’Ufficio deve garantire l’attività di assistenza per la compilazione delle domande di volture connesse a dichiarazioni di successione ai sensi dell’art. 4 ultimo comma D.P.R. 650/72. La domanda di volture può essere presentata compilando il tradizionale modello cartaceo (Mod. 98 per i fabbricati e Mod. 13 per i terreni). Pag. 5 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 Alla ricezione della domanda redatta su modello cartaceo, l’operatore di front office effettua le seguenti operazioni preliminari: • • verifica della completa compilazione del modello di domanda di volture, che sia datato e firmato; verifica della eventuale documentazione allegata. Qualora la domanda di volture non superi i suddetti controlli preliminari è restituita all’utente senza eseguire l’operazione di protocollazione, affinché lo stesso apporti le necessarie integrazioni. In ogni caso sarà fornita all’utente la necessaria assistenza per rimuovere l’imperfezione o l’incompletezza dei dati contenuti nella domanda di volture. Nel caso in cui i controlli preliminari suddetti diano esito positivo, l’operatore di front office procede : • ad effettuare la protocollazione, la liquidazione e la riscossione dei tributi e delle eventuali sanzioni connesse, rilasciando al richiedente copia della ricevuta di cassa. E’ appena il caso di sottolineare che per ciascun documento Voltura presentato dall’utenza dovrà essere generato un apposito protocollo di richiesta (RC19 Voltura cartacea Fabbricati o Terreni) e non dovranno essere utilizzati sistemi di pagamento cumulativi sullo stesso protocollo. • a riportare il numero di protocollo attribuito dal sistema sul modello cartaceo della domanda di volture; La copia della ricevuta di cassa del pagamento resta disponibile per i riscontri contabili. • a trasmettere le domande di volture accettate all’unità organizzativa preposta alla loro trattazione (postazione “back office”), secondo le modalità previste presso il singolo Ufficio. Compatibilmente con i volumi di lavoro e le situazioni organizzative di ciascun Ufficio Provinciale, l’operatore di front office potrà effettuare ulteriori controlli di coerenza della domanda di volture (ad esempio presenza in banca dati degli immobili) e procedere alla relativa registrazione. Per la sottoscrizione della domanda di volture apposta da persona diversa dai soggetti obbligati o dagli interessati, si rimanda alle disposizioni già emanate in materia. A riguardo si precisa che l’autenticità della sottoscrizione, nei casi previsti dalla normativa vigente, è garantita con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.(Circolare n. 24 del 30 settembre 1978). Pag. 6 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 6.1.2. Domande di volture con procedura informatica Voltura 1.0 Le domande di volture presentate con procedura Voltura 1.0 devono essere consegnate allo sportello dedicato, tramite supporto informatico contenente il modello digitale della domanda di volture, unitamente alla stampa del suddetto modello, datato e sottoscritto dal richiedente, accompagnato dagli eventuali allegati. Alla ricezione della domanda, oltre ai controlli preliminari indicati al precedente paragrafo 6.1.1 presso la postazione “ Voltura 1.0” vengono eseguite le seguenti operazioni: • • • • il controllo antivirus; la verifica della leggibilità del supporto informatico; la verifica della corrispondenza fra il codice stampato sul documento e quello contenuto sul modello digitale; la verifica di presenza di errori formali riconosciuti in automatico dalla procedura di ”Aggiornamento”. Qualora la domanda di volture non superi i suddetti controlli viene restituita all’utente, affinché provveda al perfezionamento della stessa. Qualora i controlli suddetti siano superati, l’operatore procede alla verifica della registrabilità e in caso positivo esegue la registrazione in banca dati con la liquidazione automatica, la riscossione dei tributi e delle eventuali sanzioni; rilasciando la ricevuta generata a sistema, che riporta le nuove intestazioni. Nel caso in cui il documento non sia registrabile, lo stesso viene in ogni caso accettato ed acquisito al protocollo, in segno di avvenuta presentazione, con la relativa riscossione dei tributi ed eventuali sanzioni. In entrambi i casi l’Ufficio provvede ai controlli di merito secondo le modalità indicate al paragrafo 6.2. 6.1.3. Domande di volture presentate ad altri Uffici Provinciali (“fuori provincia”) La procedura descritta al presente paragrafo è concettualmente analoga a Pag. 7 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 quella illustrata ai precedenti paragrafi 6.1.1 e 6.1.2, ai quali si rimanda principalmente per i controlli preliminari e per la fase di riscossione dei tributi e delle eventuali sanzioni. Le domande di volture accettate in front-office relative a beni ricadenti “fuori dall’ambito provinciale” devono essere trasmesse all’Ufficio competente alla registrazione in banca dati con: • • il servizio postale; la posta elettronica. La prima modalità riguarda le domande di volture cartacee, la seconda quelle con procedura informatica Voltura 1.0. TRASMISSIONE MEDIANTE SERVIZIO POSTALE L’Ufficio che riceve la domanda di volture effettua tutti i possibili controlli preliminari richiamati al paragrafo 6.1.1. La spedizione mediante servizio postale deve essere utilizzata per la trasmissione delle domande di volture cartacee accettate in front office, che passano direttamente alle unità operative preposte alla predisposizione per l’invio della seguente documentazione: • di un plico per ogni Ufficio Provinciale di destinazione, con il relativo elenco in duplice copia (distinta) delle domande di volture accettate complete della eventuale documentazione allegata, differenziate per catasto (terreni e fabbricati); • della lettera di trasmissione firmata dal Direttore dell’Ufficio Provinciale o dal Responsabile della struttura competente, assegnando un protocollo generale in uscita e provvedendo a scaricare i protocolli web di riferimento delle volture trasmesse. Si richiama l’attenzione sull’adempimento di scarico dei protocolli web delle volture (sia cartacee sia Voltura 1.0) da trasmettere agli altri uffici provinciali, il cui non corretto svolgimento comporta conseguenze dirette sulla qualità del servizio all’utenza. La lettera di trasmissione, la distinta delle domande di volture e il plico Pag. 8 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 devono essere inseriti in busta chiusa e spediti all’indirizzo dell’Ufficio Provinciale competente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine massimo di 10 giorni dall’accettazione onde consentire all’Ufficio di destinazione di rispettare i tempi previsti dal Regolamento ex lege n. 241/90. Va posta particolare attenzione nell’indicazione dell’indirizzo sulla busta che deve essere: All’ Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ………………; indirizzo…………….. ; cap…………………. L’Ufficio destinatario della domanda di volture, oltre alle operazioni descritte nel paragrafo 6.1.1, effettua: • nella fase di assegnazione del protocollo (documento “voltura cartacea”) l’indicazione nel campo “note” del numero di protocollo assegnato dall’Ufficio che ha accettato la domanda; • • la liquidazione in condizione esente della ricevuta di cassa RC19 in condizione “da altra provincia”; la restituzione del duplo dell’elenco delle volture trasmesse (distinta) all’ufficio mittente come ricevuta di avvenuta consegna, debitamente datato e sottoscritto. Dopo queste operazioni l’Ufficio provvede ad effettuare la trattazione secondo quanto descritto nei precedenti paragrafi. TRASMISSIONE CON POSTA ELETTRONICA L’Ufficio ricevente la domanda di volture effettua i controlli preliminari indicati al paragrafo 6.1.1 oltre ai seguenti controlli: • • • il controllo antivirus; la verifica della leggibilità del supporto informatico; la verifica della corrispondenza fra il codice stampato sul documento e Pag. 9 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 quello contenuto sul modello digitale. L’operatore front office attraverso l’applicativo VOLTURE effettua il controllo del codice di riscontro contenuto nel modello digitale e quello riportato sulla stampa del documento. La modalità di spedizione mediante posta elettronica deve essere utilizzata per le domande di volture accettate in front office con procedura informatica Voltura 1.0, che passano direttamente alle unità operative preposte alla predisposizione per l’invio della seguente documentazione : • lettera di trasmissione assegnando un Protocollo Generale in uscita, firmata dal Direttore dell’Ufficio Provinciale o dal Responsabile della Struttura competente, che contiene elenco dei file trasmessi con indicazione del protocollo catastale web di riferimento; • file Voltura 1.0 all’Ufficio provinciale competente alla registrazione dei dati, oltre alla copia digitale degli allegati previsti dalla normativa vigente, ove occorra; • documentazione cartacea comprensiva degli eventuali allegati. Le domande di volture 1.0 pervenute alla posta elettronica dell’ufficio destinatario, sono assegnate alla struttura competente per la registrazione. La postazione registrazione eseguirà le modalità operative descritte ai paragrafi 6.1.2 e 6.2, inoltre effettuerà l’inserimento in banca dati, mediante la funzione “Volture” dell’applicazione “Aggiornamento”, selezionando liquidazione automatica condizione “esente” (sia dei tributi che del bollo), specificando nella finestra Motivo dell’Esenzione i riferimenti dell’Ufficio mittente “volture provincia di………protocollo web n……….…/anno”. Ogni eventuale successivo rapporto concernente la domanda di volture avrà luogo direttamente fra il richiedente - o le parti interessate - e l’ufficio provinciale competente per territorio, che provvede alla sua trattazione. Come riferimento rimane peraltro valido il numero di protocollo web dell’ufficio, che è quello riportato sulla ricevuta: è pertanto compito dell’ufficio competente per territorio assicurare il necessario collegamento. 6.1.4. Volture presentate mediante servizio postale Nel presente paragrafo sono evidenziate nel dettaglio le sole fasi che caratterizzano la trattazione delle domande di volture presentate dai soggetti ob- Pag. 10 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 bligati mediante servizio postale, rimandando per il resto del processo ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2. Il richiedente invia il plico attraverso un servizio di spedizione (via posta o tramite un corriere espresso) all’Ufficio Provinciale competente. Il plico postale contiene: • la domanda di volture cartacea datata e sottoscritta o il supporto informatico contenente il modello digitale della domanda di volture “Voltura 1.0” e la stampa del modello datato e sottoscritto; • • • • gli eventuali allegati; la ricevuta del pagamento dei tributi; una busta affrancata per la restituzione della ricevuta; il proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e domicilio per eventuali comunicazioni dell’Ufficio. L’Ufficio al ricevimento della richiesta, attiva le fasi di trattazione e controllo descritte ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 cui si rinvia. 6.2. Controlli sostanziali e di merito delle domande di volture La registrazione delle domande di volture, a seguito della emanazione del D.M. 5/11/1969, è stata notevolmente semplificata mediante l’introduzione della disciplina delle riserve (vedi in particolare il paragrafo 15 del D.M. 5/11/1969). Detta disciplina consente all’Ufficio di contrassegnare ogni immobile, qualora ne ricorra il caso, con ciascuna delle previste annotazioni di riserva, che dovranno essere riportate nelle successive mutazioni, fino a quando non ricorrono i presupposti per la loro cancellazione. Pur non potendo in questa sede richiamare in modo completo le modalità operative per l’esecuzione delle volture, peraltro riportate nei provvedimenti richiamati nell’Allegato 1, si ritiene utile evidenziare, che ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del D.P.R. 26.10.1972 n. 650 (Esecuzione delle volture): ”L’Ufficio (omissis) esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle Pag. 11 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 rispettive domande e delle corrispondenti note”. Al fine di meglio evidenziare la portata di tale disposizione è opportuno riferirsi al modello cartaceo delle domande di volture, sia del catasto terreni (13 T.P.), sia del catasto edilizio urbano (Mod. 98 T.P.). In tale modulistica sono riportati parti la cui compilazione è demandata al soggetto dichiarante ed altre di competenza dell’Ufficio. Il modello allorchè viene presentato debitamente compilato dalla parte assume la qualificazione di domanda di volture, mentre lo stesso, a completamento della sua trattazione e debitamente sottoscritto dai soggetti responsabili assume la configurazione di nota di voltura, sulla base della quale si procede all’aggiornamento degli atti. Con l’estensione delle procedura informatica Voltura 1.0 all’Ufficio perviene la domanda di volture cartacea, prodotta con l’utilizzo dell’apposito software, mentre le ulteriori informazioni, che trasformano la domanda in nota, devono essere riportate manualmente dall’addetto alla registrazione sulla stampa del suddetto modello informatizzato e controfirmate dal reponsabile della struttura competente, nel caso sia necessario apporre le riserve ovvero dichiarare l’ineseguibilità della voltura. Il soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture deve, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, menzionare negli atti il bene oggetto di costituzione o trasferimento di diritti reali con l’utilizzo dell’identificativo catastale. Nella domanda di volture vanno altresì specificati i documenti o gli atti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi non registrati in catasto, ovvero, “ … quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata … ovvero un atto notorio dimostrante la cronistoria dei passaggi medesimi”. È da evidenziare che non sempre il soggetto dichiarante è stato in grado di produrre la menzionata dichiarazione autenticata. In tale circostanza la cronistoria dei passaggi intermedi è da ricercare negli atti che danno luogo a voltura. Compito degli operatori assegnati alla registrazione delle domande di volture è l’espletamento di tutti quegli adempimenti necessari alla verifica Pag. 12 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 dei presupposti per l’eseguibilità delle volture e per l’eventuale apposizione delle riserve; gli stessi provvedono a espletare le verifiche di competenza sia sulla domanda di volture presentata dai soggetti obbligati e nei relativi allegati, sia in banca dati, in particolare devono controllare: • • • la completezza e l’allineamento dei dati anagrafici e del codice fiscale degli intestati oggetto di voltura (a favore e contro); la corretta codifica della titolarità e delle quote di proprietà degli intestati oggetto di voltura (a favore e contro); la corrispondenza fra gli identificativi catastali individuanti l’immobile oggetto di voltura. In tale occasione gli uffici, per quanto possibile verificheranno anche la completezza delle quote e le coerenze dei diritti reali degli immobili interessati dalla domanda di volture, anche se interessati solo in parte dal trasferimento. Nel caso si rilevino delle discordanze, che dipendano da errori materiali di compilazione i dati corretti. Quando le discordanze si riferiscono esclusivamente agli intestati (a favore e contro) e sono state regolarmente segnalate dal richiedente, l’ufficio provvede a registrare la voltura, dopo aver dato corso ai passaggi intermedi mancanti, se questi sono dipendenti da atti legali. Se invece dei passaggi intermedi mancanti è esposta nella domanda di volture una semplice cronistoria, l’Ufficio si limita a far risultare negli atti che la registrazione avviene ai soli fini della conservazione del catasto. L’eventuale decisione dell’ufficio, in ordine all’apposizione delle riserve, deve essere notificata al richiedente nelle forma prevista per gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. Si ricorda che l’informazione riguardante l’introduzione o l’eliminazione di una riserva viene riportata sulla stampa della domanda di volture “voltura 1.0” e l’Ufficio di competenza provvederà nella stessa giornata alla registrazione in banca dati. L’annotazione della riserva va notificata a tutti i soggetti iscritti in catasto, ovvero da iscrivere sulla base della voltura eseguita, conformemente alle disposizioni impartite con nota del 17 della domanda di volture facilmente riconoscibili dall’Amministrazione, l’operatore procede alla registrazione della voltura con Pag. 13 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 novembre 2004, prot. n. 87934 di questa Direzione. Negli altri casi invita il richiedente a presentarsi presso l’Ufficio Provinciale al fine di rettificare personalmente l’errore compiuto ovvero a presentare istanza di rettifica in bollo entro il termine di trenta giorni. Le discordanze possono riguardare sia gli intestati sia gli identificativi catastali. Qualora l’esame della documentazione disponibile evidenzi circostanze che richiedono ulteriori elementi cognitivi di natura documentale, l’Ufficio può in piena autonomia attivare il procedimento richiamato all’art. 12 del D.P.R. 650/72, richiedendo la collaborazione del soggetto dichiarante. Nel caso in cui il soggetto obbligato non integri la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio, quest’ultimo attiva entro ulteriori 40 giorni, se possibile, ogni utile adempimento per l’aggiornamento dagli atti del catasto dando attuazione a quanto riportato al successivo paragrafo 7 (recupero spese e sanzioni). Qualora tale ultima operazione non risulti possibile, la voltura viene dichiarata ineseguibile in modo definitivo e archiviata, mentre il relativo protocollo viene portato nello stato “scaricato”. L’ineseguibilità della voltura deve essere comunicata a tutti i soggetti interessati, mediante notifica secondo le forme previste per gli atti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546. La lettera di comunicazione di perfezionamento della documentazione o dell’ineseguibilità della domanda di volture, deve essere protocollata nel protocollo WEB come documento”Comunicazione per procedimento catastale”, indicando nel campo riferimento il protocollo della voltura associata alla liquidazione del RC19 corrispondente. Quest’ultimo (protocollo della voltura)deve essere riportato nello stato “sospeso” in caso di richiesta di perfezionamento della documentazione o nello stato “scaricato” nel caso di ineseguibilità della domanda di volture. Gli Uffici possono consultare le risultanze dei Registri Immobiliari, sia con l’ ispezione delle note di trascrizione, attraverso il collegamento alla banca dati dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di alcune postazioni abilitate all’attività di registrazione delle volture catastali, e sia con la consultazione cartacea dei titoli, se necessario. 6.2.1. Domande di volture con allegata istanza ex L. 154/88 Per le istanze di attribuzione di rendita catastale, allegate alla domanda di volture, presentate dagli interessati ai sensi della legge n. 154/88, si rimanda alla nota n. 67166/2004 della Direzione Centrale Cartografia Catasto Pag. 14 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 Pubblicità Immobiliare. In questa sede appare opportuno ricordare che gli Uffici, nel caso in cui l’istanza sia relativa a un immobile in atti con “rendita proposta” a seguito di dichiarazione presentata in catasto con procedura DOCFA, provvederanno ad archiviarla, mentre la verifica della rendita catastale avverrà secondo le modalità indicate nella Circolare n. 1/2004 e la conseguente P.O. n. 83/2004. E’ appena il caso di sottolineare che l’Ufficio qualora avesse protocollato dette istanze separatamente dalle domande di voltura a cui sono allegate, è tenuto a provvedere, con ogni consentita sollecitudine, allo scarico del protocollo delle medesime. 6.2.2. Volture da procedura informatica “Nota“ Il soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha la facoltà di richiederne la registrazione automatica all’atto della presentazione della formalità di trascrizione presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale (presentazione con l’applicativo NOTA). Tale facoltà non è esercitabile dai notai per le tipologie negoziali previste dalla normativa di riferimento, per le quali vige l’obbligo della presentazione del Modello Unico informatico. Presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare è effettuato il pagamento delle competenti tasse ipotecarie la consegna all’utente della ricevuta dell’esito della voltura. Nell’ipotesi che non sia richiesta la registrazione automatica della volture da nota di trascrizione, risultando non compilato l’apposito campo del modello, la procedura di “voltura automatica” acquisisce, comunque, dal “modello di nota informatizzata” i dati necessari alla esecuzione della voltura. Successivamente la procedura “voltura automatica”, attraverso riscontri automatici, esegue la verifica della presenza al protocollo informatico dell’Ufficio delle Pag. 15 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 relative domande di volture protocollate, e sulla base delle risultanze di tale controllo, registra le note di voltura non barrate (tipo D “protocollate”), nella sola circostanza che la voltura venga registrata senza apposizioni di alcuna annotazione. A seguito di una recente manutenzione evolutiva, la procedura non consente più la registrazione delle note tipo “D non protocollate” e delle note tipo “D protocollate” per le quali non ci sia la perfetta corrispondenza tra i soggetti contro della nota e gli intestatari catastali ovvero ci siano degli errori nella identificazione degli immobili oggetto di trasferimento. In questi casi l’operatore di back office si trova una domanda di volture già registrata in automatico e deve: • • 6.3. verificare la completa e corretta registrazione della voltura; scaricare il relativo protocollo. Attività di controllo delle volture acquisite in “automatico” Per ogni immobile soggetto a voltura automatica (da Modello Unico o da Nota) che non ha completa registrazione, la procedura “voltura automatica” crea degli esiti, già descritti nelle lettere circolari n. 11208/04 e n. 19792/05 cui si rimanda per maggiori dettagli e per le modalità operative relative alle lavorazioni dei singoli esiti. Gli Uffici possono ottenere, nell’ambito della procedura di “voltura automatica”, gli elenchi (per range di data e per tipologia di esito) della documentazione da lavorare, attraverso la funzionalità “esiti”, mediante la ricerca ”per Comune”, ovvero potranno ottenere l’elenco delle note attraverso la funzionalità “elenchi”, mediante la ricerca ”per Nota”. Tale ultima funzionalità consente di recuperare tutti gli esiti non favorevoli associati alla nota selezionata e, per alcune tipologie di esito, di eseguire direttamente la ricostruzione delle note, il che rende la lavorazione più agevole. L’Ufficio può operare il recupero degli esiti positivi con annotazioni ovvero negativi, come accennato nella nota cui fa riferimento il presente allegato, attraverso l’utilizzo di: • • Funzioni d’ausilio; Aggiorna; Pag. 16 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 • Voltura 1.0 ad uso ufficio. Nell’ultimo caso il recupero effettuato aggiorna automaticamente gli esiti di “voltura automatica”, mentre nei primi due casi sarà necessario aggiornare l’esito utilizzando la funzionalità attivabile dallo schermo degli esiti di una singola nota (attraverso la funzionalità “esiti”, mediante la ricerca ”per Comune”, all’interno della procedura di “voltura automatica”). La sopra richiamata modifica alla procedura di “voltura automatica” consentirà, a breve, tale aggiornamento automatico, per alcuni esiti, anche per i primi due casi. Si ritiene utile richiamare i principi basilari, ai quali l’Ufficio deve fare riferimento per l’espletamento delle attività di propria competenza. • Nel caso in cui non sia in grado di eseguire le operazioni di recupero degli esiti, interessa il soggetto che ha richiesto la voltura, segnalando al medesimo la problematica riscontrata; se il chiarimento richiesto dà esito negativo aggiorna l’immobile con l’esito con E7 (Immobile non recuperabile) e, contestualmente, provvede ad inviare apposita comunicazione al soggetto che ha richiesto la voltura. Tale operazione non è necessaria nel caso di note derivanti da Modello Unico, in quanto la procedura di “voltura automatica”, in tale ultima ipotesi, rilascia automaticamente tale esito al soggetto richiedente. • Nel caso in cui sia in grado di eseguire le operazioni di recupero degli esiti, aggiorna l’immobile con l’esito con R1 (Immobile recuperato dall’Ufficio). Analogo trattamento va effettuato qualora, durante la lavorazione, ricorrano le circostanze specificate per l’apposizione delle annotazioni di riserva da RIS 1 a RIS 6. La riserva è iscritta in atti unitamente alla sua specificazione letterale, con le modalità operative descritte al paragrafo 6.2. Contestualmente all’aggiornamento dell’esito, l’Ufficio provvede ad inviare apposita comunicazione al soggetto che ha richiesto la voltura; tale operazione non è necessaria nel caso di note derivanti da Modello Unico, in quanto la procedura di “voltura automatica”, in quest’ultima ipotesi, rilascia automaticamente tale esito al soggetto richiedente. Per le modalità operative di trattazione delle domande di volture inerenti alle formalità in rettifica o il recupero delle volture registrate in automatico Pag. 17 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 con esito negativo con Voltura 1.0 (da parte del soggetto che ha richiesto la domanda di volture) si rimanda alla circolare 6/2002. 7. Sanzioni Qualora la domanda di volture sia presentata oltre il termine previsto di 30 giorni dalla data di registrazione, l’Ufficio provvede alla contestazione ed all’irrogazione della sanzione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e nelle circolari n. 2 e n. 6 del 2002. Nel caso di omessa presentazione della voltura gli Uffici oltre ai tributi speciali catastali, ivi compresi i relativi interessi moratori, all’imposta di bollo ed alle spese di notifica, devono recuperare anche le spese relative alla redazione d’ufficio delle domande stesse o della nota di convalida, da porre a carico dei soggetti obbligati inadempienti, con le modalità di quantificazione già definite (vedi nota del 09/01/2004, n. 1370, della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare). Nel caso in cui il soggetto obbligato non integri la documentazione richiesta ai sensi dell’art 12 del D.P.R. 650/72, oppure non presenti, qualora ne ricorrano le condizioni la domanda di voltura richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio, quest’ultimo attiva, se possibile ogni utile adempimento per l’aggiornamento dagli atti del catasto con le modalità operative presentate nei paragrafi precedenti. L’Ufficio notifica in ogni caso secondo le procedure normativamente previste, l’atto di contestazione della violazione in parola, ai fini dell’applicazione della relativa sanzione e delle ulteriori spese per la redazione d’ufficio. Si ricorda, che in ottemperanza all’ordine di servizio n. 4/2003 a fronte di una segnalazione dell’utente circa la mancata registrazione negli atti catastali di un voltura pregressa, nell’ipotesi che la parte non sia in grado di indicare gli estremi della medesima, gli Uffici provinciali si limiteranno a richiedere gli estremi del relativo atto pubblico ovvero quelli di registrazione della dichiarazione di successione. Solo qualora si abbia certezza (rilevabile dagli atti d’ufficio) che non sia stata presentata la domanda di volture, gli Uffici, in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare n. 2/2002, provvederanno ad emettere l’atto di contestazione per l’irrogazione della sanzione, invitando il soggetto obbligato a presentare la domanda di volture in questione. Di contro, qualora manchino detti presupposti, si provvederà immediatamente, sulla base della segnalazione di parte, all’aggiornamento degli atti catastali, reperendo i necessari documenti giustificativi presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare e motivando detta Pag. 18 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 96 del 12 luglio 2005 – Prot. N. 48782 circostanza con atto del Dirigente responsabile. Al pari dovranno essere espletate tutte le attività di competenza degli Uffici ivi comprese l’applicazione delle sanzioni allorchè all’esame della documentazione in argomentio si verifichi la documentata circostanza della omissione della domanda di volture. A titolo esemplificativo si richiama l’attenzione sull’elenco degli atti menzionati sulle domande di volture dal soggetto richiedente ai sensi del comma art. 4 D.P.R. 650/72. 8. Caratteristiche di qualità Per l’attività di trattazione delle volture catastali sono stati individuati i seguenti indicatori di qualità: • • • • tempi di inserimento in atti delle volture cartacee presentate in frontoffice; completa evasione in front-office (registrazione) delle domande di voltura presentate con procedura Voltura 1.0; % di esito positivo delle volture automatiche; tempi di trattazione delle volture automatiche con esito negativo o positivo con annotazione. Tali indicatori sono rilevati attraverso interrogazioni del sistema informativo d’Ufficio. Il Regolamento di applicazione della ex lege 241/90 prevede per l’esecuzione delle domande di volture catastale presentate in front office un termine di 40 giorni con procedura tradizionale e di 20 giorni con procedura informatica. Pag. 19 di 19 Firmato ing.Carlo Cannafoglia ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI La presente procedura adempie alla normativa di legge vigente in materia di catasto e alle disposizioni interne emanate al riguardo, fra cui, in particolare: 1) Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 - Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto. 2) Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni. 3) Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. 4) Decreto del Ministro delle Finanze 1 marzo 1949 di approvazione della ”Istruzione per la conservazione del catasto terreni (XIV)” Paragrafi da 32 a 60; 5) Istruzione 13 dicembre 1961 per la conservazione del catasto edilizio urbano; 6) Legge 1 ottobre 1969, n. 679 - Semplificazione delle procedure catastali; 7) Decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969 - Approvazione dell’istruzione provvisoria per l’attuazione della legge 679/1969, concernente la semplificazione delle procedure catastali; 8) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo; 9) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 Perfezionamento e revisione del sistema catastale; 10) Decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica; 11) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 12) Decreto Direttoriale 15 ottobre 1998, recante “Modificazioni al dirigenziale 23 dicembre 1997 concernente l’esecuzione decreto automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari, i servizi di pubblicità immobiliare e le sezioni staccate degli Uffici del territorio”. (G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998); 13) Decreto Legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2000; 14) 15) Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente; Decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2000, n. 308, il “Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure recante telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000; 16) Decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000, “Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati”; 17) Decreto direttoriale 12 dicembre 2001 “Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili”; 18) Decreto direttoriale 1 agosto 2002 “Estensione, in regime di obbligatorietà, ad altri distretti notarili del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltatività, a tutti i distretti notarili,relativamente ad altre tipologie di atti”; 19) Decreto direttoriale 18 aprile 2003 “Progressiva estensione, in regime di obbligatorietà, del modello unico informatico a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili”; 20) Decreto direttoriale 9 giugno 2004 “Estensione del regime di obbligatorietà e del regime di facoltatività del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti. Attivazione, in regime di facoltatività, del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili, ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia” - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11 giugno 2004; 21) 22) Regolamento Agenzia del Territorio 28 febbraio 2002 di attuazione Lettera circolare del 24 novembre 1970, prot. 3/2429, degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; “Conservazione N.C.T. –Norme integrative a chiarimento della circolare n. 5 del 24 gennaio 1970”; 23) 24) 25) 26) Lettera circolare del 7 aprile 1978, prot. 3/1208, “Conservazione dei Circolare del 30 settembre 1978, n. 24, “Domande di volture non Circolare del 15 novembre 1978, n. 28, “Catasto. Domande di Risoluzione del 5 gennaio 1988, prot. 351937 - Ministero delle delle domande di volture conseguenti a procedure di catasti – Domande di volture – Copie dei titoli allegate”; pervenute”; voltura relative ad atti giudiziari”; Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari - Bollo. Trattamento tributario 27) espropriazione per pubblica utilità; Lettera circolare del 16 febbraio 1988, prot. 747, “Obbligo di indicare gli estremi di registrazione negli atti allegati alle domande di volture. Quesito”; 28) Lettera circolare del 7 giugno 1991, prot. 1981, “Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo”; 29) 30) Circolare del 19 luglio 1996, n. 189/T, “Decreto legge 20 giugno Risoluzione del 19 novembre 1996, n. 252, “Circolare n. 189/T/C1 1996, n. 323 - Art. 10”; del 19 luglio 1996. Tributo speciale per la presentazione delle domande di volture”; 31) Risoluzione del 23 gennaio 1997, n. 7, “Art. 10, decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni di legge 8 agosto 1996, n. 425. Osservazioni riguardo all'applicazione del bollo sulle domande di volture”; 32) Circolare del 27 gennaio 1997, n. 15, “Applicazione del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425. Circolare 19 luglio 1996, n. 189/T”; 33) Circolare del 18 dicembre 1998, n. 287/T, “Decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 (G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998). Istruzioni per l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le Conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici del territorio”; 34) Risoluzione del 9 marzo 2000, n. 27, “Circolare della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 13 del 3 maggio 1977 - Domande di volture per successioni colpite dal termine di prescrizione ora decadenza - dell'azione della Finanza per richiedere il pagamento dei tributi”; 35) Circolare del 17 aprile 2002, n. 2 – prot. UDA/784 – recante “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali. Applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni”; 36) Circolare del 2 maggio 2002, n. 3, “Attivazione del servizio telematico atti immobiliari - Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Istruzioni agli uffici”; 37) Circolare del 15 novembre 2002, n. 10, “Estensione, in regime di obbligatorietà, ad altri distretti notarili del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita, e, in regime di facoltatività, a tutti i distretti notarili, relativamente ad altre tipologie di atti”; 38) Circolare del 13 agosto 2002, n. 6, “Voltura 1.0 - Innovazioni procedurali mirate alla presentazione su supporto informatico delle domande di volture catastali”; 39) Circolare del 6 giugno 2003, n. 6, “Estensione progressiva, in regime di obbligatorietà, a tutti i distretti notarili operanti sul territorio nazionale del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltatività, ad altre tipologie di atti”; 40) Nota della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare prot. 59540 del 21 agosto 2002 con oggetto “Procedure informatizzate per la presentazione e registrazione delle domande di voltura in catasto”; 41) Nota della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare prot. 1370 del 9 gennaio 2004 con oggetto “Artt. 3 e 12 del D.P.R. 650/72. Procedure per l’esecuzione d’ufficio delle domande di voltura non presentate dai soggetti obbligati”; 42) Nota della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, prot. 11208 del 10 febbraio 2004, con oggetto “Anno 2004 – Verifica note di voltura eseguite in modalità automatica” e relativo allegato “Modalità operative”; 43) Nota della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, prot. n. 19792 del 15 marzo 2005, con oggetto “Recupero esiti da voltura automatica nell’ambito della attività ordinaria e del progetto Anagrafe Immobiliare Integrata (A.I.I.)”. CIRCOLARE N. 7/2005 PROT. n° 46573 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: Direzione dell’Agenzia Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto. Direzioni Centrali, Consiglieri, Servizio Ispettivo, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali. n. 189/T del 19.07.1996. CIRCOLARI DELL’ENTE MODIFICATE: Roma, 4 luglio 2005 N. pag. complessive: 14. L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente 1. Premessa A seguito del “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è stata introdotta la procedura DOCFA che consente tra l’altro al contribuente, in attuazione dell’art. 1, comma 3, di dichiarare una rendita proposta per l’unità immobiliare denunciata in catasto. Le modalità ed i termini del procedimento che portano all’attribuzione della rendita catastale sono state e sono spesso oggetto di controversia tra i contribuenti e gli Uffici provinciali di questa Agenzia, innanzi alle Commissioni tributarie. Una delle censure più frequentemente sollevate dai ricorrenti riguarda proprio la presunta illegittimità dell’accertamento della rendita catastale effettuato oltre il periodo di riferimento previsto dal menzionato comma 3. L’insorta conflittualità ha condotto, almeno fino ad oggi, ad orientamenti giurisprudenziali di merito piuttosto oscillanti e, quindi, non ancora consolidati in assenza di pronunciamenti della Corte di Cassazione, presso la quale sono pendenti alcuni ricorsi. Si ritiene opportuno effettuare una ricognizione generale sugli aspetti tecnico-giuridici più rilevanti, nonché sulle eccezioni sollevate dalle parti ricorrenti, al fine di orientare Pag.1 di 14 1 “Le dichiarazioni. ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio. di cui all'art. del decreto-legge 19 dicembre 1984. che “Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio… viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione. 7/2005 . sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale.M. 701/94. da parte dell’utente interessato. convertito. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria.Direzione dell’Agenzia Circolare n. 4. dalla legge 17 Pag. 1142. sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939. 2 di 14 . all’art. 701/94 e conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA). n. o l'attribuzione della categoria e della rendita. 46573 del 04.07. e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1.” Ai sensi dei commi 2 e 3 del suddetto art. Quadro normativo di riferimento Il procedimento si avvia a seguito della presentazione. redatte in applicazione delle disposizioni contenute nel D.2005 la difesa degli uffici dell’Agenzia in ogni ordine e grado dei giudizi pendenti. n. anche a campione. che consentono il rapido aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita. con modificazioni. e con l’intento di fornire indicazioni in merito alla corretta prassi procedurale da seguire. alla determinazione della rendita catastale definitiva. di cui all'art.M. ai sensi dell'art. n. per le unità a destinazione speciale o particolare. Tale regolamento prevede in particolare. delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni.” “Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali. Le modalità e i termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” sono stabilite dal D. e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni. senza visita di sopralluogo. comma 1. per le unità a destinazione ordinaria. 1. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare. 56 del… decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949. comma 21. 853. n. classe e relativa rendita catastale.Prot. di cui al comma 1. 652… unitamente ai relativi elaborati grafici. 2. imposta di registro. convertito dalla L. n. 701/94 incide in modo specifico sulle procedure correlate alle dichiarazioni in catasto. “valutazione automatica” – cfr. 131/86. 21. D. 701/94 è stato emanato come regolamento ex art. 70/88. nell’ambito della propria struttura organizzativa ha disciplinato le varie fasi delle attività connesse alla procedura DOCFA: acquisizione dei documenti su supporto magnetico e cartaceo. D. catastale. 10. L. 154/88.M. il D. 701/94. art.L. con la crescente rilevanza assunta negli ultimi anni dall’operazione di classamento catastale nell’ambito dei procedimenti impositivi relativi a molteplici tributi (ICI.d. 1 disciplina poi le modalità di presentazione delle dichiarazioni di cui si discute. comma 3. 17.07. 425/96). stabilendo che esse sono presentate “su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti. sono state stabilite le modalità di adozione della procedura DOCFA.R..M. 323/96. 46573 del 04. n. 12.M. art. comma 4. attraverso un’informatizzazione che consente un aggiornamento automatico e continuo della banca dati catastale. ogni ufficio periferico. a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici”. art. comma 1. 400/88 e il decreto si qualifica indubitabilmente come provvedimento amministrativo nel quale sono riportate disposizioni cui devono attenersi sia gli uffici catastali sia i contribuenti. le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto . 52. ed in particolare quelle relative alla data di attivazione. A seguito di circolari e di specifiche istruzioni in tema di applicazione delle norme contenute nel citato D.” Come si evince dallo stesso titolo del provvedimento e dalle premesse. Il comma 9 del menzionato articolo precisa inoltre che “Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1…l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.L. D.Direzione dell’Agenzia Circolare n. Il dettato regolamentare si inserisce in piena armonia da un lato. convertito in legge. commi 20. con modificazioni dalla L. non solo descrittiva. 17.” Il comma 7 dello stesso art. imposta ipotecaria.P. ma anche censuaria.2005 febbraio 1985. Il D.. ecc. 22. 3 di 14 . IVA. 7/2005 . fase Pag.) e dall’altro con il ruolo primario che il legislatore ha inteso attribuire alla rendita catastale quale parametro di riferimento per l’individuazione del limite al potere di rettifica dell’Amministrazione finanziaria (c.Prot. Con decreto del Direttore generale dell’ex Dipartimento del territorio del 1° dicembre 1995. ipotecaria. 1.Direzione dell’Agenzia Circolare n. Le richiamate circolari n.07. anche sotto il profilo della rilevanza fiscale.1999. notifica dei dati così variati ai contribuenti interessati e comunicazione al competente Comune.04. del D. 17. eventuale registrazione dei dati censuari accertati. pur indicando modalità e termini tesi indubbiamente alla semplificazione ed accelerazione delle attività degli uffici catastali. le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”. 1 del 13. si rileva che il secondo periodo del medesimo comma 3 attribuisce all’Amministrazione finanziaria la facoltà “di verificare. Tra gli orientamenti di prassi più rilevanti concernenti la subiecta materia.). Il regolamento di cui trattasi quindi. n. deterministico e casuale). catastale. 4. secondo le modalità previste dalla specifica legislazione di settore. comma 21. 3. 83/E/T del 1999 – quest’ultima emanata congiuntamente dagli ex Dipartimenti delle entrate e del territorio – esplicitano in dettaglio le fasi delle attività connesse all’accertamento della rendita. comma 3. 189/T del 19. Riguardo agli adempimenti a carico degli uffici.2005 di controllo (formale e di merito. classamento e accertamento della rendita catastale. del DL 853/84.1996 e n. in ogni caso. anche se detta disposizione è da intendersi essenzialmente sollecitatoria (rectius: propulsiva) rispetto alle attività di competenza dell’Amministrazione catastale.2004 (concernente le modalità di verifica e il controllo della documentazione e degli elementi dichiarati inerenti la redditività delle unità immobiliari) e le circolari n. si ritiene opportuno segnalare la circolare dell’Agenzia del territorio n. emanate anche al fine di fornire istruzioni riguardo alle norme di semplificazione e razionalizzazione delle attività correlate all’accertamento del valore “fiscale” ai fini delle diverse imposte (registro. convertito con modificazioni nella L 17 febbraio 1985.Prot. ai sensi dell’art. nei termini e contenuti Pag. e devono ritenersi conformi. Il rispetto di tale termine da parte degli uffici appare indispensabile soprattutto in considerazione della ribadita rilevanza della rendita catastale ai fini fiscali.02. 189/T del 1996 e n.07. n. 4 di 14 . può desumersi che l’attività di controllo dell’ufficio sulle dichiarazioni presentate ed in particolare sulle rendite catastali “proposte”. 7/2005 . 46573 del 04.M. riconosce. a quest’ultimi la facoltà di procedere a controlli successivi. ecc. 701/94. cui sono collegati gli adempimenti a carico di ciascun organo impositore. Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta Dall’esame dell’art. ha un limite temporale cui l’ufficio deve attenersi (un anno a regime). 83/E/T del 09. il carattere perentorio di un termine non può presumersi. 152 comma 2.. di fatto costituente grave limitazione al potere accertativo conferito all’ente pubblico da fonti legislative primarie. In secondo luogo perché comunque una fonte di origine amministrativa. 7/2005 . da sola.2005 utilizzati. La Commissione tributaria regionale della Lombardia. comma 21. Al fine di chiarire i termini della questione in coerenza con le norme dettate dall’ordinamento. allo spirito di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti connessi all’aggiornamento del catasto edilizio urbano. 1.Prot. comma 3.M. 17”. con giurisprudenza consolidatasi in oltre trenta sentenze depositate tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005. qualora ricorrano idonee valutazioni di carattere tecnico supportate eventualmente anche da sopralluogo. ma deve risultare espressamente dalla norma.c. 38/43/04 secondo cui “la tesi della perentorietà del termine annuale per la rettifica dei classamenti. n. del D. la presunta illegittimità dell’accertamento della rendita catastale effettuato oltre il periodo di riferimento previsto dal menzionato comma 3. è duplicemente insostenibile. 5 di 14 . 701 non contiene verbo al riguardo. n. la comminatoria di decadenza. 853. 4. Tra le tante appare opportuno citare la sentenza n. costituisce una delle eccezioni più ricorrenti negli atti di opposizione proposti innanzi alle Commissioni tributarie. c. Come accennato. non potrebbe sorreggere. Una solidificazione non più rimediabile della proposta di classamento per decorso del termine in danno dell’ente sarebbe del resto assurda. proposti dai contribuenti con le denunzie di variazione. mentre nel caso di specie il decreto ministeriale n. 4. “conformemente al dettato dell'art. e più volte affermato in giurisprudenza. In primo luogo perché per il principio generale enunciato nell’art. dunque secondaria. n. Pur tuttavia le stesse non tralasciano di evidenziare la ribadita facoltà per l’amministrazione catastale di rettificare la rendita “definitiva” in seguito a successive verifiche. del decreto legge 19 dicembre 1984. ha respinto la tesi della perentorietà del suddetto termine.07. Orientamenti giurisprudenziali di merito. la circolare 189/T evidenzia che le rendite catastali per le quali sono decorsi i termini di cui all’art.Direzione dell’Agenzia Circolare n. 46573 del 04. 701/94 possono essere modificate. Sulla questione. tenuto conto che l’attribuzione della categoria e quella della Pag.p. convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985. sembra opportuno richiamare alcune delle più significative pronunce emesse dai giudici di merito sulla specifica problematica. chiamata a giudicare circa l’eccepita decadenza dell’azione dell’ufficio in ordine alla modifica della rendita catastale “proposta”. A dare legittimità alla previsione di decadenza.09. che il cennato orientamento dei giudici lombardi.2002. tanto più trattandosi di un semplice decreto ministeriale introdotto per applicare le norme di una legge vera e propria”.2005 rendita sono destinate ad esplicare effetti tributari non circoscritti a un singolo esercizio …”. comma 3. Va rilevato. 701/1994.Direzione dell’Agenzia Circolare n.M. Secondo la Commissione tributaria provinciale di Roma (cfr. ha affermato che “non si identifica una legge delega valida ai fini dell’art. D. giacché “la decadenza dovrebbe in ipotesi essere espressamente prevista. La Commissione tributaria provinciale di Brescia. sentenza n. ha ulteriormente rappresentato che la rettifica era avvenuta nei termini giacché la rendita corretta era stata registrata negli atti catastali in tempo utile. con la sentenza n. attinente ad aspetto sostanziale del rapporto tributario perché direttamente incidente sul potere di accertamento dell’ufficio. 76 Costituzione ed il testo lo conferma (non è stato fatto ricorso al DPR. “non sembra… che la previsione di un termine di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento. 6 di 14 .04. concernenti invece le procedure per la acquisizione delle dichiarazioni di parte su supporto informatico.M. n.1.” Pag. sullo stesso tema. non sembra sufficiente neppure il potere di autolimitazione normalmente spettante alla Pubblica Amministrazione.11. La Commissione tributaria provinciale di Como. ad esempio. nel ritenere “indicativo e non perentorio” il termine previsto dal D. 544/23/01 del 26. possa ritenersi inclusa nelle pur ampie formule sopra riportate. 46573 del 04. in ogni caso. di cui al citato art.06. Sempre la stessa Commissione tributaria.” Inoltre “lo stesso testo del regolamento non parla affatto di decadenza”.2002. con sentenza n. 701/94. ha rilevato come “si deve… ritenere che il termine annuale non sia perentorio ma semplicemente ordinatorio”. perché neppure la Pubblica Amministrazione ha il potere di rinunciare al suo potere di accertamento. 162/9/02 del 17. 61/08/02 del 13. con la introduzione in via amministrativa di un termine (generale) di decadenza non previsto dalla legge.Prot. 131/11/02 del 06.07. è stato preceduto dalla emanazione di numerose altre conformi pronunce. con sentenza n.2001). 7/2005 .2002. anche se notificata fuori termine. è stato sentito il Consiglio di Stato)… Si tratta pertanto di atto amministrativo non avente valore di legge” che come “tale non poteva derogare alla legge ordinaria nella specifica materia né introdurre sanzioni severe come la decadenza nel caso frequente che l’Ufficio stesso non rettifichi entro il termine di uno (o due) anni. Si evidenzia. ha stabilito che solo dalla data in cui l’ufficio rilascia al dichiarante la copia degli esiti delle elaborazioni effettuate in seguito alle dichiarazioni rese. 701/94. Per quanto riguarda il dies a quo.2002. per decorso del termine biennale di legge”.si ritiene opportuno segnalare la sentenza n.” Occorre. Relativamente ai predetti termini iniziale e finale.02. oltre alla citata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Como n. di norma coincide con il giorno del rilascio dell’attestazione prevista dal citato comma 9. dei documenti di prassi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati. 15 del 25. del D. ribadendo la tesi della natura meramente ordinatoria del termine di cui trattasi. relativamente alla corretta individuazione del termine iniziale.2003. che risulta essere stata presentata una dichiarazione di valore. possono trarsi alcune indicazioni interpretative circa la natura dei termini (iniziale e finale) di cui al riferimento temporale contenuto nell’art. tuttavia. 701/94. 162/9/02 .07. 5. che avverso detta sentenza l’Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto opportuno proporre ricorso per Cassazione.Direzione dell’Agenzia Circolare n.1 Esatta individuazione dei termini temporali previsti dalla norma. 1. tuttavia. Dal complesso delle norme.che ha individuato come termine finale la data di registrazione in atti .02.2005 Riguardo ai due termini (iniziale e finale) del periodo utile per la rettifica della rendita catastale “proposta”. 1. Pag. comma 3.M. ad ogni effetto di legge. 13/3/03 del 04. rilevare che sulla tematica in questione va registrato anche qualche intervento non in linea con i precedenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali di merito. del D. 46573 del 04. 1. può farsi riferimento alla sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova n. emessa dalla Commissione tributaria regionale di Perugia. dal combinato disposto dell’art. comma 9. 7/2005 . comma 3 e dell’art. 701/94. con cui è stata ritenuta “fondata l’eccezione del contribuente di tardività dell’accertamento. “l’Ufficio prende atto. 7 di 14 .Prot. Considerazioni sui termini stabiliti dall’art. 5. che. può affermarsi che detto termine decorrente dalla presentazione del modello informatico. comma 3. si evidenzia quanto segue. 1. n. del D. A titolo esemplificativo. per la rettifica del classamento e della relativa rendita catastale “proposta”.M.M. Riguardo alla natura di tale limite temporale. anche la notifica al contribuente della rendita rettificata. 7/2005 . sussistono rilevanti motivi di opportunità. si ritiene opportuno ribadire che la notifica debba essere comunque eseguita nel più breve tempo possibile. rispondendo alla precipua finalità di accelerare la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale. in questione non contiene alcun riferimento espresso alla natura perentoria del suddetto termine.d.M. prevede che “Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione…l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate. “messa in atti”) . infatti. 8 di 14 . L’art.2005 Quest’ultima disposizione. l’eccezione riguardante il limite temporale del potere di rettifica è stata ritenuta infondata. si osserva.Prot. infatti. più volte citato non opera alcuna espressa correlazione tra il termine di dodici mesi e la notifica della rendita rettificata a seguito dell’accertamento. 701/94. proprio perché il D. non riveste carattere perentorio. connessi ad esigenze di carattere impositivo. 1. 46573 del 04.che si conclude con l’inserimento in atti della rendita modificata (c. comma 3. art. Ad evitare. 342/2000). anzi. anche in considerazione delle disposizioni legislative in tema di efficacia della rendita comunque attribuita (cfr. né il suo naturale decorso comporta la decadenza della potestà accertativa in capo all’Agenzia del territorio o l’illegittimità dell’accertamento adottato dopo tale termine.M. comma 3. del D. entro lo stesso periodo di riferimento temporale di dodici mesi. non può sfuggire come nel caso in esame si ingeneri una sorta di scissione tra la fase accertativa . si deve ritenere che esso.Direzione dell’Agenzia Circolare n. dalla locuzione “fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali…alla determinazione della rendita catastale definitiva” sembra potersi desumere che il momento conclusivo del procedimento di cui trattasi venga a coincidere con la data di introduzione nella banca dati delle risultanze dell’atto di accertamento dell’ufficio. Come ben evidenziato nelle motivazioni delle citate sentenze (per tutte Commissione tributaria regionale di Milano n. per ritenere che gli uffici debbano effettuare. 38/43/04). Pag. Al riguardo. n.2 La qualificazione del limite temporale di cui all’art.1. che lo scostamento tra i due momenti temporali venga ad incidere negativamente sulla rilevanza impositiva della nuova rendita. quindi. 5.” Quanto alla individuazione del suddetto termine finale.e la fase di conseguimento dell’efficacia della nuova rendita ai fini impositivi. Purtuttavia. 74 della L.07. del D. deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo. 1.p. del D. salvo successive verifiche”. all’articolo 3. Il successivo regolamento approvato con D. Dall’analisi del testo normativo in esame e dall’espresso richiamo alla vigenza dell’art. 853/84. In particolare l’art. dunque.Prot. 5. ovviamente.2005 né detta natura si deduce dal contesto della norma o può in alcun modo presumersi. 1249/39. secondo il combinato disposto degli art. così come prevalentemente evidenziato nelle motivazioni degli organi giudicanti. comma 2.prevede espressamente che “ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949. anche oltre il periodo temporale normativamente previsto. comma 21.R. 701/94 . comma 21. convertito con modificazioni nella L. 1142. confermare il riconoscimento in capo all’Amministrazione della facoltà di riesame e rettifica dei propri atti di attribuzione di classamento e rendita.M.07. in tale ipotesi. 1-2-3. 152.M. Pag..L.richiamato dall’art. prevede il potere di accertamento della rendita in capo all’‹‹amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali››. tenuto conto dei principi generali enunciati dall’art. Il R.P. comma 3. ed esplicitando le modalità esecutive ai successivi articoli 54 e 56. Il D.D. risulta evidente come debbano considerarsi valide le modalità ed i termini previsti dalla sotto indicata legislazione vigente in materia di accertamento catastale.3 Il potere di accertamento dell’Ufficio. del D. 4. 46573 del 04. 7/2005 . c.L. 54 stabilisce che “L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali … tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 853/84 . 9 di 14 .Direzione dell’Agenzia Circolare n.L. 1142/49 ribadisce tale previsione specificando la definizione di accertamento catastale. n. la rettifica dovrà essere supportata da adeguata e congrua motivazione con specifici riferimenti agli elementi rilevati in sede di sopralluogo. n. 4. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta. 701/94 sembra. 652/39.” E’ evidente che a tale potere l’Amministrazione del catasto non può rinunciare.c. L’art. convertito da con modificazioni come nella L. regolamento per la conservazione del catasto edilizio urbano. Tale facoltà è stata.Direzione dell’Agenzia Circolare n. 853/84.2005 In definitiva. atteso che la potestà di accertamento nella subiecta materia è comunque prevista dalla normativa di settore in via generale. l’inciso (“È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare. 5. prevede un’articolazione dell’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria in due fasi distinte: Ø la verifica del classamento e della rendita proposta entro dodici mesi dalla loro attribuzione. si pone la necessità di fornire chiarimenti in merito agli adempimenti Pag. Sulla scorta delle considerazioni che precedono. all’art.L. peraltro. 1. possono essere modificate nell’ambito dell’esercizio della potestà di autotutela. sembra dunque di poter affermare che l’espresso richiamo.1996. 701/94 ed alla facoltà concessa all’ufficio di procedere .anche oltre il predetto termine. sebbene per motivazioni supportate preferibilmente da verifiche sopralluogo .del D. comma 21.un ulteriore argomento a favore della natura non perentoria del riferimento temporale previsto dallo stesso comma 3. 4 comma 21 . comma 21. 4. supportate 54 del preferibilmente sopralluogo. 1.alla rettifica delle rendite iscritte in atti. può rappresentare .L. n.4 Adempimenti amministrativi correlati alla decorrenza della rendita accertata. 1. si può affermare che la disciplina complessivamente delineata dall’art. 189/T del 19.M.07. Ø la possibilità di procedere alle verifiche richiamate dall’art. …le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto…”) verrebbe svuotato di ogni significato. comma 3. 17/85.Prot. contenuto nella seconda parte del comma 3. del D. con riferimento alle disposizioni contenute nella circ. 853/84. Esaminata la problematica connessa alla corretta individuazione della natura del termine indicato all’art. ai sensi dell'art. comma 3. d’altra parte.07. dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari anche nella menzionata circolare n.oltre alle motivazioni utilizzate dalla giurisprudenza di merito . peraltro stabilito dall’art. n. 7/2005 . 4. comma 3. 46573 del 04. 10 di 14 . allorché nel paragrafo 8 si afferma che le rendite per cui è decorso il termine di cui all’art. se così non fosse. ribadita dalla ex Direzione centrale del catasto. 83/E/T del 1999. del D. giudiziali. 74 della L. del T. le attività di competenza dei rispettivi uffici.M. 131/86 e del citato art. 12 del D. 70/88. anche con riferimento alle disposizioni contenute nella circ. hanno assegnato al termine in questione una valenza essenzialmente amministrativa. Detti Uffici sono individuati in relazione alla circoscrizione territoriale desumibile dagli atti civili. prendendo a riferimento. 7/2005 . Quindi. rispondente alla esigenza di regolamentare. Le annotazioni iscritte negli atti catastali relativamente all’art. comma 3. n. 46573 del 04.P. 1. l’Agenzia del territorio ha ritenuto opportuno promuovere anche una modifica delle annotazioni relative all’applicazione Pag. Tuttavia.2005 amministrativi conseguenti a tale rettifica. comma 3. 701/94.Direzione dell’Agenzia Circolare n. 83/E/T del 1999. il reddito catastale da considerarsi è quello della rendita iscritta in atti dopo il suddetto termine ovvero rettificata dall’ufficio.U. le rendite registrate in atti. gli Uffici dell’Agenzia delle entrate attuano i propri accertamenti attraverso consultazioni della banca dati catastale. In considerazione delle criticità emerse nell’applicazione del potere di rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente.a predisporre specifica nota informativa ai competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate. Al riguardo viene precisato che. Con la suddetta circolare le due Amministrazioni (gli ex Dipartimenti delle entrate e del territorio) interessate all’attribuzione della rendita catastale alle unità immobiliari urbane e all’applicazione delle imposte alla stessa connessa. 342/2000 .M. sotto il profilo temporale. comma 4. 52. nella stessa circolare non si evidenziano gli adempimenti connessi alle correzioni eseguite oltre il termine annuale di cui trattasi. in caso di attribuzione di rendita conseguente a dichiarazioni in catasto presentate con procedura DOCFA. amministrativi.07.Prot. 6. 1. le cui volture sono state eseguite sulla base di richieste presentate all’Ufficio provinciale successivamente alla data di dichiarazione DOCFA. come è noto.R. decorso il limite temporale previsto dal D. del D. approvato con D. 701/94. Vengono specificate in particolare le modalità di applicazione dell’art. con la quale è stata proposta in catasto la rendita oggetto di rettifica. 11 di 14 . per le valutazioni di proprio interesse. n. è necessario che lo stesso provveda oltre alla notifica di tali rendite agli interessati ed alla una comunicazione ai Comuni prevista dall’art. Ora.L. nell’ipotesi in cui l’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio rettifichi le rendite proposte oltre i dodici mesi previsti dall’art. l’apposizione. trascorso il termine di dodici mesi di cui all’art. n. con dati censuari proposti per i quali non è stata espletata alcuna valutazione di congruità.1999. Ø “rettifica del classamento proposto dalla parte”. Ø “classamento automatico – D. utile ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa ed in particolare all’individuazione delle varie fasi del procedimento di attribuzione del classamento e della rendita alle unità immobiliari urbane. 701 del 1994”. Nel tempo si è avvertita inoltre la necessità di perfezionare le locuzioni sopra riportate anche al fine di meglio chiarire i corretti termini della norma in esame e delle connesse attività amministrative. 701/94. In particolare. del D. n. di una specifica annotazione indicante tale circostanza.M. sono stati apportati al sistema informativo del catasto adeguamenti che consentissero. già introdotte al paragrafo 8 della menzionata circolare 19. 189/T. L’inserimento delle annotazioni relative a tali codifiche. 1. In tale disposizione sono state evidenziate le diverse codifiche delle operazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni effettuate con la procedura DOCFA.M. 701/94.07. riportata in atti a seguito di ogni dichiarazione di unità immobiliare urbana. riportate nel campo “annotazioni” presente sulle consultazioni effettuate nel sistema informativo del catasto.Prot. del D.1996. 46573 del 04. nel caso di verifiche ed analisi tecniche specifiche operate dall’ufficio con conseguente modifica dei dati censuari proposti dal dichiarante. emanata in tema di semplificazione ai fini dell’accertamento delle imposte. n. Tali codifiche.2005 dell’art. in via automatica. 83/E/T. 1. l’Amministrazione del catasto ha promosso nel tempo attività che migliorassero la leggibilità e la comprensione delle indicazioni fornite nelle visure degli atti informatizzati.M. In seguito all’evoluzione delle procedure informatiche connesse alle dichiarazioni delle unità immobiliari. comma 3.07. anche al fine di una standardizzazione delle locuzioni utilizzate. n. 12 di 14 . 701 del 1994”.M. nel caso di accertamento dell’ufficio basato sulle procedure del classamento automatico. Tali profili sono stati ampiamente chiariti nella richiamata circolare del 09. n. Pag. 7/2005 . sono state a suo tempo così definite: Ø “rendita catastale proposta”. rileva ai fini delle attività degli uffici impositori correlate agli accertamenti della rendita catastale.Direzione dell’Agenzia Circolare n. comma 3. Ø “classamento – D. nel caso di convalida dell’ufficio dei dati censuari proposti dal dichiarante.04. 1.M. per la quale è dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della decorso il termine dei dodici mesi di cui all’art. 7. inserendo come causale “Variazione d’Ufficio” e come annotazione di stadio “Accertamento d’Ufficio relativo alla dichiarazione n. 6 Unità immobiliare urbana inserita in atti con “Classamento e rendita non rettificati entro classamento e rendita proposti. 3 4 classamento e rendita validati. 7/2005 . Al fine di standardizzare le annotazioni relative agli esiti delle valutazioni di congruità dei classamenti e delle rendite proposti dal contribuente. 46573 del 04. del D. e la “Aggiorna”. comma 3.M.M. riportate nello schema seguente: Fattispecie 1 classamento e rendita proposti dalla parte. 5 Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a “Classamento seguito di successive operazioni di verifica e 701/94).2005 E’ in corso una modifica alle procedure che consentirà al sistema di provvedere automaticamente all’inserimento. sotto il controllo e coordinamento delle rispettive Direzioni regionali. 701/94.07. porre in essere tutti quegli accorgimenti che consentano la rapida registrazione negli atti catastali delle rendite rettificate ai sensi del richiamato art. Classamento classamento e rendita iscritti in in atti sede con “Classamento e rendita rettificati con procedura di di classamento automatico (D. in sede di registrazione in atti degli accertamenti effettuati successivamente alla dichiarazione ed entro il termine di dodici mesi. presentazione della dichiarazione. 701/94).” 1. per i quali l’ufficio non ha operato alcuna valutazione di congruità. comma 3. Da quanto sopra esposto emerge che è compito degli Uffici provinciali.” controllo dei dati censuari proposti.M. gli uffici dovranno utilizzare la procedura applicativa “Gestione Liste”. 701/94). 701/94).Direzione dell’Agenzia Circolare n. del D.” Classamento e rendita accettati in sede di “Classamento e rendita validati (D. di specifiche locuzioni in relazione alla fattispecie ricorrente.” validazione successiva alla dichiarazione. automatico presentazione o di successiva rettifica. … del … in Pag.M. Per le rettifiche operate al di fuori di tale termine si raccomanda di utilizzare la procedura atti dal …”. negli atti informatizzati. 13 di 14 .” Annotazione Unità immobiliare urbana inserita in atti con “Classamento e rendita proposti (D. 2 Classamento e rendita accettati in sede di “Classamento e rendita proposti (D. n.M.M. Conclusioni. 701/94. 701/94).” e rendita rettificati (D.Prot. 701/94). dichiarazione (D.M. 342/2000 “decorre dalla loro notifica”.Prot. qualora ne ricorrano le circostanze come evidenziato nel precedente punto 5. della L. 46573 del 04.2000.2005 relativa notifica. (fine) Pag. 74. la necessità di procedere alla rettifica dei dati censuari iscritti in atti. anche se risultano trascorsi i dodici mesi previsti dalla norma in esame. Il termine sopraindicato è comunque da intendersi ordinatorio e non perentorio ed è possibile che gli uffici possano riscontrare. Si deve infatti sottolineare che l’efficacia fiscale delle rendite catastali comunque attribuite o modificate. per quanto di competenza. 7/2005 . il corretto adempimento delle disposizioni sopra riportate. comma 1. ai sensi dell’art.07. supportate preferibilmente da visite dell’unità oggetto d’accertamento. a partire dal 01. In ogni caso rientra nelle attività degli Uffici provinciali dare tempestiva comunicazione delle modifiche apportate al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate.4. Le Direzioni regionali e gli Uffici provinciali vorranno assicurare.01. n.Direzione dell’Agenzia Circolare n. in seguito ad accurate verifiche. 14 di 14 . l’occasione per fornire ulteriori indicazioni operative sulle attività connesse alla trattazione degli esiti delle domande di volture da voltura automatica. Come annunciato con comunicazione del 15 marzo 2005. Largo Leopardi. 06455481009/C.Catasto e P.I. Alle Direzioni Regionali Roma. sono state eseguite delle modifiche alla procedura di voltura automatica. p. inoltre.it P.Direzione Centrale Cartografia. 80416110585 . Controllo e Amministrazione Alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Al Servizio ispettivo SEDE Oggetto: Modifiche alla procedura di Voltura automatica. “Aggiorna” e “Voltura 1.: Alla Direzione Centrale Pianificazione.I.e-mail: dc_ccpi@agenziaterritorio. n° 36867 Allegati Rif. 19792. to Prot.0” ad uso ufficio la procedura di voltura automatica aggiorna automaticamente l’esito in R1 – Immobile recuperato. 23/05/2005 Prot. Tale aggiornamento viene eseguito anche nel caso di recupero dell’esito negativo E4. che stanno per essere estese a tutti gli Uffici provinciali.F. n. Novità della procedura di voltura automatica Le principali novità sono di seguito riportate: Aggiornamento automatico Eseguendo il recupero degli esiti positivi con annotazioni (D3 e D2) con “Funzioni d’ausilio”. prot. 5 – 00185 Roma – tel-3906477751 . n° Agli Uffici Provinciali LORO SEDI E.c. Con la presente si coglie. è stato indicato l’esito D4 . da parte del sistema. le note non barrate in caso di mancato riscontro della domanda di volture (tipo D non protocollate) non vengono più registrate e a tutti gli immobili nelle stesse rappresentati viene associato il nuovo esito E9 (Immobile presente in nota non protocollata). n. sia in attività ordinaria che per il progetto A. ma devono. B4 e B5.Tale operazione non viene eseguita. gli uffici provvedono. gli Uffici provinciali non devono eseguire le operazioni di recupero. Di contro per ciascuna nota non barrata. comunque a verificare la presentazione della relativa domanda di volture. limitarsi a verificare la corretta apposizione. n. cioè senza apposizione di annotazioni. Ulteriori indicazioni operative Nella più volte richiamata nota prot. Tra quelli da non trattare. anche agli atti cartacei e. n. della Riserva e. in ogni caso. in quanto per gli stessi la lavorazione prevede che venga modificato l’identificativo catastale degli immobili in esame. prot. Per tale fattispecie. Tale possibilità è consentita solo per gli esiti di tipo B4.I. e gli uffici provvederanno ad evadere la relativa domanda di volture presentata su supporto cartaceo. 19792/2005 sono state individuate le tipologie di esiti da voltura automatica.. invece. In tali circostanze. E2. la nota di voltura non è registrata e gli immobili vengono individuati con un nuovo esito E10 – Immobile presente in nota protocollata non registrabile. Quando tale circostanza non viene verificata. prot. n. ovviamente. B5. che devono essere oggetto di verifica e/o recupero. ad eseguire le operazioni di notifica ai soggetti interessati.I. secondo le modalità richiamate all’art. E4 ed E5. nel recupero degli esiti negativi E1. attiveranno la richiesta ai soggetti obbligati per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge. . E2.L’immobile è stato registrato con Riserva1 e con annotazione di passaggi intermedi da esaminare. Ricostruzione note La ricostruzione delle note da Modello Unico in documenti formato “Aggiorna” consente una maggiore facilità nella esecuzione delle lavorazioni. come detto. in caso negativo. E1. a cui fa riscontro la presenza di una domanda di volture (tipo D – protocollate e presentate entro 60 giorni) la procedura esegue in automatico la registrazione nella sola circostanza in cui la voltura produca esito completamente positivo. 1370). 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. Trattamento delle note D non barrate Come già anticipato nella sopra richiamata nota del 15 marzo 2005. 650 (vedi nota del 9 gennaio 2004 . 19792. 26 ottobre 1972. cui. da cui vengono generate le domande di volture. sezione. senza la quale non può essere operata alcun aggiornamento della banca dati catastale. particella e subalterno) non sono stati indicati correttamente e sono incoerenti con quelli ricavabili con una consultazione della banca dati catastale ad una data non superiore ai tre mesi precedenti a quella dell’atto (ai sensi dell’art. n. La nota di trascrizione a rettifica va richiesta anche nei casi in cui nella nota di trascrizione gli identificativi catastali (comune. rispetto a quanto riportato nell’atto.R. si ritiene opportuno ricordare che.to Carlo CANNAFOGLIA . sia stato associato l’esito negativo E1 .L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del Catasto sono presenti più immobili con stesso foglio. particella e subalterno ma sezioni diverse. Rientrano in tale fattispecie alcune note di trascrizione.L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali. dei possibili casi di richiesta di ripresentazione delle note di trascrizione. a sua volta. In ogni caso.Inoltre. foglio. 4 del D. 650). Nell’ambito di tali esiti potrebbero riscontrarsi. qualora nel corso delle operazioni di verifica e/o recupero si dovessero riscontrare degli errori nella redazione della nota di trascrizione. pertanto.P. si rileva che tale fattispecie di errore dovrebbe essere piuttosto rara in quanto il riscontro tra gli elementi riportati nell’atto e quelli indicati nella nota di trascrizione deve essere eseguito già nei reparti di Pubblicità Immobiliare al momento della presentazione. ovvero l’esito negativo E5 . si dovrà richiedere una nota di trascrizione a rettifica. IL DIRETTORE (Carlo CANNAFOGLIA) F. . . . . . . . . . . . . Direzioni Regionali. n. 26 del 2 febbraio 2005 (cfr. dall’altro sono connessi allo sviluppo di procedure informatiche e telematiche a valore aggiunto. Inoltre. pagine complessive: 19 L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. Provinciali Consiglieri. 311 (legge finanziaria 2005) . n. e successive modificazioni. 869. 3 e 4 della tariffa dell’imposta di bollo. Al fine di fornire agli Uffici i primi chiarimenti operativi in ordine all’applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. sono stati aggiornati secondo quanto stabilito negli allegati 2-bis (imposta ipotecaria).L. n. 26 settembre 1954. PREMESSA Con l’art. della L. n. l’allegato 2-quater introduce alcune modifiche agli artt. Uffici DESTINATARI: Roma. L’intervento ha assunto aspetti fortemente innovativi. 7. delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali di cui al Titolo III della Tabella A allegata al D. 31 luglio 1954. per quanto attiene i tributi afferenti le attività gestite dall’Agenzia del territorio. 30 dicembre 2004. 1. 2-quater (imposta di bollo).Articolo 1. Avviso di rettifica di pari data) .1 di 19 . dell’imposta di bollo. si illustrano di seguito le principali novità introdotte dalla norma. 2-quinquies (tributi speciali) e 2-sexies (tasse ipotecarie). 1/2005 PROT. delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali . comma 300.sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 533. 24 del 31 gennaio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale n.CIRCOLARE N. Pag. del decreto legge 31 gennaio 2005. 311. Direzioni Centrali. comma 300. n. 7 . dell’imposta di bollo.Primi chiarimenti. comma 1. 4 febbraio 2005 N. In particolare. convertito con modificazioni dalla L. si evidenzia che gli importi fissi dell’imposta ipotecaria.come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n° 9263 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: Direzione dell’Agenzia Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta ipotecaria. della legge 30 dicembre 2004. che da un lato riflettono finalità di semplificazione. 20 agosto 1992.R. correlata allo sviluppo di procedure informatiche e telematiche nel settore ipotecario. 642. anche con efficacia di voltura. ipotecaria e catastale E’ previsto l’aggiornamento. conseguentemente l’imposta dovuta sugli atti relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche. 4. domande di annotazione nei registri immobiliari. di iscrizione. sono apportate modificazioni finalizzate ad una razionalizzazione del tributo. 1. ALLEGATO 2-QUATER 1 – Elenco degli importi modificati della tariffa dell’imposta di bollo Tale disposizione modifica. fra gli altri. della tariffa annessa al D. 463.” Con la disposizione sopra riportata viene individuata una nuova fattispecie impositiva. come sostituita dal D.00. è aggiunto il seguente: Ø Comma 2 bis “Note di trascrizione. della misura fissa dell’imposta ipotecaria. il cui importo viene elevato ad euro 168.Prot. trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico.P. di cui all’articolo 3-bis del D. è elevata ad euro 230. 20 agosto 1992.P. ovvero presentate su supporto informatico sono assoggettate all’imposta di euro 59. n. si segnala: Lettera b) All’articolo 3 della predetta tariffa. Pag. compresa l’iscrizione nel registro di cui all’art. dopo il comma 2. le formalità da eseguire nei registri immobiliari trasmesse con modalità telematiche ai sensi del D. In virtù di tale previsione. 2 –Modifiche all’imposta di bollo per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto Alla tariffa annessa al D. fuori dai casi previsti dall’art.R. per quanto di competenza dell’Agenzia del territorio. fra gli altri. 10/10/1992. 2 di 19 . comma 1-bis. n° 9263 del 04. 1/2005 . in particolare. n.M. 642.Lgs.00. comma 1-bis e dall’art. come sostituita dal D. l’articolo 1. comma 1-bis.M.2005 ALLEGATO 2-BIS Comma 1 – Modifiche alle imposte di registro. 26 ottobre 1972.00. 2678 del codice civile. anche nella prospettiva della attivazione di nuovi servizi telematici a valore aggiunto.M.02. 26 ottobre 1972. n. 18 dicembre 1997. di rinnovazione.Direzione dell’Agenzia Circolare n. è dovuta all’atto della richiesta del servizio ed ammonta a euro 28. 3 di 19 . comprensivi dell’imposta di bollo dovuta per la richiesta. Al riguardo. copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell’Agenzia del Territorio.02. sono aggiunti i seguenti: Ø Comma 1 bis “Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche . e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile”. n° 9263 del 04. per le quali si applica l’articolo 1. L’imposta. comma 1-bis della tariffa. è correlata ad una procedura a tutt’oggi non attivata. procedura. di importo forfetario. viene previsto che per tali fattispecie l’imposta.Prot. ad oggi non ancora attivata. di importo forfetario. n. Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto indicato all’ultimo comma della precedente lettera b). oppure con disposizione di pagamento in via telematica.Direzione dell’Agenzia Circolare n. Ø Comma 1 ter “Certificati. di importo forfetario. Lettera c) All’art. è dovuta all’atto della richiesta di formalità. peraltro. né le formalità derivanti dalla trasmissione con procedure telematiche delle dichiarazioni di successione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. di cui all’articolo 4.00. attestazioni di conformità”. Pag. dopo il comma 1. che prevede la presentazione con modalità telematiche della dichiarazione di successione di beni immobili e di diritti reali immobiliari e della relativa domanda di voltura. relativamente alle modalità di pagamento. L’imposta. 463/97. con efficacia di voltura.2005 Non sembra superfluo evidenziare che tale disposizione non riguarda le formalità derivanti da atti relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche di cui al D. comma 1-bis della tariffa. viene precisato che l’assolvimento del tributo in questione avviene in modo virtuale mediante pagamento presso il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. 4 della tariffa. comprese le note di trascrizione. modalità quest’ultima non ancora disponibile.Lgs. 1/2005 . versamento diretto al concessionario della riscossione dei tributi o ad intermediario convenzionato. 2 gennaio 1998.Prot. procedendo ad un significativo accorpamento di quelli relativi al rilascio dei certificati. n° 9263 del 04. si applica. ai sensi del paragrafo 116 della Istruzione XIV. Anche per tali fattispecie si applicano le tariffe relative alla consultazione e certificazione riportate ai punti 1 e 2. comma 13 del D. catastali per Il titolo III della tabella A allegata al D. n. si osserva che la razionalizzazione delle modalità dei servizi resi ha ridotto da nove a cinque le macrotipologie degli stessi. convertito con modificazioni dalla L. 533. che ha già reso possibile l’attivazione di procedure telematiche ad alto valore aggiunto. 869. n. 4 di 19 . Le modifiche apportate risultano essere fortemente innovative e coerenti con l’esigenza di maggiore semplificazione e con l’attuale livello di evoluzione tecnologica. e successive modificazioni. di copie delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali che vengono raggruppati in un’unica fattispecie. approvata con D. Del pari. per i quali la visura non è consentita. ottenuti in modo misto. da ultimo variato dall’articolo 10. viene integralmente sostituito dalla tabella in commento. Pag. 1 marzo 1949. l’importo previsto all’art. Si sottolinea come la consultazione venga estesa a tutti gli elaborati presenti negli archivi catastali ad eccezione degli atti annessi alle domande di volture.L. n.L. n. dalla L. i lastrici solari e le aree urbane (cfr. convertito. ossia anche mediante fotocopia degli atti cartacei.02. con modificazioni. 26 settembre 1954. le unità collabenti. invece. si evidenzia che il rilascio delle certificazioni relative alle copie dei tipi di frazionamenti e ai tipi mappali non rientra nella presente fattispecie in quanto la stessa è prevista mediante riproduzione da supporto cartaceo. 31 luglio 1954. 425.2005 La nuova misura si applica ai soli certificati ottenuti integralmente dalla base dati informatizzata.Direzione dell’Agenzia Circolare n. In primo luogo. ai soli fini dell’identificazione e senza attribuzione della rendita catastale come i fabbricati in corso di costruzione o di definizione. 8 agosto 1996.M. 1/2005 . 4 comma 1. n. La consultazione è prevista anche per i “beni comuni non censibili” ovvero per le unità immobiliari che possono formare oggetto di iscrizione in catasto. 323. 3 D. Si evidenzia che per i certificati storici (o storico-grafici) del Catasto. 20 giugno 1996. 28).M. art. ALLEGATO 2-quinquies – Modifiche ai tributi speciali l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto. Per chiarezza espositiva si ritiene. E’ stata. senza dubbio. Si è provveduto ad eliminare la triplicazione dei diritti per le consultazioni effettuate su uffici diversi da quello presso il quale viene effettuata la richiesta. 1/2005 .16 ogni 30 minuti. La consultazione degli elaborati grafici di catasto urbano è. Come detto. in quanto gli uffici dovranno controllare solamente che il servizio venga svolto per ogni singolo richiedente. La nuova modalità di erogazione del servizio porterà. 1. utile procedere ad una analisi puntuale della nuova Tabella dei tributi speciali. il che comportava non pochi problemi gestionali. Consultazione degli atti e degli elaborati catastali.2005 La precedente previsione del calcolo dei tributi in modo “proporzionale” viene ridotta in maniera significativa e mantenuta solo per quanto riguarda alcuni elementi caratteristici delle rappresentazioni grafiche. ad un miglioramento del profilo gestionale ed organizzativo.2 L’importo per la consultazione degli atti informatizzati del catasto censuario. altresì. che può essere attivato sia per unità immobiliare sia per soggetto. n° 9263 del 04.00 per: ogni unità immobiliare. Si evidenzia. 1.00 per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione. di norma. 1. in primo luogo. che per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni sia l’unità immobiliare urbana.Direzione dell’Agenzia Circolare n. precedentemente previsto in euro 1. precedentemente il servizio prevedeva la corresponsione di euro 5. Scompare ogni applicazione del tributo commisurata alla pagina stampata e viene dato ampio rilievo alla richiesta del servizio. comunque.02. effettuata mediante il rilascio di copia su supporto cartaceo e si applica l’importo di cui al punto 1.29 ogni pagina (25 righe). viene elevato a euro 3. si evidenzia che tale consultazione è estesa a tutti gli elaborati presenti negli archivi catastali. l’unità immobiliare è contabilizzata ogniqualvolta interviene una modifica Pag. Si chiarisce che per la consultazione storica.1 La tariffa corrispondente alla consultazione degli atti cartacei è stata adeguata a euro 10. in ordine alla rilevazione della relativa durata. eliminata la differenziazione del tributo a seconda che la consultazione sia effettuata sul Catasto Terreni e sul Catasto Fabbricati. 5 di 19 .Prot.4. Come noto. Il pagamento del tributo trova.Direzione dell’Agenzia Circolare n. o frazioni di 10.00.2005 dell’identificativo.Prot.4 Viene istituito un nuovo servizio relativo alla consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane e dei relativi elaborati planimetrici (questi ultimi non soggetti alle limitazioni di visura previste per le planimetrie). 1. 1/2005 . che gli uffici. o frazioni di 5. Pag. in modo del tutto indipendente dal relativo formato o dal numero delle schede su cui è rappresentata ogni singola unità immobiliare ovvero ogni singolo elaborato. precedentemente previsto in euro 1.02.00 e ciascuna copia potrà essere rilasciata in formato A3 o A4. in relazione alla scala di rappresentazione della mappa. La commisurazione dell’importo dovuto per il servizio è proporzionale al numero delle unità immobiliari e degli elaborati richiesti. di monografie e di vertici della rete catastale. ogni 5 unità immobiliari. contenute nella consultazione per soggetto. contenute negli elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati. la sua ratio nell’erogazione del servizio di copia da parte dell’Ufficio. 1. Si precisa.00. 6 di 19 . inoltre. Tale servizio prevede la fornitura di elenchi di immobili attraverso la consultazione per ambiti territoriali ovvero per altre modalità di selezione (ad esempio l’elenco dei subalterni per fabbricato). del sito dell’Agenzia del Territorio. ormai in larga misura in formato digitale e non più solo cartacee. comprese quelle relative ai punti fiduciali. Il tributo di euro 5. fermo restando quanto stabilito dalla circolare n. da base informativa o da supporto cartaceo.3 L’importo per la consultazione della mappa. che riassorbe anche l’attività di ricerca e di pre-elaborazione dei dati. Al riguardo. solo nel caso in cui l’utente richieda la stampa. con una tariffa pari a euro 10. n° 9263 del 04. viene elevato a euro 5. 9 del 25 gennaio 2003 di questa Agenzia.00 è previsto anche per la consultazione con rilascio di copia di tutte le monografie. Per consultazioni con esito negativo è prevista la corresponsione del relativo tributo di euro 3. Tutte le altre tipologie di variazione sono ininfluenti ai fini della presente contabilizzazione.29 per ogni copia rilasciata. si rileva che le monografie dei punti fiduciali ordinari (con esclusione cioè dei vertici trigonometrici e della maglia GPS) sono disponibili gratuitamente sulla rete internet. ogni 10 unità immobiliari. quindi. della secondo modalità tecniche stabilite e con comunicazione Direzione Centrale Organizzazione che Sistemi la Informativi. L’attivazione di detta procedura sarà assicurata a tutti gli Uffici provinciali. Nel periodo necessario all’adeguamento delle applicazioni nel “Territorio Web”. 7 di 19 .Prot. in caso di richiesta di una planimetria o elaborato planimetrico presente esclusivamente in forma cartacea. nell’ambito della propria organizzazione. consentirà liquidazione in maniera automatica. La liquidazione del tributo relativo al presente punto.00. Viceversa gli uffici ancora interessati dagli appalti relativi alla rasterizzazione e al relativo calcolo delle superfici. Per l’eventuale successiva consultazione nelle diverse province. successivamente. fino al completamento degli stessi. 1/2005 .02.5 Viene prevista una nuova modalità di consultazione. rilasciate per uso consultazione. per garantire il suo funzionale espletamento. nelle more dell’aggiornamento della procedura informatizzata. possono Pag. la richiesta dalla base dati informatizzata. pari a euro 3. è quella relativa al punto 1. tale servizio è reso solo mediante l’utilizzo della procedura SISTER. relativa alla visura per soggetto in ambito nazionale. gli uffici provinciali. nel caso in cui vengano rilasciati in quanto espressamente richiesti. Sulle stampe delle planimetrie estratte dalla banca dati informatizzata ovvero sulle fotocopie delle planimetrie di atti cartacei. resa anch’essa possibile dal livello di informatizzazione raggiunto. debbono procedere. alla relativa rasterizzazione ed espletare. utilizzando il corrispondente codice che. da parte dell’Ufficio. e pertanto ciascun ufficio deve provvedere ad attivare un numero sufficiente di chiavi di accesso.2005 ove il processo di acquisizione in formato raster delle planimetrie è stato completato. n° 9263 del 04.00 ciascuno. secondo l’organizzazione scelta. è reso disponibile nella procedura di cassa. La procedura consente di fornire anche i dati metrici e i dati censuari. alcun segno di autenticazione o comunque di identificazione. 1. per i quali la tariffa da applicare. avviene in maniera manuale. a prescindere dalla eventuale richiesta di stampa da parte dell’utente. non deve essere apposto. con una tariffa pari a euro 10.Direzione dell’Agenzia Circolare n. comunque.2. L’importo è corrisposto al momento della richiesta e si applica anche in caso di visure con esito negativo. procedono al rilascio delle copie degli elaborati planimetrici e delle planimetrie da supporto cartaceo. avviene attualmente. copia od estratto è dovuto il tributo di euro 16. con la conseguenza che alcuni recentissimi aggiornamenti potrebbero non risultare individuabili. peraltro. copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici.2005 continuare ad utilizzare la procedura SISTER oppure il “collegamento altro uff. Certificati. 2.Direzione dell’Agenzia Circolare n. per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi. che deve essere data ampia informazione all’utenza che la consultazione per soggetto in ambito nazionale è effettuata con ricerca su indici nazionali riferiti.1 Per ogni richiesta di certificato. Si evidenzia. 8 di 19 . foglio di mappa. che. infine.00. di quella sulla pubblica istruzione.1. vertice o caposaldo. salvo possibili e non preventivabili criticità. inoltre. n° 9263 del 04. il tributo è stabilito in euro 4. per il rilascio di copie di monografie. come. di quella previdenziale. 2. Il tributo previsto non si applica ai primi quattro elementi richiesti.1 Oltre all’importo di cui al punto precedente. al giorno immediatamente precedente.00 per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazione di quattro. dovuto solo qualora la richiesta interessi le fattispecie seguenti: Particella. per le copie dei quadri di unione. per le copie di monografie. per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro.” presente nell’applicazione “Territorio Web”.02. Per tali certificazioni si applica comunque il tributo previsto al numero d’ordine 1 della tabella. si osserva quanto segue: 2. di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle Pag. 1/2005 .00. punto. si applica il tributo di euro 4. E’ opportuno evidenziare. In particolare.Prot. per il quale si determinano le coordinate (inteso quale vertice di particella). 00 previsto per le dichiarazioni al catasto si applica anche alle aree urbane in considerazione dell’equiparazione espressa nella nota alla tabella per cui “Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni.Direzione dell’Agenzia Circolare n. È da osservare che il diritto di euro 35.2005 coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale.1 è stato eliminato il “diritto proporzionale” previsto dalla precedente tabella. n° 9263 del 04. Per le fattispecie diverse da quelle elencate al precedente punto 2. il tributo è dovuto per tutti gli immobili dichiarati in catasto ai quali viene associata una qualsiasi delle categorie dei Gruppi A. realizzata dall’Istituto Geografico Militare.3 da euro 25. Nulla è innovato circa le modalità di presentazione delle domande di voltura e contabilizzazione dei relativi tributi (distinzione per tipo di catasto e per comune). che la modifica intervenuta attiene esclusivamente all’aumento della tariffa delle voci di cui ai punti 3. delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione. ovvero in corso di costruzione o di definizione.Prot. che di norma vengono dichiarate nel gruppo F delle categorie fittizie. D.2 e 3. né i vertici di reti istituite con metodologia GPS da altri Enti quand’anche nell’ambito caso di collaborazioni con l’Amministrazione. Del pari il tributo è dovuto anche per le dichiarazioni dei lastrici solari e delle unità collabenti. 1/2005 . sempre ai fini della semplificazione. la certificazione è rilasciata Pag. Si rileva. Per i beni individuati in catasto con identificativi graffati il tributo è dovuto una sola volta. già menzionate nella circolare 26 novembre 2001. è stato eliminato il raddoppio delle tariffe previgenti.58 a euro 3.82 a euro 35. 3. il tributo non è dovuto.1. 9.02. D1. sia l’unità immobiliare urbana”. dei tipi mappali e di frazionamento. Definizione ed introduzione delle volture. C. Si precisa che non possono essere oggetto di certificazione né i vertici della rete geodetica nazionale. ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributaria. Per i beni non censibili se non dichiarati autonomamente con la procedura Docfa e semplicemente menzionati nell’elaborato planimetrico e nel quadro “D – Beni Comuni non Censibili” del Mod. di quest’Agenzia.00 per ogni particella eccedente le prime 10 di ogni tipo di frazionamento. n.00 e all’aumento della tariffa da euro 2. E ed F.1. In questo dall’Ente proprietario. 9 di 19 . In via esemplificativa. 3. al riguardo. B. in quanto.00 euro.Direzione dell’Agenzia Circolare n. pertanto. 4. 5 del D. E' stata abolita. Pertanto. le copie e gli estratti. 4. 650. Non si applica alle fusioni territoriali. n. Attestazione di conformità di estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico.2005 Sono esclusi dalla corresponsione del tributo tutti gli immobili iscritti nelle partite speciali “beni comuni non censibili”.R. pari a 10. Pag.00. negli altri casi. non va corrisposto per le prime quattro particelle. è stata limitata ai soli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico.02. o frazioni di quattro. Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali. ovviamente. che.1 Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto.Prot. è dovuta dai Comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le unità immobiliari. la tariffa relativa ad ogni singola variazione (51.P.1 La nuova tariffa di euro 3. il rilascio di certificazioni in larga parte automatizzate ha reso il servizio non più attuale. per maggiore semplificazione. 5.00.1 l’attuale autenticazione. nella modulistica attualmente a disposizione deve essere utilizzato lo spazio relativo alla autenticazione. 26 ottobre 1972. per ogni unità immobiliare trattata.1. il pagamento dovrà essere dovuto per ogni particella dei terreni e per ogni unità immobiliare urbana. precedentemente prevista per tutti i certificati. 5. 10 di 19 . 1/2005 . per ogni quattro particelle richieste. Pertanto non sarà più possibile eseguire il rinnovo per gli estratti di mappa rilasciati. La voce di tariffa. gli Uffici provvedono alla relativa liquidazione manuale.65 euro). n° 9263 del 04. è dovuto anche il tributo di euro 4. Si sottolinea che per attestazione di conformità. Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche che consentiranno la contabilizzazione automatica dei tributi. si intende 5. in caso di dichiarazioni relative alle unità immobiliari sopra menzionate. per i quali sia scaduto il termine previsto dall’art. indicata nella presente tabella. nella maggior parte dei casi. convertito. il rilascio dei certificati nello stesso giorno della richiesta. preliminarmente. infine. risulta. Ora. Si rileva. l’evoluzione dei processi di erogazione dei servizi dovuti alle innovazioni tecnologiche introdotte. 1.L. n° 9263 del 04. già variata dall’art. Esecuzione di formalità. 1/2005 . relativamente all’applicazione dei tributi spettanti. 20 giugno 1996. E’ appena il caso di evidenziare che il diritto di urgenza è pertanto abolito anche per l’approvazione degli atti di aggiornamento cartografici (tipi mappali e tipi di frazionamento). 31 ottobre 1990. evidentemente.Modifiche alle tasse ipotecarie per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto La tabella della tasse ipotecarie. n.Lgs. copie ed estratti formati sulla base di atti catastali. conservati su supporto cartaceo. Viene. in quanto non risulta più utilizzato. del D. dalla L. n. in quanto ormai non più in linea con i principi di efficienza ed efficacia. Pag. Per quanto concerne i criteri ispiratori della nuova tabella delle tasse ipotecarie. allegata al D. 323. la seconda agli uffici non meccanizzati. la prima riferita agli uffici di Pubblicità Immobiliare meccanizzati. si illustrano di seguito le singole voci della tabella. n. tenuto conto che all’attualità tutti i servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici provinciali dell’Agenzia sono stati automatizzati. n.Direzione dell’Agenzia Circolare n. Pertanto. ALLEGATO 2-sexies . si evidenzia che è stato abolito il servizio di consulenza tecnica agli enti locali. evidenziando le principali novità introdotte. infatti. Ciò premesso. 10.L. con modificazioni. consentono. 425.02. comma 12.2005 Inoltre. venuta meno la necessità di mantenere la suddetta doppia articolazione. 8 agosto 1996. abolito il diritto di urgenza per il rilascio di certificati. nel secondo giorno successivo alla richiesta. 11 di 19 . e successive modificazioni. 347.Prot. 7/2005. che la previgente tabella delle tasse ipotecarie era articolata in due parti. viene sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2-sexies del D. si ritiene di poter fare rinvio alle considerazioni già espresse per la nuova tabella dei tributi speciali catastali. la nuova tabella unificata contiene anche alcune voci tariffarie riferite ad operazioni ipotecarie da effettuarsi sui registri cartacei. Pag.1 La nuova tabella. 2. per ogni nominativo richiesto.Direzione dell’Agenzia Circolare n.1. ma anche le prime 10 formalità contenute nell’elenco sintetico. è previsto il pagamento della tassa di euro 3. Se oltre alla consultazione della base informativa viene richiesta anche la ricerca nei registri cartacei. oppure per immobile.02.00. il pagamento dell’ulteriore importo di lire 2000 (euro 1. in aggiunta alla tassa dovuta per l’ispezione. – e ciò costituisce una novità rispetto alla tabella previgente – comprende non soltanto la ricerca sulla base informativa. rubriche e schedari). 2.2 Per ogni successivo gruppo di 5 formalità (o frazioni di 5) eccedenti le prime 10 contenute nel predetto elenco . 2.4 Per la stampa delle note relative al periodo automatizzato o al periodo validato anteriore alla predetta automazione e per la stampa dei titoli.82 a euro 35.1. è previsto il pagamento di un tributo pari a euro 4. rubriche e schedari.03) per ogni formalità contenuta nell’elenco sintetico).3 Per la ricerca nei registri cartacei (repertori.già ricomprese nell’importo previsto al punto precedente . Nella corrispondente nota a margine. n° 9263 del 04. Ispezione nell’ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. ovvero di ogni ricerca congiunta per nominativo e per immobile.00.1. riferite al periodo anteriore all’automazione degli uffici.00.1 ed 1. peraltro. 1/2005 . Tale importo. prevede il pagamento della tassa di euro 6.1 (euro 6.1 della tabella sostituita prevedeva. 2. viene chiarito che non è consentita al pubblico la consultazione diretta di tavole. 2. (Si ritiene opportuno rammentare al riguardo che il punto 2. incluse quelle eventuali validate. l’importo di euro 3. per immobile o congiunta per nominativo e per immobile. tavole.00 si aggiunge a quello previsto dal precedente punto 2.00.2005 Gli importi di cui ai punti 1.1. a fronte di ogni ispezione nominativa.00 per ogni nominativo richiesto).00. 2.Prot.2 della tabella aumentano da euro 25.1 Ispezione nominativa.è dovuta la tassa di euro 3. 12 di 19 .1. In attesa del necessario adeguamento delle procedure informatiche.00. Nella corrispondente nota a margine. 3. se l’oggetto della visura è costituito da formalità cartacee relative al periodo automatizzato oppure da formalità validate del periodo anteriore all’automazione. 1/2005 . su Pag. Con tale previsione. viene precisato . da erogare telematicamente. 2. 13 di 19 . in sede di richiesta di ispezione.2005 Si chiarisce. foglio. oppure attraverso i soli estremi delle formalità (numero di registro generale e/o particolare). Concerne una tipologia di servizio. presenti nella formalità ipotecaria. non ancora disponibile. in particolare.Direzione dell’Agenzia Circolare n. che sarà attivato progressivamente. che consente di effettuare monitoraggi continuativi.1. in modo indifferenziato. che alla stampa è equiparata la consultazione a video (visualizzazione) della nota.02. per periodi determinati di tempo. 4. già incluso nella previgente tabella.che l’accesso diretto alle note è consentito solo se. cioè alla consultazione di documenti cartacei (note e titoli). n° 9263 del 04. Il presente punto disciplina il trattamento tributario applicabile alla “visione”. la corrispondente nota a margine prevede che l’importo è dovuto in misura doppia. l’accertamento della corrispondenza fra il nominativo o il dato fornito nella richiesta e il contenuto della formalità ipotecaria oggetto di richiesta sarà effettuato dal personale dell’ufficio addetto alle ispezioni. particella) di uno degli immobili. unitamente all’identificativo della nota. il richiedente fornisce all’ufficio.5 La visione della nota o del titolo è parimenti soggetta alla tassa di euro 4. o la loro visualizzazione. Ricerca continuativa per via telematica. viene esclusa la possibilità di ottenere la stampa delle formalità ipotecarie. innanzitutto.e questo rappresenta una ulteriore novità rispetto alla tabella previgente .Prot. almeno il nominativo (nome e cognome o denominazione) di uno dei soggetti o i dati catastali (comune. Si tratta di un nuovo servizio. in altri termini. Ricerca di un soggetto in ambito nazionale. Direzione dell’Agenzia Circolare n. 1/2005 - Prot. n° 9263 del 04.02.2005 nominativi nell’ambito di una singola circoscrizione, ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Il servizio, non ancora disponibile, sarà fornito progressivamente sulla base di specifiche convenzioni. 5. Certificazione. 5.1 Certificati ipotecari. 5.1.1 Per ogni stato o certificato riguardante una sola persona è dovuto l’importo di euro 20,00. Si evidenzia che, per effetto della nuova formulazione delle note al punto 5.1.1, tale tassa è dovuta all’atto della richiesta del certificato; pertanto, detto importo dovrà essere contabilizzato con apposito movimento a Modello 70. In particolare, si precisa che ogni richiesta di certificato (Modello 311) genererà due distinti movimenti contabili, uno per la contabilizzazione delle somme pagate all’atto della richiesta di certificato (tassa ipotecaria di cui al punto 5.1.1 della tabella ed eventuale imposta di bollo di cui all’articolo 3, comma 1, della relativa tariffa, assolta in modo virtuale anziché straordinario) ed uno per la contabilizzazione delle somme liquidate al momento del rilascio (imposta di bollo di cui all’articolo 4, comma 1, della tariffa e tasse ipotecarie previste dal punto 5.1.2 della Tabella). Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, uno schema di liquidazione relativo ad una richiesta di certificato che potrà essere utilizzato dagli uffici in calce all’attuale modulistica, nella “Parte riservata all’Ufficio”. Pag. 14 di 19 Direzione dell’Agenzia Circolare n. 1/2005 - Prot. n° 9263 del 04.02.2005 PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO IMPOSTA DI BOLLO 0 TASSA IPOTECARIA - Rilascio di stato o certificato - Rilascio di copie di nota o titolo - Formalità ispezionate n.. 0 0 0 DI CUI € ALLA RICHIESTA REGISTRATA A MOD. 70 N° ………………..….. DEL …………………..……… - Facciate fotocopiate n. ..… 0 TOTALE TASSA IPOTECARIA TOTALE GENERALE 0 EURO 0 DI CUI € AL RILASCIO REGISTRATA A MOD. 70 0 N° ………………..….. DEL …………………..……… Per la corretta gestione di quanto sopra, il Modello 68 automatizzato relativo alla richiesta di certificato dovrà essere compilato con l’indicazione di due movimenti contabili Modello 70 per ogni Modello 311 presentato. In pratica, tale risultato potrà essere ottenuto inserendo, per ogni movimento a Modello 68, nell’apposito campo “Numero di richieste”, un valore pari a due volte il numero dei Modelli 311 che prenderanno quel numero di Modello 68. In via provvisoria, l’attestazione delle somme pagate all’atto della richiesta sarà riportata sulla copia per l’utente del modello 68 cartaceo, con l’indicazione del numero e della data del corrispondente Modello 70. Si puntualizza che, all’atto del rilascio del certificato o della copia, tale modello 68 dovrà essere riconsegnato all’ufficio e allegato al modello 311, per i necessari riscontri. Resta invariata la previsione in base alla quale, se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l’importo è dovuto una volta sola. Pag. 15 di 19 Direzione dell’Agenzia Circolare n. 1/2005 - Prot. n° 9263 del 04.02.2005 5.1.2 E’ stabilito che per ogni nota visionata dall’ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note, il tributo da corrispondere è determinato in euro 2,00. In relazione al punto in esame, una rilevante novità rispetto alla previgente tabella è rappresentata dalla previsione secondo cui le tasse ipotecarie dovute per l’espletamento, da parte dell’ufficio, delle operazioni necessarie alla predisposizione della certificazione richiesta, sono dovute dal richiedente anche nel caso di mancato ritiro del certificato. In altri termini, l’obbligo tributario relativo al pagamento delle tassa in questione medesima. Si richiama inoltre l’attenzione sulla intervenuta abolizione della previsione contenuta nelle tabelle precedentemente in vigore, in forza della quale era dovuta, per ogni facciata stampata o fotocopiata, la tassa ipotecaria di euro 0,52. 5.2 Rilascio di copia. 5.2.1 Per ogni richiesta di copia o titolo è prevista la tassa di euro 10,00, da corrispondersi all’atto della richiesta, analogamente a quanto previsto per i certificati ipotecari. Per ciò che attiene le modalità di contabilizzazione dei pagamenti effettuati, si rimanda a quanto illustrato al punto 5.1.1. Anche per il rilascio di copie è stato abolito il tributo dovuto per ogni facciata stampata o fotocopiata. 5.3 Altre certificazioni. 5.3.1 Per ogni altra certificazione o attestazione è dovuto l’importo di euro 5,00. Nell’ambito di tali fattispecie, a titolo esemplificativo, rientra, fra le altre, la menzione dei pignoramenti precedenti fatta dal conservatore dei registri immobiliari nella nota di trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell’articolo 561 c.p.c. . 6. Note d’ufficio. sorge al momento della richiesta della certificazione Pag. 16 di 19 Direzione dell’Agenzia Circolare n. 1/2005 - Prot. n° 9263 del 04.02.2005 6.1 Trattasi delle rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d’ufficio e di ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile. L’importo è determinato in ragione di euro 10,00. Rispetto alla corrispondente voce della previgente tabella, si evidenzia l’avvenuta eliminazione, dalle fattispecie imponibili, delle annotazioni previste dall’art. 113-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice civile. 7. Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno. 7.1 L’importo dovuto per ogni pagina dell’elenco in questione è stato elevato a 7,00 euro. Nella corrispondente nota, è previsto che tale servizio sarà disponibile fino all’attivazione del servizio di cui al punto 4 della Tabella (“ricerca continuativa per via telematica”). DECORRENZA L’art. 7, comma 1, lettera a), punto 3, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, prevede che le disposizioni contenute negli allegati da 2-bis a 2-sexies - tra cui, quindi, anche le nuove tabelle dei tributi speciali catastali (2-quinquies) e delle tasse ipotecarie (2sexies) – hanno effetto dal 1° febbraio 2005. Per quanto riguarda, in particolare, l’imposta ipotecaria in misura fissa, per cui sono competenti gli uffici di questa Agenzia, ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale approvato con D.Lgs. 347/90, nonché l’imposta di bollo di cui agli artt. 3, comma 2-bis e 4, comma 1-ter, della relativa tariffa, i nuovi importi hanno effetto per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite dal 1° febbraio 2005 e per le domande di annotazione presentate (depositate) e per le certificazioni catastali richieste, a decorrere dalla stessa data. Quindi, ad una domanda di annotazione presentata (depositata) anteriormente al 1° febbraio 2005, ma eseguita successivamente a tale data, si applicheranno gli importi previsti dalle previgenti tariffe dell’imposta ipotecaria e dell’imposta di bollo, nonché della previgente tabella delle tasse ipotecarie. Per quanto riguarda le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, si ritiene che gli importi previsti dalle nuove tabelle (rispettivamente allegati 2-quinquies e 2-sexies), Pag. 17 di 19 Direzione dell’Agenzia Circolare n. 1/2005 - Prot. n° 9263 del 04.02.2005 analogamente a quanto stabilito espressamente per le domande di annotazione, si applichino a tutte le richieste di operazioni catastali e ipotecarie presentate a decorrere dal 1° febbraio 2005. Il criterio che fa coincidere il momento genetico del rapporto tributario con la presentazione della richiesta di un servizio, piuttosto che con la materiale erogazione, appare ispirato al più generale principio di tutela dell’affidamento, in forza del quale, fra l’altro, sono escluse per il contribuente conseguenze negative derivanti dal ritardo dell’amministrazione a provvedere sulle istanze dei contribuenti (utenti). Non a caso, ad esempio, alcune disposizioni contenute nella tabella delle tasse ipotecarie precisano, espressamente, che gli importi previsti vanno assolti al momento della richiesta del servizio (cfr. punti 5.1.1 e 5.2.1). Per quanto riguarda, dunque, anche le domande di copie e di certificati, ciò che rileva ai fini del trattamento tributario è la data di presentazione della domanda. Quindi, per le richieste di certificazione presentate anteriormente alla data del 1° febbraio 2005, dovrà farsi riferimento alle modalità di calcolo e di pagamento previste dalla previgente normativa. Si precisa che tali criteri operano anche in relazione agli atti relativi a diritti sugli immobili trasmessi con procedure telematiche, per i quali l’aggiornamento degli importi dei tributi di competenza della Scrivente (tasse ipotecarie ed imposta ipotecaria ex art. 12, ultima parte, del D.Lgs. 347/90) decorrerà dalla data di esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione o rinnovazione ovvero dalla data di presentazione (deposito) della domanda di annotazione. In proposito, si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 6 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 (Regolamento concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari) prevede che, per l’esecuzione delle formalità ipotecarie di cui al regolamento medesimo, restano fermi l’obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dei registri immobiliari, con le modalità stabilite dal libro VI del codice civile e dalle leggi speciali. In piena coerenza con tale principio, l’art. 9 del decreto direttoriale 13 dicembre 2000, stabilisce che, mentre la registrazione si considera effettuata al momento della ricezione dei dati, le formalità si considerano presentate soltanto nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione, successivo a quello in cui i dati sono ricevuti dall’ufficio. Pag. 18 di 19 Direzione dell’Agenzia Circolare n. 1/2005 - Prot. n° 9263 del 04.02.2005 In altri termini, può affermarsi, come d’altra parte già ribadito con Circolare n. 3 del 2 maggio 2002 di questa Agenzia, che la ricezione da parte dell’Ufficio, per via telematica, del file contenente le note di trascrizione e iscrizione, non costituisce ex se - cioè disgiuntamente dal deposito del titolo in forma cartacea - presentazione della formalità. Per quanto riguarda, in particolare, l’imposta ipotecaria di competenza degli Uffici di questa Agenzia ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 347/90, va, inoltre, considerato che il relativo presupposto, come è stato più volte sottolineato – cfr. Circolare del Dipartimento del Territorio n. 189 del 19 luglio 1996 - è individuabile nella esecuzione della formalità ipotecaria, conseguendone la non rilevanza, ai fini della determinazione del trattamento tributario applicabile, della data di formazione dell’atto. Alla luce di tali principi, quindi, se l’invio del modello unico è stato effettuato in data anteriore al 1 febbraio 2005, ma il titolo cartaceo - che determina, a tutti gli effetti, la “presentazione” della formalità - viene consegnato all’Ufficio competente a decorrere da tale data, gli importi dell’imposta ipotecaria di competenza di questa Agenzia ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 347/90, nonché della tassa ipotecaria, dovranno essere corrisposti nella misura aggiornata. Gli Uffici provinciali e le Direzioni regionali, per quanto di competenza, vorranno assicurare il corretto adempimento degli indirizzi operativi sopra richiamati. (Fine) Pag. 19 di 19 PROCEDURA OPERATIVA N. 82 PROT. N° 62926 ENTE EMITTENTE: DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi OGGETTO: DESTINATARI: Gestione delle richieste pervenute al Contact Center dell’Agenzia Uffici Provinciali del Territorio, Direzioni Regionali, Direzioni Centrali, Servizio Ispettivo, Consiglieri DATA DECORRENZA: Roma, 11 AGOSTO 2004 N° pagine complessive: 21 6/9/2004 Firmato: ing. Carlo Cannafoglia PROCEDURE DELL’ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE: nessuna L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Scopo Applicabilità Riferimenti Responsabilità Generalità Flusso di trattazione delle richieste 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. Presentazione della richiesta Presa in carico e diagnosi Trattazione Conclusione 2 2 2 3 4 6 6 6 6 8 9 7. Modalità operative per la correzione degli errori 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. Errore sulla persona a cui è intestato l’immobile 9 9 12 14 14 15 16 18 19 20 7.2. Immobile intestato a precedente proprietario Errore ortografico nell’intestazione Errore o assenza di codice fiscale, luogo e data di nascita Immobile intestato ad altra persona Immobile da intestare ad altra persona Errore nei diritti, nelle quote, nelle annotazioni Errore nell’indirizzo Errore nell’ubicazione Errore nei dati di consistenza Errore sui dati di toponomastica e/o consistenza dell’immobile 18 8. Caratteristiche di qualità e monitoraggio 7.3. Richiesta identificativo catastale 21 21 Pag. 1 di 21 DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 1. Scopo Questa procedura definisce le modalità operative di gestione delle richieste mirate al miglioramento della qualità delle banche dati catastali presentate dall’utenza al Contact Center dell’Agenzia del Territorio, regolando le fasi di trattazione della domanda, dalla presa in carico fino alla evasione e risposta all’utente. Il Contact Center gestisce le segnalazioni provenienti dagli utenti esterni via internet e riguardanti l’intero territorio nazionale. 2. Applicabilità La procedura si applica a tutte le richieste presentate dall’utenza al Contact Center. Il dettaglio delle diverse tipologie di richieste trattate è riportato al Capitolo 5 successivo “Generalità”. 3. Riferimenti Senza voler ripercorrere tutta la normativa applicabile in materia catastale, si effettua una breve ricognizione dei principali riferimenti normativi e dei più significativi documenti di prassi amministrativa rilevanti ai fini dell’attività del Contact Center: 1) Decreto legge 30 settembre 1994 n. 564 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, convertito in legge con modificazioni con L. 30/11/1994, n. 656 – art. 2 quater sull’autotutela (come modificato da legge del 18/02/1999, n. 28 art. 27); 2) Decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997, n. 37 dell'Amministrazione finanziaria”; 3) Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 4) Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 5) Regolamento Agenzia del Territorio 28/2/2002 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; “Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi Pag. 2 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 6) Circolare Ministero delle Finanze - Segretariato Generale del 5 agosto 1998 n.198/S “Esercizio del potere di autotutela - Applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37”; 7) Circolari 143/E del 2000, 145/E del 2000 (emanate da Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate), 103/E del 2001 (emanata da Agenzia delle Entrate): sono i documenti (in particolare il primo), che regolano il funzionamento dei Call Center dell’Agenzia delle Entrate, introducendo la c.d. “autotutela telefonica”; 8) Nota della DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare del 19/12/2003 prot.101592 indirizzata agli Uffici Provinciali ed alle Direzioni Regionali avente ad oggetto “Trattazione volture residuali non evase”; 9) Nota della DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare del 10/02/2004 prot.11208 indirizzata agli Uffici Provinciali ed alle Direzioni Regionali avente ad oggetto “Anno 2004 – Verifica note di voltura eseguite in modalità automatica”. Per quanto attiene i supporti informatici utilizzati per la gestione delle richieste, la procedura fa riferimento agli applicativi di aggiornamento, di protocollo e di gestione delle richieste (Service Center Peregrine) disponibili presso il Contact Center e gli Uffici, rimandando alle modalità operative previste dagli stessi per tutte le fasi svolte in automatico a sistema. 4. Responsabilità Le responsabilità richiamate nella presente procedura sono: • Responsabile del Contact Center; nella fase sperimentale di avvio del servizio il Contact Center è attivato presso l’Ufficio provinciale di Roma, in attesa di determinarne il dimensionamento ottimale e l’adeguata strutturazione organizzativa; il Contact Center è coordinato funzionalmente dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare; • Direttori degli Uffici Provinciali del Territorio per la gestione delle richieste di correzione che dal Contact Center vengono inoltrate agli Uffici. Pag. 3 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 5. Generalità L’Agenzia del Territorio ha svolto un importante lavoro di smaltimento delle pratiche arretrate ed intende investire sul rafforzamento delle relazioni con l’utenza. Obiettivo primario dell’Agenzia è: • • creare un nuovo canale di soluzione dei problemi rivolto principalmente ai cittadini; fornire risposte rapide alle istanze di correzione delle banche dati. A questo scopo l’Agenzia ha dato vita a un Contact Center, rivolto a coloro che riscontrano errori nella situazione catastale dei propri immobili, a cui presentare le richieste di correzione dei dati catastali. In una prima fase le richieste verranno inviate esclusivamente via web, compilando un formulario disponibile sul sito Internet dell’Agenzia (servizio web mail). In una seconda fase il servizio web mail verrà integrato con un numero verde telefonico, per rendere il servizio accessibile a fasce più ampie di utenza. Le richieste inviate via web vengono prese in carico per la risposta dal Contact Center. Successivamente all’utente viene inviata una e-mail di avvio della trattazione della richiesta, contenente il suo codice identificativo. La richiesta può essere trattata direttamente dal Contact Center o inoltrata all’Ufficio Provinciale competente. In tutti i casi è data risposta all’utente tramite posta elettronica indicando la soluzione al problema o informandolo che il problema non può avere soluzione tramite il servizio web mail. Qui di seguito sono descritte le tipologie di richieste trattate dal Contact Center. ERRORE SULLA PERSONA A CUI È INTESTATO L’IMMOBILE L’errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende “denominazione”), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende “sede legale”), diritti, quota di possesso, presenza di annotazioni/riserve. Per presentare la richiesta occorre disporre di: • • identificativo catastale dell’immobile (comune, eventuale sezione, foglio, particella, subalterno); estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto traslativo dei diritti), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale. Pag. 4 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 ERRORE SUI DATI DELL’IMMOBILE L’errore può riguardare indirizzo (via e numero civico), ubicazione (piano, interno, scala, lotto, edificio) o evidenti errori materiali di informatizzazione nella consistenza (n° vani o metri quadrati). Per presentare la richiesta occorre disporre di: • • • identificativo catastale dell’immobile (comune, eventuale sezione, foglio, particella, subalterno); se disponibili, estremi (data e protocollo) dell’ultima dichiarazione di aggiornamento catastale; se utili per accertare l’errore, estremi (n° di repertorio e data, nominativo e sede dell’ufficiale rogante) di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto traslativo dei diritti), dichiarazione di successione. ATTRIBUZIONE DELL’IDENTIFICATIVO CATASTALE DEFINITIVO E’ possibile richiedere l’attribuzione dell’identificativo catastale definitivo, per gli immobili che ne sono privi o per gli immobili che, pur a seguito di dichiarazione in catasto, risultano assenti in banca dati informatizzata. Per presentare la richiesta occorre disporre di: • • identificativo catastale provvisorio; estremi della ricevuta di dichiarazione in catasto (data e protocollo della domanda). RICHIESTE NON TRATTATE DAL CONTACT CENTER Il Contact Center è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali. Il Contact Center non tratta: reclami per disservizi da parte degli Uffici, istanze di revisione della rendita catastale, solleciti o richieste di trattazione di atti inevasi (ad eccezione della richiesta di identificativo catastale), richieste di assistenza nell’utilizzo delle procedure informatiche, richieste di informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo le richieste pervenute allo stesso Contact Center), richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, etc... Per tali problematiche l’utente si deve rivolgere agli Uffici Provinciali dell’Agenzia competenti per territorio. Pag. 5 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 6. Flusso di trattazione delle richieste 6.1. Presentazione della richiesta L’utente compila il formulario presente sul sito Internet www.agenziaterritorio.gov.it indicando, oltre ai propri dati personali: • • • • l’identificativo dell’immobile su cui si riscontra l’errore o l’identificativo catastale provvisorio nel caso di richiesta di quello definitivo; il dato errato ed il dato corretto; gli estremi degli atti per il riscontro della richiesta; eventuali note esplicative del problema. Le richieste pervenute dall’utenza vengono prese in carico in tempo reale e numerate progressivamente in automatico dall’applicativo Service Center, che assegna loro un identificativo univoco; questo svolge le funzioni di protocollo. A seguito dell’invio della richiesta, Service Center invia automaticamente all’utente un messaggio di avvenuto recapito, contenente il numero identificativo della pratica. 6.2. Presa in carico e diagnosi Il Contact Center prende in carico la richiesta per mezzo dell’applicativo Service Center (“apertura ticket”) e ne verifica la fondatezza effettuando una visura catastale sull’immobile; il file della visura viene allegato al ticket. La richiesta dovrà essere ricondotta ad una delle tre tipologie citate in precedenza: • • • errore sulla persona a cui è intestato l’immobile; errore sui dati dell’immobile; attribuzione identificativo catastale definitivo; Se la richiesta risulta infondata o non rientra nelle tipologie trattate dal Contact Center, chiude il ticket inviando comunicazione all’utente sui motivi della mancata trattazione e sulle possibili alternative per la soluzione del problema. 6.3. Trattazione Il Contact Center, seguendo le modalità operative descritte nel dettaglio nel capitolo seguente, avvia l’istruttoria della richiesta, raccogliendo tutti gli elementi necessari per verificarne la correttezza e per poter operare le conseguenti correzioni in banca dati. Pag. 6 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 In fase di istruttoria il Contact Center, per snellire l’iter di trattazione delle richieste, può contattare l’utente utilizzando il telefono e la posta elettronica e ricevere documentazione integrativa della richiesta per mezzo di fax o e-mail. A questo scopo il Contact Center è dotato di fax server, che permette di ricevere fax in formato elettronico direttamente sulla casella di posta elettronica dell’operatore che sta trattando la pratica. Le comunicazioni con l’utente e l’eventuale documentazione integrativa devono essere protocollate e allegate in formato elettronico alla richiesta, per mezzo di Service Center. Se la richiesta trova riscontro mediante l’ausilio delle consultazioni delle banche dati informatizzate di catasto e conservatoria, gli operatori di Contact Center operano direttamente la variazione in banca dati, connettendosi attraverso l’applicativo Catasto Web al sistema dell’Ufficio interessato. Per assicurare la tracciabilità di ogni variazione operata in banca dati, gli operatori del Contact Center avranno uno specifico profilo che permetterà di identificarli e monitorarne le attività. Gli aggiornamenti sulla banca dati operati dal Contact Center o dall’Ufficio riceveranno in automatico un numero di protocollo web dell’Ufficio interessato. Inoltre ogni variazione dovrà essere registrata in modo da collegarla al numero di ticket del Contact Center; a questo scopo nel campo note dovrà sempre essere citato il numero identificativo della richiesta. Se la richiesta non trova riscontro, nel senso che la documentazione reperibile da parte del Contact Center non è sufficiente per operare la correzione in banca dati (ad esempio la nota di trascrizione non è reperibile attraverso Sister, oppure occorre l’esame dell’archivio cartaceo dell’Ufficio), il Contact Center inoltra la richiesta all’Ufficio provinciale competente. La richiesta viene inoltrata per mezzo dell’apposita funzione dell’applicativo Service Center, corredata degli allegati e delle annotazioni del Contact Center. Pag. 7 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 L’Ufficio Provinciale con cadenza quotidiana prende in carico le richieste che pervengono dal Contact Center attraverso l’applicativo Service Center, assegnandole agli operatori competenti. Le richieste inoltrate dal Contact Center agli uffici periferici vengono assunte al protocollo catastale web dell’ufficio, con il tipo documento ISTANZA DI RETTIFICA FABBRICATI o ISTANZA DI RETTIFICA TERRENI e trattate come le normali istanze. L’Ufficio periferico, quindi, compie l’istruttoria aggiuntiva relativa a ispezioni ipotecarie cartacee e verifica degli archivi catastali cartacei, operando le necessarie correzioni alla banca dati. Anche in questo caso l’Ufficio periferico, per snellire l’iter di trattazione delle richieste, può contattare l’utente utilizzando il telefono e la posta elettronica e ricevere documentazione integrativa. Le comunicazioni con l’utente e l’eventuale documentazione integrativa devono essere protocollate e allegate in formato elettronico alla richiesta, per mezzo di Service Center. RESPONSABILITÀ DELL’UFFICIO PROVINCIALE L’Ufficio Provinciale è responsabile della tempestiva presa in carico e trattazione di tutte le richieste inoltrate dal Contact Center, fino all’invio della risposta al richiedente, assicurando i livelli di servizio fissati nel capitolo 8 “Caratteristiche di qualità e monitoraggio” che, ricordiamo, sono migliorativi rispetto ai tempi regolamentari di trattazione delle istanze di rettifica. 6.4. Conclusione Il Contact Center e, per le richieste che gli sono state inoltrate, l’Ufficio elaborano la risposta da inviare all’utente. Gli esiti della richiesta previsti sono riconducibili a quattro tipologie: • la correzione richiesta è stata eseguita e i dati catastali aggiornati; alla risposta si allega file della visura (visura uso notifica o, in alternativa, nota di variazione); • la richiesta non è immediatamente eseguibile perché occorrono atti aggiuntivi (ad esempio un atto notarile di rettifica, una variazione catastale, ecc…); all’utente vengono fornite le istruzioni per la soluzione del problema; Pag. 8 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 • la richiesta di correzione non viene eseguita, in quanto essa non trova riscontro nelle banche dati catastali; l’utente riceve indicazione dei dati incongruenti e viene invitato a verificare i dati forniti ed eventualmente presentare una nuova richiesta; • la richiesta non è pertinente, nel senso che l’oggetto non è di competenza del Contact Center; all’utente vengono forniti, ove possibile, i riferimenti dei soggetti preposti ad affrontare il caso. La risposta viene “personalizzata” su una base standard per ogni tipologia, riportata su Service Center nel campo “Descrizione soluzione” ed infine inviata via e-mail all’utente. In questo modo si aggiorna lo stato della richiesta su Service Center, pervenendo allo stadio conclusivo. Le risposte fornite dal Contact Center riportano il nome del responsabile della struttura, le risposte fornite dagli Uffici Provinciali riportano il nome del direttore dell’Ufficio. 7. Modalità operative per la correzione degli errori 7.1. Errore sulla persona a cui è intestato l’immobile Sulla base delle prime informazioni raccolte, ai fini di avviare l’istruttoria della richiesta, l’operatore compie una diagnosi sull’origine dell’errore: • • • • • • immobile intestato a precedente proprietario; errore ortografico nell’intestazione; errore o assenza di codice fiscale, luogo o data di nascita; immobile intestato ad altra persona; immobile da intestare ad altra persona; errore nei diritti, nelle quote, nelle annotazioni. 7.1.1. Immobile intestato a precedente proprietario La diagnosi deve essere confermata attraverso un’ispezione ipotecaria, che dimostri che l’immobile risultante ancora intestato ad un precedente proprietario o al de cuius in caso di successione (soggetto “contro” nella nota di trascrizione) deve subire una variazione di intestazione catastale. Le modalità di trattazione differiscono in funzione della data in cui ha avuto luogo il passaggio di proprietà (o altri diritti) non inserito in atti (come illustrato nella tabella seguente). La data scelta come discriminante è il 1/1/2000, data di attivazione del Pag. 9 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 protocollo client server, perché è quella che rende possibile la ricerca delle domande di voltura per via informatica. Domanda di voltura presentata l’utente dichiara di aver presentato la domanda di voltura Ricerca della nota di trascrizione e voltura d’ufficio da parte del Contact Center, ovvero inoltro della pratica all’U.P. per evasione della domanda di voltura (nei casi di impossibilità di trattazione a distanza) Domanda di voltura non presentata l’utente dichiara di non aver presentato la domanda di voltura Esito negativo, l’utente deve presentare la domanda presso l’U.P. Situazione di incertezza l’utente non sa se è stata presentata la domanda di voltura Presunzione a favore dell’utente: ricerca della nota di trascrizione e voltura d’ufficio da parte del Contact Center quando possibile (salvo successiva verifica di avvenuta presentazione della voltura), ovvero inoltro della pratica all’U.P. per evasione della domanda di voltura Interrogazione del protocollo dell’ufficio ai fini della ricerca informatica della domanda di voltura. In caso positivo ricerca della nota di trascrizione e voltura d’ufficio da parte del Contact Center. In caso negativo l’utente deve presentare la domanda di voltura presso l’U.P. Ante 2000 Post 2000 Interrogazione del protocollo dell’ufficio ai fini della ricerca informatica della domanda di voltura. Ricerca della nota di trascrizione e voltura d’ufficio da parte del Contact Center. Esito negativo, l’utente deve presentare la domanda di voltura presso l’U.P. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ ANTE 2000 (FIGURA 1) In coerenza con quanto stabilito dalla comunicazione prot. 101592 del 19/12/2003 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, si attua una presunzione a favore dell’utente che la domanda di voltura sia stata presentata (a maggior ragione se l’utente ha indicato nel formulario protocollo e data della domanda). Pertanto il Contact Center: • effettua un’ispezione ipotecaria via SISTER per ricercare la nota di trascrizione che attesta la correttezza dell’intestazione proposta dall’utente; Pag. 10 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 • • • eventualmente effettua una ricerca nell’archivio delle note ausiliarie (per il periodo 1987-1995); se la nota di trascrizione è presente nell’archivio informatizzato, e consente di confermare i contenuti della richiesta dell’utente, opera la voltura d’ufficio; se la nota di trascrizione non è presente nell’archivio informatizzato, invia e-mail all’utente per chiedere l’invio di copia dell’atto via fax (ai sensi degli artt.19, 19 bis e 38 del DPR 445/2000), specificando che l’invio è facoltativo e finalizzato esclusivamente a snellire la trattazione della pratica; • se la nota non è informatizzata e l’utente non invia l’atto tramite fax, la richiesta viene inoltrata all’ufficio provinciale competente. Nei casi in cui la correzione viene operata, occorre informare l’utente, oltre che dell’esito positivo della richiesta, anche che l’amministrazione si riserva di verificare (solo per gli atti relativi all’ultimo decennio) l’effettiva presentazione della domanda di voltura e che, in caso di esito negativo della verifica, verrà avviato il procedimento di recupero dei diritti e di applicazione dell’eventuale sanzione. A tale scopo il Contact Center invia il ticket all’ufficio provinciale, il quale provvede alla ricerca della domanda di voltura e, se accerta la mancata presentazione, attiva la procedura per il recupero delle somme indicate al punto precedente. Immobile intestato a precedente proprietario – Ante 2000 Utente Utente Immobile intestato a precedente proprietario, ma l’utente non conosce il n° della domanda di voltura FIGURA 1 Contact Center Contact Center Richiesta estremi per verifica (ispezione ipotecaria) Ufficio Ufficio Immobile intestato a precedente proprietario, l’utente afferma di aver presentato domanda di voltura Nota • Ricerca su meccanizarchivio note zata? ausiliarie per il periodo compreso Si Si tra 1987 e 1995 No Acquisizion e atto*? No Istruttoria e verifica archivi cartacei note di trascrizione Incongruenza riscontrata? • Fax dall’utente No Si Voltura d’ufficio e comunicazione all’utente con invio della visura Immobile intestato a precedente proprietario, l’utente afferma di NON aver presentato domanda di voltura • e-mail Presentazione domanda di voltura * in caso di successione copia della successione Si Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica • e-mail Incongruenza riscontrata? No Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica Voltura e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail • e-mail Pag. 11 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 PASSAGGIO DI PROPRIETÀ POST 2000 (FIGURA 2) Il Contact Center: • • ricerca la domanda di voltura interrogando il protocollo dell’ufficio provinciale competente; nei casi in cui la richiesta dell’utente trova riscontro prova ad eseguire la voltura d’ufficio sulla base dei dati riscontrabili da ispezione ipotecaria. In caso di impossibilità di esecuzione della voltura d’ufficio, inoltra la pratica all’ufficio competente per l’evasione della domanda di voltura. Immobile intestato a precedente proprietario – Post 2000 Utente Utente Immobile intestato a precedente proprietario, ma l’utente non conosce il n° della domanda di voltura FIGURA 2 Contact Center Contact Center Ufficio Ufficio Ricerca domanda di voltura • Attraverso interrogazione protocollo dell’Ufficio diagnosi on line per capire se la domanda è stata presentata Immobile intestato a precedente proprietario, l’utente ha presentato domanda di voltura Domanda di voltura presentata? No Si Verifica archivi informatici e reperimento nota trascrizione Evasione della domanda di voltura Domanda di voltura evadibile? Si Verifica incongruenza e evasione della domanda di voltura Immobile intestato a precedente proprietario, l’utente NON ha presentato domanda di voltura • e-mail Presentazione domanda di voltura Incongruenza riscontrata? No Voltura d’ufficio e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica • e-mail 7.1.2. Il Contact Center: • Errore ortografico nell’intestazione Il nome dell’intestato presenta, a detta dell’utente, errori ortografici (Figura 3). effettua un’ispezione ipotecaria via SISTER per ricercare la nota di trascrizione che attesta la correttezza dell’intestazione proposta dall’utente; Pag. 12 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 • • se la nota di trascrizione è presente nell’archivio informatizzato, e consente di confermare i contenuti della richiesta dell’utente, opera la correzione d’ufficio; se la nota di trascrizione è presente nell’archivio informatizzato, ma non consente di confermare i contenuti della richiesta dell’utente (la nota contiene lo stesso nominativo dell’intestazione catastale), non opera la correzione e informa l’utente che per procedere è necessaria una rettifica del documento traslativo che ha dato origine all’errore; • se la nota di trascrizione non è presente nell’archivio informatizzato, invia e-mail all’utente per chiedere copia dell’atto via fax (ai sensi degli artt.19, 19 bis e 38 del DPR 445/2000), specificando che l’invio è facoltativo e finalizzato esclusivamente a snellire la trattazione della pratica; come nei casi precedenti, se l’atto conferma i contenuti della richiesta dell’utente opera la correzione, altrimenti informa l’utente che per procedere è necessaria una rettifica del documento traslativo; • se la nota non è informatizzata e l’utente non invia l’atto via fax, la richiesta viene inoltrata all’ufficio provinciale competente. Errore ortografico nell’intestazione Utente Utente Contact Center Contact Center Ufficio Ufficio FIGURA 3 Il nome dell’intestato presenta errori ortografici Richiesta estremi per verifica (ispezione ipotecaria) Nota meccanizzata? Si No Acquisizion e atto? Si • No Verifica archivio note di trascrizione Fax dall’utente Incongruenza riscontrata? Incongruenza riscontrata? Si Si No Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica* • e-mail Voltura e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail No Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica* • e-mail *Eventuale necessità di rettifica dell’atto traslativo Rettifica d’ufficio e comunicazione all’utente con invio della visura Pag. 13 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 7.1.3. Errore o assenza di codice fiscale, luogo e data di nascita I casi di errore o assenza di codice fiscale, luogo e data di nascita o, per le aziende, denominazione e sede legale, sono assimilati a quelli di errore ortografico dell’intestazione e seguono la stessa trattazione, descritta nel paragrafo precedente. Nei casi di assenza di luogo e data di nascita, se tali dati non sono presenti sulla nota di trascrizione o sull’atto notarile, occorre chiedere all’utente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui l’utente autocertifica i propri dati personali, da inviare via fax (vedi modello allegato). Il Contact Center provvede agli idonei controlli, anche a campione, in ottemperanza a quanto riportato all’art. 71 del DPR 445/2000. Limitatamente ai casi di assenza del codice fiscale o di discordanza fra nominativo, luogo e data di nascita e codice fiscale per evidente errore ortografico, il Contact Center, sulla base delle informazioni fornite dall’utente, effettua una verifica sull’archivio dell’anagrafe tributaria e su quello dell’anagrafe dei cittadini (non appena disponibile) e, se la richiesta trova riscontro (verificando eventuali omonimie), opera la correzione/integrazione della banca dati. Il Contact Center, nei casi di assenza del codice fiscale, lo inserisce anche di propria iniziativa, quando le informazioni disponibili presso l’anagrafe tributaria ne consentono l’univoca individuazione. 7.1.4. Immobile intestato ad altra persona Il richiedente segnala che il proprio immobile è erroneamente intestato a un altro soggetto. Si tratta dei casi più complessi, in cui è difficile diagnosticare l’origine dell’errore. Il Contact Center compie la seguente istruttoria (Figura 4): • • • • esamina la visura catastale per ricavare tutti gli elementi diagnostici del problema, con particolare attenzione alle variazioni che possono essere all’origine dell’errore; effettua un’ispezione ipotecaria via SISTER per ricercare la nota di trascrizione che attesta la correttezza dell’intestazione proposta dall’utente; effettua un’ispezione ipotecaria sul nome dichiarato inesatto per verificare l’assenza di diritti sull’immobile in questione; se gli elementi raccolti consentono di chiarire con ragionevole certezza il problema, opera la correzione sull’immobile in questione; Pag. 14 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. N° 62926 • se, viceversa, non è possibile chiarire la questione, perché sorgono dubbi sulla corretta individuazione degli immobili e/o determinazione dei diritti, inoltra la pratica all’ufficio di competenza. FIGURA 4 Intestazione non corrispondente - “Immobile intestato ad un altro” Utente Utente L’utente dopo aver effettuato una voltura si accorge che il proprio immobile è intestato ad un altro soggetto Contact Center Contact Center Diagnosi del problema (visura catastale) Richiesta estremi per verifica (ispezioni ipotecarie) Ufficio Ufficio 1.Ispezione ipotecaria per ricercare nota di trascrizione che attesti la correttezza dell’intestazione proposta dall’utente 2.Ispezione ipotecaria sul nome dichiarato inesatto per verificare l’assenza di diritti sull’immobile in questione Nota • Ricerca su meccanizarchivio note zata? ausiliarie per il periodo compreso Si tra 1987 e 1995 Si Situazione chiara?* No No Acquisizio ne atto? No • Fax dall’utente Verifica archivio cartaceo Si Si Correzione e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail * Occorre aver effettuato tutte le dovute verifiche. Incongruenza riscontrata? No Voltura e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica • e-mail 7.1.5. suo possesso. Immobile da intestare ad altra persona Il richiedente segnala che gli risulta erroneamente intestato un immobile in realtà non in Il Contact Center compie la seguente istruttoria (Figura 5): • • • • esamina la visura catastale per ricavare tutti gli elementi diagnostici del problema, con particolare attenzione alle variazioni che possono essere all’origine dell’errore; effettua un’ispezione ipotecaria sul nome dichiarato inesatto per verificare l’assenza di diritti sull’immobile in questione; esegue, qualora possibile, l’ispezione ipotecaria per immobile; se gli elementi raccolti consentono di chiarire con ragionevole certezza il problema, opera la correzione sull’immobile in questione, riportando l’intestazione allo stadio precedente ed inviando comunicazione all’ufficio competente al fine di Pag. 15 di 21 Firmato ing. Carlo Cannafoglia Pag. inoltra la pratica all’ufficio di competenza. qualora la rettifica richiesta riguardi le quote.6. • • • • Errore nei diritti. viceversa.DC Cartografia. non è possibile chiarire la questione. Carlo Cannafoglia . nelle annotazioni Il Contact Center compie la seguente istruttoria (Figura 6): esamina la visura catastale per ricavare tutti gli elementi diagnostici del problema. qualora la rettifica richiesta riguardi i diritti e abbia conseguenze anche sui diritti di terze persone. effettua un’ispezione ipotecaria via SISTER per ricercare la nota di trascrizione che attesta la corretta definizione di diritti. con particolare attenzione alle variazioni che possono essere all’origine dell’errore. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. FIGURA 5 Intestazione non corrispondente . annotazioni. perché sorgono dubbi sulla corretta individuazione degli immobili e/o determinazione dei diritti. 16 di 21 Firmato ing. quote. nelle quote.la “quadratura” delle quote dell’intero immobile. Si Incongruenza riscontrata? No Voltura e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica • e-mail 7.“Questo immobile non è mio” Utente Utente L’utente dopo aver effettuato una voltura si accorge che il proprio immobile è intestato ad un altro soggetto Contact Center Contact Center Diagnosi del problema (visura catastale) Richiesta estremi per verifica (ispezioni ipotecarie) Ufficio Ufficio 1. assicura – se possibile . N° 62926 verificare la situazione del soggetto cancellato ad opera della correzione apportata.1. verifica la nota di trascrizione che attesta i diritti di questi ultimi. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot.Ispezione ipotecaria sul nome dichiarato inesatto per verificare l’assenza di diritti sull’immobile in questione Nota • Ricerca su meccanizarchivio note zata? ausiliarie per il periodo compreso Si tra 1987 e 1995 Si Situazione chiara?* No No Acquisizio ne atto? No • Fax dall’utente Verifica archivio cartaceo Si Correzione e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail * Occorre aver effettuato tutte le dovute verifiche. Catasto e Pubblicità Immobiliare. • se. DC Cartografia. inoltra la pratica all’ufficio di competenza. i casi di interesse dell’utenza sono sostanzialmente riconducibili alle intestazioni “da verificare” e “passaggi intermedi da esaminare”. specificando che l’invio è facoltativo e finalizzato esclusivamente a snellire la trattazione della pratica. che derivano anche dall’estensione dell’utilizzo della voltura automatica da parte dei notai.19. se. N° 62926 • se la nota di trascrizione non è presente nell’archivio informatizzato. Catasto e Pubblicità Immobiliare prot. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. invia e-mail all’utente per chiedere l’invio di copia dell’atto (in particolare per le denunce di successione) via fax ai sensi degli artt. Errori nella diritti.11208 10/02/2004. viceversa. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. perché sorgono dubbi sulla corretta determinazione dei diritti e delle quote. Con riferimento alle annotazioni. nelle quote o nelle annotazioni Utente Utente Contact Center Contact Center Diagnosi del problema (visura catastale con attenzione alle variazioni) FIGURA 6 Ufficio Ufficio 1. non è possibile chiarire la questione.Ispezione ipotecaria per ricercare la nota di trascrizione che attesta la corretta definizione dei diritti. Catasto e Pubblicità Immobiliare. 17 di 21 Firmato ing. delle quote o delle annotazioni Errori nelle quote. Il Contact Center può intervenire in alcuni casi. 19 bis e 38 del DPR 445/2000. • • se gli elementi raccolti consentono di chiarire con ragionevole certezza il problema. Carlo Cannafoglia . opera la correzione. seguendo le istruzioni operative contenute nella comunicazione della DC Cartografia. **Occorre aver effettuato tutte le dovute verifiche Incongruenza riscontrata? No Voltura e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica • e-mail Pag. nei diritti. nelle annotazioni Richiesta estremi per verifica* • Nota Ricerca su meccanizarchivio note zata? ausiliarie per il periodo compreso Si tra 1987 e 1995 No Si Acquisizio ne atto? • Fax dall’utente Verifica archivio cartaceo No Situazione chiara?** No Si Si Correzione e comunicazione all’utente con invio della visura • e-mail *Qualora la rettifica richiesta riguardi i diritti e abbia conseguenze anche sui diritti di terze persone. verifica la nota di trascrizione che attesta i diritti di questi ultimi. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. controllo su stradari privati quali viamichelin. 7. per le nuove costruzioni. controllo su stradari comunali se presenti su Internet (ad esempio per Roma http://servizi. errore nella registrazione dei dati di consistenza (vani o metri quadrati).it o kwmappe. controllo sugli archivi DOCFA (presenti anche su Internet) che esista il toponimo proposto (condizione vincolante) e che non esista quello dichiarato errato (condizione non vincolante).comune.kataweb. controllo su altri immobili limitrofi. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot.milano. piano. eventuale controllo sulla nota di trascrizione. il dato presenta errori ortografici.it.roma. l’indirizzo è provvisorio (ad esempio via di piano regolatore): Il Contact Center effettua le seguenti verifiche (Figura 7): • per le province in cui gli uffici hanno terminato la bonifica della toponomastica. Pag. edificio). Errore sui dati di toponomastica e/o consistenza dell’immobile Sulla base delle informazioni raccolte.html ).it/servizionline/cittadino. N° 62926 7. in particolare con la funzione Elenco fabbricato (o via SISTER Ricerca per immobile da foglio e particella). se informatizzata. l’operatore compie una diagnosi sull’origine dell’errore: • • • errore nell’indirizzo (via e/o numero civico). se informatizzata.2. lotto. • per le altre province. riconducibili alle seguenti il dato è assente.1. ai fini di avviare l’istruttoria della richiesta. errore nell’ubicazione (interno. scala. per Milano servizio “dov’è la via…?” sul sito http://www. eventuale controllo sulla planimetria. il dato è cambiato a seguito di variazioni della toponomastica comunale. Carlo Cannafoglia . 18 di 21 Firmato ing. fattispecie: • • • • Errore nell’indirizzo Si tratta di errori riguardanti l’indirizzo (via e/o numero civico).it/stradario/ . • • • • in mancanza.comune. Catasto e Pubblicità Immobiliare.2.DC Cartografia. individuate con i dati errati) ovvero l’indirizzo delle singole u. edificio Il Contact Center effettua le seguenti verifiche: Pag. FIGURA 7 Errori nell’indirizzo Utente Utente Contact Center Contact Center Ufficio Ufficio L’utente rileva un errori riguardanti la via o il numero civico Richiesta estremi per verifica • Il dato è assente • Il dato presenta errori ortografici • Il dato è cambiato a seguito di variazioni nella toponomastica comunale • Nel caso di nuove costruzioni.u. se informatizzata Situazione chiara? No Ulteriore istruttoria Si Incongruenza riscontrata? Si No Correzione archivio* e invio comunicazione * Utilizzare il toponimo standardizzato sugli archivi DOCFA • e-mail Correzione archivio* e invio comunicazione • e-mail Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica • e-mail 7. scala. (Figura 8). l’indirizzo è provvisorio • • • • Controllo sugli archivi Controllo archivi DOCFA Stradari comunali su internet Stradari privati su internet Verifica con immobili limitrofi (funzione Elenco Fabbricati) • Controllo sulla nota di trascrizione. il Contact Center opera la correzione. N° 62926 Se i controlli permettono di riscontrare con ragionevole certezza l’errore segnalato e la correttezza della richiesta.u.2. In tale ultima fattispecie il Contact Center valuterà la possibilità di variare anche le altre u. la pratica viene inviata all’ufficio competente per l’ulteriore istruttoria.i.i. Nel primo caso si agirà a livello di bonifica del toponimo. Catasto e Pubblicità Immobiliare.2. Errore nell’ubicazione Si tratta di errori o dell’assenza dei dati riguardanti interno. La variazione potrà riguardare la lista dei toponimi (quindi interessare tutte le u.u. se informatizzata • Controllo della planimetria. piano. lotto.i.DC Cartografia.i. del fabbricato con lo stesso toponimo ovvero di interessare l’ufficio provinciale competente qualora il carico di lavoro non dovesse permettere il recupero di tutte le u. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. mentre nel secondo caso si produrrà una variazione puntuale dell’unità immobiliare interessata. avendo cura di utilizzare il toponimo standardizzato degli archivi DOCFA (dove bonificato). ad esempio riguardanti la corretta individuazione dell’immobile. Se viceversa insorgono dubbi sulla fondatezza della richiesta. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. del fabbricato. (caso della unità immobiliare in “via di piano regolatore”).u. Carlo Cannafoglia . 19 di 21 Firmato ing. eventuale controllo sulla planimetria e/o elaborato planimetrico. 20 di 21 Firmato ing. In tali casi il Contact Center inoltra la richiesta all’Ufficio Provinciale competente per le necessarie verifiche (ad esempio controllo del mod. Nei casi di dati mancanti. …).2. se informatizzati. se informatizzata Situazione chiara? No Ulteriore istruttoria su archivi cartacei Si Incongruenza riscontrata? Si No Correzione archivio e invio comunicazione • e-mail Correzione archivio e invio comunicazione • e-mail Comunicazione impossibilità di risoluzione della problematica • e-mail 7. se informatizzata • Controllo della planimetria. Se i controlli permettono di riscontrare con ragionevole certezza l’errore segnalato e la correttezza della richiesta. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. se informatizzata. verifica archivio cartaceo. Sono escluse dall’ambito di attività del Contact Center le richieste di revisione della rendita presentate per l’esercizio dell’autotutela fuori dei termini del ricorso tributario. dove è impossibile il riscontro della richiesta dell’utente. Pag. o se insorgono dubbi sulla fondatezza della richiesta (ad esempio riguardo alla corretta individuazione dell’immobile).3.ricerca per foglio e particella) • Controllo sulla nota di trascrizione. eventuale controllo sulla nota di trascrizione.5 cartaceo) e per l’eventuale correzione.DC Cartografia. il Contact Center opera la correzione. Catasto e Pubblicità Immobiliare. Errori nell’ubicazione Utente Utente Contact Center Contact Center Ufficio Ufficio FIGURA 8 L’utente rileva un errori o la mancanza di un dato o più dell’ubicazione • • • • • Interno Piano Scala Lotto Edificio Richiesta estremi per verifica Controllo sugli archivi • Verifica con immobili limitrofi (funzione Elenco Fabbricati. Carlo Cannafoglia . in particolare con la funzione Elenco fabbricato (o via SISTER Ricerca per immobile da foglio e particella). 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. Errore nei dati di consistenza Il Contact Center riceve solo le richieste di correzione di errori grossolani relativi alla consistenza. imputabili all’informatizzazione. N° 62926 • • • controllo su altre uiu limitrofe. la pratica viene inviata all’ufficio competente per l’ulteriore istruttoria (verifica atti accatastamento. In particolare. pur a seguito di accatastamento. con riferimento alla struttura che risolve (Contact Center o Uffici Provinciali) e alle tipologie di esito riportate nel paragrafo 6. 8.DC Cartografia. N° 62926 7. Catasto e Pubblicità Immobiliare. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Al superamento del 14° giorno. Il sistema.4. inoltre. (fine) Pag. Il sistema di monitoraggio riguarderà innanzitutto i tempi di evasione delle richieste. in cui si spiegano i motivi del ritardo e si fissa un nuovo termine per la soluzione del caso. 21 di 21 Firmato ing. Richiesta identificativo catastale Si tratta dei casi in cui gli immobili sono presenti in banca dati con un identificativo provvisorio (in genere il numero dell’atto di accatastamento) o risultano assenti in banca dati. porrà sotto controllo l’esito delle richieste presentate dall’utenza. Carlo Cannafoglia . il Contact Center assicura la massima tempestività nell’inoltro delle pratiche di competenza degli uffici provinciali.3. Caratteristiche di qualità e monitoraggio Obiettivo dell’Agenzia è fornire risposta a tutte le richieste pervenute. L’attività di monitoraggio si baserà sulla reportistica mensile prodotta attraverso l’applicativo Service Center. Per assicurare il rispetto dei termini fissati. dovrà essere inviata una e-mail all’utente. 82 del 11 AGOSTO 2004 – Prot. In questi casi il Contact Center inoltra la pratica all’Ufficio Provinciale competente. gli obiettivi relativi ai tempi di risposta sono: • risposta al 95% delle richieste entro 14 giorni. consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.R. 193/2003 (T....………….R. intestati a: ………………………………………………………………………………………………………………………… sotto la mia responsabilità DICHIARO Di essere nato/a a ... 75 del D. 47 del citato D. del 28/12/2000 n.R.P. 37 D.R.. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. …………………………………………………… (firma) Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.…………………………………….) Via/Piazza ………………………………. di cui all'art.U..P... intestatario in catasto dei beni sopra riportati.. residente in ……………………………………….……. ai sensi e per gli effetti dell'art.. di (………) Il ………………………. 445.. Informativa ai sensi del D... coincide con la persona del sottoscritto. 28 dicembre 2000. ai fini del completamento dei dati dell’intestazione in catasto dei seguenti immobili: CATASTO (barrare) 1 2 3 4 5 Terr Terr Terr Terr Terr Urb Urb Urb Urb Urb COMUNE SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUB.P. 76 del D.Lgs.. 445) Io sottoscritto/a …………………………………………………….P. Che …………………………………………………….R 28/12/2000 n. 445/2000.P. n..DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI (*) (artt. Di avere il seguente codice fiscale ……………………………………………. .. sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo (*) Allegare copia di un documento di riconoscimento valido qualora la domanda non venga presentata direttamente . Prov. 28 dicembre 2000 n. 445.… Prov. In fede Luogo e data ………………………………………. 45 e 46 del D. (……. che ne acquista la proprietà (art. n° 34437 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: Direzione dell’Agenzia Formalità ipotecarie – Integrazione dell’elenco dei diritti reali sugli immobili Direzioni Centrali. c. separatamente dalla proprietà del suolo (art. Provinciali Consiglieri. primo comma. 952. Pag.1 di 3 . si fa riferimento alla facoltà del proprietario di costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri. l’adempimento unico di registrazione. dunque. trascrizione e voltura degli atti immobiliari . con particolare riferimento alle situazioni giuridiche connesse alla costituzione del diritto di superficie. come è noto.CIRCOLARE N.128 del 2 maggio 1995 Roma. situazioni giuridiche riferibili a soggetti differenti. c.c. dall’altro un diritto di proprietà sulla costruzione realizzata sull’area medesima (“proprietà superficiaria”). Uffici DESTINATARI: CIRCOLARI INTEGRATE : Circolare del Dipartimento del Territorio n. pagine complessive: 3 . 952. Con la nozione di diritto di superficie.c. 26 aprile 2004 N. è possibile configurare da un lato l’esistenza di un diritto di proprietà sull’area (“proprietà per l’area”). 3 / 2004 PROT. Direzioni Regionali.). da ultimo.L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente.). nonché al diritto del proprietario medesimo di alienare la proprietà della costruzione già esistente.sono emerse alcune criticità in materia di codifica delle tipologie di diritti reali su beni immobili. In relazione alle predette distinte facoltà. In sede di progressiva diffusione dell’utilizzo di procedure informatiche integrate relative a procedimenti di competenza dell’Agenzia del Territorio in materia ipotecaria e catastale .quali. secondo comma. 5. nella base informativa del catasto. in chiaro ed in codice. con una propria codifica. 2 di 3 .128/T del 1995.04.5.Prot.2. con la specifica previsione del sopraindicato diritto di “proprietà per l’area”.2 (diritti reali oggetto di trascrizione) e 8. attraverso un processo di razionalizzazione ed allineamento. 128/T del 1995. in chiaro ed in codice. n° 34437 del 26. di cui alla circolare del Dipartimento del Territorio n. tuttavia. la nuova elencazione dei diritti reali oggetto di trascrizione di cui al punto 3. Pertanto. risulta la seguente: Proprietà Proprietà superficiaria Proprietà per l’area Nuda proprietà Nuda proprietà superficiaria Abitazione Abitazione su proprietà superficiaria Diritto del concedente Diritto dell’enfiteuta Superficie Uso Uso su proprietà superficiaria Usufrutto Usufrutto su proprietà superficiaria Servitù 1 1s 1t 2 2s 3 3s 4 5 6 7 7s 8 8s 9 La nuova elencazione dei diritti reali oggetto di iscrizione ipotecaria di cui al punto 8. far presente che il sopraindicato diritto di proprietà per l’area. da individuare con il codice identificativo “1t”. risulta la seguente: Proprietà Proprietà superficiaria Proprietà per l’area Nuda proprietà Nuda proprietà superficiaria Diritto del concedente Diritto dell’enfiteuta Superficie Usufrutto Usufrutto su proprietà superficiaria 1 1s 1t 2 2s 4 5 6 8 8s Pag. 3/2004 .5. Quindi.2004 Occorre. all’attualità non risulta incluso nella tabella dei diritti reali della base informativa ipotecaria. la qualità delle banche dati ipotecaria e catastale e le procedure per il relativo aggiornamento.Direzione dell’Agenzia Circolare n. pur essendo contemplato. al fine di migliorare.2.5. si rende necessario integrare l’elenco dei diritti reali di cui ai punti 3.2 (diritti reali oggetto di iscrizione ipotecaria) della predetta circolare n. i primi due con riferimento alle iscrizioni ipotecarie. stante la frequenza in cui ricorrono le relative fattispecie negli atti di aggiornamento ipotecari e catastali.Prot. occorrerà. peraltro non presenti nemmeno nella base informativa catastale. che si è già provveduto all’adeguamento delle procedure informatiche. si è ritenuto di provvedere. Tutto ciò premesso. in considerazione dell’impossibilità di operare. Per contro. correlativamente. si soggiunge che. da cui traggono origine: “nuda proprietà per l’area”. prevedere i tre suddetti diritti con riferimento alle trascrizioni e. per intanto.Direzione dell’Agenzia Circolare n. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni. il corrispondente adeguamento delle procedure informatiche.04. che costituiscono situazioni giuridiche direttamente connesse al cennato diritto di “proprietà per l’area”. ha espresso il proprio parere favorevole. altresì. 3/2004 . Si comunica. “usufrutto su proprietà per l’area”. al fine di perfezionare il sopra accennato processo di allineamento delle banche dati ipotecaria e catastale. si renderà altresì necessario introdurre le previsioni. Direzioni Regionali e Uffici Provinciali vorranno dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. con nota prot. in coerenza con la summenzionata integrazione di codifica di diritti sugli immobili.2/60/FG/1 (2004) u/1852 dell’11 febbraio 2004 della Direzione Generale Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia. in tempi brevi. dei seguenti ulteriori diritti reali parziari.2004 Il contenuto della presente circolare è stato condiviso dal Ministero della Giustizia. la quale riveste indubbiamente maggiore urgenza. (Fine) Pag. n. n° 34437 del 26. 3 di 3 . che. si ritiene opportuno rinviare ad un momento successivo l’introduzione della previsione dei diritti parziari da ultimo menzionati. Tuttavia. segnatamente. alla sola integrazione relativa al diritto di “proprietà per l’area”. con le relative codifiche. “uso su proprietà per l’area”. F. indicando un determinato range di data e la tipologia di esito che si vuole andare a verificare. Gli Uffici provvedono. ESTRAZIONE ELENCHI ESITI RELATIVI ALLA NON CORRETTA ESECUZIONE DELLA VOLTURA AUTOMATICA L’Ufficio può estrarre gli elenchi degli immobili. riguardanti i criteri e le modalità per una corretta registrazione delle intestazioni catastali. presso la Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze. al fine di agevolare l’intervento dell’Ufficio che. eccedere 60 giorni dalla avvenuta conoscenza della irregolare registrazione delle volture. ad attivare gli interventi di competenza che. comunque. Ciò. di seguito. recentemente. svoltisi. 5 – 00185 Roma – tel. ordinariamente. Largo Leopardi. le annotazioni sopra richiamate.0 (la quale risulta. destinati a dipendenti dell’Agenzia. in relazione alla pianificazione delle attività e alla connessa struttura organizzativa. Preliminarmente si rileva che gli aspetti procedurali ed operativi sono stati già oggetto dei seminari. Gli Uffici provinciali della Regione Toscana. ovvero positivi ma con apposizione di annotazioni. mediante la funzionalità “elenchi”. quali intestazioni “da verificare” e “passaggi intermedi da esaminare”. comunque. utilizzando la specifica “causale scarto/annotazione”. direttamente e solo le note che presentino esiti negativi o. Inoltre. altresì. si fa presente che è in corso di attuazione una ulteriore modifica alla procedura di voltura automatica che consentirà l’esecuzione dell’attività in parola selezionando.C. riportanti anche l’indicazione dei dati della nota di trascrizione. in tal modo. potrà recuperare tutti gli esiti non favorevoli associati alla nota selezionata.ALLEGATO N. della procedura Voltura 1. 80416110585 Pagina 1 . per i quali la registrazione automatica della voltura ha prodotto degli esiti negativi. 1 . ove è in fase di sperimentazione l’invio telematico da parte dei notai. si ritiene non debbano. Tali elenchi possono essere ottenuti mediante la “ricerca per Comune” nell’ambito della funzionalità “esiti” all’interno della procedura di “voltura automatica”. 06477751 .MODALITA’ OPERATIVE Si illustrano. le modalità da adottare per le operazioni relative alla verifica ed eventuale rettifica delle note di voltura eseguite in via automatica. con riferimento alle casistiche più ricorrenti di esiti non favorevoli. Decorso tale periodo. indirizzata anche a codesti uffici. Largo Leopardi. 98646. il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestati catastali viene effettuato esclusivamente sui dati anagrafici e non sulle quote e i diritti. all’esecuzione delle operazioni di verifica ed eventuali rettifiche.C. 5 – 00185 Roma – tel. n. vengono illustrati i possibili interventi. in sede di compilazione del “modello unico”) sarà possibile verificare eventuali incongruenze tra i dati di nota e le risultanze presenti negli atti catastali. in considerazione del termine suindicato.d’ausilio per un positivo esito di voltura da “adempimento unico” o da “nota di trascrizione”). alle ulteriori informazioni che il notaio ha facoltà di fornire. 06477751 . ad eseguire il recupero da “voltura automatica”. ESITO D2 – DITTA REGISTRATA CON PASSAGGI INTERMEDI DA ESAMINARE Nei trasferimenti per l’intero della proprietà. il collegamento alla banca dati ipotecaria di alcune postazioni abilitate all’attività di registrazione delle volture. è stato richiesto alla Direzione Centrale Organizzazione Sistemi Informativi di attivare.F. Inoltre. in particolare. INTERVENTI Di seguito. prot. 80416110585 Pagina 2 . STRUMENTI Con comunicazione dell’11 dicembre 2003. comunque. l’Ufficio procederà. presso tutti gli Uffici provinciali. di norma. si ricorda che le eventuali comunicazioni con i notai interessati (che sono anche utenti telematici) potranno avvenire anche attraverso la specifica funzionalità presente in SISTER. ispezionando le formalità ipotecarie attraverso la funzione “dati della nota” (la quale consente l’accesso. I dati ulteriori forniti dal notaio con il modello unico sono visualizzabili anche dall’applicazione catasto dallo schermo di visualizzazione degli esiti premendo il tasto “allegati”. Attraverso tale accesso. dovranno concordare con i locali distretti notarili i tempi entro cui i notai medesimi provvederanno. di soggetti aventi i dati anagrafici (cognome. 2) presenza. La rettifica avverrà.). si fa presente che per tali fattispecie è in corso di sperimentazione la modifica alla procedura di voltura automatica. In ogni caso. poiché lo stesso non era stato riportato nella domanda di voltura relativa all’atto di acquisto. In tali casi l’Ufficio. riterrà ordinariamente corretta l’informazione contenuta nella nota di trascrizione relativamente ai soggetti contro ed eseguirà una voltura a rettifica mediante la quale verrà generato un ulteriore stadio in cui non comparirà l’annotazione ‘D2’ in questione. da una intestazione incompleta. che consentirà la risoluzione di tale questione in via automatica.Tale esito può derivare da due distinte fattispecie: 1) esistenza di atti legali precedenti. L’annotazione “passaggi intermedi da esaminare” può derivare. 5 – 00185 Roma – tel. ai fini della esecuzione della voltura medesima. luogo e data di nascita e codice fiscale) errati ovvero non completi. intestazione catastale contenente i dati di paternità ecc. Tale tipologia di annotazione deriva dalla presenza nelle banche dati censuarie di intestati con dati anagrafici diversi da quelli relativi ai “soggetti contro” descritti nel quadro ‘C’ del modello di nota (ad esempio. ecc. L’Ufficio una volta eseguiti i preliminari controlli in ordine alla presentazione o meno della precedente domanda di voltura.C. 80416110585 Pagina 3 . evidentemente. nella banca dati catastale. doppio nome e cognome non correttamente inseriti. nome. darà luogo. 4/2003 della scrivente Direzione Centrale. previa verifica che la quota del soggetto presente nella banca dati catastale abbia stesso diritto e quota uguale o superiore al doppio di quella ceduta.F. per i quali non risulta iscritta in atti o presentata la relativa domanda di voltura. 06477751 . agli adempimenti puntualmente illustrati con Ordine di Servizio n.. altresì. nell’ipotesi che negli atti catastali non risulti iscritto il coniuge in comunione legale. errata registrazione in banca dati ovvero assenza di codice fiscale. con riferimento agli estremi della nota di trascrizione. integralmente richiamato in questa sede. Largo Leopardi. avesse indicato nel Modello Unico le informazioni riguardanti i “soggetti a completamento” nonché i diritti e le quote riferiti agli stessi. fornirà la dovuta informazione al soggetto dichiarante il quale dovrà provvedere alla presentazione di una formalità in rettifica. L’Ufficio. In tali casi. causa ostativa per una corretta esecuzione della voltura. In tale caso l’Ufficio. segnalando al medesimo la irregolarità riscontrata.F. Viene. presenti nella precedente intestazione catastale. 06477751 . considerato che il diritto di Largo Leopardi. fatte le necessarie verifiche. per mancata corrispondenza della denominazione del diritto. come è noto. Tale circostanza costituisce. che il problema della mancata corrispondenza di cui sopra. A tale riguardo si fa presente. preliminarmente. la procedura di voltura automatica esegue il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestati catastali. la voltura viene eseguita ugualmente.Oltre alle due fattispecie sopra illustrate. i diritti trasferiti. con la dicitura “da verificare” in luogo del diritto. ad esempio. ha la possibilità o di intervenire autonomamente. 5 – 00185 Roma – tel. tale esito può derivare eccezionalmente anche da un errata identificazione dell’immobile da parte del soggetto dichiarante nella nota. data al pubblico ufficiale l’opportunità di fornire ogni utile documento o informazione ai fini della eliminazione dell’annotazione ‘D1’ in questione. verifica la consistenza delle quote e la relativa congruità. in tal modo. non si sarebbe verificato qualora il pubblico ufficiale. nonché il regime (legale ovvero convenzionale) dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. nell’ipotesi in cui nella nota di trascrizione il soggetto contro trasferisca il proprio diritto di ‘enfiteusi’ su un immobile. ovvero di interessare il notaio che ha presentato il Modello Unico. Un autonomo intervento dell’ufficio si renderebbe possibile. ESITO D1 . per sanare le predette irregolarità. generando l’annotazione “da verificare” relativamente al soggetto che attua il trasferimento. 80416110585 Pagina 4 . riportando nella nuova intestazione catastale i soggetti a favore della nota di trascrizione con le quote e i diritti in essa indicati.C.DITTA REGISTRATA CON INTESTAZIONE PARZIALE Nel caso di trasferimento di quote della proprietà e/o di altri diritti reali. cui vengono aggiunti tutti gli altri soggetti. mentre nel documento catastale tale stesso soggetto è referenziato quale ‘livellario’ sul bene medesimo. nello spirito di collaborazione. Se non è verificata tale corrispondenza. 1 vedi in tal senso il contenuto della nota 18 presente nell’allegato tecnico alla circolare 128T del 1995 del Dipartimento Largo Leopardi. 80416110585 Pagina 5 . ESITO D3 – DITTA REGISTRATA CON INTESTAZIONE E PASSAGGI DA ESAMINARE Tale esito si verifica allorquando si presentano le condizioni che danno luogo ad entrambi gli esiti ‘D1’ e ‘D2’ sopraillustrati. Ad esempio.C. Invece nel caso in cui il regime è assente nella nota di trascrizione. cui è associato l’annotazione “da verificare”. 06477751 . accade che le intestazioni da verificare sono quasi sempre associate a passaggi intermedi da esaminare (esito ‘D3’). in capo a soggetti titolari di diritti sull’immobile ma non interessati dal trasferimento che dà luogo alla voltura. come livellario) l’annotazione “da verificare” viene riportata anche in corrispondenza del/i soggetto/i intestatario/i del diritto del concedente. automaticamente. l’ufficio deve eliminare l’annotazione. invece. Altra ipotesi di rettifica da parte dell’Ufficio si verifica allorquando l’annotazione “da verificare” viene apposta. in particolare. che l’esito ‘D1’ compare. quello dell’enfiteuta. con il diritto che era presente nella intestazione catastale prima della esecuzione della voltura automatica. 5 – 00185 Roma – tel. In questi casi se il regime è presente in nota di trascrizione e assente nella banca dati catastale. in combinazione con l’esito ‘D2’ e. Un ulteriore caso di intervento da parte dell’Ufficio si ha allorquando l’annotazione derivi dalla presenza di intestati con dati anagrafici uguali a quelli di nota. ma regime patrimoniale di famiglia (comunione/separazione) diverso. e che nella predetta nota di trascrizione il diritto trasferito risulta.livello risulta sostanzialmente assimilabile a quello dell’enfiteuta1. Dai dati statistici risulta. si verifica che a fronte di un trasferimento relativo al diritto dell’enfiteuta (che in catasto è presente. l’annotazione deve essere mantenuta. quindi. In ogni caso si fa presente che per tali fattispecie è in corso di sperimentazione la modifica alla procedura che consentirà la risoluzione di tale problematica in via automatica. l’Ufficio è senz’altro legittimato ad eliminare dall’intestazione catastale il soggetto di cui trattasi.F. In tal caso l’ufficio procederà alla eliminazione della predetta annotazione attraverso le funzioni d’ausilio che consentono di modificare il codice generico (99). appunto. ma presente nel data base catastale. nella quasi totalità dei casi. 80416110585 Pagina 6 .ESITO B1 – IMMOBILE AVENTE NATURA NON DI INTERESSE CATASTALE Tale esito si verifica in particolare quando nel quadro “B” della nota di trascrizione.F. 6 del 2002 dell’Agenzia del territorio.L’IMMOBILE È DICHIARATO UBICATO IN UN COMUNE IL CUI CODICE È SCONOSCIUTO IN CATASTO Tale esito ricorre nel caso in cui. Qualora. nella nota di trascrizione viene indicato un immobile ubicato in un comune il cui codice non è presente negli atti del catasto (mancata corrispondenza tra comuni amministrativi e comuni catastali). fornirà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura. 9 del 2001 e n. ESITO B4 .C. l’Ufficio interviene ricercando il codice del comune catastale in cui è ubicato quel determinato immobile. l’immobile é individuato con gli identificativi del catasto terreni.L’IMMOBILE È IDENTIFICATO CON DATI NON CONFORMI A QUELLI CATASTALI La tipica situazione per la quale la procedura di voltura automatica fornisce l’esito ‘B5’. conseguentemente. invece. 06477751 . l’Ufficio non trovi corrispondenza tra l’identificativo dell’immobile indicato nella nota di trascrizione e gli atti presenti negli archivi catastali. l’ufficio non dovrà eseguire alcuna attività. In tale situazione. l’intervento dell’ufficio dovrà essere circoscritto ai soli casi verificatisi fino alla data di rilascio della procedura modificata. In tali casi l’ufficio deve registrare la voltura al catasto terreni. la natura “C” (fabbricato in corso di costruzione) o “Q” (porzione di fabbricato in corso di costruzione) e lo stesso non è censito al catasto urbano. La procedura non esegue la voltura e fornisce l’esito B1. Negli altri casi nei quali l’immobile trasferito ha una natura non di interesse catastale. dando corso all’esecuzione della domanda di voltura. è quella in cui nella nota di trascrizione vengono indicati gli identificativi provvisori dell’immobile (ad esempio. in modo da consentire allo stesso di fornire ogni utile chiarimento in ordine all’esecuzione della voltura in questione. ESITO B5 .in del territorio e più recentemente le circolari dell’Agenzia n. nel caso di atti tecnici di aggiornamento – Pregeo . Si fa rilevare che la citata modifica alla procedura di voltura automatica consentirà di procedere in automatico in tali situazioni e. 5 – 00185 Roma – tel. Largo Leopardi. alla esecuzione della voltura. In tali evenienze l’Ufficio esegue la voltura trasferendo la particella per l’intero. 650 del 1972). porzioni di particelle a seguito di denunce di variazioni colturali . invece. Docte). 5 – 00185 Roma – tel. 4. 26. non si dovessero ottenere risultati positivi. per gli adempimenti di propria competenza. In ordine alla prima fattispecie si fa presente che la modifica alla procedura in corso consentirà di gestire automaticamente gli identificativi provvisori. il dichiarante dovrà presentare una nota a rettifica.R. Nel caso in cui dalla verifica. Più propriamente.mod. In merito alle variazioni colturali si fa presente che la causale ‘B5’ si verifica allorquando nel quadro ‘B’ della nota di trascrizione le particelle sono identificate oltre che con il numero della particella medesima anche con l’indicazione delle lettere alfabetiche distintive delle diverse porzioni nelle quali il terreno è stato suddiviso in relazione alla diversa qualità colturale.F. ESITO E1 . comma 2. Ovviamente nel caso in cui la mancata registrazione derivi da una erronea indicazione dell’identificativo catastale nella nota di trascrizione. e verificando gli eventuali dati aggiuntivi forniti dal notaio sul Modello Unico. l’Ufficio ne darà debita informazione al soggetto che ha richiesto la voltura.C. al fine di dar corso.L’IMMOBILE IN CATASTO RISULTA SOPPRESSO Per tale fattispecie occorre distinguere i seguenti casi: Nel caso in cui l’atto è stato redatto oltre i tre mesi successivi alla data in cui è avvenuta la soppressione dell’identificativo dell’immobile (termine previsto dall’art. confrontando l’identificativo indicato nella nota di trascrizione con la situazione presente negli archivi catastali. affinché fornisca ogni utile collaborazione in ordine all’esecuzione della voltura in questione. rappresentando l’ineseguibilità della stessa. Largo Leopardi. ESITO E2 . questa consentirà di differire la registrazione della voltura ad un momento successivo all’approvazione dell’atto tecnico di aggiornamento. l’ufficio darà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura.corso di approvazione per i quali non sono stati ancora attribuiti gli identificativi definitivi. 80416110585 Pagina 7 . del D. 06477751 .P. n. possibilmente.L’IMMOBILE NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ATTI CATASTALI L’Ufficio è tenuto a fare le necessarie verifiche. . l’Ufficio darà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura. In tale caso. al fine di limitare il verificarsi del sopra richiamato esito negativo E2. in considerazione che. 06477751 . non si dovessero ottenere risultati positivi.L’IMMOBILE PRESENTA UN’INTESTAZIONE NON AGGIORNATA E NEGLI ATTI DEL CATASTO SONO PRESENTI PIÙ IMMOBILI CON LO STESSO FOGLIO. al fine di garantire la continuità storica delle risultanze catastali. per esempio. Sub ………. l’Ufficio.... in modo da consentire allo stesso di fornire ogni utile collaborazione in ordine all’esecuzione della voltura in questione. mediante consultazione della relativa banca dati. in data …………” In proposito.C.. ……. part. e quelli presenti negli archivi catastali dà corso alla esecuzione della voltura. gli Uffici vorranno adeguatamente sensibilizzare i Consigli notarili locali affinché venga verificato l’identificativo catastale da riportare nell’atto. l’Ufficio verifica la corretta identificazione dell’immobile e nell’ipotesi di riscontro positivo tra gli identificativi indicati nella nota. 5 – 00185 Roma – tel. specificando nelle annotazioni gli identificativi originari e le motivazioni tecniche che hanno determinato la soppressione del vecchio identificativo. Ciò. Nel caso in cui dalla verifica. esegue la voltura sulla unità immobiliare derivata. 80416110585 Pagina 8 . invece. ESITO E5 .F. nell’ambito del progetto CABI.. soppressa per/con ……………………………………………………. PARTICELLA E SUBALTERNO MA SEZIONI DIVERSE Largo Leopardi. immediatamente prima della data di stipula dell’atto medesimo. ESITO E4 . sono previste attività che potrebbero incidere in modo sensibile sull’identificazione catastale degli immobili (come. Al riguardo si propone di inserire la seguente annotazione: “Voltura riferita alla unità immobiliare in precedenza identificata con Foglio ……. seppure in maniera non canonica.Nei casi in cui la soppressione dell’identificativo dell’immobile è avvenuta in data anteriore a quella di stipula dell’atto ma entro gli ultimi tre mesi ovvero in una data successiva.L’IMMOBILE RISULTA IDENTIFICATO NEGLI ATTI DEL CATASTO URBANO IN MANIERA DIFFORME DA QUANTO INDICATO NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE (GRAFFATO) Tale esito ricorre per errata o mancata indicazione degli immobili graffati. le operazioni connesse con il collegamento mappe). Nel caso in cui dalla verifica.L’IMMOBILE RISULTA GIÀ VOLTURATO CON ATTO AVENTE DATA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA TRASCRIZIONE OPPURE PRESENTE UN’INTESTAZIONE NON AGGIORNATA Tale esito ricorre nei seguenti casi: quando l’atto di trasferimento ha la stessa data di quello che risulta come ultima voltura in banca dati e non vi sono altri elementi (numero particolare della trascrizione. non si dovessero ottenere risultati positivi. L’Ufficio esegue le opportune verifiche circa la corretta elaborazione automatica delle volture e. l’Ufficio individua la Sezione censuaria in cui ricade l’immobile attraverso la consultazione della banca dati catastale e i dati dei soggetti contro riportati nella nota di trascrizione e da corso alla registrazione della voltura. non si dovessero ottenere risultati positivi. in modo da consentire allo stesso di fornire ogni utile collaborazione in ordine all’esecuzione della voltura in questione. particella e subalterno ma Sezioni censuarie diverse e nel Modello Unico non sia stata indicata correttamente tale Sezione censuaria. In tal caso. da corso alla registrazione della voltura. in modo da consentire allo stesso di fornire ogni utile collaborazione in ordine all’esecuzione della voltura medesima. siano presenti più immobili con lo stesso foglio. quando si tratta di un trasferimento di diritti in quote e risulta in banca dati una voltura con data successiva a quella dell’atto che si sta esaminando. identificativo dell’immobile errato) deve essere presentata una formalità in rettifica.F. negli atti del catasto. qualora riesca a ricostruire la cronologia delle stesse. 80416110585 Pagina 9 .C. invece. 06477751 . invece. l’Ufficio darà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura. Largo Leopardi.Tale esito ricorre nel caso in cui. data dell’atto. Nel caso in cui dalla verifica. numero di repertorio se si tratta dello stesso notaio) che consentano di stabilire la priorità degli atti. 5 – 00185 Roma – tel. Ovviamente se la segnalazione è determinata da un errore di compilazione della nota (numero di repertorio. l’Ufficio darà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura. ESITO B3 . 5 – 00185 Roma – tel.F. l’immobile risulta già volturato a seguito del medesimo atto. L’Ufficio esegue esclusivamente le opportune verifiche circa la corretta elaborazione automatica delle volture. 80416110585 Pagina 10 .C. al momento dell’esecuzione della voltura automatica. anche in questo caso. dati dell’atto) deve essere presentata una formalità in rettifica. 06477751 . Largo Leopardi.ESITO B6 – LA VOLTURA SULL’IMMOBILE È GIÀ STATA ESEGUITA La segnalazione viene fornita quando. Ovviamente. se la segnalazione è determinata da un errore di compilazione della nota (identificativo dell’immobile. 31/03/2004 N° pagine complessive: 13 L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente Firmato: ing.1.PROCEDURA OPERATIVA N.3.2.4. Scopo 2. Direzioni Direzioni Centrali. 6. 6. Riferimenti 4. Regionali. Applicabilità 3. Generalità 6. Catasto e Pubblicità Immobiliare. Consigliere Servizio Ispettivo. 70 PROT. Ricezione domande di annotazione Esame e liquidazione Esecuzione delle domande di annotazione Domande di annotazione presentate per posta 2 2 2 5 5 7 8 9 11 12 7. N° 28051 ENTE EMITTENTE: DC Cartografia.2004 stesso protocollo. per errata attribuzione numero progressivo Roma.1 del 31. 6. Modalità operative 6. Consigliere Scientifico DATA DECORRENZA: data della presente PROCEDURE DELL’ENTE SOSTITUITE: n. Caratteristiche di qualità 13 Pag. Responsabilità 5. Carlo Cannafoglia INDICE 1.3. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi OGGETTO: DESTINATARI: Gestione delle domande di annotazione Uffici Provinciali del Territorio. 1 di 13 . Coordinatore Operativo. fino alla esecuzione materiale della annotazione a margine della formalità oggetto della annotazione medesima. Catasto e Pubblicità Immobiliare.DC Cartografia. direttamente allo sportello o tramite servizio postale. Scopo La presente procedura definisce le modalità operative di gestione delle domande di annotazione.2654-2655-2656. Titolo I Della Trascrizione. N°28051 1. 2 di 13 Firmato ing. Capo IV Delle ipoteche. artt. Sezione V Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche art. art. Applicabilità La procedura si applica a tutte le domande di annotazione relaive a formalità presentate agli Uffici Provinciali. Capo IV Delle ipoteche. si ritiene opportuno effettuare una breve ricognizione dei principali riferimenti normativi e dei più significativi documenti di prassi amministrativa emanati sull’argomento.2004 Prot. 3. Titolo III Della responsabilità patrimoniale. Pag. 1) Codice civile Libro VI Della tutela dei diritti.3. Capo I (Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili) artt. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Servizi di Pubblicità Immobiliare. Carlo Cannafoglia in particolare art. Capo II (Della pubblicità dei registri immobiliari e delle responsabilità del Conservatore) ufficio).2843 (annotazione di cessione.2882 e seguenti. regolando le fasi di ricezione e di trattazione della domanda.2668 (Cancellazione della trascrizione). Riferimenti Prima di passare all’esame delle varie fasi in cui si articola la procedura concernente le domande di annotazione. 2. di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito). 2) Codice civile Libro VI Della tutela dei diritti.2674 (Divieto di rifiutare gli atti del proprio . Sezione XI Della cancellazione dell’iscrizione. 70 del 31. delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale. Approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione. N°28051 3) Disposizioni di attuazione del codice civile artt. Carlo Cannafoglia . 662”. n. presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio.2004 Prot. rispettivamente. come modificato dal decreto 6 dicembre 2001 “Adeguamento all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire”.17 sulle note per le formalità di annotazione e art. 10) Decreto legislativo 18 gennaio 2000. n.113 e 113-bis. 347 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”. 4) Legge 27 febbraio 1985. di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di Pag. n. 463. n. 52 “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario.3. in materia. comma 134. 8) Decreto direttoriale del 29/4/1997 “Obbligo di presentazione su supporto informatico.463 “Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro.DC Cartografia. dalla Legge 8 agosto 1996. della legge 23 dicembre 1996. 466. D. 9) Decreto legislativo 18 dicembre 1997. n.9 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997. 7) Decreto direttoriale del 29/4/1997 “Nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri e agli uffici del territorio delle note di trascrizione. e n. 6) Decreto interministeriale 10 marzo 1995 “Nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio. n. delle note di trascrizione. iscrizione e delle domande di annotazione”. con modificazioni. lettere f) e g) . 425. 3 di 13 Firmato ing. n.L. 323 “Disposizioni urgenti sul risanamento della finanza pubblica” convertito.24 sull’orario degli Uffici. 5) Decreto legislativo 31/10/1990. n. Catasto e Pubblicità Immobiliare. 20/06/96. 70 del 31. a norma dell'articolo 3. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari” – art. iscrizione e domande di annotazione”. di iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche”. Catasto e Pubblicità Immobiliare. Nuove norme in materia di pubblicità immobiliare e di servizio ipotecario. Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995”. 241. 4 di 13 Firmato ing. 14) Regolamento Agenzia del Territorio 28/2/2002 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990. n. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N.308 “Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”. 52. iscrizione e domande di annotazione Pag. e agli Uffici del Territorio delle note di trascrizione.2004 Prot. n.Lgs. Regime sanzionatorio. n. 52 del 27 febbraio 1985. trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili”. 15) Circolare 7 agosto 1985. n.3. n. Carlo Cannafoglia “Legge 27/2/1985.10. n. 52.II. Formalità di annotazione. n.65 “Legge 27/2/1985.U.47 “Imposte ipotecarie. n. 21) Circolare 15 dicembre 1997. delle imposte ipotecaria e catastale.90. n.59 “Imposte ipotecarie. 17) Circolare 18 ottobre 1986.242/T “T. n.52. N°28051 riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese” – art.DC Cartografia. Istruzioni”. Nuove norme in materia di pubblicità immobiliare e di servizio ipotecario”. 16) Circolare 24 giugno 1986. n.38 interpretativi”. 70 del 31.1. n. 12) Decreto direttoriale 13 dicembre 2000 “Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati”. 11) Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000. 18) Circolare 12 luglio 1990. Ulteriori chiarimenti . D. Istruzioni di servizio riguardanti le nuove procedure automatizzate del servizio di pubblicità immobiliare”. 13) Decreto direttoriale 12 dicembre 2001 “Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione. Legge 27 febbraio 1985 n.317/T “Nuove modalità e obbligo di presentazione su supporto informatico alle Conservatorie dei RR. 347 del 31. Presentazione di note e domande su supporto informatico.128/T “Legge n. 20) Circolare 3 settembre 1997. 19) Circolare 2 maggio 1995.”. 70 del 31. n.2004 Prot. tese a regolamentare le attività interne connesse alle distinte fasi procedurali. 5 di 13 Firmato ing. Generalità L’annotazione. al contempo.5. n. La procedura fa riferimento a: • • applicativo NOTA. “Servizi di pubblicità immobiliare . come è noto. delle domande di annotazione e della banca dati dei Registri Immobiliari. 111 del 15. Carlo Cannafoglia . Responsabilità Il Direttore dell’Ufficio Provinciale del Territorio. La responsabilità di assicurare tale coerenza è affidata al Direttore di ciascun Ufficio. alla scrivente Direzione ed alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. iscrizioni ovvero annotazioni). Catasto e Pubblicità Immobiliare. n. informazione alla Direzione Regionale competente. dandone. N°28051 Decreti 29 aprile 1997 emanati dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. pubblicati nella Gazzetta ufficiale.Figura del “gerente” . rimandando alle modalità operative previste da tali strumenti per tutte le fasi automatizzate. in coerenza con i criteri generali e i contenuti di base della presente procedura.1997”.7 legge 30 marzo 2001. per la predisposizione delle note di trascrizione/iscrizione e delle domande di annotazione su supporto informatico. ridurre o annullare gli effetti di altre formalità ipotecarie. viene definita formalità accessoria. serie generale.DC Cartografia. 22) Circolare 17 luglio 2003. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. ove ritenuto necessario. Pag. 165”. 5. in quanto ha il potere di modificare. potranno emanare ulteriori istruzioni di servizio. ha la responsabilità di applicare la procedura in oggetto nell’ambito del proprio Ufficio. “…di diritto Conservatore…”. tenendo conto delle specifiche caratteristiche organizzative e logistiche di ogni singola struttura operativa. sistema informatico per la gestione delle formalità di trascrizione / iscrizione. già inserite nei Registri Immobiliari (trascrizioni.Utilizzo dell’istituto della delega di cui all’art.3. I Direttori degli Uffici. 17 comma 1-bis della 4. accompagnato dal titolo cartaceo.3. della domanda di annotazione corredata dal relativo titolo. • con invio del floppy disk e del titolo.C. N°28051 L’annotazione viene richiesta in forza di titolo idoneo con domanda presentata da un pubblico ufficiale o da altro soggetto. tramite servizio postale. N.). da parte del richiedente. devono essere indicati anche i soggetti a favore dei quali l’annotazione esplica i suoi effetti (spazio apposito del quadro C).2004 Prot. Catasto e Pubblicità Immobiliare. 2843 del C. art. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Carlo Cannafoglia . 6 di 13 Firmato ing. Nel caso di annotazioni di cessione. art. 19 della legge 52/85) e sottoscrizione del Conservatore (o suo delegato). non è stata ancora attivata la modalità di presentazione delle domande di annotazione attraverso il canale telematico (Adempimento Unico). 128 del 2/5/1995). Di seguito sono descritte le postazioni di lavoro che intervengono nell’ambito della procedura in oggetto: Pag. ivi compreso il relativo codice fiscale (se la formalità correlata è successiva al 2/9/85).DC Cartografia. il floppy disk contenente le domande di annotazione deve essere predisposto con il programma NOTA distribuito gratuitamente dall’Agenzia del Territorio o software equivalente. Il procedimento si avvia con la presentazione. della data e del numero particolare della formalità di annotazione (cfr. La presentazione può avvenire: • tramite floppy disk consegnato direttamente agli sportelli dei servizi di pubblicità immobiliare. Al momento. Nella domanda di annotazione vanno indicati i medesimi soggetti della formalità di riferimento. Per le domande di annotazione di restrizione di beni e di frazionamento in quote del mutuo e dell’ipoteca è obbligatoria l’indicazione degli immobili nel quadro B (Circ. L’annotazione si esegue in calce alle note originali mediante indicazione della natura. surrogazione e di altri atti dispositivi del credito (cfr. 70 del 31. 6. Le definizioni sopra descritte. identificano concettualmente le postazioni di lavoro in relazione alle attività previste dall’iter procedurale descritto nel successivo capitolo. N°28051 POSTAZIONE RICEZIONE (FRONT OFFICE) Individua la postazione presso la quale gli operatori preposti ricevono le domande di annotazione presentate dall’utenza. Pag. Modalità operative La presente procedura si articola nei seguenti paragrafi: • • • • ricezione domande di annotazione.2004 Prot. 70 del 31.3.DC Cartografia. volumi di lavoro e situazioni organizzative di ciascun Ufficio Provinciale del Territorio. in relazione alle specifiche dimensioni. a prescindere dai livelli di inquadramento delle risorse preposte. POSTAZIONE PRESENTAZIONE E’ la postazione presso la quale gli operatori preposti ricevono la domanda di annotazione già esaminata e provvedono al suo inserimento a sistema. 7 di 13 Firmato ing. intrattengono i rapporti con l’utenza per gli eventuali ulteriori adempimenti. la verifica della conformità della domanda con il titolo. la liquidazione dei tributi dovuti e la relativa comunicazione al richiedente. Catasto e Pubblicità Immobiliare. domande di annotazione presentate per posta. effettuano un primo controllo formale della domanda (con il supporto del sistema informatico per la verifica del floppy disk). di ordine generale. Carlo Cannafoglia . d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. nonché della coerenza con la formalità oggetto di annotazione. esame e liquidazione. le postazioni sopra indicate possono essere aggregate diversamente. Nelle singole realtà. la materiale esecuzione della annotazione a margine della formalità di riferimento. POSTAZIONE ESAME (BACK OFFICE) E’ la postazione presso la quale gli operatori preposti effettuano: • • • • l’esame della domanda di annotazione sotto il profilo formale e sostanziale. esecuzione delle domande di annotazione. ma deve loro assicurare il necessario supporto. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. stampa il duplo delle note presenti nel floppy. In particolare procede come segue: • • • • verifica l’idoneità del titolo sotto il profilo formale. redigere le note per conto degli utenti. Se dalla esecuzione dei predetti controlli emergono incompletezze o inesattezze. Il floppy disk può contenere anche più note. Presso gli Uffici sono disponibili per l’utenza postazioni di lavoro con Personal Computer dotati del software NOTA per la compilazione delle note su supporto informatico. Circolare n. Pag. posta elettronica) per le eventuali successive comunicazioni. Catasto e Pubblicità Immobiliare. Tali postazioni devono essere chiaramente individuabili. Ricezione domande di annotazione Il richiedente predispone la domanda di annotazione su supporto informatico. In caso di esito positivo dei controlli. per mezzo di apposita segnaletica.2004 Prot. Il personale dell’Ufficio non può.3. numero di telefono.1. Il richiedente presenta alla Postazione Ricezione (front office) la domanda di annotazione redatta su supporto informatico e il relativo titolo cartaceo. Inoltre acquisisce il recapito del richiedente (indirizzo. L’Ufficio inserisce le domande di annotazione presentate in un apposito elenco (cfr. 70 del 31. verifica la congruenza fra i dati indicati nella nota e quelli presenti nel titolo. effettua i controlli informatici sul floppy disk.DC Cartografia. a norma di legge. 65 del 18/10/1986). N°28051 6. Carlo Cannafoglia . l’operatore della Postazione Ricezione (front office): • consegna al richiedente ricevuta di avvenuto deposito della domanda di annotazione. restituendo la documentazione. La Postazione Ricezione (front office) effettua il controllo formale della domanda. la Postazione ricezione (front office) ne segnala la presenza al richiedente. 8 di 13 Firmato ing. fornendo indicazioni circa i tempi di evasione per le fasi successive. L’esame delle annotazioni di particolare complessità può coinvolgere in prima persona il Conservatore o suo delegato.DC Cartografia. 6. N°28051 • trasferisce le domande depositate alla Postazione Esame (back office) per le successive fasi istruttorie.Lgs. 7 e 9 del Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale . ANNOTAZIONE ESEGUIBILE La Postazione esame (back office): • • • effettua la liquidazione dei tributi dovuti. comunica al richiedente l’ammontare dei tributi dovuti e le modalità di pagamento. n. controlla la coerenza dei dati rispetto alla formalità originaria.2004 Prot. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N.D. rispettando l’ordine cronologico di presentazIone. l’annotazione non è eseguibile poiché presenta incongruenze e/o errori. 9 di 13 Firmato ing. attiva l’eventuale procedimento sanzionatorio (artt. A seguito di tale esame possono verificarsi le seguenti ipotesi: • • • l’annotazione è eseguibile. Pag.3. in questo modo l’utente può provvedere direttamente al pagamento dei tributi senza doversi preventivamente recare in Ufficio. 70 del 31. la Postazione esame (back office): • sottopone la domanda in esame al giudizio del Conservatore (o suo delegato). Carlo Cannafoglia . 347 del 31.10. controlla ed esamina la nota ed il relativo titolo ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione. Catasto e Pubblicità Immobiliare.90).2. Esame e liquidazione La Postazione Esame (back office): • • • esamina le domande depositate. l’annotazione non è eseguibile in quanto sussistono motivi di rifiuto. ANNOTAZIONE NON ESEGUIBILE IN QUANTO VI SONO INCONGRUENZE/ERRORI Se l’annotazione non è eseguibile perché presenta incongruenze e/o errori sanabili o perché la documentazione fornita è incompleta. unitamente alle modalità per presentare reclamo. Gli uffici vorranno adottare ogni accorgimento. Catasto e Pubblicità Immobiliare. anche in rapporto al grado di complessità istruttoria riferibile alle varie tipologie di annotazione. l’annotazione viene formalmente respinta. cura l’apposizione sui due originali della nota dei motivi di rifiuto. 70 del 31. con avvisi da inviare a mezzo posta ed eventualmente per le vie brevi. Pag. In tali casi la Postazione esame (back office): • • • • • sottopone l’annotazione in esame al giudizio del Conservatore (o suo delegato) per formalizzare i motivi di rifiuto. la migliore distribuzione delle attività tra front office e back office.c. A tal fine gli uffici valuteranno. devono essere riportate su entrambi gli originali della nota e devono essere sottoscritte dal Conservatore o suo delegato. 10 di 13 Firmato ing.3. N°28051 • informa il richiedente circa l’esito negativo dell’esame e lo invita presso l’Ufficio per la restituzione della domanda o.). Carlo Cannafoglia . idoneo a favorire il drastico contenimento dei tempi di evasione delle domande di annotazione. Il richiedente può presentare reclamo contro il rifiuto. conserva un originale nell’apposita raccolta delle note rifiutate. per produrre i documenti integrativi. invia la domanda alla Postazione Presentazione perché sia formalmente numerata e rifiutata. secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2674 c. ANNOTAZIONE NON ESEGUIBILE IN QUANTO VI SONO MOTIVI DI RIFIUTO Se sussistono motivi di rifiuto (art. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Le motivazioni del rifiuto. di tipo organizzativo e/o funzionale. informa il richiedente circa l’esito negativo dell’esame e lo invita presso l’Ufficio per la consegna del titolo e del secondo originale della nota con l’indicazione dei motivi del rifiuto. nei casi di documentazione incompleta. Le comunicazioni con il richiedente avvengono preferibilmente per mezzo della posta elettronica.DC Cartografia.2004 Prot. 11 di 13 Firmato ing. Pag. dopo aver pagato i tributi dovuti. 2664 del codice civile. Esecuzione delle domande di annotazione L’iter procedurale si riavvia quando il richiedente. Catasto e Pubblicità Immobiliare. stampa dei due originali dell’annotazione e aggiornamento della base informativa.2004 Prot. Carlo Cannafoglia . 19. successivamente. • • cura il riposizionamento della filza in archivio. 70 del 31. comma 2. si ripresenta all’Ufficio con la ricevuta di deposito ed eventualmente l’attestazione di pagamento dei tributi versati tramite mod. le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui all’art. La Postazione Ricezione (front office): • • nel caso di pagamento effettuato con F23.3. provvede all’apposizione dell’annotazione a margine della formalità interessata e alla presentazione della stessa alla firma del Conservatore (o suo delegato). quindi: • • preleva dall’archivio la filza contenente la formalità interessata dall’annotazione.DC Cartografia. trasferisce la domanda di annotazione alla Postazione Presentazione per la conseguente acquisizione a sistema. della data e del numero particolare della formalità di annotazione.F23. La Postazione Esame Annotazioni (back office). d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. mediante indicazione della natura. provvede all’archiviazione del primo originale dell’annotazione e del titolo cartaceo. unitamente ai due originali dell’annotazione. ai sensi dell’art. validazione. L’esecuzione della annotazione a margine della formalità di riferimento deve essere eseguita nel più breve tempo possibile. numerazione della domanda. La domanda di annotazione a questo punto segue l’iter delle trascrizioni ed iscrizioni: richiamo della domanda nel PC guida. verifica che il pagamento corrisponda esattamente ai tributi liquidati.3. in modo da garantire l’assoluto allineamento tra l’informazione presente nella banca dati e quella reperibile sul documento cartaceo. liquidazione ed eventuale riscossione in contanti delle somme ancora dovute. Si rammenta che. N°28051 6. consegna al richiedente del modello 68 bis e. della legge 52/85. Il richiedente può contattare preventivamente il servizio di Pubblicità Immobiliare interessato per conoscere le modalità da seguire per questo tipo di richiesta. e titolo cartaceo. L’Ufficio esamina la domanda di annotazione. 70 del 31. 12 di 13 Firmato ing. Domande di annotazione presentate per posta Le domande di annotazione possono essere presentate anche per posta. Catasto e Pubblicità Immobiliare. consegna il secondo originale della nota. indirizzo. l’Ufficio: NEL CASO LA DOMANDA SIA STATA RITENUTA NON IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE O SIA FORMALMENTE RIFIUTATA: • • restituisce al richiedente la domanda e il titolo presentatati.2004 Prot. NEL CASO INVECE DI ESITO POSITIVO DELL’ESAME: • comunica al richiedente l’ammontare dei tributi dovuti e le modalità di pagamento. busta affrancata per l’invio del secondo originale. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. contenente la certificazione di eseguita formalità. In questi casi la procedura è analoga a quella descritta ai precedenti paragrafi. il secondo originale della nota con l’indicazione dei motivi di rifiuto. dietro presentazione del mod. recapito telefonico e di posta elettronica. contattando il richiedente qualora siano necessarie integrazioni della documentazione. 6. che vengono di seguito puntualizzate. Carlo Cannafoglia . in caso di rifiuto formale. con alcune varianti di tipo operativo legate alla specifica modalità della richiesta. che in linea generale è la seguente: • • • floppy disk.68 bis. secondo quanto precedentemente descritto. Pag.4. Completato l’esame dell’annotazione.3. invia. unitamente al titolo. Il richiedente invia la documentazione necessaria. fornendo le opportune informazioni sui motivi che impediscono l’esecuzione. contenente la nota. N°28051 La Postazione Ricezione Annotazioni. La corrispondenza in arrivo e partenza viene protocollata secondo la procedura vigente.DC Cartografia. sottoscritti dal Conservatore (o suo delegato). 3. 7. verrà effettuato con criteri selettivi. Catasto e Pubblicità Immobiliare. Detto indicatore viene rilevato per via informatica attraverso il sistema di monitoraggio centralizzato e. 70 del 31. (Fine) Pag. procede all’esecuzione dell’annotazione secondo quanto descritto ai paragrafi precedenti. il termine di 90 giorni. si rammenta che il Regolamento dell’Agenzia del Territorio 28/2/2002 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990.2004 Prot. Il sistema di monitoraggio dei tempi di evasione delle formalità di cui trattasi. invia al richiedente il secondo originale della nota contenente la certificazione di eseguita formalità. per la conclusione del procedimento “Annotazioni a margine delle formalità ipotecarie”. non può che basarsi sul tempo intercorrente tra il deposito della domanda di annotazione e la sua repertoriazione. d’intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. N°28051 • a seguito dell’avvenuto pagamento da parte del richiedente. • infine. Al riguardo. n. che terranno conto delle varie tipologie di annotazioni. 13 di 13 Firmato ing.DC Cartografia. allo stato attuale. Carlo Cannafoglia . Caratteristiche di qualità Per l’attività di gestione delle annotazioni è stato individuato il seguente indicatore di qualità: • tempo intercorrente fra il deposito della domanda di annotazione e la sua repertoriazione. 241 prevede. nota del Prot. quali intestazioni “da verificare” e “passaggi intermedi da esaminare”.c. Largo Leopardi. Le attività in questione dovranno interessare tutte le tipologie di note di voltura che. dell’obbligatorietà ad altre tipologie di trasferimenti immobiliari. relativamente agli atti di compravendita. 5 – 00185 Roma – tel.Direzione Centrale Cartografia. OGGETTO: Anno 2004 – Verifica note di voltura eseguite in modalità automatica.Voltura successiva o intestazione non aggiornata.F.C. attraverso il modello unico ovvero la nota di trascrizione. In particolare sono oggetto di verifica i seguenti esiti: B1 – Immobile ha una natura non di interesse catastale B3 . Per tale motivo questa Direzione ha chiesto di inserire. Come è noto. a seguito della registrazione automatica. N° 11208 Allegati 1 Rif. in via obbligatoria. 80416110585 Pagina 1 . anche le attività necessarie per dare attuazione alle verifiche in parola ed ai connessi adempimenti.. nel corso dell’anno 2004. Al Servizio Ispettivo SEDE Alle Direzione Centrale Organizzazione Sistemi Informativi SEDE Alle Direzione Centrale Pianificazione Controllo e Amministrazione SEDE Al Consigliere Coordinatore Operativo SEDE Prot. Tale fatto. 06477751 . ha reso sempre più pressante l’esigenza di operare una verifica degli esiti delle volture eseguite in via automatica. del Modello Unico informatico a tutto il territorio nazionale. n. nell’ambito della pianificazione del budget di produzione per l’anno 2004. nel corso dell’anno 2003 si è proceduto alla estensione. Catasto e Pubblicità Immobiliare Roma 10/02/2004 Agli Uffici Provinciali LORO SEDI Alle Direzioni Regionali LORO SEDI e p. unitamente alla previsione di una ulteriore estensione. hanno avuto esito negativo ovvero esito positivo ma con apposizione di annotazioni. Gli Uffici dovranno. E4. B6.B4 . E1. D2 . mediante la funzionalità “elenchi”.L’immobile è dichiarato ubicato in un Comune il cui codice è sconosciuto in Catasto. E4 .L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali. come già indicato nella Procedura Operativa n. particella e subalterno ma sezioni diverse. B6 . dovranno essere oggetto di verifica ed eventuale rettifica. si fa presente che la modifica alla procedura di voltura automatica in corso consentirà di selezionare. E2 . Ciò. Inoltre. B4 e B5.L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali. E2. 54 del 29/09/2003.L’immobile in Catasto risulta soppresso. sin d’ora. prot. Tale funzionalità sarà a breve implementata al fine di rendere disponibili tali elenchi anche relativamente agli esiti B1. E1 . Gli Uffici potranno utilizzare la funzionalità “esiti”. altresì. comunque. 06477751 .Voltura su immobile già eseguita. 75271. Infatti.F. in tal modo.La ditta è stata registrata con intestazione parziale (da verificare). una volta elaborata la nota di trascrizione proveniente dal Servizio di Pubblicità Immobiliare (i cui estremi dell’atto corrispondono Largo Leopardi. D1. D2 e D3 per le quali l’Ufficio può pianificare ed eseguire.La ditta è stata registrata con intestazione parziale (da verificare) e l’immobile con annotazione di passaggi intermedi da esaminare. provvedere alla verifica e allo scarico del protocollo relativo alle volture di tipo D – protocollate. direttamente e solo le note che presentino esiti negativi o. B5 . E5 . come sopra detto.L’immobile è stato registrato con annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”. al fine di agevolare l’intervento dell’Ufficio che. 80416110585 Pagina 2 .L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del Catasto sono presenti più immobili con stesso foglio.L’immobile risulta identificato negli atti del Catasto Urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato). in quanto tale operazione non viene eseguita in via automatica dalla procedura. potrà recuperare tutti gli esiti non favorevoli associati alla nota selezionata. mediante la ricerca ”per Comune”. le annotazioni sopra richiamate. D3 .C. all’interno della procedura di “voltura automatica”. E5. 5 – 00185 Roma – tel. le operazioni di verifica ed eventuale correzione. la quale. che. consente di ottenere gli elenchi relativi alle tipologie di esiti B3. n. D1 . F. la procedura di voltura automatica procede all’inserimento in banca dati. invece. Largo Leopardi. al pari dell’esito R1. dello stato di registrato senza.P. 5 del D. 650 del 1972. al soggetto che ha presentato la voltura per via telematica. 650/1973 riguardanti le comunicazioni periodiche al Collegio notarile per segnalare “le irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di voltura”. Si evidenzia. attualmente in fase di sperimentazione. impiegata per il recupero da voltura automatica e prodotta dallo stesso soggetto che aveva presentato la precedente domanda di voltura. Nel caso in cui. Quando l’Ufficio. 308 del 2000.a quelli riportati nel protocollo di una domanda di voltura non ancora lavorata). o comunque desumibili dal testo dell’atto. 13 del D.0. di seguito indicate. esegue la voltura a rettifica della precedente voltura automatica.Immobile recuperato. in ottemperanza del 2° comma dell’art. infatti. non sia possibile eseguire la voltura. evidenziare le motivazioni di ogni discordanza fra gli intestatari catastali e la ditta dalla quale si fa luogo al trasferimento. per lo stesso protocollo. la modifica della procedura di voltura automatica. Qualora il soggetto dichiarante ometta tali precisazioni l’Ufficio catastale competente può richiedere ogni informazione integrativa ai sensi del 1° comma dell’art. eseguirne la chiusura. Quando le medesime informazioni siano reperibili. indicando gli estremi della corrispondente nota di trascrizione. prevede l’introduzione di due nuove causali. che vengono trasmesse.R. E7 . l’Ufficio provvede a concludere il procedimento. Tali informazioni devono essere rappresentate nei riquadri appositamente predisposti nel modello unico per la voltura catastale. 80416110585 Pagina 3 . n. che è stato introdotto un ulteriore esito di registrazione R2 derivante dall’utilizzo della procedura Voltura 1. attraverso le quali l’Ufficio potrà evidenziare l’esito conseguito a seguito del proprio intervento: R1 . però. giunge in maniera automatica al soggetto che ha presentato la domanda di voltura. n. Non pare superfluo rammentare che l’estensore della domanda di voltura deve. dando l’esito E7 che. In ogni caso sono fatti salvi gli adempimenti richiamati all’art. 12 del D.C.R. fornisce l’esito R1 a chiusura del procedimento. 5 – 00185 Roma – tel.Immobile non recuperabile.P. 06477751 . si deve procedere d’ufficio. inoltre. come detto. in modo automatico. in questo caso non è prevista la trasmissione di tale esito R2 al notaio.R. n. Inoltre.P. F. Ciò. 80416110585 Pagina 4 . gli Uffici a fornire all’utenza puntuali e periodiche informazioni sullo stato di lavorazione relativo all’allineamento degli identificativi catastali tra catasto urbano e terreni (ad esempio. specificando il Comune ovvero i numeri di fogli di mappa oggetto di allineamento). che comportano la mancata o non corretta registrazione della voltura automatica e che sono riportate. nell’allegato alla presente. 5 – 00185 Roma – tel. Carlo CANNAFOGLIA) F. 06477751 .C. in particolare. Ing. in data immediatamente antecedente a quella di stipula dell’atto pubblico. al fine di sensibilizzare i Sigg. IL DIRETTORE CENTRALE (Dott.to Carlo CANNAFOGLIA Largo Leopardi. il verificarsi di quelle situazioni. altresì. il più possibile. unitamente alle modalità operative da seguire per la gestione delle domande di voltura in esame. Si invitano.A conclusione si fa presente che questa Direzione svolgerà attività di sensibilizzazione nei riguardi del Consiglio Nazionale del Notariato. mentre analoga iniziativa verrà svolta dagli uffici provinciali nei riguardi dei locali Collegi Notarili.ri Notai in ordine alla necessità di una verifica degli identificativi catastali presenti nei relativi archivi. Ciò affinché i Notai adottino ogni utile accorgimento al fine di ridurre. in relazione alla pianificazione delle attività e alla connessa struttura organizzativa. potrà recuperare tutti gli esiti non favorevoli associati alla nota selezionata. Inoltre. altresì. in tal modo. si fa presente che è in corso di attuazione una ulteriore modifica alla procedura di voltura automatica che consentirà l’esecuzione dell’attività in parola selezionando. Gli Uffici provinciali della Regione Toscana. Preliminarmente si rileva che gli aspetti procedurali ed operativi sono stati già oggetto dei seminari. indicando un determinato range di data e la tipologia di esito che si vuole andare a verificare. ESTRAZIONE ELENCHI ESITI RELATIVI ALLA NON CORRETTA ESECUZIONE DELLA VOLTURA AUTOMATICA L’Ufficio può estrarre gli elenchi degli immobili. riportanti anche l’indicazione dei dati della nota di trascrizione. della procedura Voltura 1. riguardanti i criteri e le modalità per una corretta registrazione delle intestazioni catastali. svoltisi. le annotazioni sopra richiamate. comunque. recentemente. eccedere 60 giorni dalla avvenuta conoscenza della irregolare registrazione delle volture. 80416110585 Pagina 1 . ovvero positivi ma con apposizione di annotazioni. ordinariamente. ove è in fase di sperimentazione l’invio telematico da parte dei notai. destinati a dipendenti dell’Agenzia. al fine di agevolare l’intervento dell’Ufficio che. direttamente e solo le note che presentino esiti negativi o. Tali elenchi possono essere ottenuti mediante la “ricerca per Comune” nell’ambito della funzionalità “esiti” all’interno della procedura di “voltura automatica”.0 (la quale risulta. Gli Uffici provvedono. le modalità da adottare per le operazioni relative alla verifica ed eventuale rettifica delle note di voltura eseguite in via automatica. 1 . per i quali la registrazione automatica della voltura ha prodotto degli esiti negativi. utilizzando la specifica “causale scarto/annotazione”.MODALITA’ OPERATIVE Si illustrano. Largo Leopardi. di seguito. si ritiene non debbano. 06477751 . comunque.F. quali intestazioni “da verificare” e “passaggi intermedi da esaminare”.C.ALLEGATO N. Ciò. presso la Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze. mediante la funzionalità “elenchi”. 5 – 00185 Roma – tel. ad attivare gli interventi di competenza che. prot. si ricorda che le eventuali comunicazioni con i notai interessati (che sono anche utenti telematici) potranno avvenire anche attraverso la specifica funzionalità presente in SISTER. l’Ufficio procederà. all’esecuzione delle operazioni di verifica ed eventuali rettifiche. STRUMENTI Con comunicazione dell’11 dicembre 2003.C. in sede di compilazione del “modello unico”) sarà possibile verificare eventuali incongruenze tra i dati di nota e le risultanze presenti negli atti catastali. indirizzata anche a codesti uffici. 80416110585 Pagina 2 . presso tutti gli Uffici provinciali. ad eseguire il recupero da “voltura automatica”. dovranno concordare con i locali distretti notarili i tempi entro cui i notai medesimi provvederanno. INTERVENTI Di seguito. in particolare. in considerazione del termine suindicato. alle ulteriori informazioni che il notaio ha facoltà di fornire. Inoltre. 5 – 00185 Roma – tel. Decorso tale periodo. il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestati catastali viene effettuato esclusivamente sui dati anagrafici e non sulle quote e i diritti. con riferimento alle casistiche più ricorrenti di esiti non favorevoli. ESITO D2 – DITTA REGISTRATA CON PASSAGGI INTERMEDI DA ESAMINARE Nei trasferimenti per l’intero della proprietà. Attraverso tale accesso. n. Largo Leopardi.d’ausilio per un positivo esito di voltura da “adempimento unico” o da “nota di trascrizione”). I dati ulteriori forniti dal notaio con il modello unico sono visualizzabili anche dall’applicazione catasto dallo schermo di visualizzazione degli esiti premendo il tasto “allegati”. 06477751 . 98646. è stato richiesto alla Direzione Centrale Organizzazione Sistemi Informativi di attivare. ispezionando le formalità ipotecarie attraverso la funzione “dati della nota” (la quale consente l’accesso. il collegamento alla banca dati ipotecaria di alcune postazioni abilitate all’attività di registrazione delle volture. vengono illustrati i possibili interventi.F. comunque. di norma. con riferimento agli estremi della nota di trascrizione. riterrà ordinariamente corretta l’informazione contenuta nella nota di trascrizione relativamente ai soggetti contro ed eseguirà una voltura a rettifica mediante la quale verrà generato un ulteriore stadio in cui non comparirà l’annotazione ‘D2’ in questione. 80416110585 Pagina 3 .C. In tali casi l’Ufficio. di soggetti aventi i dati anagrafici (cognome. La rettifica avverrà. Tale tipologia di annotazione deriva dalla presenza nelle banche dati censuarie di intestati con dati anagrafici diversi da quelli relativi ai “soggetti contro” descritti nel quadro ‘C’ del modello di nota (ad esempio. evidentemente. altresì. doppio nome e cognome non correttamente inseriti. 2) presenza.F. da una intestazione incompleta. In ogni caso. Largo Leopardi. 4/2003 della scrivente Direzione Centrale. ecc. nella banca dati catastale. integralmente richiamato in questa sede.Tale esito può derivare da due distinte fattispecie: 1) esistenza di atti legali precedenti. errata registrazione in banca dati ovvero assenza di codice fiscale. darà luogo. nell’ipotesi che negli atti catastali non risulti iscritto il coniuge in comunione legale. agli adempimenti puntualmente illustrati con Ordine di Servizio n.. 5 – 00185 Roma – tel. luogo e data di nascita e codice fiscale) errati ovvero non completi. nome. L’annotazione “passaggi intermedi da esaminare” può derivare. che consentirà la risoluzione di tale questione in via automatica. intestazione catastale contenente i dati di paternità ecc. poiché lo stesso non era stato riportato nella domanda di voltura relativa all’atto di acquisto. L’Ufficio una volta eseguiti i preliminari controlli in ordine alla presentazione o meno della precedente domanda di voltura.). ai fini della esecuzione della voltura medesima. previa verifica che la quota del soggetto presente nella banca dati catastale abbia stesso diritto e quota uguale o superiore al doppio di quella ceduta. 06477751 . per i quali non risulta iscritta in atti o presentata la relativa domanda di voltura. si fa presente che per tali fattispecie è in corso di sperimentazione la modifica alla procedura di voltura automatica. data al pubblico ufficiale l’opportunità di fornire ogni utile documento o informazione ai fini della eliminazione dell’annotazione ‘D1’ in questione. ESITO D1 . Se non è verificata tale corrispondenza. in tal modo. cui vengono aggiunti tutti gli altri soggetti. fatte le necessarie verifiche. 5 – 00185 Roma – tel. come è noto. 06477751 . Tale circostanza costituisce. mentre nel documento catastale tale stesso soggetto è referenziato quale ‘livellario’ sul bene medesimo. In tali casi.F. L’Ufficio. nell’ipotesi in cui nella nota di trascrizione il soggetto contro trasferisca il proprio diritto di ‘enfiteusi’ su un immobile. A tale riguardo si fa presente. con la dicitura “da verificare” in luogo del diritto.Oltre alle due fattispecie sopra illustrate. per mancata corrispondenza della denominazione del diritto. tale esito può derivare eccezionalmente anche da un errata identificazione dell’immobile da parte del soggetto dichiarante nella nota. 80416110585 Pagina 4 .DITTA REGISTRATA CON INTESTAZIONE PARZIALE Nel caso di trasferimento di quote della proprietà e/o di altri diritti reali. ad esempio. causa ostativa per una corretta esecuzione della voltura. nello spirito di collaborazione.C. che il problema della mancata corrispondenza di cui sopra. considerato che il diritto di Largo Leopardi. non si sarebbe verificato qualora il pubblico ufficiale. Viene. la voltura viene eseguita ugualmente. generando l’annotazione “da verificare” relativamente al soggetto che attua il trasferimento. presenti nella precedente intestazione catastale. nonché il regime (legale ovvero convenzionale) dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. preliminarmente. verifica la consistenza delle quote e la relativa congruità. segnalando al medesimo la irregolarità riscontrata. riportando nella nuova intestazione catastale i soggetti a favore della nota di trascrizione con le quote e i diritti in essa indicati. ha la possibilità o di intervenire autonomamente. In tale caso l’Ufficio. Un autonomo intervento dell’ufficio si renderebbe possibile. ovvero di interessare il notaio che ha presentato il Modello Unico. la procedura di voltura automatica esegue il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestati catastali. per sanare le predette irregolarità. i diritti trasferiti. fornirà la dovuta informazione al soggetto dichiarante il quale dovrà provvedere alla presentazione di una formalità in rettifica. avesse indicato nel Modello Unico le informazioni riguardanti i “soggetti a completamento” nonché i diritti e le quote riferiti agli stessi. ma regime patrimoniale di famiglia (comunione/separazione) diverso. come livellario) l’annotazione “da verificare” viene riportata anche in corrispondenza del/i soggetto/i intestatario/i del diritto del concedente. in capo a soggetti titolari di diritti sull’immobile ma non interessati dal trasferimento che dà luogo alla voltura. ma presente nel data base catastale. invece. 1 vedi in tal senso il contenuto della nota 18 presente nell’allegato tecnico alla circolare 128T del 1995 del Dipartimento Largo Leopardi. quindi. In tal caso l’ufficio procederà alla eliminazione della predetta annotazione attraverso le funzioni d’ausilio che consentono di modificare il codice generico (99). in particolare. Invece nel caso in cui il regime è assente nella nota di trascrizione. automaticamente. quello dell’enfiteuta. Un ulteriore caso di intervento da parte dell’Ufficio si ha allorquando l’annotazione derivi dalla presenza di intestati con dati anagrafici uguali a quelli di nota. con il diritto che era presente nella intestazione catastale prima della esecuzione della voltura automatica. appunto.F. accade che le intestazioni da verificare sono quasi sempre associate a passaggi intermedi da esaminare (esito ‘D3’). ESITO D3 – DITTA REGISTRATA CON INTESTAZIONE E PASSAGGI DA ESAMINARE Tale esito si verifica allorquando si presentano le condizioni che danno luogo ad entrambi gli esiti ‘D1’ e ‘D2’ sopraillustrati.livello risulta sostanzialmente assimilabile a quello dell’enfiteuta1. l’Ufficio è senz’altro legittimato ad eliminare dall’intestazione catastale il soggetto di cui trattasi. nella quasi totalità dei casi. l’annotazione deve essere mantenuta. e che nella predetta nota di trascrizione il diritto trasferito risulta. Altra ipotesi di rettifica da parte dell’Ufficio si verifica allorquando l’annotazione “da verificare” viene apposta. Dai dati statistici risulta. Ad esempio. 80416110585 Pagina 5 . l’ufficio deve eliminare l’annotazione. 5 – 00185 Roma – tel. 06477751 . In ogni caso si fa presente che per tali fattispecie è in corso di sperimentazione la modifica alla procedura che consentirà la risoluzione di tale problematica in via automatica. In questi casi se il regime è presente in nota di trascrizione e assente nella banca dati catastale. cui è associato l’annotazione “da verificare”. si verifica che a fronte di un trasferimento relativo al diritto dell’enfiteuta (che in catasto è presente. che l’esito ‘D1’ compare. in combinazione con l’esito ‘D2’ e.C. In tale situazione. l’Ufficio non trovi corrispondenza tra l’identificativo dell’immobile indicato nella nota di trascrizione e gli atti presenti negli archivi catastali. In tali casi l’ufficio deve registrare la voltura al catasto terreni. 9 del 2001 e n. Si fa rilevare che la citata modifica alla procedura di voltura automatica consentirà di procedere in automatico in tali situazioni e. nella nota di trascrizione viene indicato un immobile ubicato in un comune il cui codice non è presente negli atti del catasto (mancata corrispondenza tra comuni amministrativi e comuni catastali). 6 del 2002 dell’Agenzia del territorio. Negli altri casi nei quali l’immobile trasferito ha una natura non di interesse catastale. la natura “C” (fabbricato in corso di costruzione) o “Q” (porzione di fabbricato in corso di costruzione) e lo stesso non è censito al catasto urbano. Largo Leopardi. ESITO B4 . l’immobile é individuato con gli identificativi del catasto terreni. 06477751 . l’Ufficio interviene ricercando il codice del comune catastale in cui è ubicato quel determinato immobile. l’ufficio non dovrà eseguire alcuna attività.C. invece.F. 5 – 00185 Roma – tel. La procedura non esegue la voltura e fornisce l’esito B1. in modo da consentire allo stesso di fornire ogni utile chiarimento in ordine all’esecuzione della voltura in questione. è quella in cui nella nota di trascrizione vengono indicati gli identificativi provvisori dell’immobile (ad esempio. nel caso di atti tecnici di aggiornamento – Pregeo . ESITO B5 .in del territorio e più recentemente le circolari dell’Agenzia n. fornirà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura.L’IMMOBILE È IDENTIFICATO CON DATI NON CONFORMI A QUELLI CATASTALI La tipica situazione per la quale la procedura di voltura automatica fornisce l’esito ‘B5’. conseguentemente. 80416110585 Pagina 6 . Qualora.L’IMMOBILE È DICHIARATO UBICATO IN UN COMUNE IL CUI CODICE È SCONOSCIUTO IN CATASTO Tale esito ricorre nel caso in cui. dando corso all’esecuzione della domanda di voltura.ESITO B1 – IMMOBILE AVENTE NATURA NON DI INTERESSE CATASTALE Tale esito si verifica in particolare quando nel quadro “B” della nota di trascrizione. l’intervento dell’ufficio dovrà essere circoscritto ai soli casi verificatisi fino alla data di rilascio della procedura modificata. L’IMMOBILE NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ATTI CATASTALI L’Ufficio è tenuto a fare le necessarie verifiche. In tali evenienze l’Ufficio esegue la voltura trasferendo la particella per l’intero. 80416110585 Pagina 7 . invece. per gli adempimenti di propria competenza. 06477751 . l’ufficio darà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura. Largo Leopardi. confrontando l’identificativo indicato nella nota di trascrizione con la situazione presente negli archivi catastali. questa consentirà di differire la registrazione della voltura ad un momento successivo all’approvazione dell’atto tecnico di aggiornamento.R. rappresentando l’ineseguibilità della stessa. possibilmente. n. il dichiarante dovrà presentare una nota a rettifica. Docte).C. Nel caso in cui dalla verifica. porzioni di particelle a seguito di denunce di variazioni colturali . al fine di dar corso. ESITO E2 .corso di approvazione per i quali non sono stati ancora attribuiti gli identificativi definitivi. 5 – 00185 Roma – tel. Ovviamente nel caso in cui la mancata registrazione derivi da una erronea indicazione dell’identificativo catastale nella nota di trascrizione. In ordine alla prima fattispecie si fa presente che la modifica alla procedura in corso consentirà di gestire automaticamente gli identificativi provvisori. In merito alle variazioni colturali si fa presente che la causale ‘B5’ si verifica allorquando nel quadro ‘B’ della nota di trascrizione le particelle sono identificate oltre che con il numero della particella medesima anche con l’indicazione delle lettere alfabetiche distintive delle diverse porzioni nelle quali il terreno è stato suddiviso in relazione alla diversa qualità colturale. non si dovessero ottenere risultati positivi. l’Ufficio ne darà debita informazione al soggetto che ha richiesto la voltura.P.mod. alla esecuzione della voltura. affinché fornisca ogni utile collaborazione in ordine all’esecuzione della voltura in questione. 26. e verificando gli eventuali dati aggiuntivi forniti dal notaio sul Modello Unico. Più propriamente.L’IMMOBILE IN CATASTO RISULTA SOPPRESSO Per tale fattispecie occorre distinguere i seguenti casi: Nel caso in cui l’atto è stato redatto oltre i tre mesi successivi alla data in cui è avvenuta la soppressione dell’identificativo dell’immobile (termine previsto dall’art. 650 del 1972). ESITO E1 . comma 2.F. del D. 4. ESITO E5 .. PARTICELLA E SUBALTERNO MA SEZIONI DIVERSE Largo Leopardi.... 06477751 . specificando nelle annotazioni gli identificativi originari e le motivazioni tecniche che hanno determinato la soppressione del vecchio identificativo. Al riguardo si propone di inserire la seguente annotazione: “Voltura riferita alla unità immobiliare in precedenza identificata con Foglio ……. mediante consultazione della relativa banca dati. esegue la voltura sulla unità immobiliare derivata. non si dovessero ottenere risultati positivi.Nei casi in cui la soppressione dell’identificativo dell’immobile è avvenuta in data anteriore a quella di stipula dell’atto ma entro gli ultimi tre mesi ovvero in una data successiva.L’IMMOBILE PRESENTA UN’INTESTAZIONE NON AGGIORNATA E NEGLI ATTI DEL CATASTO SONO PRESENTI PIÙ IMMOBILI CON LO STESSO FOGLIO..F. …….C. seppure in maniera non canonica. e quelli presenti negli archivi catastali dà corso alla esecuzione della voltura. invece. immediatamente prima della data di stipula dell’atto medesimo. Nel caso in cui dalla verifica. soppressa per/con ……………………………………………………. al fine di limitare il verificarsi del sopra richiamato esito negativo E2. l’Ufficio darà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura. l’Ufficio verifica la corretta identificazione dell’immobile e nell’ipotesi di riscontro positivo tra gli identificativi indicati nella nota. le operazioni connesse con il collegamento mappe). 80416110585 Pagina 8 . part. l’Ufficio. gli Uffici vorranno adeguatamente sensibilizzare i Consigli notarili locali affinché venga verificato l’identificativo catastale da riportare nell’atto. 5 – 00185 Roma – tel. nell’ambito del progetto CABI.L’IMMOBILE RISULTA IDENTIFICATO NEGLI ATTI DEL CATASTO URBANO IN MANIERA DIFFORME DA QUANTO INDICATO NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE (GRAFFATO) Tale esito ricorre per errata o mancata indicazione degli immobili graffati. in data …………” In proposito. In tale caso.. ESITO E4 . sono previste attività che potrebbero incidere in modo sensibile sull’identificazione catastale degli immobili (come. in considerazione che. Ciò. al fine di garantire la continuità storica delle risultanze catastali. in modo da consentire allo stesso di fornire ogni utile collaborazione in ordine all’esecuzione della voltura in questione. per esempio. Sub ………. in modo da consentire allo stesso di fornire ogni utile collaborazione in ordine all’esecuzione della voltura medesima. non si dovessero ottenere risultati positivi. l’Ufficio darà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura. da corso alla registrazione della voltura. in modo da consentire allo stesso di fornire ogni utile collaborazione in ordine all’esecuzione della voltura in questione. L’Ufficio esegue le opportune verifiche circa la corretta elaborazione automatica delle volture e. identificativo dell’immobile errato) deve essere presentata una formalità in rettifica. qualora riesca a ricostruire la cronologia delle stesse.F. 80416110585 Pagina 9 . invece.C. invece. 06477751 . data dell’atto. Nel caso in cui dalla verifica. ESITO B3 . Nel caso in cui dalla verifica. negli atti del catasto. In tal caso. l’Ufficio darà la dovuta informazione al soggetto che ha richiesto la voltura. Largo Leopardi. Ovviamente se la segnalazione è determinata da un errore di compilazione della nota (numero di repertorio.L’IMMOBILE RISULTA GIÀ VOLTURATO CON ATTO AVENTE DATA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA TRASCRIZIONE OPPURE PRESENTE UN’INTESTAZIONE NON AGGIORNATA Tale esito ricorre nei seguenti casi: quando l’atto di trasferimento ha la stessa data di quello che risulta come ultima voltura in banca dati e non vi sono altri elementi (numero particolare della trascrizione. particella e subalterno ma Sezioni censuarie diverse e nel Modello Unico non sia stata indicata correttamente tale Sezione censuaria. 5 – 00185 Roma – tel. numero di repertorio se si tratta dello stesso notaio) che consentano di stabilire la priorità degli atti. l’Ufficio individua la Sezione censuaria in cui ricade l’immobile attraverso la consultazione della banca dati catastale e i dati dei soggetti contro riportati nella nota di trascrizione e da corso alla registrazione della voltura.Tale esito ricorre nel caso in cui. siano presenti più immobili con lo stesso foglio. quando si tratta di un trasferimento di diritti in quote e risulta in banca dati una voltura con data successiva a quella dell’atto che si sta esaminando. non si dovessero ottenere risultati positivi. Largo Leopardi. anche in questo caso. 06477751 .C. l’immobile risulta già volturato a seguito del medesimo atto. 5 – 00185 Roma – tel.F. al momento dell’esecuzione della voltura automatica. se la segnalazione è determinata da un errore di compilazione della nota (identificativo dell’immobile. Ovviamente. dati dell’atto) deve essere presentata una formalità in rettifica. 80416110585 Pagina 10 . L’Ufficio esegue esclusivamente le opportune verifiche circa la corretta elaborazione automatica delle volture.ESITO B6 – LA VOLTURA SULL’IMMOBILE È GIÀ STATA ESEGUITA La segnalazione viene fornita quando. con specifico riferimento alla eseguibilità delle formalità ipotecarie. nonché al relativo trattamento tributario. l’enfiteuta consegue ex novo l’acquisto del diritto di proprietà del terreno. costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cass. il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico. Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie prospettata. quindi. affrancabile a richiesta del medesimo. 1766. conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto.L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente Pervengono alla Scrivente. Ora. Civ. 6940 e SS. ai sensi degli artt. n.UU. già appartenenti a Comuni o ad altre collettività.Trattamento tributario DESTINATARI: Direzioni Centrali. il terreno passa nella libera ed assoluta proprietà del legittimario cui fa obbligo di corrispondere il canone enfiteutico. . Infatti. con l’affrancazione ordinaria. Ed invero. sez. Uffici provinciali CIRCOLARI DELL’ENTE MODIFICATE: Nessuna Roma. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927. 8673). III. il diritto di proprietà che già esiste in capo al legittimario. 2/2004 PROT.CIRCOLARE N. 971 del codice civile. si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Per effetto della legittimazione e della conseguente imposizione del canone. la cui occupazione da parte di soggetti abusivi è stata a suo tempo legittimata con l’imposizione di un canone enfiteutico. 26 febbraio 2004 N. n. 3 pagine complessive: . 23 giugno 1993. come è noto. in pratica.Eseguibilità delle formalità ipotecarie . Consiglieri. poiché il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione. n° 16813 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. sul terreno che ne è oggetto. richieste di chiarimenti in ordine alla correttezza della procedura seguita da alcuni Comuni per l’affrancazione dei canoni relativi a terreni gravati da usi civici. 8 agosto 1995. di natura reale. si instaura tra ente legittimante e soggetto legittimario un rapporto enfiteutico avente natura esclusivamente privatistica.Forma dei relativi atti . come è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione. I rapporti giuridici che si instaurano tra ente concedente e soggetto legittimario a seguito del provvedimento di legittimazione. come è noto. invece. va premesso che le problematiche segnalate si riconnettono alle procedure di affrancazione di fondi. n. Direzioni Regionali. non possono che essere ricondotti nell’ambito della disciplina normativa delineata dal codice civile in materia di diritti reali. OGGETTO: Affrancazione usi civici . anche se la peculiare tipologia di affrancazione correlata ai procedimenti di legittimazione su terre di uso civico sembra produrre effetti parzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all’affrancazione ordinaria disciplinata dall’art. da parte delle strutture periferiche. con l’affrancazione di cui trattasi. aderisce alla richiesta e individua l’importo corrispondente alla capitalizzazione. attraverso al pubblicità del provvedimento di affrancazione. Trascrivibilità degli atti di affrancazione I particolari effetti prodotti dalla peculiare forma di affrancazione di cui trattasi fanno sorgere non poche perplessità in ordine alla necessità di rendere opponibile. di fatto. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927. un diritto che già esiste nel patrimonio giuridico del legittimario e che con l’affrancazione viene. viene soltanto liberato dall’obbligo di corresponsione del canone annuo. attraverso il mezzo della trascrizione. a monte. si evidenzia che la procedura seguita da alcune Amministrazioni comunali appare piuttosto articolata. Circolare n. in particolare. In altri termini.D. 1766 e relativo regolamento di esecuzione (R.c. dalla trascrizione del provvedimento di legittimazione a suo tempo adottato ai sensi degli artt. La parte interessata (c. con specifico riferimento ai tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità ipotecarie. trattamento fiscale dell’atto di affrancazione. ha in proposito osservato come. l’atto (provvedimento) di affrancazione stipulato nelle forme indicate. 332). in considerazione degli effetti . imposto con il provvedimento di legittimazione. come è noto. 26 febbraio 1928. dunque. interpellata al riguardo dalla Scrivente. con consultiva CS/2749/02 del 15/1/2004. successivamente. alla devoluzione del fondo enfiteutico (art.) attraverso cui il concedente. Per quanto attiene più specificatamente i profili di pubblicità immobiliare. 971 cc (infatti nel caso che ne occupa non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno semplicemente la debenza dei canoni). con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell’occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri (interruzione del pagamento del canone ed eventuale richiesta di voltura…). quanto agli effetti. 2/2004 . nell’ipotesi in cui la stessa scaturisca.Prot. quanto. “…in mancanza di una specifica indicazione di legge ed anche in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. la Giunta Comunale. Le differenze evidenziate tra le due tipologie di affrancazione sul piano degli effetti prodotti. sembra possa essere considerato titolo idoneo per l’affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati. mediante delibera. alcuni Comuni procedono al riconoscimento dell’affrancazione attraverso l’emanazione di una determinazione dirigenziale. Idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l’affrancazione L’Avvocatura Generale dello Stato.02. n° 16813 del 26. trascrivibilità degli atti di affrancazione. la determinazione dirigenziale. non acquista un nuovo diritto ma espande solamente il diritto di proprietà di cui è già titolare. non sembrano porre in discussione la natura latamente contrattuale dell’affrancazione. l’opponibilità del diritto del legittimario dovrebbe essere assicurata non tanto a valle. In sostanza. legittimaria) presenta al Comune la richiesta di affrancazione.d. soltanto ampliato. da considerarsi “atto dovuto”.Direzione Agenzia. l’affrancazione in parola può essere assimilata. da una intesa tra le parti (ente concedente e soggetto legittimario). Sulla base della delibera di Giunta.04. i seguenti aspetti: · · · idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo per l’affrancazione. come nel caso di specie. tuttavia. I dubbi sollevati dagli uffici coinvolgono. Tanto premesso in termini generali. 972 c. n. n. n° 16813 del 26. Ora.“.come.02. liquidazione di usi civici. Circolare n. dalla prima parte della menzionata disposizione. comma 2. . essere riconosciuta anche agli atti di affrancazione stipulati a conclusione del relativo procedimento. poiché l’istituto dell’affrancazione dai canoni per le terre di uso civico rientra . potrebbe determinare l’esecuzione di una formalità di annotazione. peraltro.04. 1766. assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927.Prot. Formalità da eseguire a margine della trascrizione – se già avvenuta – del provvedimento di legittimazione di cui agli artt. L’art. 2655. non può dubitarsi che l’esenzione tributaria prevista dall’art. in modo espresso ed analitico. in effetti. meramente espansivi del diritto di proprietà. e relativo regolamento di esecuzione…sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte …”. del codice civile. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927. Va subito rilevato che l’ambito di operatività della norma agevolativa in questione viene delineato. peraltro. detto ambito viene esteso anche agli atti dei procedimenti previsti dalla legge 1766/27. Si evidenzia che le conclusioni appena esposte.. sottolineato dall’Avvocatura Generale dello Stato con la consultiva innanzi citata . nonché del relativo regolamento di esecuzione R. Trattamento fiscale dell’atto di affrancazione. Nella seconda parte dello stesso comma primo. n. scioglimenti di promiscuità tra i detti enti. ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie. in analogia a quanto previsto dall’art. 692 prevede che le “Sentenze.Direzione Agenzia. 332/28. 2 della legge 1 dicembre 1981. 1766. legittimazioni.D. sono state pienamente condivise dall’Avvocatura Generale dello Stato con la consultiva innanzi menzionata. 2/2004 . laddove la stessa fa riferimento ad una serie di provvedimenti ed atti tra cui non è rinvenibile l’atto di affrancazione. n. n. 2 della legge 692/81 possa. per l’annotazione della sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico in margine della domanda. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.tra gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 1766/27 nonché dal relativo regolamento di esecuzione…”. s. agli Uffici del Registro e. Ad integrazione delle disposizioni contenute nella citata comunicazione. successivamente le domande di volture sono state presentate direttamente ai predetti Uffici Tecnici Erariali ai sensi della legge 679/1969. Trattazione volture residuali non evase Direzioni Regionali. Catasto e P.L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. da questi. ancora da trattare. nonostante il completamento dell’attività di recupero dell’arretrato per tale tipologia di atti. Consigliere Coordinatore Operativo. Evoluzione normativa e procedurale Come è noto. il Direttore dell’Agenzia ha posto in evidenza alcune criticità in merito alla effettiva completa eliminazione delle pratiche arretrate con particolare riferimento alle volture. le volture fino all’anno 1969 venivano presentate. indirizzata alle Direzioni Regionali. per diverse motivazioni. la scrivente Direzione. trasmesse ai soppressi Uffici Tecnici Erariali per la loro esecuzione. 4/2003 PROT. n° 101592 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: DATA DECORRENZA: Direzione Centrale Cartografia. intende fornire le direttive operative in merito alla trattazione delle eventuali volture che.Cannafoglia N. Pag. Dalla data in cui fu disposta la presentazione diretta agli Uffici Tecnici Erariali delle domande di volture sono state attivate distinte procedure di protocollazione per il catasto terreni e per quello urbano. Uffici Provinciali. con il presente Ordine di Servizio. Servizio Ispettivo Data della presente DISPOSIZIONI DELL’ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE: nessuna Roma. dai soggetti obbligati. Premessa Con nota prot.I. 1 .ORDINE DI SERVIZIO N. 19/12/2003 FIRMATO: Ing. risultassero.. pagine complessive: . 89936 del 12 novembre u. gli Uffici provinciali si limiteranno a richiedere gli estremi del relativo atto pubblico ovvero quelli di registrazione della dichiarazione di successione. 650 del 1972 nei confronti dei soggetti obbligati. per il catasto dei terreni la procedura prevedeva la protocollazione in uno schedario. Per il catasto urbano. con circolare n.R. sempre che fosse decorso almeno un anno dalla stipula dell’atto e ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. n° In particolare.Prot. del . Con l’informatizzazione degli atti catastali (architettura Digital Vax attivata nel periodo 199093) le domande di voltura venivano protocollate ed acquisite a sistema. invece. 3/3622 del 30/9/78. essere richiesti alla So.….P.u. per data di stipula (o di apertura della successione) e indicazione del repertorio e del rogante (o del nominativo del de cuius). è evidente che.…) veniva rilasciata estremi di protocollazione della domanda. In relazione a quanto sopra. una ricevuta riportante gli Disposizione Tutto quanto sopra richiamato. Con il passaggio al clientserver (anno 2000) non sono stati resi disponibili gli elenchi pregressi di protocollazione. incendi. ovvero per l’inosservanza in passato di detti adempimenti da parte degli Uffici).I. 2 Firma . 2/2002. unitamente alle dichiarazioni e variazioni delle u. alluvioni. distinta per Comune. nell’ipotesi che la parte non sia in grado di indicare gli estremi della medesima.i. corrispondendo il tributo speciale. 12 del D. furti.. la disponibilità di detti elenchi sta divenendo automatica con il passaggio all’ambiente web-server. fu disposta la possibilità per gli interessati di produrre la domanda di voltura non pervenuta in catasto. in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare n. in relazione alla data dell’atto o di denuncia di successione. Solo qualora si abbia certezza (rilevabile dagli atti d’ufficio) che non sia stata presentata la domanda di voltura.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Ordine di Servizio n. cancelliere.Ge. impossibile (ad esempio per cause di forza maggiore. le volture venivano assunte al protocollo unico. a fronte di una segnalazione dell’utente circa la mancata registrazione negli atti catastali di un voltura pregressa. che potevano o possono. comunque. Ciò premesso. Pag. a tutela degli interessi delle parti contraenti. la ricerca nei registri di protocollo di una voltura pregressa può essere più o meno complessa o. in determinate circostanze. Ai soggetti obbligati (notai. n. eredi. gli Uffici. n° provvederanno ad emettere l’atto di contestazione per l’irrogazione della sanzione. Pregasi assicurare esatto adempimento. 3 Firma . all’aggiornamento degli atti catastali. si provvederà immediatamente. del . Pag. reperendo i necessari documenti giustificativi presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare e motivando detta circostanza con atto del Dirigente responsabile. qualora manchino detti presupposti. sulla base della segnalazione di parte.Prot. Di contro. invitando il soggetto obbligato a presentare la domanda di voltura in questione.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Ordine di Servizio n. 6.1. 1 di 18 . Ricezione ed esame formale Esame giuridico e accettazione Validazione.2.4. Catasto e Pubblicità Immobiliare. 6. Generalità 6. 6.5. Abilitazione all’invio del Modello Unico telematico Predisposizione ed invio telematico Presentazione allo sportello del titolo cartaceo Integrazione dei pagamenti dei tributi Monitoraggio dei pagamenti telematici Ricezione di richieste di trascrizione/iscrizione inviate per posta Formalità derivanti da Modello Unico telematico 13 14 14 14 15 17 18 7. 58 PROT. Direzioni Regionali data della presente PROCEDURE DELL’ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE: Procedura Operativa 2/2003 emessa da DC Organizzazione e Sistemi Informativi Roma.PROCEDURA OPERATIVA N. stampa e conferma mod.3.60.2.4. 19/11/2003 N° pagine complessive: 18 L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente Firmato: ing.1.1.3.3. 6.1. Caratteristiche di qualità 18 Pag. 6. repertoriazione Conferma contabile 2 2 2 6 6 8 8 9 11 12 Accettazione formalità di trascrizione/iscrizione presentate allo sportello 8 6. 6. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi OGGETTO: DESTINATARI: DATA DECORRENZA: Gestione delle formalità di trascrizione e iscrizione Uffici Provinciali del Territorio. Carlo Cannafoglia INDICE 1.1.3.1. Modalità operative 6. 6.3. 6. Riferimenti 4. 6. 6. N° ENTE EMITTENTE: 92342 DC Cartografia.3.3.3.1. Applicabilità 3. Scopo 2. Responsabilità 5.2. Titolo III Della responsabilità patrimoniale. 113-bis e 113-ter. in particolare artt. Catasto e Pubblicità Immobiliare. La procedura non affronta il tema dei controlli sugli esiti delle volture catastali eseguite automaticamente in base alla nota di trascrizione. Carlo Cannafoglia . Titolo I Della Trascrizione.DC Cartografia. Sezione V Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche artt. Scopo La presente procedura definisce le modalità operative di ricezione delle formalità per la loro trascrizione/iscrizione nei Registri di Pubblicità Immobiliare e le conseguenti attività per l’aggiornamento della base informativa storica. 3) Disposizioni di attuazione del codice civile artt. in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari” – art. n. delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale. Pag. in particolare: 1) Codice civile Libro VI Della tutela dei diritti.113. per posta o attraverso il canale telematico. 2 di 18 Firmato ing. Riferimenti La presente procedura si uniforma alla normativa vigente in materia di pubblicità immobiliare e alle disposizioni interne emanate al riguardo.2643 e seguenti.17 sulle note di trascrizione e iscrizione e art. N°92342 1. 4) Legge 27 febbraio 1985. 3.2827 e seguenti. Capo II Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori artt.24 sull’orario degli Uffici. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Capo IV Delle ipoteche. 2) Codice civile Libro VI Della tutela dei diritti. Capo I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili artt. direttamente allo sportello. 2. Applicabilità La procedura deve essere applicata per tutte le formalità di trascrizione/iscrizione gestite dagli Uffici Provinciali. fra cui.2674 (divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio) e 2674-bis (trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione). Servizi di Pubblicità Immobiliare.2673 e seguenti. 52 “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario. 58 del 19/11/2003 – Prot. 425. n. n. Carlo Cannafoglia .463 “Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro.308 “Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”. Pag. della legge 23 dicembre 1996.L. come modificato dal decreto 6 dicembre 2001 “Adeguamento all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire”. presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio. in materia.9 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997. iscrizione e domande di annotazione”. e n. N°92342 5) Decreto legislativo 31/10/1990. 463. di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese” – art. con modificazioni.DC Cartografia. iscrizione e delle domande di annotazione”. a norma dell'articolo 3. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. 11) Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000. 347 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”. 20/06/96. 58 del 19/11/2003 – Prot. Approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione. 3 di 18 Firmato ing. n. delle note di trascrizione. lettere f) e g) . 662”. n. 6) Decreto interministeriale 10 marzo 1995 “Nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio. D. Catasto e Pubblicità Immobiliare. 10) Decreto legislativo 18 gennaio 2000. di iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche”.1. 9) Decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 8) Decreto interministeriale del 29/4/1997 “Obbligo di presentazione su supporto informatico. 323 “Disposizioni urgenti sul risanamento della finanza pubblica” convertito. 466. n. dalla Legge 8 agosto 1996. rispettivamente. n. comma 134. n. 7) Decreto interministeriale del 29/4/1997 “Nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri e agli uffici del territorio delle note di trascrizione. n. 14) Regolamento Agenzia del Territorio 28/2/2002 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990. n. “Legge 27/2/1985. N°92342 12) Decreto direttoriale 13 dicembre 2000 “Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati”. 22) Circolare 27 agosto 1996. Ulteriori chiarimenti Pag. Presentazione di note e domande su supporto informatico. e. in regime di obbligatorietà. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. relativamente agli atti di compravendita di immobili. 4 di 18 Firmato ing. n. 58 del 19/11/2003 – Prot. Istruzioni”. 19) Circolare 18 ottobre 1986. n. 13) Decreto direttoriale 12 dicembre 2001 “Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione.DC Cartografia. n. Legge 27 febbraio 1985 n. Quesito“. Nuove norme in materia di pubblicità immobiliare e di servizio ipotecario. 17) Circolare 7 agosto 1985. 21) Circolare 2 maggio 1995. 52. n. 20) Circolare 12 luglio 1990. 52 del 27 febbraio 1985.59 “Imposte ipotecarie. 15) Decreto direttoriale 1 agosto 2002 “Estensione.38 interpretativi”. 16) Decreto direttoriale 18 aprile 2003 “Progressiva estensione. 241. n. 18) Circolare 24 giugno 1986. a tutti i distretti notarili.128/T “Legge n. in regime di facoltatività. ad altri distretti notarili del modello unico informatico.47 “Imposte ipotecarie. Istruzioni di servizio riguardanti le nuove procedure automatizzate del servizio di pubblicità immobiliare”. Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995”. trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili”.65 “Legge 27/2/1985. relativamente ad altre tipologie di atti”.52. Carlo Cannafoglia . del modello unico informatico a tutti i distretti notarili relativamente agli atti di compravendita di immobili”. Catasto e Pubblicità Immobiliare.205/T “Presentazione di uno o più modelli di nota meccanizzata in caso di unico atto contenente più negozi dello stesso tipo. n. Nuove norme in materia di pubblicità immobiliare e di servizio ipotecario”. in regime di obbligatorietà. 52. n. 7 legge 30 marzo 2001. pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 28) Circolare 6 giugno 2003. relativamente ad altre tipologie di atti”.Decreto legislativo 18 dicembre 1997. 5 di 18 Firmato ing. 25) Circolare 15 novembre 2002. in regime di obbligatorietà. n. n. 29) Circolare 17 luglio 2003.3 “Attivazione del servizio telematico atti immobiliari . e.10 “Estensione. a tutti i distretti notarili. 58 del 19/11/2003 – Prot.5.II. e agli Uffici del Territorio delle note di trascrizione. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. ad altri distretti notarili del modello unico informatico. 165”. in regime di pagamento tramite Modello F24 a fronte di note redatte da Modello Unico”. sistema informatico per la gestione delle formalità di trascrizione / iscrizione e della banca dati dei Registri Immobiliari. applicativi UNIDOC e SOSTEL per la predisposizione delle note di trascrizione/iscrizione ai fini dell’invio telematico. 17 comma 1-bis della . ad altre tipologie di atti”.1997”. e. n. 111 del 15. serie generale. trascrizione / iscrizione e voltura degli atti immobiliari mediante trasmissione telematica (adempimento unico)”. La procedura fa riferimento a: • • • applicativo NOTA. in regime di facoltatività. n.317/T “Nuove modalità e obbligo di presentazione su supporto informatico alle Conservatorie dei RR. N°92342 23) Circolare 15 dicembre 1997. relativamente agli atti di compravendita di immobili. 463. Catasto e Pubblicità Immobiliare. relativamente agli atti di compravendita. n. Pag. n. iscrizione e domande di annotazione Decreti 29 aprile 1997 emanati dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. n.Figura del “gerente” . n.Utilizzo dell’istituto della delega di cui all’art. 24) Circolare 2 maggio 2002. 26) Procedura Operativa 1/2003 “Assistenza operativa per gli aspetti giuridici / amministrativi connessi all’unificazione degli adempimenti di registrazione.6 obbligatorietà. Istruzioni agli uffici”. a tutti i distretti notarili operanti sul territorio nazionale del modello unico informatico. per la predisposizione delle note di trascrizione/iscrizione su supporto informatico. Carlo Cannafoglia “Servizi di pubblicità immobiliare . 27) Procedura Operativa 2/2003 “Gestione unificata delle riscossioni: gestione “Estensione progressiva. in regime di facoltatività.DC Cartografia. giudiziario. Generalità Il processo si avvia con la presentazione. dandone informazione alla Direzione Regionale competente. I Direttori degli Uffici. 4. Carlo Cannafoglia . 58 del 19/11/2003 – Prot. alla scrivente Direzione ed alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. il floppy disk contenente le note di trascrizione/iscrizione deve essere predisposto con il programma NOTA. Pag. potranno integrare quanto previsto dalla presente procedura con istruzioni di servizio intese a regolamentare le attività interne connesse alle singole fasi procedurali. 6 di 18 Firmato ing. accompagnato dal titolo cartaceo. • tramite invio postale del floppy disk e del titolo. in riferimento anche alle specifiche caratteristiche organizzative e logistiche del singoli Uffici. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. La presente procedura si collega con la procedura di protocollo vigente negli Uffici per quanto applicabile e. o con software equivalente. 5. ha la responsabilità di applicare la procedura in oggetto nell’ambito dell’Ufficio di competenza. Responsabilità Ciascuno dei Direttori degli Uffici Provinciali del Territorio. da parte del richiedente (notaio. nella veste di Conservatore dei Registri Immobiliari. con allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento dei tributi. rimandando alle modalità operative previste da tali strumenti per tutte le fasi automatizzate. pertanto. La presentazione può avvenire: • tramite floppy disk presentato allo sportello dell’accettazione. Catasto e Pubblicità Immobiliare. ufficiale giudiziario. dell’atto civile. distribuito gratuitamente dall’Agenzia del Territorio. non entra nel dettaglio riguardante il protocollo e relative registrazioni. amministrativo (titolo) e della nota (un atto può richiedere la compilazione di più note) redatta secondo la normativa vigente. attraverso la propria organizzazione e le risorse all’uopo dedicate. La responsabilità di assicurare tale coerenza è affidata al Direttore di ciascun Ufficio.DC Cartografia. N°92342 • ambiente SISTER per la presentazione telematica. sempre in coerenza con i criteri ed i contenuti di base della presente procedura generale. …). ove ritenuto necessario. inoltre. 7 di 18 Firmato ing. N°92342 • tramite invio telematico del modello unico e della richiesta di addebito dell’importo autoliquidato tramite modello F24. Catasto e Pubblicità Immobiliare. POSTAZIONE CASSA E’ la postazione presso la quale gli operatori preposti effettuano la riscossione dei tributi dovuti. stampa modello 60. Di seguito sono descritte le postazioni di lavoro che intervengono nell’ambito della procedura in oggetto: POSTAZIONE PRESENTAZIONE Individua la postazione presso la quale gli operatori preposti ricevono le richieste di trascrizione/iscrizione presentate dall’utenza. il professionista è comunque tenuto a presentare presso il servizio di pubblicità immobiliare il titolo cartaceo. alla validazione delle formalità presentate. nonché all’acquisizione della documentazione negli archivi cartacei della ex Conservatoria. OPERAZIONI DI VALIDAZIONE Gli operatori preposti alle postazioni sopra descritte provvedono. alle operazioni di chiusura della giornata (stampa elenco note validate.In base alla normativa vigente. le Pag. Nelle singole realtà. di ordine generale. Le definizioni sopra descritte. Carlo Cannafoglia . POSTAZIONE DI VERIFICA E’ la postazione presso la quale gli operatori preposti effettuano l’esame della richiesta sotto il profilo formale. sostanziale e di conformità della nota con il titolo e curano la liquidazione dei tributi. eventuale stampa elenco soggetti). attualmente tale modalità è utilizzata solo dagli studi notarili che si avvalgono della procedura UNIDOC o software equivalente. identificano concettualmente le postazioni di lavoro in relazione alle attività previste dall’iter procedurale descritto nel successivo capitolo. volumi di lavoro e situazioni organizzative di ciascun Ufficio Provinciale del Territorio. di regola a fine giornata. in relazione alle specifiche dimensioni. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. alla repertoriazione (aggiornamento dell’archivio informatico). 58 del 19/11/2003 – Prot. a prescindere dai livelli di inquadramento delle risorse preposte. effettuano un primo controllo formale della richiesta (con il supporto del sistema informatico per la verifica del floppy disk).DC Cartografia. tengono i rapporti con l’utenza medesima nelle successive fasi che prevedono l’eventuale necessità di modifica e/o integrazione della richiesta a seguito dei controlli effettuati. 8 di 18 Firmato ing. Accettazione formalità di trascrizione/iscrizione presentate allo sportello 6. F23 attestante il pagamento dei tributi dovuti. Presso gli Uffici sono disponibili per l’utenza postazioni di lavoro con Personal Computer dotati del software NOTA per la compilazione delle note su supporto informatico. Ricezione e controlli formali Il richiedente predispone la nota di trascrizione/iscrizione su supporto informatico. ma deve loro assicurare il necessario supporto. come pure le attività di ricezione e di cassa. l’eventuale elenco delle note in esso contenute e. 6. La Postazione presentazione deve essere chiaramente individuabile. il duplo della nota (per rendere più rapido l’esame nota/titolo). Carlo Cannafoglia . in via opzionale. Esame giuridico ed accettazione. nonché il titolo cartaceo e l’eventuale copia del Mod. Il floppy disk può contenere anche più note. Conferma contabile.1. Tali postazioni devono essere chiaramente individuabili. 6.DC Cartografia.1. In particolare procede come segue: Pag. per mezzo di apposita segnaletica. La Postazione presentazione effettua il controllo formale della documentazione presentata. o o o o • • Ricezione e controllo formale. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. stampa e conferma mod. repertoriazione. Il richiedente presenta alla Postazione presentazione la nota (o le note) redatta/e su supporto informatico. Validazione. Modalità operative La presente procedura si articola nei seguenti paragrafi: • Accettazione formalità di trascrizione/iscrizione presentate allo sportello.1. 58 del 19/11/2003 – Prot. Il personale dell’Ufficio non può. redigere le note per conto degli utenti. N°92342 postazioni sopra indicate possono essere aggregate diversamente. Catasto e Pubblicità Immobiliare. a norma di legge. Ad esempio le attività di ricezione e di verifica possono essere svolte da un unico operatore. per mezzo di apposita segnaletica. Ricezione di richieste di trascrizione/iscrizione presentate per posta. Formalità derivanti da Modello Unico telematico.60. 2674 bis). 2658. trasferisce la formalità alla Postazione di verifica per il seguito di competenza. se non già avvenuta in fase di ricezione. 2674). d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. FORMALITÀ ESEGUIBILE La Postazione di verifica: • • • effettua la liquidazione dei tributi. Esame giuridico e accettazione La Postazione di verifica effettua l’esame della nota e del relativo titolo ai fini dell’accetttazione della formalità. con cui il sistema automaticamente assegna alle formalità il “numero di presentazione” definitivo nell’ambito della giornata. A seguito di tale esame possono verificarsi le seguenti ipotesi: • • • la formalità è eseguibile.. trasferisce la formalità alla Postazione Cassa per l’eventuale riscossione di tributi ancora dovuti (tasse ipotecarie e imposta di bollo). 2657. Carlo Cannafoglia . Attraverso il sistema informatico. • • • inserisce nel PC Guida il floppy disk ed effettua i controlli informatici. verifica il codice di controllo). attiva il relativo procedimento sanzionatorio. nel caso di mancato rispetto dei termini per la richiesta di trascrizione.2. la Postazione presentazione ne segnala la presenza al richiedente. N°92342 • verifica che l’idoneità del titolo sotto il profilo formale e sostanziale ai sensi degli artt.DC Cartografia. 2835 e 2836 del c. se il duplo è accluso. Pag. Catasto e Pubblicità Immobiliare. restituendo la documentazione. 6. 9 di 18 Firmato ing. verifica la congruenza fra i dati indicati nella nota e quelli presenti nel titolo. la formalità è eseguibile con riserva (artr. la formalità non è eseguibile in quanto sussistono motivi di rifiuto (art. 58 del 19/11/2003 – Prot. In questa fase si perfeziona l’operazione di numerazione. al gruppo di note presentato viene attribuito un numero progressivo “provvisorio” nella giornata.1. stampa il duplo delle Note presenti nel floppy (ove lo stesso non sia accluso alla domanda . Se il controllo dà esito positivo. Se dalla esecuzione dei predetti controlli emergono incompletezze o inesattezze.c. verifica la presenza del floppy disk e dell’eventuale attestato di pagamento dei tributi previsti (Mod. F23). secondo quanto previsto dalla normativa vigente. consegna copia del Mod. 58 del 19/11/2003 – Prot. effettua il movimento contabile. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. Lgs.). 347). su cui vengono riportate le motivazioni del rifiuto. confronta l’importo liquidato con quello eventualmente pagato con modello F23. FORMALITÀ ESEGUIBILE CON RISERVA Al di fuori dei casi di rifiuto formale.30 e mod. devono comunque essere accettate tutte quelle corrette. Lgs.1990. che riporta il numero di presentazione nella giornata e l’importo complessivo pagato. trattiene un originale in apposite raccolte delle note rifiutate e consegna l’altro. 15 del D. il Pag. come detto in precedenza. n. Il richiedente può presentare reclamo contro il rifiuto. Nei casi di formalità eseguite senza previo pagamento di imposta (art. stampa il Mod.10. riscuote gli eventuali tributi ancora dovuti.68 bis al richiedente. la formalità viene formalmente respinta.208). al richiedente. fornendogli indicazioni sui tempi presunti per il ritiro del secondo originale della Nota validata e repertoriata. FORMALITÀ NON ESEGUIBILE IN QUANTO VI SONO MOTIVI DI RIFIUTO Quando ricorrono i casi per i quali la normativa vigente prevede espressamente l’ipotesi di rifiuto.DC Cartografia. In caso di rifiuto formale il richiedente presenta all’Ufficio istanza di rimborso dei tributi pagati. l’operatore preposto alla liquidazione effettua la prenotazione a debito (mod. Carlo Cannafoglia . 2674 bis c. qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca (art. La Postazione Cassa: • • • • • • • invita il richiedente allo sportello. Qualora alcune di esse vengano restituite. stampa due originali della Nota rifiutata. 347/90) effettua l’iscrizione a campione certo. più note. tramite il sistema informatico. 16 del D. 10 di 18 Firmato ing. 31. richiama la formalità liquidata. Nei casi di FORMALITA’ DA PRENOTARE A DEBITO (art. In tali casi la Postazione di verifica: • • • sottopone la formalità in esame al giudizio del Conservatore (o suo delegato) per formalizzare le motivazioni del rifiuto.68 bis (Ricevuta di avvenuto pagamento).c. unitamente al titolo. N°92342 Il floppy disk può contenere. Catasto e Pubblicità Immobiliare. 2674 bis e notificarlo. Tale operazione viene di norma eseguita a fine giornata. la circostanza che l’esecuzione della formalità è avvenuta “con Riserva”. unitamente alle modalità per proporre reclamo. Qualora il reclamo non venga presentato entro detto termine. su istanza della parte richiedente esegue la formalità con riserva (Art. gli operatori compiono la “Chiusura giornata in accettazione” che impedisce di fatto la presentazioni di ulteriori note. 2674 bis). In tali casi la Postazione di verifica: • • sottopone la formalità in esame al giudizio del Conservatore (o suo delegato). compie le seguenti operazioni: Pag.1. viene segnalata al sistema informatico. il richiedente deve presentare il reclamo previsto dall’art. Validazione. N°92342 Conservatore (o un suo delegato). esegue la formalità “con riserva”.3. La Postazione Cassa in caso di formalità eseguite “con riserva” procede come per le ipotesi ordinarie. Catasto e Pubblicità Immobiliare. il Servizio di Pubblicità Immobiliare procede all’operazione di validazione delle formalità della giornata.c. il decreto immediatamente esecutivo del Tribunale.att. 113 ter disp. nota e devono essere 6.). devono essere riportate su entrambi gli originali della sottoscritte dal Conservatore o suo delegato. che identificano le formalità nell’arco dell’anno. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. l’eventuale reclamo in Corte d’Appello e il decreto definitivo della Corte d’Appello. si procede alle fasi previste al precedente punto “Formalità eseguibile” cui si fa rinvio. Il Servizio di Pubblicità Immobiliare.DC Cartografia. a seguito della istanza della parte interessata. Le motivazioni del rifiuto o della riserva. Dopo la numerazione delle note presentate. Entro 30 giorni dalla data in cui è stata eseguita la formalità con riserva. 58 del 19/11/2003 – Prot. con la quale i dati delle note vengono confermati e non sono più suscettibili di modifiche.60. Carlo Cannafoglia .c. completata la fase di validazione delle note accettate nella giornata. stampa e conferma mod. ma l’ufficio può decidere di eseguirla anche nel corso della mattinata per gruppi di note. se il Conservatore (o suo delegato). 11 di 18 Firmato ing. entro lo stesso termine al Conservatore (art. repertoriazione A fine giornata. la formalità accettata con Riserva perde automaticamente ogni effetto. Con la stessa operazione il sistema assegna alle note i numeri di registro generale e particolare. L’Ufficio annota a margine della formalità eseguita con riserva la proposizione del reclamo. alla chiusura dell’Ufficio al pubblico. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N.60) viene raccolta ed archiviata presso l’Ufficio. previo annullamento delle marche da bollo apposte sui titoli. 347. Per le note accettate con riserva viene evidenziata tale circostanza. Titoli. Un esemplare del Mod. sottopone i due originali alla firma del Conservatore (o suo delegato) e ne mette uno a disposizione per il ritiro da parte del richiedente.0 della tabella allegata al D. Conferma contabile Il Servizio di Pubblicità Immobiliare. il numero di presentazione ed i numeri di registro generale e particolare assegnati dal sistema. stampa l’Elenco Note validate. Lgs. il Servizio procede alla “repertoriazione” delle Note validate. per ciascuna nota validata vengono riportati oltre ai numeri progressivi di presentazione nella giornata e ai numeri di registro generale e particolare. La documentazione cartacea (Note.4. n. 12 di 18 Firmato ing. anche alcuni dati del titolo nonché le parti a favore e contro cui è stata eseguita la formalità stessa. consegna il secondo originale della nota firmato dal Conservatore o suo delegato oltre all’esito della voltura catastale. Catasto e Pubblicità Immobiliare. Il Servizio.68 bis. effettua la stampa in duplice copia del Modello 60 giuridico. Per le note rifiutate viene indicato il solo numero di presentazione e la dicitura di “nota rifiutata”. Mod. 58 del 19/11/2003 – Prot. viene inviato alla Procura della Repubblica ogni 15 giorni. a richiesta degli utenti. firmato dal Conservatore (o suo delegato). 31 ottobre 1990. che riportano la data. Pag. se pervenuto.. Infine.DC Cartografia. • effettua la conferma del modello 60 giuridico. N°92342 • • • • • stampa i due originali delle note validate. Elenco Note validate. deve effettuare con cadenza almeno settimanale la conferma contabile. 6. dietro presentazione della copia del Mod. attraverso la quale viene aggiornata la base informativa storica. Il sistema innesca automaticamente il collegamento al Catasto (o Catasti) di competenza per l’invio dei dati delle note ai fini della voltura automatica. stampa l’elenco dei soggetti di cui al punto 5. Carlo Cannafoglia . per consentire un corretto monitoraggio dei flussi di cassa.1. 60. Il richiedente • • • • riunisce in un solo plico postale i documenti da presentare per la trascrizione/iscrizione delle note. la stampa del duplo della Nota. 58 del 19/11/2003 – Prot.1 cui si rinvia. La Postazione presentazione. il proprio recapito (posta elettronica. Ricezione di richieste di trascrizione/iscrizione inviate per posta La procedura descritta al presente paragrafo è concettualmente analoga a quella illustrata al precedente paragrafo 6. Catasto e Pubblicità Immobiliare. attiva le fasi di presentazione e controllo descritte al paragrafo 6. La Postazione di verifica attiva le fasi di esame formale e giuridico della nota e del titolo descritte al paragrafo 6. • • una busta affrancata per la restituzione del Modello di Nota firmato (secondo originale). Pag. F23) e/o un assegno non trasferibile intestato all’Ufficio Provinciale del Territorio ipotecarie e imposta di bollo).DC Cartografia. rimandando per il resto del processo al paragrafo precedente. e precisamente: il floppy disk contenente la Nota (o le Note) e. altrimenti la fase di accettazione viene rinviata al giorno successivo. l’eventuale elenco delle Note contenute nel floppy. ricevuta di pagamento dell’imposta (Mod. Se l’orario di ricezione lo consente.2.1.1. il titolo cartaceo. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. cui si rinvia. N°92342 6. Nel presente paragrafo vengono evidenziate nel dettaglio le sole fasi che caratterizzano l’invio della richiesta di trascrizione/iscrizione per posta. a sua discrezione. 13 di 18 Firmato ing. numero telefonico) e domicilio per eventuali comunicazioni dell’Ufficio.2. la richiesta di formalità viene trattata nello stesso giorno.1. al ricevimento della richiesta. Il Servizio di Pubblicità Immobiliare procede alla ricezione e smistamento interno del plico secondo la procedura di protocollo e le modalità operative di ciascun Ufficio. Carlo Cannafoglia (solo per il pagamento di tasse . Il richiedente invia il plico via posta o tramite un corriere espresso al Servizio di Pubblicità Immobiliare competente. Ad oggi gli unici utenti abilitati sono i Notai. Carlo Cannafoglia . lettere a. L’Ufficio. Abilitazione all’invio del Modello Unico telematico I richiedenti che utilizzano il Modello Unico telematico devono essere abilitati dagli Uffici.3. cioè la modalità operativa tradizionale. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. verificherà se le note sono nel frattempo pervenute per via telematica.2. il sistema esegue automaticamente una serie di controlli sui file ricevuti e sui dati dei relativi adempimenti (i controlli sono individuati dall’art. 3. 6. 58 del 19/11/2003 – Prot. queste ultime. l’esito della voltura catastale. a seguito dell’avvenuta trascrizione. possono contattare telefonicamente o via posta elettronica il richiedente per eventuali comunicazioni. ove ritenuto opportuno.3. Inoltre. secondo le modalità previste dalla circolare 3/2002. Se l’invio è regolarmente avvenuto. N°92342 Nel corso delle fasi sopra esposte le Postazioni interessate.DC Cartografia. in caso affermativo. domandato la voltura. prima di procedere all’accettazione. il Notaio può utilizzare la procedura di emergenza. b e c del decreto 13 dicembre 2000). può procedere alla trascrizione/iscrizione predisponendo le note su supporto informatico.che non consentono la trasmissione dei file. Predisposizione ed invio telematico Il Notaio predispone il Modello Unico telematico. Provvede all’autoliquidazione dei tributi dovuti e procede all’invio.1. nell’ipotesi in cui questa ultima segnalazione non pervenga in tempi brevi. 14 di 18 Firmato ing. l’esito di ricezione delle note da parte del Servizio di Pubblicità Immobiliare. inoltre. direttamente all’utente che ha Pag. Formalità derivanti da Modello Unico telematico 6. Il sistema fornisce all’utente la ricevuta di trasmissione e di avvenuta registrazione. Se in fase di invio si verificano anomalie o irregolarità di funzionamento del sistema – da attestare a cura del notaio . Catasto e Pubblicità Immobiliare.3. 6. L’esito dell’elaborazione viene reso disponibile attraverso il collegamento telematico. comma 1. Fornisce. secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato al decreto 12 dicembre 2001. per ogni immobile trattato la procedura fornisce. Il richiedente. utilizzando. per mezzo del software UNIDOC o equivalente. in presenza delle quali l’Ufficio pone in essere gli adempimenti e le attività innanzi descritte. 15 di 18 Firmato ing. Pertanto. in caso affermativo. si reca presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare. formalità eseguibile con riserva).3. effettuare il controllo formale. Presentazione allo sportello del titolo cartaceo La trascrizione/iscrizione viene eseguita solo previa presentazione allo sportello del Servizio di Pubblicità Immobiliare del titolo cartaceo. l’Ufficio può visualizzarla e stamparla accedendo all’apposita funzione presente su SISTER “Ricevute di trasmissione”.2 (formalità eseguibile.3. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. la presenza delle note inviate ed effettuare l’operazione di presentazione. La Postazione di verifica effettua l’esame della nota e del relativo titolo. tramite la funzione “Elenco Note Depositate”. N°92342 6.1. stampare il duplo della nota. l’operatore dell’Ufficio verifica comunque a sistema se la nota è arrivata nel frattempo e. per la presentazione: • • del titolo cartaceo. formalità non eseguibile sussistendo motivi di rifiuto. quando il richiedente riceve segnalazione dell’avvenuta ricezione della nota. L’Ufficio può procedere. unitamente alla relativa ricevuta di trasmissione e di avvenuta registrazione. alla esecuzione della formalità.1. E’ consentito l’invio telematico di note ai soli fini della trascrizione/iscrizione. secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6. Catasto e Pubblicità Immobiliare. della ricevuta di trasmissione e di avvenuta registrazione con il dettaglio dei tributi autoliquidati. ma non è stata ancora ricevuta la nota telematica presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare.DC Cartografia. relative a note già trasmesse con procedura telematica e contenenti errori od incongruenze tali Pag. 58 del 19/11/2003 – Prot. Carlo Cannafoglia . utilizza quest’ultima rispetto a quella presentata dal richiedente su supporto informatico. Qualora il richiedente non sia in grado di esibire la ricevuta.1. La postazione presentazione provvede a: • • • • controllare sul sistema. inoltrare la documentazione alla postazione di verifica per il successivo controllo. Dall’esame possono emergere le ipotesi elencate al precedente paragrafo 6. il richiedente può presentare la nota su supporto informatico allegando la ricevuta di trasmissione e registrazione per attestare il pagamento effettuato. così. Come anticipato in precedenza. Se la registrazione telematica è avvenuta. non ha impatto sulla contabilità dell’Ufficio e viene gestita unicamente al centro. o tramite modello F23. ad eccezione dell’omesso pagamento dei tributi medesimi. L’ errore nell’autoliquidazione dei tributi dovuti da parte del notaio non costituisce motivo di rifiuto della formalità. Pag. fra l’autoliquidazione effettuata dal notaio tramite Mod. superiore o inferiore a quella calcolata dall’Ufficio. come alternativa ai contanti) presso l’Ufficio contestualmente alla presentazione del titolo cartaceo. a seconda della tipologia del tributo autoliquidato in difetto. a differenza dell’integrazione dei medesimi.10 del 15 novembre 2002.DC Cartografia. 58 del 19/11/2003 – Prot. che potrà essere riutilizzato dal medesimo con compensazioni successive in altri invii di note da modello unico. Catasto e Pubblicità Immobiliare. si possono presentare tre casi: autoliquidazione corretta. come precisato dalla circolare n. 16 di 18 Firmato ing. AUTOLIQUIDAZIONE INFERIORE A QUELLA CALCOLATA DALL’UFFICIO (DEBITO DEL NOTAIO) Se l’autoliquidazione è inferiore alla liquidazione effettuata dall’ufficio. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. AUTOLIQUIDAZIONE SUPERIORE A QUELLA CALCOLATA DALL’UFFICIO (CREDITO DEL NOTAIO) Se l’autoliquidazione è superiore alla liquidazione effettuata dall’Ufficio. Carlo Cannafoglia . Inoltre la postazione di verifica liquida i tributi ed effettua un confronto.F24 e la liquidazione calcolata dal sistema. con l’ausilio del sistema informatico. N°92342 da non consentirne l’acquisizione. il notaio ha due possibilità: • può pagare la differenza. la liquidazione riportata sulla nota sarà quella corretta e cioè pari all’importo versato in autoliquidazione tramite F24 telematico sommato all’importo corrisposto contestualmente come differenza in Ufficio. oppure in contanti (o POS. L’Ufficio ha comunque la possibilità di verificare tramite Sister l’esito delle compensazioni tramite le funzioni “Compensazioni/liquidazioni” ed “Elenco Compensazioni”. Al riguardo. La compensazione dei tributi. La somma versata in eccedenza può essere utilizzata anche in riferimento a note da inviare in Uffici diversi e per differenti tipologia di tributi. AUTOLIQUIDAZIONE CORRETTA Gli importi autoliquidati coincidono con la liquidazione effettuata dall’ufficio. In questo caso si genera un credito a favore del notaio. In tale caso. nella nota sarà indicata la liquidazione corretta. Verificandosi tale ipotesi. 6. può eliminarli dal sistema. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. “Avvisi da inviare”. il notaio può avvalersi della possibilità di integrare successivamente il pagamento tramite F24. a seguito dell’avviso. N°92342 • può avvalersi della possibilità di integrare le somme autoliquidate con un successivo pagamento tramite F24 ad integrazione del precedente. 17 di 18 Firmato ing. il giorno successivo a quello di presentazione delle formalità. Integrazione dei pagamenti dei tributi Nel caso sopradescritto di autoliquidazione inferiore alla liquidazione calcolata dall’Ufficio (debito del notaio). successivamente. “Avvisi da inviare” e “Richiesta elenchi”). “Nuovo preavviso”. 58 del 19/11/2003 – Prot. avendo cura di reinserire su Sister i nuovi preavvisi di pagamento rettificati e corretti tramite le funzioni “Avvisi”. E’ da notare che le situazioni sopra esposte possono coesistere nella medesima nota.DC Cartografia. non provvede ad integrare i tributi dovuti. Pag. a consegnare al richiedente il mod. se non sono stati riscontrati elementi ostativi. li completa con le informazioni mancanti e li conferma se ritenuti esatti. Catasto e Pubblicità Immobiliare.4. All’atto della conferma dei preavvisi da parte dell’Ufficio. Al termine dei controlli. Carlo Cannafoglia .3. e modifica quanto riportato nella Procedura Operativa 2/2003 emessa dalla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi al punto 6.4. il secondo originale cartaceo della nota debitamente timbrato e firmato. Se l’Ufficio ritiene che i preavvisi non siano esatti. l’Ufficio. Se il notaio. controlla i preavvisi generati dal sistema a fronte di ogni nota. il Servizio di Pubblicità Immobiliare provvede ad accettare la formalità secondo le usuali modalità. questi vengono inviati automaticamente al notaio di competenza. l’Ufficio notifica apposito avviso di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione dell’atto. in quanto esse si riferiscono ad ogni singolo tributo concernente la liquidazione della medesima. in tale caso la liquidazione riportata sulla nota sarà necessariamente pari al solo importo autoliquidato dal notaio.68 bis e. l’Ufficio invia al richiedente attraverso Sister un avviso “bonario” di pagamento. Questa opportunità deriva da un recente sviluppo dell’applicazione. collegandosi a Sister (tramite le funzioni “Avvisi”. A tale scopo. 3. a seguito dell’avviso. il termine di 1 giorno. Pag. 18 di 18 Firmato ing. Come anticipato in precedenza. nei casi di invio di avvisi di liquidazione a seguito di pagamento mancato o insufficiente dei tributi. 58 del 19/11/2003 – Prot. sarà cura dell’Ufficio giornalmente provvedere a controllare su SISTER. Catasto e Pubblicità Immobiliare. l’Ufficio controlla giornalmente su SISTER. tempi di invio all’utente delle ricevute di trasmissione con modello Unico. tempi per la conferma contabile. Monitoraggio dei pagamenti telematici L’Ufficio provvede giornalmente a verificare l’esito dei pagamenti telematici utilizzando l’apposita funzione presente su SISTER “Ricevute di pagamento”. l’esito positivo dei pagamenti integrativi. All’atto della conferma dei preavvisi da parte dell’Ufficio. 241 prevede. l’esito positivo dei pagamenti integrativi e ad inserire il relativo importo nella contabilità giornaliera. tramite la funzione “Avvisi di pagamento”.DC Cartografia. tramite la funzione “Avvisi di pagamento”. per il procedimento “Accettazione delle formalità di trascrizione e iscrizione”. Tali indicatori vengono rilevati attraverso il sistema di monitoraggio centralizzato dei Servizi di Pubblicità Immobiliare. Il Regolamento Agenzia del Territorio 28/2/2002 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990. d'intesa con DC Organizzazione e Sistemi Informativi PROCEDURA OPERATIVA N. integrarlo con le informazioni mancanti e confermarlo. l’Ufficio notifica apposito avviso di liquidazione utilizzando le stesse modalità previste per l’ipotesi di autoliquidazione insufficiente. l’Ufficio deve controllarlo. Caratteristiche di qualità Per l’attività di gestione delle formalità di trascrizione e iscrizione sono stati individuati i seguenti indicatori di qualità: • • • tempi di repertoriazione. In caso di esito negativo (mancato addebito dell’importo dovuto sul conto corrente del notaio). Carlo Cannafoglia . 7.5. il sistema genera automaticamente un preavviso di liquidazione. N°92342 Nei casi di invio di avvisi di liquidazione a seguito di pagamento mancato o insufficiente dei tributi. questi vengono inviati automaticamente al notaio di competenza. non provvede ad integrare i tributi dovuti. 6. Se il notaio. n. l’esenzione sia operante anche per l’imposta ipotecaria e catastale. La problematica rappresentata concerne l’applicazione.RISOLUZIONE N. riproposta dalla Società KJ S.Decreti di esproprio e atti di cessione volontaria di immobili a favore di KJ S. ipotecaria e catastale . altresì. in caso di risposta affermativa. del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. ai sensi della quale “Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento (…) l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato”. della disposizione di cui al citato articolo 57.P. si è espressa negativamente in considerazione che la società KJ non è partecipata direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. n. – Trattamento tributario Codesta Direzione Regionale ha chiesto che vengano forniti definitivi chiarimenti sulla questione. 208/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma.A. Sulla questione codesta Direzione fa presente che.p. 26 aprile 1986. relativa al trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro degli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento posti in essere dalla stessa KJ. atteso che il relativo pacchetto azionario è .A. che venga chiarito se. Ha chiesto. ha chiesto se i suddetti atti rientrano tra quelli per i quali l’articolo 57. approvato con d.p. (d’ora in poi KJ) con istanza di riesame di un interpello. comma 8. comma 8. appositamente interpellata su analoga problematica. 7 novembre 2003 Oggetto: Imposta di registro.R. anche alle espropriazioni operate dalla società KJ. In particolare. 131 prevede l’esenzione. A.p. dei rami d’azienda “Corporate” e “Centro Servizi di Gruppo” alla XZ S.l.p. per analoga questione concernente le XZ S. aveva affermato che il regime fiscale di favore in materia di imposta di registro. nel 1992 l’Ente XZ è stato trasformato in società per azioni (con denominazione sociale: XZ – Società di Trasporti e Servizi per Azioni). l’evoluzione del gruppo XZ: • in data 19 luglio 1991 è stata costituita la società KJ S. la quale a sua volta è interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.. oggi denominata XZ S.A. • nell’ambito del più recente processo di riorganizzazione societaria del Gruppo XZ.A. e. per assicurare una analisi attuale della problematica prospettata. conseguentemente.r. 515/98 del 14 dicembre 1999. previsto per le Amministrazione statali.A.2 attualmente detenuto dalla WX S. del trasferimento. nelle risposte fornite. successivamente. Codesta Direzione Regionale..A. fino a quando la sua privatizzazione si trova in una fase iniziale.5% detenuta dall’Ente XZ (concedente) e il restante 54.p. Sez.. con una partecipazione • azionaria del 45..p.p. in cui le relative azioni restano interamente in mano pubblica e. si applica anche agli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento posti in essere dalla società XZ S. con atto di scissione parziale. le . è opportuno ricostruire.5% detenuto da altri soci. nel quale. • dal 10 marzo 1998 l’intero capitale sociale di KJ è detenuto da XZ – Società di Trasporti e Servizi per Azioni (società controllante di KJ e concedente). la società mantiene immutata la natura di impresa pubblica. a seguito prima della cessione del ramo d’azienda “Trasporto” a YH S..p. sulla base di quanto precisato dalla stessa KJ. Preliminarmente. la quale è succeduta all’Ente nel rapporto concessorio con KJ.A.. III. con il parere n. ha tenuto conto di quanto espresso dal Consiglio di Stato. la quale a sua volta è controllata al 100% dalle XZ S.A. 1846/03. 57.. 333 del 1992. comma 8. la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Consiglio di Stato sull’applicabilità o meno dell’esenzione prevista per lo Stato dall’art.p. ivi comprese – per quanto riguarda la società ferroviaria – le disposizioni dell’articolo 24 della legge 17 maggio 1985. del testo unico dell’imposta di registro. 210. controllata quest’ultima al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. la sezione III del Supremo Organo consultivo ha ritenuto condivisibili le argomentazioni esposte da codesta Direzione Regionale nelle risposte alle istanze di interpello relative alla questione de qua.p.p.. che ogni soluzione proposta in ordine ai problemi inerenti al regime fiscale di favore (…) poteva ritenersi valida soltanto in via transitoria…” Ha. fino all’approvazione dei relativi statuti. ai decreti di esproprio. quindi. volte a conservare la validità alle agevolazioni di tipo fiscale già previste in favore dell’ente XZ”. intese a mantenere provvisoriamente in vigore le norme legislative e statutarie riguardanti i singoli enti.A. a quel momento..3 XZ – Società di Trasporti e Servizi per Azioni. ha mantenuto il ramo aziendale “Gestione dell’Infrastruttura” e con esso.p.A. che ha cambiato la sua denominazione sociale in WX – WX S. di una fase soltanto iniziale del previsto processo di privatizzazione. è attualmente controllata al 100% dalla WX S. inoltre. . Pertanto. l’intera partecipazione in KJ. Con il parere n. Il Consiglio di Stato ha affermato che “…con il precedente parere del 14 dicembre 1999 si è sottolineata l’esistenza. quindi. “ …si dava rilievo alle disposizioni dell’articolo 15 del decreto-legge n.A. nonché la conseguente evoluzione della società KJ S.. del 10 giugno 2003. La società KJ. considerati i notevoli mutamenti verificatisi nel processo di privatizzazione della società XZ S. precisato che nello stesso parere. con la conseguenza. nonché agli atti di cessione volontaria a favore della KJ.p.A. n. dalla applicabilità.”. altresì. di una disciplina speciale comportante agevolazioni di vario ordine”. Il Consiglio di Stato ha. questa Direzione Centrale. precedentemente. ritenuto non fondate le osservazioni di carattere economico secondo le quali il pagamento dell’imposta di registro si risolverebbe sostanzialmente in una “partita di giro” di somme facenti tutte capo al bilancio dello Stato. di cui rispettivamente agli articoli 1. approvato con d. da un lato. sulla base delle motivazioni addotte nel parere n. 468. poiché le relative formalità e le volture non possono essere ricomprese tra quelle “…eseguite nell’interesse dello Stato”.lgs 31 ottobre 1990. . Infatti. comma 2. ad un organismo del tutto diverso. rispettivamente. non sono da includere tra quelli degli enti compresi nel settore pubblico allargato.4 Invero. 347. e 10. n. n.p. a detta società e al bilancio statale”. evidenzia che “…in base alle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato. continua il Consiglio di Stato. e l’attribuzione dell’intero pacchetto azionario della KJ S. di cui alla legge 5 agosto 1978. Sulla base delle argomentazioni riportate il Consiglio di Stato si è parimenti pronunciato negativamente in merito all’esenzione da imposte ipotecaria e catastale degli atti di espropriazione posti in essere dalla KJ. scorporata dal gruppo ferroviario. altresì. in via transitoria. del 10 giugno 2003. comma 3.A. Pertanto. impediscono che possono ancora ritenersi valide le argomentazioni riferite. Infatti. 1846/03.p.p.A. del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale.A.p. “il completo riassetto del settore. con la conseguenza che (…) ragioni di ordine strettamente contabile non consentirebbero una sorta di “compensazione” tra partite afferenti. caratterizzato da una partecipazione esclusiva – in via diretta – dello Stato e caratterizzato. allo stato attuale del processo di privatizzazione le condizioni di fatto e i suddetti presupposti normativi non sono riconducibili alla situazione della KJ S.A. i conti della menzionata KJ S. dal Supremo Organo consultivo. alla società denominata “WX S. parte prima. trasferire benefici fiscali da un soggetto passivo d’imposta (società XZ) ad un altro soggetto passivo (KJ S. comma 2.A. sono dovute le imposte proporzionali di registro.5 considerato lo stato attuale del processo di privatizzazione e la normativa vigente. e 1 della tariffa. ritiene che per gli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento posti in essere dalla società KJ. non è consentito. del combinato disposto degli articoli 44.p. allegata al testo unico dell’imposta di registro. rispettivamente. nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento tributario. . D’altro canto. nonché per le cessioni volontarie di immobili a suo favore. in assenza di una espressa previsione normativa. ipotecaria e catastale ai sensi . e dell’articolo 1 della tariffa del testo unico delle imposte ipotecarie e catastale e 10 dello stesso testo unico.). emanato congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate. trascrizione e voltura catastale assolte. 6/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma. i notai operanti su tutto il territorio nazionale possono utilizzare tale procedura per gli atti stipulati dalla data di pubblicazione del decreto (22 dicembre 2001). Inoltre. 463). ATTIVAZIONE ED ESTENSIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA DEGLI ATTI IMMOBILIARI Con la presente circolare questa Agenzia intende fornire ulteriori chiarimenti sugli adempimenti e controlli connessi alle formalità di registrazione. iscrizione ed annotazione nei registri immobiliari. 5 febbraio 2003 Oggetto: registrazione degli atti con procedura telematica – imposta principale 1. trascrizione. a partire dal 1 maggio 2002 “i notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi. del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997. nonché per la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (articolo 3-bis.CIRCOLARE N. Bergamo. Preliminarmente precisa che: con decreto direttoriale del 12 dicembre 2001. n. Viterbo e Rieti devono utilizzare . è stato attivato l’uso della procedura telematica per l’esecuzione delle formalità di registrazione. Conseguentemente. attraverso procedure telematiche. Perugia. comma 1. dall’Agenzia del Territorio e dal Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia. Siena e Terni” i quali. Pistoia. Campobasso. Caserta. Mantova. infine il decreto precisa che le disposizioni in esso contenute non si applicano “per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni . per detta tipologia di atti stipulati da tale data. “i notai che operano nei distretti notarili di Benevento. Livorno. è stato esteso l’uso della procedura telematica per l’esecuzione delle suddette formalità ai “notai che operano nei distretti notarili di Bologna. a partire dal 1° ottobre 2002 “devono utilizzare la procedura telematica per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data”. Grosseto. Lucca. Prato.con riferimento agli atti stipulati dalla stessa data . Modena. Arezzo. Massa. Sondrio. Piacenza e Reggio Emilia devono utilizzare (…) le procedure telematiche (…)”. Firenze. Parma.tutti i notai possono utilizzare le procedure telematiche “anche per gli adempimenti relativi ad atti di mutuo e costituzione di garanzie reali su diritti immobiliari. Forli. a partire dal 1 ottobre 2002 . Rimini.2 la procedura telematica per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data”. Ravenna. Brescia. Cremona. a partire dal 15 novembre 2002. alle costituzioni di vincoli su immobili (…) accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati (…) e alle accettazioni tacite di eredità (…) sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti”. con successivo decreto direttoriale del 1° agosto 2002. Isernia. Con lo stesso decreto è stabilito che. alle cessioni e costituzioni di diritti reali a titolo oneroso su immobili. Pisa. . 3/T del 2 maggio 2002 “ Attivazione del servizio telematico atti immobiliari – Decreto legislativo 18 dicembre 1997. n.3 nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929. e che sarà progressivamente estesa ad altri distretti territoriali e fattispecie negoziali – si affianca. E’ pertanto opportuno riepilogare brevemente le modalità di registrazione evidenziando similitudini e diversità delle due procedure. n. approvato con d. 20). 16. devono intendersi pienamente confermate.R 26 aprile 1986. 2. previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio (art. b del Testo Unico) entro i termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 del Testo Unico (venti giorni per gli atti formati in Italia e 60 giorni per gli atti formati all’estero). in questa prima fase. disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. dallo stesso ufficio. In questa fase si ricorda che: l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione (art. comma 1.Istruzioni agli uffici”. Le istruzioni fornite agli uffici e agli utenti con la circolare dell’Agenzia del Territorio . SISTEMA TRADIZIONALE DI RICHIESTA DELLE FORMALITA’ La procedura telematica – già utilizzata da un considerevole numero di soggetti. Il regime tradizionale prevede l’obbligo di chiedere la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate (articoli 9 e 10. del Testo Unico) che può essere differita.Agenzia delle Entrate. lett. n. comma 1. al regime tradizionale della formalità di registrazione. n. 463 . 499”.P. per non più di tre giorni (comma 2). 131 (da ora in poi ‘Testo Unico’). a norma dell’articolo 15 lettera a). 463 . commi 1 e 2 del decreto legislativo n. . in caso di mancato pagamento.deve essere presentata su modello unico informatico da trasmettere per via telematica. è liquidata dall’ufficio mediante l’applicazione delle aliquote indicate nella tariffa alla base imponibile (art. adottato con d. 41 del Testo Unico). 3. 3-bis. Di seguito sono precisate le peculiarità della procedura telematica. n. l’ufficio procede alla ‘registrazione d’ufficio’. 57 commi 1 e 2).e dal regolamento “ concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”.4 - l’imposta. 9 . che hanno redatto.R. 18 agosto 2000. e notifica avviso di liquidazione al soggetto obbligato al pagamento dell’imposta (art. n. La richiesta di registrazione – nonché delle altre formalità da eseguire presso gli uffici del territorio (art. - il pagamento dell’imposta principale (dovuta per la registrazione) è posto a carico oltre che dei pubblici ufficiali. per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del regime tradizionale previsto dal Testo Unico dell’imposta di registro. unitamente alla copia dell’atto e a un prospetto contenente l’elenco dei documenti e dei certificati relativi all’atto. n. 54. ricevuto o autenticato l’atto.R. 463 del 1997 e articolo 2. SISTEMA TELEMATICO La procedura telematica è disciplinata dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997. commi 4 e 5). quando non è dovuta in misura fissa. - l’imposta liquidata dall’ufficio (art.P. n. del d.come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2000. 308.P. 308 del 2000) . comma 1) deve essere corrisposta da chi richiede la registrazione e. 54. comma 1 e 2. anche dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione e delle parti contraenti (art. 308 del 2000). trascorso tale termine. con riferimento agli atti depositati presso i notai. 308 del 2000). La maggiore imposta deve essere corrisposta entro 15 giorni dalla notifica e. La regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte è controllata dagli uffici territorialmente competenti e. catastale. del d. comma 4. 18 agosto 2000. 308. n. di bollo (…) sono arrotondate (…) nel caso in cui i valori siano espressi in euro.000) ed è versata con le stesse modalità degli altri tributi. comma 3 del d. comma 1. comma 3) e deve essere richiesta “… entro 30 giorni dalla data dell’atto. L’Amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica una ricevuta sostitutiva dell’annotazione che l’ufficio competente. del Testo Unico. Infine.R. n. del Decreto legislativo n. 42. del Testo Unico (articolo 2. deve apporre in calce o a margine dell’atto. con apposito avviso di liquidazione.P. è dovuta in misura cumulativa pari a euro 165 (lire 320. “qualora sulla base degli elementi desumibili dall’atto risulti dovuta una maggiore imposta”. ovvero. come modificato dall’articolo 1. determinata ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico…” (articolo 4. l’imposta di bollo per atti relativi a diritti sugli immobili. in quanto diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione. il quale dispone “Le imposte di registro. ipotecaria.R. del d. . 9 del 2000). 3-bis. 226/E del 6 dicembre 2000). ai soggetti obbligati di cui all’articolo 10 lettera b) (attualmente i notai).P. è principale (art.R. L’importo in euro arrotondato all’unità scaturisce dall’articolo 7. sono dovuti gli interessi moratori e la sanzione per omesso o tardivo versamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. 471. sottoposti a registrazione con procedura telematica. sostitutiva dell’attestato di registrazione (cfr. comma 1. n.5 La registrazione (come anche la trascrizione e la voltura) è eseguita previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione (art. ai sensi dell’articolo 16. in caso di registrazione tradizionale. L’imposta richiesta dall’ufficio. circolare n.P. entro 30 giorni dalla data di presentazione del modello unico informatico. n. la stessa è richiesta. Nel determinare l’imposta principale i notai devono attenersi alle stesse disposizioni del Testo Unico previste nel sistema tradizionale richiamate nel precedente paragrafo 2. lett. l’immediata registrazione degli atti regolarmente trasmessi.che nel regime tradizionale è svolta prima dell’esecuzione della registrazione (articolo 16. 347). infatti. successivo a quello in cui i dati sono ricevuti dall’ufficio” (articolo 9 del Decreto interministeriale del 13 dicembre 2000). Il sistema telematico consente. 3). con il pagamento delle somme autoliquidate. I soggetti obbligati a richiedere la registrazione per via telematica .6 all’unità. b). La registrazione si considera effettuata alla data in cui l’Amministrazione finanziaria riceve i dati in telematico. previo versamento delle somme autoliquidate. deve essere svolta “… entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico . 10. 11 e 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990. Gli stessi criteri si applicano per la determinazione delle imposte ipotecaria e catastale rispettivamente dovute per la trascrizione e la voltura (combinato disposto degli articoli 2. 2 maggio 2002. da completare poi con la presentazione all’ufficio del territorio della ricevuta di avvenuta registrazione e del titolo cartaceo (punto 5 della circolare.”. ivi comprese quelle riportate negli articoli 20 (interpretazione degli atti) e 41 (liquidazione dell’imposta) e nella annessa tariffa (individuazione dell’aliquota). per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Pertanto. comma 1. anche se “ note di trascrizione e di iscrizione. l’attività dell’ufficio relativa alla determinazione dell’imposta principale . 3. n.entro trenta giorni dalla data dell’atto . n. commi 1 e 2 del Testo Unico) . le le domande di annotazione e di voltura catastale si considerano presentate nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione.nella procedura telematica è successiva alla registrazione medesima. anche se di importo diverso da quello calcolato dal sistema.coincidono con quelli previsti dal regime tradizionale (articolo 10. nonché l’avvio della procedura di trascrizione e voltura catastale. notificano ai soggetti obbligati. Tale ultima circostanza è evidenziata dal sistema che considera convenzionalmente “errata” la tassazione.7 informatico …” (articolo 3-ter) e deve essere “… diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione …” (articolo 42. ancora prima della richiesta di registrazione l’esito del controllo sulle somme autoliquidate. L’autoliquidazione delle imposte. b) del Testo Unico. La procedura telematica. . comma 1 del Testo Unico. secondo un importo diverso da quello calcolato automaticamente dal sistema. modificato dal d. 471 (articolo 3-ter del decreto legislativo n. del Decreto legislativo 31 dicembre 1992. articolo 3-quater. apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. riferito al calcolo materiale dell’imposta e consente di correggere la liquidazione eseguita automaticamente dal sistema telematico. n. 3 del 2002. nel consentire al notaio di conoscere. non pregiudica la validità della registrazione nel frattempo effettuata: il notaio può disattendere la liquidazione indicata dal sistema. nel termine sopra precisato. 9 del 2000.). deve eseguire il pagamento entro il termine tassativo di quindici giorni dalla data di notifica dell’avviso. comma 2. comma 1. 9 del 2000). ricorrendo alla funzione ‘invio di prova’. Quando dal controllo risulti dovuta una maggiore imposta.Lgs. individuati all’articolo 57. confermando l’ammontare dell’imposta autoliquidata. ove tale termine non sia rispettato sono dovuti gli interessi moratori e la sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. punto 8). poiché può essere impugnato dinanzi alla commissione tributaria. Il notaio obbligato ai sensi dell’articolo 10. già assicura un preliminare controllo del modello unico. cfr. ecc. circolare n. n. del Testo Unico. 546 (termine entro il quale il ricorso deve essere proposto. anche per via telematica. gli uffici. n. indicazione della commissione competente. lett. L’avviso di liquidazione deve essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che ne hanno determinato l’adozione e. deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 19. fino all’adeguamento della stessa. è legittimo ricorrere alle modalità stabilite per “l’irregolare funzionamento del servizio telematico” (cfr. del 2 maggio 2002). infatti. punto 4. eseguito dal sistema telematico. 4. e l’amministrazione finanziaria. coinvolgendo a tal fine l’obbligato (notaio). del decreto direttoriale del 12 dicembre 2001. Per completezza di argomento questa Agenzia precisa che.per avere entrambi precedentemente alienato un immobile acquistato con gli stessi benefici. da parte di due (o più) soggetti. ‘prima casa’. CONTROLLO DA PARTE DEGLI UFFICI DELL’AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA PRINCIPALE. 3/T del 2002). di quelli risultanti dal modello unico informatico. . quindi. circolare n. infatti. 3/T. d. e quindi. non consente la gestione di questa fattispecie. Il controllo sulla determinazione dell’imposta principale dovuta in sede di “registrazione telematica” degli atti. nel caso di acquisto in comunione di un immobile con l’agevolazione c.1.8 Il procedimento di registrazione telematica. 19/E dell’1 marzo 2001 . disciplinata dall’articolo 2. che vantano legittimamente un credito di imposta nella stessa misura percentuale della comunione (cfr. cfr. unitamente alle altre formalità da eseguire presso gli uffici del territorio. che ne controlla la regolarità e provvede a recuperare l’eventuale differenza dovuta. circolare n. Il quadro normativo di riferimento porta a ritenere che l’attività di controllo demandata agli uffici non sia limitata a una verifica di eventuali errori materiali o di incoerenza rispetto ai dati contenuti nel modello unico informatico (questo tipo di controllo è. 4) . risponde alla finalità di snellire e rendere più celere l’azione amministrativa. deve tener conto anche degli elementi desumibili dalla copia dell’atto trasmesso per via telematica e non solo. i notai devono provvedere all’esecuzione delle formalità ricorrendo alla procedura sostitutiva di emergenza.punto 1. circolare n. La procedura telematica. che autoliquida l’imposta. n.Lgs 18 dicembre 1997. in delicate valutazioni o apprezzamenti sulla reale portata degli atti registrati o. gli uffici segnalano agli organi di controllo competenti le irregolarità riscontrate per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari (art. in definitiva. citandone gli estremi. commi 3 e 4 del d. altrimenti. in caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione delle imposte. Più precisamente. risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. dal contenuto dell’atto. univoci e chiaramente desumibili dall’atto. l’ufficio recupera la maggiore imposta principale quando. con la conseguenza che l’ufficio non può fare riferimento a elementi esterni allo stesso.Lgs n. In quest’ultimo caso. al documento di prassi amministrativa (circolare. Non si considera determinato da . 3-ter comma 1 del citato d. risoluzione. in questa fase riservata al controllo dell’imposta principale. pervenire a conclusioni sorrette da interpretazioni non univoche o che necessitino di qualsiasi attività istruttoria. dal controllo degli importi autoliquidati. di conseguenza.9 Il limite all’attività di controllo è costituito. rilevi errori od omissioni materialmente evidenti ovvero riferibili a fattispecie per le quali la scrivente abbia già fornito apposite istruzioni. Si raccomanda agli uffici di rilevare esclusivamente errori ed omissioni sulla base di elementi oggettivi. 472. nota) che consente la tipologia di intervento effettuata. Circa il dolo e la colpa grave si richiama la previsione dell’articolo 5. qualora in relazione alla fattispecie concreta non sia stato esplicitato l’orientamento dell’Agenzia. neanche se già in suo possesso. nell’avviso di liquidazione dovrà farsi espresso riferimento. acquisirne ulteriori inoltrando specifiche richieste agli interessati o svolgendo qualsiasi altra indagine. dov’è precisato che: “la colpa è grave quando la imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e. Infine. gli uffici sono invitati a contattare preventivamente la Direzione Regionale. comunque. né può.9 del 2000). senza sconfinare. 10 colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. . E’ dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. Direzioni Compartimentali. RESPONSABILITA’ Le responsabilità richiamate nella presente procedura sono attribuite a: o o o Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – Area Gestione Operativa – Ufficio Gestione e Supporto Utenti Direzione Centrale Cartografia.PROCEDURA OPERATIVA N. 1 PROT. Servizio Ispettivo. con relativa tempistica. 1. SCOPO Scopo della presente procedura è definire le modalità operative di svolgimento. d’intesa con Direzione Centrale Cartografia. pagine complessive: 4 + 3 . Direzioni Uffici Provinciali 7 / 1 / 2003 DESTINATARI: DATA DECORRENZA: PROCEDURE DELL’ENTE MODIFICATE: nessuna Roma. 3. Catasto e Pubblicità Immobiliare Nucleo Assistenza Agenzia (pool di funzionari dell’Agenzia del Territorio) . 2. Catasto e Pubblicità Immobiliare. trascrizione / iscrizione e voltura degli atti immobiliari mediante trasmissione telematica (adempimento unico) Direzioni Centrali. Consiglieri del Direttore Agenzia. n° 565/03 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. APPLICABILITA’ L’assistenza in oggetto sarà fornita per un periodo di sei mesi a partire dalla data di decorrenza della presente procedura. rivolto agli utenti esterni (notai) utilizzatori del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico. detta assistenza potrà proseguire in ragione dei tempi necessari alla piena estensione del servizio “adempimento unico” e dell’andamento della domanda di assistenza da parte degli utenti esterni. A seguito di una prima valutazione dei risultati. Assistenza operativa per gli aspetti giuridici / amministrativi connessi all’unificazione degli adempimenti di registrazione. 7 / 1 / 2003 FIRMATO: Dott. Ciò in considerazione della progressiva estensione sia del regime di obbligatorietà sia delle tipologie di atti. del servizio di assistenza su problematiche di natura giuridico / amministrativa. Alberto DONIS N.L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. unico@agenziaterritorio. Catasto e Pubblicità Immobiliare.I per il tramite del numero verde (800219402) già attivo è specificatamente rivolto a quesiti di natura tecnica.I. Alberto DONIS .Ge. disponendo già di ulteriori canali. L’Ufficio Gestione e Supporto Utenti garantirà l’attivazione della suddetta casella di posta elettronica. 2 Firmato Dott. Michele Rizza (DCT Milano) Dr. con cadenza trimestrale di report statistici relativi all’andamento del servizio fornito che verranno inviati: Ø Direttore Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. per garantire una completezza del servizio di assistenza all’utente anche riguardo i quesiti di carattere giuridico / amministrativo è stato ritenuto opportuno veicolare in maniera snella le domande / risposte attivando un punto di contatto tra la struttura di assistenza tecnica della concessionaria e le competenti strutture di questa Agenzia.) da pubblicare. anche in accordo con l’Ufficio Comunicazione.Ge. 1 del 7 / 1 / 2003 . Catasto e Pubblicità Immobiliare. assicurandone il necessario supporto tecnico.Ge. n° 565/03 3.I. Ø Responsabili strutture della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi. Ø Responsabile del Nucleo Assistenza Agenzia. sui siti Intranet ed Internet dell’Agenzia. Ø Direttore Centrale Cartografia.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – Procedura Operativa n. Su indicazione della Direzione Centrale Cartografia.A.Q. Filomena Aliberti (DCT Bologna) Dr. A tale scopo è stato istituito un apposito pool di funzionari preposti alla trattazione di tali specificità ed a cui il servizio curato dalla concessionaria dovrà fare riferimento per l’inoltro dei quesiti ricevuti in tal senso. Giovanni Corsetto (DCT Firenze) Dr. Pertanto la So. GENERALITA’ Fermo restando che il servizio di assistenza assicurato dalla concessionaria So. L’Ufficio Gestione e Supporto Utenti curerà inoltre la predisposizione. Fabio Zuliani (DCT Firenze) Dr.Prot. Pag. tale pool. A tal proposito si precisa che alle strutture periferiche dell’Agenzia è fatto divieto di utilizzare detto indirizzo di posta elettronica. Bruno Frugis (DCT Bari) Responsabile Coordinatore del servizio Referente Referente Referente Referente Referente Referente Le comunicazioni tra la So. darà completa assistenza per le richieste di natura tecnica trasmettendo al Nucleo Assistenza Agenzia i quesiti di natura giuridico / amministrativa informandone contestualmente l’utente richiedente. di seguito nominato come “Nucleo Assistenza Agenzia” è composto dai seguenti funzionari: · · · · · · · Ing. Detto ufficio curerà inoltre l’elaborazione del materiale informativo che deriva dalle risposte per alimentare una base informativa (knowledge database) a supporto del servizio anche tramite la generazione di risposte tipo alle domande più frequenti (F.Luigi del Monaco (DCT Bologna) Ing. Simone Iudica (DCT Milano) Dr.it. ed il Nucleo Assistenza Agenzia avvengono mediante corrispondenza elettronica utilizzando l’apposita casella di posta costituita ed il cui indirizzo è: territorio. it.i. entro tre gironi lavorativi dalla ricezione della richiesta. ricevuta la richiesta dall’utente.ge. 2. nel secondo caso provvede a inoltrare il quesito.Prot.I. contenenti. Nel primo caso provvede a risolvere direttamente la problematica. 2. provvede a predisporre. Il referente cui è assegnata la richiesta. predisposizione della risposta e suo inoltro all’utente.2 Esame del quesito. 4. In caso affermativo provvede ad effettuare una prima disamina delle richieste pervenute e a trasmetterle nella stessa giornata di ricezione ad uno dei referenti facente parte del nucleo assistenza. una e-mail interlocutoria all’indirizzo dell’utente richiedente informandolo che la sua richiesta richiede un maggior Pag.1 Ricezione della richiesta e suo smistamento L’assistenza So. Ø Inviare la risposta all’indirizzo e-mail dell’utente richiedente entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del quesito. Giornalmente il Responsabile coordinatore del Nucleo Assistenza Agenzia. tra l’altro. n° 565/03 4. provvede a informare il Responsabile Assistenza Agenzia che il quesito richiede più tempo per la risposta. 3 Firmato Dott. ricevuta la comunicazione del referente. informandone contestualmente l’utente interessato. ricevuta la risposta del referente.. effettuato un esame della stessa.Ge. MODALITA’ OPERATIVE 4. e chiarezza della risposta. Il Responsabile del Nucleo Assistenza Agenzia provvede.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – Procedura Operativa n. effettuato un esame della stessa.unico@agenziaterritorio. b) nel caso di impossibilità di fornire una risposta immediata e completa entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta: 1. entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. l’indirizzo e-mail ed il numero telefonico dell’utente richiedente. Alberto DONIS . verifica se all’indirizzo di posta elettronica della suddetta casella siano pervenuti quesiti da parte dell’assistenza So. Il Responsabile Assistenza Agenzia. una risposta completa ed esaustiva da inviare al Responsabile del Nucleo Assistenza Agenzia. sulla base delle risposte confezionate. 1 del 7 / 1 / 2003 . intervenendo ove ritenuto Ø Incrementare. Il referente cui è assegnata la richiesta. a) nel caso di possibilità di fornire una risposta immediata e completa entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta: 1. provvede a verificare se trattasi di quesito tecnico ovvero afferente a problematiche di natura giuridico /amministrativa. tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica territorio. a: Ø Verificare l’esaustività opportuno. al Nucleo Assistenza Agenzia. invia. il knowledge database. a cura delle Direzioni compartimentali. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA OPERATIVA AGLI UTENTI ESTERNI La comunicazione dell’attivazione dell’assistenza operativa. n° 565/03 approfondimento. L’Ufficio Gestione e Supporto Utenti valuta il quesito e provvede. a cura della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. se è in grado. 6. direttamente una risposta via e-mail al Responsabile del Nucleo Assistenza Agenzia. ai Collegi Provinciali. sarà inviata entro cinque giorni dalla data di emanazione della presente Procedura Operativa: · · al Consiglio Nazionale dei Notai. la quale invierà la risposta al Responsabile Nucleo Assistenza Agenzia e per conoscenza all’Ufficio Gestione e Supporto Utenti. Sarà cura successivamente del Responsabile del Nucleo Assistenza Agenzia inviare la riposta via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’utente richiedente. Detta e-mail viene inviata per conoscenza anche all’Ufficio Gestione e Supporto Utenti. Alberto DONIS . il cui testo è riportato nell’allegato 1. Quest’ultimo provvederà successivamente alla predisposizione della risposta finale da inviare via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’utente richiedente. direttamente o delegando gli Uffici provinciali.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – Procedura Operativa n. 3. a: Ø fornire. ovvero Ø interessare del quesito la Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare.Prot. ALLEGATI Della presente procedura costituiscono parte integrante i seguenti documenti: Allegato 1: testo della comunicazione di cui al punto 5 Allegato 2: Macroflusso procedurale: Assistenza operativa su aspetti giuridici / amministrativi relativi al servizio “ Adempimento Unico” Pag. 1 del 7 / 1 / 2003 . aventi sede nel territorio di rispettiva competenza. entro tre gironi lavorativi dalla ricezione dell’e-mail del Responsabile del Nucleo Assistenza Agenzia. 5. 4 Firmato Dott. Prot. trascrizione / iscrizione e voltura degli atti immobiliari mediante trasmissione telematica (servizio “ Adempimento Unico”) L’Agenzia del Territorio in vista della progressiva estensione sia del regime di obbligatorietà dell’adempimento unico sia delle tipologie di atti sottoposti a tale adempimento. il Nucleo Assistenza Agenzia invierà la risposta all’indirizzo e-mail del richiedente. per quanto riguarda le problematiche tecniche.I. Il servizio in oggetto sarà reso in prima istanza chiamando il numero verde 800219402 . Responsabile del servizio di assistenza è un pool di funzionari dell’Agenzia costituiti in un Nucleo Assistenza Agenzia coadiuvati nell’espletamento del loro incarico dalla Direzione Centrale Cartografia. ha istituito un servizio di assistenza finalizzato alla risoluzione di problematiche di natura giuridico / amministrativa. OGGETTO: Assistenza operativa per gli aspetti giuridici / normativi connessi all’unificazione degli adempimenti di registrazione. il Nucleo Assistenza Agenzia avrà cura di inviare all’utente una nota di carattere interlocutorio. 5 Firmato Dott. L’assistenza in oggetto sarà fornita per un periodo di sei mesi a partire dal 7 gennaio 2003. Successivamente sarà possibile richiedere detta assistenza anche attraverso un indirizzo di posta strutturata. il quale veicolerà le richieste di cui all’oggetto. tramite posta elettronica.Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – Procedura Operativa n. Si precisa che qualora il termine di tre giorni lavorativi per evadere la richiesta non possa essere rispettato. si inviano cordiali saluti.Ge. Le domande più ricorrenti e le relative risposte. n° 565/03 ALLEGATO 1 Schema del testo della comunicazione da inviare al Consiglio Nazionale dei Notai ed ai Collegi Provinciali. Alberto DONIS . 1 del 7 / 1 / 2003 . saranno inserite. Con l’auspicio che l’istituzione del servizio di assistenza sopra descritta possa venire incontro alle esigenze operative dei professionisti. a cura dell’Ufficio Gestione e Supporto Utenti. che si affianca a quello già in essere svolto dalla So.Centro di Assistenza So. Pag.Ge. Sarà cura del Consiglio Nazionale dei Notai e degli Ordini provinciali in indirizzo dare la massima diffusione della presente nota ai propri iscritti. Giornalmente il Nucleo Assistenza Agenzia verifica se all’indirizzo di posta elettronica su indicato sono pervenute richieste di chiarimento. direttamente dal web SISTER utilizzato per il servizio di trasmissione. in una apposita sezione predisposta sia sul sito internet che intranet dell’Agenzia. dandone informativa all’utente interessato. Catasto e Pubblicità Immobiliare e dall’Ufficio Gestione e Supporto Utenti della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi. in corso di attivazione. nello spirito di fattiva collaborazione con i Notai utilizzatori della procedura telematica relativa. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del quesito. al Nucleo Assistenza Agenzia.I. nella quale comunicherà i motivi del ritardo e la data entro cui verrà trasmessa la risposta esaustiva. Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – Procedura Operativa n. 1 del 7 / 1 / 2003 . n° 565/03 ALLEGATO 2 Macroflusso procedurale: Assistenza operativa su aspetti giuridici / amministrativi relativi al servizio “ Adempimento Unico” Pag.Prot. 6 Firmato Dott. Alberto DONIS . U F F IC IO G E S TIO N E S U PP O R TO U T E N T I D IR E Z IO N E CENTRALE C A TA S TO U tente Esterno Interno T erritorioInform a (chiam ata num . / em ail riscontro indicazione Si tem pi di risposta (D t) Esam ina problem a e -m ail U N IC O E s a m ina / assegna etichetta Esam ina Esam ina Esam ina No Problem a tecnico Si No P roblem a norm ativo Problem a softw are Si No Si Assegna attività No Accetta Si No R isposta R isposta non risolutiva R isposta / Intendim ento No R isoluzione problem a Si R isoluzione problem a No Risoluzione problem a Si Invia risposta Increm ento know ledge database Invia risposta FAQ -M ateriale inform ativo Ufficio G est.I.A S S IS T E N Z A A D E M P IM E N T O U N IC O U TE N TE I .verde/ e-m ail) D e term ina problem a c o m unicazione inserim ento in codaacquisizione indirizzo tel.Utenti P ubblicazione su Intranet e Internet FA Q A S S IST E N Z A SOGEI A S S IST E N Z A A G E N Z IA .S upp.S .L IV E LLO CA LL C E N TE R C AS E LLA S T R U T TU R A T A II-III LIV E LLO A SS IST E N Z A R E SP O N S A B ILE N U C LE O A S S IS TE N ZA A G E N ZIA NUCLEO A S S IS TE N ZA A G EN Z IA O . fin qui. pagine complessive: 9 + 4 .Innovazioni procedurali mirate alla presentazione su supporto informatico delle domande di voltura catastali. dall’altra mirano a completare l’informatizzazione dei pubblici registri immobiliari ed a semplificare le modalità di presentazione delle relative formalità. 6 PROT. Nello sviluppo delle linee sopra evidenziate un ulteriore contributo può derivare dalla completa informatizzazione degli aggiornamenti degli intestati degli atti catastali. portato alla formazione di specifici arretrati. 1. tali attività.0 . Tale formazione sottende ad un insieme di attività che. 13 agosto 2002 N. Pag. Premessa L’Agenzia del Territorio.c. hanno prefigurato e prefigurano lo sviluppo di un insieme di procedure operative ed informatiche rivolte a garantire l’allineamento delle informazioni comuni. 1 di 9 . cartografiche ed amministrativo-censuarie del catasto. Consiglieri del Direttore. Direzioni Compartimentali e. in formato digitale. A tal fine è stata predisposta una nuova procedura per la redazione. da una parte tendono a completare. nell’ambito delle missioni assegnatele dalla norma istitutiva.CIRCOLARE N. la riduzione o l’eliminazione delle possibili cause che hanno. Direzioni Centrali.L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. allineare ed integrare le banche dati grafiche. p. sta conseguendo anche la formazione dell’anagrafe dei beni immobiliari. non per importanza. la semplificazione degli adempimenti per l’utenza e da ultimo. Inoltre. Catasto e Pubblicità Immobiliare Voltura 1. n° C/ 58750 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINAT ARI: Direzione Centrale Cartografia. delle domande di voltura che consente l’immediata acquisizione a sistema delle variazioni dei soggetti e il diretto e puntuale aggiornamento della banca dati. Servizio Ispettivo DATA DECORRENZA: Data di ricevimento della presente CIRCOLARI MODIFICATE: nessuna Roma. Uffici Provinciali. Innovazioni procedurali e del software La procedura “Voltura 1. dalla quale è possibile evincere le nuove intestazioni proposte. indifferentemente censiti sia nel catasto edilizio urbano che in quello dei terreni. permette l’immediato aggiornamento dei soggetti e delle titolarità negli atti del catasto. n. attraverso le procedure di voltura automatica da nota di trascrizione e di modello unico informatico per la registrazione. sebbene concepita nel contesto degli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione dell’Agenzia. – Circolare n.it) e può essere utilizzato dai soggetti indicati al 1° comma dell’art. ad esempio. Mediante tale programma viene prodotto un documento di aggiornamento. 6 del 13. la cui trattazione. n° 58750 Il programma in questione.0”.sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione e domande di riunione d’usufrutto. non appena sarà attivata. al momento non è obbligatorio. i quali possono avvalersi dell’assistenza tecnica degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni di categoria che operano nei settori fiscale ed immobiliare. l’uso della procedura “Voltura 1.0” consente d acquisire. 2. costituito da uno o più files.Direzione Centrale Cartografia. L’utenza può utilizzare tale procedura per predisporre domande di voltura che trattano più beni. 650 e da coloro che .0”. La disponibilità di tale nuova procedura completa il quadro delle modalità di presentazione ed acquisizione delle volture catastali in forma automatizzata già in uso presso gli uffici di questa Agenzia.agenziaterritorio. rilasciata a sistema. in formato digitale. L’esito della suddetta trattazione e del conseguente aggiornamento degli archivi è costituito da una ricevuta. i dati necessari alla i esecuzione delle volture su supporto magnetico e. Catasto e Pubblicità Immobiliare. La procedura. nella fase di compilazione della domanda. anche su rete telematica al fine dell’inoltro e della trattazione da parte degli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. denominato “Voltura 1.2002 – Prot. rappresentativi di una o più domande di voltura. direttamente al front-office degli Uffici provinciali. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. prevede una distinzione nella tipologia della voltura: Pag. trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili. Tuttavia. 2 di 9 . anche ricadenti in Comuni diversi della stessa provincia. bensì integra la tradizionale modalità di richiesta attraverso la presentazione dei modelli cartacei. è già disponibile sul sito internet dell’Agenzia del Territorio (www.08. che vi sia piena corrispondenza tra le intestazioni catastali ed i “soggetti contro” del trasferimento immobiliare. n. Per tali fattispecie rimane.P.2002 – Prot. che il trasferimento è preceduto da passaggi non convalidati da atti legali (articolo 4. possono essere presentati i tradizionali modelli cartacei riportando. comunque. la procedura “Voltua 1.Direzione Centrale Cartografia. Tuttavia.R. i beni risultano intestati (articolo 8 del D. codice fiscale. nel campo previsto per l’inserimento delle “riserve”. in catasto. diritti e quote). per produrre utili aggiornamenti. quindi. per la tipologia di “afflusso corrente”.R. Nelle ipotesi. In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali. altresì. – Circolare n. che l’adozione dell’opzione “in sostituzione di”. si può procedere. 3 di 9 . il programma contiene la previsione di controlli e limitazioni che permettono l’acquisizione in forma completa e codificata della nuova intestazione catastale (ad esempio: cognome. 6 del 13. Al fine di rendere coerenti le risultanze degli atti del catasto con i diritti reali di godimento esercitati sui beni immobili. comma sesto.P. In particolare. deve riscontrare in atti titolarità perfettamente codificate. nome. l’elenco degli atti e delle denunce che hanno dato luogo alle discordanze fra le ditte. nell’apposito quadro. n° 58750 • • • di afflusso corrente.0”. In tal caso è necessario compilare. Catasto e Pubblicità Immobiliare.0” consente l’immediato e regolare aggiornamento del data-base catastale. 26 ottobre 1972. migliorando progressivamente la qualità della banca dati. Pertanto. n. in modo sequenziale. 650). 26 ottobre 1972. la nuova procedura può essere utilizzata solo allorquando le intestazioni catastali identificano esattamente le corrispondenti ditte dalle quali avviene il trasferimento immobiliare. di preallineamento. Tale previsione costituisce la condizione necessaria per iscrivere negli atti del catasto intestazioni corrette. Si soggiunge. luogo e data di nascita. il denunciante indica. del D. la facoltà del soggetto interessato di presentare la domanda di voltura seguendo le attuali modalità operative. di recupero da voltura automatica.08. 650). Pag. ugualmente al preallineamento degli atti e delle denunce utilizzando la procedura “Voltura 1. tante volture quanti sono i passaggi intermedi mancanti. Nelle ipotesi di passaggi non convalidati da atti legali. anche se le intestazioni riportate negli atti del catasto non corrispondono ai “soggetti contro” del trasferimento immobiliare. 08. in segno di avvenuta presentazione. per via telematica. – Circolare n. nel caso di riscontro favorevole. ove occorra. in segno di avvenuta presentazione. in tempi successivi.0 In attesa che venga attivata la trasmissione telematica dei files relativi a domande di voltura redatte in formato digitale. di rilascio di ricevuta in differita). invia la ricevuta all’Ufficio mittente sempre in via automatica. Catasto e Pubblicità Immobiliare. i controlli previsti sulla codifica e completezza della nuova intestazione e dà corso.direttamente in front office – le operazioni per la registrazione della stessa. n° 58750 Infine. In ogni caso la domanda di voltura presentata con la presente procedura informatizzata viene accetta ed acquisita al protocollo generale dell’Ufficio. Una volta che quest’ultimo Ufficio ha esperito i controlli sulla regolarità della domanda ed ha provveduto alla registrazione della medesima. In caso di esito negativo. Pag. debitamente datato e sottoscritto dal richiedente. quindi. nelle ipotesi che gli errori siano imputabili all’Ufficio stesso. altresì.Direzione Centrale Cartografia. anche al fine di garantire l’esito positivo della registrazione in banca dati. il quale provvederà. o da altri motivi. 3. all’aggiornamento della banca dati catastale. anche della documentazione cartacea. In tale ultima ipotesi il richiedente provvede alla ripresentazione del documento informatico o agli adempimenti richiesti per la correzione di eventuali altri errori. alla riscossione dei tributi con rilascio della relativa quietanza. La procedura effettua. imputabili alla parte. L’Ufficio procede alle operazioni di liquidazione dei tributi (con le modalità di seguito illustrate) e. automaticamente.2002 – Prot. del file del documento di aggiornamento all’Ufficio provinciale competente alla registrazione dei dati e. Per le domande di voltura relative a beni ricadenti “fuori dall’ambito provinciale”. 4 di 9 . ovvero ne dà conoscenza al richiedente.0”. l’Ufficio verifica il motivo della non registrabilità della voltura e procede ad eseguire le necessarie correzioni. esegue . al rilascio della citata ricevuta all’utente ( trattasi. le stesse devono essere presentate allo sportello dell’Ufficio consegnando il supporto magnetico unitamente alla stampa del documento. predisporre l’invio. 6 del 13. L’Ufficio deve. Modalità da osservarsi per la presentazione di Voltura 1. entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. comunque. riscontrata la regolarità della domanda. si segnala l’opportunità. l’Ufficio ricevente provvede alla accettazione. qualora la causa di mancata registrazione derivi da una errata compilazione del modello di “Voltura 1. di predisporre un singolo documento per ogni tipologia di voltura (di afflusso / preallinamento / recupero da voltura automatica). raggruppando gli immobili per tipo di catasto e per Comune. pertanto. delle volture relative a beni ricadenti in ambiti provinciali diversi. Il documento concernente la tipologia voltura “di afflusso” relativo ad un medesimo atto traslativo. si segnala che sono in corso di definizione i necessari adeguamenti delle procedure informatizzate atte a consentire la registrazione. 642. ai fini del calcolo del tributo. deve avvenire direttamente in sede di accettazione al front-office dell’Ufficio. può contenere diverse domande di voltura. 4. • si applica un tributo speciale catastale per ogni domanda di voltura. numero seconda voltura.001. Infine. seconda nota n. sulla base dei seguenti criteri: • si sconta un bollo “virtuale” per ogni domanda di voltura. – Circolare n. numero seconda voltura. A fronte di più note per la stessa voltura (ex lettere distintive) le medesime sono distinte con numeri progressivi (Esempio: protocollo generale n.08. presso l’Ufficio ricevente. tenuto conto che la tipologia “domanda di recupero da voltura automatica” riguarda la possibilità di integrare i dati contenuti nella nota di trascrizione solo ai fini del corretto Pag. 6 del 13. la procedura provvede ad effettuare la disaggregazione del documento stesso in singole domande di voltura secondo la normativa catastale. 425. sempre distinta per Comune e per tipo di catasto. convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996.2002 – Prot.002). a loro volta costituite da più note. Trattamento tributario delle domande di voltura presentate su supporto informatico L’attuale versione della procedura non consente la liquidazione automatica dei tributi dovuti per la presentazione delle domande di voltura che. a prescindere dal numero delle note contenute nella stessa. distinta per Comune e per tipo di catasto. e tariffa allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992. prodotto a stampa dalla procedura. l’imposta è dovuta per ogni foglio (composto da quattro facciate) o frazione di foglio. n. Si evidenzia che il protocollo generale è unico per il documento. In caso di domande comprendenti più pagine. mentre ad ogni domanda di voltura viene assegnato dalla procedura un ulteriore numero identificativo. ai sensi della tariffa stabilita dal decreto legge 20 giugno 1996. 1045. Catasto e Pubblicità Immobiliare. In questi casi. 5 di 9 . n. a norma del decreto del Presidente d ella Repubblica 26 ottobre 1972. già regolarmente acquisite agli atti dell’Ufficio e ancora non registrate. numero prima voltura = n. Non sono dovuti ulteriori tributi per la tipologia “di preallineamento” presentata per la definizione di volture cartacee. 1046.001. 1046. n° 58750 In proposito. 323. 368.Direzione Centrale Cartografia. prima nota n. n. si ritiene opportuno. 5. nessun ulteriore tributo sia dovuto per la ripresentazione della domanda.0” comporta la corresponsione dei relativi tributi. n° 58750 aggiornamento degli atti catastali e non di procedere alla rettifica della nota stessa. quelle in materia di voltura. per tale fattispecie. si fa presente che i documenti accettati e le note di voltura registrate saranno rilevati automaticamente dal sistema informatico. per gli adempimenti connessi alla presentazione delle domande di voltura. è riconducibile al contesto normativo di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997.0”. una nuova voltura “di afflusso”. la presentazione della domanda di voltura con la procedura “Voltura 1. i soggetti tenuti a presentare la domanda di registrazione degli atti civili o giudiziali od amministrativi sono altresì tenuti a richiedere le conseguenti volture catastali. fornire alcuni ulteriori chiarimenti in ordine a particolari aspetti che hanno riflessi sull’attività sanzionatoria. la domanda di voltura automatica sia già stata registrata in banca dati. – Circolare n. configurandosi. si ritiene che. avuto riguardo anche a specifici quesiti posti dalle strutture periferiche di questa Agenzia. anche in tali casi.08. Voltura catastale. per una cognizione più organica della materia. Individuazione dei soggetti autori della violazione e destinatari delle sanzioni. n.2002 – Prot. 26 ottobre 1972. Ai soggetti che non Pag. 6 del 13. Al riguardo. ma si rendesse necessaria una rettifica della intestazione catastale per errore imputabile alla parte. Catasto e Pubblicità Immobiliare. 650. Tanto premesso.R.P. con esito conforme ai dati indicati nella nota di trascrizione. Ai fini del monitoraggio e consuntivazione del nuovo processo di accettazione ed aggiornamento atti con “Voltura 1. segnatamente. 2 – prot. 6 di 9 . concernente la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. UDA/784 – del 17 aprile 2002. La disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni catastali e. n. si rimanda alle disposizioni impartite dall’Agenzia del Territorio con la circolare n. 3 del D. Riferimenti temporali da considerare in alcune ipotesi di fattispecie sanzionabili. invece.Direzione Centrale Cartografia. 472 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi della previsione normativa di cui all’art. in questa sede. degli Uffici competenti alla contestazione della violazione ed all’irrogazione della sanzione. Qualora. Violazione delle norme ed applicazioni delle relative sanzioni. Procedimento sanzionatorio adottabile per tardiva presentazione della domanda di voltura. 1. 2. n. Nell’ipotesi che l’Ufficio delle Entrate non dovesse restituire il titolo. 346. n° 58750 ottemperano alle richiamate disposizioni. in alcune particolari fattispecie. richiesta contestualmente alla presentazione della nota di trascrizione presso i Servizi di pubblicità immobiliare. 12 dello stesso decreto n. munito degli estremi dell’avvenuta registrazione. In questi casi.2002 – Prot. con l’indicazione delle cause della mancata registrazione. n. – Circolare n. l’adozione degli atti finalizzati alla contestazione ed irrogazione della sanzione e la gestione dell’eventuale contenzioso. sulla stampa del documento deve essere obbligatoriamente dichiarata la data di registrazione. 6 del 13. se prodotta nei termini. In caso contrario e qualora la domanda di voltura non sia stata presentata all’Ufficio nella cui circoscrizione si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. In ordine all’accertamento della tardiva presentazione della domanda di voltura. In tale ipotesi il richiedente Pag. 650. non può dar luogo a sanzioni. sostituisce la tradizionale domanda di voltura e pertanto. la voltura automatica. si fa presente quanto segue. In merito all’individuazione dell’Ufficio competente alla contestazione della violazione ed all’irrogazione della sanzione. Lo stesso adempimento incombe. Procedimento sanzionatorio adottabile nelle ipotesi di omessi adempimenti da parte dei soggetti richiedenti la voltura automatica.Direzione Centrale Cartografia. deve procedere alla riscossione della sanzione. a seguito di esito negativo della stessa. 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990. nei casi di trasferimento per causa di morte. Com’è noto. solo se ricorrono i presupposti per il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (art. si chiarisce che l’Ufficio che riceve la domanda. 7 di 9 . 13 del decreto legislativo n. 650/1972. entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta registrazione degli atti o delle denunce. ai soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione. intendendosi per tale quella nella quale il titolo è stato presentato al competente Ufficio delle Entrate. 3/1208 del 7 aprile 1978 e in adesione ai principi normativi sanciti dalla legge 27 luglio 2000. 26 ottobre 1972.P. individuati dal comma 2° dell’art. conformemente a quanto già disposto con la lettera circolare prot. è applicabile la sanzione prevista dall’art. Da tale data decorre il periodo di trenta giorni e gli ulteriori adempimenti previsti dal soprarichiamato D. Qualora l’esecuzione automatica della voltura abbia esito negativo l’Ufficio ne dà notizia al richiedente.08. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). nel termine utile per la successiva presentazione della domanda di voltura in catasto. si autorizzano gli Uffici ad accettare le domande di voltura senza l’indicazione completa dei soprarichiamati riferimenti di registrazione. insieme alla liquidazione dei tributi. n. n. tuttavia. in quanto Ufficio destinatario della domanda di voltura. 472 dell’anno 1997). Catasto e Pubblicità Immobiliare. spettano a quest’ultimo.R. gli Uffici sono invitati a comunicare alle Direzioni Compartimentali. gli Uffici che riceveranno le domande di voltura su supporto informatico provvederanno alla loro registrazione in front-office. n° 58750 è tenuto ad integrare i dati in precedenza indicati nella nota di trascrizione. ogni possibile forma di assistenza all’utenza al fine di garantire il corretto uso della procedura in esame. Al fine di disporre costantemente dei dati relativi al grado di effettivo utilizzo della nuova procedura. Modalità di attivazione.0”. anche avvalendosi della procedura “Voltura 1. l’Ufficio provvede a notificare.che.0” rispetto al flusso delle volture accettate allo sportello catastale dell’Ufficio (codice prodotti T048T049-T052-T053). compito degli stessi Uffici fornire. a far data dal ricevimento della presente circolare. 6 del 13. qualora ne ricorrano le condizioni.v. inoltre. – Circolare n. con particolare attenzione nella fase di avvio.Direzione Centrale Cartografia. 6. Pag. In ogni caso. la nuova domanda di voltura cartacea o in forma digitale “Voltura 1. n. . con le modalità normativamente previste. oltre che recepire ogni utile suggerimento per migliorare la qualità e versatilità della procedura e recepire segnalazioni di eventuali malfunzionamenti per i dovuti interventi. Gli Uffici provinciali avranno cura di pubblicizzare la nuova modalità di presentazione delle domande di voltura in formato digitale . l’atto di contestazione della violazione in parola.08.0”. con cadenza – inizialmente – bimestrale. In mancanza di tali adempimenti. Sarà. senza dover corrispondere alcun tributo. compiuta comunicazione alle categorie professionali nonché alle associazioni di rappresentanza ed assistenza dei contribuenti. eventuali domande di voltura prodotte solo su supporto cartaceo saranno prontamente acquisite dal personale dell’Ufficio. e registrate in banca dati. ai fini dell’applicazione della relativa sanzione. in particolare. comunque. con le modalità di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1994. Fino al momento in cui l’impiego della procedura in esame non verrà resa obbligatoria.nelle opportune sedi e nelle forme dovute dandone. oppure a presentare. la percentuale di domande presentate con la procedura “Voltura 1. da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della mancata esecuzione della voltura. 701. al fine di prevenire la formazione di arretrato sui flussi di aggiornamento di che trattasi. dovrà essere svolta entro e non oltre la prima decade del mese di settembre p. Catasto e Pubblicità Immobiliare. 8 di 9 .2002 – Prot. Catasto e Pubblicità Immobiliare.Direzione Centrale Cartografia.to IL DIRETTORE CENTRALE Ing. f. n° 58750 Le Direzioni Compartimentali vorranno trasmettere alla Scrivente i dati di cui sopra. CARLO CANNAFOGLIA Pag.08.2002 – Prot. Si prega fornire assicurazione di adempimento. – Circolare n. verificare la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni della presente circolare e fornire notizie su ogni aspetto inerente l’attività in esame. 6 del 13. 9 di 9 . I campi costituenti il documento comprendono i dati generali (descrizione sommaria non obbligatoria) ed i dati relativi al dichiarante ovvero presentante (notaio. 3. solo per gli immobili iscritti nel Catasto Fabbricati. purché appartenenti alla stessa Provincia. La procedura permette. altresì. che consente l’accesso puntuale alle finestre di dialogo. obbligatori.Direzione Centrale Cartografia.2002 – Prot.44 Mb.0 consente la presentazione delle domande di voltura catastali su supporto informatico per qualsiasi tipologia di atto legale soggetto a voltura. Nella sua veste definitiva il programma si presenta così strutturato: DOCUMENTO Il documento costituisce la prima entità gerarchica all’interno della quale possono essere contenute una o più volture considerate nel senso tradizionale del termine. INSTALLAZIONE Il software per l’installazione della procedura è disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio. peraltro. 2. sostituendo il programma software “Allinea” utilizzabile. La compilazione dei dati è assistita da una guida in linea. Per effettuare l’installazione è necessario scaricare preventivamente gli archivi che contengono il software di installazione e decomprimerli con qualsiasi prodotto che effettui l’estrazione di file compressi in formato ZIP. sia iscritti nel catasto urbano che in quello dei terreni. STRUTTURA DEL PROGRAMMA La navigazione all’interno dei quadri per la compilazione dei dati necessari al documento di voltura è effettuabile tramite una struttura gerarchica ad albero. INTRODUZIONE La procedura Voltura 1. fPagina 1 . E’ necessario avere installato un browser per la visualizzazione della guida in linea. Con Voltura 1. Il software di installazione è suddiviso in cartelle che occupano al massimo uno spazio di 1. erede…). n.0 è possibile presentare con un unico documento. la presentazione di documenti di preallineamento. per consentire la copia su floppy. 6 del 13. 58750 ALLEGATO TECNICO 1. La procedura è utilizzabile su sistemi operativi Windows 95 e superiori ed è ottimizzata per una risoluzione dello schermo di 800x600 pixel. Catasto e Pubblicità Immobiliare – Allegato alla Circolare n. La stampa dei documenti in Voltura è demandata al programma Acrobat Reader o ad altri software similari che gestiscono archivi in formato PDF. In nuovo prodotto informatico può essere utilizzato anche per il recupero delle volture automatiche da nota di trascrizione che hanno avuto esito negativo.08. domande di voltura che trattano beni relativi a più Comuni. anche di Comuni diversi da quelli relativi agli immobili del documento purché appartenenti alla medesima Provincia. ii) ditta già presente in atti: nel caso la ditta da indicare nel documento sia già presente nella banca dati catastale “in forma completa” (stessi intestati. Catasto e Pubblicità Immobiliare – Allegato alla Circolare n. n. 6 del 13.. ecc. Per l’individuazione dei diritti sui beni immobili la procedura utilizza i codici in uso presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari. può contenere uno o più soggetti (persone fisiche o giuridiche) con una o più titolarità ed uno o più immobili (fabbricati e terreni). iii) ditta con soggetti a favore e contro (in sostituzione di …): la ditta contro definita nel documento deve coincidere perfettamente con la ditta presente in banca dati.08. stessi diritti e quote). 58750 VOLTURA Ogni domanda di voltura può contenere una o più note (trasporti o lettere distintive) intesi nel senso tradizionale del termine.2002 – Prot. I campi relativi agli estremi di protocollazione (data e numero) non sono obbligatori. • voltura per recupero di voltura automatica da trascrizione (esito negativo o parzialmente positivo). NOTA La nota di voltura può riguardare: • voltura di afflusso per qualunque tipologia di atto o trasferimento. I campi costituenti la nota riguardano: a) tipo di voltura (afflusso. non registrata per vari motivi: disallineamento banca dati catastale. con l’aggiunta del titolo non codificato “Oneri”. CONTROLLI PRIMARI Contestualmente alla compilazione dei campi vengono eseguiti i seguenti controlli primari: fPagina 2 . b) estremi del documento. d) dati relativi alla ditta: i) ditta nuova: occorre compilare completamente la ditta con i dati relativi agli intestati. SOGGETTI ED IMMOBILI Ogni nota (trasporto). preallineamento e recupero voltura automatica). è possibile indicarla facendo riferimento ad un immobile o ad una particella già in carico alla ditta medesima. aggiornamento errato della banca dati catastale. titolarità e quote. titoli non codificati. c) estremi di registrazione dell’atto (nel caso di recupero di voltura automatica si intendono gli estremi della nota di trascrizione). • voltura di preallineamento relativa a documenti mai registrati ovvero a documenti inseriti in atti in modo errato.Direzione Centrale Cartografia. 6 del 13. STAMPA ED ESPORTAZIONE Una volta completata la compilazione del documento è possibile effettuare un controllo formale del documento costituito da quelle verifiche di conformità non eseguibili contestualmente alla compilazione dei dati. E’ possibile eseguire la stampa del documento. debitamente sottoscritta dal richiedente. Qualora sia stata indicata una ditta già presente in atti la ricevuta contiene i dati completi della ditte di riferimento. inoltre. il programma esegue un controllo sulla quadratura dei titoli e delle quote per le ditte di nuova costituzione. La procedura consente.08. di un apposito campo del documento informatico. 6. introdotti i dati necessari. 4. sebbene giuridicamente esista una differenza tra proprietà posseduta in comunione legale dei beni e proprietà al fPagina 3 . Il documento è esportabile su dischetto o altri supporti informatici. n. Questa comporta il rilascio di una ricevuta di avvenuta registrazione completa di tutti i dati aggiornati. Nei casi in cui venga confermata una ditta già presente in atti. avviene su una o più pagine. l’aggiornamento avrà esito positivo solo se la ditta in atti è completa. il codice di riscontro per permettere al personale dell’Agenzia del Territorio di verificare la rispondenza fra contenuto cartaceo e contenuto informatico. CONTROLLO FORMALE. sostituisce di fatto la presentazione con il tradizionale modello cartaceo. attraverso la compilazione. che costituiscono la medesima domanda di voltura. coerenza cronologica date significative. tramite indicazione dell’immobile di riferimento. Sulla stampa medesima comparirà. coerenza identificativi catastali relativamente al comune di appartenenza (sezioni catastali). Catasto e Pubblicità Immobiliare – Allegato alla Circolare n. PRESENTAZIONE-AGGIORNAMENTO La presentazione della domanda di voltura su supporto informatico e della relativa stampa. PARTICOLARITA’ • Preliminarmente si precisa che per le ditte da iscrivere in catasto con l’annotazione “in comunione legale dei beni”. l’annotazione di riserva. ovvero cancella. da presentare all’Ufficio.Direzione Centrale Cartografia. il controllo sulle quadrature fornisce esito negativo qualora sia presente il solo titolo oneri ed invece esito positivo qualora il titolo oneri sia in aggiunta ad una ditta codificata e completa. 5. A tal riguardo si fa presente che la stampa delle diverse note. 58750 • • • • • presenza ed esattezza del Codice Fiscale per persone fisiche e non fisiche. Nei casi di omocodice è possibile inserire il codice corretto. Sulla stampa della prima pagina di ogni nota di voltura deve essere riportato il numero della domanda e il progressivo di nota che viene attribuito in fase di registrazione del documento.2002 – Prot. suddivisa per note di voltura. L’Ufficio accertata l’attendibilità della segnalazione inserisce. di calcolare automaticamente il codice fiscale. Il programma consente di proporre in formato libero l’eventuale introduzione o cancellazione di riserve. in formato testuale. per il quale non è previsto alcuna specifica di quota. Poiché. In tale fattispecie è necessario selezionare il diritto reale “diritto dell’enfiteuta” nel campo relativo al titolo e specificare “livellario” nel campo libero sopradetto. vengono utilizzate dalla procedura “Voltura 1. ciò ai fini del controllo informatico della quadratura dei titoli. fPagina 4 .Direzione Centrale Cartografia. tuttavia. Si precisa che l’indicazione di tali quote non pregiudica alcun diritto reale di godimento. Per qualsiasi ulteriore chiarimento in ordine alle modalità di compilazione dei documenti fare riferimento alla Guida in linea associata al programma.2002 – Prot. ovviamente. n. come già detto. indicare. il “diritto del concedente” nel campo relativo al titolo e specificare. non presenti nei pubblici registri immobiliari. 6 del 13. 58750 • • 50%. “direttario” nell’apposito campo. Parimenti. Catasto e Pubblicità Immobiliare – Allegato alla Circolare n.08. ad esempio. è possibile descrivere tali titoli nel campo “Eventuale specificazione del diritto”. la procedura richiede di introdurre ugualmente la quota di 500 millesimi per ciascun coniuge (nell’eventualità. in Catasto sono previsti alcuni diritti specifici. è indispensabile. Il caso più frequente è sicuramente quello relativo al livellario. Per la codifica dei diritti reali di godimento. il diritto deve esser codificato con “proprietà superficiaria” e relative quote nel campo previsto. Per quanto concerne l’individuazione della ditta proprietaria del fabbricato. che non esistano altri titolari di diritti). ai fini della quadratura delle quote del diritto.0” le stesse modalità osservate in materia di Pubblicità Immobiliare. nel campo libero suddetto è da specificare “per il fabbricato”. qualora sia necessario introdurre più di un soggetto quale titolare del diritto è possibile specificare le quote digitandole nel campo libero “eventuale specificazione del diritto”. in formato libero. Relativamente al titolo “proprietà per l’area”. presente nel riquadro riservato agli intestati. DATA DECORRENZA: CIRCOLARI DELL’ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE: nessuna Roma. c. Centri di Risposta Telefonici dell’Agenzia delle Entrate. Società Generale d’Informatica. Direzioni Regionali. Servizio Ispettivo Centrale. Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.Direzione Centrale Cartografia. Istruzioni agli uffici. n. e. 2 maggio 2002 N.Direzione Centrale Gestione Tributi Attivazione del servizio telematico atti immobiliari legislativo 18 dicembre 1997. p.463. Decreto OGGETTO: DESTINATARI: Direzioni Centrali. Ministero della Giustizia. pagine complessive: 25 L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. 3 PROT.CIRCOLARE N. Direzioni Compartimentali. Consiglio Nazionale del Notariato. . n° C/31894 ENTI EMITTENTI: Agenzia del Territorio . Uffici Provinciali del Territorio. Dipartimento delle Politiche Fiscali. Catasto e Pubblicità Immobiliare Agenzia delle Entrate . ....... 8 4........ 6 Trasmissione dei file .......................................................................................3 6............... 16 Adempimenti degli Uffici in materia di voltura.................... 16 Termini degli adempimenti e modalità di pagamento dei tributi correlati all’esecuzione delle formalità...... 22 Servizio di Assistenza e Canali di Comunicazione per il notaio.................................3 4........................................................... della legge n.. 15 6.......................2 Adempimenti in materia di voltura catastale.............. comma 1........INDICE 1 2 3 4 Decreto Direttoriale 12/12/2001 ............................. 154 del 1988..Abilitazione .............................. 8 Controlli sui file e sui dati degli adempimenti..................................................................... 10 Il procedimento di accettazione della formalità di trascrizione ................................1 6........................ ..................................................................................Il codice di autenticazione .......................................................................................... 13 Istanze per la determinazione della rendita catastale di cui all’art.............................. 4 Utenti del servizio telematico ...................................................................... 8 Invio di prova ................ 7 La trasmissione telematica del modello unico informatico.............................................................................................................................................................................................Portata e ambito applicativo.................................................................................................................................................................................. 17 8 9 10 Adempimenti e controlli da parte degli Uffici.2 4............................................ 25 Pagina 2 di 25 ........................4 7 Esiti della elaborazione delle volture ............................... 9 Ricevute di trasmissione dei file e di avvenuta registrazione ................................1 4...............................................4 5 6 Irregolare funzionamento ..... 13 6.................................................... 12 Voltura catastale da modello unico...................................................................................................... 19 Compensazione ............................... 12.............................................................. la fase sperimentale ha avuto una portata applicativa limitata. Pagina 3 di 25 .seppure con le modalità e i limiti di cui si dirà appresso . è stato ritenuto opportuno estendere l’attività di sperimentazione anche agli Uffici di Bergamo. Con decreto direttoriale 12 dicembre 2001. in prosieguo. intendono fornire agli uffici e agli utenti le prime indicazioni di carattere generale e operativo. una corretta gestione degli adempimenti connessi all’utilizzo del modello unico in parola. Inizialmente. la procedura telematica di cui trattasi . gli adempimenti connessi alla registrazione.è stata attivata in ambito nazionale. Le Scriventi con la presente circolare. quanto più possibile. peraltro. è stata avviata la fase sperimentale del modello unico informatico che. al fine di poter disporre di un campione maggiormente rappresentativo. come è noto. la sperimentazione è stata limitata ai notai che operavano nei distretti notarili riuniti di Avellino e S. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2001. attraverso procedure telematiche. Con successivi provvedimenti. trascrizione e voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Viterbo. dall’Agenzia del Territorio e dal Ministero della Giustizia.Premessa Con Circolare n. Poiché. con riferimento agli atti di compravendita di immobili ubicati nell’ambito della competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia del Territorio di Avellino e S.M. al fine di consentire. consente di assolvere. come accennato. emanata congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate. 33 del 29/3/2001. CapuaVetere. di garantire una costante e puntuale informazione circa le criticità e le problematiche che dovessero manifestarsi con l’entrata a regime delle procedure telematiche in questione. Angelo dei Lombardi. Perugia. queste Agenzie si riservano. n. Bergamo.R.1. n. trascrizione e voltura degli atti di compravendita di immobili. limitatamente agli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 3 del D. l’attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari. Perugia. comma 2. 463. tra l’altro. comma 3. Pagina 4 di 25 . limitatamente agli atti di compravendita di immobili stipulati a decorrere da tale data. n. disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997.1 DECRETO DIRETTORIALE 12/12/2001 . i notai operanti nei distretti notarili di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi. 3 . sembra opportuno richiamare l’articolato quadro normativo e regolamentare sul quale il predetto decreto viene ad innestarsi : • decreto legislativo 18 gennaio 2000.P. si è venuto a delineare il seguente assetto operativo: 1. con cui è stata prevista. sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti per i relativi distretti. con cui è stato approvato il modello unico informatico con le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all’esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari. 463/1997 con cui è stato approvato il regolamento concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari. per i notai operanti su tutto il territorio nazionale. (non implicanti l’impiego della firma digitale). infine. stipulati a partire dalla data di pubblicazione del decreto medesimo. prevede. decreto direttoriale 12 dicembre 2001. In sostanza.sexies del decreto legislativo n. Perugia. l’obbligo di utilizzare le predette procedure telematiche. 308.PORTATA E AMBITO APPLICATIVO Prima di passare all’esame delle disposizioni contenute nel decreto direttoriale 12 dicembre 2001. decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000. peraltro già coinvolti dalla fase sperimentale. L’art. 463. introduce. emanato ai sensi dell’art. L’art. che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. n.1. trascrizione e voltura. del decreto direttoriale in esame prevede.in deroga al regime di facoltatività previsto in via generalizzata dal comma 1 – per i notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi. 9 recante. 499. in seguito alla emanazione del decreto direttoriale in esame. comma 1. 308/2000. a decorrere dal 1° maggio 2002. non si applicano agli atti di compravendita di immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929. per la registrazione. Bergamo.1. Viterbo e Rieti. a livello nazionale. decreto direttoriale 13 dicembre 2000. la possibilità di utilizzare le procedure telematiche di cui all’art. 14 del decreto interministeriale 13 dicembre 2000. emanato in attuazione dell’art. hanno l’obbligo di utilizzare il modello unico informatico per gli adempimenti di registrazione. • • • L’art. in materia di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari. dello stesso decreto . a partire dal 1° maggio 2002. n. emanato ai sensi dell’art. Viterbo e Rieti. quindi. in via transitoria. trascrizione e voltura degli atti di compravendita di immobili. i notai operanti nei distretti notarili elencati all’art. comma 2. dal 1° maggio 2002. gli adempimenti relativi a tutte le convenzioni negoziali contenute nel medesimo atto .dovranno essere eseguiti utilizzando le procedure attualmente in uso. attualmente.2. In relazione alla categoria di atti cui la norma richiamata fa riferimento. non possono utilizzare. a livello locale. altresì. la data della stipula: per gli atti pubblici. le procedure attualmente in uso. dal regime di obbligatorietà devono. i notai operanti in tutti gli altri distretti notarili nazionali. per l’esecuzione degli adempimenti connessi alla registrazione. verrà fissata la progressiva attivazione del servizio telematico anche ai notai che operano in altri distretti notarili. del decreto 12 dicembre 2001. 128/T del 1995 prevede l’utilizzo del codice atto “112”. oppure in presenza di gravi anomalie di natura tecnica che legittimano. per consentire una gestione omogenea. quale parametro di riferimento. Sembra opportuno. la norma individua. l’utilizzo della stessa è escluso nell’ipotesi in cui un singolo atto (inteso come medesimo documento). mentre per le scritture private autenticate va fatto riferimento alla data dell’autentica notarile. • In relazione alle menzionate fattispecie negoziali. 14 del decreto 13 dicembre 2000. pertanto. anche negozi o convenzioni di altro tipo (ad esempio donazione e compravendita). 1 del decreto 12 dicembre 2001 (facoltatività generalizzata e obbligatorietà per i soli notai operanti nei distretti notarili indicati) operano. come v errà più appresso specificato. In tale ipotesi. se non nel caso in cui si verifichi un irregolare funzionamento del servizio telematico. quindi. purché siano stati attivati. escludersi. occorre aver riguardo alla data di formazione dell’atto. 2 del decreto direttoriale in esame. contenga oltre ad una o più compravendite di beni immobili. i due regimi introdotti dall’art. sembra opportuno evidenziare i seguenti aspetti: • per “atti di compravendita di immobili” devono intendersi gli atti con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un bene immobile. trascrizione e voltura.compresa quindi la compravendita . pertanto. come accennato. il ricorso alla procedura di emergenza. 1. degli adempimenti connessi all’ introduzione della procedura telematica in questa prima fase di attivazione. al momento gli atti di cessione a titolo oneroso di altri diritti reali. segnalare che. per intero o per quota. gli uffici unici dell’ Agenzia delle Entrate. ai sensi dell’art. a partire dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale in questione (22 dicembre 2001) hanno facoltà di utilizzare le procedure telematiche per la registrazione. per i quali la Circolare Ministeriale n. anche sotto il profilo fiscale. così come previsto dall’art. limitatamente agli atti di compravendita di immobili stipulati a decorrere rispettivamente dal 22 dicembre 2001 e dal 1° maggio2002. Premesso che con successivi decreti. Pagina 5 di 25 . competenti per i relativi distretti. n. comma 1. 4 del decreto 13 dicembre 2000. Nel caso in cui gli utenti si avvalgano. le procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari. dei soggetti autorizzati ex art. verificata l’identità e la qualifica dell’utente. ricevuti o autenticati. kit di abilitazione. cioè per la conferma dello svolgimento attuale delle funzioni notarili da parte del notaio richiedente. per l’autentica di funzione. lettera b). gli ufficiali giudiziari. compilata su apposito modello predisposto dall’Amministrazione deve essere firmata dal richiedente e corredata del visto del Presidente del Consiglio Notarile competente. nonché la regolarità della domanda. 1. 6 del medesimo decreto. il provvedimento di revoca va notificato al soggetto abilitato. in seguito a sospensione o cessazione della pubblica funzione. del D. cioè i notai. La domanda di abilitazione. L’art.R. per poter utilizzare le procedure telematiche in questione. unitamente alla busta contenente i codici segreti e le istruzioni. 26 aprile 1986.P.R. 131. per gli atti da essi redatti. 131/86. il cd-rom con il software per la generazione del certificato di firma. gli utenti del servizio telematico. 10. i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali. dello stesso decreto. pertanto. al momento. lettera b) del D. sono i pubblici ufficiali di cui all’art. 1 dello stesso decreto. Va precisato. L’abilitazione ha effetto dal giorno lavorativo successivo al rilascio e può essere revocata. lettera d). L’Ufficio. peraltro.2 UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO . prevede che i notai.P. del decreto direttoriale 13 dicembre 2000. devono presentare domanda di abilitazione agli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio competenti in relazione alle loro sedi. rilascia al richiedente il c. Il Presidente del Consiglio Notarile potrà essere formalmente delegato dai notai del suo collegio a richiedere e ritirare il kit di abilitazione in loro vece. contenente: 1. sono utilizzabili soltanto da parte dell’utenza notarile e con le limitazioni fissate dall’art. su segnalazione degli organi competenti. 2.ABILITAZIONE Ai sensi dell’art. restano esclusi dall’utilizzo delle predette procedure gli altri soggetti elencati dal menzionato art. danno comunicazione all’Ufficio della scelta effettuata e di eventuali variazioni della stessa. che nel periodo transitorio avviato dal decreto direttoriale 12 dicembre 2001.d. 10. la cui copia controfirmata dal notaio stesso viene conservata agli atti. l’attestato di abilitazione. ai sensi dell’art. 5. per la sola trasmissione dei dati. Pagina 6 di 25 . l’utente deve darne immediata comunicazione al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio. Il codice di autenticazione è basato su un sistema di chiavi asimmetriche. Pagina 7 di 25 . che consente di verificare la provenienza e l’integrità dei dati contenuti nel file. 7 del decreto 13 dicembre 2000. Il codice di autenticazione verrà apposto dall’Amministrazione sui file contenenti le ricevute utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all’utente. In caso di perdita. così come previsto dall’art. in fase di ricezione. il quale provvederà tempestivamente alla disattivazione ed alla sostituzione della stessa. di cui una privata. di impossibilità di utilizzo o di uso improprio da parte di terzi della chiave privata.I L CODICE DI AUTENTICAZIONE Il file da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria è corredato di un codice di autenticazione che. nota al soggetto abilitato e all’Amministrazione. consente di identificare l’identità del mittente e di verificare l’integrità delle informazioni. ed una pubblica. in rapporto di corrispondenza biunivoca. conosciuta soltanto dall’utente abilitato.3 TRASMISSIONE DEI FILE . nei giorni dal lunedì al sabato. esclusi i festivi. ovvero del modello 69 tradizionale. il notaio.per l’esecuzione delle formalità. Verificandosi tale ipotesi . a. impedendo di fatto il collegamento. peraltro. richiede il collegamento al servizio telematico. va precisato che l’art.00 alle ore 22. fornita gratuitamente dall’Amministrazione. del decreto 12 dicembre 2001. pagamento dei tributi. il sistema esegue automaticamente una serie di controlli sui file trasmessi e sui dati dei relativi adempimenti. l’utilizzo delle procedure in parola e. predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 12 dicembre 2001 e provvedono all’autoliquidazione dei tributi dovuti. n. è consentito dalle ore 04.00. come previsto dall’art. trascrizione e voltura automatica tramite la nota su supporto informatico. 241.2. quindi. tramite modello F23 cartaceo fino alla concreta applicazione delle modalità di pagamento di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997. 11 del decreto 13 dicembre 2000. oggettivamente.1 e a. A tale riguardo. possono verificarsi anomalie o irregolarità di funzionamento del sistema che. considera irregolare funzionamento del servizio telematico. 1. 33 del 29 marzo 2001.3. 12 del decreto direttoriale 13 dicembre 2000. l’interruzione dello stesso per un periodo superiore alle tre ore nell’arco temporale della giornata. 4. tuttavia l’Amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all’efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.1. si deve far ricorso alle modalità tradizionali in uso presso i competenti uffici. dandone preventiva comunicazione. In questa fase della procedura. a. 2 del decreto direttoriale 12 dicembre 2001: a.da attestare a cura del notaio .4 LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO UNICO INFORMATICO I notai trasmettono per via telematica la richiesta di adempimento delle formalità previste per gli atti immobiliari con la presentazione del modello unico informatico.2 possono essere ricavati dal file già predisposto per ’invio l telematico utilizzando la procedura SOSTel. non consentono. Pagina 8 di 25 . in deroga a quanto stabilito dall’art. registrazione tramite utilizzo del modello 69-tel allegato alla circolare n. L’accesso al servizio telematico. I modelli di cui ai punti a. che prevede l’impiego del modello F24 cartaceo. al fine di procedere all’invio del file tramite sistema. la trasmissione dei file. comma 2. avvalendosi della procedura di emergenza disciplinata dall’art.2 Controlli sui file e sui dati degli adempimenti Se il collegamento telematico è regolarmente avvenuto.1 Irregolare funzionamento Una volta predisposto il file contenente il modello unico informatico e il codice di autenticazione. 4. b) e c) del decreto 13 dicembre 2000. • dati dell’utente errati o omessi. descritta in precedenza.c. determinato da cause di natura tecnica. • mancanza di almeno un adempimento nel file trasmesso (la trasmissione di un file senza adempimenti è accettata solo se il file è trasmesso per effettuare integrazioni a debito). I controlli sui dati di ciascun adempimento trasmesso si distinguono in “bloccanti” e “forzabili”. l’esito dei controlli effettuati dal sistema telematico sul file inviato. 4. In presenza di errori bloccanti.1 . rispetto all’invio reale. • mancata o erronea indicazione degli estremi identificativi necessari per il pagamento. I controlli eseguiti sui file determinano lo scarto in presenza di uno dei seguenti motivi: • mancato riconoscimento del codice di autenticazione. 2 del decreto direttoriale 12/12/2001. la trasmissione non si considera effettuata. come riportato al successivo punto 9. attraverso un messaggio diagnostico – il notaio può ripetere l’operazione di invio. 3. 2671 c. relativamente agli adempimenti Pagina 9 di 25 . al momento della presentazione della formalità su supporto informatico presso il servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale. gli altri tipi di segnalazione sono da ritenere forzabili. • file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche allegate al suddetto decreto. al fine di poter ottemperare all’obbligo imposto dall’art.. comma 1.3 Invio di prova Allo scopo di consentire al notaio la possibilità di conoscere in anticipo. • codice dell’Ufficio delle Entrate. il notaio deve depositare il titolo cartaceo ed esibire la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei tributi dovuti. nel senso che riflettono possibili situazioni di errore che tuttavia. • dati relativi alla compensazione a credito errati. presso il quale si richiede la registrazione. non impediscono la prosecuzione delle successive fasi dell’elaborazione. lett. In tal caso. Riscontrandosi tale ipotesi – che il sistema deve segnalare entro un’ora dall’invio del file. al punto 4. nonché copia del messaggio rilasciato dal sistema. • presenza di un adempimento nel file trasmesso per effettuare un’integrazione a debito. a). oppure.I controlli di cui trattasi sono individuati dall’art. Se il file viene scartato. errato o diverso da quello di competenza del pubblico ufficiale. • dati relativi all’integrazione a debito errati. è legittimato ad utilizzare la procedura di emergenza prevista dall’art. Durante l’effettuazione dei controlli in esame può verificarsi un errore di sistema. occorre procedere ad una nuova redazione del file. quanto più possibile. mediante una ricevuta resa contestualmente disponibile per via telematica. 16. Si ricorda che il predetto conto corrente deve essere intrattenuto presso un istituto di credito convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. le Agenzie delle Entrate e del Territorio attestano l’avvenuta ricezione del file contenente i dati necessari per l’esecuzione degli adempimenti richiesti. il numero di registrazione. • l’identificativo del file attribuito dall’Amministrazione finanziaria. Poiché la predetta ricevuta tiene luogo come previsto dall’art. Pagina 10 di 25 . la completezza e la correttezza dei dati contenuti nel file. dovuti in base all’autoliquidazione. n. del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000. con esito positivo o negativo. comma 4. né gli addebiti dei tributi dovuti. Sembra opportuno sottolineare che l’utilizzo della funzione in parola non comporta. La ricevuta. le informazioni in essa contenute (data. 4. è possibile utilizzare la funzione “Invio di prova” messa a disposizione dal sistema telematico. n. Contemporaneamente il sistema inoltra. comma 3. 2. l’invio di file errati.e alle somme autoliquidate. ovviamente. sempre per via telematica. • l’importo per cui viene disposto il prelievo da parte dell’Ufficio. 308 delle annotazioni di cui all’art. numero di registrazione. del Testo Unico delle imposte di registro. per ciascuno di essi. 3 del decreto 13 dicembre 2000 ed il loro repertorio nonché il motivo dello scarto. le imposte autoliquidate e l’Ufficio delle Entrate competente. nella quale sono indicati: • la data e l’ora di invio del file. 241. dal soggetto abilitato e quello attribuito • il numero degli atti contenuti nel file. a cura dei notai. l’ordine di addebito dei tributi. • il numero degli atti registrati nonché. sul conto corrente indicato nel file contenente la richiesta di adempimento delle formalità. L’utilizzo di tale funzione – che si traduce nella sostanza in un invio “virtuale” del file – consentendo all’utente di verificare. • il numero degli atti scartati ai sensi dell’art. il relativo numero di repertorio. a margine dell’originale di ciascun atto per il quale è stata chiesta la registrazione. né l’invio delle note in conservatoria. la data.4 Ricevute di trasmissione dei file e di avvenuta registrazione Superata positivamente la fase dei controlli. è resa disponibile entro un’ora dall’invio del file. né l’esecuzione degli adempimenti. con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997. offre la possibilità di evitare. somma dovuta e versata a titolo d’imposta) sono poste. prima della trasmissione effettiva. oltre al titolo cartaceo e alla relativa ricevuta di avvenuta registrazione. nell’ipotesi in cui detta segnalazione non pervenga in tempi brevi. prima di procedere all’accettazione delle note su supporto informatico. il sistema fornisce all’utente l’esito di ricezione delle note di trascrizione da parte del servizio di pubblicità immobiliare. Gli importi autoliquidati e confermati nella ricevuta di ricezione e registrazione sono validi ai fini della presentazione della domanda di trascrizione. fermo restando la possibilità da parte del servizio di pubblicità immobiliare di verificarne l’esattezza. può procedere alla trascrizione predisponendo le note su supporto informatico. In tale ipotesi. ai fini del procedimento di accettazione delle formalità. peraltro. le note redatte su supporto informatico L’Ufficio. in tale ultimo caso. deve verificare se le note non siano nel frattempo pervenute per via telematica.Una volta pervenuta la ricevuta di trasmissione e di avvenuta registrazione. per l’esecuzione della formalità di trascrizione. Il notaio. Pagina 11 di 25 . il notaio deve presentare all’Ufficio. devono essere utilizzate queste ultime. il loro repertorio e il motivo dello scarto. su supporto informatico. Tale principio si colloca in perfetta sintonia con quanto disposto dall’art. 9. proseguono con le ordinarie fasi operative connesse al procedimento di accettazione della formalità. Per l’esecuzione delle formalità. 2674 del codice civile. nonché l’obbligo per l’ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale è certificata l’esecuzione della formalità a norma del codice civile. del decreto direttoriale 13 dicembre 2000). con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali. al testo degli atti e alle ricevute di pagamento. Da tanto consegue che la ricezione da parte dell’Ufficio. nonché l’importo per il quale è stato disposto l’addebito ed il dettaglio dei tributi relativi all’adempimento. Nell’eventualità che il notaio non sia in possesso della ricevuta di registrazione accedere. quindi. ove non sussistano gli estremi per opporre rifiuto ai sensi dell’art. verificandosi l’ipotesi descritta. 308. stesso decreto). per via telematica. non costituisce ex se . l’ufficio. all’attualità. Nel caso in cui. tramite il sistema telematico. né determina effetti prenotativi in relazione alla priorità delle formalità medesime. il quale prevede che per l’esecuzione delle formalità ipotecarie di cui al regolamento medesimo. l’ufficio può Gli uffici provvedono a richiamare il file depositato in memoria all’atto dell’acquisizione telematica. iscrizione. quindi.5 IL PROCEDIMENTO DI ACCETTAZIONE DELLA FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE Occorre premettere. è legittimato ad avvalersi della procedura di emergenza descritta in precedenza e. le domande di annotazione e di voltura catastale si considerano presentate soltanto nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione. il numero di repertorio del notaio. comma 1. effettuano l’analisi e l’esame del titolo esibito e delle note ricevute e. il notaio deve presentare presso il servizio di pubblicità immobiliare anche la ricevuta di avvenuta registrazione su cui sono indicati: il numero degli atti. non consente un nuovo invio del file ai soli fini della trascrizione. dovrà segnalare al richiedente gli errori riscontrati e l’impossibilità di procedere all’esecuzione della formalità sulla base delle predette note. 6 del DPR 18 agosto 2000. oltre al titolo cartaceo. in caso di esito positivo. restano fermi l’obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dei registri immobiliari. le note di trascrizione. del file contenente le note di trascrizione.presentazione della formalità e. ferma restando in questo caso l’efficacia del pagamento effettuato in via telematica. la procedura in esame. comma 2. le note trasmesse per via telematica contengano errori o incongruenze tali da non consentirne l’acquisizione. gli estremi di registrazione. Pagina 12 di 25 . a presentare all’ufficio le note correttamente compilate.cioè disgiuntamente dal deposito del titolo in forma cartacea . n. successivo a quello in cui i dati sono ricevuti dall’ufficio (art. non esplica. il numero degli atti scartati. invece. peraltro. che. mentre la registrazione si considera effettuata al momento della ricezione dei dati (art. Poiché. 9. il notaio. n. n.R. In tale ipotesi il pubblico ufficiale segnala nell’apposito campo del modello unico che il trasferimento è preceduto da passaggi non convalidati da atti legali. 650. A tal fne i per la regolare esecuzione delle volture catastali. qualora non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall’atto. L’obbligo previsto dai citati articoli 3 ( commi 1. 308 stabilisce. 2. in catasto. è eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico. Pagina 13 di 25 . del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994. medesime risultano intestate (articolo 8 del d. del d. 4 dello stesso regolamento vengono. limitatamente alle particelle o uu.uu.308/2000 prevede. 701 – che.890. come modificato dall’art. 650. ovvero. mancata presentazione di domande di volture o non registrazione delle stesse.P. ovvero. e notificate1 ai soggetti ai quali. 650/72).in coerenza con quanto stabilito dall’art. conformemente al dettato normativo. 26 ottobre 1972.R. a) atti mancanti.P.6 VOLTURA CATASTALE DA MODELLO UNICO L’art. una n dichiarazione di successione. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. inoltre indicare. e successive modificazioni. descrizione. 1 - La notifica va effettuata a tutti gli intestati in catasto con le modalità previste dall’art.P. 650/1972 ed i connessi adempimenti di cui all’art. al 1° comma. comma 4. n. codice Ufficio delle Entrate (per le denunce di successione). mancanti e agli atti tecnici riguardanti la corretta individuazione dell’immobile. 14 della legge 20 novembre 1982.ii. 146. assolti con la presentazione del modello unico informatico. secondo il quale va indicata la cronistoria dei passaggi medesimi.P. vengono richieste informazioni relative agli atti pubblici e alle dichiarazioni non registrate in catasto. n. che la voltura catastale di cui agli articoli 3. n.R. 6. deve essere riportato con l’identificativo completo fornendo i dati nel seguente ordine: tipo atto. . L’ultimo atto mancante che può essere un atto generico.1 Adempimenti in materia di voltura catastale La presentazione della voltura catastale è finalizzata principalmente a ricostruire la storia dei diritti/possessi sugli immobili e a consentirne la corretta intestazione negli atti del catasto. u atto notarile. denominazione Rogante. n. tutte le altre informazioni utili alla corretta esecuzione della voltura. in formato libero.ii. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2000.R. ivi comprese il richiamo ai passaggi intermedi non convalidati da atti legali Al riguardo si richiama il contenuto dell’articolo 4. il pubblico ufficiale debba indicare nel modello unico gli estremi degli atti e delle denunce che hanno dato luogo a passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte. pertanto. In particolare è consentito inserire l’identificativo dei titoli mancanti e/o i riferimenti delle volture non registrate. E’ possibile. 20 della legge 8 maggio 1998.uu. le particelle o uu. In tale ipotesi le volture vengono eseguite con riserva. 3 e 4 ) e 14 del d. n. n. interessate dalla predetta dichiarazione. Il comma 2 dell’articolo 5 del richiamato d. numero e data. comma sesto. gli stessi devono essere debitamente riportati nel modello unico. foglio. In tal caso l’esecuzione automatica avrà luogo solo allo scadere del termine indicato nel modello unico. Le relative spese. b) atti tecnici. Nel caso di acquisto effettuato in regime di comunione legale ed allorquando è presente al momento della stipula uno solo dei coniugi. la possibilità di richiedere il differimento della voltura. allorché venga eseguita la formalità di cancellazione della condizione per avveramento.M. inoltre. solo per i suddetti intestati catastali. l’annotazione “da verificare”. indicandone i relativi passaggi. Pagina 14 di 25 . 2. consente di ricostruire per ogni soggetto esattamente i diritti e le quote ed eseguire conseguentemente la voltura catastale. nel caso di atto sottoposto a condizione sospensiva. Nell’ipotesi. una corretta nuova intestazione catastale generata dal trasferimento immobiliare. sulla base di una domanda di annotazione contenente la richiesta di volturare l’atto originario. qualora non vi sia la piena corrispondenza fra gli identificativi dei soggetti riportati nell’atto di trasferimento e quelli intestati in catasto e il trasferimento rappresenti l’intera proprietà. del D. 8 gennaio 2001 per ciascuna notifica. comma 2. dà preliminarmente corso – inserendo virtualmente i soggetti contro della nota di trascrizione – all’esecuzione dell’ultimo atto riportato nel modello unico. nel modello unico potranno essere riportati i dati anagrafici completi anche dell’altro coniuge. numero di mappa ed eventuale subalterno. Infine. come previsto dall’art. Inoltre nel modello unico. 701. la procedura dà ugualmente luogo alla esecuzione della voltura riportando. in cui nella ditta catastale compaiano soggetti che non vengono menzionati nel modello unico. l’individuazione delle unità immobiliari urbane e delle particelle avviene con i dati di identificazione definitivi rappresentati da sezione. n. riportate nel modello unico. e procede quindi all’aggiornamento della banca dati. invece. del decreto legislativo 18 gennaio 2000.M. in presenza delle sopra richiamate informazioni aggiuntive. ovvero. completo dei dati identificativi (con o senza l’indicazione del protocollo della relativa domanda di volture). 9. 19 aprile 1994. vanno ripetute in capo ai soggetti tenuti al pagamento dei tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità di cui all’art. stabilite nella misura di € 5. n. comma 3.16 (euro cinque centesimi sedici) dall’art. per una rispondente intestazione catastale anche ai fini fiscali. 1. E’ prevista. allorquando nel titolo e nella corrispondente nota di trascrizione non sono indicati i soggetti a favore dei quali si esplica il trasferimento del diritto (ad esempio nel caso di rinuncia di usufrutto). per quanto possibile. In particolare la procedura.La procedura di voltura automatica da modello unico consente di verificare le condizioni e le informazioni aggiuntive riportate nel modello medesimo per avere. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto. al fine di completare la nuova intestazione catastale dell’immobile è consentito di inserire anche i “soggetti a completamento”. in corrispondenza della descrizione dei diritti e delle quote. 2 del D. La procedura. infine. 5 del d. In tale circostanza. il piano straordinario di cui all’art. n. e l’identificativo dell’unità originaria iscritta negli atti. 308 dell’anno 2000 prevede che il pubblico ufficiale indichi nel modello unico l’identificativo dell’immobile desumendolo dal documento catastale che lo ha generato2 . in relazione all’atto da volturare. 701. così come nelle domande di volture da essi dipendenti. peraltro eccezionale. n. Per l’inserimento dei dati. L’immobile pur essendo stato regolarmente dichiarato in catasto.A questo riguardo si ritiene utile richiamare la disposizione normativa prevista dal secondo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.2 Istanze per la determinazione della rendita catastale di cui all’art. è possibile aggiungere. il comma 3 dell’art. Pertanto qualora l’immobile non risulti correttamente iscritto in atti. delle legge 449/1997 ha consentito un massivo recupero dell’arretrato del classamento delle unità immobiliari urbane prive di rendita. 6. n. gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto. le domande di annotazione e di voltura catastale.P. 650: “Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 3.le richiamate istanze prodotte ai sensi dell’art. ogni ulteriore informazione utile ai fini della regolare esecuzione della voltura. 154. convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988. n. si considerano presentate nel momento di consegna del titolo . 12. numero e data atto tecnico. sempre e comunque. potrebbe risultare non ancora iscritto negli archivi informatizzati. che l’identificazione dei beni venga desunta dagli atti catastali. comma 2 del decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000. si suggerisce di riportare nel modello unico i dati di identificazione nel seguente modo : tipo. Come è noto. Tuttavia. 12. Per tali richieste può accadere che. L’ufficio rilascia ricevuta in duplice esemplare. prevede che le note di trascrizione e di iscrizione.osservato che l’art. comma 1. salvo la deroga per gli “atti di eccezionale e dichiarata urgenza” prevista dal successivo comma terzo dell’articolo in commento. comma 1. occorre provvedere ai necessari adempimenti per la regolare iscrizione dello stesso in catasto. in particolari casi. della legge n. 154 del 1988. sebbene minimo. 14. … omissis”. 287 del Dipartimento del Territorio. Il legislatore ha previsto. secondo le vigenti modalità già richiamate nella circolare del 18 dicembre 1998. anche se il formato è libero. 3. dovranno essere presentate contestualmente al titolo e direttamente allo sportello del competente ufficio dell’Agenzia del Territorio. i soggetti contraenti presentino l’istanza per la determinazione della rendita catastale prevista dall’art. In tale ipotesi . Pagina 15 di 25 . 70. del decreto legge 14 marzo 1988. n. per alcuni Uffici. in formato testuale. comma 13. permane un numero. utilizzando le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. 12 della legge 154/1988. 2 L’identificativo è rappresentato dal numero di protocollo e dalla data per quelle unità immobiliari il cui documento che le ha generate non contenga gli identificativi catastali definitivi. di denunce di variazioni e di dichiarazioni di nuove costruzioni ancora da classare.R. n. della domanda di voltura cartacea anche in presenza di esito negativo. da parte del richiedente. agli utenti il file contenente gli esiti dell’elaborazione delle volture. Pagina 16 di 25 . qualora il soggetto che ha richiesto l’adempimento riconosca imputabile ad un proprio errore. l’istanza di cui all’art. n. Tuttavia.L’indicazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale deve essere riportata.M. attraverso il collegamento telematico. con il conseguente aggiornamento della banca dati catastale. ancora una volta.4 Adempimenti degli Uffici in materia di voltura Occorre premettere che con la procedura di voltura da modello unico non è più prevista di norma la presentazione. 9 del decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000. ecc. l’esito dell’elaborazione viene reso disponibile.3 Esiti della elaborazione delle volture Il comma 4 dell’art. Per ogni immobile trattato la procedura in esame fornisce l’esito della relativa volturazione. prevedono che gli Uffici rendano disponibile. la causa dell’esito negativo della registrazione della domanda di volture. a cura del pubblico ufficiale. tempestivamente. 5 del d. 154/1988 non è proponibile. 83/ET. commesso in sede di compilazione della nota di trascrizione. Si rammenta. La voltura derivante da tale richiesta di rettifica viene registrata con la procedura voltura automatica da nota di trascrizione. 308/2000 ed il comma 3 dell’art.P. 6. congiuntamente dai Dipartimenti delle Entrate e del Territorio. In tale ipotesi. apposizione di riserva. Su questa tematica si richiama. provvede successivamente a presentare una formalità a rettifica. n. che per le unità immobiliari già iscritte in atti con rendita definitiva. viene apposta una specifica annotazione. direttamente all’utente che ha richiesto la voltura. con le modalità che verranno indicate con apposita procedura operativa in corso di emanazione.) riportate in automatico dalla procedura. 6. 701/1994. ovvero quelle dichiarate con le procedure informatiche di cui al D. l’attenzione degli Uffici sulla necessità di una puntuale e rapida definizione delle richieste. anche nel modello unico. per via telematica. a margine dell’originaria voltura eseguita in forza della trascrizione di cui si chiede la rettifica. ogni intervento atto alla analisi ed alla risoluzione delle cause imputabili agli Uffici medesimi che hanno impedito la regolare registrazione delle volture ed esaminare le eventuali annotazioni (da verificare. al fine di evitare possibili danni erariali. n. Al riguardo si richiamano le disposizioni emanate con la circolare del 9 aprile 1999. Con la procedura di modello unico. gli Uffici dovranno porre in essere.12 della legge n.R. Con la precipua finalità del recupero della qualità dell’informazione catastale. altresì. parte prima. comma 3. prevede il pagamento in via forfetaria dell’imposta di bollo. limitatamente agli atti immobiliari per i quali viene utilizzata la procedura telematica in parola. 1-bis. 9 del d. L’art. precisa. 308/2000 prevede che la registrazione degli atti per via telematica.P. 2678 del codice civile (c. Il conto corrente deve essere intrattenuto presso una delle banche convenzionate con lAgenzia ’ delle Entrate. l’imposta di bollo deve essere assolta contestualmente agli altri tributi e con le modalità di cui al punto 4. 4 del D. modello 60 giuridico). va evidenziato che l’art. le formalità di registrazione. connesso agli atti relativi a diritti sugli immobili. n. mediante versamento da eseguire con le stesse modalità di pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità per via telematica. inoltre. le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti. sottoposti a registrazione con procedure telematiche e cioè: imposta di bollo per l’atto rogato. 18 agosto 2000. 308. trascrizione e voltura. trascrizione e voltura . Per quanto riguarda gli aspetti fiscali relativi alle formalità presentate tramite il servizio telematico. Per effetto delle disposizioni della nota 1-bis del predetto articolo 1 della tariffa annessa al D. determinata ai sensi dell’art. per effetto di tale disposizione. A tal proposito.d. come modificato dall’art.3. n. 463/97.P. Non appare superfluo evidenziare che nel caso in cui venisse utilizzata la procedura di emergenza per irregolare funzionamento.R. Pagina 17 di 25 . comma 1-bis.R. annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. comprese le note di trascrizione ed iscrizione. 131/86. n. all’unificazione dei termini per la registrazione e la trascrizione. n. nonché l’imposta per l’iscrizione nel registro generale d’ordine di cui all’art.it. 13 del D. 642 del 1972.. dell’intero ammontare relativo all’imposta di bollo. del d. vengono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. La nota aggiunta al menzionato art. L’articolo 3-bis. si precisa che – ai fini della eseguibilità delle formalità di registrazione. si è proceduto.1 lettera a.7 TERMINI DEGLI ADEMPIM ENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI CORRELATI ALL’ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ . 1.P. dispone che nell’ipotesi di presentazione del modello unico informatico per via telematica. si precisa che i notai determinano l’ammontare di detti tributi e pagano l’importo autoliquidato con addebito disposto dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario indicato nel file contenente il modello unico informatico.il pagamento dei tributi determinati in autoliquidazione. lgs.R. peraltro.disposto per via telematica .P. n. della tariffa dell’imposta di bollo. il cui elenco è disponibile sul sito www.R. 642. in un unico contesto. In sostanza. che l’imposta è dovuta in misura cumulativa all’atto della richiesta di formalità. Con riferimento all’istituto dell’autoliquidazione. n. ricevuto o autenticato e relative copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie. è consentito il pagamento nella misura forfetaria.agenziaentrate. deve essere richiesta entra trenta giorni dalla data dell’atto.è considerato assolto se le coordinate bancarie sono correttamente indicate nel file contenente la richiesta di adempimento delle formalità. per via telematica. entro dieci giorni lavorativi dall’invio dei dati. e conto corrente ). Pagina 18 di 25 . erroneità o incongruità determina un errore bloccante. codice CAB dello sportello destinatario delle disposizioni di addebito: numero di conto corrente sul quale deve essere addebitato l’importo della disposizione di pagamento. Per il pagamento in via telematica l’utente deve indicare nel modello i seguenti dati: • • • • • codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. I dati elencati sono obbligatori. codice ABI dell’istituto di credito convenzionato destinatario delle disposizioni di pagamento.La ricevuta che attesta l’esito dell’addebito della somma autoliquidata è resa disponibile dal sistema informativo. CAB. la loro eventuale omissione. CIN (carattere di controllo delle coordinate bancarie) congruente con le coordinate bancarie (ABI. …”.nell’ipotesi di registrazione per via telematica . ai soggetti obbligati al pagamento ai sensi dell’art. In proposito si precisa che. a pena di decadenza. R. gli uffici provvedono a recuperarle. per il disposto dell’art.del D. P. se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione. n. sia diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione.anche la maggiore imposta dovuta in presenza delle seguenti condizioni: • • sia determinata esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto. la rilevazione dei dati degli atti pervenuti telematicamente al sistema informativo. In particolare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate svolgono la loro attività di controllo con l’ausilio delle seguenti funzioni disponibili nell’area “Registro” dell’Anagrafe Tributaria: • • elenchi di ausilio all’attività di controllo degli atti interrogazione dei singoli atti Pagina 19 di 25 . risultino dovute maggiori imposte. quindi. nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica. Pertanto. del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. previsti dall’articolo 76. 3-quater del decreto legislativo n. “ è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’Ufficio.U. 463/1997. decorrenti dalla data di registrazione dell’atto. lettera c). principale . Si evidenzia che nessuna modifica è intervenuta in merito ai termini di decadenza. Qualora dal controllo eseguito. gli Uffici devono. la regolarità della liquidazione dell’imposta effettuata dai notai e del conseguente versamento. sulla base degli elementi desumibili dall’atto. 131/1986. modificato dall’art. chiedere l’imposta suppletiva (diretta a correggere errori od omissioni dell’Ufficio).8 ADEMPIMENTI E CONTROLLI DA PARTE DEGLI UFFICI Per poter procedere ai controlli di competenza. Si definisce. 57 dello stesso T. quotidianamente.comma 1 . n. comma 2. entro il termine di tre anni. gli uffici devono effettuare. 42 . in applicazione dell’articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate verificano. 463. trascorso infruttuosamente tale termine. da inviare anche per via telematica.ter del d. Nel caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione delle imposte. E’ possibile interrogare direttamente ciascun atto. per numero di registrazione o per codice fiscale del notaio. Pagina 20 di 25 . gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti che adottano i conseguenti provvedimenti disciplinari. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. in modo da poter confermare. entro il termine di trenta giorni.avente natura di imposta principale al pari di quella autoliquidata dal notaio . n. La somma richiesta con il predetto avviso di liquidazione . nonché il prospetto delle maggiori imposte dovute. in sede di controllo. emettendo. gli estremi dell’atto e della formalità di riferimento. Lgs. Se l’esito del controllo sull’autoliquidazione delle imposte eseguito dagli uffici di queste Agenzie. area “Applicazioni – Uffici locali – Servizi ai contribuenti – Registrazione telematica”. si procede alla rettifica della somma autoliquidata dal notaio. le imposte autoliquidate dal notaio e quelle calcolate dal sistema. devono contenere le generalità del notaio. relativamente ai tributi di competenza. ciascuno per i tributi di propria competenza. indicando gli estremi di registrazione o selezionando dall’elenco di ausilio l’atto prescelto. Tali elenchi servono ad evidenziare tutti gli atti e in particolare quelli con tassazione errata e quelli sottoposti a regime tributario agevolato. evidenzia una maggiore imposta dovuta. 471 (art. Detti avvisi. Gli elenchi degli atti registrati sono di ausilio all’attività di controllo e si richiedono: per data. I servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio controllano la regolarità dell’autoliquidazione effettuata dal notaio. oppure di effettuarne la riliquidazione.deve essere pagata entro 15 giorni dalla data di notifica dell’avviso. 3 .• • • rettifiche invio e stampa dell’avviso di liquidazione visualizzazione del testo e dei dati salienti relativi agli atti registrati (disponibile sulla rete intranet. la motivazione. sono dovuti gli interessi moratori e la sanzione prevista dall’art. le imposte visualizzate. appositi avvisi di liquidazione da notificare all’utente. 463/97). Tale funzione consente ai predetti uffici di visualizzare gli atti trasmessi per via telematica e di conoscere il valore di ogni negozio. chiedere per via telematica il prospetto degli avvisi emessi in un determinato periodo. gli uffici devono procedere all’emissione di un avviso di liquidazione. inoltre. I testi degli atti relativi a diritti sugli immobili registrati per via telematica sono disponibili per gli uffici competenti sul sito Intranet dell’Agenzia delle Entrate. Essi possono essere visualizzati. oppure esaminare la stessa presso la sede del notaio. data e importo del pagamento eseguito dal notaio per via telematica. Gli uffici. utilizzando allo scopo lo stesso conto corrente bancario aperto per regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario. data ed importo dell’avviso. utilizzando le stesse modalità previste per l’autoliquidazione insufficiente. data di notifica dell’avviso. per ogni avviso. a video o stampa. in qualsiasi momento. verificare l’esito dei pagamenti telematici. indicando in alternativa gli estremi di registrazione del singolo atto o il codice fiscale del notaio e numero di repertorio ed eventuale numero di raccolta. E’ possibile.Il pagamento della eventuale maggiore somma dovuta è effettuato dal notaio. le seguenti informazioni: estremi di registrazione dell’atto. Gli uffici dell’Amministrazione devono. possono chiedere in visione la documentazione indicata nel prospetto trasmesso per via telematica o copia di essa. Pagina 21 di 25 . quindi stampati. E’ infatti disponibile un elenco contenente. in via telematica. ognuno per i tributi di propria competenza. interrogando la ricevuta di pagamento descritta nel precedente punto 7. In caso di esito di pagamento negativo. inoltre. completo o parziale. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno la possibilità di conoscere in qualsiasi momento lo stato degli avvisi di liquidazione. 463/97. invece. di utilizzare un eventuale credito d’imposta maturato in conseguenza dell’esecuzione degli adempimenti di cui al citato decreto legislativo n. ad esempio per cessata attività. introdotto nell’ordinamento tributario dal decreto legislativo 9 luglio 1997. Il file contenente la richiesta di adempimento delle formalità. che l’utilizzo della compensazione esclude la possibilità di presentare. il notaio non può far altro che presentare rituale istanza di rimborso. Qualora non si verifichi tale circostanza. che possono essere compensate con le imposte (di registro. per recuperare le somme versate in eccesso. ipotecarie e catastali) dovute per atti di data posteriore. Per beneficiare dell’istituto della compensazione. di bollo. in compensazione.463. eventuali istanze di rimborso delle suddette eccedenze. gli Uffici procedono alla rettifica e all’emissione dell’avviso di liquidazione. sulle quali si è fatto valere il credito. dall’articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997. Si ricorda che ciascun utente può far valere. è stato esteso. Tuttavia. l’indicazione delle imposte da compensare gli estremi degli atti o delle note sui quali è maturata l’eccedenza evidenziata. solo se è in grado di indicare gli estremi delle formalità medesime. Le eccedenze di pagamento sono evidenziate in modo automatico dal sistema informativo che consente agli Uffici di conoscere se le imposte autoliquidate si discostano in eccesso o in difetto rispetto a quelle calcolate dal sistema stesso. n. inoltre. il notaio può esporre il credito emergente da uno o più atti anteriori in uno dei successivi file di trasmissione. un’eccedenza riscontrata su uno o più atti. n. l’esposizione del credito maturato. all’Amministrazione Finanziaria. Se le somme risultano. Se le somme risultano in difetto. può comunque presentare una richiesta di rimborso scaturente dal credito maturato e non compensato. il notaio può compensarle con le imposte dovute per atti di data posteriore. 241. Il file nel quale viene chiesta la compensazione deve contenere: un unico atto per il quale si chiedono le formalità. anche a favore dei notai con riferimento alle somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione . è scartato se ricorre una delle seguenti ipotesi: Pagina 22 di 25 . come già illustrato al punto 8. qualora il notaio non abbia più l’opportunità.9 COMPENSAZIONE L’istituto della compensazione. L’art 3-ter chiarisce. in eccesso. non consentono attualmente di poter far ricorso alla compensazione. a titolo di compensazione su un atto posteriore. il notaio dispone il pagamento a saldo zero. b) il notaio utilizza comunque l’eccedenza d’imposta determinata per l’atto anteriore. le modalità da seguire per l’esecuzione delle formalità. qualora la somma da compensare coincida con quella autodeterminata come sopra. tramite il proprio sistema informativo. ad una delle seguenti ipotesi: il notaio indica la somma autoliquidata. indicazione di un credito superiore al totale delle imposte autoliquidate per gli atti di riferimento.- errata indicazione degli estremi degli atti di riferimento. già illustrate al punto 4. in particolare. anche nell’ipotesi del loro utilizzo parziale fino alla concorrenza dell’intero credito maturato. a titolo di compensazione. deduce il credito portato in compensazione e dispone il pagamento della residua somma dovuta. Si richiama l’attenzione degli Uffici evidenziando che l’operazione di compensazione può dar luogo. rispettivamente. per ogni singolo atto. di regola. Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico. Pagina 23 di 25 . gli elenchi degli atti su cui è richiesta la compensazione e gli elenchi degli atti che hanno dato origine al credito. il notaio deve correggere i dati risultati errati e ripetere l’operazione di invio del file. pur non avendo. A tal fine hanno a disposizione. al verificarsi di quanto segue: a) il notaio determina un’imposta eccedente in autoliquidazione. mantenendo la possibilità di beneficiare in seguito del credito rimanente. trovato capienza sul conto. In conclusione. l’Agenzia delle Entrate rende disponibili. il notaio utilizza parzialmente il credito. ma l’addebito non trova capienza sul conto. Gli Uffici sono tenuti a verificare le operazioni di compensazione. di cui sub a). i dati che consentono loro di controllare gli importi utilizzati per la compensazione. il pagamento relativo all’atto anteriore. In tal caso. si ritiene opportuno fornire istruzioni in merito ai casi in cui l’ordine di addebito delle imposte da versare non abbia avuto buon fine e.1. Per agevolare l’attività di controllo degli Uffici. la compensazione eseguita dal notaio è legittima. ancora ai sensi dell’art.3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997. Pagina 24 di 25 . Gli uffici. richiedono in ogni caso l’intero ammontare autoliquidato e non riscosso.463.In tal caso. in sede di controllo. n. HOT-NEWS su SISTER sulla disponibilità dei sistemi. un referente sull’argomento.30-14. Le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate e le Direzioni Compartimentali dell’Agenzia del Territorio. per la connessione al servizio telematico. adoperandosi per costituire un fattivo e proficuo rapporto di collaborazione con i notai. presenza su SISTER di una sezione FAQ dedicata alla procedura telematica in questione. individuando e pubblicizzando adeguatamente. con presa in carico automatica della richiesta di assistenza e risposta entro le quattro ore calcolate sull’orario di funzionamento del call center. Secondo le modalità ed i tempi che verranno di volta in volta pubblicate sul sito dell’Agenzia del Territorio e sul sito del sistema Sister è previsto che verranno attivati i seguenti altri servizi e canali di comunicazione: • • • • • • segreteria telefonica per la presa in carico di problemi tecnici e funzionali nelle fasce orarie non coperte da operatore.00. proseguendo con le iniziative già intraprese. intensificheranno la propria opera di coordinamento e vigilanza. si avvalgono di un soggetto delegato per ricevere assistenza relativamente alle problematiche tecniche. interrogazione sugli esiti di registrazione chiamando un risponditore automatico disponibile al numero verde del call center.10 SERVIZIO DI ASSISTENZA E CANALI DI COMUNICAZIONE PER IL NOTAIO Si fa presente che. interrogazione sugli esiti di registrazione sul sito www. si dovranno rivolgere alla struttura di assistenza del fornitore del servizio. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Pagina 25 di 25 . per ciascun ufficio. al fine di garantire una adeguata e costante assistenza agli utenti. con aggiornamento delle informazioni secondo orario del servizio telematico.30/18.agenziaterritorio. 08. casella di posta elettronica per problemi tecnici e funzionali. è stato istituito un call center (numero verde 800-219402) con la presenza di operatori tecnici e funzionali durante le seguenti fasce orarie: • lun-ven.00. affinché gli uffici da esse dipendenti eseguano al meglio gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia. 08.it. sab. I notai che. che prevede l’obbligo della presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici. Dipartimento per le Politiche Fiscali. Consiglio Nazionale dei Geometri. ai sensi dell'art. mentre per i singoli professionisti la stessa sarà resa disponibile nel sito Web dell'Agenzia del Territorio e per il tramite dei Consigli nazionali delle categorie professionali. Consiglio Nazionale dei Periti Agrari.L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. Consiglio Nazionale del Notariato.2001 CIRCOLARI DELL’ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE: Roma.D. Avvocatura Generale dello Stato. U. alcune Pag. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. pagine complessive: 17 .0 della procedura Docfa che consente di dare concreta operatività al decreto medesimo. Uffici Provinciali Servizi Centrale degli Ispettori Tributari./2425 del 7 novembre 2001.A.11. 1 . 9 PROT. Servizio Ispettivo Centrale. 26/11/2001 FIRMATO: N.0 Direzioni Compartimentali del Territorio. 1.0. 701 del 1994. A tale fine è stata predisposta la versione 3. DATA DECORRENZA: 26. che diverrà operativo su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2002. Consiglio Nazionale degli Architetti. Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi. presenta. oltre ad una rinnovata veste grafica ed una maggiore semplicità d'uso.CIRCOLARE N. Consiglio Nazionale degli Ingegneri. n° 69262 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: Direzione Centrale Cartografia Catasto Pubblicità Immobiliare ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DOCFA 3. Tale procedura verrà rilasciata agli Uffici periferici con l'utilizzo della rete Intranet. unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari urbane. 5 del decreto del Ministro delle Finanze n. si comunica che è stato emanato il decreto direttoriale prot. Il Docfa 3. su supporto informatico. PREMESSA Come preannunciato con la circolare 242/T del 29 dicembre 2000. nonché dei relativi dati metrici. a. i dati metrici (superfici catastali) ed i corrispondenti dati identificativi e censuari. n° 69262 novità procedurali. La versione 3. 2 Firmato .. timbrati e firmati dal tecnico. EP2 e EP3). al fine di permettere l'attivazione sperimentalmente del Docfa 3. in sede di compilazione andranno espressi i valori direttamente in Euro.0 non dovranno. Di seguito vengono elencati gli elementi più innovativi contenuti in questa versione del DOCFA. A partire dalla data di attivazione del DOCFA 3.0 caratterizzante consiste nell'obbligo della presentazione degli atti di L'elemento aggiornamento attraverso uno o più file informatici contenenti gli elaborati grafici (planimetrie ed elaborati planimetrici).Prot. in sede di presentazione del documento sarà necessario. Per quanto concerne le unità ascrivibili ai gruppi di categorie speciali e particolari (gruppo D ed E). Per quanto riguarda le categorie ordinarie. sostituiti dagli equivalenti modelli informatici "virtuali". e che sono dettagliatamente descritte nel seguito della presente nota. •= obbligatorietà di presentazione dell'immagine grafica informatizzata della unità immobiliare urbana in formato raster o vettoriale. pertanto. Per ragioni procedurali.0 già durante il mese di dicembre. 9 del 26 novembre 2001 . peraltro.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. la conversione Lire/Euro avviene a livello di tariffa e quindi l’importo della rendita compare automaticamente trasformato. essere più compilati gli elaborati grafici cartacei (planimetrie mod. la nuova procedura versione ufficio sarà istallata presso tutti gli Uffici provinciali.0 di Docfa conterrà solo importi espressi in Euro. AN e BN. allegare la stampa di tutti gli elaborati grafici contenuti nella dichiarazione. Pag. PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI CONTENUTI NELLA VERSIONE 3. ancorché transitorie. già in parte anticipate con la circolare sopra citata. 2. avendo perfetta corrispondenza fra le due valute. Entro il mese di novembre c. elaborati planimetrici EP1. stradari. B e C). per tutte le unità immobiliari censite nelle categorie ordinarie (gruppi A.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n.0 può essere caricato in una directory a scelta dell’utente. PRINCIPALI NOVITA’ DI CARATTERE INFORMATICO •= la installazione della procedura è personalizzata e pertanto DOCFA 3. 9 del 26 novembre 2001 . n° 69262 •= soppressione dei modelli planimetrici cartacei AN e BN. Si precisa che per le province di nuova istituzione (Biella. Più precisamente il modello EP1 scompare. •= soppressione dei modelli planimetrici EP1. Lodi. etc) che devono essere utilizzati con la procedura Docfa 3. •= uso degli stradari codificati dagli Uffici al fine di una corretta imputazione del dato toponomastico. che potrà essere rilasciato successivamente per la redazione di ulteriori denunce di variazione. della partita catastale. 3 Firmato . di fatto. prospetti. •= Il quadro dei “dati per la notifica” è diventato il quadro dei “dati del dichiarante”. •= introduzione del calcolo obbligatorio delle superfici catastali. Infatti le eventuali successive notifiche che si rendessero necessarie a seguito di rettifiche di rendite proposte. anche il modello EP può essere in formato A/4 o A/3. sostituiti dai nuovi modelli virtuali in formato UNI A/3 e A/4. mediante il criterio del calcolo dei poligoni (vedi allegato tecnico). Prato. EP2 e EP3 sostituiti da un unico modello denominato EP integrato nella procedura DOCFA.0. I dettagli tecnici per la loro compilazione sono contenuti nell'allegato tecnico accluso alla presente. con le procedure in uso o in corso di sviluppo. Vibo Valentia. il modello EP2 viene sostituito dal modello EP e il modello EP3 è sostituito da un "elenco subalterni" integrato nella procedura Docfa. •= superamento. Rimini. Di questo elenco è prevista la stampa e la possibilità di ottenerne un file in formato testo. Verbania) sono stati creati i relativi archivi (tariffe. Analogamente alle planimetrie virtuali. 3. Crotone. Lecco. verranno effettuate dall’Ufficio. Pag.Prot. sostituita dal criterio di raggruppamento per ditta intestataria. •= la funzione di “help” è stata completamente riscritta e realizzata in linguaggio HTML. 4 Firmato . •= la visualizzazione della procedura consente di operare con risoluzioni di 640 x 480. 800 x 600 (e 1024 x 768) pixel. per motivi tecnici vari. n° 69262 •= la acquisizione delle planimetrie in formato raster può avvenire direttamente all’interno della procedura stessa in quanto viene gestito direttamente lo scanner mediante i drivers di controllo. deve essere adeguatamente motivata dal tecnico presentatore. peraltro.presentazione planimetria mancante: da utilizzare quando occorre presentare una planimetria (solo in presenza di accertamento d'ufficio) al solo scopo di aggiornare il data base grafico delle immagini. 2N e i dati di classamento non devono essere compilati. •= creazione di nuove causali di variazione: . 9 del 26 novembre 2001 . 4. al fine di una migliore leggibilità e di un maggiore risalto dei dati inseriti in sede di compilazione. mediante la soppressione delle tipologie relative alle unità afferenti. delle unità erroneamente soppresse mediante la nuova operazione “recuperata” inserita nei documenti di accatastamento.Prot. con una struttura più chiara e con una navigazione più semplice. qualora tali dati non siano noti ovvero gli atti siano anteriori al 1969. •= la stampa di presentazione è stata completamente reimpaginata utilizzando nuovi fonts di caratteri.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. •= possibilità di non indicare il protocollo e la data di presentazione delle volture pregresse (procedura di preallineamento). I modelli 1N. •= possibilità di ripristino in banca dati. ULTERIORI ELEMENTI INNOVATIVI •= le tipologie di documento passano da 4 a 2. la cui presentazione viene ricondotta nelle procedure previste per la presentazione delle nuove costruzioni ovvero per le denunce di variazione. Pag. questa fattispecie. senza alcuna variazione dei dati censuari. a condizione che l’intestazione sia identica (stessi nominativi completi di dati anagrafici e codice fiscale. •= nella dichiarazione di accatastamento o unità afferente la ditta intestataria può essere omessa. 5. •= ai fini procedurali. purché della stessa provincia). in attesa della realizzazione della procedura di trasmissione telematica dei documenti con firma elettronica. I modelli 1N. in unica copia. INOLTRE •= il Quadro annotazioni assume la doppia valenza di Annotazioni e di Relazione Tecnica. 5 Firmato . n° 69262 . •= nella denuncia di variazione sarà possibile indicare la causale diversa distribuzione degli spazi interni anche da sola e non abbinata ad altre. •= nel modello 1N parte II quadro F sono aboliti i campi riguardanti le osservazioni relative al valore. questo per permettere la presentazione di una nuova planimetria qualora le modifiche interne comportino una variazione del classamento già attribuito (aumento o diminuzione del numero dei vani e variazione della consistenza per le unità immobiliari iscritte nella categoria C/1). 9 del 26 novembre 2001 . stessa natura di possesso e quadrature dei titoli. Queste stampe. qualora si possa fare riferimento ad una unità immobiliare già presente in banca dati (anche se sita in un comune diverso. stesse quote) e vengano rispettate le codifiche e le Pag. verranno timbrate e firmate dal tecnico compilatore e verranno altresì conservate dall’Ufficio unitamente alla stampa di presentazione (firmata anche da uno dei soggetti portatore di diritti reali).variazione per modifica di identificativo: in questo caso la nuova planimetria non deve essere ripresentata in quanto l’immagine raster presente in banca dati verrà automaticamente collegata con il nuovo identificativo. in sede di presentazione del documento informatico dovranno essere allegate la stampa di presentazione (in duplice copia: una da conservare agli atti dell'ufficio e l'altra da riconsegnare al tecnico come ricevuta) e la stampa di tutti gli elaborati grafici contenuti nella dichiarazione.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. per ogni eventuale verifica e controllo. 2N ed i dati di classamento non devono essere compilati.Prot. •= viene eseguito il controllo sulle quote dei diritti di possesso e delle quadrature dei titoli.).Prot. Comune di Ravenna .0 saranno inoltre compiutamente descritte nell'help della procedura. qualora necessario ad integrazione del titolo codificato. dalla presente circolare e fatta salva la iscrivibilità in banca dati (possibili casi di rifiuto: mancanza in banca dati del subalterno variato o soppresso. la dicitura da riportare in presenza di livelli è la seguente: 1. peraltro. si riscontri una scarsa leggibilità delle immagini raster allegate al documento (vedi allegato tecnico). ACCETTABILITA' DEGLI ATTI PRESENTATI CON IL DOCFA L’ufficio non potrà rifiutare gli atti di aggiornamento prodotti con la procedura Docfa che risultino conformi alle indicazioni dettate dal D. Si riserva. •= è possibile indicare. Pag. n° 69262 •= la natura del possesso o godimento (cosiddetta titolarità) è codificata con le modalità in uso negli Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie). In particolare.LIVELLARIO (titolo non codificato da inserire nel campo libero) •= soppressione delle funzioni relative all'acquisizione delle informazioni integrative.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. ….diritto dell'enfiteuta per 1000/1000 (titolo codificato) . 6. intestazione con mancata quadratura dei titoli. 701/94.M. Tutte le modifiche adottate nel Docfa 3.diritto del concedente per 1000/1000 (titolo codificato) 2. Rossi Antonio . 9 del 26 novembre 2001 . la possibilità di rifiutare la pratica DOCFA qualora: il codice di riscontro stampato nel documento sia diverso da quello contenuto nel dischetto. il documento presenti errori formali. 6 Firmato . in un campo libero l'eventuale specifica della natura del diritto catastale. la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista. La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore. allo scopo di permetterne una agevole individuazione. Si coglie l’occasione per ribadire che la procedura di classamento automatico. ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE Elaborato planimetrico Come è noto. da indicare nel "Quadro D – riquadro “Note relative al documento e relazione tecnica” o allegare eventuale documentazione fotografica. n° 69262 L'ufficio motiverà in forma scritta le ragioni del rifiuto degli atti di aggiornamento. costituisce un semplice ausilio al fine di definire la rendita da proporre. come dichiarazione di parte. Pag. che l'ufficio non dovrà richiedere in copia alcuna documentazione non espressamente prevista dalla normativa catastale vigente. il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni. 9 del 26 novembre 2001 . anche se non sono presenti parti comuni. Si precisa. Qualora il tecnico presentatore lo ritenga utile. .Prot. potrà costituire motivo di rifiuto in sede di accettazione della pratica. viceversa. preferibilmente 1:500 o 1:200.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. si precisa quanto segue: o l’elaborato planimetrico è obbligatorio per: .i. inoltre. la mancata aderenza della rendita proposta a quella automatica. 7. questa elaborazione grafica rappresenta.denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune. In nessun caso.denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u. resa disponibile al professionista in sede di redazione della dichiarazione. data ed autorità emittente). potrà citare gli estremi di documenti prodotti da altre Amministrazioni (protocollo. 7 Firmato . Inoltre. le lavanderie. indicati nell’elenco subalterni. sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. Pag. indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente. o i beni comuni non censibili (vano scala. devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…). in modo completo. o l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare. ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti. vani scale. 8 Firmato . cantina condominiale. per espropri relativi a strade. si possono ripresentare le sole pagine variate. o le parti comuni (cortili. centrale termica …) devono essere indicate. F2. devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico. le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine. o le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1.denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili. ingressi.Prot. esclusivamente nella corrispondente planimetria. centrale termica …) ed i beni comuni censibili (garage condominiale. a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili. solo nell’elaborato planimetrico. …). le centrali termiche ecc…. o le corti comuni ed i beni comuni non censibili. n° 69262 . evitando interruzioni della linea di confine. come i vani scala. In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie. 9 del 26 novembre 2001 . alloggio del portiere …). mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. o qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti. in quanto. con esclusione della presentazione di singole planimetrie. o l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento. F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare) quelle che.venivano caricate ad una nuova ditta avente come titolarità “ciascuno per i propri diritti”.della ragione sociale di una società) è possibile presentare la pratica DOCFA senza dover preventivamente effettuare il preallineamento della ditta presente in banca dati. La presentazione delle planimetrie non è mai prevista per le unità ascrivibili in queste categorie.nella prassi comune ... l'area stessa è già definita da una nuova particella. naturalmente nella scala grafica opportuna. corti urbane. Unità da ascrivere a categorie fittizie Come è noto. sono indicate come categorie fittizie (F1 = area urbana.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n.) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa. essa nasca come subalterno di una particella urbana.Prot. nel caso di modifica . da redigere . pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale). sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari. n° 69262 Natura del possesso o a seguito della codifica dei diritti non è più possibile variare e fondere unità immobiliari aventi titolarità diverse che . Si precisa che tali unità possono anche essere dichiarate come beni comuni censibili (BCC.. Pag. F3 = unità in corso di costruzione. viceversa. l'area deve essere rappresentata unicamente nell’elaborato planimetrico. Si forniscono le seguenti indicazioni: o aree urbane (F1): non deve essere presentata la planimetria catastale in quanto. qualora l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento. 9 Firmato . unità in via di costruzione ecc.. F2 = unità collabenti. ex partita speciale 0). o qualora non sia prevista la presentazione della voltura catastale (ad esempio. qualora.in questo caso .disposta per legge .anche in assenza di parti comuni. 9 del 26 novembre 2001 . Il punto 5 altre variazioni deve essere perciò utilizzato solamente se la causale che si intende dichiarare non è già codificata nei punti di cui sopra ed in particolari casi di incompatibilità. 10 Firmato . il quale deve essere sempre presentato. 2/84 deve essere inserita succintamente nell’apposito campo del DOCFA “relazione tecnica”. va utilizzata la causale divisione.Prot. a condizione che non vi sia nessun cambio di identificativo catastale e che la titolarità delle unità trattate sia unica. o la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione (F4). senza cioè fondersi e/o dividersi con altre.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n.” del Docfa. Si precisa inoltre che l’utilizzo della categoria F4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano. Causali delle denunce di variazione o E’ obbligatorio utilizzare le causali già codificate e cioè quelle dei punti 1. 9 del 26 novembre 2001 . occorre indicarne la superficie nel relativo campo “Sup. ovvero in caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisori e di confine tra le varie unità. Classamento ai sensi del DM 701/94 ecc…). l'identificazione avviene esclusivamente attraverso l’elaborato planimetrico. 2. anche in assenza di parti comuni. cat. Per tutti gli altri casi. o si ribadisce la possibilità di trattare più unità immobiliari aventi la medesima causale in un unico file (es. o per l'area urbana e lastrico solare (F1 e F5). n° 69262 o unità in corso di costruzione (F3): la relazione tecnica prevista dalla circ. diversa distribuzione degli spazi interni. È obbligatoria l’attribuzione di un nuovo subalterno. 3 e 4 anche quando vengono trattate unità iscritte in partite speciali (beni comuni non censibili e beni comuni censibili). o la causale variazione di destinazione può essere utilizzata solamente quando l’unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione. Pag. o unità in corso di definizione (F4): non deve essere redatta la planimetria. ultimazione di fabbricato urbano. 11 Firmato . 9 del 26 novembre 2001 . l’eventuale perimetro del corpo di fabbrica ed ogni elemento grafico che consenta di rendere immediatamente percepibile la collocazione dell’unità immobiliare. mediante semplice accenno.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. essendo la mappa stessa conservata ed aggiornata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di accatastamento ed essendo in via di eliminazione l’arretrato dei tipi mappale. IL DIRETTORE Pag. e comunque entro 15 giorni dalla richiesta del tecnico professionista. 701/94 ed ai fini del miglioramento della qualità dei dati catastali.Prot. Si prega di fornire assicurazione di adempimento. si sottolinea la necessità e l'urgenza di eliminare gli identificativi provvisori dalla banca dati. Non devono essere riportati sul disegno i nominativi delle ditte confinanti. in qualunque posizione ma possibilmente in basso a destra. Redazione di planimetrie o Il simbolo dell’orientamento della rappresentazione grafica (Nord) è ora parte integrante del disegno della planimetria e deve essere disegnato all’interno del riquadro. o il disegno dell’unità immobiliare deve contenere gli elementi utili ai fini dell’individuazione dell’ubicazione spaziale dell’unità immobiliare nell’ambito del fabbricato. n° 69262 Identificativi provvisori Come disposto dal D. o non è obbligatorio riportare alcun estratto di mappa nell’ambito del disegno della planimetria. A questo fine è sicuramente consigliabile riportare. Si rammenta che la esatta consistenza delle parti comuni (beni comuni non censibili) è rappresentata sull’elaborato planimetrico. mediante l'attribuzione degli identificativi definitivi all'unità immobiliare prima della presentazione degli atti di aggiornamento. l’eventuale posizione del vano scale comune e del corridoio di accesso.M. essenziale e preciso. Modello D e dati del Tecnico 2. prima e seconda parte 5. Completamento dell'elenco subalterni Planimetrie Per la redazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici è obbligatorio utilizzare. Pag. La qualità dell’immagine della planimetria deve essere verificata dal tecnico professionista in fase di acquisizione onde evitare rifiuto della stessa da parte dell’ufficio.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. La nuova sequenza di compilazione di un atto di aggiornamento è il seguente: 1. Per migliorare la leggibilità delle planimetrie e degli elaborati planimetrici. gradini-alzate delle scale …) che in fase di stampa possano risultare coincidenti e quindi non distinguibili. il disegno deve essere: chiaro. sono comunque tollerati in scale diverse nei casi in cui la rappresentazione grafica lo richieda ai fini di una più chiara comprensibilità del disegno. n° 69262 ALLEGATO TECNICO Nuova sequenza di compilazione dei documenti La nuova procedura Docfa 3. Si precisa che gli elaborati grafici debbono essere redatti nella scale 1:100. Compilazione dei modelli 1N. in stampatello. la stessa scala di rappresentazione per ogni scheda. tratto medio-fine e colore nero. Acquisizione degli elaborati grafici (elaborato planimetrico e planimetrie) 3. i caratteri di testo devono essere opportunamente dimensionati.Prot. in quanto non è più necessario inserire alcuni dati metrici. 9 del 26 novembre 2001 . In riferimento alla scala di rappresentazione. Calcolo delle relative superfici. con il metodo dei poligoni 4. in presenza di planimetria articolata su più schede. che viceversa sono calcolati automaticamente ed inseriti direttamente nei modelli 1N parte seconda.0 prevede una diversa sequenza di compilazione degli atti di aggiornamento. evitando tratti troppo ravvicinati (es. 1:200 e 1:500. 12 Firmato . n° 69262 ACQUISIZIONE DA SCANNER O ASSOCIAZIONE DI PLANIMETRIA IN FORMATO RASTER Il formato del disegno planimetrico su supporto cartaceo può essere A/3 o A/4. immagine al tratto.). bianco e nero. Pertanto per un disegno realizzato in scala 1:100 (in cui 1 unità video = 1 metro) le dimensioni del riquadro. di ottimizzare i parametri di scansione (luminosità. bisogna associare all’unità stessa più immagini a pagina singola anche se si utilizzano formati (ad es. GIF.5 Le immagini raster delle planimetrie possono essere acquisite. soglia ecc. ACQUISIZIONE DI PLANIMETRIA VETTORIALE Il disegno della planimetria deve essere realizzato avendo come unità di misura 1 unità video = 1 metro. espresse in centimetri: per il formato A/4 = 19. qualora il software dello scanner lo consenta. accertandosi comunque delle reali dimensioni dell’immagine acquisita.Prot.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. Il disegno della planimetria deve essere contenuto all’interno di un riquadro (che corrisponde alla cornice) che risulta variabile in funzione della scala del disegno e del formato di planimetria prescelto. tramite un qualunque scanner con una risoluzione tassativa di 200 DPI. direttamente dalla procedura Docfa. TIFF) che ammettono la multipagina. WPG. 9 del 26 novembre 2001 . 13 Firmato . PICT (per i formati TIFF e GIF non è supportata la compressione LZW). DCX. Se la rappresentazione planimetrica di una unità immobiliare necessita di più pagine. JPEG. BMP. PCX. contrasto. in formato standard A4 o A3.5 per il formato A/3 = 26 x 40. e con una qualsiasi delle seguenti estensioni: TIFF. monocromatico (line art). WMF.Il disegno deve essere contenuto all’interno di un riquadro fisso le cui dimensioni sono. espresse in centimetri. EPS. DIB. saranno: Pag.5 x 23. TGA. Al fine di migliorare la leggibilità della grafica si consiglia. 5 x 23. DRW. poligoni sull’immagine della planimetria secondo tipologie omogenee di ambienti. L’orientamento della planimetria nei due formati non deve essere modificato.47). è orientato con il lato maggiore in verticale. n° 69262 per il formato A/4 per il formato A/3 19. Le superfici verranno calcolate automaticamente. Le coordinate dei vertici dei poligoni.5 26 x 40.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n.5 e 130x202. unitamente alla procedura Docfa.5 Per la scala 1:200 occorre moltiplicare le dimensioni del riquadro per 2 (39x47 e 52x81) Per la scala 1:500 moltiplicarle per 5 (97. la planimetria quindi non deve essere ruotata. CGM. sono disponibili. cioè disegnando (sovrapponendo). contenenti solo il riquadro che delimita il disegno planimetrico. DGN. per A/4 con scala 1:200 = 39. con la specifica procedura interna al programma Docfa 3. 9 del 26 novembre 2001 . Il disegno planimetrico vettoriale può essere salvato in uno dei seguenti formati: DXF. HPLG. Il riquadro contenente la planimetria deve essere un’entità (polilinea) con origine (vertice inferiore a sinistra) coincidente con il valore delle coordinate 0. Calcolo delle superfici La dichiarazione delle nuove consistenze catastali.Prot.0 e il limite massimo del disegno (vertice superiore destro) con le coordinate massime in funzione della scala di rappresentazione (es. nelle scale più comuni.5x117.5) e così via per le altre scale di rappresentazione. sono acquisite in automatico in un file di “dettaglio dei poligoni” dal programma Docfa. ME10. prima conosciute come “dati metrici” (funzione eliminata nella presente versione). RIS. le loro superfici e altezze.0. DWG. PICT. esempi di planimetrie nei due formati A/3 e A/4. In entrambi i formati A/3 e A/4 il riquadro. di forma rettangolare. 14 Firmato . secondo lo standard NTF (National Pag. Per facilitare le operazioni di acquisizione delle planimetrie vettoriali. avviene non più per dichiarazione di consistenze alfanumeriche bensì con il "metodo dei poligoni". . cucina. 9 del 26 novembre 2001 . 15 Firmato . 138/98. n° 69262 Transfer Format) Release 1. corridoi e simili (parametro 62 del DXF = 1). corridoi e simili.R. mansarde. denominato “Docfa_Poligoni”. w.Prot. e saranno memorizzati nei data base del Sistema Informativo del Territorio collegate alla scheda planimetrica relativa. L’utente può evitare di dichiarare i dati metrici delle unità immobiliari tramite il “metodo dei poligoni” seguendo due modalità alternative: o Associando all’immagine planimetrica dell’unità immobiliare il file NTF di “dettaglio dei poligoni”. ingressi. con “A2” (parametro 62 del DXF = 8). Le varie tipologie dei poligoni (descritte di seguito) devono essere identificate nel DXF dal parametro colore (62) di ogni polilinea. i poligoni interessati al calcolo della superficie catastale ed esportando il disegno vettoriale in formato DXF. Descrizione dei poligoni In conformità a quanto disposto dal D. Pag. ripostigli. mentre i vani accessori a diretto servizio. Del tracciato record di tale file sarà data pubblicità in concomitanza alla diffusione della procedura. ingressi.P. C/1) bagni. ripostigli. dove vengono individuati.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con “A1” (parametro 62 del DXF = 1).c. w. si illustrano di seguito i criteri per la determinazione delle tipologie di ambiente: A = superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (camere..1 del Gennaio 1989. o Utilizzando un layer predeterminato. tramite polilinee chiuse. con un numero crescente che va dall’1 all’8. preventivamente compilato con altra procedura. tavernette. quali retro negozio (per cat.c. stanze…) e dei vani (o locali) accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni. La superficie dei locali principali e degli accessori. cantine e simili qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A (parametro 62 del DXF = 2). cantine e simili qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 3). C = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali. sottotetti. 16 Firmato .. non entra nel computo della superficie catastale. ovvero loro porzioni. centrali termiche. terrazzi coperti. di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 5). aventi altezza utile inferiore a 1.50 m”. logge. tettoie e simili. portici. vuoti sanitari. sottotetti. portici. terrazzi coperti. quali soffitte. centrali termiche.. Si precisa che tutti i vani sprovvisti di accesso (intercapedini.) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici. di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (parametro 62 del DXF = 6). giardini o comunque assimilabili. Pag. cavedi. D = superficie dei balconi. di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 4). sottotetti.. terrazze. quali soffitte. G = superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale (parametro 62 del DXF = 7). . E = superficie dei balconi.50 m. logge.Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. n° 69262 B = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali. corti. tettoie e simili. F = aree scoperte. camere d'aria.Prot. terrazze. specificando come parametro “altezza <1. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati. 9 del 26 novembre 2001 . All’interno dell' "help" . interni alle unità immobiliari. 9 del 26 novembre 2001 . ascensori e simili.138/98).Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare– Circolare n. in planimetria deve essere indicata con linea tratteggiata la dividente virtuale che evidenzia la proiezione a terra dell’altezza 1. Considerato che nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie dei locali principali e degli accessori aventi altezza utile inferiore a 1.sono riportati i criteri adottati nelle varie fattispecie.R. 138/98). indipendentemente dal numero dei piani collegati. quali scale. sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale. rampe.alla voce "Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria" .R.P. n.50 m. in presenza di locali aventi altezza variabile e comunque altezza minima inferiore a 1. n° 69262 La superficie degli elementi di collegamento verticale.50 m. 17 Firmato . Pag.50 m. non entra nel computo della superficie catastale (D. Le modalità di calcolo della superficie catastale sono diverse a seconda delle categorie (D.P.Prot. Catasto e Pubblicità Immobiliare OGGETTO: Imposte e tributi speciali catastali da applicare alle formalità di variazione dell’intestazione delle unità immobiliari dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica – Enel. pagine complessive: 2 . allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972. il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero delle . utilizzando un’espressione di ampia portata. n. E’ pervenuta alla scrivente la comunicazione del 7 maggio 2001 (rif. presentate in seguito della trasformazione in società per azioni.RISOLUZIONE N. che il costante indirizzo adottato dall’Amministrazione finanziaria. 1149 (Espropriazione per conto dello Stato ed altri Enti pubblici) ed altre”. n. la circolare n. 323. 19 del decreto legge del 11 luglio 1992. DESTINATARI: ENEL DISTRIBUZIONE Direzioni Compartimentali dell’Agenzia del Territorio. n° 49690 ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia. da ultimo rivisitata con la tabella B allegata al decreto legge del 20 giugno 1996. che riporta. tra le quali rientra la trasformazione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica – Enel in società per azioni.L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente. n. fra l’altro. 359. n. 648. n. 425. prevede. del Servizio III dell’ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. qualifica come “tassa” i tributi speciali richiamati nel titolo III della tabella A. prot. 13 settembre 2001 N. l’esenzione dalle imposte e tasse di “tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo”. n. 333. avente per oggetto il “Rilascio di documenti catastali in esenzione da imposta di bollo e da diritti catastali e tributi speciali. In proposito si evidenzia come l’art. 18 del 2 maggio 1972. Legge 21 gennaio 1967. Si rileva. così come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1992. In tal senso si esprime. n. ad esempio. convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996. 3/1513. peraltro. DDSIC/P2001008985) di codesta società con cui si richiede una precisazione circa l’assoggettamento o l’esenzione dall’imposta di bollo e dai tributi speciali delle domande di voltura delle unità immobiliari possedute dall’Ente nazionale per l’energia elettrica – Enel. Servizio Ispettivo DATA DECORRENZA: IL DIRETTORE CENTRALE Roma. 1 PROT. ivi compresi i tributi speciali catastali. 15 del cennato decreto legge.Finanze. dei tributi speciali. conseguenti alla trasformazione di cui all’art. sono esenti dal pagamento di tasse ed imposte. IL DIRETTORE . Le Direzioni Compartimentali in indirizzo sono invitate a inoltrare copia della presente agli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. con natura di tassa. Da quanto sopra rappresentato deriva che le domande di voltura. in merito al carattere rigorosamente tributario. competenti in materia catastale. deriva la conseguenza che la circolare n. La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario si e' espressa sulla questione con la Risoluzione n. senza per questo dover presentare alcuna denuncia di successione{". comma 2. con particolare riferimento al Regio Decreto 30 dicembre 1923. Com'e' noto il legislatore ha innovato l'impianto normativo di riferimento in materia di trasferimenti mortis causa. Le Direzioni compartimentali in indirizzo sono pregate di trasmettere la presente risoluzione agli Uffici periferici della circoscrizione Pagina 1 . dell'ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. 13 del 3 maggio 1977 . In tale comunicazione veniva testualmente riportato che la voltura catastale puo' ottenersi "{ presso l'Ufficio tecnico competente previa corresponsione dei soli tributi relativi alla voltura catastale. Con la richiamata circolare venivano date disposizioni agli uffici periferici. dall'esame delle disposizioni sopra richiamate.Domande di volture per successioni colpite dal termine di prescrizione . per cui. 27. Testo: Sono pervenuti alla scrivente Direzione centrale alcuni quesiti richiedenti se all'attualita' risultino ancora applicabili le procedure contenute nella circolare n. IX del 10 settembre 1976. 48. n. del decreto legislativo 31 ottobre 1990. 13 del 3 maggio 1977 della ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali deve ritenersi abrogata. riguardo alla trattazione di domande di voltura per successione. 13 del 3 maggio 1977. anche dopo il termine di decadenza di cinque anni . evidenziando come la materia sia strettamente correlata e vincolata alla norma contenuta nell'art. inoltre. presentate da interessati che dichiaravano di ritenere di non essere piu' obbligati alla denuncia stessa per sopravvenuta decadenza dell'azione di Finanza. la ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali impartiva direttive agli uffici periferici. 637.Div. Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine alla trattazione delle domande di voltura per successioni in decadenza. 27.di cui all'art. Nella stessa erano richiamate le disposizioni vigenti al tempo in tema di successioni.Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR. il divieto di compiere atti per trasferimenti mortis causa se non e' stata fornita prova della presentazione. si e' ritenuto opportuno acquisire nel merito il competente parere del Dipartimento delle entrate. In conclusione. 3/1762. dispone. 114/E del 12 luglio 1999. n. Pertanto. in conseguenza di tali determinazioni. 27 Oggetto: Circolare della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. nel caso ricorressero i termini di prescrizione previsti. nonche' rappresentate le competenti determinazioni della ex Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari . non corredate delle copie della relativa denuncia. con esclusione dei giudici e degli arbitri. preliminarmente all'emanazione di ogni decisione sul quesito posto. Detta norma impone per gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e per i pubblici ufficiali.ora decadenza dell'azione della Finanza per richiedere il pagamento dei tributi. 271579.CENTRALE: CATASTO Risoluzione del 09/03/2000 n. 3270 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. prot. 346. del Servizio tecnico centrale 3. dello stesso decreto della dichiarazione di successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio. circa l'accettazione delle domande di voltura catastale senza la prescritta copia dei documenti relativi alla successione. che l'imposta e' dovuta anche se la dichiarazione e' presentata oltre il termine decadenziale richiamato al comma 4 del medesimo articolo. n. L'art. n. comma 6. comma 4. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . 27 territoriale di competenza.Risoluzione del 09/03/2000 n. Detto valore peraltro costituisce la base imponibile anche ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Come e' noto le disposizioni in questione limitano. 323. vengono emanate le presenti direttive. Le prove richieste per l'effettuazione dell'anzidetta rettifica devono essere comunque tutte di natura "documentale" (cioe' diverse da una mera valutazione estimativa) per espressa statuizione dell'art. al fine di una coordinata attuazione delle innovate procedure. 131 del 1986. 425. Testualmente l'art. 425. dell'imposta di registro. nelle transazioni di "immobili (1)". allorche' venga acclarato che questo risulti di ammontare superiore al valore determinato con il criterio di cui all'art. il primo rilevante intervento del legislatore. n. di tale provvedimento recita: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili.Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR. dichiarato in misura non inferiore . PREMESSA. iscritti in catasto con attribuzione di rendita.. in tema catastale e di imposte dirette e indirette. in via generale e salve restando le deroghe stabilite dalla legge. dell'INVIM. 131. convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995. Tranne qualche marginale norma vigente a cavallo degli anni cinquanta. Il provvedimento sopra richiamato incide sulle procedure d'accertamento della congruita' dei valori dichiarati.F. ai fini dell'IVA. comma 4. convertito con legge 8 agosto 1996. per la determinazione delle basi imponibili. 323. successione e donazione. n. INVIM. 52. In particolare per quanto concerne l'IVA si rileva che non e' precluso il potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati. oggetto di concertazione fra i dipartimenti del territorio e delle entrate.commi 20. n. tendente ad individuare un multiplo del reddito iscritto in catasto oltre il quale inibire l'azione di rettifica dell'A.CENTRALE: CATASTO Circolare del 09/04/1999 n. Poiche' le semplificazioni comportano significative modifiche nelle attivita' istituzionali degli uffici finanziari periferici competenti. 21 e 22 del decreto-legge 20 giugno 1996. ipotecaria e catastale.. identificano incisivi provvedimenti di semplificazione nei procedimenti amministrativi mirati all'accertamento dei valori immobiliari a fini fiscali. ICI. recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". il potere di rettifica dell'imponibile dichiarato dalle parti. 21 e 22 dell'art. n. n. comma 4. 10 del decreto-legge 20 giugno 1996. Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Si forniscono istruzioni ai competenti uffici in seguito all'introduzione delle norme di semplificazione di cui all'oggetto. 10 . di successione e donazione. n. Norme di semplificazione portate dai commi 20. dichiarati negli atti traslativi o costitutivi dei diritti reali e soggetti alle imposte sopra menzionate. si realizza col n.. 83 Oggetto: Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell'accertamento in materia d'imposta di registro. n. al fine di pervenire ad un uniforme indirizzo operativo fra i Dipartimenti del Territorio e delle Entrate. 85. (omissis)". 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995. Pagina 1 . Testo: Come e' noto le disposizioni contenute nell'art. piu' precisamente sulla disciplina che delimita l'intervento dell'Amministrazione finanziaria (A.F. 52. allorche' lo stesso risulta non inferiore al valore derivante dalle risultanze catastali. del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. 1. 41.) nella rettifica degli imponibili. ipotecaria e catastale. IVA. convertito con legge 8 agosto 1996. Lo stesso art. n. che. convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993. con le circolari del 19 luglio 1996. 323 del 1996 sopra richiamato. comma 5. e successivamente anche al valore iniziale dell'INVIM con il comma 3-bis del citato art. 2. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949. . . 2 . 40 recita: "Si accerta come distinta unita' immobiliare urbana ogni fabbricato. notifiche. 154 del 1988. 12 della legge n. all'art. n. 154. o da un fabbricato. 52. tant'e' che il legislatore ha ritenuto di dover emanare il decreto-legge 14 marzo 1988. in quanto non tutti i beni immobili. n. come si puo' riscontrare. purche' regolarmente dichiarati in catasto. pone a carico dei soggetti interessati diversi adempimenti amministrativi.41/95. 70. 75 (5). In sostanza si registrava uno stato di fatto non perfettamente rispondente ai principi di uguaglianza e del buon andamento della P. n. la ricevuta di detta istanza rilasciata in duplice copia dall'ufficio catastale nella cui circoscrizione e' sito l'immobile. n. ora trasfuso nell'art. per la determinazione dell'imponibile dell'automatismo citato. n. nonche' al valore finale INVIM (4). 12 in esame. 346. In materia sono state emanate dal Dipartimento del territorio apposite direttive. 28. qualora il reddito di riferimento non risulti ancora iscritto negli atti catastali. ed all'IVA con l'art. o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area.Circolare del 09/04/1999 n. 637. 2/T.L. del n. Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . Detta prassi. Detto art. comma 1. comma 1.nel dichiarare espressamente nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni portate dall'art. 34. un cespite indipendente". n. La stessa peraltro e' stata resa possibile dal regolamento di attuazione dell'art. ai sensi dell'art. che di fatto all'art.). 16. Come gia' rilevato una notevole semplificazione della suddetta procedura e' stata introdotta con il decreto-legge n. rappresenta. che del resto si ripercuotono in modo gravoso anche nelle attivita' degli uffici (comunicazioni fra gli uffici. (2) Detta norma ha introdotto il quinto comma dell'art. n. 40 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. del decreto-legge 23 gennaio 1993. 154/88. convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988. 131 del 1986.quand'anche ivi correttamente identificati ai sensi della circolare 20 gennaio 1984.A. n. 8 della legge 17 dicembre 1986. commi 1-quinquies ed 1-septies. La definizione di unita' immobiliare e' stata riproposta dal decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998. n. 83 La norma di per se' non poteva considerarsi esaustiva. 189/T e del 3 gennaio 1997. Note: (1) Detti immobili sono da individuare con riferimento alle disposizioni che regolano l'attivita' del catasto. nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale. se pur correttamente dichiarati in catasto. riportante gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione.nel produrre all'ufficio del registro. 12 della legge n. n. detta anche gli obblighi a carico di quei contribuenti che vogliono avvalersi. anche agli immobili ancora privi di rendita. 15 del D. estende la facolta' di avvalersi della disposizione di cui all'art. o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che. comma 4. 1142. 880 (2). presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale". 12 prevede i termini entro cui ciascun ufficio tecnico erariale deve inviare all'ufficio del registro il certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione della rendita. E' da rilevare che l'art. ecc. 2. del decreto legislativo 31 ottobre 1990.a volte si riscontrano privi della rendita. Detti obblighi consistono: . nello stato in cui si trova. n. Il principio in argomento e' stato esteso dapprima all'imposta sulle successioni e donazioni con l'art. che testualmente detta: "L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato. n. nonche' gli identificativi degli immobili oggetto di trasferimento.nell'allegare alla domanda di voltura una specifica istanza per l'attribuzione della rendita catastale. risultano iscritti negli atti catastali ed invero . su cui si fonda l'attivita' amministrativa. secondo l'uso locale. Il suddetto criterio automatico si applica altresi' all'imposta ipotecaria e catastale (3). 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. ed in particolare il comma 1. 12. o comunque competente. n. Si rileva preliminarmente che i tre commi presentano una struttura fortemente omogenea ad eccezione del comma 22. In sostanza occorre che il bene iscritto negli atti catastali si identifichi in una unita' immobiliare cosi' come definita dapprima dall'art. vengono ripresentati in catasto in conformita' alla suddetta procedura ed in osservanza dell'art. 643. 12. 154 del 1988. Come si evince dalla lettura lessicale del dispositivo legislativo in argomento. 6 del D. LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE. 701. che prevede la specifica trasmissione del certificato concernente l'iscrizione in catasto con rendita dell'unita' individuata nell'istanza. 12 della legge n. 701 del 1994 (6). ha implicitamente abolito. commi 20. 26 ottobre 1972. 323. del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998. comma 1. nell'atto. E' del tutto ovvio che la cosiddetta "valutazione automatica" si applica solo agli immobili. 635 e successivamente nell'art. . che richiama alcune deroghe al principio della valutazione su base catastale e riporta un ulteriore periodo finale di natura squisitamente tecnica. Si sottolinea altresi' che la nuova disciplina riguarda anche gli immobili che pur essendo stati dichiarati antecedentemente all'attivazione della procedura Docfa. il primo requisito risulta autonomamente soddisfatto per tutte le dichiarazioni di immobili presentate in catasto mediante la procedura denominata Docfa. Di contro la suddetta disciplina non risulta applicabile per tutti Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria . della dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art.P.Circolare del 09/04/1999 n. della legge n. 2. 10. 1142 e successivamente dall'art. 3 del D. Il secondo requisito. 154 del 1988. Conseguentemente. 40 del regolamento di conservazione del catasto edilizio urbano. definito nella norma come "sola condizione". 83 (3) Per il rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta delle successioni e donazioni. Prima di individuare quali siano gli adempimenti essenziali connessi con le norme di semplificazione e' opportuno procedere all'analisi puntuale delle disposizioni dettate dal piu' volte citato art. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949. gli ulteriori adempimenti a carico dei soggetti interessati. recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta ipotecaria e catastale". 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990. Essenzialmente ciascun dispositivo citato prevede che per ogni unita' immobiliare urbana priva di rendita definitiva. 28 (7). n. 4 del richiamato decreto ministeriale n. (5) Detto regolamento si e' concretizzato nel decreto ministeriale 19 aprile 1994. comporta un adempimento dichiarativo. 2. 154 del 1988. (4) In base a quanto rappresentato all'art. quindi. dell'art. concernente la possibilita' di fatturare i maggiori importi connessi alla modifica dei corrispettivi dichiarati in atto. anche se la stessa e' qualificata come "proposta". recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. n. il cui utilizzo e' obbligatorio dal 1997 in tutto il territorio nazionale con la sola eccezione delle province di Trento e Bolzano . 701. 26 ottobre 1972. in presenza di unita' dichiarate con la procedura Docfa. 300.P. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994. 12.allorche' si debbano dichiarare in catasto nuove unita' immobiliari urbane o variazioni delle stesse. 21 e 22 del decreto-legge 20 giugno 1996.R. qualora sussistano i seguenti requisiti: . in quanto le unita' immobiliari sono iscritte in atti fin dalla dichiarazione o denuncia in catasto con rendita. in relazione all'opzione del contribuente di avvalersi delle disposizioni indicate in oggetto. n. possa applicarsi la disposizione di cui al comma 2-bis. e' da ritenersi senz'altro superata l'attivita' prevista dal comma 2 dell'art.R. Il legislatore. 347. ai quali secondo l'ordinamento catastale e' da attribuire una rendita. n. della legge n. n.la presenza. contenuto dapprima nell'art. alla luce della richiamata lettura. n. n. ivi compresi quelli intercorrenti fra gli uffici finanziari.l'unita' stessa sia stata dichiarata o variata in catasto con le modalita' previste dal regolamento emanato col decreto ministeriale 19 aprile 1994. n. A norma del decreto DM n. Qualora decorrano i termini citati. (7) Cfr. denunce di variazione. denominati "collabenti". in coerenza con l'art. Per la corretta individuazione dei suddetti termini e' comunque necessario considerare. che ha interessato ciascun ufficio periferico del Dipartimento del territorio secondo diversi intervalli temporali. con l'utilizzo dello specifico programma informatico. foglio. abbia prodotto modifiche della rendita proposta iscritta in atti. dopo essere stato individuato con gli appositi identificativi comune. Rientrano in tale casistica le unita' in corso di costruzione o di definizione. iscritto in atti. ai soli fini gestionali. comma 3. con una rendita catastale semplicemente proposta (R. e' stata sviluppata una indispensabile e meritevole azione di sensibilizzazione dei professionisti abilitati alle dichiarazioni ed accertamento tecnico in catasto. preliminare a quello in cui la procedura e' stata resa operativa.F. adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. e' fatto altresi' obbligo ai dichiaranti di individuare una rendita.). Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria . 3. Nel periodo sperimentale. per caratteristiche intrinseche ed estrinseche. poi con le opzioni presenti nella procedura Docfa 2 con cui e' stato reso possibile provvedere alla registrazione in atti dei documenti costituenti arretrato. 701 del 1994 l'ufficio periferico del Dipartimento del territorio competente ha facolta' di modificare la rendita proposta. b) ovvero. In primo luogo si evidenzia che ciascun oggetto immobiliare dichiarato in catasto viene. Pertanto dopo l'attivazione del programma informatico Docfa ogni unita' immobiliare. nonche' gli immobili non idonei a produrre ordinariamente un reddito. 1. sulla base delle unita' similari. 701. i cui presupposti di fattibilita' hanno come riferimento il regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari. anche un intervallo di tempo sperimentale. Con le presenti istruzioni si intende dare completa attuazione alle disposizioni innovative e semplificative contenute nel decreto-legge n. 83 quegli immobili che sono stati iscritti negli atti catastali ai soli fini inventariali (8). con modalita' informatizzata e' stata attribuita una categoria fittizia "F". dapprima con la circolare 2T/1997. numero ed eventuale subalterno. da parte dei relativi Consigli nazionali. domande di voltura. ovvero entro due anni per il primo biennio di vigenza della procedura. Inoltre per i beni che costituiscono unita' immobiliari.). La procedura informatica Docfa. sezione (se presente). nondimeno in questa sede si ritiene opportuno sottolineare ulteriori profili essenziali che interagiscono con i provvedimenti di semplificazione in esame. n. Le dichiarazioni di parte per le quali e' consentita la ripresentazione mediante la procedura Docfa 2 sono costituite da: dichiarazione di nuova costruzione e di unita' afferenti. Entrambe le modalita' richiamate sono state previste e rese operative dal Dipartimento del territorio. del regolamento in esame come "proposta". Note: (6) Le modalita' di ripresentazione sono state disciplinate. 701 del 1994. oltreche' le fasi transitoria e di regime. nota 1. la stessa e' da ritenersi definitiva. presenti nella zona ove risulta ubicata l'unita' stessa. IL DECRETO MINISTERIALE 19 APRILE 1994. definita dall'art. e' stata gia' oggetto di diverse circolari esplicative e chiarificatrici da parte del Dipartimento del territorio.Circolare del 09/04/1999 n. 323 del 1996. che prende specificatamente in esame la possibilita' da parte del contribuente di ripresentare i documenti in catasto mediante dichiarazioni "sostitutive". puo' risultare iscritta in atti: a) con una rendita catastale definitiva (R. N.P. senza che l'azione della A. e assolutamente necessario per verificare sul campo le nuove procedure nonche' l'impatto delle stesse sul mondo professionale.C.C. 701. realizzata in applicazione ed in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto sopra specificato. (8) A tutti questi immobili iscritti in catasto per completezza dell'inventario immobiliare. i lastrici solari ed in generale tutti i beni comuni non censibili. 4 del DM n. entro un anno dalla data di registrazione in atti dell'unita' immobiliare. delle scritture conservate in catasto. La seconda fase temporale.Circolare del 09/04/1999 n. n. gli uffici del Dipartimento delle entrate. per la decadenza dei termini utili per l'azione di accertamento catastale possono individuarsi tre periodi di riferimento e precisamente: . che senza alcun obbligo normativo ha iniziato la sperimentazione della procedura informatica provvedendo a redigere le dichiarazioni in catasto. 83 nonche' degli Ordini e dei Collegi provinciali. per tutte le dichiarazioni di accatastamento e denunce di variazione di unita' immobiliare. LE VERIFICHE SUGLI ATTI CATASTALI. la rendita proposta assume carattere definitivo e non puo' essere modificata. unitamente alla predisposizione dei supporti informatici. nell'ultimo tale facolta' e' limitata a 12 mesi. di fatto. al momento della consultazione. La data in cui ha avuto inizio l'ultima fase temporale. utilizzando appositi collegamenti telematici. quali i passaggi che giustificano il trasporto dell'unita' immobiliare ad altra partita. che e' quella a regime. nel tempo sempre piu' numeroso. Di contro nessuna rilevanza hanno eventuali ulteriori movimentazioni. Con tale comunicazione emanata ai sensi del decreto dirigenziale 1 dicembre 1995. Dette movimentazioni potrebbero trovarsi registrate in catasto. A partire da tale data di attivazione della procedura ha inizio il biennio transitorio. deve considerarsi definitiva (13). periodo a regime. primo biennio di vigenza della procedura. B). Ai fini dei controlli e delle verifiche sugli atti di propria competenza. immediatamente antecedente a quella relativa all'atto. di conseguenza alla stessa unita' immobiliare risultera' associato un ulteriore stadio con una rendita non qualificata come proposta (12). periodo sperimentale. in cui gli uffici del Dipartimento del territorio possono. Per le unita' immobiliari registrate in atti nel terzo ed ultimo periodo. connessa alla data di protocollazione della dichiarazione di nuova costruzione (9) o di unita' afferente (10). b) non ha subito alcuna variazione. la facolta' di rettifica della rendita catastale da parte degli uffici e' limitata ad un anno. potranno essere immediatamente verificati gli elementi censuari alla data di riferimento dell'identificativo associato a ciascun immobile. . nei primi due intervalli temporali la facolta' da parte dell'ufficio di modificare la rendita proposta si estende ai 24 mesi successivi alla presentazione. 4. Al riguardo si precisa come una particolare attenzione dovra' essere posta alla identificazione dell'unita' immobiliare. e' stata stabilita la data di adozione obbligatoria della procedura Docfa. se non nell'ambito degli adempimenti previsti dal particolare istituto dell'autotutela. ovvero della denuncia di variazione (11). per cui si chiede di conoscere la rendita ai fini della cosiddetta valutazione automatica. Grazie all'azione collaborativa di queste categorie si e' formato presso ciascuna realta' provinciale un gruppo di professionisti. con l'ausilio di funzionari esperti in materia catastale. La sperimentazione cennata ha costituito un efficace test dei programmi realizzati ed ha consentito di procedere all'estensione obbligatoria della procedura. Decorsi i limiti temporali sopra richiamati. L'unita' immobiliare iscritta negli atti puo' trovarsi. se risulta trascorso il periodo consentito all'ufficio del catasto di procedere alla rettifica. costituito da una comunicazione indirizzata a ciascun Ordine e Collegio professionale. . ha avuto inizio con l'emanazione di un atto ufficiale. procederanno ad effettuare visure degli atti catastali con le modalita' consentite dalle specifiche procedure. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1995. in tal caso detta rendita. e' riportata nell'allegato A alla presente circolare. In definitiva. con i quali sono state iscritte negli atti catastali ulteriori Pagina 5 Servizio di documentazione tributaria . 289. Piu' precisamente mediante la consultazione ampliata (All. Come gia' rilevato. avente sede nella circoscrizione provinciale da parte del competente ufficio periferico del Dipartimento del territorio. in una delle due seguenti fattispecie: a) ha subito una rettifica d'ufficio della rendita "proposta". Del pari nessun rilievo e' da attribuire alla registrazione di eventuali documenti tecnici di data successiva. modificare la rendita proposta entro due anni dalla registrazione. anche prima della modifica della rendita proposta. della circolare 20 gennaio 1984. (12) Le modalita' di rettifica sono state ampiamente chiarite con la circolare 19 luglio 1996. Pertanto le disposizioni gia' in vigore sono da ritenersi variate come segue: 1) alle parole "Le variazioni del primo tipo non danno luogo all'attribuzione di nuovi subalterni" presenti nel terzo capoverso del paragrafo II. 44 (16).Circolare del 09/04/1999 n. prot. B della circolare 29 luglio 1985. unitamente alla presentazione del Mod. Note: (14) Detta circolare e' stata emanata dalla ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. b) la variazione della destinazione d'uso avente rilevanza catastale. Gli uffici periferici del Dipartimento del territorio competenti daranno la massima pubblicita' di detti elementi innovativi alle categorie professionali abilitate all'utilizzo delle procedure informatiche di aggiornamento degli atti catastali. (16) Attualmente detto modello non e' piu' vigente. Pagina 6 Servizio di documentazione tributaria . edificate su particelle il cui identificativo e' iscritto per la prima volta al catasto edilizio urbano. prot. sono stati individuati negli interventi di manutenzione straordinaria. 3/166. 2) sono soppresse le parole "il cambio destinazione". che prevede nei casi di ampliamento o demolizione parziale dell'u. se viene modificata la pianta del fabbricato". 2/1984. Dette regole prevedono. integrazioni impiantistiche di notevole rilevanza. si ritiene opportuno emanare nuove regole operative che semplifichino le modalita' di attribuzione dei subalterni nel catasto edilizio urbano da parte degli uffici periferici del Dipartimento del territorio.6 della citata circolare 20 gennaio 1984. MODIFICHE DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI SUBALTERNI. si potra' peraltro procedere anche alla verifica dei redditi dominicali presenti negli atti traslativi o costitutivi di diritti reali. 189T. Note: (9) Modalita' di iscrizione di unita' immobiliari mai dichiarate. e' stato sostituito dal modello D1 (C. l'attribuzione di un nuovo subalterno.i. 83 modifiche connesse alla natura intrinseca dell'oggetto immobiliare. n. n. restauro conservativo.) predisposto in modo informatico dalla procedura Docfa 2. per le unita' immobiliari oggetto di denunce di variazione. Recupera. che incidono nella determinazione della rendita secondo le regole dell'estimo catastale. presenti nel paragrafo II. destinata all'utilizzo delle categorie professionali tecniche. nota 14. riguardanti variazioni di rendita. sono aggiunte le seguenti "con l'eccezione del cambio di destinazione d'uso".2.E. in quanto negli atti del catasto terreni non e' presente un reddito dominicale "proposto". 2 (14).u. edificate su particelle il cui identificativo e' stato precedentemente iscritto al catasto edilizio urbano. (17) Allo stato attuale le procedure sono cosi' denominate: Docfa 2. 5. Si rammenta pertanto che i casi. l'eliminazione del termine "proposta". ad uso dei professionisti inquadrati nei ruoli tecnici del Dipartimento. Al fine di rendere piu' agevole la lettura delle banche dati del catasto.1.U. l'attribuzione di un nuovo subalterno quando si riscontra: a) la modifica del perimetro dell'unita' immobiliare. alla scadenza del termine ultimo a disposizione dell'ufficio per variare la rendita. Tale attivita' non richiede particolari attenzioni. (15) Cfr. 3/2338. (11) Modalita' di iscrizione di unita' immobiliari gia' dichiarate agli atti catastali e che hanno subito interventi di natura edilizia o di destinazione. n. (13) Sono in corso modifiche alle procedure informatiche che consentono. allorche' si attua il controllo dei valori imponibili dichiarati e connessi al trasferimento dei beni iscritti al catasto terreni. (10) Modalita' di iscrizione di unita' immobiliari mai dichiarate. e' sostituito dal seguente: "A tale proposito si conferma la disposizione contenuta nella circolare n. In sede di consultazione. 15 (15). 3) il terzo capoverso della sez. in cui e' consentito riutilizzare il medesimo subalterno e associare allo stesso la lettera "V" di variazione nell'uso delle procedure informatiche per l'accatastamento di immobili (17). ma ancora privi di rendita (18). semplificate (Docfa 2). ATTIVITA' DEGLI UFFICI E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA. Sia nel primo che nel secondo caso le procedure amministrative percorribili sono incardinate nell'art. IX. come richiamato nel par. da parte degli addetti alla liquidazione e all'accertamento delle imposte erariali. non dando luogo all'attivazione degli adempimenti gia' descritti e richiamati ai commi 1 e 2 dell'art. Ipotesi A. Poiche' i sistemi informatici utilizzati negli uffici periferici del Dipartimento del territorio risultano attualmente incompatibili con quelli adottati dalla Regione Trentino-Alto Adige. Dette modalita' potranno proficuamente essere definite. 12 citato. Unita' immobiliare iscritta in atti del catasto con la "rendita catastale proposta". 701 del 1994 per gli immobili gia' dichiarati in catasto. tenendo in debito conto le specifiche esigenze degli uffici interessati e le risorse disponibili. che il contribuente produce per mero tuziorismo anche istanza ex lege n. In tal caso all'atto della stipula risultera' verificata l'ipotesi A. Ipotesi B. e' sufficiente che nell'atto compaia la dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'art.U. 1. 253E del 18 settembre 1997 del Dipartimento delle entrate. 112E del 17 aprile 1997 e n. i quali per ogni identificativo segnalato inoltreranno all'organismo richiedente i dati utili all'accertamento. si potra' ricorrere in via transitoria alla prassi epistolare. Unita' immobiliare dichiarata in catasto. 131/86 e delle norme similari contenute in provvedimenti legislativi disciplinanti altri tributi . 50 del 29 settembre 1988.Circolare del 09/04/1999 n. qualora necessiti la conoscenza di dati presenti nelle relative basi informative. La fattispecie in esame consente al contribuente di scegliere fra le seguenti due opzioni: 1) Il soggetto interessato puo' far ricorso. Non e' dubbio che dall'esame delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate emerge un indirizzo a riconoscere nel "valore catastale" . nonche' con le circolari n. 83 6. 400558/88 Div. 52 del T. Nell'ipotesi A gli uffici impositori a regime possono direttamente interrogare gli atti del catasto con le procedure all'uopo rilasciate. 2 della presente circolare. almeno sino a quando non saranno resi Pagina 7 Servizio di documentazione tributaria . Nondimeno gli uffici periferici del catasto riscontrano. ovvero coordinati dalla Regione Trentino-Alto Adige. Nondimeno appare opportuno fornire alcuni suggerimenti. In tal senso corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulle pregresse disposizioni amministrative emanate con circolare n. con notevole semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente.determinato con il meccanismo di cui al comma 4 dell'art. Tale ultima attivita' appare del tutto ultronea e superflua. A fronte delle ipotesi sopra evidenziate si ritiene opportuno fornire chiarimenti e suggerimenti sulle attivita' di competenza degli uffici periferici dei due dipartimenti. nei casi in cui sia iscritta negli atti del catasto la rendita con la qualificazione proposta o la stessa rendita sia mancante. 4 del regolamento adottato con DM n. 12 che comporta gli adempimenti peraltro richiamati al 6 capoverso del par. 12 della legge 154 del 1988. ma priva di rendita. Nel caso di mancanza del collegamento telematico con le banche dati catastali. Si richiamano all'attenzione degli uffici periferici di entrambi i dipartimenti le procedure percorribili dai contribuenti. 12 della legge n. prot. si ritiene opportuno che siano concordate a livello locale le modalita' di accesso ai dati censuari. Fino alla realizzazione dei collegamenti informatici. di sovente. In tal caso. l'ufficio impositore potra' trasmettere un elenco di identificativi catastali agli uffici periferici del Dipartimento del territorio.un elemento di riferimento nelle attivita' di accertamento e nei procedimenti di definizione dei rapporti tributari. della soppressa Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. prima dell'atto. 154 del 1988. 2) Il soggetto interessato ritiene di non promuovere alcuna attivita' nel settore catastale e pertanto produce l'istanza prevista dallo stesso art. approvato con n. alle procedure. previste dall'art. secondo le modalita' riportate nell'allegato B (19). 154 del 1988. come e' noto. Con l'adozione delle procedure di cui all'art.prevedere nello scambio di informazioni utili all'accertamento. una rete telematica che garantisca la consultazione degli atti catastali con modalita' automatizzate. decorrano senza intervento dell'ufficio. 154/1988. ai fini dell'applicazione del comma citato al periodo precedente. che consentono la ripresentazione volontaria. * * * * * Allegato A Date di decorrenza . si adopereranno per dare massima attuazione alle direttive ed agli indirizzi operativi contenuti nella presente circolare. Nell'ipotesi B. gli uffici periferici di entrambi i dipartimenti daranno piena attuazione agli adempimenti previsti dall'art. il Dipartimento del territorio sta attuando un progetto di recupero del suddetto arretrato di classamento. Per quanto concerne il patrimonio edilizio denunciato in catasto precedentemente al 1 gennaio 1997. della legge n. 1 del DM 19 aprile 1994. delle dichiarazioni di unita' di nuova costruzione e afferenti. Per ultimo.F. ovviamente con tutti gli adempimenti connessi. e' associata una rendita. Note: (18) Dette procedure consentono di iscrivere immediatamente in atti la rendita di pertinenza dell'unita' immobiliare. A tal fine e' stato realizzato un piano operativo per consentire a ciascun ufficio impositore di consultare gli atti catastali. in modo da agevolare le attivita' di competenza di tutti i soggetti interessati. ai fini dell'applicazione del richiamato art.entrate in fase di regime il 1 gennaio 1997 . n.Circolare del 09/04/1999 n. 4 comma o di altre similari norme che limitano l'azione della A. che diviene definitiva qualora i termini.del periodo a regime . non necessita alcuna attivita' da parte del contribuente. mediante il programma denominato Docfa. 701. a regime. 1 comma. 154/1988. Entro gli stessi termini (due anni nel primo biennio di applicazione della procedura ed un anno a regime). 701 . Piu' precisamente. 12 della legge n. concordati anche a livello regionale. stabiliti dal decreto. in alternativa all'utilizzo delle procedure informatiche. oggetto di denuncia. n. Nel caso invece che si riscontri una rendita "proposta" iscritta negli atti catastali da meno di un biennio (ovvero da meno di un anno a regime). Peraltro.. occorre che sia fatta espressa menzione nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni richiamate dall'art. Nelle more e' stato gia' evidenziato come il contribuente possa utilizzare proficuamente i programmi previsti dall'art. resta nella facolta' del contribuente la presentazione della istanza di cui all'art. il reddito catastale e' da considerarsi definitivo e pertanto. allorche' si verifica che la rendita associata all'unita' immobiliare non e' caratterizzata dall'aggettivo "proposta" o comunque che l'iscrizione agli atti del catasto e' stata effettuata da oltre un biennio (un anno a regime).relative alle rendite "proposte" per ciascuna circoscrizione Pagina 8 Servizio di documentazione tributaria . Le Direzioni regionali delle entrate e le Direzioni compartimentali del territorio. in esenzione di tributi speciali da parte dei cittadini e delle imprese. 52. l'utilizzo di elenchi strutturati. appare opportuno sottolineare come per cogliere appieno i vantaggi e le semplificazioni introdotte con le disposizioni normative sopra citate si rende necessaria. gli uffici possono procedere alla validazione formale ovvero alla rettifica della rendita proposta. limitatamente all'opzione 2. verificandone la corretta esecuzione da parte degli uffici. 12 citato.ad ogni unita' dichiarata in catasto. risulta che in parte all'attualita' e' privo di rendita. CONCLUSIONI. nell'ambito delle rispettive competenze. 4 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. nonche' delle denunce di variazione.fatta salva ogni altra modalita' individuata a livello locale . 12. E' opportuno comunque . (19) E' opportuno procedere alla visura degli atti del catasto nelle ore pomeridiane per equilibrare i carichi di lavoro dell'intero sistema informatico. Non sembra superfluo ribadire che in tale ultima evenienza. 83 coerenti i rispettivi protocolli di interrogazione. che sara' concluso entro il corrente anno. Si resta in attesa di assicurazione di adempimento. 7. UFFICIO AGRIGENTO ALESSANDRIA ANCONA AOSTA AREZZO ASCOLI PICENO ASTI AVELLINO BARI BELLUNO BENEVENTO BERGAMO BOLOGNA BRESCIA BRINDISI CAGLIARI CALTANISSETTA CAMPOBASSO CASERTA CATANIA CATANZARO CHIETI COMO COSENZA CREMONA CUNEO ENNA FERRARA FIRENZE FOGGIA FORLI' FROSINONE GENOVA GORIZIA GROSSETO IMPERIA ISERNIA L'AQUILA LA SPEZIA LATINA LECCE LIVORNO LODI LUCCA MACERATA MANTOVA MASSA CARRARA MATERA MESSINA MILANO MODENA NAPOLI NOVARA NUORO ORISTANO PADOVA PALERMO PARMA PAVIA PERUGIA PESARO PESCARA PIACENZA CODICE MECCANOGRAFICO U2 A2 K1 B1 I2 K2 A3 Q2 R1 D2 Q3 C2 H1 C3 R2 V1 U3 P1 Q4 U4 T2 N2 C4 T3 C5 A4 U5 H2 I1 R3 H3 M2 G1 F3 I3 G2 P2 N1 G3 M3 R4 I4 C1 I5 K3 C6 I6 S2 U6 C1 H4 Q1 A5 V2 V4 D3 U1 H5 C7 L1 K4 N3 H6 Pagina 9 DATA DI DECORRENZA 07/10/98 02/09/98 07/10/98 24/06/98 07/10/98 02/09/98 15/04/98 07/10/98 07/10/98 20/05/98 07/10/98 07/10/98 02/01/98 07/10/98 07/10/98 28/10/98 20/05/98 20/05/98 28/10/98 07/10/98 02/09/98 24/06/98 07/10/98 15/04/98 02/09/98 02/09/98 15/04/98 20/05/98 15/07/98 18/11/98 15/07/98 25/03/98 20/05/98 07/10/98 15/04/98 02/01/98 25/03/98 07/10/98 02/01/98 24/06/98 02/01/98 15/04/98 30/09/98 28/10/98 24/06/98 20/05/98 02/09/98 15/04/98 15/07/98 02/01/98 28/10/98 20/05/98 02/09/98 30/09/98 28/10/98 07/10/98 07/10/98 30/09/98 07/10/98 07/10/98 25/03/98 28/10/98 24/06/98 Servizio di documentazione tributaria .Circolare del 09/04/1999 n. 83 provinciale. : stampa della visura catastale ampliata per identificativo dell'immobile. che si ottiene premendo il tasto INVIO dopo aver inserito i dati indicati. Informazione generalizzate A. .numero. . Sullo schermo successivo. . selezionare la voce "INTESTATARI DELL'IMMOBILE" per ottenere i dati anagrafici degli intestatari dell'immobile.T. . Sullo schermo successivo. appresso indicati. selezionare con il carattere "P" (seguito dal tasto INVIO) la voce "VISURA CATASTALE" per ottenere la stampa in linea della visura.sezione (se presente).T.". selezionare con le modalita' consuete (carattere "S" seguito dal tasto INVIO) la voce "VISURA CATASTALE" per ottenere l'inserimento della visura tra le stampe predisposte per l'utente. comune di ubicazione dell'immobile. divisi in: . se presente un solo soggetto intestato. Per ottenere la stampa della visura catastale ampliata occorre selezionare (carattere "S" seguito dal tasto "INVIO") la voce "RICERCA PER DATI NON ANAGRAFICI" dallo schermo iniziale "INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUENTE" del collegamento "Informazioni generalizzate A. occorre inserire i dati. 83 PISA PISTOIA PORDENONE POTENZA RAGUSA RAVENNA REGGIO CALABRIA REGGIO EMILIA RIETI ROMA ROVIGO SALERNO SASSARI SIENA SIRACUSA SONDRIO TARANTO TERAMO TERNI TORINO TRAPANI TREVISO TRIESTE UDINE VARESE VENEZIA VERCELLI VERONA VICENZA VITERBO I7 I8 F5 S1 U7 H7 T1 H8 M4 M1 D4 Q5 V3 I9 U8 C8 R5 N4 L2 A1 U9 D5 F1 F6 C9 D1 A6 D6 D7 M5 * * * * * 02/01/98 28/10/98 20/05/98 02/01/98 24/06/98 25/03/98 09/12/98 07/10/98 15/04/98 18/11/98 07/10/98 07/10/98 28/10/98 25/03/98 15/07/98 20/05/98 24/06/98 20/05/98 24/06/98 02/01/98 07/10/98 30/09/98 30/09/98 18/11/98 24/06/98 15/07/98 15/07/98 07/10/98 18/11/98 25/03/98 Servizio di documentazione tributaria Allegato B Modalita' operative. tale stampa e' richiamabile in un secondo momento con le modalita' abituali (tasto PF9 dallo schermo iniziale "INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUENTE").Circolare del 09/04/1999 n. nella sezione "DATI DEL CATASTO". nel caso di piu' intestati si otterra' Pagina 10 . in tale caso. . si otterra' direttamente lo schermo con i dati anagrafici del soggetto da dove e' possibile procedere con le consuete operazioni di interrogazione. dell'immobile di cui si richiede la visura: . dati identificativi catastali.subalterno (se presente). . Su tale schermo e' possibile: .foglio. sigla della relativa provincia. sono presenti i principali elementi della visura catastale cosi' come risulta dalla interrogazione effettuata presso il sistema informativo dell'Ufficio provinciale del Catasto interessato. . Se necessario e' possibile ottenere la visura catastale indicando il protocollo della dichiarazione di accatastamento o della denuncia di variazione). inserire i caratteri P* (per le richieste di accatastamento) oppure V* (per le richieste di variazione) seguite dalle ultime due cifre dell'anno della dichiarazione o denuncia nel campo "FOGLIO". Si precisa che sulla stampa sono presenti gli elementi necessari per verificare se la rendita proposta sia divenuta definitiva. B e C. Occorre. pertanto. Nel caso di unita' immobiliare censibile nei gruppi A. Al fine di non sovraccaricare il sistema informatico si consiglia di effettuare le consultazioni nelle ore pomeridiane.Circolare del 09/04/1999 n. i tasti PF8 e PF7 per scorrere i dati in avanti e indietro sono abilitati ove necessario. qualora lo stesso identificativo non sia associato all'ultimo stadio (situazione che si verifica quando l'unita' immobiliare ha subito una variazione successivamente alla data dell'atto sottoposto a controllo) l'ufficio rileva nella visura ampliata i riferimenti censuari e quindi procede alla determinazione della rendita applicando le tariffe vigenti alla data dell'atto. Servizio di documentazione tributaria Pagina 11 . PF3 per tornare allo schermo precedente e PA1 per tornare allo schermo principale. Sulla riga 23 dello schermo compaiono i messaggi di aiuto per l'utente e le segnalazioni di eventuali problemi riscontrati dall'applicazione. effettuata la consultazione dell'identificativo catastale di cui si vuole conoscere la rendita. In tale caso occorre inserire i dati con il seguente formalismo: . . in funzione del traffico sulla rete nazionale e del carico sul sistema provinciale interessato dalla richiesta. sottolineare che i dati delle visure vengono reperiti direttamente sui sistemi informatici degli uffici provinciali del Catasto e. infine. i tempi di risposta possono raggiungere e superare i 60 secondi. inserire il protocollo nel campo "NUMERO" e procedere con l'interrogazione come gia' indicato. Su tutti gli schermi sono abilitati i tasti PF1 per la guida operativa in linea. 83 l'elenco dei codici fiscali di tali soggetti sul quale e' possibile effettuare una ulteriore selezione per ottenere il citato schermo con i dati anagrafici. di cui agli articoli 3. Generalita'. integrata. che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio venissero disciplinati i termini e le condizioni per l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili. gia' emanato il 23 dicembre 1997. ha comportato di fatto l'articolazione del suddetto provvedimento in distinti decreti dirigenziali. relative ai suddetti atti. comma 1. ha previsto all'art. La procedura predisposta dall'Amministrazione prevede che la voltura catastale relativa ad atti civili. Istruzioni per l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. Come e' noto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. Infatti lo stesso disciplina le modalita' ed i requisiti tecnici e formali sia per l'esecuzione automatica della voltura. Detto provvedimento. della gia' avvenuta emanazione del decreto dirigenziale che rende obbligatoria nella stessa circoscrizione la presentazione della nota di trascrizione su supporto magnetico. mentre rinvia a successivi decreti la definizione della data di attivazione della procedura in questione presso ciascun ufficio interessato (Conservatoria dei registri immobiliari ovvero servizi di pubblicita' immobiliare degli Uffici del territorio). Testo: 1. attraverso una mera espressione di volonta' e seguendo particolari adempimenti. Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria . possa essere eseguita previa espressa richiesta di parte. 250 del 26 ottobre 1998). Per tale fine non e' necessaria la compilazione di alcun documento cartaceo bensi' l'utilizzo delle procedure informatiche che consentono la predisposizione delle formalita' e. pregiudiziale ai fini dell'attivazione della voltura automatica in ciascuna circoscrizione territoriale. 2. in talune fattispecie. che per l'esenzione dall'obbligo di presentazione della relativa domanda. denominato di seguito "decreto quadro". Il primo di questi. giudiziari e amministrativi. giudiziari ed amministrativi. 701 (1). e per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura. n. ove necessario. All'attualita' questo presupposto risulta verificato di fatto nell'intero territorio nazionale. Tra le innovazioni portate dal nuovo decreto quadro. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998. e' stato di recente sostituito con decreto del 15 ottobre 1998. n.U. L'esigenza di graduare l'attivazione della procedura. 287 Oggetto: Decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 (G. la cui trascrizione viene eseguita presso le Conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicita' immobiliare degli Uffici del territorio. giudiziari e amministrativi. presso gli uffici in relazione alla progressiva automazione dei servizi di pubblicita' immobiliare.CENTRALE: CATASTO Circolare del 18/12/1998 n. rileva in particolare la previsione. ottenere l'esenzione dalla presentazione delle domande di voltura in catasto. Sintesi: I notai e gli altri pubblici ufficiali che presentano le formalita' inoltrate alle Conservatorie dei Registri Immobiliari mediante supporto magnetico possono.Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR. che ovviamente lascia impregiudicati tutti gli effetti gia' prodotti dal precedente. n. rileva per il carattere generale che lo contraddistingue. sulla base dei dati riportati nella corrispondente nota di trascrizione. 650. il software denominato "Allegati" distribuito gratuitamente dal Ministero delle Finanze. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale del 24 dicembre 1994. 701 del 1994. 701. soggetti a voltura . comma 2. che presuppone l'utilizzo di uno specifico foglio informativo. e dall'art. come previsto dall'art. 287 attraverso un apposito elaborato denominato "foglio informativo". commi 1-quinquies e 1-septies. colui che richiede la trascrizione di atti civili. Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . giudiziari e amministrativi. 2. del decreto ministeriale n. mediante la richiamata procedura informatica Allegati. Attesa la non obbligatorieta' della procedura in esame. 75. secondo le modalita' di cui ai decreti ministeriali 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997. comma 4. oltre che per l'Amministrazione. del decreto-legge 23 gennaio 1993. i titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi. come a cura del Dipartimento del territorio. c) individuare le unita' immobiliari urbane e le particelle.tutte le informazioni utili per l'aggiornamento degli stessi. oggetto di trascrizione. presenta valenze e finalita' integrative della nota medesima. nel programma informatico Allegati. di attingere immediatamente i benefici . da quanto sopra discende quindi la concreta possibilita' per l'utente. Mentre l'estensione alle altre fattispecie (banca dati catastale non aggiornata negli oggetti e/o nei soggetti). del D. e' stato predisposto il programma informatico denominato "Allegati". 1. 2. 701 del 1994. foglio. Detto ultimo elaborato. n. per la redazione del suddetto "foglio informativo". (2) Versione 3. del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. ai sensi dell'articolo 5.Circolare del 18/12/1998 n. n. I dati contenuti nel suddetto elaborato informatico vengono accodati automaticamente a quelli della nota di trascrizione.e' tenuto a: a) produrre . e la conferma di eventuali discordanze (ad esempio: passaggi intermedi non convalidati da atti legali). b) indicare. ma la cui frequenza e' comunque di norma superiore al 50% delle formalita' . peraltro di semplice concezione e strutturazione. convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993. cui e' demandata la pubblicazione e la diffusione presso i propri iscritti dei supporti informatici e delle relative istruzioni. in relazione ai livelli di progressiva familiarizzazione con la procedura informatica. n. In ogni caso. fornito gratuitamente ai Consigli nazionali delle categorie professionali abilitate. con i parametri di identificazione definitivi (sezione. comma 8. e precisamente gli estremi di approvazione degli eventuali atti di aggiornamento geometrico del catasto terreni. ed in parte riversati con le stesse modalita' nel quadro D-Catasto della procedura "Nota" (2).per l'esecuzione della voltura "automatica" e' sufficiente la sola esplicitazione della relativa richiesta attraverso la mera barratura dell'apposita casella riportata sul modello di nota di trascrizione.in termini di semplificazione degli adempimenti e di allineamento delle informazioni catastali ed ipotecarie portati dalla procedura in esame per l'ampia casistica sopra richiamata (banca dati catastale aggiornata). Per conseguire l'esecuzione automatica della voltura catastale.nei casi di discordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione relativamente ai soggetti. agli immobili o ad entrambi. ai sensi dell'art. coerente con le indicazioni dei modelli delle formalita' approvati con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995. n. 16. (1) Emanato in attuazione dell'art. che hanno interessato le particelle trattate con la nota di trascrizione. numero di mappa ed eventuale subalterno). Piu' precisamente e' da evidenziare come in un rilevante numero di casi variabile in relazione al livello di aggiornamento della banca dati catastali ed alle diverse tipologie di volture. sia stata predisposta anche la procedura denominata "Allinea" che permette l'allineamento preventivo della banca dati catastale in molteplici fattispecie concernenti in modo precipuo i soggetti intestati (3). Al riguardo e' utile precisare. potra' essere graduata dall'utente.oltre a presentare la nota di trascrizione su supporto informatico. 2. i dati previsti dall'art. n.M. 2. 300. rispetto a quanto risultante negli atti catastali . Modalita' da seguire per la richiesta di esecuzione automatica della voltura catastale. comma 3.5. 1 del decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 . in caso di acquisto effettuato in regime di comunione legale. Nell'ipotesi in cui detti parametri non risultino ancora attribuiti. da parte dell'altro coniuge.4 e 1. della legge n. del DM 19 aprile 1994.1. 154 (4). che ne rilascia ricevuta in duplice esemplare.. . (3) Dette fattispecie nel seguito vengono dettagliatamente illustrate. i soggetti contraenti abbiano necessita' di presentare l'istanza per la determinazione della rendita catastale prevista dall'art. barrando l'apposita casella "soggetto a voltura". dopo una fase di sperimentazione gia' in corso presso alcuni uffici periferici. e) riportare nel titolo presentato per la trascrizione . Istanze per la determinazione della rendita catastale di cui all'art. 70.limitatamente al catasto urbano e sempreche' non sia possibile la registrazione in atti nel termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di parte . la citata istanza e' presentata contestualmente alla richiesta di trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. e cioe' indicando "nell'apposito campo. f) indicare. 12. n. devono essere rappresentate nella formalita' di trascrizione secondo le modalita' indicate nel paragrafo 2. ed al conseguente rilascio all'interessato della stampa del relativo esito. su istanza (o foglio di osservazione) dell'interessato ed acquisiti nella banca dati catastale. 701. l'art. Come gia' rilevato. 4 del D. 12. integrata dall'eventuale foglio informativo. a mezzo di apposito elaborato informatico. 26 ottobre 1972. In tale ipotesi. in relazione all'atto da volturare. laddove disponibili al momento di presentazione della trascrizione. ovvero. le unita' immobiliari e le particelle siano individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi. comma 3. G o H). n.1. 3.. nel caso di atto sottoposto a condizione sospensiva.nell'ipotesi di presenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali . nonche' l'eventuale indicazione del differimento della voltura e della tipologia di foglio informativo utilizzata.la dichiarazione della parte cedente prevista dall'art.4 della circolare 128/T del 2 maggio 1995.5 della circolare 128/T. allorche' venga eseguita la formalita' di cancellazione della condizione per avveramento.di procedere alla sola prenotazione a sistema dei suddetti parametri identificativi a mezzo dell'apposita procedura di "prenotazione subalterni". Nell'ipotesi di differimento. osservato che la nota di trascrizione. deve essere redatto. sostituisce la tradizionale domanda di voltura su supporto cartaceo. 650.2. la parte interessata potra' promuovere e conseguire l'aggiornamento preventivo della banca dati catastale. 154 del 1988. Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria . gli stessi vengono assegnati dall'Ufficio tecnico erariale o dall'Ufficio del territorio competente. unitamente alle relative istruzioni. che sara' resa disponibile. 287 d) osservare per la nota di trascrizione le disposizioni di cui ai paragrafi 1. In via alternativa. del decreto-legge 14 marzo 1988.Circolare del 18/12/1998 n. n. ovvero presso i servizi di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio del territorio. per ciascun gruppo di immobili tra loro graffati. a decorrere dal mese di gennaio 1999.P. comma 1. a cura del richiedente. concernenti l'espressa richiesta di esecuzione automatica della voltura. Identificazione delle unita' immobiliari e delle particelle catastali. comma 1. convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988. n. gli estremi di registrazione dell'atto che ha motivato la richiesta di esecuzione automatica della voltura.2. ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto. In particolare si pone in evidenza che le unita' immobiliari individuate con due o piu' "identificativi graffati". il foglio informativo tipologicamente coerente per la fattispecie di non allineamento negli oggetti (modd.R. 2. 4. l'esecuzione automatica della voltura avra' luogo solo allo scadere del termine indicato nella nota di trascrizione. E' comunque fatta salva la possibilita' . Puo' accadere che. redatto con la procedura Allinea. stabilisce che. entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima. uno stesso numero". sulla base di una domanda di annotazione contenente la richiesta di volturare l'atto originario. In questa ultima ipotesi. g) riportare nel foglio informativo i dati anagrafici completi del coniuge non comparente in atto. per l'esecuzione automatica della voltura. emanata in data 2 maggio 1995 da questa Direzione centrale. in presenza di una situazione di banca dati catastale aggiornata. del decreto legge 20 giugno 1996. nella banca dati catastale. 323. conforme alle modalita' di cui al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 ed alle presenti istruzioni. 12 della legge 13 maggio 1988. n. Parte I – uffici meccanizzati. comma 12. convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996. in relazione alla situazione di aggiornamento della banca dati catastale. Ciascun esemplare di ricevuta deve recare la firma del funzionario incaricato e il timbro dell'ufficio. 154".0 della Tabella delle tasse ipotecarie. Nel caso in cui l'ufficio ricevente sia la Conservatoria dei registri immobiliari l'originale dell'istanza deve essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio (5). del decreto dirigenziale in esame. 68 bis) rilasciata dal competente ufficio del dipartimento. prevista dall'art. la tassa ipotecaria prevista. e per quelle richiamate all'art. Se con la nota di trascrizione e' stata richiesta l'esecuzione automatica della voltura catastale del relativo titolo. . la compilazione di uno dei seguenti modelli (o fogli informativi). 425. per l'esenzione dall'obbligo di presentazione della domanda di voltura catastale relativa ad atti civili. 425. ai sensi dell'art. n. Condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura catastale. previste dall'art. in aggiunta agli altri tributi ordinariamente dovuti.esito positivo dell'elaborazione. . Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria . calendario allegato. 5. giudiziari e amministrativi. per ogni formalita' avente efficacia anche di voltura. 34.U. n. . 21 e 22. . il numero di presentazione della formalita' di riferimento e la seguente dicitura da apporre con timbro: . comma 6. 154". del T. 2. anche attraverso le modalita' integrative e/o correttive. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. A partire dalla data stabilita per ciascun ufficio (6) da apposito decreto dirigenziale. modello G – per situazioni di banca dati del catasto urbano non aggiornata negli oggetti immobiliari. ord. n. (4) Al riguardo si richiama l'attenzione sulla possibilita' data al soggetto contraente di optare per la procedura semplificata prevista dall'art.corresponsione della prevista tassa ipotecaria per ogni formalita' avente efficacia di voltura. nel n. (5) Si procedera' in maniera analoga per le istanze di classamento di cui all'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995. .Circolare del 18/12/1998 n. 346. convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995. 7. modello E – per alcune fattispecie singolari. modello F – per situazioni di banca dati catastale non aggiornata nei soggetti. 10. deve essere corrisposta. convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996.per le Conservatorie dei registri immobiliari: "Per ricevuta della presente istanza. necessari per l'esecuzione automatica della voltura. riportante ben visibili la data. e' opportuno che detta attestazione venga formalizzata su fotocopia dell'istanza stessa. approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990. Della avvenuta richiesta di voltura automatica e' fatta specifica menzione nella ricevuta di presentazione (mod. Le procedure informatiche "Allegati" ed "Allinea" ed il foglio informativo finalizzato alla voltura automatica. 6. devono risultare rispettate le seguenti condizioni: . Per l'indicazione dei dati integrativi (vedi allegato tecnico alla presente circolare). 287 Per semplificazione e completezza procedurale. n. 1. comma 3. n. del decreto-legge 20 giugno 1996. modello H – per situazioni di banca dati del catasto urbano non aggiornata nei soggetti e negli oggetti immobiliari. .richiesta di esecuzione automatica della voltura. n. 323. 12 della legge 13 maggio 1988. n. Tassa ipotecaria per l'esecuzione automatica della voltura catastale. 10. 41. (6) Cfr.per gli Uffici del territorio: "Per ricevuta dell'istanza presentata. 85. delle informazioni contenute nella formalita' di trascrizione e nell'eventuale foglio informativo. fra loro alternativi: . commi 20. n. e' prevista. da trasmettere all'Ufficio tecnico erariale ai sensi e per gli effetti dell'art. Detto secondo flusso elaborativo. articolate in quattro gruppi. a cura della Conservatoria dei registri immobiliari ovvero dei servizi di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio del territorio. e' da evidenziare anche un secondo flusso che trae origine sempre dalle note di trascrizione che comportano variazione di diritti censiti in catasto. n. 9. G e H. 1. comma 6. Il flusso delle informazioni. iscritti in catasto. 701. al fine di integrare le informazioni relative alle unita' immobiliari ed ai soggetti. nelle quali pero' non e' stata barrata la casella "soggetto a voltura". 287 L'utilizzo dei modelli F. Oltre al flusso di dati. Le causali di errore. . . A fronte della richiesta di esecuzione automatica della voltura catastale. attivato dalle note di trascrizione portanti richiesta d'esecuzione automatica della voltura. alcune informazioni riportate negli allegati sono riversate automaticamente dalla procedura nel quadro D–Catasto della nota di trascrizione e concorrono alla determinazione dell'imposta di bollo. sulla base del numero di righe occupate nel quadro D medesimo. procede in maniera automatica e non richiede interventi da parte degli uffici interessati. 701. Decorso inultilmente il termine sopra indicato (per mancata presentazione delle corrispondenti domande di voltura). nell'ipotesi di esito negativo. se l'esito e' positivo. che puo' optare in via alternativa per l'allineamento preventivo della propria banca dati secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. Le note in attesa di riscontro vengono conservate per 180 giorni in un archivio autonomo della banca dati catastale e sono rilevabili a mezzo di apposita procedura di interrogazione.il citato esito anche in modo indipendente dal rilascio del duplo della formalita'. dipende anche dal modello organizzativo adottato dal competente Ufficio del territorio (o Ufficio tecnico erariale). distinto da quello esaminato nei paragrafi precedenti. comma 4. del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. del DM 19 aprile 1994. produce delle note di voltura da trascrizione. La Conservatoria dei registri immobiliari deve rendere disponibile . L'esito della richiesta di voltura in catasto e' consegnato ai soggetti interessati unitamente al rilascio del duplo delle formalita' di trascrizione. che consente tra l'altro di effettuare stampe selettive per rogante e/o data di presentazione della formalita' di trascrizione. apposita ricevuta contenente l'esito dell'elaborazione. Esito dell'elaborazione. viene rilasciata. . per ciascuna unita' immobiliare urbana o particella: . il riferimento alla causale di errore. la partita catastale di destinazione. dalla conservatoria al catasto e viceversa. (7) Note di tipo "D" per il catasto urbano e di tipo "V" per il catasto Pagina 5 Servizio di documentazione tributaria . l'apposizione di specifiche annotazioni nelle partite catastali. 8. Per ultimo si precisa che. In particolare sulla stessa sono riportati. comunque prossima all'attivazione alla voltura automatica) gli atti del catasto. Aggiornamento della banca dati catastale nel caso di mancata richiesta di esecuzione automatica della voltura. si sta attuando anche il caricamento degli archivi catastali con le informazioni desumibili dalle note pregresse di trascrizione. Come gia' in precedenza e' cenno. Integrazione e/o correzione dei dati contenuti nel foglio informativo. . in alcune fattispecie. che possono essere registrate nella banca dati catastale (7) esclusivamente quando trovano riscontro con le corrispondenti domande di voltura (8). la data del relativo rilascio. n. Pertanto gli uffici sono invitati ad aggiornare con ogni sollecitudine (in fase preventiva e/o successiva. al fine di recuperare ogni informazione utile. utilizzando peraltro anche gli archivi delle informazioni ausiliarie (9). 4. parallelamente all'attivazione della procedura in argomento.Circolare del 18/12/1998 n.a partire dal quarto giorno della richiesta di trascrizione . a disposizione dell'ufficio. le suddette note vengono cancellate dal sistema informativo. sono state riportate nell'allegato tecnico alla presente circolare. L'utilizzo di questi ultimi dati rientra nell'ambito della facolta' prevista dall'art. l'esito positivo o negativo dell'elaborazione. statistiche delle elaborazioni. Potenza. 287 terreni. qualora sia interessata dalla voltura da trascrizione una partita catastale nella quale risulti intestato il Demanio dello Stato. del decreto in esame. la cui mancata acquisizione sia causa di sospensione delle note di voltura generate da trascrizione. ai fini dei successivi interventi da parte dell'ufficio.elenco trascrizioni senza voltura. Ulteriori attivita' degli uffici. Milano. . .EE. nel caso in cui non siano stati indicati. 1. presentate dalle parti. nel foglio informativo. Si pone in evidenza che l'annotazione "passaggi intermedi da esaminare" e' apposta dalla procedura.-3 (Registrazione delle volture nelle quali le partite di scarico non risultino concordanti con le ditte da cui ha luogo il trasferimento) della circolare n. Statistiche delle elaborazioni. in tal senso l'art. sulla base delle informazioni contenute nei fogli informativi di tipo G o H. al fine di esperire una efficace sperimentazione. Come e' noto. attraverso il sistema di protocollazione automatico. . (9) Gia' denominato "Archivio delle note sospese". quando i soggetti "contro" della nota di trascrizione non trovano rispondenza nella ditta intestata in catasto. . non potendosi attribuire a detta lista una valenza surrogatoria della volturazione.TT. 10. I competenti servizi degli Uffici del territorio (ovvero degli Uffici tecnici erariali) possono richiedere a terminale ed acquisire . Nella suddetta ipotesi viene riportata negli atti catastali la lista dei passaggi intermedi.per i beni siti nei comuni delle province di Bari. per finalita' di pubblicita' immobiliare.con decreto dirigenziale del 23 dicembre 1997. L'annotazione "passaggi intermedi da esaminare" viene utilizzata anche nel caso di volture da trascrizione. Pisa.deve procedersi al completamento della ditta catastale (con particolare riferimento ad elaborazioni automatiche avvenute senza esplicita richiesta di parte).la stampa di prospetti analitici e sintetici relativi alle seguenti elaborazioni: . (10) Cfr. Ravenna Pagina 6 Servizio di documentazione tributaria . indicati nel foglio informativo. unitamente alla lista dei passaggi intermedi.elenco delle note sospese. (8) Gli incroci sono effettuati con modalita' informatizzate. al paragrafo A2.e' stata prevista la registrazione di annotazioni del tipo "passaggi intermedi da esaminare" o di "continuita' tecnica da verificare". e' possibile acquisire informazioni dei casi in cui: . comma 1. non conseguenti a esplicita richiesta di esecuzione di volturazione automatica. . Attivazione della procedura.e' interessata dalla voltura una partita catastale nella quale risulta intestato il Demanio dello Stato.. 2. . nell'ipotesi di esito negativo della voltura automatica ovvero nel caso di apposizione di annotazioni particolari negli atti.la trattazione delle istanze di rettifica. per fattispecie analoga.Circolare del 18/12/1998 n. . pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dello stesso mese . gli estremi di protocollo delle domande di voltura di eventuali atti intermedi che abbiano interessato gli immobili oggetto di trascrizione (10). In particolare. la procedura in esame e' stata attivata . L'indicazione negli atti catastali dell'annotazione "passaggi intermedi da esaminare". acquisiscono carattere di priorita' le seguenti attivita': . 11. In relazione e/o a seguito delle elaborazioni automatiche.la registrazione negli atti meccanografici degli atti tecnici di aggiornamento del catasto terreni e del catasto urbano.e' stata apposta l'annotazione di riserva RIS.l'invio di apposita comunicazione/notifica al competente Ufficio e/o settore dell'Amministrazione che ha in gestione i beni oggetto di voltura.nell'ambito delle "operazioni in differita" e del menu "prospetti su aggiornamento da Conservatorie". trova corrispondenza con quanto previsto.elenco delle note registrate. 5 del 24 gennaio 1970 della ex Direzione generale del catasto e dei SS. . L'annotazione "continuita' tecnica da verificare" viene apposta nei casi in cui si procede ad una registrazione in forma semplificata di atti tecnici di aggiornamento del catasto urbano. unitamente ai poli sperimentali di Bari. c) degli estremi del tipo di aggiornamento geometrico del catasto terreni. 287 e Venezia. (11) File di autopresentazione della procedura e stampa relativa unitamente ad esempi applicativi. comma 4. Ravenna e Venezia. privilegiando gli Uffici che sono prioritariamente interessati all'attivazione. in modo da garantire il corretto espletamento delle attivita' sopra indicate ed adoperarsi attivamente per una rapida diffusione della procedura di voltura automatica. nonche' presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 1 e Milano 2 dell'Ufficio del territorio di Milano. Nel caso di disallineamento della banca dati catastale le suddette informazioni devono essere indicate a mezzo dell'appropriato foglio informativo (F o G o H).e di coordinare ogni azione utile al puntuale adempimento degli indirizzi forniti con la presente circolare. o Pagina 7 Servizio di documentazione tributaria . Pisa. MODELLO E Il modello E . Le Direzioni compartimentali in indirizzo avranno cura di trasmettere tempestivamente la presente a tutti gli uffici interessati della circoscrizione territoriale di competenza. costituiranno un utile riferimento e supporto per la diffusione della procedura ai rimanenti uffici. b) del nominativo del coniuge non comparente in atto e nella relativa nota di trascrizione. sulla base delle corrispondenti note di trascrizione. L'attivazione dei rimanenti uffici sta attuandosi secondo il calendario allegato alla presente circolare.Circolare del 18/12/1998 n. gli Uffici periferici sono invitati ad adeguare con la massima tempestivita' il proprio modello organizzativo.e' stato predisposto per l'indicazione: a) degli estremi di registrazione dell'atto oggetto della richiesta di voltura. non registrati in catasto. nell'ambito di competenza di ciascuna Direzione compartimentale. In considerazione dei notevoli vantaggi in termini di risparmio di risorse che la stessa attivazione comporta sia per l'Amministrazione che per i soggetti interessati. * * * * * ALLEGATO TECNICO 1. Milano. presso gli Uffici del territorio di Pisa e Potenza. fino alla fase di regime.auspicabilmente d'intesa con i Consigli notarili . nonche' di relazionare con frequenza bimestrale circa le soglie progressivamente raggiunte nell'utilizzo della procedure in esame. che abbia riguardato particelle oggetto di trascrizione e di richiesta di voltura. di cui all'art. PREVISTI DALLA PROCEDURA "ALLEGATI". Ravenna e Venezia. Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione con ogni consentita urgenza. MODELLO F Il modello F . 1. La guida di autopresentazione delle procedure potra' essere richiesta seguendo le indicazioni riportate sul sito Internet del Ministero delle finanze. LE PRINCIPALI INFORMAZIONI ASSOCIATE AI DIVERSI MODELLI DI "FOGLIO INFORMATIVO". che abbiano interessato gli immobili da volturare. del DM 701/94. e) degli estremi di protocollo delle domande di voltura intermedie (dato non obbligatorio). Potenza. di promuovere . eseguite presso le Conservatorie dei registri immobiliari di Bari. qualora noti al momento della presentazione della formalita' di trascrizione.da utilizzare in caso di disallineamento dei soggetti nella banca dati catastale . nel caso di acquisto effettuato in regime di comunione legale. Si rammenta che ai fini della informazione-formazione nei seminari sulla voltura automatica in corso di svolgimento.e' stato altresi' predisposto per l'indicazione: d) degli estremi degli atti intermedi. viene rilasciata idonea documentazione utile ai fini divulgativi (11). A tale fine la scrivente Direzione centrale garantisce ogni supporto necessario in tema di informazione e formazione delle categorie professionali coinvolte. Questi ultimi uffici. f) della presenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali.da utilizzare nell'ipotesi di un corretto allineamento delle banche dati catastale . inefficacia totale o nullita'.B3. cancellazione. ma della massima rilevanza per la completezza dell'inventario catastale e il suo allineamento con quello delle Conservatorie dei registri immobiliari. da cui ha avuto origine l'unita' immobiliare oggetto di trascrizione.B2.Circolare del 18/12/1998 n.C1. a seguito di richiesta di parte. nonche' degli identificativi del relativo immobile originario. . ma appartiene ad una unita' negoziale affetta da errori. . .e' una combinazione dei modelli F e G. MODELLO H Il modello H . . 287 comunque della presenza di discordanze tra la situazione dei soggetti (da cui si fa luogo al trasferimento) titolari del diritto di proprieta' o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali. i) degli estremi di protocollo degli altri eventuali atti tecnici del catasto urbano. . g) dei nominativi dei soggetti necessari per il completamento della ditta catastale. CAUSALI TIPO C Le causali di tipo C sono connesse ad una errata e/o incompleta redazione del foglio informativo e comportano una sospensione della nota di voltura da trascrizione. . L'immobile non risulta iscritto negli atti catastali. L'immobile e' negoziato per diritti non di interesse catastale (diritto di servitu'. CAUSALI TIPO A Le causali di tipo A sono da correlare ai casi di incompleta compilazione della nota di trascrizione o a tipologie di note per le quali non e' prevista l'esecuzione automatica della voltura (es. Pagina 8 Servizio di documentazione tributaria . La nota di trascrizione e' presentata in rettifica. ELENCO DELLE CAUSALI DI ERRORE (DISTINTE PER GRUPPI OMOGENEI). MODELLO G Il modello G deve essere utilizzato allorche' l'ufficio.C4. 2. l'indicazione: h) degli estremi di protocollo dell'ultimo atto tecnico di aggiornamento del catasto urbano.C3. In particolare e' stata codificata come (1): . (1) Le causali A1 ed A2 sono correlate a fattispecie di rifiuto della nota di trascrizione per cui non vengono prese in esame in questa sede.A4. 55) da cui deriva.C5.B1. . da cui ha avuto origine l'unita' da volturare. non abbia registrato nei propri atti i parametri di identificazione definitiva delle unita' immobiliari oggetto di trascrizione. L'immobile risulta in catasto gia' volturato con un atto avente data successiva a quella della trascrizione. L'immobile e' esente da errori. e H la parte interessata potra' quanto prima utilizzare la procedura Allinea per l'allineamento preventivo della banca dati catastale.A3. L'immobile e' affetto da errori formali nei suoi elementi identificativi o descrittivi. L'immobile ha una natura non di interesse catastale (bene futuro o sua porzione. .C2. ma si sia limitato alla sola "prenotazione" dell'identificativo con rilascio del relativo esito. a seguito di uno o piu' atti tecnici non registrati in catasto. nel caso di immobili iscritti al catasto urbano. . pozzo). l'unita' da volturare riportata nella nota di trascrizione. ecc. Per immobile originario si intende l'unita' immobiliare iscritta negli atti meccanografici o negli atti cartacei (ed in particolare nelle schede di partita mod. non di interesse catastale e quindi da non assoggettare a voltura). non acquisiti in banca dati.: diritti negoziati.). Dati non obbligatori.da utilizzare per le situazioni catastali non allineate sia negli oggetti immobiliari che nei relativi soggetti intestati . La nota di trascrizione interessata da annotazione di annullamento. In luogo della redazione dei modelli F. nell'ipotesi di trasferimento parziale (per quote e/o diritti). in tale ipotesi.: trascrizioni di atti di rettifica). L'immobile risulta iscritto in una partita speciale del catasto urbano. CAUSALI TIPO B Le causali di tipo B attengono a tipologie di errore afferenti l'immobile (es. Il modello richiede. palco teatrale. L'immobile risulta in catasto interessato da una mutazione avente data successiva a quella della trascrizione. G. del decreto dirigenziale 15 ottobre 1998. al settore catastale del competente ufficio. Per causali di tipo A o B.D3. Allo scopo deve essere prodotta. . 2. Nel caso in cui l'elaborazione abbia dato esito negativo. . oltre che i dati relativi al titolo di cui e' stata richiesta la trascrizione e la data del medesimo. Per alcune fattispecie di errore sara' possibile quanto prima utilizzare la procedura Allinea.D2. ove non risulti gia' costituito l'Ufficio del territorio. per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo (causali di tipo C). citando gli estremi della formalita' di trascrizione e allegando. . di cui fossero affetti l'atto presentato per la trascrizione e/o le relative formalita' concernenti l'individuazione catastale degli immobili da volturare. al fine di rimuovere le causali di sospensione. ma sono affetti da errori formali i relativi soggetti. non e' possibile in ogni caso ottenere l'esecuzione automatica della voltura.C8. . 287 . L'immobile risulta identificato nel catasto urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (immobile graffato). Le suddette istanze di rettifica e/o integrazione dati devono essere presentate con la massima sollecitudine. in coerenza con i termini richiamati del decreto del Presidente della Repubblica n. anche successivamente alla elaborazione della voltura automatica. . L'immobile e' esente da errori. Servizio di documentazione tributaria Pagina 9 .Circolare del 18/12/1998 n. il relativo atto in carta libera. Non possono essere oggetto dell'istanza di correzione eventuali errori.C7. i diritti reali negoziati. che ricomprendono gli errori eventualmente connessi nella nota di trascrizione. anche parziale. L'immobile e' stato registrato con l'annotazione passaggi intermedi da esaminare. integrare o correggere i dati del suddetto foglio nei termini di cui all'art. L'immobile risulta nel catasto terreni con una superficie diversa da quella indicata nella nota di trascrizione. il richiedente la trascrizione e' tenuto a fornire. comma 3. i soggetti a favore e contro.C6. La partita e' stata registrata con intestazione parziale e l'immobile e' stato registrato con l'annotazione di passaggi intermedi da esaminare. apposita istanza di rettifica. 650 del 1972. (Omissis).D1. * * * * * CALENDARIO DELLE ATTIVAZIONI DELLA PROCEDURA DI VOLTURA AUTOMATICA. La partita e' stata registrata con intestazione parziale. CAUSALI TIPO D Le casuali di tipo D comportano l'apposizione di specifiche annotazioni nelle partite catastali. in ragione dell'ampio processo di trasformazione della natura giuridica degli Enti soggetti alle agevolazioni in esame e dell'articolato ventaglio di tipologie dei soggetti medesimi. Testo: Da parte dei dipendenti uffici sono stati formulati alla scrivente molteplici quesiti concernenti l'ampia tematica delle esenzioni dal pagamento dei tributi speciali e del rimborso spese. all'uopo interessato dalla scrivente Direzione.1997. Al riguardo appare opportuno rilevare in via preliminare la complessita' delle determinazioni da adottare. sono stati privatizzati...CENTRALE: CATASTO Circolare del 10/02/1998 n. a causa soprattutto della molteplicita' di norme e disposizioni emanate nel tempo. aggiornamento del catasto. su un quesito formulato dallo scrivente Ufficio. Quanto sopra rappresentato trova precisa conferma anche nel parere dell'Ufficio del coordinamento legislativo. Al riguardo e' stato anche correttamente sottolineato dall'Ufficio consultato come oggi la concezione dello Stato si configuri piu' ampia di quella prevista all'epoca cui si riferiscono le norme emanate e poste a fondamento dell'istituto catastale. In particolare con nota del 20. nonche' quella specifica della firma dei documenti tecnici di aggiornamento del catasto. La questione potra' dunque essere ripresa in esame alla luce di detto parere (omissis).. che pur perseguendo finalita' pubbliche.. Peraltro dette difficolta' interpretative ed applicative hanno acquisito maggiore spessore. di beni demaniali (omissis). l'Organo giuridico precisa tra l'altro quanto segue: ". 46 Oggetto: Quesiti riguardanti le e del rimborso spese.L. Pagina 1 . stante l'estrema delicatezza della materia di che trattasi (non ultimo sotto l'aspetto economico).".C. esenzioni dal pagamento dei tributi speciali nonche' la firma dei documenti tecnici di Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Indirizzi orientativi per gli uffici riguardo: a) agevolazioni ed esenzioni richieste da enti che pur perseguendo finalita' pubbliche sono stati privatizzati. Premesso quanto sopra e fermo restando le ulteriori determinazioni che potranno essere assunte in conseguenza dell'espressione del richiamato parere da parte del Consiglio di Stato.. non di meno non appare ragionevole ne' conforme alla stretta logica del diritto estendere disposizioni legislative. b) il regime tributario applicabile agli atti e documenti relativi ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilita'. 3-7330/U.Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR. b) il regime tributario applicabile agli atti e documenti relativi ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilita'. Nell'ordinamento catastale infatti dette agevolazioni riguardano gli uffici governativi ovvero soggetti e finalita' esplicitamente individuati (1). lo scrivente Dipartimento ritiene comunque opportuno emanare con la presente alcuni indirizzi riguardanti i seguenti due profili: a) le agevolazioni e le esenzioni richieste da Enti. quali ad esempio le societa' per azioni. spesso non coordinate e talora anche prive di coerenza logica e formale. sia pur limitatamente ad un Ente pubblico economico qual e' l'ente Poste italiane e con riferimento all'utilizzo da parte di detto Ente. che assumono natura giuridica prettamente privatistica. n. si rappresenta l'opportunita' di attendere il parere che il Consiglio di Stato e' stato chiamato a rendere. Riguardo al primo profilo e' da rilevare l'ordinaria assenza di specifiche disposizioni agevolative per gli Enti.10. Lo stesso decreto legislativo n. salvaguardando in tal modo le specifiche esenzioni dalle stesse previste circa il pagamento dei tributi speciali catastali. n. Per quanto attiene al secondo profilo. nonche' nei casi in cui la legge prevede che la richiesta venga effettuata da parte di "Uffici Governativi".non identificabili in Amministrazioni dello Stato devono scontare il pagamento delle tasse ipotecarie. n. Quando ricorrono i presupposti. 825 del 1971. per le considerazioni in precedenza esposte. Successivamente e' intervenuto l'articolo 42 del D. sia riguardo alla disciplina dei tributi speciali. 347 del 1990 (10) esonera anche dal pagamento delle tasse ipotecarie le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato. n. Di contro allo stato attuale della legislazione.R. Orbene anche in coerenza con la prassi consolidata sull'argomento. a quegli Enti che nel tempo hanno variato la loro natura giuridica.Circolare del 10/02/1998 n.P. le certificazioni relative alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita'. n. che all'articolo 1. Si ritiene inoltre utile precisare che l'esenzione e' in ogni modo subordinata alla esibizione di un idoneo documento attestante che il richiedente opera esclusivamente per conto dell'Ente espropriante e con riferimento ai soli immobili oggetto della procedura espropriativa. 1149 del 1967. In definitiva. si ritiene applicabile l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali. che sostituisce il citato titolo III. Tale orientamento. e la tabella B allegata al decreto-legge n. concernente tali tributi.R. poi dal decreto legislativo n. Si ritiene cioe' che detta annotazione sia da riferire in modo precipuo alle disposizioni di legge gia' vigenti alla data di emanazione del citato D. 648 del 1972 (5).P. in quanto il titolo III della tabella A. Analoga considerazione puo' essere estesa all'imposta di bollo. pur con la riserva sopra rappresentata. 642 del 1972 (7). 648 del 1972. 347 del 1990 (9). prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo. Per le fattispecie espropriative esaminate. riportano entrambi in nota che "l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa e' prevista in modo specifico da disposizioni di legge". l'Ufficio periferico del Dipartimento rilascia la documentazione in esenzione. laddove la legge subordini il godimento delle agevolazioni od esenzioni dal pagamento di tributi alla condizione che la richiesta venga fatta "nell'interesse dello Stato". 825 del 1971. sia a quella della firma degli elaborati tecnici catastali. 825 del 1971 (4). si ritiene inoltre utile rappresentare alcune considerazioni sulla questione del trattamento fiscale in tema di espropriazione di pubblica utilita'. le disposizioni abrogative previste dal richiamato articolo 42 non si ritengono applicabili ai tributi speciali catastali. ferma restante l'esenzione per quanto riguarda l'imposta di bollo (11). nei casi in cui la stessa sia esplicitamente prevista da norma legislativa antecedente o successiva alla riforma dell'Amministrazione finanziaria di cui alla legge n. Infatti le relative norme agevolative sono richiamate dall'articolo 22 della tabella B allegata al D. n. emanato in attuazione della legge n. 46 che peraltro si configurano a volte di carattere eccezionale.R. specificando espressamente nella Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . emanato proprio in attuazione della citata legge n. le stesse attengono alle formalita' e volture eseguite nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato. comma 1. prima dal D. Al riguardo si rammenta che la materia e' disciplinata principalmente dalla legge n. dei diritti catastali e degli emolumenti ipotecari per gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilita' promossa dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici (2). 601 del 1973 (3) che prevede espressamente l'abrogazione delle disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni tributarie diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge n. si ritiene di notevole rilievo e pertanto si invitano gli uffici in indirizzo e quelli dagli stessi coordinati ad uniformare in tal senso il loro operato. L'Ufficio del coordinamento legislativo specificatamente rappresenta al riguardo "che.R. promossa da Enti pubblici . 323 del 1996 (6).P. non sara' possibile estendere tali previsioni agli enti privatizzati". 635 del 1972 (8). 825 del 1971. ulteriori facilitazioni sono state previste in materia di imposte ipotecaria e catastale.R.P.P. allegata al D. 648 . ... 46 stessa l'uso cui e' destinata... con esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire... 96). (3) Articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette..".. . devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato.. (4) Articolo 1 della legge 9 ottobre 1971. ". .Circolare del 10/02/1998 n. della legge 21 novembre 1967. n. Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria . le copie e gli estratti" richiesti per determinate finalita' da specifici soggetti (art. comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato.. muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa.. E' altresi' consentita agli Uffici governativi suddetti la consultazione gratuita. diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971. ... 91).. di bollo e ipotecarie." (art.. 98). Le Direzioni compartimentali in indirizzo avranno cura di inoltrare copia della presente agli uffici interessati della circoscrizione territoriale di competenza.... IV. i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge: . 825.. in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto. approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938.. delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. n. in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti. (2) Articolo 1. portante la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria: "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie . i certificati. 601 . con o senza appunti. della legge n.. 1149 del 1967 (12)..... sono esenti dall'imposta di bollo.. ". a mezzo di loro incaricati. n. nel rilasciarli... i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto.. n.. 1149 Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici: "Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici.Disciplina delle agevolazioni tributarie ... sono autorizzati a consultare. nonche' al rimborso delle eventuali spese di materiale i certificati..Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali. comma 2. dei tributi catastali. a norma dell'articolo 1.. n. degli atti catastali a mezzo di propri funzionari.. 825: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacita' contributiva e della progressivita' e secondo i principi.. dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari... 95). (5) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. "Oltre agli Uffici governativi..... le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione di diritti" altri soggetti individuati dalla stessa norma (art." richiesti per determinate finalita' o da specifici soggetti (art. comma 1.emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971. le copie e gli estratti ... i tipi.. le copie.."..revisione della disciplina delle imposte di registro. 2153: "Agli uffici governativi possono rilasciarsi. assicurandone adempimento alla scrivente.. n. si rilasciano.. 825. "Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegnatore. ----------------------------------------(1) Regolamento per la conservazione del nuovo catasto. nonche' quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione. Con la presente circolare cessano di avere efficacia le disposizioni gia' emanate eventualmente contrastanti con gli indirizzi sopra rappresentati. anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi. l'abrogazione del regime tributario di favore recato dall'art. n.. nella legge 8 agosto 1996.. 347.... Pertanto sugli atti e documenti relativi ad espropriazione per pubblica utilita'. In conclusione.. (10) Articolo 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale. comma 2.R.. . sono dovute le tasse ivi previste.. 323. n.. sono dovute le tasse ipotecarie previste dall'art. 26/10/1972.R. 635. 1 della legge n. compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione. relative alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa da Enti Pubblici.." (art. . della legge 21 novembre 1967. anche gli emolumenti" ipotecari. .. n. approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990. 347:"2. negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati... n. . (11) .". Lgs. n. 26/10/1972..Direzione generale tasse: ". oltre che il diritto di scritturato..R. 635."3..Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica. 10).".. allo stato attuale della legislazione.."." (art. (7) Articolo 22 della Tabella in allegato B .". 642. 12 del D. n. (9) Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale. n. tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato. 19 del D.P. n... 31 ottobre 1990. 46 (6) Decreto-legge 20 giugno 1996.Risoluzione n..Circolare n. devono scontare sia il diritto di scritturato che gli emolumenti ipotecari.. 390182 del 2 maggio 1992 del Ministero finanze . emanato in attuazione della legge delega n. n. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella. (8) Articolo 12 del Titolo I (Imposte ipotecarie) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 42 del D.".. 425 . 1149. portante la disciplina delle imposte ipotecarie e catastali. 642. promossa dalla provincia. 1). Servizio di documentazione tributaria Pagina 4 . approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990.P. n. 22 della tabella "B" allegata al D. "Ne' puo' sostenersi il contrario richiamando l'art.. giusta le previsioni dell'art..... le certificazioni in parola. convertito. 579 del 12 aprile 1976 dell'Ispettorato compartimentale delle tasse di Firenze: ".. 825/71: "Non sono soggette alle imposte le formalita' e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.". 601.. portante la disciplina dell'imposta di bollo: "Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici. 1149 Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici:. ha coinvolto. (12) Articolo 1.... n... 347: "1.P.Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.Circolare del 10/02/1998 n. Non sono soggette ad imposta catastale le volture eseguite nell'interesse dello Stato . mentre godono della esenzione dalla imposta di bollo. con modificazioni..... disposta dal citato art. Non sono soggette all'imposta ipotecaria le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato . "Per fruire delle cennate esenzioni.. n.000 (cinquantamila) non e' una semplice riproposizione di quella gia' vigente. La Tabella B allegata al decreto legge in oggetto prevede espressamente la seguente dizione "definizione ed introduzione delle volture (omissis) ai fini delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria: (omissisis) per ogni domanda di voltura". Testo: Sono pervenuti presso questa Direzione centrale vari quesiti connessi all'espletamento dei servizi catastali erogati ai cittadini in applicazione della norma legislativa richiamata all' oggetto. CI/3005. Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Il tributo speciale di lire cinquantamila e' dovuto per le domande di volture sia del catasto dei fabbricati che di quello terreni anche se i beni in oggetto di volturazione sono siti nel medesimo comune e interessano entrambi i catasti . Di seguito si riportano i quesiti proposti aventi rilevanza maggiore e le relative determinazioni. 189T. Tale indirizzo peraltro e' gia' stato rappresentato nella risoluzione 252T del 19 novembre 1996. 15 Oggetto: Applicazione con legge 8 del decreto legge 20 giugno 1996. come disciplinato dai paragrafi 2 e 4 dell'Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969. n. Circolare 19 luglio 1996. 1 . Specificatamente la norma prevede che il tributo e' richiesto per la definizione e introduzione delle volture e tali attivita' si espletano come e' noto fin dall' accettazione. decreto 8 dicembre 1938.Le visure devono essere richieste di persona all'ufficio periferico del dipartimento del territorio e non tramite l'ufficio postale . 425. convertito agosto 1996. Di conseguenza non risultano piu' applicabili le disposizioni di cui all'art.Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR. 679. La norma regolante l'applicazione dell'importo del tributo speciale di lire 50. momento in cui si procede alla verifica sommaria della documentazione che il contribuente presenta all'ufficio periferico del dipartimento. Pagina 1 . ma si configura come innovativa. prot. 189/T. E' da rilevare da subito che il previsto tributo speciale e' correlato alla domanda di volture ed e' indiscutibile che allo stato attuale devono essere compilate due distinte domande nel caso che l'atto contenga beni iscritti al catasto fabbricati e terreni. 70. approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1969. Le domande stesse sono sottoscritte dai soggetti obbligati alla presentazione i quali rispondono personalmente dei contenuti ivi riportati. assumono rilevanza non secondaria le schede alla stessa allegate.Le planimetrie e gli elaborati planimetrici possono essere rilasciate in copia solo nell'ipotesi prevista dal punto 4 della tabella B richiamata dall'articolo 10 del decreto legge n. n. l'ambito di applicazione. tenendo presente che. n. n. Si raccomanda pertanto una piu' attenta lettura delle suddette disposizioni. al fine di fornire un indirizzo unitario nell'applicazione delle norme innovative introdotte dal legislatore.CENTRALE: CATASTO Circolare del 27/01/1997 n. oltre agli elementi chiarificatori testuali presenti nella richiamata circolare. 323/1996. Al riguardo si rammenta che la scrivente Direzione centrale ha emanato sull'argomento la circolare 19 luglio 1996. n. Come gli Uffici periferici del Dipartimento hanno potuto constatare dette schede hanno una finalita' operativa che codifica le fattispecie in cui procedere alla riscossione dei tributi speciali. nell'ovvio rispetto della norma legislativa che ha definito per ogni singolo importo.QUESITO Domande di voltura promiscue connesse a un atto di trasferimento riguardante beni iscritti ai catasti terreni e fabbricati. 2153. 323. del regolamento approvato con R. n. e' da sottolineare in primo luogo come la stessa comporti un aggravio degli adempimenti a carico dell'ufficio. allorche' e' richiesta la visura degli atti catastali.A. debitamente sottoscritta dai soggetti interessati. nei modi previsti per le visure. n. la elaborazione di note richiedenti gli eventuali versamenti integrativi e di riscontro di quanto comunicato. secondo quanto stabilito dall'articolo 13. lettera c. approvata con D. E' indubbio che il rilascio del foglio a stampa velocizza le suddette attivita' di visura e consente di effettuare a favore dei richiedenti un servizio di qualita' superiore. e dal decreto ministeriale 5 novembre 1969. Dalle considerazioni suesposte deriva quindi l'inopportunita' e l'impossibilita' allo stato attuale di consentire la richiesta di visure attraverso il servizio postale. 679. a norma di legge. Pertanto tutte le richieste di visura per posta possono essere ricondotte. Inoltre e' da rilevare che ai sensi delle vigenti norme qualsiasi richiesta. 557. dell'Istruzione per l'attuazione della legge l ottobre 1969. alle norme gia' previste per la certificazione. n. e' equiparato all'estrazione di note ed appunti che antecedentemente alla predisposizione degli atti meccanizzati usualmente era operata e verificata "de visu" dal soggetto interessato alla ispezione degli atti catastali. e quindi anche dei documenti catastali. quali: la protocollazione della richiesta pervenuta.Circolare del 27/01/1997 n. la consultazione degli atti catastali e che e' di imminente prossima adozione il regolamento disciplinante il rapporto catasto-comuni secondo il dettato normativo di cui all'articolo 9.F.QUESITO Rilascio di planimetrie mediante stampa o fotocopia in esenzione dai tributi e dall'imposta di bollo. della medesima tabella. Le Direzioni compartimentali del territorio sono invitate a comunicare quanto rappresentato agli uffici periferici interessati. al di fuori delle fattispecie previste per la visura a stampa richiamate al punto 1. non effettuata nell'interesse dello Stato. di conversione in legge con modificazioni. mentre la planimetria e' un elaborato grafico di ausilio all' attivita' tecnica connessa all'attribuzione del classamento e non costituisce elemento di cui e' consentita la pubblica consultazione.M. 5 novembre 1969. del decreto legge 30 dicembre 1993. Peraltro si rileva che il rilascio delle planimetrie e' specificatamente disciplinato dal punto 4 della tabella B allegata al decreto legge in oggetto. come il rilascio di copia degli atti in possesso della P. Inoltre e' da rilevare che sono gia' allo studio tecnologie innovative che permetteranno.QUESITO Richiesta di visure a stampa/fotocopia non certificate a mezzo posta. 2 . comma 12. e' ammessa per la documentazione costituente la base informativa pubblica del catasto compresa la mappa catastale. tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi. della legge 26 febbraio 1994. disciplinante la stessa materia. Detti sviluppi consentiranno di moltiplicare gli sportelli catastali in tutto il territorio nazionale. Si sottolinea peraltro che allo stato attuale possono essere effettuate visure su tutto il territorio nazionale da un qualunque ufficio catastale. mediante una specifica norma legislativa. della legge l ottobre 1969. di effettuare un servizio qualitativamente migliore al cittadino e di rendere quasi superflua l'esigenza della disciplina della visura catastale tramite il servizio postale. tramite sportelli remoti self-service. il riscontro della regolarita' dei versamenti erogati dal richiedente. Come e' noto la visura mediante stampa. comporta l'applicazione delle norme che regolano la disciplina dell'imposta di bollo. Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . secondo quanto disciplinato dal paragrafo 36. n. la verifica delle informazioni presenti nelle distinte dei versamenti con quelle riportate negli estratti conto dell'ente postale. 679. 133. 15 Nel caso che il soggetto obbligato ometta il pagamento degli importi dovuti con la presentazione della domanda di volture. Si rammenta che attualmente sono state regolamentate dal legislatore le modalita' di rilascio della certificazione tramite il servizio postale. previo assenso del richiedente. 3 . Il foglio che attualmente viene rilasciato. si procede all'esazione coattiva. dovendo la questione essere organicamente disciplinata. n. Per quanto concerne la richiesta della visura a mezzo posta. come modificato dal D. Al riguardo si osserva che la tesi prospettata. "copia". Sintesi: Si conferma il contenuto delle disposizioni n. 642/72. Pertanto. sono soggetti all'imposta di bollo tutti gli atti di carattere amministrativo indicati nell'annessa tabella e quest'ultima come modificata dal citato D. n.CENTRALE: CATASTO Risoluzione del 23/01/1997 n. con modificazioni nella legge 8 agosto 1996. Infatti il catasto. si pone come corrispettivo ad un servizio reso al richiedente. 323.R. concernente l'oggetto la scrivente Direzione centrale ha esaminato l'istanza e i relativi allegati trasmessi dal Consiglio notarile di Agrigento. enuclea i documenti in esenzione. 3 del D. del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 operata dall'art. 1 del D. 28 del D. la quale si riferisce alla mera modalita' di calcolo della predetta imposta. n. le istanze rivolte ad enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri. n. in materia emanate con circolare Servizio di documentazione tributaria Testo: In relazione alla nota cui si risponde.R. "tabulato".P. Con riferimento al secondo argomento si osserva che la domanda di voltura non puo' ritenersi rientrante nelle ipotesi di cui all'art.F. "facciata". 189 del 19 luglio 1996. fissa i criteri di commisurazione di tale imposta. ma solo lo specifico criterio di applicazione del medesimo. tra gli atti soggetti a tributo. n. circa la non applicabilita' dell'imposta di bollo alle domande di voltura. 7 Oggetto: Art. 20 agosto 1992. "pagina". 955/82. in cui il pagamento del tributo.sull'abolizione della nota 1. comma 15. 26 ottobre 1972. conseguentemente nel caso in esame. circa le modificazioni che possono intervenire relativamente ai soggetti intestati. convertito con modificazioni di legge 8 agosto 1996.P. . Quanto al primo argomento. venuta meno la norma di carattere particolare circa il modo di applicazione dell'imposta riacquista la sua efficacia il disposto generale di cui all'art.R. 642/1972. n. non puo' far ritenere abolito l'intero tributo. la circostanza che sia stata abrogata una nota del medesimo articolo.R. n. dopo aver definito i concetti di "foglio". 425.P. a norma dell'art. all'articolo 3 della tariffa. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982. svolge funzioni civilistiche per l'individuazione degli immobili e dei diritti sugli stessi insistenti. 955/82 che. 5 dell'allegato B del D. del decreto legge 20 giugno 1996. parte I. 425. di carattere civilistico. espressamente include. appare basata: . n. convertito. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. allegato B. come sostituita dall'art.P.Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR. l'onere di chiedere la modifica dei dati iscritti in catasto. 650. 955. consistente nella tenuta di un pubblico registro e motivato anche da ragioni di tutela e sicurezza delle Pagina 1 . decreto legge 20 giugno 1996.R. pone a carico di coloro che hanno posto in essere un atto costitutivo o traslativo di un diritto reale. della tabella. e' attuato tramite lo strumento della voltura.P.M.P. 642/1972 come modificato dall'art. 5 del medesimo D. 642. nella fattispecie "tassa". 323. n. a tal fine l'art. 10. n. n. L'aggiornamento degli atti catastali. si osserva che. 10. oltre che essere uno strumento fiscale. 5. La suddetta tesi non appare condivisibile per le argomentazione di seguito rappresentate. ma un adempimento obbligatorio. Osservazioni riguardo all'applicazione del bollo sulle domande di voltura.sull'argomentazione che l'art. La voltura non e' quindi un atto di accertamento e riscossione di tributo.R. Risoluzione del 23/01/1997 n. 7 contrattazioni avendo ad oggetto immobili. Per quanto sopra esposto, si conferma il contenuto delle disposizioni in materia emanate con circolare del 19 luglio 1996, n. 189T, raccomandando agli uffici la puntale osservanza delle medesime. Si resta in attesa di assicurazione di adempimento. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR.CENTRALE: CATASTO Risoluzione del 19/11/1996 n. 252 Oggetto: Circolare n. 189/T/C1 del 19 luglio 1996. Tributo la presentazione delle domande di voltura. speciale per Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Gia' in sede di presentazione del documento si deve corrispondere l'importo del tributo speciale di lire 50.000 che e' previsto distintamente per le domande di volture inviate al catasto fabbricati e al catasto terreni. Testo: E' pervenuta a questo Ufficio centrale una comunicazione del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, datata 9 ottobre 1996, riguardante l'applicazione del tributo speciale di lire cinquantamila connesso alla presentazione della domanda di voltura. Detta comunicazione evidenzia alcuni aspetti normativi riguardanti le imposte catastali richiamate dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e i tributi speciali cosi' come modificati dal decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 e rappresenta alcune interpretazioni normative con le quali si esprimono considerazioni relative all'ambito di applicazione di quanto in oggetto. Sulla questione si evidenzia che l'imposta catastale e il tributo speciale, l'uno proporzionale alla base imponibile determinata ai fini della imposta di registro o dell'imposta sulle successioni o donazioni nell'atto traslativo, l'altro previsto per ogni domanda di voltura, hanno presupposti impositivi in due distinte leggi che trovano autonoma applicazione. Specificatamente la norma prevede che il tributo speciale in argomento e' richiesto per la definizione e introduzione delle volture. Gli adempimenti connessi a tali attivita' si espletano come e' noto fin dall'accettazione, in quanto e' proprio in tale contesto che viene verificata la regolarita' formale di quanto si sta presentando: campi obbligatori aventi contenuto letterale o numerico regolarmente compilati, presenza dell'atto che da' origine alle volture, sottoscrizione del documento, ecc. Pertanto e' gia' in sede di presentazione del documento che il soggetto obbligato deve provvedere a corrispondere l'importo dovuto per il tributo speciale previsto distintamente per il catasto dei fabbricati e per quello terreni, nel caso di volture conseguenti agli atti promiscui, al fine di non incorrere nelle maggiorazioni connesse alla riscossione coattiva. Pagina 1 Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR.CENTRALE: CATASTO Circolare del 19/07/1996 n. 189 Oggetto: Decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 - Art. 10. Sintesi: Chiarimenti e istruzioni inerenti ogni singolo comma dell'art. 10 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323. In particolare si forniscono chiarimenti operativi in materia di tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, imposta di bollo sulle domande di volture, tempi di entrata in vigore di alcune disposizioni, rendite catastali e valutazione automatica. Testo: Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 1996, n.143, e' stato pubblicato il decreto-legge specificato in oggetto, recante "disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica". Il suddetto provvedimento legislativo, all'articolo 10, oltre ad elevare le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, da lire 150.000 a lire 250.000 (comma 6), ha introdotto modifiche normative e tabellari in materia di catasto e conservazione dei registri immobiliari, concernenti tra l'altro: - l'attivazione di nuovi servizi ed il miglioramento di quelli esistenti, in stretta correlazione con l'avviato programma di potenziamento e rinnovamento del sistema informativo degli uffici del Dipartimento del territorio (commi 18 e 19); - rilevanti semplificazioni nelle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle Conservatorie dei RR.II, comportanti, da un lato, significative riduzioni di obblighi per il cittadino, dall'altro, il miglioramento della qualita' delle banche dati e quindi degli stessi servizi erogati (commi 14, 15, 16, 20, 21, 22); - la rimodulazione delle tariffe catastali ed ipotecarie, con l'adeguamento al piu' ampio ventaglio dei servizi previsti (commi 12 e 13). Per quanto concerne il nuovo importo dell'imposta fissa ipotecaria - la cui riscossione e' di competenza delle Conservatorie dei RR.II. o del Servizio di pubblicita' immobiliare degli Uffici del territorio, ai sensi dell'art.12 del Testo-Unico, delle imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347- giova ricordare che, detto importo si applica alle formalita' ed alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, atteso che il presupposto dell'imposta stessa nasce con l'esecuzione della formalita' ipotecaria o con la presentazione della domanda di annotazione. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15, dell'art. 10, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno (20 luglio 1996) successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, mentre le disposizioni di cui ai commi 16, 18, 19,20,21 e 22 sono efficaci dalla data di pubblicazione del decreto in commento. Sono allo studio i necessari provvedimenti normativi atti a disciplinare e ad attuare le attivita' introdotte dal decreto legge in oggetto. Data la rilevanza complessiva delle modifiche introdotte dal legislatore, si ritiene opportuno procedere al commento di ogni singolo comma dell'art.10 - avente implicazioni nelle attivita' degli uffici del Dipartimento del territorio - fornendo chiarimenti ed istruzioni sugli aspetti piu' innovativi del provvedimento. 1. TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE Comma 12 La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita dalla tabella A Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 allegata al presente decreto. Al fine di permettere l'attivazione del servizio automatizzato di volture, sulla base delle formalita' presentate alla Conservatoria dei RR.II. - ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 - al n. 1 della tabella A, parte I (uffici meccanizzati), e' stato previsto, oltre all'elevazione a lire 50.000 della tassa ipotecaria per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione eseguita, un tributo di pari importo (lire 50.000) per ogni formalita' avente efficacia di voltura catastale. Detto tributo sara' dovuto a partire dalla data di attivazione del servizio, da stabilire con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento del territorio, ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto sopra richiamato. Al numero 2 della tabella, oltre ad alcune variazioni negli importi tariffari - in applicazione dell'art. 10, comma 18, lettera b del decreto in esame - vengono disciplinate nuove modalita' di ispezioni ipotecarie nell'ambito sia della circoscrizione territoriale della Conservatoria dei RR.II. o della circoscrizione del Servizio di pubblicita' immobiliare dell'ufficio del territorio, che in quello dell'intero territorio nazionale con possibilita', in quest'ultimo caso, di monitorare il nominativo richiesto per un mese o frazione di mese. E' stata inoltre prevista la tassa ipotecaria di L. 2000 per ogni formalita' contenuta nell'elenco sintetico rilasciato dal sistema a seguito di ispezione nominativa, per immobile o congiunta, per soggetto e per immobile. Si fa rilevare inoltre che la tassa ipotecaria di L. 5000, prevista per ogni formalita' stampata e per ogni nota o titolo visionati, e' dovuta in misura doppia, quando la stampa delle formalita' o la ispezione della nota o del titolo vengono richieste ed effettuate indipendentemente dalla ispezione nominativa, per immobile o congiunta. In conformita' alle indicazioni riportate nella nota contraddistinta dalla lettera "c" in calce alla tabella A parte I , relativa agli uffici meccanizzati, l'applicazione della tassa ipotecaria di lire 5.000 e' dovuta solo per le note stampate negli uffici meccanizzati con le nuove procedure automatiche di cui al D.M. 10.3.1995. Di contro nell'ambito degli uffici meccanizzati alla data del 31.12.1994, e' dovuta la tassa di lire2.000 per ogni nota stampata in sintesi nel risultato meccanizzato della visura, trattandosi comunque di un elenco di formalita' come disposto dal terzo comma dell'art. 20 della legge n. 52 del 1985. Per quanto riguarda le certificazioni ipotecarie e le operazioni previste nei numeri 4.0 e 5.0, la tabella non ha introdotto sostanziali innovazioni nelle voci della tariffa ma ha semplicemente rimodulato le relative tasse ipotecarie. Infine per quanto concerne la parte II della tabella A, relativa agli uffici non meccanizzati, non sono state introdotte modifiche normative, ad eccezione della specificazione dei criteri di tassazione delle note contenenti piu' formalita' relative ad altrettanti negozi giuridici o convenzioni. Piu' precisamente, la nota posta sotto la lettera a) in calce alla tabella ha opportunamente precisato che " Nel caso di nota contenente piu' negozi o convenzioni, il diritto e' dovuto per ogni negozio o convenzione........" , dal momento che per la redazione delle note in formato libero, da presentare negli uffici non ancora meccanizzati, non opera il vincolo di cui al terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 52 del 1985. 2. TRIBUTI SPECIALI CATASTALI Comma 13 Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.648, e' sostituito da quello di cui alla tabella B, allegata al presente decreto. Come gia' rilevato in premessa, con la norma in esame sono stati rimodulati i contenuti nonche' i criteri di contabilizzazione delle tariffe previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 e s.m. , con l'introduzione di alcune significative innovazioni. Tra queste si evidenzia la previsione di nuovi tributi per la presentazione delle dichiarazioni di nuove unita' immobiliari, ovvero di denunce di variazione. Il tributo speciale di lire 50.000 si applica per ogni unita' immobiliare di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione, presentata Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 con le procedure sia tradizionali che informatizzate. In relazione ai requisiti di autonomia funzionale e reddituale che ordinariamente caratterizzano l'unita' immobiliare catastale, il tributo non e' dovuto per tutti i beni immobili dichiarati in catasto, per i quali non sussiste l'obbligo di definire la rendita catastale. E' il caso, per esempio, delle demolizioni totali, delle unita' in corso di costruzione o di definizione, dei beni comuni non censibili, nonche' delle aree urbane e dei lastrici solari. Il tributo non e' dovuto inoltre nei casi di denunce di variazioni determinate da rettifiche o integrazioni formali (ad esempio variazioni di toponomastica, di piano, di interno,.........), ovvero finalizzate - ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994 al classamento di unita' immobiliari gia' accatastate e/o dichiarate, diverse da quelle (prive di rendita catastale) indicate nel precedente capoverso. Al riguardo si sottolinea l'opportunita' di pubblicizzare ed incentivare - specie nel caso di denunce di rilevanti complessi edilizi - modalita' alternative al numerario per il versamento del diritto speciale in esame, anche in simmetria a quanto gia' in uso presso le Conservatorie dei RR.II. Circa le modalita' di contabilizzazione e' da rilevare come, nelle nuove tariffe, il diritto di consultazione delle banche dati informatizzate risulti ordinariamente correlato alla pagina, corrispondente a venticinque righe di stampa ovvero ad un formato A4, per i documenti cartografici. Pertanto una singola consultazione automatizzata degli archivi alfanumerici scontera' il diritto di lire 2.500 per ogni venticinque righe, a prescindere dal numero e dalla dimensione dei fogli rilasciati. Analogo diritto e' stato previsto anche per la consultazione dei documenti cartografici, operata attraverso rilascio di fotocopia della porzione di mappa, contenente le particelle oggetto della visura. Il suddetto diritto proporzionale e' altresi' computato ogni volta che vengono rilasciati estratti o copie autentiche, nonche' certificazioni desunte dagli atti catastali, dalle planimetrie e dagli elaborati planimetrici di unita' immobiliari. Per la consultazione temporale degli atti cartacei, e' stata prevista la corresponsione di in diritto pari a lire 10.000 per ogni trenta minuti o frazione. Una descrizione puntuale delle operazioni previste dalla tabella B, individuate tramite i corrispondenti numeri d'ordine, e' stata rappresentata nei prospetti allegati, che sono stati organizzati per codice di richiesta con riferimento all'attuale modello R.C.(all. A, B, C, D ed E). Ulteriori istruzioni e chiarimenti sulle richieste codificate dei servizi catastali saranno forniti in coincidenza con la prossima distribuzione dei nuovi modelli RB e RC. 3. COMPETENZA IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLE TASSE IPOTECARIE E DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI Comma 14 La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 e' affidata agli uffici del dipartimento del territorio. La norma sancisce la esclusiva competenza degli uffici del Dipartimento del territorio, in tema di riscossione volontaria sia delle tasse ipotecarie che dei tributi speciali catastali. Per quanto concerne in particolare il tributo speciale dovuto per le domande di voltura, si evidenzia come detto tributo interessi qualunque volturazione catastale, eseguita nell'ambito delle attivita' di catasto urbano o terreni, ovvero del catasto fondiario, vigente nelle regioni del nord est del territorio nazionale. Dove e' vigente l'istituto del Libro fondiario, che com'e' noto non dipende organicamente dal Ministero delle finanze , la voltura dei beni iscritti al catasto fondiario viene eseguita, tranne rare eccezioni, sulla base del decreto tavolare. Per tali fattispecie il tributo speciale puo' essere versato direttamente all'ufficio competente tramite mod. R.C., ovvero a mezzo conto corrente postale, specificando nella causale del versamento gli estremi dell'atto interessato (numero di repertorio, ufficiale rogante, data di morte, nome del de cuius, ecc.). Qualora venga utilizzato il conto corrente, l'ufficio competente, al momento della iscrizione in atti del Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 decreto tavolare, potra' riscontrare il versamento effettuato e versare il corrispettivo nell'apposito capitolo di entrata dei tributi speciali. Riguardo alla metodologia di riscossione di tale tributo, sono fatti salvi gli accordi gia' stipulati - ovvero che potranno essere stipulati - con gli Enti gestori degli uffici tavolari. Qualora l'ufficio si trovi nella impossibilita' di riscuotere i tributi speciali e le tasse ipotecarie, connessi a servizi obbligatoriamente resi, devono essere tempestivamente attivate le procedure che regolano la riscossione coattiva, applicando con criteri analogici, anche ai tributi speciali, le modalita' gia' osservate per le tasse ipotecarie. Peraltro detto indirizzo risulta conforme alla risoluzione ministeriale n. 19 del 20.07.90, emanata dalla soppressa Direzione generale delle Tasse e II.II. sugli Affari, con la quale veniva precisata l'applicabilita' della procedura per ingiunzione fiscale, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nei casi di "riscossione coattiva dei tributi non elencati dall'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43". 4. IMPOSTA DI BOLLO SULLE DOMANDE DI VOLTURE Comma 15 Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.106 alla Gazzetta Ufficiale n.196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'art.3 e' soppressa. Il disposto normativo in commento sopprime la nota, relativa all'articolo 3 del prospetto delle tariffe allegato al decreto ministeriale 20 agosto 1992, che disciplinava le modalita' di contabilizzazione dell'imposta di bollo da applicare alle domande di voltura, sulla base di stretti criteri di proporzionalita' fra il numero delle volture e l'importo dell'imposta medesima. Pertanto a partire dalla data di entrata in vigore del comma in esame (20 luglio 1996), l'imposta di bollo da corrispondere e contabilizzare sara' commisurata ad ogni quattro facciate o frazione del modello utilizzato. 5. ALLEGATI ALLA DOMANDA DI VOLTURE Comma 16 La lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.650, e' soppressa. Con la disposizione in esame -efficace dalla data di entrata in vigore del decreto in oggettol'ordinamento catastale recepisce i principi ispiratori dettati dalla legge 7 agosto 1990, n.241, eliminando la prescrizione che imponeva di allegare il certificato catastale alla domanda di volture. Resta inteso che permane l'obbligo di individuare catastalmente l'immobile mediante i dati di identificazione definitiva: comune, sezione, foglio, particella, ed eventuale subalterno. Tali dati devono essere riscontrabili negli atti catastali alla data del documento traslativo che da' luogo alla domanda di voltura, ovvero in data molto prossima a quella della redazione del documento medesimo. Al riguardo e' rilevante sottolineare come la perfetta corrispondenza, tra i dati di identificazione dell'immobile riportati nell'atto traslativo e/o costitutivo di diritti reali e quelli riportati nella banca catastale, si configura quale requisito tecnico-formale pregiudiziale, a breve periodo, non solo per accedere al servizio automatizzato di volturazione catastale, sulla base della corrispondente formalita', ma anche per la stessa accettabilita' di note e titoli, ai sensi dell'art. 9, comma 12, della legge n. 133 del 1994. Si richiama infine l'attenzione sul fatto che permane l'obbligo di allegare il certificato catastale, rilasciato in esenzione dal bollo, alla dichiarazione di successione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In attesa che vengano apportate le necessarie modifiche alla modulistica in uso per la domanda di volture, si precisa che e' da ritenersi superato l'obbligo di indicare sulla domanda stessa il numero di protocollo e la data del mod. RC, identificante il certificato catastale. 6. ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN COMMENTO Comma 17 Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 La norma prevede l'entrata in vigore delle tariffe connesse alle tabelle dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie allegate al decreto in oggetto a partire dal giorno 20 luglio 1996. In pari data diventano efficaci le disposizioni concernenti i nuovi criteri di determinazione dell'imposta di bollo e le competenze del Dipartimento del territorio in tema di riscossione delle tasse e dei tributi sopraindicati. 7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, n.52 Comma 18 Alla legge 27 febbraio 1985 , n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16: 1) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Lo stesso decreto potra' autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalita'". 2) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: " Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivante, avviene secondo le modalita' stabilite dal secondo periodo del secondo comma". b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:" A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata." Con il comma soprariportato vengono introdotte modifiche ed integrazioni agli art.16 e 20 della legge 27 febbraio 1985, n.52. In particolare con le integrazioni normative, richiamate al primo capoverso, e' stato legislativamente risolto il problema della diversa valenza giuridica delle note di iscrizione e delle domande di annotazione presentate su supporto informatico rispetto a quelle delle note di trascrizione, e delle conseguenti diverse modalita' di presentazione delle formalita' medesime, previste dall'art.3 del Decreto Interministeriale 9 gennaio 1990 pubblicato nel Supplemento Ordinario n.8 alla G.U. del 1 febbraio 1990 e dalla circolare applicativa n.47, prot.13802 del 12 luglio 1990 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari. Piu' precisamente, con la nuova formulazione del secondo periodo del secondo comma dell'art.16, il potere sostitutivo al documento cartaceo della nota presentata su supporto informatico, o mediante trasmissione telematica, viene esteso anche alle iscrizioni e alle domande di annotazione. Attesa comunque l'esigenza di modificare il richiamato decreto, nella parte relativa alla presentazione alle Conservatorie automatizzate delle note di iscrizione e delle domande di annotazione, la concreta attuazione del sopraindicato disposto normativo risulta condizionata dalla preliminare emanazione del nuovo Decreto Interministeriale. Dalla coordinata lettura dei primi due capoversi emerge una seconda innovazione significativa per l'accelerazione del processo di informatizzazione e di razionalizzazione dei servizi ipotecari. Piu' precisamente la facolta' per l'amministrazione di introdurre nell'ordinamento e nel sistema della pubblicita' immobiliare l'obbligo di redigere e presentare le note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione esclusivamente su supporto informatico o della loro trasmissione per via telematica, con effetto dalla data che sara' stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per ciascuna Conservatoria dei registri immobiliari o per ciascuno dei Servizi di pubblicita' immobiliare degli Uffici del territorio. Con l'inserimento nell'art. 16 del comma, in esame il processo di attivazione di nuova meccanizzazione negli uffici ovvero nei servizi sopra precisati, risulta articolato nelle seguenti fasi e atti amministrativi: 1) Decreto Interministeriale per la definizione e l'approvazione dei sistemi di elaborazione e delle procedure informatiche (si ricorda che per le Pagina 5 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 Conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate alla data del 31/12/1994 e' stato emanato il decreto 30/7/1985, mentre per le Conservatorie ed i Servizi di pubblicita' immobiliare meccanizzati dopo la suddetta data e' stato emanato il decreto 10/3/1995); 2) Decreti Interministeriali di entrata in funzione della meccanizzazione; 3) Decreto Interministeriale che autorizza la presentazione delle note su supporto informatico, stabilendo le relative procedure e le specifiche tecniche (si ricorda che nella vigenza della originaria formulazione dell'art.16 sono stati emanati i Decreti Interministeriali 9/1/1990 e 10/3 /1995). Poiche', come sopra e' stato ricordato, occorrera' estendere alle note di iscrizione e alle domande di annotazione le procedure e le modalita' di presentazione gia' vigenti per le note di trascrizione, dovra' essere emanato un nuovo Decreto Interministeriale modificativo dei due precedenti sopra descritti; 4) Decreti Interministeriali con i quali vengono autorizzate le Conservatorie dei RR.II. e i Servizi di pubblicita' immobiliare degli Uffici del territorio ad accettare, anche in sostituzione della nota redatta sugli appositi modelli cartacei, la presentazione di note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione redatte su supporto informatico; 5) Decreto Interministeriale con il quale viene stabilito, per ciascuna Conservatoria dei RR.II. o per ciascuno dei Servizi di pubblicita' immobiliare degli Uffici del territorio, la data a decorrere dalla quale la presentazione delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione, da qualunque titolo derivanti, avviene mediante redazione su supporto informatico o mediante trasmissione per via telematica. Con il comma aggiuntivo inserito nell'art.20 della legge n. 52 del 1985, in deroga alla territorialita' operativa dei Servizi di Pubblicita' Immobiliare stabiliti negli artt.2663 e 2673 del codice civile, viene prevista la possibilita' di richiedere ispezioni ipotecarie anche per ambiti territoriali diversi da quelli della circoscrizione della Conservatoria nella quale la richiesta di ispezione viene effettuata. Ovviamente detta possibilita' sara' operativa, per espressa disposizione di legge "a decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari". La tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legge ne disciplina il relativo trattamento fiscale. Comma 19 "La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, puo' altresi' produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalita' e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia". Con questo comma viene introdotta nel sistema di pubblicita' immobiliare una norma fortemente innovativa delle modalita' di presentazione agli uffici competenti del titolo delle trascrizioni, iscrizioni e domande di annotazione, consistente nella possibilita' di produrre il titolo stesso, oltre che nei modi stabiliti nell'art.2658 c.c., anche su supporto informatico. Trattandosi di una norma finalizzata alla attivazione di procedure sperimentali per un sistema di memorizzazione dei titoli depositati in conservatoria, la relativa formulazione ha carattere facoltativo, per cui occorre sottolineare che, ove il richiedente la formalita' di trascrizione, di iscrizione o di annotazione, non produca il titolo su supporto informatico, ma semplicemente con le modalita' e la forma stabilite nell'art.2658 c.c., l'ufficio non puo' e non deve ricusare la richiesta formalita'. Anche questa norma, al pari delle altre in precedenza illustrate, sara' operativa allorche' verra' emanato il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia. 8. RENDITA CATASTALE - VALUTAZIONE AUTOMATICA Commi 20, 21, 22. 20. All'articolo 12 del decreto - legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione Pagina 6 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1- septies, del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo". 21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6 bis. la disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1 - quinquies e 1 septies, del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione 22. All'articolo 15 del decreto - legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1- quinquies ed 1 - septies, del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonche' quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente puo' emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.". Le disposizioni in commento sono ispirate dalla comune finalita' di semplificare e razionalizzare gli adempimenti del contribuente e le attivita' degli uffici finanziari in tre distinte ma simmetriche fattispecie impositive, concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti reali di unita' immobiliari denunciate in catasto, con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Come e' noto, le richiamate procedure consentono di aggiornare in modo dinamico ed automatico la banca dati catastale, sulla base delle informazioni dichiarate dalla parte in seguito alla edificazione di nuovi fabbricati ovvero alla variazione nello stato o nella destinazione di unita' immobiliari gia' censite. Tra le informazioni, da rendere obbligatoriamente, rileva innovativamente la "rendita catastale proposta", dal contribuente, per ciascuna unita' immobiliare denunciata. La corrispondente codifica riportata negli atti catastali:, "rendita catastale proposta - D.M. 701/94", evidenzia quindi che l'ufficio ha inserito in atti la rendita dichiarata dal contribuente, senza aver operato alcuna valutazione di congruita'. Pertanto la quantificazione monetaria della rendita assume il significato di una mera dichiarazione di parte, su cui l'ufficio deve pronunciarsi (a regime) al massimo entro un anno, apportando le eventuali modifiche. Orbene la semplificazione in esame permette al contribuente di avvalersi anche nella fattispecie esaminata - cioe' ancora in assenza della rendita catastale definitiva - delle modalita' di accertamento indicate o richiamate nelle disposizioni in commento, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersene avvalere. Come gia' rilevato in precedenza, le attivita' tecniche di accertamento e di eventuale rettifica della rendita catastale proposta devono essere esperite a regime entro dodici mesi (e per i primi due anni, entro ventiquattro mesi), a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di nuova costruzione ovvero della denuncia di variazione. In questa fattispecie gli esiti della valutazione tecnica vengono evidenziati negli atti catastali con una delle tre seguenti codifiche: a) classamento -DM 701/94; Pagina 7 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 b) classamento automatico -DM 701/94. c) rettifica del classamento proposto dalla parte. Le tre locuzioni esprimono, sulla base di criteri ispirati alla massima trasparenza, tre possibili opzioni operabili dall'ufficio e precisamente l'iscrizione definitiva della rendita catastale: - proposta dal contribuente (a); - accertata dall'ufficio sulla base delle procedure di classamento automatico (b), ovvero di verifiche ed analisi tecniche specifiche (c). Di contro la decorrenza dei termini soprarichiamati, senza che sia intervenuta modifica della rendita catastale da parte dell'ufficio, configura di fatto un silenzio assenso che rende definitiva la suddetta rendita. Si rammenta infine che le rendite catastali definitive possono essere modificate solo nell'ambito delle procedure di autotutela, le quali, quando concernono valutazioni di carattere tecnico, possono essere supportate anche da verifiche sopralluogo conformemente al dettato dell'art.4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n.17. Con l'introduzione del concetto della definitivita' della rendita, nel modo in cui e' disciplinato dall'art.1 del decreto ministeriale n. 701 del 1994, i dati censuari catastali, possono essere utilizzati -ai fini della rettifica del valore, imponibile per le imposte di registro, di successione e donazione, ipotecarie e catastali, INVIM, IVA, IRPEF, ICI- immediatamente, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ed, alla decorrenza dei termini previsti dall'art.1, comma 3, del richiamato decreto, nell'ipotesi di iscrizione della sola "rendita catastale proposta". Pertanto le disposizioni in commento consentono di eliminare i flussi di documenti cartacei, intercorrenti fra gli uffici finanziari e finalizzati all'attuazione delle norme connesse all'art. 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n.154, per tutte le unita' immobiliari dichiarate con le modalita' informatizzate richiamate dalle disposizioni medesime. Di fatto le suddette rendite catastali potranno essere rese disponibili alla visura dei competenti uffici impositori per le verifiche di rito, mediante l'utilizzo di idonei terminali collegati alle banche dei dati catastali correnti. Peraltro, ai sensi dell'art.4, comma 1, del decreto ministeriale n. 701 del 1994, i benefici semplificativi portati dalle norme in commento potranno essere estesi anche alle unita' immobiliari gia' censite o dichiarate in catasto, ma ancora prive di rendita, qualora le stesse siano oggetto di ripresentazione (anche parziale), con le modalita' informatiche che saranno precisate con apposita circolare del Dipartimento del territorio. Ai fini della completa attuazione della norma in commento, la definizione di ulteriori strumenti normativi e operativi, ove necessari, sara' messo a punto congiuntamente con i competenti Uffici centrali di questo Ministero. 9. MODALITA' ATTUATIVE Il programma per la contabilizzazione informatizzata dei diritti in esame sara' disponibile in tutti gli uffici, il giorno 20 p.v., data di entrata in vigore delle nuove tasse ipotecarie e dei tributi speciali; al momento dell'attivazione del sistema, comparira' sullo schermo del terminale uno specifico messaggio a conferma dell'avvenuta operazione. Nell'ipotesi contraria di indisponibilita' delle suddette procedure, gli uffici periferici provvederanno alla riscossione attraverso l'utilizzazione di bollettari a mano o a mezzo di emissione di bolletta automatizzata con le tariffe pregresse, adeguando i relativi importi a quelli effettivamente dovuti con operazioni di conguaglio sui rispettivi protocolli. Nelle schede allegate (n. 6) sono riportati i nuovi importi dei tributi speciali e le relative modalita' di applicazione. Si coglie infine l'occasione per fornire chiarimenti anche sulla modalita' di applicazione dell'imposta di bollo per l'estratto di mappa da cartografia numerica, in coerenza con quanto disposto per i corrispondenti tributi speciali dal decreto in esame, e nelle more dell'esecuzione delle modifiche da apportare al relativo software di produzione. In relazione alle disposizioni di legge ed a quanto gia' previsto dalla circolare n. 6 del 13.5.1983 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE., l'imposta di bollo puo' essere assolta - prescindendo dal formato del supporto cartaceo effettivamente oggetto di consegna - come di seguito indicato: Pagina 8 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 - a) una marca da bollo, per ogni richiesta di Mod. 51, che contenga la descrizione fino a ventuno particelle (nello spazio appositamente previsto) e la relativa rappresentazione grafica nel formato A/4 o frazione; - b) una marca da bollo, per ogni ulteriore formato A/3 o frazione , necessario per la completa rappresentazione di tutte le particelle richieste; - c) una marca da bollo, per ogni 100 linee (o frazione) di informazioni riportate su tabulato a stampa da terminale, relative alla descrizione delle particelle, eccedenti le 21 di cui alla lettera a), e dei corrispondenti punti fiduciali. Si fa riserva di fornire piu' dettagliati e circostanziati indirizzi interpretativi ed applicativi sulla base dei quesiti che saranno eventualmente posti dagli uffici, nella fase di applicazione delle nuove disposizioni. La Regione Trentino -Alto Adige e le Direzioni compartimentali, secondo le rispettive competenze e l'autonomia conferita, verificheranno la corretta esecuzione delle presenti disposizioni da parte dei dipendenti uffici, dandone assicurazione alla scrivente. Allegato A Si riportano di seguito le formulazioni previste al N. 1 della tabella catastale: consultazione degli atti catastali a) consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti; b) consultazione stampata della base informativa, per ogni pagina formato A4; c) consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina; d) consultazione della mappa catastale con erogazione di copia, per ogni formato A4 -----------------------------------------------------------------------------| RICHIESTE | TARIFFE | -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| -----------------------------------------------------------------------------| | | - num. | | | 10.000 (1) | | | | ord. 1a | | | | | |------------------------------------------------------------|VISURE | 1 | - num. | | | 2.500 (2) | |NELL'U.T.E. | | ord. 1b | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 2 | - num. | | | 5.000 (3) | | | | ord. 1c | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 4 | - num | | | 2.500 (4) | | | | ord. 1d | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | VISURE | 3 | - num. | | | 7.500 (5) | | | | ord. 1b | | | | | |-------------------------------------------------------------| |U.T.E./U.T.E. | 5 | - num | | | 7.500 (6) | | | | ord. 1d | | | | |--------------|-------------------------------------------------------------| (1) Per ogni consultazione della banca dati cartacea, del catasto terreni o urbano, avente durata trenta minuti o frazione; la consultazione puo' comprendere la visione di: tavole censuarie, mod. 57, planimetrie, registri di partita, mappe e comunque in ogni atto catastale; (2) per ogni pagina formato A4, come liquidata ai fini del bollo, relativa a consultazione dei dati censuari della banca dati informatica ivi compreso il foglio elenco dei subalterni; (3) per ogni pagina. E' prevista la possibilita' di referenziare un soggetto nell'ambito delle banche dati catastali di tutto il territorio nazionale; il servizio e' erogabile dove attivo limitatamente agli archivi collegati; (4) consente di ricevere una fotocopia della mappa cartacea o uno stralcio di mappa numerizzato in modo informale; (5) per ogni pagina. Servizio di cui al punto 1b, nel caso che sia interessata la banca dati di un altro ufficio periferico del Dipartimento; (6) per l'erogazione del servizio di cui al punto 1d, nel caso che sia Pagina 9 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 interessata la banca dati di un altro ufficio periferico del Dipartimento. Allegato B RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE -----------------------------------------------------------------------------| RICHIESTE | TARIFFE | -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| | | (**) | | | (***) | (****) | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num. | | | | | | | ord. 2 | | | | | |------------------------------------------------------------|VISURE | 1 | - num. | 10.000 | 20.000 | 2.500 | |NELL'U.T.E. | | ord. 2 | (7) | (8) | (9) | | |-------------------------------------------------------------| | | 2 | - num. | | 20.000 | 2.500 | | | (10) | ord. 2 | | | | | (*) |-------------------------------------------------------------| | CODICI | 3 | - num | 10.000 | 40.000 | 5.000 | | 1,2,4,6 | (11) | ord. 2 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 4 | - num. | 2.500 | 20.000 | 2.500 | | | | ord. 2 | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | RICHIESTE | 5 | - num. | 7.500 | 20.000 | 2.500 | |U.T.E./U.T.E. | | ord. 2 | | | | |--------------|-------------------------------------------------------------| (*) Codici di richiesta dell'attuale mod. R.C. (**) Colonna 4 mod. R.C. (***) Colonna 5 mod. R.C. (****) Colonna 6 mod. R.C. Legenda codici di consegna: 0 - per richieste di esenzione dai tributi; 1 - per richieste normali con dati provenienti da archivio cartaceo; 2 - per richieste urgenti in esenzione da tributi con dati provenienti da archivio cartaceo; 3 - per richieste urgenti con dati provenienti da archivio cartaceo; 4 - per richieste con dati provenienti da sistema automatizzato; 5 - per richieste con dati provenienti da sistema automatizzato e da altro -----------------------------(7) per il rilascio della certificazione desunta da atti cartacei. Quando la certificazione interessi congiuntamente atti cartacei ed informatizzati, si applicano i diritti di ricerca. Detti diritti si applicano una sola volta, anche se vengono richieste piu' copie; (8) per ogni certificato o copia; (9) il diritto si applica per ogni formato A4 del certificato se desunto dagli archivi cartacei e per ogni 25 righe di stampa nel caso di certificato meccanografico; se interessa entrambi gli archivi cartaceo e informatico si applica in modo distinto per ciscun foglio interessato; (10) paga solo l'urgenza; (11) tutti gli importi sono raddoppiati ad eccezione del diritto di ricerca; (12 )solo il diritto di ricerca e' triplicato. Allegato C CONFERMA DI ESTRATTO DI PARTITA SCADUTO E CERTIFICATI REDDITUALI PATRIMONIALI AI FINI DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -----------------------------------------------------------------------------| RICHIESTE | TARIFFE | -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num. | | | | | | | ord. 2 | | | | | |------------------------------------------------------------Pagina 10 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 |CODICE | 1 | - num. | 5.000 | 10.000 | 1.250 | |RICHIESTE | | ord. 2 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 2 | - num. | | 10.000 | 1.250 | | 3 | | ord. 2 | | | | | (13) |-------------------------------------------------------------| | | 3 | - num | 5.000 | 20.000 | 2.500 | | | | ord. 2 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 4 | - num. | 1.250 | 10.000 | 1.250 | | | | ord. 2 | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | RICHIESTE | 5 | - num. | 3.750 | 10.000 | 1.250 | |U.T.E./U.T.E. | | ord. 2 | | | | |--------------|-------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num. | | | | | | | ord. 2 | | | | | |------------------------------------------------------------|CODICE | 1 | - num. | | 5.000 | | |RICHIESTE | | ord. 2 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 2 | - num. | | 5.000 | | | 5 | | ord. 2 | | | | | (14) |-------------------------------------------------------------| | | 3 | - num | | 10.000 | | | | | ord. 2 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 4 | - num. | | 5.000 | | | | | ord. 2 | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | RICHIESTE | 5 | - num. | | 5.000 | | |U.T.E./U.T.E. | | ord. 2 | | | | |--------------|-------------------------------------------------------------| Legenda codici di consegna: 0 - per richieste in esenzione dai tributi; 1 - per richieste normali con dati provenienti da archivio cartaceo; 2 - per richieste urgenti in esenzione da tributi con dati provenienti da archivio cartaceo; 3 - per richieste urgenti con dati provenienti da archivio cartaceo; 4 - per richieste con dati provenienti da sistema automatizzato; 5 - per richieste con dati provenienti da sistema automatizzato e da altro U.T.E. o U.T.. -----------------------------13 gli importi risultano dimezzati rispetto a quelli riportati nella tabella B; 14 sconta solo il diritto fisso previsto dalla specifica annotazione Allegato D DETERMINAZIONI COORDINATE COPIA MONOGRAFIE E COPIA PLANIMETRIE -----------------------------------------------------------------------------| RICHIESTE | TARIFFE | -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num. | | | | | | | ord. 3 | | | | | |------------------------------------------------------------|CODICE | 1 | - num. | 20.000 | 40.000 | 10.000 | |RICHIESTE | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| Pagina 11 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 | | 2 | - num. | | 40.000 | 10.000 | | 8,9 | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 3 | - num | 20.000 | 80.000 | 20.000 | | | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 4 | - num | 5.000 | 40.000 | 10.000 | | | | ord. 3 | (+) | | | |----------------------------------------------------------------------------| | RICHIESTE | 5 | - num. | 15.000 | 40.000 | 10.000 | |U.T.E./U.T.E. | | ord. 3 | (+) | | | |--------------|-------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num. | | | | | | | ord. 4 | | | | | |------------------------------------------------------------|CODICE | 1 | - num. | 10.000 | 20.000 | 2.500 | |RICHIESTE | | ord. 4 | | | | | (15) |-------------------------------------------------------------| | | 2 | - num. | | 20.000 | 2.500 | | 10,11 | | ord. 4 | | | | | (*) |-------------------------------------------------------------| | | 3 | - num | 10.000 | 40.000 | 5.000 | | | | ord. 4 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 4 | - num. | 2.500 | 20.000 | 2.500 | | | | ord. 4 | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | RICHIESTE | 5 | - num. | 7.500 | 20.000 | 2.500 | |U.T.E./U.T.E. | | ord. 4 | | | | |--------------|-------------------------------------------------------------| Legenda codici di consegna: 0 - per richieste in esenzione dai tributi; 1 - per richieste normali con dati provenienti da archivio cartaceo; 2 - per richieste urgenti in esenzione da tributi con dati provenienti da archivio cartaceo; 3 - per richieste urgenti con dati provenienti da archivio cartaceo; 4 - per richieste con dati provenienti da sistema automatizzato; 5 - per richieste con dati provenienti da sistema automatizzato e da altro U.T.E. o U.T.. (+) Tali servizi non sono attualmente disponibili. Si evidenzia, comunque, che le relative tariffe caricate nel software disponibili a VAX sono erroneamente riportate e la prevista rettifica avverra' prima dell'attivazione dei servizi in esame. (*) Il codice 11 prevede un diritto proporzionale doppio (planimetrie formato A3). -----------------------------15 la richiesta di planimetrie sconta un diritto di ricerca e proporzionale correlato al numero dei formato A4 stampati o fotocopiati. Allegato E ESTRATTI DI MAPPA ESTRATTI DI MAPPA CONVALIDATI -----------------------------------------------------------------------------| RICHIESTE | TARIFFE | -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num. | | | | | | | ord. 3 | | | | | |------------------------------------------------------------Pagina 12 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 |CODICE | 1 | - num. | 10.000 | 20.000 | 5.000 | |RICHIESTE | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 2 | - num. | | 20.000 | 5.000 | | 12,13 | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 3 | - num | 10.000 | 40.000 | 10.000 | | | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 4 | - num | 7.500 | 20.000 | 5.000 | | | | ord. 3 | (16) | | | |----------------------------------------------------------------------------| | RICHIESTE | 5 | - num. | 22.500 | 20.000 | 5.000 | |U.T.E./U.T.E. | | ord. 3 | (16) | | | |--------------|-------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num. | | | | | | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| |CODICE | 1 | - num. | 5.000 | 10.000 | 2.500 | |RICHIESTE | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 2 | - num. | | 10.000 | 2.500 | | 14,15 | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 3 | - num. | 5.000 | 20.000 | 5.000 | | | | ord. 3 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 4 | - num | 3.750 | 10.000 | 2.500 | | | | ord. 3 | (16) | | | |----------------------------------------------------------------------------| | RICHIESTE | 5 | - num. | 11.250 | 10.000 | 2.500 | |U.T.E./U.T.E. | | ord. 3 | (16) | | | |--------------|-------------------------------------------------------------| Legenda codici di consegna: 0 - per richieste in esenzione dai tributi; 1 - per richieste normali con dati provenienti da archivio cartaceo; 2 - per richieste urgenti in esenzione da tributi con dati provenienti da archivio cartaceo; 3 - per richieste urgenti con dati provenienti da archivio cartaceo; 4 - per richieste con dati provenienti da sistema automatizzato; 5 - per richieste con dati provenienti da sistema automatizzato e da altro U.T.E. o U.T.. -----------------------------16 In attesa del perfezionamento delle procedure di contabilizzazione automatica, il programma di gestione di cassa applica forfettariamente il diritto di ricerca sulla base di tre elementi due formati A4 di contenuto grafico ed una pagina contenente al massimo venticinque righe. Ricorrendone i presupposti, dovra' essere effettuato il relativo conguaglio a debito o a credito. Allegato F PRESENTAZIONE TIPI FRAZIONAMENTO, PARTICELLARI E MAPPALI DICHIARAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE E DENUNCE DI VARIAZIONE DOMANDE DI VOLTURE -----------------------------------------------------------------------------| RICHIESTE | TARIFFE | -----------------------------------------------------------------------------| | Codice | Rifer.to | Diritto | Diritto |Diritto | | | Consegna | Tabella | Ricerca | Fisso |Proporzionale| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num. | | | | | | | ord. 5 | | | | Pagina 13 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 19/07/1996 n. 189 | |------------------------------------------------------------|CODICI | 1 | - num. | | 50.000 | 5.000 | |RICHIESTE | | ord. 5 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | 16,17, | 2 | - num. | | 50.000 | 5.000 | |18(TER) | | ord. 5 | | | | | (17) |-------------------------------------------------------------| | | 3 | - num | |100.000 | 10.000 | | | | ord. 5 | | | | -----------------------------------------------------------------------------| | 0 | - num | | | | | | | ord. 5 | | | | | |-------------------------------------------------------------| |CODICE | 1 | - num. | | 50.000 | | |RICHIESTA | | ord. 5 | | (18) | | | |-------------------------------------------------------------| | 18(URB) | 2 | - num. | | 50.000 | | | (19) | | ord. 5 | | | | | |-------------------------------------------------------------| | | 3 | - num. | | 50.000 | | | | | ord. 5 | | | | -----------------------------------------------------------------------------| CODICE | 1 | - num. | | 50.000 | | | RICHIES. | | ord. 5 | | | | | 19 | | | | | | | (20) | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------Legenda codici di consegna: 0 - per richieste in esenzione dai tributi; 1 - per richieste normali con dati provenienti da archivio cartaceo; 2 - per richieste urgenti in esenzione da tributi con dati provenienti da archivio cartaceo; 3 - per richieste urgenti con dati provenienti da archivio cartaceo; -----------------------------17 da utilizzare per l'approvazione e il rinnovo di tipo di frazionamento, mappale e particellare; il diritto proporzionale va versato solo per le particelle eccedenti la decima; 18 da versare per ogni unita' iimmobiliare interessata; il diritto d'urgenza non trova applicazione nelle dichiarazioni di nuova costruzione e variazione. Si evidenzia che, per errore, il software disponibile a VAX applica il diritto fisso in luogo del proporzionale. Ne deriva che, per ogni dichiarazione di nuova costruzione o denuncia di variazione, liquidera' l'importo fisso di lire 50.000. Sara' pertanto necessario, procedere a conguaglio sul protocollo relativo, al fine dell'adeguamento del tributo all'importo effettivamente dovuto. Le necessarie modifiche al software saranno apportate appena possibile con tempestiva comunicazione agli uffici. 19 da utilizzare per la presentazione delle planimetrie, unitamente al campo dimostrazione di frazionamento per subalterni numerici; 20 da utilizzare per tutte le domande di voltura sia per il catasto urbano sia terreni. Il diritto si applica per ogni domanda a prescindere dal numero di trasporti in essa dichiarati. Servizio di documentazione tributaria Pagina 14 Nota prot. n. 1107 del 05.06.1996 Oggetto: Volture catastali di unità immobiliari già dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL ora ENEL s.p.a. con sede in Roma. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha segnalato per le vie brevi alcune difficoltà sorte nella presentazione delle domande di volture presso gli Uffici Tecnici Erariali a seguito del cambiamento della propria ragione sociale in s.p.a.. Premesso che, trattandosi di semplice modifica di ragione sociale, è sempre possibile seguire le modalità indicate dal paragrafo 141 dell'Istruzione XIV riguardo alla presentazione da parte della ditta interessata di una regolare domanda di rettifica di intestazione corredata dalla copia autentica del relativo atto, si richiama in proposito quanto già disposto in passato con la lettera circolare C3/1446 del 29 settembre 1994 per una circostanza simile e che può essere proficuamente applicato per analogia anche per il caso in esame. In particolare si ricorda che, qualora si sia in presenza di un considerevole numero di domande di volture, è consentito produrre l'atto costitutivo, in originale o copia autenticata, in unico esemplare in occasione della presentazione della prima domanda di volture, per ciascun Ufficio competente per territorio, mentre le successive domande di volture relative ai restanti comuni di ciascuna provincia riporteranno solamente gli estremi della domanda in cui è allegato l'atto stesso. Si coglie l'occasione per invitare l'ENEL s.p.a. ad offrre la propria disponibilità nell'affiancare finanziaria con propri le tecnici fasi i funzionari a dell'Amministrazione durante dell'introduzione terminale dei dati e della definizione di tali domande di volture, al fine di velocizzare ed eventualmente superare di concerto le difficoltà operative. Nel caso in cui sia possibile concretizzare tale intesa, gli uffici cureranno il rilascio ad ogni tecnico della Società dell’apposita chiave personalizzata di accesso alla banda dati, non mancando, naturalmente, di effettuare gli opportuni controlli sulla corretta modalità di esecuzione del lavoro svolto, anche mediante la stampa di prospetti relativi alle operazioni eseguite da ciascun tecnico per ogni giornata di lavoro. Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR.CENTRALE: CATASTO Circolare del 02/05/1995 n. 128 Oggetto: Legge n. 52 del 27 febbraio 1985. Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995. Sintesi: Modalita' di compilazione dei nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione. L'obbligo di utilizzare i nuovi modelli di nota decorre, ai sensi del comma 2 del Decreto Interministeriale 10-3-1995, dalla data di attivazione della meccanizzazione dei servizi ipotecari con le nuove procedure. Per le Conservatorie gia' meccanizzate alla data del 31-12-1994 continuano ad essere utilizzati i modelli gia' in uso a tale data. Testo: Nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1995 e' stato pubblicato il decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, 10 marzo 1995, con il quale, in applicazione della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, sono stati approvati i nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione con i relativi allegati di continuazione, in funzione delle nuove procedure automatiche dei servizi di pubblicita' immobiliare nelle Conservatorie dei RR.II. e negli Uffici del Territorio, pure definite ed approvate con lo stesso decreto. Poiche' sono state introdotte delle modifiche ai modelli di nota rispetto a quelli approvati secondo le procedure vigenti nelle Conservatorie gia' meccanizzate alla data del 31 dicembre 1994, si impartiscono le seguenti istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di nota. Preliminarmente si precisa che, come opportunamente stabilito nel 2. comma del predetto decreto interministeriale, l'obbligo di utilizzare i nuovi modelli di nota decorre, a pena di rifiuto ex art. 18 della legge 27/2/1985, n. 52, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il ministro di Grazia e Giustizia, per l'attivazione della meccanizzazione dei servizi con le nuove procedure; mentre per le Conservatorie gia' meccanizzate alla data del 31/12/1994, a mente del 3. comma del predetto art. 2, continuano ad essere utilizzati i modelli gia' in uso alla suddetta data e approvati, come e' noto, con decreto interministeriale 5 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1986, n. 170. Anche per la nuova automazione, i modelli di nota sono stati approvati e ordinati con gli stessi criteri strutturali gia' adottati nei precedenti modelli. Pertanto per ogni tipo di formalita' sono stati adottati distinti modelli di nota. In essi sono state previste tutte quelle indicazioni necessarie a concretizzare una valida pubblicita' immobiliare secondo le norme del codice civile e della legge speciale. La struttura dei modelli, analoga per i tre tipi di formalita', e' composta dai seguenti quadri: - Quadro A, - comprende indicazioni di carattere generale relative al titolo, al tipo di convenzione o negozio giuridico, ipoteca o privilegio, nonche' annotazione che si vogliono rendere pubblici nella Conservatoria dei Registri Immobiliari o nei relativi servizi degli Uffici del Territorio; comprende altresi' ulteriori dati parimenti necessari per una piu' ampia e completa informazione ipotecaria e per l'esecuzione in maniera automatica della voltura catastale. - Quadro B, comprende indicazioni relative ai dati catastali identificativi degli immobili, corredati da alcune informazioni descrittive; - Quadro C, comprende i dati identificativi dei soggetti con i Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 02/05/1995 n. 128 rispettivi diritti reali relativi agli immobili di cui al quadro B, dagli stessi referenziati. Per le annotazioni, oltre ai dati identificativi dei soggetti "a favore" e "contro" presenti nella formalita' originaria, e' stata richiesta anche la indicazione dei soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti l'annotazione. - Quadro D, - questo quadro e' stato predisposto per la indicazione di eventuali altre informazioni, non codificabili nei precedenti quadri, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicita' immobiliare nonche' previste dalla legge ai fini catastali. I quadri sono stati predisposti secondo l'ordine logico di enunciazione, peraltro gia' in parte usato nella pratica formulativa delle note in forma libera. Sono stati introdotti alcuni accorgimenti al fine di semplificarne la compilazione da parte del richiedente e di consentire una piu' chiara esposizione di quelle convenzioni che, pur relative a rapporti plurimi, non possono, tuttavia, formare oggetto di apposite distinte note cosi' come previsto dall'articolo 17 della legge 27/2/85, n. 52. Si fa riferimento, in particolare, a quei negozi di natura dichiarativa, quali ad esempio le divisioni e assegnazioni di quote, e a quegli atti con i quali vengono negoziati in capo agli stessi soggetti, beni per quote e diritti diversificati. LA NOTA DI TRASCRIZIONE 1. QUADRO A Nel quadro A devono essere riportate tutte quelle indicazioni relative al titolo, nonche' alla convenzione o rapporto giuridico che si vuole rendere pubblico con il mezzo della trascrizione e a quegli altri dati i quali, anche se non essenziali ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur sempre necessari per una piu' completa informazione sulle formalita' da trascrivere. 1.1 DATI RELATIVI AL TITOLO 1.1.1 Descrizione La forma degli atti ha una rilevanza sostanziale ai fini della eseguibilita' delle formalita' ipotecarie. Rappresentando un elemento essenziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 2657 e 2659 c.c., deve essere indicata nell'apposito riquadro, tenendo presente i tipi di forma sottoelencati: . Atto notarile pubblico . Atto pubblico amministrativo . Scrittura privata con sottoscrizione autenticata . Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente . Atto estero depositato . Atto amministrativo . Atto giudiziario . Altro atto. 1.1.2 Data Come data dell'atto deve essere indicata quella della stipulazione per gli atti pubblici e per i pubblici amministrativi, della deliberazione per le sentenze e gli altri atti giudiziari, della autentica per le scritture private autenticate anche se depositate con verbale agli atti di un notaio o altro pubblico ufficiale (per quelle autenticate in tempi successivi la data da riportare e' quella dell'ultima autentica); la data della emanazione per i provvedimenti amministrativi e della sentenza per le scritture con sottoscrizione accertata giudizialmente, indicando eventualmente nel quadro D la data della privata scrittura. Per le domande giudiziali e per i pignoramenti, invece, come data va indicata quella della notifica (ovvero dell'ultima notifica nel caso di notifica a piu' soggetti) posto che l'atto e' trascrivibile solo a notifica avvenuta (art. 2658 c.c. e art. 555 c.p.c.). Per i certificati di denunciata successione come data va indicata quella del rilascio da parte dell'Ufficio del Registro. Per gli atti esteri va indicata come data quella del verbale di deposito presso un Notaio italiano o archivio notarile, riportando nel quadro D gli estremi propri dell'atto depositato. 1.1.3 Numero di repertorio Va indicato il numero di repertorio del Notaio o dell'Ufficiale rogante per gli atti pubblici, pubblici-amministrativi e per le scritture private con sottoscrizione autenticata; il numero del registro cronologico per le sentenze; per gli altri atti giudiziari il numero del registro generale ovvero Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 02/05/1995 n. 128 di altro registro tenuto dal Cancelliere; il numero di protocollo per gli atti amministrativi. Per i certificati di denunciata successione, vanno indicati il numero della denunzia di successione e quello del volume, separati da una barra (ad es.: den. 15 vol. 133 = 15/133). Non va invece indicato per le domande giudiziali, per le altre trascrizioni pregiudizievoli in cui tale dato non compare e negli altri casi, come nei decreti ministeriali e in eventuali altri provvedimenti amministrativi, in cui manca il dato numerico di repertorio o di protocollo. Nel caso in cui la trascrizione sia generata da due atti separati (come nel caso della donazione accettata con atto successivo) nel quadro A andranno indicati gli estremi del primo atto mentre nel quadro D andranno indicati gli estremi del secondo atto, barrando ovviamente la relativa casella delle parti libere. 1.1.4 Pubblico Ufficiale o Autorita' emittente Ove si tratti di Notaio (categoria 1) o di altro Pubblico Ufficiale (categoria 2) va indicato il cognome e il nome del Pubblico Ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme e la sede (comune e sigla della provincia); la denominazione e la sede dell'Autorita' emittente, ove si tratti di sentenze o di altri provvedimenti giudiziari o di atti amministrativi. Per le domande giudiziali va indicato l'Ufficio Giudiziario davanti al quale le domande sono proposte e la relativa sede. Per i pignoramenti va indicata la qualifica del Pubblico Ufficiale (es.: Ufficiale Giudiziario) che ha eseguito il pignoramento e, come sede, quella dell'ufficio cui appartiene. Per i lodi arbitrali, poiche' la loro trascrizione e' possibile solo dopo il decreto di esecutivita' da parte della Pretura competente, si assume come Autorita' emittente l'Ufficio Giudiziario (Pretura) che li ha resi esecutivi e, come sede, quella relativa. Va inoltre indicato, nell'apposito successivo campo, il codice fiscale del pubblico ufficiale o dell'autorita' emittente. 1.2 DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE Nel termine "Convenzione" adottato nel modello di nota, cosi' come d'altronde si puo' desumere chiaramente dalla formulazione normativa della citata legge, si sono voluti comprendere tutti quegli atti capaci di generare un evento o un mutamento giuridico idoneo a produrre effetti reali, per ognuno dei quali occorre redigere, come piu' avanti verra' chiarito, un'apposita nota. Tale circostanza ricorre ogni qualvolta nello stesso atto vi sono piu' negozi o piu' convenzioni del medesimo o di diverso tipo, quali ad esempio una vendita ed una donazione e cosi' via. Il modello di nota, infatti, e' stato predisposto per pubblicare un solo negozio o convenzione e cio' sia per soddisfare l'inderogabile comando del 3. comma dell'articolo 17 della legge 27/2/85 n. 52, e sia per una maggiore chiarezza informativa sul rapporto giuridico oggetto della trascrizione. 1.2.1 Atto di cui si chiede la trascrizione 1.2.1.1 Specie Con il termine "specie", introdotto nel modello di nota, si e' voluto indicare la categoria di appartenenza dell'atto che si vuole trascrivere, da individuare in una delle seguenti: . atti tra vivi; . atti per causa di morte; . atti amministrativi; . domande giudiziali; . atti giudiziari; . atti esecutivi e cautelari. 1.2.1.2 Descrizione Il tipo di atto da descrivere nel relativo campo, unitamente al suo codice, deve essere uno di quelli indicati nella tabella della pagina seguente; in presenza di un tipo di atto non specificatamente previsto nella medesima tabella, dovra' essere indicata la descrizione giuridica propria del negozio e come codice dovra' essere utilizzato quello relativo alla specie di appartenenza. 1.2.1.3 Tabella degli atti soggetta a trascrizione Atti tra vivi Codice Atto tra vivi 100 Affrancazione 101 Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 02/05/1995 n. 128 Anticresi Assegnazione a socio di cooperativa edilizia Assegnazione a socio per scioglimento di societa' Assegnazione divisionale a conto di futura divisione Atto di conferma (quando previsto da leggi speciali) Atto unilaterale d'obbligo edilizio Cessione di beni ai creditori Cessione di diritti reali a titolo gratuito Cessione di diritti reali a titolo oneroso Cessione di fitti Cessione di pigioni Compravendita Conferimento in associazione Conferimento in consorzio Conferimento in societa' Convenzione amministrativa(1) Convenzione edilizia Convenzione matrimoniale di comunione legale Convenzione matrimoniale di comunione convenzionale Convenzione matrimoniale di separazione dei beni Costituzione di comunione reale Costituzione di diritti reali a titolo gratuito Costituzione di diritti reali a titolo oneroso Costituzione di fondazione Costituzione di fondo patrimoniale Costituzione di vincolo (quando previsto da leggi speciali) Costituzione di vincolo di destinazione (quando previsto da leggi speciali)(2) Costituzione di vincolo di indivisibilita' (quando previsto da leggi speciali) Costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi speciali) Dichiarazione di nomina(3) Divisione Divisione a stralcio Donazione accettata Donazione a favore di ente non riconosciuto Donazione a favore di nascituri Donazione obnuziale Fusione di societa' Fusione di societa' per incorporazione Fusione di societa' per incorporazione con effetto differito Liberazione di fitti Liberazione di pigioni Locazione ultranovennale Mutamento di denominazione o ragione sociale Permuta Prestazione con trasferimento di diritti (art. 1197 c.c.) Quietanza con trasferimento di proprieta'(4) Regolamento di condominio Retrocessione Ricognizione di diritti reali (artt. 177 e 178 c.c.) Riconoscimento di proprieta' (artt. 2653, n. 5 e 2944 c.c.) Rinunzia Trasferimento sede sociale Trasformazione di societa' Verbale di separazione consensuale con attribuzione di beni(5) Atti per causa di morte Atto per causa di morte Accettazione di eredita' con beneficio di inventario Accettazione espressa di eredita' Accettazione tacita di eredita' Acquisto di legato Certificato di denunciata successione Costituzione di fondo patrimoniale per testamento Decreto di nomina curatore ereditario (art. 509 c.c., 2. comma) Pagina 4 102 103 104 105 149 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 155 139 140 141 142 143 150 151 144 145 152 153 146 148 147 154 Codice 300 301 302 303 304 305 306 307 Servizio di documentazione tributaria 2652. comma) 605 Decreto di ritrasferimento immobili (art.Circolare del 02/05/1995 n.c.c.c. 2652.c.c.) 612 Ordinanza divisionale (art. 2.p.) 602 Decreto di ammissione concordato preventivo 603 Decreto di attribuzione quote per divisione (art.) 627 Decreto di ammissione amministrazione controllata (art. 5 c. 785 c. 195 c.) 514 Interruzione usucapione 515 Opposizione dei creditori a divisione 516 Opposizione di terzo contro sentenze 517 Rescissione 518 Revoca atti soggetti a trascrizione (art.) 503 Affrancazione fondo enfiteutico 504 Azione di rivendicazione 505 Azione negatoria 506 Devoluzione fondo enfiteutico 507 Dichiarazione di annullamento di atti 508 Dichiarazione di invalidita' trascrizioni 509 Dichiarazione di nullita' di atti 510 Divisione giudiziale 511 Esecuzione in forma specifica 512 Impugnazione di acquisti per causa di morte 513 Impugnazione di rinunzia eredita' da parte dei creditori (art. 188 L. 524 c.c. 128 Rilascio dei beni ai creditori 308 Rilascio dei beni ai legatari 309 Rinunzia ad azione di riduzione 313 Rinunzia ad eredita' (art. c.c.) 310 Rinunzia pura e semplice ad eredita' 311 Verbale di pubblicazione testamento 312 Atti amministrativi Codice Atto amministrativo 400 Concessione edilizia (quando prevista da leggi speciali)(6) 413 Concessione mineraria 401 Convenzione amministrativa(7) 402 Costituzione servitu' coattiva 403 Costituzione vincoli legali (quando prevista da leggi speciali) 404 Devoluzione 405 Devoluzione ad enti ecclesiastici 411 Espropriazione per pubblica utilita' 406 Occupazione immediata dei fondi 407 Ordinanza di sospensione di lottizzazione 408 Provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune 409 Provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato 410 Domande giudiziali Codice Domanda giudiziale 500 Accertamento di diritti reali 501 Accertamento giudiziale sottoscrizione atti 502 Accertamento simulazione atti (art. n.) 526 Separazione degli immobili dotali 527 Separazione giudiziale dei beni 528 Atti giudiziari Codice Atto giudiziario 600 Apprensione di beni del coniuge del fallito 601 Decreto di acquisto per usucapione (art.) 604 Decreto di nomina del commissario giudiziale (ex art. 789 c. 478 c. 90 DPR 602/73) 631 Decreto di trasferimento immobili 607 Lodo arbitrale costitutivo di diritti reali 608 Lodo arbitrale modificativo dell'esercizio di diritti reali 609 Lodo arbitrale per divisione 610 Lodo arbitrale traslativo 611 Ordinanza di approvazione del progetto di divisione (art.p.) 519 Revocazione di terzo contro sentenze 521 Revocazione donazione 520 Riduzione disposizione testamentaria 522 Riduzione donazione 523 Riscatto immobili 524 Risoluzione di contratto 525 Risoluzione per inadempimento di onere (artt.F.) 628 Pagina 5 Servizio di documentazione tributaria .c. 191 L. 6488. 1159 bis c.p. 4 c.F.c. n. 793. dovra' essere barrata anche la casella "differita".5 Foglio informativo finalizzato alla voltura automatica Questo campo e' stato predisposto al fine di segnalare la eventuale presenza di un foglio contenente informazioni integrative ai dati e alle indicazioni presenti nella nota di trascrizione.p.c.c.c.c. 128 Sentenza che estingue diritti reali per prescrizione (art. 2651 c. deve essere barrata la relativa casella.2.1. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994. rimanenti tre cifre uguali a quelle del corrispondente atto delle categorie 1 . espressa nei modi previsti dall'art. dovra' essere barrata la relativa casella. Rettifiche ai dati della nota richieste dalla parte Per questo tipo di rettifica si adotta la seguente codifica di quattro cifre: Prima cifra = 8.1. nella eventualita' che. Se la successione e' devoluta per testamento e/o se vi e' stata morte o rinunzia di uno dei chiamati.Circolare del 02/05/1995 n. la condizione sospensiva si sia verificata.2. mese ed anno) della morte del de cuius. Nel caso in cui invece la voltura catastale automatica debba essere differita ad altra data per cause connesse alla natura dell'atto. al momento della trascrizione dell'atto. 28/2/85 n. occorre barrare le rispettive caselle indicando nel quadro D gli estremi del testamento .4 Soggetto a voltura catastale Per gli atti soggetti a voltura catastale ai sensi del D.8 Dati per atti a causa di morte Ricorre la compilazione di questo riquadro ogni qualvolta viene richiesta la trascrizione di un acquisto a causa di morte..75.1. con l'indicazione della data medesima quando conosciuta. rimanenti tre cifre uguali a quelle del corrispondente atto delle categorie 1 . 47) 618 Sentenza di omologazione concordato fallimentare 619 Sentenza modificativa dell'esercizio di diritti reali 620 Sentenza per divisione 621 Sentenza traslativa 622 Verbale di conciliazione costitutivo di diritti reali 623 Verbale di conciliazione modificativo dell'esercizio di diritti reali 624 Verbale di conciliazione traslativo 625 Atti esecutivi o cautelari Codice Atto esecutivo o cautelare 700 Decreto di sequestro conservativo (art.) 706 Ordinanza di sequestro conservativo (art. Atti di rettifica (rettifica al titolo) Per questo tipo di rettifica si adotta la seguente codifica di quattro cifre: Prima cifra = 9. 650.se non Pagina 6 Servizio di documentazione tributaria . 1.2.P. 672 c.6 Presenza di condizione Nel caso in cui l'atto oggetto della trascrizione sia soggetto a condizione sospensiva o risolutiva occorre barrare la relativa casella descrivendo poi la condizione nel quadro D. 673 c. 519 c. cosi' come dispone l'art.) 733 Pignoramento esattoriale 712 Verbale di pignoramento immobili 726 Rettifiche d'ufficio ai dati acquisiti della nota Per questo tipo di rettifica si adotta la seguente codifica di quattro cifre: Prima cifra = 7. rimanenti tre cifre uguali a quelle del corrispondente atto delle categorie 1 . In esso deve essere indicata la data (giorno. 2651 c. non occorre farne alcuna menzione nella nota.p.) 616 Sentenza dichiarativa di fallimento 617 Sentenza di confisca beni (art. 2659 c.) 613 Sentenza costitutiva di diritti reali 614 Sentenza di acquisto per alluvione (art. per i quali la voltura deve essere eseguita automaticamente ai sensi dell'art.2..c.2. 316 c.) 615 Sentenza di acquisto per usucapione (art.16 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993 n.: 7. 1.7 Termini di efficacia dell'atto Nel caso in cui nell'atto oggetto della trascrizione sia presente un termine di efficacia diverso da quello della data dell'atto medesimo. 2651 c. 1. 26 ottobre 1972 n.c.: 7.R.c.) 732 Ordinanza di sequestro conservativo penale(art.1. 1. 19 L.p.1. per la esecuzione automatica della voltura catastale ai sensi dell'art. 1. oppure quella risolutiva sia mancata.p.: 7. 2 comma 1 septies del decreto legge 23 gennaio 1993 n. Al di fuori dei casi sopra enunciati non e' ammessa la compilazione di questo riquadro. 128 risultante gia' dai "dati relativi al titolo". quando il richiedente che sottoscrive la nota e' il Pubblico Ufficiale che ha rogato l'atto che si trascrive ovvero il rappresentante legale dell'Autorita' emittente. inoltre. nella terza riga vanno indicati .IMMOBILI In questo quadro devono essere descritti gli immobili negoziati con le indicazioni previste dall'art. ovvero nella trascrizione degli atti di conferma di cui alla L. 1. infatti. 28/2/85. possono essere anche altre che si dovessero rendere necessarie per meglio specificare il contenuto di un dato riportato in uno dei precedenti quadri.3 ALTRI DATI 1.. rappresenta un dato indispensabile per l'accettabilita' stessa della nota essendo specificatamente richiesto dal n.3. secondo cui e' obbligatorio indicare sul registro generale d'ordine la persona dell'esibitore. quindi. di mantenere il criterio di raggruppamento e di elencazione degli immobili adottato usualmente nell'atto.Circolare del 02/05/1995 n. comma dell'art.questo riquadro andra' barrato. ad esempio. Le parti libere da esplicitare nel quadro D della nota. 2. Occorre invece identificare specificatamente il richiedente (cognome. oltre le indicazioni espressamente previste dal 4. la descrizione del contenuto di una domanda giudiziale o di una transazione o di una convenzione edilizia. 1. La corretta identificazione catastale dell'immobile (dove per immobile si intende l'unita' elementare catastalmente individuata). 17 della piu' volte citata legge n. mese ed anno) ed il numero assunto dalla precedente formalita' nella raccolta particolare. gli estremi di un testamento o di una rinunzia ad eredita' (quadro A).c. QUADRO B . quando nel quadro D vengono indicati dati e notizie di natura catastale. modificazioni o ratifiche inerenti ad atti precedentemente trascritti. per le quali solitamente la formalita' viene richiesta dal procuratore della parte attrice. 1.. 2659 c. i quali. 2826 c.1 Formalita' di riferimento La compilazione di questo riquadro ricorre esclusivamente allorquando si richiede una trascrizione in rettifica di una precedente formalita'. Nelle prime due righe vanno indicati i dati catastali attuali dell'immobile. 2665 c. per quanto possibile. 47.3. quali.c. Nel modello di nota si e' cercato..c. La esatta individuazione dell'immobile. Pertanto.c. una piu' chiara descrizione dell'immobile nel caso non fosse sufficiente la identificazione catastale indicata nell'apposito quadro (quadro B). nome e indirizzo) allorquando questi sia diverso dal Pubblico Ufficiale o dal rappresentante legale dell'Autorita' emittente. i beneficiari nelle donazioni a favore di nascituri (quadro C). Come dati vanno indicati la data di trascrizione (giorno. 2678 c. non necessita compilare il riquadro. a loro volta. superficie ecc.).2 Presenza di parti libere La eventuale presenza di parti libere riportate nel quadro D.se diversi dagli attuali i dati catastali con i quali lo stesso immobile era individuato nella formalita' di trascrizione o di iscrizione immediatamente precedente. corredati da alcuni dati descrittivi appositamente richiesti (natura.c. introducendo il concetto di raggruppamento di immobili definito Pagina 7 Servizio di documentazione tributaria . 4 dell'art. . Nella compilazione di questo quadro. dovranno necessariamente corrispondere con le risultanze catastali. oltre a costituire elemento essenziale per la validita' della trascrizione (art. offrira' la possibilita' di accedere all'informazione ipotecaria anche attraverso il dato reale.3 Richiedente (se diverso da Pubblico Ufficiale o Autorita' emittente) Questo dato viene richiesto per soddisfare il disposto dell'art.). In questo quadro ogni immobile viene descritto su tre righe.3.e/o gli estremi dell'atto di rinunzia con il nominativo del rinunziante o la data di morte del chiamato con il suo nominativo. come ad esempio puo' accadere per le formalita' pregiudizievoli. la trascrizione di atti che implichino aggiunzioni. n. 52/1985. viene segnalata barrando le relative caselle poste nel riquadro. occorre prestare la massima attenzione al fine di garantire una rigorosa corrispondenza con i dati contenuti nel titolo. la trascrizione di una dichiarazione di nomina quando resa oltre il termine di cui all'art. 1402 c. U.3. per il catasto terreni di Roma: M1AAA o M1AAB o M1AAC o M1AAD).4.3. Cosi'.1 PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE Indica l'ordine progressivo assunto dall'unita' negoziale nella nota di trascrizione. Cosi'. 2. L'unita' negoziale consente di mettere in riferimento un soggetto a piu' immobili con un'unica riga del successivo quadro C dei soggetti. l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione del comune in cui si trova. Qualora piu' immobili risultino ubicati nel medesimo comune. nel quadro C. L'introduzione della "unita' negoziale" nel modello di nota consente sia una necessaria concordanza tra nota e titolo. per gli immobili censiti al N.C. identificato con i dati catastali.C. 2. l'intero della proprieta').3 IDENTIFICAZIONE ATTUALE DELL'IMMOBILE A norma dell'art. l'intero dell'appartamento e meta' del terreno) ovvero il diritto (ad es. 133.C. e' stato predisposto in modo da contenere tutti gli elementi identificativi voluti dalla legge.3 Sezione In questo riquadro va indicata. negli appositi spazi. 2.) e per Catasto Fabbricati. li negozia tutti per la stessa quota e lo stesso diritto. ad esempio. nell'ambito di ogni "unita' negoziale". 128 "unita' negoziale". avremo: unita' negoziale 1. ai soggetti a favore e contro i quali viene eseguita la formalita'.T. 557 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994 n. come istituito dal decreto legge 30 dicembre 1993 n.3. In merito alle modalita' di indicazione di tali dati. Piu' immobili. ove esistente. dei dati di identificazione catastale e della sua natura. possono essere raggruppati in una "unita' negoziale" quando ciascuno dei soggetti che li referenzia.3.. degli immobili negoziati.2 Catasto Nell'apposita casella predisposta sul modello di nota (CAT. anche se ubicati in comuni diversi.T. le unita' negoziali sono due se cambia la quota ceduta relativamente a ciascun immobile (ad es. la sezione come risultante nel catasto urbano. la nuda proprieta' dell'appartamento e la proprieta' del terreno). "T" per Nuovo Catasto Terreni (N. comprensivo dell'eventuale sezione censuaria .c. nel caso di un'unica unita' negoziale dell'esempio del punto precedente. Il codice catastale del comune puo' essere desunto anche dalla visura ovvero dal certificato catastale e deve essere indicato per intero.). la particella ed il subalterno (se esiste). quindi. se la quota ed il diritto ceduti sono uguali per entrambi gli immobili (per es.) va indicato il Catasto in cui e' censito l'immobile con le lettere "U" per Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N. 2. per ogni nuova unita' negoziale la numerazione deve ricominciare da "1".4 Altri dati identificativi dell'immobile 2. 2.E.Circolare del 02/05/1995 n. Nello stesso esempio.1 Comune catastale Deve contenere la denominazione ed il codice catastale del comune in cui si trova l'immobile con le esatte indicazioni riportate nella relativa pubblicazione ufficiale edita a cura del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze. il foglio. quinto carattere (es. della attribuzione. 2826 c. mentre nella successiva potra' essere indicato con le tradizionali virgolette. Il modello di nota. si chiarisce quanto segue: . questi immobili possono essere raggruppati in un'unica unita' negoziale. la lettera che alcune volte segue il dato numerico del foglio identifica un Pagina 8 Servizio di documentazione tributaria .: il Foglio deve essere sempre un numero con lunghezza massima pari a 4 cifre.1 Immobili aventi il codice di identificazione catastale definitivo Indicare.3. progressivo immobile 1 = appartamento " " " " " 2 = terreno 2. e sia una piu' semplice specificazione. nel caso in cui un soggetto cede ad un altro un appartamento ed un terreno. bastera' evidenziare il nome del comune con il relativo codice catastale solamente nella prima riga.2 PROGRESSIVO IMMOBILE PER UNITA' NEGOZIALE Va indicato il numero progressivo dell'immobile. 2. vengono negoziati sulla scorta del progetto di costruzione e per i quali il Catasto non ha la possibilita' tecnica e giuridica di attribuire un proprio codice catastale.Circolare del 02/05/1995 n. non va indicata. non essendo significativa ai fini della identificazione catastale dell'immobile. n. 2. b) Beni futuri Con il termine di "beni futuri" ci si vuole riferire ai fabbricati non ancora venuti ad esistenza. della scheda o della variazione per i fabbricati urbani. Detti immobili vanno descritti sulla nota mediante l'indicazione del numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento. evidenziando la sua natura di "bene futuro" con la lettera "F" nell'apposito riquadro.2 Immobili aventi un codice catastale transitorio (numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento. si possono parimenti individuare nella nota detti immobili mediante la indicazione degli identificativi provvisori. il Subalterno deve essere sempre un numero con lunghezza massima pari a 4 cifre. il Subalterno deve essere sempre un numero con lunghezza massima pari a 3 cifre. la Particella puo' essere costituita da un numero con lunghezza massima pari a 5 cifre. b) Fabbricati di nuova costruzione Per i fabbricati di nuova costruzione la sopra citata Circolare N. quindi. che. la Particella deve avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri. 128 allegato di ingrandimento dello stesso foglio e. nel caso in cui non sia stato attribuito il codice catastale definitivo. ha previsto espressamente che per i fabbricati in corso di costruzione. a) Fabbricati in corso di accatastamento Per fabbricati in corso di accatastamento si intendono sia gli immobili di nuova costruzione. come dato attuale dell'immobile vanno indicati sulla nota i dati catastali del terreno su cui insiste.3 Immobili non aventi ancora un proprio codice di identificazione catastale a) Fabbricati in corso di costruzione L'art.3. devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono. c) Terreni in corso di frazionamento Detti immobili vanno descritti sulla nota mediante l'indicazione del foglio. sia i fabbricati per i quali e' stata presentata denuncia di variazione ed ai quali il Catasto non ha ancora attribuito l'identificazione catastale definitiva. a mente dalla circolare sopra evidenziata. sezione foglio e particella alfanumerica per i terreni). pertanto anche per tali tipi di immobile si dovrebbe avere la possibilita' di indicare sulla nota il codice catastale definitivo (foglio.: il Foglio deve avere una lunghezza massima pari a 4 caratteri. in alternativa. della scheda o della variazione. 2-3-166 prevede. secondo una prassi contrattuale ormai diffusa.C. ove non aventi ancora un proprio codice di identificazione catastale. . come descrizione catastale del bene futuro verra' indicata quella dell'immobile sul quale verra' edificato. evidenziando poi la sua natura di "fabbricato in corso di costruzione" con la lettera "C" nell'apposito riquadro. In tal caso. Pagina 9 Servizio di documentazione tributaria . da due lettere.4. particella. 2826 c.E. Nel quadro B. Ove poi anche il fabbricato in corso di costruzione disponga di un proprio codice di identificazione catastale. per gli immobili censiti al N.3.c. ovvero. Si precisa che la parte alfanumerica va indicata nello stesso spazio della particella e non gia' in quello relativo al subalterno. resta solo quello del terreno o del lastrico solare su cui i fabbricati verranno costruiti. della particella e della relativa parte alfanumerica individuante la particella frazionata. Il riferimento catastale. Pur tuttavia. subalterno). 13 della legge 27 febbraio 1985. ultimati prima della emanazione della Circolare n. cosi' come modificato dall'art. con le stesse modalita' viste al precedente punto b). valgono le istruzioni di cui al precedente punto b).. 2-3-166 del 20/1/1984 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. la possibilita' dell'attribuzione del codice catastale definitivo in sede di denuncia di accatastamento. come e' noto. pertanto.4. 2. pertanto. 52.U. educandati. 2. autorimesse C6 Tettoie chiuse o aperte C7 II. ospizi. accademie che non hanno sede in edifici della categoria A9 B6 Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti B7 Magazzini sotterranei per depositi di derrate B8 Gruppo C: (Unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia): Negozi e botteghe C1 Magazzini e locali di deposito C2 Laboratori per arti e mestieri C3 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C4 Stabilimenti balneari e di acque curative C5 Stalle.6 DATI DESCRITTIVI DELL'IMMOBILE La nuova formulazione dell'art. Immobili a destinazione speciale Opifici D1 Alberghi e pensioni D2 Teatri. Nell'apposito campo. andra' indicato uno stesso numero. 21-12-88 n. Nel caso in cui gli immobili siano gia' stati oggetto di operazione di classamento. rimesse. sale per concerti e spettacoli e simili D3 Case di cura ed ospedali (quando abbiano fine di lucro) D4 Istituti di credito. per cui dovra' essere comunque utilizzata la tabella relativa agli immobili non ancora classati) la categoria catastale. 2. Immobili a destinazione ordinaria Gruppo A: (Unita' immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili): Abitazione di tipo signorile A1 Abitazione di tipo civile A2 Abitazione di tipo economico A3 Abitazione di tipo popolare A4 Abitazione di tipo ultrapopolare A5 Abitazione di tipo rurale A6 Abitazione in villini A7 Abitazione in ville A8 Castelli. orfanotrofi. palazzi di eminenti pregi artistici e storici A9 Uffici e studi privati A10 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi A11 Gruppo B: (Unita' immobiliari per uso di alloggi collettivi): Collegi e convitti. indicando la lettera D (dominante) o S (servente) nell'apposito campo. quando siano presenti nell'atto 2.5 FONDO DOMINANTE E SERVENTE Per gli atti costitutivi di servitu' viene data la possibilita' di specificare per ciascun immobile se trattasi di fondo dominante o servente.4 IMMOBILI GRAFFATI Qualora piu' particelle risultino tra loro graffate. oggetto di sequestro o di pignoramento. si e' ritenuto opportuno integrare la descrizione dell'immobile stesso con l'indicazione di alcuni elementi complementari ed aggiuntivi. seminari. per ciascun gruppo di immobili tra loro graffati. 298 nonche' altri tipi di immobili per i quali la legge ammette la pubblicita' immobiliare. caserme B1 Case di cura e ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) B2 Prigioni e riformatori B3 Uffici pubblici B4 Scuole e laboratori scientifici B5 Biblioteche. cambio ed assicurazione D5 Pagina 10 Servizio di documentazione tributaria . gallerie.6.c. di cui alla seguente tabella: I.U. ricoveri. per altro prevista dalla legge. viene data la possibilita' di evidenziare sulla nota tale circostanza. 128 2.1 Natura La natura dell'immobile e' stata codificata tenendo presente le categorie degli immobili elencate nel decreto ministeriale 16-12-88 pubblicato sulla G. dovra' essere indicata (ad eccezione di porzione di immobile. pinacoteche. priva di estremi catastali propri.Circolare del 02/05/1995 n. musei. conventi. 2826 c. scuderie. cio' consentira' di indicare anche piu' gruppi di immobili fra loro graffati nella stessa unita' negoziale. non prevede piu' l'obbligo della descrizione dei confini sulla nota. cinematografi. per cui oltre alla indicazione della sua natura. torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale E6 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti E7 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri. terrestri. convitto o istituto similare CL Corte o resede CO Deposito D Ente comune(8) E Ente urbano EU Fabbricato X Fabbricato in corso di costruzione C Fabbricato rurale R Garage o autorimessa G Laboratorio artigiano LA Lastrico solare L Lotto edificabile LE Magazzino M Negozio N Opificio industriale I Palestra o altro immobile di uso sportivo PS Palco teatrale K Porzione di bene futuro PF Porzione di fabbricato in corso di costruzione(9) Q Porzione di immobile (diverso da fabbricato in corso di costruzione) (9) P Posto auto PA Pozzo PO Prigione o riformatorio PG Scuola. Pagina 11 Servizio di documentazione tributaria . mentre. pinacoteca o immobile similare B Cantina CN Cappella o oratorio CP Casa di cura o ospedale CC Castello o immobile di pregio artistico e storico CA Collegio. per i terreni non ancora accatastati va indicata la superficie comunque risultante dall'atto. are. centiare) La superficie catastale per i terreni va indicata in ettari. esclusi i colombari. Immobili a destinazione particolare Stazioni per servizi di trasporto. ponti privati soggetti a pedaggio D9 III. In qualche caso. semafori.2 Superficie dei terreni (ettari.Circolare del 02/05/1995 n. la superficie puo' essere indicata anche in metri quadri. marittimi ed aerei E1 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio E2 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E3 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche E4 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze E5 Fari. i sepolcri e le tombe di famiglia E8 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E E9 Qualora invece gli immobili non siano ancora stati oggetti di operazione di classamento dovra' essere specificata la natura dell'immobile secondo la seguente indicazione: Albergo o pensione AP Appartamento A Bene futuro F Biblioteca.6. ad esempio per i fabbricati rurali. 128 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando abbiano fine di lucro) D6 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D8 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo. laboratorio scientifico o immobile similare S Stabilimento balneare SB Terreno T Ufficio o studio professionale U Villa V 2. are e centiare. ). puo' mancare l'indicazione catastale degli immobili. e' indispensabile che il dato precedente sia quello risultante dall'immediatamente precedente formalita' di trascrizione o iscrizione.SOGGETTI In questo quadro vanno descritti i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita la formalita'. il numero civico ed eventualmente il lotto. 2644 e 2650 c. siano essi definitivi o transitori. ovvero. il piano. Nel caso di lastrico solare in corso di accatastamento vanno indicati in questo spazio i dati catastali dell'immobile su cui insiste. 484 c..3.Circolare del 02/05/1995 n. quello dell'immobile prima del frazionamento. N.c. di vani. Per ciascun soggetto sono state predisposte due righe nella prima delle quali vanno indicati il codice fiscale nonche' i dati anagrafici (cognome. identificati con tutti i dati previsti dagli articoli 2659 e 2660 c. Nei paragrafi successivi si illustrano i criteri di compilazione dei singoli Pagina 12 Servizio di documentazione tributaria .c. ovvero. infine. I criteri di compilazione di questa parte sono gli stessi di quelli descritti nel punto 2. 3. Tale consistenza puo' essere espressa in metri quadri e/o in numero dei vani per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo A. In tal modo si porra' in condizione l'ufficio di poter costruire la storia ipotecaria dell'immobile. denominazione o ragione sociale).9 CASI DI FORMALITA' CON ASSENZA DI IMMOBILI Si ritiene opportuno precisare. ovviamente. ove non esistenti i dati catastali dell'immobile sottostante. anche la lettera o il numero che contraddistingue l'edificio. come dato precedente. in quanto trattasi di formalita' richieste da norme speciali ad effetti diversi da quelli previsti dagli artt.c. il comune di nascita con la relativa provincia ovvero la sede legale. invece. Cio' puo' essere consentito. la consistenza risultante dall'atto. in deroga agli artt. 2659 e 2660 c.6. per quelle non ancora classate. in metri quadri per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo C. in metri quadri e/o metri cubi per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo B. per le aree edificabili o per i fabbricati e. 128 2. nelle note con le quali queste vengono a loro volta negoziate.7 IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE NELLA FORMALITA' IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (ove diversa dall'attuale) La compilazione di questa parte del quadro ricorre ogni qualvolta un immobile viene identificato con dati catastali diversi da quelli indicati nella formalita' immediatamente precedente di trascrizione o iscrizione. la rinunzia pura e semplice ad eredita' e la concessione mineraria. in forma libera: a) la via o la piazza..8 INDIRIZZO Al fine di poter consentire una precisa individuazione della ubicazione dell'immobile. quali l'accettazione di eredita' con beneficio di inventario (art. per i terreni. 2. i dati catastali del terreno. su cui insiste un fabbricato). ovvero indicazione del terreno. Nel caso in cui. Cosi'. a fronte di una identificazione attuale dell'immobile corrispondano in Conservatoria piu' identificazioni catastali precedenti (immobile derivante dall'unione di piu' particelle precedenti. l'interno. data di nascita. che per alcune formalita'. nome. 2. Si precisa che l'indicazione del codice del comune va effettuata solo nel caso in cui il comune catastale precedente sia diverso da quello attuale. la scala. ripetendo gli stessi progressivi di unita' negoziale e di immobile per unita' negoziale e omettendo. andra' indicato come dato attuale quello della nuova particella venduta o ipotecata e.c. qualora un immobile presente su una nota venga successivamente frazionato in piu' particelle. sesso. ad esempio. per questi ultimi. nella seconda. QUADRO C . l'indicazione dei dati precedenti continuera' nell'apposita casella delle righe successive.. 2. b) la contrada (o frazione o localita'). individuato da piu' particelle. in questa parte vanno indicati. il regime patrimoniale dei coniugi ovvero natura del bene (se trattasi di bene personale). i diritti reali oggetto della convenzione con la quota di dismissione o di acquisto e l'unita' negoziale referenziata dal soggetto. Considerato che il sistema meccanizzato offre la possibilita' dell'accesso alla informazione ipotecaria attraverso il dato reale. l'indicazione degli altri dati. metri cubi) Per le unita' immobiliari urbane va indicata la consistenza catastale.3 Consistenza delle unita' immobiliari urbane (metri quadri. ad esempio. quadro B) si avra': nella parte "a favore" i soggetti 1 e 2 (acquirenti) indicati una sola volta ciascuno e nella parte "contro" il soggetto 1 indicato pure una sola volta. Una nota.2 PROGRESSIVO RIGA Questo riquadro consente di indicare piu' volte uno stesso soggetto nel caso questo referenzi piu' unita' negoziali. si puo' omettere la ripetizione del soggetto su piu' righe. ai fini della numerazione va considerato come se si trattasse di soggetti diversi. lo stato estero. indicando nel campo relativo alla provincia la sigla "EE". 128 riquadri. avremo: progressivo soggetto 1. in quanto a fronte del soggetto medesimo. progressivo riga 1 e 2. nella riga 2 la ripetizione del soggetto 1 sara' indicata con le tradizionali virgolette. Sicche' il loro ordine numerico comincia sempre da uno sia nella parte "a favore" sia nella parte "contro".il codice fiscale. . compresi in piu' unita' negoziali del quadro B. nel caso in cui un unico soggetto (1.il sesso: "M" per i maschi. In corrispondenza invece del soggetto 1. nella corrispondente casella "progressivo unita' negoziale" si indica convenzionalmente la lettera "T". continua la numerazione (2-3-4 ecc. 3. Cosi' ad esempio.3 DATI ANAGRAFICI a) Persone fisiche Per le persone fisiche vanno indicati nell'ordine richiesto: . Il soggetto in esame impegnera' cosi' tante volte le apposite righe sottostanti. verra' indicato nella quota "1/1" (intero). evitando cosi' la ripetizione descrittiva del soggetto e del codice fiscale. parte contro.la data di nascita (giorno. di cui al quadro B.il cognome ed il nome risultante dai registri anagrafici. Per i cognomi ed i nomi doppi. parte contro) venda separatamente a 2 soggetti (1 e 2. parte a favore. 3. oppure la nuda proprieta' dell'unita' negoziale 1 e la proprieta' dell'unita' negoziale 2. Ove uno stesso soggetto negozi con lo stesso atto tutti gli immobili. allo scopo di intestare correttamente il soggetto negli archivi della Conservatoria.) del "progressivo soggetto". Pagina 13 Servizio di documentazione tributaria . mese ed anno). senza la necessita' di ripetere nelle righe successive la sua descrizione anagrafica (sostituita dalle tradizionali virgolette) e lasciando quindi immutata la numerazione progressiva del soggetto medesimo. verra' indicato il corrispondente progressivo dell'unita' negoziale acquistata e nelle caselle della quota e dei diritti. Cosi'. Nell'ipotesi di piu' soggetti.il comune di nascita. nella casella "progressivo unita' negoziale". dei singoli soggetti 1 e 2. parte a favore) l'intero (1/1) della proprieta' di due distinte unita' negoziali (1 e 2. la sequenza delle indicazioni nominative deve corrispondere a quella delle risultanze anagrafiche. in tal caso. con quote e diritti uguali. . nel caso che un soggetto acquisti o venda la quota di 1/2 dell'unita' negoziale 1 e l'intero dell'unita' negoziale 2. ovvero per i nati all'estero. La indicazione del comune estero di nascita andra' fatta nel quadro D barrando la relativa casella delle parti libere nel quadro A. . poi. In corrispondenza. quante sono le quote o i diritti reali negoziati. con la sigla della relativa provincia. nel diritto "proprieta'" e nell'unita' negoziale la lettera "T". la quale sta ad indicare appunto che il diritto di quel soggetto agisce in misura uguale su tutti gli immobili elencati nel quadro B. nella nota andra' comunque indicato il comune anagrafico cui la frazione appartiene. . Ove nell'atto fosse stato indicato come luogo di nascita una frazione. mentre ricomincia sempre da 1 la numerazione della riga per ogni soggetto diverso. pertanto. 3. E' bene precisare che ove uno stesso soggetto compaia sia nella parte a favore sia nella parte contro.Circolare del 02/05/1995 n. rispettivamente 1/1 e "proprieta'". con tre soggetti a favore e due soggetti contro avra' una numerazione da uno a tre per la parte a favore e da uno a due per la parte contro. per la parte relativa alla descrizione dei diritti. per i nati in Italia.1 PROGRESSIVO SOGGETTO La numerazione progressiva dei soggetti (persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche) presenti sulla nota e nei confronti dei quali esplica gli effetti la trascrizione e' distinta per la parte "a favore" e per la parte "contro". "F" per le femmine. 3 e 5. 178 c. ha previsto espressamente per le persone giuridiche. 2665 c. Pagina 14 Servizio di documentazione tributaria . e non gia' come "Rossi Antonio".. nomi. volontarie o giudiziarie quando i soggetti a favore vengono indicati convenzionalmente come "Massa dei creditori di. se trattasi di soggetto in regime di comunione legale o convenzionale. "Rossi Antonio Angelo". andra' indicato in nota come "Rossi / Antonio Angelo". . Come verra' chiarito successivamente ai punti 5.4.il codice fiscale. e' necessario che la denominazione o la ragione sociale da indicare sulla nota corrisponda esattamente a quella risultante nell'atto costitutivo. . per le societa' e per le associazioni non riconosciute vanno indicati negli appositi spazi i seguenti dati: ..Circolare del 02/05/1995 n.il comune e la provincia in cui ha sede legale l'ente o la societa'. 5. dunque. detta indicazione non ha rilevanza ai fini della intestazione nei registri immobiliari e pertanto la loro indicazione va effettuata esclusivamente nel successivo quadro D. Per le societa' semplici e le associazioni non riconosciute ha previsto inoltre anche la indicazione nella nota dei dati anagrafici delle persone fisiche che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per quanto concerne la sede della persona giuridica o della societa'. Riepilogando. Cosi'. come ad esempio "Rossi Maria Luisa detta Lisa" ovvero "Caio Duilio nato a Genova il 18 o il 28/10/1933".c. l'obbligo della loro individuazione nella nota mediante la indicazione della denominazione o della ragione sociale e della sede. la non corretta indicazione sulle note potrebbe ingenerare dubbi sulla validita' della trascrizione. terzo e quarto del titolo V del libro V del codice civile e per le associazioni non riconosciute. Pertanto. e cioe': . 128 cognome e nome dovranno essere separati dal carattere "/". il regime patrimoniale deve essere obbligatoriamente indicato nelle note di trascrizione per entrambe le parti contraenti e.".II..la lettera "C".la lettera "S". Poiche' la sede della persona giuridica o della societa' rappresenta un dato essenziale ai fini della identificazione del soggetto. Se trattasi di beni destinati all'esercizio di impresa ai sensi dell'art. luoghi e date di nascita alternativi.c. b) Persone giuridiche e societa' Il testo modificato dell'art. 2659 c.2. (la cosiddetta comunione de residuo) nella casella del regime patrimoniale andra' indicata la lettera "D". 151. relativamente all'immobile oggetto della trascrizione. 2659 c. n. Va precisato pero' che. la indicazione del regime patrimoniale dei coniugi. per le societa' disciplinate dai capi secondo.c. richiesta sulla nota dall'art. da soggetti coniugati. 59 del 7/8/1985 della Direzione Generale Tasse e II.. rappresentando la indicazione delle generalita' del rappresentante delle societa' semplici o delle associazioni non riconosciute un ulteriore dato identificativo. L'adiacente casella "progressivo soggetto" va utilizzata solo nel caso di comunione in cui intervenga nell'atto l'altro coniuge. si precisa che deve essere indicato il comune in cui ha sede legale.. Allo scopo di intestare correttamente negli archivi della Conservatoria i soggetti di cui sopra. "Rossi Angelo". ma mira essenzialmente a consentire una corretta informazione ai terzi circa la titolarita' dei diritti reali o dismessi o acquistati. Nel modello di nota pertanto sono state predisposte due apposite caselle. indicandovi il numero progressivo assunto nella nota dal coniuge medesimo. se trattasi di soggetto in regime di separazione.c. 3. Giova ricordare infine che non e' consentito l'uso di cognomi. quando dall'atto risulta che le stesse sono coniugate. nella prima delle quali va indicato il regime patrimoniale.. cioe'. la succursale o l'agenzia. . per le persone giuridiche.4 REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI O NATURA DEL BENE Come chiarito nella circolare n. ad esempio. l'indicazione del codice fiscale deve essere omessa nelle trascrizioni degli atti inerenti procedure concorsuali. e non gia' il comune in cui e' indicata la filiale.la denominazione o la ragione sociale. "Rossi Angelo Antonio". sugli Affari. sia per i soggetti "a favore" e sia per quelli "contro". non e' alternativa o sostitutiva della particolare pubblicita' nei registri dello stato civile prevista dalla legge 19/5/75. a mente dell'art. 2659 c. archeologici e urbanistici). d). si soddisfa pienamente l'obbligo previsto dall'art. la trascrizione. l'usufrutto se il soggetto obbligato e' titolare del diritto di usufrutto. e). 2647 c. la cui trascrizione e' prevista dall'ultimo comma dell'art. le note relative ad atti di rinunzia a diritti reali di godimento e quelle relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilita'. dovra' essere richiesta esclusivamente a favore del coniuge acquirente intervenuto in atto..28/1/1977. restano escluse dall'obbligo della indicazione del regime patrimoniale delle parti le note relative ad atti che. ne' e' ammissibile la sua specificazione nel quadro D.c. 3. si fornisce implicitamente la informazione che il soggetto trovasi in regime di comunione. senza l'intervento ed il consenso dell'altro coniuge. la trascrizione a favore dell'altro coniuge non intervenuto in atto. di cui all'articolo 179 c.. Non e' consentita.5.c. 5/1824/060/1 del 7/7/1983. Poiche' la indicazione della natura personale del bene e' assorbente dell'implicito regime di comunione del soggetto. la cui trascrizione e' prevista da leggi speciali. per cui la eventuale loro assenza non pregiudica l'eseguibilita' della trascrizione. provvedimenti amministrativi costitutivi di vincoli ambientali. ad esempio.. 10. n. in corrispondenza di ogni soggetto. 128 Nel caso poi di acquisto di un bene personale. Tra i soggetti a favore ed i soggetti contro vi deve necessariamente essere una congruenza fra le quote.. la quale fa riferimento agli acquisti compiuti dai coniugi. come diritto reale dovra' essere parimenti indicato quello di cui il soggetto e' titolare. 179 c. risultando dai registri della Conservatoria che trattasi di bene personale. sentenza dichiarativa di fallimento ed altri provvedimenti in materia fallimentare.c. si chiarisce quanto segue: Pagina 15 Servizio di documentazione tributaria . nel riquadro relativo al regime patrimoniale e' pertanto sufficiente indicare la natura personale del bene (lettera "P") e non anche il regime patrimoniale della comunione. l'indicazione della quota e del diritto diventa irrilevante. non producono effetti traslativi (pignoramento. e' evidentemente quello disciplinato dalla legge regolatrice. pertanto.Circolare del 02/05/1995 n. con detta indicazione. relativamente all'acquisto di beni personali di cui alle lettere c). Nelle domande giudiziali. 3. quando presenti in entrambi i campi. nel senso che la quota o le quote acquistate devono corrispondere a quelle dismesse. In questo caso nella parte a favore va indicata. f) dell'art. e cosi' via.5 DIRITTI REALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE Nei riquadri di questo campo si devono descrivere. per gli atti unilaterali d'obbligo edilizio o per le convenzioni edilizie. 7 della L. i diritti reali sugli immobili di cui i soggetti dispongono e sui quali agisce l'atto di cui si chiede la trascrizione. andra' indicato come diritto reale la proprieta' se il soggetto obbligato e' titolare della proprieta' . Per quanto riguarda le modalita' di indicazione della frazione che esprime la quota. con la indicazione della relativa quota negoziata. Cosi'. Poiche' il regime patrimoniale voluto dall'art. sequestro conservativo.c. Nel caso di acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale. 184 c. non costituiscono o non modificano diritti reali. in quanto viene ad essere resa pubblica nei registri immobiliari l'esclusione del bene medesimo dalla comunione. al tempo stesso. Infine. la stessa quota dell'immobile pignorato o sequestrato al debitore e cio' in quanto con il pignoramento o con il sequestro i procedenti non stanno acquistando il diritto ma solo vincolando solidalmente l'immobile del debitore per la quota ad esso spettante. caso previsto dall'art. domande giudiziali.) ovvero nell'intero (1/1). nei modi che piu' avanti verranno chiariti.1/3 ecc. andra' indicato come regime quello della comunione (lettera "C"). come chiarito dal Ministero di Grazia e Giustizia con risoluzione n.1 Quota o frazione In questa casella va indicata l'interessenza negoziata con l'atto che si trascrive che consiste o in una frazione di quota (1/2 . anche nel caso in cui venga trasferito un bene in comunione. Per il pignoramento ed il sequestro conservativo si puo' verificare il caso che vi siano piu' creditori pignoranti o sequestranti. Giova precisare che per gli atti che non trasferiscono. paesaggistici.c. la natura di bene personale va evidenziata nel medesimo riquadro con la lettera "P". inoltre la quota complessiva acquistata non puo' superare l'intero. a qualunque titolo. la massima frazione indicabile nella nota e' 999. a fianco.998.999/999. con l'esclusione degli atti cautelari o espropriativi.2 Diritto reale Essendo i diritti reali una categoria ben definita. 2660 c. 2: moglie La presenza del quadro D. In questo quadro. 3. Si precisa che. ove non sia possibile specificare la quota. Essa infatti ogni qualvolta sono presenti immobili nel quadro B. al massimo di 6 cifre.il denominatore e' sempre un numero intero. 4. 1: figlio sogg.6 UNITA' NEGOZIALE Va indicato il numero dell'unita' negoziale.999. la quale sta ad indicare. Nei casi di quote di formato diverso ci si dovra' riportare al formato massimo sopra indicato. dove nella parte "contro" si ha quasi sempre una concorrenza di soggetti (condividenti) con le medesime quote di partecipazione e con gli identici diritti su tutti gli immobili. appunto. e' necessario che per detti immobili venga formata autonoma unita' negoziale.c. la quota o frazione non va indicata quando oggetto della convenzione e' una servitu'. a tal fine non occorre ripetere la descrizione anagrafica del soggetto. 128 . che la quota ed il diritto menzionati esplicano i loro effetti sulla totalita' degli immobili oggetto della convenzione. il vincolo di parentela che univa il chiamato all'eredita' con il de cuius. anziche' ripetere la numerazione progressiva delle singole unita' negoziali e' consentito adottare la sigla convenzionale "T". in corrispondenza di ogni soggetto si puo' indicare la lettera "T". cosi' come attribuito nel quadro B degli immobili. ove non conosciuta la relativa quota millesimale.5. deve corrispondere ad uno dei diritti sotto elencati e deve essere riportata in chiaro ed in codice: Proprieta' 1 Proprieta' superficiaria 1s Nuda proprieta' 2 Nuda proprieta' superficiaria 2s Abitazione 3 Abitazione su proprieta' superficiaria 3s Diritto del concedente 4 Diritto dell'enfiteuta(10) 5 Superficie 6 Uso(11) 7 Uso su proprieta' superficiaria 7s Usufrutto 8 Usufrutto su proprieta' superficiaria 8s Servitu'(12) 9 3. nel caso in cui su tutti gli immobili esposti nel quadro "B" agiscono quote in misura uguali e diritti di identica natura. tale meccanismo torna utile in particolare nella trascrizione degli atti ad effetti dichiarativi. Ad esempio: sogg. n. Cosi' pure nel caso di vendita a piu' soggetti di quote indivise uguali su tutte le unita' negoziali. se viene acquistato l'intero del diritto. Come gia' accennato nel punto 3. Come verra' illustrato al punto 5. con. inoltre.2. in conformita' a quanto disposto dall'art. QUADRO D In questo quadro devono essere riportate tutte quelle indicazioni delle quali si e' fatto cenno nei paragrafi precedenti. nelle successioni devolute per legge.Circolare del 02/05/1995 n. come la divisione o la divisione a stralcio. a seconda che si riferisca ad uno dei quadri della Pagina 16 Servizio di documentazione tributaria . quali il pozzo. la loro indicazione si manifesta molto agevole. La indicazione della quota puo' mancare in relazione agli immobili la cui natura e' quella di "Ente comune" condominiale ovvero "Ente urbano" la cui destinazione e' ad uso comune. Pertanto.. l'aia. n. La quota o frazione puo' essere omessa nei soggetti contro.. il rapporto di parentela. ma basta indicare solamente il numero attribuito all'erede nel quadro C. ecc. deve parimenti essere indicato. .il numeratore va indicato con un numero la cui parte intera non deve superare le 6 cifre e la cui parte decimale non deve superare 3 cifre. Infine. . in tal caso. nella parte "a favore" andra' indicato solo "massa dei creditori di .3 PROCEDURE CONCORSUALI Al fine di uniformare la compilazione della parte "a favore" del quadro C della nota in tali particolari procedure.nel quadro C parte "a favore". tale indicazione non va effettuata in quanto la circostanza che la donazione riguarda un "nascituro" e' rilevata agevolmente dalla denominazione dell'atto che si trascrive. S1. 128 nota. S2 ed S3 comproprietari per quote uguali (1/3 ciascuno) di 3 unita' negoziali avremo: . poi.nel quadro C parte "contro". Nella parte "contro" la indicazione dell'erede o degli eredi andra' invece effettuata con le usuali modalita'. S2 e S3 ciascuno per l'intero (1/1) della proprieta' dell'unita' negoziale rispettivamente assegnata. 5.Circolare del 02/05/1995 n. evidenziando pero' nel quadro D che la trascrizione riguarda un "nascituro" e barrando nel quadro A (parti libere) la casella relativa al quadro C. come previsto dal sesto comma dell'art. deve essere apposta per esteso. In relazione. per questi atti le quote ed i diritti indicati nel quadro C devono rappresentare nella parte "a favore" la situazione finale risultante dopo la divisione e nella parte "contro" la preesistente situazione di comunione. i soggetti a favore andranno indicati solo con "massa dei creditori di . nello spazio bianco marginale. Cosi'.5 NEGOZI DI NATURA DICHIARATIVA In deroga a quanto esposto al punto 3. 5. 5. E' evidente che. espressamente codificato. 509 c. nel quadro C andranno indicati i dati anagrafici dei genitori o del genitore del "nascituro" beneficiario. cui seguira' la specificazione del nome e cognome dell'erede o degli eredi. non puo' essere indicato il codice fiscale in quanto trattasi di soggetto particolare non determinato. al particolare tipo di divisione si devono adottare le diverse modalita' di compilazione di seguito indicate: a) Divisione Nel quadro B deve essere indicato l'elenco completo degli immobili in comunione. nel caso della divisione fra 3 soggetti . 5. per lo stesso motivo va omessa l'indicazione della sede. S2 e S3 ciascuno per 1/3 della proprieta' su tutte le unita' negoziali (progressivo unita' negoziale = "T"). Ove invece si tratti di una trascrizione di un atto di donazione a favore di "nascituri". CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE Nella compilazione della nota di trascrizione si possono presentare alcuni casi particolari che vengono esaminati nei paragrafi seguenti. 4... al pari delle trascrizioni relative a procedure concorsuali.c.relativamente a ciascun soggetto andra' indicata l'unita' negoziale (con relativa quota e diritto) a lui assegnata a seguito dello scioglimento della comunione mentre. ." cui seguira' la specificazione del nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale del soggetto o dei soggetti sottoposti alle procedure medesime. Parimenti dovranno essere firmati per esteso dal richiedente. 17 della legge 52/85. nella parte "contro" ciascun soggetto referenzia tutte le unita' negoziali con la rispettiva quota di partecipazione alla comunione.".. b) Divisione a stralcio Anche in questo caso.1 TRASCRIZIONI A FAVORE DI NASCITURI Nel caso in cui si debba eseguire la trascrizione di un atto nel quale sia interessato un "nascituro". gli eventuali allegati di continuazione utilizzati. deve essere opportunamente segnalata barrando le apposite caselle predisposte nel quadro A.5. 5.2 DECRETO DI NOMINA CURATORE EREDITARIO Nella trascrizione del decreto di nomina del curatore ereditario da eseguirsi a norma dell'art. S1. nel quadro B devono essere indicati tutti gli immobili Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria .4 CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI E ATTI SIMILARI Per l'indicazione dei soggetti a favore nella trascrizione di tali particolari atti vale quanto detto relativamente alle procedure concorsuali..S1.1 FIRMA DEL RICHIEDENTE La firma del richiedente. Sul quadro C nella parte "a favore" . ad esempio. 5.nel quadro B l'elenco completo degli immobili costituenti il compendio. Resta inteso che la indicazione dei soggetti nella parte "contro" dovra' avvenire nei modi usuali. . Anche in questo caso vanno omesse le indicazioni del codice fiscale e della sede. nella parte "contro". 2659 c. 5.. nel quadro C. Cosi'. sia per quanto concerne la presentazione della nota. Purtuttavia e' invalso l'uso da parte delle categorie professionali interessate di rendere pubblico il regolamento di condominio con il mezzo della trascrizione.. Cosi'. con le relative quote e diritti di proprieta' degli immobili oggetto del regolamento di condominio e gli altri dati obbligatori previsti dall'art. analogamente alla divisione. relativamente a tutti gli altri soggetti (comunisti) andranno indicate le nuove quote di partecipazione alla comunione sulle rimanenti unita' negoziali. 1138 c.venga estromesso dalla comunione costituita con altri due soggetti .". att. C. S2 ed S3 ciascuno per 1/3 della proprieta' sulla stessa unita' negoziale.7 RINUNZIA AD AZIONE DI RIDUZIONE Viene richiesta con frequenza la trascrizione di atti portanti "acquiescenza a disposizioni testamentarie". 5. Vanno specificati inoltre il codice fiscale e la sede. nel caso in cui ad un soggetto S1 in comunione con altri due soggetti S2 ed S3. nella parte "contro" vanno indicati tutti i soggetti in comunione sull'immobile (ivi compreso anche il soggetto indicato nella parte "a favore"). c) Assegnazione divisionale a conto di futura divisione Nel quadro B deve essere indicata unicamente l'unita' negoziale assegnata al comunista a conto della futura divisione.C. Nel quadro C . nel quadro C parte "contro". Come soggetti "contro" vanno indicati invece i singoli condomini. S1. Nel caso di immobili la cui natura e' quella di "ente comune condominiale". S2 ed S3 ciascuno per 1/3 della proprieta' su tutte le unita' negoziali. inteso non come entita' giuridica .S2 ed S3 . avremo: nel quadro B.. S2 e S3 ciascuno per 1/2 della proprieta' sulle rimanenti unita' negoziali. nel quadro C. S1 per l'intero (1/1) della proprieta' sull'unita' negoziale.Circolare del 02/05/1995 n.c. sia per quanto concerne la formazione del titolo. venga assegnata un'unita' negoziale in conto dei diritti vantati sulla massa comune. come soggetto "a favore" andra' indicato il Condominio. l'elenco completo degli immobili costituenti il compendio. ad esempio.ma come semplice soggetto destinatario degli effetti del regolamento per cui si ritiene corretto indicarlo con la dizione "Condominio .per quote uguali (1/3 ciascuno) su tre unita' negoziali e supponendo che a tacitazione dei suoi diritti gli venga assegnata la prima unita' negoziale. persone fisiche o non fisiche. la indicazione della quota millesimale puo' mancare. nella convinzione che detto regolamento possa produrre comunque una obbligazione "propter . 128 in comunione. 71 disp.va indicato esclusivamente il soggetto al quale viene assegnata l'unita' negoziale mentre. 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile. bensi' nell'apposito registro indicato nell'art.rem" sulle parti comuni nei confronti dei condomini.. ad esempio.6 REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Si deve precisare. nel caso in cui un soggetto .di cui e' sprovvisto .c.S1 . nel quadro C parte "a favore". che la legge (art.parte "a favore" . parte "contro" S1. Nelle note. nella parte "a favore" relativamente al soggetto estromesso dalla comunione andra' indicata l'unita' negoziale a lui assegnata (con relativa quota e diritto) mentre. e art. S1 per l'intero (1/1) della proprieta' sull'unita' negoziale 1.) non prevede come forma di pubblicita' del regolamento di condominio la trascrizione nei Registri Immobiliari. l'immobile o gli immobili costituenti l'unita' negoziale assegnata. La trascrizione del regolamento deve osservare pero' le regole generali stabilite dalla legge. andra' indicata relativamente a ciascun soggetto la quota di partecipazione alla comunione prima dello stralcio. innanzitutto. Nel quadro C. parte "a favore". avremo: nel quadro B. il quale deve essere redatto o in forma pubblica o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o accertata giudizialmente. Giova chiarire che simili atti ricorrono nella pratica notarile quando la disposizione testamentaria possa comunque ledere i diritti dei legittimari ovvero possa presentarsi con qualche vizio di Pagina 18 Servizio di documentazione tributaria . Pertanto..verbale di pubblicazione di testamento (cod... all'ipoteca o al privilegio. contro i soggetti che referenziano l'unita' negoziale corrispondente al fondo servente... modificando solo il codice atto. Per questo tipo di rettifica nella compilazione della nota verra' indicata la dizione: "rettifica alla nota richiesta dalla parte per atto di . Come tipologia negoziale. 554 e seguenti c. 312) . la "acquiescenza a disposizioni testamentarie" non e' atto trascrivibile in quanto non espressamente previsto dalla legge. n. ove si voglia specificarlo..... c) Atti di rettifica (rettifica al titolo) Ricorre la necessita' di questo tipo di rettifica allorquando il dato errato contenuto nella nota risulta essere errato anche nel titolo.accettazione di eredita'..c.10 COSTITUZIONE DI SERVITU' Per la trascrizione della costituzione di servitu'.. valgono le stesse istruzioni descritte per tutti gli altri atti. previste dall'art... per il quale si adottera' la codifica indicata nella apposita tabella."... QUADRO A Nel quadro A devono essere riportate tutte le indicazioni. Per questo tipo di rettifica nella compilazione della nota verra' indicata la dizione: "atto di rettifica ad atto di . LA NOTA DI ISCRIZIONE 6.c. anche se non essenziali e obbligatori ai sensi Pagina 19 Servizio di documentazione tributaria . 313 puo' mancare il soggetto "a favore". 2839 c.8 RETTIFICHE Per le formalita' di rettifica occorre sempre redigere una nuova nota nella quale devono essere riportati tutti i dati indicati nella nota precedente.. espressa o tacita (cod.. come diritto si deve indicare la servitu' (codice 9) con la relativa descrizione. Nella ricorrenza di tale eventuale ipotesi..Circolare del 02/05/1995 n.9 TRANSAZIONI Nella compilazione della nota di trascrizione relativa al contratto di transazione di cui agli artt. la cui trascrizione e' gia' prevista dagli artt. come soggetto "contro" vanno indicati i rinunzianti con la quota e i diritti che ad essi sarebbero spettati come legittimari. relative al titolo...c.. 475 e 476 c.. nel quadro B degli immobili andranno indicate distinte unita' negoziali. ovvero contenere una rinunzia espressa alla azione di riduzione prevista dell'art. ovvero.. allo scopo di rimediare ad eventuali errori materiali dell'ufficio in fase di acquisizione dei dati della nota.. 13 c. 303) . 5. 5.... per cui si rende necessaria la formazione di un nuovo atto. Vengono.".."..rinunzia ad azione di riduzione (cod. va indicato il de cuius. b) Rettifiche ai dati della nota richieste dalla parte Ricorre la previsione di questo tipo di rettifica allorquando il richiedente ha errato la indicazione dei dati contenuti nel titolo sulla nota. In particolare sono previste le seguenti rettifiche: a) Rettifiche d'ufficio ai dati acquisiti della nota L'istituto delle rettifiche d'ufficio e' stato introdotto nel sistema della pubblicita' immobiliare con l'ultimo comma dell'art.. 5... "l'acquiescenza a disposizioni testamentarie" puo' generare le seguenti trascrizioni da eseguirsi autonomamente: .. sicche' non necessita porre in essere un nuovo atto ma semplicemente rettificare la nota. 313) Nella nota di trascrizione di cui al cod. che raggruppano rispettivamente gli immobili che costituiscono il fondo dominante e quelli che costituiscono il fondo servente. Con questo atto gli eredi chiamati o pretermessi riconoscono validita' al testamento ed al tempo stesso rinunziano ad eventuali azioni di riduzione ad essi spettante.. ed essenziali ai fini della valida costituzione della garanzia reale. 52. Esso pero' puo' generare accettazione tacita o espressa da parte dell'erede chiamato.. occorrera' pertanto redigere una nuova nota sulla quale andra' indicata la dizione: "rettifica d'ufficio alla nota per atto di .c. 302. 1965 e 2643. Nel quadro C andranno indicati a favore i soggetti che referenziano l'unita' negoziale corrispondente al fondo dominante. 128 nullita'. 17 della legge 27/2/85. richiesti altri dati i quali. inoltre. La codifica da adottare e' quella relativa alla specie dell'atto posto in essere con la transazione. n... 2850 c.1 Descrizione La forma del titolo acquista rilevanza sostanziale ai fini della eseguibilita' dell'iscrizione dell'ipoteca (art. invece. 2839 c. come nelle ipoteche legali. Atto estero depositato .1 DATI RELATIVI AL TITOLO 6. Scrittura privata registrata (limitatamente a privilegi agrari) . pubblici amministrativi e per le scritture private con sottoscrizione autenticata. Per gli atti esteri va indicata come data quella del verbale di deposito presso un Notaio italiano o presso l'archivio notarile.c. Scrittura privata con sottoscrizione autenticata .c. come d'altronde per le altre formalita' ipotecarie. 6.Circolare del 02/05/1995 n. Per gli altri atti giudiziari va indicato il numero. della deliberazione per le sentenze e gli altri atti della magistratura ordinaria e amministrativa. va fatta per le iscrizioni in separazione di beni (art.) si deve sempre far riferimento al titolo che ha dato origine alla originaria ipoteca trasferita o rinnovata. invece. pur derivando il loro diritto direttamente dalla legge. Si ritiene opportuno. in mancanza. come titolo va indicato l'atto sottostante con il quale si concede l'ipoteca. Essa. Atto giudiziario . Per le scritture private non autenticate. 6. Le ipoteche legali (art. il numero di protocollo per gli atti amministrativi.c.2 Data Come data dell'atto deve essere indicata quella della stipulazione per gli atti pubblici e pubblici amministrativi. sono stati ritenuti necessari in particolari situazioni ed in presenza di determinati tipi di iscrizione. posto che queste devono essere obbligatoriamente registrate.1.1. E' corretto. prima della loro produzione in Conservatoria. indicando in tale caso nel quadro D la data della privata scrittura. per le scritture private non autenticate di cui al precedente paragrafo. lo stesso atto che fa sorgere il diritto di credito nell'alienante e nel condividente. 1 e 2). quando esistente. il numero del registro cronologico per le sentenze. Nessun numero va indicato.4 Pubblico Ufficiale o Autorita' emittente Ove si tratti di Notaio (categoria 1) o di altro Pubblico Ufficiale (categoria 2) va indicato il cognome ed il nome del Pubblico Ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme e la sede (comune e sigla della provincia).. 128 dell'art. per tali ipoteche. riportando nel quadro D gli estremi propri dell'atto depositato.) ed in rinnovazione (art. Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente .) in quanto la legge espressamente dispone che per la loro iscrizione non e' necessario alcun titolo. del registro generale ovvero di altro registro tenuto dal cancelliere.c. Atto notarile pubblico .1. 2817.c.3 Numero di repertorio Va indicato il numero di repertorio del Notaio o dell'Ufficiale rogante per gli atti pubblici. (per quelle autenticate in tempi successivi la data da riportare e' quella dell'ultima autentica) e della sentenza per le scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente. 518 c. Altro atto. la data da indicare e' quella della scrittura o. dell'autentica per le scritture private autenticate anche se depositate con verbale agli atti di un notaio o altro pubblico ufficiale. anche se la legge subordina l'iscrizione alla preventiva autorizzazione dell'organo competente. menzionandone la relativa forma. quella della registrazione. si costituisce o in forza di un atto giudiziario o di un atto volontario secondo uno dei tipi di forma sotto elencati: . assumere come titolo. Nessuna indicazione. 2825 c. Per le ipoteche in ripetizione (art. tuttavia.) . fondano comunque il proprio presupposto su un atto che da' origine al credito da garantire. Per le ipoteche su concessioni amministrative. 2821 c. quando non trae origine direttamente dalla legge. infatti.1. allora. n. 6. la Pagina 20 Servizio di documentazione tributaria . fare brevi precisazioni in ordine all'indicazione del titolo per alcune ipoteche di natura e caratteristiche particolari. Atto pubblico amministrativo . 6. consentite solo per l'iscrizione dei privilegi agrari. Nessuna indicazione va ovviamente fatta per gli atti non posti in essere da un Pubblico Ufficiale o da una pubblica Autorita'. 1075. 128 denominazione e la sede dell'Autorita' emittente ove si tratti di sentenze o di altri provvedimenti giudiziari o amministrativi. nell'apposito successivo campo. Privilegio speciale industriale .2. sicche' la loro esatta qualificazione nella nota di iscrizione diventa un elemento necessario per una valida e completa pubblicita' della garanzia reale costituita. secondo la classificazione e codificazione effettuata nella apposita tabella. In questo riquadro. e' opportuno che in questo riquadro venga specificato se la ipoteca medesima venga chiesta a garanzia di un credito ovvero di un legato. 2827 c.2.) 162 Pagina 21 Servizio di documentazione tributaria . e' quello che ha dato origine alla ipoteca originaria. in quanto si ritiene che il 5. come illustrato al paragrafo 1. 3 della legge 1/10/47.c. la legge consente il trasferimento dell'ipoteca. soggetti a pubblicita' nei registri immobiliari in virtu' di leggi speciali. Ma. 2808 c. comma). In questo riquadro.. 2/7/1927 n. la relativa codifica prevista in tabella.c. Ipoteca giudiziale (art. Ipoteca in ripetizione (art.c. comma dell'art. Si adottera'.1.c. .2 Derivante da L'ipoteca si costituisce con l'iscrizione nei registri immobiliari (art. n. Privilegio agrario convenzionale . come per le ipoteche in separazione di beni. Per le ipoteche in ripetizione (artt. infine. pur non prevedendo la legge alcun titolo. e' necessario che in questo riquadro venga indicato. Per i privilegi. Ipoteca legale (art. 2818 c. mediante nuova iscrizione che conserva comunque lo stesso grado dell'ipoteca originaria. nei modi previsti nella successiva tabella. Ipoteca volontaria (art.) . 6.1443) . pertanto.c. Ma l'iscrizione viene consentita dalla legge solo quando esiste un rapporto sottostante che conferisce al creditore il diritto ad acquistare la garanzia reale.D.per quanto concerne gli immobili solo nella Conservatoria dei RR.2. 2821 c.) .1.3 TABELLA DEGLI ATTI IN BASE AI QUALI SONO RICHIESTE LE ISCRIZIONI Ipoteche volontarie Codice Ipoteca volontaria 100 Concessione a garanzia di anticipazioni fondiarie 174 Concessione a garanzia di apertura di credito 161 Concessione a garanzia di cambiali (art. per le ipoteche si hanno le seguenti specie: .Circolare del 02/05/1995 n. secondo la classificazione prevista dal Codice Civile e dalle leggi speciali. Iscrizione in separazione di beni (art. Per le ipoteche in separazione. 6. 2. nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili stessi. 6. Nel quadro D andranno poi specificati gli estremi dell'atto di assegnazione o di divisione. Ipoteca su concessione amministrativa (R. ai fini di una chiarezza informativa sugli eventi che hanno legittimato l'iscrizione della ipoteca in ripetizione.c.) .c. Ipoteca in rinnovazione (art. Per le ipoteche legali ed in rinnovazione si rinvia a quanto detto nel punto 1. ove esso abbia ad oggetto beni immobili oltre che gli impianti ed i macchinari dell'azienda.II. Privilegio (quando previsto da leggi speciali). 853 e 2825 c. 2831 c. Va inoltre indicato. quindi. 2817 c. come chiarito al paragrafo 1.). 2850 c. sui beni assegnati definitivamente all'assegnatario o al condividente.1 Specie dell'ipoteca o del privilegio Le ipoteche ed i privilegi si differenziano tra di loro negli effetti e nei modi di esecuzione a seconda della specie cui appartengono. In particolare. va descritto l'atto generatore di tale diritto. si deve specificare la specie dell'ipoteca o del privilegio. Il titolo quindi di questa nuova ipoteca. il codice fiscale del pubblico ufficiale o dell'autorita' emittente. Con riferimento al privilegio speciale industriale.. si hanno le seguenti specie: . pertanto.c.1.) . la formalita' di iscrizione dovra' essere eseguita . non abbia derogato al principio generale della territorialita' stabilito dall'art.c. l'evento che ha generato il diritto alla ripetizione. 2825 c. 518 c.2 DATI RELATIVI ALL'IPOTECA O AL PRIVILEGIO 6.).c. ai fini di una piu' completa informazione sugli scopi della iscrizione di questa particolare ipoteca.) . la quale concerne.) 173 Concessione a garanzia di rendita vitalizia 171 Concessione a garanzia di residuo prezzo 172 Concessione a garanzia per opere pubbliche 178 Ipoteche giudiziali Codice Ipoteca giudiziale 200 Decreto ingiuntivo 281 Lodo arbitrale 282 Sentenza di condanna 283 Sentenza di divorzio 284 Sentenza di separazione personale (art. 4 art. 2825 c. Ipoteche in ripetizione Codice Ipoteca in ripetizione 700 Assegnazione per riordinamento proprieta' rurale (art.R.c. comma) 746 Privilegio agrario convenzionale Codice Privilegio agrario convenzionale 810 Concessione a garanzia di prestito agrario 811 Privilegio speciale industriale Codice Privilegio speciale industriale 820 Concessione a garanzia di finanziamento(15) 821 Privilegio Codice Privilegio (quando previsto da leggi speciali) 830 Per questi privilegi dovra' essere fornita la descrizione in chiaro Privilegi in rinnovazione Codice Privilegio agrario convenzionale 910 Privilegio speciale industriale 920 Privilegio 930 Rettifiche d'ufficio ai dati acquisiti della nota Il codice adottato per le rettifiche e' di quattro cifre: prima cifra = 9 e rimanenti tre cifre corrispondenti al codice della ipoteca da rettificare. 128 Concessione Concessione Concessione Concessione Concessione a garanzia di concordato fallimentare 163 a garanzia di concordato preventivo 164 a garanzia di conguaglio divisionale 165 a garanzia di dilazione di imposte di successione(13) 166 a garanzia di dilazione di imposta comunale sull'incremento divalore degli immobili (INVIM)(14) 167 Concessione a garanzia di finanziamento 175 Concessione a garanzia di obbligazioni al portatore 169 Concessione a garanzia di mutuo 168 Concessione a garanzia di mutuo condizionato 170 Concessione a garanzia di mutuo edilizio 177 Concessione a garanzia di mutuo fondiario 176 Concessione a garanzia di rendita perpetua (art. 518 c. 7/1/29. 449) 355 Divisione 351 Divisione a stralcio 352 Ordinanza autorita' giudiziaria 353 Provvedimento Presidente Tribunale (L.P. 1864 c. legale.c.c.2. 31 D.c. 26) 354 Ipoteche su concessioni amministrative Codice Ipoteca su concessioni amministrative (quando ammesse da leggi speciali 400 Concessione a garanzia di finanziamento 401 Iscrizioni in separazione di beni Codice Iscrizione in separazione di beni 500 A garanzia di credito 541 A garanzia di legato 542 Nel caso di defunto ed erede (art. Pagina 22 Servizio di documentazione tributaria . 2809 c. 6.c.2. oltre gli immobili specificatamente identificati. .c. 853 c. n.) 745 Divisione (art.Circolare del 02/05/1995 n. 13/2/59 n. 156 c.) 543 Ipoteche in rinnovazione Per le ipoteche in rinnovazione si adotta la seguente codifica: prima cifra=6 e rimanenti due cifre uguali alle due ultime cifre della corrispondente ipoteca volontaria.) 285 Ipoteche legali Codice Ipoteca legale 300 Compravendita 350 Decreto Ministro Industria e Commercio (art.). giudiziale.4 Somma garantita Uno dei requisiti essenziali dell'iscrizione e' la specialita' (art. Si ritiene opportuno. infine. ove determinati. 6. nonche' di altro tipo previsti da leggi speciali.2.6 Durata Fra i dati che devono essere indicati nella nota. 2855 c. (posto che alcuni istituti di credito pattuiscono tassi differenti a seconda del periodo considerato). nel presente riquadro dovra' essere indicata la somma complessiva iscritta (TOTALE). Pertanto. vanno indicati in tali campi. mesi e giorni.8 Stipulazione con unico contratto Tale casella dovra' essere barrata nell'ipotesi . Pagina 23 Servizio di documentazione tributaria . descrivendo poi il contenuto della condizione nel quadro D. le somme da indicare sono quelle originariamente iscritte o quelle minori risultanti nei registri della Conservatoria. nel qual caso ne fara' menzione nel quadro D.c. nonche' delle spese. Sul modello quindi sono stati predisposti appositi spazi nei quali il richiedente deve specificare oltre all'importo totale della somma garantita anche quello del relativo capitale. la nota deve indicare. Nel modello. sottopongono quindi l'ipoteca a condizione risolutiva.. salvo che la parte non richieda la rinnovazione per una minore somma. hanno privilegio sui macchinari.2. E' noto che l'ipoteca ha una durata sua propria. valgono le stesse considerazioni.se prevista normativamente di stipulazione di un unico contratto. Per le ipoteche iscritte a garanzia di finanziamenti in divisa estera. l'ipoteca perda la sua efficacia. fissata dal Codice Civile (art. 2847 c. 2878 c.. E per il combinato disposto degli artt. Tale tempo va espresso in anni. mese ed anno. si ricorda che l'importo degli interessi si presume riferito al periodo di tempo previsto dall'art. chiarire che nelle ipoteche eseguite in rinnovazione. sulle attrezzature.7 Termine dell'ipoteca Il n. 2839 c. sono stati previsti.). 6 dell'art. sulle scorte e sui prodotti di pertinenza dell'azienda. pur tuttavia le parti possono convenire un termine piu' breve. del loro saggio semestrale o annuale. per il disposto dell'art.. ad eccezione dei privilegi agrari convenzionali la cui durata e' fissata dalla legge speciale in un termine piu' breve (5 anni).2. agrari.2. 2839 e 2841 c.c. e' stato predisposto apposito spazio per indicare la eventuale presenza di tale causa accidentale di estinzione dell'ipoteca.2. e' necessario barrare la relativa casella ed elencare nel quadro D i beni oggetto del privilegio. E' stata prevista inoltre un'apposita casella da barrare nell'ipotesi -se normativamente prevista.c. unitamente al tipo di divisa. 6. stabilendone espressamente la durata nell'atto. possono convenire che.c. Per i privilegi. 6 dell'art. 6. Qualora per gli importi e/o i tassi di interesse segnati nella nota fosse prevista in atto la loro variabilita'. salvo che il richiedente non intenda determinarlo diversamente. 6. 2839 e 2855 c. quindi. l'importo totale della somma per la quale l'iscrizione e' presa.. 128 anche la somma iscritta. avverandosi un determinato fatto. mentre gli importi in divisa estera vanno specificati. Si precisa pertanto che in mancanza di qualsiasi indicazione le somme descritte si considerano espresse in lire.9 Elenco macchinari e pertinenze I crediti derivanti da finanziamenti industriali. indica tra le altre cause di estinzione dell'ipoteca "lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata".Circolare del 02/05/1995 n.c. In osservanza del disposto degli artt. poiche' la disciplina formale delle iscrizioni e' assimilata a quella delle ipoteche. da esprimere con il giorno. 6.5 Presenza di condizione risolutiva Il n. a pena di invalidita' e di ricusabilita'. la quale va espressa sempre in lire italiane. esattamente determinata in denaro. In tale caso occorre barrare la relativa casella. inoltre. nell'atto di concessione. barrando la casella relativa alla "presenza di importi in valuta estera".c. appositi spazi per l'indicazione dell'importo degli interessi. indica tra le cause di estinzione dell'ipoteca: "il verificarsi della condizione risolutiva".di aumento automatico della somma iscritta. tale circostanza sara' fatta risultare barrando l'apposita casella e riportando nel quadro D i termini delle relative pattuizioni. I relativi importi e misure. nel quadro D.c. Le parti. 2878 c. e' compreso il "tempo di esigibilita'" del credito. all'avverarsi cioe' di un fatto futuro e incerto. agrario o di altro tipo. allorquando si richiede l'iscrizione di un privilegio industriale.. 3 ALTRI DATI 6.3. barrando la relativa casella. dovra' essere indicata (ad eccezione di porzione dell'immobile. pinacoteche.2. e' opportuno precisare nel quadro D che l'ipoteca viene richiesta in rettifica o in estensione di quella a cui si fa riferimento nel presente riquadro.3 Richiedente (se diverso da Pubblico Ufficiale o Autorita' emittente) Sulla compilazione di questo campo si rinvia a quanto illustrato nelle istruzioni per la compilazione del modello di nota di trascrizione.1 Natura dell'immobile Nel caso in cui gli immobili siano gia' stati oggetto di operazione di classamento. 817 c. educandati. accademie che non hanno sede in edifici della categoria A9 B6 Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti B7 Pagina 24 Servizio di documentazione tributaria . di cui alla seguente tabella: I. priva di estremi catastali propri.Circolare del 02/05/1995 n. seminari.c. Nel caso di ipoteca iscritta in rettifica o in estensione di un'altra. legale o giudiziale). Ai sensi dell'art. orfanotrofi. gallerie. palazzi di eminenti pregi artistici e storici A9 Uffici e studi privati A10 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi A11 Gruppo B: (Unita' immobiliari per uso di alloggi collettivi): Collegi e convitti.3. conventi. in quanto viene considerata a tutti gli effetti formali e sostanziali come una nuova ipoteca e quindi qualificata secondo il tipo cui appartiene (volontaria. Nulla va indicato in questo quadro nel caso di privilegi agrari. la legge non consente l'iscrizione di ipoteca in relazione a beni futuri. per cui dovra' essere comunque utilizzata la tabella relativa agli immobili non ancora classati) la categoria catastale. 7. Descrizione e scadenza devono essere poi indicate nel quadro D. ad eccezione del campo "natura" per il quale andra' utilizzata la relativa tabella. QUADRO B . caserme B1 Case di cura e ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) B2 Prigioni e riformatori B3 Uffici pubblici B4 Scuole e laboratori scientifici B5 Biblioteche.c. 2823 c.IMMOBILI Le modalita' di indicazione degli immobili nella nota di iscrizione coincidono con quelle descritte relativamente alla nota di trascrizione ed alle quali si rinvia.2 Presenza di parti libere In tale riquadro si segnala..) di un immobile oggetto dell'ipoteca che si iscrive. 6. ospizi. l'eventuale presenza di parti libere riportate nel quadro D.3. 6.1 Estremi della formalita' di riferimento La compilazione di questo riquadro ricorre esclusivamente quando si richiede un'iscrizione in rettifica o in estensione di una precedente formalita'. poiche' tale caratteristica non si rileva dalla descrizione della formalita'. Immobili a destinazione ordinaria Gruppo A: (Unita' immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili): Abitazioni di tipo signorile A1 Abitazioni di tipo civile A2 Abitazione di tipo economico A3 Abitazione di tipo popolare A4 Abitazione di tipo ultrapopolare A5 Abitazione di tipo rurale A6 Abitazione in villini A7 Abitazione in ville A8 Castelli. 6.c. musei. 6. 128 Parimenti andra' barrata la predetta casella e compilato il quadro D per descrivere le pertinenze (art. 7. ovvero quando si iscrive una ipoteca in ripetizione o in rinnovazione.10 Numero titoli di credito garantiti In questo campo va indicato il numero dei titoli all'ordine presentati al Conservatore per l'annotazione di cui all'art. Come dati vanno indicati la data ed il numero della raccolta particolare della precedente iscrizione.. 2839 c. ricoveri. i sepolcri e le tombe di famiglia Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E Qualora invece gli immobili non siano ancora stati oggetti di operazione di classamento dovra' essere specificata la natura dell'immobile secondo la seguente indicazione: Albergo o pensione Appartamento Biblioteca. Immobili a destinazione speciale Opifici Alberghi e pensioni Teatri.Circolare del 02/05/1995 n. rimesse. torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti Fabbricati e costruzioni nei cimiteri. 128 Magazzini sotterranei per depositi di derrate Gruppo C: (Unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia): Negozi e botteghe Magazzini e locali di deposito Laboratori per arti e mestieri Fabbricati e locali per esercizi sportivi Stabilimenti balneari e di acque curative Stalle. autorimesse Tettoie chiuse o aperte II. Immobili a destinazione particolare Stazioni per servizi di trasporto. cinematografi. semafori. marittimi ed aerei Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze Fari. pinacoteca o immobile similare Cantina Cappella o oratorio Casa di cura o ospedale Castello o immobile di pregio artistico e storico Collegio. ponti privati soggetti a pedaggio III. scuderie. cambio ed assicurazione Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando abbiano fine di lucro) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo. esclusi i colombari. convitto o istituto similare Corte o resede Deposito Ente comune(16) Ente urbano Fabbricato Fabbricato in corso di costruzione Fabbricato rurale Garage o autorimessa Laboratorio artigiano Lastrico solare Lotto edificabile Magazzino Negozio Opificio industriale Palestra o altro immobile di uso sportivo Palco teatrale Porzione di fabbricato in corso di costruzione(17) Porzione di immobile (diverso da fabbricato in corso di costruzione)(17) Pagina 25 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Servizio di documentazione tributaria AP A B CN CP CC CA CL CO D E EU X C R G LA L LE M N I PS K Q P . sale per concerti e spettacoli e simili Case di cura ed ospedali (quando abbiano fine di lucro) Istituti di credito. terrestri. per ogni unita' negoziale.. 2839 c. 2839 c.1 8.. piu' volte citato.p. nei modi che piu' avanti verranno chiariti. in conformita' a quanto disposto dall'art. ovviamente.c. l'indicazione della sede e del codice fiscale. puo' utilizzare il quadro D per specificare il domicilio ipotecario eletto dal debitore. oggetto dell'ipoteca e' la "concessione" e non gia' l'immobile.1 Quota o frazione In questa casella va indicata l'interessenza dei diritti.2 PROGRESSIVO RIGA PER SOGGETTO Per la compilazione di questa casella valgono le istruzioni illustrate nel corrispondente paragrafo relativo alla nota di trascrizione.) o per l'intero (1/1).SOGGETTI In questo quadro. laboratorio scientifico o immobile similare S Stabilimento balneare SB Terreno T Ufficio o studio professionale U Villa V 8. due terzi datori di ipoteca ed un debitore principale si avra' la seguente numerazione: soggetti a favore ..5 DIRITTI REALI OGGETTO DELL'IPOTECA In questo riquadro si devono descrivere. QUADRO C .. sulla quale agisce l'ipoteca. E' stato pertanto predisposto questo apposito spazio in cui ogni qualvolta il concedente e' terzo datore d'ipoteca deve essere indicata tale circostanza con la sigla "TD". Cosi' ad esempio nel caso di una ipoteca con un creditore. nella nota.c. com'e' noto.4 DATI ANAGRAFICI Anche per la compilazione di questi spazi vale quanto detto per la nota di trascrizione.1 PROGRESSIVO SOGGETTO La numerazione progressiva dei soggetti deve essere distinta per la parte a favore. I dati relativi a ciascun soggetto sono stati predisposti su due righe: nella prima vanno indicati. in quanto. nella seconda riga il comune di nascita o la sede legale con la relativa provincia. la denominazione o ragione sociale se trattasi di persona non fisica. sicche' in ognuno di questi riquadri comincia necessariamente sempre da uno. 128 Posto auto PA Pozzo PO Prigione o riformatorio PG Scuola. che appartiene allo Stato." e "massa dei creditori del concordato. il diritto oggetto dell'ipoteca e l'unita' negoziale referenziata.c.5. sesso e data di nascita.Circolare del 02/05/1995 n.1/3 ecc. e nei privilegi che hanno come oggetto beni diversi da immobili (per es. nome. Per i soggetti a favore e' stata predisposta una terza riga per l'indicazione del domicilio ipotecario eletto. 8. la quota relativa sia essa intera o frazionata. esattamente identificati secondo le norme previste dalla legge. rispettivamente "massa degli obbligazionisti di . Pur non essendo espressamente prevista la indicazione. la quota." senza. 8. nella nota di iscrizione devono essere indicati i dati relativi all'eventuale terzo datore d'ipoteca. Per le ipoteche a garanzia di titoli al portatore e a garanzia del concordato fallimentare o preventivo come soggetti a favore andranno indicati.. cognome. 8.3 TERZO DATORE DI IPOTECA Per espresso disposto dell'art. 8. per il quale valgono le regole ordinarie del c. oltre al codice fiscale.1 e 2 debitore non datore d'ipoteca . del domicilio speciale ipotecario del debitore. Poiche' tale indicazione esplicita la quota del diritto di ogni soggetto sui beni concessi in garanzia e formanti l'unita' negoziale. ovvero.. i "diritti reali" sugli immobili di cui i soggetti dispongono e sui quali agisce l'ipoteca di cui si chiede l'iscrizione.. Si ritiene utile precisare pero' che l'indicazione dei "diritti reali" non ricorre nelle ipoteche su concessioni amministrative. ove il richiedente lo ritenga opportuno. Pagina 26 Servizio di documentazione tributaria . 8. espressa in frazione (1/2 . per la parte contro e per la parte relativa ai debitori non datori di ipoteca. vanno descritti i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita la formalita'. e' necessario indicare.1 soggetti contro .: privilegio agrario). La indicazione del debitore non datore di ipoteca. 9. QUADRO D Nei precedenti paragrafi si e' accennato piu' volte all'utilizzo di questo quadro. in quanto applicabile.2 Diritto reale Essendo l'oggetto dell'ipoteca tassativamente previsto dall'art.1 DATI RELATIVI AL TITOLO 10. La presenza di indicazioni nel quadro D a seconda che si riferiscano ad uno dei quadri della nota deve essere segnalata barrando le apposite caselle predisposte nel quadro A. Cosi'. Ovviamente.per ogni creditore .c. 8. per il principio della unicita' e della indivisibilita' della ipoteca. come soggetto contro D1 per 1/1. proprietario per intero. Cio' significa appunto che i due creditori sono solidalmente titolari della ipoteca iscritta sull'intero dei beni del debitore. infatti sostanziando la rinnovazione un prolungamento dell'efficacia della ipoteca originaria. 8. la descrizione dei relativi diritti reali deve quindi necessariamente corrispondere ad uno dei diritti elencati nella tabella seguente con il corrispondente codice meccanografico: Proprieta' Codice Proprieta' 1 Proprieta' superficiaria 1s Nuda proprieta' 2 Nuda proprieta' superficiaria 2s Diritto del concedente 4 Diritto dell'enfiteuta(18) 5 Superficie 6 Usufrutto 8 Usufrutto su proprieta' superficiaria 8s 8. QUADRO A Nel quadro A vengono richieste le indicazioni relative al titolo ed alla annotazione. anche il debitore principale non titolare dei beni immobili. Sono state richieste. C1 e C2 per 1/1 ciascuno e. E' chiaro. avremo. altre informazioni.Circolare del 02/05/1995 n. Analogamente. ha introdotto espressamente l'obbligo di indicare sulla nota.. nella parte a favore avremo: C1 e C2 ciascuno per l'intero (1/1) e nella parte contro D1 e D2 per 1/2 ciascuno.1.. quanto illustrato nel corrispondente paragrafo della nota di trascrizione. che gli effetti dell'ipoteca agiscono solo nei confronti del concedente ipoteca sui propri immobili. cosi' come modificato dall'art. ad esempio. inoltre. pertanto si rinvia a quanto gia' in essi chiarito. comproprietari di 1/2 ciascuno dei beni ipotecati.c.le quote complessive dei beni offerti in ipoteca. ne' tanto meno dalla quota e dal diritto oggetto dell'ipoteca. nel caso vi sia un terzo datore di ipoteca.7 DEBITORE NON DATORE DI IPOTECA L'articolo 2839 c. due creditori C1 e C2 prendono ipoteca sui beni di un debitore D1. come soggetti a favore. n. in questo riquadro vanno indicate . 128 Nel caso di piu' creditori a cui favore viene iscritta l'ipoteca. 2810 c. poiche' non referenzia immobili non e' interessato dal numero di riga per soggetto. Nelle ipoteche in rinnovazione non e' obbligatoria la indicazione della quota per gli eredi o aventi causa dell'originario debitore iscritto. pero'. per cui la indicazione del debitore non datore di ipoteca serve per fornire ai terzi una piu' compiuta informazione sul rapporto obbligatorio sottostante.6 PROGRESSIVO UNITA' NEGOZIALE Per la compilazione di questo spazio vale. pero'. ove i debitori fossero due D1 e D2.1 Descrizione Pagina 27 Servizio di documentazione tributaria . LA DOMANDA DI ANNOTAZIONE 10. nel senso che i due creditori sono garantiti solidalmente ed in pari misura sull'intero dei beni.5. quindi deve essere effettuata in questo riquadro con gli stessi criteri degli altri soggetti. significative in determinate circostanze ed in determinati tipi di annotazione. non e' rilevante la conoscenza della quota di proprieta' trasferita a detti soggetti. 10. 52. In tal modo si viene a rappresentare correttamente il principio sopra enunciato. 14 della legge 27/2/85. e' la trascrizione della domanda. anche per le annotazioni e' stato previsto un tipo residuale ("altro atto") nel quale si possono far rientrare altri atti allo stato non prevedibili. contenente il consenso a cancellare.c. Atto amministrativo . che nella cancellazione di ipoteca iscritta a garanzia di rendita vitalizia. La Pagina 28 Servizio di documentazione tributaria . posto che il titolo per l'annotazione.1. 2882 e 2884 c. presso cui la domanda e' stata trascritta.. Atto estero depositato . alla sua morte. in tal caso come titolo va indicato l'atto di costituzione. restando inteso che la data della privata scrittura deve essere indicata nel quadro D. Atto pubblico amministrativo . 2654 c.c. Per gli atti esteri si assume come data quella del verbale di deposito presso il Notaio italiano o presso l'archivio notarile. dell'emanazione per i provvedimenti amministrativi e della sentenza per le scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente. Atto notarile pubblico . infatti. 2654 c.3 Numero di repertorio Va indicato il numero di repertorio del Notaio o dell'Ufficiale rogante per gli atti pubblici. per la cancellazione dell'ipoteca venga prodotto al Conservatore solo il certificato di morte.) prevede lo stesso rigore di forma del titolo in base al quale si domanda l'annotazione. Come per l'iscrizione e la trascrizione. il numero di protocollo per i provvedimenti amministrativi.1 Tipo di annotazione Le annotazioni in calce alle formalita' principali (trascrizioni ed iscrizioni) producono effetti secondo il tipo cui esse appartengono. 128 Anche per questo tipo di formalita' la legge (artt. Altro atto Puo' accadere. cosi' come previsto dall'art. puo' trarre origine solo da un atto (volontario.Circolare del 02/05/1995 n.. 10. Essa. Scrittura privata con sottoscrizione autenticata . dell'autentica per le scritture private autenticate anche se depositate con verbale agli atti di un notaio o di altro pubblico ufficiale (per quelle autenticate in tempi successivi la data da riportare e' quella dell'ultima autentica). il numero del registro cronologico per le sentenze e gli altri atti giudiziari.1. la cui trascrizione deve essere annotata ai sensi dell'art. ove si tratti di sentenze o di altri provvedimenti giudiziari oppure di atti amministrativi. Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente . Va inoltre indicato.II. della deliberazione per le sentenze e gli altri atti giudiziari. giudiziario o amministrativo) avente il requisito di forma secondo uno dei tipi sotto elencati: .2 Data Come data dell'atto deve essere assunta quella della stipulazione per gli atti pubblici e pubblici amministrativi. nell'apposito successivo campo. essendo il consenso del beneficiario contenuto nell'atto stesso di costituzione della rendita vitalizia. Per le domande giudiziali. dovendosi intendere il certificato di morte un semplice documento probatorio di un evento al quale era stato condizionato il consenso.2 DATI RELATIVI ALL'ANNOTAZIONE 10. tuttavia.1. Richiesta esattoriale(19) .c. 10. 10. 10. come sede va indicata quella della Conservatoria dei RR. Per le domande giudiziali va indicato in questo campo il numero della raccolta particolare della relativa trascrizione. pubblici amministrativi e per le scritture private con sottoscrizione autenticata. la denominazione e la sede dell'Autorita' emittente.4 Pubblico Ufficiale o Autorita' emittente Ove si tratti di Notaio (categoria 1) o di altro Pubblico Ufficiale (categoria 2) va indicato il cognome ed il nome del Pubblico Ufficiale che ha rogato o autenticato l'atto e la sede (comune e sigla della provincia). il codice fiscale del pubblico ufficiale o dell'autorita' emittente. 2656. riportando nel quadro D gli estremi propri dell'atto depositato. la data da indicare e' quella della trascrizione della domanda medesima.2. Per le domande giudiziali. Atto giudiziario . c. infatti. 2668 c. previa formazione d'ufficio di una copia della precedente domanda che fungera' da documento cartaceo. dunque.) 703 Avveramento di condizione risolutiva (art. sono stati elencati e codificati i vari tipi di annotazione alle trascrizioni.) 704 Cancellazione 705 Cancellazione condizione risolutiva (per mancato avveramento) 706 Cancellazione condizione sospensiva (per avveramento) 707 Cancellazione termine iniziale (art. 156 att. alle iscrizioni ed alle annotazioni. si possono eseguire in calce alle trascrizioni ed alle iscrizioni. il terzo e' in grado di conoscere con assoluta certezza la vicenda giuridica della formalita' annotata. 2655 c.) 702 Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale (art. 163 c. c.2. allo stato non prevedibili. Nella successiva tabella.c. 2861 c.) 712 Decreto trasferimento (art.) 719 Nullita' 720 Proposizione reclamo Corte d'Appello (art.Circolare del 02/05/1995 n. 2654 c.p. diviene una componente essenziale di tutto il sistema ipotecario. 509 c. mentre in calce alle annotazioni si puo' eseguire esclusivamente annotazione di "cancellazione". per consentire la descrizione di eventuali annotazioni. Nella ricorrenza di siffatta circostanza dovra' essere redatta d'ufficio apposita domanda di annotazione nella quale andranno indicati gli estremi della formalita' di annotazione che si vuole annullare.Annotazioni alle iscrizioni Codice Annotazione all' iscrizione 800 Pagina 29 Servizio di documentazione tributaria . 113 ter disp. Ovviamente.c. Pur essendo le annotazioni tassativamente previste dalla legge. 2662 c.c. c.) 727 Rilascio beni ai legatari 728 Risoluzione 729 Sentenza condanna esecutiva (art. e' stato parimenti incluso nella tabella un tipo di annotazione di carattere generale alle trascrizioni ed alle iscrizioni e alle annotazioni.) 730 . 113 ter disp. a seconda del tipo di annotazione eseguita.) 715 Impedimento ad acquisto per causa di morte (art. occorrera' ripetere la acquisizione della annotazione annullata.c. c. costituisce un elemento indispensabile per l'esecuzione della formalita'. 128 conoscenza del tipo di annotazione.c.2 TABELLA DEI TIPI DI ANNOTAZIONE . quindi. comma) 708 Cancellazione parziale di vincolo 731 Cancellazione totale di vincolo 732 Decreto definitivo del Tribunale 709 Decreto definitivo Corte d'Appello 710 Decreto esecutivo del Tribunale 711 Decreto nomina curatore ereditario (art. 2896 c.Annotazioni alle trascrizioni Codice Annotazione alla trascrizione 700 Annullamento 701 Avvenuta trascrizione di atto (art. 507 c.c. att.c. pur se considerata una formalita' accessoria. e comunque eseguibili o perche' disciplinate da leggi speciali o perche' ordinate dal Giudice..c.c.. 10.c. 2655 c. La annotazione di "annullamento per erronea acquisizione "ricorre allorquando l'ufficio nell'acquisire la formalita' di annotazione digita erroneamente gli estremi della formalita' di riferimento nonche' altri dati dell'annotazione. la cui descrizione ed il cui codice devono essere indicati in questo apposito spazio. per cui la chiarezza descrittiva del "tipo" dell'annotazione eseguita ne costituisce il presupposto. att. come e' noto.c.) 716 Inefficacia parziale 717 Inefficacia totale 718 Modifica convenzione matrimoniale (art. 3. L'annotazione. Le annotazioni.) 722 Quietanza 723 Rescissione 724 Restrizione dei beni 725 Revocazione 726 Rilascio beni ai creditori (art.) 721 Proposizione ricorso al Tribunale (art.c.c. u.) 713 Devoluzione fondo enfiteutico 714 Dichiarazione di rilascio beni ipotecati (art. ) in cui sono interessate piu' formalita'. pertanto vanno indicati gli estremi della formalita' da annotare mediante l'indicazione della data (giorno. mese ed anno). e' possibile risalire con assoluta certezza alla formalita' da annotare.2. pertanto. iscritta o annotata. iscrizione e privilegio = I. Non si ritiene superfluo rammentare che la compilazione di questo riquadro riveste una sostanziale importanza. 2841 e 2886 c. att.Annotazioni alle annotazioni Codice Annotazione alla annotazione 900 Cancellazione 901 Annullamento per erronea acquisizione 902 10. 10. c.5 Riduzione somma dovuta e/o Riduzione somma ipoteca La compilazione di questi riquadri ricorre quando si vuole annotare la riduzione del capitale e/o dell'ipoteca rispetto alle somme originariamente dovute e iscritte. In tali casi. ecc.c. 128 Assegnazione del credito 801 Cambiamento domicilio ipotecario 802 Cancellazione totale 803 Cancellazione totale di privilegio 20 825 Cancellazione parziale di privilegio(20) 826 Cessione dell'ipoteca 804 Decreto definitivo del Tribunale 805 Decreto definitivo Corte d'Appello 806 Decreto esecutivo del Tribunale 807 Erogazione a saldo 808 Erogazione parziale 809 Frazionamento in quota 810 Nomina rappresentanti obbligazionisti 811 Pegno 812 Permuta di grado 813 Pignoramento 814 Postergazione di grado 815 Proposizione reclamo Corte d'Appello (art. A seconda. n.2. nel quadro D andranno indicati gli estremi relativi alle altre formalita' interessate. sia per il capitale (somma dovuta).1985. postergare o permutare Le annotazioni si eseguono sempre in calce o a margine di una formalita' trascritta. e' obbligatorio presentare tante domande quante sono le formalita' da annotare. del tipo cui essa appartiene (trascrizione = T. annotazione = A) si barra la relativa casella. 10. Ogni qualvolta.c. 113 ter disp. 113 ter disp. comma) 823 Surrogazione 824 Surrogazione parziale 827 .) 816 Proposizione ricorso al Tribunale (art. 17. 52.c. comma della legge 27.2. sia per la ipoteca (somma ipoteca). risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda. permuta di grado. Si precisa che per alcune particolari annotazioni (quali ad esempio postergazione. La riduzione va evidenziata indicando nei rispettivi spazi la somma che si vuole ridurre (da lire) e quella ridotta (a lire).3 Voltura catastale dell'atto originario E' stata prevista apposita casella per indicare se l'annotazione comporta anche l'esecuzione di voltura catastale automatica dell'atto originario.c.4 Formalita' da annotare. quando si effettua la contemporanea riduzione dei due valori. poi. c.) 817 Quietanza e conferma 818 Restrizione di beni 819 Rettifica (artt. anche se non Pagina 30 Servizio di documentazione tributaria . 2. si applica l'imposta ipotecaria fino alla concorrenza della somma garantita dall'ipoteca.Circolare del 02/05/1995 n. in questo campo. att. 2866 c.6 Valore immobili liberati Negli annotamenti per restrizione di ipoteca la norma fiscale dispone che sul valore degli immobili liberati. e del numero del registro particolare. .2.2. solo attraverso un'esatta e completa indicazione di questi dati.) 820 Riduzione di somma 821 Sequestro 822 Subingresso (art. a mente dell'art. 10. si richieda un'annotazione di restrizione di beni occorre indicare in questo riquadro il valore dei beni liberati.2. infatti. 2. 11. Sui criteri di compilazione delle caselle che compongono il presente riquadro si rinvia a quanto detto per la nota di trascrizione.IMMOBILI A differenza delle trascrizioni e delle iscrizioni per le quali l'indicazione degli immobili e' sempre obbligatoria (ad eccezione. Il codice fiscale. QUADRO B . invece. per le annotazioni. Relativamente a ciascun immobile. Da ultimo. 128 risultante nell'atto di consenso. il modello prevede tre righe.) vanno indicati in questo riquadro nella prima riga della "unita' negoziale" alla quale si riferisce la quota del capitale mutuato e sulla quale viene a gravare la frazione dell'ipoteca. 11. poi. Sul concetto di "unita' negoziale". 10. dal momento che l'imposta si applica sull'intera somma iscritta. Ove. correlativamente.Circolare del 02/05/1995 n. non sembra superfluo chiarire che la somma complessiva delle quote di mutuo e della ipoteca deve necessariamente corrispondere all'importo del mutuo originario e alla relativa somma iscritta a garanzia. QUADRO C . nella seconda riga va indicato il luogo di nascita o la sede legale con la relativa provincia.c. si rinvia a quanto detto per la nota di trascrizione. 11.3 Importi delle quote frazionate Per disposizioni delle norme sul credito fondiario. l'annotazione abbia per oggetto immobili la cui identificazione catastale sia diversa da quella risultante nella formalita' (trascrizione o iscrizione) da annotare. nome.c.. invece la indicazione degli immobili ricorre esclusivamente nella restrizione di beni e nel frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca. Per "unita' negoziale" si deve intendere l'immobile o il complesso di immobili (ad esempio appartamento e garage) al quale contrattualmente si riferisce la quota di mutuo e della ipoteca frazionata.7 Richiedente (se diverso da Pubblico Ufficiale o Autorita' emittente) Sulla compilazione di questa riga si rinvia a quanto illustrato nelle note esplicative per la compilazione della nota di trascrizione. nonche' i soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti l'annotazione. quando coincidente con questa. la loro indicazione potra' essere effettuata nel quadro D. Ove l'annotazione sia relativa a formalita' iscritta precedentemente al 2 settembre 1985 e gli immobili liberati o formanti le quote frazionate non siano individuati nell'atto con i dati catastali. cognome. La suddivisione ed il frazionamento sono. ovvero denominazione o ragione sociale. Gli importi delle singole quote del capitale mutuato e della relativa ipoteca frazionata (il cui importo deve essere obbligatoriamente indicato ai sensi dell'art. dei particolari casi precedentemente citati per i quali tale obbligo non sussiste). il mutuo puo' essere suddiviso in quote e. per i soggetti della formalita' originaria. 12. mentre per i soggetti a favore dei quali esplica gli effetti Pagina 31 Servizio di documentazione tributaria . in conformita' a quanto disposto dall'art.1 Identificazione dell'immobile In questo riquadro vanno indicati i dati dell'immobile con la stessa identificazione catastale risultante nella formalita' originaria. annotati in calce o a margine della nota di iscrizione. Gli immobili da descrivere in questo quadro sono quelli liberati dal vincolo nelle restrizioni di beni o quelli relativi alle quote frazionate del mutuo o dell'ipoteca. deve essere frazionata la ipoteca iscritta a garanzia. Il presente riquadro non va compilato nel caso di annotazioni non soggette alle normali imposte ipotecarie. 2843 c. sesso e data di nascita.2 Dati descrittivi dell'immobile e Indirizzo Per i criteri di compilazione di questi riquadri si rinvia a quanto detto per le note di trascrizione e di iscrizione. ben inteso. 11.SOGGETTI In questo quadro vanno indicati i soggetti a favore e contro i quali e' stata eseguita la originaria formalita'. in questo riquadro l'immobile andra' indicato con siffatta ultima identificazione. Il modello prevede relativamente a ciascun soggetto due righe nella prima delle quali vanno indicati codice fiscale. Per le cancellazioni totali non occorre indicare alcun valore. puo' essere omesso qualora tale formalita' sia stata trascritta o iscritta prima del 2/9/1985. comunque. 2838 c. devono comparire i soggetti per cui e rispetto a cui viene eseguita la annotazione. 12.c. Si precisa. e' ugualmente necessario indicare tali soggetti. potra' essere utilizzato dal richiedente per una piu' libera e completa descrizione degli immobili liberati o delle quote della ipoteca frazionata.2 PROGRESSIVO SOGGETTO La numerazione progressiva dei soggetti deve essere distinta per la parte a favore e contro nella formalita' originaria e per la parte relativa ai soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti l'annotazione.1 soggetti contro.Circolare del 02/05/1995 n. essendo indicati solo a fini formali e individuativi. ecc. Inoltre. 12. 128 l'annotazione e' obbligatorio. -. ovvero per la descrizione di quelle parti dell'atto da annotare che si ritengono rilevanti ai fini di una piu' completa informazione sulla annotazione che si richiede.1. indicati i dati anagrafici dei soggetti che subentrano o si sostituiscono agli originari creditori ipotecari ai fini della conseguente annotazione sulla nota di iscrizione. per una esigenza formale di compilazione del mod. nella descrizione dei soggetti nelle domande d'annotazione non e' presente la colonna "progressivo riga per soggetto" (prevista negli altri due modelli) in quanto i soggetti.1 e 2 soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti l'annotazione . 12. Tali. anche nel modello di domanda di annotazione e' stato previsto il quadro D. come precisato al precedente punto 1. come chiarito nel precedente punto 2. precisando che questi devono essere descritti con gli stessi dati anagrafici presenti nella nota originaria. 12. impegneranno conseguentemente sempre una sola riga.3 DATI ANAGRAFICI Per la compilazione di questi spazi vale quanto detto per la nota di trascrizione.4 DOMICILIO IPOTECARIO ELETTO Questo riquadro va compilato indicando il comune e l'indirizzo. ove dichiarato in atto va indicato anche il domicilio ipotecario eletto. nel quale com'e' noto. 13 QUADRO D Come per le note di trascrizione e di iscrizione. nel caso di una ipoteca con un creditore e due debitori che venga ceduta ad un nuovo soggetto che si sostituisce all'originale creditore. pertanto. pignoramento o assegnazione del credito medesimo.2 Soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti l'annotazione Per l'art. sequestro. nella formalita' originaria . la trasmissione o il vincolo della ipoteca per cessione. 2843 c.1. deve essere annotata in margine all'iscrizione dell'ipoteca. Pur tuttavia. nella formalita' originaria . l'iscrizione non puo' essere cancellata senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nella annotazione medesima. ad esempio.1. Nelle domande d'annotazione relative ai casi appena citati vanno. Per questi ultimi soggetti. possono Pagina 32 Servizio di documentazione tributaria . solo relativamente ai soggetti a favore dei quali agisce l'annotazione. la numerazione comincia sempre da uno. Dopo l'annotazione. la relativa domanda d'annotazione (per cessione di ipoteca) dovra' contenere nel quadro C la seguente numerazione: soggetti a favore. 60. 12. pegno. infine. Questo quadro. in questo riquadro vanno indicati gli estremi relativi alle altre formalita' interessate nei casi di postergazione.1 Soggetti nella formalita' originaria L'indicazione dei soggetti a favore e contro i quali e' stata eseguita la originaria formalita' da annotare non acquista rilevanza sostanziale dal momento che l'elemento principale per l'individuazione della formalita' da annotare e' la descrizione dei dati riportati nel Quadro A ("Formalita' da annotare"). in ognuno di questi riquadri pertanto. postergazione di grado. nonche' per una migliore e piu' sicura individuazione della formalita' da annotare.Note ---------------------------------------------------------------------1 Rientrano in questi atti tutte quelle convenzioni con le quali un ente pubblico mediante stipulazione di formale atto pubblico concede autorizzazioni amministrative a persone fisiche e non fisiche. permuta di grado. surrogazione. nel caso in cui il creditore subentrante o vincolante l'ipoteca indichi nell'atto il domicilio eletto.2.1 Soggetti 12. Cosi'. ad esempio. infine che. del colono perpetuo.c. 20 Solo in relazione a privilegi iscritti prima dell'automazione.Circolare del 02/05/1995 n.a favore . 10 Sono assimilabili al diritto dell'enfiteuta: il diritto del miglioratario. del locatore ad meliorandum. indicando sulla nota il "nomen iuris" della servitu'. Per cui in tale ipotesi il primo contratto e' stato regolarmente trascritto tra le parti contraenti. formalita'. Unitamente al titolo va prodotto in Conservatoria il Decreto di omologazione del Tribunale che attribuisce efficacia alla separazione consensuale. Il particolare uso cui l'immobile viene vincolato andra' poi specificato nel quadro D. essendo il sottostante contratto al quale si riferisce. 11 E' assimilabile al diritto d'uso anche il diritto di palco di cui alla Legge 26. sicche' la dichiarazione di nomina viene a rappresentare un atto autonomamente trascrivibile. Presidente del tribunale il quale lo sottoscrive insieme ai coniugi. Poiche' il Catasto non gestisce frazionamenti originati da iscrizioni di ipoteca. 49. nel campo "Identificazione attuale dell'immobile" andranno indicati i dati catastali dell'immobile su parte del quale andra' a gravare l'ipoteca.contro alienante 2. 2 Rientrano in questo atto tutti i vincoli di destinazione ad uso speciale dell'immobile previsti da leggi speciali statali o regionali nell'ambito delle materie di competenza delle regioni.602. 29/09/73 n. 8 Ricorre tale natura. la trascrizione ovviamente .acquirente apparente Nella seconda trascrizione si fara' riferimento alla 1. 18 Sono assimilabili al diritto dell'enfiteuta: il diritto del miglioratario. gia' depositato in Conservatoria con la precedente trascrizione. priva di estremi catastali propri. 9 Da utilizzare solo quando il sequestro o il pignoramento hanno per oggetto una porzione di immobile precedentemente ipotecata. 16 Ricorre tale natura. del colono perpetuo. 17 Da utilizzare quando l'ipoteca viene iscritta su una porzione di immobile priva di estremi catastali propri. del locatore ad meliorandum.P.7. Si avranno in tal modo le seguenti trascrizioni: 1. 1402 c. viene eseguita dal Conservatore su semplice richiesta dell'esattore.acquirente reale (persona nominata) contro . in particolare. 71 7 Vedere nota 1. n. 4 Per cessione di alloggi di edilizia pubblica residenziale per i quali a norma di legge il trasferimento della proprieta' avviene all'atto del pagamento dell'ultima rata del prezzo di cessione.: legge Regione Sicilia 27/12/1978 n. ed il codice "P" se trattasi di altro immobile. 128 essere le autorizzazioni per la coltivazione di cave o di acque minerali.1939. nel caso di parti comuni condominiali (accessorie all'immobile ipotecato) non negoziabili autonomamente. in particolare. n. avvalendosi della facolta' concessa dall'art. contratto . 13 Questo codice va utilizzato per la dilazione di tutte le imposte derivanti dalla successione.R. per espresso disposto dell'art. 62 del D. sciolgono la riserva della dichiarazione di nomina oltre il termine ordinario di giorni 3. 19 Tale forma del titolo va indicata per la cancellazione del pignoramento esattoriale che. ed a favore dell'ente concedente.a favore . 5 Il verbale costituisce titolo per la trascrizione quando e' redatto di fronte al Sig. 6 es. n.. nel caso di parti comuni condominiali non negoziabili autonomamente.va eseguita contro il proprietario del fondo. 14 Questo codice va utilizzato per la dilazione dell'INVIM prevista dalla Legge 26/4/1983. 3 Tale atto ricorre allorquando le parti. Servizio di documentazione tributaria Pagina 33 . 4 della Legge 27/2/85. 131. ecc. 15 Rientrano in questa specie di privilegio anche i privilegi di cui all'art. mentre nel campo "Natura" andra' indicato il codice "Q" se trattasi di fabbricato in corso di costruzione. 1336. 12 Dovra' essere utilizzato questo codice. in tali casi. Concretizzando tali convenzioni e atti dei limiti alla disponibilita' dell'immobile.acquirente apparente (riservante) . ecc. per il diritto reale ad esso spettante. contratto . A. 23. in seguito a presentazione da parte della "Ferrovie dello Stato S.S. n..A.p. Operazioni di trascrizione e voltura da Ente F.1992.A.ha inteso estendere e conseguentemente consentire agli Uffici Tecnici Erariali di provvedere agli adempimenti di competenza in ordine alle operazioni di voltura.II.CENTRALE: CATASTO Lettera circolare del 23/01/1995 prot.S.8. n. 2659 cod. si richiama l'attenzione sui contenuti dell'art. Per quanto attiene le intestazioni gia' introdotte negli atti catastali a favore dell'ente "Ferrovie dello Stato" gli Uffici Tecnici Erariali potranno introdurre le relative rettifiche in nome della "Ferrovie dello Stato S.A. n. Societa' per le valorizzazioni e diversificazioni patrimoniali S.p.A. si e' dell'avviso che. con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia per la presentazione delle domande di voltura agli Uffici Tecnici Erariali. 298/92 e successive reiterazioni. l'attivita' di completamento del trasferimento dei beni e diritti dalla Cessata Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato alle Ferrovie dello Stato S.p. 15 del D. alla quale e' stata affidata dalle Ferrovie dello Stato S. delle trascrizioni e volture eseguite a favore dell'ente Ferrovie dello Stato ai sensi del D. S.S.p. Con detto emendamento il legislatore .in ogni caso .II. considerato che le disposizioni introdotte con il citato art.3. civ. l'onere della compilazione delle note (da eseguirsi secondo la vigente normativa in materia) sia . Trasferimento beni immobili dalla cessata Azienda Autonoma alla F. 52. ha fatto presente che alcuni Uffici in indirizzo sollevano non meglio specificate obiezioni circa la rettifica d'ufficio in testa alla F.. a "Ferrovie dello Stato .al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato S. dall'art. Per quanto invece attiene alla procedura da attivare presso le Conservatorie dei RR.p. n. Pagina 1 . al fine di ovviare alle predette obiezioni e perplessita' di taluni Uffici. Al riguardo. 16/1993. 22 Oggetto: Legge 24.p." presso gli uffici del Catasto e le Conservatorie RR. e dall'art.3. sia sulla base delle schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene compilate e presentate dall'ente Ferrovie dello Stato e non ancora introdotte negli atti che di quelle redatte e presentate dalle Ferrovie dello Stato S.8. 75.p.p.A.a carico di chi domanda la formalita' ipotecaria.A. S..p..p.p.1992." e dopo le parole "dall'ente Ferrovie dello Stato" inserisce le seguenti: "e dalle Ferrovie dello Stato S. Testo: La METROPOLIS.Societa' di trasporti e servizi per azioni" in sigla F. 75.Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR.p. anche per le fattispecie esaminate.1993.A.". n. primo periodo. . 15 del D..A. le parole "dell'ente Ferrovie dello Stato" con "delle Ferrovie dello Stato S.1.1993. dopo la mutata veste giuridica di cui alle delibere CIPE del 12. convertito nella legge n. 75/1993 non prevedono alcuna deroga a quanto prescritto. Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Chiarimenti circa le modalita' di rettifica dell'intestazione delle trascrizioni e delle volture dall'Ente F. a "Ferrovie dello Stato S. a pena di rifiuto. Detto emendamento sostituisce al comma 1.S. S.A.A.. 16." di regolare domanda di rettifica di intestazione corredata dalle copie autentiche delle delibere CIPE del 12." con le modalita' previste dal paragrafo 141 dell'istruzione XIV.L.S.1993.p.A.L.L. ed in particolare sul primo emendamento contenuto nella Legge di conversione 24. 17 della legge 27/2/1985. in esenzione dei diritti di voltura.A. 22 Pregasi accusare ricevuta ed assicurare adempimento.Lettera circolare del 23/01/1995 prot. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . 298/92 e successive reiterazioni.p.A.A. primo periodico. delle trascrizioni e volture eseguite a favore dell'ente Ferrovie dello Stato ai sensi del D. l'attività di completamento dei trasferimento dei beni e diritti dalla Cessata Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato alle Ferrovie dello Stato S.ha inteso estendere e conseguentemente consentire agli Uffici Tecnici Erariali di provvedere agli adempimenti di competenza in ordine alle operazioni di voltura. 16.1.1993.A. alla quale è stata affidata dalle Ferrovie dello Stato S. le parole “All'ente Ferrovie dello Stato" con delle Ferrovie dello Stato S.A. 1 .3.S.A.3.L.1993.". n.A.A. ha fatto presente che alcuni Uffici in indirizzo sollevano non meglio specificate obiezioni circa la rettifica d'ufficio in testa alla F. Operazioni di trascrizione e voltura da Ente F.1993..Lettera Circolare prot.75. 23. 15 dei D..p.p. La METROPOLIS. Al riguardo.p. Società per le valorizzazioni e diversificazioni patrimoniali S. ed in particolare sul primo emendamento contenuto nella Legge di conversione 24. con le modalità previste dalla normativa vigente in materia per la presentazione delle domande di voltura agli Uffici Tecnici Erariali.al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato S.S.A. S.. S.S.p. S. Detto emendamento sostituisce al comma 1. Trasferimento beni immobili della cessata Azienda Autonoma alla F. 59 del 17 gennaio 1995 Oggetto: Legge 24. a "Ferrovie dello Stato .p. si richiama l'attenzione sui contenuti dell'art.p.1992..L. sia sulla base delle schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene compilate e presentate dall'ente Ferrovie dello Stato e non ancora introdotte negli atti che di quelle redatte e presentate dalle Ferrovie dello Stato S.Società di trasporti e servizi per azioni" in sigla F.p. Con detto emendamento il legislatore . 75.p. .S.8. dopo la mutata veste giuridica di cui alle delibere CIPE dei 12. n.A. n. n.p. al fine di ovviare alle predette obiezioni e perplessità di taluni Uffici.A." e dopo le parole dall'ente Ferrovie dello Stato" inserisce le seguenti: "e dalle Ferrovie dello Stato S. diritti di voltura. si è dell'avviso che." di regolare domanda di rettifica di intestazione corredata dalle copie autentiche delle delibere CIPE del 12.A. a pena di rifiuto. 75/1993 non prevedono alcuna deroga a quanto prescritto.p. in esenzione dei. e dell'art. in seguito a presentazione da parte della "Ferrovie dello Stato S.1985. 15 del D.II. 52.a carico di chi domanda la formalità ipotecaria. dall'art. n. anche per le fattispecie esaminate. civ. Pregasi accusare ricevuta ed assicurare adempimento.L.A. l'onere della compilazione delle note (da eseguirsi secondo la vigente normativa in materia) sia . n.2. 17 della legge 27.p. 2659 cod. convertito nella legge n.8.in ogni caso . 2 ." con le modalità previste dal § 141 dell'istruzione XIV. Per quanto invece attiene alla procedura da attivare presso le Conservatorie dei RR. 16/1993. considerato che le disposizioni introdotte con il citato art..1992.Per quanto attiene le intestazioni già introdotte negli atti catastali a favore dell'ente "Ferrovie dello Stato" gli Uffici Tecnici Erariali potranno introdurre le relative rettifiche in nome delle Ferrovie dello Stato S. si precisa. si rende impossibile il rispetto della prevista tempistica.Lettera-Circolare prot. tecnici della Società in oggetto potranno affiancare i funzionari dell'Amministrazione durante le fasi della registrazione al terminale e della definizione di tali domande di volture. SIP).a.p. prevedendo tra l’altro l'attribuzione per ogni tecnico della Società di una chiave personalizzata di accesso alla banca dati e. ha stampa dei prospetti relativi alle operazioni svolte da ogni tecnico in ciascuna giornata di lavoro. . nell'allegato prospetto.a. A causa del notevole tempo tecnico occorrente per la redazione delle numerose domande di volture.. ITALCABLE. 1446 del 29 settembre 1994 Oggetto: Presentazione in delle domande ITALIA di volture (già Fusione di per incorporazione TELECOM S. Di conseguenza gli uffici in indirizzo possono accettare dette domande entro i tempi indicati per ciascuna provincia.p. in considerazione delle numerose domande di volture da redigere conseguenti al trasferimento dei patrimoni immobiliari delle società IRITEL. A tale proposito. SIRM e TELESPAZIO in capo a SIP e contemporaneo cambio di denominazione sociale in TELECOM ITALIA S. gli Uffici dovranno effettuare un attento controllo sulla corretta esecuzione del lavoro svolto. Facendo seguito alla lettera circolare del 1° agosto 1994 prot. ove possibile. Nell'ambito di una fattiva collaborazione instauratasi tra detta Società e l'Amministrazione finanziaria. L'atto di fusione con i relativi allegati potrà essere prodotto in originale o copia autenticata in unico esemplare in occasione della presentazione della prima domanda di volture. mentre le successive domande di volture relative ai diversi comuni di ciascuna provincia dovranno riportare gli estremi della domanda di volture contenente il suddetto atto. IRITEL. n. quanto segue. per ciascun Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio. C3/1182. SIRM e TELESPAZIO. ITALCABLE. n. posto con la nota in riscontro. In merito al quesito indicato in oggetto.R. corredata dalla sola denuncia di successione. 637. dovranno essere prodotte due distinte domande di voltura. n. sia stata presentata in precedenza a detto termine.07. si comunica che nella circostanza rappresenta da codesto Ufficio.P.10.Domande di voltura per successione e per riunione di usufrutto. . però. la presentazione di unica domanda di voltura. oltre alla denuncia di successione quella relativa alla riunione di usufrutto all'Ufficio del Registro competente. per il consolidamento alla proprietà stessa dell'usufrutto medesimo.Nota prot. 26. una contenente la copia della denuncia di successione per il trasferimento della nuda proprietà l'altra contenente la copia della denuncia di riunione di usufrutto.1994 Oggetto: Quesito . per il simultaneo trasferimento agli eredi della nuda proprietà e per il consolidamento dell'usufrutto è consentita soltanto quando per la riunione di usufrutto non è dovuta la relativa imposta al sensi del D.1972. dalla parte interessata. Nel caso in cui. 768 del 15. o per decorrenza del termine prescrizionale di venti anni. che ha uniformato il trattamento delle riunioni di usufrutto a titolo gratuito a quello per le riunioni di usufrutto a titolo oneroso. 346.1986. 26. n. in aggiunta al documento relativo all'avvenuto consolidamento. Quanto sopra per effetto della disposizione contenuta nell'art. n.CENTRALE: CATASTO Lettera circolare del 14/06/1994 prot. 61 del Decreto legislativo 31. la copia in carta semplice relativa alla sua costituzione.circolare 30. Art.1989. 656 Oggetto: Regolarita' documentale delle domande di voltura dipendenti da riunioni di usufrutto.P. 346.10. non e' piu' necessario allegare. come in precedenza stabilito con l'ultimo comma della lettera . stabilito dall'art. 3/1862.Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIR. Testo: A seguito di quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'argomento riportato in oggetto ed alla fine di uniformare gli adempimenti degli Uffici in proposito.R. si comunica che nella domanda di voltura per riunione di usufrutto alla nuda proprieta' trasferita a titolo gratuito o per causa di morte.1990.10. Sintesi: Si rileva che non e' piu' necessario allegare alla domanda di voltura per riunioni di usufrutto la copia in carta semplice relativa alla sua costituzione. n.4. 61 del Decreto legislativo 31. Servizio di documentazione tributaria Pagina 1 .1990.5. 131. n. prot. 80 del D. Seguito alla lettera circolare n. citata lettera circolare.1992..s. 241/90.1991. Si comunicheranno a tempo debito gli ulteriori esiti dell'iter intentato a riguardo della originaria circolare n. sentenza del t. 7 del 13. e per l'effetto ha respinto la domanda di sospensione proposta in primo grado. 2516 Oggetto: Regolarita' documentale delle domande di voltura. riguardante l'argomento in oggetto. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l'appello di questa Amministrazione per l'annullamento dell'ordinanza del TAR del Lazio di cui alla precedente. Pagina 1 .9.r.a. 3/1034 dell'11. Sintesi: Ordinanza del consiglio di stato di annullamento lazio a seguito circolare citata in oggetto. Applicabilita' legge n.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 20/06/1992 prot.03. Del Servizio di documentazione tributaria Testo: In relazione a quanto specificato in oggetto si rende noto che con ordinanza nella Camera di Consiglio del 19 maggio u. R.91 emessa dal TAR del Lazio in data 15. 1034 Oggetto: Regolarita' documentale delle domande di voltura. da desumenrsi da certificati catastali. 18 della legge n.1972. Seguito alla circolare n.650. risolta in quel momento da un parere dell'U.9. ordinanza di sospensione della circolare citata in oggetto. del Lazio ha emesso. soprattutto in ordine all'obbligo di descrivere gli immobili . in nulla modifica quanto specificamente disposto dall'art.09.1969. Testo: Si rende noto che.negli atti di trasferimento cosi' come nelle domande di voltura .10.1991. 26. 7 del 13. Applicabilita' legge 7 agosto 1990. 4 della legge 1. appositamente interpellato al riguardo. n. 679 e dall'art. emanata al solo scopo di dirimere una perplessita' sull'applicazione dell'art.A. n.A. 7 del 13. 241. Detta ordinanza sospensiva.10. il T. nel frattempo avanzata agli organi competenti da parte di questa Amministrazione. 241/90 (Estremi di individuazione catastali degli immobili negli atti di trasferimento e nelle domande di voltura). 18 della legge n.P. Tanto si comunica in attesa del definitivo pronunciamento del nominato T. obbligo che nessuna norma ha espressamente abrogato..L.92 sulla applicabilita' dell'art. si fa peraltro notare.1. Sintesi: Ordinanza sospensiva della circolare n.241/90 Non v'e' dubbio pertanto che la sospensione della predetta circolare abbia come conseguenza il ripristino di quella situazione di incertezza interpretativa della norma recata dalla citata legge. Servizio di documentazione tributaria Pagina 1 .R. in data 15/1/1992.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 11/03/1992 prot.4 del D. n.R. a seguito di ricorso presentato dal Collegio Notarile di Pisa.. sul quale la stessa circolare si basava. anche alla luce di una richiesta di interpretazione autentica della norma in questione.con gli estremi di individuazione in catasto. si riferiscono . 15 del 1968. riguardino fatti. 650 che. 15 del 1968 di atti e documenti relativi a fatti. Testo: E' stato chiesto da taluni Uffici e da rappresentanti di categorie interessate se con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990. 15. ha ravvisato l'esigenza di una maggiore certezza interpretativa delle norme in argomento acquisendo al riguardo il competente parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Finanze che e' stato comunicato con nota prot.R. 1202/U. 679. Trattasi. 18 della legge 7 agosto 1990. stati o qualita' personale per i quali sono previste dichiarazioni sostitutive o accertamenti d'ufficio. ma a certificazione attestante gli estremi di individuazione in catasto di immobili.91. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. formulata con nota n. che l'obbligo di allegare alle domande di voltura i relativi certificati catastali deve ritenersi tuttora in vigore non essendo consentita in materia di certificazione catastale l'acquisizione o l'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990. al rilascio alla conservazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione) di cui alla legge 4 gennaio 1968. da parte dei cittadini. E' indubbio che anche le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del predetto articolo 18 della legge n. in tema di volture catastali (conseguiti ad atti traslativi o a denunce di successione di immobili) prevede che le relative domande devono essere corredate di specifica documentazione. 7/8/90 n. 241. di cui si trascrive il contenuto: "In riferimento alla richiesta di parere.L. 18 L.10.P.come risulta espressamente dal comma 1 dello stesso articolo . pur ritenendo necessario continuare a produrre la predetta certificazione. Va altresi' considerato che al riguardo il predetto decreto n. n. al precipuo scopo gia' acquisiti dagli utenti ai sensi dell'art. 7 Oggetto: Imposte catastali. 241. 4 (obblighi dei notai e dei pubblici ufficiali ai fini delle volture) della legge 01. 26. 15 del 1968. in quanto non si riferisce a documentazione amministrativa comprovante il possesso di stati e qualita' personali. si osserva che le disposizioni recate dall'art. La scrivente. pertanto. Pagina 1 . Domande di voltura e certificazioni allegate. n. stati o qualita' che l'amministrazione e' tenuta a certificare. relative all'acquisizione d'ufficio dei documenti gia' in possesso dell'amministrazione precedente o all'accertamento d'ufficio dei fatti.72.09. n. n.69. n. 4 del D. Si ritiene. 26 ottobre 1972. come risulta dagli articoli da 2 a 10 della predetta legge n. permanga o meno l'obbligo di allegare i certificati catastali alle domande di voltura.P.10. La normativa di cui all'articolo 4 del D.alla produzione agli organi della pubblica amministrazione. Servizio di documentazione tributaria Sintesi: L'obbligo di allegare alla domande di voltura i relativi certificati catastali e' ancora in vigore non essendo consentita in materia di certificazione catastale l'acquisizione o l'accertamento d'ufficio di cui all'art. 650 del 1972 non fa alcun espresso rinvio alla disciplina prevista dalla menzionata legge n. 241 del 1990. 241". del 29. di atti e documenti (nonche' alla formazione.R. 241. n. 3/1876 del 10 giugno 1991. n. n. 650 e dell'art. non riguarda la materia disciplinata dalla legge n. stati e qualita' personali del soggetto interessato.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 13/09/1991 n. infine. di atti soggetti a imposta sul valore aggiunto.Ministero delle Finanze TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI Circolare del 11/07/1991 n. 37 . 4 della Tariffa e' specificato che "Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'articolo 1"). ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari. comma 2.l. derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dalla data di apertura della successione.000) per volture che non importano trasferimento di immobili (comprese le trasformazioni societarie). (In corrispondenza del n. di conferimenti di aziende o di rami aziendali (secondo le disposizioni della legge 16 dicembre 1977. 31/10/90 n. l'applicazione dell'imposta in misura fissa per le volture eseguite in dipendenza di atti che non comportano trasferimenti di beni immobili ne' costituzione o trasferimenti di diritti reali immobiliari. Sintesi della parte: L'art. consente di superare l'interpretazione secondo cui le volture eseguite in conseguenza di atti di trasformazione di societa' devono assoggettarsi all'imposta catastale in misura proporzionale. 347 recante approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti istruzioni agli uffici. n. 904).parte 3 Oggetto: Imposte ipotecarie. Sono poi esenti da tale imposta le volture eseguite nell'iteresse dello stato oppure non soggette ad imposte sulle successioni e donazioni. E' stato. Nell'articolo predetto e' prevista la novita' dell'imposta fissa di lire 100. come sopra sottolineato. Testo: Il Capo Secondo riguarda l'imposta catastale ed e' costituito dal solo articolo 10 concernente l'oggetto e la misura di tale imposta.000 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili e in tale ottica sono da ricomprendersi le divisioni. D. di fusioni societarie. 10 che compone il capo secondo riguarda l'oggetto e la misura dell'imposta catastale. anche se l'atto di trasformazione non e' esplicitamente menzionato nella norma in esame. l'applicabilita' dell'imposta catastale alle volture eseguite nell'interesse dello Stato o relative ad immobili non soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni.g. e' considerazione ormai acquisita che la trasformazione societaria non comporti alcun trasferimento da uno ad altro soggetto. analogamente alla previsione contenuta nell'articolo 1. in quanto si tratta di mera diversa configurazione giuridica dello stesso soggetto. di regolarizzazione di societa' di fatto. Infatti. stabilita in somma fissa (lire 100. E' il caso di osservare che la disciplina dell'imposta catastale risultante dall'articolo 10 elimina alcune incertezze allorche' prevedendo espressamente. con il comma 3 escluso. Servizio di documentazione tributaria Pagina 1 . 3 comma. che qualora fosse mantenuta tale negativa posizione da parte dell'Ufficio. Sintesi: Le trascrizioni. Esenzione imposta di trascrizione. recante norme per reprimere le lottizzazioni abusive.5. potrebbe risultare compromessa la possibilita' di trascrivere i suddetti provvedimenti arcivescovali entro il 31 dicembre del corrente anno termine ultimo per poter beneficiare della esenzione da ogno tributo ed onere. Trasferimenti di immobili a favore di diocesi e parrocchie. 22 la Scrivente ha ribadito che per i ritrasferimenti di beni da parte degli Istituti. in quanto in virtu' del disposto di cui all'art. 29. Nel caso di specie il trasferimento concerne terreni appartenuti in precedenza ad enti ecclesiastici estinti per legge. le trascrizioni. 13 febbraio 1987. 19 del D.P. IV comma. In particolare il predetto Istituto ha fatto presente che il reggente il citato Ufficio ritiene di non poter consentire la trascrizione di quei provvedimenti.Ministero delle Finanze TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI Risoluzione del 21/11/1989 prot.II. In particolare come gia' previsto nell'art. IV comma debbono effettuarsi sulla base del decreto ministeriale corredato dal provvedimento del Vescovo diocesano. Conservatoria RR.ha chiesto l'intervento di questa Direzione Generale al fine di chiarire la situazione prospettata. tale eccezione non sembrerebbe giuridicamente fondata. n. 29. ad enti ecclesiastici non soppressi. 18. le volture catastali o iscrizioni tavolari. ha segnalato alcune difficolta' insorte presso la Coservatoria indicata in oggetto in sede di trascrizione di provvedimenti arcivescovali disposti a norma della legge 20 maggio 1985. 19. 28. comportanti trasferimenti di terreni a favore di diocesi e parrocchie. 29. 401029 Oggetto: Artt. senza necessita' di ulteriore documentazione. della legge 222 succitata. le volture catastali o iscrizioni tavolari. Il citato Istituto nel soggiungere. 47.R. acquisiti temporaneamente al patrimonio dell'Istituto intediocesano e assegnati. relative ai trasferimenti disposti ai sensi dell'art. e 31 della legge 20.85. il decreto ministeriale. 33. che costituisce titolo ad ottenere la trascrizione. deve essere corredato dalla copia autentica del provvedimento diocesano col quale vengono individuati i beni trasferiti. 29. della citata legge. relative ai trasferimenti disposti ai sensi dell'art. disposti dal Cardinale Arcivescovo della Diocesi di Genova ai sensi del 4 comma dell'art.P. approvato col D. riconosciuta ai sensi dell'art. inoltre. che ha approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. nella quale sono state impartite le opportune istruzioni alle Conservatorie dei RR. del 2 luglio 1987. 31 della stessa legge per tutti gli atti e adempimenti necessari a porre in essere i trasferimenti di cui trattasi .R.II. IV comma. A parere del detto Istituto. Testo: L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. 222. 22. sempre in virtu' di disposizioni di legge. 18 febbraio 1984 n. debbono effettuarsi sulla base del decreto ministeriale corredato dal provvedimento del vescovo diocesano. 29. in ordine alle formalita' da eseguire per consultare il passaggio dei beni immobili ai sensi degli artt. di Genova. qualora siano privi del certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. n. del regolamento di esecuzione. senza necessita' di ulteriore documentazione. In merito la Scrivente. della legge 28 febbraio 1985. alla luce di quanto risultante dal regolamento di esecuzione della citata legge. IV comma e 30. 222. n. 222. Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria . ha diramato la circolare n. 45. n. recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico e servizio nelle diocesi. le conseguenti trascrizioni. 29 IV comma. ritrasferibili ai sensi del citato art. pertanto. Si prega. 47. mancherebbe l'intento speculativo che il legislatore ha inteso reprimere con la citata legge n. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . volture catastali o iscrizioni tavolari devono essere effettuate sulla be del decreto ministeriale che costituisce il titolo per ottenere l'esenzione di dette formalita'. corredato dal solo provvedimento del vescovo diocesano con quale i beni. legge 28 febbraio 1985.Risoluzione del 21/11/1989 prot. 401029 Non risulta. percio' applicabile al caso in trattazione il 2 comma dell'art. in quanto. cui sono stabilmente destinati. della predetta legge 222/85. essendo i trasferimenti di cui si argomenta privi di corrispettivo. 18. di invitare l'Ufficio interessato ad adeguarsi alle determinazioni cui e' pervenuta la Scrivente. Pertanto. n. vengono assegnati gli enti non soppressi. 47/85. Pagina 1 . e' dovuta nel caso contrario".anche per i consolidamenti avvenuti dall'1/1/1953 al 31/12/1972 puo' gia' essere intervenuto il termine prescrizionale di venti anni". domande di voltura Sintesi: Esenzione dall'imposta della domanda di voltura per r. La citata. La citata lettera circolare dovra' intendersi pertanto cosi' modificata nella parte che si riferisce ai consolidamenti avvenuti nel suddetto periodo: "L'imposta non e' dovuta se al momento della presentazione della domanda di voltura e' trascorso il periodo di venti anni. 3/1862 del 30/5/1989. Si prega di accusare ricevuta. trattato con lettera-circolare n. rimane invariata nei restanti punti. la competente Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari. Se al momento della presentazione sono trascorsi 20/anni.. medesima lettera circolare..Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 25/10/1989 prot.u. Servizio di documentazione tributaria Testo: A seguito di quesiti pervenuti alla scrivente circa l'argomento riportato in oggetto. confortata dal parere della predetta Direzione Generale. interpellata in proposito si e' cosi' espressa: ". 3554 Oggetto: Precisazioni sulla regolarita' documentale delle dipendenti da riunioni di usufrutto. Per facilitare ulteriormente gli Uffici nella verifica della regolarita' della documentazione si riepilogano. Pagina 1 . Consolidamento avvenuto prima dell'1/1/1953 L'imposta non e' dovuta per decorso del ventennio alla data di entrata in vigore del nuovo regime sulla decadenza dall'azione di finanza di cui al D. la regolarita' delle domande di voltura in argomento. ma anche la natura della costituzione dell'usufrutto. b) L'imposta e' dovuta: se l'usufrutto si e' costituito a titolo gratuito (successioni. nel seguito. Al fine di uniformare gli adempimenti degli Uffici in relazione soprattutto alle norme vigenti in materia di imposte successorie e di registro. Catasto. cessione) o di dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge 1/1/1968. 3 Oggetto: Imposta di registro. Riunione dell'usufrutto alla nuda Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Si precisa che se e' dovuta l'imposta di registro la domanda di voltura puo' essere accolta solo se e' allegata l'attestazione dell'avvenuta denuncia di riunione dell'usufrutto all'ufficio competente. si ritiene di poter individuare due sole fattispecie possibili per quanto concerne la documentazione che sancisce. la domanda di voltura e' accolta solo se e' allegata l'attestazione dell'avvenuta denuncia all'Ufficio competente. Si individuano le fattispecie in cui l'imposta e' dovuta e quelle in cui non e' dovuta in funzione dei diversi periodi di tempo in cui e' avvenuto il consolidamento. Se l'imposta non e' dovuta. 26/10/1972. in aggiunta e a complemento del documento relativo all'avvenuto consolidamento. la domanda di voltura e' accolta se e' allegato un documento comprovante il verificarsi della condizione di consolidamento. 3/1560). Pertanto se e' dovuta l'imposta di registro. 637. Consolidamento avvenuto dopo il 31/12/1972 a) L'imposta non e' dovuta: 1) se l'usufrutto si e' costituito dopo il 31/12/1972. n. rinuncia. e' indispensabile verificare.) relativo alla sua costituzione. donazioni e simili) prima dell'1/1/1973.R. non soltanto la data. ovvero una dichiarazione sostitutiva. al fine di accertare le condizioni espresse in quest'ultima evenienza (consolidamento successivo al 31/12/72). alle domande di voltura che non contengano l'attestazione di avvenuta denuncia all'Ufficio del Registro dovra' essere allegata.60). la domanda di voltura e' accolta a presentazione di un documento comprovante il verificarsi della condizione di consolidamento (morte. Consolidamento avvenuto a partire dall'1/1/1953 fino al 31/12/1972 L'imposta e' dovuta in ogni caso. Poiche'.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 30/05/1989 n. anche copia in carta semplice del documento (atto.P. 6 legge 7/3/1986. ecc. 2) se l'usufrutto si e' costituito prima dell'1/1/1973 ma soltanto attraverso atti di trasferimento della nuda proprieta' a titolo oneroso (art. proprieta' e domande di voltura. n. se invece l'imposta non e' dovuta. denuncia. sotto l'aspetto fiscale. n. le condizioni che determinano i due casi suesposti. 15 (Lettera circolare 6/5/1974. n. Testo: Alla scrivente sono pervenuti quesiti in merito alla regolarita' documentale delle domande di voltura dipendenti dalle riunioni di usufrutto e segnalazioni di comportamenti difformi tra i diversi Uffici nell'accettazione e quindi anche nella registrazione delle stesse. Servizio di documentazione tributaria Pagina 1 .se l'usufrutto si e' costituito prima dell'1/1/1972 ma soltanto attraverso gatti di trasferimento della nuda proprieta' a titolo oneroso (art 6 legge 7/3/1986 n.R. 60). n. alle domande di voltura che non contengano l'attestazione di avvenuta denuncia all'Ufficio del Registro dovra' essere allegata. sotto l'aspetto fiscale. 2 . in aggiunta e a complemento del documento relativo all'avvenuto consolidamento.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 30/05/1989 prot. donazioni e simili) prima dell'1/1/1973. in riferimento alla data di consolidamento dello stesso. 3/1560). Consolidamento avvenuto dopo il 31/12/1972: a) L'imposta non e' dovuta: 1 .se l'usufrutto si e' costituito dopo il 31/12/1972. n. Consolidamento avvenuto prima dell'1/1/1953 L'imposta non e' dovuta per decorso del ventennio alla data di entrata in vigore del nuovo regime sulla decadenza dell'azione di finanza di cui al D. Pertanto se e' dovuta l'imposta di registro. al fine di accertare le condizioni espresse in quest'ultima evenienza (consolidamento successivo al 31/12/72). nel seguito. la regolarita' delle domande di voltura in argomento. e' indispensabile verificare. Al fine di uniformare gli adempimenti degli Uffici in relazione soprattutto alle norme vigenti in materia di imposte successorie e di registro. denuncia. non soltanto la data. le condizioni che determinano i due casi suesposti. ma anche la natura della costituzione dell'usufrutto. 637. anche copia in carta semplice del documento (atto. Per facilitare ulteriormente gli Uffici nella verifica della regolarita' della documentazione si riepilogano. 26/10/1972 n. Consolidamento avvenuto a partire dall'1/1/1953 fino al 31/12/197i L'imposta e' dovuta in ogni caso. 1862 Oggetto: Regolarita' documentale delle domande di voltura dipendenti da riunioni di usufrutto. b) L'imposta e' dovuta: se l'usufrutto si e' costituito a titolo gratuito (successioni. ecc. se invece l'imposta non e' dovuta. Sintesi: Chiarimenti inerenti il tipo di documentazione da allegarsi alla domanda di voltura dipendente da riunione di usufrutto. la domanda di voltura e' accolta a presentazione di un documento comprovante il verificarsi della dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge 1/1/1968. 15 (lettera circolare 6/5/1974. si ritiene di poter individuare due sole fattispecie possibili per quanto concerne la documentazione che sancisce. Testo: Alla scrivente sono pervenuti quesiti in merito alla regolarita' documentale delle domande di voltura dipendenti dalle riunioni di usufrutto e segnalazioni di comportamenti difformi tra i diversi Uffici nell'accettazione e quindi anche nella registrazione delle stesse. la domanda di voltura e' accolta solo se e' allegata l'attestazione dell'avvenuta denuncia all'Ufficio competente. Poiche'. Pregasi assicurare adempimento.P.) relativo alla sua costituzione. osservando. i menzionati divieti a carico di terzi non sarebbero più operanti. del D. anche nei casi di intervenuta decadenza. secondo comma. una volta intervenuta la decadenza dell'azione della Finanza ex art. 33111 del 28 agosto 1986.R. per l'altro. 26 ottobre 1972. trattandosi di crediti o beni soggetti a tassazione. per un verso.P. 637. In relazione alla suddetta norma. 58 del 2 novembre 1988 Oggetto: Imposta sulle successioni e donazioni .P.R. questa Direzione Generale (delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari). ha espresso l'avviso che appare comunque sostenibile la tesi della persistenza dei suddetti divieti.P.R. 49. 34 del citato D. Detto Organo legale. essendo venuta meno per l'Amministrazione la possibilità di promuovere le azioni occorrenti per assoggettare ad imposizione i beni eventualmente non denunciati. del D. n. con risoluzione ministeriale n. l'art. legatari o loro aventi causa se. ha chiarito che. n. poiché su tale interpretazione sono sorte motivate perplessità.Circolare n.Art. ai debitori del defunto e ai detentori di beni che gli appartenevano.R. 2° comma.10. che la previsione legislativa di cui al citato art. 637/72 nessun contributo specifico risultava dato alla questione. che il terzo non può decidere dei rapporti tributari (giudicando unilateralmente se l'Amministrazione sia incorsa o meno in decadenza) e. 281139 del 9 dicembre 1982. aderendo alla tesi . 26. volontaria della dichiarazione" dopo l’intervenuta decadenza") sarebbe praticamente irrealizzabile. con consultazione n. nel far presente che anche prima dell'entrata in vigore dei D. 637 Com'è noto. 49. di pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi.P. 34. si è ritenuto opportuno acquisire al riguardo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. fa divieto. secondo comma. n. non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione dei crediti e beni medesimi. Tuttavia. 637. ultima parte ("presentazione contraria.1972. né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. n. il quale impone ai giudici l'obbligo di comunicare al competente Ufficio del Registro le notizie relative ai trasferimenti risultanti dagli atti del processo. come. . 281139/82. per effetto di quanto dispone il primo comma dell'art. la Scrivente ritiene di dover rivedere il proprio precedente orientamento. gli interessati hanno l'onere di presentare la dichiarazione di successione. denunciando i suddetti beni ed esponendosi al pagamento delle imposte (con esclusione peraltro delle pene pecuniarie e degli interessi di mora) malgrado l'intervenuta decadenza. 49 è quella delineata nel primo comma. nel caso della voltura di immobili o di titoli o della trascrizione degli immobili nei registri ipotecari. manifestato con la menzionata risoluzione n. quinquennale o triennale a seconda dei casi. non è prevista alcuna limitazione temporale ai divieti e agli obblighi sanciti nel più volte citato art. nella parte in cui statuisce che la volturazione di cespiti. 49. a suo tempo non denunciati. Ne deriva che il decorso dei termini di decadenza. per esempio. quindi.Alla luce delle cennate argomentazioni. fa tuttavia sorgere a carico dello stesso 'l’onere” di adempiere a tale formalità (con il conseguente successivo pagamento delle dovute imposte) al fine precipuo di ottenere la restituzione dei beni appartenenti all'asse ereditario. ritenere sempre operanti. Ovviamente. tenuto altresì conto che l'unica ipotesi in cui l'avvenuta decadenza ha dei riflessi sul disposto dell'art. seconda parte. 49 e gli stessi si devono. 34. Deve. secondo comma . Al di fuori del suddetto caso. intendersi superata la risoluzione ministeriale n. dello stesso articolo. sempreché non sia decorso il termine di cui all'art. se fa venir meno per il contribuente 'l’obbligo" di presentare la dichiarazione di successione. le considerazioni suesposte valgono anche per tutte quelle ipotesi nelle quali sussiste l'interesse dei privati alla regolarizzazione dei regime civilistico di certi beni non dichiarati. Si raccomanda agli uffici competenti di voler curare la più ampia divulgazione della presente circolare. ma in possesso di terzi. o il pagamento di un credito. In tali evenienze. quindi. possa essere ottenuta mediante il solo pagamento dei tributi catastali. 271579 del 10 settembre 1976. per quanto attiene la competenza degli Uffici Tecnici Erariali . e l'art. Le modificazioni apportate .10. In quest'ultimo caso sarà cura dell'Ufficio predisporre idoneamente dei quadri sintetici al fine di fornire sempre. 1 .Circolare n. n. delle leggi del Catasto dei terreni approvato con R.P. 12. n. 597/73. 11 bis. con modificazioni. del Decreto legge 14 marzo 1988. n.3. indicazioni coerenti. 8. di nuova stesura. 1572. Peraltro è facilmente prevedibile il frequente ricorso agli Uffici da parte dei contribuenti al fine di prendere cognizione delle tariffe corrispondenti alla coltura praticata sia nel caso che la relativa qualità sia presente nel quadro di qualificazione del Comune di pertinenza sia che questa debba essere reperita nei Comuni o Sezioni censuarie confinanti o limitrofe in condizioni agrologicamente compatibili.1988 n. gli Uffici.riguardano l'art.1931.L.R. 1320 concernente le modalità cui attenersi per certificare il classamento di unità immobiliari non censite (o variate).5. in relazione alla Legge 13 maggio 1988. oggetto di trasferimento. 14. se richiesti. 154 di conversione.U. n. 154 di conversione con modificazione del D. L’art. 26 del D. 6 del 30 maggio 1988 Oggetto: Legge 13. con riferimento al Comune e per fattispecie uguali.1988.D. nonché dal paragrafo 175 della Istruzione XIV. Infine poiché la norma in questione non ha previsto l'eventualità che la coltura praticata non sia presente nei quadri di qualificazione della Provincia. 70 Si fa seguito alla Lettera circolare del 26 marzo 1988 n. 70. Al riguardo si osserva che i destinatari della norma introdotta da tale articolo sono i contribuenti e che nessuno adempimento è posto a carico degli Uffici Tecnici Erariali salvo quelli connessi al dettato dell'art. 11 bis detta nuove norme per la denuncia dei redditi dei terreni quando non vi sia corrispondenza tra le colture praticate e quelle risultanti in catasto. potranno fornire verbalmente quelle tariffe che vengono applicate nei casi in cui si rende necessario adottare il criterio della parificazione così come previsto dagli articoli 18 e 62 del T. per gli immobili non censiti.T. approvato con D.T. 4. L'art. n. all'U. delle imposte sui redditi. detta. comma 5% del T. 3) .T. peraltro. 917.R. precisa le procedure da rispettare per ottenere la definizione censuari di immobili non censiti in catasto edilizio urbano (o variati) oggetto di trasferimento. La domanda di voltura. competente per il territorio nel quale sono ubicati i beni o presso altro U. con allegata istanza non può essere spedita per posta e deve essere presentata o presso l'U. in modo puntuale. 22 dicembre 1986.R. abbiano assunto il carattere di ordinarietà. degli immobili iscritti in catasto sia dei terreni che dei fabbricati ed estende le disposizioni della valutazione automatica alle successioni apertesi ed alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986 per le quali non sia già stato definitivamente stabilito il valore imponibile. L'istanza deve scontare l'imposta di bollo non avendo la legge disposto in modo esplicito il contrario.E. 2) . i tempi da rispettare sia per la presentazione della domanda di voltura ed allegata istanza. così come modificato.E. norme per la determinazione del valore iniziale. L'Ufficio tecnico erariale. agli effetti dell'INVIM.2.E’ ovvio che qualora emerga l'applicazione dell'art. l'Ufficio dovrà avviare la procedura di istituzione di nuove qualità e classi. 42 .P. la domanda di voltura con allegata istanza.P.la legge in oggetto indica. la determinazione del classamento e della rendita catastale. Al riguardo si osserva quanto segue: 1) .tale volontà -agli effetti degli adempimenti di competenza degli Uffici Tecnici Erariali . 26. sia per 2 . In quest'ultimo caso l'Ufficio ricevente dovrà rilasciare ricevuta (come verrà specificato in seguito) e trasmettere.E.deve essere esplicitata formalmente con apposita istanza che deve essere allegata alla domanda di voltura relativa all'atto o alla successione per i beni interessati all'istanza stessa. competente. 11 bis che alcune qualità praticate. immediatamente con piego raccomandato. 12.U.nell'atto o nella dichiarazione di successione l'interessato deve dichiarare di volersi avvalere della disposizione che consente di richiedere.1988 n. inoltre. prevista dall'art. non presenti nel quadro di qualificazione. non è tenuto ad accertare la presenza di tale dichiarazione restando ciò di competenza dell'Ufficio del Registro. così come modificato dal D. per semplificazione procedurale e completezza. si suggerisce vengano formalizzate in fotocopia dell'istanza stessa.entro dieci mesi dal ricevimento dell'istanza l'Ufficio dovrà inviare all'Ufficio dei Registro un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita Ovviamente qualora la domanda di voltura unitamente all'istanza di accertamento venga presentata presso un Ufficio Tecnico Erariale non competente per territorio i dieci mesi decorreranno dalla data della presentazione e non da quella di ricevimento presso l'Ufficio Tecnico Erariale nella cui circoscrizione sono ubicati i beni. 154» con firma del funzionario e timbro dell'Ufficio. solo per richieste ai fini della dichiarazione annuale dei redditi. da apporre con timbro «per ricevuta dell'istanza depositata presso questo Ufficio ai sensi dell'art 12 della legge 13. 4) della presentazione dell'istanza l'Ufficio dovrà rilasciare ricevuta in duplice esemplare.come per altre carenze formali . l'Ufficio fornirà verbalmente e sulla scorta delle notizie fornite dall'interessato.88 n. Al riguardo si osserva che dati i tempi contenuti previsti per gli adempimenti del contribuente nella domanda di voltura potrebbero non essere riportati gli estremi di registrazione dell'atto. una rendita presunta.5. assegnando per il completamento dell'iter 60 giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico. così come prevede la normativa in vigore.la voltura deve essere comunque accettata salvo la successiva prevista regolarizzazione. 3 . o di registrazione della scrittura privata.P. con ben visibili la data ed il numero di protocollo (lo stesso della domanda di voltura) di presentazione e la dicitura. 52 del D. 5) . Tali ricevute. 131/86 per i beni non censiti o variati. In tal caso .R.la presentazione della ricevuta dell'istanza medesima all'Ufficio del Registro competente. Al fine di uniformare le procedure dei dipendenti Uffici Tecnici Erariali si dispone quanto segue: non dovranno essere rilasciate «rendite presunte» chiaramente finalizzate alle formalità previste dall'art. ovvero della data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successioni. Si raccomanda infine sia per le unità non censite che per quelle variate di avvalersi il più possibile delle procedure portate dall'art.P. Si suggerisce agli Uffici. . in sede di accettazione. l'Ufficio Tecnico Erariale dovrà. se l'istanza è stata formalizzata in modo diverso da quello suggerito. completo di marca da bollo. al fine di uniformare sia gli interventi dell'Ufficio. Per quanto concerne infine l'estensione dei criteri di cui all'art. nonché l'Ufficio del Registro presso il quale ha avuto luogo la registrazione.R.per richieste di classamento. unitamente a due copie in carta semplice della sola pagina 1 da valere come ricevuta. l'Ufficio accoglierà la richiesta di accertamento dietro esplicita istanza in carta legale. e gli estremi completi dell'atto stesso.. che i collegamenti (ricevute e certificato) con gli Uffici del Registro. si allega un prospetto (allegato C) contenente i coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali stabiliti. giustificate da un contenzioso in itinere debitamente documentato. a suo tempo. . verificare la presenza dei dati riconosciuti indispensabili dalla norma quali l'indicazione dei beni.nel trasmettere all'Ufficio del Registro le risultanze censuarie l'Ufficio Tecnico Erariale utilizzerà il modello allegato A. 11 della legge in argomento. . da pubblicizzare nei modi che l'Ufficio riterrà più opportuni. per i vari anni.nel caso di istanza allegata a voltura a seguito di successione. 131186 all'accertamento dei valori iniziali da utilizzare ai fini della INVIM. se presentato. 52 del D. 4 .dovrà far utilizzare l'unito modello (allegato A) da presentare. debitamente completato sia nella facciata interna che nella pagina 4 ovvero il modello allegato B.per le istanze non formalizzate con il modello predisposto da questa Direzione. l'Ufficio in sede di assistenza al pubblico . di prendere contatti con i Signori Notai della provincia per concordare l'eventuale utilizzo dello schema di istanza suggerito da questa Direzione. disposizioni al fine di accettare le domande di voltura degli immobili in argomento senza il prescritto certificato catastale. dovranno essere compilate con tutti i dati richiesti dallo stesso modello di nota meccanografico. A cura degli enti ecclesiastici. Si ritiene di sottolineare che le note di trascrizione relative al ritrasferimento dei beni di cui all'art. quindi. con servizio ipotecario automatizzato dovranno attenersi. 22. possono ottenere la trascrizione anche senza l'indicazione dei precisi riferimenti catastali dei beni trasferiti. questa Direzione Generale ha diramato la Circolare n. dopo aver constatato l'impossibilita' per gli Istituti ed Enti ecclesiastici di indicare i dati catastali. ha impartito ai dipendenti uffici. accettare la nota di trascrizione su modello meccanizzato anche senza l'indicazione degli intestatari e dei dati catastali dei beni trasferiti. l'indicazione degli intestatari e dei dati catastali dei beni oggetto del trasferimento. Al riguardo. fino al 31 dicembre 1989. 32 Oggetto: Imposte ipotecarie e catastali. compresa. Legge 20/05/85 n.m. 28. con lettera circolare n. le Conservatorie dei RR. Pagina 1 . n. notificare i dati una volta conseguiti.II. tra l'altro.ii. la Direzione Generale del Catasto. Il relativo codice dell'atto e il numero 411..L. con l'avvertenza che nel riquadro destinato alla descrizione dell'atto di cui si chiede la trascrizione sia indicato: "Devoluzione ad Enti Ecclesiastici ex artt. 28 e 30 della stessa legge.52). Testo: D'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia. Agevolazioni immobiliari delle conservatorie con Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Le conservatorie dei rr. non appena avranno la possibilita' di individuare gli intestatari ed i beni. 3/1473 del 9 c. 45 del 2/7/1987 per chiarire che i trasferimenti immobiliari. 222/85". D'altro conto l'esonero dal produrre ulteriori atti e documentazioni costituisce una specifica deroga alle vigenti norme (legge 27/2/85. 45 del 2/7/1987. 222/85. 222. 22. 222/1985. Nella richiamata circolare veniva peraltro precisato che le richieste di trascrizione da presentare alle Conservatorie dotate di sistema meccanizzato dovevano contenere tutte le indicazioni previste dai modelli meccanografici di nota. n. 222. Stesso esonero per le domande di volutra. 29 della Legge n. pertanto. 28 e 30 . L'Istituto centrale per il Sostentamento del Clero ha pero' rappresentato l'impossibilita' di individuare i beni da trasferire. In seguito all'entrata in vigore della legge 20/5/1985. alle disposizioni contenute nella circolare n. dovranno presentare alla Conservatoria competente una nota di rettifica ai fini dell'individuazione catastale. di cui agli artt.Ministero delle Finanze TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI Circolare del 18/05/1988 n. Con servizio ipotecario automatizzato dovranno accettare la nota di trascrizione su modello meccanizzato anche senza l'indicazione degli intestatari e dei dati catastali dei beni trasferiti purche' sia indicato nella descrizione dell'atto che si tratta di devoluzione ad enti ecclesiastici ex artt. 30 della L. Gli Istituti e d Enti Ecclesiastici. per le trascrizioni nei registri servizio ipotecario automatizzato. e. A) Presentazione domande di voltura ai sensi degli artt. E' stata altresi' rappresentata l'impossibilita' temporanea di indicare con precisione l'inventario patrimoniale e quindi i beni da trasferire. fatte salve. 28. 222. 31 prevede. la presentazione nonche' la trattazione delle domande stesse. 30 e dell'art. c) trasferimenti disposti con decreto del Vescovo diocesano dagli Istituti diocesani o interdiocesani a favore dell'Ente diocesi. n. 29. degli Enti parrocchia o dei Capitoli non soppressi (art. comma quarto). 1473 Oggetto: Legge 20 maggio 1985. ai fini della voltura catastale l'art. tutte le domande di voltura presentate ai sensi della legge 222/85 sono esenti dall'imposta di bollo e dai tributi catastali. non consentono di elencare le partite catastali su cui operare delle modifiche di intestazioni. D'altronde e' stato fatto presente da parte dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero (Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) che il disallineamento delle intestazioni con le effettive denominazioni degli Enti ecclesiastici da estinguere. 22. queste potranno essere prodotte per singolo Comune e comunque separatamente per il catasto terreni e catasto urbano. Cio' premesso. 22. cosi' come previsto per legge. b) trasferimenti relativi a beni che per legge passano dagli Enti beneficiali estinti agli Istituti diocesani o interdiocesani eretti ai sensi della legge stessa (art. prodotte ai sensi degli artt. parrocchiali. le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. ed allo scopo di uniformare. vicariali curati o comunque denominati" cosi' come elencati nell'art. che i predetti trasferimenti avvengano sulla base dei decreti ministeriali senza necessita' di ulteriori atti o documentazioni. Sintesi: Modalita' di presentazione della voltura catastale in caso di trasferimento di beni appartenenti ad enti ecclesiastici sulla base dei decreti ministeriali. Inoltre. nonche' dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. in esenzione di ogni tributo ed onere fino al 31/12/89. Pagina 1 . d) trasferimenti "ope legis" dagli Enti "Chiesa parrocchiale" agli Enti parrocchia eretti ai sensi della legge stessa (art. 29 della legge in oggetto. 22. Servizio di documentazione tributaria Testo: Sono pervenute da parte di alcuni dipendenti uffici.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 09/04/1988 prot. benefici capitolari. nell'ambito delle norme che regolano la materia catastale. nell'intento di rendere attuabile nel tempo la registrazione delle predette domande di volture. per le quali sara' quindi impossibile tecnicamente dar corso all'immediata esecuzione. per le iscrizioni tavolari. Ne consegue che potranno essere prodotte agli Uffici Tecnici Erariali domande di voltura prive dell'indicazione del numero di partita nonche' degli indicativi catastali dei beni oggetto di trasferimento. comma terzo). Nuovo assetto degli enti ecclesiastici. In merito si osserva che la legge suddetta prevede diverse ipotesi sinteticamente cosi' riassumibili: a) trasferimenti conseguenti ai decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano (art. richieste di chiarimenti per il trasferimento agli "Istituti per il Sostentamento del Clero" o ritrasferimento a taluni Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 28 della legge 222 del 20/5/1985. dei beni appartenenti alle "mense vescovili. 28). si dettano le norme e le procedure alle quali dovranno attenersi sia gli Enti Ecclesiastici sia i dipendenti Uffici. 28 e 30: Premesso che fino al 31/12/1989. 30). gli estremi del decreto ministeriale. Si ribadisce comunque che nelle domande di voltura di cui all'art.nel quadro A la dichiarazione "in sostituzione degli Enti Ecclesiastici estinti" seguita dall'indicazione della ditta da intestare. laddove fa riferimento ad Enti Ecclesiastici "o comunque denominati" esime poi dall'indicare nelle domande di voltura le informazioni relative alla cronistoria dei passaggi intermedi. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . Pertanto la continuita' storica richiesta nei modelli relativi va indicata o con il riferimento alla Legge 222/85 quando trattisi di beni gia' intestati ad Enti Ecclesiastici. . sostituire l'attuale denominazione catastale con quella indicata nelle domande di voltura di cui alla legge 222/85. in occasione di altri interventi sulle partite interessate. in esse dovranno essere indicati. le procedure esposte nei punti A) B) e C) devono essere applicate nei casi di accatastamento di nuove costruzioni o di variazioni di immobili gia' denunciati. D) Accatastamenti di nuove costruzioni o di variazioni di u.P.Lettera circolare del 09/04/1988 prot. al fine di accelerare la registrazione di dette volture. B) Trattazione delle domande di voltura: In via preliminare si ribadisce che le domande di voltura cosi' presentate ed accettate non potranno essere registrate fino a che non sara' stato possibile individuare gli intestatari dei beni oggetto del trasferimento. dovranno obbligatoriamente essere indicati gli estremi catastali dei beni oggetto di ritrasferimento ed allegati i decreti vescovili che ad essi danno luogo.P. 1473 Tali domande dovranno essere presentate e sottoscritte dal rappresentante dell'Istituto diocesano ovvero dell'Ente Parrocchia interessato. Ovviamente qualora vengano assegnate porzioni di particelle o di unita' immobiliari. mantenendo inalterate le quote di possesso e/o di reddito. 4 del D. L'art. . 650/72. di avvalersi degli elenchi degli intestati per individuare le partite su cui intervenire con registrazioni programmate. punto b) dell'articolo in argomento e di quella inerente il comma 7 qualora i beni risultino catastalmente intestati ad Enti Ecclesiastici estinti comunque denominati. ad eccezione di quella indicata nel comma 4. da cui risulti l'elenco degli Enti Ecclesiastici estinti. beni che gli Istituti o Enti potranno anche in seguito precisare con istanza in carta semplice.nel quadro B la dizione "intera consistenza". 28.R. Per analogia. Si suggerisce inoltre. . negli appositi spazi. L'Ufficio potra' comunque. 4 del D. restano operanti le norme contenute nell'art. 18 della Legge 47/85. 650/72. Per semplicita' operativa la registrazione di tali volture potra' essere eseguita direttamente dall'Ente Ecclesiastico risultante in Catasto al destinatario del bene.P. si invitano i dipendenti Uffici a fornire la massima collaborazione agli Enti interessati al fine di rendere piu' agevole e meno oneroso il conferimento dei beni in argomento. Data la complessita' dell'operazione. con esclusione quindi dei certificati catastali di cui all'art.gli estremi della legge che ne prevede l'esenzione dall'imposta di bollo (L 222/85). Si prega di dare assicurazione di adempimento.R. 4 del D. Alle domande di voltura cosi' compilate dovra' essere allegata soltanto la fotocopia della Gazzetta Ufficiale nella quale e' stato pubblicato il decreto del Vescovo diocesano portante l'elenco dei benefici estinti. 650/72.i. 29: Per quanto concerne invece i ritrasferimenti richiamati al punto c) della premessa anche essi in esenzione dall'imposta di bollo e dai tributi catastali. 44 di variazione.R. deve preventivamente essere approvato il relativo frazionamento. i seguenti elementi: . 29. ovvero citando gli estremi degli atti di trasferimento quando i beni risultino catastalmente intestati a persona fisica. C) Presentazione domande di voltura ai sensi dell'art. con le norme previste dal 5 comma dell'art. sulla base dell'elenco degli Enti Ecclesiastici estinti. ovvero prodotto il mod. di cui al comma 7 dell'art. n. prevista dall'art. salvo successive verifiche. del 14. Il 2° comma delle stesso articolo 11 consente di classare unità immobiliari site in Comuni (o zone censuarie) nei quali non si è provveduto all'integrazione dei quadri tariffa. 12 dello stesso D. integra la normativa portata dalla legge 131/86.L. 1320 Oggetto: Legge 13. 52 di detta legge.tra l'altro . 61 del 14 marzo 1988 ha pubblicato la Legge 13 marzo 38. 52 legge 47/85 . 11 stabilisce che le u. n. oggetto di trasferimento.3. Pertanto la sanzione. delle notifiche e degli adempimenti connessi alla normativa por dalla legge 131 del 1986 In particolare il 1° comma dell'art. Il 3° comma infine detta norme per la notifica degli atti catastali a mezzo posta.i.Lettera Circolare 26 marzo 1988.1988 n. a sua volta modificativo della legge 28 febbraio 1985.L. con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.3.L. n.semplificazioni per le operazioni di classamento degli immobili urbani. L’art.1988.termine per la presentazione in catasto di dichiarazioni e denunce ex art. Per quanto riguarda le competenze delle sezioni catastali.D. 1 possono essere classate anche senza visita sopralluogo. 70 Semplificazione procedure di accatastamento degli immobili urbani La Gazzetta Ufficiale n. n. al 2° comma dell'art. 68 di conversione del D. la legge 68 del 1988 in oggetto. 1. troverà applicazione solo dopo tale data. 70 concernente . 12 gennaio 1988. dichiarate con i vecchi modd. sposta al 30 giugno 1989 il termine per la presentazione in catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione e delle denunce di variazione afferenti immobili ultimati entro la data di entrata in vigore della legge 47/85. In particolare prevede che per gli immobili urbani non ancora censiti. La stessa Gazzetta Ufficiale pubblica altresì il Decreto legge 14 marzo 1988. 68 . il soggetto obbligato alla presentazione 1 . 47. n. con riferimento al quadro tariffario di altri Comuni (o zone censuarie) aventi analoghe caratteristiche socioeconomiche e di tipologia edilizia. Al fine di fornire i necessari chiarimenti e dettare modalità operative alle quali gli Uffici dovranno attenersi. inviare al competente Ufficio del Registro. distribuzione dei vani) che dalle tecnologie costruttive e di normali rifiniture proprie della tipologia edificata. tipo mappale. 1 (e quindi di presumibile edificazione). l'Ufficio dovrà. comunque. oggetto di trasferimento. entro 10 mesi dal ricevimento dell'istanza.In fase di applicazione della normativa innovativa portata da detto comma. completo dei dati di classamento e rendita. 1.sia per conoscenza diretta sia perché ricadenti in comparti omogenei già in parte censiti . mappa) ed all'anno di presentazione del mod. che per la maggior parte delle unità da classare sia sufficiente un sopralluogo esterno volto essenzialmente ad individuare la categoria da attribuire alle unità immobiliari ed a quantificarne la classe in funzione delle informazioni desumibili sia dalla dichiarazione e relativa planimetria (livello di piano. consistenza. Si ritiene. sia per la scarsa numerosità di fattispecie già censite.i. alla tipologia edilizia dei fabbricato per quanto desumibile dagli atti catastali (dichiarazioni mod. copia del certificato catastale. individuare il Comune (o eventualmente. specifica istanza di richiesta di classamento per le u. 2° comma . contestualmente alla stessa. per ogni Comune (o zona censuaria) per il quale ritiene carente il quadro di classamento. cosà come recita il 1° comma in parola. E’ del tutto evidente che nei casi in cui le unità da censire siano chiaramente ascrivibili a ben determinate categorie e classi .della domanda di voltura presenti.La norma va applicata in relazione alla conoscenza del territorio.il classamento potrà avvenire. per fasce di tipologia i Comuni) che abbia le stesse caratteristiche socio-economiche. L’Ufficio dovrà.L. 70/88 1°comma . si dovrà procedere con sopralluogo tradizionale. si precisa quanto segue: Art. al fine di utilizzarne il quadro delle tariffe. Resta inteso che in tutti quei casi di difficile apprezzamento. 11 D. 2 . delle unità immobiliari oggetto di trasferimento. senza sopralluogo. sia per la particolarità dell'immobile. P. ad apportare le opportune modifiche ai modelli D e 5U. D. 70188 . copia dell'allegato prospetto. da sottoporre all'approvazione dei Ministero delle Poste. In attesa dell'attuazione pratica delle nuove procedure di notifica. potranno essere 3 .Per quanto riguarda la notifica a mezzo posta. riducendo notevolmente i tempi tra la fase di accertamento e quella di utilizzo dei dati censuari. si provvederà in sede di stampa della nuova modulistica di cui alla lettera circolare 3/1092 dell'83. o dal modello F1... 12 del D.R. Fin quando non verranno utilizzati i mod..L..ad invitare in Ufficio i possessori interessati per notificare loro le risultanze censuarie.. del Comune (o zona censuaria) preso a riferimento.. Si otterrà così un modello idoneo alle nuove esigenze. 131/86 e di cui si tratterà in seguito con riferimento all'art. dalla colonna 23 alla 32 compresa.in modo omogeneo. prima della sua stampa e distribuzione. 55 stesso. modifica realizzabile sovrapponendo.. Su detti modelli dovrà risultare la motivazione e la data in cui sono stati integrati con i dati censuari nonché la dicitura «in attesa di registrazione meccanografica».Detta operazione riveste carattere prioritario consentendo ai tecnici operatori di classare . Per quanto riguarda infine l'indicazione nelle scritture catastali.. 3° comma .» che dovrà essere apposta su copia dei documento catastale.ricorrendo alla norma del comma in parola . si invitano gli Uffici . Per quanto riguarda il classamento di unità variate le nuove risultanze censuarie. per intervenire sui 55 autoallestiti nei casi previsti dal comma in parola si dovrà ricorrere ad una modifica del mod. La norma prevista dal comma è di indiscutibile validità. in modo stabile.. questa Direzione Generale sta predisponendo un idoneo stampato. risultanti al quadro B del modello 44.1988. al quadro B.. In relazione alle operazioni di meccanizzazione le risultanze censuarie potranno risultare o dal modello 55 autoallestito o dal nuovo mod. L' avvenuta notifica dovrà risultare dalla sottoscrizione della motivazione «per notifica dei dati censuari relativi a .specie per gli accertamenti richiesti ai sensi del D. tutti completati dall'Ufficio con le risultanze censuarie.. D. mod.Prevede che contestualmente alla presentazione della domanda di voltura relativa ad u. un certificato catastale relativo alle u. 44) o compilando l'unito prototipo di attestato. Il certificato da inviare all'Ufficio del Registro. certificabile.i...Prescrive che entro dieci mesi dal ricevimento dell'istanza.... con l'avvertenza di apporvi sia la dicitura «in . attesa di registrazione meccanografica».... » L’atto così notificato deve ritenersi definitivo (concordemente alla giurisprudenza nell'efficacia degli atti amministrativi fino ad una loro eventuale impugnativa in sede di contenzioso) e quindi verrà inviato alla SOGEI per la registrazione meccanografica e. nel contempo.registrato il . mod. D. in esenzione di bollo e tributi. poiché i dieci mesi previsti dal 2° comma decorrono dalla data di presentazione delle stesse..ha sottoscritto l'atto di trasferimento. 2° comma . sia quella da sottoscrivere dall'interessato «per notifica dei dati censuari relativi a 4 . interessate.. oggetto dell'atto. Si renderà opportuno per i termini prescrittivi degli atti del Registro . Art 12 D..L. attestante la loro avvenuta iscrizione in catasto con l'attribuzione di rendita. 70/88 1° comma .i. Detta istanza dovrà essere sottoscritta dall'interessato o da chi per lui . venga presentata specifica istanza per l'attribuzione della rendita catastale alle u. Si fa osservare che qualora entro i 60 giorni successivi alla notifica pervenisse copia dei ricorso alla Commissione Tributaria.F1. non ancora censite.i.. dovrà riguardare le u.... per le quali è stato notificato all'interessato il classamento e la rendita e potrà essere formalizzato o su fotocopia del modello d'Ufficio (mod.notificate su copia dello steso. l'Ufficio deve inviare all'Ufficio dei Registro competente.i. mod. Al riguardo occorre fare alcune considerazioni: la voltura e l'allegata istanza potrebbero essere presentate non tempestivamente all'Ufficio e. 55...comunicare all'Ufficio del Registro stesso. la data di ricevimento dell'istanza di attribuzione di rendita per le unità immobiliari di cui all'atto del .. si dovrà darne comunicazione all'Ufficio del Registro con riferimento all'istanza di attribuzione di classamento richiesta ai sensi della legge 131/86. Pregasi assicurare adempimento. inoltre. A tale fine questa Direzione Generale sta predisponendo un prototipo di scheda che. 5 . In relazione. non si mancherà di emanare altre disposizioni applicative anche in relazione a particolari quesiti che verranno avanzati. a tempi brevi. verrà trasmessa ai dipendenti Uffici. agli indubbi caratteri innovativi portati dalla nuova normativa.L’applicazione di detto articolo richiede una particolare gestione delle scadenze e delle altre informazioni. 650. 747 Oggetto: Obbligo di indicare gli estremi di registrazione alle domande di voltura. Pertanto l'obbligo di allegare copie contenenti i dati di registrazione resta valido esclusivamente per le denunce di successione. n 131.P. 131 art. 4 del D. 26/10/1972.R.10.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 16/02/1988 prot. tale obbligo non sussiste qualora trattasi di atti emessi dai pubblici ufficiali cosi' come elencati alle lettere b) e c) dell'art. Quesito. negli atti allegati Servizio di documentazione tributaria Sintesi: In relazione al dpr del 26. Testo: Facendo seguito al quesito posto da alcuni dipendenti Uffici in merito all'obbligo che nelle copie degli atti traslativi da allegare alle domande di voltura siano indicati gli estremi di registrazione. 10 non si pone l'obbligo di allegare gli estremi di registrazione degli atti nelle domande di voltura per quelli emessi dai pubblici ufficiali.P. cosi' come contenuto nell'art. la scrivente chiarisce che in base alla mormativa prevista dalla lettera e) dell'art. 4 ed in base alle normative del dpr del 26/4/86 n. 66 del D. 10 della medesima legge. Pagina 1 . 66 e art. 650 art. n. 26/4/1986.R.72 n. e a chiedere. 28). chiese parrocchiali ed Enti parrocchie. 222/1985. 28 e 30. 29. non vengano fornite indicazioni circa i singoli beni oggetto di trasferimento. salvo. ai sensi della legge n. terzo comma. devono avvenire sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli (salvo per iscrizioni tavolari quanto previsto dalle leggi vigenti). In attuazione del predetto disposto di legge. debbano avvenire sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli. si ritiene opportuno fornire. c) tra Enti chiese e nuovi Enti parrocchie (art. 19 del regolamento di esecuzione preveda la produzione della copia (e non copia autentica) del decreto ministeriale che da' titolo ad ottenere la trascrizione ai sensi degli artt. 222. secondo comma. 19 del relativo regolamento di esecuzione . b) tra Enti beneficiari ed Istituti per il sostentamento del clero (art. 28 e 30. le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. 29. terzo comma).P. altresi'. quarto comma. d) tra Istituti ai quali siano stati gia' precedentemente assegnati (art.il D. per le iscrizioni tavolari. Sintesi: Ai sensi della l 20/05/85 n. art. Cio' stante. terzo comma.1987. le quali insistono nel richiedere una dettagliata descrizione di tutti i singoli cespiti trasferiti con l'indicazione dei precisi riferimenti catastali. 30). 45 Oggetto: Imposte ipotecarie e catastali. al riguardo. mentre per i Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria . in sede di trascrizione di beni immobili oggetto di trasferimenti o ritrasferimenti. Per i trasferimenti e' prevista anche copia autentica del provvedimento del vescovo che individua i beni in oggetto. Alle domande di trascrizione deve essere allegata la copia del decreto ministeriale di cui ai citati articoli.2. In ordine al titolo da produrre non v'e' dubbio che il citato art. la Conferenza episcopale italiana.. quarto comma . siccome sono sorte difficolta' presso alcune Conservatorie dei RR. i chiarimenti che seguono. Orbene l'art. la produzione di copie autentiche dei decreti che danno titolo alla trascrizione. 31 secondo comma. 31. interdiocesani.R. 22. tra Istituti diocesani.ritrasferimenti).ha infatti stabilito. Testo: Problemi interpretativi sono sorti presso alcune Conservatorie dei RR. 28 e 30. 22. Alcuni chiaramenti sulle formalita' di trascrizione e di volture catastali per trasferimenti e ritrasferimenti di beni immobili tra istituti diocesani e chiese. 28 e 30.Ministero delle Finanze TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI Circolare del 02/07/1987 n. l'art. della legge in esame prevede che le formalita' di trascrizione e di volture catastali relative ai trasferimenti di cui agli artt. La predetta legge prevede infatti. senza necessita' di ulteriori atti o documentazioni. con la circolare del 4 aprile 1987. che i trasferimenti immobiliari possano avvenire: a) per fusione o separazione tra Istituti diocesani ed interdiocesani (art. ferma restando la descrizione e la indicazione dei dati catastali per i ritrasferimenti ex art.II. Tenuto conto di quanto sopra. 22. ha dato le necessarie indicazioni ai responsabili diocesani affinche' nelle note di trascrizione di cui agli artt. tra l'altro. le formalita' di trascrizione e volture catastali relative ai trasferimenti di cui agli art. che alle domande di trascrizione debba essere allegata la copia del decreto ministeriale di cui ai citati articoli con gli estremi della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 13. n. 33 .II. che lo specifico esonero dal produrre "ulteriori atti o documentazioni" e l'espressa previsione delle "indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia" per le iscrizioni tavolari. Per detti titoli. la scrivente esprime l'avviso che ai legali rappresentanti dei nuovi enti (Istituti o Enti parrocchie). Circa. con le conseguenze che da essa ne sarebbero derivate. devono essere indicati gli estremi della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. nella esecuzione delle formalita' relative alla trascrizione dei beni trasferiti ex artt. Si ritiene. Le Conservatorie dei registri immobiliari dovranno.II. altresi'. in carenza delle quali la formalita' non potra' essere effettuata. Ove la formalita' venga richiesta ad una Conservatoria dei RR. di ostacolo all'esecuzione della pubblicita'. anche se privi dell'indicazione dei precisi riferimenti catastali dei beni trasferiti. altresi'. parrocchie e capitoli non soppressi. alle disposizioni suindicate. poi. voluta dal legislatore in conseguenza della frammentarieta' dei cespiti oggetto di trasferimento. n. 52). infatti. vengono individuati ed assegnati a diocesi. 28 e 30 della legge 20 maggio 1985. 28 e 30. 28. ai sensi dell'art. ma sarebbero risultate. occorrera' fornire le indicazioni espressamente previste nei modelli meccanografici di nota automatizzata. si sostanzino in una specifica deroga alle attuali norme di trascrizione (legge 27 febbraio 1985. che gia' adotti il sistema meccanizzato. n. 45 ritrasferimenti detto decreto debba essere corredato. assai spesso ab antiquo che avrebbero reso non solo difficili le occorrenti ricerche dei dati risalenti lontano nel tempo.Circolare del 02/07/1987 n. nonche' della loro provenienza. inoltre. possa consentirsi di ottenere la trascrizione sulla base dei citati titoli. del loro elevato numero. attenersi. da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano col quale i beni trasferiti. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . 222. pertanto. l'indicazione dei beni oggetto di trasferimento ai sensi degli artt. come concessionaria. concedente servitu' SNAM S. S. inerenti l'intestazione di immobili costruiti Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Per l'intestazione della ditta per gli immobili costruiti dalle ditte in oggetto su aree rese disponibili con servitu'.U.beninteso limitatamente ai soli fabbricati ed aree di pertinenza e' la seguente: .A.A" una richiesta di chiarimento in merito all'intestazione da indicare nei Modd. ed in particolare di quelli fra i suddetti immobili che insistono su aree non acquistate in proprieta' ma rese disponibili attraverso una costituzione di servitu' che "perdurera' tutto il tempo di esercizio dell'impianto".U.M. non dara' luogo ad apposizione di alcuna annotazione di riserva ("RIS").E. 966 Oggetto: N. che sara' la stessa da riportare nel Mod. Si prega assicurare adempimento. 55 autoallestito. Si precisa in merito che la procedura da adottare . Testo: E' pervenuta alla scrivente.A...I.A.p. da parte della "SNAM S. . Per quanto riguarda l'accertamento.A.N. nei modelli 55 autoallestiti dovra' essere riportato il nome del concedente le servitu' e S. 55 M autoallestiti per l'accatastamento dei fabbricati e manufatti esistenti lungo il tracciato dei metanodotti (che. come peraltro quelle analoghe acquisite dalla SNAM in proprieta'.N.C..la forma: "X Y . le U.A.U. dara' luogo al ripristino della esclusiva intestazione della partita alla ditta ora concedente servitu' col mezzo di una semplice istanza (che assume carattere di denuncia di variazione) e non di una domanda di voltura.sul Modello 55. o quasi. investe la totalita'.P...Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 19/03/1986 prot.. oltre alle usuali informazioni tecniche e all'eventuale tipo mappale deve contenere (a solo scopo informativo) copia dell'atto di asservimento che ovviamente pur creando discontinuita' tra C.il Mod. S.P. Chiarimenti dalle S.T. 3/SPC. Pagina 1 . delle province).anche in deroga alle formule vigenti . dovra' assumere .. . e C. come noto.p. nella colonna delle "aliquote" non dovra' essere riportata alcuna indicazione..E.nel frontespizio la ditta da indicare.M. L'eventuale cessazione della causa che motiva la servitu' e cioe' l'abbandono della utilizzazione dell'immobile servente per la gestione del metanodotto. in argomento dovranno essere catalogate nella categoria "E/9". con sede in Milano concessionaria della servitu'". 13 ha sostituito l'art.1. Nuove norme in materia di pubblicita' immobiliare e di servizio ipotecario identificativi catastali. quelle relative ad immobili denunciati al catasto in epoca antecedente l'attuazione della circolare n.c. 16 Oggetto: Legge 27. n.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 04/10/1985 n. consistenti nel foglio di mappa. 52.1985 la circolare n.c. esprime in tal caso solo un dato di individuazione transitorio. concernente la indicazione dell'immobile nelle note. Servizio di documentazione tributaria Testo: Il 2 settembre u." E' importante rilevare che nella frase surriportata ("ritenendo il legislatore che il nuovo termine adottato si riferisce a tutti gli elementi che individuano l'immobile secondo il vigente ordinamento catastale. non ancora accatastati per il beno noto fenomeno del costituirsi di un gravoso arretrato . Ed e' ancora piu' rilevante che possano essere ravvisate nel catasto urbano non poche situazioni . ma non esclusivamente. consistenti nel foglio di mappa. 2826 c.M. e pertanto proprio in tale informazione consiste l'elemento di individuazione catastale voluto dalla legge. 12-13): "L'art. nel numero di particella e nel subalterno"). n. 59. 679".10. Giova constatare che la ricordata circolare n. approvata con D.1985. in quanto richiamato. che detta nuove norme in materia di pubblicita' immobiliare e di servizio ipotecario. 52.segnatamente.2. e' entrata in vigore la legge 27. fra l'altro espressamente riconosciuto al punto c) del sottoparagrafo "Per il catasto edilizio urbano" del paragrafo 5 della "Istruzione per l'attuazione della legge 1. Sintesi: Gli immobili devono essere individuati secondo il vigente catastale col foglio di mappa. nel numero di particella e nel subalterno.2. Si rileva innanzi tutto che il nuovo testo legislativo. che si trascrive per la parte riguardante gli uffici tecnici erariali (pagg. La legge opportunamente ha stabilito che l'immobile deve essere specificato nelle note con "i dati di identificazione catastale".1969.85 n. individuante per l'appunto di bene in via transitoria. 2/1984 si era mossa invero dichiaratamente (vedasi il primo comma introduttivo e piu' in generale l'intera premessa) nel quadro dell'orientamento politico che e' all'origine Pagina 1 . numero di particella e ordinamento subalterna..nelle quali il solo elemento di identificazione catastale disponibile. dagli articoli 2659 e 2839 del c. come e' stato. nel numero di particella e nel subalterno") vanno chiaramente distinte una parte dispositiva ("gli elementi che individuano l'immobile secondo il vigente ordinamento catastale") ed una parte meramente esplicativa con valore esemplificativo di massima per il caso piu' consueto ("consistenti nel foglio di mappa. 2 del 20.1969. rapportato alla specificita' del tipo di frazionamento da cui deriva. Ed infatti e' appena il caso di ricordare anzittutto che per il maggior numero di immobili rustici il subalterno non ha alcuna significativita' e quindi motivo di sussistere ed altresi' che. e' fornito dal numero di protocollo e relativo anno.11. ritenendo il legislatore che il nuovo termine adottato si riferisce a tutti gli elementi che individuano l'immobile secondo il vigente ordinamento catastale.s.1984. 5. ha eliminato l'obbligo della indicazione dei tre confini nelle note.8. potendo esso essere rappresentato da una lettera (tipi di frazionamento con approvazione rinviata alla presentazione della domanda di voltura). Al riguardo la Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari ha emanato in data 7. poiche' esso mantiene innegabilmente il carattere di conformita' all'ordinamento catastale. modificando cosi' la locuzione adottata dal precedente testo (numero del catasto o delle mappe censuarie). che pertanto sancisce definitivamente.2. Le urgenze imposte dagli afflussi in attuazione della legge 28. 16 della legge 27.1985. n.1985 n. 52: da tale intendimento era derivata in particolare l'indicazione della presentazione della scheda di partita autoallestita (Mod. che peraltro mantiene ed anzi rafforza la procedura di presentazione del mod. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . ancorche' implicitamente. 47 hanno poi costretto alla emanazione di nuovi interventi parzialmente modificativi in materia. 55 autoallestito. e cio' proprio con specifico riferimento all'attuazione della legge in argomento. 55).2. la validita' di tale procedura. 15/1985.Circolare del 04/10/1985 n. di cui per conseguenza si raccomanda vivissimamente l'attuazione. fra i quali si segnala la circolare n. 2/1984. unificando la procedura. Testo: I condizionamenti imposti dalla pressione degli imprevedibili afflussi in attuazione della legge n. Si dispone altresi' che anche gli accatastamenti di nuova costruzione da presentare in previsione di atti traslativi o per la richiesta dell'abitabilita' (1 comma dell'art. 2826 del codice civile. e che del pari in occasione delle variazioni. 47/1985. anche piu' protocolli per lo stesso genere di operazione.come gia' previsto nel nuovo Mod. 55. unitamente all'approssimarsi del termine previsto per l'entrata in vigore della legge n. la funzione di certificazione. riguardante le nuove costruzioni. gia' temporaneamente modificate dalla circolare n. mentre quella per le variazioni puo' essere utilizzata come ricevuta provvisoria. resta valida come specifica dei documenti presentati. consentendo cosi' una Pagina 1 .Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 29/07/1985 n. l'attuale protocollo dovra' proseguire per l'accettazione delle domande di voltura mentre per le altre operazioni dovranno essere istituiti.con particolare riferimento all'art. seppure marginalmente. inducono a rivedere. e qualora l'Ufficio lo ritenga opportuno. degli accatastamenti di nuova costruzione e delle variazioni. tutti si dovranno concludere con il rilascio immediato della copia del Mod. e pertanto nel Mod. vengano consegnati in seconda sezione come gia' indicato nella circolare n. 52/1985 .che tutte le richieste di accatastamento e variazioni possano essere sottoscritte dai professionisti iscritti agli albi che. n. 97 (uno o piu') come sopra costituiti. Modalita' di per nuove costruzioni o variazioni consistenze esistenti.munita a vista da parte dell'Ufficio del numero di partita . previa la sola regolarizzazione amministrativa.3/2223 del 20 luglio 1985. dichiarino di agire per conto di chi sarebbe tenuto a presentarle. 5/1985 e disciplinate altresi' dalla avvertenza metodologica contenuta nella lettera-circolare prot. 1N . Pertanto la ricevuta prevista in detta circolare. che i protocolli Mod. 13 che modifica l'art. Sintesi: Disposizioni presentazione Utilizzo dei alle 3/2223 circolari 2/84 e per gli adempimenti 5/85 e relativi Servizio di documentazione tributaria ai professionisti iscritti agli albi. Per l'accettazione dei documenti di accatastamento di nuova costruzione.44 sia posta in condizioni di poter essere utilizzata per lo stesso scopo.possa svolgere (quando occorre). con effetti per rinvio anche sull'art. variazioni e fabbricati rurali. talune delle norme dettate con la circolare n. alle leggi nn. Si introduce il criterio . R relativo deve essere apposta la firma e timbro del professionista in luogo della lettera di incarico professionale. la quarta sezione dovra' pertanto fornire alla seconda sezione i Mod. Tale facolta' si estende anche alla richiesta di copia di planimetrie. 47/1985. 15 Oggetto: Integrazioni procedurali lettera-circolare prot. 97. La disposizione deve consentire l'apertura di piu' sportelli per il rapido smaltimento di accettazione delle documentazioni. la copia da restituire del Mod. per quelli riguardanti la sanatoria edilizia in quanto. 5/1985. la cui copia . 52 della legge n. modelli per accatastamenti. n. in considerazione dei motivi gia' espressi. Si stabilisce inoltre. I mutamenti che si ritiene opportuno introdurre sono mirati principalmente a non perdere l'obiettivo di consentire che le dichiarazioni di nuova costruzione siano accompagnate dal mod. altri Mod. 47/85 e 52/85. sotto la propria responsabilita'. 97 vengano dalla quarta sezione fisicamente disgiunti per le operazioni di accettazione delle domande di voltura. contraddistinguendoli con una serie letterale. 55-autoallestito fornito di identificativi definitivi fin dall'origine. 2659 -. riscossi i tributi dovuti e rilasciata la ricevuta. si precisa infine che sara' cura del professionista. Qualora lo si voglia utilizzare anche come tipo di frazionamento.prenotati a Mod. Esse appariranno nel contesto della ricapitolazione che segue. con cui si vuole opportunamente richiamare la procedura al momento attuale. e quindi ottenere il rilascio del "secondo originale" in vista di una transazione che interessi la parte residua dell'appezzamento. compatibilmente con la possibilita' connessa alla situazione logistica. Qualora le particelle da richiedere o autenticare derivino da un tipo di frazionamento per il quale sia stata rinviata l'approvazione e quindi ancora non indicato in mappa. 47/1985. e' ovvio. . che non impone l'autenticazione della copia della documentazione. 2/1984. occorre compilare il Mod. senza alcun intervento da parte dell'Ufficio. Interpretando compiutamente la norma portata dal 1 comma dell'art. si deve indicare nel Mod. 97. In ambedue i casi l'Ufficio deve provvedere. Per rendere piu' attuabile il suggerimento dato. Il professionista puo' predisporsi direttamente il Mod. deve corrispondere a quanto attualmente indicato nei fogli di visura.).) deve essere richiesto all'Ufficio con Mod. puo' essere consentito ai professionisti di estrarre disegni dal foglio di visura.Circolare del 29/07/1985 n. 15 protocollazione definitiva che altrimenti dovrebbe essere ristabilita in quarta sezione. predisporre la copia della documentazione catastale da presentare al Comune per la richiesta dell'abitabilita'. sia necessario sviluppare il disegno del lotto o porzione di esso. consegnare la copia di quella depositata presso il Comune (art. Lo sviluppo.Tipo mappale (Mod. A) ACCATASTAMENTO DI NUOVE COSTRUZIONI URBANE 1 . nella condizione di restituire immediatamente l'estratto. I numeri finora utilizzati dalla seconda sezione per il rilascio di ricevute dovranno esser lasciati provvisoriamente liberi nei sopradetti Mod.C.. produrre una ulteriore copia in bollo. In questo caso la ricevuta o sua copia va unita al tipo mappale da presentare. il professionista deve indicare gli estremi dell'atto sul Mod. 50 . 14 del Mod. 18 legge n. Vengono pure aggiunte o ricordate alcune precisazioni dettate particolarmente dalla necessita' del condono.necessari per la distinzione fra lotto edificato e parte residua. Tuttavia puo' presentarsi il caso che esso serva anche per definire il "lotto edificato" nell'ambito di un piu' ampio appezzamento individuato da una o piu' particelle. senza obbligo di introduzione in mappa del tipo. 2 . utilizzando la procedura prevista (cod. R. a scelta del professionista. 51 modif. Le misure da indicare devono esser quelle realmente Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . e pertanto si abroga la relativa disposizione contenuta nella circolare n.originale e 1 copia) Si ricorda che il tipo mappale ha l'obiettivo di definire nel lotto la rappresentazione dei corpi di fabbrica edificati. ad esempio la presentazione della denuncia di nuova costruzione di fabbricati rurali o la loro trasformazione in urbani. l'estratto deve essere desunto dal tipo stesso. indicandoli sull'estratto e opportunamente anche sul tipo rinviato. R. 51 stesso. mentre se ne e' richiesta la convalida. contestualmente all'accertamento delle intestazioni catastali. Non si ritiene di enunciare una per una le modifiche apportate alla circolare n. per essere completati quanto prima dalla sezione stessa.C. poiche' pone l'Ufficio. se l'estratto viene richiesto. Quando. e' necessario che esso sia presentato preventivamente all'Ufficio. il tipo mappale non costituisce tipo di frazionamento.Estratto di mappa per la redazione del tipo mappale L'estratto (Mod. puo' essere espresso in scala o come semplice abbozzo. a prenotare sul Mod.C. 51 F TP per la dimostrazione del frazionamento. questo va rappresentato o sullo spazio del modello non utilizzato per l'estratto o su un lucido da allegare al tipo. R. 51 modif. al solo scopo di ottenere il rilascio immediato dei numeri di mappa . 50 i numeri necessari per l'immediata sostituzione dei subalterni letterali richiesti. 47/1985) ed attendere i tempi necessari per l'approvazione preventiva. 47/1985. desumendolo da un foglio di mappa in suo possesso o da analogo estratto precedentemente acquisito e. rinviando la formalizzazione di convalida a quando sara' introdotto in mappa il tipo mappale. fino alla scadenza dei termini previsti dalla legge n. In questa evenienza. Tale procedura e' da consigliare. per meglio indicare le misure di rilievo. l'atto traslativo che contiene il tipo non approvato. 5/1985. 52 della legge n. Esso. Pertanto. 51. farlo convalidare. Nel caso della seconda condizione dovra' essere costituita la ditta catastale.Circolare del 29/07/1985 n.. dei quali non sono obbligatori i dati anagrafici completi se non conosciuti.i. e pertanto vanno depennate in rosso sull'estratto di mappa le eventuali linee inutili ai fini della chiarezza del "lotto" e i numeri delle particelle da sopprimere. al quadro B tutte le particelle intere e quelle definite nel quadro A che compongono il lotto con le relative superfici. 3 Denuncia di cambiamento (Mod.originale e 1 copia) In attesa di una nuova ristampa del Mod. Esso deve contenere: 1) nella prima pagina. della circolare n. qualora l'intestazione catastale non corrisponda alla ditta che dichiara l'immobile. 3 SPC. oltre al Comune ed eventualmente la sezione censuaria.con parziale innovazione . alla presente circolare si allega un prototipo.2. nonche' gli eventuali fabbricati preesistenti e demoliti. quando l'immobile e' costituito da una sola unita' immobiliare anche se articolata in piu' corpi di fabbrica. Si invitano gli Uffici e gli Ordini professionali a farne copie per la massima divulgazione e per la immediata utilizzazione. coprendo con detti indicativi sia la parte edificata che le aree scoperte e. solo l'ultimo atto traslativo che in questo caso e' obbligatorio allegare. quale delle due condizioni si e' verificata. che ai soli fini della conservazione del Catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione e diritto. eseguita dal professionista. formalmente piu' idoneo a contenere le informazioni richieste per l'accatastamento. gli atti da indicare sono quelli antecedenti il passaggio a partita 1 ovvero. atte ad individuare il lotto edificato. nonche' la firma di uno degli interessati o del professionista. per i quali e' necessario allegare il Mod. facendo precedere o seguire quella delle aree scoperte. che comunque non puo' essere inferiore a 1:500. c) l'orientamento e la scala prescelta per la rappresentazione dell'elaborato. gli estremi degli atti traslativi che ne assicurano la continuita' storica e'. nel caso di piu' fabbricati. il nome del redattore del tipo mappale o che sottoscrive la dichiarazione di rispondenza topografica (vedi I. e . 44 di variazione ovvero dichiarare che essi non sono censiti nel C. 3 SPC . Nel lotto devono essere rappresentati i soli fabbricati.E. Diversamente da quanto previsto dalla circolare n. scegliendolo tra quelli che lo costituiscono. sara' iscritta sul Mod. l'elenco di tutti i denuncianti l'immobile completi dei dati anagrafici. quando le particelle sono fin dall'impianto in detta partita. 55-autoallestito. Esso non e' necessario e quindi non richiesto. barrando l'apposita casella. di essere consecutiva per ciascun corpo di fabbrica. le particelle eventualmente suddivise. il professionista stesso decidera' quale numero attribuire all'intero lotto. 2/1984. al quadro C l'elemento di identificazione attribuiti dopo le eventuali indicazioni di soppressione di particelle eseguite sul tipo mappale e la superficie complessiva del lotto. 15 riscontrate sul terreno e qualora nella mappa si riscontrino difformita' con le misure rilevate. partite e intestazioni catastali da desumersi dagli atti del Catasto terreni. 3) nella terza pagina al quadro D. Si ricorda che nei casi di particelle iscritte in Catasto nella partita "enti urbani". 4 Elaborato planimetrico (originale) L'elaborato va compilato solo per le dichiarazioni di nuova costruzione o di ristrutturazione totale e costituisce la chiave di lettura della subalternazione delle u. Pertanto l'elaborato deve contenere: a) l'indicazione del Comune ed eventualmente della sezione censuaria e del foglio di mappa. b) la rappresentazione della mappa di Catasto terreni da lucidarsi direttamente dal tipo mappale. La rappresentazione dei fabbricati deve comunque sempre risultare nell'estratto rilasciato o autenticato.ad esso deve graffare tutti i corpi di fabbrica rappresentati. ovvero della ragione sociale e dei rispettivi titoli di possesso. con l'avvertenza di indicare prima i denuncianti poi quelli rilevati dall'ultimo atto traslativo o dalle scritture catastali.U. deve esserne data notizia sul tipo.2.u. Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria . La regola da ossservare nella subalternazione e' quella di utilizzare sequenzialmente i numeri. escluse quindi linee che definiscono pertinenze scoperte esclusive o comuni. 2/1984). 2) nella seconda pagina al quadro A. 15 d) le strade ed i confinanti. ecc. La scala di rappresentazione deve essere uguale per tutto il fabbricato e scelta dal professionista tra le scale 1:100 o 1:200 per unita' censibili nei gruppi A -B . e) di ogni piano. A e B) Ogni planimetria deve definire compiutamente la rappresentazione grafica dell'unita' immobiliare urbana e pertanto vanno compilate tante schede quante sono le unita' dichiarate. completata con le stesse notizie previste nel modello usuale. Si chiarisce che negli anzidetti quadri non devono essere indicati quegli intestati che. 1 .)..Circolare del 29/07/1985 n. interno. Per facilitare le riproduzioni con mezzi ottico-meccanici e' consigliabile utilizzare i formati A/3 o A/4 e. possono essere indicate. . ecc). la rappresentazione delle parti coperte e di quelle scoperte... fogli disgiunti di essi."1" per tutti gli intestati componenti la ditta catastale.2 della circolare n.u.. ovviamente corrispondenti a quelli attribuiti nell'elaborato planimetrico e Mod.i. h) firma e timbro del professionista. interno.Parte I.codici fiscali dei soli dichiaranti. anche abbreviata nel caso di molti intestati. f) i riferimenti di foglio. " 6 . f) per ogni porzione rappresentata.u. qualora il professionista per sua scelta lo ritenga opportuno. per ogni subalterno assegnato. 3 del Mod. come richiesto nel quadro D di pagina 3 del Mod. numero del box. 7 Mod..). subalterno. 5 Planimetrie (Mod. " 3 . a scelta del professionista. 6 Mod. la dicitura "Ditta intestata a Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria ..gli intestatari della ditta esposta nel frontespizio del Mod. solo il contorno dell'edificato e l'indicazione dell'accesso delle u.. viale di accesso. il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di posizione (interno)..C e non inferiore a 1:500 per i gruppi D . il timbro e la firma del professionista. vanno utilizzati per le sole unita' immobiliari ricadenti nei gruppi A. scala piano. va compilato il quadro "C" e/o "C bis" del Mod. " 2 . Non sono richieste misure per la definizione delle pertinenze esclusive o comuni. con i rispettivi titoli e quote. Essa deve contenere: a) il Comune ed eventualmente la sezione censuaria ed i dati toponomastici. c) i riferimenti di posizione (fabbricato. sono stati aggiunti ai dichiaranti per costituire la ditta catastale e in tal caso nello spazio dei "diritti reali" dovra' indicarsi "ciascuno per i propri diritti". b) la ditta. l'altezza interna ed i confinanti espressi con il solo riferimento di posizione (interno n. B e C. con l'avvertenza di rappresentare integralmente la delimitazione delle aree scoperte.. particella.. g) la data. In esso deve essere indicato: co1. Nel caso di notevole dimensione e' consentito rappresentare la pertinenza scoperta e il contorno della parte coperta in scala 1:500 e quindi la parte coperta in scala 1:100 o 1:200. mentre resta valido il Mod. 3 SPC. g) una legenda che.. ma. 1N .E.Parte II. e) l'orientamento e la scala di rappresentazione.i. ecc. oppure utilizzare la carta lucida millimetrata. 1N Parte I e Parte II I modelli. oppure quelli esposti nel quadro D di pag. palazzina. come gia' stabilito per cantine e simili. 3 SPC. 1N .. compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal professionista. 55. ecc. da indicarsi nello spazio bianco riservato per l'annotazione d'ufficio. vanno compilati tutti i quadri "c" e/o "c bis" del Mod. indichi la destinazione e i riferimenti di posizione (piano. Qualora tutte le unita' immobiliari costituenti il fabbricato appartengano alla stessa ditta. per le parti comuni non censibili (vedi I. utilizzato lo stesso indicativo dell'appartamento...nel caso di cointestazione nel titolo.3. condominio di Via. nel caso invece che anche una sola delle unita' dichiarate (ad esclusione dei beni comuni censibili) appartenga a ditta diversa. 55-autoallestito (originale e 2 copie) Il modello deve essere compilato con macchina da scrivere o a stampatello ed in modo chiaro con inchiostro di china. Per le porzioni di pertinenze esclusive (in generale i giardini) puo' essere. 2 per quelle riguardanti le categorie D ed E. godute da uno stesso insieme di unita' immobiliari (scale.) e' opportuno utilizzare un solo subalterno.3. box n. d) la rappresentazione dell'u. 3 SPC cointestandoli nel titolo "ciascuno per i propri diritti". androne. quando occorre... 2/1984). . le informazioni schematiche richieste per l'eventuale accertamento senza sopralluogo di variazioni censuarie.i. f) nella seconda pagina. tutti i riferimenti catastali desunti dal Mod.la sigla "N. La seconda sezione. nonche' quelle dichiarate ma non ancora in atti. I.Circolare del 29/07/1985 n. si dispone.i.C.utilita' comuni censibili (vedi par. Nel modello 44 del quale. " 37 . ai soli fini della conservazione del Catasto senza pregiudizio di qualunque ragione e diritto".C.u. possibilmente sotto col. 55. 2/1984. nel qual caso al Mod. nel senso che anche nei casi di ampliamento o demolizione parziale la u. 2 E 3 e.3.1. dopo aver completato la col.sigla "N. dichiarate nelle schede. Tutti i cambiamenti che si riferiscono a unita' immobiliari urbane gia' riportate a Mod. che pertanto coincidera' con quello indicato nel quadro A.dalla dichiarazione. e quelle per demolizione totale del fabbricato.". della circolare n.a quella in precedenza dichiarata. uno dei motivi elencati ai punti 1. 44. B) VARIAZIONI DI U.I. e' appena il caso di ricordarlo. Si precisa che qualora il numero di particella di seconda sezione indicato nella redazione del Mod. ovvero i numeri di protocollo e riferimenti toponomastici se la variazione si riferisce ad immobili dichiarati. deve indicarsi: a) il nome del denunciante o del professionista incaricato.C. 97 e data. qualora essa non corrisponda alla situazione reale. " 17/21 . " 9 . " 38 . la sezione quarta fornira' alla seconda sezione per ciascun comune i numeri da utilizzare e le colonne 47 e 48 con il numero di Mod. 55 o .se non in atti . 55 o . e) la ditta catastale.". 15 seguito di dichiarazione di N. 55 risulti gia' utilizzato dalla sezione quarta. 6. da desumersi dal Mod.3. ubicazione) e . " 12/15 gli indicativi catastali (come gia' espressi nell'elaborato planimetrico e planimetrie). rilascera' all'interessato copia del Mod. dichiarate con Mod. conserva il proprio subalterno. al punto 4.U.u. nel quadro A. 55. ed avere apposto un timbro. 44 va allegato un nuovo tipo mappale privo peraltro di dichiarazione Mod."1". 7 con l'indicazione della partita di C. Per le denunce di variazione conseguenti a fusione o frazionamento. cui va presentata in questo periodo di eccezionalita' tutta la documentazione prevista per l'accatastamento delle nuove costruzioni.E.sigla "N. " 53 . indicando nel quadro delle mutazioni la causale "Sostituzione riferimenti di mappa". ma non in atti. dovranno essere eseguite le operazioni connesse con le eventuali denunce di demolizione. " 22 .i.dati toponomastici e di posizione. di cui pertanto si conosce l'indicativo catastale. Le variazioni per fusioni di u. g) nel quadro B. compresi quelli che determinano una modifica in pianta del fabbricato." (Nuova Costruzione). h) nell'ultima parte del modello.nuove planimetrie. 3 SPC. devono essere denunciati con Mod.alla sostituzione. 2/1984).il numero delle u. per quelli non compresi nell'elenco. d) nel caso che la ditta richiedente la variazione non corrisponda alla ditta intestata a Mod. A tale proposito si introduce una modifica della circolare n. seguita. 448 contenute nel tipo mappale. Nella stessa occasione. numero. non convalidata da titolo reso pubblico. la indicazione delle unita' derivate dalla variazione.quando la variazione non coinvolge altre unita' immobiliari anche l'indicazione del subalterno.u. in attesa di una nuova ristampa si allega un prototipo piu' idoneo a contenere le informazioni richieste. 55. devono essere contenute nello stesso modello.per il quale. " 8 .C.i.quando previsto .u. la stessa dovra' procedere a suo tempo . b) a seconda dei casi. di cui si conosce solamente la data ed il numero di protocollo.se non in atti . . copia dell'atto che da' titolo per la diversa intestazione.U. completa dei soli dati conosciuti dal professionista (foglio."1" per tutte le unita' dichiarate. allegando . sara' Pagina 5 Servizio di documentazione tributaria . " 49 . c) il numero delle planimetrie presentate a corredo del Mod. 44 in duplice copia e separatamente per ciascuna u. contenente la dicitura "Continuita' storica da verificare". dagli intestatari risultanti dall'ultimo atto traslativo. 15 invece l'Ufficio prenotandoli a Mod. ovvero di qualche unita' non ancora dichiarata in un fabbricato in parte gia' denunciato. n. 97.29) e l'annotazione. per i riscontri delle agevolazioni eventualmente concesse con il condono edilizio. non dichiarate benche' di non recente costruzione. . Si dispone che tutta la documentazione sia prodotta in duplice copia. completa della ditta da iscrivere in Catasto cosi' come risulta dall'atto traslativo. una delle quali sara' restituita al richiedente dopo che l'Ufficio avra' apposto il numero di protocollo (Mod. Tutte le procedure sopraindicate devono concludersi con la consegna agli interessati della copia del Mod. In ogni caso si ribadisce che la richiesta di accatastamento va presentata con Mod. se richiesto e comunque secondo le disponibilita' dell'Ufficio da rendersi note con avviso al pubblico. a modifica di quanto indicato nell'allegato 17 della circolare n. nel quadro A i riferimenti di mappa e nel quadro B i soli riferimenti toponomastici: l'Ufficio dal canto suo provvedera' a completare il quadro B col riferimento di protocollo come per gli accatastamenti presentati prima della circ. 2 . a suo tempo trasferite con rogiti antecedenti l'anno 1970.di cui si unisce un prototipo per la divulgazione dal quale risultino. l'Ufficio deve rigorosamente renderne edotto anche il Comune interessato. i dati richiesti.Suddivisione di fabbricati gia' accertati rurali o di porzioni di essi La richiesta va presentata con Mod. Gli esiti di tale verifica andranno come di consueto notificati all'interessato per l'apertura di un eventuale contenzioso.Circolare del 29/07/1985 n. in pendenza di verifica per il riconoscimento della ruralita'". Qualora l'operazione non possa essere espletata in giornata. raffigurando in scala non maggiore di 1:200 le porzioni suddivise. Accogliendo suggerimenti da piu' parti espressi. contenente al punto 4 l'indicazione "Recupero o completamento di situazione pregressa". ma comunque rendera' disponibile non oltre il quinto giorno la copia di cui sopra. Da ultimo si ritiene opportuno richiamare l'argomento gia' trattato nel secondo comma del par. 6 in duplice copia. afferenti fabbricati composti di piu' unita' a proprieta' divisa. anche parziale. Nei casi di non riconosciuta ruralita'. 2/1984. i nuovi numeri di protocollo Mod. con allegata una dichiarazione .u. ai fini della verifica delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della ruralita'. prima di aver eseguito l'accertamento. I. 2/1984. mentre per le demolizioni totali assegnera' o confermera' la particella da indicare per l'individuazione dell'"Area urbana" di risulta.rappresentante la configurazione catastale del terreno e la posizione dei fabbricati dei quali si richiede la ruralita'. in luogo dei riferimenti di mappa. 44 con funzione di collegamento. 3 SPC) qualora l'interessato voglia che essi siano in ogni caso rappresentati in mappa prima della verifica. la ditta catastale da intestare. compilando la prima parte con i dati di identificazione e di subalternazione e la seconda parte. l'Ufficio rilascera' a vista una ricevuta provvisoria. solamente dichiarate. 26. e da una denuncia Mod. Come e' noto l'Ufficio dara' pratica attuazione a quanto richiesto in sede di verifica ordinaria o. 2/1984: si tratta dell'accatastamento di singole unita' immobiliari. C) FABBRICATI RURALI 1 Nuovo accatastamento Per l'accatastamento dei fabbricati rurali di nuova costruzione si osserva che nulla e' sostanzialmente innovato. 57. in sede di verifica straordinaria a pagamento. 47/1985. limitandosi pertanto alla presentazione della planimetria. si acconsente che la "dimostrazione grafica della suddivisione delle superfici" sia prodotta adottando la procedura prevista per i fabbricati urbani (tipo mappale e Mod. 44 a completamento dell'indicativo catastale. 35 della legge n. La subalternazione e' affidata al professionista qualora la suddivisione Pagina 6 Servizio di documentazione tributaria . nonche' una dimostrazione grafica della suddivisione delle aree coperte e scoperte . indicandoli sul Mod.meglio su supporto trasparente.1 della circolare n. Quando peraltro la variazione attenga ad u. il professionista indichera' i soli dati di ubicazione. che l'Ufficio completera' indicando per ciascuna unita' derivata. "Valida anche ai fini dell'art. ad assegnare nuovi subalterni alle nuove unita' derivate. Tale procedura non puo' comunque prevedere la tabella di variazione per la definizione delle qualita'. 44 completo dei riferimenti catastali. Si ribadisce che la procedura non puo' che essere quella precedente la circolare surrichiamata.i. 3 . 55-autoallestito per la parte urbana e Mod. 55-autoallestito utilizzando gli stessi identificativi di Catasto terreni.che in questo caso assolve la funzione di collegamento . la richiesta va presentata compilando il Mod. planimetrie delle u. tipo mappale nella semplice forma di estratto autentico o copia della mappa non autenticata. elaborato planimetrico. Nel caso che la suddivisione dell'intero fabbricato rurale. alla denuncia Mod. 6 per la parte rurale. Si prega di assicurare adempimento. Si confida nella riconosciuta professionalita' dei tecnici incaricati e nel senso di responsabilita' ed abnegazione di tutto il personale addetto. La subalternazione e' ovviamente affidata anche in questo caso al professionista. preveda di definire tra le altre anche parti urbane.Circolare del 29/07/1985 n. deve contestualmente richiedersi l'accatastamento all'urbano del fabbricato. producendo Mod. che dovra' chiarirla nell'elaborato planimetrico. Mod. 3 SPC.Passaggio da rurale ad urbano Si possono avere i seguenti casi: a) passaggio all'urbano di intero fabbricato: la procedura da seguire e' uguale a quella di accatastamento delle nuove costruzioni urbane e pertanto vanno compilati tutti gli elaborati previsti. 15 interessi l'intero fabbricato. allestito come sopra indicato. 1N (Parte I e Parte II) per la sola parte urbana.. 3 SPC. individuando l'immobile con lo stesso identificativo di Catasto terreni. 6. estratto o copia della mappa. per una applicazione coerente delle richiamate norme nell'interesse concorde dell'attivita' professionale e della snellezza del servizio. 44 . planimetrie. Se la procedura di suddivisione coincide con quella di accatastamento. b) passaggio all'urbano di una o piu' porzioni: vanno prodotti Mod. 1N (Parte I e Parte II). Mod. 26 va allegato anche il Mod. Mod. c) passaggio all'urbano di porzione rurale di fabbricato promiscuo.e la planimetria. Mod.u. all'Ufficio quando il fabbricato risulti gia' suddiviso. Servizio di documentazione tributaria Pagina 7 .i. di quanto ragionevolmente necessario i termini di presentazione delle domande stesse.1985 n 23375. 25031. previ gli opportuni accordi con i rappresentanti locali della Società.1985 ed ivi depositata il 24.U.5. è consentito allegare la copia dell'atto pubblico alla prima di esse indicando nelle altre il riferimento alla domanda cui è allegato.4.5. a prorogare senza aggravio.Lettera Circolare prot. in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per la redazione del notevole numero di domande di volture. conseguenti la modifica di denominazione sociale. si autorizzano gli Uffici inindirizzo. tendente ad ottenere facilitazioni per la presentazione delle domande di voltura (CT.1985.T.) conseguenti la modifica della denominazione sociale avvenuta con delibera dell'assemblea straordinaria del 30. poiché per ciascur Ufficio Tecnico Erariale le domande di voltura interessano diversi Comuni.a. In esito alla richiesta formulata dalla “S1P Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p. Ovviamente le domande di voltura dovranno essere compilate una per ciascun Comune e separatamente per beni di C. 1853 del 28 giugno 1985 Oggetto: Presentazione domande di voltura. n.5. nonché per Atto pubblico registrato a Torino il 23." già "SIP Società Italiana per lEsercizio Telefonico p.E.a. Inoltre.U.".E. e C. che potranno essere firmate dal direttore dell'agenzia SIP localmente interessata. .1985 n. e di C. omologata dal Tribunale di Torino il 20. 47 e successive modifiche ed integrazioni. c) Planimetrie. sul quale devono essere ben evidenziate le unita' immobiliari stesse.i. A o B e relative a ciascuna unita' immobiliare. nel quadro delle procedure regolate dall a circolare n. opportunamente ripiegato. Resta comunque inteso che gli IACP dovranno regolarizzare la documentazione tecnica come indicato nella circolare n. 2/1984.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 27/05/1985 n. nello spazio riservato ai diritti reali. a) Denuncia di variazione nello stato e relativo tipo mappale. 1N (II parte) per quante sono le u. Deve essere adottata la seguente procedura. ferma restando la presentazione di tanti Mod.u. E' chiaro che dovranno risultare nell'apposita sezione del Mod. di copia del progetto del fabbricato. ai soli fini del Catasto. 2 comma. il cui iter espropriativo non e' ancora formalmente concluso. con l'avvertenza di indicare (quadro C/bis).. senza pregiudizio di qualunque ragione e diritto". 2/1984. della Legge n. presentando le prescritte planimetrie ed elaborato planimetrico non appena possibile e comunque prima dell'eventuale utilizzazione della documentazione catastale per riscatto di Pagina 1 . 55 autoallestito. Gli Istituti Autonomi Case Popolari hanno fatto presente di essere nell'impossibilita' di adempiere.U. Nel Mod. b) Dichiarazione di nuova costruzione. costituira' elaborato planimetrico. Sintesi: Note esplicative e chiarimenti operativi in risposta ed a favore degli istituti autonomi case popolari relativamente alle presentazioni in base alla legge 47/85.. (autorita' emittente)". la dicitura: "proprietario con riserva di perfezionamento dell'acquisizione del terreno". Servizio di documentazione tributaria Testo: Si corrisponde a talune richieste di precisazioni pervenute in merito a problemi di intestazione catastale.. alle formali operazioni di accatastamento del proprio patrimonio. 52 della Legge 28. 1) Accertamento di immobili costruiti su terreni per i quali le procedure di espropriazione non sono perfezionate.E. non ancora denunciato principalmente perche' costruito su terreni occupati in virtu' di decreti di urgenza. 3 SPC.1985. 2/1984. nel quale a cura dell'Ufficio dovra' essere apposta l'annotazione prevista "ditta intestata a seguito di dichiarazione di nuova costruzione non convalidata da titolo reso pubblico. d) Elaborati previsti dalla circolare n. Nell'occasione sono ammesse in favore degli IACP. ed e' appena il caso di ricordare che a regolarizzazione avvenuta si dovra' procedere al perfezionamento della intestazione direttamente negli atti del C. 14 Oggetto: Chiarimenti su alcuni casi di intestazioni catastali. la ditta denunciante potra' essere cosi' indicata: "IACP per decreto di occupazione d'urgenza del . 3 SPC le ditte risultanti in Catasto. 47/1985. idoneamente integrato con i subalterni attribuiti alle singole unita' immobiliari e con gli altri riferimenti usuali. 52. La copia del progetto presentato in luogo delle planimetrie. La dichiarazione dovra' essere presentata su Mod. in via eccezionale e comunque limitatamente alle denuncie presentate ex art. Dovra' invece essere presentato il Mod.2.. 1N. al quale va allegato il previsto tipo mappale. entro il termine stabilito dall'art. n. in luogo delle planimetrie disegnate sugli appositi Mod. le seguenti formalita' agevolative. E' ammessa la presentazione. al fine di evitare di conservare oltre all'estratto autentico (primo originale) anche le copie recanti l'attestazione di cui sopra e. per realizzare con le modalità appresso descritte le procedure volute dalla legge. ovvero che si tratta di atti previsti dall'ultimo comma dell'articolo in argomento. a firma del Sindaco o di un suo delegato.. e al c.t. nel comune interesse. in particolare per adempimenti che riguardano l'approvazione dei tipi di frazionamento e gli accatastamenti di fabbricati.1985. che «il tipo è stato notificato ai sensi del 5° comma dell'articolo 18 della Legge 28.u. n. 1 . 786 del 18 marzo 1985 Adempimenti degli uffici per la legge 28. 13 TR L'attestazione. cosa ben più importante. Art.1985.TT. relativi al c. in quanto non in contrasto con le competenze regionali. 47». facendo loro presenti le esigenze che muovono l'Amministrazione. da cui dovrà poi essere tratto il secondo originale. può essere semplicemente ottenuta .e. Alcuni articoli della legge in oggetto investono direttamente l'attività delle sezioni catastali. 47. 18 Le domande di volture. redatte sulla base degli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge ed elencati nel secondo comma. non dovranno essere registrate in Catasto se non è resa dichiarazione che gli atti stessi contengono quanto previsto dal 2° comma o sono stati stipulati in conformità dal 4° comma. Tali procedure devono essere adottate in tutti gli UU. compresi quelli situati nelle regioni a Statuto Speciale e delle provincie Autonome di Trento e Bolzano. Si confida sul partecipe impegno dei Signori Dirigenti per l'organizzazione più idonea a far fronte alle prevedibili pressanti richieste dell'utenza. dovranno inoltre essere presi gli opportuni contatti con i Sindaci. che possano verificarsi equivoci .suggerendo ai professionisti di farsi rilasciare tale attestazione direttamente sullo stesso estratto autentico.EE. Si dettano pertanto le procedure che consentono di rispondere con uniformità di indirizzo alle incombenze connesse alla legge stessa. n. n. Coloro cui è fatto obbligo della presentazione della domanda di volture dovranno apporre tale dichiarazione nel frontespizio del Mod.2.Nota prot.2. La prima parte ha effetti a regime. si rendesse necessario l'intervento dell'Ufficio o quello del professionista.1985. si riferisce cioè alla normale presentazione delle richieste di accatastamento in condizioni ordinarie. sono abrogate tutte le disposizioni impartite precedentemente.come stralcio da una maggiore consistenza . tendenti entrambi ad assicurare la rispondenza alle esigenze normative di natura catastale. E’ ovvio che debbano rientrare nella procedura di notifica anche i tipi. di cui si richiede la conferma di validità. 18. per esigenze tecniche.2. riguardanti la trasmissione ai Comuni delle notizie ad essi connesse.il lotto su cui è stato edificato ed implicitamente anche lotti complementari. dovrà essere apposta l'annotazione: "In sede di approvazione tecnica il tipo è stato adeguato alle esigenze catastali".) che il tipo è da approvare ai sensi di tale comma. R. di conseguenza è fatto obbligo all'Ufficio di far risultare in modo evidente sui due originali la seguente dicitura a firma del Dirigente o di suo delegato: «II presente tipo è valido ai soli fini previsti dall'ultimo comma dell'art. Per i tipi di frazionamento e tipi mappali presentati a partire dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.Qualora in sede di approvazione dei tipo. 2 . che non impone la notifica di copia del tipo per i trasferimenti in esso elencati. 52 Questo articolo si compone di due parti logicamente distinte costituite una dal 1° comma e l'altra dal 2° e 3° comma. gli interessati dovranno specificare sulla normale richiesta (Mod. la seconda ha carattere straordinario e tende a sollecitare il recupero degli elementi dell'inventario catastale a tutt'oggi non denunciati. In relazione invece a quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo. approvati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.2 e nelle figure 1 e 2 dell'allegato relativo. Art. 47». Devono soggiacere alle norme dei tipi di frazionamento anche i soli tipi mappali trattati nella Circolare n. n. legge 28. E’ appena il caso di far osservare che tali esigenze per loro natura non incidono sulle valutazioni di carattere urbanistico espresse dal Comune.2. 2 del 1984 al punto 1.C. essi infatti hanno anche la funzione di definire . si consente. Al fine di rendere agevole il rilascio dell'attestazione.Per quanto riguarda la prima parte. allo scopo di rendere più agevoli le operazioni di accettazione degli accatastamenti e delle variazioni. 35 della legge. ovviamente completi dei soli dati a loro già noti.da presentare alla sezione presso cui ha inizio la pratica di accatastamento o di variazione. 3/SPC non dovranno più essere richieste le indicazioni relative a tali dati. In tal caso l'Ufficio si limiterà a rilasciare attestazione dell'avvenuta presentazione. 3 . del Mod. dovrà farsene immediata comunicazione all'ordine professionale per i provvedimenti di competenza ed ai Sindaci per avvertire che la pratica inoltrata. non imputabili al professionista. 2. in tale fase. il professionista dovrà compilare in duplice copia un modello analogo ai fac-simile allegati alla presente circolare . il professionista dovrà presentare copie degli elaborati di cui sopra sulle quali l'Ufficio apporrà. Con riferimento invece agli obiettivi dell'altra parte dell'articolo. producano contemporaneamente tutti gli elaborati connessi all'intera operazione prevista dalla Circolare n. oltre che del frontespizio dei consueto Mod. Poiché la nuova legge dispone che alla domanda di abitabilità ed agibilità preceda la iscrizione in Catasto del fabbricato. n. che i professionisti. preferibilmente a timbro. si chiarisce che tale copia deve essere intesa come comprensiva. datata e sottoscritta la seguente dichiarazione: «Copia rilasciata ai sensi dell'art. è respinta e resa nulla.1 e relativa planimetria.1985. 44. 3/SPC con tipo mappale ed elaborato planimetrico ovvero del Mod. nel Mod. anche. qualora l'Ufficio ritenga di non poter assolvere nei tempi dovuti alle proprie incombenze. E’ appena il caso di aggiungere che dovrà procedersi nei tempi brevi alla verifica tecnica ed al completamento dei dati mancanti negli elaborati. non rispondendo ai requisiti di norma per l'accatastamento. 52 della legge 28. se il professionista si rifiutasse di rendere conformi gli elaborati stessi. indipendentemente dalle fasi ivi distinte. Pertanto per tutti gli accatastamenti ai quali debba seguire la richiesta di abitabilità o agibilità. 47». a seconda dei casi.di cui l'Ufficio curerà la diffusione con i mezzi che riterrà più opportuni . al fine di evitare dubbi interpretativi sul significato di «copia della dichiarazione per la iscrizione in Catasto». limitatamente al periodo utile alla richiesta di cui all'art.2. per evidenti motivi di snellezza.è giustificata dalle previsioni di notevole incremento di afflusso causato dalla delimitazione dei termini di accatastamento senza gravame. 4 .. 2. sia che si tratti di denuncia di nuove costruzioni. la procedura accelerata di cui si è detto. R. quando la presentazione dei documenti è motivata dalla esigenza di individuare catastalmente beni ai fini di trasferimento di diritti. L'urgenza di adempiere alle procedure di cui sopra impone di tralasciare per il momento la trattazione di altri aspetti della legge che richiedono un più approfondito esame e che in quanto non immediatamente incombenti costituiranno argomento di successive disposizioni. Pertanto in tali casi si dovrà seguire l'integrale procedura della Circolare n. non può essere applicata: essa infatti mancherebbe proprio alla funzione di rendere disponibili nei tempi necessari per il negozio giuridico i codici di identificazione che sono richiesti al Catasto. che .C. Pregasi assicurare immediato adempimento. Come è ovvio infine. di consigliare i professionisti di avvalersi della facoltà di compilare il tipo mappale su estratto da autenticare. sia per variazioni (frazionamenti o altro). e si suggerisce anche.Si ravvisa l'opportunità che all'accettazione sia adibito personale esperto delle competenze di seconda e quarta Sezione per il controllo dell'aspetto tecnico formale di quanto presentato.si ricorda . come previsto nella richiesta Mod. Sintesi: Chiarimenti sulla riscossione del tributo dovuto in conseguenza di atti non registrati con conseguente evasione del tributo. 261 Oggetto: Tributo su domande di volture non pervenute.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 16/01/1980 prot. della presentazione di domande di volture relative ad atti traslativi regolarmente registrati presso gli Uffici del Registro. Quanto disposto in merito con la circolare di cui sopra si riferisce pertanto ai casi in cui le domande di volture siano conseguenza di atti o provvedimenti non registrati presso gli Uffici del Registro. anche se differito. per i quali si deve ovviamente presumere non sia stato corrisposto il tributo in argomento. 3.000 al momento. Si prega di assicurare adempimento. 24 del 30 settembre 1978. Servizio di documentazione tributaria Testo: A complemento della circolare n. Pagina 1 . la scrivente precisa che non dovra' farsi luogo alla riscossione del tributo di L. ..... b) qualora invece il terreno sia stato acquistato in regime di comunione legale.Richiesta di accatastamento di immobili urbani a nome di coniugi "in comunione legale" quando in Catasto terreni risulti intestato uno solo di essi. Per semplificare le procedure di volturazione e di rilascio di certificazioni. 2/84 e cioe' con la clausola: "ciascuno per i propri diritti". Come quadro B resta valido ovviamente quello originario. come si puo' verificare nell'atto di acquisto. 4) . uniformandosi al trattamento previsto nel campo della pubblicita' immobiliare.. 57 per ciascuna u. Con la successiva regolarizzazione delle Ditte la intestazione dovra' assumere la seguente forma. anche la vendita di una specifica u. per l'area"...... La intestazione a ciascun acquirente (eventualmetne anche multiplo: ad esempio i coniugi nel nuovo diritto di famiglia) richiedera' a sua volta una distinta pagina della stessa partita con l'indicazione del solo titolo cosi' formulato: "X multiproprietario per m/n con godimento turnario per il periodo da ..1. in maniera diversa da quella espressa in C.i. perche' per legge il bene e' acquisito anche per il coniuge non presente al rogito... bensi' quota di proprieta' dell'intero complesso...u.Circolare del 27/05/1985 n.. 14 alloggi e simili..... Detti trasferimenti ordinariamente si riferiscono a complessi immobiliari siti in luoghi turistici di cui.anche turnaria .. (concessionaria precaria dell'area) per il fabbricato.. Comune di . sui beni distinti con numero ... il costruttore-venditore cede non lo specifico bene... l'iscrizione in C. del resto gia' nota: "Cooperativa ....u. La Ditta catastale del costruttore-venditore acquistera' la forma ". E' paragonabile al caso sopra esposto.... 3 SPC che e' stato stipulato atto di comunione di beni. che normalmente contiene anche la ditta originaria (prima pagina).... che in alcuni casi potrebbero assumere notevole pesantezza.. Si coglie l'occasione per sciogliere una perplessita' piu' volte manifestata dagli Uffici e dalle categorie interessate e non estranea anche alla scrivente stessa. in cui si costituisce il diritto di "multiproprieta'".. la domanda di voltura debba essere accettata anche quando riporti il solo nome del coniuge presente. la procedura per la volturazione e' la seguente... 2) . pur definendo la porzione di fruizione..T.. che nel caso in cui sia comparso nella stipulazione uno solo dei coniugi che agisce in dichiarato regime di comunione legale. 56 per ogni intestazione aggiunta. Si dispone infatti.... 3) .i... E' questo il caso nell'atto di trasferimento del terreno edificatorio sono specificate le porzioni che a costruzione avvenuta saranno di proprieta' Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . con la obbligatoria annotazione "in comunione legale" che verra' cosi' riportata negli atti catastali.2..". verra' eseguita con le stesse modalita' illustrate al paragrafo I.U.u. le varie pagine delle partite in cui sono iscritti i titolari della fruizione del bene stesso.Accatastamento di immobili urbani a nome di titolari di diritti sulle u.. Possono presentarsi due casi: a) qualora negli atti del catasto terreni la partita risulti intestata a nome di uno solo dei coniugi per acquisto fatto anteriormente alla legge sul "diritto di famiglia" e non sia specificamente indicato nel Mod. proprietario per la rimanente quota (bene destinato a multiproprieta')"...i. l'immobile deve essere accatastato a nome di entrambi i coniugi con la semplice indicazione "in comunione legale". ed annotando nel Mod........ sub . della circolare n. a .Cessione di quota di proprieta' di intero immobile con diritto di fruizione ... mentre si segnaleranno nel quadro C della nuova pagina gli estremi della voltura...di porzione definita di esso (multiproprieta').. e per assicurare chiarezza all'informazione catastale. portandovi l'indicazione di partita e pagina corrisopndente.. Per le richieste di certificazione sara' sufficiente il rilascio parziale della partita e cioe' la sola pagina in cui e' iscritta la ditta richiesta oltre a quella in cui sono descritti i beni... con gli opportuni adattamenti. L'operazione verra' completata compilando il Mod.. Si osserva che la procedura indicata alle lettere a) e b) precedenti dovra' essere applicata anche agli immobili dichiarati da Cooperative edilizie e costruiti su terreni per i quali non e' stato concluso l'iter espropriativo. ecc. U.E. Si prega di assicurare adempimento. annotando pero' nello spazio riservato agli atti mancanti. nel C. gli estremi dell'atto in cui era indicata la cosa futura ora realizzata.p. e' inesatta: non e' invero necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volonta' delle parti.. 55 autoallestiti specificanti le ditte proprietarie dell'u. 1N e conseguenti Mod. 14 esclusiva di determinati comparenti: in particolare il patto puo' essere definito o fra coacquirenti del terreno o tra venditore del terreno e acquirente (costruttore).u. S. omettendo quindi di elencare i soci che le costituiscono. Dovranno essere prodotti tanti Mod.Circolare del 27/05/1985 n. e' quella di registrare la voltura in catasto terreni al nome del o degli acquirenti del terreno e di trascinare poi. in attesa di un ulteriore nuovo rogito.l. in forza dell'atto gia' precedentemente stipulato. perche' essa e' stata gia' pienamente espressa.EE.i. a) Denuncia Mod. persegue un diversa finalita' e non da luogo a nuova voltura.TT.i. se anche posto in essere.C. 55 autoallestito.". In deroga a quanto stabilito dal par.Societa' in nome collettivo. La procedura seguita da taluni UU. La procedura seguita nel C.u. un nuovo atto "ricognitorio" in particolare. che viene pertanto sollecitato. 55 per quanti sono gli aventi diritti sulle u.u. 5) . Servizio di documentazione tributaria Pagina 3 . Pertanto si suggerisce la procedura da seguire per accatastamenti del tipo suddetto. La ditta da dichiarare e' quella del proprietario del terreno. per continuita' storica. 3 SPC. 21. 2 comma dell'Istruzione XIV. e simili.A.i.r. che verranno presentati piu' Mod. oltre alla tradizionale formula "N.E. con l'avvertenza di indicare nel Quadro C delle nuove ditte. le societa' in nome collettivo dovranno essere iscritte nella stessa forma prevista per le S.U. la stessa ditta per tutte le u. del fabbricato.. b) Mod. Testo: In esito ai quesiti posti da taluni uffici sull'argomento in oggetto. e invece tale obbligo sussista solo per quegli atti. 28 Oggetto: Catasto. Gen.679. Alla luce di questa completezza si adempimento si ritiene pertanto che sia escluso per i cancellieri l'obbligo della presentazione della domanda di voltura per quegli atti per i quali essi devono solo richiedere la registrazione. Nel caso di atti giudiziali in senso lato detto obbligo quindi spetta alle parti interessate . n. riferendosi espressamente. come prescritto. anche il pagamento della relativa imposta di registro. la esecuzione specifica della registrazione. cui spetta la sola richiesta di registrazione. disponendo norme nei confronti al riguardo. e non ai cancellieri. specifica alla lettera b) che l'obbligo di presentare domande di volture incombe direttamente ai cancellieri giudiziari per le sentenze che debbono essere registrate "a loro cura".650 e la L. Reg. quest'ultima.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 15/11/1978 n. Per quanto attiene agli atti giudiziari detto obbligo spetta alle parti interessate dato che tenute al pagamento dell'imposta di registro sono queste ultime e non i cancellieri. 1 ottobre 1969.P. come i decreti di trasferimento di beni immobili nelle procedure esecutive e gli altri eventuali atti da essi ricevuti. La norma dettata dall'Istruzione pertanto senza essere in contrasto con la legislazione successive. fino al pagamento dell'imposta. il paragrafo n. che tale cura debba intendersi estesa a tutte le fasi della registrazione stressa.39 dell'Istruzione XIV per la conservazione del Nuovo Catasto. oltre che la richiesta della registrazione.in analogia a quanto gia' avviene nel caso delle successioni .dato che sono esse tenute al pagamento dell'imposta di registro. 26 ottobre 1972. n. rimanendo incombenza propria dell'Uff. l'obbligo di presentare tutte le altre domande di voltura rimane. In conclusione e alla luce di tutto quanto detto. per coloro che sono tenuti alla registrazione intesa. Piu' in proposito. stabiliscono che l'obbligo della presentazione delle domande di volture incombe a coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti che danno luogo a trasferimenti di diritti sugli immobili. Domande di voltura relative ad atti giudiziari. Pagina 1 . comprendenti cioe' la richiesta e il pagamento della imposta.R. mettendolo in relazione alla "cura" della registrazione degli atti che tali domande originavano. a parere di questa Dir. aveva specificato l'obbligo inerente ai cancellieri in materia di domande di volture. per i quali incomba loro. Servizio di documentazione tributaria Sintesi: L'obbligo di presentare domande di voltura incombe su coloro che sono tenuti alla registrazione intesa questa fino al pagamento dell'imposta. si premette che il D. Ora. nei modi consentiti.10. essere imputata agli interessati l'omissione o il mancato arrivo a destinazione delle domande necessarie perche' possa aver luogo la detta iscrizione. 650".1972.E. n. La firma del presentatore deve essere autenticata nelle forme di legge (percio' anche dallo stesso funzionario ricevente). a tutelare gli interessi delle parti contraenti per quanto concerne la iscrizione negli atti catastali dei relativi diritti. di volture compilate accolgono. Per la compilazione delle dette domande di volture sara' data da parte dell'Ufficio ogni possibile assistenza agli interessati al fine di evitare erorri.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 30/09/1978 n. Occorre anzitutto ricordare che l'Amministrazione e' tenuta. anche quando essi siano contestuali con altri nello stesso atto traslativo.P.1972.R.ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. Pagina 1 . in sostituzione di quelle non pervenute.E. Sulle domande di volture cosi' compilate andra' apposta l'annotazione: "La presente domanda di volture e' stata presentata in deroga all'art.R. relative ad atti traslativi regolarmente stipultati e registrati presso l'Ufficio del Registro. competente per territorio. ed osservare altresi' che non puo'. E' da notare che la domanda puo' esser avanzata limitatamente ai trasferimenti colui che la presenta. 12 del D. domande relative ad atti traslativi stipulati da oltre un anno e presentate da almeno una delle parti interessate. 26. nel caso in argomento. 650 accolgano. non siano per vari motivi pervenute all'U. in sostituzione delle volture non pervenute.P. 3 del D. Si prega assicurare adempimento. 24 Oggetto: Domande di volture non pervenute. si dispone che gli Uffici Tecnici Erariali .T. Servizio di documentazione tributaria Testo: Giungono alla scrivente quesiti riguardanti il modo di procecere nei casi in cui le domande di volture.000. n. domande di volture relative ad atti traslativi stipulati da oltre un anno compilate e presentate da almeno una delle parti interessate. All'atto della presentazione deve essere corriposto il tributo di lire 3.T. Sintesi: Gli U. Per quanto detto. 26. al fine di ovviare alla mancata corrispondenza fra i diritti dipendenti da regolari atti traslativi e quelli iscritti in catasto.10. cosi' come gia' previsto per quelle relative a trasferimenti per causa di morte. la scrivente ritiene opportuno formulare ulteriori chiarimenti in merito. Ferme restando le vigenti norme di codifica degli intestati. I notai possono pertanto allegare alle domande di volture l'atto di assoggettamento al regime di comunione legale anche senza il riferimento all'avvenuto annotamento a margine dell'atto di matrimonio. Integrazione della codifica (comunione legale) nelle intestazioni catastali. ed altre notizie relative al soggetto) del 1 coniuge con la dicitura "COM LEG n/pppppp". sui modelli 13 TP/A da parte degli uffici che si avvalgono della registrazione meccanografica. nome. e' efficace dal momento in cui hanno sottoscritto l'atto notarile di assoggettamento. Pregasi accusare ricevuta. nella prima delle quali compariranno le cointeressenze gravate da regime di comunione legale e quindi con intestazione integrata dalla formula gia' citata (COM LEG n/pppppp).Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 13/04/1978 prot. gli uffici stessi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni. per ciascuno di essi ovviamente si dara' luogo a due diverse schede T3E. La trascrizione a margine dell'atto di matrimonio rende la comunione solamente opponibile a terzi. Servizio di documentazione tributaria Testo: Facendo seguito alla normativa impartita sull'argomento in oggetto con la circolare n. 21 del 13/7/1977 e con la lettera-circolare 3/3097 del 25/8/1977. qualora la comunione legale non interessi la totalita' delle partite in cui i coniugi figurano. i dati anagrafici saranno trascritti integrando l'alfabetica (cognome. contratto il matrimonio anteriormente al 20/9/1975. considerato che l'obiettivo precipuo e' quello di consentire anche mediante ricerca alfabetica sul mod. Pagina 1 . Poiche' tale integrazione deve essere introdotta tra il punto e l'asterisco. T3E l'immediata nozione dell'avvenuto assoggettamento dei coniugi al regime della comunione legale. Sintesi: Chiarimenti in merito al regime della comunione legale dei beni per i coniugi aventi contratto matrimonio prima del 20/9/75. nell'altra quelle non gravate da comunione legale e quindi prive dell'integrazione medesima. La volonta' dei coniugi che. 1267 Oggetto: Legge n.T. analogamente si operera' per il secondo coniuge. hanno scelto il regime della comunione legale. ove "n" identifichera' il numero d'ordine e "pppppp" la partita nella quale il 2 coniuge figura in comunione legale. 151 del 19/5/75 sul diritto di famiglia. alla luce di un piu' approfondito esame della materia. Per quanto concerne poi la codifica delle domande di volture del C. Resta inteso che il certificato catastale dovra' sempre essere allegato. Copie dei titoli Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Impossibilita' degli uffici del registro a fornire la copia dell'atto registrato. nel quadro della crescente tendenza a sostituire pubbliche documentazioni con dichiarazioni degli interessati.corredata come e' noto da una copia dell'atto portante l'annotazione della effettuata registrazione coi relativi estremi -. dei catasti.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 07/04/1978 prot. Pagina 1 . Testo: E' stata segnalata da vari uffici una difficolta' nella quale verrebbero ad incorrere notai.e tenuto anche conto dell'uso affatto interno all'Amministrazione cui la copia anzidetta e' destinata (e valga a dimostrarlo il fatto che si tratta di copia in carta libera). per essere taluni uffici del Registro impossibilitati a fornire tempestivamente gli estremi anzidetti. ovviamente tanto piu' vigorosa quando si tratti di pubblici ufficiali. che non sono in grado di rispettare i termini di legge in merito al periodo intercorrente fra la data di registrazione e la presentazione della domanda di voltura . 1208 Oggetto: Conservazione allegate. intendendosi per tale quella nella quale il titolo e' stato presentato al competente Ufficio ed e' stato effettuato il relativo versamento. Considerata la funzione esclusivamente conoscitiva della annotazione stessa ed in particolare della data. unico elemento invero da prendersi in considerazione all'atto della presentazione . Autorizzazione agli uffici tecnici erariali ad accettare copie di atti con solo la data di registrazione. in via transitoria e fino a quando non abbia avuto luogo la prevista normalizzazione nel funzionamento degli uffici del Registro si autorizzano i dipendenti uffici ad accettare domande di volture che siano corredate da copie sulle quali sia stata per l'appunto dichiarata soltanto la data di registrazione. considerato altresi' che per tutte le procedure di volture la legge attribuisce alle dichiarazioni rese dal notaio una validita' sostanzialmente autonoma rispetto allo stesso titolo da cui e' promossa e legittimata. sentita anche nelle vie brevi la Direzione Generale delle Tasse. Pregasi accusare ricevuta. Domande di volture. per quanto concernente i catasti.R. A tale proposito va osservato che la tettera d) dell'articolo 6 del D.R. 26/10/1972. n.P.P. 784 esonerava dall'obbligo di indicare il codice fiscale nelle domande di volture nei casi in cui le stesse fossero state presentate anteriormente al 1 gennaio 1978. per le quali ultime s'imponeva peraltro l'indicazione del codice fiscale. Si prega di dare assicurazione di ricevuta e di adempimento. trasferiti. Pagina 1 . modificato ed integrato successivamente dal D. n. recante modifiche al D. In tutti i casi infine in cui vengono disattesi in sede di compilazione delle domande di volture gli obblighi previsti dalle norme in argomento. Sono pervenute in seguito da parte di alcuni Uffici. richieste di chiarimenti al fine di una corretta interpretazione delle norme in argomento. 650. 955. 7 Oggetto: Indicazione del numero di codice fiscale nelle conseguenti a denunce di successione. Si coglie infine l'occasione per rammentare che nelle domande di volture dovranno figurare i soli numeri di codice fiscale relativi ai soggetti cui i beni vengono. dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 12 del D. 784. con particolare riferimento alle volture conseguenti denunce di successione. n. non v'e' dubbio che il codice fiscale degli aventi causa debba essere indicato nelle domande di volture stesse qualora detta registrazione sia avvenuta in data successiva al 31 dicembre 1977.P. domande di volture Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Non e' obbligatorio indicare il codice fiscale per le domande e le note di valore relative ad atti pubblici formati e a scritture private autenticate anteriormente all'1/1/78. Testo: Con la Circolare n. integrava la precedente formulazione. introducendo la non obbligatorieta' dell'indicazione del codice per le domande e le note di volture relative ad atti pubblici formati e a scritture private autenticate anteriormente all'1/1/1978. delle norme contenute nel D. restava inalterata la formulazione relativa agli obblighi in materia di denunce di successione. in quanto unici questi ad indurre variazioni negli atti catastali. Il citato D. 2/11/1976. 955. a qualsiasi titolo. Poiche' in questo caso si da' luogo alla presentazione di domanda di volture ad avvenuta registraizone della relativa denuncia.R. n.R. n. concernenti la inesatta compilazione delle domande stesse.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 02/03/1978 n.P. 23/12/1977.P. nessun cenno veniva fatto nei confronti delle domande di volture dipendenti da denunce di successione. escluso quello relativo al dante causa qualora il decesso si fosse verificato precedentemente all'1/1/1978.P. 784.R. n.R. 1 del 4 gennaio 1978 sono state impartite istruzioni relative alla prima attuazione. 2.P.R. 6 del D. per i quali sia l'introduzione del codice relativo a nuovi intestatari che l'elaborazione relativa a quelli gia' memorizzati si rendano possibili adeguando opportunamente le procedure meccanografiche di conservazione gia' in atto. E' da premettere che da tale norma scaturira' per gli Uffici l'onere di introdurre negli atti catastali il codice .R. al fine di evitare dannosi equivoci fra detta sigla e il codice fiscale stesso. che impone tra l'altro che il numero di codice fiscale venga indicato nelle domande e note di voltura catastali.11. in merito a quanto concerne le modalita' di trasmissione da parte degli Uffici in forma meccanografica dei codici fiscali riportati sulle note di voltura. dovranno curare l'apposizione mediante timbro della seguente dicitura: "Si avverte che la sigla eventualmente riportata nel presente certificato. 2 novembre 1976 n. T2E). codice fiscale dei Sintesi: Chiarimenti e disposizioni preliminari per l'immediata applicazione dell'art. Tale incombenza trova peraltro pratica applicazione soltanto nei confronti degli atti redatti in forma meccanografica. Si osserva peraltro che una volta effettuata la registrazione dianzi indicata il numero di codice fiscale verra' inevitabilmente e d'altronde opportunamente a costituire parte integrante della futura certificazione. in corso di parziale revisione. con ovvio riferimento al solo Catasto terreni a conservazione meccanografica e in attesa di una graduale e progressiva sostituzione con il codice fiscale dell'attuale sigla statistica presente nella scheda di partita (mod.indicato nelle note di voltura in fase di registrazione. Pagina 1 . tratti come e' noto da copia fotostatica del citato modello T2E. su tutti i certificati. Servizio di documentazione tributaria Testo: In previsione della prossima attuazione della norma gia' contenuta nell'articolo 6 del D.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 04/01/1978 n. alla colonna "codice" del quadro A. si impartiscono alcune preliminari disposizioni di immediata applicazione. n. si' da consentire il collegamento con l'archivio dell'Anagrafe tributaria. 1 Oggetto: Disposizioni relative all'introduzione del contribuenti nelle domande e note di voltura.P. NON IDENTIFICA il codice fiscale". 784 (codice fiscale). si conferma che per il momento non deve darsi corso ad alcuna altra incombenza in applicazione delle norme di cui al D.76.P. 784. Pertanto. Tale timbro dovra' continuare ad apporsi finche' ulteriori disposizioni non siano state inviate da parte della scrivente. gli Uffici. Si rimane in attesa di assicurazione e adempimento. Nel ribadire che la procedura indicata concerne soltanto i certificati tratti da atti meccanizzati.R. dianzi richiamato ed alle modifiche di prossima emanazione. EE. su richiesta di taluni Notai.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 25/08/1977 prot. Servizio di documentazione tributaria Testo: A seguito dell'applicazione delle disposizioni emanate con la Circolare n. Nei casi in cui verra' adottata l'anzidetta procedura. 151 del 19/5/75 sul diritto di famiglia. relativa ai riflessi catastali della legge in oggetto. la copia integrale dell'atto di convenzione di assoggettamento alla comunione legale corredato dalla dichiarazione. 21 del 13 luglio u. hanno rappresentato alla scrivente una alternativa al disposto dell'ottavo capoverso della Circolare stessa che indica la documentazione da allegarsi alle domande di volture conseguenti all'assoggettamento dei coniugi al regime della comunione legale per i beni acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in argomento. alcuni UU.. a firma del Notaio rogante. La proposta avanzata . Pagina 1 . dell'avvenuto annotamento da parte dell'Ufficio di Stato Civile con la citazione dei relativi estremi. Pregasi accusare ricevuta.consiste nella facolta' di allegare alle domande di volture di che trattasi. anziche' la copia dell'atto di matrimonio con annotamento a margine (oltreche' il certificato catastale dei soli beni per i quali e' stata chiesta la comunione). Sintesi: Chiarimenti sulla documentazione da allegarsi alle domande di voltura in caso di assoggettamento dei coniugi a regime della comunione legale per i beni acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa. 3097 Oggetto: Legge n.s..peraltro condivisa dalla scrivente . la compilazione delle conseguenti domande di volture dovra' essere effettuata dal Notaio.TT. Nel primo caso.negli atti catastali . 21 Oggetto: Legge n.1975 da famiglie precostituite. prima del 20 9... ed entro i due anni previsti dall'art. dovra' essere corredata dal certificato catastale dei beni per i quali e' stata chiesta la comunione e da copia dell'atto di matrimonio con annotamento a margine. la comunione legale rappresenta infatti una condizione catastalmente influente. La causale dovra' risultare come segue: Atti del C. Il solo primo caso deve essere regolamentato in modo idoneo a risultare negli atti catastali. Sintesi: Chiarimenti in merito alle registrazioni delle domande di voltura presentate dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia (regime della comunione legale dei beni)... Le registrazioni .000 ed il certificato allegato . modificare le attuali disposizioni che non prevedono specifiche intestazioni catastali per i beni soggetti a tali particolari regimi. dovranno riportare la Ditta come segue: XY n. non si ritiene pertanto che si debba. in comunione legale.T. da evidenziare nelle intestazioni.a conservazione tradizionale: Costituzione di comunione legale in data . istituito in forme originali dal nuovo diritto di famiglia. 3.9. per quanto riguarda l'esistenza di tali condizioni.a . ove i Catasti sono conservati collegati al libro fondiario.susseguenti alle domande di volture. Anche in questo caso la domanda di voltura dovra' essere conforme al titolo dal quale ha avuto origine..1975. l'articolo 58 della legge in oggetto stabilisce il regime di separazione per i beni pervenuti per successione sempreche' nel testamento non sia specificato che essi sono attribuiti in comunione ai coniugi.... Si osserva anzitutto che la nuova normativa non ha sostanzialmente modificato il regime delle convenzioni matrimoniali ne' quello del fondo patrimoniale. Servizio di documentazione tributaria Testo: Da parte di numerosi Uffici sono pervenuti quesiti sulle procedure da adottare per far risultare negli atti catastali i differenti regimi patrimoniali previsti dalla Legge 151 del 1975 sul diritto di famiglia.dovra' essere esente da tributi e imposta di bollo. dovranno tener conto degli istituti in argomento secondo le norme consuete.. e VZ n. il . 228 della legge. Come stabilito dal citato art. negli altri casi le domande di volture dovranno essere conformi agli atti che hanno dato origine alle volture stesse.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 13/07/1977 n.con annotamento allo stato civile del Comune di ..a . 228 la domanda di voltura e' esente dal bollo e dall'imposta catastale fissa di L.. da uno o da entrambi i membri della famiglia costituita anteriormente all'entrata in vigore della Legge anzidetta (20. E' appena il caso di osservare che gli Uffici. Pagina 1 . In caso di acquisto della proprieta' per successione.1975) e quelle interessanti beni pertinenti a famiglie costituite nel regime della legge citata o acquisiti posteriormente al 20. Pertanto la domanda di voltura. predisposta da chi ha chiesto l'annotamento.coniugi. 151 del 19-5-1975. Diversamente deve essere considerato il regime della comunione legale. In proposito e' opportuno operare una distinzione tra le registrazioni di domande di volture che interessano beni acquisiti in proprieta'. il .. la volonta' dei coniugi che abbiano scelto il regime della comunione legale deve manifestarsi nella forma prevista e cioe' con annotamento a margine dell'atto di matrimonio.. 228 della Legge 151/1975 .da rilasciarsi ai soli fini dell'applicazione dell'art..9. . U.1975. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 .a conservazione meccanografica: i codici sono stati integrati come segue: Codice C (codice degli Uffici) SC = Ufficio di Stato Civile Codice E (codice delle causali) e' stato aggiunto il codice 453 COST COM LEG = costituzione di comunione legale. Stato Civile e relativa sede in codice. e la sigla DEN ove la comunione sia stata denunciata all'Ufficiale di Stato Civile per i beni posseduti anteriormente al 20.9.Circolare del 13/07/1977 n. .i codici usati per le registrazioni sui modelli 55M devono intendersi integrati come segue: Parte I (Uffici presso i quali ha luogo la registrazione degli atti) SC = ufficio di Stato Civile Parte II (codice delle causali delle mutazioni) COM LEG = comunione legale (colonna 38) Nella colonna 39 si porra' la sigla IST ove la comunione sia stata manifestata con un atto o per testamento. in particolare nella colonna 42 va posta la dicitura Uff. Atti del C. Analogamente si procedera' per le registrazioni sui modelli 55 di vecchio tipo. Pregasi accusare ricevuta.E. 21 . Le altre colonne dovranno essere compilate nel modo consueto. all'adozione di successive misure idonee ad eliminare la segnalata discrasia. . con l'obbligo dell'ufficiale rogante di ricevere in caso di urgenza la volonta' delle parti comunque espressa.fra trascrizione e voltura.la valutazione dell'urgenza . che dalla legge si richiede siano allegati alle domande di volture. anche in relazione alla mancanza di una analoga norma da riferirsi alla presentazione del tipo di frazionamento nei casi previsti dai commi 4 e 8 del medesimo articolo. quando vi sia frazionamento di particelle.cioe' col mezzo piu' idoneo e perspicuo . e poiche' al rogito si connette strettamente la nota di trascrizione. pur non potendo utilizzare quello strumento privilegiato di identificazione che e' dato dagli elementi catastali.R. ove ad un rogito compilato con urgenza e percio' privo di riferimenti catastali forniti da un recente certificato o non corredato.la dichiarazione dell'urgenza non esime ovviamente l'ufficiale rogante dal provvedere a identificare nel rogito i beni trasferiti in modo sufficientemente chiaro. e Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Si consigliano gli U. Da questa origine possono farsi discendere le interpretazioni corrette delle disposizioni eventualmente non perspicue.E. 26 ottobre 1972. .assuma essa carattere oggettivo o soggettivo spetta esclusivamente all'ufficiale rogante. 18 Oggetto: Conservazione dei catasti. occorrendo. si facesse seguire un atto di identificazione catastale. Cio' sarebbe possibile in ogni caso.P.invero sempre pregiudizievole . che assume l'analoga funzione di determinare le misure geometriche indispensabili per definire le nuove dividenti. purche' certa e significativa. essi vanno integrati dal tipo di frazionamento. 650. Ed e' proprio quest'ultima considerazione che dovrebbe indurre ad usare la procedura con dichiarazione di urgenza nella minor misura possibile. e poiche' d'altra parte l'urgenza puo' essere motivata proprio dalla impossibilita' di reperire in prosieguo di tempo tutte Pagina 1 . si osserva. senza dare nozione alcuna dei motivi che a suo avviso la dimostrano. dipendenti da atti di Documenti da eccezionale allegare alle dichiarata volture urgenza.T. come si dira'. 4 del D. di richiedere la collaborazione dei consigli distrettuali dei notai al fine di limitare da parte degli stessi notai il ricorso alle procedure d'urgenza in caso di presentazione di voltura. E' palese invero l'intenzione del legislatore delegato di conciliare l'obiettivo della identificazione dei beni oggetto di trasferimento mediante i riferimenti catastali. n. i cui risultati non possono essere peraltro contraddetti.i certificati catastali. Questa Direzione ritiene in proposito che l'interpretazione da dare vada letta nello spirito complessivo del sistema disposto dalla legge.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 19/05/1977 n. al quale rimane il solo obbligo di dichiararla. In particolare possono darsi per acquisite le seguenti proposizioni: . hanno esclusivamente il carattere di fonti da cui desumere la recente descrizione catastale dei beni. quella conseguenza si manifesta soprattutto con l'instaurazione di una differenza . oltre che sulla base dell'indagine letterale.dal momento del rogito a quello della domanda (nota) di volture. conseguenza della dichiarata condizione di urgenza e' pertanto la traslazione della identificazione mediante i dati catastali . Testo: Sono state sollevate questioni interpretative in merito all'applicazione ed alla portata del 3 comma dell'art. dal tipo. ovvero. Assai meno pacifica si ravvisa l'applicabilita' della procedura quando il rogante assuma i dati catastali. E' evidente che la conseguente nota di voltura corrisponde in tal caso alla correlativa nota di trascrizione. eventuali procedure contenziose in essere. che rendano possibile la regolarita' della iscrizione catastale.ove il tempo intercorso sia breve . ed e' appena il caso di osservare che questa potrebbe essere disposta . com'e' noto. 55M la annotazione si abbrevia rispettivamente in "descr. con una annotazione .la eccezionalita' della situazione venga almeno dichiarata e dimostrata anche nel rogito e nella conseguente nota di trascrizione.il rogante abbia potuto fare in tempo ad acquisire prima del rogito i dati catastali in modo sufficientemente certo. Ove le due condizioni appaiano soddisfatte. con firme autenticate. per esempio attraverso coerenze. come nei casi precedenti.da iscrivere solo nel passaggio in corso e pertanto da non trasportare successivamente .contemporaneamente a quella sancita nel rogito incompleto.").E. ma accettato preventivamente dall'altro. per il tipo di frazionamento il legislatore e' stato indubbiamente e certo non per caso piu' rigoroso. espressione che sottintende nello atto o denuncia la individuazione almeno sommaria. che fara' riferimento all'atto originario con la specifica causale "perfezionamento catastale".Circolare del 19/05/1977 n. Non diversamente puo' presentarsi la questione quando . E proprio per questo assume la maggiore importanza il riconoscimento della identita'.s. della porzione di terreno che si e' inteso trasferire. Per la delicatezza pertanto della situazione che si verrebbe a determinare e' opportuno a giudizio della scrivente che in tal caso . e' tuttavia opportuno dare atto della eccezionalita' delle procedure stesse.cat. in modo di massima meno distinto e perspicuo. pur rinunciando ad assicurare la auspicabile concordanza con la trascrizione. in particolare. superficie approssimata e posizione di massima. e non ha invece alcuna rilevanza che la dichiarazione di urgenza sia o meno esposta nel rogito. La mancanza del tipo alla stipulazione infatti da' luogo come e' noto alla cointestazione.si ripete: da evitare. ma non la documentazione atta a dimostrarli. In coerenza con quanto osservato.caso invero da ritenere non infrequente . Per quanto riguarda il certificato. la introduzione del tipo puo' avere luogo in qualsiasi momento e con essa la conseguente voltura. tenuto conto che potrebbe dar luogo non gia'. la legge ha consentito soluzioni meno complete. lo scopo potrebbe essere raggiunto col preavvertire nel rogito stesso la futura "costituzione in forma unilaterale per il deposito di documenti e la precisazione dei dati catastali" o con una analoga modalita'. peraltro a due condizioni: che il tipo stesso sia redatto "in aderenza all'atto o alla denuncia". a diversita' nel modo di individuare i beni trasferiti fra nota di trascrizione e nota di volture.c. per quanto possibile . da certificati di data non recente. che nella sostanza conduca al completamento catastale del primo rogito. la dichiarazione di aver rogato pur essendone sprovvisto per motivi di urgenza facoltizza il rogante a tradurre in linguaggio catastale nella sola domanda di volture quella identificazione che nel rogito e' stata diversamente ottenuta. Qualora tuttavia non si intenda accogliere il suggerimento di simili procedimenti. Tutte le procedure che si inquadrano in quanto e' sin qui esposto. e che inoltre entrambe le parti o i loro aventi causa sottoscrivano il tipo per accettazione. Pur attenendosi in definitiva agli stessi orientamenti. Mod. dalla quale si puo' uscire soltanto con la presentazione direttamente all'Ufficio di una domanda di volture corredata dal tipo mancante. effettuato bensi' col concorso di uno solo dei contraenti. quando siano state motivate da interpretazioni della norma dissenzienti dai Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria . giuridicamente non piu' validi e non verificati per confronto con gli atti del Catasto. non vanno soggette ad alcuna sanzione ne' ad annotazioni di riserva. 18 le parti interessate (ad esempio dalla necessita' di una di esse di partire per altri Paesi). ma addirittura a individuazioni contrastanti. che sara' portato nella stessa domanda di volture.suc." e "d. che a suo avviso identificherebbero i beni da trasferire. E' evidente che in tal caso egli se ne assume tutta la responsabilita' e nella ipotesi di errore sara' costretto a redigere un atto di rettifica.U.del seguente tenore: "descrizione catastale integrata successivamente" (per i comuni meccanizzati e per il C. E' questa una prassi assolutamente sconsigliabile. in ogni caso pregiudizievoli per la migliore utilizzazione dello strumento catastale in ordine alle sue riconosciute finalita' civili come supporto per la sempre auspicabile maggiore evidenza nella circolazione dei beni. Servizio di documentazione tributaria Pagina 3 . Ad evitare peraltro eccessi nel ricorso alle procedure dianzi richiamate ed illustrate. si suggerisce di chiedere la cortese collaborazione dei Consigli Distrettuali dei notai aventi giurisdizione nella provincia di competenza ai quali sara' cura degli Uffici far tenere un esemplare della presente ogni qualvolta risulti evidente una tendenza di qualche professionista a valersi con soverchia frequenza delle dichiarazioni di urgenza. Si prega di assicurare adempimento. vanno lasciate cadere. 18 principi suindicati e dalle conseguenti deduzioni.Circolare del 19/05/1977 n. presso l'Ufficio tecnico competente previa corresponsione dei soli tributi relativi alla voltura catastale. 26.D. Si precisa in proposito che l'art. 59 del D.. Pertanto. 38 del ripetuto D.i documenti da richiedersi come allegati alle domande di volture.. Div.. stesso). con la quale tra l'altro e' testualmente detto che la voltura catastale (per beni omessi in una denuncia di successione di data anteriore al triennio e pertanto con prescrizione verificatasi ai sensi dell'art. IX.. per le successioni aperte anteriormente a tale data. A risposta affermativa ottenuta dall'anzidetto Ufficio. 637.R.. 34 del D.P. Sintesi: Precisazioni in ordine all'azione della finanza per le successioni aperte dal 1/1/73 in poi. 3270 (legge tributaria sulle successioni) e' tuttora valido.per evidente analogia .. n. 637 si desumono .". si provvedera' alla registrazione delle domande. che di omissione di parte dei beni nella denuncia stessa (evenienze queste che potranno verificarsi soltanto dopo il 1 gennaio 1978).P. quando trattasi di successioni non denunciate. 30 dicembre 1923 n.R.. 271579. 13 Oggetto: Domande di volture per successioni colpite dal termine di prescrizione dell'azione della finanza per richiedere il pagamento delle tasse. dall'art. quando trattasi di beni omessi nella denuncia stessa. 86 della legge n. senza per questo dover presentare alcuna denuncia di successione. si dovra' applicare l'anzidetto art.. Pertanto gli Uffici Tecnici Erariali accetteranno le domande di volture rilasciando le consuete ricevute sulle quali verra' apposta la dizione "Con riserva di accertamento della prescrizione da parte del competente Ufficio del Registro"..R. 34 del D.. Quest'ultimo caso e' quello trattato dalla nota 10 settembre 1976. 3270 dianzi richiamata) puo' ottenersi ". n. 86 del R...Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 03/05/1977 n.. n.P. Pagina 1 .10. si riferiscono soltanto alle successioni aperte dal 1 gennaio 1973 in poi (vedasi art. a norma del quale si considera prescritta l'azione della Finanza quando siano decorsi cinque anni dall'apertura della successione. si applicano le vecchie norme che prevedono la prescrizione dell'azione della Finanza: a) dopo 20 anni dal giorno di apertura.P.R.. In tutti i casi sinora illustrati. Invece. Servizio di documentazione tributaria Testo: Pervengono alla scrivente quesiti relativi alla trattazione di domande di volture per successione non corredate dalle copie della relativa denuncia. presentate da interessati che dichiarano di ritenere di non essere piu' obbligati alla denuncia stessa per sopravvenuta decadenza dell'azione della Finanza. sia che si tratti di omissione di presentazione della denuncia. della Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari. Si prega di dare assicurazione di adempimento. n. b) dopo 3 anni dalla presentazione della denuncia. 637. in quanto le varianti ad esso apportate dall'art. senza ulteriori accertamenti.1972. per le successioni apertesi dopo il 1 gennaio 1973.. 1 . La scrivente si soffermerà sui punti che possono avere riflessi con procedure catastali o che possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti a quei funzionari addetti ai servizi che operano principalmente nel fornire indicazioni ed informazioni al pubblico. dispone inoltre i criteri diversi di ripartizione di quote e. Stato.1975.5. elencando un sistema completo di categorie di successibili divisi in quattro ordini: parenti legittimi. problema della posizione giuridica dei figli concepiti fuori del matrimonio. La Gazzetta Ufficiale n. 15 1. 135 del 23. n. n. La nuova legislazione. il Codice Civile regolava ampiamente le successioni legittime. cioè quelle categorie di persone alle quali no può essere tolta una partecipazione ereditaria. importante novità. all'articolo 183. si trovano nei punti ove la citata legge regola le successioni legittime e i diritti riservati ai legittimari.Lettera circolare 17 settembre 1975. riconosce al coniuge superstite una quota di proprietà anche quando questi concorre con discendenti legittimi e naturali del defunto. 3A/2197 Oggetto: Riforma del diritto di famiglia. Come è noto.9.1975 ha pubblicato la Legge 19 maggio 1975. Tale legge che regola l'organizzazione familiare con numerose norme inderogabili ha modificato in molti aspetti la precedente normativa ampiamente illustrata dal Codice Civile. ha dato un diverso ordine a queste categorie.una riserva a favore del coniuge che perde così la figura di semplice usufruttuario. quelle cioè che si aprono a favore degli eredi legittimi quando manchi il testamento oppure quando questo sia invalido od inefficace in tutto o in parte. Anche in questo caso. figli naturali. concernente la riforma del diritto di famiglia la cui data di entrata in vigore è il 20. risolvendo così il. sempre nell'ambito di possibili riflessi su servizi dell'istituto catastale.molto importante . oltre ad una diversa ripartizione di quota vi è l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi e . coniuge superstite. Altre analoghe modifiche sono state apportate a favore dei legittimari. equiparando tra l'altro i figli legittimi a quelli naturali. Le modifiche più importanti. la facoltà ai coniugi di assoggettare a comunione i beni acquistati anteriormente ad essa. ma la comunione. informazioni ai contribuenti.Si rimanda pertanto all'attenzione dei funzionari interessati un'attenta lettura degli articoli della legge che regolano la ripartizione di quote ed il concorso degli eredi tra loro. ma è bene precisare che ogni procedura sarà fatta con apposito atto e quindi in questa seconda ipotesi il compito degli Uffici rimarrà di mera trascrizione. al fine di poter dare. Entrambi questi diritti sono ora esercitati in comune dai genitori. criteri di intestazione nei registri catastali. senza meno. 228 della nuova legge che concede entro il limite di due anni dalla data di entrata in vigore della stessa. con la massima esattezza possibile. Sarà gradito un cenno di ricevuta. Queste ultime innovazioni apporteranno. Giova infine ricordare l'art. 2 . rapporti che sono ancora legali e convenzionali. in modo particolare si segnala che ora il regime legale di detti rapporti non è più la separazione dei beni. Si richiama altresì l'attenzione sulla podestà dei genitori versi i figli minori e sull'usufrutto dei beni dei figli minori stessi. tra i rapporti convenzionali si evidenzia la soppressione dell'antico istituto della dote. A titolo informativo si segnalano anche le nuove norme dirette a regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi. R. Per quanto riguarda in particolare gli immobili urbani per i quali non si e' ancora proceduto all'accertamento catastale. I beni immobili di proprieta' degli Enti soppressi. n.U. la trasmissione agli Uffici Tecnici Erariali degli elenchi in parola e' l'unico adempimento richiesto ai fini dell'esecuzione delle volture catastali. 1036 per i trasferimenti in parola "non e' dovuto alcun diritto. si dispone che gli stessi vengano iscritti a titolo provvisorio nelle partite intestate all'Istituto Autonomo per le case popolari. si ricorda che ai sensi del citato articolo 14.C.R.P. Si dispone pertanto che gli Uffici in indirizzo eseguano con precedenza assoluta le operazioni di voltura dei beni in oggetto. pertanto non potra' essere imposto il rispetto delle formalita' attualmente in vigore. Poiche' occorre definire le operazioni di liquidazione degli Enti stessi entro il 31 dicembre 1974 per tassativa disposizione di legge. e' indispensabile che gli Uffici Tecnici Erariali provvedano ad eseguire con ogni urgenza le volture conseguenti le avvenute devoluzioni. secondo il disposto dell'articolo 14 del D. 35 Oggetto: N. sono stati devoluti. con i soli dti forniti dai Comitati di liquidazione. degli enti soppressi che sono stati devoluti all'istituto autonomo per le case popolari. Servizio di documentazione tributaria Sintesi: Disposizioni agli ute affinche' provvedano ad eseguire le volture degli immobili. 1036. sono stati soppressi alcuni Enti operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica. e pertanto non dovra' essere richiesta la corresponsione dei tributi speciali. con effetto dal 31 dicembre 1973. anche nei casi in cui non siano stati ancora registrati precedenti trasferimenti di proprieta'.C. N.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 23/09/1974 n.. all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia nel cui territorio i beni stessi sono ubicati. Devoluzione popolari dei beni immobili agli gia' istituti autonomi per le case appartenenti a soppressi enti. Si resta in attesa di un cenno di ricevuta con assicurazione di adempimento. si ricorda che ai sensi del citato articolo 14 del D.P. Pagina 1 .T.R. 30 dicembre 1972. n. rinviando ad epoca successiva le operazioni tecniche di accertamento. non appena i Comitati di liquidazione degli Enti soppressi avranno provveduto a trasmettere gli elenchi degli immobili trasferiti. facendone menzione negli atti con annotazione. 13 del D. Le volture in questione dovranno essere effettuate. Infine. rimborso od emolumento a qualsiasi titolo". dianzi citato. Testo: Ai sensi dell'art..E. alla data del 31 dicembre 1973. Al riguardo.P. in forza della Circolare 374 del 20. ad apportare nei registri o schede di partite gli aggiornamenti delle intestazioni catastali.U.1197. in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato. gli Uffici del Registro. che fra i compiti d'istituto hanno quello della riscossione delle dette prestazioni. procederanno alla chiusura delle partite di credito relative a quelle di modestissimo importo. A seguito della legge 29. al fine di snellire il lavoro relativo alla compilazione (e successiva registrazione) delle domande di volture.1974 del Ministero delle Finanze . queste potranno essere compilate sui modelli 13 TP attualmente in uso. l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nelle città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici. comprese l'Amministrazione dei fondo per il culto. censi. omettendo di riempirli nelle parti non necessarie compreso l'intero quadro A. Dell'avvenuta chiusura.5.1.Volture catastali. Normalmente si potrà far uso di un timbro da apporre in testa alla 3^ facciata del citato modello.1974 riguardante l'estinzione dei rapporti reali e personali. 16 pubblicata sulla G.4.1. Ai modelli 13. del seguente tenore: "Annotamento: alla ditta sopraindicata si depenna in rosso il direttario in forza della legge 24 gennaio 1974. 16 . Prevedendo che le partite verranno interessate alla variazione per l'intera consistenza non si ritiene utile compilare dei quadro B le colonne 6 -7-89-10-11. n. andranno allegati gli elenchi trasmessi dagli Uffici del Registro. così succintamente compilati. Sarà sufficiente elencare a colonna 5 le partite oggetto di variazione.2.Direzione Generale del Demanio. (senza attendere altre formalità o disposizioni). n. numero 16". n.1974. Per i comuni non ancora interessati alla meccanizzazione. livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate in misura inferiore a lire 1000 annue.Lettera Circolare prot. costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941. . n. 50 del 21. sarà data comunicazione agli Uffici Tecnici Erariali i quali sono tenuti . 2546 del 12 settembre 1974 Oggetto: Legge 29. 3/760 diramata da questa Direzione Generale il 10 marzo 1967. voltura non hanno piu' bisogno dell'atto notorio.U. 3 della legge 18-12-1970.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 25/07/1974 prot. 17 del 31-3-1972 al sesto comma viene a decadere.1138 non si potra' piu' allegare l'atto notorio. n. 18/12/70 n.il cui dispositivo dichiara. la norma dettata dalla scrivente con la Circolare n. in data 13-3-1974 . depositata in Cancelleria in data 6-3-1974 e pubblicata sulla G. 12/12/70 Sintesi: Illegittimita' costituzionale art..Pertanto alle domande di volture conseguenti alla applicazione della legge 18-12/1970. 22/7/66 n.- Pagina 1 . ma dovranno invece essere uniti i documenti previsti all'ultimo comma della Lettera-Circolare n. catastali. . tra l'altro. Leggi 25/2/63 n.Pregasi accusare ricevuta. 53.1138. 1138. 3 L. n. la illegittimita' costituzionale dell'art. 2261 Oggetto: Intestazioni n. 1138 - Le domande di Servizio di documentazione tributaria Testo: In seguito alla sentenza n. emessa dalla Corte Costituzionale in data 22-2-1974. 607. 327. discende in particolare dall'articolo 86 della legge 30 dicembre 1923.a semplice domanda degli interessati . giusto l'articolo 12 della legge 1 ottobre 1969. 650. B) Per gli usufrutti costituiti dopo il 31 dicembre 1972: 1) la domanda di cancellazione richiede in ogni caso soltanto la documentazione dell'avvenuta verifica della condizione prescritta. 26 ottobre 1972 n. Va peraltro considerato che.679. ed altresi' della natura del documento da esibire. dichiarazione di morte presunta. ma praticamente di non facile eliminazione per l'incertezza del reperimento degli interessati. n.P. a seconda che siano o meno trascorsi venti anni dal verificarsi della condizione.13 la circostanza dll'avvenuto decesso. In definitiva il trattamento catastale delle riunioni d'usufrutto puo' schematizzarsi come segue. richiede invece anche il corredo dell'attestazione di avvenuto pagamento della imposta. 3270. n. 15) comprovante il verificarsi della prescritta condizione (morte. n. 1560 Oggetto: Trattamento catastale delle riunioni d'usufrutto non denunciate.in quanto cedente . in mancanza della documentazione suindicata.P. potra' essere eseguita senza annotazione di riserva. n. nel caso contrario. ed il cennato periodo. 2) una domanda di voltura. e che conseguentemente l'Ufficio dovrebbe registrare le volture stesse apponendovi l'annotazione di riserva. che stabilisce che la azione della finanza per l'esazione delle tasse decade col decorso di venti anni dal giorno dell'apertura della successione. oltre che coincidere con quello della prescrizione dei diritti.R. se questa ha avuto luogo da oltre venti anni. A) Per gli usufrutti costituiti fino al 31 dicembre 1972: 1) la domanda di cancellazione puo' essere accolta a presentazione di un semplice documento (o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 1/1/1968. Proprio in questa condizione di non assoggettabilita' al pagamento dell'imposta si rileva . rispettivamente non comprensiva o comprensiva dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta.in seguito all'entrata in vigore del D.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 06/05/1974 prot. voltura beni immobili ditte usufruttuari deceduti Servizio di documentazione tributaria Testo: Da parte di taluni Uffici sono pervenuti quesiti in merito alla registrazione di volture che conseguono a documenti trslativi concernenti beni immobili intestati a ditte comprensive di usufruttuari ormai deceduti da oltre un ventennio. a seconda che manchi o che sia unita una documentazione dell'avvenuta verifica della condizione prescritta Pagina 1 . interessante . rinuncia). 26 ottobre 1972. Sintesi: Registrazione domande di oltre un ventennio.637 . a tanta distanza di tempo. sempreche' sia corredata anche dalla documentazione di cui sopra.R. E' noto che in attuazione dell'articolo 4 del D. coloro che presentano le domande di voltura anzidette hanno l'obbligo di denunziare sul mod.3/1366 in data 18/5/1973. dalla quale puo' farsi discendere l'opportunita' di estendere a quelli in argomento le disposizioni emanate con la lettera circolare n. evitando cosi' la iscrizione di annotazioni di riserva suscettibili di essere immediatamente cancellate.una interessante analogia con gli usufrutti successivi al 31 dicembre 1972. 2) la domanda di voltura interessante la ditta gravata da usufrutto verra' eseguita con annotazione di riserva o senza.qualora fosse trascorso un ventennio dalla data della riunione di usufrutto per la quale non fosse stata chiesta la voltura.la ditta gravata da usufrutto. dovra' invece essere eseguita sempre con riserva. tale annotazione potrebbe essere concellata . E' appena il caso di rocrdare che le modalita' relative alla riscossione dei tributi speciali di voltura sono in ogni caso precisate al n. non piu' previsto). Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . Si raccomanda che delle presenti istruzioni venga data la piu' ampia diffusione.11 della circolare numero 23/1973. in ispecie presso gli Ordini o Collegi rappresentanti le categorie professionali maggiormente interessate o comunque presso coloro che sono tenuti a presentare le domande di volture e si prega di dare assicurazione di adempimento. 1560 (esclusa in ogni caso l'attestazione del pagamento di imposte.Lettera circolare del 06/05/1974 prot. 969 del codice civile.Nota prot. prevede tra l'altro che gli Uffici catastali attuino . all'atto di ricognizione previsto dall'art. in tal caso i diritti elencati ai punti a). n. 3 Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958. sui livelli veneti.taluni adempimenti conseguenti a quanto dettato dalla legge stessa. La legge in oggetto. 1 la legge in oggetto stabilisce che sono convertiti in diritto di credito: a) i diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958. agli artt. c) i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi a titolo di decime. Con l'articolo 3 si prevede che quando i proprietari utilisti non intendano assumere il debito del dianzi accennato diritto di credito. tra gli altri. debbano darne notizia alla controparte e prestarsi. da corrispondersi entro il 22 gennaio 1975. prescrivibile nei due anni successivi. 74. entro il 22 gennaio 1977. 1 . n. 4 e 5. gli Uffici tecnici erariali i quali dovranno provvedere alla cancellazione di ogni intestazione concernente i diritti elencati all'articolo I. n. L'articolo 4 detta poi le norme riguardanti. 961 dell’11 marzo 1974 Oggetto: Legge 7 gennaio 1974. quartesi ed altre prestazioni fondiarie. ovviamente per i soli casi in cui non sarà stato prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3. Con l'art. 74 (regolamentazione dei canoni livellari veneti). proprietari di fondi (caso c).di propria iniziativa . come dettato dalla legge. Si reputa pertanto opportuno illustrare le finalità della legge ed i conseguenti adempimenti da parte degli Uffici tecnici erariali del Veneto. n. ai sensi dell'articolo 2. b) i diritti dei concedenti o direttari relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue. b) e c) sono regolati dalle norme sull'enfiteusi. Le anzidette operazioni avranno inizio soltanto dopo il 22 gennaio 1975 e dovranno essere completate. I titolari degli anzidetti diritti divengono. entro il 22 gennaio 1975. di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo riferito al 1970. creditori degli attuali utilisti -casi a) e b) -. 64. in merito ai diritti iscritti nel nuovo Catasto terreni. si provvederà a compilare altra specifica comunicazione da inviare al Centro Elettronico. invece. 2 . questi ultimi. apponendo in calce apposito timbro con gli estremi della legge in argomento. ai sensi dell'articolo 5. Prega assicurare adempimento. Detta comunicazione conterrà. le intestazioni relative ai titolari dei diritti in questione. dovrà procedersi. l'Ufficio tecnico erariale dovrà provvedere a variare le intestazioni. 23 del 31 luglio 1973 (punto 11) per le domande di volture dipendenti da riunioni d'usufrutto. Di tali operazioni verrà data periodica comunicazione agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette competenti affinché le medesime operazioni vengano attuate nei loro atti. nessuna comunicazione verrà data agli Uffici Distrettuali delle. Analogamente a quanto finora esposto nei precedenti paragrafi. sono state operate le cancellazioni volute dalla legge e le modalità di esecuzione. l'elencazione delle partite per le quali. sia nei registri partite che nelle schedine mod. Resta inteso che tali volture saranno assoggettate alle imposte di bollo ed al pagamento dei tributi speciali da riscuotere. Sono nei casi previsti dall'articolo 3 e cioè quando sia stato prodotto l'atto di ricognizione da parte degli utilisti. nei modi previsti dalla Circolare n.Per ottemperare a tale disposto. in armonia con quanto dettato dalla legge sull'enfiteusi. Imposte Dirette per i Comuni già conservati meccanograficamente per i quali. sulla base di note di voltura redatte e presentate dagli interessati. si dovranno eliminare con inchiostro rosso. in tutti quei casi in cui gli immobili da affrancare siano iscritti nel Catasto fabbricati. ovviamente. . e cio' in applicazione delle norme impartite con la Circolare n.. dirameta dalla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del Ministero delle Finanze.R.Y.In concreto sara' sufficiente.. n. il . provvedano ad esibire idonea documentazione"..i certificati relativi ad atti. quando gli interessati. nel richiedere.R.P.. il certificato. Sintesi: Disposizioni riguardanti il rilascio di certificati storici in cui accanto alla paternita' dei proprietari di immobili ci sia anche la data ed il luogo di nascita. ove i proprietari di immobili iscritti prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955. n.. (o altro) ed e' stata trascritta ai sensi del I comma dell'art... in taluni casi. i certificati stessi si dovranno rilasciare completi di entrambi i dati.ai fini delle indagini ipotecarie e simili ."....... 2 maggio 1957.. 432 dispone che ".... aggiungere alla dizione X. nel far richiesta di certificati storici. la paternita' specificando subito dopo (tra parentesi) che "La paternita' risulta in atti interlineata ad inchiostro rosso a seguito della registrazione della domanda di volture N. del 19.. Servizio di documentazione tributaria Testo: E' stato da piu' parti lamentato che.Si deduce pertanto che se gli interessati. non esibiscono la suddetta documentazione al fine di ottenere che in luogo della paternita' vengano trascritti i dati anagrafici.Pregasi dare assicurazione di adempimento.432. saranno rilasciati dalle pubblice Amministrazioni con l'indicazione del luogo e della data di nascita e senza quella della paternita'.....P. n. 1064. 1 Oggetto: Rilascio di certificati storici.. 4 del D..... ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955.Ovviamente gli anzidetti casi lamentati si verificano quando i certificati storici riguardano beni intestati a ditte iscritte in Catasto prima del 24 luglio 1957 e successivemante modificate a seguito della registrazione di volture conseguenti ad atti traslativi comportanti l'allibramento oppure lo stralcio di talune particelle. n. .. 75 del 30 novembre 1957.Si ricorda in proposito che il primo comma dell'articolo 4 del D. i certificati storici ventennali rilasciati dagli Uffici Tecnici Erariali non consentono il necessario collegamento .. nel trascrivere la ditta. Pagina 1 .. nato a. 2 maggio 1957. 1064 (24 luglio 1957) sono tuttora riportati con la paternita' anziche' con la data ed il luogo di nascita........con quanto risulta presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari..Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 02/01/1974 n. 26-10-1972. In tali casi. A questi ultimi spetta invece per intero la procedura di elevazione degli eventuali processi verbali. Essi vanno poi rilasciati in copia esente da bollo e tributi agli uffici del registro.E. Norme che riguardano autenticazione degli estratti di mappa. 38. 1 Relativamente al rilascio dei certificati catastali (punto 5 della Circolare surrichiamata) si ricorda che i certificati occorrenti in caso di successione sono due: il primo di essi . gli U.esente dal bollo e da ogni tributo apponendovi la dizione "Copia per l'Ufficio del Registro".R. applicando i tributi previsti per entrambe le operazioni. punto 5. per i propri compiti. dovranno essere controllate per quanto concerne il solo esame formale . pertanto dovranno rilasciarla . 3 Riguardo l'autenticazione degli estratti di mappa autonomamente ottenuti (punto 15) e' pacifico che tale procedura puo' essere utilmente abbinata alla approvazione dei tipi di frazionamento redatti su di essi. 679. 5 della Tabella Allegato B al D.E. presentate ad Uffici Tecnici Erariali non competenti per territorio. Per corrispondere alle richieste di taluni Uffici. mediante i noti modelli 16 A e B.e' appena il caso di rammentarlo . 637 . il secondo invece. si precisa altresi' che la indicazione degli elementi relativi alle volture non ancora eseguite. 2 . Alle domande di rettifica deve essere unito il mod.che andra' allegato alla denuncia di successione giusta l'art.da questi ultimi. e pertanto tutte le infrazioni riscontrate saranno da essi stessi contestate agli interessati. 13.R. pertanto il suggerimento della loro omissione (nei casi in cui i detti elementi non sono gia' riportati sul registro partite) deve intendersi abrogato. che deve poi essere unito alla domanda di volture. Servizio di documentazione tributaria Sintesi: I certificati occorrenti in caso di successione sono due con diverse modalita'. si precisa che essa puo' essere applicata soltanto per gli elaborati rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge 1-10-1969. Si ritiene opportuno ribadire che le domande di volture. oltreche' gli anzidetti tributi sconta anche l'imposta di bollo. 642. hanno la necessita' di disporre di una copia di tale documentazione. si precisa quanto segue.T. eseguiti dagli stessi tecnici liberi professionisti. ma gravato dei tributi speciali. 26-10-1972. puo' cioe' accettare la presentazione di tipi redatti su estratti di mappa non ancora autenticati. Quando la richiesta dei certificati e' simultanea. Risulta tuttavia che gli Uffici del Registro. Nell'occasione si precisa che gli anzidetti Uffici del Registro e per le Successioni hanno rappresentato la esigenza che sui documenti in parola non manchi la indicazione delle qualita' e classi delle particelle.va esente da bollo ai sensi dell'art. n. che l'U. 23 del 31 luglio 1973. Testo: Sulla scorta dei quesiti pervenuti in seguito all'applicazione della Circolare in oggetto. senza rinviarne la definizione agli Uffici destinatari.In merito alla procedura instaurata per la conferma degli estratti scaduti nei termini (punto 13 della Circolare numero 23). cosi' che possa poi essere consegnata al predetto Ufficio all'atto della registrazione del documento traslativo. 31 Oggetto: Rettifiche ed interrogazioni della circolare n. il diritto di ricerca .P. n. l'Ufficio provvedera' ovviamente ad autenticare gli estratti ed a approvare i frazionamenti. n.P.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Circolare del 19/11/1973 n. per essere una collaborazione richiesta all'estensore della domanda-nota al fine Pagina 1 . del D. Per uso di stipula invece occorre soltanto il certificato da allegare alla domanda di volture.T.si applica una sola volta. Si prega di dare assicurazione di adempimento. 13 rettificativo non si dovra' scontare alcuna imposta di bollo. redatte in carta da bollo. a chiarimento delle richieste di taluni Uffici in merito alla trattazione delle domande tendenti ad ottenere la rettifica di errori commessi dai presentatori nella compilazione di domande di volture gia' introdotte in atti. 23 del 31-7-1973. Per il Mod. siano indicati al completo soltanto sulla domanda corrispondente alla prima vendita. deve essere accettata comunque espressa purche' bastantemente chiara.Circolare del 19/11/1973 n. ma . 31 di sovvenire all'insufficiente aggiornamento da parte della Amministrazione. cosi' ad esempio nel caso di vendite ripetute (come nelle lottizzazioni) da parte di una medesima ditta non ancora intestata. dovra' essere unito un Mod. mentre per le successive sara' sufficiente il richiamo a quella prima domanda. deve ritenersi corretto che i passaggi non ancora registrati in Catasto. secondo le modalita' previste al punto 11 della piu' volte richiamata Circolare n. Infine. nonostante che il documento traslativo sia esatto.comportando per l'Ufficio la trattazione di altra domanda di volture il presentatore della domanda di rettifica sara' tenuto al pagamento dei diritti di voltura. 13 da cui deve chiaramente risultare che l'errore od omissione si riferisce soltanto alla compilazione della domanda di volture. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . si precisa che alle suddette domande di rettifica. è stato disposto che le domande di voltura catastale devono essere presentate dalle parti interessate non più agli Uffici del Registro ma direttamente agli Uffici Tecnici Erariali. 5 novembre 1969. 1 . La nuova legge di bollo (D. primo comma. dei D. Tali domande restavano comunque soggette al tributo di bollo ai sensi dell'art. venissero assoggettate all'imposta di bollo mediante impiego di marche annullate con la firma delle parti interessate. 25 giugno 1953.M. n. n. n. come s'è detto. come previsto dallo stesso art. con l'art.P. 492 e detto tributo. 38.R. 38. 642). n. 26 ottobre 1972. Tuttavia il testo dello stesso art. ovviamente presso l'Ufficio del Registro ove l'istanza allora veniva presentata per l'ulteriore inoltro al competente Ufficio Tecnico Erariale. per le domande di voltura l'imposta era dovuta per ogni voltura e doveva essere riscossa in modo virtuale. concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale. lettera b) dalla tariffa allegata al D. veniva corrisposto. 58 del 15 ottobre 1973 Oggetto: Imposta di bollo . Poiché. 650.P. 679. 079 del 1969 mediante applicazione. ha definitivamente consentito che le istanze di qualunque specie predisposte su moduli stampati dal pubblici uffici elencati nell'art. 26 ottobre 1972. Come è noto.R. dopo l'entrata in vigore della citata legge n.825.P. già riscosso in modo virtuale dagli Uffici del Registro. Secondo quest'ultima norma. sugli appositi moduli. n.R. 3 ) della legge I' ottobre 1969. 679. di marche da bollo da parte dei richiedenti come esposto nel paragrafo 3 delle istruzioni per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969.Domande di voltura. n. approvate con D. 5 della tariffa riporta ancora nella colonna "modo di pagamento" la precedente disposizione adottata dalla legge di bollo 1953. 5 della nuova tariffa. in attuazione dei criteri di esemplificazione fissati nell'articolo 7 della legge 9 ottobre 1971. si ritiene che l'imposta dovuta sulle domande di voltura possa essere assolta in modo straordinario e non in modo virtuale.Circolare n. le volture catastali devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande da compilarsi su moduli a stampa distribuiti dall'Amministrazione e tale sistema è stato anche confermato con l'articolo 4. II. agli Uffici del Registro e al personale ispettivo. La presente circolare viene inviata in congruo numero alle Intendenze di Finanza e agli Ispettorati Compartimentali delle Tasse e II. 2 .Pertanto gli Uffici del Registro non devono più procedere. rispettivamente. sugli Affari per la consegna. alla riscossione in modo virtuale dell'imposta di bollo dovuta per le domande di voltura catastale: queste ultime vanno invece assoggettate al tributo di bollo in modo straordinario con applicazione di marche apposte ed annullate dalla parte interessata prima della loro presentazione agli Uffici Tecnici Erariali. in sede di registrazione degli atti o di liquidazione delle denunce. si operi il distacco dell'usufrutto.P. Restano fermi gli obblighi vigenti per quanto riguarda la denunzia e la tassazione della consolidazione dell'usufrutto distaccandosi dalla piena proprieta' in epoca anteriore al 1 gennaio 1973. 637.Abolizione dello stato dei deceduti. sia perche'.55 che la disciplina richiama sostanzialmente tutti i criteri tenuti a base della liquidazione del tributo successorio.Imposte sulle donazioni. poi. n. Soppressione dell'imposta sulla consolidazione dell'usufrutto. Per evitare. nel caso di devoluzione in linea retta ed a favore del coniuge. appare evidente che la disciplina prevista dall'art. non puo' dar luogo ad imposizione perche' l'espansione del diritto del nudo proprietario. gli adempimenti degli uffici del registro. 14. Servizio di documentazione tributaria Testo: 13. 15. perche' e' stata abolita l'imposta sulla consolidazione dell'usufrutto. sono quelli della nuda proprieta' e dell'usufrutto stesso e che la nuda proprieta' deve effettivamente tassarsi per il suo valore al momento del distacco dell'usufrutto. a seguito dell'apertura della successione. La consolidazione dell'usufrutto.R. pero'. deve accettarsi dagli uffici del registro nel caso in cui il distacco dell'usufrutto dalla piena proprieta' sia avvenuto dopo il 1 gennaio 1973. Per la determinazione dell'imposta sulle donazioni. 24 del r. 26-10-1972. sulla specifica questione. abolizione dello stato dei deceduti. relativa alla tassazione immediata della nuda proprieta' ed al rinvio della tassazione dell'usufrutto al momento della consolidazione. che consegue la piena proprieta'. 5 . la liquidazione dell'imposta puo' avvenire applicando le aliquote sul valore globale direttamente alla base imponibile.d.Ministero delle Finanze TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI Circolare del 10/01/1973 n. nonche' fra adottanti e adottivi. nel caso in cui. Istruzioni ministeriali al D. soppressione dell'imposta sulla consolidazione dell'usufrutto. prescindendo dal considerare le singole quote e l'eventuale distacco dell'usufrutto. n. Tenuto conto della totale equiparazione del trattamento tributario previsto per i due tipi di trasferimento a titolo gratuito dalle norme in esame. e fra affilianti e affiliati. 6 debba applicarsi nella sua interezza anche ai casi delle donazioni poste in essere fra genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti o discendenti in linea retta. .parte 5 Oggetto: Successioni. pertanto. La nuova disciplina semplifica. l'art. Sintesi della parte: Determinazione dell'imposta sulle donazioni. In altri termini il legislatore ha ritenuto che i diritti da assoggettare a tributo. In questo caso gli interessati dovranno produrre alle competenti Conservatorie dei registri immobiliari ed ai competenti uffici tecnici erariali documentata domanda ai fini della trascrizione dell'avvenuta consolidazione e della voltura catastale. sia perche' evita la presentazione di denunzie di consolidazione d'usufrutto. Il provvedimento in esame non ripropone la precedente norma (art. 30 dicembre 1923. che venga frustrata la progressivita' delle aliquote mediante la presentazione ad uffici diversi di dichiarazioni comprendenti solo parte dei beni ereditari. Con l'abolizione dello stato dei deceduti vengono a cessare tutti gli adempimenti connessi a tale servizio. 3270). l'iscrizione di articoli a campione unico e l'accantonamento di imposte. era gia' prevista e tassata fin da quando si era distaccato l'usufrutto. Nessuna denunzia di consolidazione. . si raccomanda di rispettare rigorosamente le Pagina 1 . 5 . di richiedere i necessari elementi utili all'ufficio del registro che si ritenga eventualmente cointeressato. Tali preoccupazioni.Circolare del 10/01/1973 n. nel caso sussista qualche perplessita'. dovrebbero venir meno quando entrera' in vigore l'anagrafe tributaria. Servizio di documentazione tributaria Pagina 2 . 35) avendo cura.parte 5 norme relative alla competenza territoriale degli uffici del registro (art. comunque. consolidamento dell'usufrutto verificatosi Sintesi: Soppressione dell'imposta sul successivamente al 1. Servizio di documentazione tributaria Testo: Il D.1. continuando ad applicarsi.P. Pagina 1 .R. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. 26 ottobre 1972. n. ha abolito l'imposta sulla consolidazione dell'usufrutto. gli Uffici potranno provvedere a queste ultime sulla base di domande di voltura che siano dalla parte corredate di documento o dichiarazione sostitutiva comprovanti la avvenuta cessazione di usufrutto (atto di morte. 637. solo per le consolidazioni di usufrutti distaccatisi dalla nuda proprieta' in data posteriore a quella del 1 gennaio 1973.Ministero delle Finanze CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI Lettera circolare del 18/05/1972 prot. per quelle in data anteriore le precedenti disposizioni. per i distacchi dalla nuda proprieta' successivi al 1 gennaio 1973.1973. mantenendo per gli interessati il solo obbligo di produrre alle Conservatorie dei Registri Immobiliari e agli Uffici Tecnici Erariali le domande ai fini delle trascrizioni e delle relative volture catastali. ovviamente. dichiarazione di rinuncia all'usufrutto). Volture catastali. Tale procedura dovra' adattarsi. dichiarazione di morte presunta. Pertanto. 1366 Oggetto: Consolidamento di usufrutto. la richiesta fatta dagli interessati. i contratti a miglioria sono stati trasformati in perpetui ed hanno acquistato natura di rapporti enfiteuci". . 327 (ove occorra) e n. 327. sempre con istanza all'Ufficio Tecnico Erariale in carta legale presentata da entrambe le parti o anche da una sola di esse.dei nominativi dei coloni dichiarati perpetui dalla legge. e venga contemporaneamente eliminato .ove esista . da cui risulti la sussistenza dei rapporti previsti dalle due leggi dianzi citate. 1572). 607. che esso risulti per primo in qualità di utilista posponendo al secondo posto il direttario. n. istanza di introduzione in Catasto .1972 Oggetto: Conservazione N. Ove già l'intestazione porti secondariamente il nome del colono. contenente "norme sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio" e della legge 22 luglio 1966. dall'atto notorio. 1114/72 in data 27 gennaio u.T. Sono pervenute richieste di chiarimento in merito alle mutazioni di intestazione catastale pertinenti a terreni interessati dalla legge 25 febbraio 1963.". 327. in carta legale. n. 3786 cs... si è ora in grado di precisare quanto segue. n. contenente "nuove norme in materia di enfiteusi". 607 e ad esse dovrà essere allegato un atto notorio.il riparto dei redditi. Riguardo talune perplessità sulle soluzioni da adottare questa Direzione ha rivolto un quesito all'Avvocatura Generale dello Stato. integrata dalla legge 18 dicembre 1970.C. entrambe le parti o anche una soltanto potranno rivolgere all'Ufficio Tecnico Erariale.Circolare n... 17 del 31. In ogni caso nelle domande dovrà essere indicato che la richiesta è formulata ai sensi delle leggi n. 1138.con la nota n. 8 ottobre 1931. contenente "norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiare perpetue". sostenuta intestazione.in aggiunta agli attuali intestatari . 1 . Alla luce di tale autorevole parere.03.D. n. Per i terreni che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge n. ed ai sensi degli articoli 8 e 9 del Testo Unico delle leggi sul Nuovo Catasto dei terreni (R."rileva che in base alle disposizioni di cui alle leggi richiamate in oggetto. e aggiunge altresì che ". la quale .s. costituisce una proposta di potrà invece essere richiesto. Intestazioni catastali.. è rigorosamente prescritto che prima della registrazione dei modd. Tale operazione non comporterà alcuna ripetizione di tributo speciale. e pertanto le ditte che dovranno risultare in attuazione delle norme dianzi impartite saranno del seguente tenore: "X.. 78 del 13 agosto 1966.. 13 al Centro Meccanografico.... Pregasi dare assicurazione di adempimento.. non trattandosi di voltura vera e propria.... nel caso vi sia opposizione.... in luogo della registrazione si provvederà ovviamente all'invio del mod. Per i Comuni in conservazione meccanografica. 2 . livellario a V.. l'Ufficio Tecnico Erariale compilerà apposito Mod. potrà eseguirsi nella forma suggerita con la Circolare n. del ..... si dovranno seguire le procedure previste dall'articolo 37 del richiamato Testo Unico. "Annotamento" usando la dizione "La Ditta suindicata venne perfezionata come dall'atto notorio N. Detta registrazione..Y......Z. ove sia conseguibile la necessaria chiarezza negli atti. 13 d'ufficio per richiesto perfezionamento dell'intestazione.Constatata eseguire il la regolare compilazione della domanda a e dell'atto mezzo di notorio..."..... 13 in argomento ne sia notificato il contenuto. enfiteuta. ma di perfezionamento di ditta in applicazione delle leggi vigenti.. non dando corso alla registrazione fino a definizione del contenzioso.". Possono essere accettati anche tipi di frazionamento su cui si riscontri qualche cancellatura (tanto sotto forma di depennamento in inchiostro rosso coi due trattini trasversali. 400 (quattrocento)]. in quanto conseguenti a sentenze. siano presentate e firmate dal «Curatore del fallimento». II . Quando manchi quest'ultima condizione ovvero non sia soddisfatta la prima.l'assoluta chiarezza di lettura dell'elaborato medesimo. Purché siano verificate le condizioni seguenti: a) la cancellatura non interessi le linee. in margine all'elaborato. Attuazione della legge 1 ottobre 1969.riportare di nuovo l'intero tipo di frazionamento. è in facoltà del tecnico redattore . 679. per chiarire taluni quesiti particolari emersi nella nell'applicazione della legge in oggetto. d) non ne sia comunque turbata .d'iniziativa o a richiesta dell'Ufficio . prospettati da alcuni Uffici e che si ritengono di interesse generale. comprese le linee rilasciate dall'Ufficio stesso. III . eseguita dopo l'attuazione della cancellatura.Anche le domande di volture presentate dai Cancellieri degli Organi giudiziari. sono soggette di norma alla consueta imposta di bollo nella misura . c) sia unita all'originale una copia fotostatica integrale. 44 del 26 novembre 1969.secondo l'insindacabile valutazione dell'Ufficio . nonché alla Circolare n. 5 del 24 gennaio 1970 e Circolare n. 51 rimasta libera (a 1 . nel caso di rilascio a macchina. quanto di abrasione). 63 del 24 novembre 1970. e ciò indipendentemente dall'eventuale applicazione delle «marche per atti giudiziari» [attualmente da £. le indicazioni numeriche o alfabetiche ed i dati catastali introdotti dall'Ufficio nella fase di rilascio dell'estratto di mappa. anziché dal Cancelliere.attualmente di £. in margine all'estratto ovvero. n. dipendenti da sentenze emesse a seguito di procedura fallimentare. b) l'esistenza della cancellatura sia dichiarata dal tecnico redattore.Circolare n. Quesiti Si fa seguito alle Circolare n. 17 del 19 maggio 1971 Oggetto: Conservazione del Catasto terreni. 500 (cinquecento) per ogni voltura. I – E’ regolare che le domande di volture. nella prima facciata del mod. che «la particella n . 2 della circolare n.. V . dovrà aversi cura di ottenere dal tecnico che ha richiesto l'estratto la indicazione della porzione che lo interessa. in margine al «prospetto delle particelle da frazionare».D. conservate dal reparto addetto alla approvazione.meno che non vengano usati appositi prestampati ancora su di un foglio a parte unito all'estratto medesimo). al rientro dei rispettivi originali allegati a domande di volture vanno stabilmente unite ad essi allo scopo di convalidare la corrispondenza con gli elementi presentati alla approvazione preventiva.... in pari data».non va soggetto ad imposta di bollo.linee e dati numerici inutili. che appesantirebbero senza scopo il lavoro dell'Ufficio... ovvero (quando la porzione richiesta sia quella residua di una particella originale da cui sono state staccate altre particelle con successivi frazionamenti) che «la superficie ed i redditi attribuiti alla particella. Sulle copie non assoggettate al diritto in questione va specificatamente precisato che «la liquidazione del diritto di sull'estratto n .Nel rilascio di estratti di porzioni di mappa su cui siano riportate in matita linee introdotte per l'approvazione preventiva di tipi non ancora rientranti o comunque non passati ad inchiostro (v. e pertanto non è necessario riportare né sull'estratto né sul mod. punto B. ricerca è stata effettuata 2 .Le parti grafiche delle copie dei tipi di frazionamento.Il diritto di ricerca per più certificati catastali dello stesso tipo.. per analogia col noto caso dello sviluppo dettagliato o del prospetto aggiuntivo per la ripartizione delle superfici e dei redditi . 5).I. Per chiarezza nei confronti del tecnico che dovrà redigere il tipo e del rogante che stipulerà il relativi atto è peraltro opportune dichiarare. Pregasi dare assicurazione di adempimento.. da non inviare come è noto all'U. evitando di fornirgli . detto foglio.D.. sono conseguenti alla introduzione nella sola mappa di altre particelle da esse derivate». IV . VI . La necessaria dimostrazione del frazionamento dovrà riguardare soltanto la porzione interessata (che è già definita da un numero intera a matita). va applicato una sola volta.in matita o eventualmente in inchiostro di diverso colore .». identiche e richieste simultaneamente. 12 l'intera serie delle superfici delle successive derivate. le norme dettate con la circolare medesima.Circolare n.T.T. che per il perfezionamento sono concessi non più di 30 giorni al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art.T.Ricezione delle domande. concessa agli interessati alla presentazione delle domande di volture. 63 del 24 novembre 1970 Oggetto: Conservazione del N. Ove dette domande siano prive o carenti delle prescritte marche da bollo. 9 della legge in argomento. 1 .da parte degli U. in sede di invio della ricevuta. .C. In ogni caso gli eventuali processi verbali previsti dal § 11 dell'Istruzione provvisoria saranno compilati dall'U. si autorizzano gli Uffici Tecnici Erariali ad accettare anche direttamente o a mezzo posta in armonia con quanto previsto dal § 9 dell'istruzione stessa .. 679. l’U.E. che ha accertato le manchevolezze. in accoglimento dell'invito rivolto al terzultimo capoverso della circolare in oggetto. sarà quest'ultimo U. anche se i documenti traslativi sono stati registrati fuori provincia. Sulla scorta dei numerosi quesiti e proposte qui pervenuti .T. . Nel caso in cui le domande siano state inoltrate tramite altri U.M.E.Norme integrative a chiarimento della circolare n.le domande riguardanti beni siti nel territorio di loro competenza. a richiederne direttamente all'interessato la regolarizzazione. ricevente ha il compito di avvisare. Ferma restando la facoltà.T. si integrano ed in parte si rettificano con la presente. di avvalersi della procedura prevista dal § 7 dell'Istruzione provvisoria (D. Per chiarezza si ritiene opportuno seguire lo stesso schema. Lo stesso dicasi per quanto concerne altre manchevolezze sfuggite all'Ufficio che ha trasmesso la domanda. 5 del 24 gennaio 1970.E. 5 novembre 1969).V0LTURE A1.nel corso della prima applicazione della Legge 1 ottobre 1969.T. n.E. e l'eventuale irregolarità sul bollo sia stata riscontrata dall'Ufficio in cui vi sono i beni oggetto della voltura. A .E. . 2..1.E. Nel caso particolare di domanda di volture compilata «d'Ufficio» dal Procuratore dell'Ufficio Successioni per successioni o per riunioni d'usufrutto. essendo i certificati occorrenti rilasciati in esenzione dal bollo e dai tributi speciali nell'interesse dello Stato (§ 161 Istruzione XIV). La tassa di bollo ed il tributo speciale per voltura. . (ad esempio per cambio d'intestazione relativo ad una sola persona in più partite e simili) l'importo in marche da bollo sarà computato una sola volta.A1. »). 2. in pratica al numero di lettere distintive a colonna 4 del Quadro A . 2 . il computo del tributo speciale di £. in merito all'importo delle marche da bollo da applicare sulle domande di volture («L' importo deve corrispondere al numero di volture contenute. di data di nascita. 2153.. sono indipendenti da quelli relativi a quest'ultima e si computano automaticamente..T.. si chiarisce pertanto che ove trattasi di più lettere distintive riferentesi ad unica voltura a termini degli arti. pari come è noto a £. così come ovviamente le domanda deve portare la propria marca da bollo. In particolare deve essere accertato: Una formulazione che era stata intesa soltanto come indicativa di massima.000 (duemila per ogni voltura. ha l'obbligo di invitare gli interessati a versare l'importo delle marche e dei tributi entro trenta giorni. Analogamente anche quando si tratti di semplici atti di rettifica relativi a correzioni di nominativi.E. di dati descrittivi delle particelle catastali o per cambio di denominazione di società e simili . all'accettazione delle domande di voltura l'U. Per le volture interessanti la medesima ditta proprietaria di beni rustici ed urbani. n. Controllo alla presentazione. nel caso di rinuncia di usufrutto (soggetta a tassa fissa di registro) pervenuta all'UTE.T.soggetti pertanto a tassa fissa di Registro . ha causato qualche equivoco. cui viene presentata la domanda di volture provvista di marche da bollo.deve essere autonomamente effettuato il computo del tributo speciale. dopo che sia stata presentata anche la domanda di volture per successione. 60 e 70 del Regolamento 8 dicembre 1938.000 (duemila) per voltura compete alla Sezione dell'U. non necessitano pertanto di aggiornamento nella liquidazione dei diritti.1959. E’ consentita la firma delle domande di volture . entro il limite di sei mesi dalla data di rilascio. la firma apposta sulle domande da persone diverse.10. Quando le volture riguardano beni posti in diverse province. a nome degli interessati.da parte dei notai in luogo degli interessati.T. dipendenti da decreti prefettizi relativi ad espropriazioni di beni destinati a demanio stradale e simili.5. n. abbia apportato variazioni in atti.. dovendo questi essere assoggettati (leggi 20.Qualora detto termine sia trascorso senza che gli interessati vi abbiano ottemperato.. 51 rilasciati dall'U. nel richiamare la Lettera Circolare del 2 marzo 1970.quando trattisi di domande dipendenti da successione o riunione d'usufrutto . invece. Peraltro le certificazioni in argomento devono comunque essere considerate valide anche ove l'UTE. richiede invece per norma un regolare atti di procura o di mandato. anteriormente alla presentazione delle domande di volture sono sempre validi. n.. In merito alla presentazione dei certificati catastali da allegare alle domande di volture. purché al I e II rigo del frontespizio del mod.può essere allagato in copia conforme autenticata dal notaio alle (o alla) domande di volture relative ai rimanenti beni delle altre province.1954.E. si aggiunge che i certificati e gli estratti di mappa modd.ove dall'Ufficio del registro sia stato vidimato in unico esemplare e pertanto unito ad una delle domande di volture . 1044 e 21. Sul medesimo argomento si conferma che i certificati per voltura relativi a beni rustici. possono essere firmate da un funzionario del locale Ufficio interessato all'operazione. senza che esso sia necessariamente investito della funzione di ufficiale rogante.. la somma dovuta sarà fatta iscrivere a campione demaniale per il recupero.ovviamente . Però le domande di volture. ai alla fine determinazione delle imposte di automatica registro o per di coefficienti dell'imponibile successione. il documento traslativo .. applicando inoltre le sanzioni di cui all'art 9 della legge 1 ottobre 1969.non siano nel contempo avvenute variazioni in atti. purché .». Nel caso di rogito. è prescritto inoltre 3 .» e «incaricato dal (o dai) sig . è appena il caso di rammentare che occorre la firma del rogante.. 355). devono essere rilasciati in duplice copia. 13 vengano esposte rispettivamente le dizioni «XY notaio in . onde consentire ai compilatori delle domande di volture di inserire sul mod.salvo il caso di formazione del certificato mediante apparecchiatura foto (o elettro) meccanica . appare impossibile che essi possano procurarsi . poi. questi dovranno invece essere richiesti direttamente alle parti interessate. cancellieri giudiziari. Ove esso sia del tutto mancante è nota la procedura: cointestazione e riserva (salvi gli addebiti di rito) da eliminare solo a presentazione del tipo con le firme delle parti regolarmente autenticate. Può però presentarsi il caso che il tipo sia bensì presentato insieme alla nota di volture. senza procedere ad un doppio intervento. Nel caso particolare dei cancellieri. l'approvazione scaduta venga rinnovata ai sensi del successivo punto 136. Se poi ad una domanda di volture sia allegato un tipo di frazionamento la cui approvazione risulti scaduta. e deve essere ottenuta .). come risulterebbe secondo una rigida applicazione delle norme.gli elementi da inserire eventualmente nel Quadro B. 13 anche quel dato. ecc. ma eseguito (o almeno approvato) in data posteriore all'atto.salvi sempre gli addebiti . Il tipo resta. Una particolare attenzione va posta nella trattazione delle domande presentate con tipo di frazionamento irregolare. tanto più che appare ovviamente assai difficoltoso perseguirne a norma di legge eventuali errori. ove ne ricorrano le condizioni. soggetto alla regolare approvazione. 4 .11.che essi riportino anche i redditi agrari. beninteso assoggettando che ha l'obbligo della presentazione della domanda di volture alla stessa pena pecuniaria prevista per il caso che il tipo non sia stato preventivamente presentato per l'approvazione medesima. Si ricorda che la seconda copia è esente dalla tassa di bollo e da ogni diritto e tributo.1 ed altri analoghi.1969 su dispone che. Una particolare tolleranza e un concreto spirito di collaborazione si raccomandano quando le domande di volture siano presentate dagli incaricati di Enti statali (Ufficiali roganti.si suggerisce di tenere ferma la voltura restituendo il tipo perché le firme vengano regolarmente autenticate. beninteso. a parziale modifica del V comma del § 22 della Istruzione provvisoria 5. sulle quali dovranno essere fatte gravare le eventuali pene pecuniarie per inadempienza. In tal caso .con sistema a ricalco.almeno in molti casi . limiterà prevedibilmente il numero di queste domande abbastanza sensibilmente. 679.ad utilizzare per ricevuta i modd. d'altra parte. . avendo già iniziato la protocollazione col criterio tradizionale fondato sull'anno solare di arrivo delle domande.T. . 30 o analoghi stampati da essi predisposti. con riserva di rilasciare al più presto una regolare ricevuta per ogni singola domanda. essendosi rilevato che molti Uffici hanno trovato opportuno protocollare anche . n. che dovranno essere integralmente applicate a far tempo dal 1° gennaio 1971. da apporre sulle ricevute è quello ordinario e non quello rilasciato dalla Zecca. A parziale deroga.peraltro non raccomandata . 10. le rettifiche stesse afferiscano 5 .3. nel caso in cui i notai presentino più domande contemporaneamente corredate da un elenco in duplo delle stesse.le domande inviate ad altri Uffici. ovviamente.rilascino per ricevuta a carattere provvisorio un esemplare dell'elenco stesso vistato e datato. A1. 1969. a continuare .E. Si precisa che il timbro dell'U. Si richiamano comunque le anzidette disposizioni. Si autorizzano gli U. Protocollo delle domande. .E. anche quando. non hanno potuto adeguarsi alle disposizioni con essa emanate. Rilascio della ricevuta. A1.T. .a richiesta . purché siano rispettate le norme dettate con la circolare 5. Nulla di rilevante da segnalare.2. Operazioni complementari. L'applicazione di quanto disposto al punto A1. Per effetto di un certo ritardo con cui è pervenuta la circolare n. Ad evitare lungaggini in sede di accettazione delle domande. taluni Uffici. 5.in forma molto semplificata .per ora . si consente tale prassi .T. Invece le note di volture di rettifica devono trovare posto a tutti gli effetti nel protocollo delle domande eseguite in applicazione della legge 1.A1. si consente ed anzi si suggerisce che gli U. portante beninteso la data di effettiva presentazione.purché tali domande vengano contrassegnate in modo da assicurare la loro rigorosa esclusione dalle relazioni statistiche periodiche. tendenti a fornire con le ricevute stesse tutti i dati utili per eventuali ricerche.E.4. Si conviene sulla utilità di tale accorgimento.di massima con la procedura semplificata consentita con la circolare n. compilando una opportuna nota per l'Ufficio Imposte).. Ai fini catastali si può peraltro ammettere che esso sia sostituito da una precisazione contenuta nel nuovo atto traslativo e riportata altresì sotto forma di annotazione (N. fra gli elementi delle domande ed i corrispondenti dati degli atti del catasto.1. la intestazione catastale errata può essere regolarizzata . In casi del genere è opportuno controllare che la divergenza non dipenda da un eventuale errore compiuto nella esecuzione di una voltura precedente (ove questo fosse. » e gli specchi in calce relativi alla «Mutazione». A2. Si ribadisce .come è noto . «Registrazione» e «Nota». La rettifica richiesta potrà allora essere seguita senza annotazione di riserva . sempre si sia avuto cura di accertarne la completezza in sede di ricezione e non emergano discordanze. . A2. durante la registrazione. nel frontespizio del mod. Da parte di taluni Uffici è stata rappresentata l'utilità di ricavare una apposita finca nel mod.trattandosi di un principio della nuova legge .mediante un atto di rettifica. e se ne raccomanda l'adozione.. erano intesi ad un eventuale 6 .Trattazione delle domande. 7 per inserirvi le sigle «R» (regolare) oppure «M» (manchevole): quest'ultima da sostituire con l'altra a regolarizzazione avvenuta. Se però la divergenza stessa dipenda da un errore compiuto in un precedente atto traslativo (o denunzia di successione). discordanze di lieve entità nelle intestazioni (genere diverso del nome di battesimo.precedenti domande presentate sotto l'imperio del regime giuridico anteriore alla data di attuazione della legge innanzi richiamata. 78 del 1966 mediante apposito annotamento nel quale siano riportati gli estremi dell'atto che contiene la precisazione.) nella domanda (nota) di volture. qualche differenza che potrebbe essere causata da errore materiale nella data di nascita e simili). Si era omesso di far presente che il riquadro in alto con la dizione «SET . Talora possono riscontrarsi.che di norma la registrazione delle domande (note) di volture deve avere corso senza l'esame del documento traslativo. in particolare. .B. sì procederà alla correzione. Registrazione. 13/SPC. che consente un periodico esame delle domande presentate. 2.. senza alcuna richiesta del tributo speciale né di alcun’ altra prestazione. il ...possibilmente nel Quadro C . in caso di impossibilità si utilizzino gli spazi rimasti disponibili nei Quadri A . In luogo del documento dichiarazione anzidetto. che meglio si presta a tale scopo. come del è noto.B2.. Anche nei casi in cui sia necessario introdurre in atti il riparto del reddito dominicale tra proprietari e coloni il registratore dovrà utilizzare . vale anche in questo caso l'osservanza esposta alla fine del comma precedente.uso diretto dello stampato da parte degli Uffici che hanno la conservazione meccanografica. Il «genere del documento» richiesto a riga 9.BI .non ha alcun riferimento alla successiva data in cui si verifica la condizione sospensiva stessa..to.. ove possa occorrere. 13/SPC modificato. gli stessi dati vanno introdotti in atti in sede di registrazione. reg... Fa parte dei compiti del registratore l'inserimento del conteggio a matita . l'Ufficio darà corso alla registrazione di un'unica voltura relativa ai due documenti. Si rammenta che le domande di volture eventualmente presentate per documenti traslativi soggetti a condizione sospensiva. A2. è peraltro in avanzato studio un mod. che per i tipi di frazionamento approvati dall'UTE. 13.E. soltanto quando la parte interessata alla voltura presentì il documento di verificata condizione sospensiva..lo spazio del Quadro C rimasto disponibile. può che essere ne sufficiente una dell'Ufficio Registro attesti l'avvenuta registrazione. non vanno registrate... Ove l'U. nulla essendovi di variato in proposito.. pertanto detti tipi non sono soggetti a scadenza. il termine di validità di 90 giorni – purché rispettato alla data della stipula . . nel trattare la registrazione delle volture ripristinerà le dette linee a penna. considerati sotto questo profilo.dei consueti dati di superfici e redditi. 7 ..T. »]. al n ..... abbia nel frattempo eliminate dalla mappa le linee dividenti a matita. ove trattisi di successione testata deve essere indicato mediante i consueti dati previsti dal § 102 della istruzione XIV [«Testamento (pubblico od olografo) in data . E’ appena il caso di far rilevare che si tratta di una sola voltura e che pertanto il relativo diritto va computato una sola volta.. onde rendere possibile la redazione di atti vincolati da condizioni sospensive. Si aggiunge altresì. analogamente a quanto avveniva sui modd. purché i dati risultino chiaramente evidenziati.in inchiostro . ed anzi è auspicabile . previsto nei casi di successione e riunione d'usufrutto. In tal modo l'Ufficio. 7 dell'Ufficio. Registrazione delle volture nelle quali le partite di scarico non risultino concordanti con le ditte da cui ha luogo il trasferimento.4. 5 relativamente agli atti complessi (comma 3 e 4 del medesimo punto A2 .rispettando ovviamente la cronologia dei trasferimenti . Le annotazioni di riserva apposte prima dell'entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969. n.che si limiti ad indicare questi ultimi dati. . non devono essere riportate sui certificati attuali. 8 . n.A2. 15. . . anche per l'assegnazione di un unico numero di nota. A2. che si riferisce pertanto a tutti i passaggi compresi nel medesimo atto. 4 della legge 4 gennaio 1968. Nulla di rilevante da segnalare. Un atto notorio sostitutivo della dichiarazione contenente la cronistoria. disponga anche dei numeri e delle date delle relative domande di volture quali risultano al mod.6. oltre che per la compilazione di un'unica domanda di volture. nel registrare. senza ricorrere ad alcuna annotazione di riserva e senza che il compilatore delle domande abbia dovuto ripetere in ogni Quadro B1 la trascrizione di ditte registrabili in base a quelle risultanti nel Quadro A delle domande immediatamente precedenti.5. che deve introdurre nel Quadro BI i prescritti elementi degli atti intermedi non portati a catasto. Quanto ai suggerimenti forniti con la circolare n. ricevuta dal Sindaco o da altro funzionario idoneo a nonna della legge medesima ed in conformità con quanto prescritto col successivo art. eseguirà i passaggi . Qualora il rogante o il denunziante. è consentito . corredandoli di semplificati riferimenti sulle causali e sugli estremi dei rispettivi atti traslativi. si chiarisce che essi valgono.4). 20. 13/SPC.3. Registrazione dei frazionamenti. Annotazioni di riserva. . Alla esclusiva apposizione delle annotazioni di riserva è destinata l'ultima colonna del Quadro C del mod. 679. A2. può essere costituito da una «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» ai sensi dell'art. anche se si riferiscono all'ultimo passaggio ed appaia pertanto evidente a quali particelle siano attinenti. Domande di voltura redatte in forma semplificata.fino all'ultimo documento traslativo. A2. di adeguarsi alle richieste degli Uffici ed a questi ultimi di evidenziare la eventuale incompletezza.per precisare le particelle derivate che concorrono a formare i singoli lotti (e ciò risulterà prezioso. fra l'altro. . beninteso fatti salvi in ogni caso i primi sei mesi dal rilascio. Del modulo della nuova forma si allega una copia alla presente circolare per la preventiva conoscenza da parte degli Uffici stessi.fra l'altro .2. sono state ricavate due colonne: la prima è a disposizione del tecnico redattore del tipo. anteriori alla data della presentazione stessa.ai fini della redazione e della conseguente presentazione del tipo di frazionamento o del tipo mappale . 9 .FRAZIONAMENTI B 1.è illimitata nel tempo. e ciò in conformità della nuova disciplina che fa obbligo all'approvazione preventiva (quando le ditte da intestarsi possono ancora non essere note) e più in generale per sottolineare il carattere squisitamente tecnico dell'elaborato. Qualora debbano essere restituiti ai tecnici tipi incompleti per il perfezionamento. Anche per le ricevute dei tipi di frazionamento vale quanto detto in proposito al punto A1. In luogo di tale indicazione.Ricezione. Si noterà . Come precisato nella testata del modulo in argomento la validità dell'estratto . che dovranno redigere i tipi. la seconda rimane a disposizione dell'Ufficio e risulterà particolarmente utile nella medesima procedura qui innanzi ricordata. purché non siano avvenute variazioni grafiche o censuarie alle particelle in esso rappresentate. è opportuno accompagnare la restituzione con un semplice promemoria (allestito ad esempio in ciclostile). nel quale siano elencate le manchevolezze riscontrate. . una copia di esso deve in tal caso rimanere all'Ufficio.apponendovi sigle sufficientemente indicative . per le pratiche di soppressione di particelle inutili).B . che se ne servirà all'occorrenza . riferito alle domande di voltura. Si coglie l'occasione per rendere noto che è stata richiesta una ristampa dei mod.che è stato eliminato il riferimento alle «ditte da intestarsi». 51 in forma alquanto modificata che meglio consentirà ai tecnici liberi professionisti. in luogo del mod. Omissis C .500. modificato come si è accennato al punto B 1. nello spazio tra il riquadro riservato alla sigla del disegnatore che ha introdotto in mappa il frazionamento e quello riservato alla firma del Dirigente dell'UTE. per il rilascio. gli U. anche per quanto concerne l'imposta di bollo ed i tributi speciali (oltre al costo dello stampato medesimo). nulla è dovuto per l'approvazione quando trattasi di tipo mappale. il medesimo stampato (mod. per la compiuta applicazione della norma che prevede l'inserimento di tali indicazioni. 1.come di consueto avviene . cerchiando (o sottolineando) ad inchiostro la parola «frazionamento» o la dizione «tipo mappale» riportate nella testata Si sottolinea che in sede di rilascio non sussiste alcuna differenza. Si richiama infine l'attenzione sulle variazioni apportate nel presente modulo rispetto al precedente. mentre come è noto per il tipo di frazionamento vige il tributo di £.E. questa infatti assumendo valore di certificazione nei confronti degli utenti del catasto.Nel modulo in argomento è stato riservato apposito spazio per la sommaria descrizione della natura delle nuove linee di mappa. Per ciò che concerne il rilascio delle ricevute. riguardo la sottoscrizione per l'approvazione del tipo. sono autorizzati anche ad usare i bollettari eventualmente già allestiti o da allestire. deve essere redatto su di un estratto autentico della mappa. 5 1). tenendo presente che in ogni caso per le denuncie. in proposito si ribadisce la raccomandazione. in vista della diversa utilizzazione.ne sia stato appositamente delegato.. non può che essere a nome del Dirigente dell'Ufficio. si è venuti nella determinazione di utilizzare. quando l'elaborato viene invece presentato all'UTE.. già fatta con la circolare n. 10 . 5. 30. su detto modulo si dovrà evidenziare l'uso cui esso è destinato.T. come è noto. Pertanto quest'ultimo firmerà la suddetta dichiarazione «per l'Ingegnere Capo Erariale» se da questi .TIPO MAPPALE Anche il tipo mappale. in caso contrario. In sede di rilascio. anziché del Capo Sezione. e poiché gli elementi catastali utili al tecnico che dovrà redigerlo sono gli stessi necessari per i tipi di frazionamento. il Capo Sezione è comunque tenuto ad apporre la propria sigla. d . insistenti su di un'unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno.si dovranno indicare con una stessa sigla distintiva tutte le porzioni di particelle che nell'insieme formano il fabbricato e dipendenze eventuali e con un'altra (o altre) sigla le residue porzioni. possono valere le bollette madri delle ricevute. in quanto eccedente la superficie della costruzione e delle sue dipendenze.gli ampliamenti di fabbricati .nulla di rilevante da segnalare.in sede di verifica sopralluogo . 3 del mod.analogamente a quanto dinanzi previsto per i tipi .T. l'U. Nella colonna «destinazione» del «Risultato del frazionamento».ove il compilatore del tipo mappale abbia indicato nel tipo stesso un'area di corte eccessiva nei confronti della superficie e dell'importanza del fabbricato. e portare un esplicito riferimento all'unico tipo mappale anzidetto. che pertanto vanno opportunamente conservate. le domande 3/SPC ad esso collegate devono essere però tante quanti sono i distinti fabbricati.ove il fabbricato con la relativa area di corte sia situato su più particelle e l'area residua di questa debba restare al catasto terreni. ne chiede al tecnico la congrua riduzione sul tipo mappale o la riduce d'ufficio. A pag. Nel caso che sia stata progettata e prospettata sul tipo attinenza attinenza necessariamente sussistere riferimento 11 . Nel caso di più fabbricati appartenenti a ditte diverse. 12 appositamente ad essi destinato od anche .di precisarne meglio i contorni da introdurre definitivamente in mappa.a guisa di protocollo. occorre che il tecnico redattore del tipo mappale esegua la dimostrazione della suddivisione.ove risulti sufficiente .nulla di rilevante da segnalare. 3/SPC si potrà invece ripartire la sigla complessiva coperta. è ammesso che venga redatto un unico tipo mappale che sconta l'imposta di bollo ed i tributi speciali una sola volta. f .E. 3. suindicata. debba secondo il la destinazione scoperta). alla (fabbricato senza che suddivisione principale. mentre per i tipi mappali funge da protocollo un mod. b . analoga a quanto avviene per i tipi di frazionamento. a .quello stesso usato per i tipi di frazionamento.ove non trattisi di variazioni insignificanti – vanno pure dichiarati mediante la compilazione del tipo mappale e della denuncia mod. c .nulla di rilevante da segnalare e . riservandosi . dovranno restituirle ai richiedenti. si raccomanda di assoggettare a tale forma di collaudo esemplificativo il più grande numero di tipi mappali. 679 in argomento e per i quali i possessori non presentarono denuncia mod. al fine di introdurre in mappa i nuovi fabbricati in maniera definitiva. si proceda al controllo in campagna del tipo di frazionamento. occorrenti eventualmente per il rilievo di fabbricati. si procederà all'introduzione in mappa delle linee dividenti delle corti in argomento. si consente che gli UTE. con particolare attenzione per quelli che possono verosimilmente essere assunti come punti d'appoggio per ulteriori operazioni topografiche. corredate comunque del mod. e pertanto gli U. essendo quello dei dettagli ovvia e facile conseguenza dei primi. considerata pertanto la rapidità dell'operazione. Soltanto a definizione del (dei) documento traslativo. non possono essere più accettate. l'Ufficio potrà eseguire le anzidette verifiche a carico dei privati. si estende ad ogni dettaglio . Si richiama infine l'opportunità che .mappale la distribuzione di corti esclusive destinate a singoli parti del fabbricato.a differenza di quanto avviene per i tipi di frazionamento il cui controllo. com'è noto. Si precisa infine che anche per i fabbricati urbani costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.in merito al collaudo in campagna dei tipi mappali si ribadisce che . facendo loro presente che soltanto per l'istituzione di capisaldi in mappa.T. g .E. ovviamente sulla scorta degli appositi tipi di frazionamento. 1 per 12 . continuino ad accettare le domande di verifiche straordinarie (in luogo del tipo mappale). 31SPC. esse non vanno introdotte in mappa e pertanto l'intera arca cortiliva si graffa al fabbricato. 26 ai sensi delle norme in precedenza vigenti.ove possibile . h . di norma. Ove però trattisi del rilievo di complessi di fabbricati (o anche di fabbricati isolati) collegato alla necessaria definizione dei problemi relativi ad intestazioni e a linee di mappa. ovvero le prescritte dichiarazioni mod.in conseguenza della legge in argomento le domande di verifica straordinarie per l'introduzione in mappa di nuove costruzioni urbane.è sufficiente l'accertamento dell'allineamento fondamentale o di qualche punto essenziale.prima di introdurre in mappa tipi mappali relativi a fabbricati costruiti in zone lottizzate. ma non ancora attribuite di diritto con documenti traslativi. le unità immobiliari da accertare. nello spirito ed ai fini previsti dalla circolare n.prima di eseguire la nota di variazione .U. modificando la sequenza temporale delle incombenze ivi prescritte.11. 42 del 5. ovvero debba ancora prevedersi per tale operazione un tempo non breve. a ciò autorizzati dal dichiarato carattere sperimentale della circolare medesima ed in dipendenza della reciproca posizione delle due Sezioni catastali e del sistema di relazioni costituito fra di esse. ove se ne ravvisi l'opportunità: è appena il casi di aggiungere che sarà compito della 2a Sezione assicurarsi . nel secondo caso dovrà rimanere in partita come area di ente urbano da accertare (E. In aggiunta a quanto prescritto con la più volte richiamata circolare n. si consente che venga adottata la procedura innanzi descritta. nel primo caso infatti l'immobile potrà essere trasferito direttamente alla Partita speciale 1.). queste ultime vanno invece trasmesse alla IV Sezione che provvederà a trattarle contestualmente all'accatastamento.più adatta ad assicurare un sicuro collegamento nei riguardi della numerazione delle particelle nelle mappe 8' abbozzi di mappa) conservate dalle due Sezioni: la scelta di un sistema anziché un altro non può infatti essere rigidamente 13 .interna dell'Ufficio . ed i signori Dirigenti degli Uffici sono pregati di assicurare il necessario coordinamento fra le due Sezioni anche sotto questo riguardo.se le unità immobiliari dei fabbricati rappresentati nel tipo mappale siano già state accertate e concretamente portate in atti (o siano almeno di molto prossimo accatastamento). Una analoga opera di coordinamento in sede locale consentirà di individuare la procedura . Tenuto conto della concreta situazione degli Uffici in questione. Taluni dei dipendenti Uffici hanno infatti reso noto di aver ottenuto risultati più pronti ed efficaci. 5 e alle disposizioni integrative emanate con la presente. si ritiene opportuno trattare ulteriormente l'argomento del «tipo mappale» in relazione alla pratica esecuzione dei lavori ad esso conseguenti. anche quando fossero state richieste eventuali volture.1969. In quest'ultima ipotesi si rammenta che non dovranno essere definiti subalterni numerici per le singole unità immobiliari. 3/SPC. In particolare non pochi Uffici hanno riscontrato più pratico e producente introdurre direttamente in mappa i tipi mappali e dar corso alle conseguenti note di variazione prima di trasmetterli dalla 2a alla 4a Sezione. occorre presentare il tipo mappale ed il mod.A. . beninteso a far tempo da oggi e senza poter pensare .al fine di distinguere in mappa i fabbricati introdotti a seguito dei rilievi eseguiti d'Ufficio o collaudati in campagna da quelli introdotti in base a rilievi eseguiti da tecnici estranei all'Amministrazione. Alla presente si allega. in ogni caso ciò che rigorosamente si richiede è la certezza della unicità della definizione in mappa delle singole particelle e della relativa numerazione. fino a quando la conoscenza del significato dei segni in argomento non sia sicuramente conosciuto.. 19 . si prescrive infine che ciascun Ufficio provveda a stampigliare in margine a tutte le mappe.è appena il caso di precisarlo vanno conservati indefinitamente ordinatamente nell'archivio della II Sezione.. considerata la grande diversità esistente fra Ufficio e Ufficio nei riguardi degli accertamenti della IV Sezione. in copia. Nella prima applicazione. Da ultimo . con apposito timbro. perché essa rimane assicurata annotazioni sul campagna riportato in calce ai tipi mappali che . E’ appena il caso di precisare che questi ultimi dovranno sempre riportare chiaramente la segnaletica in 14 . sarà facile completare il tratteggio o la colorazione. si dispone che tutti i fabbricati introdotti sulla scorta dei tipi mappali non ancora collaudati siano contraddistinti in mappa con il consueto tratteggio obliquo o con colorazione della parte coperta.di sanare le divergenze createsi nel passato.fissata. limitatamente a non più di 1/3 dell'intera superficie. per i quali vi è riserva di eventuale collaudo tecnico.per ora . A collaudo eseguito.ma sottolineando la particolare rilevanza dell' argomento . Per chiarire il significato della particolare segnaletica anzidetta. la formula seguente: «A partire dal . dello stato attuale dei collegamenti e di altri aspetti connessi alla organizzazione interna. Le variazioni di completamento dalle così apportate risultato alla della ed mappa verifica non in necessitano di alcuna dimostrazione (nota di variazione). una dimostrazione della particolare segnaletica innanzi descritta. i fabbricati urbani introdotti a seguito di tipo mappale non ancora collaudato vengono rappresentati con tratteggio (o coloritura) limitato a parte dell'area occupata». analogo timbro dovrà essere apposto sugli estratti rilasciati.. Pregasi assicurare adempimento. 15 .argomento. siano essi ottenuti a mano o con riproduzione a mezzo di idonei apparati. 679 A chiarimento ed integrazione delle «Istruzioni ministeriali per l'attuazione della Legge 1 ottobre 1969. 7 e che comunque deve tenersi con quest'ultimo in stretto collegamento.1969). 679» (D.d. 5.11. Controllo alla presentazione.a. Compito del funzionario in questione è di esaminare alla presentazione le domande di voltura e di rilasciarne ricevuta. al numero di lettere distintive a colonna 4 del Quadro A). 5 del 24 gennaio 1970 Oggetto: Conservazione del Catasto Terreni.M. entro i limiti che il signor Dirigente riterrà opportuni. o anche.di provata esperienza nel settore. possibilmente anzi dovrebbe esplicare la sua attività nel medesimo locale. che sia indicato il numero della domanda.D. 98 SPC) agli Uffici delle Imposte della propria provincia. ovvero che sia precisata la legge in base alla quale la domanda di voltura è esente. argomento che viene trattato con circolare a parte. 13 SPC e mod.Ricezione delle domande. Attuazione della legge 1 ottobre 1969. che saranno successivamente ampliate man mano che verranno in evidenza nuovi problemi. A1. Ad essa deve essere adibito un elemento . in casi particolari .1. Si cogli l'occasione per raccomandare a tutti gli Uffici di fornire con tempestività un adeguato numero di stampati (modd.VOLTURE (n. anche in vista di una completa ristrutturazione della vigente «Istruzione» per la conservazione dei Catasto. n. A .che l'importo delle marche corrisponda al numero di volture contenute (in pratica.A. In particolare deve essere accertato: . in ragione di lire 400 per voltura.Circolare n. n. . La ricezione delle domande di voltura non deve essere confusa con l'assistenza da fornire agli interessati in materia di compilazione delle domande stesse. . La ricezione deve aver luogo tutti i giorni durante l'orario ordinario. si forniscono talune indicazioni particolari. elemento che potrebbe coincidere con quello stesso cui è affidata la tenuta del mod. A1.) N. riferita alla stessa voltura in questo caso 1 .o più. promiscua.2. dell'attestazione di avvenuto pagamento del diritto di £. 4. In merito alla presentazione degli allegati ed in particolare a quella del certificato catastale. occorre tener presente quanto segue: . 30 già in possesso dell'Ufficio. devesi precisare che il punto 1 della Circolare n. 2 del Quadro A. Nel primo periodo di attuazione della legge e fino a diversa disposizione. in ogni caso. corrispondano a quelli dei certificati allegati (o menzionati).che ciascuna partita di destinazione sia contraddistinta da una lettera maiuscola a col.alla nota (2). quello della provincia di cui esso fa parte). possono essere usati. .che l'eventuale tipo di frazionamento sia munito della regolare approvazione (§ 9 Istruzione).delle domande di volture da trasmettere ad altri Uffici (nei quali occorrerà ricordarsi di aggiungere. sia riempito almeno uno dei quadri BI e B2. a rilasciarla nei 20 giorni prescritti. seconda riga dello stampato. i moduli di ricevuta mod. già presentata alla IV Sezione.500. Per la compilazione della ricevuta. tenendo conto che va rilasciata una ricevuta per ogni domanda. . . che questi effettivamente siano stati allegati (a meno che non ricorra il caso previsto al § 6 dell'Istruzione) e che corrispondano alle indicazioni anzidette.che la domanda sia regolarmente firmata. . A1. tranne che per il caso . specie per i dati di cui a col. indicati alle righe 13 e 14 della prima pagina. 2 . 75 del 21 ottobre 1968 è tuttora valido. non scaduta. opportunamente adattati. 1.che non manchino le indicazioni distintive dei documenti allegati (quarta pagina). . .che i numeri delle partite catastali.di cui si dirà più innanzi . Non occorre compilare la matrice. oppure (§ 20) della dichiarazione di impossibilità dell'UTE. al nome del Comune. . .che in caso di dichiarata non corrispondenza fra le ditte da cui ha luogo il trasferimento e le intestazioni catastali. Rilascio della ricevuta. scrivere semplicemente «domanda di volture».che tutte le informazioni fornite siano leggibili senza equivoci. il funzionario ricevente non deve dimenticare di completare le varie domande nella parte destinata all'elencazione degli allegati (4a pagina).. 6.come già accennato . 7. Infine il numero di ciascuna ricevuta deve rigorosamente corrispondere a quello che viene assegnato alla domanda di volture. ultimo comma). depennare le indicazione esistente «ai beni posseduti da» e riportare invece gli estremi sinteticamente esposti .3 Operazioni complementari. dinanzi citato.. in quanto interessanti beni posti in altre province. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta e sia concessa la proroga di 30 giorni prevista dall'art.la firma del funzionario ricevente (per l'Ingegnere Capo) deve essere leggibile ed in ogni caso preceduta dalla qualifica e dal nominativo dei funzionario stesso. Un separato bollettario mod. della legge.in questo caso occorre riempire anche la matrice. come di consueto.la ricevuta deve inoltre essere completata. Un particolare rilievo va dato alla completezza formale della ricevuta in parola.non omettere in nessun caso il semplice numero complessivo dei documenti effettivamente allegati. con un timbro dell'Ufficio. da apporre per mezzo di un apposito timbro. V comma. meno 3 . . di qui nasce la segnalata esigenza dello stretto collegamento col protocollo mod. depennando quanto non interessa ed inserendo in tutte. . .M. La relativa prassi è illustrata più innanzi. E’ molto opportuno che essa sia inserita con timbro datario. E pertanto: . sin da ora comunque si precisa che .. . Nel caso in cui vengano presentate contemporaneamente più domande interessate dagli stessi documenti allegati (vedasi Istruzione § 6.alla voce «relativa a . 30 deve essere riservato alle domande di volture presentate all'Ufficio a norma del § 7 della nuova Istruzione di cui al D. A1. » dello stampato.la data non deve mai mancare e deve corrispondere rigorosamente a quella effettiva di presentazione.del documento traslativo che giustifica la domanda di voltura. i documenti mancanti o restituiti per il perfezionamento devono essere elencati sul retro della ricevuta stessa e provvisoriamente annotati sul margine della domanda. Contemporaneamente. . 7. all'atto del perfezionamento verrà poi indicata la relativa data. alla quale risulteranno di fatto allegati i documenti medesimi. E’ appena il caso di osservare che ogni registrazione delle domande in arrivo su protocolli diversi dal mod. è opportuno che ciascuno di essi disponga di un proprio protocollo con numerazione autonoma. completata con data. 4 . 7 possono essere ridotti al minimo indispensabile. sulla quale già erano state elencate le manchevolezze. 7 (ad esempio: protocolli generali d'Ufficio) è manifestamente inutile e pertanto in ogni caso assolutamente da evitare. Ove sia risultata qualche imperfezione e pertanto siano stati concessi i trenta giorni di proroga. dipendente solo dalle esigenze di organizzazione dell'Ufficio. si apporrà la dizione «Domanda perfezionata il ». essendo sufficiente la raccolta delle matrici delle ricevute.4 Protocollo delle domande. La data di presentazione di ogni domanda deve essere annotata nel momento stesso della ricezione sulla domanda stessa (prima riga dello spazio riservato all'Ufficio per la «Trattazione della domanda». è tuttavia evidente che. ove a ricevere le domande sia sufficiente destinare un solo elemento. ove l'interessato esibisca la ricevuta. inserendola nella riga successiva a quella suindicata.una. Non si ravvisa la necessità di creare un mod. Beninteso anche in questo caso ad ogni domanda deve fare riscontro una specifica ricevuta. il numero di quest'ultima. mancando ogni necessità di tenerli distinti per Distretto d'Imposta. che a tale scopo appunto verranno compilate. 7 per le domande da inviare ad altri Uffici Tecnici Erariali. timbro e firma. sarà sufficiente utilizzare un solo protocollo per l'intera provincia. che dovrà essere riferito o ad un gruppo di distretti o eventualmente ad un solo distretto o eccezionalmente (e sempre in dipendenza esclusivamente di comprovate necessità organizzative dell'Ufficio) ad un gruppo di Comuni facenti parte dello stesso distretto o anche ad un solo grande Comune. ove invece si manifesti la necessità di adibire a tali mansioni più di un elemento. In concreto. si dovrà continuare a protocollare le domande sui modd. i protocolli mod. A1. sulla parte posteriore di questa. Come si è accennato. analogamente e in parallelo col mod. 7 dell'Ufficio che riceve la domanda dall'interessato. Non appena possibile (ma dopo avere esaurito la procedura di regolarizzazione formale. distinta serie.a mezzo di plico raccomandato .del richiedente. 25. Anche per i Modd. che rimane a carico dell'Ufficio ricevente medesimo). si dovrà provvedere all'impianto di una nuova. Relativamente alla serie dei modd. non si dà luogo all'impianto di un apposito protocollo. 7. non appena ricevute le domande medesime. che perverranno o siano pervenute direttamente all'Ufficio tecnico Erariale ai sensi della nuova legge. ma esso non si traduce in un numero di mod.un elenco in doppia copia. questo deve invece trasmettere tali domande .eventualmente sintetizzato . che invece tutte le domande. su cui vengono riportati i dati essenziali delle domande inviate. fungendo a tale scopo la matricola mod. inserisce il numero corrispondente tanto sulla testata di ciascuna domanda (depennando 5 . si avverte che nello spazio disponibile a coll.all'Ufficio competente per territorio. 2 deve essere quella effettiva di ricezione.devono continuare a protocollarsi sugli esistenti mod. come si è detto. unendovi . E pertanto. 30.in quanto dipendenti da documenti traslativi registrati prima del 5 novembre 1969 . 7. Beninteso in entrambi i casi la data a col. Per le domande riguardanti beni posti in altre province. vadano protocollate su una nuova serie di modd.a guisa di lettera di trasmissione . a differenza di quanto avviene nei casi ordinari. le iscrive nei proprie modd. anche dopo il termine del suddetto anno. 7. 3 e 4 si riporteranno il nominativo e possibilmente il recapito . vi è bensì corrispondenza fra il numero con cui si distingue la domanda di volture sul relativo prospetto e il numero riportato sulla ricevuta.Il relazione al sostanziale mutamento introdotto con la nuova legge. che ancora perverranno tramite gli Uffici del Registro o delle Successioni . si dispone inoltre che tutte le domande. 7 riferiti all'anno 1969. nessuna innovazione è prevista per le residue colonne. 7 da utilizzare per la nuova procedura. nella quale si inizierà a numerare partendo dal numero 1 e che dovrà eccezionalmente tenuta valida dalla data anzidetta all'intero anno 1970 in considerazione del limitato numero di domande da protocollare per il 1969). L’Ufficio competente per territorio. A2. perché i controlli . Tutte le procedure fin qui descritte valgono .quello provvisorio dell'Ufficio mittente).anche quando le domande di volture pervengono per posta. La nuova procedura è fondata sul principio basilare che l'Ufficio non è più chiamato ad interpretare le decisioni di competenti autorità o la volontà degli interessati espressa in atti o in documenti testamentari o rimessa alle disposizioni del Codice -come nelle successioni non testate . E’ appena il caso di osservare che taluni degli attuali compilatori d'ora in avanti risulteranno anch'essi addetti alla registrazione e potranno essere di valida guida agli altri. Anche in questo caso non vi è motivo di protocollare le domande diversamente che sul mod. la registrazione pertanto ha luogo esclusivamente dalla domanda (nota) di volture ed il documento traslativo non deve essere neppure letto.Trattazione delle domande. beninteso. quanto in entrambe le copie dell'elenco di trasmissione e restituisce la seconda copia a titolo di ricevuta. Una particolare cura dovrà essere 6 .dell'operazione di riscontro fra i fati esposti nella nota di volture e quelli risultanti negli atti catastali: le eventuali discordanze devono infatti essere .bensì semplicemente ad annotare sui propri atti quanto già.già accennata . . a norma del § 9 dell'Istruzione. è stato esposto in con forma i almeno approssimativamente catastale (eventualmente suggerimenti dell'Ufficio medesimo). i notai).che già attualmente devono essere svolti in questa sede . Peraltro viene maggiormente qualificato l'impegno degli addetti alla registrazione.assumono un particolare rilievo.evidenziate e giustificate sullo stesso documento (Quadri BI e B2).ovviamente . 7. Se tutto procede senza intoppi. Di qui la grande importanza . da chi ne ha l'obbligo e l'interesse. Registrazione. Con la nuova procedura lo studio delle domande (compilazione delle note) tende ovviamente a scomparire pressoché totalmente. 1. dovendosi praticare su documenti allestiti dai privati (compresi. entrambe le copie dovranno poi essere scrupolosamente conservate dai rispettivi Uffici come collegamento necessario per ogni eventuale ricerca.a cura di colui che presenta la domanda (nota) di volture . A2. potranno facilmente essere messi in evidenza da chi compila la nota mediante idonee annotazioni (N. nel controllo delle superfici.posta. gli estremi di questi ultimi. L’Ufficio potrà così valutare se trattasi effettivamente di errori materiali imputabili all'Ufficio medesimo. come è ovvio. ove ne ricorra il caso. ma da semplici errori materiali d'impianto o in conservazione. se siano successivamente intervenuti altri trasferimenti. turbata dall'erronea iscrizione nella partita speciale. che può riscontrarsi in taluni Uffici con qualche frequenzariguarda porzioni di terreno che per essere comprese in una zona di espansione edilizia in atto o per altri motivi siano state accatastate alla partita speciale 1: il certificato catastale rilasciato presenta infatti una ben limitata utilità ai fini della certezza della continuità storica. elemento fondamentale e particolarmente espressivo delle funzioni stesse del Catasto terreni. se possibile.) in calce al Quadro C (o eventualmente al Quadro A o anche al Quadro C (o eventualmente al Quadro A o anche nel corpo dei Quadri B I e B2. che comunque devono essere segnalati. Si insiste sulla necessità che le segnalazioni in argomento siano comunque considerate come domande di rettifica: l'Ufficio ha la facoltà. Dev'essere comunque nonna generale. così da consentire una più chiara esposizione di questo genere di segnalazioni. in proposito. Non si esclude che in una successiva ristampa il mod. nonché. ma non può disattendere l'avvenuta segnalazione. Un caso particolare. E’ stato fatto rilevare. In tal caso si dovrà chiedere che venga cortesemente indicata. e dar corso alle conseguenti procedure. l'ultima partita ordinaria a cui il bene era allibrato prima del passaggio alla partita speciale. nel comportamento dell'Ufficio medesimo.B. cioè. che talune eventuali discordanze non possono essere evidenziate attraverso i Quadri BI e B2. 13 SPC venga opportunamente modificato. Si richiama comma in merito. di chiedere al compilatore della domanda la documentazione idonea a convalidare l'asserto. in tal caso usati impropriamente). Sarà poi compito dell'Ufficio restituire la regolarità. ovvero di errori imputabili alle parti interessate. per analogia. di non far pesare sul cittadino le conseguenze di una irregolare tenuta degli atti e di non 7 . per il la quattordicesimo (terzultimo) delle «Avvertenze compilazione delle domande e note di volture» allegate allo stampato: i suindicati errori. perché non dipendono da trasferimenti intermedi non riportati in Catasto. d'ordine di cui a col. l'Ufficio seguirà però l'ordine prescritto in base alle norme consuete. occorrerà comportarsi come per il passato. 6). .2. Al fine di assicurane la corrispondenza presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette. non costituisce errore. A2. corretto ad inchiostro rosso secondo l'ordine degli intestati adottato in sede di registrazione. si dovrà ricorrere al documento traslativo: si potrà in tal modo accertare se sia stato compiuto un errore materiale nella compilazione del modulo per la domanda (nota) di volture.D. la prassi da seguire è quella portata dal § 14 della nuova Istruzione. Si sarà notato che le già menzionate «Avvertenze» richiedono per le partite di destinazione una forma alquanto diversa da quella tradizionale: si tratta di una forma più moderna e che meglio si presta ad evitare equivoci.) la nuova ditta come risulta dal registro partite. oppure se la discordanza sussiste anche fra il documento traslativo e i dati catastali. nel secondo. rispetto a quanto prescritto per il Catasto. del resto già adottata per la redazione meccanografica degli atti catastali nei Comuni ove già si è potuto realizzare tale obiettivo. Nel primo caso. 8 . 1 del Quadro A va dall'UTE. la contraddizione emersa. facendo cenno dell'esistenza di tale foglio aggiuntivo ai margini dello stesso Quadro A. ma di ottenerne invece la collaborazione attraverso un contatto esperito nei modi più gentili ed urbani. da segnalare con annotazione di riserva (in proposito vedasi il successivo punto A2.I. ma possono essere elencati di seguito. procedendo con tutte le opportune cautele ma cercando comunque di risolvere. sempreché naturalmente sia soltanto questione di ordine e non di sostanza: nel procedere alla registrazione. separati da un segno di punto e virgola. soltanto nei casi che potrebbero ingenerare confusione. beninteso sotto il solo profilo catastale.pretendere rigidamente quanto il cittadino stesso non è strettamente tenuto a fornire. All'atto della registrazione non è però necessario che sui registri delle partite gli intestati delle ditte cumulative vengano iscritti uno per riga. Una diversa disposizione dei cointestati in una ditta cumulativa. il N.D. il registratore deve trascrivere (su foglio a parte per l’U. Si dispone pertanto che d'ora in avanti tutte le registrazioni avvengano secondo tale nuova forma. Quando e soltanto quando risultino discordanze non segnalate fra la nota compilata dall'interessato e i dati esistenti in Catasto. E’ appena il caso di precisare che questo elemento costituisce una indicazione accessoria. si procederà cioè senz'altro alla registrazione della voltura. . Si tratta di quelle domande (note) di volture che portano compilato o il Quadro BI o il Quadro B2 (più raramente entrambi). eventualmente utilizzando gli spazi vuoti e quando occorra anche occupando parte dello spazio destinato al movimento delle particelle. anzitutto. La sigla in questione verrà poi tolta e la voltura convalidata con apposito annotamento. a norma dell'art. 64 per le partite di nuova formazione. come verrà meglio chiarito in seguito (vedasi A2. E’ appena il caso di far notare. si farà con semplice depennamento e sostituzione. in vista del rilascio di certificazioni col sussidio di attrezzature ottico od elettrico . . Registrazione delle volture nelle quali le partite di scarico non risultino concordanti con le ditte da cui ha luogo il trasferimento. 9 . A2. per di più. conformemente alla prassi consueta. da eseguirsi solo in dipendenza di un occasionale riscontro. salvo l'apposizione dell'annotazione di riserva. Fa parte dei compiti del registratore la trascrizione del numero delle partite di destinazione (sia esso un numero già esistente oppure un numero nuovo) all'ultima colonna dei Quadro A della nota di volture: si tratta ovviamente di un'operazione resa necessaria del successivo invio della nota stessa all'Ufficio Distrettuale delle Imposte per la seconda registrazione. il cui eventuale aggiornamento. Nel procedere alla formazione delle schedine mod. 12 della legge.6).Si dispone del pari. che quando è riempito il solo Quadro B2 (cronistoria). schedina principale basterà il domicilio del primo intestato. che d'ora in avanti le ditte vengano scritte esclusivamente sulla pagina di sinistra (pagina di carico) del registro delle partite. gli altri andranno nelle schedine sussidiarie. è opportuno che vi venga trascritto anche il domicilio degli intestati. si curerà la introduzione dell'apposita sigla di analogo significato accanto a ciascuna delle particelle interessate. non vi può essere alcun mutamento sostanziale rispetto alla prassi attuale nella medesima condizione. quando venga posto in essere l'atto legale mancante e pervenga all'Ufficio la relativa domanda. e che vi venga riportato altresì il numero distintivo della partita medesima. naturalmente sulla.3.meccaniche. che la cronistoria medesima sia contenuta nel documento traslativo. 10 .possono essere senz'altro registrate non appena pervenute. 679. richiesto dalla legge: detto elenco pertanto può essere omesso nell'atto (o denunzia) che dà origine alla voltura. E anzitutto preme porre in evidenza due fondamentali diversità dal caso delle domande che portano invece compilato il quadro B2. . mentre la dichiarazione deve essere resa dalle parti interessate ed il notaio vi interviene solo per autenticarla con la semplice procedura prevista dall'art. in luogo della dichiarazione contenente la cronistoria è richiesto un atto notorio: è ovvio che né l'uno né l'altro possono sostituire in alcun caso documenti traslativi mancanti e pertanto non vanno registrati.compete al notaio. n. Rimane pertanto da chiarire come ci si deve comportare per domande di volture che portino compilato il quadro BI. che è anche colui che firma la domanda. 20 della Legge 4 gennaio 1968. come sarà precisato più avanti).come quelle compiutamente regolari o quelle le cui irregolarità sono sanate con gli accorgimenti suggeriti al punto A2. regolarmente posti in essere. infatti quest'ultima operazione . Esse sono: a) il Quadro B 1 costituisce di per sé l'elenco dei documenti traslativi intermedi..2 . si dovrà provvedere con interventi straordinari. né deve costituirne un distinto allegato (com'è invece per la cronistoria).nel caso di atti pubblici ad esempio . n. Com'è noto.Per completezza di informazione si aggiunge che la dichiarazione relativa alla cronistoria non può essere semplicemente costituita dalla compilazione del Quadro B2. sarebbe da considerare gravemente erroneo il consentire che di esse si formasse arretrato (mentre per l'arretrato esistente. di cui si è detto. Si è volutamente esaminato per primo il caso delle domande di volture che portano compilato il Quadro B2. relativo a domande di voltura pervenute a norma della presente procedura dipendente da documenti traslativi presentati agli Uffici del Registro e delle Successioni prima del 5 novembre u. Quando trattisi di successioni o riunioni d'usufrutto. E’ infatti preciso orientamento della scrivente che venga dato corso immediato alla registrazione di tutte le domande che pervengono nella nuova forma dettata dalla legge 1 ottobre 1969. perché anch'esse . può anche bastare .ma non è obbligatorio . 15.s. e per quelle non ancora esaminate che dopo lo studio si presentino nelle medesime condizioni. e ciò al duplice scopo di poter definitivamente dimensionare con esattezza il concreto ritardo delle scritture catastali rispetto alla realtà (onde trarne indirizzi per i successivi necessari interventi) e di disporre in ufficio di tutti i precedenti necessari.le domande di volture sono regolarmente pervenute all'Ufficio.eventualmente interessando anche i presentatori delle 11 . dovrà essere posta ogni cura . ove necessaria .entro un tempo sufficientemente breve. Per le domande rispondenti al caso 2 invece. regolarmente compilati. Ciò non presenterà sostanziali difficoltà per il precedente caso 3 e quelle domande rispondenti al caso 1 (e implicitamente al caso 4) che non presentino irregolarità. di domande trattenute dagli Uffici del Registro e delle Successioni. allo scopo di poter poi registrare con tempestività anche le nuove domande che vi sono collegate.che presteranno in tal senso un'adeguata collaborazione. quasi in assoluto. in ogni caso.si ricorda . In quest'ultimo caso si tratterà. attendono soluzione per qualche irregolarità riscontrata. 3 .b) non si fa luogo. Ciò premesso. si osserva che essendo stati i documenti traslativi intermedi regolarmente posti in essere. i motivi per i quali le volture catastali relative non hanno avuto corso possono essere fondatamente identificati nei seguenti 1 .tali domande. 2 . In proposito si informa che si stanno prendendo accordi con la competente Direzione Generale affinché tutte le domande (o almeno i documenti atti a dar luogo a volture) possano essere trasmesse agli Uffici tecnici Erariali . ma non sono state ancora poste allo studio. non sono ancora passati alla registrazione. 4 .i modd. e dovrà quindi essere cura degli Uffici risolvere le volture precedenti. 13 ad esse relativi. documenti che .sono esaurientemente elencati nel Quadro B I delle domande di volture presentate a norma della nuova legge. regolarmente pervenute e poste allo studio. Nella maggior parte dei casi sarà quindi possibile reperire senza eccessiva difficoltà i documenti traslativi per i quali si è omesso dì effettuare le volture. ad apposizione alcuna di annotazione di riserva o altro segno distintivo.le domande medesime non sono pervenute. è stato fornito ai sensi del l'art. anche quelli di tutti i documenti traslativi intermedi .specie per alcuni Uffici in particolare condizioni . Beninteso si fa riferimento alle sole domande di volture.completi delle relative intestazioni (vedasi comma quarto delle «Avvertenze per la compilazione del mod. oltre agli estremi dell'atto traslativo che dà origine alla voltura medesima. che dovrà essere eliminato attraverso il successivo esame delle domande di voltura relative ai passaggi intermedi. In tal modo si potrà evitare di tenere sospese le nuove domande che pervengono. presentate con la legge ora decaduta e giacenti in arretrato. non ancora esaminati dall'Ufficio. mentre si assicurerà in pari tempo . da esse dipendenti. la consueta formula che si riporta nella 3a colonna del Registro delle partite va tuttavia opportunamente integrata in guisa da contenere. E’ però evidente che lo stato degli atti così determinato ha in se un elemento di precarietà. 13 SPC e non nel Quadro BI) si dovrà porre. che costituiscono precedente e che pertanto devono essere risolte onde evitare che restino inevase anche le domande. al termine di essi. Può tuttavia accadere che non sia facile . 13 SPC). Anche in tal caso però si dovrà procedere alla registrazione della domanda stessa. la seguente dicitura fra parentesi: «(11 presente elenco di passaggi intermedi. 3 della legge 1 ottobre 1969.nuove domande da esse dipendenti . come si è anticipato.affinché siano avviate a rapida soluzione. 1 documenti intermedi vanno ovviamente elencati nella loro sequenza temporale. si dirà a parte. 679)». che non si erano potute studiare ed introdurre tempestivamente: Potranno allora verificarsi.sia pure senza impegno dell'Ufficio . sia per quanto concerne la regolarità della voltura medesima sia per la esattezza e compiutezza della 12 . 679. e prima di esporre il documento che giustifica l'ultima voltura (i cui estremi si rilevano sul frontespizio del mod.giacenti. n. tenendo in particolare presenti i suggerimenti semplificativi più volte forniti in proposito dalla scrivente. che verranno regolarmente riprodotte anche nei certificati storici.lo studio della domanda e dei relativi atti conforta pienamente quanto già indicato nel Registro delle partite. tre casi: h . presentate con la nuova legge: per tutte le altre .la continuità delle successive mutazioni di possesso.che sono elencati nel Quadro BI . di massima. con apposito timbro.reperire talune domande precedenti necessarie per la soluzione di quelle compilate secondo la nuova legge n. si annoterà: «Il passaggio intermedio.lo studio dimostra la esattezza e compiutezza della intestazione e degli elementi distintivi del documento traslativo. del vecchio mod. riferendosi ad un documento traslativo registrato 13 . che ovviamente prenderà numero nel mod. ma pone in evidenza qualche irregolarità della voltura medesima.infine .se pure in modo semplificato .da quelli segnalati [che .lo studio rassicura sulla regolarità della voltura. 13 dovrà essere utilizzato il solo frontespizio. che la domanda di volture arretrata. Va d'altra parte sottolineato. e cioè ai soli effetti della conservazione del Catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto» (è importante rilevare che la riserva così introdotta. 13 SPC. di cui all'istrumento (oppure: alla denuncia) deve intendersi eseguito con riserva. . k . può trattare o soltanto beni poi trattati anche dalla domanda (nota) di volture mod. nel quale saranno solamente riportate le denominazioni dell'Ufficio. compilata ai sensi della nuova legge]. 25 e scaricherà il protocollo aperto sul mod. venuta ora all'esame. del Distretto d'imposta e dei Comune. 13 SPC più recente e già registrata o anche. j .l'Ufficio ha desunto dal Quadro 1 di una domanda (nota) mod.per il caso j . oltre a quelli. e nello spazio ordinariamente utilizzato per gli estremi del documento traslativo dovrà essere inserita (eventualmente con appositi timbri) una delle seguenti formule: . già registrato in Catasto nei modi innanzi esposti. sotto un altro profilo. .per il caso h: «Si convalida il passaggio intermedio di cui allo istrumento (oppure: alla denuncia) » (da rilevare che possono omettersi i dati di registrazione del documento). Ovviamente i casi k e j possono anche presentarsi insieme.una nota di volture (mod.si ricordi . 7. In ogni caso dovrà essere compilata . altri beni. 13) d'Ufficio. ma consente di accertare che l'intestazione della ditta intermedia o qualche elemento distintivo del documento traslativo sono diversi più o meno sensibilmente . Ove si versi nella più semplice circostanza che tutti i beni trattati siano poi stati oggetto di ulteriore trasferimento.intestazione della ditta segnalata.per il caso k: «Si convalida il passaggio intermedio di cui allo istrumento (oppure alla denuncia) variandone la indicazione come segue:». Malgrado dalla descrizione possa apparire complessa.né in verità lo potrebbe . In taluni casi la compilazione delle domande di volture può risultare difficile e complessa: possono allora essere ammesse forme semplificate. 12 della legge 679). nonché . E’ questo infatti il fermo intendimento della scrivente.tutte le nuove domande siano rigorosamente registrate entro tre mesi dalla data di presentazione (o.salvo che per rari casi di constatata grave irregolarità . Ove invece si versi nella meno semplice circostanza che non tutti i beni oggetto del documento traslativo definito come intermedio siano poi stati oggetto di ulteriore trasferimento. già registrato in Catasto nei modi innanzi esposti. si dispone che .il numero della pagina in cui concretamente verrà registrata la formula medesima (a guisa d'annotamento). Domande di voltura redatte informa semplificata. In tutti e tre i casi. . 13 per così dire misto. se è stato necessario. si farà seguire il numero della partita nel cui «carico» il passaggio intermedio in questione venne a suo tempo segnalato nella forma dinanzi descritta ed esemplificata. di perfezionamento) della domanda stessa. A2. come si potrà facilmente verificare nella concreta attuazione. anche quando esse siano conseguenti a precedenti passaggi che l'Ufficio non ha potuto ancora trascrivere nei propri atti. 13 SPC). 14 .ad abbreviare il lavoro da svolgere. mentre per la parte ulteriormente trasferita si useranno . preceduta come di norma dalla data e dal numero della nota. e per fissare un termine preciso.prima del 5 novembre 1969. la data da considerare sarà invece quella di ricezione. non è soggetta alle disposizioni portate dall'art. nel quale il frontespizio e la parte interna relativa ai beni non ulteriormente trasferiti sono compilati secondo le norme tradizionali.riportandole nell'interno anziché sul frontespizio .le formule più sopra dettate. infine.4. dovrà allestirsi un mod.distinto dal precedente col consueto segno di frazione . si tratta in realtà di una semplice procedura. bensì ed esclusivamente ha lo scopo di consentire la registrazione pressoché immediata delle nuove domande di volture (mod. Ma prima di lasciare l'argomento si vuole ancora una volta ripetere che essa non è intesa . Nel caso che la domanda pervenga tramite un altro Ufficio. Anche in tal caso presentata una sola domanda di volture. risulti registrato SAPORINI Tullio. mentre la colonna 5 è in ogni caso riservata all'Ufficio. venga fornita una indicazione sintetica come ad esempio: «Nella partita 3527 in luogo di CLEMENTELLI Edoardo di Pietro. Naturalmente l'utilizzazione di questa facoltà risulterà conveniente in pratica quasi soltanto per le ditte complesse. t allora ammesso che nel Quadro A del mod. per esempio un atto di divisione e cessione di quota. 78 dell'anno 1966. attraverso la intermediazione di uno dei condividenti. sul cui frontespizio dovrà però essere chiaramente esposta la casuale complessa dell'atto nella sua totalità. anziché trascrivere l'intera ditta con la sola variante al diritto parziale trasferito.per dimostrare i successivi trasferimenti delle singole particelle. e nel rigo sottostante gli elementi anagrafici del primo possessore. Un altro caso può essere quello degli atti complessi.Un caso è quello in cui viene trasferito un diritto immobiliare parziale e la partita è costituita di molti intestati.purché pienamente espressive . 13 SPC.s. Si fa d'altra parte notare che la compilazione in tal modo semplificata del mod. alla quale vengono trasferiti beni o diritti. mediante il quale dalla ditta indivisa originaria una porzione dei beni posseduti passi ad altri. che comunque deve essere sempre ammesso ed utilizzato con equilibrata discrezione. dopo il numero d'ordine a colonna 1 potrà essere scritto a colonna 2: «Partita terreni n ». Può infine verificarsi il caso che una ditta. E’ evidente l'estensione che si può dare a tale accorgimento. Beninteso non dovrà mancare a colonna 4 la lettera maiuscola di riferimento. In tal caso potrà essere consentito che nel Quadro A la ditta in questione venga indicata col solo numero distintivo della partita. All'interno potranno essere utilizzati uno o più intercalati per l'esposizione di tutte le ditte interessate all'operazione e potranno essere consentite formule abbreviate . comproprietario c. in concreto.» o altre simili. con eguale o diversa partecipazione. ove poi risultassero discordanti il numero di partita ed i dati riferiti per il primo 15 . 13 SPC è in armonia con le norme dettate dalla circolare n. seguito dai dati anagrafici del solo primo intestato. già sia individuata in Catasto Terreni con una ben precisata partita catastale. comproprietario per 3117. di quegli atti cioè nei quali il trasferimento di beni da una ditta ad un'altra avviene con la intermediazione di terzi. al momento della registrazione. come si è già ampiamente 16 . Registrazione dei frazionamenti. mediante riproduzione eliografica.una copia. è previsto . da utilizzarsi nello stesso documento traslativo. così come del resto quella delle nuove note di volture. Come il § 19 dell'Istruzione.unita alla domanda di volture . Soltanto le domande di volture recante la cronistoria dei passaggi intermedi al Quadro B2 del mod.D. si inviterà il presentatore della domanda a procedere alla correzione.prima che alla registrazione dei trasferimenti .la Ris. adeguatamente convalidata. quella copia di cui si parla al § 17 della Istruzione e di cui l'Ufficio deve comunque provvedersi o attraverso accordi con i tecnici professionisti o a propria cura.6. e direttamente da questo documento potrà facilmente procedere .che le relative dimostrazioni vengano completate dall'Ufficio. . e pertanto si chiarisce in particolare che: .intestato. è necessariamente in possesso del tipo di frazionamento. A2.I.in dipendenza della nuova disciplina di approvazione preventiva obbligatoria dei tipi . mentre gli atti dimostranti i passaggi intermedi.5.a quella dei frazionamenti effettuati. mentre d'altra parte non si è ritenuto di poter portare a carico dei redattori delle domande (note) di volture. elencati al Quadro 1. 13 SPC provocano pertanto l'apposizione di questa annotazione di riserva. si dà pertanto carico agli Uffici di illustrare compitamente a tutti gli Uffici delle Imposte della propria provincia la nuova prassi. che del resto non presenta per essi. aggravio alcuno. . L:Ufficio infatti. 1 riguarda l'inesistenza di atti legali giustificanti i passaggi intermedi. in quella sede. anche perché . che deve essere allegato alla domanda di volture. limitatamente alla sola dimostrazione numerica.. come meglio si dirà al punto B. nella sostanza. non potendosi inviare l'originale del frazionamento. Quanto alla seconda registrazione presso gli U. se ne manderà . A2. Si premette che l'annotazione di riserva si appone nei soli casi previsti dal § 15 dell'Istruzione provvisoria.a ben guardare .inutile ed anzi dannosa come possibile causa di errori. E essenziale pertanto che gli Uffici delle Imposte siano in grado di interpretare correttamente la nuova procedura di registrazione dei frazionamenti stessi. la trascrizione su questi ultimi documenti delle dimostrazioni medesime.D. con la indicazione dei numeri definitivi. Annotazioni di riserva. tra la superficie indicata in Catasto. trattandosi di documenti esistenti e regolarmente registrati. Analogamente. Va ben precisato che l'annotazione di riserva non si appone alle porzioni di particelle residue. 5 si riferisce ai casi di discordanza . 679).alle partite speciali. le autostrade). . 6 si appone nei casi in cui l'Ufficio ha eseguito rilievi di opere di pubblico interesse che .la Ris. non menzionata nell'atto. 2 e 3 si riferiscono a manchevolezza riscontrate nel documento di trasferimento. Per queste ultime la traccia della situazione anomala resta nello stato dei cambiamenti. non danno luogo ad annotazioni di riserva. quando si introducono in atti. La medesima annotazione di riserva con la sigla Ris.si noti bene . Per l'iscrizione della riserva l'Ufficio.siano soggette ad intestazione (quali.10. 6 ultimi due commi della legge 1. a rettifica di quanto prescrive il § 211 della vigente Istruzione XIV non si deve più apporre alcuna annotazione di riserva né alle porzioni di particelle residue. 4 deriva dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento o dalla presentazione di tipo già scaduto nella sua validità. perché trascorsi i termini di cui al punto 137. e quella effettiva riportata nel documento traslativo.l'Ufficio esegue la voltura cointestando le particelle da frazionare ad entrambe le parti. . opere pubbliche non ancora convalidate da atto pubblico. 5 si applica inoltre anche nei casi in cui il tipo di frazionamento sia stato rettificato dall'Ufficio nelle linee dividenti.ovviamente .la Ris.1969. così che l'Ufficio introduce in atti le variazioni per stato di fatto. richiedenti altro atto a rettifica del precedente.le Ris. n. per stato di fatto.eccedente la tolleranza catastale . oltre a far uso della consueta formula («la voltura viene eseguita ai soli fini della conservazione del Catasto ecc 17 . .chiarito. e in tali casi . invece nei trasferimenti «a corpo e non a misura» la differenza di superficie non da luogo ad annotazione di riserva. ma unicamente a quelle su cui insiste l'opera di pubblico interesse. né . iscrivendole alle partite speciali. perché le parti non vi hanno provveduto (Art. quando sia precisato che la vendita è «a misura». ad esempio.come noto . creando pertanto una nuova ditta. . per le quali non è stato ancora perfezionato il trasferimento.la Ris. Del pari non si applica l'annotazione di riserva qualora nel documento traslativo la differenza tra le due superfici (catastale e reale) sia dichiarata. Quest'ultima ha in definitiva i caratteri di una domanda di volture: e pertanto quando la documentazione necessaria dovesse pervenire annessa ad una domanda di voltura ordinaria. a riserve corrispondenti a sigle diverse. derivate da quelle per frazionamento. ») dopo i dati di voltura. ovviamente. è consentito avvalersi. la specifica domanda prevista dal menzionato § 16. come si è detto. in ogni caso di una procedura assimilabile alla presentazione di una domanda di volture. Le sigle afferenti a ciascuna particella vanno ripetute anche in sede di rilascio di certificati attuali. Questa non può mancare invece in tutti gli altri casi. inserendola nella seconda colonna del carico del registro partite (pagina dalla quale si fa il trasporto nel registro delle partite del Catasto dei fabbricati). non sono ammesse le virgolette indicanti la ripetizione: la sigla deve sempre essere ripetuta. In tal caso si adotteranno sigle composte del tipo «Ris. è pertanto opportuno che venga data ampia 18 . ove debba risultare più pratico. riportata la sigla «Ris.. non si renderebbe più necessaria. Nel caso in cui siano trascorsi vent'anni dalla data del documento traslativo che dette origine all'annotazione di riserva. Si ricorda che anche passando ad altra ditta le particelle gravate da sigla di riserva portano con sé l'iscrizione della sigla stessa. che attualmente non ha più nessuna utilizzazione. in particolare è obbligatoria per presentare tipi omessi o non rettificati a richiesta dell'Ufficio. 7 e deve essere compilata d'Ufficio la relativa nota. seguita dal numero di competenza. con la stessa o con distinte annotazioni. del vecchio stampato mod. Anche se la medesima sigla si ripete per successive particelle.. 13 Istruzione XIV. la domanda deve essere assunta a protocollo mod.. basta la sola domanda in bollo. corredata dei documenti comprovanti l'estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa.». 1-3» e simili. mediante annotamento di convalida. Può talvolta verificarsi la necessità di sottoporre la medesima particella. della annotazione di riserva (§ 16 dell'Istruzione provvisoria) ha luogo dietro presentazione di apposita domanda in bollo.. fintanto che non pervenga l'atto portante la necessaria rettifica o convalidante il passaggio intermedio omesso: lo stesso dicasi per le nuove particelle. Per questo. La cancellazione. Trattandosi. come per tutti gli altri casi di compilazione di note d'Ufficio. nel rilasciare l'estratto di mappa. redditi. indicando infine il totale delle superfici che deve essere eguale q quello risultante in Catasto. della data di procedendo analogamente a quanto in precedenza detto per i tipi di frazionamento presentazione. in sede di introduzione in mappa e di compilazione dello stato dei cambiamenti. Si precisa inoltre quanto segue: a . analogamente a quanto avviene per i modd. Spetta all'UTE. 3 SPC e 4 SPC è il mod. 3 SPC a seconda che trattasi di fabbricato principale. ove necessiti. b . 4 SPC. ecc. B .come di consueto . accertando dettagliatamente che vi siano indicate e correttamente esposte le misure necessarie per l'introduzione in mappa. In caso contrario al si fine restituirà della l'elaborato per il perfezionamento. dovrà controllare la compiutezza della compilazione dei due modd. sopprimere le linee e le particelle inutili assegnando . FUXE. le aree da indicarsi sono quelle delle singole porzioni. attinenza coperta e attinenza scoperta.nel ricevere le denuncie in argomento. la superficie delle particelle a pagina 3 del mod. Pertanto una distinta serie di tali modd..diffusione del loro significato. si precisa che la ricevuta da rilasciarsi all'atto della presentazione dei modd. La loro cancellazione si operare con semplice depennamento in rosso. esatta determinazione 19 . si dovranno fornire i dati descrittivi delle particelle richieste (superfici. 30 Istruzione XIV opportunamente adattato. 51. 42 del 5 novembre 1969. analogamente a quanto disposto per il ricevimento delle domande di volture e dei tipi di frazionamento.TIPO MAPPALE A integrazione della Circolare n.FRAZIONAMENTI Omissis C . c . Ove il fabbricato gravi su più porzioni di particelle. costituirà il protocollo dei tipi mappali.il tecnico compilatore è tenuto a frazionare. Eventuali discordanze sia di linee di mappa che di superfici debbono essere segnalate. ed in particolare quella del mod.).un numero ad ogni corpo di fabbrica e graffando la corte al corpo principale. coperta avviene. dovrà pure determinare e far risultare a pagina 3 del mod. 4 o anche su foglio a parte. Quando invece il perimetro sia variato. e .ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO DI VOLTURE ESISTENTE omissis 20 .l'esatta linea perimetrale da assegnare alla particella individuante il fabbricato. ove invece il compilatore del tipo mappale abbia indicato anche la linea perimetrale del terreno da ritenersi attinente a quel fabbricato. 3 va normalmente compilato. il tecnico compilatore disegnerà in rosso il nuovo perimetro sull'estratto di mappa e. in ogni caso. 4 possano essere. devono essere segnalate in rosso soltanto le linee indicanti il perimetro dei fabbricati. per ciascun fabbricato. Resta inteso che tale collaudo di norma potrà essere effettuato celermente. è sufficiente segnalare tale circostanza sul mod. prima dell'inizio dei lavori di lustrazione. l'esattezza dell' allineamento fondamentale che garantisce l'esatta ubicazione in mappa: i particolari del rilievo non sono che la conseguenza di esso. f . disegna l'abbozzo con le misure come dinanzi detto. 4 e pertanto vengono compilati cumulativamente stati dei cambiamenti. essendo sufficiente accertare.nel caso di fabbricati costruiti su particelle di grandi dimensioni. l'Ufficio e non abbia in riportato un nuovo di le linee assegnerà numero soltanto sede verificazione quinquennale determinerà . in guisa che possa essere dimostrato il frazionamento dell'intera particella. g . ove sarà stato disegnato un abbozzo riportante in nero unicamente le linee di mappa.T.nel caso di ricostruzione di fabbricati demoliti e ricostruiti con gli stessi perimetri.ove occorra sopralluogo . 4 mentre il mod. se del caso. D .nel caso indubbiamente frequentissimo di particelle che per le limitate dimensioni no consentono l'inserimento dei dati di rilievo sull'estratto. ove il compilatore. sulla scorta dei dati forniti col mod. delimitanti unicamente come l'area all'area sovente cortiliva. collaudati in campagna. 3 SPC la superficie residua della particella originaria al netto di quella del fabbricato principale e del eventuali attinenze.i fabbricati vengono periodicamente introdotti in mappa dallo U. verranno invece riportati nella rimanente porzione del mod. i dati del rilievo (linee perimetrali del fabbricato e misure idonee per la introduzione in mappa). tutte le denuncie in argomento debbono essere state evase in modo che tutti i mod. a parte.E.d . altri non sono stati neppure affrontati (ad esempio quello della pubblicazione delle variazioni in lustrazione). Mentre si considera infatti degno di apprezzamento l'esercizio del più ampio spirito di iniziativa. con la presente circolare si intende integrare. Tutti questi Uffici utilizzeranno le norme della presente circolare compatibilmente con la propria organizzazione e con le proprie necessità strutturali e funzionali. n.di confrontare le proprie soluzioni con quelle degli Uffici in condizioni analoghe.nei limiti del possibile . Come già si è avuta occasione di accennare. suggerite dall'esperienza. per una serie di aspetti particolari la Istruzione provvisoria approvata con D. agli Uffici nei quali si conserva il cosiddetto Catasto fondiario. 5.1969. Tuttavia si è ben consapevoli che quanto è stato detto è ben lungi dall'esaurire la casistica relativa alla legge in questione: taluni problemi hanno avuto infatti una soluzione provvisoria (ad esempio quello delle ricevute da rilasciare). Una particolare raccomandazione va rivolta in proposito agli Uffici che conservano il Catasto dei Terreni in modo almeno parzialmente diverso dalla generalità: si allude da un lato agli Uffici che hanno uno schedario delle partite conservato a mano in luogo dei registri corrispondenti.Come si è detto. sebbene solo parzialmente interessati. va deplorata ogni risoluzione isolata e non fatta conoscere alla scrivente. limitatamente a quanto attiene al Catasto dei Terreni: Per la sua emanazione si è volutamente atteso che fosse passato qualche tempo dalla entrata in vigore della legge (data che si conferma nel 5 novembre 1969). affinché emergessero nel frattempo in sufficiente quantità i problemi pratici connessi con la sua attuazione. altri ancora sono stati lasciati in sospeso per avere dalla esperienza più convincenti indicazioni.11.M. essi avranno peraltro cura non solo . Da ultimo si vuole richiamare l'attenzione di tutti gli Uffici sulla complessità e sulla rilevanza delle variazioni introdotte dalla legge 1. dall'altro agli Uffici nei quali è in atto la conservazione meccanografica.1969. 679 nelle procedure catastali e conseguentemente nei compiti affidati tanto ai privati che agli Uffici pubblici variamente interessati. si considera pertanto compito di rilievo di tutti i dipendenti Uffici la formulazione di particolari quesiti o la proposta di soluzioni diverse. 21 . ed anche. ma anche di concordare tempestivamente con la scrivente.10. con la più grande cortesia. Si prega di assicurare adempimento. ma avendo soprattutto di mira l'instaurazione di rapporti di sana collaborazione con le categorie professionali interessate. 22 .Si invitano pertanto gli Uffici Tecnici Erariali a procedere in questi primi mesi nei confronti dei privati non solo .come sempre d'obbligo . applicabile al N. 679.. unitamente alle note di volture.E.1969. 679 Semplificazione delle procedure catastali in vigore dal 5. per la quale. fra l'altro. a norma dell'articolo 7 della medesima legge.E.11. I fondi necessari per la stampa dei moduli dovranno essere chiesti a carico del capitolo 1292 (milleduecentonovantadue). Unitamente al mod. il cui impiego continua per la definizione delle domande di volture attualmente pendenti e delle denunce di variazione.10. 1969.Legge 1. se ne trasmette per le prime ed immediate necessita un piccolo quantitativo. Nel rimandare all'apposita Istruzione per quanto concerne le modalità di applicazione delle norme portate dalla legge 1. (mod. ove non fossero già disponibili.U.) consta di quattro pagine. prescrive. 679. 10. n. . n.P. debbano essere compilate da chi ne ha l'obbligo (in proposito nulla è innovato.Circolare n. si ritiene. occorrerà attendere almeno un semestre.C. n.C.U.E. 98 S.E. In attesa che l'Istituto Poligrafico dello Stato provveda al regolare approvvigionamento dei moduli suddetti. si forniscono più dettagliati chiarimenti sulla compilazione delle domande e note di volture.C.P. 1 .10. 98 M C.U. che le domande di volture.U. L’articolo 3 della legge 1. pressoché identica quest'ultima al mod. dovrà essere stampato un quantitativo almeno uguale dei fogli di «Avvertenze sulla compilazione delle domande e delle note di volture»(dei quale anche si unisce un certo numero di esemplari) che del modulo suddetto costituisce foglio interno aggiunto al fine di fornire alcuni chiarimenti fondamentali ai compilatori della domanda e della nota di volture. Compilazione delle domande e note di volture. dando nel contempo incarico agli Uffici in indirizzo di far stampare da locali Tipografie i moduli che occorreranno prima che possa intervenire la fornitura dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Il modulo che riguarda il N. 41 del 31 ottobre 1969 Oggetto: N. 98 S. come risulta dal 5° comma del citato articolo 3 della legge su appositi moduli a stampa forniti dall'Amministrazione. delle quali le prime due costituiscono la domanda di volture e le altre due la nota di volture.1969.C. 1969.C. E. Vedansi in proposito i punti c) e d) dell'articolo 3 della legge.dichiarazione (distinta nei due casi con le lettere A e B maiuscole sempre nella facciata del mod. una distinta domanda di volture per ciascun documento traslativo (indipendentemente dal numero di ditte interessate. già censite. per ciascun Comune amministrativo nel quale sono posti i beni oggetto di voltura. . modificata con Decreto Legislativo 8 aprile 1948. della procedura. connesse con le disposizioni portate dagli articoli 6 e 9 della legge. nel caso di mancata corrispondenza. e cioè alla ancora non avvenuta scadenza dei termini previsti dall'articolo 28 della Legge 11 agosto 1939. al trasferimento) e. 1249. da trattare con modalità diverse. dei passaggi intermedi avvenuti. . Il compilatore dovrà depennare il caso che nella fattispecie non interezza. .sezione riservata all'Ufficio (intitolata «Trattazione della domanda di volture») nella quale devono essere annotate alcune fasi.i.elenco.elenco dei documenti allegati. La domanda contiene i seguenti elementi: .nominativo. .Compilazione della domanda di volture Deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Erariale.C.u.U. entro i termini di tempo previsti dal quarto comma dell'articolo 3 della legge. di immediata interpretazione. interessate al trasferimento è dovuta all'unico motivo ammissibile.u. n.i.attestazione (distinta con la lettera C maiuscola nella seconda pagina del mod.) che l'eventuale non avvenuta dichiarazione all'Ufficio Tecnico Erariale della o delle u. ovvero ancora da censire nel N. .) di corrispondenza (positiva o negativa) fra i dati risultanti in Catasto e quelli effettivi della o delle ditte cedenti i beni. . 2 .Comune nel quale si trovano i beni oggetto del trasferimento e relativa provincia. n. qualità e recapito del richiedente. interessate (prospetto nella seconda pagina del modulo). secondo che trattasi di trasferimento interessante u. I due casi sono indicati con le lettere a e b minuscolo nella facciata del modulo. nell'ambito di questo.I . delle relative causali e delle ditte cedenti ed acquirenti. La domanda prevede due casi distinti. 514. i certificati catastali relativi alle unità immobiliari . dichiarate a norma dell'articolo 28 della legge istitutiva del N.u.Documenti da allegare alla domanda di volture Alla domanda di volture devono essere allegati: . Di conseguenza deve essere sempre prodotto o il certificato catastale o l'attestazione sostitutiva di esso.i. connesso con un qualunque atto traslativo. 3 .i. E’ il caso del frazionamento. e successive modificazioni.sostitutiva del certificato catastale per le u. nonché la certificazione dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.u. Per le unità immobiliari che eventualmente non fossero state ancora dichiarate e per le quali i termini di presentazione della dichiarazione. nel caso di trasferimento di diritti per causa di morte. stabiliti dal più sopra citato articolo 28 della legge istitutiva del N. fra i quali. fossero già scaduti. essenziale.U. e successive modificazioni. il nominativo della ditta. ma non ancora censite in Catasto dell'avvenuta dichiarazione.U. . Ovvero. . tranne che in un solo caso: in quello cioè nel quale non siano ancora scaduti i termini stabiliti dal più volte citato articolo 28 per la presentazione della dichiarazione dell'unità immobiliare. oppure essere unite ad altre unità immobiliari formando con esse delle nuove unità più grandi (in tal caso dovranno essere presentate le planimetrie di queste ultime).la copia in carta libera del documento traslativo recante in calce un'apposita attestazione dell'Ufficio del Registro e delle Successioni indicante la data e gli estremi dell'avvenuta registrazione. che a seguito di trasferimento subiscano variazioni nella loro consistenza.II . Queste parti possono a loro volta costituire singole ed autonome unità immobiliari (nel qual caso dovranno essere presentate le planimetrie di queste nuove unità).C. su cui da parte dell'Ufficio delle Successioni si sia provveduto ad attestare l'avvenuta presentazione. occorre che gli interessati presentino prima la dichiarazione prescritta e quindi ottengano l'attestazione di cui al presente punto.E. indicando gli estremi della conseguente annotazione. recante gli estremi e i dati di essa.se censite in Catastointeressate dalle volture. una copia o estratto della relativa denuncia. .l'attestazione .C.E.la planimetria delle u. di una unità immobiliare i due o più parti. In questo caso evidentemente mancherà oltre al certificato catastale anche l'attestazione. deve essere compilata: . 98 M. ecc. . per mancanza degli atti legali convalidanti passaggi intermedi avvenuti di fatto. da apporre in corrispondenza al primo intestato della relativa ditta. la corrispondente rendita catastale. . a meno che l'interessato non intenda anticipare la dichiarazione dell'unità rendendo così possibile il rilascio dell'attestazione. per quanto concerne le unità immobiliari trasferite per intero.quando il trasferimento per causa di morte interessi beni intestati a ditta diversa dal dante causa. lettera maiuscolo che poi l'Ufficio sostituirà con il numero che attribuirà alla partita.nel quadro A.dovrà essere utilizzata quando il trasferimento riguarda tutti i beni in una o più partite: in essa dovranno essere indicate le corrispondenti partite di scarico e di carico (vedasi quanto detto per il quadro A). In particolare il numero della partita di scarico e della ditta intestata dovranno essere desunti dai relativi certificati catastali. Nella colonna «Partita di carico» dovrà essere contraddistinta ciascuna partita di carico con una lettera maiuscola progressiva (A. in vani.Compilazione della nota di volture La nota di volture. La prima parte di tale quadro . Se trattasi invece di beni non ancora censiti dovranno essere indicate solo le ditte cedenti ed acquirenti nelle colonne 2 e 3 del quadro. per quanto riguarda la variazione delle ditte a seguito delle volture. se trattasi di beni censiti.). il carico totale delle partite trasferite desunto dai certificato catastali ed espresso in numero di unità immobiliari. un atto notorio dal quale possa desumersi la cronistoria dei passaggi stessi. La seconda parte del quadro B dovrà essere utilizzata 4 . in metri cubi ed in metri quadrati. se trattasi di beni censiti. che potrà essere già accesa o da accendere. tranne il numero di protocollo della relativa domanda: . III . pressoché identica al ben noto mod. mentre nella colonna intitolata «Partita di carico» dovrà essere indicata per esteso la ditta beneficiaria del trasferimento.nel quadro B.nella testata integralmente. B.costituita da due sezione adiacenti identiche . Col che viene abrogato 5 . per ogni voltura in essa compresa.U. 20 e 28 della legge istitutiva del N. dovrà essere descritta ogni unità immobiliare trasferita con tutti i dati riportati nel relativo certificato catastale.) delle u.Vedasi l'articolo 4 della legge. In tal caso.i. Dovrà essere compilata solo la sezione superiore del quadro .nel quadro C per quarto attiene le unità immobiliari trasferite con frazionamento. A) Imposta di bollo . mediante l'apposizione di marche da bollo.Il terzo comma dell'articolo 9 della legge assoggetta alle pene pecuniarie di cui al precedente secondo comma anche coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3. oltre alle partite di scarico e di carico da indicare nella maniera detta. Vi è poi la parte della nota di volture riservata all'Ufficio.u. Se trattasi di beni non ancora censiti dovrà essere compilata parzialmente solo la seconda parte del quadro B per quanto riguarda i dati di ubicazione (via. Si richiama inoltre l'attenzione degli Uffici in indirizzo sui seguenti argomenti.E.quando il trasferimento riguarda singole unità immobiliari di una o più partite. se trattasi di unità censite. sia per quelle che comunque varino in conseguenza del frazionamento (queste ultime sono le unità alle quali vengono unite porzioni delle unità frazionate) .sia per le unità immobiliari oggetto del frazionamento. Per le unità non censite la compilazione si limiterà all'apposizione dei dati di ubicazione delle unità interessate. C) Pene pecuniarie per l'inosservanza delle leggio sui Catasti (articoli 9 e 11 della legge) . . che non sembra necessario commentare. oggetto di trasferimento. numero civico.C. ecc. Un eventuale esenzione dall'imposta di bollo deve essere motivata mediante la citazione della legge speciale che la dispone.Ogni domanda di volture sconta l'imposta di bollo nella misura di lire 400 (quattrocento). B) Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture . Essa dovrà essere compilata con le modalità bel note (circolare n. 7.desumendo i dati dal relativo certificato catastale. 80/1966). e successive modificazioni. 6. confermandone la validità.1969. le norme dettate con le lettere circolari n. Si prega di accusare ricevuta ed adempimento. 6/1754 del 4. 6 .U.1968 e n. 6/2882 del 3.e sostituito con questa nuova norma il terzo comma dell'articolo 31 della sopra citata legge istitutiva del N.8. Il secondo comma del medesimo articolo 31 viene anche esso abrogato e sostituito dalla disposizione portata dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge.C.E. D) Formalità relative all'annotazione di riserva (articolo 12 della legge) Si richiamano in proposito. Appendice . mario cinà La domanda di voltura Norma e prassi presso l’ufficio del territorio l’ ffi i d l t it i . anche se trattasi di persona passaggi o di divisioni tra persone cointestate.V. S. può essere anche un atto p semplicemente dichiarativo (divisione): ma è richiesto che. 2 • . t l i t t i d tt d lt (Cass. II-5/16.Che cosa è la domanda di voltura • La voltura (D.) si opera quando si è verificato un passaggio da una ad altra persona.1953). esso produca effetto di spostare la intestazione da un soggetto ad un altro.U.. Per tale disposizione è chiaro che non è richiesto che il negozio giuridico base della voltura sia un atto traslativo di diritto immobiliare. traslativo o dichiarativo..6. 1'atto. agli artt. 1572) e specifica. delle l i l d ll leggi sul nuovo catasto dei terreni (R. che le domande di voltura interessano i beni iscritti nel l d d l i b ii i i l catasto terreni e i beni iscritti nel catasto edilizio urbano. n. 679. 3 e 7.U. riprende il T.1931. 1° ottobre 1969.I due catasti: NCT e NCEU (1) • La L. 3 . b • Ne consegue che si presentano distinte domande di voltura quando distinti immobili sono elencati nei distinti i catasti. n. d i i (R D 8.10.D. I due catasti: NCT e NCEU (2) • A volte è lo stesso immobile ad essere censito in entrambi i catasti. ad esempio come F. i li • Si osserva infine che un bene può essere volturato se è intestato ad una ditta definita e non fa parte q p quindi di detti elenchi. che si fa transitare negli elenchi speciali. 4 . • Trattasi evidentemente di una errata situazione che sarebbe opportuno segnalare al catasto per l eliminazione del l’eliminazione doppio censimento. al NCT e come UIU al . R. • Conseguentemente un bene elencato come Ente Urbano al NCT non potrà essere volturato volturato. p NCEU. • In genere è il F.R. 9 e 10 DPR 131/1986). ). ) 5 . le scritture private autenticate autenticate.Luogo della registrazione • Competente a registrare gli atti pubblici. 13 DPR citato). dalla data dell’atto (art. • Sono obbligati a ricevere la registrazione i notai per gli atti da essi redatti (artt.…. • Si registra entro 20 gg. è l ufficio del l’ufficio registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale (notaio) obbligato a richiedere la registrazione. 2663 c. 2671 c. recita che si deve trascrivere nel più breve tempo possibile ovvero non oltre 30 gg.Luogo della trascrizione • L’art. • L’art.c. dalla data dell’atto. 6 .c. recita che la trascrizione deve essere eseguita presso ciascuna Conservatoria nella cui circoscrizione sono situati i beni (ciò appare logico dal momento che se fosse vero il contrario le formalità non potrebbero essere conoscibili ai terzi e verrebbe meno lo scopo della p pubblicità immobiliare). . all’ufficio tecnico erariale della d ll’ ffi i t i i l d ll provincia dove ha sede l’ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione ovvero della registrazione. mediante plico raccomandato.Luogo della volturazione • Per l’art. provincia dove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. 3 del DPR n. nel termine di trenta giorni dall’avvenuta registrazione degli atti e delle denunce …. • E’ data facoltà di inviare le domande di voltura per posta. 650/1972 le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande. 7 . 131/86. limitatamente agli atti immobiliari per i q quali viene utilizzata la p procedura telematica in parola. dell’atto determinata ai sensi dell art. disposizione. 13 del dell’art D.P. sostanza. n. essere richiesta entra trenta giorni dalla data dell atto.R. • In sostanza per effetto di tale disposizione si è proceduto.Unificazione dei tempi • L’art. n.R.P. all’unificazione dei termini per la registrazione e la trascrizione. 4 del D. 8 . 308/2000 prevede che la registrazione degli atti per via telematica deve telematica. 9 . • Quindi gli uffici del territorio possono trasmettere agli altri uffici le volture relativi agli atti registrati negli lt i ffi i l lt l ti i li tti i t ti li uffici delle entrate ricadenti nel proprio ambito provinciale. può stipulare a Treviso (o a Venezia). possiede beni in Padova. • L’atto deve essere trascritto a Padova e la voltura deve L atto pervenire all’ufficio del territorio di Padova o perché spedita direttamente per posta o perché consegnata agli uffici del territorio di Treviso (o Venezia) e da questi inviata all’ufficio di Padova.Consegna della voltura • Se Tizio ha la residenza in Treviso. lavora a Venezia e . quindi può registrare a Treviso (o a Venezia). 065 10 .3. e R. Mancata denuncia Mod.066 103 30 61 61 2. 3SPC E.A.066 2 066 129 103 61 2. e del tipo particellare J. mod.12.85.3. Errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione o variazione p g D. Omissione delle dichiarazione in aumento del R. 26A min 258 25 10 4 258 10 4 15 15 258 max 2. Mancata o tardiva presentazione delle volture I. Mancata presentazione ed errata redazione del T. L. Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti al catasto terreni H.F. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione uiu. comma 156. non dichiarata entro il 31.97 (art. A Mancata dichiarazione e denuncia di variazione uiu ultimata dopo il 17. Opposizione all’accesso dei funzionari catastali e membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti al catasto urbano G. ultimata entro il 16. n. Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta F.85 17 3 85 B. 662/96) C. 3.Le sanzioni tributarie catastali Violazioni sanzionabili in euro A.D. immediatamente 11 . 650/72: “coloro che non osservino le disposizioni..Il riferimento normativo • Il riferimento normativo concernente la constatazione delle violazione in materia catastale è l’art. 12 del DPR n. sono soggetti alla sanzione pecuniaria…. semprechè i ll i i i hè non abbiano ottemperato all’invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico. l’inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile i i li i bil immediatamente”. la i • L’ufficio deve prima invitare la parte a u co p a v ta e a pa te sanare le irregolarità. l’ufficio procede alla contestazione ed d ll t t i d all’irrogazione della sanzione. • Dopo nell’eventualità di mancata Dopo.Irregolarità della documentazione • L’irregolarità di una documentazione presuppone l sua presentazione. nell eventualità adesione entro i trenta giorni. 12 . M. 1° marzo 1949 al § 86 prevede che per sanare 1949. 46 (l’ufficio fissa un termine congruo). se l parti non provvedono. I 30gg scattano dalla notificazione. approvata con D.Decorrenza dei 30 giorni • L’Istruzione XIV^. la ) le i d l richiesta viene rinnovata mediante notificazione. l 86. d h i documenti ritenuti imperfetti. le parti vengano i i invitate dall’ufficio con avviso d ll’ ffi i i mod. 13 . Omissione della documentazione • Se la documentazione è stata omessa. 14 . oppure è stata presentata al di fuori dei p gg ( q termini temporali di legge (e comunque omessa entro i termini di legge). non si procede all’avviso per correzione dell’atto all avviso dell atto ma si da luogo all’irrogazione della sanzione senza alcun preavviso con idoneo i l i id verbale da notificare. lvo n. 15 . recita: i “le inosservanze … possono essere accertate tanto all’atto della presentazione della domanda di ll’ d ll i d ll d d volture quanto durante la sua esecuzione in catasto” . secondo comma. 20. d. 650/72. 12 del DPR n. ” • In ogni caso entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art. 472/97).Accertamento dell’irregolarità • L’art. 16 .Abbattimento delle sanzioni • Il legislatore ha ritenuto conveniente. per favorire il rispetto degli obblighi tributari. e p per deflazionare il contenzioso. p . predisporre p alcune clausole di abbattimento dell importo dell’importo delle sanzioni distinguendo l’adempimento spontaneo (riduzioni ad 1/8 ed 1/5) e l’ d d l’adempimento che rinuncia i t h i i al ricorso (riduzione ad 1/4). 472/97: ravvedimento operoso p • L’importo della sanzione è ridotto ad 1/8 del minimo edittale. ma entro 1 anno d ll scadenza. D L vo n Art 13 D.L. 17 .Art. dalla d • Il pagamento della sanzione ridotta è contestuale alla regolarizzazione della dichiarazione. se la regolarizzazione avviene i i di l l l i i i entro il termine di 90gg. a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma ed a 1/5 se l d fi d ll d la regolarizzazione avviene dopo 90gg.vo n. . (con la contestuale La sanzione si riduce ad 1/4. (1/8) o 1 18 anno (1/5). Adempimento con cui si rinuncia al ricorso Definizione agevolata (con verbale) Deve verificarsi un evento: b. Il pagamento deve essere effettuato La di hi L dichiarazione catastale i t t l entro 60 gg. b Contestualità fra dichiarazione e regolarizzazione. regolarizzazione) deve avvenire entro 90 gg.Riduzione delle sanzioni Adempimento spontaneo Ravvedimento operoso (senza verbale) Devono concorrere due eventi: a. dalla data di notifica. Ravvedimento operoso R di t Riduzione ad 1/8 minimo edittale entro 90gg. e entro 1 anno dalla scadenza Riduzione ad 1/5 minimo edittale non c’è verbale!! ATTENZIONE: O Se si supera l’anno non è più possibile ricorrere al ravvedimento operoso!! 19 . dalla scadenza Si paga alla cassa dell’ufficio. contestualmente al pagamento del tributo dopo 90gg. gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in g q catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. così come nelle domande di volture da essi dipendenti. 3.Art. 6. 4 DPR n. 20 . • Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate. 650/1972 (1) • Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 21 . autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione. 4 DPR n. la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato l ifi t li tti d ti h h d t luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra. ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati q p gg convalidati da atti legali. dimostrante la cronistoria dei passaggi medesimi. ovvero un atto notorio in autenticazione caso di trasferimento per causa di morte.Art. una dichiarazione della parte cedente. 650/1972 (2) • Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso. la domanda è irricevibile. uno dei motivi della mancata registrazione delle domande di voltura (a prescindere dall’arretrato) era. ed è. • Se manca nella domanda di voltura l’elencazione di cui sopra. • L Ris1 si appone quando gli atti non sono stati eseguiti e non La Ri 1 i d li i i ii quando gli atti. e conseguentemente nelle domande di volture da essi dipendenti.Commento • In ogni caso. i i i i 22 . negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3. • L’elencazione dei passaggi intermedi. che spesse volte. non sono stati volturati. gli immobili trasferiti non sono d descritti con gli estremi con i quali sono individuati itti li t i li i di id ti in catasto. eseguiti. da luogo all’apposizione dell’annotazione di riserva: d ll’ t i i RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi. nel termine improrogabile di 30 giorni. n. la violazione e la sanzione correlata. Si considerano.Voltura automatica con esito negativo g • • • • Si deve tener presente che la richiesta di voltura automatica. presentate nei termini. ossia 30 giorni dalla registrazione. a fornire la documentazione necessaria e/o. eventualmente. anche se l'esito è negativo. • 23 . Solo nel caso che il soggetto destinatario delle richieste non provvede. 650. immobiliari Conseguentemente. le domande di voltura id i i t t it i i l d d lt derivanti da formalità inoltrate agli uffici periferici dell'Agenzia entro 30 giorni dalla redazione dei titolo. a maggior ragione. In caso di esito negativo. l'Ufficio deve accertare e notificare. espressamente prodotta dai soggetti obbligati mediante la presentazione delle formalità presso i registri immobiliari. non può dar luogo all'irrogazione di alcuna sanzione per ritardato adempimento. 12 dei decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. ove del i bil i i f i l d i i / d l caso. a presentare la domanda di voltura. nell'ipotesi che la stessa risulti prodotta comunque nei termini previsti dall’ordinamento. è equiparabile alla tradizionale domanda di voltura. si devono analizzare le cause che hanno prodotto la mancata registrazione e richiedere. nei modi previsti. la documentazione integrativa ai t it i i hi d t l t l d t i i t ti i sensi dei 10 comma dell'art. Voltura automatica con esito negativo g • Quando la voltura automatica dà esito negativo per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo previsto dall'art. oppure. l'Ufficio ne dà notizia al richiedente. • Considerato che i dati mancanti si intendono integrativi di quelli contenuti nella nota di trascrizione e relativi allegati. d ti l i l di i i procede a tal fine alla presentazione della domanda di voltura. il quale fornisce. 24 . qualora ne ricorrano le condizioni. nel caso di specie. integra e corregge i dati. non deve essere corrisposto alcun l i d i t l tributo. 1 del decreto dirigenziale 15 ottobre 1998. dello stesso decreto – della dichiarazione di successione o dell'intervenuto accertamento .vo 31. che l'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine decadenziale richiamato al co. 27.Volture per successioni colpite dal termine di decadenza dell’azione della finanza per il pagamento dei tributi • La circolare n. . comma 6.10. i l d d l’ i d ll fi • La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario si è espressa sulla questione con la Risoluzione n. • In conclusione la circolare n. l. inoltre. 13/1977 deve ritenersi abrogata. . co. 27. richiamandosi all'art 48. p . dispone. l li 1999 i hi d i ll' t 48 2 d ld l 31 10 1990.di cui all’art. L'art. del d. 114/E dei d i 12 luglio 1999. 25 . 13/1977 della Direzione generale del Catasto permetteva di accettare domande di voltura senza la copia della successione qualora era decaduta l’azione della finanza. cinque anni . co. p d'ufficio. 346 per la quale gli impiegati dello Stato non possono compiere atti per trasferimenti mortis causa se non è stata fornita prova della presentazione anche dopo il termine di decadenza di presentazione. 2. n. 4 del medesimo articolo. 4. per la p p presentazione in catasto delle domande di voltura.Accertamento temporale dei 30gg p per la p presentazione della voltura • L'accertamento del termine di trenta giorni. 26 . decorrenti dall'avvenuta registrazione dei documenti traslativi. può essere effettuato sia all atto della presentazione e/o all'atto sia durante la registrazione delle domande medesime ma non successivamente ossia quando la voltura è stata già registrata. comma 1. relative ai suddetti atti. 701.L’automazione delle domande di voltura • Il Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. 4 e 14 del decreto del Presidente d ll Repubblica 26 ottobre 1972. 2. giudiziari e amministrativi. 27 . n. P id della R bbli b 1972 650. di cui agli articoli 3. n. che all'art 2 1 con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio venissero disciplinati i termini e le condizioni per l'esecuzione automatica i i l di i i l' i i delle volture catastali relative ad atti civili. 1994 n 701 ha previsto all art. e per l esenzione amministrativi l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura. seguendo particolari adempimenti. • Per tale fine non è necessaria la compilazione di alcun documento cartaceo bensì l utilizzo di l'utilizzo procedure informatiche che consentono la predisposizione delle formalità. II. mediante supporto magnetico possono.La procedura informatica • L’attuazione di quanto prima previsto è avvenuta con il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998. 28 . ottenere l'esenzione dalla presentazione delle domande di voltura in catasto. • I notai e gli altri pubblici ufficiali che presentano le formalità inoltrate alle Conservatorie dei RR. sulla base dei dati riportati nella corrispondente nota di trascrizione. giudiziari e amministrativi.per l'esecuzione della voltura "automatica" è sufficiente la sola esplicitazione della relativa richiesta attraverso la mera barratura dell'apposita casella riportata sul modello di nota di trascrizione. 29 .La volontà della parte • La procedura prevede che la voltura catastale relativa ad atti civili. possa essere eseguita previa espressa richiesta di parte.variabile in relazione all’aggiornamento della banca gg dati del catasto . • E’ da evidenziare come in un rilevante numero di casi . 30 .q p voltura in catasto. quindi non occorre più la .Nota e voltura • Per eseguire la voltura in automatico bisogna barrare l’apposita casella posta sulla nota. • Se non si barra la nota è invece necessario protocollare la voltura in catasto: quindi alla nota non barrata t t i di ll t b t dovrebbe corrispondere una voltura. in caso negativo. gli uffici provvederanno.Note barrate e aggiornamento N t b t i t • In conclusione. in caso di mancato riscontro della le t b t i t i t d ll domanda di volture (tipo D . attiveranno la richiesta ai soggetti obbligati per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge. • Ad Adesso l note non barrate. legge 31 . volture anche agli atti cartacei e. • Anche se non c’erano le volture la Sogei provvedeva ogni sei mesi ad aggiornare il catasto attraverso le note ed era compito dell’Ufficio esigere la presentazione della voltura. non verranno più registrate e a tutti gli immobili nelle stesse rappresentati verrà associato il nuovo esito E9 (Immobile presente in nota non protocollata). possono essere state presentate o meno le corrispondenti volture. comunque a verificare la presentazione della relativa domanda di volture. a fronte nelle note non barrate. • In tali circostanze.non protocollate). Note barrate e aggiornamento • Di contro per ciascuna nota non barrata. trattate dagli Uffici. gli immobili vengono individuati con un nuovo esito E10 Immobile presente in nota protocollata non registrabile. cioè senza . a cui fa riscontro la presenza di una domanda di volture (tipo D p ( p protocollate) la procedura eseguirà in automatico la registrazione nella sola circostanza in cui la voltura p produca esito completamente p p positivo. pertanto. apposizione di annotazioni. Quando tale circostanza non venga verificata. • Entrambe le tipologie di esiti (E9 ed E10) non andranno. 32 . la nota di voltura non è registrata. e gli uffici provvederanno ad evadere la relativa domanda di volture presentata su supporto cartaceo. p pp p g informativo. • Per la redazione del suddetto "foglio informativo". 33 .Banca dati non aggiornata • Una banca dati catastale non aggiornata negli oggetti e/o nei soggetti. "All ti" • I dati contenuti nel suddetto elaborato informatico vengono accodati automaticamente a quelli della nota di q trascrizione. presuppone l'utilizzo di uno specifico foglio gg . ed in parte riversati con le stesse modalità nel quadro D-Catasto della procedura "Nota". è stato predisposto il programma informatico denominato "Allegati". • Detto elaborato. presenta valenze e finalità integrative della nota medesima. Voltura automatica nei disallineamenti • Per l'esecuzione automatica della voltura nei casi di discordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione relativamente ai soggetti. rispetto a quanto risultante negli atti catastali si devono produrre i l li i li i d d tutte le informazioni utili per l'aggiornamento degli stessi mediante la richiamata procedura stessi. agli immobili o ad entrambi. informatica Allegati oppure la procedura "Allinea" che permette l'allineamento preventivo della banca dati d i catastale in molteplici fattispecie concernenti l i l li i f i i i in modo precipuo i soggetti intestati. 34 . e t i i tit li h h d t l it f i ti i t di la conferma di eventuali discordanze (ad esempio: passaggi intermedi non convalidati da atti legali). legale. riportare nel titolo presentato per la trascrizione . gli estremi di approvazione dei TT. 26 ottobre 1972. osservare l'espressa richiesta di esecuzione automatica della voltura.nell'ipotesi di passaggi intermedi non convalidati da atti legali – la dichiarazione della parte cedente prevista dall'art. 4 del D. ba a do appos a case a sogge o vo u a . che hanno interessato le particelle trattate con la nota di trascrizione.P. individuare le unità immobiliari urbane e le particelle. con i parametri di identificazione definitivi. coniuge 35 • • • • . nel programma Allegati.AA. in caso di acquisto effettuato in regime di comunione legale da parte dell'altro coniuge. riportare nel foglio informativo i dati anagrafici completi del coniuge non comparente in atto. barrando l'apposita casella "soggetto a voltura“. oggetto di particelle trascrizione. i titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi. 650.Modalità da seguire • indicare.R. n. è da pensare che ci sia qualcosa di complesso e pertanto si consiglia di rivolgersi allo l t t i i li i l i ll sportello URP. 36 . • Evidenzio che l URP di Padova è il più efficiente del l’URP Veneto per la mole di richieste di allineamento evase e pertanto è in grado di soddisfare gli allineamenti preventivi che sostituiscono la procedura “Allegati” e Allegati “Allinea”. • Conseguentemente. nell’eventualità che qualche dato non fosse presente.L’URP di Padova • La banca dati dell’Ufficio di Padova presenta un buon aggiornamento. il riferimento alla causale di errore. L’Ufficio deve rendere disponibile – a partire dal quarto giorno della richiesta di trascrizione .L’esito della voltura • • A fronte della richiesta di esecuzione automatica della voltura catastale. nell ipotesi di esito negativo. errore nell'ipotesi l'apposizione di specifiche annotazioni nelle partite catastali. L'esito della richiesta di voltura in catasto è consegnato unitamente al rilascio del duplo delle formalità di trascrizione. in alcune fattispecie. 37 • • .il citato esito anche in modo indipendente dal rilascio del duplo della formalità. la data del relativo rilascio. viene rilasciata dall’Ufficio apposita ricevuta contenente l'esito d ll' l b l' it dell'elaborazione. se l'esito è positivo. la partita catastale di destinazione. i Per ciascuna unità immobiliare urbana o particella sono riportati: l'esito positivo o negativo dell'elaborazione. elenco • -elenco trascrizioni senza voltura. 38 . statistiche • -elenco delle note registrate. • -elenco delle note sospese.Gli uffici del territorio • I competenti servizi degli Uffici del territorio devono annualmente raggiungere un certo obiettivo di produzione per avere diritto agli emolumenti e pertanto sono obbligati a chiedere a terminale la stampa di prospetti analitici e sintetici i l l i li i i i i i relativi alle seguenti elaborazioni: • -statistiche delle elaborazioni. 39 . si è sempre di più accresciuta per prevedere la maggior parte della cause possibili.Le causali di errore • Fin dall’apparire degli automatismi per la registrazione delle domande di voltura è stata preparata una lista delle p p causali di errore che impedivano l aggiornamento l’aggiornamento delle ditte catastali. Tale lista. con il tempo. • (1) Le causali A1 ed A2 sono correlate a fattispecie di ( ) f p rifiuto della nota di trascrizione per cui non vengono prese in esame in questa sede.: trascrizioni di atti di rettifica).CAUSALI TIPO A • Le causali di tipo A sono da correlare ai casi di incompleta compilazione della nota di trascrizione o a tipologie di note per le quali non è prevista l'esecuzione automatica della voltura (es. • -A4. La nota di trascrizione è presentata in rettifica. In particolare è stata codificata come (1): ttifi ) I ti l t t difi t (1) • -A3. inefficacia totale o nullità. 40 . La nota di trascrizione interessata da annotazione di A4 annullamento. cancellazione. L'i B3 L'immobile risulta in catasto già volturato con un bil i l i ià l atto avente data successiva a quella della trascrizione. • -B2. • -B1.). L'immobile è negoziato per diritti non di interesse catastale (diritto di servitù. ). p pozzo).CAUSALI TIPO B • Le causali di tipo B attengono a tipologie di errore afferenti l immobile (es. 41 .: diritti negoziati. non di l'immobile interesse catastale e quindi da non assoggettare a voltura). palco teatrale. • -B3. ecc. L'i B1 L'immobile ha una natura non di interesse bil h t i t catastale (bene futuro o sua porzione. ma sono affetti da errori formali i relativi soggetti. L'immobile risulta nel catasto terreni con una superficie diversa da quella indicata nella nota di trascrizione. -C7. L'immobile è affetto da errori formali nei suoi elementi identificativi o descrittivi. -C8. -C1. L'immobile non risulta iscritto negli atti catastali. -C2. L'immobile risulta in catasto interessato da una mutazione avente data successiva a quella della trascrizione.CAUSALI TIPO C • • • • • • • • • Le causali di tipo C sono connesse ad una errata e/o incompleta redazione del foglio informativo e comportano una sospensione della nota di voltura da trascrizione trascrizione. -C3. i 42 . L'immobile è esente da errori. g . L'immobile è esente da errori. ma appartiene ad una unità negoziale i bil d i i d i i l affetta da errori. L'immobile risulta iscritto in una partita speciale del catasto urbano. L'immobile risulta identificato nel catasto urbano in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (immobile graffato). -C4. -C5. -C6. 43 . La partita è stata registrata con intestazione parziale. La partita è stata registrata con intestazione parziale e l'immobile è stato registrato con l'annotazione di passaggi g p gg intermedi da esaminare. L'immobile è stato registrato con l'annotazione passaggi intermedi da esaminare. non è trascrizione possibile in ogni caso ottenere l'esecuzione automatica della voltura.CAUSALI TIPO D • Le casuali di tipo D comportano l'apposizione di specifiche annotazioni nelle p p partite catastali. • Per causali di tipo A o B. • -D2. • -D1. • -D3. che ricomprendono gli errori eventualmente connessi nella nota di trascrizione. Un contributo volto ad evitare il pericolo di una nuova accumulazione di volture è la completa informatizzazione degli aggiornamenti degli intestati degli atti catastali. n. denominato “Voltura 1.modello unico informatico per la registrazione. 650 e da coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione e domande di riunione d’usufrutto. E’ stata così predisposta una nuova procedura per la redazione.voltura automatica da nota di trascrizione .0 • Con opportuni progetti mirati è stato. Il programma. può essere utilizzato dai soggetti p indicati al 1° comma dell’art. delle domande di voltura che consente l’immediata acquisizione a sistema delle variazioni dei soggetti e il diretto e puntuale aggiornamento della it d ll i i id i tti di tt t l i t d ll banca dati. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. eliminato l’arretrato delle domande di voltura.voltura 1. di fatto.Voltura 1. Tale nuova procedura completa il quadro delle modalità di presentazione ed acquisizione delle volture catastali in forma automatizzata che quindi sono: . immobili 44 • • • . trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.0”.0 . in formato digitale. costituito da p . 45 .Aggiornamento immediato • Mediante tale programma viene prodotto un documento di aggiornamento. direttamente al front-office degli Uffici provinciali. permette l’immediato aggiornamento dei soggetti e delle titolarità i t d i tti d ll tit l ità negli atti del catasto. la cui trattazione. rappresentativi di una o p domande di voltura. pp più uno o più files. 46 . L utenza • L’utenza può utilizzare tale procedura per predisporre domande di voltura che trattano più beni. anche ricadenti in Comuni diversi della . rilasciata a sistema. stessa provincia.Utilizzo della procedura • L’esito della suddetta trattazione e del conseguente aggiornamento degli archivi è costituito da una ricevuta. dalla quale è possibile evincere le nuove intestazioni proposte. indifferentemente censiti sia nel catasto edilizio urbano che in quello dei terreni. prevede una distinzione nella tipologia della voltura: di afflusso corrente. 47 • . diritti e quote). luogo e data di nascita. migliorando progressivamente la qualità della banca dati. nome. di recupero da voltura automatica. il programma contiene la previsione di controlli e limitazioni che permettono l’acquisizione in forma completa e codificata della nuova intestazione l’ ii i i f l t difi t d ll i t t i catastale (ad esempio: cognome. nella fase di compilazione della domanda. Al fine di rendere coerenti le risultanze degli atti del catasto con i diritti reali di godimento esercitati sui beni immobili. codice fiscale. di preallineamento. Tale previsione costituisce la condizione necessaria per iscrivere negli atti del catasto intestazioni corrette.Tipologia della voltura • • • • • La procedura. Pertanto. afflusso corrente • Pertanto per la tipologia di “afflusso corrente”. 48 . la nuova procedura può essere utilizzata solo allorquando le intestazioni catastali identificano q esattamente le corrispondenti ditte dalle quali avviene il trasferimento immobiliare.Intestazioni catastali esatte • Nelle ipotesi. quindi. che vi sia piena corrispondenza tra le intestazioni catastali ed i “soggetti contro” del trasferimento immobiliare. la procedura “Voltura 1.0 consente l’immediato e Voltura 1 0” l immediato regolare aggiornamento del data-base catastale. “V l 1 0” • In tal caso è necessario compilare. tante volture quanti sono i passaggi intermedi mancanti. si può procedere.0”.Preallineamento • Tuttavia. ugualmente al preallineamento degli d l l lli d li atti e delle denunce utilizzando la procedura “Voltura 1. 49 . in modo sequenziale. anche se le intestazioni riportate negli atti del catasto non corrispondono ai “soggetti id l i d i“ i contro” del trasferimento immobiliare. 50 . che il trasferimento è preceduto da passaggi non convalidati da atti legali (articolo 4. n. DPR 1972 n • Si ricorda che tale indicazione è un “dovere” del denunciante e quindi la sua omissione costituisce q violazione del suddetto art. del D.R. in catasto. n. 26 ottobre 1972. 4 e pertanto è motivo di non accettabilità della domanda di voltura. il denunciante indica. 650). i beni risultano intestati (articolo 8 del D.P. comma sesto.P. p p per delle “riserve”. nel campo previsto p l’inserimento . 26 ottobre 1972. In tali sesto DPR 1972 n 650) casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali.Mancanza di atti legali • Nelle ipotesi di passaggi non convalidati da atti legali. 650).R. anche al fine di garantire l’esito positivo della registrazione in banca dati. 51 . di dati predisporre un singolo documento per ogni tipologia di voltura (di afflusso / preallinamento / recupero da voltura automatica).Documenti singoli • Si segnala l’opportunità. all’aggiornamento della b d ll banca dati catastale. riscontrata la regolarità della domanda. debitamente datato e sottoscritto dal richiedente. i controlli previsti La d ff tt t ti t t lli i ti sulla codifica e completezza della nuova intestazione e dà corso. d ti t t l 52 . automaticamente. esegue in front office le operazioni per la registrazione della stessa. nel caso di riscontro favorevole. • L’Ufficio procede alle operazioni di liquidazione dei tributi L Ufficio e. • L procedura effettua.Il front office • Le domande di voltura redatte in formato digitale devono essere presentate allo sportello dell’Ufficio consegnando il p p g supporto magnetico unitamente alla stampa del documento. qualora la causa di mancata richiedente registrazione derivi da una errata compilazione del modello di “Voltura 1. • In tale ultima ipotesi il richiedente provvede alla ripresentazione del documento informatico o agli p g adempimenti richiesti per la correzione di eventuali altri errori. 53 . o da altri motivi. l’Ufficio verifica il motivo della non registrabilità della voltura e procede ad g p eseguire le necessarie correzioni.0”. comunque. nelle ipotesi che gli errori siano imputabili all’Ufficio stesso. entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.Esito negativo • In caso di esito negativo. ovvero ne dà conoscenza al richiedente. imputabili alla parte. • Infine. già regolarmente acquisite agli atti dell’Ufficio e ancora non registrate. nessun ulteriore tributo sia dovuto per la ripresentazione della domanda. 54 .Tributi non dovuti • Non sono dovuti ulteriori tributi per la tipologia “di preallineamento preallineamento” presentata per la definizione di volture cartacee. tenuto conto che la tipologia “domanda di recupero da voltura automatica” riguarda la possibilità di integrare i dati contenuti nella nota di conten ti trascrizione solo ai fini del corretto aggiornamento degli atti catastali e non di procedere alla rettifica della nota p stessa. si ritiene che. anche in tali casi. VOLTURA CATASTALE DA MODELLO UNICO • L’art. pertanto. 4 dello stesso regolamento all’art vengono. n.R. 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. n. 650. automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico. 3 e 4) e 14 del d. 308 stabilisce.P. al 1 comma. assolti con la presentazione del modello unico informatico. 650/1972 ed i connessi adempimenti di cui all art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2000. 1972 n 650 e successive modificazioni è eseguita modificazioni. 55 . • L’obbligo previsto dai citati articoli 3 ( commi 1. 1° che la voltura catastale di cui agli articoli 3. Adempimenti in materia di voltura catastale • Si chiarisce che la presentazione della voltura catastale è finalizzata principalmente a ricostruire la storia dei diritti/possessi sugli immobili e a co se t e a co etta testa o e eg att de consentirne la corretta intestazione negli atti del catasto. ovvero. • A tal fine per la regolare esecuzione delle volture p g catastali. conformemente al dettato normativo. vengono richieste informazioni relative agli atti pubblici e alle dichiarazioni non registrate in bbli i ll di hi i i i i catasto. dell’immobile 56 . mancanti e relative agli atti tecnici riguardanti la corretta individuazione dell immobile. R. 2. n. comma 4. il pubblico ufficiale debba indicare nel modello unico gli estremi degli atti e delle denunce che hanno dato luogo a passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte. del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994.P. 57 . n.in coerenza con quanto stabilito dall’art. n 308/2000 prevede . qualora non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti gg q dall’atto.308/2000 prevede. 701 che.Atti non inseriti • Il comma 2 dell’articolo 5 del richiamato d. va indicata la cronistoria dei passaggi medesimi. le particelle o uu. comma sesto. secondo il quale. e notificate ai soggetti ai quali.ii. medesime risultano ris ltano intestate (articolo 8 del d.ii. nel caso di passaggi intermedi non convalidati da atti legali.P. in catasto. n. d P R 650/72) 58 . limitatamente alle particelle o uu. 650. interessate uu ii uu dalla predetta dichiarazione.uu.R.uu. • In tale ipotesi il pubblico ufficiale segnala nell’apposito campo del modello unico che il pp p trasferimento è preceduto da passaggi non convalidati da atti legali e le volture vengono eseguite con riserva. 650/72).Atti mancanti • Si richiama il contenuto dell’articolo 4. del DPR 26 ottobre 1972. gli stessi p devono essere debitamente riportati nel modello unico. 59 .Rinuncia di usufrutto • Quando nel titolo e nella corrispondente nota di trascrizione non sono indicati i soggetti a favore dei quali si esplica il trasferimento del diritto (ad esempio nel caso di rinuncia di usufrutto). solo per i suddetti riportando intestati catastali. d i i d i di itti d ll t l’annotazione “da verificare”. la procedura dà ugualmente luogo alla esecuzione della voltura riportando. p menzionati nel modello unico. 60 .Ditta non menzionata • Nell’ipotesi in cui nella ditta catastale compaiano soggetti che non vengono . in corrispondenza della descrizione dei diritti e delle quote. per una rispondente intestazione catastale anche ai fini fiscali. fiscali 61 . nel modello unico potranno essere riportati i dati anagrafici completi anche dell’altro coniuge.Comunione legale • Nel caso di acquisto effettuato in regime di comunione l l ed allorquando è i legale d ll d p presente al momento della stipula uno p solo dei coniugi. domande di volture da essi dipendenti. sempre e comunque. salvo la deroga per gli “atti di eccezionale e dichiarata atti urgenza” prevista dal successivo comma terzo dell’articolo in commento. 650: “Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 3. così come nelle p . • Il legislatore ha previsto.Gli identificativi vigenti • Si ritiene utile richiamare la disposizione normativa p prevista dal secondo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. che l’identificazione dei beni venga desunta dagli atti catastali. 62 . … omissis . gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto. n. omissis”. 701 (Pregeo e Docfa). 5 del DPR n.Immobile non presente in atti • Se l i l’immobile non risulti correttamente iscritto in atti. • L’immobile pur essendo stato regolarmente dichiarato in L immobile catasto potrebbe risultare non ancora iscritto negli archivi informatizzati. utilizzando le g procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. atti 63 . bil i li i i i i occorre provvedere ai necessari adempimenti per la regolare iscrizione dello stesso in catasto. In tale circostanza il comma 3 dell’art. n. 308 dell anno 2000 prevede che il pubblico n dell’anno ufficiale indichi nel modello unico l’identificativo dell’immobile desumendolo dal documento catastale che lo ha generato (numero di protocollo e dalla data per quelle uiu il cui documento che le ha generate non contenga gli identificativi catastali definitivi) e l’identificativo dell unità dell’unità originaria iscritta negli atti. attraverso il disponibile collegamento telematico. 5 del d.P. l’esito dell’ elaborazione viene reso disponibile. per via telematica. l esito • Con la procedura di modello unico.Esiti dell elaborazione dell’elaborazione delle volture • Il comma 4 dell’art. li i i d ll’ l b i d ll l • Per ogni immobile trattato la procedura in esame fornisce l’esito della relativa volturazione. 308/2000 ed il comma 3 dell art. 9 del decreto interdirettoriale 13 dell’art dicembre 2000. direttamente all’utente che ha richiesto la voltura. prevedono che gli Uffici rendano disponibile. n. 64 .R. agli utenti il file contenente gli esiti dell’elaborazione delle volture. viene apposta una specifica annotazione. la causa dell’esito negativo della registrazione della domanda di volture. • La voltura derivante da tale richiesta di rettifica viene registrata con la procedura voltura automatica da nota di trascrizione. commesso in sede di p p p compilazione della nota di trascrizione. g g g della trascrizione di cui si chiede la rettifica. provvede successivamente a presentare una formalità a rettifica. da parte del richiedente. • In tale ipotesi.Voltura con esito negativo • Con la procedura di voltura da modello unico non è più prevista di norma la presentazione. a margine dell’originaria voltura eseguita in forza p . della domanda di voltura cartacea anche in presenza di esito negativo. qualora il soggetto che ha richiesto l’adempimento riconosca imputabile ad un proprio errore. • Tuttavia. 65 . • Infatti le lettere presenti nelle particelle si riferiscono alle porzioni in cui è suddiviso il terreno e non devono essere inserite nel Modello Unico poiché non sono significative per l’identificazione dello stesso dal momento che il terreno è identificato univocamente da Comune – Sezione – Foglio – Particella – Subalterno.Esito negativo per variazione colturale • Un caso di esito negativo è costituito dall’inserimento delle lettere che seguono le particelle di un terreno. mentre le porzioni si riferiscono alla qualità che definisce il tipo di coltivazione praticato sul terreno. 66 . . rettifica 67 • .Formalità in rettifica e voltura • La lt L voltura della formalità in rettifica deve essere richiesta quando si riscontri d ll f lità i ttifi d i hi t d i i ti che nella nota di trascrizione siano stati indicati in modo errato dati che producono effetti sulla banca dati catastale come i dati catastali degli immobili. il riferimento agli estremi della nota di trascrizione rettificata. Verrà riportato. i dati anagrafici dei soggetti. d ll’ In proposito. La voltura della formalità in rettifica viene eseguita in base alle regole generali applicate a tutte le altre note.la voltura della formalità originaria non è stata ancora eseguita. il riferimento agli estremi della nota di trascrizione rettificata. Inoltre nella voltura precedente viene riportato. La voltura Rettifica all’attualità” relativa alla formalità in rettifica viene eseguita nuovamente e viene riportato.la voltura della formalità originaria è stata eseguita erroneamente e l errore l’errore è relativo alla nuova intestazione catastale (soggetti e/o diritti) ovvero agli immobili identificati. Su tutti gli immobili interessati dalla nota originaria. come annotazione. si possono distinguere i seguenti casi: . come annotazione. qualora siano ancora attivi. le quote od il tipo di diritto oggetto dell’atto. sempre come annotazione. annotazione il riferimento agli estremi della nota in rettifica. viene ripristinata la precedente intestazione eseguendo automaticamente una voltura con causale “Rettifica Intestazione all attualità . accanto ai dati dell’atto. PO = pozzo. ai fini della voltura catastale. P = porzione di immobile.immobili di natura non catastale • La procedura non prende in esame. Terreni) La procedura in tali casi non dà luogo alla voltura e fornisce l’esito”B1”.Esito B1 . K = palco teatrale. dettagliatamente indicati nell’elenco che segue: F = bene futuro. p ( X = altro tipo di fabbricato (se è indicato che si tratta di Catasto Terreni ). PF = porzione di bene futuro. E = Ente Comune -parti condominiali non negoziabili autonomamente (se sono indicati identificativi del Catasto Urbano). La segnalazione va ignorata. EU = Ente Urbano (se sono indicati identificativi del Catasto Terreni). alcune tipologie di immobili. nella nota di trascrizione che hanno natura non di interesse catastale. ed in particolare gli immobili riportati . ignorata 68 • • . ovvero se è presente al catasto urbano con le l b l categorie F1.Uiu un corso di costruzione • Per gli immobili indicati nella nota con le nature C = f bb i fabbricato in corso di costruzione e i i Q = porzione di fabbricato in corso di costruzione. • negli altri casi la voltura di tali immobili non viene eseguita. F4. F3. 69 . F5. la l l voltura verrà eseguita solo se l’immobile è à i l l’i bil presente al catasto terreni in una partita ordinaria. F2. q già partita 1 al catasto terreni in seguito all’approvazione del relativo tipo mappale.Beni a partita 1 non dichiarati al Nceu • Resta valida per i fabbricati in corso di costruzione non accatastati. adempimento consentito dalle attuali procedure di aggiornamento degli atti del catasto urbano. In tal caso l’immobile potrà essere l immobile indicato nella nota di trascrizione con i dati di identificazione del catasto urbano e con la natura C ovvero Q ovvero X e la voltura automatica sarà regolarmente eseguita. 70 . la possibilità di far precedere la stipula dell’atto da una dichiarazione di accatastamento di p fabbricato “in corso di costruzione”. qualora il terreno su cui insistono sia g in . • La segnalazione va ignorata se effettivamente l’immobile non doveva essere volturato volturato. ecc. 71 . • In questo caso è opportuno controllare che non sia stato erroneamente spuntato il flag “Voltura automatica” nel caso in cui l’atto non sia soggetto a voltura. i t t di itt itù • La segnalazione va ignorata se la richiesta di voltura automatica è stata effettuata in l i ff i relazione ad un atto di costituzione di servitù.Esito E it B2 .) • Questo esito è fornito quando un immobile è movimentato per il diritto di servitù.i immobile negoziato per diritti non bil i t di itti di interesse catastale (diritto di servitù. in cui si trasferisca un immobile non ancora esattamente identificato catastalmente. 100/a.riferiti a frazionamenti in corso di esecuzione per i quali non siano stati assegnati i numeri definitivi. la voltura automatica andrà richiesta esclusivamente in sede di presentazione del successivo atto identificativo.immobile identificato con dati non conformi a quelli catastali q • La situazione si verifica quando nella nota di trascrizione un immobile è indicato con dati identificativi “transitori” vale a dire: . 100/b. sarebbe opportuno valorizzare il pp campo “voltura differita” al fine sia di evitare la segnalazione di errore che di pagare inutilmente la tassa ipotecaria corrispondente. Si tratta in genere di situazioni residuali che si riferiscono ad atti catastali di aggiornamento di vecchia data (es: indicazione alfanumerica della particella. identificativo 72 • • . Nei casi sopra descritti. etc.Esito B5 .) . In questi casi la segnalazione va ignorata: la voltura dovrà essere richiesta nel momento in cui verrà presentato un successivo atto di identificazione catastale.trasferimenti effettuati come “parte” (sempre che la fattispecie sia f i i ff i “ ”( f i i i giuridicamente ammissibile). . cui vengono aggiunti tutti gli altri soggetti. i diritti trasferiti. p g il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestati catastali. la voltura viene eseguita ugualmente. con la dicitura "da verificare". presenti nella soggetti precedente intestazione catastale. nonché il regime g . Se non è verificata tale corrispondenza. 73 . riportando nella nuova intestazione catastale i soggetti a favore della nota di trascrizione con le quote e i diritti in essa indicati. verifica la consistenza delle quote e la relativa congruità. la procedura di voltura automatica esegue . g (legale ovvero convenzionale) dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.ESITO D3 – Ditta registrata con intestazione parziale p • Nel caso di trasferimento di quote della proprietà e/o di altri diritti reali. contestualmente al rilascio dell'esito E12. provvedono all'esecuzione dei relativi aggiornamenti. relativa al i d i h l i f i l i l termine entro cui l'Ufficio esegue gli aggiornamenti. entro 40 gg ovvero a seguito di ulteriori elementi Uffi i t it lt i i l ti integrativi richiesti al notaio.ESITO E12 . si rappresenta che tale informazione. ma viene fornito al notaio l'esito negativo E12 di mancata registrazione. qualora nella nota di trascrizione nei casi di trasferimento di quote della proprietà e/o di altri diritti reali. non viene più eseguito l'aggiornamento degli intestatari (seppur con i iù it l' i t d li i t t t i ( l'annotazione "intestazione parziale da verificare"). contrariamente a quanto accade attualmente con l'esito D3. • Gli Uffici. l'intestato contro non corrisponda a quello indicato negli atti catastali. In questo caso. viene fornita anche al notaio. E12 74 . • Al riguardo.Ditta non registrata per intestazione S O i i i i parziale da verifìcare (ex esito D3) • Non si procede all'aggiornamento della banca dati. riportando l'annotazione "passaggi intermedi da esaminare". la l procedura di voltura automatica esegue il d lt t ti confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestatari catastali i i li i i li esclusivamente sui dati anagrafici e non sulle quote e i diritti. 75 . Se non è verificata tale ll di i i ifi l corrispondenza.ESITO D2 – ditta registrata con p passaggi intermedi da verificare gg • Nei trasferimenti per l'intero della proprietà. la voltura viene eseguita ugualmente. 76 . nel caso in cui. per un soggetto. Si evidenzia che il confronto fra il diritto ceduto e quello presente in banca dati viene effettuato secondo le correlazioni dei diritti riportate nella tabella di corrispondenza. In tale fattispecie la procedura non trascina nell'attuale intestazione il soggetto in questione ed inserisce l'annotazione di "Intestazione precedente da esaminare".ESITO D6 – intestazione precedente da esaminare • Tale esito ricorre. il confronto tra diritto ceduto e quello presente in banca dati ha esito negativo e il soggetto contro è presente in base informativa con una sola titolarità relativamente all'immobile in esame. ESITO B4 . nella nota di trascrizione viene indicato un immobile ubicato in un comune il cui codice non è presente negli atti del catasto (mancata corrispondenza tra comuni amministrativi e comuni presenti nella banca dati catastali). 77 .l'i l'immobile è dichiarato ubicato bil di hi t bi t in un comune di codice sconosciuto in catasto • Tale esito ricorre nel caso in cui. Pregeo . • In passato.ESITO B5 .l'immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali • Attualmente l'esito B5 è fornito dalla procedura di voltura automatica nel caso in cui nel quadro degli immobili della nota di trascrizione le particelle vengono identificate. definitivi 78 .in corso di approvazione per i quali non erano stati ancora attribuiti gli identificativi definitivi. tale esito ricorreva anche quando nella nota di trascrizione venivano indicati gli identificativi provvisori dell'immobile. aggiornamento . anche con l'indicazione delle lettere alfabetiche distintive delle diverse porzioni nelle quali il distinti e di erse por ioni q ali terreno è stato suddiviso in relazione alla diversa qualità colturale. nel caso di atti tecnici di dell immobile. oltre che con il numero della particella medesima. 79 . indicati l i di i nel quadro B relativo agli d l i li immobili e.ESITO E1 . la voltura non viene eseguita eseguita. qualora non è e verificata la presenza del dato catastale nella relativa banca dati.l'immobile non risulta l immobile iscritto negli atti catastali • La procedura di voltura automatica p esegue il controllo degli oggetti. i lt 80 .ESITO E2 . risulta soppresso. al momento dell'esecuzione della voltura.l'immobile in l immobile catasto risulta soppresso • Tali esito ricorre nel caso in cui l'immobile. del D. per gli adempimenti di propria . casi • L'atto è stato redatto oltre i tre mesi successivi alla data in cui è avvenuta la soppressione pp dell'identificativo dell'immobile (termine previsto dall'art. 650 del 1972). e dichiara la non eseguibilità della voltura (esito E7). n.p g p p p competenza. L Ufficio. 81 . informazione al soggetto che ha richiesto la voltura.Esito E2 continua • Per tale fattispecie occorre distinguere i seguenti casi. comma 2.R. 4.P. L'Ufficio in questo caso ne da debita caso. Esito E2 continua • La soppressione dell'identificativo dell'immobile è avvenuta in data anteriore a quella di stipula dell'atto. . se p g . esegue la voltura. specificando nelle annotazioni gli identificativi originari e le motivazioni tecniche che hanno determinato la soppressione del vecchio identificativo../part ………. . in tale ipotesi. derivata. ma q p . possibile. entro gli ultimi tre mesi. soppressa per/con …………. Sub…. L'Ufficio. al fine di garantire la continuità storica delle risultanze catastali. sulla unità immobiliare . " 82 . Al riguardo viene apposta negli atti catastali la seguente annotazione: • "Voltura riferita alla unità immobiliare in precedenza Voltura identificata con Foglio …. .. in data……. ESITO E4 .l'immobile risulta identificato in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato) • Tale esito ricorre per errata o mancata indicazione degli g immobili graffati. 83 . ma Sezioni di mappa diverse e nel Modello Unico non sia stata indicata correttamente tale Sezione.l'immobile presenta un'intestazione non aggiornata e negli atti del catasto sono presenti più immobili con lo stesso foglio. particella e subalterno ma sezioni diverse • Tale esito ricorre nel caso in cui. negli atti del catasto.ESITO E5 . siano presenti più immobili con lo stesso foglio foglio. 84 . particella e subalterno. contestualmente. in quanto la procedura di Voltura automatica. p provvede ad inviare apposita comunicazione al soggetto pp gg che ha richiesto la voltura.Immobile non recuperabile p • L'Ufficio.ESITO E7 . Tale operazione non è necessaria nel caso di note derivanti da Modello Unico. se il chiarimento richiesto da esito negativo aggiorna l'immobile con l'esito con E7 it ti i l'i bil l' it (Immobile non recuperabile) e. interessa il soggetto che ha richiesto la voltura. in tale automatica ultima ipotesi. rilascia automaticamente tale esito al soggetto richiedente. nel caso in cui non sia in grado di eseguire le operazioni di recupero degli esiti. 85 . segnalando al medesimo la problematica riscontrata. a seguito dell'elaborazione della procedura di Voltura automatica.0". 86 . l'esito E9 automatica l esito ovvero l'esito E10. cui è stato associato. appartenenti a note non barrate. pp . vengono trattati successivamente con documenti "Aggiorna" i t d ti "A i " o "Voltura 1.Immobile recuperato in automatico • Questo nuovo esito viene fornito in automatico su quegli immobili che.ESITO R3 . Chiarimenti • Vengono di seguito fornite alcune esemplificazioni p inerenti casistiche scaturite nella quotidianità 87 . 1s) • Devono essere ancora codificati alcuni diritti parziari quali “nuda proprietà per l’area”. “uso su usufrutto l area uso proprietà per l’area”.Il diritto di superficie • Il diritto di proprietà sull’area si indica: proprietà per l’area (cod. “usufrutto su proprietà per l’area”.… 88 . 1t) l area (cod • Il diritto di proprietà sulla costruzione realizzata sulla medesima area si indica: proprietà superficiaria (cod. • Se il comune cede i suoi diritti a Tizio devono essere soprattutto citati gli identificativi del NCEU per eseguire la voltura. 89 .Il diritto di superficie • Quando una intestazione catastale dice: Tizio per il fabbricato Comune di per il terreno trattasi di una iscrizione al NCEU. se sono citati gli identificativi NCT la voltura non sarà mai registrata al NCEU ed è molto improbabile che g p possa essere registrata al NCT in quanto il bene sarà stato quasi certamente scaricato a pagina 1 . senza la quale non può essere operata alcun l ò t l aggiornamento della banca dati catastale. rispetto a quanto riportato nell atto. 90 .Nota di trascrizione errata • qualora nel corso delle operazioni di verifica e/o recupero si dovessero g riscontrare degli errori nella redazione della nota di trascrizione. si dovrà richiedere una nell'atto nota di trascrizione a rettifica. particella e subalterno) non sono stati indicati i ll b l ) i i di i correttamente e sono incoerenti con quelli ricavabili con una consultazione della banca dati i bili l i d ll b d i catastale ad una data non superiore ai tre mesi precedenti a quella dell'atto (ai sensi dell'art.R. 4 del d i ll d ll' ( i i d ll' d l D.Nota di trascrizione a rettifica • La nota di trascrizione a rettifica va richiesta anche nei casi in cui nella nota di trascrizione gli h i ii i ll i i li identificativi catastali (comune. 650. foglio.P. 26 ottobre 1972. 91 . n. sezione. 92 . pertanto.Nota di trascrizione a rettifica • Rientrano in tale fattispecie alcune note di trascrizione. Nell ambito Nell'ambito di tali esiti potrebbero riscontrarsi. sia stato associato l'esito negativo E1 . a sua volta. ovvero l'esito negativo E5 . trascrizione da cui vengono generate le domande di volture. dei possibili casi di richiesta di ripresentazione delle note di trascrizione.L'immobile presenta un'intestazione non aggiornata e negli atti del C t t d l Catasto sono presenti più immobili con stesso ti iù i bili t foglio. cui. particella e subalterno ma sezioni diverse.L'immobile non risulta iscritto negli atti g g catastali. • Il confronto e le conseguenti elaborazioni effettuate sono distinti a seconda che la volturazione interessi per l’intero la proprietà ovvero solo quote e/o diritti parziali.Intestazioni catastali • La procedura di voltura automatica esegue il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e quelli presenti nella banca dati catastale. o ero q ote par iali • Le operazioni di confronto vengono effettuate sulla base di alcune regole generali che possono essere ricondotte principalmente alle seguenti corrispondenze: 93 . al fine di individuare eventuali discordanze. Corrispondenze • nuda proprietà + usufrutto = proprietà • diritto del concedente + diritto dell’enfiteuta = proprietà l area • proprietà superficiaria + proprietà per l’area = proprietà • nuda proprietà superficiaria + usufrutto su proprietà superficiaria = proprietà superficiaria. 94 . 95 . se a Tizio è riconosciuto il diritto di abitazione e a Caio quello della proprietà l’intestazione catastale sarà “Tizio per l’abitazione e Caio per la proprietà” (e non nuda proprietà). • Ad esempio.Uso e abitazione • I diritti di uso e abitazione. si ifi l i “aggiungono” alla proprietà (quindi una intestazione con diritto di abitazione e nuda i i di i bi i d proprietà viene considerata incompleta). che di norma vengono indicati i di i senza specificare la quota. la nuova catastali intestazione riporta tutti i soggetti a favore della nota di trascrizione con le quote e i diritti in essa indicati e la voltura ha esito positivo. la voltura viene eseguita ugualmente e la nuova intestazione è corretta. q casi. con quelli parte q elli dell’intestazione catastale. tutto coincidono in t tto o in parte.Trasferimento intera proprietà ( ) (1) • se tutti i soggetti contro della nota di trascrizione corrispondono agli intestati catastali. viene apposta l’annotazione “Passaggi intermedi da esaminare” e viene restituito l’esito “D2”. in questi g . però. 96 . • Se i soggetti contro della nota di trascrizione non coincidono. vengono riportati. viene eseguita preliminarmente la voltura relativa all’ultimo atto li i t l lt l ti ll’ lti tt mancante creando una nuova ditta catastale corrispondente ai soggetti contro della trascrizione e.Trasferimento intera proprietà ( ) (2) • Tale annotazione non viene apposta se. p gg successivamente. • Sulla base di tali informazioni. con il modello unico. si dà corso alla voltura aggiornando gli intestati catastali con i soggetti a favore della trascrizione. p esteso. 97 . g p . per . all’ultimo atto mancante (ad esempio una dichiarazione di successione non volturata). che può essere identificato con gli estremi dell atto e/o della voltura e/o della dell’atto registrazione. i dati relativi . la voltura viene registrata e contestualmente viene accesa una riserva sull’immobile. • Nel caso specifico viene restituito l’esito D4 “L’immobile è stato registrato con Riserva1 e L immobile annotazione di passaggi intermedi da esaminare esaminare”.Trasferimento intera proprietà ( ) (3) • Per le note da modello unico qualora sia fornita l’informazione di passaggi intervenuti senza atti legali. 98 . in p gg . • se in nota di trascrizione sono presenti due soggetti contro. entrambi i coniugi verranno riportati nella nuova intestazione catastale. come soggetto non comparente. e nell’intestazione catastale è presente uno solo dei due in regime di comunione. pari alla metà di quella imputata al soggetto presente nella nota di trascrizione e la voltura ha esito positivo . con stesso diritto e q quota uguale o superiore al doppio di quella ceduta. indicando quest’ultimo. gg 99 . ciascuno con una uguale quota. la voltura g p pp q . Tutti gli altri casi daranno luogo a registrazione con annotazione di “Passaggi da esaminare” ed invio del relativo esito “D2”. nel modello p q unico. viene registrata correttamente senza annotazioni. comunione tra loro.Comunione legale • se un soggetto acquista in regime di comunione e il coniuge non compare in atto. 100 .Trasferimento quote e diritti p parziali (1) ( ) • Nel caso di trasferimento di quote e/o diritti parziali. nonché il regime (legale ovvero convenzionale) dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. parziali la procedura di voltura automatica esegue il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestati catastali utilizzando gli catastali. ma verifica anche la p p . stessi criteri descritti per il trasferimento dell’intero della proprietà. i diritti trasferiti. consistenza delle quote e la relativa congruità. gg nuova intestazione catastale. rimangono. ovviamente. nella .Trasferimento quote e diritti p parziali (2) ( ) • Se vi è corrispondenza la voltura viene eseguita con esito positivo riportando. 101 . nella intestazione i soggetti non interessati ll i t t i tti i t ti dal trasferimento. i soggetti a favore della nota di trascrizione in sostituzione di quelli contro per le quote di loro competenza. si verifica se i due diritti sono da considerarsi assimilabili. • Analogamente. i due dati si considerano comunque corrispondenti. 102 . utilizzando un’apposita id i i il bili ili d ’ i tabella di corrispondenza.Corrispondenza diritti • Se un soggetto contro è presente nella intestazione catastale con un diritto diverso da quello indicato l di i di d ll i di nella nota. indicato invece nella nota di trascrizione. se nella intestazione catastale non è presente il regime dei coniugi. la procedura sostituisce il soggetto in questione lasciando inalterati gli altri intestati ed inserisce l’annotazione di “Intestazione precedente da esaminare” inviando l’esito D6 . catastale in base ai criteri sopra descritti. 103 .Diritto non corrispondente • Se per un soggetto venditore non vi è corrispondenza esclusivamente tra il diritto indicato in nota e quello della intestazione catastale. ma il descritti soggetto è presente nella banca dati catastale con una sola titolarità relativamente all’immobile in esame. P. la voltura catastali non viene eseguita e viene fornito l’esito E12 Ditta non registrata per intestazione parziale da verificare – L’aggiornamento degli intestatari catastali verrà eseguito dall’Ufficio dell’Agenzia g ff g del Territorio entro 40 gg ovvero a seguito di ulteriori elementi integrativi che verranno richiesti alla S.V.R. 104 .Soggetti non corrispondenti • Se invece non vi è corrispondenza tra i soggetti contro della nota e gli intestati catastali. n. 650/1972. ai sensi dell’art. 12 del D. In questo modo si può evitare che la voltura non venga eseguita i ò i h l l i con la conseguente fornitura dell’esito E12. costituiscono l’intera della i i l’i intestazione del bene da volturare. l di f d h d id i i completi di quote e diritti. insieme a quelli contro d ll nota. vale a dire fornendo anche i dati dei soggetti. che.Come evitare l’esito E12 • Con l’utilizzo del modello unico è possibile evitare le intestazioni incomplete compilando le i l i i ii l il d l informazioni relative ai soggetti a completamento. 105 . può intervenire per sanare la p . automatica . p esaminare le cause del mancato o non corretto aggiornamento e. l’ufficio procede ad .p p situazione della banca dati catastale. l ufficio l’ufficio provvederà ad aggiornare l esito della voltura con l’esito il messaggio “Immobile non recuperabile”. qualora le informazioni a sua disposizione siano sufficienti. 106 . per incompletezza o imprecisione delle informazioni disponibili.L’Ufficio … • Se la voltura automatica ha avuto un esito negativo o p positivo ma con annotazioni. • Se invece.0 con l opzione recupero l’opzione “recupero da voltura automatica”. il recupero non è possibile. utilizzando le normali procedure d’ufficio ovvero il pacchetto Voltura 1. a cui corrisponde l’esito E7. Formalità in rettifica • La voltura della formalità in rettifica deve essere richiesta quando il notaio riscontri i hi t d t i i ti che nella nota di trascrizione siano stati indicati i i di i in modo errato dati che producono d d i h d effetti sulla banca dati catastale. le quote od il tipo di diritto oggetto dell’atto. Ad esempio. 107 . i dati anagrafici dei soggetti. nel caso in cui siano stati indicati i l i i i i i di i in modo erroneo i dati catastali degli immobili. Voltura formalità originaria non eseguita g • Se la voltura della formalità originaria non è stata ancora eseguita la voltura i l l della formalità in rettifica viene eseguita in base alle regole generali applicate a p . il riferimento agli estremi della nota di trascrizione rettificata. 108 . accanto ai dati dell’atto. Verrà riportato. come annotazione. tutte le altre note. g 109 . qualora siano ancora attivi viene ripristinata la attivi. il riferimento agli estremi della nota di trascrizione rettificata. sempre come annotazione.Voltura formalità originaria già eseguita g • Su tutti gli immobili interessati dalla nota originaria. come annotazione. precedente intestazione eseguendo automaticamente una voltura con causale “Rettifica Intestazione all’attualità”. Inoltre nella voltura precedente rettificata viene riportato. il riferimento agli estremi della nota in rettifica. • La voltura relativa alla formalità in rettifica viene eseguita nuovamente e viene riportato. 110 . • Nota di trascrizione rettificata: occorre citare tutti gli immobili e non solo q g quelli oggetto di rettifica in quanto il sistema aggiorna la ditta per i beni rettificati ma riporta alla p f p precedente intestazione i beni non dichiarati.Errori correnti (1) • Nota di trascrizione errata: viene riproposta l correzione della intestazione la d ll catastale con la stessa nota da rettificare. Errori correnti (2) • Ditte di provenienza diverse da quelle catastali. • Mancata indicazione degli atti intermedi o dei passaggi indica ione non convalidati da atti pubblici • Nel diritto di superficie si indica il terreno con gli estremi del catasto terreni anche se il bene è censito al catasto urbano. 111 . • Id ifi i i indicati senza la sezione quando la sezione Identificativi i di i l i d l i c’è oppure con sezione U quando la sezione non c’è. • Area urbana identificata con gli identificativi del catasto terreni. n. n. l'atto.V. . 2. agli artt. 1572) e specifica. Per tale disposizione è chiaro che non è richiesto che il negozio giuridico base della voltura sia un atto traslativo di diritto immobiliare.D. oltre agli immobili attualmente censiti e/o iscritti al NCEU. In coerenza con questa sentenza si osserva che un bene può essere volturato se è intestato ad una ditta definita e non fa parte quindi delle cosiddette partite speciali come ad esempio la pagina 1 (o partita 1).commissione catasto.10. La voltura (D. 4.) si opera quando si è verificato un passaggio da una ad altra persona. 5. anche se trattasi di passaggi o di divisioni tra persone cointestate.1953).1931. se si presenta la voltura al NCT per un bene iscritto a partita 1. esso produca effetto di spostare la intestazione da un soggetto ad un altro. ovvero immobili che non sono più censibili al NCT. se il bene. anche i fabbricati rurali ora elencati al NCT. Quindi nuovo catasto edilizio urbano e catasto fabbricati non sono la stessa cosa anche se nel linguaggio di ogni giorno i due termini hanno assunto lo stesso significato. 1° ottobre 1969. 8. E’ noto che il Catasto italiano è distinto in Nuovo Catasto Terreni (NCT) e Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU).rr. NCT oppure NCEU. seminativo. la ditta A sparisce dal NCT. riprende il T. Si ricorda che è in previsione la costituzione del Catasto Fabbricati che dovrebbe inglobare. S. 3.ii.U. La L. ad es. II-5/16. ricordiamo che nella partita speciale 1 sono elencati tutti quegli immobili che non sono più produttivi di reddito agrario e dominicale. Un terreno. delle leggi sul nuovo catasto dei terreni (R. il terreno con sovrastante fabbricato passa a partita 1 ed il fabbricato è censito al NCEU sempre a nome della ditta A. 679. può essere anche un atto semplicemente dichiarativo (divisione): ma è richiesto che. la voltura non è registrabile. 3 e 7. CONCLUSIONE Quando si trasferisce un immobile è necessario descriverlo con gli identificativi del catasto dove il bene è censito. se sul terreno si costruisce un fabbricato e si denuncia il tutto al NCEU. è censito al NCT ed è intestato alla ditta A.. (Cass. Ne consegue che si presentano distinte domande di voltura quando distinti immobili sono elencati nei distinti i catasti. che le domande di voltura interessano i beni iscritti nel catasto terreni e i beni iscritti nel catasto edilizio urbano. traslativo o dichiarativo. – maggio 2007 PILLOLE IPOCATASTALI – 1 Gli identificativi catastali 1.. come comunemente accade.U.6. si descrive nel documento traslativo con entrambi gli identificativi (NCT+NCEU) occorre però che la nota di trascrizione sia necessariamente compilata nel quadro B con gli identificativi del catasto dove il bene è censito. B. Per il catasto urbano le intestazioni si ripetono salvo per il fabbricato rurale che diventa fabbricato urbano. 1t). Esistono numerose intestazioni catastali che riflettono il diritto di superficie ma sono invece errate in quanto basate non sulla costituzione di tale diritto bensì su dichiarazione di parte (il fabbricato l’ho costruito io. utilista della superficie.rr. proprietario del terreno (oppure: B. la domanda di voltura per il trasferimento del terreno da Comune di …. superficie. Comune di …. Le intestazioni odierne. CONCLUSIONE Se al catasto urbano si ha un’intestazione del tipo: A. per il fabbricato). Il diritto di superficie trova riscontro nelle intestazioni catastali sia del catasto terreni e sia del catasto edilizio urbano. – giugno 2007 PILLOLE IPOCATASTALI .. 2. alla ditta A deve essere presentata al catasto urbano. proprietario del terreno. Prima dell’unificazione delle ditte catastali con le ditte trascritte in conservatoria. (Tra l’altro l’identificativo al NCT dovrebbe essere a partita 1 e quindi l’eventuale voltura al NCT sarebbe ineseguiibile – vedi pillola ipocatastale 1) . B. con i miei soldi. Catasto terreni (terreno con fabbricato rurale) A. devono fare riferimento agli identificativi NCEU. proprietario del fabbricato (oppure: A. Si osservi come le intestazioni siano uguali in entrambi i catasti e che. per il terreno). e l’atto. riferite ad entrambi i catasti. 1s).).B.ii. 3. quindi la nota di trascrizione (quadro B).commissione catasto. B. e quindi è mio…. le ditte catastali erano del tipo: Catasto terreni (terreno privo di fabbricato) A. N. proprietà superficiaria (cod. per il terreno. proprietà per l’area (cod. Terreno con fabbricato: A.2 Il diritto di superficie 1. proprietà. sono diventate: Terreno senza fabbricato: A. conseguentemente. B. per il fabbricato. le intestazioni al catasto edilizio urbano possono fare riferimento anche all’area o al terreno. .commissione catasto. 4. si istituisce il lastrico solare per poter procedere alla compravendita del lastrico stesso. – luglio 2007 CATEGORIE FITTIZIE . 2..rr. non producono reddito.Unità in corso di Costruzione Si tratta di u.Lastrici Solari Qualora una ditta diversa da quella del piano sottostante intenda sopraelevare. ma solo sull'elaborato planimetrico.Unità in corso di Definizione L'utilizzo della categoria F4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano. (Circ. CONCLUSIONE Quando un Bene in corso di definizione identifica un bene comune si deve sempre compilare il quadro B della nota di trascrizione perché se si compila il quadro D il bene non è volturabile. esclusivamente di nuova costruzione per le quali non risulta ancora ultimata la costruzione.. in ogni caso. o che. nel trasferimento sono comprese le quote proporzionali delle parti comuni …) tuttavia così facendo continua la creazione di note sospese. F/5 . non devono essere rappresentate in planimetria. L’errore più comune consiste nell’identificare in catasto un bene comune (area cortilizia.. beni che sono privi di ditta.ii. portico.i. F/3 . Certamente l’atto non è civilisticamente discutibile (. dopo si potrebbe correttamente compilare il quadro D perché i detti beni non sono volturabili.Aree Urbane Aree di corte urbana che non sono legate ad alcuna unità immobiliare appartenente agli altri gruppi. . 1. ovvero in caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisori e di confine tra le varie unità. F/4 . F/2 . dirute. 3. F/1 .3 Le uiu del gruppo F non hanno rendita catastale.Unità Collabenti Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite... 9/2001) 5. Queste unità possiedono una ditta e quindi sono volturabili.) come bene in corso di definizione quando sarebbe stato più corretto individuarlo come Bene Comune Non Censibile (BCNC) o Bene Comune Censibile (BCC). ripostiglio. Ancora meglio sarebbe presentare una segnalazione preventiva in carta semplice all’ufficio per trasformare il bene in corso di definizione in BCNC o BCC.
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