I CONTRATTI (CATAUDELLA) – RIASSUNTOCAP 1 “NOZIONE DEL CONTRATTO” ֍ FATTO GIURIDICO, ATTO GIURIDICO, NEGOZIO GIURIDICO Per “FATTO GIURIDICO IN SENSO LATO” si intendono tutti gli EVENTI cui conseguono “EFFETTI GIURIDICI” =cioè una MODIFICAZIONE della SITUAZIONE GIURIDICA. Dottrina prevalente ritiene k fatti giur ed effetti giur siano collegati da un NESSO DI CAUSALITÀ, nel senso ke i FATTI sn IDONEI a PRODURRE gli effetti. Invece la dottrina + ATTENTA segnala ke l’ATTITUDINE dei FATTI a produrre effetti giuridici DIPENDE cmq dalla NORMA GIURIDICA ++ ke il NESSO sussistente tra fatti/effetti giur NON è mera “causalità naturale” ma “CAUSALITÀ GIURIDICA” All’INTERNO della categoria “fatto giuridico in senso lato” si distinguono: FATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO ATTO GIURIDICO “ATTO GIURIDICO” può ex defin “COMPORTAMENTO UMANO CONSAPEVOLE e VOLONTARIO”. Più nello specifico, “VOLONTARIO” = significa ke, affinché si configuri un atto giur, la VOLONTARIETÀ DEVE avere RILEVANZA x l’ORDINAMENTO GIURIDICO al FINE DELLA PRODUZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI [nel senso ke in mancanza NON si produrranno gli effetti k altrimenti si produrrebbero]. NB= dunque la “chiave” è quella della VALUTAZIONE dell’ORDINAMENTO GIURIDICO. INFATTI, se si PRESCINDE da tale “chiave”, possono distinguersi FATTI NATURALI // COMPORTAMENTI UMANI - VOLONTARI e NON VOLONTARI. **Tradizionalmente: “fatto giuridico in senso stretto” = in cui la VOLONTÀ MANCA o è IRRILEVANTE [x l’ordinam. giuridico] ndCotty INVECE, seguendo tale chiave, l’ORDINAM. GIURIDICO può dare rilevanza ai FATTI: nella loro INTEREZZA SOLTANTO a “CERTI ASPETTI” quindi può accadere ke: o anke se di fronte ad un COMPORTAMENTO UMANO, l’ORDINAM GIUR disponga certi effetti giuridici A PRESCINDERE dal fatto ke l’evento [nb= NON l’effetto] sia prodotto da un comportamento umano; o di fronte ad un COMPORTAMENTO UMANO, l’ordinamento giuridico disponga gli effetti giuridici A PRESCINDERE dalla VOLONTARIETÀ del comportam stesso (nn vi attrib rilievo) o l’ordinam. disponga gli effetti giuridici quando si tratti di un COMPORTAM. UMANO consapevole e VOLONTARIO = solo in qst caso si può parlare di “ATTO GIURIDICO” = cioè un COMPORTAMENTO posto VOLONTARIAMENTE in essere da un SOGGETTO capace di INTENDERE E DI VOLERE. Si nota come tale “chiave” della valutaz dell’ordinam giuridico incide sulla DISTINZIONE tra FATTO e ATTO GIURIDICO, dato ke, nell’ATTO GIURIDICO, l’ORDINAMENTO attribuisce RILIEVO alla VOLONTARIETÀ del comportamento. ** “NEGOZIO GIURIDICO” è un ATTO GIURIDICO caratterizzato dal fatto ke, ai fini della PRODUZIONE degli EFFETTI GIURIDICI, l’ORDINAMENTO tiene conto NON SOLO della VOLONTARIETÀ del COMPORTAMENTO, ma anke della VOLONTARIETÀ DEGLI EFFETTI. SI DISCUTE se tale “volontarietà degli EFFETTI” debba essere considerata cm “volontrt degli effetti GIURIDICI” cd. “INTENTO GIURIDICO” – oppure come “volontarietà dei RISULTATI PRATICI” cd. “INTENTO EMPIRICO”. Orientamento prevalente propende x l’INTENTO EMPIRICO, sulla base di 2 considerazioni: I) Le parti NON sono sempre CONSAPEVOLI degli EFFETTI GIURIDICI ke conseguono ad un negozio II) Soprattutto, la DETERMINAZIONE degli EFFETTI GIURIDICI spetta all’ORDINAM. GIURIDICO, nn alle parti AD OGNI MODO, pur sostenendo la sufficienza dell’intento empirico, bisogna cmq tenere presente ke: le parti, quando pongono in exere un negozio giuridico, ambiscono a realizzare NON un “mero risultato pratico”, bensì un “risultato pratico GARANTITO dall’ORDINAMENTO GIURIDICO” QUINDI, x la configurabilità stx del negozio giuridico, è NECEXARIO ke le parti abbiano avuto cmq l’INTENTO di VINCOLARSI GIURIDICAMENTE. INFATTI, IN CASO CONTRARIO non ci troveremmo affatto di fronte ad un ATTO DI AUTONOMIA PRIVATA [es. dichiarazioni contrattuali emesse x scherzo/a fini didattici] – e gli EFFETTI NON si produrrebbero [a meno ke nn sussistano ragioni di TUTELA dell’AFFIDAMENTO LEGITTIMO riposto nella dikiaraz] DUNQUE, IN CONCLUSIONE x la configurabilità di un negozio giuridico: o NON M è necessario l’INTENTO GIURIDICO inteso come “volontà rivolta ai CONCRETI EFFETTI GIURIDICI” o Bensì è richiesto un GENERICO INTENTO GIURIDICO, da intendersi come “CONSAPEVOLEZZA e VOLONTÀ di realizzare un ASSETTO DI INTERESSI TUTELATO dall’ORDINAMENTO GIURIDICO. ma la SUBORDINA ad una VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ. giuridico A PRESCINDERE dalla VOLONTÀ DEL SOGGETTO stx. UNILATERALI E PLURILATERALI. C’È DA DIRE. esclusa solo in caso di constatata incompatibilità. l’interprete opera in POSITIVO. INDIVIDUARE la RATIO ke ha indotto il legislatore a dettarla e.: “Salvo diverse disposizioni di legge. nn sono facilmente riconducibili ad una “sistemazione unitaria”. it si distinguono solo “contratti” e “atti”] ANCHE SE. al testamento) NEGOZI INTER VIVOS. e quindi cn una conseguente tendenza a MODELLARE su tali norme anke la disciplina delle ALTRE FIGURE. coerentem. Innanzitutto. IN CONCLUSIONE da tale analisi si evince ke il legislatore ha cmq tracciato una BASE POSITIVA per l’INDIVIDUAZIONE. la norma sancisce l’APPLICABILITÀ in VIA ANALOGICA delle disposiz. in quanto compatibili. anke l’ATTITUDINE PSICHICA del SOGGETTO viene valutata in maniera DIVERSA da p. XÒ. A tal proposito. IN REALTÀ la MANCANZA di un RIFERIM. PROPRIO XK gli EFFETTI dell’ATTO sn fissati dall’ordinam. proprio x la diversa rilevanza ke ha la volontà nelle 2 figure] – la “TEORIA GENERALE DEL NEGOZIO GIURIDICO” è di antica elaborazione. al di là del contratto. IN QUANTO NON stabilisce un’APPLICAZIONE “PURA E SEMPLICE”. PRIMA APPLICAZIONE della disciplina. applicarla attrav il procedim analogico anke alle fattispecie NON contrattuali. si potrebbe sottolineare cm fa PARTE DELLA DOTTRINA che: Nel procedimento ANALOGICO. . si trovi in stato di INCAPACITÀ NATURALE + ricorrano le CONDIZIONI di cui all’ART 428.lato e nel NEGOZIO GIURIDICO. in caso si constati un’IDENTITÀ di RATIO. TUTTAVIA. TEORIA GENERALE DEL NEGOZIO GIURIDICO Mentre una “teoria generale dell’atto giuridico” appare di difficile realizzazione [infatti. al momento della conclusione del negozio. NB.civ. 2) INOLTRE. bisogna precisare ke nel concetto di “NEGOZIO GIURIDICO” rientrano REALTÀ VARIE: Negozi UNILATERALI e PLURILATERALI Negozi PATRIMONIALI (contratti) e NON PATRIMONIALI (matrimonio) Negozi INTER VIVOS e MORTIS CAUSA (testamento) Da qui il DUBBIO: che la “teoria generale del negozio giur” porti ad APPIATTIRE le DIFFERENZE SIGNIFICATIVE tra i vari tipi di negozi – specie se si tiene presente ke tale teoria si è formata sulla base di considrz relative alle NORME sui CONTRATTI. cioè viene SANCITA l’applicabilità delle norme sui contratti ai neg. se si esamina il dettato dell’ART 1324 C. le norme che regolano i CONTRATTI si osservano. x gli ATTI UNILATERALI tra vivi aventi contenuto patrimoniale” Notiamo che… 1) IN PRIMO LUOGO. PRIMA giudizio positivo sull’equiparabilità di RATIO e POI APPLICAZIONE della disciplina. ke il LEGISLATORE ITALIANO (a ≠ d qll tedesco BGB) NON ha inserito nel COD. NORMATIVO al negozio giuridico è SOLTANTO APPARENTE. della figura + generale del NEGOZIO GIURIDICO. Tale valutz offrirebbe cmq – sec l’autore – un criterio distintivo SCARSAMENTE INCISIVO. Quindi. nell’ART 1324 si opera “IN NEGATIVO”. atto giur. xk deve accertare se la fattispecie non espressam regolata abbia CARATTERISTICHE COMUNI a qll regolata. Tale disciplina appare dettata in considerazione dell’estrema difficoltà di accertare la mancanza della capacità di agire del sogg. è richiesta la CAPACITÀ DI AGIRE del SOGGETTO. cioè la “CAPACITÀ DI BADARE AI PRPR INTERESSI”. una DISCIPLINA GENERALE del NEGOZIO GIURIDICO. sogg.unil. con la rilevanza riconosciuta alla VOLONTÀ DEGLI EFFETTI. ma si è limitato a dettare una DISCIPLINA compiuta del CONTRATTO.al momento di conclusione del negozio. senza NEPPURE fare MENZIONE del negozio [inftt nel cod. NON PATRIMONIALI in quanto sarà sempre possibile esaminare la disciplina dei contratti. dell’ORDINAMENTO [al fine di RICOLLEGARE all’atto o al negozio i loro effetti giuridici propri] Nell’ATTO GIURIDICO è richiesta soltanto la capacità di INTENDERE e DI VOLERE (=capacità naturale) – vedesi ART 2046 avente portata generale [anke se dettato x atto illecito] L’ordinamento NON attribuisce peso all’INIDONEITÀ del soggetto a BADARE AI PRPR INTERERSSI. Nel NEGOZIO GIURIDICO. consegue l’ANNULLABILITÀ DEL NEGOZIO. ATTITUDINE PSICHICA DEL SOGGETTO (CAPACITÀ DI AGIRE) Proprio x la diversa rilevanza ke assume la VOLONTÀ nell’ATTO GIURIDICO in s. in senso stretto e negozio giur. dettate x i contratti agli atti unil tra vivi aventi contenuto patrim. INVECE. Quindi.tra vivi av conten patrim.C. ai sensi dell’ART 1425: o all’INCAPACITÀ LEGALE DI AGIRE del sogg. prevedendo la NON APPLICAZIONE SOLO in caso di GIUDIZIO NEGATIVO di INCOMPATIBILITÀ.CIV. o il negozio giuridico posto in exere da SOGGETTO LEGALMENTE CAPACE è ANNULLABILE se . il dettato dell’art 1324 NON preclude l’applicazione (in qst caso) IN VIA ANALOGICA delle norme relative ai contratti ANCHE ai: NEGOZI UNILATERALI MORTIS CAUSA (quindi. vi è un INT. infatti. A qst punto ci si potrebbe kiedere se si tratti di un … Qst xk tale autonomia NON ha le caratteristike prpr della NORMA GIUR. ke presuppone dunque un RAPPORTO SOGGETTO-ORDINAM GIURIDICO. cn intollerabile TURBAMENTO dell’ORDINE SOCIALE. x l’esercizio di tale libertà. la TUTELA dell’autonomia privata NON è DIRETTAMENTE GARANTITA – bensì trova “INDIRETTO FONDAMENTO” nell’ART 41 co 1. la soluzione dei conflitti di interessi sarebbe lasciata all’ARBITRIO e FORZA dei SINGOLI. trovino CMQ UNA REGOLA: in assenza di regole. potere CONCESSO e GARANTITO ai PRIVATI dall’ORDINAM. PACIFICA DELLE CONTROVERSIE. dei casi. “MODO”. dipendente da una PRESA DI POSIZIONE dell’ORDINAMENTO GIURIDICO. xk NON vi è – almeno nella maggior parte dei casi – un’INTERESSE GENERALE a ke rapporti riferiti tra PRIVATI siano regolati in un DETERM. (generalità. ke garantisce la LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA. [si ricordi l’art 1322 intitolato “autonomia contrattuale” “AUTONOMIA PRIVATA” etimologicamente AUTONOMIA (autòs+nòmos).priv. anke se nel caso dell’AUTONOMIA PRIVATA è + corretto parlare di POTERE “di REGOLARE I PRPR INTERESSI”. attraverso l’ESERCIZIO dell’AUTONOMIA PRIVATA e con lo STRUMENTO del NEGOZIO GIURIDICO. a monte dei negozi giuridici posti in essere in concreto. Neppure l’INDIVIDUAZIONE di un “ORDINAMENTO PRIVATO”. eteronomia…). ++ Tutela autonomia privata ancora + forte oggi. infatti l’AUTONOMIA PRIVATA assume rilevanza SEMPRE E SOLO ad opera dell’ORDINAMENTO. POTERE ATTRIBUITO/RICONOSCIUTO? la domanda in realtà ha scarso rilievo sul PIANO GIURIDICO. tendenzialm CORRISPONDONO alle le regole poste dalle parti A LIVELLO COSTITUZ. nel quadro dell’ORDINAM. nell’ambito di una visione PLURALISTICA degli ORDINAM GIURIDICI offre sostegno xk occore trovare cmq un FONDAMENTO DI LEGITTIMAZIONE di tale ORDINAM PRIVATO. di inz. bisogna tenere presente ke l’autonomia priv è cmq SOLIDAMENTE ANCORATA al nostro ORDINAM. VINCOLANTE dell’impegno contrattuale.. . EUROPEO. ke verrebbe quindi ravvisato cmq nell’ORDINAMENTO STATALE così il discorso perde di conclusività. Ed è in qst senso ke si configura la SFERA DI AUTONOMIA lasciata ai PRIVATI. si individua una situazione di LEGITTIMAZIONE DEI PRIVATI all’ATTIVITÀ NEGOZIALE. sia ke esso la CREI (quindi=attribuendo il potere) sia ke la RICONOSCA (quindi=limitandosi ad attribuire rilevanza GIURIDICA ad un potere ke i privati esercitavano già sul piano sociale) RAGIONE DEL RICONOSCIMENTO DELL’AUTONOMIA PRIVATA va rinvenuta nel fatto ke l’ordinamento: 1) NON può DISCIPLINARE AUTORITATIVAMENTE TUTTI i rapporti tra i consociati [xk sarebbe impoxib prevedere e disciplinare tt le situazioni possibili] 2) NÉ tantomeno ha INTERESSE a FARLO. INFATTI. x la SOLUZ. sia IDONEA DI X SÉ a provocare effetti giuridici bensì di una RILEVANZA “MEDIATA”. significa “potere di DETTARE NORME a se stesso”. astrattezza. RILEVANZA DELLA “VOLONTÀ DEGLI EFFETTI” // AUTONOMIA PRIVATA Quando si parla di “RILEVANZA della VOLONTÀ DEGLI EFFETTI” nel negozio giuridico si intende: NON una rilevanza “IMMEDIATA”. Ad ogni modo. tale garanzia si esplica: 1) Controllando la CORRETTA FORMAZIONE della VOLONTÀ dei sogg titolari del potere di autonomia 2) Offrendo agli stx la possibilità di OTTENERE l’ATTUAZIONE COATTIVA dell’ASSETTO DI INTERESSI realizzato col negozio 3) Dettando EFFETTI GIURIDICI ke nella maggior p. cioè ke la volontà del sogg.. viene considerata STRUMENTO INDISP. economica un “valore fondamentale”. ke considera la lib. Da ciò si deduce anke la SCARSA PERSUASIVITÀ di quegli orientam dottrinali minoritari ke ravvisano nel NEGOZIO GIURIDICO una FONTE DI NORME. Neppure l’ART 1372 comma1 (“Il contratto ha FORZA DI LEGGE tra le parti”) offre alcun sostegno effettivo a tale tesi = xk in tale disposiz si vuole solo sottolineare in modo ENFATICO il VALORE GIURIDICAM. In partic. il quale: o RICONOSCE ai privati il POTERE di DISPORRE DEI PRPR INTERESSI. cioè una rilevanza CONSENTITA DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO. e o vi RICOLLEGA [almeno nella maggior parte dei casi] EFFETTI GIURIDICI tendenzialm CORRISPONDENTI a tali disposizioni di interessi. Ciò spiega la GARANZIA offerta dall’ORDINAM. GIURIDICO. GENERALE a ke tali rapp. in qnt l’aut. GIURIDICO. MA INVECE. in qnt costituisce il PRESUPPOSTO e RAGIONE della disciplina dei CONTRATTI. TUTTAVIA. giur. materia del lavoro. è finalizzata allo SCAMBIO di PRODOTTI contro PREZZI. SOLO i limiti posti dall’ORDINAMENTO GIURIDICO NON è assoggettata ad INTERESSI DEL MERCATO NON tutelati dall’ordinamento. PRIVATA. alla LIBERTÀ. dalla SITUAZIONE ECONOMICA del Paese (=disponibilità di risorse) 4) AD OGNI MODO. In qst casi. interventi contenuti. pur essendo esteso. La REGOLA dei prpr interessi tanto k si parla di cd “CRISI DELL’AUTONOMIA PRIVATA”. CONDIZIONAMENTI DELL’AUTONOMIA PRIVATA: 1) FENOMENO 1 cd. soluz intermedie…] TUTTAVIA bisogna tenere presente k: o NON può aversi una MERA FUNZIONALIZZAZIONE del primo al secondo => quindi l’interesse ad un + EFFICACE FUNZIONAM del MERCATO nn può essere posto cm interesse assolutam. abbia assunto CARATTERE PREVALENTE] . “MODO”. incontra. accordo) AL DI LÀ del proprio AMBITO “TRADIZIONALE” Es. l’ORDINAM.GIUR/MERCATO può atteggiarsi in vari modi [controllo autoritativo. e k sn destinati a prodursi anke A FRONTE di un INTENTO CONTRARIO. “DETERMINAZIONE AUTORITATIVA DELL’ASSETTO DI INTERESSI”. può accadere ke vi sia un INTERESSE GENERALE DELL’ORDINAMENTO a ke tali rapporti vengano regolati in un DETERM. Conferma: ART 41 co 2° (“Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza. alla dignità umana. 3) Il “LUOGO IDEALE” di tali scambi è il MERCATO: Esso NON costituisce una REALTÀ AUTONOMA risp all’ORDINAM. preminente. che indica infatti l’ UTILITÀ SOCIALE e la SICUREZZA. l’AUTONOMIA PRIVATA: pur essendo esercitata all’interno del mercato. accordi tra governo e sindacati Ciò INFATTI NON rappresenta un’ESTENSIONE dell’AMBITO di OPERATIVITÀ dell’AUTONOMIA PRIVATA. quindi. tra regole giuridike/regole economike (riguardanti il mercato) ciò accade xk la TUTELA degli INTERESSI FONDAMENTALI è CONDIZIONATA. dei casi.”) o MA può esserci un CONDIZIONAMENTO RECIPROCO. contratto. X effetto di questi “CONDIZIONAMENTI” l’AUTONOMIA PRIVATA: da UN LATO ha visto ESTENDERSI il prpr AMBITO DI OPERATIVITÀ ma DALL’ALTRO ha PERSO IN INCISIVITÀ – anzi addirittura si discute se sia ancora pox AFFERMARNE LA SOPRAVVIVENZA anche quando i privati appaiono “espropriati” del potere di DETTARE LIBERAM. GIURIDICO. e xciò il legislatore NE DEVE TENER CONTO qnd DETTA REGOLE GIURIDIKE destinate ad avere impatto sull’economia. a spinta inversa nel senso delle PRIVATIZZAZIONI. DI ATTIVITÀ di INTERESSE PUBBLICO Es. oggi sottop. RAPPORTO ORDINAM. GIUR..AUTONOMIA PRIVATA E MERCATO 1) L’INIZIATIVA ECONOMICA. al negozio giuridico si ricollegheranno EFFETTI GIURIDICI ke PRESCINDONO da un CONFORME INTENTO delle parti. Nella maggior p. ne è lo strumento. dall’altro lato NON può essere trasformata in STRUMENTO x la realizzaz di FINALITÀ PUBBLICHE o x il soddisfacim di DIRITTI FONDAMENTALI a ciò vi si frappone l’ART 41 co 2. aut. CORRISPONDENTI alle REGOLE dettate dalle PARTI [qst x via dell’INDIFFERENZA dell’ordinam x il MODO in cui vengono regolati i rapporti tra singoli consociati] TALVOLTA. NON le può modificare. di cui all’art 41 Cost. in qnt l’ORDINAM. affermazioni del genere appaiono ECCESSIVE dato ke: o il fenomeno della determ autoritativa. LIBERTÀ. di fatto. DISCORSO DIVERSO vale x l’ESTENDERSI dell’uso delle CATEGORIE NEGOZIALI (negozio. GIUR NON vi può sacrificare gli altri INTERESSI FONDAMENTALI. il MERCATO e l’attività economica k si svolge al suo interno ha anke REGOLE PROPRIE. tra ordinam giur/mercato. priv). L’ordinam. ricollega ai negozi degli EFFETTI GIURIDICI tendenzialm. PERÒ. NON ha cmq abbracciato L’INTERA REALTÀ NEGOZIALE [x cui si potrebbero al massimo ESPUNGERE i settori nei quali il fenom. ke NON costituiscono espressioni di “DOVER ESSERE” ma sono “DEDUZIONI di CAUSA-EFFETTO” studiate dalla scienza economica. in buona parte regolata IMPERATIVAMENTE con norme ispirate alla tutela del lavoratore subordinato] 2) FENOMENO 2 l’ESTENDERSI DELL’USO DEGLI STRUMENTI PRIVATISTICI X LO SVOLGIM. attrav la conclus di CONTRATTI DI SCAMBIO. in qnt NON può operare SENZA REGOLE GIURIDIKE ke lo “ordinino” Tuttavia. 2) L’ESERCIZIO dell’AUTONOM. DIGNITÀ UMANA (=dir fondam) come LIMITI all’iniziativa economica (=quindi. e NON come “PRINCIPI ISPIRATORI”. xk l’accordo NON viene usato cm strumento x l’esercizio dell’AUTONOMIA PRIVATA ma PER ALTRI FINI. sul piano giuridico. – cd “DETERMINAZIONE AUTORITATIVA DELL’ASSETTO DI INTERESSI” Attualmente tale fenomeno abbraccia INTERI SETTORI del giuridico [es. Ente pubblico k agisce iure privatorum nei rapp coi privati / settore delle “partecipazioni statali” = fine pubblico perseguito attrav società controllate dalla mano pubblica. prima dell’avvento del CODICE DEL CONSUMO. era contenuta nella p. la dottrina si è da sempre divisa tra ki pone l’accento sull’AUTOREGOLAMENTO. ke si concreta necexariam in un COMPLESSO DI REGOLE. Secondo Cataudella si tratta solo di una differenza di PROSPETTIVA – infatti: o Per “AUTOREGOLAMENTO” si intende un COMPLESSO DI REGOLE dettato dagli AUTORI del negozio x cui si dv NECEXARIAM fare riferim alla loro VOLONTÀ.o e CMQ bisogna tenere presente ke l’AUTONOMIA PRIV si estrinseca nel “potere di SOTTOPORRE A REGOLA i prpr interx”. dipende dalla VALUTAZIONE ke l’ORDINAMENTO GIUR fa: Nell’ATTO GIURIDICO. gen.gen) DISCIPLINA i CONTRATTI ATIPICI + concorre con qll SPECIALE a disciplinare i CONTRATTI TIPICI. e ki invece lo pone sulla VOLONTÀ DEGLI AUTORI del negozio. consumo) Tuttavia secondo Cat. (prima dell’avento del cod. e sussiste SOLO qualora si individui: l’ATTO G. SPECIFICA x il contratto (≠negz giur). NOZIONE data dall’ART 1321 cc: “Il contratto è l’accordo di due o + parti per costituire. e NEGOZIO GIURIDICO? Secondo l’autore la preoccupaz è ECCESSIVA. AMPIO” NON sono DIRETTAM. dell’aut. xk realizza un AUTOREGOLAM. la tutela dei consum. la categ. prevede una DISC. Il dubbio era sorto sopratt in relaz alla NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI. “interno volere” ֍ IL CONTRATTO DISCIPLINA c. regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” – dalla nozione si evince ke: 1) Si tratta di un NEGOZIO GIURIDICO. INVECE bisogna tenere presente ke: o TUTTI i FATTI GIURIDICI “IN S. [Si ricorda ke. AUTOREGOLAMENTO E VOLONTÀ (NEL NEGOZIO GIURIDICO) Nel delineare la DEFINZIONE di NEGOZIO GIURIDICO. ma SEGUE la SISTEMATICA del CODICE CIVILE o La normativa in essa contenuta (p. del COMPORTAMENTO dell’autore Nel NEGOZIO GIURIDICO ANCHE del COMPLESSO DI REGOLE ke l’autore detta QUINDI la DISTINZIONE tra atto/negozio poggia sul DIVERSO OGGETTO DELLA VALUTAZIONE ke l’ordinam fa. artt 1469-BIS ss – di cui ora sopravvive solo l’art 1469-BIS] In proposito: da rigettare la tesi ke configura. (è la tensione verso il risultato) NB: non volontà “astratta”. In qst prospettiva. accanto ai contratti dei consumatori. contenuta nei TITOLI II e III del LIBRO IV (artt 1321 ss). GENERALE/SPECIALE FORTEMENTE NEGATA da una parte della dottrina (PERLINGIERI). può aversi cmq un NEGOZIO GIURIDICO. In proposito occorre fare alcune precisazioni: 1) L’affluire di NUOVE REGOLE (specie di derivaz comunitaria) ke si INSERISCONO CON DIFFICOLTÀ nella disciplina codicistica ha portato a METTERE IN DUBBIO l’UTILITÀ della PARTE GENERALE sui contratti. DI INTERESSI 2) CARATTERISTICHE: o PLURALITÀ DI PARTI “il contratto è l’accordo di DUE O + PARTI” .s. pox cmq SCEGLIERE LIBERAMENTE se COSTITUIRE o MENO il RAPPORTO IN QUESTIONE quindi ESERCITANO CMQ il potere di REGOLARE i PRPR INTERESSI [sia pur in modo meno intenso] PROBLEMA: tale prospettiva riskia di CONFONDERE i confini tra ATTO GIURIDICO in s. NON sul “TIPO DI RISPOSTA” ke esso dà. pur non potendo “atteggiare liberamente” le REGOLE di un determinato rapporto.. TRA P. (è la “situazione realizzata col negozio” =risultato) o Per “VOLONTÀ” si intende una VOLONTÀ “CONCRETA” INDIRIZZATA a un RISULTATO quindi “VOLONTÀ di REGOLARE in un DETERMINATO MODO certi INTERESSI”. e ripartita in PARTE GENERALE e SPECIALE. NON incide sulla NATURA NEGOZIALE dell’ATTO – ma solo sul RAPPORTO SOGGETTO-ORDINAMENTO. essa trovava CORRETTA COLLOCAZIONE nella PARTE GENERALE sui contratti prpr xk si RIFERISCE ad una VASTA e DIVERSIFICATA CATEGORIA DI SOGG. del “TERZO CONTRATTO” [unifica tutti i contratti di impresa] oppure del “CONTRATTO ASIMMETRICO” [contratti in cui 1 dei contraenti è in posiz di DEBOLEZZA] 2) Distinz. X CUI il fatto ke l’ordinam. bensì CONCORRONO a CONCRETARE la NORMA GIURIDICA o IL CONCRETARSI della norma. e NN da qll “di DETTARE LA REGOLA” dei prp interessi X cui le parti. faccia seguire ad un atto degli EFFETTI solo PARZIALMENTE conformi all’intento dell’autore (=certo tipo di risp). accomunati SOLO dalla POSIZIONE ASSUNTA in una serie di contratti. A tale tesi occorre obiettare che: o PARTE GENERALE dei contratti NON è una “MERA COSTRUZIONE DOTTRINALE”.c. In tal senso non si dovrebbe parlare di “CRISI DEL NEGOZIO” ma piuttosto di “CRISI di un CERTO MODO di CONCEPIRE l’AUTONOMIA PRIVATA”. produttivi di EFFETTI GIURIDICI. IN SS laddove gli EFFETTI PRESCINDONO dalla VOLONTÀ dell’autore // e inv il NEGOZIO laddove gli EFFETTI siano CONFORMI alla vol. anke nei casi in cui si ha DETERM AUTORIT dell’assetto di interessi. attiene in realtà al MODO DI REALIZZARSI dell’ASSETTO DI INTERESSI. TUTTAVIA. un CONFLITTO EFFETTIVO/POTENZIALE. o PATRIMONIALITÀ “accordo […] x costit. NON equivale a “soggetto”. Nel contratto di SOCIETÀ (art 2247) e in generale in tt i contratti associativi. […] un rapporto giur PATRIMONIALE” NOZIONE + AMPIA d contratto ke abbracci anke ipotesi di ACCORDO relativo a RAPPORTI NON PATRIMONIALI. reg. OBIEZIONI: k si pox muovere 1) Tale tesi muove da una concezione PRIVA DI QUALSIVOGLIA SUPPORTO NORMATIVO. si tratterà snz dubbio di un CONTRATTO. bisogna convenire ke anche nei CONTRATTI DI SCAMBIO il conflitto RESTA A MONTE. in qnt la “caratteristica propria” della “composiz di un confl di interessi attrav l’autoregolam” NON è DESUMIBILE dall’ART 1321 cc. DEL PROPRIO CORPO Parte della dottrina. bisogna considerare ke: qualora la disposiz del prpr corpo sia fatta SENZA CORRISPETTIVO. 2) L’accordo societario viene expressam definito dal cc come “CONTRATTO” 3) Nell’accordo societario si ha CMQ un CONFLITTO DI INTERESSI. . TUTTAVIA sarebbe POCO UTILE E DEVIANTE in qnt l’intera disciplina dei contratti è IMPRONTATA alla NOZIONE data dal CODICE. la COMPOSIZIONE di un POTENZIALE CONFLITTO si attua facendo CONFLUIRE beni e servizi x l’esercizio in comune di un’attività. dato ke esso risulta GIÀ SUPERATO nel momento in cui le parti STIPULANO IL CONTRATTO. che vieta gli atti di disposiz del prpr corpo “qnd cagionino una diminuz permanente dell’integrità fisica. all’ordine pubblico o al buon costume”. NON vi è alcuna necex di qualificare il negozio cm contratto qualora inv sia PREVISTO UN CORRISPETTIVO. Es. NEI CASI NON VIETATI [e quindi IMPLICITAMENTE AMMESSI dalla norma] vadano qualificati cm CONTRATTI. seppure solo POTENZIALE [ad es. 4) L’operare dei soci “FIANCO A FIANCO” k caratterizza tutti i contratti associativi. Qst ha portato PARTE DELLA DOTTRINA ad affermare ke l’ACCORDO SOCIETARIO NON è un CONTRATTO. analizzando l’ART 5 C. le parti disciplinano i loro interessi SUPERANDO. di solito. ke in qsti casi è DINAMICO e nn statico. o “SUPERAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI” / “CONFLUENZA DI INTERESSI”: Col contratto. contratto con se stesso le due nn sono infatti necexariam coincidenti SI DISTINGUE: a) PARTE “FORMALE”: chi conclude il contratto b) PARTE “SOSTANZIALE”: chi è TITOLARE degli INTERESSI ke il contratto va a regolare Se l’ASSETTO DI INTERESSI è dettato da UNA SOLA PARTE nn è contratto ma NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE. o qnd sono contrari alla legge. in alcuni casi. infatti: + SOGGETTI possono costituire una SOLA PARTE = se sono portatori di IDENTICI INTERESSI UN SOLO SOGGETTO può costituire CENTRO DI RIFERIM. conclude ke tali atti.C. in qnt non ne presenta la “CARATTERISTICA PROPRIA” della “COMPOSIZIONE di un CONFLITTO di INTERESSI attrav l’AUTOREGOLAMENTO”. xk appunto regola rapporti NON PATRIMONIALI [xò comporta conseguenze patrimoniali] a diff di qnt sostiene parte della dottrina ATTI DI DISPOSIZ. il conflitto NON è così EVIDENTE. o est. in relazione alla misura dei conferimenti/utili] + DEL RESTO. “PARTE” si intende un “CENTRO DI RIFERIM. MATRIMONIO nel ns sistema NON è un contratto. di 2 INTERESSI DISTINTI es. TUTTAVIA. ma ANZI si osserva una sorta di “CONFLUENZA DI INTERESSI”. DI INTERESSI”. x cui conviene attenersi ad essa. può essere LOGICAMENTE CONCEPIBILE. e l’ASSETTO di INTERESSI dettato abbia dunque NATURA PATRIMONIALE. secondo cui “Il contratto è l’accordo di due O PIÙ parti…” ELEMENTI DEL CONTRATTO A) “REQUISITI” L’ART 1325 elenca quali “REQUISITI” del contratto: l'ACCORDO DELLE PARTI la CAUSA l’OGGETTO la FORMA. guardando alle regole COSÌ CM SONO DETTATE => si presenta cm il CONTENUTO del contratto. cui facevano rif i sostenitori della causa come funz ec-soc] °°NB°° La “STRUTTURA” del contratto NON è il risultato della SOMMA di contenuto. . DINAMICAMENTE. Galgano. in qst caso: funz astratta QUINDI. Inv i contratti norm conformano smpr contratti FUTURI ed EVENTUALI delle PARTI tra loro/con terzi. CONTRATTI “NORMATIVI” anke questi vanno INCLUSI nel NOVERO DEI CONTRATTI. La proposta della dottrina (Messineo) di ESCLUDERLI inftt CONTRASTA palesemente cn il dettato dell’ART 1321 cc. 2) Le regole dettate dal c. 2) Pox ex “UNILATERALI” conformano eventuali futuri contratti delle parti COI TERZI “” “BILATERALI” conformano eventuali futuri contratti delle parti TRA LORO CONTRATTO NORMATIVO ≠ CONTRATTO COLLETTIVO contrariam opinione diffusa Infatti. SUCCESSIVO. è pox INDIVIDUARE. INFATTI. dall’ANALISI della NOZIONE DI CONTRATTO inteso come “AUTOREGOLAMENTO DI INTERESSI” si può evincere k ELEMENTI ESSENZIALI del CONTRATTO sn: CONTENUTO ciò ke la regola contrattuale STATICAMENTE è FORMA l’esternazione di tale regola FUNZIONE (o CAUSA) è il RISULTATO ke la REGOLA CONTRATTUALE appare IDONEA A REALIZZARE [=visione lontana dalla funzionalizzaz. l’AUTOREG. guardando ai RISULTATI ke l’autoregolam appare IDONEO A REALIZZARE => si presenta cm la FUNZIONE [o “CAUSA”] DEL CONTRATTO. PREVALENDO ANCHE su REGOLE DIVERSE poste dai terzi. A PRESCINDERE da esplicite INDICAZIONI NORMATIVE. ECONOMICO-SOCIALE” DEL CONTRATTO sostenuta da Betti. “TEORIE DELLA CAUSA” 1. 1) Il contratto. analizzando la NOZIONE STX DI “CONTRATTO”: I cd. Tra gli elem. °°NB°° La qualificazione di “NORMATIVO” nn indica l’IDONEITÀ a DETTARE NORME GIURIDIKE ma l’IDONEITÀ a VINCOLARE i COMPORTAMENTI delle PARTI qnd si tratti di concludere futuri contratti. proprio xk destinate a VALERE x TUTTE le parti. il CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO: 1) Detta regole destinate ad operare nei rapporti FRA TERZI [= soggetti DIVERSI dalle parti stipulanti il contr. essenziali del contr figurano: CONTENUTO [=ciò k la regola contrattuale detta] FORMA [=esternaz della regola contrattuale]. cioè IN UNA VISIONE FUNZIONALE. forma e causa. collettivo]. Inv. non è concepibile un CONTENUTO senza FORMA. quindi dettano regole x ASSETTI DI INTERESSI EVENTUALI e FUTURI. quando è prescritta dalla legge a pena di nullità AD OGNI MODO. laddove siano MENO FAVOREVOLI x il lavoratore subordinato. coll. Si dicono CONTRATTI “TIPO” quando la regola dei futuri contratti è DEFINITA in TUTTI I SUOI ASPETTI. [“non vi è regola senza esternaz”] 2) A qst punto. operano DIRETTAMENTE. CONTRATTI PLURILATERALI anke questi vanno INCLUSI nel NOVERO DEI CONTRATTI. fatta prpr dal Guardasigilli nella Relazione al Codice Civile. inteso come “AUTOREGOLAMENTO DI INTERESSI”. nel contratto normativo l’operatività “diretta” [cioè senza esplicito rikiamo/riproduz] è ESCLUSA qnd sn inserite REGOLE DIVERSE nel contr. implica necexariam l’esistenza di un COMPLESSO DI REGOLE. 1) CONTRATTI “NORMATIVI” accordi volti a conformare FUTURI CONTRATTI. dettato dalle parti e vincolante x le stesse. FORMA e CONTENUTO sono in SIMBIOSI INSCINDIBILE = così cm non è concepibile una FORMA senza CONTENUTO. di inter gen. TUTTAVIA tali regole. devono essere ESTERNATE. CAUSA COME “FUNZ. ELEMENTI ESSENZIALI [=indispensabili] dello stx: CONTENUTO – FORMA – FUNZIONE. inteso cm “complesso di REGOLE-ESTERNATE” può essere esaminato da 2 pov: STATICAMENTE. del contratto al perseg. GIÀ COSTITUITI o ke saranno da essi costituiti. i 3 “elementi” NON sono “parti di un tutto” ma PROSPETTIVE DIVERSE da cui osservare una STESSA REALTÀ UNITARIA e INSCINDIBILE ke sarebbe l’AUTOREGOLAMENTO DI INTERESSI. “ASTRAZIONE DELLA CAUSA” Quando si parla di “NEGOZIO ASTRATTO” non si intende un “negozio SENZA causa” bensì negozi riguardo ai quali: o è stabilita un’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA – cd. RILEVANZA alla causa. e in partic quel contenuto ULTERIORE. cioè può indicare: a) “CONTENUTO DEL CONTRATTO” b) “ELEMENTO ESTRANEO ALLA STRUTTURA DEL CONTRATTO”. ke si conclude. bisogna concludere ke in qst caso “FORMA”: NON sia intesa nel senso LATO di “manifestazione della regola contrattuale” (=elemento essenziale del contratto) BENSÌ nell’accezione + ristretta di “FORMA VINCOLATA”. Si nota ke: 1) Sn menzionate tra i req. c) “CONTRATTO NELLA SUA INTEREZZA” in realtà assume questo senso nell’ART 1321. sia il CONTENUTO DEL CONTRATTO. x qnt rig l’… OGGETTO anke in qst caso il termine può assumere VARI SIGNIFICATI. della regola contratt. ESSENZIALI individuati analizzando la nozione di contrato con l’ELENCO DEI REQUISITI di cui all’ART 1325. in qnt IN REALTA’ CONDZ-TERM-MODO sn CLAUSOLE CONTRATTUALI ke servono ad atteggiare in un certo modo l’assetto di interessi. cn gli altri contratti rientranti nello SCHEMA TIPICO. 3. nasce SOLO se le parti SONO D’ACCORDO. nell’ART 1325. appunto. cambiale. b) La FUNZIONE CONCRETA deve ex necexariam ECONOMICO-INDIVIDUALE. Fanno parte del CONTENUTO DEL CONTRATTO. ma allo stx tempo CONCORRE. TUTTAVIA. C) CONFRONTO CON L’ART 1325 A qst punto è pox CONFRONTARE gli ELEM. contrario alla teoria della funzione eco-soc.2. “ASTRAZIONE SOSTANZIALE”. il termine “ACCORDO” può indicare SIA la CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. cd. considerando ke nell’ART 1325 l’ESSENZIALITÀ DELLA FORMA è vista cm dato solo EVENTUALE. Secondo CAT. la CAUSA(=FUNZIONE) e la FORMA. k si riferisce tutti quei casi in cui la MANIFESTAZ. promessa di pagamento. 2) NON è menzionato il CONTENUTO. X CUI. appartenente alla REALTÀ ESTERNA. ECONOMICO-INDIVIDUALE” DEL CONTRATO sostenuta da Pugliatti. xk esse deve attagliarsi ad una SERIE INDETERMINATA di CONTRATTI CONCRETI. esistono PUNTI DI CONTATTO tra le 2 visioni. di una FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE. l’OGGETTO appare cm “ELEMENTO STRUTTURALE” del contratto . TERMINE e l’ONERE (o MODUS)] si CONTRAPPONGONO agli elementi “ESSENZIALI”. rapporto sottostante irrilevante X qnt rig inv… I cd. ma si parla di “ACCORDO” e “OGGETTO” x qnt rig l’… ACCORDO Il contratto. in qnt: a) La FUNZIONE ASTRATTA [=finalità perseguita dal LEGISLATORE nel delineare le varie figure contratt astratte] dv necexariam essere ECONOMICO-SOCIALE. TUTTAVIA tale CONTRAPPOSIZIONE è FALSATA. Es. xk si evince dal CONCRETO ASSETTO DI INTERESSI k le parti perseguono. NON degli ELEMENTI DEL CONTRATTO. ricognizione di debito o (oppure) è NEGATA momentaneam. “ELEMENTI “ACCIDENTALI” Secondo la DOTTRINA TRADIZIONALE tali elem [CONDIZIONE. CAUSA COME “FUNZ. Il termine può assumere VARI SIGNIFICATI: cioè può indicare: a) “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” quindi come FASE FINALE del procedimento di formazione del contratto. deve avere DETERMINATE CARATTERISTICHE a pena di nullità del contratto. ke lo indica cm REQUISITO del contr = quindi una sua COMPONENTE. che appunto detta “Il CONTRATTO è l’ACCORDO di due o + parti…” – MA NON nell’ART 1325. senza xò INCIDERE sulla configurabilità del TIPO CONTRATTUALE Pertanto vengono in rilievo nell’ANALISI degli ELEMENTI del CONTENUTO DEL CONTR. prpr xk è volto a risolvere un CONFLITTO EFFETTIVO/POTENZIALE tra le parti. “ASTRAZIONE PROCESSUALE” Es. allo SVOLGIM. b) “CONTENUTO DEL CONTRATTO” in qnt x “accordo” non si intende un ASTRATTO e VUOTO “incontro di consensi” ma la CONCORDANZA delle parti su un CONCRETO ASSETTO DI INTERESSI da esse posto. QUINDI: 1) SOLO NELLA PRIMA PROSPETTIVA. CATAUDELLA entrambe le visioni sn ACCETTABILI. la cui presenza MODIFICA l’ASSETTO DI INTERESSI. con l’INCONTRO delle VOLONTÀ DELLE PARTI. si pensi ad es ke il contratto CONCRETO svolge sì una FUNZIONE ECONOMICO-INDIV. ART 1348 ke ammette la possibilità di dedurre in contratto la PRESTAZIONE di COSE FUTURE (salvi i partic. – In partic: La prestazione è DETERMINATA qnd le parti ne abbiano dato NEL CONTRATTO una DESCRIZIONE SUFFICIENTE ad INDIVIDUARLA. salvo i particolari divieti di legge”. GIURIDICI [“impossibilità giuridica”. impossibile” quindi identificando prestaz e oggetto.ART 1349 ke. posti in ex in esecuz. IMPOX e prestaz ILLECITA: È GIURIDICAM. parla della “determinazione della PRESTAZIONE dedotta in contratto”. sotto il titolo di “DETERMINAZIONE DELL’OGGETTO”. 2. vendita di cose rubate In qst caso i contraenti operano CONTRO UN DIVIETO posto dall’ordinamento. “la prestazione (avente ad oggetto) COSE FUTURE può essere dedotta in contratto. con la PRESTAZIONE/PRESTAZIONI dedotte in contratto IV) Un’altra ancora lo identif. (discipl “possibilità sopravvenuta dell’oggetto”) “Il contratto sottoposto a condizione sospensiva/termine è VALIDO. DI CONSEGUENZA.ART 1347 ke. pur mancando tale descrizione. in esso inv RIENTRA NECEXARIAM. in qnt trova SIGNIFICATIVI SUPPORTI NORMATIVI. DETERMINATO o DETERMINABILE” o POSSIBILE la prestz è possibile quando ad essa NON si frappongano né IMPEDIMENTI MATERIALI [cd. LECITO. xò. Non potendo attribuire lo stx significato a 2 requisiti distinti. indispensabile x la DETERMINAZIONE dell’ASSETTO DI INTERESSI ke si è inteso realizzare da ciò deriva uno STRETTO COLLEGAM. dell’impossibilità.di interessi dettato col contratto II) Altra lo identif. la DESCRIZIONE DELLE PRESTAZ stx. NON è prevista SANATORIA in caso di successivo venir meno delle ragioni dell’illiceità. della condizione/scadenza del termine” ART 1348. GIURIDICAM. nel disciplinare la “POSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELL’OGGETTO” parla di “PRESTAZIONE inizialm. sono state proposte dalla dottrina NOZIONI DIVERSE dell’OGGETTO: I) Una parte lo identifica col BENE cui inerisce il regolam. se la PRESTAZIONE inizialmente IMPOSSIBILE diviene POSSIBILE prima dell’avveram. tra PRESTAZ. le parti pox ricorrere: . come si evince da: ART 1347. “impossibilità fisica”] né IMPEDIM. trasferimento di un bene fuori commercio In qst caso i contraenti operano OLTRE l’AMBITO dell’AUTONOMIA PRIVATA. “” è DETERMINABILE qnd. ++ A diff. °°NB°°. altrimenti. l’ASSETTO DI INTERESSI programmato risulterebbe PRIVO DI CONCRETEZZA e quindi INIDONEO AD OPERARE. quindi il contratto è NULLO xk INIDONEO ad operare. degli obblighi nascenti dal contratto o sia i RISULTATI (=trasferim di diritti) ke CONSEGUONO immediatam all’ACCORDO nei contratti ad EFFETTI REALI. 2) Nella SECONDA PROSP. con la PARTE DEL CONTENUTO del contratto ke INDIVIDUA le PRESTAZIONI L’AUTORE ritiene ke sia da preferire l’identificaz tra OGGETTO e PRESTAZIONE. si dovrebbe CONCLUDERE ke il LEGISLATORE abbia attribuito al termine “ACCORDO” il significato di “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO”. la prestazione ke la legge NON CONSENTE di dedurre in contratto es. le parti abbiano indicato gli STRUMENTI x INDIVIDUARLA. o ILLECITA la prestz è illecita qnd contrasti con NORME IMPERATIVE o con l’ORDINE PUBBLICO o col BUON COSTUME. quindi la NULLITÀ assume veste SANZIONATORIA o DETERMINATEZZA/DETERMINABILITÀ della prestazione è INDISPENSABILE xk. o °°NB°° mentre le prestazioni NON fanno parte del CONTENUTO del contratto. I 1. divieti di legge) 3. È ILLECITA la prestazione ke la legge VIETA es.” si intendono: o sia i COMPORTAM. DIFF. °°NB°° INVECE: o Il “BENE cui inerisce il REGOLAMENTO DI INTERESSI” è l’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE e nn l’oggetto del CONTRATTO. In partic. e nn qllo di “CONTENUTO DEL CONTRATTO” (= inv attribuito all’oggetto). °°NB°° = per “PRESTAZ. tra CONTENUTO e OGGETTO del contratto CARATTERISTIKE DELL’OGGETTO ai sensi dell’ART 1346 cc “L’oggetto del contratto deve essere POSSIBILE. IMPOX.] Poxib può essere ATTUALE o SOPRAVVENUTA. con gli INTERESSI regolati dal contratto III) Altra lo identif. ke avrebbe la possibilità di FAR PREVALERE il PROPRIO INTERESSE. cioè demandando la determinaz della prestaz a un TERZO [ex ART 1349 cc]. Nello specifico le PARTI: Possono rimettersi ESPRESSAMENTE al “MERO ARBITRIO” di un TERZO di loro PIENA FIDUCIA. DETERMINAZ. IL TERZO dovrà procedere con EQUO APPREZZAMENTO. x cui la si può ritenere TACITAMENTE ABROGATA o cmq PRIVA DI SOSTANZIALE RILEVANZA dato ke nn esprime + un principio di ORDINE PUBBLICO. Dottrina (altra parte) = INCOMPLETO solo nel caso di DETERMINAZ demandata al MERO ARBITRIO del terzo “CONDIZIONI GENERALI DELLA PRODUZIONE” l’ART 1349 co 3 prevede ke “Nel determinare la prestaz. ad affidarsi al terzo In caso contrario. DI CONSEGUENZA. è determinabile “PER RELATIONEM” 2. bensì delle DETERMINAZIONI il cui ITER FORMATIVO NON dovrà essere ESPLICITATO. ACCORDARSI x SOSTITUIRE IL TERZO = altrim IL CONTRATTO è NULLO. DETERMINAZIONE AFFIDATA AD UNA DELLE PARTI? L’art 1349 NON prevede tale possibilità. del terzo del prpr compito Determinaz. All’ARBITRAGGIO. ma secondol’autoree NON è una DIFFERENZA TALE da portare ad una conclusione diversa da qll del caso precedente (“mero arbitrio”). Bisogna inoltre analizzare ke: o In caso di determinaz rimessa al MERO ARBITRIO di una delle parti si attribuirebbe ad UNA SOLA DLL PARTI un POTERE UNILATERALE di determinare un ELEMENTO ESSENZIALE del REGOLAM DI INTERESSI = ciò sarebbe contraria alla natura stx del CONTRATTO. DEL TERZO può essere IMPUGNATA SOLO se si provi la MALA FEDE del terzo [art 1349 co 2] xk in qst caso viene meno il PRESUPPOSTO della PIENA FIDUCIA k ha indotto le p. nell’ipotesi di equo apprezzam. è PERFEZIONATO. DETERMINAZ. sostituendosi ad esso la DETERMINAZIONE di UNA SOLA PARTE. CONTRATTO CON CLAUSOLA DI ARBITRAGGIO è COMPLETO? Giurisprudenza = NO. L’ARBITRAGGIO è volto ad INTEGRARE il CONTENUTO del CONTRATTO. cui il contratto eventualmente abbia riferimento” => si tratta di una norma palesem. . ai sensi dell’ART 1349 co 2. In entrambi i casi verrebbe a mancare l’ “ACCORDO”. Ispirata all’IDEOLOGIA POLITICA dell’EPOCA. qualora la DETERMINAZIONE MANCHI oppure risulti PALESEMENTE INIQUA o ERRONEA. “MERO ARBITRIO” non indica decisioni “arbitrarie e capricciose”. o In caso di determinaz. GENERALI DELLA PRODUZ.erronea = violazione INVOLONTARIA SOSTITUZIONE del terzo COL GIUDICEprevista. il cui OPERATO quindi sarà SOTTRATTO ad ogni SORTA DI CONTROLLO. è ancora in formazione Dottrina (parte) = sì. NÉ potrà essere CENSURATO. rimessa all’ EQUO APPREZZAM inv POTREBBE SEMBRARE un caso diverso dato ke l’operato della parte è cmq CONTROLLABILE in qlk misura. adottando CRITERI [=equitativi] ke consentono un CERTO CONTROLLO. il terzo deve tener conto anke delle CONDIZ. quando la determinazione MANCA (o CADE xk operata in mala fede). ARBITRAGGIO ≠ “ARBITRATO”: L’ARBITRATO è volto a dirimere una CONTROVERSIA tra le parti. Ciò è coerente con la natura dell’istituto prpr xk nel caso di EQUO APPREZZAM. si tratta di una determinaz ISPIRATA A REGOLE. LE PARTI DEV. tale sostituzione “forzata” NON è possibile in caso di DETERMINAZ rimessa al MERO ARBITRIO del terzo. A DATI ESTERNI al contatto (es quotazioni in borsa) in qst caso la prestaz. 1. su CONCORDE VOLONTÀ DELLE PARTI. DEL TERZO può essere IMPUGNATA quando risulti MANIFESTAMENTE INIQUA O ERRONEA In caso di determinaz iniqua = si ha 1 violazione INTENZIONALE da p. prpr xk l’operato del terzo: NON è vincolato a regole ma anzi è LEGATO ALLA FIDUCIA dei contraenti INFATTI.
Report "Capitolo I Riassunto - Cataudella I Contratti Parte Generale"